REGIME CONTRIBUTIVO 2011 MODIFICHE DI TALUNI CRITERI DI TARIFFAZIONE 15 novembre 2010 Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il 29 novembre 2010 al seguente indirizzo: CONSOB Divisione Amministrazione e Finanza Via G.B. Martini, 3 00198 ROMA oppure on-line per il tramite del SIPE - Sistema Integrato per l’Esterno La Commissione si riserva di rendere pubblici i commenti pervenuti al termine della consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati. 1. Premessa La Consob procede annualmente a determinare, ai sensi dell’art. 40 della legge n. 724/1994, i soggetti tenuti alla contribuzione, la misura della contribuzione dovuta, nonché le modalità ed i termini di versamento di tale contribuzione. I relativi provvedimenti, una volta adottati, sono - a norma di legge - sottoposti a verifica di legittimità da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri che, sentito il Ministero dell’Economia, li rende esecutivi. I provvedimenti valevoli per l’anno 2010 (delibere n. 17.120, 17.121 e 17.122 del 30.12.2009) sono disponibili sul sito internet dell’Istituto nella Sezione “Contributi di vigilanza”. I criteri di tariffazione sin qui applicati hanno a suo tempo formato oggetto di formale consultazione con le Associazioni di categoria interessate. In vista della definizione dei provvedimenti valevoli per l’anno 2011, la Commissione ritiene opportuno procedere a talune modifiche di tali criteri; dette modifiche formano oggetto della presente consultazione. Si precisa che si tratta comunque di interventi limitati a specifiche categorie di soggetti vigilati e non di una revisione complessiva dei criteri di tariffazione. Si precisa altresì che la presente consultazione non riguarda la misura delle tariffe contributive. Più in dettaglio, le modifiche interessano le categorie INTERMEDIARI, GESTORI COLLETTIVI, GESTORI DI SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE e INTERNALIZZATORI SISTEMATICI. Una lieve modifica riguarda, infine, la categoria EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI AMMESSI ALLA NEGOZIAZIONE IN MERCATI REGOLAMENTATI. 2. INTERMEDIARI Si rammenta che, ai fini del Regime contributivo, la categoria INTERMEDIARI risulta composta da: a) le Società di intermediazione mobiliare iscritte nell’Albo b) le Banche italiane autorizzate alla prestazione di servizi di investimento c) le Società di gestione del risparmio abilitate alla prestazione dei servizi di gestione individuale e di consulenza d) gli Intermediari finanziari iscritti nell’Elenco speciale di cui all’art. 107, comma 1, del d.lgs. n. 385/1993 autorizzati alla prestazione di servizi di investimento. Il criterio di tariffazione fin qui applicato è il seguente [Delibera n. 17.121/30.12.2009 – art. 1, lett. a), b), c) e d)]: Importo fisso per ciascun servizio/attività di investimento autorizzato alla data di riferimento(1) La Commissione intende sostituire tale criterio con uno che preveda il versamento di un importo di ammontare crescente al crescere del numero di servizi di investimento autorizzati. Il funzionamento del nuovo criterio è descritto nella Tavola appresso riportata. Numero di Servizi di Investimento Autorizzati 1 2 3 4 5 6 (1) Importo dovuto X X+Y X + 2Y X + 3Y X + 4Y X + 5Y Esclusa l’attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione di cui all’art. 1, comma 5, lett. g), del d.lgs. n. 58/1998. Tale attività è infatti tariffata a parte in relazione alle sue peculiari caratteristiche che rendono la relativa vigilanza assimilabile a quella svolta sulle società di gestione di mercati regolamentati. 2 Le motivazioni risiedono nella opportunità di meglio distribuire, rispetto al criterio sin qui praticato, l’onere della contribuzione tra soggetti autorizzati ad un minor/maggior numero di servizi di investimento, dando luogo rispettivamente ad un minor/maggior importo del contributo da ciascun soggetto dovuto. 3. GESTORI COLLETTIVI Si rammenta che, ai fini del Regime contributivo, la categoria GESTORI COLLETTIVI risulta composta da: a) le Società di gestione del risparmio iscritte nell’Albo b) le Società di investimento a capitale variabile iscritte nell’Albo c) gli Organismi di investimento collettivo esteri (comunitari ed extracomunitari) soggetti all’applicazione dell’art. 42, commi 1 e 5, del d.lgs. n. 58/1998 che offrono al pubblico le loro quote o azioni a seguito del deposito di un prospetto informativo. Il criterio di tariffazione fin qui applicato è il seguente [Delibera n. 17.121/30.12.2009 - art. 1, lett. f)]: Importo fisso per ogni fondo/comparto per il quale, alla data di riferimento, sia in corso l’offerta al pubblico a seguito del deposito di un prospetto informativo La Commissione ha rilevato che, in base al criterio di tariffazione sino ad ora applicato, risultano esclusi dagli obblighi di contribuzione quegli organismi di investimento collettivo che non offrono le proprie quote o azioni al pubblico a seguito del deposito di un prospetto informativo (ad es. gestori di fondi speculativi ovvero di fondi immobiliari o mobiliari chiusi riservati ad investitori istituzionali). Soggetti che sono comunque pienamente sottoposti alla vigilanza dell’Istituto e, per ciò, vanno assoggettati a contribuzione. A tal fine, la Commissione intende modificare l’art. 1, lett. f), della delibera n. 17.120/30.12.2009 (recante la determinazione dei soggetti tenuti al pagamento della contribuzione) come appresso indicato. Sono tenuti a versare alla Consob, per l’esercizio XXXX, un contributo denominato «contributo di vigilanza» : (…) f) le Società di gestione del risparmio iscritte, alla data del 2 gennaio XXXX, nell’Albo di cui all’art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998, le Società di investimento a capitale variabile iscritte, alla stessa data del 2 gennaio XXXX, nell’Albo di cui all’art. 44, comma 1, del d.lgs. n. 3 58/1998 e gli Organismi di investimento collettivo soggetti, sempre alla stessa data del 2 gennaio XXXX, all’applicazione dell’art. 42, commi 1 e 5, del d.lgs. n. 58/1998. Correlativamente, la Commissione intende altresì modificare l’art. 1, lett. f), della delibera n. 17.121/30.12.2009 (recante la determinazione della misura della contribuzione dovuta) come segue. Art. 1, lett. f) Società di gestione del risparmio, Sicav e Organismi di investimento collettivo Quota fissa pari ad € X.XXX, maggiorata, nel caso di soggetti che, alla data del 2.1.XXXX, offrono al pubblico le loro quote o azioni a seguito del deposito di un prospetto informativo, di € X.XXX per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto per i quali, alla stessa data del 2.1.XXXX, sia in corso l’offerta al pubblico 4. GESTORI DI SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE e INTERNALIZZATORI SISTEMATICI Si rammenta che, ai fini del Regime contributivo, la categoria GESTORI DI SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE risulta composta dalle Società di intermediazione mobiliare, dalle Banche e dalle Società di gestione di mercati regolamentati autorizzate (con provvedimento ovvero, nel caso delle Società di gestione di mercati, ex lege) all’esercizio della relativa attività. E che, la categoria INTERNALIZZATORI SISTEMATICI risulta composta dai soggetti iscritti nell’apposito elenco Consob. Per entrambe le categorie, il criterio di tariffazione fin qui applicato è il seguente [Delibera n. 17.121/30.12.2009 - art. 1, lett. s) e t)]: Importo fisso pro-capite La Commissione intende sostituire tale criterio con uno che preveda il versamento di un importo di ammontare crescente al crescere del numero di strumenti finanziari trattati da ciascun SISTEMA MULTILATERALE/INTERNALIZZATORE. Il funzionamento del nuovo criterio è descritto nelle Tavole appresso riportate. SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE Numero di Strumenti Finanziari trattati Meno di 100 Da 100 a 299 Da 300 a 799 Da 800 in poi 4 Importo dovuto X X+Y X + 2Y X + 3Y INTERNALIZZATORI SISTEMATICI Numero di Strumenti Finanziari trattati Meno di 100 Da 100 a 199 Da 200 a 399 Da 400 in poi Importo dovuto X X+Y X + 2Y X + 3Y Le motivazioni risiedono nella opportunità di meglio distribuire, rispetto al criterio dell’importo fisso pro-capite sin qui praticato, l’onere della contribuzione tra soggetti con un minor/maggior numero di strumenti finanziari trattati, dando luogo rispettivamente ad un minor/maggior importo del contributo da ciascun soggetto dovuto. 5. EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI AMMESSI REGOLAMENTATI ALLA NEGOZIAZIONE IN MERCATI Il modulo tariffario sin qui applicato alla categoria EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI AMMESSI ALLA NEGOZIAZIONE IN MERCATI REGOLAMENTATI è di tipo composito e tiene conto del numero e della tipologia di strumenti finanziari di ciascun emittente. Ai fini della determinazione della misura del «contributo di vigilanza» dovuto da ciascun emittente, tale modulo prevede, tra l’altro, la non inclusione nel computo delle azioni di risparmio. La Commissione non ritiene più attuale tale regime di esenzione e, pertanto, ne ritiene opportuna l’eliminazione. 5