47-98 - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

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AUTORITA' GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
BOLLETTINO
SETTIMANALE
ANNO VIII - N. 47
7 dicembre 1998
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per l'informazione e l'editoria
SOMMARIO
Pag.
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE
5
Provvedimento n. 6568
( C3234 )
TELECOM ITALIA/SODALIA
5
Provvedimento n. 6569
( C3235 )
TELECOM ITALIA-EXCITE/EXCITE
ITALIA
8
Provvedimento n. 6571
( C3269 )
IL MAGRA/FIORFIORE
12
Provvedimento n. 6573
( C3275 )
FELTAM/IMPRESA INDIVIDUALE
15
Provvedimento n. 6574
( C3276 )
UOP/BAYER
17
Provvedimento n. 6575
( C3277 )
SASIB LABELLING MACHINERY/OXE
20
Provvedimento n. 6576
( C3278 )
RADICI TESSUTI/M.T.M.
MANIFATTURA TESSUTI MILANO
22
Provvedimento n. 6577
( C3279 )
ACQUARIO/B.M.B.-LA PRIMIZIA
25
Provvedimento n. 6578
( C3286 )
EDIZIONE HOLDING/SOGEA-FORUS
28
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA
EFFETTI DISTORSIVI DELLA LEGGE REGIONE MARCHE RECANTE DISCIPLINA
DELLE RISORSE IDRICHE
PUBBLICITA' INGANNEVOLE
31
31
33
Provvedimento n. 6580
( PI2053 )
FAX OMNITEL
33
Provvedimento n. 6581
( PI2065 )
CICLOMOTORI BENELLI
37
Provvedimento n. 6582
( PI2067 )
CORRETTORE LIQUID PAPER
41
Provvedimento n. 6583
( PI2071 )
PREZZI FIAT PUNTO
46
Provvedimento n. 6584
( PI2076 )
VIDEO SYSTEM ITALIA II
50
Provvedimento n. 6585
( PI2078 )
COMPUTER MAGAZINE
55
Provvedimento n. 6586
( PI2079 )
NUOVA ROVER 211i
58
Provvedimento n. 6587
( PI2086 )
CARROZZERIA SAN PAOLO
63
Provvedimento n. 6588
( PI2088 )
GSM SIEMENS S10
66
Provvedimento n. 6589
( PI2111 )
FORMAZIONE TECNICA
AERONAUTICA
69
Provvedimento n. 6590
( PI2116 )
CONCORSI PER TUTTI F.LLI ADRIANI
73
Provvedimento n. 6591
( PI2132 )
LA STAMPA/FIAT
77
Provvedimento n. 6592
( PI2142 )
CARTE RICARICABILI OMNITEL
80
Provvedimento n. 6593
( PI2202 )
SDB INFORMATICA-GRUPPO HOME
INFO
83
Bollettino n. 47 del 7 dicembre 1998
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE
Provvedimento n. 6568 ( C3234 )
TELECOM ITALIA/SODALIA
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 19 novembre 1998;
SENTITO il Relatore Professor Giovanni Palmerio;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTO l'atto della società Telecom Italia Spa, pervenuto in data 22 settembre 1998 ;
VISTO il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pervenuto in data 9 novembre 1998;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Le parti
TELECOM ITALIA Spa (di seguito anche Telecom) è una società avente per oggetto della propria attività
l'installazione dei sistemi di telecomunicazione, l'esercizio dei relativi servizi e delle attività ad essi connesse.
In virtù della convenzione stipulata tra SIP (ora Telecom) e il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni il
1° agosto 1984, approvata con D.P.R. 13 agosto 1984, n. 523, Telecom ha svolto in esclusiva, fino alla data di
entrata in vigore del D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318, “Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel
settore delle telecomunicazioni”, l'attività di installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione a uso
pubblico in ambito nazionale. Inoltre, la società è presente anche nei mercati dei servizi di trasmissione dati e a
valore aggiunto.
Nell’esercizio 1997, Telecom ha realizzato un fatturato complessivo di circa 42.000 miliardi di lire, di cui
circa 38.000 miliardi di lire realizzati in Italia.
SODALIA Spa è una società attiva nello sviluppo di software per la gestione di reti e servizi di
telecomunicazione. Il controllo della società, in virtù di patti parasociali, è attualmente esercitato congiuntamente
dalle società Telecom Italia e Bell Atlantic, che detengono, rispettivamente, il 51% e il 49% del suo capitale sociale.
Nell’esercizio 1997, Sodalia ha realizzato un fatturato complessivo di circa 33 miliardi di lire, di cui circa 15
miliardi di lire realizzati in Italia.
2. Descrizione dell'operazione
L’operazione consiste nell’acquisizione da parte di Telecom, che già detiene il 51% del capitale sociale di
Sodalia, del restante 49% dello stesso a seguito di cessione da parte di Bell Atlantic.
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Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
È stata inoltre comunicata l’intenzione delle Parti di sottoscrivere alcuni accordi accessori all’operazione di
concentrazione. In particolare, Bell Atlantic sottoscriverà con Sodalia un contratto, in via non esclusiva, per la
fornitura di prodotti e servizi per l’anno 1998, mentre Telecom acquisirà dalla Bell Atlantic la licenza d’uso
(limitata all’Italia e al Sud America) del software NTDCA (Network Traffic Data Collection and Analysis).
I predetti accordi non assumono un’autonoma rilevanza giuridica, in quanto hanno la natura di restrizioni
accessorie, funzionali alla realizzazione della concentrazione.
3. Qualificazione dell'operazione
L’operazione, in quanto comporta, l’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa, costituisce una
concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 1
del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dall’art. 1 del Regolamento CE n. 1310/97, ed è soggetta
all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'art. 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato
totale realizzato a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è superiore a 689 miliardi di lire.
4. Valutazione della concentrazione
Il mercato interessato dall’operazione
L'operazione interessa il settore dell’information technology. In tale ambito, i servizi offerti dalla società
Sodalia rientrano nel mercato dei servizi software per le telecomunicazioni, con particolare riguardo alle
applicazioni informatiche per il supporto alle reti e ai servizi di telecomunicazioni. Relativamente ai sistemi per il
supporto alle reti, rivestono maggiore importanza quelli legati al monitoraggio, alle procedure di indirizzamento del
traffico e ai processi di sicurezza dei flussi informativi in transito. Per quanto concerne i sistemi di supporto ai
servizi, assumono particolare rilevanza le applicazioni legate alla gestione delle attività di fatturazione e
all’esigenza di evitare eventuali frodi.
Relativamente alla dimensione geografica del mercato interessato, non è necessario stabilire, in tale contesto,
se essa coincida con l'intero territorio nazionale oppure si presenti più estesa. Infatti, anche considerando l'ipotesi
più restrittiva di un mercato geografico nazionale, le valutazioni concorrenziali non muterebbero.
Il mercato delle soluzioni software dedicate alle telecomunicazioni è caratterizzato dalla presenza di
importanti imprese attive nel settore dell’information technology che operano accanto agli stessi operatori di
telecomunicazioni, spesso in grado di autoprodurre, direttamente o tramite consociate, prodotti o parti di prodotti
software per telecomunicazioni.
Sulla base di stime fornite dalle parti, nel mercato nazionale dei servizi software per le telecomunicazioni
Telecom detiene una quota del 44%, mentre la società Sodalia detiene una quota dell’1,5%.
I principali concorrenti presenti sul mercato sono IBM, con una quota del 17%, EDS con una quota del 5%,
DEC, Andersen Consulting e Olsy (Gruppo Olivetti), ciascuna con quote del 3% del mercato.
Il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Con parere pervenuto in data 9 novembre 1998, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera c), n. 11 della legge 31
luglio 1997, n. 249, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, avendo rilevato che l’operazione in esame non
sembra in grado di costituire o rafforzare una posizione dominante sul mercato interessato tale da eliminare o
ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza, ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per avviare
l’istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.
Gli effetti dell’operazione
L’operazione in esame non comporta una modifica dell’assetto concorrenziale, in quanto la quota di mercato
detenuta da Telecom Italia, peraltro già in possesso del 51% del capitale sociale della società acquisenda, rimane
sostanzialmente invariata.
Bollettino n. 47 del 7 dicembre 1998
7
RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge
n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati tale da eliminare o
ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;
DELIBERA
di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.
Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle
imprese interessate e al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.
Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.
IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
***
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Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Provvedimento n. 6569 ( C3235 )
TELECOM ITALIA-EXCITE/EXCITE ITALIA
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 19 novembre 1998;
SENTITO il Relatore Professor Marco D’Alberti;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTO l'atto delle società TELECOM ITALIA Spa ed EXCITE INC., pervenuto in data 22 settembre 1998;
VISTO il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pervenuto in data 9 novembre 1998;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Le parti
TELECOM ITALIA Spa (di seguito anche Telecom) è una società avente per oggetto della propria attività
l'installazione dei sistemi di telecomunicazione, l'esercizio dei relativi servizi e delle attività ad essi connesse.
In virtù della convenzione stipulata tra SIP (ora Telecom) e il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni il
1° agosto 1984, approvata con D.P.R. 13 agosto 1984, n. 523, Telecom ha svolto in esclusiva, fino alla data di
entrata in vigore del D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318, "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel
settore delle telecomunicazioni", l'attività di installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione a uso
pubblico in ambito nazionale.
Inoltre, la società ha una presenza di notevole rilevanza anche nei mercati dell’installazione e gestione di reti
radiomobili e satellitari, dei servizi radiomobili marittimi, della progettazione, produzione, commercializzazione e
manutenzione di prodotti e sistemi per le telecomunicazioni, nonché nello svolgimento di attività connesse o utili al
perseguimento dello scopo sociale, ivi comprese le attività editoriali, pubblicitarie, informatiche, telematiche,
finanziarie, immobiliari e di consulenza.
Con particolare riguardo alle attività concernenti la rete Internet, Telecom opera nel relativo mercato dei
servizi di accesso a Internet a tutti i diversi segmenti di utenza. In particolare, Telecom si rivolge alla clientela
residenziale con il servizio TIN (Telecom Italia Net) e alla clientela affari attraverso i servizi di Interbusiness.
Nell'esercizio 1997, il gruppo Telecom ha realizzato un fatturato mondiale complessivo di circa 42.816
miliardi di lire di cui 38.566 in Italia (valori consolidati). Nello stesso periodo, il fatturato realizzato attraverso la
vendita dei servizi TIN è stato di 13 miliardi di lire, mentre quello per i servizi Interbusiness è stato di oltre 77
miliardi di lire.
EXCITE INC. (di seguito Excite) è una società statunitense che svolge attività di gestione dei siti della rete
Internet (c.d. Portal), offrendo, in particolare, servizi di navigazione e di informazione specialistica, nonché servizi
di vendita di pubblicità sui siti Internet. Excite è specializzata nell’offerta di servizi di gestione dei siti Internet
personalizzati e si rivolge sia agli utenti residenziali (attraverso la controllata WebCrawler), sia agli utenti affari.
Per lo sviluppo delle propria attività in Internet, Excite ha investito principalmente nel segmento della pubblicità sui
siti della rete. Excite è presente con siti locali nei principali Paesi europei (Regno Unito, Germania, Francia, Svezia,
Olanda, nonché in Australia e in Giappone), dove ha stretto accordi con gli operatori che forniscono accesso a
Internet.
Tra i principali azionisti di Excite risultano esservi America on Line e Intuit, società anch’esse operanti nei
mercati dei servizi su Internet.
Bollettino n. 47 del 7 dicembre 1998
Nell’ultimo esercizio, Excite ha realizzato un fatturato mondiale complessivo di circa 54 milioni di dollari,
di cui circa un milione di dollari derivante da vendite nell’Unione Europea. La società non è presente in Italia.
2. Descrizione dell'operazione
La fattispecie in esame consiste nella costituzione di un’impresa comune di diritto olandese a partecipazione
paritetica, da parte di Telecom e di Excite, denominata EXCITE ITALIA Bv
La nuova società sarà controllata congiuntamente dalle due imprese madri e sarà da queste dotata di
strumenti operativi, finanziari, nonché di dotazioni immateriali e di personale specializzato per poter svolgere
autonomamente in Italia l’attività di gestione di servizi di navigazione sul proprio sito Internet denominato
Excite.it, nonché della vendita di spazi pubblicitari contenuti su tale sito e sul sito di TIN.
L’operazione prevede la sottoscrizione di una serie di accordi che regoleranno i rapporti contrattuali tra la
nuova società e le case madri, tra cui la licenza esclusiva di uso in Italia del marchio Excite, la licenza esclusiva per
la realizzazione della versione italiana dei prodotti Excite, la rappresentanza esclusiva in Italia per gli spazi
pubblicitari sul sito Excite.com, la licenza esclusiva per programmare alcune sezioni del sito TIN, il diritto
esclusivo di uso del database aggiornato della web directory sul sito TIN, tutte a favore di Excite Italia.
3. Qualificazione dell'operazione
L’operazione, in quanto comporta la costituzione di un’impresa comune, costituisce una concentrazione ai
sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 1
del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, ed èsoggetta all'obbligo di
comunicazione preventiva disposto dall'art. 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale
realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 689 miliardi di lire.
4. Valutazione della concentrazione
Il mercato interessato dall’operazione
L’operazione in esame interessa il settore dei servizi su Internet. Il mercato del prodotto rilevante è quello
dei servizi di gestione dei siti Internet, consistente nelle attività di programmazione e di aggregazione di contenuti
editoriali, nonché di vendita degli spazi pubblicitari sui siti della rete Internet.
Lo sviluppo commerciale della rete Internet si è articolato in diverse fasi, durante le quali è possibile
individuare l’emergere di operatori di varia natura: la fase di realizzazione dell’infrastruttura è stata dominata dagli
operatori di telecomunicazione e dai gestori delle reti; successivamente, con lo sviluppo degli strumenti informatici
di gestione e di navigazione nei siti, sono emerse le società che offrono programmi software per la rete Internet,
quali Netscape e Microsoft; da ultimo, la necessità di sviluppare e presentare contenuti nei siti della rete, ha
condotto alla comparsa dei portal, soggetti specializzati nell’aggregazione di contenuti informativi, di
intrattenimento, commerciali e pubblicitari nei siti Internet, nonché nella programmazione e gestione di motori di
ricerca per la navigazione nella rete. Normalmente i portal offrono gratuitamente i servizi per la rete, mentre
ottengono i propri introiti dalle attività commerciali e di vendita degli spazi pubblicitari sulla rete.
I principali portal sono Yahoo!, Excite, Lycos, Infoseek, ma svolgono un ruolo equivalente a quello dei
portal anche società di servizi per la rete come Netscape (c.d. Internet Service Provider, ISP), nonché i produttori di
motori di ricerca come Altavista e Hotbot. Il futuro dei portal comporta normalmente il riorientamento delle
strategie di vendita verso l’offerta di una gamma completa di servizi online, sul modello del principale fornitore di
servizi online America On line (c.d. Online Service Provider, OSP), motivo per cui questi operatori sono indotti a
stringere accordi di collaborazione con i maggiori fornitori di servizi di accesso a Internet (come AT&T, MCI,
Worldnet negli Stati Uniti e gli operatori di telecomunicazioni in Europa -France Télécom, Deutsche TeleKom,
Unisource).
A seguito dell’operazione in esame, la nuova società costituita da Excite e da Telecom Italia, Excite Italia,
svolgerà come principale attività la vendita di spazi pubblicitari sul proprio sito Excite.it e sul sito TIN. La
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Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
pubblicità su Internet può configurarsi come un mercato distinto dai mercati della pubblicità che si avvalgono di
altri mezzi di comunicazione. Infatti, l’uso della rete Internet come mezzo di pubblicità consente una relazione
interattiva con la clientela, nonché la possibilità di verificare rapidamente l’effetto del messaggio al fine di misurare
il livello di impatto e di modificarne le caratteristiche. Inoltre, la pubblicità diffusa attraverso la rete Internet
permette di raggiungere con estrema precisione categorie selezionate di pubblico. Nel mercato della pubblicità su
Internet operano sia le agenzie di pubblicità, alle quali si rivolgono gli inserzionisti, sia i gestori dei siti, che
vendono direttamente gli spazi pubblicitari oppure si avvalgono dei portal.
Il mercato della pubblicità su Internet ha una dimensione geografica corrispondente all’area di lingua
italiana, poiché tale è la diffusione territoriale dei messaggi che gli inserzionisti inseriscono nei siti della rete. La
capacità diffusiva di Internet non si limita evidentemente al solo territorio nazionale, bensì può raggiungere gli
utilizzatori di lingua italiana in ogni parte del mondo.
In Italia il mercato della pubblicità su Internet si è sviluppato solo di recente, soprattutto a causa dell’assenza
di siti nazionali in cui sia presente un’aggregazione di spazi pubblicitari. Il tasso di crescita del mercato è stato
tuttavia molto elevato tra il 1997 e il 1998: il valore degli investimenti pubblicitari in Internet è, infatti, cresciuto da
1,5 miliardi nel ‘97 ai circa 20 miliardi nel corrente anno. Tale crescita rappresenta il risultato del massiccio
impegno di alcuni fornitori di servizi, quali Italia On Line, che hanno investito nello sviluppo di siti per
l’aggregazione del traffico, nonché dell’ingresso nel mercato italiano di alcuni importanti portal, come Lycos e
Yahoo!, che hanno attivato i propri siti italiani. Nel 1997, Telecom Italia ha realizzato un fatturato di 320 milioni
di lire nella pubblicità su Internet.
L’ingresso nel mercato della pubblicità su Internet non presenta particolari barriere, come è dimostrato dai
recenti ingressi dei principali operatori americani nei mercati nazionali europei. Tali ingressi vengono spesso
realizzati attraverso alleanze con i fornitori di accesso a Internet, che gestiscono i siti più frequentati a livello
nazionale. La lingua rappresenta in un certo senso un fattore di separazione dei mercati, anche se il livello di
globalizzazione dei servizi sulla rete appare in costante crescita.
Il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Con parere pervenuto all'Autorità in data 9 novembre 1998, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera c), n. 11,
della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, avendo rilevato che l’operazione
in esame non sembra in grado di costituire o rafforzare una posizione dominante sul mercato interessato tale da
eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza, ha ritenuto che non sussistessero i presupposti
per avviare l’istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.
Effetti dell’operazione
L’operazione in esame interessa un mercato, quale quello della pubblicità su Internet, che sta attualmente
emergendo in Italia. In questo mercato la costituzione di un’impresa comune tra Telecom Italia, che detiene una
posizione dominante nei servizi di accesso a Internet, e un operatore che non è ancora attivo in Italia non appare
determinare condizioni tali da restringere il futuro sviluppo della concorrenza. Inoltre, la presenza, da un lato, di
una molteplicità di operatori che dispongono di siti italiani idonei ad aggregare contenuti, e, dall’altro lato, di
imprese specializzate nella pubblicità sulla rete, fanno ritenere che lo sviluppo del mercato possa essere
caratterizzato da una sufficiente pressione concorrenziale.
RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge
n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato tale da eliminare o
ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;
Bollettino n. 47 del 7 dicembre 1998
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DELIBERA
di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.
Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle
imprese interessate e al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.
Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.
IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
***
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Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Provvedimento n. 6571 ( C3269 )
IL MAGRA/FIORFIORE
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 19 novembre 1998;
SENTITO il Relatore Professor Giovanni Palmerio;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTO l’atto della società CONAD DEL TIRRENO Scrl, pervenuto in data 22 ottobre 1998;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Le parti
IL MAGRA Srl, con sede legale a Pistoia, è una società attiva nella distribuzione moderna al dettaglio di
prodotti alimentari e per l’igiene della casa e della persona. Essa opera in Liguria e in Toscana attraverso punti
vendita gestiti secondo la formula hard discount con insegna TopDì.
IL MAGRA è controllata, tramite la società TopDì Discount Srl, da CONAD DEL TIRRENO Scrl. Tra gli
azionisti di minoranza di TopDì Discount Srl vi è FIORFIORE Spa, che ne detiene circa il 15,5% del capitale
sociale.
Nel 1997 il fatturato di IL MAGRA è stato di circa 32,5 miliardi di lire, interamente realizzato in Italia.
CONAD DEL TIRRENO Scrl, società con sede a Pistoia, derivante dalla fusione delle società cooperative
Cam e Conad Tirreno1 , è una cooperativa di dettaglianti attiva prevalentemente nella distribuzione di beni
alimentari e per l’igiene personale e della casa, operante nell’Italia Centro-Settentrionale e in Sardegna. Essa agisce
come società mandataria o commissionaria per gli acquisti di tutte le merci che formano oggetto del commercio dei
propri soci, svolge attività di deposito per la vendita all'ingrosso di generi alimentari e generi di largo consumo ed
inoltre gestisce direttamente dei punti vendita attraverso società controllate.
I soci e i punti vendita gestiti direttamente dalla cooperativa, attivi in Toscana, Sardegna e Liguria, sono
presenti nella distribuzione moderna al dettaglio attraverso le insegne Conad (supermercati), Margherita
(superettes), TopDì (discount), Italmec. La cooperativa è inoltre presente in Piemonte, Val d’Aosta e Emilia
Romagna con alcuni discount TopDì. CONAD DEL TIRRENO gestisce inoltre sette cash&carry ad insegna
ZonaMarket in Toscana e in provincia di La Spezia.
CONAD DEL TIRRENO aderisce al Consorzio Nazionale Dettaglianti CONAD Scrl, che svolge a livello
nazionale alcune funzioni commerciali e di marketing per i propri soci, tra le quali spicca la funzione di centrale
d'acquisto per le cooperative socie. Il Consorzio CONAD è proprietario dei marchi commerciali Conad,
Margherita, TopDì, Italmec, che CONAD DEL TIRRENO ha in uso in quanto aderente al Consorzio CONAD.
Il fatturato consolidato realizzato da CONAD DEL TIRRENO nel 1997 è stato di circa 1.604 miliardi di lire.
FIORFIORE Spa, con sede a Vercelli, è una società attiva prevalentemente nella distribuzione all’ingrosso e
al dettaglio di beni alimentari e non-alimentari attraverso diverse società controllate, cui fornisce tra l’altro servizi
commerciali, tecnici ed amministrativi. Tali società controllate operano in Piemonte e Liguria con le insegne Conad
(supermercati), Margherita (superettes) e Fiorfiore Cash&Carry (punti vendita all’ingrosso)
FIORFIORE è controllata da NORDICONAD Scrl, società cooperativa di dettaglianti nata dalla fusione di
Conad Nord Est, Conad Liguria e Conad Piemonte Val d’Aosta2 . NORDICONAD è attiva prevalentemente nella
1 cfr. Provvedimento n. 5152 (C2791) del 26/6/97, in Boll. 26/97
2 cfr. Provvedimento n. 5531 (C2939) del 4/12/97, in Boll. 49/97
Bollettino n. 47 del 7 dicembre 1998
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distribuzione di beni alimentari e per l’igiene personale e della casa in Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Val
d’Aosta e Liguria.
NORDICONAD aderisce al Consorzio Nazionale Dettaglianti CONAD Scrl, che svolge a livello nazionale
alcune funzioni commerciali e di marketing per i propri soci, tra le quali spicca la funzione di centrale d'acquisto
per le cooperative socie. Il Consorzio CONAD è proprietario dei marchi commerciali Conad e Margherita che
NORDICONAD ha in uso in quanto aderente al Consorzio CONAD.
Il fatturato consolidato realizzato da NORDICONAD nel 1997 è stato di circa 1.210 miliardi di lire,
interamente realizzato in Italia.
2. Descrizione dell’operazione
L’operazione comunicata consiste nell’acquisizione da parte di CONAD DEL TIRRENO, attraverso la
propria controllata IL MAGRA, del ramo d’azienda di FIORFIORE costituito da un esercizio commerciale di mq
290 circa sito in Genova. Tale esercizio commerciale ha temporaneamente sospeso la propria attività.
Tale esercizio verrà gestito da IL MAGRA secondo la formula discount, con insegna TopDì Discount
Alimentare.
3. Qualificazione dell’operazione
L’operazione, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di parte di un’impresa, costituisce una
concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 1
del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, ed è soggetta all'obbligo
di comunicazione preventiva disposto dall'art. 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale
realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è superiore a 689 miliardi
di lire.
4. Valutazione della concentrazione
Il ramo di azienda acquisito è un punto vendita di piccola dimensione che verrà trasformato in un discount.
Il settore interessato dalla concentrazione in esame è dunque quello della distribuzione moderna di prodotti
alimentari.
Tale settore si distingue dal dettaglio tradizionale sulla base sia della numerosità e tipologia dei prodotti
venduti sia della modalità di servizio reso ai clienti, alla quale è generalmente associata anche una diversa
dimensione dei punti vendita3 .
All’interno della distribuzione moderna possono distinguersi diverse categorie di punti vendita (ipermercati,
supermercati, superettes e discount) che si differenziano in base a caratteristiche quali la dimensione della
superficie di vendita, il posizionamento di prezzo, l’ampiezza e la profondità della gamma di prodotti offerti.
Da un punto di vista geografico, il mercato ha dimensione senza dubbio locale, in considerazione soprattutto
dei comportamenti di acquisto dei consumatori e dell'importanza da questi attribuita alla prossimità dei punti
vendita. L’esatta delimitazione della dimensione geografica dei mercati, corrispondente al massimo con i confini
amministrativi provinciali, deve essere effettuata caso per caso sulla base della dimensione dei bacini di utenza dei
singoli punti vendita delle imprese interessate e del loro livello di sovrapposizione.
Nel caso in esame, il mercato geografico può essere circoscritto ad un’appropriata area all’interno del
comune di Genova.
Per quanto riguarda i discount, ed in particolare gli hard discount, la limitatezza dell’assortimento di beni e
il ridotto livello di servizi offerti rende tali punti vendita non idonei a soddisfare l’esigenza di un rifornimento
completo in un unico punto vendita4 . Da questo punto di vista, essi subiscono la concorrenza degli altri punti
3 Si vedano per tutti GS-STANDA/SUPERCENTRALE/IL GIGANTE, Provv. n. 4915 del 17/04/97, in Boll. n. 16/97, e SCHEMAVENTUNOPROMODES/GRUPPO GS, Provv. n. 6113 (C3037) del 18/06/98, in Boll. 25/98.
4 SCHEMAVENTUNO-PROMODES/GRUPPO GS, cit., punto 37.
14
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
vendita della distribuzione moderna, i quali a loro volta subiscono la concorrenza degli hard discount all’interno
della fascia di prodotti cosiddetti “di primo prezzo”.
Una precisa identificazione del mercato del prodotto non appare comunque necessaria, a causa della limitata
presenza di CONAD DEL TIRRENO nell’area geografica interessata. Infatti, anche se il mercato del prodotto fosse
ristretto ai soli discount, invece che esteso all’intera distribuzione moderna, CONAD DEL TIRRENO verrebbe
comunque a detenere una quota di mercato inferiore al 15%.
Considerate la presenza nella città di Genova di numerosi e qualificati concorrenti (i maggiori operatori sono
GS, Coop Italia, Standa, C3 ed inoltre Plus nei discount), le ridotte dimensioni del ramo d'azienda oggetto di
acquisizione e la limitata quota di mercato detenuta da CONAD DEL TIRRENO, l'operazione comunicata non
appare mutare in modo rilevante le condizioni concorrenziali esistenti sul mercato interessato.
RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge
n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato tale da eliminare o
ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;
DELIBERA
di non avviare l’istruttoria di cui all’art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.
Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle
imprese interessate e al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.
Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.
IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
***
Bollettino n. 47 del 7 dicembre 1998
Provvedimento n. 6573 ( C3275 )
15
FELTAM/IMPRESA INDIVIDUALE
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 19 novembre 1998;
SENTITO il Relatore Professor Giorgio Bernini;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTO l’atto della società FELTAM Srl, pervenuto in data 27 ottobre 1998;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Le parti
FELTAM Srl (di seguito FELTAM) è una società attiva nel settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio
di prodotti petroliferi, lubrificanti e combustibili. FELTAM è controllata da TAMOIL ITALIA Spa (di seguito
TAMOIL), che ne detiene l'80% del capitale sociale, a sua volta controllata da Olinvest Netherlands Bv. Nel 1997,
FELTAM ha realizzato in Italia un fatturato consolidato di circa 31 miliardi di lire, mentre il fatturato totale
realizzato da TAMOIL nel 1997, da bilancio consolidato, è stato di circa 2.945 miliardi di lire (al netto di IVA e
accise).
Oggetto dell'acquisizione è un impianto di distribuzione di carburanti per uso autotrazione, situato sulla rete
stradale della provincia di Torino, di proprietà per il 50% della società FELGAS Spa (di seguito FELGAS) e per il
restante 50% di proprietà di una persona fisica.
2. Descrizione dell'operazione
L'operazione consiste nell'acquisto, da parte di FELTAM, di un impianto di distribuzione carburanti
localizzato a Chivasso, in provincia di Torino, rilevando il 50% della proprietà da FELGAS e il restante 50% da
persona fisica. L'impianto è attualmente convenzionato con TAMOIL, in virtù di un contratto la cui scadenza è
fissata al 31 luglio 2001.
3. Qualificazione dell'operazione
L'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di parte di un'impresa, costituisce una
concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 1
del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, ed è soggetta all'obbligo
di comunicazione preventiva disposto dall'art. 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale
realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 689 miliardi
di lire.
16
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
4. Valutazione della concentrazione
Mercato rilevante
Il mercato del prodotto relativo all'operazione di concentrazione comunicata è quello della distribuzione su
rete stradale di carburanti per uso autotrazione.
Tale mercato è caratterizzato, dal lato dell'offerta, dalla presenza di un elevato numero di imprese affiliate o
direttamente controllate dalle principali imprese petrolifere attive sul territorio nazionale. Dal lato della domanda, il
mercato risulta contraddistinto dalla presenza di un numero molto elevato di consumatori, che effettuano, in modo
ricorrente, frequenti acquisti di prodotto per quantità ridotte e che non trovano vantaggioso rifornirsi presso
impianti di distribuzione situati lontano dal luogo in cui svolgono la propria attività.
Sulla base delle caratteristiche della domanda e dell'offerta, l'estensione geografica del mercato in oggetto è
di tipo locale e coincide prevalentemente con il territorio della provincia in cui è situato l'impianto oggetto di
acquisizione. Il mercato rilevante ai fini della presente concentrazione è, pertanto, quello della distribuzione in rete
di carburanti per uso autotrazione nella provincia di Torino.
In tale provincia esistono 964 impianti stradali di distribuzione carburanti. Gli impianti totali che recano i
colori TAMOIL sono 96, di cui 71 di proprietà TAMOIL e 25 di proprietà di terzi convenzionati. La quota di
mercato di TAMOIL, nel 1997, è stata di circa il 7% relativamente all’erogato complessivo (benzine, gasolio e
GPL).
Effetti dell'operazione
A seguito dell'operazione in questione, la posizione di TAMOIL sul mercato non risulta significativamente
modificata, essendo l'impianto oggetto di acquisizione titolare di una quota di mercato modesta. Ne consegue che
l'operazione di concentrazione notificata non risulta idonea a determinare modifiche sostanziali dell'assetto
concorrenziale sul mercato interessato.
RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge
n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato tale da eliminare o
ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;
DELIBERA
di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.
Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle
imprese interessate e al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.
Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.
IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
***
Bollettino n. 47 del 7 dicembre 1998
Provvedimento n. 6574 ( C3276 )
17
UOP/BAYER
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 19 novembre 1998;
SENTITO il Relatore Professor Giovanni Palmerio;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTO l’atto della società UOP LCC, pervenuto in data 29 ottobre 1998;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Le parti
UOP LLC (di seguito UOP) è una impresa comune di nazionalità statunitense costituita dalle società Union
Carbide Corporation e Allied Signal, due società statunitensi che detengono il 50% ciascuna del capitale sociale di
UOP.
UOP è attiva nel settore delle tecnologie di trasformazione, di sistemi catalizzanti, assorbenti e di ingegneria
utilizzati per la raffinazione di prodotti petroliferi e per il trattamento di prodotti petrolchimici e di gas.
Il fatturato consolidato realizzato da UOP a livello mondiale nel 1997 è stato di circa 23.000 miliardi di lire,
di cui circa 65 miliardi di lire realizzati in Italia.
Il fatturato realizzato in Italia dalle società controllanti di UOP è stato di circa 440 miliardi di lire per Union
Carbide Corporation e di circa 206 miliardi di lire per Allied Signal.
BAYER A.G. (di seguito anche “BAYER”) è la società holding del gruppo Bayer, attivo nella fabbricazione,
sviluppo, ricerca e commercializzazione di prodotti farmaceutici, prodotti chimici, materie plastiche e prodotti
fotografici.
Il fatturato consolidato realizzato dal gruppo Bayer a livello mondiale nel 1996 è stato superiore a 49.000
miliardi di lire, di cui circa 3.300 miliardi realizzati in Italia.
Relativamente al ramo d'azienda che produce e commercializza zeolite, interessato dall'operazione
comunicata, BAYER è presente nella produzione di pasta e polvere di zeolite con stabilimenti localizzati in
Germania e ha realizzato in Italia nel 1997 un fatturato di circa 134 milioni di lire.
2. Descrizione dell’operazione
L’operazione in esame consiste nell’acquisizione da parte di UOP, per il tramite della sua controllata tedesca
UOP GmbH, del controllo del ramo di azienda di BAYER attivo nella produzione e commercializzazione di
prodotti chimici denominati “zeolite”. In particolare, BAYER cederà a UOP tutti i beni e i diritti connessi alla
conduzione dell’attività relativa alla zeolite, inclusi gli stabilimenti di produzione siti in Germania, i beni immobili,
i contratti e i rapporti giuridici già in essere, l’inventario clienti, i diritti di proprietà intellettuale, i magazzini. La
cessione dei contratti riguarda anche i rapporti di lavoro dipendente già in essere al momento della cessione.
Nell’ambito dell’operazione è altresì previsto un patto di non concorrenza, in forza del quale il venditore si
impegna, per una durata di cinque anni dalla data di acquisizione, a non operare né direttamente, né indirettamente,
sui mercati dei prodotti oggetto dell’operazione. Inoltre, BAYER concederà a UOP in licenza il marchio “Baylith”
per un periodo massimo di due anni, impegnandosi altresì a non concedere in licenza lo stesso marchio per un
periodo di cinque anni dalla acquisizione a società terze operanti nel mercato della zeolite.
18
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
3. Qualificazione dell’operazione
L’operazione, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di parte di un’impresa, costituisce una
concentrazione ai sensi dell’art. 5, lettera b), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 1
del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, ed è soggetta all’obbligo
di comunicazione preventiva disposto dall’art. 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale
realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 689 miliardi
di lire.
Il patto di non concorrenza previsto dalle parti riveste natura accessoria all’operazione in esame ed è
funzionale all'obiettivo di tutelare il valore della società acquisita, in quanto il campo di applicazione e la sua durata
non oltrepassano i limiti di quanto è necessario per la realizzazione dell’operazione stessa.
4. Valutazione della concentrazione
La zeolite è un prodotto chimico utilizzato in diverse applicazioni, quale assorbente fisico. Gli assorbenti
fisici consentono di fissare sulla propria superficie, interna o esterna, le molecole in fase gassosa o liquida con cui
sono a contatto. Gli assorbenti sono a loro volta utilizzati in circa 18 diverse applicazioni chimiche, in funzione
delle quali possono essere individuati, in linea di principio, distinti mercati del prodotto.
Ai fini dell’operazione di concentrazione in esame si rileva che i prodotti interessati sono: (i) pasta e polvere
di zeolite, (ii) granuli di zeolite.
La pasta e la polvere di zeolite sono utilizzate per applicazioni quali le resine da colata, i materiali isolanti
per tetti, i rivestimenti di pavimenti, gli isolanti e i manti impermealizzanti di plastica, le colle, gli adesivi e i
mastici.
I granuli di zeolite sono utilizzati nella produzione di ossigeno attraverso particolari sistemi di purificazione
dell’aria a pressione denominati Vacuum Swing Adsorpion e Pressure Swing Adsorpion. L’ossigeno così ottenuto
viene impiegato in una varietà di applicazioni tra le quali i trattamenti medici, l’allevamento dei pesci, la soffiatura
del vetro, la sbianca del legno, la produzione dell’acciaio e il trattamento delle acque reflue.
Con riferimento alla dimensione geografica, i diversi prodotti ottenibili da zeolite individuano mercati di
dimensione almeno europea, in ragione dei trascurabili costi di trasporto (che incidono per una quota inferiore al
2% sul prezzo finale del bene), degli elevati scambi commerciali a livello internazionale, degli sbocchi commerciali
dei produttori su scala internazionale.
Nel mercato della zeolite in pasta e polvere, a seguito dell’operazione di concentrazione in esame, UOP verrà
a detenere, a livello europeo, una quota complessiva del 35% circa, a fronte di quote detenute dai concorrenti del
32% (CECA), del 19% (GRACE) e del 14% (CFU); mentre sul territorio italiano, nel quale il valore complessivo
delle vendite di zeolite in pasta e polvere ammontava, nel 1997, a 934 milioni di lire, UOP verrà a detenere una
quota di circa il 34%, a fronte di quote paritetiche del 22% detenute dai concorrenti (CFU, CECA e GRACE).
Con riferimento al mercato della zeolite in granuli, si rileva che, a seguito dell’operazione in esame, UOP
verrà a detenere, a livello europeo, una quota di circa il 64% del totale delle vendite, mentre l’unico concorrente
presente sul mercato (CFU) detiene una quota di circa il 36%. Con riferimento al territorio italiano, si rileva che
l’impresa acquisita non opera nel territorio nazionale e che UOP risulta essere l’unico operatore presente, sebbene
con un valore complessivo delle vendite molto esiguo (di circa 120 milioni di lire).
Da quanto precede si può concludere che:
a) per quanto riguarda il mercato della zeolite in pasta e polvere, si rileva che l’operazione in esame, sebbene
rafforzi la posizione attualmente detenuta da UOP, non determinerà modifiche sostanziali degli attuali assetti
concorrenziali, in virtù della presenza di qualificati concorrenti;
b) in relazione al mercato dei granuli di zeolite, si rileva che, dal momento che l’acquisita non risulta
operare sul territorio nazionale, l’operazione in esame non comporta alcuna modifica degli attuali assetti
concorrenziali in tale ambito territoriale.
RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge
n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati tale da eliminare o
ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;
Bollettino n. 47 del 7 dicembre 1998
19
DELIBERA
di non avviare l’istruttoria di cui all’art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.
Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle
imprese interessate e al Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato.
Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.
IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
***
20
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Provvedimento n. 6575 ( C3277 )
SASIB LABELLING MACHINERY/OXE
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 19 novembre 1998;
SENTITO il Relatore Professor Giovanni Palmerio;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTO l’atto della società SASIB LABELLING MACHINERY Spa, pervenuto in data 29 ottobre 1998;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Le parti
La SASIB LABELLING MACHINERY Spa è una società che svolge principalmente attività di
progettazione, costruzione e commercializzazione di macchine etichettatrici e loro ricambi.
L’intero capitale sociale della SASIB LABELLING MACHINERY Spa è detenuto dalla Sasib Spa, a sua
volta appartenente al gruppo De Benedetti.
Nell’esercizio 1997, il gruppo De Benedetti ha realizzato, in Italia, un fatturato pari a 3.832 miliardi di lire,
mentre il fatturato complessivo realizzato da SASIB LABELLING MACHINERY Spa è stato di 34 miliardi di lire,
di cui circa 16 miliardi di lire realizzati in Italia.
La OXE Srl svolge attività di progettazione, costruzione e commercializzazione di macchine etichettatrici e
loro ricambi. L’intero capitale sociale è detenuto da sei persone fisiche, ciascuna in possesso di quote non superiori
al 20%.
Nell’esercizio 1997, la OXE Srl ha realizzato un fatturato di 11 miliardi di lire, di cui circa 5 miliardi di lire
sono stati conseguiti in Italia.
2. Descrizione dell’operazione
La SASIB LABELLING MACHINERY Spa ha comunicato l’intenzione di acquisire il 100% del capitale
sociale della OXE Srl.
3. Qualificazione dell’operazione
L’operazione, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di un’impresa, costituisce una concentrazione
ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 1
del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, ed è soggetta all’obbligo
di comunicazione preventiva disposto dall’art. 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale
realizzato dall’insieme delle imprese interessate è superiore a 689 miliardi.
Bollettino n. 47 del 7 dicembre 1998
21
4. Valutazione della concentrazione
L’operazione di concentrazione interessa il mercato delle etichettatrici, ovvero delle macchine che servono
per l’etichettaggio di contenitori di vetro, plastica e metallo con adesivi fluidi a freddo, termofusi e/o autoadesivi.
Relativamente alla dimensione geografica del mercato interessato, non è necessario stabilire, in tale contesto,
se essa coincida con l’intero territorio nazionale oppure si presenti più estesa. Infatti, anche considerando l’ipotesi
più restrittiva di un mercato geografico nazionale, le valutazioni concorrenziali non muterebbero.
Nel mercato delle etichettatrici sono presenti alcuni importanti operatori.
Sulla base dei dati forniti dalle parti, le principali imprese presenti sul mercato nazionale sono: Krones AG,
con una quota pari al 34%; Kosme e PE, entrambe singolarmente presenti con una quota del 12% e Cavagnino con
una quota del 7%.
Nel mercato nazionale delle etichettatrici la SASIB LABELLING MACHINERY Spa detiene una quota pari
al 14,8%, mentre la OXE Srl detiene una quota pari al 4,9%.
In considerazione della presenza di qualificati concorrenti l’operazione di concentrazione non sembra
produrre effetti di rilievo sul mercato.
RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge
n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato tale da eliminare o
ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;
DELIBERA
di non avviare l’istruttoria di cui all’art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.
Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle
imprese interessate e al Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato.
Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.
IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
***
22
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Provvedimento n. 6576 ( C3278 )
RADICI TESSUTI/M.T.M. MANIFATTURA
TESSUTI MILANO
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 19 novembre 1998;
SENTITO il Relatore Professor Michele Grillo;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTO l'atto della società RADICI TESSUTI Spa, pervenuto in data 28 ottobre 1998;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Le parti
RADICI TESSUTI Spa (di seguito RADICI TESSUTI), società appartenente al gruppo RADICI (di seguito
RADICI), svolge attività di gestione di partecipazioni in società italiane ed estere, attività di consulenza alle società
partecipate e analisi e sviluppo di nuovi investimenti relativi al settore tessile del gruppo RADICI.
RADICI TESSUTI è interamente controllata dalla società finanziaria del gruppo, RADICI
PARTECIPAZIONI Spa, il cui capitale sociale è a sua volta detenuto, per una quota pari al 67%, dalla holding
RADICIFIN Spa.
RADICI opera in vari settori economici tra cui il principale è la produzione tessile; negli anni ha, tuttavia,
esteso il proprio campo operativo ad altri settori, quali, in particolare, il settore chimico, l’engineering, il
packaging, il meccanotessile e le fibre sintetiche.
Il fatturato complessivo realizzato da RADICI TESSUTI, nel 1997, ammonta a circa 121 miliardi di lire; nel
medesimo periodo il fatturato complessivo realizzato da RADICI è stato di circa 2.630 miliardi, di cui 1.067
miliardi realizzati in Italia.
M.T.M. MANIFATTURA TESSUTI MILANO Spa (di seguito M.T.M.), controllata dalla società di
nazionalità olandese LERMI Bv, che ne detiene l’87% del capitale sociale, è una società attiva nella produzione di
fibre sintetiche destinate all’industria tessile.
Il fatturato realizzato da M.T.M., nel 1997, è stato di circa 56 miliardi di lire, di cui 32 miliardi in Italia.
2. Descrizione dell’operazione
L’operazione notificata consiste nell’acquisizione da parte di RADICI - tramite RADICI TESSUTI Spadella totalità delle quote azionarie rappresentanti il capitale sociale di M.T.M..
3. Qualificazione dell'operazione
L'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione
ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 1
del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, ed è soggetta all'obbligo
di comunicazione preventiva disposto dall'art. 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale
Bollettino n. 47 del 7 dicembre 1998
23
realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 689 miliardi
di lire.
4. Valutazione della concentrazione
Il mercato del prodotto
Il mercato del prodotto interessato dalla concentrazione in esame è quello della produzione e vendita di
tessuti composti da fibre artificiali. Le fibre artificiali sono ottenute mediante trattamento chimico di prodotti fibrosi
già esistenti in natura (le principali sono la viscosa, l'acetato e il cupro).
Le fibre artificiali si distinguono dalle fibre sintetiche, tra cui si annoverano l'acrilico, il poliestere, il
polipropilene e l’elastam, essendo queste ultime ottenute mediante polimerizzazione di prodotti petrolchimici.
Le fibre sintetiche e artificiali costituiscono l'insieme delle fibre chimiche, ovvero di quelle fibre
caratterizzate da un processo produttivo basato su di un trattamento chimico. Le fibre naturali, al contrario, si
trovano già in natura sotto forma fibrosa o di filamenti, e richiedono esclusivamente un trattamento di natura
meccanica.
L'attività di produzione di tessuti in fibra artificiale si articola nella tessitura dei filati in fibra artificiale e
nella successiva nobilitazione dei tessuti ottenuti.
Una volta tessuto il filato, la nobilitazione consiste, in particolare: a) nella preparazione dei tessuti greggi
alla tintura, mediante l'impiego di sostanze detergenti e ossidanti, al fine di ottenere un tessuto candeggiato e privo
di residui; b) nella tintura, avvalendosi di tecnologie diverse a seconda del tipo di fibra, di costruzione del tessuto e
dell'effetto ricercato; c) nel finissaggio, consistente in tutte le operazioni finali a cui il tessuto viene sottoposto, che
richiedono, generalmente, l'ausilio di prodotti chimici per modificarne le caratteristiche fisiche; un'azione
meccanica è infatti richiesta per modificare l'aspetto o il tatto del tessuto solo nel caso, rispettivamente, della
calandratura o della smerigliatura.
Sebbene dal lato dell'offerta non si ravvisino differenze sostanziali nei processi di lavorazione delle fibre
naturali, artificiali o sintetiche, né in termini di know-how, né in termini di macchinari da utilizzare, dal lato della
domanda si riscontra, invece, un grado di sostituibilità più contenuto. Ciò vale in considerazione del fatto che i
manufatti ottenuti da questi differenti tipi di materie prime, a causa delle diverse qualità chimico fisiche delle fibre
impiegate, hanno caratteristiche assai differenti e non sono fra loro sostituibili. Soprattutto con riguardo a specifiche
applicazioni nei settori dei diversi tipi di abbigliamento, i tessuti naturali o artificiali sono ritenuti più adatti di
quelli sintetici.
In ogni caso, anche se si optasse per una definizione più ampia del mercato del prodotto, tale da
ricomprendere altri tipi di tessuti, oltre a quelli artificiali, non muterebbe comunque la valutazione dell'impatto
concorrenziale dell'operazione.
Il mercato geografico
Relativamente alla dimensione geografica del mercato interessato, si ritiene che quest'ultimo possa
coincidere approssimativamente con le diverse aree economiche di "libero scambio" (es. UE, EFTA, NAFTA,
Mercosur), in ragione della permanenza, tra tali aree economiche, di contingenti sulle importazioni e di barriere
tariffarie, negoziate bilateralmente e regolamentate sulla base dell'Accordo Multifibre in vigore dal 1974 al 1994.
Nel 1995 è stato stipulato un accordo internazionale transitorio (valido dal 1995 al 2004) di liberalizzazione
dello scambio di prodotti tessili e dell'abbigliamento (Agreement on Textiles and Clothing) che prevede, tra l’altro,
le seguenti misure: (i) trasferimento al GATT della competenza in materia di regolamentazione del commercio per
alcune categorie di prodotti tessili; (ii) introduzione di una progressiva eliminazione dei contingenti dai paesi Extra
Europei; (iii) sollecitazione di impegni per l'apertura dei mercati nei paesi terzi.
Occorre, comunque, evidenziare che l'entità dell'interscambio commerciale, l'assenza di vincoli tecnici nel
trasporto di questi prodotti e l'omogeneità del tipo di fibre trattate e dei prezzi di vendita nelle diverse aree sono
indicatori della tendenza del mercato rilevante ad acquisire gradualmente una dimensione geografica più ampia di
quella descritta.
24
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Effetti dell'operazione
Il mercato europeo dei tessuti artificiali è caratterizzato da un'offerta molto frammentata, in quanto ad alcune
grandi imprese si affiancano numerose imprese di piccole dimensioni, talora specializzate in una singola fase del
ciclo produttivo (tessitura, finissaggio, tintura, stampa), la cui produzione è coordinata e organizzata dal converter
(un'impresa commerciale o produttiva e commerciale che comunque non dispone di propri impianti).
In tale mercato, MTM risulta attiva solo nella produzione di fibre artificiali destinate alla realizzazione di
fodere; RADICI, al contrario, non è attualmente presente.
La conclusione dell’operazione consente dunque a RADICI di estendere la propria produzione tessile a un
mercato peraltro in notevole espansione.
Nel mercato considerato sono presenti numerosi e qualificati operatori attivi in tutte le principali produzioni
di fibre artificiali, quali, ad esempio, la società di nazionalità francese TEXUNION, le società di nazionalità tedesca
DEVETEX, COLSMAN, WETERMANN, KREDT e LUECKENHAUS, le società di nazionalità inglese
CARRINGTON e COURTAULDS, la società di nazionalità belga CONCORDIA.
A seguito della conclusione dell'operazione di concentrazione, non si determina una modifica della struttura
della concorrenza nei mercati in esame. Infatti, in considerazione del fatto che la società acquirente non opera sul
mercato di riferimento, la concentrazione comporta esclusivamente la sostituzione di un operatore con un altro.
Qualora si prendesse in considerazione il mercato della produzione europea di fodere, l’impatto
concorrenziale risulterebbe comunque limitato, tenuto conto delle modeste quote detenute da ognuna delle imprese
interessate dall’operazione, pari a circa il 2,5%, e, dunque, del conseguimento di una quota di mercato complessiva
- a seguito della realizzazione della concentrazione - stimabile intorno al 5%.
Peraltro, la presenza di numerosi e qualificati operatori e l'elevato grado di esposizione alla concorrenza
internazionale della produzione europea di fibre articificiali e di fodere, inducono a ritenere che l'operazione in
esame non determini sensibili alterazioni degli equilibri concorrenziali esistenti.
RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge
n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato tale da eliminare o
ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;
DELIBERA
di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.
Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle
imprese interessate e al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.
Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.
IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
***
Bollettino n. 47 del 7 dicembre 1998
Provvedimento n. 6577 ( C3279 )
25
ACQUARIO/B.M.B.-LA PRIMIZIA
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 19 novembre 1998;
SENTITO il Relatore Professor Giorgio Bernini;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTO l’atto della società CONAD DEL TIRRENO Scrl, pervenuto in data 29 ottobre 1998;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Le parti
ACQUARIO Srl, con sede legale a Buggiano (PT), è una società attiva nella distribuzione moderna al
dettaglio di prodotti alimentari e per l’igiene della casa e della persona. Essa opera in Emilia e in Toscana
attraverso punti vendita gestiti secondo la formula hard discount con insegna TopDì.
ACQUARIO è controllata, tramite la società TopDì Discount Srl, da CONAD DEL TIRRENO Scrl.
Nel 1997 il fatturato di ACQUARIO è stato di circa 26 miliardi di lire, interamente realizzato in Italia.
CONAD DEL TIRRENO Scrl, società con sede legale a Pistoia, derivante dalla fusione delle società
cooperative Cam e Conad Tirreno1 , è una cooperativa di dettaglianti attiva prevalentemente nella distribuzione di
beni alimentari e per l’igiene personale e della casa, operante nell’Italia Centro-Settentrionale e in Sardegna. Essa
agisce come società mandataria o commissionaria per gli acquisti di tutte le merci che formano oggetto del
commercio dei propri soci, svolge attività di deposito per la vendita all'ingrosso di generi alimentari e generi di
largo consumo e inoltre gestisce direttamente dei punti vendita attraverso società controllate.
I soci e i punti vendita gestiti direttamente dalla cooperativa, attivi in Toscana, Sardegna e Liguria, sono
presenti nella distribuzione moderna al dettaglio attraverso le insegne Conad (supermercati), Margherita
(superettes), TopDì (discount), Italmec. La cooperativa è inoltre presente in Piemonte, Val d’Aosta e Emilia
Romagna con alcuni discount TopDì. CONAD DEL TIRRENO gestisce inoltre sette cash&carry a insegna
ZonaMarket in Toscana e in provincia di La Spezia.
CONAD DEL TIRRENO aderisce al Consorzio Nazionale Dettaglianti CONAD Scrl, che svolge a livello
nazionale alcune funzioni commerciali e di marketing per i propri soci, tra le quali spicca la funzione di centrale
d'acquisto per le cooperative socie. Il Consorzio CONAD è proprietario dei marchi commerciali Conad,
Margherita, TopDì, Italmec, che CONAD DEL TIRRENO ha in uso in quanto aderente al Consorzio CONAD.
Il fatturato consolidato realizzato da CONAD DEL TIRRENO nel 1997 è stato di circa 1.604 miliardi di lire.
B.M.B. di Braccini, Pola e C. Snc, con sede legale a Firenze, è una società attiva nella distribuzione al
dettaglio di beni alimentari attraverso un unico esercizio commerciale sito in Firenze, che ha realizzato nel 1997 un
fatturato di circa 57 milioni di lire.
LA PRIMIZIA di Pratesi Gianni, con sede legale a Firenze, è una impresa individuale attiva nel commercio
al dettaglio di frutta e verdura attraverso un unico punto vendita sito in Firenze, che ha realizzato nel 1997 un
fatturato di circa 25 milioni di lire.
1 cfr. Provvedimento n. 5152 (C2791) del 26/6/97, in Boll. n. 26/97
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Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
2. Descrizione dell’operazione
L’operazione comunicata consiste nell’acquisizione da parte di CONAD DEL TIRRENO, attraverso la
propria controllata ACQUARIO, dei punti vendita di proprietà di BMB e LA PRIMIZIA, di superficie pari
rispettivamente a 5,85 mq e 27 mq.
Tali punti vendita verranno chiusi e le licenze verranno utilizzate da ACQUARIO per l’apertura di un
esercizio commerciale a Firenze a insegna TopDì Discount Alimentare, gestito secondo la formula discount.
3. Qualificazione dell’operazione
L’operazione, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di parte di un’impresa, costituisce una
concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 1
del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CE n. 1310/97, ed è soggetta all'obbligo
di comunicazione preventiva disposto dall'art. 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale
realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è superiore a 689 miliardi
di lire.
4. Valutazione della concentrazione
La concentrazione in esame consiste nell’acquisizione di due punti vendita operanti nel dettaglio tradizionale
da parte di una impresa operante nel settore della distribuzione moderna di prodotti alimentari e di prodotti
destinati all’igiene personale e della casa.
Il settore della distribuzione moderna si distingue dal dettaglio tradizionale sulla base sia della numerosità e
tipologia dei prodotti venduti sia della modalità di servizio reso ai clienti, alla quale è generalmente associata anche
una diversa dimensione dei punti vendita. Nel caso della distribuzione al dettaglio di prodotti alimentari e di
prodotti destinati all’igiene personale e della casa i punti vendita gestiti secondo i modi della distribuzione moderna
appartengono a un mercato rilevante del prodotto diverso da quello cui appartiene il dettaglio tradizionale2 .
L’acquisizione in oggetto non porterà dunque di per sé ad alcun mutamento della posizione concorrenziale di
ACQUARIO nel settore della distribuzione moderna.
Per quanto riguarda l’utilizzazione delle licenze dei punti vendita acquisiti per l’apertura di un nuovo punto
vendita in un’altra località di Firenze, occorre considerare che si tratta di una particolare modalità di crescita
interna cui le imprese che desiderano aprire un nuovo punto vendita di superficie inferiore ai 1500 mq sono
costrette a ricorrere nel periodo transitorio di 12 mesi successivo all’entrata in vigore del Decreto Legislativo n.
112/98 di riforma della disciplina del commercio.
RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge
n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato tale da eliminare o
ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;
DELIBERA
di non avviare l’istruttoria di cui all’art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.
2 Si vedano per tutti GS-STANDA/SUPERCENTRALE/IL GIGANTE, Provv. n. 4915 del 17/04/97, in Boll. n. 16/97, e SCHEMAVENTUNOPROMODES/GRUPPO GS, Provv. n. 6113 (C3037) del 18/06/98, in Boll. n. 25/98.
Bollettino n. 47 del 7 dicembre 1998
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Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle
imprese interessate e al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.
Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.
IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
***
28
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Provvedimento n. 6578 ( C3286 )
EDIZIONE HOLDING/SOGEA-FORUS
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 19 novembre 1998;
SENTITO il Relatore Professor Michele Grillo;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTO l’atto della società EDIZIONE HOLDING Spa, pervenuto in data 4 novembre 1998;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Le parti
EDIZIONE HOLDING Spa (di seguito EDIZIONE HOLDING) è una società di partecipazione attraverso la
quale la famiglia Benetton controlla l’omonimo gruppo. L’attività principale della società consiste nella
compravendita e detenzione di partecipazioni azionarie delle società controllate e collegate. Tali imprese sono attive
principalmente nei settori del tessile-abbigliamento e dell’equipaggiamento sportivo (Benetton Group Spa), della
ristorazione autostradale e urbana (Autogrill Spa), della distribuzione commerciale (Gruppo GS Spa), nonché del
settore immobiliare e agricolo (Edizione Property Spa e Edizione Real Estate Nv). In particolare, per quanto
concerne il settore agricolo EDIZIONE HOLDING controlla la società SISTA Spa, situata in Veneto, attiva
prevalentemente nell’allevamento di maiali, il cui fatturato è di circa 5 miliardi.
Il fatturato consolidato mondiale realizzato dal gruppo nel 1997 è stato di circa 8.300 miliardi di lire, di cui
circa 5.300 realizzati in Italia.
SOGEA Spa (di seguito SOGEA) opera nel settore agricolo e svolge in prevalenza attività a indirizzo
zootecnico finalizzate alla produzione di latte fresco. Inoltre l’impresa realizza coltivazioni foraggiere destinate a
uso interno, cerealicole (grano e mais), di prodotti destinati alla trasformazione industriale (pomodori e
barbabietole) e orticole (carote).
La società svolge anche, ma in misura molto modesta, l’attività immobiliare costituita dalla locazione di
alcuni immobili.
Il fatturato realizzato dalla società nel 1997 è stato di circa 12 miliardi di lire, interamente realizzato in
Italia.
FORUS Spa (di seguito FORUS) è una società in liquidazione la quale possiede 460 ettari di terreni situati
lungo il litorale a nord di Roma, coperti da macchia mediterranea e da boschi. La società non realizza alcun
fatturato.
2. Descrizione dell'operazione
L'operazione in esame consiste nell'acquisizione, da parte di EDIZIONE HOLDING, dell’intero capitale
sociale di SOGEA e FORUS. L’acquisto di un’impresa che opera nel settore agricolo si colloca in una strategia
aziendale che vede già analoghi investimenti realizzati dal Gruppo BENETTON in Italia e all’estero.
Bollettino n. 47 del 7 dicembre 1998
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3. Qualificazione dell'operazione
L’operazione, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di più imprese, costituisce una concentrazione
ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 1
del Regolamento CEE n. 4064/89, così come modificato dal Regolamento CEE n. 1310/97, ed è soggetta all’obbligo
di comunicazione preventiva disposto dall’art. 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale
realizzato a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è superiore a 689 miliardi di lire.
4. Valutazione della concentrazione
I mercati interessati
L’attività economica principale svolta dalla SOGEA è costituita dalla produzione di latte vaccino. La
consistenza dell’allevamento della società è di oltre 2.000 capi di bestiame, di cui 1.150 sono vacche da latte. La
SOGEA è la prima azienda zootecnica del Lazio in termini di produzione complessiva di latte. Tuttavia la sua quota
rappresenta meno dello 0,1% della produzione nazionale in considerazione della frammentazione del settore,
costituito da una miriade di piccoli allevatori dispersi su tutto il territorio nazionale.
La produzione di latte di SOGEA, corrispondente a un fatturato di circa 7,2 miliardi di lire, viene
interamente ceduta alla società CIRIO appena dopo la mungitura, in quanto non viene svolta alcuna lavorazione di
tipo industriale nell’azienda. La CIRIO, dopo un processo di pastorizzazione, immette il latte sul mercato del latte
fresco pastorizzato nelle regioni Lazio e Marche e in parte in Campania.
La SOGEA produce inoltre colture foraggiere destinate prevalentemente al consumo interno (alimentazione
del bestiame) e cerealicole per un fatturato di circa 2 miliardi di lire; produce anche carote, colza e altri prodotti
agricoli in misura ridotta. A parte le produzioni utilizzate all’interno dell’azienda agricola, i cereali vengono
venduti a commercianti di granaglie e a industrie di trasformazione per la produzione di pasta alimentare, o, come
nel caso del granoturco, per la produzione di mangimi destinati al bestiame. La colza, che rappresenta una
produzione molto limitata, viene venduta per l’estrazione dell’olio, mentre la produzione di carote, che fattura circa
1 miliardo di lire, viene venduta grezza a commercianti che, dopo la lavorazione, la collocano sul mercato
nazionale, soprattutto in Emilia e Toscana.
I mercati interessati dall’operazione in esame sono pertanto quelli della produzione di latte vaccino e delle
produzioni agricole relative a cereali, carote, foraggio e colza.
Effetti dell’operazione
La società EDIZIONE HOLDING non opera attualmente, né direttamente né attraverso società controllate,
nel mercato della produzione di latte vaccino; l’operazione non determina pertanto alcuna variazione degli assetti
concorrenziali del mercato interessato.
Per quanto riguarda le altre produzioni agricole, EDIZIONE HOLDING, attraverso la controllata SISTA, è
presente in alcuni dei mercati interessati dalla presente operazione ma solo marginalmente, in quanto le produzioni
vengono utilizzate prevalentemente all’interno dell’azienda agricola. In considerazione della trascurabile
dimensione sia delle produzioni agricole realizzate da SOGEA sia di quelle della società SISTA, si ritiene che
l’operazione non dia luogo a un incremento del livello di concentrazione nei mercati interessati.
RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge
n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati tale da eliminare o
ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;
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Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
DELIBERA
di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.
Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle
imprese interessate e al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.
Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.
IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
***
Bollettino n. 47 del 7 dicembre 1998
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ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA
EFFETTI DISTORSIVI DELLA LEGGE REGIONE MARCHE RECANTE
DISCIPLINA DELLE RISORSE IDRICHE
Roma, 4 dicembre 1998
Presidente del Consiglio dei Ministri
On. Massimo D’ALEMA
Ministro dei Lavori Pubblici
Dr. Enrico MICHELI
Presidente della Giunta regionale della Regione Marche
Dr. Vito D’AMBROSIO
Presidente del Consiglio Regionale della Regione Marche
Prof.ssa Silvana AMATI
Nell'ambito della disciplina dei poteri volti alla promozione della concorrenza, l'art. 21 della legge n. 287/90
prevede che l'Autorità, allo scopo di contribuire ad una più completa tutela della concorrenza e del mercato, possa
segnalare le situazioni distorsive derivanti da norme di legge.
Nell’esercizio di tale facoltà l'Autorità intende evidenziare alcuni problemi connessi all’applicazione dell’art.
9, comma 2, lettera d), ultimo capoverso, della legge Regione Marche del 22 giugno 1998, n. 18, di attuazione della
legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante “Disciplina delle risorse idriche”.
La legge n. 36/1994, nel dettare i principi fondamentali cui la legislazione regionale deve attenersi, all’art. 9,
comma 2, ha previsto che i comuni e le province di ciascun ambito territoriale ottimale (c.d. ATO) provvedano alla
gestione del servizio idrico nelle forme previste dalla legge n. 142/1990, così come integrata dall’art. 12 della legge
n. 498/92, scegliendo tra l’azienda speciale, la società mista, a maggioranza pubblica o privata, e la concessione a
terzi.
Tale normativa riconosce agli enti locali anche la possibilità di gestire il servizio idrico attraverso una
pluralità di soggetti e di forme diverse. Secondo quanto previsto nell’art. 9, comma 4, infatti, “i comuni e le
province possono provvedere alla gestione integrata del servizio idrico anche con una pluralità di soggetti e di
forme tra quelle di cui al comma 2. In tal caso, i comuni e le province individuano il soggetto che svolge il compito
di coordinamento del servizio e adottano ogni altra misura di organizzazione e di integrazione delle funzioni fra la
pluralità di soggetti gestori.”
La normativa adottata dalla Regione Marche in attuazione della legge n. 36/94, prevede, all’art. 9, comma 2,
lettera d), che all’Autorità di ambito spetta “la scelta delle forme di gestione del servizio idrico integrato secondo
quanto previsto dall’art. 22, comma 3, lettere b), c) ed e) della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive
modificazioni, come integrata dall’articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.....Per un periodo transitorio
di cinque anni, le Autorità di ambito affidano la gestione del servizio idrico integrato ad aziende speciali consortili
o a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente partecipazione pubblica”.
Questa norma limita la possibilità di scelta degli enti locali ai soli modelli di gestione costituiti dall’azienda
speciale consortile e dalla società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente partecipazione pubblica ed
32
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
esclude la possibilità di utilizzare modelli aventi natura più spiccatamente privatistica, quali la società a
partecipazione pubblica minoritaria e la concessione ad imprese terze.
La previsione di un periodo transitorio di cinque anni, nel corso del quale le Autorità di ambito devono
affidare la gestione del servizio idrico ad aziende speciali consortili, a società per azioni o a responsabilità limitata a
prevalente partecipazione pubblica, dovrebbe trovare la propria ratio nell’esigenza di permettere il passaggio
graduale da un modello di gestione di tipo pubblicistico (gestione in economia, a mezzo di aziende speciali o di
società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente partecipazione pubblica) ad uno improntato a criteri di
natura privatistica e, quindi, nell’esigenza di consentire e di incentivare la progressiva privatizzazione delle attuali
forme di gestione del servizio idrico.
Nel caso di specie, tuttavia, tali ragioni non appaiono idonee a giustificare la deroga al principio della libertà
di iniziativa economica, insita nell’adozione di un regime che, essendo fondato esclusivamente sull’affidamento
diretto del servizio, elimina l’unica forma di concorrenza possibile in quei settori dove la presenza di una riserva fa
sì che non vi sia una concorrenza nel mercato, basata sul confronto competitivo continuo tra le imprese che in esso
operano, ma solo una concorrenza per il mercato, che si esplica esclusivamente nella fase di accesso delle imprese
al mercato.
L’affidamento diretto, in quanto misura derogatoria rispetto al normale regime concorrenziale, deve in
generale considerarsi giustificato solo se condizionato da presupposti e limiti stringenti di cui l’ente locale
affidatario deve dare pieno e circostanziato conto nella delibera di affidamento del servizio.
Tale regime deve, invece, ritenersi sicuramente ingiustificato nelle ipotesi in cui sia prescritto ex lege e non
trovi fondamento in motivi attinenti alla salvaguardia del pubblico interesse. In questo caso, infatti, attraverso
l’obbligo imposto alle Autorità di ambito di procedere in via esclusiva ad affidamenti diretti, si elimina qualsiasi
forma di valutazione comparativa tra i diversi modelli di gestione che consenta di limitare il ricorso alla gestione a
mezzo di aziende speciali consortili, società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente partecipazione
pubblica all’ipotesi in cui sul mercato non siano individuabili forme di gestione più efficienti.
Se così non fosse, si correrebbe il rischio di dilatare eccessivamente l’ambito di operatività dell’affidamento
diretto e si consentirebbe la deroga al principio di libertà di iniziativa economica anche nelle ipotesi in cui, non
sussistendo ragioni evidenti ed oggettive che rendono preferibile l’affidamento diretto rispetto al ricorso al mercato,
tale eccezione risulta illegittima.
Anche a prescindere da una valutazione circa la congruità del termine di cinque anni, la mancata previsione,
nell’art. 9, comma 2, lettera d), di meccanismi e di procedure che, decorso il termine stesso, consentano la
riapertura del mercato induce ad attribuire alla soluzione in esso prevista carattere permanente.
Si rileva, infine, che il regime di affidamenti diretti introdotto dalla legge Regione Marche 22 giugno 1998,
n. 18, in quanto conferisce un ingiustificato vantaggio concorrenziale alle aziende speciali consortili, alle società
per azioni o a responsabilità limitata a prevalente partecipazione pubblica, appare in contrasto con il principio di
parità di trattamento tra imprese private e imprese pubbliche (o formalmente private ma sostanzialmente
pubbliche), sancito dal Trattato di Roma (artt. 90.1 e 6) e dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 (art. 8, comma 1).
Poiché, per le ragioni fin qui evidenziate, la disposizione contenuta nell’art. 9, comma 2, lettera d), ultimo
capoverso, della legge Regione Marche del 22 giugno 1998, n. 18, introduce una barriera legale di accesso al
mercato che discrimina ingiustificatamente gli operatori privati rispetto a quelli pubblici, l’Autorità auspica un
intervento legislativo che garantisca agli operatori pari opportunità di accesso al mercato della gestione dei servizi
idrici integrati e che ripristini omogenee condizioni di concorrenza.
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
***
Bollettino n. 47 del 7 dicembre 1998
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PUBBLICITA' INGANNEVOLE
Provvedimento n. 6580 ( PI2053 )
FAX OMNITEL
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 19 novembre 1998;
SENTITO il Relatore Professor Giorgio Bernini;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del
10 ottobre 1996, n. 627;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Richiesta di intervento
Con richiesta di intervento pervenuta in data 22 aprile 1998, successivamente integrata in data 19 maggio
1998, un consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, di un
messaggio pubblicitario apparso a pag. 7 del periodico “Segnale Libero”, n. 1, del febbraio 1998, supplemento di
“Comunicazione”, relativo al nuovo “Servizio fax SMS Omnitel”.
Nella richiesta di intervento si lamenta che, sebbene il messaggio in questione promuova il servizio
consistente nella possibilità di inviare dei fax (fino a 160 caratteri) tramite il telefono cellulare Omnitel SMS a
qualsiasi destinatario dotato di apparecchio fax ricevente, in realtà durante il mese di marzo tale servizio non era
disponibile. Inoltre, si evidenzia che, nonostante il mancato funzionamento del servizio, all’utente è stato comunque
imposto il prezzo relativo all’invio dei messaggi che non sono mai giunti a destinazione.
2. Messaggio
La pubblicità segnalata occupa l’intera pagina 7 del periodico “Segnale Libero”. La pagina si divide in tre
parti: nella parte superiore, dove compare anche una foto del cellulare, vengono illustrate le caratteristiche del
servizio; nella parte centrale si fornisce l’immagine di un fax spedito tramite il servizio “Omnitel Fax Message
Service”; nella parte inferiore si spiega il funzionamento del servizio.
Nella parte superiore del messaggio compare in grande e in due colori la scritta “Con Omnitel il vostro
cellulare si trasforma in fax”; sopra questa scritta, su uno sfondo giallo e in tutta evidenza appare il messaggio: “a
sole 195 lire (più Iva) per messaggio sino a giugno ‘98”. Un po’ più in basso si legge: “Da oggi è possibile inviare
fax semplicemente con il proprio cellulare, senza alcun accessorio e in qualsiasi momento” e, nel corpo della
descrizione che segue, il messaggio informa che “Infatti è sufficiente avere un telefono cellulare abilitato alla
trasmissione dei Brevi Messaggi di Testo (SMS), per poter inviare dei fax (fino a 160 caratteri) verso qualsiasi
destinatario dotato di apparecchio fax ricevente, dove verranno stampati su carta [...]. Questo servizio è
34
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
disponibile [...] senza canone e - come offerta promozionale sino a giugno 1998 - al costo di sole 195 lire (più Iva)
al messaggio”.
Nella parte inferiore della pagina si legge: “Il servizio è già attivo per tutti coloro che sono abilitati all’invio
di SMS”.
3. Comunicazione alle parti
In data 4 giugno 1998 è stato comunicato al segnalante e a Omnitel Pronto Italia Spa, in qualità di operatore
pubblicitario, l'avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l’eventuale
ingannevolezza del messaggio oggetto della richiesta di intevento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1, 2, e 3
del citato Decreto Legislativo, in relazione alla disponibilità e alle caratteristiche del servizio pubblicizzato.
4. Risultanze istruttorie
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, al fine di acquisire specifici elementi di
valutazione circa l’eventuale ingannevolezza del messaggio oggetto della richiesta di intervento, è stato richiesto
alla Omnitel Pronto Italia Spa, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96, di fornire
documentazione relativa alle caratteristiche tecniche, alle modalità di funzionamento e al costo del servizio fax
SMS Omnitel, nonché alla data di effettiva operatività e alla concreta fruibilità dello stesso da parte degli utenti.
In data 25 giugno e 21 luglio 1998 sono pervenute due memorie di Omnitel Pronto Italia Spa, nelle quali si
forniscono informazioni sulle modalità di funzionamento, sul periodo di disponibilità e fruibilità e sul prezzo del
servizio:
quanto alle modalità di funzionamento, si spiega che il messaggio inviato tramite il servizio in questione
viene ricevuto dalla centrale operativa Omnitel che provvede a convertirlo e trasmetterlo al fax di destinazione;
qualora il numero di fax del destinatario risulti occupato o non collegato, la centrale compie in automatico due
ulteriori tentativi. Al termine dell’operazione, la centrale Omnitel invia all’utente il rapporto di trasmissione che
indica se il messaggio è andato a buon fine o meno e, nella seconda ipotesi, i motivi della mancata trasmissione;
quanto al periodo di effettiva disponibilità del servizio, si dichiara che lo stesso ha iniziato ad essere
operativo a partire dal 15 gennaio 1998 e che solo in un primo periodo la domanda elevata e il traffico intenso non
hanno reso possibile soddisfare tutte le richieste; successivamente, a seguito di un potenziamento della capacità di
rete, dal mese di aprile il servizio è pienamente disponibile. A supporto di tali dichiarazioni, si forniscono allegati
che documentano il funzionamento del servizio nel mese di marzo attraverso il riepilogo di tutti i messaggi inviati
dai clienti Omnitel per ciascun giorno dello stesso mese, nonché un campione analitico delle richieste di invio di
fax e del relativo risultato durante tre giorni consecutivi del medesimo
per quanto riguarda il profilo tariffario, si specifica che il prezzo promozionale di 195 lire più IVA
corrisponde al costo dell’invio del messaggio alla centrale Omnitel, mentre i costi di trasmissione, data la fase
promozionale del servizio, non vengono addebitati al cliente.
Per quanto riguarda la posizione specifica del segnalante, si fornisce documentazione attestante la
circostanza che la lamentata mancata trasmissione dei fax (solo 3) di cui il segnalante aveva fatto richiesta di invio
è dipesa in due casi dall’indisponibilità del terminale di destinazione e in un caso dalla erronea digitazione del
prefisso necessario per inviare il fax.
5. Parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Poiché il messaggio pubblicitario oggetto del presente provvedimento è stato diffuso a mezzo stampa
periodica, in data 19 agosto 1998 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai
sensi dell’art. 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92.
Nel parere pervenuto in data 21 settembre 1998 si sostiene che il messaggio pubblicitario non è in contrasto
con gli artt. 1, 2, e 3 del Decreto Legislativo n. 74/92, sulla base della considerazione che il Servizio FAX SMS
Omnitel risulta essere stato pienamente operativo nel mese di marzo e che il mancato soddisfacimento delle
richieste di invio di fax è risultato dipendere solo in misura modesta da motivi tecnici legati alla rete di
Bollettino n. 47 del 7 dicembre 1998
35
trasmissione. Pertanto, la pubblicità in esame non è idonea ad indurre in errore i destinatari relativamente alle
caratteristiche del servizio, nonché alla sua effettiva fruibilità e disponibilità alla data di diffusione del messaggio.
6. Valutazioni conclusive
I profili oggetto della valutazione sono l’eventuale non disponibilità del servizio “Omnitel Fax Message” e
l’addebito del prezzo di lire 195 più Iva per messaggio anche nel caso di mancata ricezione del fax.
Per quanto riguarda la disponibilità del servizio, nel messaggio si spiega che “Omnitel Fax Service” consente
di inviare dei messaggi brevi via fax a qualsiasi destinatario dotato di apparecchio fax ricevente e si indicano le
modalità da seguire per inviare gli SMS; inoltre, si specifica che il servizio è già attivo se il telefonino è abilitato
per l’invio di SMS.
Nella richiesta di intervento si lamenta, invece, che nel mese di marzo il servizio in questione non avrebbe
funzionato. Dalle risultanze istruttorie è emerso che il servizio pubblicizzato era pienamente disponibile già dal 15
gennaio 1998; che nel mese di marzo, periodo a cui si riferisce la segnalazione di mancata disponibiltà del servizio,
i casi in cui la richiesta di trasmissione dei fax non è stata accolta per indisponibilità della rete sono risultati
episodici, e comunque non tali da incidere sulla complessiva fruibilità del servizio; che, per quanto riguarda la
posizione del segnalante, la mancata trasmissione dei fax da questi lamentata era dovuta sia all’indisponibilità del
terminale di destinazione che alla erronea digitazione del prefisso necessario per attivare il servizio.
Essendo il servizio in questione pienamente fruibile nel periodo indicato nel messaggio pubblicitario, non
risultano discrepanze tra le caratteristiche effettive di disponibilità del servizio e quelle vantate nel messaggio, tali
da indurre in errore il consumatore.
Per quanto riguarda le modalità di tariffazione, l’opuscolo informa che nell’ambito dell’offerta
promozionale, valida sino a giugno 1998, il Fax Message Service è disponibile al prezzo di 195 lire più IVA a
messaggio. Dalle risultanze istruttorie è emerso che tale prezzo, valido in via promozionale, è corrisposto a fronte
dell’invio degli SMS dal cellulare alla centrale Omnitel, che in seguito provvede a trasmetterli al terminale fax del
destinatario. Di conseguenza, è sufficiente effettuare la richiesta di invio del fax perché al cliente vengano
addebitate le 195 lire + IVA. Nel caso in cui il numero di destinazione risulti occupato o non disponibile, la centrale
Omnitel compie due ulteriori tentativi di trasmissione a distanza di alcuni minuti l’uno dall’altro; al termine
dell’operazione la centrale invia all’utente il rapporto di trasmissione, tramite SMS.
Benché nel messaggio non sia specificata la circostanza che il prezzo pubblicizzato è a fronte del semplice
invio degli SMS, tale omissione non è suscettibile di alterare in modo significativo il quadro informativo offerto
dalla pubblicità. Il messaggio, infatti, pubblicizza la possibilità di usufruire di un nuovo servizio, spiegando come
tale servizio possa essere attivato dal proprio telefonino, nonché il fatto che il servizio è per il momento disponibile
a un prezzo promozionale, valido per alcuni mesi e destinato in seguito ad aumentare. In questo contesto, la
mancata comunicazione di una circostanza che riguarda le modalità di addebito della tariffa non muta gli elementi
essenziali di informazione veicolati dal messaggio, ma appare essenzialmente la conseguenza di un messaggio
incentrato sulla presentazione di una novità per i proprietari o i potenziali acquirenti di telefonini “Omnitel”.
A ciò si aggiunga che nel messaggio non compare alcun elemento che possa far ritenere che le modalità di
addebito siano diverse da quelle effettive, cioè che per i fax non ricevuti l’invio del messaggio sia gratuito. Sotto un
profilo strettamente letterale, infatti, il claim pubblicitario si limita ad evidenziare che il servizio è offerto “a sole
195 lire (più Iva) per messaggio”. A tal proposito si fa rilevare che l’invio dei fax comporta dei costi, a prescindere
dall’avvenuta ricezione; oltre a eventuali costi di occupazione della rete, occorre considerare i costi connessi ai
servizi attivati dalla centrale che effettua tentativi di trasmissione in automatico, nonché all’invio del rapporto di
trasmissione. In assenza di specifiche indicazioni sui soggetti che sosterranno tali costi, se questi sono diffusi tra la
collettività degli utenti o se gravano su chi utilizza il servizio, nulla autorizza a ritenere che essi non debbano essere
attribuiti a chi fa uso del servizio.
Infine, per escludere comunque l’esistenza di un pregiudizio al comportamento economico del consumatore,
appare rilevante la circostanza che il “Fax Message Service” rappresenta un servizio accessorio nell’ambito dei
servizi disponibili rispetto al servizio di telefonia mobile e che l’abilitazione a tale servizio è gratuita. Gli eventuali
effetti dell’omissione possono quindi identificarsi nel limitato danno patrimoniale subìto dall’utente a fronte
dell’invio dei messaggi fax non arrivati a destinazione, per quei soli casi in cui l’utente, se avesse avuto
informazione delle condizioni tariffarie, avrebbe fatto un utilizzo più parsimonioso del servizio e comunque solo per
il periodo di tempo intercorrente dall’attivazione del servizio all’acquisizione dell’informazione completa. Tali
36
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
effetti, sia in termini assoluti che in relazione al prezzo connesso all’acquisto del telefonino o all’uso normale dello
stesso, sono pertanto tali da consentire di escludere un pregiudizio al comportamento economico del consumatore.
RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che il
messaggio oggetto della richiesta di intervento non è idoneo ad indurre in errore i consumatori e a pregiudicarne il
comportamento economico;
DELIBERA
che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso dalla società Omnitel
Pronto Italia Spa, non costituisce, per le ragioni esposte in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai
sensi del Decreto Legislativo n. 74/92.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 7,
comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di notificazionedel provvedimento
stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
***
Bollettino n. 47 del 7 dicembre 1998
Provvedimento n. 6581 ( PI2065 )
37
CICLOMOTORI BENELLI
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 19 novembre 1998;
SENTITO il Relatore Professor Giovanni Palmerio;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del
10 ottobre 1996, n. 627;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Richiesta di intervento
Con richieste di intervento pervenute in data 12, 18, 20 e 26 maggio, 12 e 15 giugno 1998, un’associazione
di consumatori, il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Rimini e due consumatori hanno segnalato la
presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, di alcuni messaggi pubblicitari relativi ai
ciclomotori commercializzati dalla società Benelli Spa, diffusi sulla stampa quotidiana e periodica (“La Repubblica”
dell’8 maggio 1998, “La Stampa” del 9 maggio, “PC Pratico”, numero 6, anno IV, giugno 1998, “Moto Sprint” del
14/20 aprile, 21/27 aprile e 28 aprile/4 maggio 1998) e sull’emittente televisiva MTV nel corso del mese di maggio
1998.
Nelle richieste si lamenta che i messaggi, rappresentando giovani intenti a compiere esibizioni e acrobazie
alla guida di ciclomotori, sarebbero suscettibili di minacciare gravemente la sicurezza e l’integrità fisica degli
adolescenti.
2. Messaggi
I messaggi pubblicitari oggetto del presente procedimento sono costituiti da filmati televisivi e immagini
fotografiche. Essi presentano tratti comuni tra loro, quali la raffigurazione di giovani intenti a usare in maniera
atipica lo scooter, l’impiego della tecnica del bianco e nero e la presenza del logo “Benelli” a chiusura della
pubblicità.
I filmati, diffusi sull’emittente televisiva MTV, ritraggono tre differenti situazioni: una gara tra ragazzi che,
a bordo del proprio motorino, tentano di passare sotto un’asta posta sempre più in basso; una sorta di incontro di
calcio, giocato a bordo dei motorini con un grosso pallone; un ragazzo che tenta di saltare il proprio scooter
viaggiando su uno skateboard. In tutti i filmati i motociclisti indossano il casco protettivo; inoltre, alcune
inquadrature sono dedicate ad altri ragazzi che osservano quanto sta accadendo.
Nelle inserzioni a mezzo stampa vengono mostrati ragazzi che compiono varie acrobazie con il proprio
motorino, come condurre il ciclomotore da uno skateboard, oppure guidare con le gambe appoggiate al manubrio, o
ancora passare sotto un’asta, appoggiandosi con il petto al sellino dello scooter.
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Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
3. Comunicazione alle parti
In data 14 maggio 1998 è stato comunicato all’associazione segnalante e alla società Benelli Spa, in qualità
di operatore pubblicitario, l’avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92. A seguito delle
successive richieste di intervento, la comunicazione di avvio del procedimento è stata integrata in data 20 maggio,
4, 18 e 24 giugno 1998. Infine, in data 21 luglio 1998, è stato comunicato l’avvio del procedimento anche alla
società Wieden & Kennedy Srl, in quanto la stessa è risultata essere autore dei messaggi in esame.
Nelle predette comunicazioni è stato precisato che l’eventuale ingannevolezza dei messaggi oggetto delle
richieste di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1, 2, lettera b), 5, e 6 del citato Decreto Legislativo,
con particolare riferimento all’ipotesi che le azioni raffigurate - per l’elevato livello di rischio che implicano e per i
comportamenti imitativi che potrebbero suscitare - potessero porre in pericolo la sicurezza dei consumatori e degli
adolescenti in particolare, abusando della naturale credulità e mancanza di esperienza di questi ultimi.
4. Risultanze istruttorie
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento del 14 maggio 1998, è stato richiesto alla
società Benelli Spa, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96, di fornire documentazione
relativa allo studio preparatorio della campagna pubblicitaria, nonché di indicare la programmazione pubblicitaria
di detta campagna.
Con memoria pervenuta in data 22 maggio 1998 la società Benelli Spa ha sostenuto che gli spot televisivi in
questione non erano suscettibili di provocare comportamenti imitativi, sia per il fatto che le prove di destrezza
rappresentate erano compiute a velocità contenuta e utilizzando il casco, sia perché i giovani sarebbero
perfettamente in grado di valutare i filmati e di non lasciarsi condizionare dai loro contenuti. Peraltro, la società
dichiarava di aver deciso di ritirare la campagna pubblicitaria oggetto di contestazione.
In data 26 maggio 1998 la società Benelli Spa ha depositato copia del dispositivo del Giurì di Autodisciplina
pubblicitaria, datato 25 maggio 1998, nel quale si ordinava la cessazione della pubblicità diffusa dall’impresa;
nonché alcuni telefax in cui Benelli, tramite l’agenzia incaricata, richiedeva ad alcuni editori e all’emittente
televisiva MTV di sospendere la diffusione della campagna pubblicitaria.
Con provvedimento adottato nella riunione del 25 giugno 1998, l’Autorità, vista la richiesta di intervento,
pervenuta in data 12 giugno 1998, con la quale veniva segnalata la diffusione di un ulteriore messaggio
pubblicitario nel mese di giugno 1998, ha deliberato la sospensione provvisoria dei messaggi relativi alla campagna
pubblicitaria dei ciclomotori Benelli, ai sensi degli artt. 7, comma 3, del Decreto Legislativo n. 74/92, e 12, comma
1, del D.P.R. n. 627/96.
5. Parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Poiché i messaggi oggetto del presente procedimento sono stati diffusi attraverso la stampa e per via
televisiva, in data 19 agosto 1998 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai
sensi dell’art. 7, comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92.
Nel parere pervenuto in data 21 settembre 1998 si sostiene che i messaggi pubblicitari in esame violano il
disposto di cui agli artt. 1, 2, 5, e 6 del predetto Decreto Legislativo, sulla base delle seguenti considerazioni:
nei messaggi vengono raffigurati comportamenti pericolosi, suscettibili di attentare alla sicurezza degli
utenti, quali la rappresentazione di gare di coraggio e abilità mediante i ciclomotori;
il pubblico a cui è diretta la campagna pubblicitaria è composto essenzialmente da adolescenti e tale fascia di
consumatori è maggiormente esposta all’influenza derivante dai comportamenti rappresentati nelle immagini in
questione;
nei messaggi viene rappresentato in termini positivi un utilizzo improprio del ciclomotore e ciò potrebbe
attivare un possibile processo di identificazione da parte dei giovani, che vedono legittimate e incentivate le
prodezze compiute sul mezzo, di sicura pericolosità per la sicurezza sia di se stessi che degli altri utenti della strada.
Bollettino n. 47 del 7 dicembre 1998
39
6. Valutazioni conclusive
I messaggi pubblicitari in esame raffigurano prodezze compiute da alcuni adolescenti alla guida dei
ciclomotori Benelli. Nelle scene proposte, lo scooter è impiegato non tanto come mezzo di locomozione, quanto
come strumento di gioco e di dimostrazione di abilità. Una componente ricorrente in tutti i filmati e in alcune delle
inserzioni a stampa è la presenza, oltre ai protagonisti, di altri giovani che assistono alle evoluzioni. Pertanto,
accanto alla componente ludica, viene evidenziata una componente esibitiva dell’abilità di conduzione del
ciclomotore.
La rappresentazione di giovani intenti a compiere esibizioni potenzialmente pericolose, ostentando quindi
noncuranza dei consigli di prudenza, e l’apposizione del marchio Benelli al termine dei messaggi, in assenza di
qualunque commento alle scene, lascia trasparire una sorta di legittimazione degli atti raffigurati da parte
dell’operatore pubblicitario.
I messaggi, per quanto diversi tra loro e apparsi su vari veicoli pubblicitari, sottendono una comune strategia
di marketing. Ciò è reso manifesto sia dal contenuto dei messaggi, che presentano lo stesso profilo di protagonisti e
azioni di equivalente natura, sia dalle scelte stilistiche, attraverso l’impiego della tecnica del bianco e nero. Si può,
pertanto, ritenere che detti messaggi costituiscano un’unica campagna pubblicitaria, definibile come “una serie di
messaggi, dal contenuto identico o simile, che appaiono su uno o più media in un determinato periodo di tempo,
con riferimento a un certo prodotto o servizio o idea”1 . Per una più corretta valutazione occorre pertanto esaminare
i messaggi alla luce della campagna pubblicitaria a cui fanno riferimento.
La target audience della campagna è costituita prevalentemente da adolescenti. Tale considerazione trae
fondamento sia dalla giovane età dei protagonisti dei messaggi, sia dal tipo di prodotto pubblicizzato, indirizzato
prevalentemente ai giovani, sia, soprattutto, dal linguaggio pubblicitario impiegato e dal contesto, giovanile e
informale, nel quale le azioni vengono calate. In particolare, tra i potenziali utenti del prodotto rientrano anche
giovanissimi, dal momento che per guidare un motociclo di cilindrata inferiore ai 50 cc. sono sufficienti quattordici
anni. Peraltro, dalle risultanze istruttorie emerge che gli spot sono stati diffusi su veicoli pubblicitari che
annoverano all’interno del proprio pubblico un rilevante numero di giovani e giovanissimi, quali l’emittente
televisiva musicale MTV e la rivista “Moto Sprint”.
Poiché i messaggi sono suscettibili di raggiungere adolescenti, occorre verificare se essi possono, anche
indirettamente, minacciare la sicurezza di tale particolare tipologia di utilizzatori, ai sensi dell’art. 6 del Decreto
Legislativo n. 74/92.
A tal riguardo, giova considerare che le scienze sociali, e in particolare la psicologia dell’età evolutiva,
concordano nell’affermare che l’adolescenza rappresenta uno stadio, nello sviluppo della persona, nel corso del
quale si realizza l’acquisizione dell’identità: “l’adolescente, idealmente, si dà obiettivi e valori propri,
abbandonandone alcuni di quelli stabiliti dai genitori e dalla società e accettandone altri”2 . Tenuto conto di tale
peculiare condizione psicologica, risulta difficile condividere l’obiezione della società Benelli Spa, secondo cui i
giovani sarebbero perfettamente in grado di valutare i filmati e non lasciarsi condizionare dai loro contenuti.
Inoltre, gli atteggiamenti trasgressivi esercitano sugli adolescenti un fascino non trascurabile: “la violazione
delle norme ha un’efficacia comunicativa maggiore di quella garantita dall’osservanza delle leggi; dal momento
che i comportamenti conformi sono incoraggiati socialmente e le violazioni sanzionate, l’atto deviante sembra
essere l’esito di una scelta piuttosto che il frutto di una coercizione e perciò diventa più significativo dell’identità
.
di chi lo compie”3 Altrettanto incisiva sembra essere la componente esibitiva sottesa alla campagna pubblicitaria,
che è stata ritenuta decisiva persino per atti di portata ben più grave di quelli in questione: “il comportamento
antisociale è raramente nascosto e segreto: le trasgressioni vengono commesse perché c’è un pubblico e non
perché questo non ci sia. La maggior parte delle azioni delinquenziali degli adolescenti è infatti commessa in
.
gruppo”4
Sulla base delle considerazioni svolte, si deve ritenere che i messaggi in esame possono avere l’effetto di
legittimare e incentivare “prodezze” sulla motocicletta da parte di adolescenti, facendo leva sulla loro peculiare
condizione psicologica, inducendoli così a comportamenti emulativi pericolosi, in grado di minacciare la loro
sicurezza.
1 G. Pellicelli, Il marketing, UTET, Torino, 1988, pag. 580.
2 K. S. Berger, Lo sviluppo della persona, Zanichelli, pag. 352.
3 A. Palmonari, Psicologia dell’adolescenza, Il Mulino, pag. 349.
4 A. Palmonari, op. cit., pag. 348.
40
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Non si ravvisa, invece, una violazione del disposto di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo n. 74/92. Infatti,
la pericolosità dei ciclomotori pubblicizzati, pur non rappresentando una caratteristica intrinseca, può derivare da
un improprio utilizzo, quando cioè il guidatore non rispetti le comuni regole di prudenza e vigilanza. Tuttavia,
poiché detta potenziale pericolosità dei prodotti, nel caso di specie, è di comune esperienza, si può escludere che
l’omissione di notizie in tal senso costituisca una violazione dell’art. 5 del Decreto Legislativo n. 74/92, atteso che
tale articolo appare volto a informare i consumatori circa la suscettibilità del prodotto a porre in pericolo la loro
salute e sicurezza, laddove tale pericolosità non sia conosciuta o facilmente conoscibile da parte degli stessi, così da
indurli a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.
RITENUTO, pertanto, conformemente al parere espresso dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,
che i messaggi pubblicitari in esame, suscettibili di raggiungere gli adolescenti, possano minacciare la loro
sicurezza;
DELIBERA
che la campagna pubblicitaria costituita dai messaggi descritti al punto 2 del presente provvedimento, diffusi
dalla società Benelli Spa e realizzati dalla società Wieden & Kennedy Srl, costituisce, per le ragioni e nei limiti
esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo n. 74/92,
e ne vieta l’ulteriore diffusione.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’art. 7,
comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento
stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
***
Bollettino n. 47 del 7 dicembre 1998
Provvedimento n. 6582 ( PI2067 )
41
CORRETTORE LIQUID PAPER
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 19 novembre 1998;
SENTITO il Relatore Professor Giorgio Bernini;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del
10 ottobre 1996, n. 627;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Richiesta di intervento
Con richiesta di intervento pervenuta in data 22 aprile 1998, integrata in data 11 giugno 1998,
un’associazione di consumatori ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92,
di alcune indicazioni riportate sull’etichetta della penna correttore “Multi Fluid Liquid Paper Micro”,
commercializzata dalla società Gillette Group Italy Spa. In particolare, l’avvertenza sui pericoli potenzialmente
derivanti dall’uso del prodotto (“attenzione: Se concentrato ed impropriamente inalato può essere fatale. Contiene
Metilcicloesano. tenere fuori dalla portata dei bambini”) non sarebbe riportata con il necessario risalto, soprattutto
in considerazione del fatto che tra i tipici utilizzatori dello stesso rientrano anche i bambini.
Analoga segnalazione, in relazione alle etichette dei bianchetti “Multi Fluid Liquid Paper Micro” e “Multi
Paper Multi Fluid Correction Pen”, è stata effettuata con richiesta di intervento pervenuta in data 14 aprile 1998,
integrata in data 19 giugno 1998, ad opera del Preside e di alcuni alunni di una scuola media, in qualità di
consumatori.
2. Messaggi
I messaggi pubblicitari oggetto della richiesta di intervento sono costituiti dall’insieme degli elementi, di tipo
grafico, decorativo, strutturale e verbale, contenuti sulle etichette dei prodotti “Multi Fluid Liquid Paper Micro” e
“Multi Paper Multi Fluid Correction Pen”, correttori fluidi per inchiostro in forma di penna.
L’etichetta di “Multi Fluid Liquid Paper Micro”, che avvolge la penna correttore, presenta uno sfondo verde
e bianco. In alto è riportato il nome “Multi Fluid”, al di sotto del quale, nel disegno stilizzato di una goccia, appare
il marchio “Liquid Paper”. Più in basso si trova il disegno del profilo della punta del correttore, con la dicitura:
“micro correction pen NP10”.
Nella parte inferiore dell’etichetta sono presenti le indicazioni relative alle modalità di utilizzo del prodotto,
in lingua italiana e greca. Più in basso, all’interno di un bordo arancione, è riportata, in caratteri minuti, la dicitura
“attenzione: Se concentrato ed impropriamente inalato può essere fatale. Contiene Metilcicloesano. tenere fuori
dalla portata dei bambini”. Nella parte finale dell’etichetta sono inoltre presenti il logo e l’indirizzo della società
produttrice, il simbolo indicante l’infiammabilità del prodotto, il simbolo che invita a non disperdere la confezione
nell’ambiente e l’indicazione “7 ml”.
L’etichetta “Multi Paper Multi Fluid Correction Pen”, a sfondo nero e verde, ripropone gli stessi elementi,
per quanto allocati in maniera differente.
42
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
3. Comunicazione alle parti
In data 3 luglio 1998 è stato comunicato all’associazione segnalante e alla società Gillette Group Italy Spa,
in qualità di operatore pubblicitario, l’avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando
che l’eventuale ingannevolezza dei messaggi oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi
degli artt. 1, 2, 3, 5, e 6 del citato Decreto Legislativo, con particolare riguardo alla possibilità che la pubblicità in
questione fosse idonea a indurre i consumatori, e in particolare i bambini e gli adolescenti, a trascurare le normali
regole di prudenza e di vigilanza, con conseguente pericolo per la loro salute e sicurezza.
In data 31 luglio 1998 è stata integrata la comunicazione di avvio del procedimento ed è stato precisato che,
considerata la connessione oggettiva e soggettiva, con riguardo ai profili segnalati e all’identità dell’operatore
pubblicitario, la richiesta di intervento del Preside e degli alunni della scuola media sarebbe stata esaminata
nell’ambito del medesimo procedimento.
4. Risultanze istruttorie
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, in data 3 luglio 1998 è stato richiesto
all’operatore pubblicitario e al Ministero della Sanità, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96,
di fornire ogni informazione utile sui possibili effetti tossici del prodotto e di indicare se l’etichetta risultasse
conforme alle leggi sull’etichettatura dei prodotti pericolosi.
Con memoria pervenuta in data 27 luglio 1998, la società Gillette Group Italy Spa ha sostenuto quanto
segue:
nell’ambito della formulazione del prodotto, che viene prodotta in atti, l’unica sostanza soggetta alla
normativa sulle sostanze e sui preparati pericolosi è il metilcicloesano, la cui pericolosità deriva, per valutazione del
legislatore comunitario e italiano, dall’essere facilmente infiammabile;
secondo l’art. 5 della legge n. 256/74, sostanzialmente riprodotto dall’art. 20 del Decreto Legislativo n.
52/97, l’etichettatura delle sostanze pericolose e dei preparati che le contengono deve recare alcune indicazioni
quali: nome della sostanza, nome e sede del produttore, distributore o importatore comunitario, simbolo di
pericolosità corrispondente alla categoria nella quale la sostanza pericolosa è inserita (nel caso di sostanza
facilmente infiammabile, una fiamma), un richiamo ai rischi specifici e ai consigli di prudenza. Se il contenuto
dell’imballaggio non supera i 125 ml. per le sostanze irritanti o facilmente infiammabili, non è necessario
rammentare i rischi specifici o i consigli di prudenza. L’etichetta di Liquid Paper è conforme alla normativa, dal
momento che riporta tutti gli elementi citati;
la materia della classificazione e dell’etichettatura delle sostanze pericolose è regolata da normative di fonte
comunitaria, le quali determinano la pericolosità delle varie sostanze. Eccezion fatta per l’infiammabilità del
metilcicloesano, esiste una presunzione legislativa di non pericolosità dei prodotti in questione sotto qualunque altro
profilo;
peraltro, oggetto del procedimento non sarebbe una pubblicità, bensì l’etichettatura di un prodotto, la quale
non conterrebbe alcun elemento che possa qualificarsi come pubblicità ai sensi dell’art. 2, lettera a), del Decreto
Legislativo n. 74/92. Infatti, diversamente da quanto previsto dal dettato normativo, le indicazioni segnalate sono
alternativamente: o obbligatorie, sulla base della normativa sulle sostanze e sui preparati pericolosi (“contiene
metilcicloesano”, “tenere fuori dalla portata dei bambini”); ovvero non obbligatorie, ma prive di qualsiasi effetto
promozionale rispetto alla vendita del prodotto (“Attenzione: se concentrato e impropriamente inalato può essere
fatale”). Non potendo l’etichetta in questione essere qualificata come pubblicità, alla stessa non sarebbero
applicabili le norme contenute nel Decreto Legislativo n. 74/92;
l’inserimento della dicitura “Attenzione: se concentrato e impropriamente inalato può essere fatale” sulla
confezione dei prodotti è stato richiesto alla Gillette italiana e a tutte le consociate europee dalla casa madre
statunitense. L’avvertenza trova la sua origine storica in alcuni episodi di utilizzo di solventi derivati dal petrolio
(quali colle, smacchiatori) come stupefacenti, che non hanno riguardato direttamente il prodotto Liquid Paper, ma
che hanno indotto la casa madre Gillette a mettere spontaneamente in guardia gli utilizzatori da possibili effetti
letali derivanti da un abuso per inalazione di tali solventi.
In allegato alla memoria, è stata trasmessa una relazione farmaco-tossicologica sul prodotto Liquid Paper, a
cura del professor Chiesara, nella quale si esclude la tossicità per via orale o inalatoria del prodotto, per le ridotte
quantità di sostanze tossiche contenute.
Bollettino n. 47 del 7 dicembre 1998
43
Con comunicazione pervenuta in data 20 agosto 1998, il Dipartimento Prevenzione del Ministero della
Sanità, dopo attenta valutazione della composizione del prodotto, ha affermato che il correttore “Liquid Paper”
prodotto dalla società Gillette Group Italy Spa risulta correttamente etichettato. “Infatti, pur essendo presente nel
prodotto una sostanza, il metilcicloesano, definita tossica secondo quanto indicato al comma 2 dell’art. 2 del
Decreto Legislativo n. 52/97, in etichetta è riportato quanto previsto dall’art. 20 del medesimo decreto, ed è altresì
correttamente applicato il comma 2 dell’art. 20, che prevede la possibilità di non riportare in etichetta le frasi di
rischio e i consigli di prudenza se il contenuto dell’imballaggio non supera i 125 millilitri”. Per quanto attiene
all’indicazione “Attenzione: se concentrato e impropriamente inalato può essere fatale”, il dicastero in questione
osserva che la frase sembra derivare dall’intenzione dell’impresa produttrice di tutelare al massimo l’utilizzatore
del prodotto, fino a fornirgli, forse, un’eccessiva informazione. Infatti, la frase in oggetto fa riferimento a un uso
improprio del prodotto, che prevede l’intenzionalità non solo di distruggere il contenitore, ma anche di effettuare
una serie di operazioni di laboratorio, quali l’estrazione del metilcicloesano, la sua concentrazione e la successiva
inalazione.
5. Valutazioni conclusive
In via preliminare, si precisa che oggetto del presente procedimento non sono le sole diciture relative alla
eventuale pericolosità del prodotto o ai rischi derivanti dal suo utilizzo, bensì l’insieme degli elementi contenuti
nell’etichetta riportata sulla confezione dei prodotti “Multi Fluid Liquid Paper Micro” e “Multi Paper Multi Fluid
Correction Pen”.
Infatti, le etichette contenute sulle confezioni dei prodotti non rivestono, di solito, il semplice ruolo di fornire
al potenziale acquirente informazioni circa la tipologia di prodotto, il marchio, la quantità o le modalità di utilizzo.
L’insieme delle componenti di natura grafica, decorativa, strutturale e verbale della confezione contribuisce alla
definizione di un’identità del prodotto in grado di rappresentare un significativo strumento concorrenziale, in
quanto può condizionare la scelta del consumatore al momento dell’acquisto. Il modo con cui il messaggio
contenuto sulla confezione è concepito, i colori prescelti e i materiali utilizzati, l’abbondanza o laconicità delle
indicazioni e i caratteri impiegati possono connotare un prodotto come adeguato a uno specifico profilo di
consumatori, oppure attribuirgli valore, o, ancora, qualificare il marchio o il produttore come serio, affidabile, e così
via.
Sulla base di tali considerazioni, si può comprendere come il messaggio costituito dall’insieme degli
elementi contenuti nell’etichetta dei prodotti in questione rientri a pieno titolo nella definizione di messaggio
pubblicitario così come prevista dall’art. 2, lettera a), del Decreto Legislativo n. 74/92, vale a dire “qualsiasi forma
di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale, artigianale o
professionale, allo scopo di promuovere la vendita di beni [...]”.
Per quanto concerne l’art. 5 del medesimo Decreto Legislativo, occorre valutare se il messaggio pubblicitario
presente sulle etichette dei due correttori citati ometta di dare notizia dell’eventuale pericolosità dei prodotti,
inducendo i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e di vigilanza. Da quanto prodotto
dall’operatore pubblicitario e da quanto indicato dal Ministero della Sanità, emerge che il prodotto contiene
metilcicloesano, sostanza definita pericolosa dall’art. 2, comma 2, del Decreto Legislativo n. 52/97. Infatti, nel
Decreto Ministeriale 28 aprile 1997 del Ministero della Sanità, attuativo dell’art. 37, commi 1 e 2, del Decreto
Legislativo n. 52/97, che a sua volta recepisce la Direttiva 92/32/CEE concernente la classificazione, l’imballaggio
e l’etichettatura di sostanze pericolose, il metilcicloesano è indicato come sostanza “facilmente infiammabile”.
Tuttavia, il Dipartimento Prevenzione del Ministero della Sanità, dopo aver esaminato la composizione del
prodotto, ha rilevato la corrispondenza dell’etichetta del correttore alla normativa vigente, e in particolare la non
necessità per la stessa di riportare indicazioni circa i rischi o i consigli di prudenza, in quanto il contenuto
complessivo di fluido all’interno del correttore è pari a 7 ml., misura notevolmente inferiore alla soglia, pari a 125
ml., definita normativamente. Alla luce di tali considerazioni, deve pertanto escludersi che un’eventuale omessa
indicazione circa la presenza, all’interno del prodotto, del metilcicloesano sia suscettibile di indurre i consumatori a
trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza, con riguardo all’uso proprio del prodotto.
In tale contesto, il fatto che l’operatore pubblicitario abbia inserito nella confezione della penna correttore
l’avvertenza “Contiene Metilcicloesano” deve considerarsi una iniziativa del produttore, ai fini di un più oculato
utilizzo del prodotto da parte dei consumatori.
Occorre tuttavia rilevare che, nel caso di specie, vertendosi in materia di procedimenti tesi all’accertamento
della eventuale ingannevolezza di messaggi pubblicitari, è ininfluente il riferimento a una specifica normativa, in
44
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
quanto l’Autorità non può che applicare le sole norme del Decreto Legislativo n. 74/92. L’Autorità, pertanto,
quando è chiamata a esaminare una pubblicità ai sensi dell’art. 5 del Decreto Legislativo n. 74/92, è tenuta a
valutare in concreto se i messaggi siano idonei a indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e
vigilanza, in relazione al prodotto di cui trattasi. L’analisi anzidetta dovrà dunque essere svolta con riguardo a una
nozione più ampia di potenziale pericolo rispetto a quella individuata da eventuali normative di settore, potendo
riguardare anche la sussistenza di situazioni in cui sia possibile riscontrare un uso improprio del prodotto in
questione.
In tal senso, nel procedimento in esame si rileva che le evidenze prodotte dalla società Gillette Group Italy
Spa e dal Ministero della Sanità conducono a escludere una eventuale pericolosità derivante da un uso improprio
dei prodotti, sostanzialmente rappresentato dalla possibile ingestione o dalla inalazione del fluido correttore. In
primo luogo, infatti, ciascuna penna correttore contiene una limitata quantità di sostanza tossica. In secondo luogo,
la specifica conformazione a penna dei prodotti fa sì che i quantitativi di sostanza tossica eventualmente assunti
dall’utilizzatore in modo involontario siano trascurabili. L’unica possibilità di subire un pregiudizio fisico dal
prodotto, alla quale fa riferimento la dicitura “Attenzione: Se concentrato ed impropriamente inalato può essere
fatale”, presuppone l’intenzionalità dell’utilizzatore di distruggere il contenitore, di estrarre il metilcicloesano e
concentrarlo, per poi inalarlo. Il complesso di tali operazioni, lungi dall’essere ricondotto a un uso improprio del
correttore, presuppone piuttosto l’intenzionalità di sfruttare a fini differenti le sostanze contenute nel prodotto.
Sulla base degli elementi richiamati, i messaggi pubblicitari in esame non risultano, pertanto, in contrasto
con le disposizioni di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo n. 74/92.
Le parti segnalanti hanno altresì rilevato che i prodotti in questione sono suscettibili di raggiungere bambini
e adolescenti, in considerazione dell’ampio uso che di tali prodotti si fa in ambiente scolastico. Alla luce di quanto
sopra rilevato circa le competenze dell’Autorità in materia di pubblicità ingannevole, nel caso in esame si dovrà
verificare se i messaggi pubblicitari presenti sulle confezioni dei prodotti “Multi Fluid Liquid Paper Micro” e
“Multi Paper Multi Fluid Correction Pen” possano, anche indirettamente, minacciare la sicurezza di tale particolare
tipologia di utilizzatori, ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo n. 74/92.
Con riferimento alla tossicità, per quanto le probabilità di un uso improprio del prodotto siano più elevate nel
caso in cui gli utilizzatori siano dei bambini, da quanto emerso nel corso del procedimento si può escludere che
un’accidentale ingestione del fluido correttore possa arrecare danni fisici. Per quanto attiene invece alla
infiammabilità, la limitata quantità di metilcicloesano all’interno delle penne correttore conduce a escludere la
sussistenza di una pericolosità dei prodotti in tal senso, secondo quanto affermato dal Dipartimento Prevenzione del
Ministero della Sanità.
Da quanto esposto si evince che, benché il metilcicloesano costituisca una sostanza inadatta a essere
maneggiata dai bambini, il ridotto quantitativo di tale sostanza all’interno dei prodotti “Multi Fluid Liquid Paper
Micro” e “Multi Paper Multi Fluid Correction Pen” fa escludere la sussistenza di un concreto pericolo derivante
dall’utilizzo delle citate penne correttore da parte dei bambini stessi. Si può quindi concludere che le pubblicità
oggetto del presente procedimento non sono suscettibili di minacciare la sicurezza di bambini e adolescenti.
Le valutazioni che precedono devono considerarsi assorbenti della contestata presunta violazione degli artt. 2
e 3 del Decreto Legislativo n. 74/92.
RITENUTO, pertanto, che i messaggi pubblicitari in esame non sono suscettibili di indurre i consumatori a
trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza, né possono minacciare la sicurezza di bambini e adolescenti;
DELIBERA
che i messaggi pubblicitari descritti al punto 2 del presente provvedimento, diffusi dalla società Gillette
Group Italy Spa, non costituiscono, per le ragioni esposte in motivazione, fattispecie di pubblicità ingannevole ai
sensi degli artt. 1, 2, 3, 5, e 6 del Decreto Legislativo n. 74/92.
Bollettino n. 47 del 7 dicembre 1998
45
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’art. 7,
comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento
stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
***
46
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Provvedimento n. 6583 ( PI2071 )
PREZZI FIAT PUNTO
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 19 novembre 1998;
SENTITO il Relatore Professor Michele Grillo;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del
10 ottobre 1996, n. 627;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Richiesta di intervento
Con richiesta di intervento pervenuta in data 30 aprile 1998 tramite la Prefettura di Latina, successivamente
integrata in data 10 giugno 1998, un consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto
Legislativo n. 74/92, dei messaggi pubblicitari diffusi sul quotidiano “Il Messaggero” dei giorni 28 febbraio
(pag. 11) e 1° marzo (pag. 9) 1998 volti a promuovere la vendita dell’automobile Fiat Punto.
Nella richiesta di intervento il consumatore lamenta che all’atto dell’acquisto di un’autovettura Fiat Punto
presso la concessionaria New Car Srl non sarebbe stato applicato lo sconto sul prezzo di listino promesso nei
messaggi pubblicitari.
2. Messaggi
I messaggi oggetto della richiesta di intervento, pubblicati sul quotidiano “Il Messaggero” dei giorni 28
febbraio (pag. 11) e 1° marzo (pag. 9) 1998, sono di identico contenuto e contengono un’immagine dell’autovettura
Fiat Punto accompagnata dalle seguenti affermazioni “Hai un usato con meno di 10 anni o non hai un usato? Fiat
Punto realizza il desiderio segreto di ogni automobilista: un pieno gratis che vi farà viaggiare per migliaia di Km.
[...] L’offerta si concretizza in una riduzione sul prezzo di listino, chiavi in mano, di £. 1.800.000 su tutte le
versioni benzina e di £. 2.400.000 su tutte le versioni diesel”. Il messaggio avverte che “l’offerta è valida solo fino
al 31 marzo” e reca in basso la scritta: “Concessionarie e succursali Fiat del Lazio e della Provincia di Terni”. Più
sotto ancora, è rinvenibile l’avvertenza: “Offerta non cumulabile con altre iniziative in corso”.
3. Comunicazione alle parti
In data 29 luglio 1998 è stato comunicato al richiedente, alla concessionaria New Car Srl e alla Fiat Auto
Spa, in qualità di operatori pubblicitari, l’avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92,
precisando che l’eventuale ingannevolezza dei messaggi in esame sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1, 2, e 3
del citato Decreto Legislativo, con particolare riguardo alla possibile induzione in errore dei destinatari circa le
caratteristiche della promozione e alle condizioni economiche alle quali è stata offerta in vendita l’autovettura Fiat
Punto nel periodo di riferimento.
Bollettino n. 47 del 7 dicembre 1998
47
4. Risultanze istruttorie
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto alle società New Car Srl e
Fiat Auto Spa, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96, di fornire informazioni in merito alle
modalità di applicazione dell’offerta promozionale e all’esistenza di eventuali condizioni o limitazioni cui era
subordinata l’offerta promozionale in oggetto.
La New Car Srl, nella memoria pervenuta in data 26 agosto 1998, ha sostenuto quanto segue:
dal prezzo di listino dell’autovettura Fiat Punto Sporting 16V, pari a lire 28.640.000, chiavi in mano, è stato
sottratto l’importo di lire 1.800.000 quale promozione offerta dai concessionari e succursali Fiat del Lazio a coloro
che avessero acquistato l’autovettura Fiat Punto entro il 31 marzo 1998;
parte dell’importo risultante è stato pagato dal segnalante in contanti (lire 21.680.000); mentre la restante
parte è stata saldata mediante la cessione di un’autovettura usata Fiat Uno 70 SX 5P di proprietà dell’acquirente (il
cui valore è stato stimato da parte della concessionaria in lire 5.250.000);
il prezzo di valutazione dell’usato consegnato dall’acquirente è stato “maggiorato di lire 1.100.000 rispetto
alla quotazione rilevata, all’epoca dell’acquisto, su «Eurotax», pubblicazione specializzata a cui viene fatto
esclusivo riferimento da tutti i concessionari di marche automobilistiche e dalle Compagnie di assicurazione”;
la New Car Srl avrebbe riconosciuto ai propri clienti il beneficio della campagna promozionale benché non
fosse tenuta a farlo, in quanto non riveste la qualità di concessionaria, né quella di succursale della Fiat.
La medesima società ha allegato alla memoria copia della fattura d’acquisto n. 203 rilasciata in data 29
aprile 1998 dalla New Car Srl al segnalante, dalla quale risulta che dal prezzo dell’autovettura comprensivo di vari
accessori, lire 23.866.666 (al netto dell’I.V.A.) è stata detratta la somma di lire 1.500.000 (sconto pubblicizzato al
netto dell’I.V.A.); sul totale risultato è stata applicata l’I.V.A. del 20% (prezzo risultante pari a lire 26.840.000).
La Fiat Auto Spa, nella memoria pervenuta in data 8 settembre 1998, ha sostenuto in sintesi quanto segue:
l’offerta promozionale in esame era rivolta ai potenziali clienti di concessionarie o succursali Fiat del Lazio e
della provincia di Terni, indipendentemente dalla circostanza che fossero in possesso di un auto usata;
l’offerta si concretizzava in una riduzione sul prezzo di listino dell’auto di lire 1.800.000 sulle versioni
benzina e lire 2.400.000 sulle versioni diesel, corrispondenti alla spesa sostenuta per l’acquisto di benzina per
percorrere 25.000 Km e alla spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio per percorrere 25.000 Km;
non esistevano altre condizioni o limitazioni non citate nel messaggio;
la concessionaria New Car Srl non è succursale né concessionaria Fiat, bensì “organizzato” Fiat, ossia
facente parte della sottorete della concessionaria Quadrifoglio di Formia.
Con nota pervenuta in data 28 settembre 1998 la Fiat Auto Spa ha precisato che:
l’offerta aveva ad oggetto una riduzione sul “prezzo di listino, chiavi in mano, di £. 1.800.000 su tutte le
versioni benzina”; come è noto nel settore automobilistico e come risulta dal “Patto chiaro Fiat” (ossia l’ordine di
acquisto standard che la Fiat suggerisce ai propri concessionari di adottare), per “prezzo chiavi in mano” si intende:
il prezzo netto dell’autoveicolo; le spese di trasporto e agenzia automobilistica; l’I.V.A. relativa ai suddetti importi;
le spese per l’immatricolazione e iscrizione al PRA, a esclusione dell’Apiet (Addizionale Provinciale Erariale di
Trascrizione);
la promozione oggetto dei messaggi in esame deve essere riferita a tale prezzo lordo: si tratta, in altri
termini, di una promessa di procurare al cliente, sul prezzo lordo effettivo di listino, una riduzione lorda di lire
1.800.000;
uno sconto lordo di lire 1.800.000 corrisponde -all’attuale aliquota I.V.A. del 20%- a lire 1.500.000 nette,
che è proprio l’importo che la New Car Srl ha dedotto nella fattura n. 203;
infatti, nella fattura rilasciata dalla New Car Srl risulta che dal prezzo di lire 23.866.666, al netto
dell’I.V.A., dell’autovettura nuova è stato decurtato l’importo di lire 1.500.000 (la riduzione promessa nei messaggi
pubblicitari al netto dell’I.V.A.) per un totale comprensivo di I.V.A. di 26.840.000; eguale prezzo si determinerebbe
là dove dall’importo del prezzo di listino al lordo dell’I.V.A. fosse sottratto l’importo lordo della riduzione
promessa, ossia lire 1.800.000; ne consegue che l’offerta promossa è stata correttamente applicata dalla New Car
Srl.
48
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
5. Parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Poiché i messaggi oggetto del presente procedimento sono stati diffusi attraverso la stampa, in data 9 ottobre
1998 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del
Decreto Legislativo n. 74/92.
Nel parere pervenuto in data 9 novembre 1998, si sostiene che i messaggi non sono ingannevoli ai sensi del
Decreto Legislativo n. 74/92, in quanto dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento emerge che il
prezzo pagato dal segnalante (lire 26.840.00) corrisponde a quello che avrebbe dovuto essere praticato secondo il
messaggio pubblicitario; il prezzo corrisposto, infatti, è la risultante del prezzo di listino al lordo dell’I.V.A., pari a
lire 28.640.000, decurtato dello sconto pubblicizzato al lordo dell’I.V.A., pari a lire 1.800.000.
6. Valutazioni conclusive
Nei messaggi in esame la società Fiat Auto Spa promuove la vendita dell’autovettura Fiat Punto tramite
un’offerta, valida fino al 31 marzo 1998, che si concretizzava in una riduzione sul prezzo di listino dell’autovettura
di lire 1.800.000 per le versioni benzina e lire 2.400.000 per le versioni diesel; il messaggio lascia intendere che tale
offerta sarebbe stata applicabile indipendentemente dalla circostanza che il cliente fosse in possesso o meno di un
auto usata.
Dalle risultanze istruttorie è emerso che la concessionaria New Car Srl, pur non essendo formalmente una
concessionaria Fiat, ha effettivamente applicato all’atto di acquisto della Fiat Punto Sporting 16V da parte del
segnalante l’offerta pubblicizzata, aderendo all’iniziativa in questione.
Infatti, la riduzione promessa nei messaggi in esame doveva essere applicata al prezzo lordo di listino
dell’autovettura, ossia il “prezzo chiavi in mano”, così come riportato nei messaggi. Tale sconto lordo di lire
1.800.000 per le versioni benzina corrisponde a lire 1.500.000 al netto dell’I.V.A., che è appunto l’importo dedotto
dalla New Car Srl nella fattura n. 203 dal prezzo di listino dell’auto al netto dell’I.V.A..
In base a tali considerazioni, i messaggi in esame risultano veritieri, in quanto ciò che essi prospettano
corrisponde a quanto effettivamente applicato nel caso concreto da parte della New Car Srl.
RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che i
messaggi oggetto della richiesta di intervento non sono idonei a indurre in errore i consumatori con riguardo
all’applicazione dell’offerta promozionale pubblicizzata;
DELIBERA
che i messaggi descritti al punto 2 del presente provvedimento, diffusi da Fiat Auto Spa, non costituiscono,
per le ragioni esposte in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3 del
Decreto Legislativo n. 74/92.
Bollettino n. 47 del 7 dicembre 1998
49
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 7,
comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento
stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
***
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Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Provvedimento n. 6584 ( PI2076 )
VIDEO SYSTEM ITALIA II
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 19 novembre 1998;
SENTITO il Relatore Professor Giovanni Palmerio;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del
10 ottobre 1996 n. 627;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Richiesta di intervento
Con richiesta di intervento pervenuta in data 17 aprile 1998, successivamente integrata in data 11 giugno
1998, un consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, del
messaggio pubblicitario diffuso a mezzo posta nel mese di marzo 1998, a Roma, dalla società Video System Srl,
avente ad oggetto l’assegnazione di un omaggio consistente in un volo aereo gratuito più un buono soggiorno a
Palma di Maiorca o a Monastir.
Nella richiesta si lamenta la genericità delle indicazioni per poter beneficiare dell’omaggio offerto nonché
l’impossibilità, per il destinatario, di poter individuare le reali finalità promozionali del messaggio.
2. Messaggio
Il messaggio è costituito da una lettera inviata dalla Video System nella quale si legge: “Gent.ma Famiglia,
la VIDEO SYSTEM ITALIA Srl Settore Vacanze è lieta di comunicarVi che la Vostra famiglia è stata selezionata
per l’assegnazione di un VOLO AEREO A/R GRATUITO PIÙ UN BUONO SOGGIORNO*, offerto da NEW
TAURUS VIAGGI Srl, per trascorrere una fantastica vacanza in bellissimi villaggi turistici, scegliendo tra
l’incantevole Palma di Majorca (Spagna) o la magica Monastir (Tunisia). Per maggiori informazioni, per il ritiro
della documentazione e altro, telefonare ai numeri 049-8022426/ 049-8022436 da lunedì 23 marzo a venerdì 27
marzo 1998, dalle ore 12,30 alle 15,30 e dalle ore 17,00 alle 20,00. Trattasi di presentazione del settore
TIMESHARE. *Detta offerta è valida fino a Dicembre 1998 secondo le modalità proposte e offerte da NEW
TAURUS VIAGGI Srl Tuttavia la mancata conferma telefonica entro la data sopra specificata comporterà
l’annullamento della presente. Il vitto sarà a Vs. carico presso le strutture di villeggiatura”.
3. Comunicazione alle parti
In data 23 giugno 1998 è stato comunicato al denunciante e alla società Video System Italia Srl (Video
System), in qualità di operatore pubblicitario, l'avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92,
precisando che l’eventuale ingannevolezza del messaggio oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata
ai sensi degli artt. 1, 2, 3, e 4, comma 1, del citato Decreto Legislativo, con riferimento alla effettiva gratuità
dell’omaggio prospettato, alla indicazione, esclusivamente in lingua inglese, della circostanza che si tratta di una
presentazione nel settore “Timeshare” e alla riconoscibilità dello stesso come pubblicità.
Bollettino n. 47 del 7 dicembre 1998
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4. Risultanze istruttorie
Contestualmente alla comunicazione d’avvio del procedimento, è stato richiesto all’operatore pubblicitario,
ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96, di fornire informazioni in merito allo svolgimento
dell’iniziativa in oggetto con riguardo all’effettiva gratuità dell’omaggio prospettato.
In data 13 luglio 1998, la Video System ha presentato una memoria nella quale, in via preliminare, sostiene
di non poter essere ad alcun titolo considerata la destinataria della segnalazione in oggetto, in quanto è la New
Taurus Viaggi la società che organizza il viaggio gratuito più buono soggiorno offerto con la cartolina in esame.
Nel merito, nella memoria si afferma che il messaggio in oggetto non contiene comunque alcun elemento di
ingannevolezza. Infatti, nello stesso vi sono tutte le indicazioni che permettono di comprendere i termini
dell’operazione. Per un verso viene specificato che il volo aereo più il buono soggiorno vengono offerti
gratuitamente, per altro verso si specifica chiaramente che le spese di vitto presso le strutture di villeggiatura sono a
carico dei destinatari.
Con riferimento allo scopo dell’iniziativa, nelle difese si evidenzia che la lettera indica in modo esplicito che
si tratta di un’iniziativa per la “presentazione promozionale del settore timeshare” e che, con un semplice sforzo di
traduzione, qualunque consumatore è in grado di comprendere che si tratta del settore delle multiproprietà. A ciò si
aggiunga che, l’espressione timeshare è entrata a far parte di quei vocaboli inglesi di uso comune che l’uomo medio
utilizza e il significato è comunque facilmente rinvenibile in qualsiasi vocabolario italiano-inglese. Peraltro se il
segnalante avesse contattato telefonicamente la Video System gli sarebbero state fornite tutte le informazioni utili
per ritirare l’omaggio offerto, evidenziando che questo è svincolato non solo dalla vendita di prodotti, ma anche,
ove lo stesso non volesse o potesse intervenire, dall’onere di dovere partecipare alla presentazione promozionale di
multiproprietà immobiliari. In quest’ultimo caso i documenti per fruire dell’offerta prospettata nel messaggio gli
sarebbero stati inviati per posta.
Inoltre, nella medesima memoria si sostiene che la lettera in esame non può essere considerata messaggio
pubblicitario ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, in quanto rappresenta solamente la prima fase di una
iniziativa pubblicitaria molto più ampia, costituendo semplicemente un modo per instaurare un primo contatto con i
consumatori per informarli sulle caratteristiche delle multiproprietà trattate e verificare il loro interesse e la loro
disponibilità.
Infine, nelle difese si segnala che la campagna pubblicitaria in oggetto è stata svolta dalla Video System in
varie zone d’Italia e precisamente nelle città e relative provincie di: Roma, Como, Sassari, Catania, Cosenza,
Firenze, Pesaro, Alessandria, Bergamo, Macerata, Trento, Varese e Novara.
Dalla documentazione prodotta dall’operatore pubblicitario e, in particolare, dal “Regolamento” inerente la
compilazione del modulo di prenotazione, emerge che per poter fruire del volo aereo e del soggiorno promesso è
necessario prepagare, all’atto della prenotazione, per Palma di Majorca lire 620.000 a persona (con una riduzione di
lire 70.000 per i bambini da 2 a 6 anni) e per Monastir lire 540.000 a persona (con una riduzione di lire 200.000
per i bambini da 2 a 12 anni). Tali importi sarebbero relativi alle spese di assicurazione, segreteria, invio dei
biglietti, assistenza in Italia e all’estero, trasferimento da e per l’aeroporto d’arrivo, e solo una quota parte
riguarderebbe le spese di vitto.
5. Valutazioni conclusive
In via preliminare, si evidenzia che le obiezioni sollevate dalla Video System, relative alla circostanza che la
stessa non sarebbe la destinataria della segnalazione in oggetto e che non sarebbe possibile qualificare la lettera in
esame come messaggio pubblicitario, non sono fondate.
Infatti, la pubblicità in oggetto risulta realizzata e diffusa dalla Video System, e, inoltre, nel messaggio è
riportato il numero telefonico della società stessa. Tali elementi consentono di qualificare, ai sensi dell’art. 2, lettera
c), del Decreto Legislativo n. 74/92, la Video System come operatore pubblicitario, in quanto committente e autore
del messaggio in esame.
Inoltre, si segnala che l’art. 2, lettera b), del Decreto Legislativo n. 74/92 nel definire la pubblicità
espressamente statuisce che: “per pubblicità si intende qualsiasi forma di messaggio, che sia diffuso, in qualsiasi
modo, nell’esercizio di un’attività commerciale industriale [...] allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili
52
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di
servizi”.
In base alla disposizione citata, la lettera, in quanto indirizzata al pubblico con la finalità di far conoscere
l’attività della Video System consistente nella vendita di multiproprietà, rientra nell’ambito delle forme di
comunicazione definite dal legislatore come pubblicità.
La comunicazione pubblicitaria in oggetto è rivolta a informare i destinatari della circostanza che la Video
System settore Vacanze offre un volo aereo gratuito unitamente a un buono soggiorno per trascorrere una fantastica
vacanza in alcune località espressamente identificate nel messaggio. In particolare, nel messaggio si precisa,
dandone evidenza con caratteri grafici di maggiore percezione rispetto al testo, che l’offerta consiste in un volo
aereo gratuito più un buono soggiorno. Con un asterisco di rinvio, contenuto nel medesimo messaggio, si specifica,
con caratteri ridotti, che le uniche spese a carico dei destinatari sono relative al vitto presso le strutture di
villeggiatura. Il messaggio lascia, dunque, intendere che l’unica condizione, cui tale offerta è subordinata, è
costituita da una telefonata necessaria a concordare le modalità di ritiro della documentazione relativa all’omaggio
offerto.
Con riferimento al contenuto della lettera, nel corso dell’istruttoria è risultato che l’omaggio offerto non è in
realtà gratuito, in quanto per fruire dell’indicato volo aereo più buono soggiorno è necessario versare
preventivamente le somme rispettivamente pari a 620.000 lire per Palma di Majorca e a 540.000 lire per Monastir.
Tale onere economico previsto a carico dell’interessato è solo in minima parte riferito alle spese di vitto.
Al riguardo, non può essere accolto quanto sostenuto dalla resistente con riferimento al fatto che i destinatari
del messaggio non hanno subito alcun inganno, in quanto in condizione di acquisire con precisione tutte le
informazioni nel corso dei successivi contatti telefonici con la Video System, sollecitati nella lettera.
Infatti, la circostanza che in un secondo momento è possibile acquisire informazioni più complete non
appare elemento idoneo a sanare l’ingannevolezza del messaggio sul punto, in quanto è attraverso la pubblicità che
si realizza il fine promozionale, e l’effetto chiarificatore non può essere demandato a ulteriori e inverificabili
comportamenti dell’operatore pubblicitario.
Il messaggio in esame risulta, pertanto, suscettibile di indurre in errore i destinatari, pregiudicandone il
comportamento economico, in quanto è idoneo a ingenerare false aspettative in relazione alle caratteristiche
dell’offerta, in particolare con riguardo alla circostanza che la stessa non è soggetta ad alcun esborso economico se
non il vitto presso le strutture di villeggiatura.
Con riguardo al secondo profilo contestato, relativo allo scopo dell’iniziativa promozionale, si rileva che nel
messaggio viene riportata, nella parte inferiore e con caratteri assolutamente ridotti, la dicitura “trattasi di
presentazione promozionale del settore Timeshare”. L'espressione da ultimo utilizzata non può essere di per sé
sufficiente a illustrare e/o chiarire il vero obiettivo dell'iniziativa in argomento, in quanto il termine Timeshare,
oltre ad essere riportato con scarsa evidenza grafica, non può ritenersi un termine di uso comune tale da presumersi
conosciuto dai soggetti cui la lettera viene indirizzata, vale a dire da consumatori di lingua italiana, non
necessariamente tenuti a conoscere tale terminologia straniera.
In quest'ottica, pertanto, il messaggio è da considerarsi ingannevole a causa dell'omissione di un riferimento
evidente e realmente comprensibile dall'utente medio circa il vero scopo dell'offerta pubblicizzata.
Né, d'altra parte, a sanare l’ingannevolezza della suddetta comunicazione pubblicitaria può essere ritenuta
idonea la circostanza che il destinatario, in un secondo tempo, ponga in essere un'ulteriore attività per comprendere
il significato del termine in esame e/o per acquisire con precisione ogni informazione, considerato che, in linea di
principio, il messaggio ha già prodotto i suoi effetti nel momento stesso in cui i destinatari ne assecondano le
prescrizioni (nella specie, per l'appunto, effettuando la telefonata o partecipando agli incontri promozionali).
In base a tali considerazioni, pertanto, la comunicazione in esame, in cui viene promessa l’assegnazione di
un volo gratuito più un buono soggiorno a Palma di Majorca o a Monastir e in cui non viene segnalata chiaramente
la finalità promozionale della stessa in ordine alla vendita di quote associative in multiproprietà, risulta priva dei
requisiti di immediata riconoscibilità come pubblicità richiesti dall’art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo n.
74/92.
RITENUTO, pertanto, che il messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento, con riferimento
all’immediata disponibilità e all’asserita gratuità del volo aereo e del buono soggiorno, nonché all’assenza di
indicazioni facilmente comprensibili dai destinatari circa la finalità pubblicitaria perseguita, consistente nel
promuovere la vendita di quote in multiproprietà, è idoneo a indurre in errore i consumatori potendo per tale motivo
pregiudicarne il comportamento economico;
Bollettino n. 47 del 7 dicembre 1998
53
RITENUTO, inoltre, che la capillare e recente diffusione del messaggio, nonché la validità dell’iniziativa
promozionale sino a dicembre 1998 rendono necessaria la pubblicazione di una dichiarazione rettificativa, così da
evitare che la pubblicità in questione continui a produrre effetti;
DELIBERA
che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso dalla società Video
System Italia Srl, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità
ingannevole ai sensi degli artt. 1, comma 2, 2, lettera b), 3, lettere a), b) e c), e 4, comma 1, del Decreto Legislativo
n. 74/92, e ne vieta l’ulteriore diffusione.
DISPONE
a) che la Video System Italia Srl pubblichi - a sua cura e spese - una dichiarazione rettificativa - ai sensi
dell’art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo n. 74/92 - secondo le seguenti modalità:
1) il testo della dichiarazione rettificativa è quello riportato in allegato al presente provvedimento;
2) la dichiarazione rettificativa dovrà essere pubblicata per una volta, entro trenta giorni dall'avvenuta
comunicazione del presente provvedimento, in una delle prime sei pagine del quotidiano “La Repubblica”, in uno
spazio corrispondente a 32 moduli (mm. 185x189);
3) la pubblicazione dovrà ricalcare in toto impostazione, struttura e aspetto della dichiarazione rettificativa
allegata; i caratteri del testo dovranno essere del massimo corpo tipografico compatibile con lo spazio indicato al
punto 2 e le modalità di scrittura, di stampa e di diffusione non dovranno essere tali da vanificare gli effetti della
pubblicazione; in particolare, nella pagina di pubblicazione della dichiarazione rettificativa, così come nelle restanti
pagine, non dovranno essere riportati messaggi che si pongano in contrasto con il contenuto della dichiarazione
stessa o che comunque tendano ad attenuarne la portata e il significato;
b) che la pubblicazione dovrà essere preceduta dalla comunicazione all'Autorità della data in cui la
pubblicazione della dichiarazione rettificativa avrà luogo e dovrà essere seguita, entro tre giorni, dall'invio
all'Autorità di una copia originale del giornale contenente la dichiarazione rettificativa pubblicata.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 7,
comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento
stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
54
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Allegato al provvedimento n. 6584 ( PI2076 )
VIDEO SYSTEM ITALIA II
COMUNICAZIONI A TUTELA DEL CONSUMATORE
AUTORITA' GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
******
La società VIDEO SYSTEM ITALIA S.r.l.
ha diffuso per posta una cartolina ritenuta dall’Autorità
PUBBLICITÀ INGANNEVOLE,
nella quale veniva comunicata l’assegnazione di un
VOLO AEREO GRATUITO PIÙ BUONO SOGGIORNO
escluse le spese di vitto, da scegliere tra le località di
Palma di Majorca e Monastir,
nell’ambito di una “presentazione promozionale del settore timeshare”.
IN REALTÀ
IL MESSAGGIO FACEVA CREDERE
la cartolina serviva a convocare i destinatari ad
che al destinatario fosse stato assegnato
una presentazione promozionale di immobili, al
gratuitamente un volo aereo più un buono
fine di vendere gli stessi appartamenti in
soggiorno, escluse le spese di vitto.
multiproprietà. Inoltre, il soggiorno era
condizionato al versamento di lire 620.000 per
Palma di Majorca e di lire 540.000 per Monastir.
Il messaggio è stato diffuso nei primi mesi del 1998 nelle zone di Roma, Como, Sassari, Catania,
Cosenza, Firenze, Pesaro, Alessandria, Bergamo, Macerata, Trento, Varese e Novara e province.
L'Autorità ha disposto la pubblicazione della presente dichiarazione rettificativa.
(Provvedimento adottato nell'Adunanza del 19 novembre 1998, ai sensi del d. lgs. 74/92)
***
Bollettino n. 47 del 7 dicembre 1998
Provvedimento n. 6585 ( PI2078 )
55
COMPUTER MAGAZINE
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 19 novembre 1998;
SENTITO il Relatore Professor Michele Grillo;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del
10 ottobre 1996, n. 627;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Richiesta di intervento
Con richieste di intervento pervenute in data 8 e 22 maggio 1998, due consumatori hanno segnalato la
presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, del messaggio pubblicitario contenuto nella
parte superiore di un cartoncino che completa la confezione, sigillata con il cellophane, della rivista mensile
intitolata “Computer Magazine”, diffusa dalla società editoriale Il Mio Castello Computing Srl.
Nella richiesta d’intervento si lamenta che il messaggio sia omissivo circa l’effettiva durata di utilizzo dei
programmi, e che solo dopo l’acquisto è possibile accorgersi che i software reclamizzati sono utilizzabili per pochi
giorni.
2. Messaggio
Il messaggio segnalato riguarda la pubblicità di due Cd-Rom, compresi nel prezzo di copertina del giornale,
contenenti alcuni software di ricerca, di agenda e di scadenzario, denominati rispettivamente “Encarta ‘98” e
“Publisher ‘97”. Il messaggio riporta alcune delle seguenti diciture, collocate sulla parte superiore del cartoncino
che completa la confezione del periodico, sigillata con il cellophane: “I due Cd sono all’interno”; “solo 8.000 lire
con 2-CD Rom compresi nel prezzo”; “Super esclusivo Encarta ‘98. Gratis”.
3. Comunicazione alle parti
In data 4 giugno 1998 è stato comunicato ai segnalanti e alla società editoriale Il mio Castello Computing
Srl, in qualità di operatore pubblicitario, l'avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92,
precisando che l'eventuale ingannevolezza del messaggio oggetto delle richieste di intervento sarebbe stata valutata
ai sensi degli artt. 1, 2, e 3 del citato Decreto Legislativo, con riferimento alla possibile induzione in errore dei
consumatori circa le caratteristiche e i contenuti dei CD offerti in omaggio.
4. Risultanze istruttorie
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, è stato richiesto alla società editoriale Il Mio
Castello Computing Srl, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96, di fornire informazioni
56
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
relative alle caratteristiche dei Cd-Rom allegati alla predetta rivista, nonché precisazioni sulle modalità di
esplicazione dell’attività editoriale del citato periodico.
L’operatore pubblicitario, con memoria pervenuta in data 23 giugno 1998, ha specificato quanto segue:
i due CD-Rom allegati alla rivista “Computer Magazine” del mese di maggio 1998 contenevano la versione
completa dei programmi “Encarta ‘98” e “Publisher ‘97”, utilizzabili per un periodo di tempo limitato: il primo per
dieci giorni, il secondo per sessanta giorni;
alla rivista “Computer Magazine” (in vendita nelle edicole al prezzo di lire 8.000) sono sempre allegati due
Cd-Rom contenenti programmi in versione dimostrativa o completa: ciò costituisce una delle caratteristiche
peculiari del prodotto, perché “Computer Magazine” è tuttora l’unica rivista in Italia che offre tutti i mesi ai propri
lettori in omaggio 2 Cd-Rom;
chiunque sia interessato ai programmi in questione e qualunque lettore medio di riviste del settore, come
“Computer Magazine”, sa perfettamente che la licenza senza limiti di tempo di programmi come quelli in questione
ha un costo non inferiore ad alcune centinaia di migliaia di lire. Non era, dunque, pensabile che tali programmi
potessero essere acquisiti al prezzo di lire 8.000;
con riferimento alle espressioni utilizzate nel messaggio, il programma “Encarta ‘98” era effettivamente
“super esclusivo” per i lettori della rivista, i quali sono stati gli unici in Italia a poterlo utilizzare in prova, nonché
era “gratuito”, visto che è stato offerto in allegato alla rivista senza alcun sovrapprezzo.
5. Parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Poiché il messaggio oggetto del presente procedimento è stato diffuso a mezzo stampa, in data 23 settembre
1998 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del
Decreto Legislativo n. 74/92.
Nel parere pervenuto in data 9 novembre 1998 si sostiene che il messaggio pubblicitario costituisce una
fattispecie di pubblicità ingannevole, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, sulla base delle seguenti
considerazioni:
nel messaggio non viene fornita alcuna indicazione in merito all’utilizzabilità limitata dei programmi stessi,
essendo quest’ultima riportata in altre parti del cartoncino meno visibili oppure accessibili solo dopo avere
effettuato l’acquisto della rivista;
l’ingannevolezza del messaggio circa la reale consistenza dei prodotti, non può essere esclusa dal fatto che i
prodotti fossero offerti in omaggio, in quanto tra i possibili destinatari del messaggio pubblicitario sono compresi
non soltanto gli esperti del settore informatico, in grado di comprendere le limitazioni dell’offerta gratuita di
software costosi e complessi, ma anche i consumatori inesperti che intendono avvicinarsi al mondo dell’informatica
proprio tramite strumenti come quelli reclamizzati.
6. Valutazioni conclusive
Con riferimento al messaggio pubblicitario, si osserva che, circa l'individuazione del target del messaggio,
contenuto sulla rivista "Computer Magazine", il periodico in questione è rivolto principalmente a quei soggetti che
possono considerarsi specialisti e professionisti del settore informatico o, comunque, esperti in materia.
Pertanto, l’analisi del messaggio, valutato nel complesso, compresa ogni espressione e modalità grafica in
esso contenuta, va posta in relazione al fatto che i destinatari del messaggio sono persone con un elevato interesse
per l’informatica e con conoscenze approfondite della materia.
In merito al messaggio contenuto sul frontespizio della rivista “Computer Magazine”, si osserva che la
pubblicità appare prospettare ai lettori la possibilità di avere, al prezzo di copertina, due Cd-Rom in omaggio,
contenenti i software reclamizzati e completi di ogni loro funzione.
La versione dei software disponibili su floppy disk e allegati al periodico risulta effettivamente completa.
L’unica limitazione riguarda la circostanza che il programma è provvisto di una licenza d’uso della durata di
alcuni giorni (60 giorni per il software di “Publisher ‘97” e 10 giorni per il programma “Encarta ‘98”), allo scadere
dei quali l’utente non è più in grado di utilizzarli, salvo acquistare successivamente una licenza definitiva per
l’utilizzo degli stessi.
Bollettino n. 47 del 7 dicembre 1998
57
Con riferimento a quest’ultima circostanza, si rileva che nel caso di specie l’omissione circa la durata di
validità dei software non sia significativa, in ragione di alcune considerazioni sulle modalità di diffusione del
messaggio, sul valore e sulla natura dell’omaggio.
In primo luogo, si ritiene che un consumatore di riviste informatiche non può ragionevolmente aspettarsi di
ottenere al prezzo della rivista (di lire 8.000) due programmi software, aventi un valore commerciale pari a lire
237.000+IVA, nel caso del programma Encarta ‘98, e a lire 220.000+IVA nel caso di Publisher ‘97.
Al contrario, si osserva che i destinatari, appunto in ragione del prezzo di mercato dei software offerti,
debbano necessariamente aspettarsi che vi sia una qualche limitazione.
In secondo luogo, va considerato che l’omaggio offerto ha pur sempre carattere accessorio rispetto alla rivista
stessa.
Anche a voler prendere in considerazione il target del messaggio, contrariamente a quanto sostenuto
dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la decettività del messaggio non può essere valutata sulla base
del grado maggiore o minore di conoscenze nel settore informatico dei destinatari, in quanto i Cd-Rom in omaggio
alla rivista erano comunque completi in tutte le loro funzionalità.
In quest’ottica, si ritiene che la circostanza secondo cui gli acquirenti della rivista siano effettivamente in
grado di installare e utilizzare pienamente i software offerti in omaggio, ancorché per un periodo limitato, rende il
messaggio sostanzialmente inidoneo a pregiudicare il comportamento economico dei consumatori.
RITENUTO, pertanto, in difformità dal parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che il
messaggio in questione non è idoneo a indurre in errore i destinatari circa le caratteristiche dei software contenuti
nei due CD-Rom allegati al settimanale “Computer Magazine”, del mese di maggio 1998;
DELIBERA
che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso dalla società editoriale
Il Mio Castello Computing Srl di Milano, non costituisce, per le ragioni esposte in motivazione, una fattispecie di
pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, lettera b), e 3, lettera a), del Decreto Legislativo n. 74/92.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 7,
comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento
stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
***
58
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Provvedimento n. 6586 ( PI2079 )
NUOVA ROVER 211i
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 19 novembre 1998;
SENTITO il Relatore Professor Giovanni Palmerio;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74;
VISTO il regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del 10
ottobre 1996, n. 627;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Richiesta d’intervento
Con richiesta d’intervento pervenuta in data 11 maggio 1998, un consumatore ha segnalato la presunta
ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, del messaggio pubblicitario riguardante l’autovettura
“Nuova Rover 211i”, diffuso dalla società Rover Italia Spa (di seguito: Rover Italia) tramite il quotidiano “Il
Gazzettino” del 28 aprile 1998.
Nella suddetta richiesta si evidenzia, in particolare, che le affermazioni contenute nel messaggio lasciano
erroneamente intendere, in assenza di ulteriori indicazioni o precisazioni, che il prezzo pubblicizzato (18.668.000*
prezzo chiavi in mano Rover 211i 3p al netto degli ecoincentivi. A.P.I.E.T. - I.E.T. escluse) sia il prezzo finale di
vendita, mentre, in realtà, tale prezzo non sarebbe comprensivo del costo, obbligatorio, dell’antifurto (pari a lire
466.000).
2. Messaggio
Nel contesto del messaggio pubblicitario in esame, diffuso dalla Rover Italia tramite il quotidiano “Il
Gazzettino” del 28 aprile 1998, si rileva, in calce alla rappresentazione fotografica dell’autovettura Rover 211i,
l’affermazione: “NUOVA ROVER 211i [...]: L. 18.668.000* (∗prezzo chiavi in mano Rover 211i 3p al netto degli
ecoincentivi. A.P.I.E.T. - I.E.T. escluse). Servosterzo, airbag, alzacristalli elettrici, chiusura centralizzata, interni
rifiniti nel migliore stile Rover, tutto di serie”.
3. Comunicazione alle parti
In data 15 giugno 1998 è stato comunicato al segnalante e alla società Rover Italia, in qualità di operatore
pubblicitario, l'avvio di un procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l'eventuale
ingannevolezza del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli
artt. 1, 2, e 3, lettere a) e b), del citato Decreto Legislativo, con particolare riguardo agli effettivi requisiti e
condizioni di applicazione dell’offerta pubblicizzata.
Bollettino n. 47 del 7 dicembre 1998
59
4. Risultanze istruttorie
Contestualmente alla citata comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto alla Rover Italia, ai
sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96, di fornire informazioni riguardanti le caratteristiche e le
condizioni di applicazione dell’offerta pubblicizzata, con particolare riferimento all’acquisto dell’antifurto, nonché
la programmazione del messaggio segnalato per l’anno 1998.
Con memoria pervenuta in data 10 luglio 1998, la Rover Italia ha precisato che:
per quanto riguarda l’autovettura Rover 211i “la voce antifurto con specifico riferimento all’elemento
‘antifurto perimetrico’ é un optional a richiesta sulla vettura in questione” e, in quanto tale, é “largamente diffuso
sulle vetture disponibili presso la rete di vendita ma non imposto obbligatoriamente su tutte”;
la campagna pubblicitaria per la Rover 211i, comprensiva del messaggio denunciato, si è svolta nell’arco
temporale marzo-giugno 1998, attraverso i maggiori quotidiani a diffusione nazionale (La Stampa, Corriere della
Sera, La Repubblica, Il Sole 24 Ore, Il Messaggero, Tutto Sport, La Gazzetta dello Sport e altri), le più importanti
emittenti televisive (Rai Uno, Rai Due e Rai Tre, Canale 5, Italia 1, TMC) e radiofoniche (Radio DJ, Rete 105, Kiss
Kiss), nonché attraverso il circuito cinematografico.
In data 16 settembre 1998 l’Autorità ha richiesto al Centro Tutela Concorrenza e Mercato della Guardia di
Finanza, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96, di acquisire, presso i concessionari Rover di
Roma e provincia, ulteriori informazioni in merito alle effettive modalità di applicazione dell’offerta pubblicizzata.
Dagli accertamenti eseguiti dal suddetto Centro, anche mediante l’acquisizione dei preventivi di vendita, è
emerso che:
negli opuscoli promozionali in distribuzione presso i singoli concessionari, l’accessorio antifurto,
denominato “allarme perimetrico e immobilizzatore motore”, é ricompreso sotto la voce “Equipaggiamenti a
richiesta”;
non é, tuttavia, possibile acquistare l’autovettura senza l’antifurto, poiché lo stesso é installato in fase
d’assemblaggio dei diversi componenti dell’autovettura;
l’antifurto risulta essere, pertanto, un “optional obbligatorio” non incluso nel prezzo di listino “chiavi in
mano” pubblicizzato dalla casa produttrice, ma il cui costo deve essere obbligatoriamente sostenuto dal cliente
all’atto dell’acquisto dell’autovettura.
5. Parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso a mezzo stampa, in data 15 ottobre
1998 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del
Decreto Legislativo n. 74/92.
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni non si é espressa nel termine di trenta giorni dal
ricevimento della richiesta e non ha rappresentato ulteriori esigenze istruttorie.
6. Valutazioni conclusive.
Nel caso in esame, l’Autorità si avvale della facoltà di procedere indipendentemente dall’acquisizione del
parere, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del D.P.R. n. 627/96.
L’indicazione, nel contesto del messaggio segnalato, di uno specifico prezzo di vendita lascia intendere ai
soggetti eventualmente interessati all’acquisto dell’autovettura pubblicizzata, in assenza di ulteriori precisazioni,
che tale prezzo non sia gravato da ulteriori costi o spese. Tale decodifica viene ulteriormente rafforzata
dall’affermazione “chiavi in mano”, che ragionevolmente porta il consumatore a ritenere che non vi siano costi
aggiuntivi per l’acquisto dell’autovettura pubblicizzata.
Dagli accertamenti istruttori è emerso che l’accessorio denominato “antifurto perimetrico” viene installato in
fase di assemblaggio dalla stessa casa automobilistica e che tutte le autovetture del modello pubblicizzato vengono
fornite ai concessionari già dotate di tale accessorio.
L’autovettura di cui trattasi deve pertanto essere necessariamente acquistata con tale accessorio, il cui costo
non é tuttavia ricompreso nel prezzo pubblicizzato nel messaggio.
60
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Da tali circostanze consegue l’ingannevolezza del messaggio, in quanto lo stesso omette di indicare che al
prezzo finale di vendita dell’autovettura, come indicato nel messaggio, deve essere necessariamente sommato
l’importo corrispondente al costo dell’antifurto di cui sopra.
Per quanto attiene al requisito del pregiudizio al comportamento economico, necessario per la sussistenza
della fattispecie di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo n. 74/92, si rileva che, usualmente, a differenza di altre
tipologie di merci, l'acquisto di autoveicoli è preceduto da una fase relativamente lunga di ricerca di informazioni
sulle varie offerte presenti sul mercato, al fine di valutare comparativamente le caratteristiche e le condizioni di
vendita degli autoveicoli stessi. Con riferimento alle pubblicità relative a tali prodotti, pertanto, l'assenza di
indicazioni potrebbe ritenersi idonea a pregiudicare il comportamento economico del consumatore, qualora dette
omissioni rivestano un carattere di essenzialità ovvero si riferiscano a informazioni tali da determinare le scelte del
consumatore in ordine a quel bene.
L'ipotesi sopra delineata ricorre nel caso in esame; infatti, l’indicazione del prezzo dell’autovettura,
indicazione ingannevole per l’omessa specificazione della necessità di dover sommare al prezzo indicato quello
dell’accessorio obbligatorio, costituisce un elemento di sicuro rilievo nel processo decisionale del consumatore, il
quale, a fronte della proposta contenuta nel messaggio in esame, potrebbe essere indotto a non attivare ulteriori
ricerche ovvero a interrompere quelle avviate, per poi rendersi conto, solo in un momento successivo, che quanto
pubblicizzato non corrisponde alla realtà.
Limitatamente al caso di specie, quindi, alla luce delle suesposte considerazioni, l'accertato carattere
ingannevole del messaggio può ritenersi idoneo a pregiudicare il comportamento economico dei consumatori.
RITENUTO, pertanto, in base a quanto sopra esposto, che il messaggio in esame è idoneo a indurre in errore
i consumatori in merito alle effettive caratteristiche e condizioni di applicazione dell’offerta pubblicizzata, potendo,
per tale motivo, pregiudicarne il comportamento economico;
RITENUTO, infine, che le modalità di diffusione del messaggio in esame, suscettibili di raggiungere un
ampio numero di soggetti per mezzo della stampa, dei mezzi radiotelevisivi, nonché attraverso il circuito
cinematografico, rendono necessaria la pubblicazione di una dichiarazione rettificativa, ai sensi dell’art. 7, comma
6, del Decreto Legislativo n. 74/92, al fine di impedire che la pubblicità in questione continui a produrre effetti;
DELIBERA
che il messaggio descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso dalla società Rover Italia Spa,
costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli
artt. 1, 2, e 3, lettere a) e b), del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l’ulteriore diffusione.
DISPONE
a) che la società Rover Italia Spa pubblichi, a sua cura e spese, una dichiarazione rettificativa, ai sensi
dell'art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo n. 74/92, secondo le seguenti modalità:
1) il testo della dichiarazione rettificativa è quello riportato in allegato al presente provvedimento;
2) la pubblicazione della dichiarazione rettificativa dovrà essere effettuata una sola volta, entro quaranta
giorni dall'avvenuta notificazione del presente provvedimento, sul quotidiano “La Repubblica”, occupando uno
spazio corrispondente a 44 moduli (mm.185x261);
3) i caratteri del testo dovranno essere del massimo corpo tipografico compatibile con lo spazio indicato al
punto 2 e le modalità grafiche, di stampa e di diffusione non dovranno essere tali da vanificare gli effetti della citata
pubblicazione; in particolare, nella pagina di pubblicazione della dichiarazione rettificativa, così come nelle restanti
pagine, non dovranno essere riportati messaggi che si pongano in contrasto con il contenuto della dichiarazione
rettificativa stessa o che comunque tendano ad attenuarne la portata e il significato;
Bollettino n. 47 del 7 dicembre 1998
61
b) che la pubblicazione dovrà essere preceduta dalla comunicazione all'Autorità della data in cui la
dichiarazione rettificativa avrà luogo e dovrà essere seguita, entro tre giorni, dall'invio all'Autorità di una copia del
suddetto quotidiano, contenente la citata dichiarazione rettificativa.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 7,
comma 11, del Decreto Legislativo 74/92, entro sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione.
IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
62
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Allegato al provvedimento n. 6586 ( PI2079 )
NUOVA ROVER 211i
COMUNICAZIONI A TUTELA DEL CONSUMATORE
AUTORITA' GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
******
La Rover Italia S.p.A.
ha diffuso
un messaggio ritenuto dall’Autorità
PUBBLICITÀ INGANNEVOLE,
relativo alla
AUTOVETTURA “ROVER 211i”.
IN REALTÀ
IL MESSAGGIO AFFERMAVA
“NUOVA ROVER 211i: L. 18.668.000* [*prezzo il prezzo finale di vendita era superiore a quello
prospettato nel messaggio, in quanto l’autovettura
chiavi in mano Rover 211i 3p al netto degli
doveva essere necessariamente acquistata con
ecoincentivi. A.P.I.E.T.-I.E.T. escluse].
l’antifurto, il cui costo (466.000 lire) non era
Servosterzo, airbag, alzacristalli elettrici, chiusura
incluso nel prezzo pubblicizzato.
centralizzata, interni rifiniti nel migliore stile
Rover, tutto di serie”.
L'Autorità ha disposto la pubblicazione della presente dichiarazione rettificativa.
(Provvedimento adottato nell'Adunanza del 19 novembre 1998, ai sensi del d. lgs. 74/92)
Il messaggio segnalato è apparso su “Il Gazzettino” del 28 aprile 1998.
***
Bollettino n. 47 del 7 dicembre 1998
Provvedimento n. 6587 ( PI2086 )
63
CARROZZERIA SAN PAOLO
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 19 novembre 1998;
SENTITO il Relatore Professor Giovanni Palmerio;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del
10 ottobre 1996, n. 627;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Richiesta di intervento
Con richiesta di intervento pervenuta in data 14 maggio 1998, un’associazione di consumatori ha segnalato
la presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario apparso sul periodico locale intitolato “Zona 2”, di Milano,
diffuso dalla Carrozzeria S. Paolo di Nova Luigi e Carta Felicita S.d.f. (di seguito carrozzeria S. Paolo).
Nella segnalazione si evidenzia che, nonostante l’invito da parte del Comune di Milano a ottemperare
all’ordinanza del 5 settembre 1997, con la quale veniva intimata la cessazione dell’utilizzo della cabina di
verniciatura a forno, lo stesso operatore pubblicitario ha continuato a reclamizzare un servizio che, in realtà, non
sarebbe stato possibile svolgere, stante il divieto imposto dallo stesso Comune di Milano.
2. Messaggio
Il messaggio è contenuto in un riquadro collocato nella pagina 3, in basso a destra, del mensile locale “Zona
2” del mese di marzo 1998.
All’interno del riquadro sono contenute le seguenti diciture: “Carrozzeria S. Paolo di Nova Luigi e Carta
Felicita S.d.f.”; “Verniciatura a forno-Banchi e Dime riscontro Car Brench”. Seguono l’indirizzo e il numero di
telefono dell’operatore pubblicitario.
3. Comunicazione alle parti
In data 5 giugno 1998 è stato comunicato al segnalante e alla carrozzeria S. Paolo, in qualità di operatore
pubblicitario, l'avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l'eventuale
ingannevolezza del messaggio oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1, 2, e 3
del citato Decreto Legislativo, con riferimento alla possibile induzione in errore dei destinatari in merito alle
caratteristiche dei servizi offerti dall’operatore pubblicitario.
64
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
4. Risultanze istruttorie
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto al Comune di Milano, ai
sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96, di fornire precisazioni circa gli eventuali sviluppi
successivi alla delibera del 5 settembre 1996 e alla comunicazione del 10 novembre 1997, con le quali si intimava
alla carrozzeria S. Paolo la cessazione dell’attività di verniciatura a forno reclamizzata nel messaggio. Nella stessa
comunicazione sono stati, altresì, richiesti all’operatore chiarimenti circa le modalità e il luogo in cui l’operatore
svolge l’attività di verniciatura a forno.
In data 30 giugno 1998 il Comune di Milano ha risposto affermando quanto segue:
a seguito dei provvedimenti emessi dal Comune di Milano - settore ambiente, la carrozzeria S. Paolo si era
impegnata a non utilizzare la cabina di verniciatura a forno;
per il controllo di ottemperanza sono stati interessati la A.S.L. competente e il Comando di Polizia
Municipale di zona. Quest’ultimo riferiva che dagli accertamenti svolti non risultava che la cabina fosse in utilizzo.
Tuttavia, da un successivo sopralluogo del Nucleo di Polizia Municipale è stato rilevato che, al momento
dell’accertamento, la cabina forno era in funzione. Pertanto, è stata informata l’Autorità Giudiziaria al fine di
valutare l’opportunità di procedere all’ulteriore sequestro della cabina forno di verniciatura.
In data 17 giugno e 24 settembre 1998, l’operatore pubblicitario ha trasmesso la seguente documentazione:
ordinanza del 21 febbraio 1997 disposta dall’Autorità Giudiziaria di Milano, dalla quale risulta la
restituzione al legittimo proprietario della cabina di verniciatura a forno posta sotto sequestro in data 3 febbraio
1997;
verbale di restituzione delle cose sequestrate, redatto in data 24 febbraio 1997 dal Corpo di Polizia
Municipale di Milano;
domanda presentata dall’operatore pubblicitario, in data 13 novembre 1997, alla regione Lombardia per
avvalersi dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 25 luglio 1991, relativamente all’attività a ridotto
inquinamento atmosferico, descritta al punto 3 dell’allegato 2 al Decreto medesimo;
comunicazione del 13 novembre 1997 trasmessa dall’operatore pubblicitario al Comune di Milano, dalla
quale risulta la richiesta di verificare, attraverso un ulteriore sopralluogo con i tecnici competenti, che la
lavorazione di verniciatura delle parti verniciate non produce residui molesti essendo mutate le condizioni
lavorative e i prodotti utilizzati;
istanza dell’operatore pubblicitario alla giunta regionale tutela ambiente, datata 11 dicembre 1997, volta a
ottenere l’autorizzazione permanente a svolgere attività a ridotto inquinamento atmosferico;
comunicazione della Regione Lombardia del 4 luglio 1998, inviata all’operatore, con la quale è stato
richiesto alla Carrozzeria S. Paolo di voler integrare la documentazione presentata con i dati tecnici previsti dalla
normativa vigente;
comunicazione trasmessa in data 20 luglio 1998 dall’operatore pubblicitario alla Regione Lombardia, con la
quale è stata integrata la domanda per ottenere la citata autorizzazione.
La carrozzeria S. Paolo, con comunicazione pervenuta in data 25 settembre 1998, ha precisato che è in corso
il rilascio del parere favorevole da parte della regione Lombardia riguardante l’utilizzo del forno di verniciatura.
5. Parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Poiché il messaggio oggetto del presente procedimento è stato diffuso a mezzo stampa, in data 6 ottobre 1998
è stato richiesto il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del
Decreto Legislativo n. 74/92.
Nel parere pervenuto in data 9 novembre 1998, si sostiene che il messaggio pubblicitario costituisce una
fattispecie di pubblicità ingannevole, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, in quanto reclamizza l’attività di
verniciatura a forno inducendo il destinatario a ritenere erroneamente che l’operatore sia regolarmente autorizzato
allo svolgimento della suddetta attività. In realtà, alla data di pubblicazione del messaggio (marzo 1998), detta
autorizzazione non risulta ancora conseguita dai titolari della Carrozzeria S. Paolo. Secondo l’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni, tale circostanza costituisce un elemento di incertezza riguardo all’effettivo
conseguimento della prestazione, tant’è che dagli atti del procedimento risulta esservi stata la sospensione
dell’attività in questione per ordine dell’autorità giudiziaria.
Bollettino n. 47 del 7 dicembre 1998
65
6. Valutazioni conclusive
Preliminarmente, si osserva che l’attività di verniciatura a forno, in quanto potenzialmente idonea a
inquinare l’ambiente per il tipo di impianti e di materiali utilizzati, è assoggettata a un particolare regime
autorizzatorio da parte delle Regioni, ai sensi degli artt. 6, comma 1, e 7 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 2031 .
Per quanto riguarda il messaggio in questione, esso afferma genericamente che la carrozzeria S. Paolo, tra le
varie attività reclamizzate, svolge anche il servizio di verniciatura a forno.
Ciononostante, date le caratteristiche dell’attività pubblicizzata, consistente nella mera fornitura del servizio
di verniciatura a forno della carrozzeria di autovetture, la mancanza di un provvedimento autorizzatorio da parte
dell’autorità competente non rappresenta, nel caso di specie, un elemento che possa indurre in errore i destinatari
del messaggio in merito all’idoneità allo scopo del servizio offerto.
In particolare, dagli atti istruttori si evince che il servizio veniva in concreto erogato con l’uso di un tipo di
vernice “ad acqua” e mediante un processo di essiccazione delle parti verniciate, conforme alle norme
antinquinamento.
Nella fattispecie in esame, risulta, altresì, che, per quanto riguarda il potenziale pregiudizio al
comportamento economico dei consumatori, consistente nell’eventuale interruzione del servizio, all’epoca della
pubblicazione del messaggio oggetto di richiesta di intervento (mese di marzo 1998), era stato già effettuato un
controllo da parte dell’Autorità giudiziaria penale in merito al fatto che l’operatore pubblicitario avesse ottemperato
alle prescrizioni della A.S.L. competente e che, proprio in ragione di questa circostanza, fosse stato disposto il
dissequestro (21 febbraio 1997) delle strutture appartenenti all’operatore pubblicitario.
Pertanto, si rileva come, nel caso di specie, non sia possibile far discendere un giudizio di ingannevolezza
dal mancato ottenimento dell’autorizzazione da parte dell’autorità amministrativa competente.
Alla luce delle suesposte considerazioni, si rileva che il messaggio in esame non sia idoneo a indurre in
errore i destinatari e a pregiudicanrne le scelte economiche.
RITENUTO, pertanto, in difformità dal parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che il
messaggio in questione non costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole in merito alle caratteristiche
dell’attività di verniciatura a forno svolta dalla Carrozzeria S. Paolo;
DELIBERA
che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso dalla Carrozzeria S.
Paolo di Nova Luigi e Carta Felicita S.d.f., non costituisce, per le ragioni esposte in motivazione, una fattispecie di
pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3 del Decreto Legislativo n. 74/92.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 7,
comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento
stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
***
1 Provvedimento normativo recante “Attuazione delle Direttive CE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità
dell’aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell’art. 15 della legge 16 aprile
1987, n. 183”.
66
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Provvedimento n. 6588 ( PI2088 )
GSM SIEMENS S10
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 19 novembre 1998;
SENTITO il Relatore Professore Marco D’Alberti;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del
10 ottobre 1996, n. 627;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Richiesta di intervento
Con richiesta di intervento pervenuta in data 18 maggio 1998, successivamente integrata in data 11 giugno
1998, un consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, di un
pieghevole pubblicitario diffuso presso i centri TIM, nel corso degli ultimi mesi del 1997, volto a promuovere un
telefono cellulare di marca SIEMENS, modello S10.
Il richiedente lamenta l’ingannevolezza del messaggio in quanto alcuni degli accessori pubblicizzati
sarebbero stati di fatto non disponibili oppure non funzionanti. In particolare, nella richiesta di intervento si rileva
che il vivavoce portatile e la batteria con avviso di chiamata a vibrazione non sarebbero stati disponibili e che il
collegamento dati tra un apparecchio telefonico e un PC, senza impiego di una scheda PCMCIA, pur essendo
disponibile, non era tuttavia funzionante.
2. Messaggio
Il messaggio oggetto di richiesta di intervento è costituito da un pieghevole, diffuso presso i centri TIM, volto
a pubblicizzare il telefono cellulare Siemens, modello S10. In tale pieghevole sono riportate le seguenti
affermazioni:
- “Accessori a non finire [...] Insieme a S10 potrete anche contare su una completa famiglia di accessori.
Dal viva-voce portatile con microfono ed auricolare leggerissimi, ai più completi kit di installazione in
autovettura. Dal dispositivo di avviso silenzioso a vibrazione (contenuto in una batteria apposita), all’antenna
estraibile ad elevate prestazioni”;
- “PC Card? No grazie! Siemens S10 può essere collegato al vostro PC senza l’impiego di una scheda
PCMCIA1 , semplicemente grazie ad un cavo di connessione e ad un software di gestione acquistabili come
accessori. Potrete trasmettere e ricevere direttamente dal vostro portatile file, messaggi fax e naturalmente brevi
messaggi di testo (SMS). Il software inoltre vi permetterà di gestire in modo più completo ed agevole le rubriche
del vostro telefono.”
1 Per utilizzatori Windows95TM.
Bollettino n. 47 del 7 dicembre 1998
67
3. Comunicazione alle parti
In data 30 giugno 1998 è stato comunicato al richiedente e alla società SIEMENS TELEMATICA Spa (di
seguito Siemens), in qualità di operatore pubblicitario, l'avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo
n. 74/92, precisando che l’eventuale ingannevolezza del messaggio oggetto della richiesta di intervento sarebbe
stata valutata ai sensi degli artt. 1, 2, e 3 del citato Decreto Legislativo, con specifico riguardo alla disponibilità e
funzionalità degli accessori pubblicizzati e alla rilevanza delle eventuali omissioni informative riscontrabili nel
medesimo messaggio.
4. Risultanze istruttorie
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto alla società Siemens, ai sensi
dell’art. 6, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 627/96, di fornire informazioni in merito ai rivenditori presso cui sono
disponibili il telefono e gli accessori pubblicizzati, nonché alle ragioni che hanno determinato ritardi nella
disponibilità di alcuni accessori e agli eventuali problemi di installazione verificatisi in sede di connessione
dell’apparecchio pubblicizzato con un software.
Con memoria pervenuta in data 30 settembre, la Siemens ha preliminarmente dichiarato di essere
distributore esclusivo in Italia del telefono cellulare GSM S10, prodotto dalla tedesca Siemens A.G., e dei relativi
accessori. Con riferimento alle modalità di distribuzione del prodotto, è stato affermato che la stessa avviene sia
attraverso una rete di vendita costituita da rivenditori indipendenti, sia attraverso le reti distributive dei gestori TIM
e OMNITEL.
Con riguardo allo specifico oggetto del procedimento, la parte ha fatto presente come il telefono cellulare
S10 sia stato commercializzato a partire dal mese di ottobre 1997, mentre alcuni degli accessori pubblicizzati solo a
far data dalla primavera 1998, asserendo quale ragione per tali ritardi la mancanza di consegna degli accessori da
parte della casa madre, senza tuttavia allegare documentazione in merito. Con riferimento al mancato
funzionamento di altri accessori, la parte si è limitata a rinviare alle istruzioni contenute nel manuale di utente e ad
affermare come “la maggior parte degli acquirenti del prodotto non abbia lamentato problemi nell’installazione e
nell’utilizzo”.
In data 8 ottobre 1998 è stato richiesto all’operatore pubblicitario, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Decreto
Legislativo n. 74/92, di fornire prove sull’esattezza materiale delle affermazioni contenute nel messaggio
pubblicitario, in quanto le informazioni fornite nella memoria depositata non risultavano suffragate da idonea
documentazione e, pertanto, tali da consentire una esaustiva valutazione del messaggio. In particolare, è stato
richiesto di produrre documentazione atta a dimostrare l’esistenza e la disponibilità degli accessori indicati nel
messaggio, descritti al punto 2 del presente provvedimento, nel periodo di diffusione dello stesso, ovvero le cause
che eventualmente ne hanno ritardato la diffusione; nonché la effettiva funzionalità del collegamento dati tra il
telefono pubblicizzato e un PC, senza ricorrere all’impiego di una scheda PCMCIA, sempre con riferimento al
periodo di diffusione del messaggio.
L’operatore pubblicitario non ha dato alcun seguito alla comunicazione del provvedimento di attribuzione
dell’onere della prova e, pertanto, in data 9 novembre 1998 è stato comunicato alla parte denunciante, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 11, comma 2, del D.P.R. n. 627/96, l’esito negativo dell’incombente istruttorio.
5. Valutazioni conclusive
Il messaggio in esame, per le affermazioni che lo caratterizzano, lascia intendere che il telefono cellulare
pubblicizzato sia dotato di una serie di accessori che consentono varie utilizzazioni dello stesso.
L’operatore pubblicitario, cui è stato richiesto di dimostrare l’esattezza materiale delle affermazioni
contenute nel messaggio, non ha prodotto alcuna informazione o documentazione in merito alle ragioni che hanno
causato la non disponibilità di alcuni accessori, nonché alla effettiva funzionalità di altri.
Nel caso di specie, pertanto, si deve ritenere omessa la prova richiesta. Da ciò consegue che, ai sensi dell’art.
7, comma 4, del Decreto Legislativo n. 74/92, le affermazioni circa la disponibilità e funzionalità degli accessori del
prodotto devono considerarsi inesatte.
68
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Tali inesattezze riguardano la disponibilità e la funzionalità degli accessori del telefono cellulare
pubblicizzato che, nella decodifica del messaggio come sopra evidenziata, assumono per i destinatari una rilevanza
tale da influenzarne le scelte economiche.
Alla luce di tali considerazioni, il messaggio è idoneo a trarre in inganno i destinatari, inducendoli a ritenere
erroneamente che il telefono cellulare Siemens S10 abbia determinate caratteristiche e consenta di ottenere certi
risultati, in realtà non dimostrati.
RITENUTO, pertanto, che il messaggio in esame è idoneo a indurre in errore i destinatari circa la
disponibilità e la funzionalità degli accessori pubblicizzati del telefono cellulare Siemens S10, potendo per tale
motivo pregiudicarne il comportamento economico;
DELIBERA
che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso dalla società Siemens,
costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli
artt. 1, 2, e 3 del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l’ulteriore diffusione.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’art. 7,
comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
***
Bollettino n. 47 del 7 dicembre 1998
Provvedimento n. 6589 ( PI2111 )
69
FORMAZIONE TECNICA AERONAUTICA
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 19 novembre 1998;
SENTITO il Relatore il Professor Michele Grillo;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del
10 ottobre 1996, n. 627;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Richiesta di intervento
Con richiesta di intervento pervenuta in data 18 maggio 1998, successivamente integrata il 15 giugno 1998,
un consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, dei messaggi
pubblicitari, diffusi per posta e durante visite domiciliari nel corso dell’anno 1995 dalla società Formazione Tecnica
Aeronautica Srl, aventi ad oggetto la promozione di corsi professionali di Radiotelefonia Aeronautica, dal costo di
lire 2.900.000.
Nella segnalazione si lamenta l’ingannevolezza dei messaggi in questione, con riferimento alle affermazioni
in essi contenute circa le possibilità offerte dai corsi in parola.
2. Messaggi
Nel messaggio diffuso dalla società Tecnica Aeronautica Srl nel corso di visite domiciliari, al di sotto della
denominazione e dell’indirizzo della società proponente, si legge: “Note informative sull’utilizzo del corso di
Radiotelefonia Aeronautica, nell’ambito dei concorsi pubblici indetti dall’Azienda Autonoma di Assistenza al Volo
per il Traffico Aereo Generale (AAAVTAG). Importante: Corsi Professionali: Il corso di Radiotelefonia serve,
come sappiamo, per l’acquisizione del Brevetto di Radiotelefonia. [...] il suddetto corso può essere utilizzato
soprattutto per la preparazione ad alcuni concorsi banditi dalla suddetta Azienda. Ed esattamente per le qualifiche
di: 1) Controllore di traffico aereo (CTA); 2) Esperto di assistenza al volo (EAV)”. In chiusura, il messaggio
precisa: “Il Brevetto - L’allievo può sostenere gli esami al Ministero 3 volte”.
Il messaggio diffuso per posta, intitolato “Dove lavora un radiotelefonista aeronautico?”, nell’illustrare “le
possibilità di inserimento lavorativo che si offrono ad un radiotelefonista aeronautico” - quale ad esempio, “la
possibilità di inserimento nell’Azienda Autonoma del Traffico aereo e l’opportunità di intraprendere una stupenda
carriera: Controllore del Traffico Aereo” - afferma: “Il Brevetto Ministeriale di Radiotelefonista Aeronautico
(operatore Radio) o il certificato di frequenza al corso, è titolo preferenziale per poter accedere nei Settori
Aeronautici: A.M. - E.I. - M.M. V.F. ecc.. durante e dopo la visita psico attitudinale dei 3 giorni presso il Distretto
Militare di appartenenza”.
70
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
3. Comunicazione alle parti
In data 2 luglio 1998 è stato comunicato al denunciante e alla società Formazione Tecnica Aeronautica Srl,
in qualità di operatore pubblicitario, l’avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando
che l’eventuale ingannevolezza dei messaggi oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi
degli artt. 1, 2, lettera b), e 3 del citato Decreto Legislativo, con particolare riguardo alla prospettazione in essi
contenuta circa le caratteristiche del corso e i risultati con lo stesso conseguibili.
4. Risultanze istruttorie
Contestualmente all’avvio del procedimento, è stato richiesto ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a), del
D.P.R. n. 627/96, al Ministero delle Comunicazioni, di fornire informazioni circa l’autonoma validità del corso
tenuto dalla Società Formazione Tecnica Aeronautica Srl per “l’acquisizione del Brevetto di Radiotelefonia” e
all’Ente Nazionale di Assistenza al Volo (ex Azienda Autonoma di Assistenza al Volo per il Traffico Aereo
Generale) di fornire informazioni circa la possibilità di utilizzare il pubblicizzato corso per Radiotelefonisti o il
Brevetto di Radiotelefonia aeronautica per accedere ai concorsi dallo stesso ente banditi per le qualifiche di
“Controllore del traffico aereo” ed “Esperto di assistenza al volo”;
In data 11 settembre 1998 è stato richiesto al Ministero dell’Interno e allo Stato Maggiore della Difesa, ai
sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96, di fornire informazioni, relativamente agli aspetti di
propria competenza, sull’effettiva possibilità di utilizzare il Brevetto di Radiotelefonista Aeronautico o il semplice
certificato di frequenza a tale corso, per accedere nei settori Aeronautici dell’A.M. - E.I. - M.M. - V.F..
Nel corso del procedimento l’operatore pubblicitario non ha depositato alcuna memoria difensiva.
Il Ministero delle Comunicazioni - Direzione Generale Concessioni Autorizzazioni, con nota del 10 agosto
1998, ha dichiarato di essere competente, ai sensi dell’art. 341 del Decreto del Presidente della Repubblica n.
156/73, all’organizzazione degli esami per il conseguimento dei titoli di abilitazione all’esercizio di stazioni
radioelettriche a bordo di navi mercantili e di aeromobili civili e al rilascio delle connesse certificazioni. I candidati,
al fine di conseguire le predette certificazioni, possono acquisire la necessaria preparazione in via autodidattica o
affidarsi a organizzazioni che espletano attività di preparazione e/o formazione professionale. Tuttavia, nessuna di
tali organizzazioni è destinataria di provvedimenti relativi a riconoscimenti di vario genere da parte del Ministero
delle Comunicazioni, e la frequenza ai corsi di preparazione non può essere oggetto di alcuna valutazione.
L’Ente Nazionale di Assistenza al Volo (ex Azienda Autonoma di Assistenza al Volo per il Traffico Aereo
Generale) in data 11 agosto 1998 ha fatto presente che la qualifica di radiotelefonista aeronautico non costituisce
requisito richiesto né per la partecipazione al concorso pubblico per l’accesso ai corsi selettivi di formazione di
controllori del traffico aereo tenuti dall’Ente, né per la partecipazione al concorso pubblico dallo stesso Ente bandito
per la qualifica di esperto di assistenza al volo.
Il Ministero dell’Interno - Direzione Generale Protezione Civile e Servizi Antincendi, con nota del 29
settembre 1998, ha rappresentato che il Brevetto ministeriale di Radiotelefonista Aeronautico, ai fini
dell’arruolamento nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in qualità di vigili volontari ausiliari, dà luogo
all’attribuzione del punteggio previsto per i mestieri c.d. residui, ai sensi della circolare n. 23 MI.SA. del 31 luglio
1996. Nel caso, invece, di accesso al profilo di Vigile del Fuoco tramite concorso pubblico, il predetto Brevetto può
costituire solo requisito di partecipazione, qualora tra i mestieri richiesti figuri anche quello di radioriparatore.
Lo Stato Maggiore della Difesa, in data 2 ottobre 1998, ha affermato che il Brevetto Ministeriale di
Radiotelefonista Aeronautico può rilevare ai fini dell’assegnazione di incarichi nel settore aeronautico durante la
leva militare; mentre allo stesso non è riconosciuto alcun valore nell’ambito di concorsi indetti per il reclutamento
di personale in servizio permanente specialista di volo.
5. Valutazioni conclusive
I messaggi oggetto del presente procedimento contengono informazioni volte a sottolineare le opportunità
offerte dal corso di “Radiotelefonia Aeronautica” proposto dalla società Formazione Tecnica Aeronautica Srl, e dal
“Brevetto Ministeriale di Radiotelefonista Aeronautico”, conseguibile non direttamente attraverso il corso, ma solo
dopo aver superato appositi esami: “Il Brevetto - L’allievo può sostenere gli esami al Ministero 3 volte”.
Bollettino n. 47 del 7 dicembre 1998
71
Dalla complessiva formulazione e dal contenuto del messaggio diffuso nel corso di visite domiciliari i
destinatari - giovani che ai fini della ricerca di un lavoro intendono acquisire uno specifico profilo professionale possono comprendere che la partecipazione al corso pubblicizzato consente loro di acquisire una preparazione
utilizzabile nell’esame previsto per conseguire il Brevetto di Radiotelefonista Aeronautico (“Il corso di
Radiotelefonia serve [...] per l’acquisizione del Brevetto di Radiotelefonia”), o nei concorsi banditi
dall’AAAVTAG (Azienda Autonoma di Assistenza al Volo per il Traffico Aereo Generale, ora ENAV, Ente
Nazionale di Assistenza al Volo) per le qualifiche di Controllore del traffico aereo e di Esperto di assistenza al volo:
“Note informative sull’utilizzo del corso di Radiotelefonia Aeronautica, nell’ambito dei concorsi pubblici indetti
dall’azienda Autonoma di Assistenza al Volo per il Traffico Aereo Generale”; “[...] il suddetto corso può essere
utilizzato soprattutto per la preparazione di alcuni concorsi [...] 1) Controllore di traffico aereo; 2) Esperto di
assistenza al volo”.
A tal riguardo, le informazioni assunte dal Ministero delle Comunicazioni e dall’ENAV non contraddicono
le aspettative suscitate dal messaggio in ordine ai concreti risultati conseguibili attraverso la semplice
partecipazione al corso.
Infatti, ai fini del conseguimento del “Brevetto di Radiotelefonia” - o più precisamente del certificato di
abilitazione all’esercizio di stazioni radioelettriche per navi e aeromobili civili, rilasciato dal Ministero delle
Comunicazioni a seguito del superamento di appositi esami indetti dallo stesso Ministero - l’aver frequentato uno
specifico corso di formazione professionale può essere utile ai candidati per acquisire la preparazione necessaria al
superamento dell’esame.
Analogamente, ancorché la qualifica di radiotelefonista non sia espressamente richiesta nei concorsi banditi
dall’ENAV, ciò non di meno la preparazione acquisita con il corso pubblicizzato può essere utilizzata dagli
interessati per partecipare ai suddetti concorsi e realizzare quanto prospettato nel messaggio.
Relativamente, invece, al messaggio diffuso per posta, alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento,
le affermazioni in esso contenute - “Il Brevetto Ministeriale di Radiotelefonista Aeronautico [...] o il certificato di
frequenza al corso, è titolo preferenziale per poter accedere nei Settori Aeronautici: A.M. - E.I. - M.M. V.F.” sono risultate solo in parte corrispondenti al vero.
Dalle informazioni rese in proposito dal Ministero dell’Interno e dallo Stato Maggiore della Difesa, infatti,
nessun valore risulta attribuito al “certificato di frequenza al corso”, quale “titolo preferenziale per poter accedere
nei Settori Aeronautici: A.M. - E.I. - M.M. - V.F.”, ricavandosi che solo il Brevetto Ministeriale di Radiotelefonista
Aeronautico - e non anche quindi il semplice certificato di frequenza al corso - può dar luogo all’attribuzione di un
punteggio (come nel caso dell’arruolamento volontario ausiliare nel Corpo dei Vigili del Fuoco ) o all’assegnazione
di incarichi nel settore aeronautico durante il periodo della leva militare.
Tale evidenza, ovvero la non rispondenza al vero delle affermazioni pubblicitarie rese sul punto dalla società
Formazione Tecnica Aeronautica Srl, comporta un giudizio di ingannevolezza sulle stesse, in quanto suscettibili di
pregiudicare il comportamento economico dei destinatari, inducendoli a compiere una scelta - l’iscrizione a
pagamento al corso in parola - sulla falsa convinzione che il corso consenta loro di poter far uso del relativo
“Certificato di frequenza” per essere inseriti nei settori aeronautici durante la leva militare.
RITENUTO, pertanto, che il messaggio diffuso per posta è idoneo a indurre in errore i consumatori,
pregiudicandone il comportamento economico, in relazione alla prospettata possibilità di utilizzare il “Certificato di
frequenza al corso” quale “titolo preferenziale per poter accedere nei settori aeronautici dell’A.M. - E.I: - M.M. V.F.”;
DELIBERA
che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso tramite posta dalla
società Formazione Tecnica Aeronautica Srl, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una
fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, comma 2, 2, lettera b), e 3, lettera a), del Decreto
Legislativo n. 74/92, e ne vieta l’ulteriore diffusione.
72
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 7,
comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento
stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
***
Bollettino n. 47 del 7 dicembre 1998
Provvedimento n. 6590 ( PI2116 )
73
CONCORSI PER TUTTI F.LLI ADRIANI
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 19 novembre 1998;
SENTITO il Relatore Professor Giorgio Bernini;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del
10 ottobre 1996, n. 627;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Richiesta di intervento
Con richiesta d’intervento pervenuta il 28 maggio 1998, integrata il 15 giugno 1998 con l’acquisizione del
messaggio pubblicitario, un consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo
n. 74/92, del messaggio diffuso sulla prima pagina del periodico “Concorsi e Lavoro” - Enti Locali & U.S.L., n. 5,
del 14/31 maggio 1998.
Il segnalante ha evidenziato che, diversamente da quanto riportato nel messaggio, non esisteva all’interno
della rivista alcun bando di concorso per la figura professionale di cuoco.
2. Messaggio
Il messaggio pubblicitario oggetto del presente procedimento è rappresentato dalla prima pagina del
periodico “Enti Locali & U.S.L.”, n. 5, del 14/31 maggio 1998, nella quale è evidenziato a caratteri cubitali il
seguente messaggio “1837 concorsi pubblici per infermieri professionali - capi sala - ausiliari geometri logopedisti - vigilatrici d’infanzia - tecnici della riabilitazione - tecnici analisti - educatori - tecnici radiologi psicologi - cuochi - assistenti sociali - medici - collaboratori e assistenti amministrativi- archivisti - farmacisti biologi - dirigenti”.
3. Comunicazione alle parti
In data 27 luglio 1998 è stato comunicato al segnalante e alla CONCORSI x TUTTI F.lli Adriani Sas, in
qualità di operatore pubblicitario, l’avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che
l’eventuale ingannevolezza del messaggio pubblicitario in esame sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1, 2, e 3
del citato Decreto Legislativo, con riferimento all’ipotesi che quanto affermato nella pubblicità circa la tipologia dei
posti messi a concorso potesse indurre in errore i consumatori, con pregiudizio al loro comportamento economico.
4. Risultanze istruttorie
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, è stato richiesto all’operatore pubblicitario,
ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96, di precisare se il concorso per cuochi non fosse mai
74
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
stato bandito oppure se fosse stato bandito, ma poi non pubblicato all’interno della rivista o, viceversa, se fosse stato
bandito e pubblicato all’interno della rivista, ma non con un esplicito riferimento alla qualifica di cuoco
(classificato, ad esempio, sotto le voci “operatore specializzato” o “operatore qualificato”).
Con memoria pervenuta in data 13 agosto 1998 la CONCORSI x TUTTI Sas ha evidenziato quanto segue:
a
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 10 aprile 1998, 4 Serie speciale - n. 28, è stato effettivamente
pubblicato, a pag. 102, un avviso riguardante l’indizione di un pubblico concorso per due posti di cuoco esecutore
presso l’Istituto Casa Famiglia di Cetona. Il suddetto bando, cui fa riferimento il “messaggio pubblicitario”, non è
stato riportato all’interno del periodico “Concorsi e lavoro - Enti Locali & U.S.L.”, n. 5, a causa di un mero errore
materiale e tipografico;
- il messaggio pubblicitario oggetto del presente procedimento risulta inserito in prima pagina sul periodico;
esso non ha quali unici destinatari gli aspiranti cuochi, bensì una vasta molteplicità di potenziali acquirenti
interessati ai complessivi 1837 posti messi a concorso per le più diverse qualifiche professionali, i cui bandi sono
stati fedelmente riprodotti o richiamati. L’omissione, pertanto, di una minima parte dei contenuti richiamati dal
segmento di messaggio ad essi orientato potrà rilevare solo in termini percentuali esigui;
- nella denuncia, d’altronde, non sono stati indicati elementi concreti per l’identificazione di un pregiudizio
al comportamento economico dei consumatori, presupposto essenziale ai fini dell’ingannevolezza, ai sensi dell’art.
2 del Decreto Legislativo n. 74/92;
- dal punto di vista soggettivo, escluso che nella fattispecie possa ricorrere il dolo e la colpa grave, si può
ipotizzare la colpa lieve o lievissima per avere l’editore controllato la fedele riproduzione o il richiamo di tutti i
bandi di concorso pubblicizzati, tranne quello per due cuochi: culpa in vigilando che, nel caso concreto, integra una
culpa levissima inidonea a integrare l’elemento soggettivo necessario per la verifica di responsabilità consustanziale
alla valutazione di ingannevolezza del messaggio pubblicitario.
5. Parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Poiché il messaggio oggetto del presente procedimento è stato diffuso a mezzo stampa, in data 25 settembre
1998 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del
Decreto Legislativo n. 74/92.
Nel parere pervenuto in data 9 novembre 1998 si sostiene che il messaggio pubblicitario segnalato,
limitatamente al contestato concorso per cuochi, è in contrasto con quanto disposto dagli artt. 1, comma 2, 2, e 3,
lettera a), del Decreto Legislativo n. 74/92, sulla base delle seguenti considerazioni:
lo scopo delle pubblicazioni come il quindicinale di cui si tratta, relative alle procedure di selezione per
l’accesso ai pubblici impieghi, è di fornire non mere notizie di cronaca sulla selezione, ma tutte le informazioni utili
per l’eventuale accesso e partecipazione;
ove il contenuto del giornale non sia idoneo a raggiungere tale scopo, perché le informazioni fornite non
sono veritiere o comunque sono difformi da quelle desumibili dalla fonte originale o ufficiale, il messaggio
promozionale costituito dalle indicazioni in prima pagina o in copertina assume carattere decettivo in quanto atto ad
alterare le scelte economiche del consumatore a cui si rivolge, indotto all’acquisto di una pubblicazione non idonea
al suo scopo.
6. Valutazioni conclusive
In relazione alle eccezioni sollevate dalla parte, si osserva che l’eventuale omessa indicazione nella richiesta
d’intervento di elementi concreti per l’identificazione di un pregiudizio al comportamento economico dei
consumatori non costituisce elemento rilevante per la procedibilità del caso. Premesso che, nel caso specifico,
l’eventuale pregiudizio economico è stato chiaramente esplicitato (“l’acquisto del Bollettino si determinava per il
mio esclusivo interesse a quest’ultima categoria professionale” [quella di cuoco]), si evidenzia, in linea con quanto
statuito dal TAR nella sentenza 848/97, che l’Autorità, una volta ricevuta una richiesta d’intervento in relazione a
un messaggio chiaramente individuato, in considerazione dell’interesse pubblico tutelato può ben “precisare ed
integrare gli elementi contenuti nell’atto di impulso”. La richiesta d’intervento rappresenta, infatti, “un atto diretto
soltanto a segnalare la pubblicità ritenuta vietata, al fine di attivare su tale fatto l’intervento dell’Autorità”, la
quale “non è tenuta ad applicare rigidamente il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato”. Gli
Bollettino n. 47 del 7 dicembre 1998
75
oneri posti a carico del denunciante sono perciò limitati a “individuare con precisione il messaggio pubblicitario”,
senza la necessità di dover “indicare nella richiesta eventuali motivazioni in fatto e in diritto”.
L’assenza di intenzionalità da parte dell’operatore pubblicitario nel verificarsi dell'evento o la circostanza
che esso abbia avuto origine da un mero errore tipografico non sono elementi idonei a escludere l'ingannevolezza
del messaggio, posto che esso deve essere valutato nella sua oggettiva potenzialità decettiva con riferimento al suo
contenuto e quindi indipendentemente dall’elemento soggettivo della volontà dell’operatore, in considerazione
dell’interesse pubblico generale a che la pubblicità ingannevole sia inibita. Ad ogni modo, si rileva in via
incidentale che, nel caso specifico, gli elementi addotti per escludere il dolo da parte dell’operatore (vale a dire
l’effettiva esistenza di concorsi per cuochi non inseriti sul periodico per un mero errore materiale e tipografico) non
risultano probanti, atteso che il bando di concorso per cuochi cui si fa riferimento scadeva il 10 maggio 1998 e la
data di pubblicazione della rivista copre il periodo 14- 31 maggio 1998.
Nel merito, si evidenzia che l’eventuale esiguità del numero di consumatori indotti in errore dal messaggio
in questione, evidenziata dalla parte resistente, non può costituire un elemento che può far derivare di per sé
l’irrilevanza al pregiudizio economico dei consumatori e la conseguente non ingannevolezza del messaggio. Ciò che
rileva è, infatti, l’effetto dell’induzione in errore che si traduce, nel caso specifico, nella totale inutilità per il
consumatore (intesa in termini economici di inadeguatezza a soddisfare un bisogno) dell’acquisto del giornale,
effettuato sulla base di quanto riportato nel messaggio pubblicitario.
Il messaggio in questione non può essere, infatti, considerato come una pubblicità rivolta a destinatari
interessati a informarsi in generale circa il complesso dei 1837 posti messi a concorso. L’indicazione puntuale delle
singole figure professionali per le quali gli stessi sono banditi ha l’effetto di frammentare il messaggio in tanti
annunci pubblicitari per quante sono le professionalità indicate, ognuno dei quali ha, dunque, come destinatario un
proprio specifico target. Il messaggio in questione, pertanto, risulta ingannevole, in quanto l’acquisto del giornale
indotto dalla pubblicità non serve a soddisfare un bisogno informativo generico sui concorsi banditi, ma una
specifica esigenza di conoscenza dei concorsi in relazione a una specifica professionalità. Non è da considerare,
infatti, sostenibile, nel caso dei concorsi pubblici, un interesse dell’acquirente al paniere di beni/servizi offerti
dall’operatore nel suo complesso, dal momento che non essendovi, nella maggior parte dei casi, sostituibilità tra le
diverse professionalità (che pure non può essere esclusa in linea generale), l’interesse all’acquisto viene a svanire
del tutto nell’ipotesi in cui le informazioni che si acquisiscono siano funzionali alla partecipazione a concorsi ai
quali non si è in grado di partecipare.
D’altronde, l’attività di selezione dei bandi pubblicati, il loro accorpamento in un’unica pubblicazione, ma
anche l’evidenziazione delle figure professionali per le quali sono banditi i concorsi rappresentano il valore
aggiunto dell’attività editoriale dei periodici specializzati in questo settore, rispetto all’informazione sui concorsi,
grezza e non selezionata, della Gazzetta Ufficiale, destinata a informare genericamente su tutti i concorsi banditi.
RITENUTO, pertanto, conformemente al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che il
messaggio in questione è idoneo a indurre in errore il consumatore circa le caratteristiche del servizio offerto,
pregiudicandone il comportamento economico;
DELIBERA
che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso dalla società
CONCORSI x TUTTI F.lli Adriani Sas, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie
di pubblicità ingannevole, ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, lettera a), del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta
l’ulteriore diffusione.
76
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 7,
comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento
stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
***
Bollettino n. 47 del 7 dicembre 1998
Provvedimento n. 6591 ( PI2132 )
77
LA STAMPA/FIAT
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 19 novembre 1998;
SENTITO il Relatore Professor Marco D’Alberti;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del
10 ottobre 1996, n. 627;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Richiesta di intervento
Con richiesta di intervento pervenuta in data 23 giugno 1998, un concorrente ha segnalato la presunta
ingannevolezza, sotto il profilo di cui all’art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo n. 74/92, dell’articolo dal titolo
“Viaggi tranquilli, non è un sogno”, diffuso su “La Stampa” del 19 giugno 1998, a pag. 32.
2. Fattispecie segnalata
L’articolo oggetto del presente procedimento, inserito in una pagina del quotidiano “La Stampa” interamente
dedicata ai “Motori”, si intitola “Viaggi tranquilli, non è un sogno”. L’occhiello informa: “Da Fiat Auto una serie
di servizi per garantire la mobilità in ogni situazione”; il sottotitolo recita “L’anti guai: Targa Services”.
L’articolo descrive i servizi proposti da Targa Services Srl, società creata da Fiat Auto Spa, soffermandosi in
particolare su due particolari iniziative: la centrale di assistenza telefonica e quella di soccorso stradale.
3. Comunicazione alle parti
In data 7 agosto è stato comunicato al segnalante e alle società Fiat Auto Spa e Targa Services Srl, quali
presunte committenti dell’eventuale messaggio pubblicitario, nonché alla Editrice La Stampa Spa, quale presunta
coautrice dello stesso, l’avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che sarebbe
stato valutato se l’articolo in esame costituisse una forma di pubblicità non trasparente a favore dei servizi proposti
da Targa Services Srl, ai sensi degli artt. 1, 2, e 4, comma 1, del citato Decreto Legislativo.
4. Risultanze istruttorie
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto a Fiat Auto Spa e a Targa
Services Srl, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96, di indicare se avessero stipulato un
qualsiasi tipo di contratto con la Editrice La Stampa Spa per la realizzazione del citato articolo. É stato inoltre
richiesto a Targa Services Srl di precisare se lo slogan “Serenità e mobilità. Sempre” fosse mai stato utilizzato per
le proprie campagne pubblicitarie e se la pubblicazione dell’articolo sul quotidiano “La Stampa” fosse conseguita
alla diramazione di un comunicato stampa nei giorni precedenti.
78
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Con nota pervenuta in data 2 settembre 1998, Fiat Auto Spa ha precisato che alcun contratto era stato
stipulato con l’Editrice la Stampa per la realizzazione dell’articolo in questione.
Con memoria pervenuta il 4 settembre 1998, Editrice La Stampa ha escluso ogni contatto con Fiat Auto Spa
in relazione al citato articolo. Ha inoltre evidenziato che:
l’articolo è apparso nella pagina “MOTORI”, che ha cadenza settimanale. Nella rubrica compaiono
numerosi altri articoli che riguardano la Ford, la Mercedes, il motociclismo, la sicurezza nella guida, la vendita di
automobili in Francia attraverso Internet e altre notizie “flash”;
l’autore dell’articolo ha partecipato, nei giorni precedenti alla sua pubblicazione, a una conferenza stampa
durante la quale l’amministratore delegato di Fiat Auto Spa ha illustrato i servizi offerti da una società controllata,
la Targa Services Srl. Di tale intervento molti giornali italiani (quali “Il Giornale”, “Corriere della Sera”, “Corriere
dello Sport”, “Il Tempo”, “Milano Finanza”, “Giornale di Brescia”) hanno dato ampio resoconto più o meno negli
stessi giorni;
la pubblicazione dell’articolo è frutto di una esclusiva decisione della redazione de “La Stampa”, senza
alcuna influenza da parte dell’editore.
Con memoria pervenuta il 4 settembre 1998, Targa Services Srl ha precisato di non aver commissionato,
richiesto o sollecitato la realizzazione dell’articolo oggetto di richiesta di intervento, evidenziando tra l’altro che lo
slogan “Serenità e mobilità. Sempre” non è stato creato da Targa Services Srl, né è mai stato utilizzato per le
proprie campagne pubblicitarie. In allegato alla memoria sono stati riportati gli articoli pubblicati su diversi
quotidiani dopo la conferenza stampa degli amministratori delegati di Fiat Auto Spa e Targa Services Srl del
15 giugno 1998 (“Il Giorno”, “La Nazione”, “Il Resto del Carlino”, “La Gazzetta dello Sport”, “Corriere della
Sera”, “Milano Finanza” e “Il Giornale”).
5. Parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Poiché il messaggio oggetto del presente procedimento è stato diffuso a mezzo stampa, in data 25 settembre
1998 è stato richiesto il parere alla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del
Decreto Legislativo n. 74/92.
Nel parere pervenuto in data 9 novembre 1998 si sostiene che il contenuto dell’articolo non è in contrasto
con quanto disposto dall’art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo n. 74/92, sulla base delle seguenti considerazioni:
l’articolo è apparso sulla pagina “Motori” de “La Stampa”, pagina a cadenza settimanale dedicata al mondo
dei veicoli a motore, e risulta essere stato pubblicato a seguito della conferenza stampa in cui è stata illustrata al
pubblico la nuova strategia della Fiat Auto Spa in tema di servizi di mobilità per l’automobile e sono stati presentati
i servizi offerti dalla controllata Targa Services Srl;
nella rubrica in cui è inserito l’articolo compaiono numerosi altri articoli che riguardano la Ford, la
Mercedes, il motociclismo, la sicurezza alla guida, la vendita di automobili in Francia attraverso Internet e altre
notizie “flash”;
per la realizzazione dell’articolo, non risulta essere intercorso alcun rapporto di committenza tra la Fiat Auto
Spa o la Targa Services Srl e l’Editrice La Stampa Spa;
l’articolo suddetto sembra avere contenuto giornalistico e informativo, in quanto inteso a informare il lettore
su un determinato argomento e a comunicargli i dati statistici relativi, senza che in alcun modo siano enfatizzate le
qualità e gli effetti dei servizi di cui si tratta, cosicché non si rinvengono elementi che inducano a ritenere
sussistente un intento promozionale, rispondendo esso, piuttosto, a mera finalità di informazione.
6. Valutazioni conclusive
La disposizione dell'art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo n. 74/92 è finalizzata a garantire la
riconoscibilità della natura promozionale; in tal senso la citata norma prevede che la pubblicità a mezzo stampa sia
distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico. Al fine di valutare l’applicabilità dell’articolo citato,
quindi, occorre accertare preliminarmente se il messaggio in questione abbia effettivamente natura pubblicitaria.
In mancanza di un rapporto di committenza dichiarato, per qualificare un messaggio come pubblicità ai
sensi dell'art. 2, lettera a), del Decreto Legislativo n. 74/92, è necessario verificare se la natura pubblicitaria sia
desumibile da elementi presuntivi, i quali devono essere gravi, precisi e concordanti. Detta valutazione deve essere
Bollettino n. 47 del 7 dicembre 1998
79
svolta con prudenza, da un lato, per salvaguardare i consumatori dalla pubblicità non palese e, dall’altro, per
garantire il diritto alla libertà di manifestazione del pensiero.
Nel caso di specie non si rinviene la sussistenza di univoci elementi presuntivi dai quali possa essere desunta
la natura pubblicitaria del testo in esame. Se, infatti, sussistono elementi (sia di tipo contenutistico-stilistici, che di
rapporti societari intercorrenti tra editore e proprietario del servizio recensito) che potrebbero lasciar propendere per
la natura pubblicitaria dello stesso, altri elementi inducono invece a escluderla. Tra questi, si evidenzia che
l’articolo in questione si pone in diretta relazione con la conferenza stampa tenuta pochi giorni prima dagli
amministratori delegati di Fiat Auto Spa e Targa Services Srl, i cui contenuti sono stati ripresi da numerosi altri
giornali, nel medesimo arco temporale, dedicando loro mediamente lo stesso spazio. Inoltre, l’articolo in questione
è stato pubblicato nella rubrica settimanale dedicata ai “Motori”, all’interno della quale sono presentate autovetture
e servizi di altre case automobilistiche con analoghi riferimenti puntuali, quali prezzi, caratteristiche tecniche, e
indirizzi Internet, a testimonianza di un uniforme taglio di informazione commerciale che la suddetta rubrica svolge
all’interno del giornale.
In assenza di elementi presuntivi integralmente concordanti non è quindi possibile ritenere accertata la
natura pubblicitaria dell’articolo in questione.
RITENUTO, pertanto, conformemente al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che
l’articolo “Viaggi tranquilli non è un sogno”, oggetto del presente procedimento, non risulta qualificabile come
messaggio pubblicitario ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 74/92;
DELIBERA
che la fattispecie in esame, descritta al punto 2 del presente provvedimento, non rientra nell’ambito di
applicazione del Decreto Legislativo n. 74/92, in quanto non costituisce messaggio pubblicitario.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 7,
comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento
stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
***
80
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Provvedimento n. 6592 ( PI2142 )
CARTE RICARICABILI OMNITEL
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 19 novembre 1998;
SENTITO il Relatore Professor Michele Grillo;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del
10 ottobre 1996, n. 627;
VISTI gli atti del procedimento;
VISTA la propria delibera del 21 luglio 1998, con la quale ha rigettato l’istanza di sospensione provvisoria
della pubblicità;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Richiesta di intervento
Con richiesta di intervento pervenuta in data 1 luglio 1998, un consumatore ha segnalato la presunta
ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, di alcuni messaggi pubblicitari apparsi sull’opuscolo
informativo “Offerta Ricaricabili Omnitel”, diffuso dalla Omnitel Pronto Italia Spa.
Nella richiesta si lamenta che malgrado l’opuscolo pubblicizzi la possibilità di tenere sotto controllo i costi
grazie alla visualizzazione del credito residuo, gli addebiti per i “BREVI MESSAGGI DI TESTO SMS” non
vengono tempestivamente evidenziati sul display; che il messaggio non specifica che il servizio SMS funziona solo
se l’apparecchio di destinazione è dotato di tecnologia GSM; che il prezzo per invio del messaggio viene addebitato
all’utente anche se l’apparecchio di destinazione non è in grado di ricevere il testo SMS.
2. Messaggi
L’opuscolo informativo contenente i messaggi denunciati si compone di 27 pagine, in cui si informano gli
utenti delle possibilità offerte dai cellulari GSM Omnitel e, in particolare, dalle carte ricaricabili, nonché sulle
condizioni di prezzo dei vari servizi.
In particolare, a pag. 5 si elencano le caratteristiche di “Omnitel Ricaricabile”, specificando che con tale
sistema l’uso del telefono cellulare diventa ancora “più trasparente”; in basso, in nota, appare la spiegazione:
“trasparente perché vi consente di tenere sempre sotto controllo i costi”.
A pag. 7, in rilievo, si afferma che “La Carta Ricaricabile vi offre più trasparenza, perché in ogni momento
è possibile leggere sul display del telefono cellulare il credito residuo”.
A pag. 24, contenente informazioni sul servizio “Brevi messaggi di testo SMS”, si specifica: “Costo pari a
200 lire (Iva inclusa) per invio del messaggio”.
3. Comunicazione alle parti
In data 14 luglio 1998 è stato comunicato al segnalante e alla società Omnitel Pronto Italia Spa, in qualità di
operatore pubblicitario, l'avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che
Bollettino n. 47 del 7 dicembre 1998
81
l’eventuale ingannevolezza del messaggio oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli
artt. 1, 2, e 3 del citato Decreto Legislativo, con riferimento alla possibilità di tenere “sempre sotto controllo i costi”,
alla mancata specificazione del fatto che il servizio “Brevi messaggi di testo” opera solo se l’apparecchio di
destinazione è dotato di tecnologia GSM, nonché alla mancata specificazione del fatto che il prezzo di 200 lire
viene addebitato anche se l’apparecchio di destinazione non è in grado di ricevere il testo SMS.
4. Risultanze istruttorie
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, è stato richiesto alla società Omnitel Pronto
Italia Spa, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 627/96, di fornire documentazione dalla quale
risulti in modo oggettivo il tempo che intercorre tra l’uso del servizio “Brevi messaggi di testo SMS” e
l’aggiornamento del relativo costo sul display, nonché informazioni relative ai requisiti dell’apparecchio di
destinazione per la ricezione del messaggio SMS e sulle relative modalità di addebito per l’apparecchio
trasmittente.
In data 21 luglio 1998 è pervenuta una memoria di Omnitel Pronto Italia Spa, nella quale si forniscono le
seguenti informazioni:
gli addebiti per il servizio SMS non sono visualizzati contestualmente all’invio di ogni singolo messaggio,
ma nel momento in cui tali costi vengono effettivamente imputati al cliente. L’imputazione del costo relativo agli
SMS avviene al superamento del decimo messaggio inviato, o comunque entro tre mesi. Al momento
dell’imputazione, l’importo complessivo dei messaggi inviati viene scalato dal credito residuo e l’avvenuta
riduzione del credito viene visualizzata sul display;
la ricezione degli SMS può avvenire solo se il telefonino è dotato di tecnologia digitale, quindi viene esclusa
per i terminali TACS; questi ultimi, essendo a tecnologia analogica, consentono solo la trasmissione della voce;
il servizio SMS funziona nel modo seguente: gli SMS vengono inviati alla centrale Omnitel, che provvede a
trasmetterli all’apparecchio di destinazione. Nel caso in cui il numero di destinazione sia occupato, o il cellulare di
destinazione sia spento o in zona non coperta, la centrale tenta la trasmissione per 24 ore di seguito. Il prezzo
pubblicizzato di 200 lire (IVA inclusa) a messaggio è a fronte del semplice invio del messaggio, e viene quindi
imposto a prescindere dall’avvenuta ricezione, perché è a fronte dei costi sopportati per l’attività della centrale e per
l’occupazione della rete cellulare;
la possibile mancata ricezione degli SMS non avviene per cause imputabili a Omnitel, ma per motivi quali
numero non esistente o non GSM, terminale o SIM card guasti, terminale spento o fuori copertura per 24 ore
consecutive.
5. Valutazioni conclusive
I profili oggetto della valutazione sono tre: la mancata “trasparenza” dei costi per quanto riguarda i messaggi
SMS, per i quali l’addebito non viene tempestivamente evidenziato sul display; la mancata specificazione della
circostanza che gli SMS possono essere ricevuti solo da telefonini dotati di tecnologia GSM; la mancata
specificazione della circostanza che l’addebito delle 200 lire per messaggio avviene anche per gli SMS inviati ma
non giunti a destinazione.
Quanto al primo profilo, dalle risultanze istruttorie è emerso che la riduzione del credito residuo viene
visualizzata nel momento in cui questa effettivamente ha luogo, ossia in occasione dell’addebito. La circostanza che
tale addebito avvenga dopo 10 messaggi o, al più tardi, entro 3 mesi, e non per ciascun messaggio inviato, è idonea
a giustificare l’esistenza di un intervallo temporale tra l’invio del singolo messaggio e la visualizzazione del credito
residuo. Tale intervallo temporale non comporta mancanza di trasparenza del messaggio pubblicitario, in quanto il
prezzo che l’utente deve pagare a fronte di ciascun SMS è fisso, cioè indipendente dalla durata del messaggio, e
noto in anticipo: l’utilizzo di tale servizio non comporta la necessità di essere tempestivamente informati del
consumo effettuato. Inoltre, l’utente è posto nelle condizioni di rendersi conto che il suo credito residuo non viene
scalfito in occasione dell’invio del singolo SMS e, di conseguenza, è allertato della circostanza che tale riduzione
debba avvenire in un momento successivo, non potendo ragionevolmente attendersi che questa possa non avere
luogo.
Sotto questo profilo non sussistono dunque discrepanze tra quanto affermato nel messaggio pubblicitario,
relativamente alla trasparenza del servizio, e le caratteristiche effettive del servizio stesso.
82
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Quanto al secondo profilo, sebbene il messaggio non specifichi che per ricevere gli SMS il telefonino
ricevente deve essere dotato di tecnologia GSM, esso avverte che la possibilità di inviare e ricevere SMS è
subordinata alla circostanza che il telefonino sia “predisposto”. Inoltre, il fatto che la società che pubblicizza il
servizio gestisce esclusivamente cellulari GSM è da sola in grado di allertare circa la possibilità che determinati
servizi innovativi non siano necessariamente utilizzabili con tecnologia TACS.
Anche sotto questo profilo, la mancata specificazione della tecnologia di cui deve essere dotato il terminale
di ricevimento degli SMS non costituisce un’omissione significativa.
Quanto al terzo profilo, sebbene la pubblicità non indichi esplicitamente che l’addebito del prezzo del
messaggio avviene anche nel caso in cui gli SMS non siano stati ricevuti, essa non contiene alcun elemento idoneo
a generare l’idea che le modalità di addebito siano diverse da quelle effettive, ossia che l’invio dei messaggi, nel
caso in cui la comunicazione non arrivi a destinazione, sia gratuito. Anzitutto, la pubblicità specifica “costo pari a
200 lire (Iva inclusa) per invio del messaggio”; da questo punto di vista, se intesa secondo il suo significato
letterale, la dicitura evidenzia che il prezzo viene corrisposto a fronte dell’invio del messaggio. Inoltre, l’invio degli
SMS comporta dei costi, a prescindere dall’avvenuta ricezione: oltre a eventuali costi di occupazione della rete,
occorre considerare i costi connessi ai tentativi di trasmissione in automatico effettuati dalla centrale per 24 ore, che
implicano l’attivazione di un servizio. In assenza di specifiche indicazioni sui soggetti che sosterranno tali costi,
nulla autorizza a ritenere che essi non debbano essere attribuiti a chi fa uso del servizio.
Infine, per escludere comunque l’esistenza di un pregiudizio al comportamento economico del consumatore,
appare rilevante la circostanza che gli “SMS” rappresentano un servizio accessorio nell’ambito dei servizi
disponibili per chi acquista il telefonino cellulare e che l’abilitazione necessaria per poter utilizzare tale servizio è
gratuita. Gli eventuali effetti dell’omissione possono quindi identificarsi nel limitato danno patrimoniale subìto
dall’utente a fronte dell’invio degli SMS non arrivati a destinazione, per quei soli casi in cui l’utente stesso, se
avesse avuto una piena informazione delle condizioni tariffarie, avrebbe fatto un utilizzo più parsimonioso del
servizio, e comunque solo per il periodo di tempo intercorrente dall’attivazione del servizio all’acquisizione
dell’informazione completa. Questi effetti, sia in termini assoluti che in relazione al prezzo connesso all’acquisto
del telefonino o all’uso normale dello stesso, sono pertanto tali da consentire di escludere un pregiudizio al
comportamento economico del consumatore.
RITENUTO, pertanto, che i messaggi oggetto della richiesta di intervento non sono idonei a indurre in
errore i consumatori e a pregiudicarne il comportamento economico;
DELIBERA
che i messaggi pubblicitari descritti al punto 2 del presente provvedimento, diffusi dalla società Omnitel
Pronto Italia Spa, non costituiscono, per le ragioni esposte in motivazione, fattispecie di pubblicità ingannevole ai
sensi del Decreto Legislativo n. 74/92.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 7,
comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento
stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
***
Bollettino n. 47 del 7 dicembre 1998
Provvedimento n. 6593 ( PI2202 )
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SDB INFORMATICA-GRUPPO HOME INFO
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 19 novembre 1998;
SENTITO il Relatore Professore Michele Grillo;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. 10
ottobre 1996, n. 627;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
1. Richiesta di intervento
Con richiesta di intervento pervenuta in data 6 agosto 1998, la Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Bergamo ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, del
messaggio pubblicitario costituito da un annuncio diffuso attraverso il quotidiano L’Eco di Bergamo, in data 16
luglio 1998, nella rubrica dedicata alle Offerte di affitto di case e appartamenti.
Il segnalante ritiene ingannevole il messaggio in quanto si presenta come un’offerta di locazione proveniente
da un privato, allorché sarebbe stato invece diffuso dalla società SBD Informatica Srl, con sede in Bergamo, con
l’intento di promuovere l’abbonamento del costo di lire 260.000 alla banca dati del centro di Informazione
Immobiliare Home- Info.
2. Messaggio
Il messaggio pubblicitario è costituito da un annuncio pubblicato nella rubrica denominata Offerte Affitto
Case e Appartamenti (pag. 8) del quotidiano L’Eco di Bergamo del 16 luglio 1998. L’annuncio riporta il seguente
testo: “Proprietario affitta appartamento nuovo in villetta, termoautonomo, ingresso indipendente, giardino,
750.000 mensili. Box compreso Tel. 035 / 31.79.77”.
3. Comunicazione alle parti
In data 20 agosto 1998 è stato comunicato al segnalante e alla società SBD Informatica Srl, in qualità di
operatore pubblicitario, l'avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che
l’eventuale ingannevolezza del messaggio oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli
artt. 1, 2, 3, e 4, comma 1, del citato Decreto Legislativo, con particolare riguardo alla natura del messaggio e alla
riconoscibilità dello stesso come pubblicità; alla veridicità di quanto in esso sostenuto relativamente all’oggetto
dell’offerta e alla sua provenienza; all’identità e alle qualifiche dell’operatore pubblicitario; nonché all’assenza di
indicazioni concernenti l’effettivo servizio che si intende promuovere e il carattere oneroso della proposta.
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Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
4. Risultanze istruttorie
Con memoria pervenuta in data 2 settembre 1998, la società SBD Informatica Srl con sede in Bergamo ha
esposto in sintesi quanto segue:
- la società è titolare per Bergamo e Provincia del marchio Home Info di proprietà della Trade War
International S.L.C. di Barcellona;
- la Home- Info è una rete di informazione diffusa in tutta Europa, che si limita a raccogliere informazioni
sulle locazioni disponibili direttamente dai privati. Tali informazioni vengono raccolte in una banca dati senza
alcun costo per i proprietari degli immobili, né spese di intermediazione;
Le situazioni riportate nella banca dati riguardano solo i proprietari che desiderano affittare i loro
appartamenti con contrattazione diretta;
- la Home-Info svolge solo un servizio informativo immobiliare, utilizzando per pubblicizzare le opportunità
disponibili la piccola pubblicità e, in particolare, gli annunci commerciali di giornali locali. Gli annunci sono
composti da poche stringate parole che hanno la funzione di rendere l’idea dell’immobile di cui si promuove la
locazione;
- a coloro che telefonano viene chiarito che risponde un ufficio informazioni dei proprietari. I dati relativi al
proprietario non vengono forniti per telefono a chiunque, ma solo e direttamente agli abbonati all’ufficio
informazioni;
- l’abbonamento, il cui costo è di lire 260.000, da diritto ad avere informazioni su qualsiasi altro immobile
disponibile per 6 mesi;
- l’annuncio è simile ad altri piccoli annunci fatti da altri operatori del settore sui giornali locali ed è
perfettamente riconoscibile come proposta da valutare più approfonditamente, acquisendo ulteriori informazioni che
sono fornite componendo il numero indicato;
- il costo del servizio viene indicato telefonicamente a coloro che compongono il numero indicato.
5. Parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Poiché il messaggio oggetto del presente procedimento è stato diffuso attraverso la stampa, in data 23
settembre 1998 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'art. 7,
comma 5, del Decreto Legislativo n. 74/92.
Nel parere pervenuto in data 9 novembre 1998 si sostiene che il messaggio pubblicitario è in contrasto con
gli artt. 1, 2, lettera b), 3, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo n. 74/92, in quanto integra una fattispecie di
pubblicità non riconoscibile e, inoltre, è in grado di orientare indebitamente le scelte dei consumatori, in modo da
pregiudicarne il comportamento economico, in considerazione sia della non corrispondenza tra l’apparente oggetto
dell’annuncio stesso e la realtà sottesa, che della mancata identificabilità dell’operatore pubblicitario.
6. Valutazioni conclusive
Il messaggio si presenta come un’offerta di affitto proveniente direttamente dal proprietario dell’immobile
che ne costituisce oggetto.
Tale lettura è suggerita, senza possibilità di equivoco, dall’indicazione “proprietario affitta” con cui
l’annuncio si apre, nonché dal contenuto testuale dello stesso.
In realtà, nel corso del procedimento è emerso che l’annuncio è stato pubblicato ad opera di una società, la
SBD Informatica Srl, e non dal proprietario di un immobile come affermato nel messaggio.
Inoltre, la finalità perseguita dal messaggio non è l’offerta in locazione di uno specifico immobile, come il
messaggio indurrebbe a ritenere, bensì la promozione dell’attività svolta dall’operatore pubblicitario che consiste
nella gestione di una banca dati immobiliare, cui il consumatore può accedere sottoscrivendo un contratto di
abbonamento del costo di lire 260.000. Tale abbonamento, infatti, rappresenta l’effettivo e immediato oggetto della
proposta che viene fatta a coloro i quali contattano il numero telefonico riportato nel messaggio.
In prima analisi si rileva che la circostanza che il messaggio sia stato diffuso da una società, nell’ambito
della attività commerciale che la stessa svolge al fine di promuovere la prestazione di servizi, è fatto idoneo a
qualificare lo stesso come pubblicità ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legislativo n. 74/92.
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Tuttavia, si ritiene che il messaggio, occultando la finalità pubblicitaria perseguita a favore dell’attività
svolta dall’operatore pubblicitario sotto le vesti di un annuncio economico proveniente da un soggetto privato,
difetti dei requisiti di riconoscibilità imposti dall’art. 4, comma 1, del citato decreto.
Il messaggio inoltre, è passibile di un giudizio di ingannevolezza anche con riguardo al suo contenuto. Esso,
infatti, stante il suo contenuto ambiguo e omissivo è idoneo a indurre in errore i destinatari - con essi intendendo
coloro i quali sono in cerca di un appartamento con caratteristiche analoghe a quelle descritte nell’annuncio - sia
relativamente all’identità del proponente che all’oggetto della proposta e al carattere oneroso della stessa, potendo
per questo motivo condizionare le scelte degli stessi destinatari, con conseguente pregiudizio del loro
comportamento economico. Costoro, infatti, possono essere indotti a rispondere all’annuncio sulla base dell’erroneo
convincimento di poter entrare in contatto direttamente con il proprietario dell’immobile oggetto dell’offerta e di
poter svolgere, con lo stesso, una trattativa da privato a privato e, quindi, senza dover sopportare costi o vincoli
aggiuntivi, mentre tale eventualità si realizza solo dopo aver sottoscritto l’abbonamento alla banca dati Home- Info.
Il fatto che, a seguito della sottoscrizione dell’abbonamento, vengano effettivamente fornite indicazioni circa
immobili in locazione e che le eventuali successive trattative si svolgano con il locatore senza costi di
intermediazione, non elimina l’ingannevolezza del messaggio, che trae origine dall’incongruenza tra quanto
prospettato nello stesso e il reale oggetto della proposta.
RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che il
messaggio pubblicitario in esame, con riguardo alle modalità di presentazione, all’identità dell’operatore
pubblicitario e al contenuto della proposta, è idoneo a indurre in errore i destinatari, potendo per tale motivo
pregiudicarne il comportamento economico;
RITENUTO, inoltre, che la circostanza che l’operatore pubblicitario, al fine di promuovere la propria
attività, usi diffondere abitualmente, tra gli annunci commerciali di giornali locali, messaggi dello stesso genere,
renda necessaria la pubblicazione di una dichiarazione rettificativa, così da evitare che la pubblicità ingannevole
continui a produrre effetti;
DELIBERA
che il messaggio pubblicitario descritto al punto 2 del presente provvedimento, diffuso dalla società SBD
Informatica Srl, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità
ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, 3, lettere a), b) e c), e 4, comma 1, del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta
l’ulteriore diffusione.
DISPONE
a) la pubblicazione di una dichiarazione rettificativa, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo
n. 74/92, da effettuare, a cura e spese della società SBD INFORMATICA Srl con sede in Bergamo, secondo le
seguenti modalità:
1) il testo da pubblicare è quello riportato in allegato al presente provvedimento;
2) la pubblicazione dovrà essere effettuata, entro quaranta giorni dall'avvenuta notificazione del presente
provvedimento, per una sola volta, sul quotidiano L’Eco di Bergamo, all’interno della pagina contenente la rubrica
“Offerte di affitto” e dovrà occupare uno spazio pari a 16 moduli (mm.170 x 172);
3) la pubblicazione dovrà ricalcare in toto impostazione, struttura e aspetto della dichiarazione rettificativa
allegata e i caratteri del testo dovranno essere del massimo corpo tipografico compatibile con lo spazio indicato al
punto 2; inoltre, sulla medesima pubblicazione non dovranno essere riportati messaggi che si pongano in contrasto
con il contenuto della dichiarazione rettificativa stessa o che comunque tendano ad attenuarne la portata o il
significato;
b) la comunicazione anticipata all'Autorità, da parte del soggetto che ha diffuso il messaggio pubblicitario,
della data in cui avrà luogo la disposta pubblicazione della dichiarazione rettificativa, nonché il successivo invio,
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Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
entro tre giorni dalla pubblicazione, della copia, in originale, del giornale sul quale la suddetta dichiarazione è stata
pubblicata.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’art. 7,
comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
Bollettino n. 47 del 7 dicembre 1998
Allegato al provvedimento n. 6593 ( PI2202 )
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COMUNICAZIONI A TUTELA DEL CONSUMATORE
AUTORITA' GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
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La società SBD Informatica S.r.l.
ha diffuso su questa testata, in data 6/08/98
la seguente inserzione, ritenuta dall’Autorità
PUBBLICITÀ INGANNEVOLE:
“PROPRIETARIO affitta appartamento nuovo in villetta, termoautonomo, ingresso indipendente,
giardino, 750.000 mensili. Box compreso . Tel 035/31.79.77.”
IN REALTÀ
il messaggio è stato diffuso dalla società SBD
Informatica S.r.l. e non dal proprietario
IL MESSAGGIO SI PRESENTA
dell’immobile ed è finalizzato a promuovere
come un’offerta di affitto proveniente direttamente
l’abbona-mento, del costo di lire 260.000, ad una
dal proprietario dell’immobile descritto.
banca dati immobiliare, denominata Home-Info,
che la società stessa gestisce.
L'Autorità ha disposto la pubblicazione della presente dichiarazione rettificativa.
(Provvedimento adottato nell'Adunanza del 19 novembre 1998, ai sensi del d. lgs. 74/92)
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Bollettino n. 47 del 7 dicembre 1998
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Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Bollettino Settimanale
Anno VIII - N. 47 - 1998
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Redazione
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