REGIME CONTRIBUTIVO 2011 MODIFICHE DI TALUNI CRITERI DI

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REGIME CONTRIBUTIVO 2011
MODIFICHE DI TALUNI CRITERI DI TARIFFAZIONE
15 novembre 2010
Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il 29
novembre 2010 al seguente indirizzo:
CONSOB
Divisione Amministrazione e Finanza
Via G.B. Martini, 3
00198 ROMA
oppure on-line per il tramite del SIPE - Sistema Integrato per l’Esterno
La Commissione si riserva di rendere pubblici i commenti pervenuti al termine della
consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di
confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato una
richiesta di non divulgare i commenti inviati.
1. Premessa
La Consob procede annualmente a determinare, ai sensi dell’art. 40 della legge n. 724/1994, i
soggetti tenuti alla contribuzione, la misura della contribuzione dovuta, nonché le modalità ed i
termini di versamento di tale contribuzione.
I relativi provvedimenti, una volta adottati, sono - a norma di legge - sottoposti a verifica di
legittimità da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri che, sentito il Ministero
dell’Economia, li rende esecutivi.
I provvedimenti valevoli per l’anno 2010 (delibere n. 17.120, 17.121 e 17.122 del 30.12.2009)
sono disponibili sul sito internet dell’Istituto nella Sezione “Contributi di vigilanza”.
I criteri di tariffazione sin qui applicati hanno a suo tempo formato oggetto di formale
consultazione con le Associazioni di categoria interessate.
In vista della definizione dei provvedimenti valevoli per l’anno 2011, la Commissione ritiene
opportuno procedere a talune modifiche di tali criteri; dette modifiche formano oggetto della
presente consultazione.
Si precisa che si tratta comunque di interventi limitati a specifiche categorie di soggetti vigilati e
non di una revisione complessiva dei criteri di tariffazione. Si precisa altresì che la presente
consultazione non riguarda la misura delle tariffe contributive.
Più in dettaglio, le modifiche interessano le categorie INTERMEDIARI, GESTORI COLLETTIVI,
GESTORI DI SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE e INTERNALIZZATORI SISTEMATICI. Una
lieve modifica riguarda, infine, la categoria EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI AMMESSI ALLA
NEGOZIAZIONE IN MERCATI REGOLAMENTATI.
2. INTERMEDIARI
Si rammenta che, ai fini del Regime contributivo, la categoria INTERMEDIARI risulta composta da:
a) le Società di intermediazione mobiliare iscritte nell’Albo
b) le Banche italiane autorizzate alla prestazione di servizi di investimento
c) le Società di gestione del risparmio abilitate alla prestazione dei servizi di gestione individuale
e di consulenza
d) gli Intermediari finanziari iscritti nell’Elenco speciale di cui all’art. 107, comma 1, del d.lgs.
n. 385/1993 autorizzati alla prestazione di servizi di investimento.
Il criterio di tariffazione fin qui applicato è il seguente [Delibera n. 17.121/30.12.2009 – art. 1,
lett. a), b), c) e d)]:
Importo fisso per ciascun servizio/attività di investimento autorizzato alla data di
riferimento(1)
La Commissione intende sostituire tale criterio con uno che preveda il versamento di un importo
di ammontare crescente al crescere del numero di servizi di investimento autorizzati. Il
funzionamento del nuovo criterio è descritto nella Tavola appresso riportata.
Numero di Servizi
di Investimento Autorizzati
1
2
3
4
5
6
(1)
Importo dovuto
X
X+Y
X + 2Y
X + 3Y
X + 4Y
X + 5Y
Esclusa l’attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione di cui all’art. 1, comma 5, lett. g), del d.lgs.
n. 58/1998. Tale attività è infatti tariffata a parte in relazione alle sue peculiari caratteristiche che rendono la
relativa vigilanza assimilabile a quella svolta sulle società di gestione di mercati regolamentati.
2
Le motivazioni risiedono nella opportunità di meglio distribuire, rispetto al criterio sin qui
praticato, l’onere della contribuzione tra soggetti autorizzati ad un minor/maggior numero di
servizi di investimento, dando luogo rispettivamente ad un minor/maggior importo del contributo
da ciascun soggetto dovuto.
3. GESTORI COLLETTIVI
Si rammenta che, ai fini del Regime contributivo, la categoria GESTORI COLLETTIVI risulta
composta da:
a) le Società di gestione del risparmio iscritte nell’Albo
b) le Società di investimento a capitale variabile iscritte nell’Albo
c) gli Organismi di investimento collettivo esteri (comunitari ed extracomunitari) soggetti
all’applicazione dell’art. 42, commi 1 e 5, del d.lgs. n. 58/1998
che offrono al pubblico le loro quote o azioni a seguito del deposito di un prospetto informativo.
Il criterio di tariffazione fin qui applicato è il seguente [Delibera n. 17.121/30.12.2009 - art. 1,
lett. f)]:
Importo fisso per ogni fondo/comparto per il quale, alla data di riferimento, sia in corso
l’offerta al pubblico a seguito del deposito di un prospetto informativo
La Commissione ha rilevato che, in base al criterio di tariffazione sino ad ora applicato, risultano
esclusi dagli obblighi di contribuzione quegli organismi di investimento collettivo che non offrono
le proprie quote o azioni al pubblico a seguito del deposito di un prospetto informativo (ad es.
gestori di fondi speculativi ovvero di fondi immobiliari o mobiliari chiusi riservati ad investitori
istituzionali).
Soggetti che sono comunque pienamente sottoposti alla vigilanza dell’Istituto e, per ciò, vanno
assoggettati a contribuzione.
A tal fine, la Commissione intende modificare l’art. 1, lett. f), della delibera n.
17.120/30.12.2009 (recante la determinazione dei soggetti tenuti al pagamento della
contribuzione) come appresso indicato.
Sono tenuti a versare alla Consob, per l’esercizio XXXX, un contributo denominato «contributo
di vigilanza» :
(…)
f) le Società di gestione del risparmio iscritte, alla data del 2 gennaio XXXX, nell’Albo di cui
all’art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, le Società di investimento a capitale variabile
iscritte, alla stessa data del 2 gennaio XXXX, nell’Albo di cui all’art. 44, comma 1, del d.lgs. n.
3
58/1998 e gli Organismi di investimento collettivo soggetti, sempre alla stessa data del 2 gennaio
XXXX, all’applicazione dell’art. 42, commi 1 e 5, del d.lgs. n. 58/1998.
Correlativamente, la Commissione intende altresì modificare l’art. 1, lett. f), della delibera n.
17.121/30.12.2009 (recante la determinazione della misura della contribuzione dovuta) come
segue.
Art. 1, lett. f)
Società di gestione del risparmio, Sicav e
Organismi di investimento collettivo
Quota fissa pari ad € X.XXX,
maggiorata, nel caso di soggetti che, alla
data del 2.1.XXXX, offrono al pubblico
le loro quote o azioni a seguito del
deposito di un prospetto informativo, di €
X.XXX per ciascun fondo ovvero, ove
previsti, per ciascun comparto per i
quali, alla stessa data del 2.1.XXXX, sia
in corso l’offerta al pubblico
4. GESTORI DI SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE e INTERNALIZZATORI SISTEMATICI
Si rammenta che, ai fini del Regime contributivo, la categoria GESTORI DI SISTEMI
MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE risulta composta dalle Società di intermediazione mobiliare,
dalle Banche e dalle Società di gestione di mercati regolamentati autorizzate (con provvedimento
ovvero, nel caso delle Società di gestione di mercati, ex lege) all’esercizio della relativa attività. E
che, la categoria INTERNALIZZATORI SISTEMATICI risulta composta dai soggetti iscritti
nell’apposito elenco Consob.
Per entrambe le categorie, il criterio di tariffazione fin qui applicato è il seguente [Delibera n.
17.121/30.12.2009 - art. 1, lett. s) e t)]:
Importo fisso pro-capite
La Commissione intende sostituire tale criterio con uno che preveda il versamento di un importo
di ammontare crescente al crescere del numero di strumenti finanziari trattati da ciascun SISTEMA
MULTILATERALE/INTERNALIZZATORE.
Il funzionamento del nuovo criterio è descritto nelle Tavole appresso riportate.
SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE
Numero di Strumenti
Finanziari trattati
Meno di 100
Da 100 a 299
Da 300 a 799
Da 800 in poi
4
Importo dovuto
X
X+Y
X + 2Y
X + 3Y
INTERNALIZZATORI SISTEMATICI
Numero di Strumenti
Finanziari trattati
Meno di 100
Da 100 a 199
Da 200 a 399
Da 400 in poi
Importo dovuto
X
X+Y
X + 2Y
X + 3Y
Le motivazioni risiedono nella opportunità di meglio distribuire, rispetto al criterio dell’importo
fisso pro-capite sin qui praticato, l’onere della contribuzione tra soggetti con un minor/maggior
numero di strumenti finanziari trattati, dando luogo rispettivamente ad un minor/maggior importo
del contributo da ciascun soggetto dovuto.
5. EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI AMMESSI
REGOLAMENTATI
ALLA
NEGOZIAZIONE
IN
MERCATI
Il modulo tariffario sin qui applicato alla categoria EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI AMMESSI
ALLA NEGOZIAZIONE IN MERCATI REGOLAMENTATI è di tipo composito e tiene conto del numero e
della tipologia di strumenti finanziari di ciascun emittente.
Ai fini della determinazione della misura del «contributo di vigilanza» dovuto da ciascun
emittente, tale modulo prevede, tra l’altro, la non inclusione nel computo delle azioni di
risparmio.
La Commissione non ritiene più attuale tale regime di esenzione e, pertanto, ne ritiene opportuna
l’eliminazione.
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