1. ------IND- 2016 0170 CZ- IT- ------ 20160428 --- --

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1. ------IND- 2016 0170 CZ- IT- ------ 20160428 --- --- PROJET
II.
PROGETTO DI
DECRETO
del ... 2016
che attua determinate disposizioni della legge sulla pirotecnica
A norma degli articoli 11, paragrafo 5; 17, paragrafo 2; 26, paragrafo 3; 28; 38,
paragrafi 2 e 4; 39, paragrafo 2, e 52, paragrafo 3, della legge n. 206/2015 sugli articoli
pirotecnici e sulla loro manipolazione recante modifica di talune leggi (legge sulla
pirotecnica), il ministero dell'Industria e del commercio stabilisce con il presente atto quanto
segue:
Articolo 1
Oggetto
a)
Il presente decreto stabilisce
un modello del formato del registro degli articoli pirotecnici per i quali è stato rilasciato
un certificato da un organismo notificato,
b)
i requisiti per le misure di sicurezza volte a garantire le precauzioni antincendio, per la
marcatura, l'immagazzinaggio e l'utilizzo degli articoli pirotecnici, la designazione e la
messa in sicurezza delle aree pericolose, nonché le condizioni al momento
dell'esibizione di tali articoli,
c)
i contenuti dei registri relativi agli articoli pirotecnici immagazzinati,
d)
i requisiti per la costruzione di pareti, pareti di separazione, porte e strutture dei tetti,
per il trattamento superficiale di pareti interne, soffitti e pavimenti, per la distanza di
sicurezza, per la capienza e la sicurezza antincendio dei magazzini, nonché per la
protezione dagli effetti delle influenze esterne,
e)
la portata e la durata della formazione professionale, il curriculum delle parti teorica e
pratica della formazione stessa e le regole d'esame,
f)
il contenuto delle visite mediche, i dettagli dei pareri medici e i requisiti per la
valutazione dell'idoneità medica alla manipolazione degli articoli pirotecnici di categoria
P2, T2 o F4,
g)
le patologie, i difetti o le condizioni che precludono o limitano l'idoneità medica alla
manipolazione degli articoli pirotecnici di categoria P2, T2 o F4,
h)
la descrizione e il contenuto della prova delle caratteristiche di detonazione di un
articolo pirotecnico.
1
Articolo 2
Registro degli articoli pirotecnici
Il modello del formato del registro degli articoli pirotecnici per i quali è stato rilasciato un
certificato da un organismo notificato è fornito all'allegato 1 del presente decreto.
Articolo 3
Misure di sicurezza al momento dell'esibizione di articoli pirotecnici
(1) Allorché esibiscono articoli pirotecnici, gli operatori economici devono garantire
l'adozione di precauzioni di sicurezza affinché detti articoli siano esibiti e immagazzinati
a)
nella confezione singola di minori dimensioni o nella confezione originale del
produttore, con un marchio indicante che il prodotto è un campione per l'esibizione,
b)
in una modalità che garantisca l'aderenza ai requisiti stabiliti nelle istruzioni per l'utilizzo
o nelle istruzioni del produttore,
c)
separati dalle sostanze infiammabili e che supportano la combustione,
d)
in luogo asciutto e in una modalità che assicuri che la loro temperatura non superi i
40 °C, salvo diversamente precisato nelle istruzioni per l'utilizzo o nelle istruzioni del
produttore,
e)
in una modalità che impedisca la loro caduta spontanea (nonché il loro innesco o
accensione accidentale) e riduca al minimo i rischi per la vita e la salute delle persone
o le cose; inoltre
f)
in una quantità e con una composizione proporzionate alla sicurezza antincendio
dell'area di esibizione e alla notifica effettuata ai vigili del fuoco, a norma dell'articolo 31
della legge sulla pirotecnica.
(2) Oltre ai requisiti definiti al decreto sulla prevenzione degli incendi1), nell'area dove
gli articoli pirotecnici sono esibiti dall'operatore economico dev'essere collocato e a pronta
disposizione almeno un estintore portatile ad acqua o a schiuma (almeno di classe 13A) o un
estintore portabile a polvere (almeno di classe 21A).
(3) L'area pericolosa, in cui si possono utilizzare gli articoli pirotecnici nel corso
dell'esibizione, dev'essere designata sulla base delle istruzioni per l'utilizzo o delle istruzioni
del produttore relative all'articolo pirotecnico del caso. Qualora nelle istruzioni per l'utilizzo o
nelle istruzioni del produttore non sia definita alcuna area pericolosa, detta area dev'essere
designata secondo le istruzioni relative a un articolo pirotecnico funzionalmente equiparabile
al meglio all'articolo pirotecnico da utilizzare.
1)
Decreto n. 246/2001 relativo all'istituzione di condizioni di sicurezza antincendio e alla vigilanza antincendio di
Stato (decreto sulla prevenzione degli incendi) e successive modifiche .
2
Articolo 4
Tenuta dei registri degli articoli pirotecnici immagazzinati
(1) I registri degli articoli pirotecnici immagazzinati devono contenere come minimo il
nome, il tipo, la categoria, il numero di registrazione e il numero di serie o di lotto dell'articolo
pirotecnico, nonché la quantità di articoli pirotecnici presenti nel magazzino, nel deposito o
nel locale di vendita.
(2) Nei registri relativi agli articoli pirotecnici per veicoli, i dettagli di cui al paragrafo 1
si possono sostituire con i numeri di catalogo dei pezzi di ricambio, a eccezione dei dettagli
della quantità di articoli pirotecnici presenti nel magazzino, nel deposito o nel locale di
vendita.
(3) Qualora un articolo pirotecnico non sia contrassegnato con un numero di
registrazione, detto numero non sarà inserito nei registri relativi agli articoli pirotecnici
immagazzinati.
(4) I registri relativi agli articoli pirotecnici immagazzinati si possono sostituire con
registri simili, purché questi contengano le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
Articolo 5
Costruzione di magazzini e requisiti tecnici per gli stessi
La progettazione tecnica della costruzione dei magazzini deve garantire che
a)
i materiali utilizzati per la costruzione del magazzino proteggano gli articoli pirotecnici
immagazzinati dalle reazioni pericolose agli urti dovuti al contatto o all'attrito con i
pavimenti, le pareti, i soffitti o le strutture in tali stabili,
b)
i materiali sensibili alla rottura – dovuta alla pressione interna o esterna – che formano
la struttura del tetto, le pareti, le pareti di separazione, le finestre e le porte non
producano frammenti acuminati al momento della rottura stessa,
c)
le porte esterne si aprano verso l'esterno e le porte si possano aprire con una semplice
spinta dall'interno, nonché in modo semplice dall'esterno,
d)
la superficie dei pavimenti sia rigida, solida e planare e
e)
le vetrate delle porte e delle finestre esposte alla luce solare non presentino difetti né
irregolarità della superficie che potrebbero far convergere i raggi solari: inoltre, che
siano verniciate con un materiale che riduca il passaggio della luce solare.
3
Articolo 6
Sicurezza dei magazzini
(1) La sicurezza antincendio dei magazzini dev'essere garantita sulla base della legge
sulla protezione antincendio2).
(2) Oltre a ciò, al fine di garantire la sicurezza del magazzino
a)
questo deve contenere articoli pirotecnici classificati come merci pericolose di classe 1
e categorizzati nelle sottoclassi e nei gruppi di compatibilità di pertinenza, entro una
sfera corrispondente ai numeri ONU per gli articoli pirotecnici sulla base dell'accordo
europeo per il trasporto di merci pericolose su strada (ADR),
b)
gli articoli pirotecnici non conformi ai requisiti di cui alla lettera a) devono essere
immagazzinati come articoli pirotecnici classificati nella sottoclasse 1.1, sulla base
dell'ADR,
c)
su tutte le porte che conducono all'area di immagazzinaggio devono essere apposti
segnali che vietino di fumare e di manipolare fiamme libere,
d)
può accedere al magazzino soltanto personale autorizzato; le persone non autorizzate
possono accedere al magazzino soltanto accompagnate da persone autorizzate, delle
quali devono seguire le istruzioni,
e)
il magazzino dev'essere chiuso, salvo quando vi si collocano o se ne tolgono i prodotti;
quando nel magazzino non è presente alcuna persona, questo dev'essere chiuso a
chiave,
f)
qualora si eseguano lavori di manutenzione del magazzino che potrebbero porre a
rischio gli articoli pirotecnici immagazzinati, tali articoli devono essere trasferiti in un
altro magazzino per il periodo in cui si eseguono i suddetti lavori,
g)
per la pulizia di pareti interne, soffitti, pavimenti, porte, scaffalature e altre attrezzature
non si devono utilizzare prodotti detergenti contenenti sostanze infiammabili,
h)
nel magazzino e attorno allo stesso si possono eseguire soltanto operazioni inerenti
alla gestione e alla manutenzione del magazzino, entro una distanza corrispondente
alla distanza di sicurezza o – nel caso in cui quest'ultima superi i 30 metri – entro una
distanza di 30 metri,
i)
devono essere mantenute una temperatura e un'umidità tali da garantire il rispetto dei
requisiti per l'immagazzinaggio degli articoli pirotecnici, sulla base delle istruzioni del
produttore,
j)
si possono immagazzinare insieme unicamente gli articoli pirotecnici reciprocamente
compatibili, categorizzati in gruppi di compatibilità di sostanze e articoli sulla base
dell'ADR,
2)
legge n. 133/1985 sulla protezione antincendio e successive modifiche.
4
k)
gli articoli pirotecnici categorizzati in sottoclassi diverse sulla base dell'ADR devono
essere immagazzinati separatamente per evitare confusioni,
l)
nel caso in cui siano immagazzinati molteplici tipi di articoli pirotecnici, è decisivo
l'articolo pirotecnico soggetto ai requisiti più rigorosi; nel contempo, ciò non deve
ripercuotersi negativamente sulle condizioni di immagazzinaggio degli altri articoli
pirotecnici,
m)
nel magazzino possono essere presenti soltanto le attrezzature destinate alla
manipolazione degli articoli pirotecnici immagazzinati, tra cui attrezzature per la
manipolazione di altri prodotti, qualora il magazzino sia stato omologato per tali
prodotti,
n)
i prodotti devono essere collocati in una modalità che ne impedisca la caduta
spontanea: inoltre, l'altezza alla quale essi si possono immagazzinare dev'essere
determinata alla luce dei parametri progettuali e tecnici precisati dal produttore, sulla
base della capacità portante degli strati inferiori delle confezioni, della scaffalatura e del
magazzino,
o)
le confezioni devono essere collocate in modo da consentire un agevole accesso alle
informazioni indicate sull'imballaggio per il trasporto di ciascun articolo pirotecnico,
p)
gli articoli pirotecnici danneggiati devono essere chiaramente contrassegnati e
immagazzinati separatamente, in un luogo designato dall'operatore economico,
q)
all'esterno dell'entrata principale dev'essere apposto un pannello informativo su fondo
resistente al fuoco: questo deve contenere almeno quanto segue:
1. il numero della decisione di autorizzazione all'utilizzo del magazzino,
2. il numero massimo di persone che possono essere presenti nello stesso,
3. la massa netta massima delle sostanze esplosive,
4. istruzioni per le emergenze.
Articolo 7
Distanza di sicurezza
(1) Ai fini del presente decreto, si intende per "distanza di sicurezza" la minima
distanza ammissibile tra il magazzino e le aree edificate, le strade e le ferrovie circostanti.
(2) L'ubicazione dei magazzini contenenti articoli pirotecnici della sottoclasse 1.1 sulla
base dell'ADR deve rispettare le distanze di sicurezza, il cui calcolo è reperibile all'allegato 2
del presente decreto.
(3) Il calcolo di cui al paragrafo 2 non si deve utilizzare qualora il magazzino contenga
non più di 100 kg di contenuto netto esplosivo, presente negli articoli pirotecnici classificati
come della sottoclasse 1.1 sulla base dell'ADR.
5
(4) Le distanze di sicurezza non si applicano alle strade d'accesso, agli stabili e alle
strutture utilizzati per la gestione del magazzino.
Articolo 8
Protezione dalle influenze esterne
(1) La documentazione progettuale per il magazzino deve determinare il metodo di
messa in sicurezza dello stesso contro i furti di articoli pirotecnici o i danni a essi: tale
metodo dev'essere esaminato da un'impresa di servizi a garanzia della sicurezza degli
edifici.
Articolo 9
Formazione professionale per l'ottenimento del certificato di competenza
professionale
(1) La formazione professionale deve comprendere 40 lezioni di istruzione sulla
manipolazione degli articoli pirotecnici di categoria F4 e T2, unitamente a 40 lezioni di
istruzione sulla manipolazione degli articoli pirotecnici di categoria P2. Una lezione deve
durate 45 minuti. Il contenuto delle parti teorica e pratica della formazione professionale è
reperibile all'allegato 3 del presente decreto.
(2) Le regole d'esame sono reperibili all'allegato 4 del presente decreto.
Articolo 10
Contenuto della visita medica
(1) Ciascuna visita medica volta a valutare l'idoneità medica deve includere una visita
di base nella quale rientrino
a)
un'analisi dei dati anamnestici e delle patologie, delle condizioni e dei difetti (in
prosieguo "patologia") di cui il paziente ha sofferto in passato, con attenzione mirata
alle patologie che possono limitare o precludere l'idoneità medica alla manipolazione
degli articoli pirotecnici di categoria P2, T2 o F4,
b)
una visita fisica globale – comprensiva di un esame indicativo dell'udito, della vista e
cutaneo – e una visita neurologica indicativa, ponendo l'accento sull'individuazione di
patologie che precludono o limitano l'idoneità medica alla manipolazione degli articoli
pirotecnici di categoria P2, T2 o F4; le patologie che precludono o limitano l'idoneità
medica alla manipolazione degli articoli pirotecnici di categoria P2, T2 o F4 sono
elencate all'allegato 5 del presente decreto.
6
(2) La visita di base dev'essere ampliata a includere ulteriori esami specialistici,
qualora tali esami siano indicati dal medico valutatore, nel caso in cui
a)
ciò sia necessario a escludere le patologie elencate all'allegato 5 del presente decreto
o altre patologie che limitano o precludono la manipolazione sicura degli articoli
pirotecnici di categoria P2, T2 o F4 oppure
b)
la persona valutata sia in cura sistematica presso un altro medico o un altro psicologo
clinico a causa di una patologia elencata all'allegato 5 del presente decreto o di un'altra
patologia che preclude o limita la manipolazione sicura degli articoli pirotecnici di
categoria P2, T2 o F4, purché il medico valutatore sia a conoscenza di tale circostanza.
(3) Non si può procedere a ulteriori esami specialistici prima che il medico valutatore
abbia proceduto alla visita di base.
(4) Oltre ai dettagli prescritti ai sensi della normativa che disciplina i dettagli e i
contenuti delle cartelle cliniche 3 ), l'impegnativa per l'ulteriore esame specialistico deve
comprendere una richiesta di valutazione dell'idoneità medica della persona valutata alla
manipolazione degli articoli pirotecnici di categoria P2, T2 o F4, entro la sfera di competenza
del professionista sanitario che esegue l'esame specialistico.
(5) La persona valutata può essere riconosciuta idonea dal punto di vista medico (o
idonea dal punto di vista medico con riserva) qualora, in base a una visita medica, non sia
stato riscontrato che essa soffre di una qualsiasi delle patologie che precludono l'idoneità
medica o di altre patologie che precludono la manipolazione sicura degli articoli pirotecnici di
categoria P2, T2 o F4.
(6) Qualora sia stata individuata o si sospetti una qualsiasi delle patologie che, sulla
base dell'allegato 5 del presente decreto, limitano l'idoneità medica, la persona valutata può
essere riconosciuta idonea dal punto di vita medico soltanto qualora la conclusione
dell'esame specialistico sia favorevole.
Articolo 11
Dettagli di un parere medico
(1) Oltre ai dettagli prescritti ai sensi della normativa che disciplina i dettagli e i
contenuti delle cartelle cliniche1), il parere sull'idoneità medica deve comprendere i dettagli
concernenti la valutazione dell'idoneità medica alla manipolazione degli articoli pirotecnici di
categoria P2, T2 o F4.
3)
Decreto n. 98/2012 sulle cartelle cliniche e successive modifiche.
7
(2) Il parere di cui al presente decreto non si può sostituire con un parere di idoneità
medica emesso per le esigenze del datore di lavoro, nel contesto dei servizi di medicina del
lavoro.
Articolo 12
Descrizione e contenuto della prova delle caratteristiche di detonazione
La descrizione e il contenuto della prova sono reperibili all'allegato 6 del presente
decreto.
Articolo 13
Notifica
Il presente decreto è stato notificato sulla base della direttiva (UE) 2015/1535 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura
d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi
della società dell’informazione, quale modificata.
Articolo 14
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Il ministro
8
Allegato 1 del decreto n. …/2016.
Modello del formato del registro degli articoli pirotecnici per i quali è stato rilasciato
un certificato da un organismo notificato
Numero di
registrazione
dell'articolo
pirotecnico
Data di rilascio o, se
del caso, di scadenza
Produttore/importatore
Tipo del
prodotto o,
se del
caso, tipo
parziale
Certificato dell'esame
UE del tipo (modulo B)
Procedura di
valutazione della
conformità della
fase di
produzione*)
Organismo
notificato che
effettua la
valutazione della
conformità della
fase di produzione*)
Informazioni
supplementari
Certificato di
conformità (modulo G)
o
Certificato di
omologazione del
sistema di qualità
(modulo H)
Note
*) Questa voce deve sempre essere compilata nel caso della valutazione di conformità ai
sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della legge sulla pirotecnica. Nel caso della
valutazione della conformità ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), della legge
sulla pirotecnica, fornire unicamente i dettagli riguardanti la partecipazione o meno di un altro
organismo notificato.
9
Allegato 2 del decreto n. …/2016
Distanze di sicurezza per i magazzini contenenti articoli pirotecnici classificati nella
sottoclasse 1.1 sulla base dell'ADR
Le distanze di sicurezza per i magazzini si devono calcolare come segue:
- per l'area edificata circostante, avvalendosi della formula
E = 22 x NEC1/3
- per le strade e le ferrovie, avvalendosi della formula
E = 15 x NEC1/3
ove
E
è la distanza di sicurezza (in metri) e
NEC
è il contenuto esplosivo netto (in chilogrammi).
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Allegato 3 del decreto n. …/2016.
Contenuto della formazione professionale
Parte teorica
1. Definizioni
a) articoli pirotecnici,
b) manipolazione degli articoli pirotecnici,
c) persona professionalmente competente
d) luoghi d'utilizzo degli articoli pirotecnici.
2. Normativa relativa all'utilizzo degli articoli pirotecnici
a) articoli pirotecnici e loro suddivisione
- fuochi d’artificio,
- pirotecnica teatrale,
- altri articoli pirotecnici e articoli pirotecnici per veicoli,
b) immissione degli articoli pirotecnici sul mercato,
c) obblighi dei produttori, degli importatori e dei distributori al momento dell'immissione
degli articoli pirotecnici sul mercato,
d) competenza professionale per ciascun tipo di articolo pirotecnico,
e) obblighi delle persone professionalmente competenti,
f) manipolazione di prodotti pirotecnici - ricerca, sviluppo, produzione, dimostrazione,
utilizzo, distruzione e smaltimento, immagazzinaggio, acquisto, vendita, importazione,
esportazione e trasporto degli articoli pirotecnici.
3. Sostanze esplosive e miscele di sostanze esplosive utilizzate negli articoli pirotecnici
a) caratteristiche,
b) suddivisione,
c) composizione e utilizzo.
11
4. Metodi di innesco degli articoli pirotecnici
a) a fiamma,
b) accensione elettrica, misurazioni e calcoli della stessa,
c) accensione senza fili (radiocomandata),
d) mezzi di innesco degli articoli pirotecnici.
5. Articoli pirotecnici
5.1 Fuochi d'artificio, categoria F4
a) caratteristiche, suddivisione, requisiti tecnici,
b) progettazione, utilizzo, istruzioni e smaltimento sicuro del prodotto,
c) manipolazione dei fuochi d'artificio,
d) metodi e mezzi di innesco degli articoli pirotecnici,
e) protezione dagli effetti indesiderati connessi all'accensione elettrica.
5.2 Pirotecnica teatrale, categoria T2
a) caratteristiche, suddivisione,
b) progettazione, utilizzo sui palcoscenici e smaltimento sicuro del prodotto,
c) manipolazione della pirotecnica teatrale,
d) metodi e mezzi di innesco degli articoli pirotecnici,
e) protezione dagli effetti indesiderati connessi all'accensione elettrica.
5.3 Altri articoli pirotecnici, categoria P2
a) caratteristiche, suddivisione,
b) progettazione, utilizzo e smaltimento sicuro del prodotto,
c) manipolazione degli altri articoli pirotecnici,
d) metodi e mezzi di innesco.
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5.4 Articoli pirotecnici per veicoli
a) caratteristiche, suddivisione,
b) progettazione, utilizzo sui veicoli e smaltimento sicuro del prodotto,
c) manipolazione degli articoli pirotecnici per i veicoli,
d) metodi e mezzi di innesco.
6. Tutela dell'ambiente in relazione alla manipolazione degli articoli pirotecnici
Parte pratica
1. Utilizzo degli articoli pirotecnici di categoria P2, T2 o F4
2. Dimostrazione della distruzione o dello smaltimento di articoli pirotecnici
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Allegato 4 del decreto n. …/2016.
Regole d'esame
Commissione d'esame
1. La commissione d'esame dev'essere formata dal Banco di prova ceco delle armi e delle
munizioni, in collaborazione con l'Autorità mineraria ceca. Detta commissione deve
constare di tre membri.
2. La commissione d'esame deve avere un quorum allorché è presente la maggioranza dei
membri. Ciascun membro della commissione d'esame deve avere un solo voto. Al fine di
adottare una risoluzione, è necessaria l'approvazione della maggioranza dei membri
della suddetta commissione. In caso di parità dei voti, il presidente ha il voto
preponderante.
Esame
1. L'esame verifica le conoscenze professionali acquisite dal richiedente il certificato di
competenza professionale alla manipolazione degli articoli pirotecnici della categoria di
pertinenza.
2. L'esame deve constare di tre parti: scritta, orale e pratica. L'esame orale e pratico si
focalizza sulla categoria di articoli pirotecnici di pertinenza, determinata secondo la
domanda, presentata dal richiedente, del certificato di competenza professionale alla
manipolazione degli articoli pirotecnici.
3. La parte scritta dell'esame deve aver luogo sotto forma di prova di conoscenza dell'intera
materia della formazione professionale. Detta parte scritta dell'esame dev'essere valutata
a punteggio dalla commissione d'esame, assegnando un punto a ogni risposta corretta.
Per conseguire un voto di "superamento" è necessario almeno l'80% del massimo
numero di punti possibile. In caso contrario, il richiedente riceve un voto di "non
superamento" e non gli è consentito passare alle parti orale e pratica dell'esame.
4. La parte orale dell'esame si focalizza
a) sulla normativa concernente gli articoli pirotecnici,
14
b) sulle caratteristiche, le categorie, la progettazione e i requisiti di sicurezza per gli
articoli pirotecnici,
c) sulle sostanze e le miscele esplosive contenute negli articoli pirotecnici,
d) sulla manipolazione degli articoli pirotecnici e la tecnologia per l'esecuzione di
operazioni con i fuochi d'artificio.
5. La parte pratica consiste in un compito che il richiedente deve espletare e che
comprende
a) la descrizione di un articolo pirotecnico,
b) l'utilizzo di un articolo pirotecnico,
c) i metodi di innesco degli articoli pirotecnici,
d) la descrizione dello smaltimento sicuro di un prodotto.
6. Gli esiti delle parti orale e pratica dell'esame si devono valutare con i voti di
"superamento" o "non superamento". La commissione d'esame deve procedere a una
votazione sugli esiti di ciascuna parte dell'esame. Qualora non superi la parte orale
dell'esame, il richiedente non può passare alla parte pratica dello stesso.
7. Per il superamento dell'esame, si deve ottenere una votazione di "superamento" in tutte
le parti dello stesso.
8. Il presidente della commissione d'esame informa il richiedente degli esiti dell'esame e, se
del caso, gli impartisce istruzioni sulla procedura per risostenerlo.
9. L'esame si può risostenere una sola volta. La data del nuovo esame dev'essere fissata
dal presidente della commissione d'esame.
10. Qualora il richiedente non superi il nuovo esame, esso deve nuovamente completare la
formazione professionale e risostenere in seguito l'esame.
Relazione
1. La commissione d'esame deve redigere una relazione sull'andamento e sugli esiti
dell'esame (in prosieguo la "relazione") in cui si indicano i nomi dei membri della
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commissione d'esame, nonché la data e il luogo dello stesso. Nella relazione si devono
altresì indicare le generalità e gli esiti della valutazione del partecipante alla formazione
professionale.
2. La relazione dev'essere firmata da tutti i membri della commissione d'esame.
3. Una relazione sul proficuo completamento dell'esame costituisce fondamento per il
rilascio del certificato di competenza professionale, destinato a persone
professionalmente competenti alla manipolazione degli articoli pirotecnici della categoria
di pertinenza.
4. La relazione dev'essere redatta in triplice copia originale: una copia sarà conservata dal
richiedente, un'altra sarà per le esigenze del Banco di prova ceco delle armi e delle
munizioni e una terza sarà per l'Autorità mineraria ceca, quale fondamento per il rilascio
del certificato di competenza professionale alla manipolazione degli articoli pirotecnici
della categoria di pertinenza.
16
Allegato 5 del decreto n. …/2016
Patologie che precludono o limitano l'idoneità medica alla manipolazione degli articoli
pirotecnici di categoria P2, T2 o F4
A. Patologie che precludono l'idoneità medica alla manipolazione degli articoli pirotecnici
di categoria P2, T2 o F4
1. disturbo da deficit d'attenzione clinicamente grave, nonché disturbi mnemonici, intellettivi,
della capacità di giudizio e dell'orientamento ossia
a) demenza atrofico-degenerativa, demenza secondaria, sindrome amnesica organica,
turbamento della coscienza cronico o ricorrente indotto per via organica,
b) disturbo della personalità indotto per via organica o
c) forme clinicamente gravi di specifici disturbi della personalità, vale a dire il disturbo
della personalità paranoide, schizoide, antisociale o emotivamente instabile,
2. disturbi psicotici, ricorrenti o cronici, non trattati ossia
a) schizofrenia,
b) disturbo schizoaffettivo,
c) disturbo delirante oppure
d) disturbo schizotipico,
3. disturbi dell'umore, ricorrenti o cronici, non trattati ossia
a) episodio maniacale,
b) episodio depressivo oppure
c) disturbo bipolare affettivo,
4. disturbi della personalità o comportamentali provocati dall'abuso di alcool, di sostanze
psicoattive, di medicinali o di combinazioni degli stessi ossia,
a) incapacità di interrompere il consumo di alcool o l'abuso di sostanze psicoattive, di
medicinali o di combinazioni degli stessi, che si ripercuota direttamente e
ripetutamente sulla capacità di manipolazione degli articoli pirotecnici,
17
b) dipendenza attiva da alcool, da sostanze psicoattive, da farmaci o da combinazioni
degli stessi,
c) stati residui o disturbi psicotici a insorgenza tardiva provocati dall'abuso di alcool, di
sostanze psicoattive, di medicinali o di combinazioni degli stessi, ossia disturbi della
personalità o comportamentali, reminiscenze (ricadute) psicotiche, sindrome
amnesica, demenza,
5. ritardo mentale,
6. atrofia sistemica che colpisca principalmente il sistema nervoso centrale,
7. disturbi extrapiramidali e del movimento,
8. patologie degenerative del sistema nervoso diverse da quelle sopracitate,
9. epilessia e sindromi epilettiche in cui sia stata somministrata una terapia antiepilettica,
10. stati di sequestro con disturbi della coscienza o del movimento, quali ad esempio la
narcolessia o la cataplessia non compensate,
11. diminuzione dell'acutezza visiva al di sotto dei 6/12 su ciascun occhio dopo la correzione,
12. menomazioni dell'udito che impediscano la comunicazione al normale livello del discorso,
a una distanza inferiore ai sei metri,
13. patologie dell'orecchio interno associate a gravi disturbi dell'equilibrio in posizione eretta
o durante il cammino,
14. gravi patologie cardiovascolari che limitino in misura significativa la capacità funzionale.
18
B. Patologie che limitano l'idoneità medica alla manipolazione degli articoli pirotecnici di
categoria P2, T2 o F4
1. disturbi mentali organici sintomatici o disturbi mentali organici permanenti di gravità
clinica, compresa la sindrome post-encefalitica o post-commotiva,
2. disturbi psicotici transitori ossia
a) disturbi psicotici acuti con o senza sintomi di schizofrenia,
b) disturbo psicotico acuto schizofreniforme o
c) disturbo delirante indotto,
3. disturbi dell'umore con remissione soddisfacente ossia
a) disturbo depressivo ricorrente
b) disturbo bipolare affettivo,
c) distimia o
d) ciclotimia,
4. gravi forme di disturbo ossessivo compulsivo, disturbi da ansia fobica o cambiamento
della personalità duraturo a seguito di un'esperienza catastrofica,
a) forme clinicamente gravi di specifici disturbi della personalità, ossia il disturbo della
personalità istrionico, anancastico o ansioso,
b) disturbi della personalità o comportamentali provocati da alcool, sostanze psicoattive,
medicinali o combinazioni degli stessi: in special modo, dipendenza da alcool, da
sostanze psicoattive o da medicinali oppure da combinazioni degli stessi; la persona
valutata può essere riconosciuta idonea dal punto di vita medico, limitatamente al
caso in cui il periodo di astinenza continua sia di almeno due anni; la durata del
periodo di astinenza dev'essere confermata da una dichiarazione solenne della
persona valutata e da una dichiarazione del medico che eroga la terapia contro la
dipendenza da alcool,
5. livello d'intelligenza ridotto,
6. patologie del sistema nervoso:
a) patologie demielinizzanti del sistema nervoso centrale,
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b) patologie che precludano o limitino inconfutabilmente la manipolazione sicura degli
articoli pirotecnici:
i)
patologie dei nervi, delle relative radici e dei plessi,
ii) polineuropatia e altre patologie del sistema nervoso periferico,
c) epilessia, sindromi epilettiche o condizioni successive a un sequestro epilettico,
qualora sia stata somministrata una terapia antiepilettica, a 10 anni di distanza dalla
cessazione della terapia,
7. condizioni di sequestro e di collasso presenti nell'anamnesi,
8. gravi patologie cardiovascolari che limitino la capacità funzionale,
9. patologie oculari e degli annessi oculari:
a) altre patologie oculari e degli annessi oculari che precludano o limitino
inconfutabilmente la manipolazione sicura degli articoli pirotecnici,
b) acutezza visiva ridotta necessitante di correzione; la monocularità è accettabile
qualora l'acutezza visiva dell'occhio residuo sia pari a 6/6 con la correzione,
c) grave deficit della visione cromatica,
d) mutamento del campo visivo,
10. patologie dell'orecchio e dell'osso mastoide:
a) menomazioni dell'udito che impediscano la comunicazione al normale livello del
discorso, a una distanza superiore ai sei metri,
b) patologie dell'orecchio associate a disturbi dell'equilibrio che non limitino la posizione
eretta o il cammino,
11. gravi patologie dell'apparato muscolare e scheletrico, nonché del tessuto connettivo, che
si ripercuotano sulla funzione dell'apparato muscolo-scheletrico o sulle abilità motorie fini
delle estremità superiori,
12. patologie endocrine e metaboliche non compensate e non stabilizzate, nonché altre
patologie che precludano o limitino inconfutabilmente la manipolazione sicura degli
articoli pirotecnici di categoria P2, T2 o F4.
20
Allegato 6 del decreto n. …/2016.
Descrizione e contenuto della prova delle caratteristiche di detonazione
1. La succitata prova è destinata a determinare se il prodotto in questione può o meno
innescare l'esplosivo secondario definito. Di conseguenza, è utilizzata per valutare il
carattere detonante o non detonante dello stesso; qualora si verifichi l'innesco, esso ha
carattere detonante; in assenza di innesco, esso ha carattere non detonante.
2. La prova si effettua in un pozzo specifico per esplosioni a condizioni climatiche ambiente.
3. Per detta prova si devono utilizzare i seguenti strumenti di prova:
3.1 una piastra in acciaio, utilizzata quale materiale per dimostrare la detonazione,
3.2 un campione di prova del prodotto; di norma, si utilizzano tre unità,
3.3. tre cariche di prova composte dai 75 ai 100 g di ciclotrimetilentrinitroammina/cere
(95/5), di 50 ± 1 mm di diametro e di densità compresa tra i 1 500 e i 1 600 ± 50 kg/m3.
La velocità di detonazione deve superare i 7 300 m/s. Le estremità delle cariche formano
una superficie piana.
4. La prova in oggetto consiste nel collocare un campione del prodotto a un'estremità della
carica di prova a contatto diretto con la parte attiva del prodotto stesso, dirigendo nel
contempo l'effetto noto o atteso del prodotto sottoposto a prova al centro della carica di
prova. Qualora risulti impossibile il rispetto di tali condizioni (in particolare, a causa di
scavi o di tagli su vasta scala), l'orientamento o, in via più generica, la precisa posizione
del prodotto, dev'essere scelto in modo tale che sia collocato dove esistono le condizioni
più favorevoli a priori all'innesco della cartuccia di prova. La carica di prova si colloca poi
sulla piastra testimone in acciaio, nella direzione attesa di propagazione della
detonazione.
5. Successivamente all'accensione del campione di prova del prodotto, l'esito della prova
(detonazione verificatasi o meno) si valuta sulla base dei segni sulla piastra testimone. La
suddetta prova si effettua tre volte alle medesime condizioni.
6. Nella relazione della prova si deve annotare una registrazione dell'andamento e dell'esito
della stessa, che deve contenere i seguenti dettagli, in particolare:
6.1 la data e il luogo della presentazione del prodotto, nonché il luogo di effettuazione
delle prove,
6.2 la descrizione e la specifica del prodotto,
21
6.3 gli strumenti di misura utilizzati,
6.4 la procedura adottata per la prova del prodotto,
6.5 la conclusione, nella quale l'esito della prova si deve registrare come segue:
6.5.1 "carattere detonante", nel caso in cui si sia verificata almeno una
detonazione della carica esplosiva durante la prova del prodotto,
6.5.2 "carattere non detonante", nel caso in cui non si sia verificata alcuna
detonazione della carica esplosiva durante la prova del prodotto.
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