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ASSIMEDIA - CATEF – articolo no. 10 – settembre 2008
1.A.
Un condominio è dotato di un sistema con tutte le chiavi delle unità e delle parti comuni combinate.
Come condomino sono proprietario di alcuni locali ad uso commerciale, locati ad un medico .
Un'impiegata dello studio subisce un furto con scasso nella sua autovettura e le viene rubato anche il
mazzo delle chiavi, ivi comprese quelle dello studio. Il medico mi chiede di poter disporre di chiavi
supplementari. CHiedo il permesso all'amministratore del condominio, che ritiene che in
considerazione del fatto che nella propeietà tutte le chiavi sono combinate, sia necessario cambiare
tutte le chiavi, ciò che comporta un costo di fr. 8000. Il medico si rifiuta di risarcire la spesa perché
l'assicurazione RC dell'impiegata sostiene di non dover coprire il danno perché il furto delle chiavi è
attinente all'attività professionale e non privata della signora. Per me è evidente che avendo
consegnato al medico 4 chiavi, le spese per qualsiasi intervento che le concerna non siano di mia
competenza. Nondimeno l'amministratore del condominio mi ha già informato che se il medico non
dovesse provvedere verrà a chiederle a me, in qualità di condomino. Non c^è davvero
un'assicurazione che dovrebbe intervenire per un danno del genere?
1 A.
Per prima cosa ci si può chiedere se qualcuno che subisce un furto con scasso e/o con violenza possa essere
ritenuto responsabile per quanto accaduto. Verosimilmente no, per cui le spese causate a terzi da un evento
violento subito da una persona difficilmente le potranno essere addebitate.
Ammettendo invece l’esistenza di una responsabilità (ad esempio smarrimento invece di furto violento),
segnaliamo che le assicurazioni di RC privata escludono praticamente sempre i danni causati da una persona
a cose appartenenti al proprio datore di lavoro, quindi è normale che l’assicurazione della RC privata non
risponda positivamente nel caso in cui le chiavi del posto di lavoro vengano smarrite da un dipendente.
Datori di lavoro e dipendenti devo risolvere mediante accordi tra di loro il problema dell’eventuale
partecipazione dei dipendenti ai costi causati dal danneggiamento o perdita di beni di proprietà aziendale,
accordi da stabilire al di fuori dell’ambito assicurativo, ad esempio al momento di redigere il contratto di lavoro.
In ogni caso un datore di lavoro è civilmente responsabile verso i terzi per danni provocati dal proprio
personale. Le assicurazioni RC di impresa o professionali normalmente escludono dalla copertura la
responsabilità per danni a oggetti presi in affidamento, affitto o leasing, per cui le spese conseguenti allo
smarrimento delle chiavi di accesso ai locali aziendali presi in affitto non dovrebbero risultare coperte.
Occorrerebbe però valutare se un’eventuale estensione di copertura particolare potrebbe porre rimedio a
quest’ esclusione.
Teniamo a precisare che nelle assicurazioni di stabili è possibile assicurare una posizione per le spese di
sostituzione delle serrature a seguito di furto con scasso. Occorrerebbe però verificare se tale copertura vale
in caso di furto con scasso avvenuto in qualsiasi luogo oppure soltanto in caso di furto con scasso all’interno
dello stabile stesso.
1.B.
Un'inquilina viene scippata in Italia e sporge querela contro ignoti. Fra gli effetti sottratti c'è pure la
chiave dell'appartamento di casa. Nell'immobile tutte le chiavi sono combinate e le spese di
sostituzione sono ingenti . L'assicurazione dell'inquilina si rifiuta di pagare alcunché a motivo che la
RC non copre il furto non essendoci stata negligenza da parte dell'inquilina. E' corretta questa
motivazione?
1 B.
In generale le coperture di RC privata includono la perdita di oggetti affidati (nell’ambito della vita privata, non
professionale). Nel caso di una perdita é infatti data una responsabilità della persona. Nel caso di un furto con
violenza, come nel caso qui indicato, non è imputabile una responsabilità alla persona assicurata, quindi la
posizione dell’assicurazione è sostenibile. In un caso del genere l’assicurazione non sta rifiutando un caso, ma
sta difendendo il proprio assicurato da pretese che possono essere ritenute ingiustificate. Quindi neppure
civilmente, al di fuori della sfera assicurativa, sarà possibile chiedere alla persona derubata con violenza di
assumersi le spese per la sostituzione di tutte le serrature.
Nei casi in cui può essere imputata una responsabilità (es. smarrimento delle chiavi) occorre anche tenere
conto del principio della proporzionalità dell’intervento di sostituzione delle serrature: qualora una chiave
venisse smarrita ad esempio nel bosco, senza altre informazioni che possano permettere ad ignoti di risalire
all’ ubicazione dello stabile, l’assicurazione RC privata ben difficilmente accetterebbe di assumersi la spesa
per la sostituzione delle serrature dell’edificio, in quanto misura sproporzionata al rischio effettivamente corso.
2.
Il 7 giugno, causa prolungato maltempo, dietro casa nostra sono franati ca.40 metri cubi di terra e
massi provenienti dalla parete rocciosa già presente che “circonda” il retro dell’abitazione (distanza
tra muro esterno dell’ abitazione e parete rocciosa ca. 1.50 metri).Il terreno franato è di nostra
proprietà, è zona boschiva e rientra nel catasto come “terreno soggetto a catastrofi naturali”.
L’ assicurazione,dal momento che il terreno è nostro, si assume i costi per lo sgombero del materiale
che è franato fino a una distanza di 1 metro dal muro esterno, nel nostro caso ca.1/3 del materiale
franato. I costi preventivati per lo sgombero sono veramente alti (CHF 26'000.- e 29'000.-) questo
perché la casa non è direttamente accessibile con i mezzi dalla strada. Noi non possiamo assumerci i
2/3 dei costi preventivati, l’assicurazione parla di un indennizzo di CHF 10’000-12'000.-.
Ora le mie domande sono:
-
dobbiamo accettare la decisione dell’assicurazione?
dal momento che è terreno boschivo e soggetto a catastrofi naturali il comune può/deve
essere coinvolto
2.
In assenza di assicurazioni complementari, la presa di posizione dell’assicurazione è corretta. Le spese di
sgombero sono intese come spese per rimuovere detriti all’interno dell’immobile o i resti dello stesso, senza
includere il resto della parcella. Le compagnie applicano la regola di riconoscere queste spese fino a 1 metro
dal perimetro dell’immobile.
Per il futuro, il problema è facilmente risolvibile assicurando in modo adeguato una somma al primo rischio per
ciò che si trova all’esterno dell’edificio, che il suo consulente assicurativo le avrebbe potuto proporre. Ogni
compagnia utilizza una definizione propria, come “piantagioni esterne” o “installazioni edili esterne” o ancora
“ambiente esterno”. Queste coperture hanno un costo, ma questo caso concreto dimostra che vale certamente
la pena di includerle nella polizza assicurativa dello stabile.
Anche se il terreno franato appartenesse a terzi, nel caso di un alluvione non sarebbe pensabile ipotizzare una
responsabilità del proprietario, in quanto il danno non sarebbe imputabile a cattiva manutenzione, bensì solo
alla straordinarietà dell’evento.
Per quanto riguarda l’ Ente pubblico, credo che possa essere coinvolto solo nei casi di danni a persone
conseguenti alla decisione di non imporre un’ evacuazione che il buon senso avrebbe dovuto indicare.
Altrimenti non vedo molte possibilità, tanto più che il terreno in questione sembra definito come “soggetto a
catastrofi naturali” e quindi chi vi abita lo fa con piena conoscenza della situazione del fondo. Queste ultime
considerazioni esulano comunque dal campo assicurativo, per cui andrebbero verificate da specialisti in
materia.
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