Adempimenti per il Trasferimento del Personale

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ALLEGATO 2.3
ADEMPIMENTI PER IL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE
Adempimenti Procedurali relativi al Riassetto SSR Basilicata - profili lavoristici e
prescrizioni normative in caso di trasferimento d’azienda
il trasferimento di azienda, pur concretandosi in un mutamento della titolarità di una
attività economica organizzata, non influisce sui rapporti di lavoro subordinato che fanno
parte degli assets oggetto di cessione, prevedendo la legge la continuità del rapporto di
lavoro, con una conservazione della posizione lavoristica maturata, anche e soprattutto
dal punto di vista previdenziale.
Tuttavia sono richiesti alcuni adempimenti necessari da espletare, con finalità di tutela dei
lavoratori coinvolti e/o informativa, anche indirizzati agli enti previdenziali e alle
rappresentanze sindacali.
1. INFORMATIVA AI DIPENDENTI
L’articolo 2112 c.c., nel disciplinare gli effetti del trasferimento di azienda sui rapporti di
lavoro, non richiede il necessario consenso del lavoratore ceduto: tuttavia si riconosce a
costui il diritto di rassegnare le dimissioni, entro tre mesi dal trasferimento, qualora le
condizioni di lavoro abbiano subito una sostanziale modifica (in senso peggiorativo).
Ciò implica, dunque, la necessità di una comunicazione formale al dipendente (lettera
personalizzata o comunicazione affissa in albi) contenente la descrizione della fattispecie
le conseguenze per il personale e le garanzie apprestate a tutela dei diritti.
2. CONSULTAZIONE SINDACALE
in caso di trasferimento che coinvolga un’azienda in cui siano occupati complessivamente
più di 15 dipendenti la legge prescrive una preventiva procedura di informazione e
consultazione con i sindacati. Tale normativa non prevede esclusioni di sorta per le ASL
ovvero per le ipotesi in cui il trasferimento sia determinato da atto autoritativo (Cfr.
nostro memo Aprile 2009).
Più specificatamente, è necessario fornire una comunicazione scritta del previsto
trasferimento alle rappresentanze sindacali presenti nelle unità produttive interessate,
nonché alle rispettive associazioni di categoria, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 L.
428/1990. In mancanza di RSU e RSA la comunicazione va effettuata ai sindacati
di categoria comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.
2.1 Contenuti dell’informativa
L’informativa fornita deve riguardare la data effettiva o quella proposta per il
trasferimento, i motivi dello stesso, le sue conseguenze giuridiche, economiche e
sociali per i lavoratori, in aggiunta all’indicazione delle eventuali misure previste
nei confronti di questi ultimi. L’obbligo di informativa concerne soprattutto le
vicende che interessano il rapporto di lavoro, con esclusione di quelle notizie di
carattere economico-finanziario, in quanto integranti il diritto di iniziativa privata
propria del datore di lavoro. Si precisa che le informazioni contenute nella
comunicazione di cui trattasi, costituendo il presupposto per l’eventuale e
successivo esame congiunto, devono essere complete e dettagliate, pena
l’inottemperanza agli obblighi legali, con conseguente qualificazione della
condotta del datore come antisindacale.
2.2 Termini
L’obbligo di informazione a carico del cedente e cessionario deve essere assolto
almeno 25 giorni prima che sia perfezionato l’atto da cui deriva il trasferimento o
che sia raggiunta un’intesa vincolante fra le parti, se precedente. Alle
rappresentanze sindacali o ai sindacati di categoria è accordato il diritto di
procedere, a seguito di comunicazione scritta trasmessa entro 7 giorni dal
ricevimento della comunicazione di trasferimento, ad un esame congiunto con i
soggetti cedente e cessionario.
2.3 Sanzioni
Secondo quanto previsto ai sensi dell’art. 47 comma 3 della l. 428/1990, il
mancato rispetto e, dunque, l’omissione della procedura di informazione e di
consultazione dei sindacati costituisce una condotta antisindacale, in aggiunta alla
possibilità di incorrere in sanzioni penali (art. 650 c.p.) in caso rifiuto ad
adempiere alla suddetta procedura.
3. COMUNICAZIONI AGLI UFFICI LAVORISTICI, PREVIDENZIALI E
ASSICURATIVI
Il trasferimento di azienda comporta un mutamento della figura del datore di lavoro e ciò
implica, necessariamente, un’attività di informazione da rendersi nei confronti degli enti
e/o uffici lavoristici, previdenziali e assicurativi, a vario titolo coinvolti nel controllo
degli adempimenti prescritti dalla legge per la tutela del lavoro subordinato.
Si evidenzia che tali comunicazioni dovranno, in linea di principio, essere finalizzate ad
ottenere i seguenti effetti:
•
iscrizione del nuovo soggetto
•
cessazione del soggetto preesistente
•
trasferimento dei lavoratori sulla nuova posizione
con indicazione esatta degli enti interessati (sede, numeri identificativi di codice
fiscale, estremi dell’atto di trasferimento) e indicazione dei dipendenti interessati
(magari anche con prospetti riepilogativi per qualifiche/tipologie contrattuali),
Dovrà quindi verificarsi che sia il cedente che il cessionario adempiano a tali obblighi.
Fermo restando che sarebbe di grande utilità una ricognizione preventiva degli enti
destinatari interessati, si dovrà peraltro necessariamente procedere a comunicazioni
almeno nei confronti di
a) enti gestori di forme previdenziali obbligatorie (INPS) e complementari;
b) INAIL, procedendo all’apertura di una posizione assicurativa nei termini di
legge, fornendo altresì ogni indicazione utile per la valutazione del rischio da
infortunio/malattie professionali e la determinazione del premio di assicurazione.
Si rammenta che la ritardata denuncia all’Inail, relativa alla cessazione delle
lavorazioni comporta l’obbligo del pagamento del premio di assicurazione in
precedenza dovuto esteso fino al decimo giorno successivo a quello della
cessazione;
c) Centro per l’Impiego competente nel cui ambito è ubicata la sede di lavoro.
4. ULTERIORI ADEMPIMENTI GESTIONALI
A seguito del trasferimento sarà necessario riorganizzare, nell’ambito dei sistemi di
amministrazione del personale dell’ente cessionario, le modalità di gestione delle singole
posizioni lavoristiche:
dunque, occorrerà porre in essere tutte le procedure
amministrative e burocratiche necessarie per unificare in capo al nuovo datore di lavoro le
posizioni dei dipendenti di diversa provenienza. Pertanto, a titolo esemplificativo si
dovrà provvedere a
a) Unificazione dei numeri di matricola (magari articolati in sistemi sezionali)
b) Armonizzazione ed emissione dei cedolini unificati, almeno con riferimento alle
codifiche e modalità espositive. L’armonizzazione, ovviamente, potrà essere
solo parziale qualora per un certo periodo sopravvivano trattamenti diversi in
vista dell’unificazione delle voci retributive a livello di contrattazione collettiva
nei confronti del nuovo datore di lavoro.
c) Verifica e trasferimento di partite relative a trattamenti ed erogazione differita
(ferie maturate e non godute, permessi, straordinari effettuati, etc.)
Sotto un profilo gestionale, inoltre, potrà essere utile considerare tempestivamente
l’evoluzione della gestione della materia contrattuale, sia individuale che collettiva:
ipotizzando quindi
•
l’elaborazione di schemi unificati di contratto individuale
•
le modalità di transizione verso un nuovo sistema di relazioni sindacali
(nuove rappresentanze, tavoli unificati etc.)
5.GESTIONE DEI CONTRATTI NON SUBORDINATI
Nel caso in cui vi siano, presso l’azienda trasferita, lavoratori con un contratto differente
da quello subordinato, dovrà essere verificato caso per caso e sulla base
dell’inquadramento giuridico di tali contratti, il trasferimento in capo al cessionario.
Infatti, a titolo di esempio, si ricorda che i contratti a carattere personale, quali i contratti
di opera intellettuale, di collaborazione coordinata e continuativa e di consulenza non
seguono automaticamente l’azienda trasferita. Pertanto, previa una ricognizione dei
rapporti contrattuali in essere, se ne verificherà l’opportunità di una eventuale cessione,
cessazione o novazione, per effetto del trasferimento.
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Si escludono commenti in materia di 1. sicurezza sui luoghi di lavoro, 2.gestioni
assicurative 3. Adempimenti fiscali
appositamente deputate.
in quanto affidate alla gestione di strutture
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