I COSTI DELLA SICUREZZA

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05/05/2016
Corso di Progettazione e Organizzazione della Sicurezza nel Cantiere -
prof. arch. Renato G. Laganà
I COSTI DELLA SICUREZZA
Prof. arch. Renato Laganà
ALLEGATO XV
CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBIL
I
• costi della sicurezza:
i costi indicati all’articolo 100 del D.lgs. 81/2008 e
successive modifiche
Articolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento
• I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l’indicazione della
stima dei costi della sicurezza sono definiti all’ALLEGATO XV.
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4. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
4.1. - Stima dei costi della sicurezza
4.1.1. Ove è prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, del Decreto
L.gvo 81/2008 e s.m.i., nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata
delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:
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a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale
eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli
impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento
spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
g) delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
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apprestamenti previsti nel PSC
Gli apprestamenti comprendono:
ponteggi; trabattelli; ponti su
cavalletti; impalcati; parapetti;
andatoie; passerelle; armature
delle pareti degli scavi; gabinetti;
locali per lavarsi; spogliatoi;
refettori; locali di ricovero e di
riposo; dormitori; camere di
medicazione; infermerie;
recinzioni di cantiere.
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misure preventive e protettive e dei dispositivi di
protezione individuale eventualmente previsti nel PSC
per lavorazioni interferenti
Le attrezzature comprendono:
• Impianti elettrici di cantiere;
• Impianti di terra e di protezione contro le
scariche atmosferiche;
• Impianti antincendio;
• Impianti di evacuazione fumi.
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mezzi e servizi di protezione collettiva
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I mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono:
segnaletica di sicurezza;
avvisatori acustici;
attrezzature per primo soccorso;
illuminazione di emergenza;
mezzi estinguenti;
servizi di gestione delle emergenze.
procedure contenute nel PSC e previste per specifici
motivi di sicurezza
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eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo
sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti
eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo
sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti
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misure di coordinamento relative all’uso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva
• Per le opere rientranti nel campo di applicazione del
D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e per le quali non é
prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV,
Capo I del Decreto L.gvo 81/2008 e s.m.i., le
amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza
stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste
nel cantiere, i costi delle misure preventive e
protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei
lavoratori.
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• La stima dovrà essere congrua, analitica per voci
singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi
standard o specializzati, oppure basata su prezziari o
listini ufficiali vigenti nell’area interessata, o sull’elenco
prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel
caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non
disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete
e desunte da indagini di mercato.
Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate
considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere
interessato che comprende, quando applicabile, la
posa in opera ed il successivo smontaggio, l’eventuale
manutenzione e l’ammortamento.
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• I costi della sicurezza così individuati, sono
compresi nell’importo totale dei lavori, ed
individuano la parte del costo dell’opera da
non assoggettare a ribasso nelle offerte delle
imprese esecutrici.
• Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori
che si rendono necessari a causa di varianti in corso
d’opera previste dall’articolo 23 del D.lgs. n. 50 del 19
aprile 2016, o dovuti alle variazioni previste dagli
articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, del
Codice civile, si applicano le disposizioni contenute
nei punti 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3.
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• I costi della sicurezza così individuati, sono
compresi nell’importo totale della variante,
ed individuano la parte del costo dell’opera
da non assoggettare a ribasso.
• Il direttore dei lavori liquida l’importo
relativo ai costi della sicurezza previsti in
base allo stato di avanzamento lavori, previa
approvazione da parte del coordinatore per
l’esecuzione dei lavori quando previsto.
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L’art. 97, comma 5c, del Codice Appalti, di cui al D. Lgs. 50/2016,
definisce anche come offerta anormalmente bassa quella in cui sono
incongrui gli oneri aziendali della sicurezza rispetto all’entità e alle
caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture. Nel comma 6 si
aggiunge che non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli
oneri della sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento
previsto dall’art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.
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1.2. Ci sono interferenze
Predisporre il DUVRI, individuando le misure idonee ad eliminare o ridurre i
rischi relativi alle interferenze.
I costi della sicurezza devono essere quantificati e non assoggettati a ribasso
d’0asta. In analogia ai lavori sono quantificabili come costi della sicurezza tutte
quelle misure preventive e protettive necessarie per l’eliminazione o la
riduzione dei rischi interferenti individuati nel DUVRI.
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• Cosa succede nel caso di sottostima dei costi della sicurezza o
quando gli stessi non siano stati presi per niente in
considerazione nei PSC?
• L'argomento è stato affrontato nella Determinazione 30
gennaio 2003 n. 2 dell'Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici denominata "Carenze del piano di sicurezza e
coordinamento".
• Secondo tale Determinazione le carenze si riferiscono ai
"nuovi apprestamenti" ovvero alle ulteriori misure di sicurezza
non contemplate nel relativo PSC e l'eliminazione di tali
carenze sono considerate varianti finalizzate al miglioramento
con la precisazione però che il relativo importo in aumento
non può comunque superare il 5 per cento dell'importo
originario del contratto.
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Il costo del ponteggio
Inoltre il “Documento ITACA”, riconosciuto come valido contributo per la
stima dei costi della sicurezza nella predetta “Determinazione dell’Autorità di
vigilanza n° 4 del 26.07.2006”, individua, al punto 4.4.4. A), tra gli
apprestamenti i ponteggi e specifica che “Tutti gli apprestamenti rientrano
nella stima dei costi della sicurezza se e solo se sono stati previsti dal
Coordinatore per la progettazione e chiaramente inseriti all’interno del
P.S.C.; nel caso nel P.S.C. venga previsto un ponteggio questo deve essere
stimato nella sua interezza come costo della sicurezza, non è possibile cioè,
scorporare la parte del costo da attribuire alla produzione da quella da
attribuire alla sicurezza”.
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Costo D.P.I.
• non può rientrare nei costi della sicurezza il costo dei Dispositivi
di Protezione Individuale in quanto il suddetto allegato XV
stabilisce che sono costi della sicurezza i costi “dei Dispositivi di
Protezione Individuale eventualmente previsti nel PSC per
particolari lavorazioni interferenti”.
Il “Documento ITACA” ribadisce che “i
DPI vanno computati come costo della
sicurezza se e solo se il Coordinatore in
fase di progettazione li prevede per poter
operare in sicurezza in caso di
lavorazioni tra loro interferenti”.
•
•
CONTABILITÀ DEI COSTI DELLA SICUREZZA
La contabilità dei costi della sicurezza, dovrà essere effettuata attraverso la
compilazione di regolari atti contabili comprendenti libretti delle misure,
registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, ecc..
•
Alla emissione di
ogni stato
d’avanzamento
lavori si
provvederà ad
aggiungere
all’importo di
SAL i costi della
sicurezza,
determinati
come indicato in
precedenza,
senza
assoggettarli a
ribasso di gara.
Documento
Firma per
l’amministrazione
Firma per l’impresa
Libretto delle misure
Direttore Lavori o persona
che agisce sotto la sua
responsabilità (di fatto: il
contabilizzatore)
Rappresentante
legale
Registro di contabilità
Direttore Lavori
Rappresentante
legale
Sommario
(è
documento
strumentale non
rilevanza formale)
Stato di avanzamento
Direttore
Lavori,
con
“visto” del Responsabile
del Procedimento
Certificato di
pagamento
Responsabile
del
procedimento con “visto”
Direzione lavori per la
parte
assicurativa
e
previdenziale
solo
avente
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• In questa fase, il Direttore dei lavori,
nei casi in cui è prevista la
designazione del Coordinatore per
la sicurezza durante l’esecuzione
dell’opera, chiede l’approvazione
della contabilità dei costi della
sicurezza al coordinatore che
verifica preventivamente la regolare
attuazione delle misure afferenti
alla sicurezza e la loro ammissibilità
al pagamento. I metodi di
misurazione delle voci del presente
capitolo sono indicati in ogni singola
voce e assumono carattere di
prescrizione.
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