INFORMATIVA N. 203 – 29 LUGLIO 2014
IVA
IL REGIME IVA DELL’EDITORIA DAL 2014
E I RECENTI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA
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Art. 74, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72
DM 9.4.93
Art. 19, DL n. 63/2013
Circolare Agenzia Entrate 24.7.2014, n. 23/E
A seguito delle modifiche apportate alla disciplina del regime IVA
“monofase” nonché all’applicazione dell’aliquota ridotta del 4%
per le cessioni di prodotti editoriali, l’Agenzia delle Entrate è
recentemente intervenuta, fornendo un quadro aggiornato del
trattamento IVA riservato all’editoria a decorrere dall’1.1.2014.
Particolare attenzione merita la nuova definizione dei c.d.
“supporti integrativi” a seguito della quale, rispetto al passato, è
stato ristretto l’ambito di applicazione del regime IVA speciale.
La stessa Agenzia riepiloga il trattamento applicabile alle
operazioni con l’estero (UE ed extraUE) nonché ai prodotti
elettronici.
RIPRODUZIONE VIETATA
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Come noto, per effetto delle modifiche apportate dall’art. 19, DL n. 63/2013, Decreto c.d. “Energia”,
all’art. 74, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72, a decorrere dall’1.1.2014 risulta modificato l’ambito
di applicazione del regime IVA speciale (c.d. “monofase”), della determinazione della base
imponibile IVA con la “resa forfetaria”, nonché dell’aliquota IVA ridotta del 4% al commercio di
prodotti editoriali da parte dell’editore.
In particolare, le modifiche riguardano:
• la definizione di “supporto integrativo”;
• l’applicazione dell’aliquota IVA propria di ciascun bene in tutti i casi in cui il prodotto
editoriale è ceduto unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.
Alla luce del nuovo assetto normativo, l’Agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta con la
Circolare 24.7.2014, n. 23/E fornendo un quadro “aggiornato” del regime in esame, di seguito
illustrato.
AMBITO SOGGETTIVO
Il regime IVA speciale previsto per il commercio di prodotti editoriali è riservato all’editore,
intendendo come tale:
• “l’operatore che intraprende l’iniziativa economica editoriale”
ovvero, in assenza di uno specifico contratto di editoria,
• “l’operatore che assume in concreto il rischio della realizzazione dell’opera per il successivo
sfruttamento economico della stessa”.
Sono inoltre equiparati agli editori i soggetti che provvedono alla distribuzione in Italia delle
copie dei giornali e delle pubblicazioni in genere trasmessi, anche in via telematica, dall’estero.
In caso di operazioni con l’estero, il soggetto passivo va individuato nell’acquirente (UE) e
importatore (extraUE) che acquista i prodotti editoriali.
AMBITO OGGETTIVO
Per quanto riguarda l’individuazione dei beni per i quali è possibile applicare il regime IVA
speciale nonché l’aliquota IVA ridotta del 4%:
• sono confermate le definizioni ed i chiarimenti precedentemente forniti relativi ai prodotti
editoriali;
• è stata modificata la definizione di “supporto integrativo” con conseguente riduzione dei
casi in cui risulta applicabile il regime IVA speciale;
• è stato rivisto il trattamento IVA delle cessioni di prodotti editoriali unitamente a beni diversi
dai “supporti integrativi”.
In particolare detto regime speciale riguarda i seguenti beni:
Giornali quotidiani
Periodici
Giornali e periodici
pornografici
Esclusi i notiziari quotidiani e i dispacci delle agenzie di stampa.
Intendendo per tali “i prodotti editoriali registrati come prodotti ai sensi
della L. 8 febbraio 1948, n. 47”, compresi quelli che non risultano
registrati presso il Tribunale in quanto esonerati da tale adempimento (ad
esempio, le pubblicazioni di provenienza estera).
In particolare, si considerano periodici quei prodotti che presentano il
requisito della cadenza periodica ed hanno contenuto divulgativo.
Prodotti di carattere osceno vietati ai minori di 16 anni ed, in generale,
prodotti per la cui vendita, ai sensi della Legge n. 355/75, i titolari e gli
addetti alla rivendita sono esonerati dalla responsabilità penale, purché
gli stessi non siano esposti in modo da renderli immediatamente visibili al
pubblico. Come precisato nella CM 24.12.97, n. 328/E, ai fini in esame, si
considerano tali anche le testate escluse dalle tariffe postali agevolate ex
art. 2, comma 28, Legge n. 549/95.
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Cataloghi
Libri
Supporti integrativi
Detti giornali/periodici sono esclusi dall’applicazione della resa
forfetaria e dell’aliquota IVA ridotta del 4%. Per gli stessi, quindi,
l’IVA è determinata in base alle copie vendute e con applicazione
dell’aliquota IVA ordinaria.
Prodotti editoriali costituiti da elenchi di beni e di prezzi, da comunicazioni
di natura commerciale, da dépliant nonché da opuscoli e simili aventi
funzione meramente pubblicitaria e promozionale.
I cataloghi sono esclusi dall’applicazione della “resa forfetaria” e
quindi per gli stessi la base imponibile IVA va sempre
determinata in base al numero delle copie vendute.
L’aliquota IVA ridotta del 4% è applicabile solo ai cataloghi di
informazione libraria.
Lavori dell’arte libraria di qualsiasi dimensione, anche se solo illustrati o
di carattere informativo, che si caratterizzano per avere una funzione
divulgativa e scientifica, comprese le ristampe di libri di antiquariato, i libri
d’arte, i libri editi in occasione di mostre, i libri di immagini e quelli per
bambini in genere. Rientrano anche gli estratti costituiti da una parte ben
definita di una composizione libraria, o di pubblicazione periodica,
riproducente, di regola, un'opera dell'ingegno (a differenza di dépliant,
opuscoli e simili con funzione pubblicitaria e promozionale).
In merito l’Agenzia rammenta che:
• gli estratti possono fruire del regime IVA speciale a condizione che
rechino l’indicazione del titolo o della testata della pubblicazione da
cui originano nonché del prezzo al pubblico nei modi prescritti;
• sono esclusi i diari scolastici, gli atti/relazioni/bilanci di enti e società
ed i prodotti editoriali che si presentano oggettivamente costituiti, dal
punto di vista redazionale, da una mera serie di elenchi di beni, di
prezzi e di altre comunicazioni di natura commerciale.
Fino al 31.12.2013
Dall’1.1.2014
“… i nastri, i dischi, le “… i nastri, i dischi, le videocassette e
videocassette e gli altri supporti gli altri supporti sonori, videomagnetici
digitali
(*)
ceduti,
anche
sonori, videomagnetici ceduti, o
anche gratuitamente, in unica gratuitamente, in unica confezione,
confezione, unitamente a giornali unitamente ai libri per le scuole di
quotidiani, periodici e libri, a ogni ordine e grado e per le
condizione che i beni unitamente università, ivi inclusi i dizionari, e ai
ceduti abbiano prezzo indistinto e libri fruibili dai disabili visivi, a
che il costo dei supporti integrativi condizione che i beni unitamente
non sia superiore al cinquanta per ceduti abbiano prezzo indistinto e
cento del prezzo della confezione che, per il loro contenuto, non siano
commerciabili separatamente”.
stessa”.
(*) Recependo le indicazioni della Direttiva n. 2009/47/CE, con la
Risoluzione 13.8.2009, n. 223/E l’Agenzia delle Entrate aveva già
riconosciuto l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 4% ai “libri
registrati su CD, CD-ROM o qualsiasi supporto fisico analogo, che
riproduca (in formato video o audio) essenzialmente le stesse informazioni
contenute nei libri stampati”.
In base alla nuova definizione:
• non rileva più il costo del “supporto integrativo”;
• il regime IVA speciale, con l’aliquota ridotta del 4% e la
determinazione della base imponibile IVA con la “resa
forfetaria” è applicabile solo nei casi in cui il supporto integrativo
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sia venduto unitamente a libri scolastici e universitari,
compresi i dizionari, e a quelli fruibili dai disabili visivi.
Dall’1.1.2014, quindi, alle cessioni di giornali, quotidiani e libri
diversi da quelli sopra citati, congiuntamente con altri beni, è
applicabile la disciplina prevista per le cessioni di prodotti editoriali
con beni diversi dai “supporti integrativi”, di seguito esposta
Fino al 31.12.2013
Dall’ 1.1.2014
“La disposizione di cui al primo “La disposizione di cui al primo
periodo … [assolvimento dell’IVA a periodo … [assolvimento dell’IVA a
monte da parte dell’editore] si monte da parte dell’editore] si
applica anche se i giornali applica anche se i giornali
quotidiani, i periodici ed i libri sono quotidiani, i periodici ed i libri sono
ceduti unitamente a beni diversi dai ceduti unitamente a beni diversi dai
supporti integrativi, con prezzo supporti integrativi, con prezzo
indistinto ed in unica confezione, indistinto ed in unica confezione,
sempreché il costo del bene ceduto, sempreché il costo del bene ceduto,
gratuitamente,
anche
gratuitamente, anche
congiuntamente alla pubblicazione congiuntamente alla pubblicazione
non sia superiore al cinquanta per non sia superiore al cinquanta per
del
prezzo
dell’intera
cento
del
prezzo
dell’intera cento
in
ogni
caso
confezione; se il costo … è confezione;
Beni diversi dai
si
applica
con
superiore al dieci per cento del l’imposta
“supporti integrativi”
prezzo
dell’intera
confezione, l’aliquota di ciascuno dei beni
venduti
l’imposta si applica con l’aliquota di ceduti”. (*)
congiuntamente ai
ciascuno dei beni ceduti”.
prodotti editoriali
In base alla nuova definizione, alla cessione del bene “diverso
dal supporto integrativo” unitamente al prodotto editoriale va
sempre applicata l’aliquota IVA propria del bene, fermo
restando che per l’applicazione del regime IVA speciale è
necessario che il costo del bene sia non superiore al 50% del
prezzo di vendita dell’intera confezione.
In tali casi, inoltre, la base imponibile IVA va sempre determinata
in base al numero di copie vendute.
Si rammenta che, fino al 31.12.2013:
• se il costo di tali beni era non superiore al 10% del prezzo di
vendita dell’intera confezione, era possibile applicare l’aliquota
IVA ridotta del 4% a tutta la cessione;
• se i beni diversi dai “supporti integrativi” venduti unitamente al
prodotto editorialie erano funzionalmente connessi al prodotto
editoriale, integrandone il contenuto, per la determinazione della
base imponibile IVA era applicabile anche la “resa forfetaria”.
(*) Per verificare il rispetto del limite del 50% del prezzo totale e per
individuare la base imponibile IVA alla quale applicare l’aliquota
propria del bene ceduto con il prodotto editoriale, come chiarito nella
citata CM n. 328/E, “il prezzo dell’intera confezione deve essere
rapportato ai costi sostenuti per la produzione o l’acquisto del
singolo bene ceduto congiuntamente alla pubblicazione (anche
gratuitamente) risultanti dalle fatture d'acquisto. Non assumono rilievo i
costi che non siano specificamente ed esclusivamente imputabili al
suddetto bene”.
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Come già in passato:
• in caso di cessione di giornali/periodici/libri unitamente a “prodotti aventi le
caratteristiche di una pubblicazione a stampa”, considerata l’omogeneità della natura dei
beni, “non si configura una vendita di prodotti editoriali con beni congiunti, bensì una vendita di
un unico prodotto editoriale e, quindi, si applica il trattamento fiscale previsto per il prodotto
editoriale principale ed il relativo allegato, unitamente considerati”;
• ai beni sopra elencati è possibile applicare il regime IVA speciale a condizione che il prezzo di
vendita al pubblico, comprensivo dell’imposta, sia indicato sulla pubblicazione ovvero in
un apposito allegato, anche nei casi in cui le copie siano distribuite gratuitamente;
• la cessione dei beni unitamente al prodotto editoriale si configura quando la stessa avviene con
prezzo indistinto e confezione unitaria. Tale condizione ricorre sia per i prodotti editoriali ed i
beni materialmente assemblati in una confezione inscindibile, sia se gli stessi, non
materialmente uniti, sono ceduti contestualmente e ad un prezzo indistinto;
• in caso di giornali o periodici ceduti occasionalmente con beni diversi dai “supporti integrativi”,
è necessario distinguere le copie vendute senza altri beni da quelle vendute unitamente a beni
diversi, in quanto, alle prime è applicabile la resa forfetaria e l’aliquota IVA ridotta del 4%,
mentre per le seconde, alla base imponibile IVA determinata in base alle copie vendute, va
applicata l’aliquota IVA propria dei beni ceduti;
• nei casi di determinazione della base imponibile IVA con applicazione della resa forfettaria:
− nella determinazione della base imponibile, rilevano tutte le copie di prodotti editoriali
consegnate o spedite, anche a titolo gratuito, in abbonamento o in esecuzione di contratti
estimatori, escluse quelle esportate, oggetto di cessioni intraUE e cedute a titolo di
campione gratuito (purché riportanti la specifica indicazione impressa sia sul prezzo di
vendita al pubblico che sulla copertina e le relative quantità siano annotate sul registro delle
tirature);
− la commercializzazione da parte degli editori dei prodotti editoriali precedentemente resi
non va assoggettata ad IVA. L’esclusione dall’imposta è subordinata alla condizione che
detti prodotti non siano rimessi in commercio con una veste editoriale diversa;
• alla cessione di prodotti editoriali quale “carta da macero” è applicabile il regime IVA dei
rottami di cui all’art. 74, comma 7, DPR n. 633/72 (cessione senza indicazione dell’IVA con
applicazione del “reverse charge” in capo all’acquirente).
INDIVIDUAZIONE DEI LIBRI SCOLASTICI ED UNIVERSITARI
Come sopra evidenziato, in base alla normativa in vigore dall’1.1.2014, la cessioni di “supporti
integrativi” fruiscono del regime speciale con applicazione della resa forfetaria e l’aliquota IVA
ridotta del 4% solo se ceduti unitamente a “libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le
università, ivi inclusi i dizionari, e ai libri fruibili dai disabili visivi”.
Al fine di individuare i libri scolastici ed universitari nella Circolare n. 23/E in esame è chiarito
che:
• “… in base alla vigente normativa e con particolare riferimento alla legge n. 221/2012 e al
decreto ministeriale n. 781/2013”, sono previste 2 tipologie di testo scolastico:
− libro di testo in forma mista, che si compone di una parte cartacea e di una parte digitale
accompagnata da contenuti digitali integrativi. Tale prodotto editoriale è identificato da un
unico codice ISBN e da un prezzo di copertina cumulativo, ed è adottato nella sua forma
completa da parte dei docenti, secondo le procedure che annualmente vengono definite dal
Ministero dell’Istruzione, università e ricerca;
− libro di testo in versione digitale, che si compone di una parte digitale accompagnata da
contenuti digitali integrativi. Anche in tal caso il prodotto editoriale è identificato da un unico
codice ISBN, presenta un prezzo di copertina cumulativo ed è adottato dalle scuole nella sua
forma completa;
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• la quasi totalità dei libri di testo per le scuole viene inserita nella banca dati predisposta
dall’Associazione Italiana Editori, dove ciascun libro è identificato con l’univoco codice ISBN;
• per l’individuazione dei libri universitari va fatto riferimento ai testi e alle pubblicazioni che
ciascuna Università o Istituto di grado universitario individua per i vari corsi di studi attivati.
Tale circostanza può ricavarsi dal fatto che i libri siano indicati nei cataloghi editoriali di libri
universitari e riportino l’indicazione espressa dell’editore circa la sua destinazione all’uso
universitario, ovvero siano indicati nelle guide dello studente o nei siti Internet delle
Università.
• il regime IVA speciale in argomento è applicabile esclusivamente:
− ai libri di testo cartacei o su qualsiasi tipo di supporto fisico;
− ai libri di testo in forma mista caratterizzati da una parte in formato cartaceo e da una
parte di contenuti digitali integrativi. Come di consueto, ai fini in esame, per detti contenuti
digitali integrativi l’acquirente del libro scolastico/universitario non deve pagare uno specifico
corrispettivo.
CESSIONI ESCLUSE DAL REGIME IVA SPECIALE
Da quanto sopra, così come evidenziato dall’Agenzia nella Circolare n. 23/E in esame, continuano
ad essere escluse dal regime IVA speciale:
• le cessioni di beni diversi dai supporti integrativi, unitamente al prodotto editoriale, di costo
superiore al 50% del prezzo di vendita dell’intera confezione;
• le cessioni di supporti fisici che riproducono esclusivamente suoni e voci (CD musicali) senza
alcun collegamento ad un libro stampato;
• l’editoria on-line (e-book), diffusa in via telematica con il c.d. “commercio elettronico diretto”;
• le prestazioni di intermediazione con rappresentanza relative ad operazioni di
commercializzazione di prodotti editoriali;
• le attività diverse dalla commercializzazione di prodotti editoriali, quale, ad esempio, la
distribuzione gratuita di giornali/periodici in esecuzione di contratti di pubblicità stipulati fra
l’editore e gli inserzionisti pubblicitari.
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IVA
Come sopra accennato, per determinare la base imponibile alla quale applicare l’aliquota IVA
(ridotta o ordinaria) va fatto riferimento al prezzo di vendita al pubblico per:
• il numero delle copie vendute così come risultante dal registro delle tirature, ossia delle copie
effettivamente vendute al netto dei resi. In tal caso, quale momento impositivo assume
rilevanza l’effettiva vendita.
Si rammenta che tale modalità di determinazione della base imponibile IVA è obbligatoria,
oltre che nei casi sopra evidenziati (giornali/periodici pornografici, cataloghi e libri unitamente a
beni diversi dai supporti integrativi con applicazione dell’aliquota propria dei beni), anche da
parte di associazioni dilettantistiche e ONLUS che hanno optato per il regime di cui alla Legge
n. 398/91 e che determinano quindi la detrazione IVA in modo forfetario;
• il numero delle copie vendute forfetariamente ridotto (c.d. “resa forfetaria”):
− del 70% per le cessioni di libri;
− dell’80% per le cessioni di giornali quotidiani e periodici.
L’editore può comunque optare per la determinazione della base imponibile con il metodo
“ordinario” delle copie vendute.
In caso di applicazione della “resa forfetaria”, si assume quale momento impositivo la data di
consegna/spedizione delle copie al distributore, in esecuzione di contratti estimatori o
similari ovvero di deposito con rappresentanza, così come risultante dal registro delle tirature.
Gli eventuali acconti corrisposti all’editore prima della consegna/spedizione delle copie non
rilevano al fine in esame se non nei casi di consegne/spedizioni in abbonamento che
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costituiscono cessioni periodiche o continuative, per le quali il momento impositivo si
realizza con il pagamento, totale o parziale, del corrispettivo.
Per la cessione da parte dell’editore e dei distributori/rivenditori non è necessario emettere
fattura. Il “documento” emesso deve comunque riportare l’annotazione che trattasi di “cessione
con IVA assolta dall’editore”.
Inoltre, in base a quanto previsto dall’art. 19, comma 3, lett. a), DPR n. 633/72, è comunque
riconosciuto il diritto alla detrazione dell’IVA a credito relativa all’acquisto/importazione dei beni
e servizi afferenti.
APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA RIDOTTA DEL 4%
Come sopra evidenziato, oltre a determinare la base imponibile IVA con il regime IVA speciale, ai
sensi del n. 18), Tabella A/II, DPR n. 633/72, alle cessioni e importazioni di “giornali e notiziari
quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, anche in scrittura braille e su supporti
audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e
dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa e carte
geografiche, compresi i globi stampati; carta occorrente per la stampa degli stessi…” si applica
l’aliquota IVA ridotta del 4%.
In merito la Circolare n. 23/E in esame rammenta che l’aliquota IVA del 4%:
• è applicabile anche:
− alle cessioni di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico;
− alle prestazioni relative alla composizione, montaggio, duplicazione, legatoria e
stampa dei prodotti editoriali ai sensi del n. 35), Tabella A/II, DPR n. 633/72.
L’Agenzia delle Entrate evidenzia che a dette prestazioni è applicabile l’IVA ridotta del
4% ma non il regime IVA speciale. Le stesse, pertanto, possono essere
commissionate anche da soggetti diversi dell’editore;
− ai contratti d’opera/appalto per la realizzazione dei prodotti editoriali ai sensi dell’art.
16, comma 3, DPR n. 633/72 che riconosce a dette prestazioni lo stesso trattamento IVA
applicabile in caso di cessione dei beni prodotti;
• non può essere applicata:
− alle cessioni di giornali quotidiani, periodici e cataloghi, registrati su CD, CD-ROM o
qualsiasi supporto fisico;
− ai prodotti editoriali elettronici.
In detti casi va applicata l’aliquota IVA ordinaria.
OPERAZIONI CON L’ESTERO
Dopo aver evidenziato la compatibilità tra il regime IVA speciale in esame con gli artt. 394 e 395,
Direttiva n. 2006/112/CE, l’Agenzia precisa che lo stesso “trova applicazione per le sole attività di
commercializzazione nel territorio dello Stato di prodotti editoriali” e che, di conseguenza,
“nell’ipotesi di operazioni con l’estero trovano applicazione le ordinarie disposizioni, tenendo
conto, tuttavia per le operazioni passive (acquisti) della … successiva commercializzazione nel
territorio dello Stato dei prodotti editoriali”.
Cessioni UE
Le cessioni intraUE di prodotti editoriali non rientrano nel regime IVA speciale
dell’editoria per cui alle stesse sono applicabili le regole ordinarie e pertanto le
cessioni effettuate da operatori italiani nei confronti di operatori UE sono non
imponibili IVA ex art. 41, comma 1, lett. a), DL n. 331/93. Per tali cessioni vanno
presentati i modd. Intra.
Per poter “beneficiare” della non imponibilità IVA è necessario che:
- il cedente e l’acquirente siano presenti nel VIES;
- il cedente sia in possesso di adeguate prove documentali in grado di
attestare l’effettivo trasferimento dei beni in un altro Stato UE.
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Si rammenta che l’editore è inoltre tenuto ad annotare, entro il mese successivo
a quello di consegna/spedizione nel registro delle tirature, distintamente per
ciascuna testata, titolo o numero e per ciascun giorno, il numero delle copie
cedute senza IVA ai sensi degli artt. 41 e 58, DL n. 331/93.
Acquisti UE
Con riguardo alla disciplina IVA applicabile agli acquisti intraUE di prodotti
editoriali assume rilevanza il fatto che le pubblicazioni siano o meno destinate
alla successiva commercializzazione in Italia. Pertanto:
1. beni non destinati alla successiva commercializzazione:
• l’IVA è dovuta dall’acquirente in base al prezzo di vendita al pubblico in Italia;
• l’IVA è indetraibile;
2. beni destinati alla successiva commercializzazione, assume rilevanza il
criterio adottato per la determinazione dell’IVA da parte dell’acquirente e quindi:
• se è adottato il criterio delle copie vendute, l’imposta è dovuta sul prezzo
di vendita al pubblico;
• se è adottato il criterio forfettario, l’imposta è dovuta sulla base del prezzo
di vendita al pubblico applicando la “resa forfettaria”.
L’IVA dovuta quindi:
• è assolta tramite reverse charge ex artt. 46 e 47, DL n. 331/93;
• è indetraibile. Sul punto l’Agenzia precisa che l’acquirente non deve
effettuare anche l’annotazione nel registro degli acquisti. In merito, si
ritiene che tale precisazione sia collegata con la possibilità di non registrare la
fattura con IVA indetraibile.
Indipendentemente dalla finalità cui gli stessi sono destinati, l’acquisto di prodotti
editoriali richiede la presentazione dei modd. Intra.
Ulteriori chiarimenti riguardano le ipotesi di:
• acquisti intraUE per i quali manca il prezzo di vendita al pubblico ovvero
effettuati su opzione; in tal caso il trattamento IVA da applicare “è equiparato
a quello di qualsiasi altro bene ed è pertanto soggetto alle ordinarie
disposizioni e agli adempimenti previsti ai sensi di quanto disposto dal Dl
331/93” per cui l’acquirente è tenuto ad assolvere l’IVA sui predetti acquisti
sulla base del corrispettivo pagato all’editore / cedente UE.
Il regime IVA speciale è applicabile alle successive cessioni dei prodotti
editoriali in Italia;
• vendite a distanza effettuate da editori UE nei confronti di consumatori finali
italiani che, come peraltro già chiarito dalla Risoluzione 25.9.2012, n. 90/E,
sono soggette ad IVA in Italia in caso di superamento della soglia annua di
€ 35.000, ovvero in caso di opzione da parte del cedente UE.
In tali ipotesi, il soggetto passivo UE, prima di poter cedere a soggetti privati
italiani, è tenuto ad “aprire” una partita IVA in Italia tramite la nomina di un
rappresentante fiscale ovvero l'identificazione diretta.
Esportazioni Con riguardo a tali operazioni trova applicazione il regime di “non imponibilità”
di cui all’art. 8, comma 1, lett. a), DPR n. 633/72.
Importazioni
In merito alle importazioni di prodotti editoriali, come sopra accennato, il
soggetto passivo è individuato:
• nell’importatore per la successiva commercializzazione in Italia,
ovvero
• nel soggetto che provvede alla distribuzione in Italia delle copie dei giornali /
prodotti trasmessi, anche in via telematica, dall’estero.
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Nel caso in cui un soggetto non residente incarichi della
stampa/pubblicazione un soggetto residente, per la successiva
commercializzazione, il soggetto passivo è:
- il rappresentante della stabile organizzazione in Italia dell’operatore estero;
- l’operatore estero, se identificato ai fini IVA ex art. 35-ter, DPR n. 633 /72;
- il rappresentante fiscale nominato ex art. 17, comma 3, DPR n. 633/72.
In relazione al trattamento IVA applicabile a seguito delle novità introdotte dal
citato DL n. 63/2013, l’Agenzia specifica quanto segue.
In base alla disciplina previgente, come precisato nella citata CM n. 328/E, in
capo all’importatore (qualificato editore) si configura(va)no, al momento
dell’importazione, lo status di acquirente (per i prodotti importati) e di primo
cedente nazionale (ai fini dell’applicazione del regime). L’IVA doveva essere
assolta da quest’ultimo e riscossa dalla Dogana sulla base del prezzo di vendita
al pubblico, con la possibilità di utilizzare la resa forfettaria.
L’imposta assolta in Dogana era indetraibile e per le successive vendite
non sussisteva l'obbligo di emissione della fattura.
A seguito delle accennate modifiche, tale meccanismo non risulta più
applicabile alle importazioni di prodotti editoriali unitamente a beni diversi dai
supporti integrativi, considerato che “dal 1° gennaio 2014, non è possibile
richiedere l’abbattimento della percentuale di forfetizzazione della resa”.
Di conseguenza, essendo applicabili le “ordinarie disposizioni” gli importatori
possono assolvere l’IVA in Dogana “sul valore della transazione” e tale imposta
è detraibile. Alla successiva commercializzazione in Italia l’IVA è applicabile con
le regole previste dal regime speciale in esame.
Tale soluzione appare “maggiormente rispettosa del principio di neutralità
fiscale” poiché “impedisce che operatori economici che effettuano le stesse
operazioni subiscano un trattamento differenziato in materia di riscossione
dell’IVA a seconda che si tratti di acquisto intra-Ue o importazione”.
PRODOTTI EDITORIALI ELETTRONICI
Come accennato, sono riconducibili alla categoria dei prodotti editoriali elettronici i prodotti
diffusi per via telematica e che costituiscono oggetto di “commercio elettronico diretto”. Tale
disciplina, come chiarito dalla stessa Agenzia nella Risoluzione 30.9.2003, n. 186/E trova
applicazione estensiva a tutte le transazioni che avvengono integralmente attraverso i canali
telematici e quindi anche a tutti i “prodotti editoriali elettronici”.
Le operazioni di commercializzazione quindi sono considerate prestazioni di servizi, alle quali
non è applicabile il regime IVA speciale in esame, per cui l’IVA è dovuta “secondo le modalità
ordinarie, con applicazione dell’aliquota IVA ordinaria”.
La commercializzazione di prodotti editoriali elettronici (ad esempio, e-book) integra un
servizio prestato tramite mezzi elettronici che, ai sensi dell’art. 7, comma 1,
Regolamento UE 15.3.2011, n. 282, rientra nella categoria dei “servizi forniti attraverso
Internet o una rete elettronica … la cui natura rende la prestazione essenzialmente
automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in
assenza della tecnologia dell’informazione”.
Rientrano in tale categoria anche i servizi con “contenuto digitalizzato di libri e altre
pubblicazioni elettroniche” nonché gli “abbonamenti a giornali o riviste on line”.
PRODOTTI EDITORIALI CARTACEI E SERVIZI AGGIUNTIVI ON LINE
Nell’ambito della Circolare in esame, l’Agenzia precisa il trattamento IVA applicabile in presenza di
cessioni di prodotti editoriali cartacei che al loro interno contengono una chiave di accesso
mediante la quale l’acquirente può acquisire tramite Internet “servizi aggiuntivi” ossia:
RIPRODUZIONE VIETATA
38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected]
IF 29.07.2014 n. 203 - pagina 10 di 10
• copia in formato elettronico del prodotto cartaceo già acquistato;
• aggiornamenti del prodotto cartaceo.
Per “aggiornamento del servizio” si intende il servizio “strettamente correlato al prodotto
cartaceo già acquistato, finalizzato a modificare/integrare parte del contenuto del
medesimo prodotto cartaceo. Non sono, pertanto, riconducibili, ai fini in esame, al
concetto di aggiornamento servizi diversi, quali ad esempio, la fruizione dei servizi di
accesso a banche dati o servizi multimediali”.
L’“onerosità” o meno del predetto “servizio aggiuntivo”, prestato per via elettronica, determina il
regime IVA applicabile per cui:
• se il servizio è a pagamento, lo stesso va considerato autonomamente ed assoggettato ad
IVA, con applicazione dell’aliquota ordinaria;
• se il servizio è gratuito (per cui per l’acquisizione della disponibilità della chiave di accesso
contenuta all'interno del prodotto editoriale l’acquirente non è tenuto a pagare uno specifico
corrispettivo) lo stesso non va considerato autonomamente poiché la vendita del prodotto
principale deve “essere valutata unitariamente in considerazione dell’unitaria ragione
economica sottesa all’operazione medesima” ovvero “la cessione al consumatore di un libro
cartaceo, integrata dalla possibilità di acquisirne copia e gli aggiornamenti in formato elettronico”.
In tal caso, pertanto, al predetto servizio aggiuntivo, è applicabile il regime IVA riferibile al
prodotto editoriale considerato. „
Fatturazione Elettronica alla Pubblica Amministrazione
Dopo numerose proroghe, dallo scorso 6 giugno 2014 sono divenute effettivamente
operative le previsioni della Legge n. 244/2007 riguardanti l’obbligo di fatturazione
elettronica delle operazioni poste in essere nei confronti delle Pubbliche
Amministrazioni: è previsto che le nuove procedure, attualmente applicabili ad un numero
circoscritto di soggetti pubblici, siano progressivamente generalizzate (entro il 31 marzo
2015) alla totalità degli Enti.
Intermediari e consulenti, al fine di supportare i propri clienti nella corretta esecuzione dei
nuovi adempimenti, sono quindi chiamati in prima persona a comprendere ed applicare le
nuove disposizioni normative che, tuttavia, come spesso avviene in sede di prima
applicazione, presentano alcune criticità, anche a causa dell’influenza, sulla disciplina
fiscale, di una forte componente di carattere tecnico-informatico: dalla consapevolezza
della complessità della materia nasce l’idea del presente libro, che analizza gli
adempimenti connessi alle nuove modalità di fatturazione alla PA.
Coniugando un’attenta analisi della disciplina fiscale con la descrizione degli aspetti più
tecnici ed operativi, il testo, dopo un inquadramento generale (iter normativo, soggetti
obbligati, etc.) illustra compiutamente le varie fasi della fatturazione elettronica, in
termini di emissione, trasmissione e conservazione elettronica dei documenti.
Ampio spazio è volutamente lasciato agli aspetti più operativi, quali il flusso di
trasmissione, gli esiti dell’invio e la gestione delle ricevute e messaggi emessi dal
Sistema di Interscambio: l’analisi tecnico-fiscale è inoltre completata dalla specifica
sezione dedicata agli esempi completi di compilazione, formazione ed invio delle fatture
alla PA.
In conclusione, il libro Fatturazione Elettronica PA, ricco di schemi, tabelle riassuntive ed
esemplificazioni pratiche, si propone come strumento indispensabile per tutti gli operatori di
settore, considerato che, a regime, non sarà più accettata (né pagata) alcuna fattura
cartacea alla PA.
Cod. 06FX763 – € 33,00 (Iva inclusa)
Disponibile su SHOP.SEAC.IT
anche in formato eBook
RIPRODUZIONE VIETATA
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