Informazioni dal Servizio Farmaceutico Territoriale Anno XII, N°4 Periodico di informazione per Medici & Farmacisti A cura del DIP. INTERAZIENDALE ASSISTENZA FARMACEUTICA Dicembre 2012 La nuova scheda di Farmacovigilanza Via Berchet, 10 - Padova Dir. Dr.ssa Anna Maria Grion Segreteria: 049-821.5101 Fax: 049-821.5105 [email protected] Regolamento UE n. 1235/2010, Regolamento di esecuzione UE n. 520/2012, Direttiva UE 2010/84 La nuova normativa europea in materia di farmacovigilanza è stata modificata con l’adozione nel 2010, del Regolamento UE 1235/2010, la cui applicazione è divenuta operativa dal 2 luglio 2012, e della Direttiva 2010/84/UE, attualmente in fase di recepimento. Farmacisti: - Dr.ssa Francesca Bano - Dr.ssa Michela Galdarossa - Dr Umberto Gallo - Dr.ssa Francesca Mannucci Di seguito si riportano alcune novità apportate dalle nuove direttive europee che interessano il medico. Il presente notiziario e i precedenti numeri sono consultabili al sito www.ulss16.padova.it nella sezione servizi sovradistrettuali ⇒ Assistenza Farmaceutica Terr. Nuova definizione di reazione avversa È cambiata la definizione di reazione avversa intesa ora come “effetto nocivo e non voluto conseguente all’uso di un medicinale”. Questa nuova definizione consente al medico di segnalare, oltre alle reazioni avverse che derivano dall’uso di un medicinale entro i termini di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), anche tutte quelle che si manifestano a seguito dell’uso di un medicinale al di fuori dei termini dell’AIC, ossia: Sommario: Overdose: somministrazione di una quantità di medicinale, assunta singolarmente Nuova scheda di Farmacovigilanza 1 Informazioni su medicinali a base di topiramato e levetiracetam 4 Abolizione Piano Terapeutico per gli inibitori dell’aromatasi 4 Esenzione 013 e prescrizioni di dispositivi per diabetici 4 o cumulativamente, superiore alla massima dose raccomandata secondo le informazioni presenti nell’AIC. Uso off-label: impieghi del medicinale usato intenzionalmente per finalità medi- che non in accordo con le indicazioni di impiego autorizzate. In questo ambito ricadono anche le reazioni avverse che si manifestano per impieghi terapeutici con dosaggi o vie di somministrazione diverse da quelle riportate nell’AIC del farmaco. Misuso: situazioni in cui il medicinale è usato intenzionalmente ed in modo inap- propriato secondo le indicazioni di impiego autorizzate (es. inosservanza da parte del paziente della posologia prescritta dal medico). Abuso: intenzionale uso eccessivo del medicinale, sporadico o persistente, accom- pagnato da effetti dannosi fisici o psicologici. Esposizione occupazionale: esposizione ad un medicinale come risultato di un Allegato: scheda di farmacovigilanza impiego professionale o non professionale. È stato stimato che il 5% di tutti gli accessi in ospedale sono dovuti a reazioni avverse (ADRs), che il 5% di tutti i pazienti già ricoverati in ospedale presenta una ADR e che le ADRs sono al quinto posto tra le cause di morte in ospedale. Pertanto, la nuova regolamentazione europea in tema di farmacovigilanza ha come obiettivo quello di promuovere e proteggere la salute pubblica, riducendo il numero e la gravità delle ADRs e migliorando l’uso dei medicinali attraverso diversi tipi di intervento. Pagina 2 Anno XII, N°4 La nuova scheda di farmacovigilanza Attualmente, e fino al completamento da parte dello Stato italiano dell’iter normativo di recepimento della normativa europea, è consentito utilizzare indifferentemente sia il precedente che il nuovo modello di scheda di segnalazione. Entrambi i modelli sono presenti sul portale AIFA, uno come scheda cartacea l’altra come scheda “elettronica” entrambe di fatto utilizzabili su carta. covigilanza (RNF) da parte del referente di farmacovigilanza individuato in ciascuna Azienda ULSS/Ospedaliera. Periodicamente, tutte le informazioni presenti nella RNF sono trasmesse all’ente europeo Eudravigilance che provvede all’analisi di tutte le reazioni avverse comunicate dai Paesi membri dell’UE per l’aggiornamento del profilo di sicurezza di tutti i medicinali commercializzati. In questa fase di transizione è comunque preferibile usare già la nuova scheda in quanto più completa (v. allegato). La scheda di segnalazione, dopo una valutazione della sua completezza, viene inserita nella Rete Nazionale di Farma- I dati delle reazioni avverse sono accessibili a qualunque operatore sanitario al sito www.adrreports.eu La qualità e la completezza delle informazioni riportate nella scheda sono fondamentali dal momento che una scheda incompleta non consente di valutare il nesso di causalità tra farmaco e reazione osservata. In particolare, l’inserimento di una scheda nella RNF, da parte del referente di Farmacovigilanza, impone la compilazione obbligatoria - da parte del medico segnalatore - dei campi di seguito riportati (tra parentesi quadrata sono indicati i punti corrispondenti nella scheda). Data di nascita o età del paziente [2] e Sesso [3] Data di insorgenza della reazione [4] A questo proposito si precisa che l’indicazione della data di nascita invece dell’età, risulta essere particolarmente importante in caso di segnalazione di reazioni avverse a vaccino: infatti, le vaccinazioni dell’età evolutiva vengono somministrate, di norma, ad età prestabilite. Le iniziali, insieme alla data di nascita e il sesso, consentono di distinguere i casi, operazione necessaria soprattutto in occasione di segnalazioni di cluster di reazioni avverse da vaccini derivanti da una stessa struttura. La data di insorgenza della reazione insieme alle date di inizio e fine terapia sono indispensabili perché consentono di stabilire la correlazione temporale tra assunzione del farmaco e reazione avversa. Descrizione della reazione avversa [6; 7] − è fatale; È opportuno che tale descrizione avvenga nel modo più chiaro possibile considerato che la descrizione dovrà poi essere interpretata e codificata da un altro operatore all’atto dell’inserimento della scheda nella RNF. Come precedentemente indicato, la nuova definizione di reazione avversa prevede che vengano segnalate anche le reazioni osservate per effetto di abuso, misuso, uso off-label, sovradosaggio ed esposizione professionale. In questi casi, nel punto 7 della scheda, il segnalatore dovrà biffare la fattispecie. Se si sospetta che la reazione sia da imputarsi a una interazione con altri farmaci concomitanti, andrà segnalata nell’apposita casella. Si ricorda infine che anche la mancanza di efficacia va considerata come una reazione avversa e come tale segnalata. Gravità della reazione [8] La gravità di una reazione non deve essere stabilita su base soggettiva; una reazione si definisce grave solo se: − ha provocato o prolungato l’ospedalizzazione; − ha provocato invalidità grave o permanente; − ha messo in pericolo la vita del paziente; − ha provocato anomalie congenite o difetti alla nascita in neonati le cui madri avevano assunto i farmaci sospetti in gravidanza. In quest’ultimo caso la scheda andrà compilata con i dati della madre, ma alla scheda stessa dovrà essere allegata un’accurata relazione clinica oltre ai dati anamnestici dettagli la reazione a carico del feto o del neonato e l’esito della stessa. E’ stata aggiunta anche la voce “altra condizione clinicamente rilevante” per poter specificare i casi di reazioni avverse clinicamente importanti che non necessariamente determinano un ricovero (es. broncospasmo allergico trattato a domicilio, comparsa di discrasia ematica, ecc.). Pagina 3 Anno XII, N°4 Farmaco sospetto [12] La segnalazione spontanea di una sospetta reazione avversa consente di raccogliere importanti informazioni sulla sicurezza dei medicinali e di individuare precocemente possibili segnali di allarme correlati al loro uso. Si ricorda l’importanza di segnalare ogni volta si sospetti che il farmaco usato possa aver causato un effetto non voluto, tenendo presente che non è richiesta la completa certezza. È importante riportare il nome commerciale del farmaco (e relativo dosaggio) e non solo il principio attivo sia per consentire eventuali accertamenti legati alla produzione dello stesso sia per consentire alle aziende farmaceutiche titolari del farmaco sospetto di assolvere ai numerosi obblighi di farmacovigilanza nazionale ed internazionale previsti dalla normativa. Pertanto, nel caso dei farmaci equivalenti, al nome del principio attivo deve essere aggiunto il nome dell’azienda. Senza questa informazione non sarà possibile procedere all’identificazione del medicinale coinvolto. ⇒ Segnalazione di reazioni avverse da vaccini: in questo caso è necessario riportare anche l’ora della somministrazione ed il numero di dose (I, II III o di richiamo), la sede dove è avvenuta la vaccinazione (ASL, studio privato, scuola, ecc.) ed il sito di inoculo del vaccino. ⇒ Segnalazione di reazioni avverse da farmaci biologici: anche in questo caso è necessario che il segnalatore riporti il numero del lotto. Qualifica del segnalatore [36] e identificazione [37] Data di inizio e fine terapia [16] Analogamente alla data di insorgenza di reazione, anche la data di inizio e fine di terapia sono elementi necessari per l’attribuzione di causalità tra reazione e farmaco. Se non è noto l’esatto giorno di inizio della terapia è sufficiente riportare il primo giorno del mese. Il segnalatore deve essere chiaramente identificabile, anche se i suoi dati sono tutelati, in primo luogo perché spesso c’è la necessità di contattare il segnalatore per chiarimenti o follow-up ed inoltre non sono accettabili schede anonime. Qualora la fonte venga riportata come “Altro” deve essere specificato chiaramente la tipologia di segnalatore. A chi inviare la scheda di farmacovigilanza Per inviare una segnalazione di sospetta reazione avversa si potrà utilizzare il modulo allegato (fronte-retro) o, in alternativa, la scheda “elettronica” che può essere scaricata dal sito dell’AIFA al seguente indirizzo: http://www.agenziafarmaco.gov.it (sezione: “Segnalazioni reazioni avverse”) La scheda dovrà essere quindi inviata al proprio referente aziendale di farmacovigilanza tramite fax o per posta elettronica. Di seguito sono riportati i nominativi dei referenti di farmacovigilanza di Padova con relativi recapiti. Referente Struttura/Sanitari Umberto Gallo Tel. Fax Mail Ospedali e strutture dell’ULSS 049-821.5116 16, (compresi MMG, PLS, medici privati e convenzionati, farmacie del territorio) 049-821.5105 [email protected] Antonella Alberti Azienda Ospedaliera di Padova 049-821.2343 049-821.2827 [email protected] Angelo Palozzo Istituto Oncologico Veneto 049-821.5840 049-821.5836 [email protected] Pagina 4 Anno XII, N°4 Medicinali a base di levetiracetam e topiramato Circ. Regione Veneto n. 475889 del 19/10/2012 In data 17/09/2012 è scaduto il brevetto delle specialità Keppra® (levetiracetam) e Topamax® (topiramato) con conseguente immissione nel ciclo distributivo dei farmaci equivalenti il cui prezzo risulta inferiore rispetto a quello delle specialità suddette. Con nota prot. n. 475889 del 19/10/2012 la Regione Veneto, al fine di esonerare i pazienti dal sostenere la compartecipazione alla spesa, ha previsto che - nei casi in cui il medico ritenga indispensabile ricorrere/mantenere la prescrizione della specialità - il medicinale venga erogato tramite distribuzione diretta dell’azienda ULSS di appartenenza dell’assistito limitatamente ai soggetti in possesso dell’esenzione per reddito 6R2. In questi casi, il medico dovrà indicare in ricetta la non sostituibilità del medicina- le e indirizzare l’assistito a ritirare il farmaco tramite distribuzione diretta. Alla luce di quanto sopraesposto si chiede ai medici prescrittori: per i pazienti naive a intraprendere il trattamento con il medicinale equivalente; per i pazienti già in trattamento con la specialità di va- lutare la sostituzione con il farmaco equivalente, mantenendo l’uso del prodotto “brand” solamente quando necessario (soggetti in trattamento completamente stabilizzati o che abbiano sensibili miglioramenti in termini di frequenza e tipologia delle crisi). In questi casi il paziente potrà essere inviato alla distribuzione diretta solo se in possesso di un’esenzione per reddito “6R2”. Abolizione del Piano Terapeutico per gli inibitori dell’aromatasi Determinazione AIFA 30 ottobre 2012 (G.U. n. 267 del 15/11/2012) Circ. Regione Veneto n. 548566 del 03/12/2012 Con Determinazione del 30/10/2012 l’AIFA ha provveduto ad abolire l’obbligo del Piano Terapeutico per tutti i seguenti medicinali a base di inibitori dell’aromatasi (specialità e relativi generici): anastrozolo (Arimidex®), exemestan (Aromasin®) e letrozolo (Femara®). Questi farmaci, pertanto, restano prescrivibili in classe A nel trattamento del carcinoma mammario in pazienti con recettori estrogenici positivi. Esenzione 013 e presidi per diabetici DGRV n. 1806 del 08/11/2011 Si ricorda a tutti i medici che, con DGR n. 1806 del 08/11/2011, la Regione Veneto ha provveduto a modificare le tariffe di rimborso dei presidi diabetici (strisce reattive, aghi pungidito/iniettori e siringhe) sulla base di un parere della Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate in merito al regime di IVA applicabile alle forniture effettuate a carico del SSR. In particolare, con risoluzione del 25/05/2010, l’Agenzia ha provveduto a chiarire che l’aliquota IVA del 4%, in luogo di quella ordinaria del 21%, può essere applicata qualora l’acquisto dei prodotti in oggetto venga effettuato esclusivamente a favore di “soggetti diabetici con menomazione funzionale permanente”. La Regione Veneto, con la succitata delibera, ha ritenuto che tale condizione sia soddisfatta solamente qualora nella ricetta il medico indichi la codifica dell’esenzione per patologia 013. Pertanto - ferme restando le vigenti modalità di prescrizione e dispensazione dei dispositivi in oggetto affinché questa Azienda ULSS possa beneficiare della suddetta agevolazione fiscale, i medici prescrittori sono tenuti ad apporre, nel relativo campo della ricetta SSN, il codice di esenzione 013 per tutti i soggetti diabetici che ne sono in possesso.