Ministero della Salute, del benessere e dello sport Regolamento del segretario di Stato per la Salute, il benessere e lo sport del recante modifica del regolamento sulla pubblicità del tabacco dentro o presso negozi specializzati e punti vendita di tabacco, in relazione all'ampliamento dell'ambito di applicazione con l'inclusione dei negozi specializzati in sigarette elettroniche. 1. ------IND- 2015 0606 NL- IT- ------ 20151118 --- --- PROJET Il segretario di Stato per la Salute, il benessere e lo sport, visto l'articolo 5, quinto paragrafo, lettera c, della legge sui prodotti del tabacco e da fumo; decreta: ARTICOLO I Il regolamento sulla pubblicità del tabacco dentro o presso negozi specializzati e punti vendita di tabacco è così modificato: A L'articolo 1 è così formulato: Articolo 1 La pubblicità all'interno o presso un negozio specializzato in tabacco o sigarette elettroniche può essere realizzata soltanto nel rispetto delle norme di cui al presente regolamento. B L'articolo 2, primo paragrafo, è così formulato: 1. La pubblicità all'interno o presso un negozio specializzato in tabacco o sigarette elettroniche non deve recare in alcun modo un collegamento positivo con la salute. C L'articolo 3 è così formulato: Articolo 3 1. Le pubblicità dei prodotti del tabacco da fumo all'interno o presso un negozio specializzato in tabacco o sigarette elettroniche devono recare l'avvertenza sanitaria "Il fumo uccide". Tale avvertenza è formulata secondo il disposto dell'articolo da definire del regolamento sui prodotti del tabacco e da fumo. Pagina 1 di 9 2. Le pubblicità dei prodotti del tabacco non da fumo all'interno o presso un negozio specializzato in tabacco o sigarette elettroniche devono recare l'avvertenza sanitaria "I prodotti del tabacco uccidono". Tale avvertenza è formulata secondo il disposto dell'articolo da definire del regolamento sui prodotti del tabacco e da fumo. 3. Le pubblicità di sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica all'interno o presso un negozio specializzato in tabacco o sigarette elettroniche devono recare l'avvertenza sanitaria "La nicotina provoca forte dipendenza". Tale avvertenza è formulata secondo il disposto dell'articolo da definire del regolamento sui prodotti del tabacco e da fumo. 4. Il testo delle avvertenze sanitarie di cui al primo, secondo e terzo paragrafo deve occupare almeno il 15% della superficie totale della pubblicità. 5. Ai fini della determinazione della superficie delle pubblicità all'interno o presso un negozio specializzato in tabacco o sigarette elettroniche si tiene conto della comunicazione o delle comunicazioni effettive, composte da parole, immagini, colori o schemi di colori specifici correlati alla marca nonché immagini, loghi o denominazioni della marca. 6. I requisiti del presente articolo si applicano ferme restando le norme previste e dettate dall'articolo 2, terzo paragrafo, della legge sui prodotti del tabacco e da fumo. D L'articolo 4 è così modificato: 1. Al secondo paragrafo l'espressione "dalla o in forza della legge sul tabacco" si sostituisce con "dalla o in forza della legge sui prodotti del tabacco e da fumo", e l'espressione "realizzare pubblicità di prodotti del tabacco sulla facciata anteriore del negozio specializzato in tabacco" si sostituisce con "realizzare pubblicità di prodotti del tabacco, sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica sulla facciata anteriore di un negozio specializzato in tabacco o sigarette elettroniche". 2. Al quarto paragrafo "prodotti del tabacco" si sostituisce con "prodotti del tabacco, sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica" e "negozio specializzato in tabacco" si sostituisce con "negozio specializzato in tabacco o sigarette elettroniche". 3. Al quinto paragrafo "prodotti del tabacco" si sostituisce con "prodotti del tabacco, sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica" e "negozio specializzato in tabacco" si sostituisce con "negozio specializzato in tabacco o sigarette elettroniche". 4. È aggiunto il seguente paragrafo: 6. Il presente articolo non si applica ai punti vendita di prodotti del tabacco, sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica dotati di un proprio accesso chiudibile e debitamente separati all'interno di un supermercato o di un grande magazzino. E L'articolo 5 è così modificato: 1. Al primo paragrafo l'espressione "negozio specializzato in tabacco" si sostituisce con "negozio specializzato in tabacco o sigarette elettroniche" e "prodotti del tabacco" si sostituisce con "prodotti del tabacco, sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica". Pagina 2 di 9 2. Al secondo paragrafo, lettera a, l'espressione "di età inferiore a 16 anni" si sostituisce con "di età inferiore a 18 anni". 3. Al secondo paragrafo, lettera b, l'espressione "prodotti non a base di tabacco" si sostituisce con "prodotti diversi dai prodotti del tabacco, dalle sigarette elettroniche e dai contenitori di liquido di ricarica". 4. Al terzo paragrafo l'espressione "negozio specializzato in tabacco" si sostituisce con "negozio specializzato in tabacco o sigarette elettroniche". F L'articolo 6 è così formulato: Articolo 6 1. Le pubblicità di sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica all'interno o presso un negozio specializzato in tabacco o sigarette elettroniche conformi all'articolo 9, primo paragrafo, del decreto provvisorio nell'ambito della legge sulle merci in riferimento alle sigarette elettroniche, come era formulato subito prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono ancora ammesse fino al 1° gennaio 2017. 2. Le pubblicità di prodotti del tabacco non da fumo all'interno o presso un negozio specializzato in tabacco o sigarette elettroniche conformi a questo regolamento, come formulato al 19 maggio 2016, sono ancora ammesse fino al 1° gennaio 2017. G L'articolo 8 è così formulato: Articolo 8 Il presente regolamento è citato come: Regolamento sulla pubblicità dentro o presso negozi specializzati in tabacco o sigarette elettroniche. ARTICOLO II Il presente regolamento entra in vigore il 20 maggio 2016. Il presente regolamento e la relativa nota esplicativa sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale del Regno dei Paesi Bassi. Il segretario di Stato per la Salute, il benessere e lo sport, drs. M.J. van Rijn Pagina 3 di 9 NOTA ESPLICATIVA Parte generale Il regolamento sulla pubblicità del tabacco dentro o presso negozi specializzati e punti vendita di tabacco dava attuazione all'articolo 5, quarto paragrafo, lettera c, della legge sul tabacco. Tale articolo prevede, a partire dal 7 novembre 2002, un divieto generale per la pubblicità del tabacco con una serie di eccezioni specifiche. Con la legge del da definire recante modifica della legge sul tabacco in attuazione della direttiva 2014/40/UE relativa alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati (Gazzetta ufficiale 2016, da definire) l'ambito di applicazione del divieto pubblicitario si estende anche alle sigarette elettroniche e ai contenitori di liquido di ricarica. Pertanto anche il concetto di "negozio specializzato in tabacco" si sostituisce con quello di "negozio specializzato in tabacco o sigarette elettroniche". Il testo dell'articolo 5, quarto paragrafo, della legge sul tabacco inoltre si ritrova ora nell'articolo 5, quinto paragrafo, della legge sui prodotti del tabacco e da fumo. L'ampliamento dell'ambito di applicazione del divieto pubblicitario di cui all'articolo 5 della legge sui prodotti del tabacco e da fumo e la sostituzione del concetto di "negozio specializzato in tabacco" con "negozio specializzato in tabacco o sigarette elettroniche" impongono un adeguamento del regolamento sulla pubblicità del tabacco dentro o presso negozi specializzati e punti vendita di tabacco. Si è optato per l'ampliamento dell'ambito di applicazione del divieto pubblicitario previsto dalla legge sui prodotti del tabacco e da fumo in quanto l'utilizzo di sigarette elettroniche può portare alla dipendenza da nicotina e può rendere normale l'atto di fumare. Le sigarette elettroniche contengono inoltre sostanze nocive, che provocano danni alla salute. Per tali motivi si vieta la promozione dell'uso di sigarette elettroniche. Il divieto vige anche per i contenitori di liquido di ricarica utilizzati per riempire le sigarette elettroniche ricaricabili con liquidi contenenti nicotina. Il divieto prevede tuttavia alcune eccezioni, tra cui il caso di pubblicità dentro o presso negozi specializzati. Con l'applicazione di tali norme anche alle sigarette elettroniche e ai contenitori di liquido di ricarica la normativa pubblicitaria risulta del tutto analoga a quella vigente per i prodotti del tabacco. In tal modo si applica una politica coerente tra i prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche e i contenitori di ricarica. Le limitazioni di carattere pubblicitario per le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica all'interno o presso negozi specializzati possono essere intese come una restrizione quantitativa all'importazione o come un provvedimento di effetto equivalente ai sensi dell'articolo 34 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso: TFUE). Ai sensi dell'articolo 36 del TFUE gli Stati membri possono applicare simili restrizioni purché nel rispetto di una serie di condizioni precisate nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea: - il provvedimento deve rispondere a motivi imperativi di interesse pubblico; - il provvedimento deve essere idoneo a garantire il conseguimento dello scopo perseguito; - il provvedimento non deve andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di tale scopo; - il provvedimento deve essere leggibile e prevedibile; e Pagina 4 di 9 - il provvedimento deve applicarsi in modo non discriminatorio.1 A mio giudizio, il presente provvedimento, per quanto possa costituire un ostacolo al commercio, sia giustificato ai fini della tutela della salute pubblica. Le presenti norme in materia pubblicitaria rappresentano un idoneo strumento per il conseguimento dell'obiettivo prefissato. Negli ultimi anni le pubblicità di sigarette elettroniche dentro o presso i negozi specializzati sono aumentate, contribuendo all'incremento dei consumatori che fanno un uso quotidiano di tali prodotti. Nel 2014 il 4,1% della popolazione dei Paesi Bassi ha fatto uso di sigarette elettroniche, contro appena il 2,5% del 2013.2 In considerazione dell'esperienza in fatto di norme pubblicitarie per i negozi specializzati in prodotti del tabacco, l'applicazione di tali misure alle sigarette elettroniche e ai contenitori di liquido di ricarica è uno strumento idoneo a rendere le sigarette elettroniche meno attraenti. Si precisa che all'interno o presso i negozi specializzati le pubblicità non sono del tutto vietate, ma semplicemente regolamentate. Il provvedimento non va oltre quanto strettamente necessario per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato. Il requisito di leggibilità e prevedibilità è stato soddisfatto in quanto il progetto del presente regolamento è divenuto pubblico nel momento in cui è stato presentato alla Commissione europea e agli Stati membri nell'ambito della notifica delle prescrizioni tecniche (si veda di seguito). A ciò si aggiunge anche la pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dei Paesi Bassi. Le norme in materia pubblicitaria si applicano inoltre a tutte le sigarette elettroniche e a tutti i contenitori di liquido di ricarica sul mercato dei Paesi Bassi, indipendentemente dal luogo di produzione, e sono rivolte a tutti i negozi specializzati in prodotti del tabacco o sigarette elettroniche, indipendentemente dalla nazionalità del proprietario. Il provvedimento risponde così anche al requisito obbligatorio dell'attuazione non discriminatoria. Tenuto conto che gli Stati membri godono di ampi margini di libertà politica in materia di salute pubblica e definizione del livello di tutela, reputo il presente provvedimento conforme alle norme europee sulla libera circolazione delle merci. Oltre alla libera circolazione delle merci, il divieto pubblicitario deve essere valutato anche tenendo conto dell'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (in appresso: Convenzione dei diritti dell'uomo), che sancisce la libertà di espressione. Le norme in materia pubblicitaria per i negozi specializzati in prodotti del tabacco o sigarette elettroniche possono essere reputate in violazione della libertà di espressione. Ritengo tuttavia che tale violazione sia giustificata in considerazione del disposto dell'articolo 10, paragrafo 2, della Convenzione dei diritti dell'uomo, secondo cui la libertà di espressione comporta doveri e responsabilità. Pertanto l'esercizio di tale libertà può essere sottoposto a determinate condizioni e limitazioni, che devono rispondere ai seguenti requisiti: - il provvedimento deve essere previsto dalla legge; - il provvedimento deve essere volto a una delle finalità citate dall'articolo 10, paragrafo 2, della Convenzione dei diritti dell'uomo; - il provvedimento deve costituire una misura necessaria all'interno di una società democratica. Con il presente regolamento si soddisfa il requisito in base al quale il CGUE 30 novembre 1995, C-55-94 (Gebhard); CGUE 4 luglio 2000, C-424/97 (Haim); CGUE 1° febbraio 2001, C-108/96 (Mac Quen et al.). 2 Centro nazionale dei Paesi Bassi per la lotta al tabagismo (Nationaal expertisecentrum Tabaksontmoediging); Scheda 2014 sulle ricerche continue sulle abitudini relative al fumo. Scheda di marzo 2015. 1 Pagina 5 di 9 provvedimento deve essere previsto dalla legge. Dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (in appresso: Corte dei diritti dell'uomo) risulta che non deve trattarsi necessariamente di una legge formale. È importante che i cittadini abbiano accesso agli obblighi previsti e che questi ultimi siano esposti con una precisione tale da evitare che i cittadini siano colti di sorpresa al momento della loro applicazione.3 Il presente regolamento risponde a tali requisiti. Il provvedimento è finalizzato inoltre alla tutela della salute pubblica, che rientra fra gli interessi citati dall'articolo 10, paragrafo 2 della Convenzione dei diritti dell'uomo. Il provvedimento è infine necessario all'interno di una società democratica. A tale riguardo, la Corte dei diritti dell'uomo ha stabilito che gli Stati godono di ampia discrezionalità in fatto di comunicazioni commerciali.4 La Corte di giustizia dell'Unione europea ha ribadito tale considerazione in una causa in materia di pubblicità del tabacco.5 Tenuto conto della capitale importanza della tutela della salute pubblica, il presente provvedimento rientra nella discrezionalità degli Stati nazionali. Stante quanto precede, reputo il presente regolamento conforme all'articolo 10 della Convenzione dei diritti dell'uomo. Notifica Il progetto del presente regolamento è stato presentato alla Commissione e agli Stati membri della Commissione europea il da definire, in ottemperanza all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 2015). Notifica da definire. Nota esplicativa per articolo Articolo I Lettera A Nell'articolo 1 si adegua l'ambito di applicazione del regolamento al nuovo concetto giuridico di negozio specializzato in tabacco o sigarette elettroniche. Non vi sono più riferimenti a punti vendita di tabacco equiparati ai negozi specializzati, in quanto la definizione di negozio specializzato in tabacco o sigarette elettroniche di cui all'articolo 1 della legge sui prodotti del tabacco e da fumo indica chiaramente quando un negozio si considera specializzato in tabacco o sigarette elettroniche. Il secondo paragrafo è abrogato. Esso prevedeva che le disposizioni dell'articolo 4 non fossero applicabili ai punti vendita di tabacco dotati di un proprio accesso chiudibile e debitamente separati all'interno di un supermercato o di un grande magazzino. Tale disposizione è stata integrata nell'articolo 4 (si veda la lettera D). In concreto ciò non comporta alcuna modifica della normativa. Lettera B La pubblicità dentro o presso un negozio specializzato in tabacco o sigarette elettroniche non può recare in alcun modo un collegamento positivo con la salute. Corte europea dei diritti dell'uomo, 26 aprile 1979, Sunday Times v. Regno Unito, n. 6538/74, considerando 47 e 49. 4 Corte europea dei diritti dell'uomo, 20 novembre 1989, Markt Intern Verlag GMBH e Klaus Beerman v. Germania, n. 10572/83, considerando 33. 5 CGUE 12 dicembre 2006, C-380/03, (Germania v. Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea), considerando 55. 3 Pagina 6 di 9 Tale norma si ritrova all'articolo 2, primo paragrafo. Questo articolo intende evitare che le avvertenze obbligatorie ai sensi dell'articolo 3 per i messaggi pubblicitari dentro o presso negozi specializzati in tabacco o sigarette elettroniche siano inficiate da affermazioni legate alla salute. Con l'ampliamento dell'ambito di applicazione di questa disposizione anche la promozione dell'uso di sigarette elettroniche non può recare alcun collegamento positivo con la salute. Da ciò anche il divieto di affermare a fini promozionali che l'uso di sigarette elettroniche sia meno nocivo rispetto all'uso di prodotti del tabacco. Tale divieto è necessario onde evitare che non fumatori inizino a fare uso di sigarette elettroniche, il che non è auspicabile ai fini della salute pubblica. Il fatto che l'uso di sigarette elettroniche sia meno nocivo rispetto al fumo di prodotti del tabacco non significa infatti che l'uso delle sigarette elettroniche non sia dannoso. Lettera C La lettera C contiene una riformulazione dell'articolo 3. Tale modifica è necessaria al fine di attuare una distinzione tra i vari prodotti pubblicizzati e le avvertenze ivi correlate, che deve essere trasmessa anche dalla pubblicità. Per la formulazione di tali avvertenze si rimanda al regolamento sui prodotti del tabacco e da fumo, che prescrive come debbano essere formulate le avvertenze riportate sulle confezioni esterne e sui singoli pacchetti dei prodotti. Al riguardo, il regolamento sui prodotti del tabacco e da fumo applica la direttiva sui prodotti del tabacco.6 La promozione di prodotti del tabacco da fumo deve riportare l'avvertenza "Il fumo uccide". Le pubblicità dei prodotti del tabacco non da fumo devono riportare l'avvertenza "I prodotti del tabacco uccidono". Nel caso di sigarette elettroniche e contenitori di liquido da ricarica deve comparire l'avvertenza "La nicotina provoca forte dipendenza". Questi testi non coincidono con le (nuove) avvertenze che devono essere riportate sui singoli pacchetti e sulle confezioni esterne. La scelta è intenzionale, in quanto tali testi sono più lunghi e difficili da leggere in un annuncio pubblicitario. Il quarto paragrafo dell'articolo 3 dispone che l'avvertenza deve occupare almeno il 15% della superficie totale della pubblicità. Il quinto paragrafo stabilisce che nel calcolo della superficie della pubblicità sono incluse tutte le comunicazioni effettive quali parole, immagini, colori o schemi di colori specifici correlati alla marca nonché immagini, il logo o la denominazione della marca. Il sesto paragrafo chiarisce la relazione tra le disposizioni di questo articolo e quanto stabilito da o in forza dell'articolo 2, terzo paragrafo, della legge sui prodotti del tabacco e da fumo. L'articolo 2, terzo paragrafo, di tale legge dispone che le immagini presenti sulle confezioni esterne e sui singoli pacchetti di prodotti del tabacco e correlati destinati ai consumatori dello Spazio economico europeo devono rispettare i requisiti previsti per l'aspetto esterno delle confezioni e dei pacchetti. L'articolo da definire del regolamento sui prodotti del tabacco e da fumo prevede ulteriori requisiti in merito, anche con riferimento all'alternanza di avvertenze sanitarie combinate. Tali requisiti si applicano anche quando la pubblicità dentro o presso un negozio specializzato in tabacco o sigarette elettroniche consta di un'immagine di un pacchetto o di una confezione esterna. Le norme previste dall'articolo 3 si applicano soltanto nella misura in cui la Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU L 127 del 2014). 6 Pagina 7 di 9 comunicazione pubblicitaria non consti di un'immagine di un pacchetto o di una confezione esterna. Lettera D La lettera D contiene un adeguamento dell'articolo 4 alla nuova estensione dell'ambito di applicazione del regolamento, insieme all'adeguamento di un riferimento alla legge sul tabacco con l'uso della nuova denominazione (legge sui prodotti del tabacco e da fumo). È stato aggiunto inoltre un paragrafo relativo all'abrogazione del secondo paragrafo dell'articolo 1 del regolamento. Questo sesto paragrafo dispone che le norme previste dall'articolo 4 non si applicano ai punti vendita di prodotti del tabacco, sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica dotati di un proprio accesso chiudibile e debitamente separati all'interno di un supermercato o di un grande magazzino. Le norme dell'articolo 4 riguardano le pubblicità sulla facciata anteriore o sulla vetrina dei negozi specializzati in tabacco o sigarette elettroniche. Se un negozio specializzato si trova in uno spazio chiuso all'interno di un supermercato o di un grande magazzino le pubblicità potrebbero essere esposte sul lato esterno del negozio, all'interno del supermercato o grande magazzino. Tale condizione non è conforme all'articolo 5, quinto paragrafo, lettera c, punto 2, della legge sui prodotti del tabacco e da fumo, in cui si dispone espressamente che la pubblicità di un punto vendita separato all'interno di un supermercato o grande magazzino deve rivolgersi esclusivamente a chi si trova all'interno del punto vendita. Con tale disposizione si tutela il grande pubblico che frequenta il supermercato o grande magazzino dalla pubblicità di prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica. Lettera E Alla lettera E l'ambito di applicazione dell'articolo 5 è stato adeguato all'ampliamento del divieto pubblicitario previsto dalla legge sui prodotti del tabacco e da fumo. Inoltre all'articolo 5, secondo paragrafo, lettera a, si dispone che la pubblicità non possa essere esposta nelle immediate vicinanze di gruppi di prodotti particolarmente attraenti per giovani di età inferiore a 18 anni. Il limite di età era di 16 anni e per omissione non è stato modificato quando per la vendita di prodotti del tabacco l'età minima è stata elevata da 16 a 18 anni. La presente modifica risolve tale incongruenza. Lettera F La lettera F introduce un nuovo articolo 6, che prevede una disposizione transitoria per le pubblicità dentro o presso un negozio specializzato in tabacco, sigarette elettroniche, contenitori di liquido di ricarica o prodotti del tabacco non da fumo. Prima dell'entrata in vigore del presente regolamento per le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica si doveva rispettare soltanto il disposto del decreto provvisorio nell'ambito della legge sulle merci in riferimento alle sigarette elettroniche. Le norme applicabili sono state modificate in due punti. In primo luogo è stata modificata la frase dell'avvertenza sanitaria. In base al decreto provvisorio sulle sigarette elettroniche doveva figurare il testo "Questo prodotto contiene nicotina, una sostanza che provoca forte dipendenza. Uso sconsigliato ai non fumatori". Tale testo è stato reputato troppo lungo per essere efficace in un messaggio pubblicitario, pertanto è stato sostituito con "La nicotina provoca forte dipendenza". In secondo luogo, il decreto provvisorio sulle sigarette elettroniche non prescriveva le dimensioni minime dell'avvertenza. Il presente regolamento impone una dimensione minima pari al 15% della superficie complessiva della pubblicità. Pagina 8 di 9 Prima dell'entrata in vigore del presente regolamento di modifica, il regolamento non prevedeva alcuna distinzione tra i prodotti del tabacco da fumo e quelli non da fumo. Pertanto anche le comunicazioni pubblicitarie per i prodotti del tabacco non da fumo all'interno o presso i negozi specializzati dovevano recare l'avvertenza "Il fumo uccide". Con il presente regolamento di modifica si pone fine a tale incoerenza. Per concedere ai dettaglianti il tempo di adeguare il proprio materiale pubblicitario alle nuove disposizioni per le sigarette elettroniche, i contenitori di liquido di ricarica e i prodotti del tabacco non da fumo è previsto un periodo di transizione che si conclude il 1° gennaio 2017. Lettera G Alla lettera G il titolo con cui è citato il regolamento è modificato in "Regolamento sulla pubblicità dentro o presso negozi specializzati in tabacco o sigarette elettroniche". Articolo II Per l'entrata in vigore del presente regolamento ci si ricollega all'ultima data di attuazione della direttiva sui prodotti del tabacco, da cui ha origine il regolamento stesso. Il segretario di Stato per la Salute, il benessere e lo sport, drs. M.J. van Rijn Pagina 9 di 9