La detenzione degli animali esotici

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Corso ECM ASL TO4
La detenzione degli animali esotici: aspetti
normativi, igienico-sanitari, etologici.
Ivrea, 8 maggio 2013
Legge Regionale 6/2010 e suo
Regolamento di attuazione:
requisiti per la corretta
detenzione degli animali esotici.
Gabriella Vaschetti
Med Vet convenzionato ASL CN1
[email protected]
Norme sulla detenzione, l’allevamento e
il commercio di animali esotici
1.
2.
3.
4.
Proposta di legge n°259 – 8°legislatura, presentata il 21.03.06 da
consiglieri regionali con capogruppo Enrico Moriconi (Verdi per la
pace)
Lavori di modifiche alla legge
Licenziata all’unanimità il 18.12.09
Diventata LR il 18.02.10 con pubblicazione sul BUR n°8 del
25.02.10
La LR 43/86 è abrogata dalla data di approvazione
del regolamento attuativo della LR 6/2010 art.24
Regolamento di attuazione DPGR 11/R del 28/11/12
pubblicato sul BUR n. 49 del 06/12/12
DEFINIZIONE di ESOTICO
mammiferi, uccelli e rettili
della fauna selvatica esotica,
viventi in stato di naturale
libertà nei territori di Paesi di
origine e dei quali non
esistono popolazioni sul
territorio nazionale.
LR 43/86 e REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
(ESCLUSI: invertebrati, pesci, anfibi
INCLUSI: tutte le specie negli Allegati della Convenzione di Washington (n. 874 del 19/12/75) e
tutte le specie di fauna selvatica esotica, le cui popolazioni vivono stabilmente o temporaneamente in
libertà nei paesi di origine, delle quali NON esistono IN ITALIA consistenti popolazioni naturali o
ALLEVATE, e i cui esemplari sono stati importanti o si sono riprodotti in numero limitato in Italia
LISTE ESCLUSIONE/INCLUSIONE (prot. 176/136 del 03/07/87 ; prot. 3493/1/136 del 02/11/87)
DEFINIZIONE di ESOTICO
LR 6/2010
REGOLAMENTO DI
ATTUAZIONE
ESCLUSI: invertebrati, pesci,
anfibi
INCLUSI:
-Mammiferi: tutte le specie;
-Uccelli:
a) specie comprese in allegato A
del Reg. CE 338/97 e s.m.i.
b) tutte le specie appartenenti al
genere Ara spp
c) rapaci: tutte le specie;
-Rettili: le specie incluse in
allegato A del Reg. CE 338/97 e
s.m.i.
“Gli animali esotici da autorizzare, verranno
indicati in apposito elenco redatto e
aggiornato dalla Commissione di cui all’art.
14 della legge 6/2010, pubblicato sul sito
ufficiale della Regione Piemonte e
periodicamente aggiornato”
NEWS
AUTORIZZAZIONI (detenzione, allevamento e commercio)
LR 43/86
Durata media della
procedura: 6-8 mesi
AUTORIZZAZIONI (detenzione, allevamento e commercio)
LR 6/2010
DETENZIONE
- il possesso di specie, di cui all’art. 1 della legge
6/2010, non a fini di riproduzione, allevamento e/o
commercio.
-I detentori devono presentare domanda al Sindaco del
Comune in cui intendono detenere le specie
interessate, per il tramite del Servizio Veterinario
dell’ASL competente per territorio, secondo il modello
riportato in allegato 1.
- Per le comunicazioni inerenti casi di alienazione o
decesso, dovrà essere utilizzato il modello riportato in
NEWS
La pratica viene espletata
dall’ASL, senza intervento
della Commissione
regionale
AUTORIZZAZIONI (detenzione, allevamento e commercio)
LR 6/2010
ALLEVAMENTO
-la riproduzione continuativa nel tempo dei soggetti, di
cui all’art. 1 del presente regolamento, sia a fini
commerciali sia a fini di scambio o di alienazione a
qualsiasi titolo.
- L’allevamento deve garantire condizioni gestionali,
ambientali e strutturali tali da favorire al meglio le
esigenze riproduttive e comportamentali delle specie
interessate.
ALLEVAMENTO AMATORIALE (non a fini commerciali)
ALLEVAMENTO A SCOPO DI COMMERCIO
(=COMMERCIO)
ALLEVAMENTO AMATORIALE
(non a fini commerciali)
-I proprietari degli impianti di allevamento
così definiti, devono presentare domanda di
autorizzazione al Sindaco del Comune sede
di allevamento, per il tramite del Servizio
veterinario dell’ASL competente per
territorio, secondo il modello riportato in
allegato 3, corredata di:
- documenti animali
-planimetria
- descrizione delle strutture di
detenzione
- attestato di idoneità
NEWS
La pratica viene espletata dall’ASL, senza
intervento della Commissione regionale.
E’ necessario l’attestato di idoneità,
quindi è obbligatorio frequentare i corsi
di formazione.
ALLEVAMENTO A SCOPO DI COMMERCIO (= COMMERCIO)
-I proprietari degli impianti di allevamento devono presentare la domanda di autorizzazione
secondo il modello riportato in allegato 5, corredata dalla planimetria, dalla descrizione delle
strutture di detenzione e dall’attestato di idoneità, conseguito al termine dei corsi di formazione
di cui all’art. 9 della LR 6/2010.
- Il Servizio veterinario dell’ASL competente inoltra copia dell’istanza di autorizzazione, corredata
della suddetta documentazione e del verbale ispettivo (cfr allegato 4) redatto a seguito del
sopralluogo eseguito presso l’allevamento, alla Commissione di cui all’art. 14 della legge
6/2010 per il rilascio del preventivo nulla-osta.
- Il parere della Commissione viene inoltrato al Servizio Veterinario dell’ASL interessata per il
seguito di competenza.
COMMERCIO
NEWS
La pratica segue il normale
decorso già previsto per la LR
43/86.
È necessario l’ATTESTATO DI
IDONEITA’!!
-ogni forma di transazione
commerciale a fini di lucro presso
impianti appositamente autorizzati
(= negozi, commercianti, etc.,
CIOE’ STRUTTURE ISCRITTE
ALLA Camera di Commercio)
-L’iter autorizzativo è identico a
quello dell’allevamento per il
commercio
ATTESTATO DI
IDONEITA’
NEWS
-corsi di formazione (art. 9 della LR 6/2010): organizzati dalla
Commissione Regionale, avvalendosi del Centro di referenza di cui
all’art. 16 della LR 6/2010;
-comunicazione dei corsi tramite il sito ufficiale della Regione Piemonte
e il sito ufficiale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta;
-iscrizione ai corsi: gli interessati dovranno presentare domanda di
iscrizione utilizzando il modello riportato in allegato ;
-a seguito del superamento degli esami finali del corso di formazione,
verrà rilasciato ai partecipanti apposito attestato di idoneità;
- l’elenco degli allevatori e dei commercianti abilitati verrà pubblicato sul
sito ufficiale della Regione Piemonte.
REGISTRI
Gli allevamenti e gli esercizi commerciali di animali esotici sono obbligati alla
tenuta di un registro di carico-scarico, di cui all’art. 8 della LR 6/2010, secondo il
modello prestabilito.
Il registro di carico scarico ai fini
CITES già previsto per la detenzione
delle specie incluse negli allegati A e
B della CITES può essere considerato
sostitutivo del registro sopraccitato
esclusivamente per le specie in
allegato A e B, purchè siano riportati
tutti gli elementi previsti nell’allegato.
Per le specie non incluse negli allegati
CITES dovrà essere utilizzato il
registro di cui all’allegato .
CIRCHI, MOSTRE E SPETTACOLI VIAGGIANTI
NEWS
-I titolari di circhi, mostre e spettacoli
viaggianti devono presentare domanda per
il rilascio della concessione del plateatico
al comune in cui intendono effettuare
l’attività, previo parere favorevole del
Servizio veterinario dell’ASL competente,
secondo il modello riportato in allegato
- Per quanto attiene alle condizioni di
detenzione e di mantenimento degli
animali al seguito, si rimanda alle
disposizioni riportate in allegato
Centro Referenza Regionale Animali Esotici - CRANES
NEWS
Modifiche allegati
Eventuali modifiche ed integrazioni agli allegati del
presente regolamento potranno essere adottate con
apposito atto determinativo del Settore regionale
Prevenzione Veterinaria.
NEWS
REQUISITI STRUTTURE
NEWS
Le condizioni di detenzione, di allevamento e di
commercio di animali esotici sono descritte nelle
linee guida, riportate in allegato
Detenzione uccelli
REQUISITI AMBIENTALI E
STRUTTURALI
1 - posizione:
- luogo tranquillo, con due lati
contigui riparati;
- le voliere ospitanti specie
aggressive o in competizione
non devono essere attigue;
- le voliere sistemate all’esterno,
nei periodi freddi, devono essere
opportunamente protette e
isolate dalle intemperie
REQUISITI AMBIENTALI E
STRUTTURALI
2 - dimensioni: le voliere devono
essere sviluppate in lunghezza,
al fine di favorire il volo:
per specie di piccole dimensioni (es:
passeriformi):
- voliere di almeno 40x60x40h cm per due
soggetti;
- 200 cm2 in più di superficie del pavimento
per ogni ulteriore soggetto
REQUISITI AMBIENTALI E STRUTTURALI
2 - dimensioni: le voliere devono essere
sviluppate in lunghezza, al fine di favorire il
volo:
per specie di medie dimensioni (es: psittaciformi,
falconiformi):
• larghezza=1,5 volte l'
apertura alare della specie,
• lunghezza=3 volte l'
apertura alare della specie
• altezza=4 volte la lunghezza della specie, per un
soggetto;
• 800 cm2 in più di superficie per ogni ulteriore soggetto
Esempio: Poiana di Harris, Parabuteo unicinctus
Voliera:
- Larghezza: 1,5 x 120 cm=
180 cm
- Lunghezza: 3 x 120 cm=
360 cm
- Altezza: 4 x 58 cm=
232 cm
REQUISITI AMBIENTALI E
STRUTTURALI
2 - dimensioni: le voliere devono
essere sviluppate in lunghezza, al
fine di favorire il volo:
per specie di grandi dimensioni (es:
ciconiformi, gru):
• larghezza=1,5 volte l'
apertura alare della
specie
• lunghezza=3 volte l'
apertura alare della
specie,
• altezza=2 volte la lunghezza della specie,
circa, per un soggetto;
• 1 m2 in più di superficie per ogni ulteriore
soggetto
Esempio: Gru americana
Voliera:
- Larghezza: 1,5 x 230 cm=
345 cm
- Lunghezza: 3 x 230 cm=
690 cm
- Altezza: 2 x 150 cm= 300 cm circa
REQUISITI AMBIENTALI E
STRUTTURALI
3 - pavimento: la parte di pavimento
destinata ai contenitori per
l'
abbeverata e per l'
alimento deve
essere costituita da materiale
lavabile e disinfettabile ovvero i
contenitori del cibo e dell’acqua
devono appoggiare, se disposti a
terra, su una superficie facilmente
lavabile e disinfettabile;
4 - tetto: almeno una parte del tetto
della voliera deve essere riparata
dalle intemperie
REQUISITI AMBIENTALI E
STRUTTURALI
5 - deve essere evitato il
sovraffollamento, in modo
che in ogni voliera gli animali
possano muoversi
comodamente e distendere le
ali;
6 - i soggetti aggressivi o in
difficoltà devono essere
prontamente isolati e ricoverati
separatamente;
in caso di necessità deve
essere consultato un Medico
veterinario.
!
"
REQUISITI AMBIENTALI E STRUTTURALI
7 - rete: metallica o in plastica, con maglia di
dimensioni tali da impedire all'
animale di restare
impigliato;
8 - non devono essere presenti sporgenze o
qualsiasi parte che possano nuocere all'
animale
#
#
REQUISITI AMBIENTALI E
STRUTTURALI
9 - illuminazione: agli animali
deve essere garantito il
normale alternarsi del
giorno e della notte; se le
condizioni del
locale/voliera lo
impedissero, occorre
supplire con luce artificiale,
almeno dalle 9 del mattino
alle 17 del pomeriggio;
10 - aerazione e
ventilazione: devono
essere garantite aerazione
e ventilazione adeguate;
ARRICCHIMENTI AMBIENTALI
• per ogni coppia deve essere presente un nido di
dimensioni adeguate;
• ogni voliera deve contenere almeno due posatoi,
sistemati alle estremità della struttura per favorire il volo;
• a seconda delle caratteristiche eco-etologiche delle
specie, devono essere aggiunti arricchimenti ambientali
adeguati.
ALIMENTAZIONE E
ABBEVERATA
• deve essere garantita
un'
alimentazione corretta e
adeguata alla specie
soprattutto nei periodi
riproduttivi e di muta del
piumaggio;
• l'
acqua deve essere sempre a
disposizione;
• l'
alimento e l’acqua devono
essere sistemati in contenitori
facilmente lavabili e
disinfettabili.
Segni di stress
1- Indicatori fisici:
• Comparsa di malattie, di
ferite, piumaggio arruffato e
mal accrescimento delle
penne
• Presenza di parassiti
• Condizioni di
obesità/malnutrizione
(Meehan e Mench, 2006)
Segni di stress (Meehan e Mench, 2006)
2- Indicatori comportamentali:
• apatia
• anedonia
• atteggiamenti stereotipati (orali o
locomotori)
• livelli eccessivi di aggressività
• auto-deplumazione meccanica o
feather-picking con lacerazione di
pelle/tessuti
Segni di stress (Meehan e Mench, 2006)
3- Indicatori biochimici:
Analisi corticoidi fecali (Shepherdson et al.,
2004): aumento dei corticoidi fecali in
caso di feather-picking (Shepherdson et al.,
2004; Owen e Lane, 2006) e di presenza di
ectoparassiti della cute e delle piume
(Coles, 1997)
Benessere vuol dire:
• migliorare le condizioni di
salute;
• aumentare la sopravvivenza;
• migliorare le prestazioni
riproduttive, comprese le cure
parentali alla prole;
• ampliamento del repertorio
comportamentale, con
comparsa di atteggiamenti di
territorialità, aggressività,
corteggiamento e
riproduzione
Detenzione rettili
•
•
•
•
•
•
temperatura
umidità
illuminazione
aerazione
caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua
Caratteristiche peculiari per specie che presentano letargo
invernale
• Controllo veterinario per infestazioni parassitarie o altre patologie
Detenzione rettili
CHELONI
• specie acquatiche: teche provviste di acqua filtrata e spazi asciutti
• specie terricole: teche o recinti con fondo facilmente asportabile per una
accurata pulizia,
• alimentazione
• DIMENSIONI: approssimativamente le teche devono rispettare una
lunghezza pari a quattro volte e una larghezza pari a due volte la
lunghezza totale dell'
animale.
• TEMPERATURA: le specie tropicali necessitano di temperature oscillanti fra
i 28 ed i 32 °C con aree calde a temperatura più alta ( fino a 35°C ) ed aree
fredde a temperatura ridotta ( 22°C )
• UMIDITA': non eccessiva nelle specie terricole ( 30-40%) elevata nelle
specie palustri ( 80-90%)
$
Detenzione rettili
SAURI
•
•
•
•
•
•
spazi sufficienti al movimento
Alimentazione: variabile a seconda che si prendano in considerazione
specie vegetariane, carnivore o onnivore.
Attenzione alla sex-ratio
DIMENSIONI: approssimativamente le teche devono rispettare una
lunghezza pari a quattro volte e una larghezza pari a due volte la
lunghezza totale dell'
animale.
TEMPERATURA: fra i 30 e 32°C per tutte le specie tropicali con aree
calde a temperatura più alta ( fino a 35°C ) ed aree fredde a
temperatura ridotta ( 22°C)
UMIDITA'
: 20-30% per le specie deserticole ( es. Pogona ) , 70-80%
per le specie forestali ( es camaleonti )
!
%
!
Detenzione
rettili
OFIDI
•
•
•
•
•
•
teche che agevolino il movimento degli esemplari con arricchimenti ambientali atti ad evitare
lesioni cutanee o della colonna vertebrale.
Alimentazione
illuminazione non deve essere eccessivamente intensa o protratta per escludere anomalie
nella muta.
DIMENSIONI: approssimativamente le teche devono rispettare per le specie più
comunemente detenute come boa e pitoni una lunghezza pari a due terzi della lunghezza
dell’animale ed una larghezza pari alla metà della lunghezza totale dell'
animale.
TEMPERATURA: 25-32°C per le specie tropicali ( boa, pitoni ) con aree calde ed aree fredde
UMIDITA'
: 40-60% per le specie terricole ( es. boa e pitoni ), 70-90% per le specie palustri (
es. Tamnofis e anaconda ).
Segni di stress
• Colori spenti, pelle opaca, difficoltà di
muta
• Carapace molle e deformità scheletriche
• Vomito per alimentazione non corretta
(cibo mal decongelato, in
decomposizione), t°ambientale bassa che
riduce l’attività metabolica compresa la
digestione, t°ambientale alta che provoca
shock termico, eccessiva manipolazione;
• Mancanza di appetito, anoressia, letargia
• Comparsa di malattie
Detenzione piccoli mammiferi
&
$
Detenzione piccoli mammiferi
REQUISITI AMBIENTALI E STRUTTURALI
1 - posizione: le strutture di detenzione devono
essere situate in un luogo tranquillo; le strutture
ospitanti specie aggressive o in competizione non
devono essere attigue; per le strutture sistemate
all’esterno, nei periodi freddi, devono essere
attuati opportuni interventi per proteggere gli
animali dalle intemperie, allestendo un adeguato
ricovero
Detenzione piccoli mammiferi
REQUISITI AMBIENTALI E STRUTTURALI
2 - dimensioni: le strutture di detenzione devono avere dimensioni tali da
consentire agli animali di soddisfare i principali bisogni etologici
(arrampicarsi, isolarsi o ripararsi temporaneamente, etc.), tipici della
specie. Per il ricovero di più esemplari della stessa specie, ove le
caratteristiche etologiche e biologiche lo consentano si deve aumentare
la superficie del pavimento del 20% . L’altezza delle gabbie deve, in
ogni caso, consentire all’animale di tenersi in posizione eretta.
SPECIE
SUPERFICIE MINIMA
DEL PAVIEMNTO
DELLA GABBIA (cmq)
per n. 1 esemplare
ALTEZZA DELLA GABBIA
(cm)
Topi e piccoli roditori in genere
1000
20
Ratti, criceti, gerbilli, degu e
specie affini
1200
25
Cavie, cani della prateria e
specie affini
3000
25
Furetti e mustelidi di piccole
dimensioni
3000
35
Scoiattoli petauri e specie affini
4000
60
Conigli, chichillà e specie affini
4000
40
Detenzione piccoli mammiferi
REQUISITI AMBIENTALI E
STRUTTURALI
3 - pavimento: il pavimento dei box deve
essere realizzato con materiali idonei
atti a impedire la fuga degli animali; la
parte di pavimento destinata ai
contenitori per l'
abbeverata e per
l'
alimento deve essere costituita da
materiale lavabile e disinfettabile ovvero
i contenitori del cibo e dell’acqua
devono appoggiare, se disposti a terra,
su una superficie facilmente lavabile e
disinfettabile
Detenzione piccoli mammiferi
REQUISITI AMBIENTALI E
STRUTTURALI
4 –deve essere evitato il
sovraffollamento, in modo che in ogni
gabbia gli animali possano muoversi
comodamente;
5 - i soggetti aggressivi o in difficoltà
devono essere prontamente isolati e
ricoverati separatamente per periodi
comunque transitori in attesa di una
sistemazione adeguata; in caso di
necessità deve essere consultato un
Medico veterinario.
Detenzione piccoli mammiferi
REQUISITI
AMBIENTALI E
STRUTTURALI
6 - ricovero: gli animali
detenuti in recinti all’aperto
devono disporre di un
adeguato ricovero dalle
intemperie e dal calore
eccessivo;
Detenzione piccoli mammiferi
REQUISITI AMBIENTALI E
STRUTTURALI
7 - rete: la rete delle gabbie o dei recinti
deve avere una maglia di dimensioni tali
da impedire all'
animale di restare
impigliato o di procurarsi lesioni;
8 - non devono essere presenti sporgenze
o qualsiasi parte che possano nuocere
all'
animale;
Detenzione piccoli mammiferi
REQUISITI AMBIENTALI E
STRUTTURALI
9 - illuminazione: agli animali deve
essere garantito il normale alternarsi
del giorno e della notte; per gli
animali ricoverati all’interno, occorre
supplire con luce artificiale, almeno
dalle 9 del mattino alle 17 del
pomeriggio
10 - aerazione e ventilazione: devono
essere garantite aerazione e
ventilazione adeguate
Detenzione piccoli mammiferi
ARRICCHIMENTI AMBIENTALI
1 - per ogni coppia deve essere presente un
rifugio-nido di dimensioni adeguate;
2 - a seconda delle caratteristiche ecoetologiche delle specie, devono essere
aggiunti arricchimenti ambientali adeguati
(tronchi d’albero, bagni di sabbia, etc.).
Detenzione piccoli mammiferi
ALIMENTAZIONE E ABBEVERATA
1 - deve essere garantita un'
alimentazione corretta e
adeguata alla specie soprattutto nei periodi riproduttivi;
2 - l'
acqua deve essere sempre a disposizione;
3 - l'
alimento e l’acqua devono essere sistemati in
contenitori facilmente lavabili e disinfettabili.
Segni di stress
1- Indicatori fisici:
• Comparsa di malattie, di ferite, pelo
arruffato e opaco
• Presenza di parassiti
• Condizioni di obesità/malnutrizione
Segni di stress
2- Indicatori comportamentali:
• apatia
• atteggiamenti stereotipati
• livelli eccessivi di aggressività
Segni di stress
3- Indicatori biochimici:
• aumento del lattato, biomarcher dello stress;
• catecolammine, B-endorfine, ACTH, iodotironine totali e
libere progesterone, testosterone, endotelina,
CORTISOLO nel sangue, nel pelo, nella saliva
• Citochine
Attuali sistemi di identificazione degli animali non
convenzionali: anagrafi e documentazioni.
Reg. CE 865/2006,
come modificato dal Reg. CE 100/2008
UCCELLI
(art. 66, paragrafo 8) “ inanellatura della zampa
avviene mediante un anello o nastro costituente un
cerchio continuo, senza giunti né interruzioni, che
non abbia subito alcun tipo di manomissione,
fabbricato industrialmente a tal fine e applicato nei
primi giorni di vita dell'
animale; il suo diametro deve
essere tale da impedire la rimozione dalla zampa
dell'
uccello quando questa sia pienamente
sviluppata”
(art. 66, paragrafo 2) “…. qualora il competente organo
di gestione abbia accertato che tale metodo non
può applicarsi a motivo delle caratteristiche fisiche
o comportamentali della specie, con un
radiosegnalatore a microcircuito non
modificabile…”
2 - Attuali sistemi di identificazione degli animali
non convenzionali: anagrafi e documentazioni.
Reg. CE 865/2006, come modificato dal Reg. CE 100/2008
ALTRI VERTEBRATI, NON UCCELLI
(art. 66, paragrafo 3) “marcati con un radiosegnalatore a microcircuito
non modificabile, numerato individualmente e conforme alle norme
ISO 11784: 1996 (E) e 11785: 1996 (E) oppure, qualora il
competente organo di gestione abbia accertato che tale metodo non
è appropriato a motivo delle caratteristiche fisiche o
comportamentali degli esemplari o della specie, mediante anelli,
nastri, targhette, tatuaggi e mezzi simili numerati individualmente,
oppure sono resi identificabili mediante qualsiasi altro mezzo
adeguato.”
2 - Attuali sistemi di identificazione degli
animali non convenzionali: anagrafi e
documentazioni.
Anche per le tartarughe è obbligatorio l’uso
del microchip (circolare interministeriale PNM
25893 del 14/12/2011) a partire dal 1 gennaio
2013!
…….non più fotografie!
Gandolfo Barbarino
Regione Piemonte
Prevenzione Veterinaria
[email protected]
e.it
011 432 2224
Gabriella Vaschetti
ASLCN1 - Cuneo
[email protected]
[email protected]
0171 450146/152
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