CONDIZIONI FORNITURA IDRICO - Servizio acqua area Emilia

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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI FORNITURA SERVIZIO IDRICO
ART.1 Oggetto del contratto
Il presente contratto ha per oggetto la somministrazione, verso
corrispettivo, di acqua da parte dell’Azienda al Cliente. Il Cliente all’atto
della stipulazione del contratto deve dichiarare la tipologia d’uso dei beni
somministrati e deve fare degli stessi un uso conforme a quanto
dichiarato. Qualora tale uso venga modificato in corso di rapporto, il
Cliente è tenuto a comunicare all’Azienda entro 15 giorni tale variazione
così come le variazioni di domicilio, residenza e dimora.
ART.2 Stipulazione del contratto
Il Cliente deve allegare al presente contratto o comunque si impegna a
far pervenire la documentazione richiesta dall’Azienda anche in
applicazione di leggi e regolamenti ovvero, nei casi previsti dalla legge,
idonee dichiarazioni sostitutive. L’Azienda potrà rifiutare la stipula del
contratto, con atto motivato, solo in presenza di comprovate ragioni
obiettive e rifiutare nuovi allacciamenti e/o contratti a Clienti e/o persone
con essi conviventi inadempienti nei confronti del Gruppo IREN. In caso
di passaggio del prelievo dell’acqua da un Cliente con regolare contratto
ad un altro soggetto, quest’ultimo deve stipulare nuovo contratto. In
caso di trasferimento o di abbandono locali, il Cliente è tenuto a dare
disdetta; tuttavia il contratto cessa anche quando, senza che vi sia
disdetta formale da parte del Cliente precedente, altri facciano richiesta
di sottoscrivere un Contratto per la medesima fornitura ed il contatore sia
accessibile per la rilevazione dei consumi, purché il subentrante dimostri
- sotto la propria responsabilità - da quale titolo legale derivi il possesso
dell’immobile servito (proprietà, locazione, ecc.)
ART.3 Legittimazione a contrarre
Al momento della stipula, cessazione o modificazione del contratto, il
Cliente deve dichiarare i propri dati anagrafici, la propria residenza o il
proprio domicilio, i propri dati fiscali, ovvero comprovare la propria
qualità di legale rappresentante o delegato del Cliente, se questo non è
persona fisica. Qualora alla stipula provveda soggetto diverso dal Cliente
o dal legale rappresentante del Cliente, lo stipulante dovrà dimostrare di
essere munito dei necessari poteri.
ART.4 Titolo occupazione locali
Il cliente dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole che le
dichiarazioni mendaci sono punite dalla legge, di essere nel possesso
legittimo dell’immobile per il quale viene stipulato il contratto di
somministrazione.
A richiesta della Azienda, il Cliente dovrà fornire la documentazione
comprovante il titolo in base al quale egli ha la disponibilità dell’immobile.
Il Cliente che, per qualsiasi ragione, perda la disponibilità dell’immobile
deve comunicarlo, tempestivamente per iscritto all’Azienda e mettere la
medesima in grado di accedere agli apparecchi di misurazione. Il Cliente
che non provvederà ad adempiere a quanto sopra, resterà obbligato
verso l’Azienda al pagamento di tutti i consumi, anche in caso di
eventuali subentranti che non abbiano regolarizzato la loro posizione, per
tutto il periodo nel quale continuerà ad essere intestatario della fornitura.
ART.5 Divieto di cessione del contratto e di rivendita dei beni
oggetto della fornitura
Il Cliente non potrà cedere a terzi il presente contratto, i diritti da esso
derivanti e i beni oggetto della fornitura, nemmeno a titolo gratuito,
senza il preventivo consenso scritto della Azienda.
ART.6 Proprietà degli impianti
Gli impianti di distribuzione, compresi i misuratori di consumi e fino ad
essi, sono di esclusiva proprietà dell’Azienda, la quale si riserva la facoltà
di utilizzarli anche per forniture a terzi. Nel caso in cui l’unità immobiliare
sia servita da teleriscaldamento individuale, sono di proprietà privata le
tubazioni poste tra il confine di proprietà e le UNITA’ DI
CONTABILIZZAZIONE/CONTATORI. In tali tratti di tubazione non sono
consentite modifiche o l’inserimento di derivazioni per il prelievo
dell’acqua senza autorizzazione da parte dell’azienda distributrice. Il
Cliente si impegna a fornire all’Azienda la collaborazione necessaria per la
sorveglianza e la manutenzione degli impianti medesimi. Tutti i lavori di
costruzione di qualsiasi conduttura ed apparecchi, di proprietà
dell’azienda, necessari per l’attivazione del servizio, sono eseguiti
esclusivamente dall’Azienda, direttamente o per mezzo di operatori da
essa autorizzati, ad eccezione degli scavi, reinterri, ripristini, ponteggi,
opere provvisionali ed opere murarie in proprietà privata, i quali
dovranno venire eseguiti a cura e spese dei richiedenti, secondo le
indicazioni fornite dagli uffici tecnici dell’Azienda.
ART.7 Impianti di utilizzazione
Gli impianti, a partire dai misuratori dei consumi in direzione degli
apparecchi di utilizzazione, debbono essere realizzati, a cura e spese del
Cliente, nell’osservanza della normativa di legge. Eventuali perdite o
dispersioni che avvengano a valle del misuratore non saranno imputabili
all’Azienda e saranno a tutti gli effetti a carico del Cliente. Qualora il
Cliente utilizzi servizi non somministrati dall’Azienda, deve fare sì che gli
impianti relativi siano completamente distinti da quelli relativi ai servizi
forniti dell’Azienda, di modo che non possa sussistere alcuna possibilità di
parallelo o commutazione. Gli impianti di utilizzazione devono rispondere
alle caratteristiche previste dalle norme in vigore e non devono, in
nessun caso, provocare disturbi o squilibri nell’esercizio delle reti.
ART.8 Apparecchiature di controllo
L’Azienda installerà presso ciascun impianto i necessari strumenti di
misurazione, di controllo e di limitazione. Il Cliente è custode di tutte le
apparecchiature e di tutti i materiali di proprietà dell’Azienda, che
verranno collocati in spazi o locali dei quali lo stesso sia proprietario,
comproprietario o di cui abbia la disponibilità. Il Cliente è responsabile
verso l’Azienda in caso di sottrazione, danneggiamento, e manomissione
delle apparecchiature e dei materiali predetti, nonché in caso di
rimozione dei sigilli apposti dall’Azienda. Il Cliente, qualora ravvisi un
imperfetto funzionamento delle apparecchiature, deve darne tempestiva
comunicazione all’Azienda e potrà attivare procedure di verifica ai sensi
del regolamento tecnico per la fornitura e distribuzione dell’acqua. La
tolleranza prevista dalle normative tecniche vigenti è la seguente: +/4%. Qualora previsti, saranno applicati i costi stabiliti dal Distributore
locale in vigore al momento. Ove venga riscontrata irregolarità di
funzionamento dei contatori, tale da privare di ogni attendibilità i dati
forniti dai complessi di misurazione, i consumi per tutto il tempo per il
quale possa ritenersi non regolare il funzionamento dell'apparecchio e
fino alla sostituzione di esso, sono valutati in misura uguale a quella del
corrispondente periodo dell'anno precedente ed, in mancanza, in base
alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quelli di dubbio
funzionamento ed in cui il contatore ha funzionato regolarmente.
ART.9 Variazioni alle modalità di fornitura e limiti di
responsabilità
E’ facoltà della Azienda sospendere o ridurre le forniture, per esigenze di
servizio, di sicurezza o in caso di guasti. Qualora l’Azienda possa
programmare la sospensione o la riduzione della somministrazione, né
darà preventiva informazione ai Clienti. Qualora, invece, la sospensione o
la riduzione sia determinata da ragioni di urgenza, che non consentano la
previa informazione, l’Azienda potrà procedere agli interventi necessari,
senza preavviso alcuno. L’Azienda, una volta effettuato il preavviso (nei
casi in cui ciò sia possibile), risponderà verso il Cliente per eventuali
danni a cose derivanti da interruzioni, sospensioni, diminuzioni
dell’erogazione, dovute a caso fortuito, forza maggiore, fatto di terzi o
conseguenti atti dell’Autorità o, ancora, generate da esigenze oggettive
di servizio o guasti. Qualora la sospensione o la riduzione della fornitura
sia cagionata dal venir meno delle condizioni di sicurezza dell’impianto
interno, di proprietà del Cliente, l’erogazione verrà ripristinata o
normalizzata solo dopo che il Cliente avrà eliminato, a sua cura e spese,
la condizione di pericolo ed avrà fornito all’Azienda una adeguata
certificazione, attestante il ripristino delle condizioni di sicurezza.
ART.10 Anticipo consumi e depositi cauzionali
All’atto della stipulazione del contratto di somministrazione, il Cliente è
tenuto al versamento di un deposito cauzionale fruttifero ragguagliato
nell’importo alla entità della fornitura per l’acqua. L’Azienda, in casi
particolari (indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo: forniture di
particolare rilevanza, irregolarità di pagamento, stati di insolvenza) potrà
richiedere al Cliente, anche in corso di rapporto, la prestazione di una
fideiussione, bancaria o assicurativa, a prima richiesta e senza eccezioni.
ART.11 Prezzo di vendita
L’Azienda applicherà ad ogni tipologia di utenza il prezzo di
somministrazione, di tempo in tempo consentito o fissato con
provvedimento delle Autorità competenti. In caso di consumi, determinati
da un uso dei beni somministrati difforme da quanto dichiarato dal
Cliente, l’Azienda applicherà il prezzo relativo all’uso effettivo, con diritto
di rivalsa per le quote di tariffa eventualmente non percepite, imposte e
risarcimenti inclusi. Il prezzo si compone anche di tutte le somme che
l’Azienda sia tenuta a versare a titolo di imposte, tasse e, comunque,
tributi vari. Unitamente al prezzo dei consumi, l’Azienda potrà inserire in
fattura altri importi relativi a servizi forniti al Cliente, rimborsi di spese
sostenute nei confronti del Cliente medesimo o arrotondamenti di importi
fatturati.
ART. 12 Pagamenti e interessi di mora per ritardato pagamento
I pagamenti dovranno essere effettuati entro il termine indicato in
fattura e quindi nei tempi stabiliti dalla Autorità competente. L’Azienda
si riserva il diritto di variare il sistema ed il periodo di fatturazione o le
modalità di pagamento delle stesse, qualora tali variazioni siano dettate
da oggettive esigenze organizzative e di miglior funzionamento del
sistema di computo e di esazione. In tal caso ne darà preventiva
informazione scritta al Cliente. Il rilevamento dei consumi avverrà con
lettura periodica degli apparecchi. Il Cliente è tenuto a collaborare con il
personale della Azienda per consentire ed agevolare l’attività di lettura.
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Il Cliente può comunicare all’Azienda la lettura del proprio apparecchio
mediante le modalità indicate dall’Azienda. L’Azienda può determinare
induttivamente i consumi sulla base dei consumi storici dell’utenza o, in
mancanza, di utenze analoghe. In caso di omesso o ritardato
pagamento da parte del Cliente verranno applicati gli interessi di mora,
per ogni giorno di ritardo, pari a 1/365 (un trecentossentacinquesimo)
del tasso ufficiale di riferimento vigente al momento del pagamento,
maggiorato di 3,5 (trevirgolacinque) punti percentuali.
ART.13 Inosservanza dei patti
Qualora il Cliente si renda inadempiente agli obblighi derivanti dal
presente contratto l’Azienda potrà sospendere la fornitura, avvalendosi
della facoltà prevista dall’art. 1460 c.c., ove ne ricorrono le condizioni. In
particolare, l’Azienda potrà sospendere la fornitura qualora il Cliente si sia
reso responsabile di omesso, tardivo o parziale pagamento, di atti
ostativi alla regolare lettura dei consumi od alla verifica tecnica degli
impianti e degli apparecchi, di mancata realizzazione delle prescrizioni
tecniche finalizzate a rimuovere l’inidoneità tecnica degli ambienti o degli
impianti interni, di cessione abusiva del contratto, di utilizzo non
consentito o non dichiarato dei beni somministrati, di manomissione degli
apparecchi di misurazione o di prelievo fraudolento o abusivo, di omessa
informazione qualora essa riguardi fatti che abbiano una notevole
rilevanza per la corretta esecuzione del contratto, (la precedente
elencazione ha valore esemplificativo e non esaustivo). Nella
summenzionata ipotesi l’Azienda potrà risolvere il contratto ex artt.
1455e 1456 c.c.. La sospensione immediata della erogazione potrà
invece essere attuata solo in presenza di oggettive e comprovate
esigenze cautelari e/o di sicurezza. In tal caso, la contestazione scritta
dovrà seguire immediatamente l’intervenuta sospensione della
erogazione. L’Azienda, sia in caso di conservazione del contratto, sia in
caso di scioglimento di esso, ha il diritto di richiedere il risarcimento dei
danni subiti per effetto dell’inadempimento del Cliente.
ART. 14 Durata del contratto
Il presente contratto di somministrazione è concluso a tempo
indeterminato e avrà durata fino a disdetta. Il Cliente potrà recedere dal
contratto mediante comunicazione scritta da farsi pervenire alla Azienda.
Il recesso potrà essere comunicato verbalmente. In tal caso, però, il
Cliente sarà tenuto a rispettare le disposizioni che a lui verranno
impartite dall’azienda, al fine di verificare, nel limite del possibile e sulla
base di una apparenza sufficientemente significativa, la provenienza della
dichiarazione di recesso da persona legittimata e l’attendibilità della
dichiarazione medesima. In caso contrario, l’Azienda potrà considerare
non efficace la dichiarazione di recesso ed esigere l’invio di una
dichiarazione formale. Il Cliente dovrà anche attivarsi per fissare con un
tecnico dell’Azienda un appuntamento finalizzato a sigillare il gruppo di
misurazione e verificare lo stato dei beni di proprietà dell’Azienda
medesima. In mancanza di comunicazione, verifica o in caso di negato
accesso per l’effettuazione della verifica medesima, il Cliente rimarrà
obbligato, verso l’Azienda, in proprio od in solido con l’eventuale
successivo utilizzatore abusivo, per tutti i consumi che verranno registrati
e per i danni eventualmente arrecati alle apparecchiature.
Art.15 Elezione di Domicilio
Il cliente, in corso di fornitura, può eleggere un domicilio presso cui
l’Azienda invierà le fatture o le comunicazioni concernenti l’esecuzione del
contratto. In caso di mancata esplicita elezione, il Cliente sarà
considerato domiciliato presso il luogo della fornitura ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1335 c.c..
ART.16 Controversie
Per le controversie derivanti dalla stipula, interpretazione, esecuzione,
codificazione ed estinzione del contratto di fornitura, fatto comunque
salvo il diritto di adire il giudice ordinario competente, le parti potranno
attivare le procedure arbitrali. Eventuali controversie dovessero sorgere
tra IREN Acqua Gas S.p.A. ed il Cliente relativamente all’applicazione
delle presenti condizioni contrattuali di fornitura, potranno essere
conciliate su richiesta del Cliente presso gli organi di conciliazione
extragiudiziale paritetica eventualmente previsti, oppure avanti lo
sportello di conciliazione facoltativa istituito presso la CCIAA della
Provincia ove è ubicato il punto di riconsegna. Foro competente sarà
quello di residenza o di domicilio elettivo del Cliente.
ART.17 Privacy e altri documenti allegati
Il Cliente approva e dà atto di aver ricevuto l’informazione di cui all’art.
13 del dlgs 196/2003 mediante la copia del testo dell’art. medesimo, che
si impegna a consegnare al titolare della fornitura nel caso di contratto
stipulato per terzi. La presente vale anche come consenso al trattamento
dei dati ai sensi della suddetta legge. Inoltre, dà atto di aver ricevuto,
allegati al presente contratto, il Regolamento tecnico per la fornitura e
distribuzione dell’acqua.
REGOLAMENTO TECNICO PER LA FORNITURA E
DISTRUBUZIONE DELL'ACQUA
Titolo I • Generalità
Art. 1 - Ente gestore dell'acquedotto e norme per la fornitura
La fornitura dell'acqua è disciplinata dalle norme e disposizioni del
presente regolamento, dal contratto, nonché da quelle che regolano i
rapporti tra l'Azienda ed eventuali Enti fornitori. Condizioni speciali
potranno essere di volta in volta fissate nei relativi contratti.
L’Azienda potrà rifiutare la stipula del contratto e quindi l’erogazione della
fornitura con atto motivato e solo in presenza di comprovate ragioni
obiettive (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la saturazione
degli impianti, l’impossibilità anche temporanea di procurare i beni
oggetto della fornitura, l’ubicazione della medesima, la mancanza di
canalizzazione delle strade, la non idoneità tecnica degli ambienti o degli
impianti a valle del misuratore, la mancanza di tutta o di parte della
documentazione necessaria per il perfezionamento del contratto, la
presenza di pregresse morosità, non sanate, il difetto di legittimazione in
capo al richiedente o l’esistenza di un contatore a servizio della unità
abitativa richiedente). La fornitura è subordinata all’avvenuto
versamento, laddove richiesto, dei contributi di allacciamento, i cui
importi vengono preliminarmente determinati dall’azienda medesima in
relazione alle varie situazioni oggettive.
Art. 2 - Tipo di fornitura
Le forniture si distinguono in: a) forniture per uso pubblico; b) forniture
per uso privato.
Esse vengono regolate dalle presenti norme e dalle condizioni speciali
che di volta in volta possono essere fissate nei relativi contratti. La
somministrazione ha inizio nei tempi tecnici, necessari per l’attivarsi degli
impianti. L’Azienda ha facoltà di modificare anche in corso di rapporto e
con congruo preavviso le caratteristiche della fornitura nei soli casi in cui
ciò sia giustificato da esigenze oggettive e comprovate, da richieste della
autorità o da norme imperative.
Art. 3 - Sistema di distribuzione dell'acqua
La fornitura d'acqua è di norma effettuata a deflusso libero, misurato da
contatore, ed eccezionalmente a deflusso continuo modulato da lente
idrometrica.
Titolo II • Forniture ad uso pubblico
Art. 4 - Installazione degli impianti per uso pubblico e
misurazione dell'acqua
L'installazione degli impianti per erogazione dell'acqua ad uso pubblico
viene eseguita dall'Azienda su richiesta ed a spese del Comune o degli
Enti preposti ai rispettivi servizi.
Art. 5 - Prelievi abusivi
Non è consentito il prelievo non autorizzato di acqua destinata ad uso
pubblico (ad esempio le fontane e le fontane pubbliche, le bocche di
innaffiamento di strade e giardini pubblici, gli impianti destinati al
lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi, le bocche da incendio
situate nel suolo pubblico), in particolare è vietato:
a) prelevare acqua dalle fontanine pubbliche per usi diversi
dall'alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri ordinari impieghi
domestici, e comunque applicando alla bocca delle fontanine cannelle di
gomma o di altro materiale equivalente;
b) prelevare acqua dalle bocche di innaffiamento stradale e dei pubblici
giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non dalle persone a ciò
autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
c) prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento
d'incendi.
Titolo III • Forniture ad uso privato
CAPO I
Norme Generali
Art. 6 - Forniture su strade canalizzate
Nelle strade e piazze provviste di tubazioni stradali di distribuzione,
l'Azienda, entro i limiti della potenzialità dei propri impianti e sempre che
condizioni tecniche non vi si oppongano, è tenuta a cedere la fornitura
dell'acqua per uso domestico e per gli altri usi.
Art. 7 - Domanda di fornitura
La domanda di fornitura dell'acqua deve essere redatta a norma di
contratto. La domanda va presentata nel caso di nuovo allaccio o di
aumento della portata.
Art. 8 - Norme per allacciamenti e autorizzazioni
Le derivazioni di presa comprendono le condutture con i loro accessori
che si staccano dalla rete di distribuzione e giungono fino agli apparecchi
di misura compresi, che è il limite di competenza aziendale. Spetta
all'Azienda di determinare il diametro e il punto di derivazione della presa
ed i diametri e l'ubicazione delle diramazioni fino al contatore del Cliente,
secondo le procedure tecnico/amministrative in vigore presso il servizio
competente.
L'esecuzione delle derivazioni è da intendersi subordinata all'ottenimento
ed alla permanenza delle autorizzazioni, permessi, servitù e di quant'altro
necessario alla costruzione ed all'esercizio degli impianti occorrenti. Nel
caso di immobili soggetti a vincolo del Ministero per i Beni Culturali e
Ambientali gli interessati dovranno darne segnalazione ai tecnici aziendali
nonché curare i rapporti e pratiche necessarie al fine di ottenere
eventuali autorizzazioni della Soprintendenza in relazione alle derivazioni
da realizzare.
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Art. 9 - Proprietà degli impianti
Le condotte stradali, anche se costruite con contributo a fondo perduto
dei Clienti, e le derivazioni fino al contatore, seppure eseguite a spese
dei Clienti, appartengono all'Azienda o al Comune, restando al Cliente il
diritto d'uso per l'erogazione richiesta. Nel caso in cui l’unità immobiliare
sia servita da teleriscaldamento individuale sono di proprietà privata le
tubazioni poste tra il confine di proprietà e le UNITA’ DI
CONTABILIZZAZIONE/CONTATAORI. In tali tratti di tubazione non sono
consentite modifiche o l’inserimento di derivazioni per il prelievo
dell’acqua senza autorizzazione da parte dell’azienda distributrice. Sono
invece di proprietà privata le tubazioni dell'impianto interno poste tra il
contatore e gli apparecchi di utilizzazione. L'Azienda si riserva il diritto di
allacciare altri Clienti, purché non venga compromessa la regolarità di
fornitura ai primi, sulle condotte/prese, situate sul suolo pubblico come
sulle parti esistenti in proprietà privata.
Art. 10 - Manutenzione degli impianti
Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni
dalla presa stradale fino all'apparecchio misuratore compreso, sono fatte
esclusivamente dall'Azienda a proprie spese ad eccezione di quelle
relative agli scavi, reinterri, ripristini, ponteggi, opere provvisionali ed
opere murarie in proprietà privata che sono a carico dei Clienti e
proprietari. Tali interventi sono pertanto vietati ai Clienti od a chi per essi
sotto pena del pagamento dei danni, salva ogni altra azione a norma di
legge da parte dell'Azienda. A chiunque estraneo all'Azienda è fatto
divieto di manomettere, spostare, o modificare le derivazioni di presa o
parti di esse e/o eseguire opere che ne compromettano l'utilizzo o
l'accessibilità.
Art. 11 - Interruzioni ed irregolarità del servizio
L'Azienda effettua con continuità il servizio 24 ore su 24 e in ogni giorno
dell'anno, salvo i casi di forza maggiore e durante gli interventi di
riparazione, costruzione, esercizio o di manutenzione programmata.
L'Azienda è organizzata per fronteggiare adeguatamente tali situazioni
assicurando in ogni caso i livelli minimi di servizi.
Le utenze che per loro natura richiedono una assoluta continuità del
servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di
riserva, previa autorizzazione dell'Azienda, rispondente ai requisiti di cui
ai successivi articoli e secondo le predisposizioni del servizio tecnico
competente.
Art. 12 - Interventi dell'Azienda per ragioni del Cliente
Qualora, a richiesta del Cliente o per ragioni imputabili allo stesso, sia
necessario chiudere e riaprire la presa stradale dell'impianto o intervenire
sull'impianto, il Cliente è tenuto, per ogni intervento, a rimborsare
all'Azienda le spese sostenute.
Art. 13 - Forniture temporanee a privati da bocche antincendio
situate sul suolo pubblico
L'Azienda in seguito a presentazione da parte degli interessati del
nullaosta delle autorità competenti, può procedere alla stipulazione con
terzi di contratti per la fornitura mediante prelievo da bocche
antincendio. A tali forniture vengono applicate le tariffe previste dalle
norme e condizioni del presente Regolamento con le seguenti aggiunte e
varianti:
a) il prelievo d'acqua deve essere effettuato esclusivamente mediante
speciale colonnetta di presa, con relativo contatore, fornito dall'Azienda;
b) la durata del contratto decorre dalla data di consegna della
colonnetta, e termina alla data della sua restituzione;
c) alla consegna della colonnetta, il Cliente deve versare a titolo
cauzionale un deposito infruttifero pari al valore della colonnetta e
relativo contatore; detto deposito sarà dall'Azienda rimborsato all'atto
della restituzione in buon stato della colonnetta e relativo apparecchio di
misura, salvo rivalsa per eventuali danni apportati al materiale stesso;
d) il Cliente deve versare a titolo di noleggio della colonnetta e relativo
contatore le somme fissate dall'Azienda con atto generale;
e) il Cliente resta impegnato a smontare la colonnetta su eventuale
richiesta dei Vigili del Fuoco e comunque alla cessazione dell'orario di
lavoro del cantiere servito.
CAPO II
Apparecchi di misura - Accertamento dei consumi
Art. 14 - Tipi di apparecchi di misura
Il tipo e il calibro degli apparecchi di misura dell'acqua sono stabiliti
dall'Azienda in relazione al tipo della fornitura ed alla potenzialità degli
apparecchi di utilizzazione esistenti o da inserirsi nell'impianto interno
che il Cliente è tenuto a denunciare all'atto della domanda. L'Azienda ha
facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno.
Nel caso di variazione di calibro dovuta a variazione di consumo del
Cliente, l'Azienda si riserva di addebitare al Cliente stesso le spese
relative.
Art. 15 - Posizione e custodia degli apparecchi di misura
Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo più idoneo stabilito
dall'Azienda e di facile accesso a manutenzione e lettura per il personale
dell'Azienda stessa. A valle del contatore viene collocato inoltre, a cura
dell'Azienda ed a spese del Cliente, un rubinetto d'arresto. L'Azienda ha
facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore a spese del
Cliente, qualora il contatore stesso per modifiche ambientali venga a
trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche ed alla conservazione
dell'apparecchio. Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito
suggello di garanzia apposto dall'Azienda. Il Cliente ha l'onere di
mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie dei contatori,
assumendosi le relative operazioni di manutenzione.
Art. 16 - Guasti agli apparecchi
Il Cliente deve provvedere a riparare dal gelo o dalle manomissioni il
contatore e gli accessori, essendo egli responsabile dei danni e dei guasti
che avvenissero per qualsiasi causa.
Nel caso di guasti il Cliente ha l'obbligo di darne immediata
comunicazione all'Azienda affinché questa possa provvedere.
Art. 17 - Lettura dei misuratori
La lettura degli apparecchi di misura viene normalmente eseguita ad
intervalli regolari.
L'Azienda ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga
opportuno, letture supplementari a sua discrezione. Il Cliente ha il diritto
di chiedere alla Azienda la verifica sui gruppi di misura.
CAPO III
Norme per gli impianti interni
Art. 18 - Prescrizioni e collaudi
Le installazioni interne private hanno inizio immediatamente dopo gli
apparecchi di misura e comprendono tutti i tubi con i loro rispettivi
accessori. L'impianto interno privato e la relativa manutenzione sono
eseguiti a cura e spese del Cliente, che ne ha la piena responsabilità. Per
la sua esecuzione il proprietario e/o il Cliente dovrà affidarsi ad
installatori abilitati, secondo le norme vigenti e le disposizioni di buona
tecnica. L'Azienda si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà
necessario e di collaudare o verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli
impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo creda
necessario.
Art. 19 - Installazione delle condutture
Le tubazioni della distribuzione a valle del gruppo di misura dovranno
essere eseguite secondo le norme vigenti.
Art. 20 - Collegamenti di impianti ed apparecchi
E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi,
tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro
acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.
L'eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti
per la produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui venga
installata idonea valvola di "non ritorno".
E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con
apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte
con rubinetti a galleggiante. Tutte le bocche debbono erogare acqua con
zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai
recipienti ricevitori. Qualora il Cliente prelevi acqua anche da pozzi, non è
ammessa l'esistenza di connessioni tra gli impianti interni diversamente
forniti. L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete
stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come
presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.
Art. 21- Impianti di pompaggio
Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli
edifici, devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno in
rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative
apparecchiature. E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe
sulle condotte derivate da quelle stradali, ma occorre sempre
disconnettersi idraulicamente, mediante apposito vaso di accumulo a
pelo libero, e secondo le prescrizioni che l'Azienda impartirà.
Gli schemi d'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere
sottoposti all'approvazione dell'Azienda, la quale può prescrivere
eventuali modifiche.
Art. 22 - Serbatoi
Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la
bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo
da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.
Art. 23 - Modifiche
L'Azienda può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga
necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni e il Cliente è
tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli vengono prescritti.
Art. 24 - Vigilanza
L'Azienda ha sempre diritto di far ispezionare da propri incaricati gli
impianti e gli apparecchi destinati all'utilizzo dell'acqua all'interno della
privata proprietà. Gli incaricati, muniti di tessera di riconoscimento,
hanno la facoltà di accedere nella privata proprietà, sia per le periodiche
verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle
condutture e negli apparecchi misuratori, e comunque per assicurarsi
della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale, sia in rapporto
al presente regolamento ed ai patti contrattuali.
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