Corso ECM ASL TO4 La detenzione degli animali esotici: aspetti normativi, igienico-sanitari, etologici. Ivrea, 8 maggio 2013 Legge Regionale 6/2010 e suo Regolamento di attuazione: requisiti per la corretta detenzione degli animali esotici. Gabriella Vaschetti Med Vet convenzionato ASL CN1 [email protected] Norme sulla detenzione, l’allevamento e il commercio di animali esotici 1. 2. 3. 4. Proposta di legge n°259 – 8°legislatura, presentata il 21.03.06 da consiglieri regionali con capogruppo Enrico Moriconi (Verdi per la pace) Lavori di modifiche alla legge Licenziata all’unanimità il 18.12.09 Diventata LR il 18.02.10 con pubblicazione sul BUR n°8 del 25.02.10 La LR 43/86 è abrogata dalla data di approvazione del regolamento attuativo della LR 6/2010 art.24 Regolamento di attuazione DPGR 11/R del 28/11/12 pubblicato sul BUR n. 49 del 06/12/12 DEFINIZIONE di ESOTICO mammiferi, uccelli e rettili della fauna selvatica esotica, viventi in stato di naturale libertà nei territori di Paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni sul territorio nazionale. LR 43/86 e REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE (ESCLUSI: invertebrati, pesci, anfibi INCLUSI: tutte le specie negli Allegati della Convenzione di Washington (n. 874 del 19/12/75) e tutte le specie di fauna selvatica esotica, le cui popolazioni vivono stabilmente o temporaneamente in libertà nei paesi di origine, delle quali NON esistono IN ITALIA consistenti popolazioni naturali o ALLEVATE, e i cui esemplari sono stati importanti o si sono riprodotti in numero limitato in Italia LISTE ESCLUSIONE/INCLUSIONE (prot. 176/136 del 03/07/87 ; prot. 3493/1/136 del 02/11/87) DEFINIZIONE di ESOTICO LR 6/2010 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ESCLUSI: invertebrati, pesci, anfibi INCLUSI: -Mammiferi: tutte le specie; -Uccelli: a) specie comprese in allegato A del Reg. CE 338/97 e s.m.i. b) tutte le specie appartenenti al genere Ara spp c) rapaci: tutte le specie; -Rettili: le specie incluse in allegato A del Reg. CE 338/97 e s.m.i. “Gli animali esotici da autorizzare, verranno indicati in apposito elenco redatto e aggiornato dalla Commissione di cui all’art. 14 della legge 6/2010, pubblicato sul sito ufficiale della Regione Piemonte e periodicamente aggiornato” NEWS AUTORIZZAZIONI (detenzione, allevamento e commercio) LR 43/86 Durata media della procedura: 6-8 mesi AUTORIZZAZIONI (detenzione, allevamento e commercio) LR 6/2010 DETENZIONE - il possesso di specie, di cui all’art. 1 della legge 6/2010, non a fini di riproduzione, allevamento e/o commercio. -I detentori devono presentare domanda al Sindaco del Comune in cui intendono detenere le specie interessate, per il tramite del Servizio Veterinario dell’ASL competente per territorio, secondo il modello riportato in allegato 1. - Per le comunicazioni inerenti casi di alienazione o decesso, dovrà essere utilizzato il modello riportato in NEWS La pratica viene espletata dall’ASL, senza intervento della Commissione regionale AUTORIZZAZIONI (detenzione, allevamento e commercio) LR 6/2010 ALLEVAMENTO -la riproduzione continuativa nel tempo dei soggetti, di cui all’art. 1 del presente regolamento, sia a fini commerciali sia a fini di scambio o di alienazione a qualsiasi titolo. - L’allevamento deve garantire condizioni gestionali, ambientali e strutturali tali da favorire al meglio le esigenze riproduttive e comportamentali delle specie interessate. ALLEVAMENTO AMATORIALE (non a fini commerciali) ALLEVAMENTO A SCOPO DI COMMERCIO (=COMMERCIO) ALLEVAMENTO AMATORIALE (non a fini commerciali) -I proprietari degli impianti di allevamento così definiti, devono presentare domanda di autorizzazione al Sindaco del Comune sede di allevamento, per il tramite del Servizio veterinario dell’ASL competente per territorio, secondo il modello riportato in allegato 3, corredata di: - documenti animali -planimetria - descrizione delle strutture di detenzione - attestato di idoneità NEWS La pratica viene espletata dall’ASL, senza intervento della Commissione regionale. E’ necessario l’attestato di idoneità, quindi è obbligatorio frequentare i corsi di formazione. ALLEVAMENTO A SCOPO DI COMMERCIO (= COMMERCIO) -I proprietari degli impianti di allevamento devono presentare la domanda di autorizzazione secondo il modello riportato in allegato 5, corredata dalla planimetria, dalla descrizione delle strutture di detenzione e dall’attestato di idoneità, conseguito al termine dei corsi di formazione di cui all’art. 9 della LR 6/2010. - Il Servizio veterinario dell’ASL competente inoltra copia dell’istanza di autorizzazione, corredata della suddetta documentazione e del verbale ispettivo (cfr allegato 4) redatto a seguito del sopralluogo eseguito presso l’allevamento, alla Commissione di cui all’art. 14 della legge 6/2010 per il rilascio del preventivo nulla-osta. - Il parere della Commissione viene inoltrato al Servizio Veterinario dell’ASL interessata per il seguito di competenza. COMMERCIO NEWS La pratica segue il normale decorso già previsto per la LR 43/86. È necessario l’ATTESTATO DI IDONEITA’!! -ogni forma di transazione commerciale a fini di lucro presso impianti appositamente autorizzati (= negozi, commercianti, etc., CIOE’ STRUTTURE ISCRITTE ALLA Camera di Commercio) -L’iter autorizzativo è identico a quello dell’allevamento per il commercio ATTESTATO DI IDONEITA’ NEWS -corsi di formazione (art. 9 della LR 6/2010): organizzati dalla Commissione Regionale, avvalendosi del Centro di referenza di cui all’art. 16 della LR 6/2010; -comunicazione dei corsi tramite il sito ufficiale della Regione Piemonte e il sito ufficiale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta; -iscrizione ai corsi: gli interessati dovranno presentare domanda di iscrizione utilizzando il modello riportato in allegato ; -a seguito del superamento degli esami finali del corso di formazione, verrà rilasciato ai partecipanti apposito attestato di idoneità; - l’elenco degli allevatori e dei commercianti abilitati verrà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Piemonte. REGISTRI Gli allevamenti e gli esercizi commerciali di animali esotici sono obbligati alla tenuta di un registro di carico-scarico, di cui all’art. 8 della LR 6/2010, secondo il modello prestabilito. Il registro di carico scarico ai fini CITES già previsto per la detenzione delle specie incluse negli allegati A e B della CITES può essere considerato sostitutivo del registro sopraccitato esclusivamente per le specie in allegato A e B, purchè siano riportati tutti gli elementi previsti nell’allegato. Per le specie non incluse negli allegati CITES dovrà essere utilizzato il registro di cui all’allegato . CIRCHI, MOSTRE E SPETTACOLI VIAGGIANTI NEWS -I titolari di circhi, mostre e spettacoli viaggianti devono presentare domanda per il rilascio della concessione del plateatico al comune in cui intendono effettuare l’attività, previo parere favorevole del Servizio veterinario dell’ASL competente, secondo il modello riportato in allegato - Per quanto attiene alle condizioni di detenzione e di mantenimento degli animali al seguito, si rimanda alle disposizioni riportate in allegato Centro Referenza Regionale Animali Esotici - CRANES NEWS Modifiche allegati Eventuali modifiche ed integrazioni agli allegati del presente regolamento potranno essere adottate con apposito atto determinativo del Settore regionale Prevenzione Veterinaria. NEWS REQUISITI STRUTTURE NEWS Le condizioni di detenzione, di allevamento e di commercio di animali esotici sono descritte nelle linee guida, riportate in allegato Detenzione uccelli REQUISITI AMBIENTALI E STRUTTURALI 1 - posizione: - luogo tranquillo, con due lati contigui riparati; - le voliere ospitanti specie aggressive o in competizione non devono essere attigue; - le voliere sistemate all’esterno, nei periodi freddi, devono essere opportunamente protette e isolate dalle intemperie REQUISITI AMBIENTALI E STRUTTURALI 2 - dimensioni: le voliere devono essere sviluppate in lunghezza, al fine di favorire il volo: per specie di piccole dimensioni (es: passeriformi): - voliere di almeno 40x60x40h cm per due soggetti; - 200 cm2 in più di superficie del pavimento per ogni ulteriore soggetto REQUISITI AMBIENTALI E STRUTTURALI 2 - dimensioni: le voliere devono essere sviluppate in lunghezza, al fine di favorire il volo: per specie di medie dimensioni (es: psittaciformi, falconiformi): • larghezza=1,5 volte l' apertura alare della specie, • lunghezza=3 volte l' apertura alare della specie • altezza=4 volte la lunghezza della specie, per un soggetto; • 800 cm2 in più di superficie per ogni ulteriore soggetto Esempio: Poiana di Harris, Parabuteo unicinctus Voliera: - Larghezza: 1,5 x 120 cm= 180 cm - Lunghezza: 3 x 120 cm= 360 cm - Altezza: 4 x 58 cm= 232 cm REQUISITI AMBIENTALI E STRUTTURALI 2 - dimensioni: le voliere devono essere sviluppate in lunghezza, al fine di favorire il volo: per specie di grandi dimensioni (es: ciconiformi, gru): • larghezza=1,5 volte l' apertura alare della specie • lunghezza=3 volte l' apertura alare della specie, • altezza=2 volte la lunghezza della specie, circa, per un soggetto; • 1 m2 in più di superficie per ogni ulteriore soggetto Esempio: Gru americana Voliera: - Larghezza: 1,5 x 230 cm= 345 cm - Lunghezza: 3 x 230 cm= 690 cm - Altezza: 2 x 150 cm= 300 cm circa REQUISITI AMBIENTALI E STRUTTURALI 3 - pavimento: la parte di pavimento destinata ai contenitori per l' abbeverata e per l' alimento deve essere costituita da materiale lavabile e disinfettabile ovvero i contenitori del cibo e dell’acqua devono appoggiare, se disposti a terra, su una superficie facilmente lavabile e disinfettabile; 4 - tetto: almeno una parte del tetto della voliera deve essere riparata dalle intemperie REQUISITI AMBIENTALI E STRUTTURALI 5 - deve essere evitato il sovraffollamento, in modo che in ogni voliera gli animali possano muoversi comodamente e distendere le ali; 6 - i soggetti aggressivi o in difficoltà devono essere prontamente isolati e ricoverati separatamente; in caso di necessità deve essere consultato un Medico veterinario. ! " REQUISITI AMBIENTALI E STRUTTURALI 7 - rete: metallica o in plastica, con maglia di dimensioni tali da impedire all' animale di restare impigliato; 8 - non devono essere presenti sporgenze o qualsiasi parte che possano nuocere all' animale # # REQUISITI AMBIENTALI E STRUTTURALI 9 - illuminazione: agli animali deve essere garantito il normale alternarsi del giorno e della notte; se le condizioni del locale/voliera lo impedissero, occorre supplire con luce artificiale, almeno dalle 9 del mattino alle 17 del pomeriggio; 10 - aerazione e ventilazione: devono essere garantite aerazione e ventilazione adeguate; ARRICCHIMENTI AMBIENTALI • per ogni coppia deve essere presente un nido di dimensioni adeguate; • ogni voliera deve contenere almeno due posatoi, sistemati alle estremità della struttura per favorire il volo; • a seconda delle caratteristiche eco-etologiche delle specie, devono essere aggiunti arricchimenti ambientali adeguati. ALIMENTAZIONE E ABBEVERATA • deve essere garantita un' alimentazione corretta e adeguata alla specie soprattutto nei periodi riproduttivi e di muta del piumaggio; • l' acqua deve essere sempre a disposizione; • l' alimento e l’acqua devono essere sistemati in contenitori facilmente lavabili e disinfettabili. Segni di stress 1- Indicatori fisici: • Comparsa di malattie, di ferite, piumaggio arruffato e mal accrescimento delle penne • Presenza di parassiti • Condizioni di obesità/malnutrizione (Meehan e Mench, 2006) Segni di stress (Meehan e Mench, 2006) 2- Indicatori comportamentali: • apatia • anedonia • atteggiamenti stereotipati (orali o locomotori) • livelli eccessivi di aggressività • auto-deplumazione meccanica o feather-picking con lacerazione di pelle/tessuti Segni di stress (Meehan e Mench, 2006) 3- Indicatori biochimici: Analisi corticoidi fecali (Shepherdson et al., 2004): aumento dei corticoidi fecali in caso di feather-picking (Shepherdson et al., 2004; Owen e Lane, 2006) e di presenza di ectoparassiti della cute e delle piume (Coles, 1997) Benessere vuol dire: • migliorare le condizioni di salute; • aumentare la sopravvivenza; • migliorare le prestazioni riproduttive, comprese le cure parentali alla prole; • ampliamento del repertorio comportamentale, con comparsa di atteggiamenti di territorialità, aggressività, corteggiamento e riproduzione Detenzione rettili • • • • • • temperatura umidità illuminazione aerazione caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua Caratteristiche peculiari per specie che presentano letargo invernale • Controllo veterinario per infestazioni parassitarie o altre patologie Detenzione rettili CHELONI • specie acquatiche: teche provviste di acqua filtrata e spazi asciutti • specie terricole: teche o recinti con fondo facilmente asportabile per una accurata pulizia, • alimentazione • DIMENSIONI: approssimativamente le teche devono rispettare una lunghezza pari a quattro volte e una larghezza pari a due volte la lunghezza totale dell' animale. • TEMPERATURA: le specie tropicali necessitano di temperature oscillanti fra i 28 ed i 32 °C con aree calde a temperatura più alta ( fino a 35°C ) ed aree fredde a temperatura ridotta ( 22°C ) • UMIDITA': non eccessiva nelle specie terricole ( 30-40%) elevata nelle specie palustri ( 80-90%) $ Detenzione rettili SAURI • • • • • • spazi sufficienti al movimento Alimentazione: variabile a seconda che si prendano in considerazione specie vegetariane, carnivore o onnivore. Attenzione alla sex-ratio DIMENSIONI: approssimativamente le teche devono rispettare una lunghezza pari a quattro volte e una larghezza pari a due volte la lunghezza totale dell' animale. TEMPERATURA: fra i 30 e 32°C per tutte le specie tropicali con aree calde a temperatura più alta ( fino a 35°C ) ed aree fredde a temperatura ridotta ( 22°C) UMIDITA' : 20-30% per le specie deserticole ( es. Pogona ) , 70-80% per le specie forestali ( es camaleonti ) ! % ! Detenzione rettili OFIDI • • • • • • teche che agevolino il movimento degli esemplari con arricchimenti ambientali atti ad evitare lesioni cutanee o della colonna vertebrale. Alimentazione illuminazione non deve essere eccessivamente intensa o protratta per escludere anomalie nella muta. DIMENSIONI: approssimativamente le teche devono rispettare per le specie più comunemente detenute come boa e pitoni una lunghezza pari a due terzi della lunghezza dell’animale ed una larghezza pari alla metà della lunghezza totale dell' animale. TEMPERATURA: 25-32°C per le specie tropicali ( boa, pitoni ) con aree calde ed aree fredde UMIDITA' : 40-60% per le specie terricole ( es. boa e pitoni ), 70-90% per le specie palustri ( es. Tamnofis e anaconda ). Segni di stress • Colori spenti, pelle opaca, difficoltà di muta • Carapace molle e deformità scheletriche • Vomito per alimentazione non corretta (cibo mal decongelato, in decomposizione), t°ambientale bassa che riduce l’attività metabolica compresa la digestione, t°ambientale alta che provoca shock termico, eccessiva manipolazione; • Mancanza di appetito, anoressia, letargia • Comparsa di malattie Detenzione piccoli mammiferi & $ Detenzione piccoli mammiferi REQUISITI AMBIENTALI E STRUTTURALI 1 - posizione: le strutture di detenzione devono essere situate in un luogo tranquillo; le strutture ospitanti specie aggressive o in competizione non devono essere attigue; per le strutture sistemate all’esterno, nei periodi freddi, devono essere attuati opportuni interventi per proteggere gli animali dalle intemperie, allestendo un adeguato ricovero Detenzione piccoli mammiferi REQUISITI AMBIENTALI E STRUTTURALI 2 - dimensioni: le strutture di detenzione devono avere dimensioni tali da consentire agli animali di soddisfare i principali bisogni etologici (arrampicarsi, isolarsi o ripararsi temporaneamente, etc.), tipici della specie. Per il ricovero di più esemplari della stessa specie, ove le caratteristiche etologiche e biologiche lo consentano si deve aumentare la superficie del pavimento del 20% . L’altezza delle gabbie deve, in ogni caso, consentire all’animale di tenersi in posizione eretta. SPECIE SUPERFICIE MINIMA DEL PAVIEMNTO DELLA GABBIA (cmq) per n. 1 esemplare ALTEZZA DELLA GABBIA (cm) Topi e piccoli roditori in genere 1000 20 Ratti, criceti, gerbilli, degu e specie affini 1200 25 Cavie, cani della prateria e specie affini 3000 25 Furetti e mustelidi di piccole dimensioni 3000 35 Scoiattoli petauri e specie affini 4000 60 Conigli, chichillà e specie affini 4000 40 Detenzione piccoli mammiferi REQUISITI AMBIENTALI E STRUTTURALI 3 - pavimento: il pavimento dei box deve essere realizzato con materiali idonei atti a impedire la fuga degli animali; la parte di pavimento destinata ai contenitori per l' abbeverata e per l' alimento deve essere costituita da materiale lavabile e disinfettabile ovvero i contenitori del cibo e dell’acqua devono appoggiare, se disposti a terra, su una superficie facilmente lavabile e disinfettabile Detenzione piccoli mammiferi REQUISITI AMBIENTALI E STRUTTURALI 4 –deve essere evitato il sovraffollamento, in modo che in ogni gabbia gli animali possano muoversi comodamente; 5 - i soggetti aggressivi o in difficoltà devono essere prontamente isolati e ricoverati separatamente per periodi comunque transitori in attesa di una sistemazione adeguata; in caso di necessità deve essere consultato un Medico veterinario. Detenzione piccoli mammiferi REQUISITI AMBIENTALI E STRUTTURALI 6 - ricovero: gli animali detenuti in recinti all’aperto devono disporre di un adeguato ricovero dalle intemperie e dal calore eccessivo; Detenzione piccoli mammiferi REQUISITI AMBIENTALI E STRUTTURALI 7 - rete: la rete delle gabbie o dei recinti deve avere una maglia di dimensioni tali da impedire all' animale di restare impigliato o di procurarsi lesioni; 8 - non devono essere presenti sporgenze o qualsiasi parte che possano nuocere all' animale; Detenzione piccoli mammiferi REQUISITI AMBIENTALI E STRUTTURALI 9 - illuminazione: agli animali deve essere garantito il normale alternarsi del giorno e della notte; per gli animali ricoverati all’interno, occorre supplire con luce artificiale, almeno dalle 9 del mattino alle 17 del pomeriggio 10 - aerazione e ventilazione: devono essere garantite aerazione e ventilazione adeguate Detenzione piccoli mammiferi ARRICCHIMENTI AMBIENTALI 1 - per ogni coppia deve essere presente un rifugio-nido di dimensioni adeguate; 2 - a seconda delle caratteristiche ecoetologiche delle specie, devono essere aggiunti arricchimenti ambientali adeguati (tronchi d’albero, bagni di sabbia, etc.). Detenzione piccoli mammiferi ALIMENTAZIONE E ABBEVERATA 1 - deve essere garantita un' alimentazione corretta e adeguata alla specie soprattutto nei periodi riproduttivi; 2 - l' acqua deve essere sempre a disposizione; 3 - l' alimento e l’acqua devono essere sistemati in contenitori facilmente lavabili e disinfettabili. Segni di stress 1- Indicatori fisici: • Comparsa di malattie, di ferite, pelo arruffato e opaco • Presenza di parassiti • Condizioni di obesità/malnutrizione Segni di stress 2- Indicatori comportamentali: • apatia • atteggiamenti stereotipati • livelli eccessivi di aggressività Segni di stress 3- Indicatori biochimici: • aumento del lattato, biomarcher dello stress; • catecolammine, B-endorfine, ACTH, iodotironine totali e libere progesterone, testosterone, endotelina, CORTISOLO nel sangue, nel pelo, nella saliva • Citochine Attuali sistemi di identificazione degli animali non convenzionali: anagrafi e documentazioni. Reg. CE 865/2006, come modificato dal Reg. CE 100/2008 UCCELLI (art. 66, paragrafo 8) “ inanellatura della zampa avviene mediante un anello o nastro costituente un cerchio continuo, senza giunti né interruzioni, che non abbia subito alcun tipo di manomissione, fabbricato industrialmente a tal fine e applicato nei primi giorni di vita dell' animale; il suo diametro deve essere tale da impedire la rimozione dalla zampa dell' uccello quando questa sia pienamente sviluppata” (art. 66, paragrafo 2) “…. qualora il competente organo di gestione abbia accertato che tale metodo non può applicarsi a motivo delle caratteristiche fisiche o comportamentali della specie, con un radiosegnalatore a microcircuito non modificabile…” 2 - Attuali sistemi di identificazione degli animali non convenzionali: anagrafi e documentazioni. Reg. CE 865/2006, come modificato dal Reg. CE 100/2008 ALTRI VERTEBRATI, NON UCCELLI (art. 66, paragrafo 3) “marcati con un radiosegnalatore a microcircuito non modificabile, numerato individualmente e conforme alle norme ISO 11784: 1996 (E) e 11785: 1996 (E) oppure, qualora il competente organo di gestione abbia accertato che tale metodo non è appropriato a motivo delle caratteristiche fisiche o comportamentali degli esemplari o della specie, mediante anelli, nastri, targhette, tatuaggi e mezzi simili numerati individualmente, oppure sono resi identificabili mediante qualsiasi altro mezzo adeguato.” 2 - Attuali sistemi di identificazione degli animali non convenzionali: anagrafi e documentazioni. Anche per le tartarughe è obbligatorio l’uso del microchip (circolare interministeriale PNM 25893 del 14/12/2011) a partire dal 1 gennaio 2013! …….non più fotografie! Gandolfo Barbarino Regione Piemonte Prevenzione Veterinaria [email protected] e.it 011 432 2224 Gabriella Vaschetti ASLCN1 - Cuneo [email protected] [email protected] 0171 450146/152 # !