Definizione di ipoteca

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Definizione di ipoteca
Diritto reale di garanzia in base al quale il
creditore (titolare del diritto) ha il potere
di far espropriare, anche nei confronti del
terzo acquirente, i beni gravati dalla
garanzia, al fine di soddisfare in via
preferenziale il suo credito sul prezzo
ricavato dalla loro vendita
Costituzione dell’ipoteca
1. Titolo (rapporto giuridico dal quale emerge la
volontà dispositiva del proprietario del bene)
2. Iscrizione (efficacia del diritto e pubblicità)
Il Titolo può essere:
a) Volontario → da atto di disposizione privata
b) Legale → da previsione normativa
c) Giudiziale → da provvedimento adottato dal
giudice
Il negozio è solo un elemento della fattispecie ipotecaria.
Rispetto ad esso, il diritto di credito garantito (cioè l’atto dal
quale sorge il rapporto obbligatorio, con l’individuazione di
debitore, creditore, prestazione) è autonomo. Quando pensiamo
all’ipoteca volontaria, perciò, dobbiamo avere presente i diversi
atti che determinano la fattispecie:
Iscrizione
ipoteca
Credito
garantito
Negozio ipotecario
(o di concessione)
Mutuo:
Iscrizione di ipoteca:
atto con cui le parti
e l’ufficiale rendono
pubblica l’ipoteca.
banca
mutuatario
In questo momento
si costituisce il
diritto reale
credito da
garantire
Negozio ipotecario di
concessione: atto con cui il
proprietario attribuisce alla
banca il diritto di iscrivere
ipoteca sul bene
Il negozio
ipotecario,
attraverso il
consenso del
proprietario, non
costituisce di per
sé il diritto reale
ma attribuisce al
creditore il diritto
all’iscrizione
2808, comma 1
La
pubblicità
ipotecaria
determinata
dall’iscrizione è costitutiva del diritto e ne
perfeziona l’effetto reale (2808, comma 2).
L’iscrizione è importante perché con essa si
attribuisce certezza e regolarità di effetti al
negozio ipotecario che è destinato ad avere
efficacia verso i terzi per proteggerne la buona
fede
La struttura del negozio di concessione
Art. 2821 c.c.
Concessione d’ipoteca
L’ipoteca può
essere concessa
anche mediante
dichiarazione
unilaterale. La
concessione
deve farsi per
atto pubblico o
per
scrittura
privata, sotto
pena di nullità.
Non può essere
concessa
per
testamento.
Contratto o atto unilaterale?
• Secondo la dottrina tradizionale (1865) il
negozio è unilaterale perché non crea altro
che beneficio per il creditore (gratuità)
• Secondo la dottrina più recente si può
pensare anche ad un negozio bilaterale,
soprattutto quando si profila un carattere di
onerosità (cioè quando la concessione non è
spontanea ma è necessaria per la stessa
erogazione del credito, quasi che ne fosse un
corrispettivo.
• Es.: nel preliminare d’ipoteca si configura la
corrispettività perché il creditore si impegna
ad erogare il credito da garantire a
condizione che vi sia il negozio di
concessione di ipoteca.
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