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LINEE GUIDA
PER L’ATTIVITA’ DI SENSIBILIZZAZIONE SULLA
PARITA’ E NON DISCRIMINAZIONE DI GENERE
NELL’AMBITO DELLA PUBBLICITA’
PREMESSO CHE:
- come ampiamente dimostrato dagli studi in materia, la pubblicità è il mezzo mediante il quale si
generano e rafforzano gli stereotipi di genere;
- messaggi reificanti della donna e del corpo femminile, come pure messaggi che veicolano un
approccio alla sfera maschile e a quella femminile come rigidamente separati e caratterizzati da una
divisione di ruoli e funzioni, riflesso, in realtà, di stereotipi di genere, rappresentano una forma di
discriminazione di genere;
- con la Risoluzione A4-258/1997, il Parlamento europeo ha approvato un atto di contrasto alle
discriminazioni di genere nella pubblicità;
- con la Risoluzione del 3 settembre 2008 sull’impatto del marketing e della pubblicità sulla parità
tra donne e uomini, il Parlamento Europeo ha chiesto agli Stati Membri di intensificare gli sforzi
affinché la pubblicità sia tesa alla valorizzazione delle figura femminile e del ruolo delle donne
nella società, e li ha invitati a provvedere con idonei mezzi affinché il marketing e la pubblicità
garantiscano il rispetto della dignità umana e dell’integrità della persona, non diano luogo a
discriminazioni dirette o indirette e non contengano elementi che, valutati nel loro contesto,
approvino, esaltino o inducano alla violenza contro le donne;
- fra i presupposti della Risoluzione vi sono le seguenti considerazioni:
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la pubblicità che presenta messaggi pubblicitari discriminatori e/o degradanti che reificano
le donne e si fondano su stereotipi di genere sotto qualunque forma, rappresenta un ostacolo
per una società moderna e paritaria;
la pubblicità e il marketing riflettono la cultura e contribuiscono altresì a crearla, in un
rapporto di circolarità e mutua influenza;
per evitare di perpetuare stereotipi di genere, occorre la partecipazione dell’intera società, in
quanto il contrasto alle discriminazioni di genere è una responsabilità che dovrebbe essere
condivisa tra tutti i soggetti, tanto pubblici, quanto privati;
occorre eliminare gli ostacoli che si frappongono alla diffusione e trasmissione di
un’immagine equilibrata e paritaria fra i generi in ogni ambito e settore;
una pubblicità responsabile può influire positivamente sulle percezioni della società
relativamente a nozioni come “immagine del corpo”, “ruoli di genere” e “normalità” e può
essere uno strumento efficace per opporsi e combattere gli stereotipi;
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- nel 2007, con una modifica al Codice per le pari opportunità (d. lgs. 198/2006) è stata recepita la
Direttiva 113/2004 che vieta le discriminazioni di genere nell’accesso e nella fornitura di beni e
servizi;
- la reificazione del corpo femminile e la riproduzione con immagini o altro mezzo di un messaggio
stereotipato del genere femminile e dei rapporti fra generi viene riconosciuta come forma di
discriminazione e dunque vietata dal quadro ordinamentale interno e sovranazionale;
- ogni pubblica amministrazione dovrebbe fare proprie le finalità contenute nelle Risoluzioni del
Parlamento europeo sopracitate, in attuazione del principio per cui, ex art. 117, co. 1 Cost., il diritto
sovranazionale fa parte del sistema ordinamentale degli Stati membri:
- il perseguimento della parità di genere nei mezzi pubblicitari e di comunicazione può avvenire
attraverso una pluralità di strumenti, fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
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azioni di sensibilizzazione nell’attuazione della risoluzione comunitaria 2038 del 3
settembre 2008 del Parlamento Europeo;
azioni volte alla promozione della parità di genere;
- la Carta europea per l’uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale,
elaborata dal Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa, in collaborazione con numerosi
partner e con il sostegno della Commissione Europea, adottata e sottoscritta dagli Stati Generali del
CCRE il 12 maggio 2006 ad Innsbruck, all’art. 6, chiede alle amministrazioni locali di:
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impegnarsi a neutralizzare e a prevenire, per quanto possibile, pregiudizi, azioni, utilizzo di
espressioni verbali e di immagini basate sull’idea della superiorità o dell’inferiorità dell’uno
o dell’altro sesso, e/o il perpetuarsi di ruoli femminili e maschili stereotipati; di accertarsi
che la comunicazione, sia interna all’ente che verso il pubblico, sia conforme all’impegno
assunto, promovendo immagini sessuate positive o esempi ugualmente positivi;
promuovere azioni formative per identificare ed eliminare le attitudini e i comportamenti
stereotipati, adottando codici di comportamento al riguardo;
realizzare attività e campagne di comunicazione volte a favorire la presa di coscienza sul
ruolo controproducente degli stereotipi di genere nei confronti della realizzazione della
parità tra donne e uomini;
- la cd. Convenzione di Istanbul, ossia la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e
la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata dall’Italia con
la legge n. 77/2013, impegna gli Stati a promuovere azioni per il rispetto della dignità della persona
e il contrasto ai ruoli di genere stereotipati nei mass media;
- a seguito della Riforma Delrio, attuata con l. 56/2014, la provincia quale ente di area vasta ha
assunto tra le funzioni fondamentali il controllo dei fenomeni discriminatori in ambito
occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale (così, art. 1, co. 85, lett.
f);
- la Provincia di Bergamo, nell’ambito delle funzioni fondamentali assegnate dalla legge Delrio, l.
56/2014 (art. 1, comma 85) autorizza la posa della cartellonistica pubblicitaria lungo le strade
provinciali ed emette un nulla osta rispetto alla posa della cartellonistica pubblicitaria collocata
lungo le strade provinciali site all’interno di centri abitati, secondo quanto disciplinato dal
Regolamento relativo all’occupazione di spazi e aree pubbliche provinciali;
- la legge Delrio ha altresì assegnato alle province il ruolo di supporto e sostegno ai comuni,
relativamente alla “raccolta ed elaborazione di dati e assistenza tecnico-amministrativa agli enti
locali” (articolo 1, comma 85, lettera d, l. 56/2014);
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- in data 26.01.2011 è stato sottoscritto, fra il Ministero per le Pari Opportunità e l’Istituto
dell’Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) un Protocollo d’Intesa che impegna le parti a collaborare per
fare in modo che gli operatori di pubblicità ed i loro utenti adottino modelli di comunicazione
commerciale che non siano lesivi per le donne, ma rispettosi e attenti alla rappresentazione dei
generi;
RITENUTO:
- di dare attuazione all’obiettivo delle Risoluzioni europee sopracitate, in coerenza con la funzione
assegnata alle province dalla legge 56 del 2014, mediante l’attivazione di azioni concrete volte a
garantire il rispetto della dignità umana e dell’integrità della persona in particolare nell’ambito della
pubblicità e dei mezzi di comunicazione;
- fondamentale, nel settore della pubblicità, il contrasto a quelle forme che si pongono
discriminazioni dirette o indirette, che contengono incitamento all’odio basato su sesso, razza o
origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale e che
contengono elementi di approvazioni e, esaltazione o incitamento alla violenza contro le donne;
- fondamentale garantire che messaggi pubblicitari come quelli sopra descritti non trovino
accoglienza nei mezzi di comunicazione e nelle attività patrocinate dalla Provincia di Bergamo o ad
esso collegate;
- che anche la pubblicità commerciale debba contribuire alla costruzione di un senso comune che
valorizzi le differenze di genere, tuteli l’immagine della donna e della parità di genere, promuova
un’immagine non stereotipata e rispettosa della dignità umana.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Si dettano le seguenti Linee Guida
Articolo 1
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti “Linee guida per l’attività di
sensibilizzazione sulla parità e non discriminazione di genere nell’ambito della pubblicità”, volte
alla promozione di un utilizzo consapevole degli strumenti di comunicazione e marketing, in
particolare evitando che vengano diffuse e realizzate pubblicità:
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contenenti immagini o rappresentazioni di violenza contro le donne o che incitino ad atti di
violenza sulle donne;
utilizzino i corpi in modo offensivo della dignità della persona, assimilando l’immagine
della persona o di parti del suo corpo, a oggetti o prodotti pubblicizzati, evocando atti o
attributi sessuali o trasmettendo un’immagine reificante della donna;
trasmettano messaggi pubblicitari discriminatori e/o degradanti basati sul genere e gli
stereotipi di genere sotto qualunque forma o su altre condizioni personali che caratterizzano
la persona;
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Articolo 2
La Provincia di Bergamo si impegna a promuovere una rappresentazione dei generi, rispettosa della
parità e delle pari opportunità a prescindere dalle condizioni di cui le persone sono portatrici.
Nel perseguimento di simili obiettivi, la Provincia di Bergamo si impegna a svolgere un’attività di
sensibilizzazione e monitoraggio delle pubblicità e delle immagini commerciali a tutela della
dignità femminile e delle diverse condizioni che caratterizzano la persona.
Nell’attuazione delle funzioni assegnate all’ente provincia circa l’autorizzazione alla posa di cartelli
pubblicitari lungo le strade provinciali e all’emissione del nulla osta relativamente alla posa di
cartelli pubblicitari lungo le strade provinciali collocati all’interno di centri abitati, la Provincia di
Bergamo si impegna a:
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neutralizzare e prevenire l’utilizzo e la diffusione di pubblicità che veicolino l’idea della
superiorità o dell’inferiorità dell’uno o dell’altro sesso, e/o il perpetuarsi di ruoli femminili e
maschili stereotipati, nonché le discriminazioni in ragione di una condizione personale;
sensibilizzare gli operatori del settore circa l’importanza di una pubblicità rispettosa della
parità di genere e del principio di non discriminazione, in chiave di tutela della dignità della
persona.
Nell’espletamento delle proprie attività istituzionali e non, in particolare rispetto alla concessione
delle autorizzazioni alla posa di cartellonistica stradale, la Provincia si impegna a contrastare la
veicolazione di messaggi pubblicitari che contengano messaggi offensivi, incluse le espressioni di
fanatismo, razzismo, odio o minaccia o comunque lesive della dignità umana, nonché messaggi
lesivi della dignità della donna e/o che possano associarsi a maltrattamenti e/o violenze di genere.
Nell’assolvimento del proprio ruolo di ente di area vasta e in attuazione della funzione relativa ad
“assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali” (articolo 1, comma 85 lettera d, legge 56/2014),
la Provincia di Bergamo si impegna a garantire una fattiva assistenza e collaborazione, anche
attraverso il supporto degli organismi di parità di livello provinciale, a quei Comuni che intendano
condividere le finalità e gli obiettivi delle presenti Linee Guida, promuovendo in particolare il
monitoraggio nell’ambito delle pubbliche affissioni comunali e dello stazionamento degli autocarri
adibiti a pubblicità.
La Provincia di Bergamo si impegna altresì a:
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accertarsi che la comunicazione, sia interna, sia esterna, sia conforme a quanto oggetto delle
presenti Linee Guida;
promuovere azioni formative per identificare ed eliminare le attitudini e i comportamenti
stereotipati, valutando l’adozione di codici di comportamento interni;
realizzare attività e campagne di comunicazione volte a favorire la presa di coscienza
sull’effetto controproducente degli stereotipi di genere rispetto alla parità tra donne e
uomini;
garantire il rispetto della dignità umana e dell’integrità della persona in particolare
nell’ambito della pubblicità, dei mezzi di comunicazione, così come degli strumenti di
comunicazione multimediale e dei social network, utilizzati in proprio, evitando qualsiasi
forma di espressione discriminatoria;
stigmatizzare forme di comunicazione che determinano discriminazioni dirette o indirette,
che contengono incitamento all’odio basato su sesso, genere, razza o origine etnica,
religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale e che contengono
elementi di approvazione, esaltazione o incitamento alla violenza contro le donne;
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garantire che messaggi pubblicitari come quelli sopra descritti non trovino accoglienza nei
mezzi di comunicazione e nelle attività patrocinate dalla Provincia di Bergamo o ad esso
collegate;
Articolo 3
Per l’attuazione delle presenti Linee guida, nonché per il monitoraggio, il sostegno e la promozione
delle attività in esse previste, la Provincia si avvarrà degli uffici e degli organismi locali preposti al
contrasto alle discriminazioni di genere, nonché ad ogni altra forma di discriminazione, quali la
Consigliera di parità della provincia di Bergamo e la Commissione tecnica provinciale sulle pari
opportunità.
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