e pubbliche affissioni - Comune di Mandello del Lario

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REGOLAMENTO
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’
E PUBBLICHE AFFISSIONI
TITOLO I
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1 - Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e l'effettuazione
del servizio delle pubbliche affissioni, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente ed in
particolar modo dal Capo 1 del D.lgs.507/93
Art. 2 - Ambito territoriale di applicazione
1. La pubblicità e le pubbliche affissioni effettuate nel territorio comunale di Mandello del Lario,
sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad un'imposta e ad
un diritto a favore del Comune.
Art. 3 - Gestione del servizio
1. La scelta della forma per la gestione del servizio è di competenza del Consiglio comunale e
dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni del D.Lgs.507/93.
Art. 4 - Funzionario responsabile
1. Nel caso in cui la gestione del servizio è effettuata in economia, il Sindaco nomina un
funzionario comunale responsabile della gestione diretta del servizio, al quale sono attribuite le
funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta ~ sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il predetto funzionario sottoscrive anche le
richieste, gli avvisi, i provvedimenti I relativi e dispone i rimborsi.
2. Il funzionario è individuato nell'ambito del settore dei servizi tributari del Comune, su proposta
del responsabile di settore.
3. Il Comune provvede a comunicare al Ministero delle Finanze -Direzione ; Centrale per la
Fiscalità Locale entro sessanta giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, il
nominativo del funzionario responsabile.
4. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui commi precedenti spettano al
concessionario.
CAPO II
Disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni
Art. 5 - Disciplina generale della pubblicità
1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre
forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal
presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità
competenti.
2. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le
disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dal
successivo art. 31.
3. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle
norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta,
degli agenti comunali, che provvederanno all'applicazione delle sanzioni previste dal successivo
art. 31.
Art. 6 - Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità
1. Nelle zone sottoposte a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientaI i non
può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo
consenso di cui all'art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, mura e porte
della città, e sugli altri beni di cui all'art. 22 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sul muro di cinta
e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti chiese, e nelle loro i immediate adiacenze,
è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità .
Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri
mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli
stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.
3. Nelle zone di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al
secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento
ambientai e, dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione di cui agli artt. 131, 134, 135
e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
4. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art. 23 del codice
della strada emanato con il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10
settembre 1993, n. 360, secondo le norme di attuazione stabilite dal titolo II, capo I, paragrafo 3,
del regolamento emanato con il D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495.
5. All'interno del centro storico del capoluogo e delle frazioni che hanno particolare pregio non è
autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, su parere della
Commissione edilizia comunale, risultino in contrasto con i valori ambientali i e tradizionali che
caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi. Per l'applicazione della presente
norma si fa riferimento alle delimitazioni dei centri storici previste dagli strumenti urbanistici. In
mancanza di tali delimitazioni e ricorrendo le condizioni per la tutela dei valori di cui al presente
comma, il Consiglio comunale, entro sei mesi dall'adozione del presente regolamento può
approvare, per i fini suddetti, la relativa perimetrazione.
6. Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle
sedi di uffici pubblici, case di riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità
fonica.
6-bis.
“E’ vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli,
nonché mediante loro apposizione sui veicoli in sosta. Non è consentita inoltre la distribuzione a
mano, di materiale pubblicitario, fatto eccezione nei casi di cui la predetta venga effettuata in
cassette postali o all’interno di esercizi pubblici e commerciali.”
7. Agli impianti, ai mezzi pubblicitari ed alle altre forme vietate dal presente articolo si applicano,
a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni di cui al successivo art. 31.
Art. 7 - Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade
1. L'installazione di mezzi pubblicitari consentita lungo le strade od in vista di esse fuori dei centri
abitati dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10
settembre 1993, n. 360, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta
norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilite dal titolo II, capo I, paragrafo 3, del
regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
2. All'interno del centro abitato delimitato ai sensi dell'art. 4 del D. 19s.285/92:
a) per la superficie degli stessi classificata "centro storico"; si osservano le disposizioni di cui al
comma 5, articolo 6
b) l'installazione di mezzi pubblicitari dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Codice
della strada e dal D.P.R. n.
495/92 ed è autorizzata con le modalità stabilite dall'art. 10 del
presente regolamento;
c) la dimensione dei cartelli non deve superare la superficie di mq.3; per le insegne poste
parallelamente al senso di marcia dei veicoli la superficie non deve superare mq.6;
d) le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle
stabilite dall'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
Art. 8 - Tipologia dei mezzi pubblicitari
1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono
classificate dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e si distinguono in:
a) pubblicità ordinaria;
b) pubblicità effettuata con veicoli;
c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
d) pubblicità varia.
Art. 9 - Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione
1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere
installati con le modalità e cautele prescritte dall'art. 49 del D.P.R~ 16 dicembre 1992, n. 495 e
con l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 7 del presente regolamento.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dei centri abitati, lungo o
in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformI a quanto
prescrive l'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
3. La installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi aventi le caratteristiche di cui
all'art. 14 del D. 19s. n. 507/93 all'interno dei centri abitati è soggetta ad autorizzazione del
Comune che viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente
regolamento. Per la installazione di mezzi pubblicitari luminosi nei centri storici si osserva la
procedura prevista dal 5 comma dell'art. 6.
4. I mezzi pubblicitari installati nei centri abitati, sugli edifici, in i corrispondenza degli accessi
pubblici e privati ed ai margini laterali delle strade e dei marciapiedi, sono collocati ad altezza tale
che il bordo inferiore deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non minore g di m. 2 dal piano
di accesso agli edifici e superiore a m. 1,5 dalla quota di calpestio dei marciapiedi e delle strade.
Art. 10 - Autorizzazioni
1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi
pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse
visibili è soggetto alle disposizioni, stabilite dall'art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ed è
effettuato dal Comune al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione
prevista dal successivo terzo comma.
2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli
ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati e' d'i competenza del Comune, salvo il preventivo
nullaosta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale e provinciale, in conformità al quarto
comma dell'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda presso l'ufficio
tecnico comunale, in originale e copia, allegando:
a) una auto-attestazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale dichiara
che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti
in opera in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della
circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
b) un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del
materiale con il quale viene realizzato ed installato;
c) una planimetria con indicata la posizione nella quale s'intende collocare il mezzo;
d) il nullaosta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale.
Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola autoattestazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e
caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso.
Copia della domanda viene restituita con l'indicazione:
a) della data e numero di ricevimento al protocollo comunale;
b) del funzionario responsabile dello specifico procedimento per il rilascio dell'autorizzazione;
c) del termine entro il quale sarà emesso il provvedimento;
4. Il responsabile del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione istruisce la richiesta,
acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne ed entro 30 giorni dalla
presentazione
concede o nega l'autorizzazione.
Il diniego deve essere motivato. Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della richiesta senza
che sia stato emesso alcun provvedimento l'interessato, salvo quanto previsto dal successivo
comma, può procedere all'installazione del mezzo pubblicitario, previa presentazione, in ogni
caso, della dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.
5. E' sempre necessario il formale provvedimento di autorizzazione del Comune per i mezzi
pubblicitari da installare nell'ambito delle zone soggette alla disciplina di cui all'art.6. Per i
procedimenti agli stessi relativi il termine è stabilito in sessanta giorni.
6. Il Comune provvede agli adempimenti prescritti dall'art. 53, commi 9 e lO, del D.P.R. 16
dicembre 1992, n. 495.
Art. 11 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione
1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi
pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del
rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del
venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta
del Comune.
2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta
dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992.
3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali
nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le
quarantotto ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui
svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici
stradali.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa
del mezzo pubblicitario sia avvenuta a i seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del
Comune.
Art. 12 - Impianti per le pubbliche affissioni.
1. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:
a) vetrine per l'esposizione di manifesti; b) stendardi porta manifesti;
b) posters per l'affissione di manifesti;
c) tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per
l'affissione di manifesti;
d) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno,
da strutture appositamente predisposte per questo servizio;
2. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70x100 e sono collocati in
posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da
spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione.
Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione "Comune di
Mandello del Lario Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto.
3. Il Comune ha facoltà di provvedere a sue spese allo spostamento dell'ubicazione di impianti per
le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio,
circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi
impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per
utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di
continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo
dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene
usufruito.
Art. 13 - Superficie degli impianti per le pubbliche affissioni e ripartizione.
1. In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.
507, tenuto conto che la popolazione del Comune al 31 dicembre 1992, penultimo anno
precedente quello in corso, era costituita da n. 10.298 abitanti, la superficie degli impianti da
adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi mq. 300, proporzionata al predetto
numero di abitanti e, comunque, non inferiore a mq. 12 per ogni mille abitanti.
2. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, è
ripartita come appresso:
a) = mq 90, pari al 30% e' destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque
priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale;
b) = mq 180, pari al 60% è destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio
comunale;
c) = mq 30, pari al 10% è destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da
soggetti privati, e comunque diversi dal concessionario del servizio, ove lo stesso sia appaltato.
CAPO III
Il piano generale degli impianti pubblicitari e per l'affissioni.
Art. 14 - Criteri generali
1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in
conformità al piano generale degli impianti. Tale piano determina gli ambiti del territorio
comunale nei quali possono essere dislocati i mezzi di pubblicità di cui all'art. 8, primo comma,
lettera a), c) ( con esclusione delle proiezioni) e d), del presente regolamento, e la localizzazione
degli impianti per le pubbliche affissioni di cui all' art. 12.
Il piano degli impianti deve essere predisposto da un gruppo di lavoro composto dal Sindaco o
Assessore delegato, dai funzionari comunali appartenenti ai servizi pubblicità e pubbliche
affissioni, urbanistici, della viabilità e di polizia municipale. Se il servizio è affidato in concessione
fa parte del gruppo di lavoro il responsabile del servizio designato dal concessionario.
2. Il piano deve essere sottoposto al parere della Commissione edilizia ed è dalla stessa espresso
entro 20 gg. dalla richiesta. L'approvazione del piano spetta al Consiglio comunale.
Le modifiche al piano possono essere adottate entro il 31 ottobre di ogni anno a valere dal 1°
gennaio dell'anno successivo.
Art. 15 - Criteri generali per la realizzazione del piano
1. I criteri ai quali si farai riferimento per la stesura di un piano generale che comprenda,
comunque gli spazi attualmente esistenti, e sempre che concorrano motivi di effettiva necessità
sono i seguenti:
a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua
razionalizzazione ed armonizzazione perseguita dall'Amministrazione comunale nella principale
opera di salvaguardia dello stesso;
b) il piano dovrà tenere conto e, quindi, rispettare l'attuale contesto i urbanistico con le proprie
esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
c) il piano dovrà considerare, inoltre, le esigenze obiettive di sviluppo al fine di soddisfare le
richieste di carattere istituzionale, ~ socio-culturale e commerciale;
d) la stesura del piano dovrai, altresì, salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alla norme del
codice della strada, del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione nonché del regolamento
di polizia municipale e traffico;
e) la collocazione degli impianti destinati alle pubbliche affissioni di carattere istituzionale deve
essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni
relative
all'attività
del
Comune,
per
realizzare
la
loro
partecipazione
consapevole
all'amministrazione dell'ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.
TITOLO II
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI.
CAPO I
Disciplina generale
Art. 16 - Classificazione del Comune
1. Il Comune di Mandello del Lario, agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e il
diritto sulle pubbliche affissioni, appartiene alla classe quarta, in conformità a quanto previsto
dall'art. 2 del D.lgs. n. 507/93.
La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazioni della popolazione residente
sarà
effettuata
con
deliberazione
con
la
quale
dovranno
anche
essere
modificate
conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dalla legge.
Art. 17 - La deliberazione delle tariffe
1. Le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate
dalla Giunta Comunale nelle misure stabilite dal D.lgs. n.507/93 entro il 31 ottobre di ogni anno
ed entrano in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo; qualora non vengano modificate entro il
termine predetto, s’intendono prorogate di anno in anno.
CAPO II
Imposta sulla pubblicità disciplina
Art. 18 - Presupposto dell'imposta.
1. E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario,
effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica diversa da quelle assoggettate
al diritto sulle pubbliche affissioni in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da
tali luoghi.
2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si puoI accedere senza necessità di
particolari autorizzazioni.
3. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e
la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
Art. 19 - Soggetto passivo
1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via
principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio
pubblicitario è diffuso.
2. E' obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce
i servizi oggetto della pubblicità.
3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente primo comma è pertanto tenuto
all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso
pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e
nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e
spese.
4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza
autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, si
procede alla notifica dell'avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto
indicato al secondo comma del presente articolo, esperendo nei suoi confronti le azioni per il
recupero del credito d'imposta, accessori e spese.
Art. 20 - Modalità di applicazione dell'imposta
1. Per quanto riguarda le modalità di applicazione dell'imposta sulla pubblicità, si fa riferimento a
quanto previsto dall'art. 7 del D. lgs. n.507/93.
2. In tema di riduzione ed esenzione dall'imposta vale quanto previsto rispettivamente dagli
artt.16/17 del D. lgs. 507/93.
Art. 21 - Dichiarazione
1. Ottenuta l'autorizzazione prevista dall'art. 10, il soggetto passivo dell'imposta, prima di iniziare
la pubblicità, è tenuto a presentare la dichiarazione al concessionario o al Comune se il servizio e'
gestito in economia su apposito modulo presso lo stesso disponibile.Detta dichiarazione, anche
cumulativa, deve contenere le caratteristiche, la quantità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari ed è
esente da bollo (tabella B, art. 5, D.P.R. 26.10.1972, n. 642, modif. dal D.P.R. 30.12.1982, n. 955).
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità che
comporti modifica dell'imposizione. Quando dalla stessa risulti dovuta l'integrazione dell'imposta
pagata per lo stesso periodo, è allegata l'attestazione del pagamento eseguito.
Nel caso che sia dovuto un rimborso da parte del concessionario, o da parte del Comune se il
servizio è gestito in economia, questi provvede, dopo le necessarie verifiche, entro 90 giorni, a
mezzo assegno di c/c postale, senza spese per l'utente.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che si
verifichino variazioni nei mezzi esposti che comportino la modifica dell'imposta entro il 31
gennaio dell'anno di riferimento, a meno che non venga presentata denuncia di cessazione entro il
predetto termine.
4. Nei casi in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, effettuata
con veicoli e con pannelli luminosi di cui agli artt. 12, 13, commi 1 e 2 dell'art. 14, del D. 19s. n.
507/93 si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata
accertata.
Le altre forme di pubblicità di cui agli artt. 14 comma 3 e art. 15, D.Lgs. n. 507/1993, si
presumono effettuate dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.
Art. 22 - Rettifica ed accertamento d'ufficio
1. Entro due anni dalla data in cui è stata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione, il
concessionario, o il Comune se il servizio è gestito in economia, procede a rettifica o ad
accertamento d'ufficio mediante apposito avviso notificato al contribuente anche a mezzo di
raccomandata postale con A.R.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del
mezzo, l'ammontare dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e
dei relativi interessi ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.
3. Nell'avviso devono essere inoltre precisate:
l'ufficio comunale emittente ed orario di servizio.
il responsabile del procedimento;
il termine entro il quale può essere proposto ricorso, la commissione tributaria competente e la
forma da osservare, in conformità agli artt. 18, 19, 20 e 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;
4. Gli avvisi di accertamento e rettifica sono sottoscritti dal funzionario comunale responsabile
della gestione dell'imposta, con firma apposta sotto tale qualifica e l'indicazione, a stampa od altra
forma idonea, del suo cognome e nome. Nel caso di gestione del servizio in concessione, gli avvisi
sono sottoscritti da un rappresentante del concessionario.
Art. 23 - Pagamento dell'imposta e del diritto
1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni aventi carattere
commerciale deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al concessionario,
o al Comune se il servizio è gestito in economia.
L'importo dovuto è arrotondato a L. 1.000 per difetto se la frazione non è superiore a L. 500 e per
eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta sulla pubblicità è
allegata alle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 21. Negli anni successivi a quello della
dichiarazione, l'attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d'imposta per essere
esibite per eventuali controlli.
Per il pagamento è utilizzato modello conforme a quello autorizzato con decreto ministeriale.
2. L'imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in
unica soluzione prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione.
3. L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31
gennaio di ogni anno. Qualora l'importo annuale sia superiore a L. 3 milioni il pagamento può
essere effettuato in rate trimestrali, entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.
4. Il pagamento del diritto relativo alle pubbliche affissioni non aventi carattere commerciale può
essere effettuato sia a mezzo di conto corrente postale, sia in modo diretto al momento della
richiesta del servizio d'affissione. L'attestazione del pagamento del diritto a mezzo del conto
corrente postale è allegata alla commissione per l'affissione dei manifesti. Per il pagamento diretto
l'ufficio rilascia ricevuta da apposito bollettario o con sistema automatizzato.
5. La riscossione coattiva dell'imposta e del diritto si effettua secondo le disposizioni degli artt. 67
e 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni. Il ruolo deve essere formato e
reso esecutivo f entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso ! di
accertamento o di rettifica è stato notificato secondo le istruzioni di cui al decreto del Ministero
delle Finanze 28 dicembre 1989 e successive modificazioni. Nel caso di sospensione della
riscossione il ruolo è formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello
di scadenza del periodo di sospensione.
6. I crediti del Comune relativi all’imposta sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni
hanno privilegio generale sui mobili del creditore, subordinatamente a quello dello Stato, ai sensi
dell’art.2752, comma quarto, del Codice Civile.
7. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno nel quale è stato effettuato il pagamento
dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, oppure da quello in cui è stato
definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di
somme versate e non dovute mediante istanza in carta libera (tabella B, art. S, D.P.R. n. 642/1972)
indirizzata al concessionario del servizio, o se il servizio è gestito in economia al Comune. Si deve
provvede al rimborso nel termine di 90 giorni dalla richiesta.
8. Per la gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni il
concessionario, o il Comune se il servizio è gestito in economia, deve provvedere ad istituire i
documenti previsti dal Decreto Min. Fin. 26.04.1994, artt. 2,3,4,5, nonché attenersi alle
disposizioni ivi previste in ordine alla gestione contabile dell'imposta e del diritto.
CAPO III
Il servizio delle pubbliche affissioni
Art. 24 - Istituzione del servizio
1. E' istituito, su tutto il territorio comunale verso il corrispettivo del relativo diritto, il servizio
delle "pubbliche affissioni", così come disposto dall'art. 18 secondo comma, del D. 19s. 507/93.
Art. 25 - Finalità
1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi
impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti
comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella
misura prevista dall'art. 13, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.
2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono
quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per
le finalità di cui agli artt.20/21 del D.Lgs.507/93.
3. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che
hanno per scopo di promuovere la
domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a
migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
4. I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al servizio
affissioni sono collocati negli spazi di cui all'art. 13, lettera b), nei limiti della capienza degli stessi.
5. I manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi da attribuire a soggetti privati per
l'effettuazione di affissioni dirette nei limiti di cui all'art. 13, lettera c) del regolamento sono
classificati, ai fini tributari, come pubblicità ordinaria in conformità a quanto dispone il terzo
comma dell'art. 12 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con applicazione della imposta in base
alla superficie di ciascun impianto, nella misura e con le modalità previste nello stesso articolo.
7. Verificandosi perduranti eccedenze di manifesti da affiggere in una classe degli impianti e,
contemporaneamente, disponibilità ricorrente di spazi non utilizzati nelle altre classi la Giunta, su
proposta del Funzionario responsabile, può disporre la temporanea deroga, per non più di 3 mesi,
dai limiti stabiliti per ciascuna classe dall'art. 13. Alla scadenza del periodo di deroga il servizio
viene effettuato con le modalità di cui all'art. 13.
Art. 26 - Affissioni -prenotazioni - registro cronologico
1. L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene al servizio affissioni la
commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.
2. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse
relative. tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato.
3. Il registro cronologico è tenuto presso il servizio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne
faccia richiesta.
Art. 27 - Criteri e modalità per l'espletamento del servizio
1. I manifesti devono essere fatti pervenire al servizio affissioni nell'orario di apertura, a cura del
committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.
2. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è i indicato l'oggetto del
messaggio pubblicitario e:
a) per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;
b) per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è
costituito.
3. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata al servizio una più, da conservare per
documentazione del servizio.
4. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento
della commissione, risultante dal registro cronologico di cui all'artIcolo precedente.
5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello
stesso giorno, su richiesta del committente, il servizio affissioni mette a sua disposizione l'elenco
delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
6. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro del servizio affissioni, con la data di
scadenza prestabilita.
7. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è
considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni dalla
data che era stata richiesta, il sevizio affissioni provvede a darne tempestiva comunicazione, per
scritto, al committente.
8. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per scritto, entro 10
giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione
possa essere effettuata.
9. Nei casi di cui ai commi 7 e 8 il committente può annullare la commissione con avviso da
inviarsi al servizio affissioni entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi
previste.
L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale il servizio
affissioni provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro novanta giorni dal
ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso
il servizio per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od
inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui
importo viene detratto dal rimborso del diritto.
10. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un
numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, il
servizio affissioni provvede ad avvertire il committente per scritto. Se entro cinque giorni da tale
comunicazione la commissione non viene annullata, il servizio affissioni provvede all'affissione nei
termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente
dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso il
servizio affissioni per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga
richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui
importo viene detratto dai diritti eccedenti.
11. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o I parziale del diritto sulle
affissioni lo stesso, con apposita comunicazione scritta, può autorizzare il servizio affissioni ad
effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella di cui
spetta il rimborso.
12. Il servizio affissioni ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque
deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne
immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi
spazi.
13. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento del diritto dovuto.
14. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od
entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore
notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto,
con un minimo di 1.50.000 per commissione.
15. Nell'ufficio del servizio affissioni devono essere costantemente esposti, per la pubblica
consultazione di chiunque ne faccia richiesta:
a) le tariffe del servizio;
b) l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni; c) il registro cronologico delle
commissioni.
16. Le disposizioni previste dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento per
l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibile e non previsto in questo capo,
anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
CAPO IV
Diritto sulle pubbliche affissioni - tariffe
Art. 28 - Tariffe -applicazione
1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al concessionario, o al Comune se il servizio è
gestito in economia, che provvede alla loro effettuazione, in solido da chi richiede il servizio e da
colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.
2. Il diritto è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità relativa ai manifesti ed agli altri mezzi
affissi e per i quali il diritto viene corrisposto.
3. Per l'applicazione del diritto si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 19 del D. 19s. n.
507/93.
4. In tema di riduzione ed esenzione vale quanto previsto rispettivamente ~ dagli articoli 20 e 21
del D. 19s. n. 507/93.
TITOLO III
Disposizioni finali e transitorie
CAPO I
Sanzioni
Art. 29 - Sanzioni tributarie
1. Per l'omessa, tardiva od infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 21 del presente
regolamento si applica, nei confronti del soggetto obbligato, oltre al pagamento dell'imposta o del
diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto, in conformità a quanto
dispone l'art. 23 del D.Lgs. n. 507/1993.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta, delle singole rate della stessa o del diritto è
dovuta, indipendentemente dall'applicazione di quella di cui al precedente comma, una
soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o
ritardato.
3. Le soprattasse di cui ai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è
prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre 30 giorni dalla data in cui avrebbero dovuto
essere effettuati; sono ridotte alla metà se il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dalla
notifica dell'accertamento.
Art. 30 - Interessi
1. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta sulla
pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano
interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno
nel quale dette somme sono divenute esigibili e fino a quello dell'effettuato pagamento.
2. Gli interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a
qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.
Art. 31 - Sanzioni Amministrative
1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e del
Servizio Pubblicità ed Affissioni, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e
regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa
assimilate, richiamate o stabilite dal presente regolamento.
2. Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per
la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sezione I e II, della legge 24
dicembre 1981, n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.
3. Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del D.Lgs. 15
novembre 1993, n. 507 e di quelle stabilite nelle autorizzazione alle installazioni degli impianti si
applica la sanzione da L. 200.000 a L. 2.000.000. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni
e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle
violazioni.
4. Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, dandone avviso
all'interessato a mezzo del verbale di cui al precedente comma, con diffida a provvedere alla
rimozione ed al ripristino di quanto occupato entro il termine nell'avviso stesso stabilito. Nel caso
di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il
Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli
stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata A.R. Se il rimborso non è effettuato
mediante versamento a mezzo c/c postale intestato al Comune entro il termine prestabilito, si
procede al recupero coattivo del credito con le modalità di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e
con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.
5. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della
sanzione di cui al terzo comma, o il concessionario del servizio, o il Comune se il servizio è gestito
in economia, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità, in modo che sia privata di
efficacia e disporre la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi, oltre all'applicazione
delle sanzioni di cui al presente articolo, si provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del
diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e
l'applicazione delle soprattasse e, se dovuti, degli interessi, di cui ai precedenti articoli 29 e 30.
6. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del
Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia dell'imposta,
delle soprattasse ed interessi. Nella predetta ordinanza è stabilito il termine entro il quale gli
interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come
sopra dovute od una cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa, d'importo non inferiore a quello
complessivamente dovuto.
CAPO II
Contenzioso
Art. 32 - Giurisdizione tributaria
1. La giurisdizione tributaria per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni
è esercitata dalla Commissione Tributaria provinciale e dalle commissioni tributarie regionali.
secondo quanto dispone il D.Lgs. 31 dicembre 1992. n. 546.
2. Il processo è introdotto con ricorso alla Commissione Tributaria provinciale.
Art. 33 - Procedimento
1. Per la presentazione del ricorso. l'individuazione degli atti impugnabili ed oggetto del ricorso, la
proposizione del ricorso. i termini relativi e le costituzioni in giudizio si osservano le norme
stabilite dagli artt. 18. 19. 20. 21. 22 e 23 del D.Lgs. 31 dicembre 1992. n. 546.
2. Gli atti per i quali è proponibile il ricorso devono contenere l'indicazione del termine entro il
quale il ricorso deve essere proposto. della Commissione Tributaria competente nonché delle
relative forme da osservare per la presentazione. ai sensi dell'art. 20 del decreto richiamato nel
precedente comma.
CAPO III
Disposizioni transitorie e finali
Art. 34 - Accertamenti e rettifiche d'ufficio di cui al D.P.R. n. 639/1972
1. Il Comune puoI procedere a rettifica ed accertamento d'ufficio dell'imposta e diritto dovuti
vigente il D.P.R. 26 ottobre 1972. n. 639. entro il termine di due anni dalla data in cui la
dichiarazione è stata o doveva essere presentata. notificando apposito avviso al contribuente con
le modalità di cui all'art. 23 del predetto decreto.
Art. 35 - Pubblicità annuale iniziata nel 1993
1. La pubblicità annuale iniziata prima dell'anno 1993 o nel corso dello stesso. per la quale sia
stata pagata l'imposta dovuta fino al 31 dicembre di detto anno è prorogata per l'anno 1994 e per
quelli successivi senza la presentazione di una nuova dichiarazione. con il versamento dell'imposta
dovuta annualmente secondo il presente regolamento e la relativa tariffa, tenuto conto di quanto
stabilito dal precedente art. 21.
Art. 36 - Entrata in vigore del regolamento - disciplina transitoria
1. In conformità quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 3 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.
507, il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 1995, dopo la sua approvazione e
l'esecutività, a norma di legge, della relativa deliberazione.
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento si osservano le disposizioni direttamente stabilite per
la disciplina della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni:
-dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
-dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. lO settembre
1993, n. 360;
-dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
-dalle altre norme di legge e regolamentari tutt'ora vigenti che disciplinano l'effettuazione della
pubblicità esterna e che non risultano in contrasto con quelle sopra richiamate.
ALLEGATI
1. Superficie complessiva del centro abitato 100%
Kmq.
2. Superficie complessiva località in categoria speciale (max 35% di 2)
Kmq.
3. Superficie impianti affissione previsti dal piano comunale (100%)
mq.
4. Superficie impianti affissione in categoria speciale (max 50% di 3)
mq.
A -Elenco delle località, vie, piazze ed altre aree di circolazione classificate in categoria speciale
per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (art. 4, D.Lgs.
15 Novembre 1993, n. 507)
Località, via, piazza, area di circolazione
Impianti affissioni
N.
superficie mq. ;
Definizione
Denominazione
B -Maggiorazione per il periodo stagionale turistico delle tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del
diritto sulle pubbliche affissioni di cui all'art. 3, comma 6, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 flussi turistici -indici oggettivi di ricettività.
Maggiorazione per il periodo stagionale turistico delle tariffe e dell'imposta sulla pubblicità e del
diritto sulle pubbliche affissioni di cui all'art. 3, comma 6 del D.L.s lS novembre 1993, n. 507.
Flussi turistici ed indici oggettivi di recettività
1. Il flusso di turisti in arrivo nel territorio di questo Comune ha registrato, nell'anno 1993,
secondo i dati rilevanti dal competente i organo turistico:
1.1 mese di
arrivi n.
giornate presenza n.
1.2 mese di
arrivi n.
giornate presenza n.
1.3 mese di
arrivi n.
giornate presenza n.
1.4 mese di
arrivi n.
giornate presenza n.
--------------------
-------------------------
totale nei 4 mesi
2. La dotazione di strutture ed impianti ricettivi e turistici esistente nel territorio di questo Comune
nell’anno 1993 era costituito da:
2.1 Esercizi alberghieri
n.
camere
2.2 Residenze turistico alberghiere
n.
camere
2.3 Campeggi
n.
camere
2.4 Villaggi turistici
n.
camere
2.5 Affittacamere
n.
camere
2.6 Case per vacanze
n.
camere
2.7 Pubblici esercizi
n.
camere
----------- --------------------totale
n.
camere
N.B. Allegato per i comuni che applicano la maggiorazione turistica da non comprendere negli altri
delle affissioni.
PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507 - Regolamento comunale per la pubblicità e le
pubbliche affissioni
Titolo I - Capo I - Criteri generali
1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in
conformità al presente piano generale degli impianti pubblicitari adottato in attuazione di quanto
stabilito dagli artt.3, 18 e 36, c.8 del D.Lgs. 15.11.93, n.507 e dal titolo I, capo III del regolamento
comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni.
2. Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti. La prima determina gli ambiti del
territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, compresi nelle tipologie
di cui all'art. 9, commi 2,4 e 6 ed all'art. 14 del regolamento. La seconda definisce la
localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui all'art. 15 del
regolamento.
3. Il piano generale degli impianti determina le modalità di effettuazione della pubblicità e delle
pubbliche affissioni anche ai fini dell'applicazione dei tributi comunali ad esse relativi: imposta
comunale sulla pubblicità e diritto comunale sulle pubbliche affissioni.
4. Il piano è completato dalle norme che ne programmano l'attuazione nel tempo, dispongono
l'adeguamento degli impianti esistenti e disciplinano termini e modalità per la rimozione degli
impianti in contrasto con lo stesso e con le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in
materia.
Parte I
La pubblicità esterna
Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è
consentita la loro installazione nel territorio comunale.
Capo I
Tipologia e caratteristiche dei mezzi pubblicitari
Le tipologie dei mezzi pubblicitari sono stabilite secondo la classificazione effettuata dall'art. 9 del
regolamento comunale, le definizioni di cui all'art. 47 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e le
indicazioni tecniche necessarie per individuare le caratteristiche dei mezzi predetti.
Classe 1 - Insegne
1.1. Sono considerate tali le scritte in caratteri alfanumerici, completate da simboli o marchi,
installate nella sede delle attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa.
Possono essere realizzate in materiale di qualsiasi natura, purché esso sia in armonia con le
caratteristiche dell'edificio sul quale vengono installate e compatibili con l'ambiente del quale
l'edificio stesso fa parte. Possono ! essere luminose sia per luce propria che per luce diretta.
1.2. Si osservano le prescrizioni ed i divieti di cui ai commi primo, ~ secondo e terzo dell'art. 7 del
regolamento.
1.3. Nei centri abitati non classificati "storici" le insegne d'esercizio .possono essere autorizzate in
tutte le forme e con ogni materiale non
deperibile, compatibile con le caratteristiche dell'edificio
e dell'ambiente ed idonee ad esercitare, in forma esteticamente corretta, la funzione pubblicitaria.
1.4. All'interno dei centri storici le caratteristiche delle insegne d'esercizio devono essere in
armonia con le esigenze di salvaguardia del pregio degli edifici e dell'ambiente nel quale devono
essere collocate.
Sono di norma escluse le insegne di tipo "scatolato" od a "cassonetto" in materiale plastico o simile
ad illuminazione diretta od indiretta. Sono ammesse le insegne di tipo "scatolato", in metallo,
cristallo o legno, ad illuminazione indiretta; le insegne a cassonetto con fronte in legno o metallo
traforato "in negativo" con illuminazione interna trasparente dalle lettere e dai marchi; le iscrizioni
effettuate su pannelli in metallo, legno, vetro od apposte direttamente sugli intonaci degli edifici,
ed illuminate direttamente. Sono pure ammesse le insegne bifacciali a bandiera "artistiche", di
dimensioni e caratteristiche da valutare in relazione all'edificio ed all'area di circolazione sulla
quale prospettano, ad illuminazione indiretta; l'illuminazione interna è ammessa solo per le
insegne traforate, per evidenziare all'esterno le iscrizioni ed i simboli nelle stesse contenuti. Sono
consentite le iscrizioni e decorazioni sui vetri delle porte d'ingresso alle attività pubblicizzate, nei
colori oro, nero ed argento. Deve essere evitato il costituirsi di situazioni di particolare densità ed
intensità delle insegne ed altri mezzi esposti che risultano in contrasto con i valori ambientali da
tutelare. Altre tipologie di insegne possono essere ammesse nei centri storici su conforme parere
della Commissione Comunale di Edilizia.
1.5. Al di fuori dei centri abitati, lungo od in prossimità delle strade comunali dove è consentita la
installazione di insegne ed altri mezzi pubblicitari, nelle stazioni di servizio e nelle aree di
parcheggio si osservano le disposizioni previste e richiamate nell'art. 8, primo comma, del
regolamento.
Classe 2 - Cartelli
2.1. Sono considerati tali i manufatti mono o bifacciali, supportati da idonea struttura di sostegno
o di collocazione su prospetti di edifici, recinzioni e simili, finalizzati alla diffusione di messaggi
pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi. I
cartelli bifacciali sono utilizzabili nelle due facciate con immagini diverse. Possono essere luminosi
sia per luce propria che per luce indiretta.
2.2. Per la loro collocazione all'interno dei centri abitati si osservano le disposizioni previste dal 4
comma dell'art. 14 e dal 2 comma
dell'art. 8 del regolamento. L'installazione provvisoria in
occasione di manifestazioni, avvenimenti ed altri eventi non ricorrenti è autorizzata dal Sindaco.
L'installazione provvisoria su strutture poste temporaneamente in opera da privati a protezione di
lavori ad edifici ed impianti può costituire condizione della concessione di occupazione del suolo
pubblico utilizzato per le strutture predette ed è autorizzata dal Sindaco. L'installazione
permanente può essere autorizzata all'interno e all'esterno di impianti pubblici, su edifici,
recinzioni, zone del centro abitato a condizione che non si determinino contrasti dannosi con le
caratteristiche dell'ambiente. Nell'elenco A del presente piano sono descritte le caratteristiche di
edifici e le zone dei centri abitati nelle quali può essere autorizzata la collocazione permanente di
cartelli
pubblicitari e le tipologie e dimensioni ammesse. Per ogni altra posizione all'interno dei centri
abitati l'autorizzazione può essere concessa dal Sindaco previo parere della Commissione
Comunale di Edilizia.
2.3. All'interno dei centri storici di cui al quinto comma dell'art. 7 del regolamento l'installazione
di cartelli può essere autorizzata in via provvisoria in occasione di manifestazioni, avvenimenti ed
altri eventi non ricorrenti nonché sulle strutture ivi poste temporaneamente in opera da privati a
protezione di lavori, purché siano compatibili con i valori estetico-ambientali della zona per la
quale viene richiesta l'installazione. L'installazione permanente può essere autorizzata sugli edifici
e nelle zone le cui caratteristiche sono individuate nell'elenco B del presente piano, a condizione
che non si determinino contrasti dannosi per le caratteristiche degli edifici e dell'ambiente.
2.4. All'esterno dei centri abitati, lungo od in prossimità delle strade comunali dove ne è
consentita l'installazione, essa deve avvenire nel rispetto delle condizioni previste e richiamate dal
primo comma dell'art. 8 del regolamento. Nell'elenco C del presente piano sono individuate le
località e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse, determinate dalla
natura e situazione dei luoghi, il collocamento dei cartelli pubblicitari è soggetto a particolari
condizioni
od a limitazione delle dimensioni dei mezzi al di sotto dei limiti stabiliti alla lettera c) del secondo
comma dell'art. 8 del regolamento.
Classe 3 -Striscioni, locandine, stendardi
3.1. Si considerano con tali definizioni i mezzi mono o bidimensionali, realizzati in materiale privo
di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa,
finalizzati alla promozione di manifestazioni, avvenimenti e spettacoli. Possono essere illuminati
indirettamente.
3.2. Nei centri abitati l'installazione in via temporanea di striscioni, festoni di bandierine ed altri
mezzi simili che attraversano strade o piazze deve essere preventivamente autorizzata. La località
richiesta per la loro installazione viene verificata dal servizio affissioni e pubblicità sentito il parere
dell'ufficio di polizia municipale. Non è consentita l'installazione o l'ancoraggio dei mezzi suddetti
agli edifici i o monumenti di cui al secondo comma dell'art. 7 del regolamento.
3.3. Fermo restando il divieto di cui al paragrafo 3.2., nei luoghi previsti dal primo, secondo e
terzo comma del predetto art. 7 i mezzi pubblicitari di cui sopra e gli stendardi possono essere
autorizzati solo nel caso che abbiano per oggetto manifestazioni, esposizioni, avvenimenti che si
tengono nelle località, zone ed edifici in tali norme previsti.
3.4. Nei centri storici, fermo restando il divieto di cui al paragrafo 3.2., i mezzi pubblicitari di cui
sopra, compresi gli stendardi, possono essere autorizzati nel caso che abbiano per oggetto
manifestazioni, esposizioni, avvenimenti che si tengono negli abitati dei quali i centri storici fanno
parte.
3.5. Fuori dai centri abitati, lungo le strade ove è consentita l'installazione, gli striscioni, festoni di
bandierine , stendardi devono essere collocati con l'osservanza delle norme richiamate nel primo
comma dell'art. 8 del regolamento.
3.6. Il collocamento delle locandine è consentito in tutto il territorio comunale all'interno, sulle
vetrine e sui prospetti esterni di negozi, esercizi pubblici e di ogni altro luogo pubblico od aperto
al pubblico, previo pagamento dell'imposta sulla pubblicità ed annotazione da parte dell'Ufficio del
periodo di esposizione.
Classe 4 -Segno orizzontale reclamistico
4.1. E' considerata tale la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, in scritte
alfanumeriche, di simboli e di marchi, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o
propagandistici.
4.2. La loro effettuazione può essere consentita in tutto il territorio comunale, escluse le località e
le zone di particolare pregio ambientale, di cui al primo e terzo comma dell'art. 7 del regolamento.
4.3. Non è consentita l'effettuazione della segnaletica orizzontale reclamistica mediante l'uso di
vernici o di altri materiali diversi da quelli di cui al paragrafo 4.1, che non consentono l'immediata
rimozione al termine concesso con l'autorizzazione.
4.4. Nell'apposizione delle pellicole adesive di cui al par. 4.1. deve essere evitato qualsiasi danno a
pavimentazioni in materiali di particolare pregio e che per le loro caratteristiche possono essere
deturpate dal loro collocamento.
Classe 5 -Pannelli luminosi
5.1. Si definisce "pubblicità con pannelli luminosi" quella effettuata con insegne, pannelli o altre
analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante
controllo elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del
messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, anche con diffusione
di più messaggi pubblicitari.
5.2. Nei centri abitati l'installazione permanente è consentita nei luoghi indicati nell'elenco A non è
consentita sugli edifici e nelle zone stabilite dal primo, secondo e terzo comma dell'art. 7 del
regolamento.
5.3. Nei centri storici l'installazione dei mezzi predetti può essere ~ consentita, in via temporanea
e per motivate finalità, nelle località indicate nell'elenco B.
5.4. Lungo le strade comunali fuori dei centri abitati si osservano le disposizioni richiamate dal
primo comma dell'art. 8 del regolamento e dall'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
Nell'elenco C sono individuate località e posizioni soggette alle condizioni, divieti e limitazioni di
cui al paragrafo 2.4.
Classe 6 -Impianto di pubblicità o propaganda
6.1. E' qualificato tale qualsiasi manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di
prodotti che di atti vita , e non individuabile, con le definizioni di cui alle classi precedenti; può
essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
6.2. Nei centri abitati l'installazione in via temporanea o permanente di tali mezzi è consentita nei
luoghi indicati nell'elenco A; non è consentita sugli edifici di cui al secondo comma dell'art. 7 del
regolamento. Nelle zone stabilite dal primo e terzo comma dello stesso articolo può essere
consentita solo per periodi temporanei e per manifestazioni, avvenimenti, iniziative che si tengono
in dette zone o negli edifici alle quali le stesse danno accesso o sono adiacenti.
6.3. Nei centri storici l'installazione degli impianti predetti può essere consentita nelle zone di cui
all'elenco B, subordinatamente alle limitazioni e condizioni da prevedersi nell'autorizzazione.
6.4. Lungo le strade comunali, fuori dei centri abitati, si osservano le disposizioni richiamate dal
primo comma dell'art. 8 del regolamento. Nell'elenco C sono individuate località e posizioni
soggette alle condizioni, divieti e limitazioni di cui al par. 2.4.
Capo II
Zone ed edifici dei centri abitati e dei centri storici in cui può essere autorizzata l'installazione di
cartelli, pannelli luminosi e impianti pubblicitari
Elenco A
Zone ed edifici dei centri abitati in cui può essere autorizzata l'installazione permanente di cartelli,
pannelli luminosi e impianti pubblicitari.
1. Edifici
Dimensioni massime
Caratteristiche – Localizzazioni
cartelli
pannelli luminosi
mxm
mxm
imp.pubblicitari
mq
2. Zone
Dimensioni massime
Delimitazione
cartelli
pannelli luminosi
mxm
mxm
imp.pubblicitari
mq
Elenco B
Zone ed edifici dei centri storici in cui può essere autorizzata l’installazione permanente dei
cartelli, pannelli luminosi e impianti pubblicitari.
1. Edifici
Dimensioni massime
Centro storico publ.
Caratteristiche – Localizzazioni
cartelli
pannelli luminosi
mxm
mxm
imp.pubblicitari
mq
2. Zone
Dimensioni massime
Centro storico publ.
Caratteristiche – Localizzazioni
cartelli
pannelli luminosi
mxm
mxm
imp.pubblicitari
mq
Capo III
Località e posizioni lungo le strade comunali esterne ai centri abitati nelle quali l’installazione di
impianti pubblicitari è soggetta a divieti o limitazioni di dimensione.
Elenco C
Strada comunale, località o posizione
Superficie
Delimitazione massima
mq
Divieto
Parte II
IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI
Capo I
Superficie complessiva – ripartizione
Il piano comprende gli impianti da destinare alle pubbliche affissioni
La superficie complessiva degli impianti predetti è stabilita dall'art. 15 del regolamento in mq. ed è
così ripartita:
a) affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica
mq.
b) affissioni di natura commerciale effettuate dal servizio comunale
mq.
c) affissioni di natura commerciale effettuate direttamente dai soggetti privati
mq.
Totale
mq.
Capo II
Tipologie degli impianti esistenti dimensione -localizzazione
Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni comprende le seguenti tipologie di cui al quarto
comma dell'art. 15 del regolamento:
1) vetrine per l'esposizione di manifesti;
2) stendardi porta manifesti;
3) posters per l'affissione di manifesti;
4) tabelloni ed altre strutture mono-bifacciali o plurifacciali, in materiali idonei per l'affissione di
manifesti;
5) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno o
da strutture appositamente realizzate per questo servizio;
6) altri spazi ritenuti idonei dal responsabile del servizio.
Gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70 x 100 e sono collocati in
posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da
spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione.
Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione di mezzi
pubblicitari dall'art. 7 del regolamento comunale.
L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni di cui all'art.
8 del regolamento comunale e, in generale, alle norme del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
Capo III
Elenco degli impianti per il servizio delle pubbliche affissioni
Affissioni
Dimensioni (3)
Destinazione
N.
Serv.
Ubicazione
Tipologia
Categoria
Non econom.
Commer.
Comm.imp.dir.
(1)
(2)
mq
mq
mq
mq
mq
totale
(1) Indicare la località e l'area di circolazione dalla quale è visibile l'impianto.
(2) Indicare il numero corrispondente alla tipologia di cui al capo II.
(3) La classificazione delle localizzazioni in "categoria speciale" (S) e' prevista solo per i comuni
delle prime tre classi.
La "categoria ordinaria" (O) è prevista in tutti i comuni.
Capo IV
Quadro di riepilogo e programma adeguamento impianti affissioni
Sup.attrib.per destin. (1)
Termine per Destinazione
Categoria
Superficie
Integrazione da
Esistente
realizzare
piano
S.mq.
mq.
data
Adeguamento del
O.mq.
1. Affissioni di natura istituzionale sociale o comunque prive di rilevanza economica effettuate dal
servizio comunale
2. Affissioni di natura commerciale effettuate dal servizio comunale
3. Affissioni di natura commerciale effettuate direttamente da soggetti privati comunque diversi
dal concessionario del servizio ove lo stesso sia appaltato
- Totale categoria ordinaria
- Totale categoria speciale
- Totale complessivo
La classificazione della localizzazione in "categoria speciale" (S) è prevista solo per i comuni delle
prime tre classi.
NORME DI ATTUAZIONE
1. Le disposizioni stabilite dal presente piano degli impianti ! pubblicitari si applicano a tutti i
mezzi pubblicitari dei quali viene disposta l'installazione dopo la sua entrata in vigore, anche
autorizzati anteriormente ad essa.
2. I mezzI pubblicitari installati nelle zone, sugli edifici e loro adiacenze per le quali vigono i divieti
e le limitazioni di cui all'art. 7 del regolamento comunale devono essere adeguati o se non
compatibili rimossi entro sei mesi dall'entrata in vigore del piano.
3. Le insegne, i cartelli, pannelli luminosi ed altri impianti pubblicitari esistenti nei centri storici, la
cui installazione è stata a suo tempo autorizzata, qualora risultino in contrasto con le tipologie e
caratteristiche stabilite dal piano devono essere adeguate ad esse o rimosse entro due anni
dall'entrata in vigore del piano. Se installate senza autorizzazione la stessa deve essere richiesta
entro tre mesi dall'entrata in vigore del piano e ove non sia concessa, rimosse entro tre mesi dalla
notifica del provvedimento, con applicazione delle sanzioni di cui all'art. 42 del regolamento
comunale.
4. Le insegne, cartelli, pannelli luminosi ed altri impianti pubblicitari esistenti nei centri abitati non
classificati "storici" la cui installazione è stata a suo tempo autorizzata, qualora risultino in
contrasto con le localizzazioni, dimensioni, tipologie e caratteristiche stabilite dal piano devono
essere adeguate ad esse o rimosse entro tre anni dalla sua entrata in vigore. Se installate senza
autorizzazione la tassa deve essere richiesta entro sei mesi dall'entrata in vigore del piano ed ove
non sia concessa, rimosse entro sei mesi dalla notifica del provvedimento, con applicazione delle
sanzioni di cui all'art. 42 del regolamento comunale.
5. I mezzi pubblicitari di qualsiasi natura installati lungo le strade comunali al di fuori dei centri
abitati sono soggetti alla disciplina stabilita dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, dal D.P.R. 16
dicembre 1992, n. 495 e dal regolamento comunale.
6. Il programma di adeguamento delle superfici degli impianti per le pubbliche affissioni viene
realizzato entro i termini stabiliti dal piano, gradualmente, secondo le disponibilità di risorse. Per
gli impianti destinati alle affissioni di natura economica effettuate direttamente da soggetti privati
può esserne autorizzata la realizzazione diretta a cura degli interessati, stabilendo l'ubicazione, le
dimensioni, le caratteristiche ed i materiali. L'impianto sarà trasferito, dal momento della sua
costruzione, in proprietà al Comune, con il diritto da parte dell'interessato di utilizzarlo per il
periodo convenuto, corrispondendo l'imposta sulla pubblicità nella misura prevista dalla tariffa
comunale.
7. Per l'utilizzazione e la destinazione degli impianti per le pubbliche affissioni si osservano le
disposizioni per gli stessi stabilite dal regolamento comunale.
TITOLO I
Disciplina della pubblicità e delle affissioni
CAPO I - Disposizioni generali
Art. 1 -Oggetto del regolamento
Art. 2 -Ambito territoriale di applicazione
Art. 3 -Gestione del servizio
Art. 4 -Funzionario responsabile
CAPO II - Disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni.
Art. 5 -Disciplina generale della pubblicità
Art. 6 -Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità
Art. 7 -Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade
Art. 8 -Tipologia dei mezzi pubblicitari
Art. 9 -Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione
Art. 10 -Autorizzazioni
Art. 11 -Obblighi del titolare dell'autorizzazione
Art. 12 -Gli impianti per le pubbliche affissioni
Art. 13 -Superficie degli impianti per le pubbliche affissioni e ripartizione.
CAPO III - Il piano generale degli impianti pubblicitari
Art. 14 -Criteri generali
Art. 15 -Criteri generali per la realizzazione del piano.
TITOLO II
Disciplina dell'imposta sulla pubblicità, del servizio e del diritto sulle pubbliche affissioni
CAPO I - Disciplina generale
Art. 16 -Classificazione del Comune
Art. 17 -La deliberazione delle tariffe
CAPO II - Imposta sulla pubblicità - disciplina
Art. 18 -Presupposto dell'imposta
Art. 19 -Soggetto passivo
Art. 20 -Modalità di applicazione dell'imposta
Art. 21 -Dichiarazione
Art. 22 -Rettifica ed accertamento d'ufficio
Art. 23 -Pagamento dell'imposta e del diritto
CAPO III -Il servizio delle pubbliche affissioni
Art. 24 -Istituzione del servizio
Art. 25 -Finalità
Art. 26 -Affissioni -prenotazioni -registro cronologico
Art. 27 -Criteri e modalità per l'espletamento del servizio
CAPO IV - Diritto sulle pubbliche affissioni - tariffe
Art. 28 -Tariffe -applicazione
TITOLO III
Disposizioni finali e transitorie
CAPO I - Sanzioni
Art. 29 -Sanzioni tributarie
Art. 30 -Interessi
Art. 31 -Sanzioni amministrative
CAPO II - Contenzioso
Art. 32 -Giurisdizione tributaria
Art. 33 -Procedimento
CAPO III -Disposizioni transitorie e finali
Art. 34 -Accertamenti e rettifiche d'ufficio di cui al D.P.R. n. 639/1972
Art. 35 -Pubblicità annuale iniziata nel 1993
Art. 36 -Entrata in vigore -Disciplina transitoria.
ALLEGATI
A -Elenco delle località, vie, piazze ed altre aree di circolazione classificate in categoria speciale
per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni
B -Maggiorazione per il periodo stagionale turistico delle tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del
diritto sulle pubbliche affissioni di cui all'art. 3, comma 6, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
flussi turistici indici oggettivi di ricettività.
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