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Lavoro e orientamento
Studiare mentre si lavora
Continuare la propria formazione è una necessità anche per chi lavora, e la legge prevede specifiche agevolazioni per i
'lavoratori studenti'. A loro è dedicato l'art. 10 dello Statuto dei Lavoratori che ne fissa i diritti fondamentali.
Leggi e contratti nazionali di lavoro stabiliscono in dettaglio le modalità di fruizione di questi diritti, che nella maggior parte dei
casi si applicano solo ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Soltanto in alcune categorie vengono previste le stesse
opportunità per i lavoratori con contratto a termine, anche se una recente sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito
l'illegittimità di questa discriminazione, creando un importante precedente giuridico per estenderle a tutti i dipendenti. Ai
lavoratori in somministrazione vengono applicate le norme dei contratti di categoria delle imprese utilizzatrici. Non sono previste
agevolazioni per gli altri contratti non standard come le collaborazioni a progetto.
Vediamo in concreto le misure previste per realizzare il 'diritto allo studio' dei lavoratori.
Le '150 ore'
Si tratta di permessi straordinari retribuiti, fino a un massimo di 150 ore in tre anni, con differenti articolazioni a seconda dei
contratti (in alcuni casi fino a 50 ore annue, in altri cumulabili e per alcune categorie ampliate fino a 150 ore l'anno). Vengono
concessi per partecipare alle attività didattiche (lezioni, laboratori, tirocini obbligatori, esami) nei casi in cui orario di lavoro e
orario di frequenza vanno a coincidere anche solo parzialmente. Spettano per qualsiasi tipologia di corso (dalla scuola media
inferiore ai corsi post-laurea, inclusi i corsi di formazione professionale) purchè tenuto da istituti o enti pubblici o abilitati a
rilasciare un titolo o attestato riconosciuto dall'ordinamento. L'unico limite riguarda il numero globale dei permessi concessi dallo
stesso datore di lavoro (2 o 3 per cento dei lavoratori totali). Il lavoratore deve documentare la frequenza e gli esami sostenuti.
I 'turni agevolati'
Gli studenti lavoratori che frequentano un corso di studio in un istituto pubblico riconosciuto hanno diritto a turni di lavoro che
facilitino la frequenza ai corsi e la preparazione degli esami; inoltre, su loro richiesta, devono essere esonerati dal lavoro
straordinario e dal lavoro durante i riposi settimanali.
Permessi giornalieri
I lavoratori godono a permessi giornalieri retribuiti per svolgere esami o concorsi. L'unica condizione vincolante è la
documentazione dell'effettivo svolgimento della prova (a prescindere dal suo esito). Il lavoratore può assentarsi per tutta la
giornata, indipendentemente dalla durata e dall'orario delle prove. Si tratta di un diritto vincolante per qualsiasi datore di lavoro,
salvo limiti specifici stabiliti dai contratti (es. un tetto al numero di permessi per anno o alle ripetizioni dello stesso esame
universitario).
Congedi formativi
Introdotti dalla legge 53/2000 all'art. 5, consistono nella sospensione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore ad
undici mesi, continuativo o frazionato, per il completamento degli studi o la partecipazione ad attività formative diverse da quelle
organizzate o finanziate dal datore di lavoro. Li possono chiedere i lavoratori a tempo indeterminato con almeno 5 anni di
anzianità presso lo stesso datore di lavoro. Possono essere rifiutati o ritardati solo per comprovate esigenze organizzative.
Durante il congedo, il lavoratore mantiene il posto ma non percepisce lo stipendio e non matura anzianità. Per sostenere le
spese durante il congedo, si può richiedere l'anticipo della liquidazione maturata fino a quel momento. Ai fini pensionistici si può
riscattare il periodo di congedo pagando i contributi relativi, oppure si può restare al lavoro per il periodo corrispondente al
congedo anche in deroga al limite di pensionamento obbligatorio.
Formazione continua aziendale
La legge 53/2000 all'art. 6 stabilisce che 'i lavoratori, occupati e non occupati, hanno diritto di proseguire i percorsi di formazione
per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali'. Lo Stato, le Regioni, gli Enti locali devono
assicurare un'offerta formativa adeguata e riconosciuta. La formazione può essere predisposta dal datore di lavoro, a proprio
carico o con finanziamenti pubblici, attraverso i piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali. La
contrattazione collettiva di categoria, nazionale e decentrata, definisce il monte ore da destinare alla formazione dei lavoratori,
che può avvenire dentro o fuori l'orario di lavoro.
Formazione continua individuale
La formazione continua è anche un diritto individuale del lavoratore. A questo scopo, le Regioni, mediante appositi bandi,
assegnano voucher (buoni formativi individuali) che i lavoratori possono utilizzare per le spese di iscrizione a corsi professionali
e master autorizzati e riconosciuti dallo Stato o dalle Regioni.
Istruzione per adulti
Tutti i cittadini adulti, a prescindere dalla condizione lavorativa, possono rientrare nei percorsi scolastici per conseguire sia la
licenza media che un titolo di istruzione superiore, presso i CPIA (Centri di Istruzione degli Adulti, che hanno recentemente
sostituito i Centri Territoriali Permanenti) e gli Istituti superiori che organizzano corsi serali.
Vedi la pagina web Istruzione degli adulti della Città Metropolitana di Bologna
I corsi per adulti dell'anno scolastico 2017-2018
Il sito del CPIA metropolitano di Bologna
Vedi anche la sezione del sito dedicata ai Corsi di formazione professionale
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Ultimo aggiornamento:
martedì
06 giugno
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