tensione tensione -basso elettrica -"legge di"

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1. ------IND- 2016 0077 DK- IT- ------ 20160215 --- --- PROJET
PROGETTO
di
Decreto riguardante la sicurezza nell'installazione d'impianti elettrici
Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, punto 1, articolo 5, paragrafo 2, articolo 7, paragrafo 3, articolo 31, paragrafi 1-2,
articolo 34, paragrafo 2 e articolo 39, della legge n. 525 del 29 aprile 2015 sulla sicurezza degli apparecchi elettrici,
degli impianti elettrici e del materiale elettrico (legge sulla sicurezza elettrica), si stabilisce quanto segue:
Capo 1
Campo di applicazione
Articolo 1. Il presente decreto si applica all'installazione di apparecchi elettrici, salvo quanto previsto dal paragrafo 2.
Paragrafo 2. Il presente decreto non si applica all'installazione di impianti di produzione di elettricità non
convenzionali, realizzati conformemente al presente decreto riguardante la sicurezza nell'installazione e utilizzo
d'impianti elettrici.
Capo 2
Riferimenti a norme
Riferimenti a norme per l'installazione d'impianti elettrici superiori a 1000 V in c.a.
Articolo 2. Se un impianto elettrico superiore a 1000 V in c.a. è eseguito in conformità della norma EN 61936-1, e di
altre norme nazionali applicabili in Danimarca, i requisiti di sicurezza di cui all'articolo 3 della legge sulla sicurezza
elettrica, cfr. gli articoli 12-32 del presente decreto, sono ritenuti soddisfatti.
Articolo 3. Se un impianto elettrico di messa a terra superiore a 1000 V in c.a. è eseguito in conformità della norma
EN 50522, e di altre norme nazionali applicabili in Danimarca, i requisiti di sicurezza di cui all'articolo 3 della legge
sulla sicurezza elettrica, cfr. gli articoli 12-32 del presente decreto, sono ritenuti soddisfatti.
Articolo 4. Se un impianto di elettrodotti superiore a 1000 V in c.a. è eseguito in conformità della norma EN 50341, e
di altre norme nazionali applicabili in Danimarca, i requisiti di sicurezza di cui all'articolo 3 della legge sulla sicurezza
elettrica, cfr. gli articoli 12-32 del presente decreto, sono ritenuti soddisfatti.
Articolo 5. Se un impianto ferroviario è eseguito in conformità delle norme pubblicate dal Comitato europeo di
normalizzazione elettrotecnica (Cenelec), e di altre norme nazionali applicabili in Danimarca, i requisiti di sicurezza di
cui all'articolo 3 della legge sulla sicurezza elettrica, cfr. gli articoli 12-32 del presente decreto, sono ritenuti
soddisfatti.
Articolo 6. Se un impianto elettrico superiore a 1500 V in d.c. è eseguito in conformità delle norme pubblicate dal
Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec), i requisiti di sicurezza di cui all'articolo 3 della legge
sulla sicurezza elettrica, cfr. gli articoli 12-32 del presente decreto, sono ritenuti soddisfatti.
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Articolo 7. Se un impianto elettrico è eseguito in prossimità di un sistema di tubazioni rigide in conformità della
norma EN 50443, e di altre norme nazionali applicabili in Danimarca, i requisiti di sicurezza di cui all'articolo 3 della
legge sulla sicurezza elettrica, cfr. gli articoli 12-32 del presente decreto, sono ritenuti soddisfatti.
Articolo 8. Se un impianto elettrico non è stato eseguito, o è stato eseguito solo parzialmente, in conformità delle
norme di cui sopra di cui gli articoli 2-7, i requisiti di sicurezza di cui all'articolo 3 della legge sulla sicurezza elettrica,
cfr. gli articoli 12-32 del presente decreto, sono ritenuti soddisfatti solo se ciò è documentato.
Paragrafo 3. La data dell'esecuzione dell'impianto elettrico determina l'edizione delle norme, cfr. articoli 2-7, da
seguire. Qualora la data di esecuzione dell'impianto elettrico avvenga meno di tre anni dopo la data di fine
progettazione è possibile seguire le norme vigenti in Danimarca alla data di fine progettazione per gli impianti
elettrici, cfr. articoli 2-7.
Riferimenti a norme per l'installazione d'impianti elettrici fino a 1000 V in c.a. o 1500 V in c.a.
Articolo 9. Se un impianto elettrico fino a 1000 V in a.c. o 1500 V in d.c. è eseguito in conformità dell'edizione in
vigore in Danimarca delle norme per gli impianti elettrici HD 60364, i requisiti di sicurezza di cui all'articolo 3 della
legge sulla sicurezza elettrica, cfr. gli articoli 12-32 del presente decreto, sono ritenuti soddisfatti.
Paragrafo 2. Se un impianto elettrico non è stato eseguito, o è stato eseguito solo parzialmente, in conformità
dell'edizione in vigore in Danimarca delle norme per gli impianti elettrici HD 60364, i requisiti di sicurezza di cui
all'articolo 3 della legge sulla sicurezza elettrica, cfr. gli articoli 12-32 del presente decreto, sono ritenuti soddisfatti
solo se ciò è documentato.
Paragrafo 3. La data dell'esecuzione dell'impianto elettrico determina l'edizione delle norme, cfr. paragrafo 1, da
seguire. Qualora la data di esecuzione dell'impianto elettrico avvenga meno di tre anni dopo la data di fine
progettazione è possibile seguire le norme vigenti in Danimarca alla data di fine progettazione per gli impianti
elettrici HD 60364.
Pubblicazione
Articolo 10Gli standard ai quali si fa riferimento nel presente decreto non verranno introdotti nella Gazzetta ufficiale
danese.
Paragrafo 2 I suddetti standard, cfr. paragrafo 1, possono essere acquistati presso il Danish Standards.
Capo 3
Requisiti di sicurezza generali
Articolo 11. Gli articoli 12-32 sviluppano ulteriormente i requisiti di sicurezza dell'articolo 3 della legge sulla sicurezza
elettrica.
Articolo 12. Un impianto elettrico deve essere collegato a terra in modo che le persone e gli animali domestici siano
protetti dai pericoli causati dal contatto con le parti elettriche dell'impianto.
Articolo 13. Un impianto elettrico deve essere protetto dai guasti in modo che le persone e gli animali domestici
siano protetti dai pericoli causati dal contatto con le parti esposte dell'impianto.
Articolo 14. Un impianto elettrico deve essere eseguito in modo tale da evitare il rischio di accensione di materiale
combustibile dovuta a sovratemperature o archi elettrici.
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Articolo 15. Un impianto elettrico deve essere protetto da sovraccarico, in modo tale da proteggere persone, animali
domestici e beni dai pericoli che si possono presentare a causa di sovratemperature o effetti elettromeccanici
causati da sovraccarico.
Articolo 16. In impianti elettrici fino a 1000 V in a.c. o 1500 V in d.c. i conduttori, ad eccezione dei conduttori di
tensione primaria, e qualsiasi altra parte destinata al trasporto di una corrente di guasto, devono poter condurre tale
corrente senza assumere una temperatura troppo elevata.
Articolo 17. Il materiale elettrico, compresi i conduttori, deve essere fornito di protezione meccanica contro effetti
elettromeccanici causati dalle correnti di guasto per prevenire pericolo per persone, animali domestici e beni.
Articolo 18. Guasti alle parti conduttrici di corrente nei circuiti elettrici alimentati da diverse tensioni non devono
causare pericolo per persone, animali domestici o beni.
Articolo 19. Le sovratensioni non devono causare pericolo per persone, animali domestici o beni.
Articolo 20 Le sovratensioni e le conseguenti creazioni di tensione non devono causare pericolo per persone, animali
domestici o beni.
Articolo 21. Un impianto elettrico deve essere immune dai disturbi elettromagnetici, in modo da funzionare
correttamente nel dato ambiente
Articolo 22. Un impianto elettrico deve essere dotato delle necessarie apparecchiature di monitoraggio, protezione,
regolazione e controllo che ne garantiscono un funzionamento sicuro e corretto.
Articolo 23. Un impianto elettrico deve essere eseguito tenendo conto del rischio di pericolose tensioni di contatto
indotte in altri apparecchi non elettrici, posti in prossimità dell’impianto elettrico e per i quali se necessario devono
essere prese delle misure per minimizzare le tensioni di contatto indotte ad un livello privo di pericolo per persone e
animali
Articolo 24. Materiale elettrico parte di un impianto elettrico deve essere collegato e utilizzato in conformità delle
istruzioni del costruttore rilevanti per la sicurezza
Articolo 25. Un impianto di messa a terra deve essere eseguito in modo tale da funzionare in tutte le condizioni e
fornire sicurezza alle persone in qualsiasi luogo abbiano accesso. Bisogna inoltre verificare che il materiale elettrico
dell’impianto di messa a terra rimanga intatto e perfetto.
Articolo 26. Un impianto elettrico deve essere eseguito in modo tale da poter resistere alle sollecitazioni meccaniche
previste. Un guasto delle parti meccaniche dell’impianto non deve causare pericolo per persone, animali domestici o
beni.
Articolo 27. Un impianto elettrico e le attrezzature relative deve poter resistere alle sollecitazioni elettriche,
meccaniche e climatiche, nonché alle sollecitazioni dagli ambienti, che si prevedono possano avvenire in loco.
Articolo 28. Un impianto elettrico deve essere eseguito in modo tale che l'esecuzione di compiti inerenti al
funzionamento e manutenzione dell'impianto sia sicura.
Articolo 29. In impianti elettrici fino a 1000 V in a.c. o 1500 V in d.c. dove si può prevedere il verificarsi di pericolo o
danneggiamento a seguito di una interruzione dell’alimentazione, bisogna assicurarsi che non si verifichi pericolo o
danneggiamento nell'impianto elettrico.
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Articolo 30. Batterie, utilizzate nelle scorte, devono essere idonee e adatte allo scopo e in conformità delle norme
pubblicate dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) e di altre norme nazionali applicabili in
Danimarca.
Articolo 31 Impianti di cablaggio e altri oggetti non devono essere posti così vicini l’un l’altro da comportare pericolo.
Articolo 32. Un impianto elettrico deve disporre di segnali di avvertimento, marcatura e identificazione in grado da
evitare un uso improprio e incidenti.I segnali di avvertimento devono essere conformi al decreto sulla segnaletica di
sicurezza e altra forma di segnalazione.
Capo 4
Requisiti di sicurezza specifici
Costruzioni
Articolo 33. Le strutture portanti devono essere dimensionate in conformità degli Eurocodici e relativi allegati
danesi.
Articolo 34. In relazione ai calcoli statici dell’impianto elettrico, le strutture portanti e le fondamenta devono tenere
conto del carico di vento e di ghiaccio in conformità delle norme pubblicate dal Comitato europeo di normalizzazione
elettrotecnica (Cenelec) e di altre norme nazionali applicabili in Danimarca.
Cavi e conduttori
Articolo 35. Nella canalizzazione di cavi con tensione maggiore di 1000 V in a.c. o 1500 V in d.c. in edifici al di fuori
della cabina bisogna:
1) utilizzare cavi ignifughi in conformità della norma EN 50267-2-1, o
2) garantire in altro modo che il cavo sia sufficientemente ignifugo.
Articolo 36. Nei casi in cui i cavi s'incrocino o siano posizionati vicino ad altri cavi, bisogna calcolare gli effetti termici
reciproci per determinare la distanza minima tra i cavi. Qualora non sia possibile mantenere la distanza minima
calcolata, bisogna garantire che non si verifichi un danneggiamento tra i cavi in altro modo.
Paragrafo 2. I cavi devono essere installati a una distanza sufficiente dalle fonti di calore o separati dalle stesse
tramite schermi di isolamento termico.
Articolo 37. I cavi devono essere posti ad almeno 0,7 m di profondità ed essere protetti da tubi, profili a U o piastre
di copertura.
Articolo 38. Le piastre di copertura, i tubi e i profili a U di materiale plastico per la protezione di cavi interrati devono
essere di colore rosso.
Paragrafo 2. Le piastre di copertura devono avere una larghezza di almeno 100 mm ed essere fornite della
seguente avvertenza: CAVO ELETTRICO.
Paragrafo 3. L'avvertenza di cui al paragrafo 2 deve
1) avere un'altezza dei caratteri di almeno 10 mm,
2) essere di colore nero e
3) essere ripetuta con uno spazio di al massimo 200 mm tra i testi.
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Paragrafo 4. Per le piastre di copertura, il paragrafo 3, punto 2, si applica solamente se queste sono marcate con
apposizione di timbro.
Articolo 39. Dove i cavi e gli accessori siano direttamente collegati a un commutatore, un fusibile o un interruttore di
carico, il valore e la durata della corrente nominale di breve durata dei cavi e accessori non possono essere minori
dei valori nominali corrispondenti del materiale elettrico collegato.
Corridoi operativi
Articolo 40. Nei corridoi operativi bisogna stabilire il numero di uscite in grado di offrire una sufficiente possibilità di
fuga nelle situazioni di emergenza.
Sistemi di monitoraggio e gestione
Articolo 41. Un sistema di monitoraggio e gestione di un impianto elettrico deve essere eseguito in modo da indicare
qualsiasi incongruenza nella posizione degli interruttori.
Articolo 42. Sezionatori, interruttori di messa a terra, commutatori, interruttori automatici e interruttori a motore
devono essere provvisti di funzionamento locale per messa in circuito e isolamento.
Capo 5
Avviamento e notifica
Articolo 43. Prima di procedere all'avviamento di un impianto elettrico, chi avvia l'impianto deve garantire che il
funzionamento dell'impianto sia svolto da un operatore o impresa riconosciuti in conformità del decreto relativo alla
sicurezza del funzionamento di impianti elettrici.
Articolo 44. Qualora non si applichi l'edizione vigente della norma per il relativo tipo d'impianto, cfr. articoli 2-9, o la
si utilizzi solo parzialmente, l'impresa esecutrice lo deve notificare tramite il sistema di notifica elettronica
dell'Autorità danese per la tecnologia della sicurezza. Deve essere eseguita notifica in caso di:
1) ampliamenti di impianti elettrici esistenti.
2) Nuovi impianti elettrici.
Paragrafo 2. La documentazione di cui al paragrafo 1, dovrà contenere le seguenti informazioni e
documentazione:
1) indirizzo dell'impianto elettrico ed eventuali altre informazioni tali da identificare chiaramente l'impianto.
2) Data della realizzazione del lavoro.
3) Data della progettazione finita, se rilevante.
4) Documentazione che certifica l'ottemperanza ai requisiti del presente decreto.
5) Documentazione del controllo che l'impianto elettrico è conforme alla documentazione tecnica.
6) Documentazione per la scelta del materiale e per la scelta dell'attrezzatura di protezione.
7) Calcoli e valutazioni che fungono da base per l'osservanza dei requisiti di sicurezza.
8) Disegni e presentazione schematica dell'impianto elettrico.
9) Chiara documentazione identificabile relativa a quale parte dell'impianto elettrico è stata sottoposta a
lavoro.
Paragrafo 3. La notifica di cui ai paragrafi 1-2 deve essere effettuata al più tardi 14 giorni dopo la realizzazione del
lavoro.
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Capo 6
Sanzioni
Articolo 45. A meno che sia prescritta una sanzione più severa da altra legislazione, è sanzionabile chi
1) violi le norme di sicurezza generale, cfr. Articolo 12-32,
2) violi gli articoli 32-44,
3) non esegua la notifica delle informazioni e della documentazione, cfr. articolo 44, paragrafo 2,
4) notifichi informazioni non corrette, cfr. articolo 44, paragrafo 2, o
5) violi l'articolo 44, paragrafo 3.
Paragrafo 2. Le imprese ecc. (persone giuridiche) possono essere ritenute penalmente responsabili secondo le disposizioni del
capo 5 del codice penale.
Articolo 46. Il termine di prescrizione per la responsabilità penale è di 10 anni.
Capo 7
Attuazione e disposizioni transitorie
Articolo 47. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2016.
Paragrafo 2. Con effetto dal 1° luglio 2019 si abroga quanto segue:
1) il decreto del Consiglio di sicurezza del 2005 relativo al decreto sull'alta tensione, sezione 2, Esecuzione di
impianti elettrici.
2) Il decreto del Consiglio di sicurezza del 2001 relativo al decreto sull'alta tensione, sezione 9, Impianti ad alta
tensione.
Articolo 48. Gli impianti elettrici possono essere realizzati conformemente al decreto sull'alta tensione fino al 30
giugno compreso.
Paragrafo 2. Gli impianti elettrici la cui progettazione è stata completata o iniziati prima del 1o luglio 2018
conformemente al decreto sull'alta tensione possono essere realizzati o terminati ai sensi delle presenti norme fino
al 30 giugno 2019 compreso.
Paragrafo 3. L'Autorità danese per la tecnologia della sicurezza può in casi eccezionali concedere esenzioni per
terminare il lavoro d'installazione secondo il decreto sull'alta tensione dopo il 30 giugno 2019, cfr. paragrafo 2. La
richiesta di esenzione deve essere ricevuta dall'Autorità danese per la tecnologia della sicurezza prima di tale data.
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