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“ Definizione della principale casistica medico legale e strategie di intervento “ Empoli 20 ottobre 2014
La contenzione in ambito
penitenziario
Dott Franco Alberti - 20 ottobre 2010
Ordinamento penitenziario (aggiornato al febbraio 2014 ) art 41 :
“si può fare ricorso al fine di evitare danni a persone o cose o
garantire l’incolumità dello stesso soggetto , l’uso deve essere
limitato al tempo strettamente necessario e deve essere
costantemente controllato dal sanitario “
Dott Franco Alberti - 20 ottobre 2010
Direttive Consiglio d’Europa ( 1998 ) art 57
“ .. Il ricorso a misure di contenzione fisica può
essere previsto per un periodo di tempo minimo
corrispondente al tempo necessario a che una
terapia farmacologica svolga l’atteso effetto
sedativo“
Dott Franco Alberti - 20 ottobre 2010
Direttive Consiglio d’Europa ( 1998 ) : art 58
“ I rischi di suicidio .. Secondo il caso , si dovrebbero
utilizzare , nei periodi di crisi , misure di contenzione
fisica concepite per impedire ai detenuti malati di farsi
del male sotto stretta sorveglianza e sostegno
psicologico
Dott Franco Alberti - 20 ottobre 2010
Comitato Europeo contro la tortura ( 2006 ) : art 44
“ il ricorso a strumenti di costrizione fisica è giustificati solo molto raramente
e deve essere sempre e espressamente ordinato da un medico o
immediatamente portato all’attenzione di tale medico per avere la sua
approvazione . Gli strumenti di costrizione fisica devono essere rimossi alla
prima occasione possibile . Non devono mai essere applicati o la loro
applicazione essere prolungata come una punizione . Nel caso si sia fatto
ricorso a strumenti di costrizione fisica deve essere fatta una registrazione
sia nella cartella del paziente che in un apposito registro , con l’indicazione
degli orari in cui la misura di costrizione è iniziata e finita , così come le
circostanze del caso e le ragioni per cui si è fatto ricorso a tali mezzi”
Dott Franco Alberti - 20 ottobre 2010
E’ A TUTTI GLI EFFETTI UN ATTO SANITARIO ASSISTENZIALE
Poiché comporta una limitazione alla libertà del soggetto , la
contenzione fisica può essere prescritta dal medico senza il
consenso del paziente o da altre persone ( tutore legale o altro )
solo se e quando costituisca un trattamento sanitario necessario e
non differibile per la tutela del paziente stesso , a rischio di caduta
o di danno a se o terzi e al tempo stesso non competente o
collaborante , verificandosi di fatto uno
STATO DI NECESSITA’
Dott Franco Alberti - 20 ottobre 2010
Vanno usati gli stessi criteri e mezzi di contenzione usati per i
cittadini liberi
E’ indicata per impedire impreviste condizioni a rischio nel paziente
in stati di incoscienza , ebbrezza , in stato confusionale ,
temporaneamente agitato , ogni qualvolta il comportamento del
paziente rappresenti un immediato pericolo per se e per gli altri
Dott Franco Alberti - 20 ottobre 2010
FINALITA’
•Garantire la sicurezza del paziente
•Proteggere presidi medicali
•Permettere esami diagnostici o trattamenti terapeutici intensivi
•Eseguire trasferimenti in barella in sicurezza
•Evitare cadute
In tutti questi casi configurandosi lo STATO DI NECESSITA’ è
doveroso applicare i mezzi di contenzione fisica a disposizione per
la tutela della sicurezza del paziente e viene meno la necessità dl
consenso
Dott Franco Alberti - 20 ottobre 2010
•Una valutazione del quadro clinico del paziente : funzioni
cognitive , funzioni motorie , , disturbi dell’equilibrio e della mobilità
, tono dell’umore , anamnesi e terapia farmacologica in atto
•Evidenza di una situazione di rischio in atto , l’individuazione delle
soluzioni immediate ad essa e delle possibili alternative alla
contenzione . L’assenza di alternative alla contenzione e
l’inevitabilità della sua applicazione nell’impossibilità di raccogliere
il consenso , l’esistenza di uno stato di necessità
Dott Franco Alberti - 20 ottobre 2010
•La sussistenza del principio di proporzionalità e la salvaguardia
della dignità personale
•L’impegno alla sorveglianza dell’assistito ( ogni due ore al
massimo da parte del personale infermieristico e otto da parte
del medico per prevenire il realizzarsi di condizioni che
possono comportare danni al paziente e rilevare eventuali
cambiamenti della situazione) e alla rivalutazione nel tempo ,
con un limite massimo di durata del trattamento di 12 ore ,
ripetibile dopo nuova valutazione clinica , registrando tutte le
attività
Dott Franco Alberti - 20 ottobre 2010
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