05/05/2016 Corso di Progettazione e Organizzazione della Sicurezza nel Cantiere - prof. arch. Renato G. Laganà I COSTI DELLA SICUREZZA Prof. arch. Renato Laganà ALLEGATO XV CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBIL I • costi della sicurezza: i costi indicati all’articolo 100 del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche Articolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento • I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all’ALLEGATO XV. 1 05/05/2016 • • • 4. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 4.1. - Stima dei costi della sicurezza 4.1.1. Ove è prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, del Decreto L.gvo 81/2008 e s.m.i., nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi: • • a) degli apprestamenti previsti nel PSC; b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti; c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi; d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva; e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; g) delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. • • • • • apprestamenti previsti nel PSC Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere. 2 05/05/2016 misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti Le attrezzature comprendono: • Impianti elettrici di cantiere; • Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; • Impianti antincendio; • Impianti di evacuazione fumi. 3 05/05/2016 mezzi e servizi di protezione collettiva • • • • • • • I mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono: segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di gestione delle emergenze. procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza 4 05/05/2016 eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti 5 05/05/2016 misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva • Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e per le quali non é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I del Decreto L.gvo 81/2008 e s.m.i., le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori. 6 05/05/2016 • La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata, o sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l’eventuale manutenzione e l’ammortamento. 7 05/05/2016 • I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell’importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. • Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d’opera previste dall’articolo 23 del D.lgs. n. 50 del 19 aprile 2016, o dovuti alle variazioni previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, del Codice civile, si applicano le disposizioni contenute nei punti 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3. 8 05/05/2016 • I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell’importo totale della variante, ed individuano la parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso. • Il direttore dei lavori liquida l’importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l’esecuzione dei lavori quando previsto. 9 05/05/2016 L’art. 97, comma 5c, del Codice Appalti, di cui al D. Lgs. 50/2016, definisce anche come offerta anormalmente bassa quella in cui sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture. Nel comma 6 si aggiunge che non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri della sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall’art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. 10 05/05/2016 1.2. Ci sono interferenze Predisporre il DUVRI, individuando le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi relativi alle interferenze. I costi della sicurezza devono essere quantificati e non assoggettati a ribasso d’0asta. In analogia ai lavori sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l’eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuati nel DUVRI. 11 05/05/2016 12 05/05/2016 • Cosa succede nel caso di sottostima dei costi della sicurezza o quando gli stessi non siano stati presi per niente in considerazione nei PSC? • L'argomento è stato affrontato nella Determinazione 30 gennaio 2003 n. 2 dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici denominata "Carenze del piano di sicurezza e coordinamento". • Secondo tale Determinazione le carenze si riferiscono ai "nuovi apprestamenti" ovvero alle ulteriori misure di sicurezza non contemplate nel relativo PSC e l'eliminazione di tali carenze sono considerate varianti finalizzate al miglioramento con la precisazione però che il relativo importo in aumento non può comunque superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto. 13 05/05/2016 Il costo del ponteggio Inoltre il “Documento ITACA”, riconosciuto come valido contributo per la stima dei costi della sicurezza nella predetta “Determinazione dell’Autorità di vigilanza n° 4 del 26.07.2006”, individua, al punto 4.4.4. A), tra gli apprestamenti i ponteggi e specifica che “Tutti gli apprestamenti rientrano nella stima dei costi della sicurezza se e solo se sono stati previsti dal Coordinatore per la progettazione e chiaramente inseriti all’interno del P.S.C.; nel caso nel P.S.C. venga previsto un ponteggio questo deve essere stimato nella sua interezza come costo della sicurezza, non è possibile cioè, scorporare la parte del costo da attribuire alla produzione da quella da attribuire alla sicurezza”. 14 05/05/2016 Costo D.P.I. • non può rientrare nei costi della sicurezza il costo dei Dispositivi di Protezione Individuale in quanto il suddetto allegato XV stabilisce che sono costi della sicurezza i costi “dei Dispositivi di Protezione Individuale eventualmente previsti nel PSC per particolari lavorazioni interferenti”. Il “Documento ITACA” ribadisce che “i DPI vanno computati come costo della sicurezza se e solo se il Coordinatore in fase di progettazione li prevede per poter operare in sicurezza in caso di lavorazioni tra loro interferenti”. • • CONTABILITÀ DEI COSTI DELLA SICUREZZA La contabilità dei costi della sicurezza, dovrà essere effettuata attraverso la compilazione di regolari atti contabili comprendenti libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, ecc.. • Alla emissione di ogni stato d’avanzamento lavori si provvederà ad aggiungere all’importo di SAL i costi della sicurezza, determinati come indicato in precedenza, senza assoggettarli a ribasso di gara. Documento Firma per l’amministrazione Firma per l’impresa Libretto delle misure Direttore Lavori o persona che agisce sotto la sua responsabilità (di fatto: il contabilizzatore) Rappresentante legale Registro di contabilità Direttore Lavori Rappresentante legale Sommario (è documento strumentale non rilevanza formale) Stato di avanzamento Direttore Lavori, con “visto” del Responsabile del Procedimento Certificato di pagamento Responsabile del procedimento con “visto” Direzione lavori per la parte assicurativa e previdenziale solo avente 15 05/05/2016 • In questa fase, il Direttore dei lavori, nei casi in cui è prevista la designazione del Coordinatore per la sicurezza durante l’esecuzione dell’opera, chiede l’approvazione della contabilità dei costi della sicurezza al coordinatore che verifica preventivamente la regolare attuazione delle misure afferenti alla sicurezza e la loro ammissibilità al pagamento. I metodi di misurazione delle voci del presente capitolo sono indicati in ogni singola voce e assumono carattere di prescrizione. 16