LEGGE 626/94 TERMINOLOGIA USATA NELLA STESURA DELLA

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LEGGE 626/94 TERMINOLOGIA USATA NELLA STESURA DELLA
LEGGE
DATORE DI LAVORO:soggetto titolare del rapporto di lavoro con il
lavoratore, ha la responsabilità dell’impresa in quanto titolare dei
poteri decisionali. Nelle pubbliche amministrazioni per datore di
lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione.
DIRIGENTE:il soggetto che sovrintende, organizza, coordina e
dispone, secondo e nell’ambito dei poteri conferitigli.
PREPOSTO:il soggetto che svolge funzioni di controllo e
sorveglianza con i corrispondenti poteri organizzativi e disciplinari
senza poteri e doveri di predisposizione di mezzi e strutture.
LAVORATORE:persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze
di un datore di lavoro.
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI:insieme di
persone, sistemi e mezzi esterni ed interni all’azienda, finalizzati
all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali
nell’azienda, ovvero unità produttiva.
MEDICO COMPETENTE:medico in possesso di specializzazione in
medicina del lavoro o equivalente.
RESPONSABILE
DEL
SERVIZIO
DI
PREVENZIONE
E
PROTEZIONE:persona designata dal datore di lavoro in possesso di
attitudini e capacità adeguate.
RAPPRESENTANTE
DEI
LAVORATORI
PER
LA
SICUREZZA:persona/persone eletta o designata per rappresentare i
lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della
sicurezza durante il lavoro.
PREVENZIONE:il complesso delle disposizioni o misure adottate o
previste in tutte le fasi dell’attività lavorativa per evitare o diminuire
i rischi professionali.
FATTORE DI RISCHIO:l’agente chimico, fisico, biologico presente
durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute.
PERICOLO:proprietà o qualità intrinseca di un determinato
fattore(attrezzatura, metodo di lavoro, prodotti utilizzati) in grado di
causare danni alle persone o all’ambiente.
RISCHIO:la concreta probabilità che nelle condizioni di impiego o di
esposizione, sia raggiunto il livello potenziale di danno.
INFORTUNIO SUL LAVORO:lesione dovuta a causa violenta in
occasione di lavoro o di servizio.
MALATTIA PROFESSIONALE:è originata da causa lenta o virulenta
es: sordità da rumore, intossicazione da piombo, infezione da
agenti patogeni a cui si è esposti durante il lavoro.
RISCHIO GENERICO:è quello che incombe sulla generalità delle
persone e non trae origine da un’attività lavorativa. Riguarda tutti e
non ha alcun riferimento al lavoro.
RISCHIO GENERICO AGGRAVATO:è quello a cui il lavoratore è
esposto, per ragioni di lavoro, più di ogni altra persona ovvero un
rischio al quale sono sottoposti tutti, ma che viene aggravato dallo
svolgimento dell’attività lavorativa.
RISCHIO SPECIFICO:è il rischio di lavoro o rischio professionale
vero e proprio che deriva o può derivare dallo svolgimento di
un’attività lavorativa.
RISCHIO ELETTIVO:presuppone un comportamento gravemente
colposo del lavoratore. Esclude la tutela INAIL, in quanto si
aggiungono elementi o condizioni di pericolo altrimenti inesistenti.
RISCHIO VOLONTARIO:è prodotto e provocato deliberatamente dal
lavoratore per produrre un danno alla sua persona. L’articolo 642
del c.p. prevede specificatamente il reato di autolesione. Sono
considerati reato di truffa i casi di denunce di falsi infortuni: lesioni
preesistenti
o
procuratesi
altrove,
lesioni
o
disturbi
inesistenti(simulazione).
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