Riflessioni sull`Art. 164 bis disp. att. c.p.c. (“Infruttuosità dell

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Riflessioni sull’Art. 164 bis disp. att. c.p.c.
(“Infruttuosità dell’esecuzione forzata”)
1
La disposizione di legge
• L’art.19, comma 2, lettera b) del D.L. n. 132 del 2014,
convertito dalla legge n. 162 del 2014 introduce l’art.
164 bis disp. att. c.p.c. (“Infruttuosità dell’esecuzione
forzata”): “Quando risulta che non è più possibile
conseguire un ragionevole soddisfacimento delle
pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi
necessari per la prosecuzione della procedura, delle
probabilità di liquidazione del bene e del presumibile
valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del
processo esecutivo”.
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Osservazioni di carattere generale 1
• La relazione relativa al Disegno di legge di conversione del D.L.
12.09.14 n. 132 specifica che: “Il giudice dell’esecuzione sarà
chiamato a compiere una specifica valutazione […] evitando che
vadano avanti (con probabili pregiudizi erariali anche a seguito di
azioni risarcitorie per danno da irragionevole durata del processo)
procedimenti di esecuzione forzata […] manifestamente non idonei
a produrre il soddisfacimento degli interessi dei creditori in quanto
generatori di costi processuali più elevati del concreto valore di
realizzo degli asset patrimoniali pignorati”.
• L’interesse tutelato dalla norma va individuato in quello
dell’amministrazione della giustizia, con il fine di evitare un inutile
dispendio di risorse.
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Osservazioni di carattere generale 2
• Sebbene nella formulazione dell’art. 164 bis i termini “ragionevole
soddisfacimento” e “pretese (si noti, non “credito”) dei creditori”
possano prestarsi ad interpretazioni non univoche, lo scopo
fondamentale dell’esecuzione – quello cioè del rimborso, seppure
parziale, del credito – e la stessa ratio della disposizione fanno
senza dubbio escludere la prosecuzione di una procedura che
recuperi solo le spese sostenute.
• In quest’ottica, il punto interpretativo si sposta sul termine
‘ragionevole’, una connotazione qualitativa che, se da un lato
implica senza dubbio che il soddisfacimento debba essere ‘non
esiguo’, dall’altro non si traduce comunque in una valutazione
quantitativa – anche solo di massima, nello spirito di una ‘linea
guida’ – di concreta applicabilità.
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Un ausilio quantitativo
• Sulla scorta dell’ultima osservazione, per il giudice chiamato a
compiere le valutazioni del caso può rivelarsi di utile ausilio un
modello matematico (al momento ancora in evoluzione ma con
risultati preliminari senza dubbio promettenti) sviluppato nell’ambito
di un progetto ‘pilota’ che coinvolge alcuni giudici della III sez. civ.
del Tribunale di Milano.
• Il modello è stato sviluppato da un consulente del Tribunale allo
scopo predittivo di valutare il numero di aste disponibili prima che
una procedura esecutiva divenga ‘infruttuosa’ o ‘antieconomica’.
• L’idea iniziale è partita dagli stessi giudici che, nell’ambito del
progetto summenzionato, hanno intuito che probabilmente si
sarebbe potuto utilizzare per lo scopo il notevole, se non a volte
sorprendente, potere predittivo della matematica.
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Una breve parentesi: il potere predittivo della matematica
•
•
•
Nel 1846, sulla base di osservazioni di anomalie dell’orbita di Urano (rispetto all’orbita
calcolata con la legge di gravitazione di Newton), con soli calcoli matematici
l’astronomo-matematico Le Verrier previde l’esistenza e la posizione di un ‘pianeta
perturbante’ più esterno. L’allora sconosciuto pianeta, poi battezzato Nettuno, fu visto
dall’osservatorio di Berlino circa un mese dopo, a meno di un grado dalla posizione
prevista da Le Verrier.
Negli anni 1927-28 il fisico Dirac previde matematicamente l’esistenza del positrone
(antiparticella dell’elettrone), che fu poi sperimentalmente rilevato alcuni anni dopo,
esattamente con la massa e la carica elettrica previste. Non molto dissimile, ma più
famosa perché ne hanno parlato anche i giornali, è stata la storia bosone di Higgs,
teorizzato dal fisico Higgs negli anni ’60 e rilevato al CERN di Ginevra solo qualche
anno fa.
Forse meno eclatante ma non meno importante è il fatto che ormai i modelli
matematici di valutazione e previsione sono ampiamente utilizzati in moltissimi campi:
fisica e ingegneria in primis, ma anche in biologia, medicina, economia e sociologia.
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Il modello di previsione
• Sulla base del credito iniziale, della stima dell’immobile e su una
previsione indicativa media della diminuzione percentuale del
prezzo ad ogni asta, il modello determina il numero di aste possibili
prima che insorga l’infruttuosità o l’antieconomicità.
• Nel modello, una procedura diviene ‘infruttuosa’ quando il ricavato
copre le spese sostenute più una certa percentuale (al momento il
15%, ma questo parametro è facilmente modificabile) del credito.
Diversamente, la procedura diviene ‘antieconomica’ quando il
ricavato serve solo a coprire le spese sostenute.
• La struttura logica del modello è illustrata nel grafico della slide
successiva, dove la linea nera rappresenta il prezzo (che scende), la
linea rossa le spese (che salgono) e la linea blu le spese più il 15%
del credito. L’infruttuosità si instaura quando la linea nera interseca
la blu, l’antieconomicità quando interseca la rossa.
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Esempio illustrativo: la struttura logica del modello
Esempio illustrativo: P0=120000, C0=80000 , D medio=12%
(Infrutt. per n>12; Antieconom. per n>15)
80000
Euro
60000
40000
20000
0
1
3
5
7
9
11
13
15
n. aste
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Lo schema di calcolo
•
L’instaurarsi dell’infruttuosità e dell’antieconomicità sono determinati,
rispettivamente, dai valori di n (num. aste) per cui le quantità
(1  D ) n 1 P0  (0.15C0  875.6 n  6865.8)
(1  D ) n 1 P0  (875.6 n  6865.8)
divengono negative, laddove in entrambe le equazioni il primo termine valuta la

discesa del prezzo (linea nera nel grafico) mentre il secondo termine tra
parentesi
corrisponde, nella prima equazione, alla linea blu e, nella seconda,

alla linea rossa.


Le spese crescono linearmente con il numero delle aste e sono state valutate
con un’analisi di regressione lineare sugli effettivi dati di spesa di circa 30
procedure esecutive (con il molto soddisfacente risultato di un coefficiente di
correlazione lineare del 98.5%).
Il calcolo viene effettuato con un semplice foglio di Excel appositamente
predisposto nel quale basta inserire il credito e la stima iniziale dell’immobile.
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I risultati e le previsioni
• Usando i dati effettivi di 40 procedure ancora in corso il modello ha
stimato sia il prezzo che le spese sostenute con un errore relativo
medio minore del 2%.
• Sulle 40 procedure le previsioni del modello indicano che il numero
di aste medio per l’infruttuosità è 5.9 mentre il numero di aste medio
per l’antieconomicità è 9.1.
• Come si è detto, attualmente il ‘ragionevole soddisfacimento’ è
stabilito solo in termini relativi (il 15% del credito). Questo
parametro, tuttavia è facilmente modificabile e per gli ulteriori
sviluppi si potrebbe adottare un criterio ‘misto’ che tenga conto
anche del valore assoluto del credito (per es. una percentuale che
decresce all’aumentare del credito).
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Riferimenti
•
•
•
•
Simonetta VINCRE, Infruttuosità dell’espropriazione forzata, articolo
all’interno del libro: Le nuove riforme dell’esecuzione forzata, Giappichelli
editore, 2016.
Ordinanza del Tribunale di Como del 23.04.2015 e commento in Nuova
Giurisprudenza Civile Commentata 2015, Vol. I, pag. 1038.
Paola Romana LODOLINI, La chiusura anticipata della procedura per
infruttuosità e l’estinzione per mancato espletamento della pubblicità sul
portale delle vendite pubbliche, Scuola Superiore della Magistratura,
Scandicci, 25 novembre 2015.
Paolo Luciano GATTI, Valutazioni sull’infruttuosità e antieconomicità del
procedimento esecutivo: sviluppi e modifiche del metodo 2. Nota
preliminare del 16 febbraio 2017.
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