CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI FORNITURA SERVIZIO IDRICO ART.1 Oggetto del contratto Il presente contratto ha per oggetto la somministrazione, verso corrispettivo, di acqua da parte dell’Azienda al Cliente. Il Cliente all’atto della stipulazione del contratto deve dichiarare la tipologia d’uso dei beni somministrati e deve fare degli stessi un uso conforme a quanto dichiarato. Qualora tale uso venga modificato in corso di rapporto, il Cliente è tenuto a comunicare all’Azienda entro 15 giorni tale variazione così come le variazioni di domicilio, residenza e dimora. ART.2 Stipulazione del contratto Il Cliente deve allegare al presente contratto o comunque si impegna a far pervenire la documentazione richiesta dall’Azienda anche in applicazione di leggi e regolamenti ovvero, nei casi previsti dalla legge, idonee dichiarazioni sostitutive. L’Azienda potrà rifiutare la stipula del contratto, con atto motivato, solo in presenza di comprovate ragioni obiettive e rifiutare nuovi allacciamenti e/o contratti a Clienti e/o persone con essi conviventi inadempienti nei confronti del Gruppo IREN. In caso di passaggio del prelievo dell’acqua da un Cliente con regolare contratto ad un altro soggetto, quest’ultimo deve stipulare nuovo contratto. In caso di trasferimento o di abbandono locali, il Cliente è tenuto a dare disdetta; tuttavia il contratto cessa anche quando, senza che vi sia disdetta formale da parte del Cliente precedente, altri facciano richiesta di sottoscrivere un Contratto per la medesima fornitura ed il contatore sia accessibile per la rilevazione dei consumi, purché il subentrante dimostri - sotto la propria responsabilità - da quale titolo legale derivi il possesso dell’immobile servito (proprietà, locazione, ecc.) ART.3 Legittimazione a contrarre Al momento della stipula, cessazione o modificazione del contratto, il Cliente deve dichiarare i propri dati anagrafici, la propria residenza o il proprio domicilio, i propri dati fiscali, ovvero comprovare la propria qualità di legale rappresentante o delegato del Cliente, se questo non è persona fisica. Qualora alla stipula provveda soggetto diverso dal Cliente o dal legale rappresentante del Cliente, lo stipulante dovrà dimostrare di essere munito dei necessari poteri. ART.4 Titolo occupazione locali Il cliente dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite dalla legge, di essere nel possesso legittimo dell’immobile per il quale viene stipulato il contratto di somministrazione. A richiesta della Azienda, il Cliente dovrà fornire la documentazione comprovante il titolo in base al quale egli ha la disponibilità dell’immobile. Il Cliente che, per qualsiasi ragione, perda la disponibilità dell’immobile deve comunicarlo, tempestivamente per iscritto all’Azienda e mettere la medesima in grado di accedere agli apparecchi di misurazione. Il Cliente che non provvederà ad adempiere a quanto sopra, resterà obbligato verso l’Azienda al pagamento di tutti i consumi, anche in caso di eventuali subentranti che non abbiano regolarizzato la loro posizione, per tutto il periodo nel quale continuerà ad essere intestatario della fornitura. ART.5 Divieto di cessione del contratto e di rivendita dei beni oggetto della fornitura Il Cliente non potrà cedere a terzi il presente contratto, i diritti da esso derivanti e i beni oggetto della fornitura, nemmeno a titolo gratuito, senza il preventivo consenso scritto della Azienda. ART.6 Proprietà degli impianti Gli impianti di distribuzione, compresi i misuratori di consumi e fino ad essi, sono di esclusiva proprietà dell’Azienda, la quale si riserva la facoltà di utilizzarli anche per forniture a terzi. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia servita da teleriscaldamento individuale, sono di proprietà privata le tubazioni poste tra il confine di proprietà e le UNITA’ DI CONTABILIZZAZIONE/CONTATORI. In tali tratti di tubazione non sono consentite modifiche o l’inserimento di derivazioni per il prelievo dell’acqua senza autorizzazione da parte dell’azienda distributrice. Il Cliente si impegna a fornire all’Azienda la collaborazione necessaria per la sorveglianza e la manutenzione degli impianti medesimi. Tutti i lavori di costruzione di qualsiasi conduttura ed apparecchi, di proprietà dell’azienda, necessari per l’attivazione del servizio, sono eseguiti esclusivamente dall’Azienda, direttamente o per mezzo di operatori da essa autorizzati, ad eccezione degli scavi, reinterri, ripristini, ponteggi, opere provvisionali ed opere murarie in proprietà privata, i quali dovranno venire eseguiti a cura e spese dei richiedenti, secondo le indicazioni fornite dagli uffici tecnici dell’Azienda. ART.7 Impianti di utilizzazione Gli impianti, a partire dai misuratori dei consumi in direzione degli apparecchi di utilizzazione, debbono essere realizzati, a cura e spese del Cliente, nell’osservanza della normativa di legge. Eventuali perdite o dispersioni che avvengano a valle del misuratore non saranno imputabili all’Azienda e saranno a tutti gli effetti a carico del Cliente. Qualora il Cliente utilizzi servizi non somministrati dall’Azienda, deve fare sì che gli impianti relativi siano completamente distinti da quelli relativi ai servizi forniti dell’Azienda, di modo che non possa sussistere alcuna possibilità di parallelo o commutazione. Gli impianti di utilizzazione devono rispondere alle caratteristiche previste dalle norme in vigore e non devono, in nessun caso, provocare disturbi o squilibri nell’esercizio delle reti. ART.8 Apparecchiature di controllo L’Azienda installerà presso ciascun impianto i necessari strumenti di misurazione, di controllo e di limitazione. Il Cliente è custode di tutte le apparecchiature e di tutti i materiali di proprietà dell’Azienda, che verranno collocati in spazi o locali dei quali lo stesso sia proprietario, comproprietario o di cui abbia la disponibilità. Il Cliente è responsabile verso l’Azienda in caso di sottrazione, danneggiamento, e manomissione delle apparecchiature e dei materiali predetti, nonché in caso di rimozione dei sigilli apposti dall’Azienda. Il Cliente, qualora ravvisi un imperfetto funzionamento delle apparecchiature, deve darne tempestiva comunicazione all’Azienda e potrà attivare procedure di verifica ai sensi del regolamento tecnico per la fornitura e distribuzione dell’acqua. La tolleranza prevista dalle normative tecniche vigenti è la seguente: +/4%. Qualora previsti, saranno applicati i costi stabiliti dal Distributore locale in vigore al momento. Ove venga riscontrata irregolarità di funzionamento dei contatori, tale da privare di ogni attendibilità i dati forniti dai complessi di misurazione, i consumi per tutto il tempo per il quale possa ritenersi non regolare il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione di esso, sono valutati in misura uguale a quella del corrispondente periodo dell'anno precedente ed, in mancanza, in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quelli di dubbio funzionamento ed in cui il contatore ha funzionato regolarmente. ART.9 Variazioni alle modalità di fornitura e limiti di responsabilità E’ facoltà della Azienda sospendere o ridurre le forniture, per esigenze di servizio, di sicurezza o in caso di guasti. Qualora l’Azienda possa programmare la sospensione o la riduzione della somministrazione, né darà preventiva informazione ai Clienti. Qualora, invece, la sospensione o la riduzione sia determinata da ragioni di urgenza, che non consentano la previa informazione, l’Azienda potrà procedere agli interventi necessari, senza preavviso alcuno. L’Azienda, una volta effettuato il preavviso (nei casi in cui ciò sia possibile), risponderà verso il Cliente per eventuali danni a cose derivanti da interruzioni, sospensioni, diminuzioni dell’erogazione, dovute a caso fortuito, forza maggiore, fatto di terzi o conseguenti atti dell’Autorità o, ancora, generate da esigenze oggettive di servizio o guasti. Qualora la sospensione o la riduzione della fornitura sia cagionata dal venir meno delle condizioni di sicurezza dell’impianto interno, di proprietà del Cliente, l’erogazione verrà ripristinata o normalizzata solo dopo che il Cliente avrà eliminato, a sua cura e spese, la condizione di pericolo ed avrà fornito all’Azienda una adeguata certificazione, attestante il ripristino delle condizioni di sicurezza. ART.10 Anticipo consumi e depositi cauzionali All’atto della stipulazione del contratto di somministrazione, il Cliente è tenuto al versamento di un deposito cauzionale fruttifero ragguagliato nell’importo alla entità della fornitura per l’acqua. L’Azienda, in casi particolari (indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo: forniture di particolare rilevanza, irregolarità di pagamento, stati di insolvenza) potrà richiedere al Cliente, anche in corso di rapporto, la prestazione di una fideiussione, bancaria o assicurativa, a prima richiesta e senza eccezioni. ART.11 Prezzo di vendita L’Azienda applicherà ad ogni tipologia di utenza il prezzo di somministrazione, di tempo in tempo consentito o fissato con provvedimento delle Autorità competenti. In caso di consumi, determinati da un uso dei beni somministrati difforme da quanto dichiarato dal Cliente, l’Azienda applicherà il prezzo relativo all’uso effettivo, con diritto di rivalsa per le quote di tariffa eventualmente non percepite, imposte e risarcimenti inclusi. Il prezzo si compone anche di tutte le somme che l’Azienda sia tenuta a versare a titolo di imposte, tasse e, comunque, tributi vari. Unitamente al prezzo dei consumi, l’Azienda potrà inserire in fattura altri importi relativi a servizi forniti al Cliente, rimborsi di spese sostenute nei confronti del Cliente medesimo o arrotondamenti di importi fatturati. ART. 12 Pagamenti e interessi di mora per ritardato pagamento I pagamenti dovranno essere effettuati entro il termine indicato in fattura e quindi nei tempi stabiliti dalla Autorità competente. L’Azienda si riserva il diritto di variare il sistema ed il periodo di fatturazione o le modalità di pagamento delle stesse, qualora tali variazioni siano dettate da oggettive esigenze organizzative e di miglior funzionamento del sistema di computo e di esazione. In tal caso ne darà preventiva informazione scritta al Cliente. Il rilevamento dei consumi avverrà con lettura periodica degli apparecchi. Il Cliente è tenuto a collaborare con il personale della Azienda per consentire ed agevolare l’attività di lettura. IRETI S.p.A. - Strada Provinciale n. 95 per Castelnuovo Scrivia -Tortona (AL) 769917242 – Pagina 1 di 3 Il Cliente può comunicare all’Azienda la lettura del proprio apparecchio mediante le modalità indicate dall’Azienda. L’Azienda può determinare induttivamente i consumi sulla base dei consumi storici dell’utenza o, in mancanza, di utenze analoghe. In caso di omesso o ritardato pagamento da parte del Cliente verranno applicati gli interessi di mora, per ogni giorno di ritardo, pari a 1/365 (un trecentossentacinquesimo) del tasso ufficiale di riferimento vigente al momento del pagamento, maggiorato di 3,5 (trevirgolacinque) punti percentuali. ART.13 Inosservanza dei patti Qualora il Cliente si renda inadempiente agli obblighi derivanti dal presente contratto l’Azienda potrà sospendere la fornitura, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 1460 c.c., ove ne ricorrono le condizioni. In particolare, l’Azienda potrà sospendere la fornitura qualora il Cliente si sia reso responsabile di omesso, tardivo o parziale pagamento, di atti ostativi alla regolare lettura dei consumi od alla verifica tecnica degli impianti e degli apparecchi, di mancata realizzazione delle prescrizioni tecniche finalizzate a rimuovere l’inidoneità tecnica degli ambienti o degli impianti interni, di cessione abusiva del contratto, di utilizzo non consentito o non dichiarato dei beni somministrati, di manomissione degli apparecchi di misurazione o di prelievo fraudolento o abusivo, di omessa informazione qualora essa riguardi fatti che abbiano una notevole rilevanza per la corretta esecuzione del contratto, (la precedente elencazione ha valore esemplificativo e non esaustivo). Nella summenzionata ipotesi l’Azienda potrà risolvere il contratto ex artt. 1455e 1456 c.c.. La sospensione immediata della erogazione potrà invece essere attuata solo in presenza di oggettive e comprovate esigenze cautelari e/o di sicurezza. In tal caso, la contestazione scritta dovrà seguire immediatamente l’intervenuta sospensione della erogazione. L’Azienda, sia in caso di conservazione del contratto, sia in caso di scioglimento di esso, ha il diritto di richiedere il risarcimento dei danni subiti per effetto dell’inadempimento del Cliente. ART. 14 Durata del contratto Il presente contratto di somministrazione è concluso a tempo indeterminato e avrà durata fino a disdetta. Il Cliente potrà recedere dal contratto mediante comunicazione scritta da farsi pervenire alla Azienda. Il recesso potrà essere comunicato verbalmente. In tal caso, però, il Cliente sarà tenuto a rispettare le disposizioni che a lui verranno impartite dall’azienda, al fine di verificare, nel limite del possibile e sulla base di una apparenza sufficientemente significativa, la provenienza della dichiarazione di recesso da persona legittimata e l’attendibilità della dichiarazione medesima. In caso contrario, l’Azienda potrà considerare non efficace la dichiarazione di recesso ed esigere l’invio di una dichiarazione formale. Il Cliente dovrà anche attivarsi per fissare con un tecnico dell’Azienda un appuntamento finalizzato a sigillare il gruppo di misurazione e verificare lo stato dei beni di proprietà dell’Azienda medesima. In mancanza di comunicazione, verifica o in caso di negato accesso per l’effettuazione della verifica medesima, il Cliente rimarrà obbligato, verso l’Azienda, in proprio od in solido con l’eventuale successivo utilizzatore abusivo, per tutti i consumi che verranno registrati e per i danni eventualmente arrecati alle apparecchiature. Art.15 Elezione di Domicilio Il cliente, in corso di fornitura, può eleggere un domicilio presso cui l’Azienda invierà le fatture o le comunicazioni concernenti l’esecuzione del contratto. In caso di mancata esplicita elezione, il Cliente sarà considerato domiciliato presso il luogo della fornitura ai sensi e per gli effetti dell’art. 1335 c.c.. ART.16 Controversie Per le controversie derivanti dalla stipula, interpretazione, esecuzione, codificazione ed estinzione del contratto di fornitura, fatto comunque salvo il diritto di adire il giudice ordinario competente, le parti potranno attivare le procedure arbitrali. Eventuali controversie dovessero sorgere tra IREN Acqua Gas S.p.A. ed il Cliente relativamente all’applicazione delle presenti condizioni contrattuali di fornitura, potranno essere conciliate su richiesta del Cliente presso gli organi di conciliazione extragiudiziale paritetica eventualmente previsti, oppure avanti lo sportello di conciliazione facoltativa istituito presso la CCIAA della Provincia ove è ubicato il punto di riconsegna. Foro competente sarà quello di residenza o di domicilio elettivo del Cliente. ART.17 Privacy e altri documenti allegati Il Cliente approva e dà atto di aver ricevuto l’informazione di cui all’art. 13 del dlgs 196/2003 mediante la copia del testo dell’art. medesimo, che si impegna a consegnare al titolare della fornitura nel caso di contratto stipulato per terzi. La presente vale anche come consenso al trattamento dei dati ai sensi della suddetta legge. Inoltre, dà atto di aver ricevuto, allegati al presente contratto, il Regolamento tecnico per la fornitura e distribuzione dell’acqua. REGOLAMENTO TECNICO PER LA FORNITURA E DISTRUBUZIONE DELL'ACQUA Titolo I • Generalità Art. 1 - Ente gestore dell'acquedotto e norme per la fornitura La fornitura dell'acqua è disciplinata dalle norme e disposizioni del presente regolamento, dal contratto, nonché da quelle che regolano i rapporti tra l'Azienda ed eventuali Enti fornitori. Condizioni speciali potranno essere di volta in volta fissate nei relativi contratti. L’Azienda potrà rifiutare la stipula del contratto e quindi l’erogazione della fornitura con atto motivato e solo in presenza di comprovate ragioni obiettive (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la saturazione degli impianti, l’impossibilità anche temporanea di procurare i beni oggetto della fornitura, l’ubicazione della medesima, la mancanza di canalizzazione delle strade, la non idoneità tecnica degli ambienti o degli impianti a valle del misuratore, la mancanza di tutta o di parte della documentazione necessaria per il perfezionamento del contratto, la presenza di pregresse morosità, non sanate, il difetto di legittimazione in capo al richiedente o l’esistenza di un contatore a servizio della unità abitativa richiedente). La fornitura è subordinata all’avvenuto versamento, laddove richiesto, dei contributi di allacciamento, i cui importi vengono preliminarmente determinati dall’azienda medesima in relazione alle varie situazioni oggettive. Art. 2 - Tipo di fornitura Le forniture si distinguono in: a) forniture per uso pubblico; b) forniture per uso privato. Esse vengono regolate dalle presenti norme e dalle condizioni speciali che di volta in volta possono essere fissate nei relativi contratti. La somministrazione ha inizio nei tempi tecnici, necessari per l’attivarsi degli impianti. L’Azienda ha facoltà di modificare anche in corso di rapporto e con congruo preavviso le caratteristiche della fornitura nei soli casi in cui ciò sia giustificato da esigenze oggettive e comprovate, da richieste della autorità o da norme imperative. Art. 3 - Sistema di distribuzione dell'acqua La fornitura d'acqua è di norma effettuata a deflusso libero, misurato da contatore, ed eccezionalmente a deflusso continuo modulato da lente idrometrica. Titolo II • Forniture ad uso pubblico Art. 4 - Installazione degli impianti per uso pubblico e misurazione dell'acqua L'installazione degli impianti per erogazione dell'acqua ad uso pubblico viene eseguita dall'Azienda su richiesta ed a spese del Comune o degli Enti preposti ai rispettivi servizi. Art. 5 - Prelievi abusivi Non è consentito il prelievo non autorizzato di acqua destinata ad uso pubblico (ad esempio le fontane e le fontane pubbliche, le bocche di innaffiamento di strade e giardini pubblici, gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi, le bocche da incendio situate nel suolo pubblico), in particolare è vietato: a) prelevare acqua dalle fontanine pubbliche per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri ordinari impieghi domestici, e comunque applicando alla bocca delle fontanine cannelle di gomma o di altro materiale equivalente; b) prelevare acqua dalle bocche di innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate; c) prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento d'incendi. Titolo III • Forniture ad uso privato CAPO I Norme Generali Art. 6 - Forniture su strade canalizzate Nelle strade e piazze provviste di tubazioni stradali di distribuzione, l'Azienda, entro i limiti della potenzialità dei propri impianti e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, è tenuta a cedere la fornitura dell'acqua per uso domestico e per gli altri usi. Art. 7 - Domanda di fornitura La domanda di fornitura dell'acqua deve essere redatta a norma di contratto. La domanda va presentata nel caso di nuovo allaccio o di aumento della portata. Art. 8 - Norme per allacciamenti e autorizzazioni Le derivazioni di presa comprendono le condutture con i loro accessori che si staccano dalla rete di distribuzione e giungono fino agli apparecchi di misura compresi, che è il limite di competenza aziendale. Spetta all'Azienda di determinare il diametro e il punto di derivazione della presa ed i diametri e l'ubicazione delle diramazioni fino al contatore del Cliente, secondo le procedure tecnico/amministrative in vigore presso il servizio competente. L'esecuzione delle derivazioni è da intendersi subordinata all'ottenimento ed alla permanenza delle autorizzazioni, permessi, servitù e di quant'altro necessario alla costruzione ed all'esercizio degli impianti occorrenti. Nel caso di immobili soggetti a vincolo del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali gli interessati dovranno darne segnalazione ai tecnici aziendali nonché curare i rapporti e pratiche necessarie al fine di ottenere eventuali autorizzazioni della Soprintendenza in relazione alle derivazioni da realizzare. IRETI S.p.A. - Strada Provinciale n. 95 per Castelnuovo Scrivia -Tortona (AL) 769917242 – Pagina 2 di 3 Art. 9 - Proprietà degli impianti Le condotte stradali, anche se costruite con contributo a fondo perduto dei Clienti, e le derivazioni fino al contatore, seppure eseguite a spese dei Clienti, appartengono all'Azienda o al Comune, restando al Cliente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia servita da teleriscaldamento individuale sono di proprietà privata le tubazioni poste tra il confine di proprietà e le UNITA’ DI CONTABILIZZAZIONE/CONTATAORI. In tali tratti di tubazione non sono consentite modifiche o l’inserimento di derivazioni per il prelievo dell’acqua senza autorizzazione da parte dell’azienda distributrice. Sono invece di proprietà privata le tubazioni dell'impianto interno poste tra il contatore e gli apparecchi di utilizzazione. L'Azienda si riserva il diritto di allacciare altri Clienti, purché non venga compromessa la regolarità di fornitura ai primi, sulle condotte/prese, situate sul suolo pubblico come sulle parti esistenti in proprietà privata. Art. 10 - Manutenzione degli impianti Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni dalla presa stradale fino all'apparecchio misuratore compreso, sono fatte esclusivamente dall'Azienda a proprie spese ad eccezione di quelle relative agli scavi, reinterri, ripristini, ponteggi, opere provvisionali ed opere murarie in proprietà privata che sono a carico dei Clienti e proprietari. Tali interventi sono pertanto vietati ai Clienti od a chi per essi sotto pena del pagamento dei danni, salva ogni altra azione a norma di legge da parte dell'Azienda. A chiunque estraneo all'Azienda è fatto divieto di manomettere, spostare, o modificare le derivazioni di presa o parti di esse e/o eseguire opere che ne compromettano l'utilizzo o l'accessibilità. Art. 11 - Interruzioni ed irregolarità del servizio L'Azienda effettua con continuità il servizio 24 ore su 24 e in ogni giorno dell'anno, salvo i casi di forza maggiore e durante gli interventi di riparazione, costruzione, esercizio o di manutenzione programmata. L'Azienda è organizzata per fronteggiare adeguatamente tali situazioni assicurando in ogni caso i livelli minimi di servizi. Le utenze che per loro natura richiedono una assoluta continuità del servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva, previa autorizzazione dell'Azienda, rispondente ai requisiti di cui ai successivi articoli e secondo le predisposizioni del servizio tecnico competente. Art. 12 - Interventi dell'Azienda per ragioni del Cliente Qualora, a richiesta del Cliente o per ragioni imputabili allo stesso, sia necessario chiudere e riaprire la presa stradale dell'impianto o intervenire sull'impianto, il Cliente è tenuto, per ogni intervento, a rimborsare all'Azienda le spese sostenute. Art. 13 - Forniture temporanee a privati da bocche antincendio situate sul suolo pubblico L'Azienda in seguito a presentazione da parte degli interessati del nullaosta delle autorità competenti, può procedere alla stipulazione con terzi di contratti per la fornitura mediante prelievo da bocche antincendio. A tali forniture vengono applicate le tariffe previste dalle norme e condizioni del presente Regolamento con le seguenti aggiunte e varianti: a) il prelievo d'acqua deve essere effettuato esclusivamente mediante speciale colonnetta di presa, con relativo contatore, fornito dall'Azienda; b) la durata del contratto decorre dalla data di consegna della colonnetta, e termina alla data della sua restituzione; c) alla consegna della colonnetta, il Cliente deve versare a titolo cauzionale un deposito infruttifero pari al valore della colonnetta e relativo contatore; detto deposito sarà dall'Azienda rimborsato all'atto della restituzione in buon stato della colonnetta e relativo apparecchio di misura, salvo rivalsa per eventuali danni apportati al materiale stesso; d) il Cliente deve versare a titolo di noleggio della colonnetta e relativo contatore le somme fissate dall'Azienda con atto generale; e) il Cliente resta impegnato a smontare la colonnetta su eventuale richiesta dei Vigili del Fuoco e comunque alla cessazione dell'orario di lavoro del cantiere servito. CAPO II Apparecchi di misura - Accertamento dei consumi Art. 14 - Tipi di apparecchi di misura Il tipo e il calibro degli apparecchi di misura dell'acqua sono stabiliti dall'Azienda in relazione al tipo della fornitura ed alla potenzialità degli apparecchi di utilizzazione esistenti o da inserirsi nell'impianto interno che il Cliente è tenuto a denunciare all'atto della domanda. L'Azienda ha facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno. Nel caso di variazione di calibro dovuta a variazione di consumo del Cliente, l'Azienda si riserva di addebitare al Cliente stesso le spese relative. Art. 15 - Posizione e custodia degli apparecchi di misura Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo più idoneo stabilito dall'Azienda e di facile accesso a manutenzione e lettura per il personale dell'Azienda stessa. A valle del contatore viene collocato inoltre, a cura dell'Azienda ed a spese del Cliente, un rubinetto d'arresto. L'Azienda ha facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore a spese del Cliente, qualora il contatore stesso per modifiche ambientali venga a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche ed alla conservazione dell'apparecchio. Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dall'Azienda. Il Cliente ha l'onere di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione. Art. 16 - Guasti agli apparecchi Il Cliente deve provvedere a riparare dal gelo o dalle manomissioni il contatore e gli accessori, essendo egli responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per qualsiasi causa. Nel caso di guasti il Cliente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione all'Azienda affinché questa possa provvedere. Art. 17 - Lettura dei misuratori La lettura degli apparecchi di misura viene normalmente eseguita ad intervalli regolari. L'Azienda ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari a sua discrezione. Il Cliente ha il diritto di chiedere alla Azienda la verifica sui gruppi di misura. CAPO III Norme per gli impianti interni Art. 18 - Prescrizioni e collaudi Le installazioni interne private hanno inizio immediatamente dopo gli apparecchi di misura e comprendono tutti i tubi con i loro rispettivi accessori. L'impianto interno privato e la relativa manutenzione sono eseguiti a cura e spese del Cliente, che ne ha la piena responsabilità. Per la sua esecuzione il proprietario e/o il Cliente dovrà affidarsi ad installatori abilitati, secondo le norme vigenti e le disposizioni di buona tecnica. L'Azienda si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessario e di collaudare o verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo creda necessario. Art. 19 - Installazione delle condutture Le tubazioni della distribuzione a valle del gruppo di misura dovranno essere eseguite secondo le norme vigenti. Art. 20 - Collegamenti di impianti ed apparecchi E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee. L'eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti per la produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui venga installata idonea valvola di "non ritorno". E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante. Tutte le bocche debbono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori. Qualora il Cliente prelevi acqua anche da pozzi, non è ammessa l'esistenza di connessioni tra gli impianti interni diversamente forniti. L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici. Art. 21- Impianti di pompaggio Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici, devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature. E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali, ma occorre sempre disconnettersi idraulicamente, mediante apposito vaso di accumulo a pelo libero, e secondo le prescrizioni che l'Azienda impartirà. Gli schemi d'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione dell'Azienda, la quale può prescrivere eventuali modifiche. Art. 22 - Serbatoi Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento. Art. 23 - Modifiche L'Azienda può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni e il Cliente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli vengono prescritti. Art. 24 - Vigilanza L'Azienda ha sempre diritto di far ispezionare da propri incaricati gli impianti e gli apparecchi destinati all'utilizzo dell'acqua all'interno della privata proprietà. Gli incaricati, muniti di tessera di riconoscimento, hanno la facoltà di accedere nella privata proprietà, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori, e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale, sia in rapporto al presente regolamento ed ai patti contrattuali. IRETI S.p.A. - Strada Provinciale n. 95 per Castelnuovo Scrivia -Tortona (AL) 769917242 – Pagina 3 di 3