Allegato 1 STATUTO ASSOCIAZIONE INTERAZIENDALE “SISTEMA INTEGRATO OSPEDALIERO REGIONALE” Art. 1 – Costituzione e sede Tra le Aziende U.S.L. 1 di Massa e Carrara, 2 di Lucca, 3 di Pistoia e 4 di Prato è costituita l'Associazione denominata “Sistema ospedaliero integrato regionale” con sede legale presso quella dell’Azienda USL che esprime il Presidente. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. Art. 2 – Carattere dell'Associazione L'Associazione non ha scopi di lucro. Gli associati sono tenuti ad un comportamento corretto e collaborativo sia nelle relazioni interne con gli altri associati, che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente statuto. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, e impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. Art. 3 – Durata dell'Associazione La durata dell'Associazione è di anni sei, prorogabili in funzione degli scopi di cui all'art. 4. Art. 4 – Scopi dell'Associazione L'Associazione ha lo scopo di consentire agli associati una integrazione e coordinamento interaziendali ai fini della messa in atto e gestione di tutte le procedure necessarie alla realizzazione dei nuovi ospedali delle Apuane, di Lucca, di Pistoia e di Prato, secondo un progetto unitario sotto il profilo sanitario/gestionale e strutturale, a garanzia del perseguimento dell'obiettivo di assicurare standard assistenziali omogenei ed integrati, funzionali alla ottimizzazione delle prestazioni del servizio sanitario in ambito regionale. L'Associazione provvede, a titolo esemplificativo e non tassativo, ai seguenti adempimenti: - assicura la redazione di linee guida per la progettazione riferite ai quattro ospedali secondo gli indirizzi contenuti nel vigente Piano sanitario regionale e nella deliberazione di Consiglio regionale n. 31 del 12.02.2003, tenendo presente le specificità delle associate; - assicura il mantenimento da parte delle associate di stabili e continuativi rapporti di informazione e collaborazione con le Amministrazioni comunali nel cui territorio gli ospedali dovranno sorgere, acquisisce tutti i dati di carattere urbanistico/edilizio necessari alla localizzazione dei nuovi presidi, alla identificazione degli standard riconducibili agli strumenti urbanistici e alla valorizzazione da parte dei Comuni interessati dei beni patrimoniali conseguenti alla dismissione programmata delle strutture ospedaliere esistenti; - redige e rende pubblico un avviso/informativa volto a sollecitare la presentazione di proposte unitariamente riferite alla realizzazione dei quattro ospedali; - nomina il responsabile del procedimento, unitariamente riferito alla realizzazione dei quattro ospedali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 bis della L. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni, e degli artt. 7 e seguenti del D.P.R. 554/99, provvedendo a supportarne l'attività mediante la nomina di collaboratori; - valuta le proposte dei promotori e su di esse si pronuncia ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 ter della L. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni; - provvede alla redazione del bando ed indice la gara di cui all'art. 37 quater della L. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni; - aggiudica la concessione ai sensi dell'art. 37 quater della L. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni; - assiste le associate nella stipula della concessione stessa; - mantiene rapporti di collaborazione e di informazione con il concessionario, e vigila affinché esegua puntualmente i lavori e rispetti gli impegni tutti contrattualmente assunti, fino all'avvenuto collaudo delle opere, informandone tutti i membri del Comitato regionale di cui alla DGR 1195 del 28 ottobre 2002. Art. 5 – Organi dell'Associazione Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, il Presidente e il Collegio dei Revisori. Art. 6 – Assemblea Partecipano all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria tutte le Aziende associate, in persona dei Direttori generali, legali rappresentanti pro tempore. L'Assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria su richiesta di una delle associate. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, anche a mezzo fax, con preavviso di almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di urgenza il preavviso deve essere dato almeno un giorno prima della data fissata per l'adunanza. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tutte le associate; in caso di assenza o impedimento di uno dei direttori generali, partecipa all’Assemblea il delegato ordinario o altro soggetto espressamente delegato dal direttore generale in forma scritta. In caso di assenza o impedimento di più direttori generali, l'Assemblea sarà regolarmente costituita se presente almeno uno di essi. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal direttore generale più anziano per età, presente all'adunanza. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti da un segretario appositamente nominato tra i dipendenti di una delle associate. L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione unanimemente. All'Assemblea spettano i seguenti compiti: in sede ordinaria: a) deliberare su ogni argomento sottoposto alla sua approvazione; in sede straordinaria: a) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto; b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione. Art. 7 – Presidente Il Presidente svolge funzioni di garante dell'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea, della gestione del patrimonio dell'Associazione e di controllo dell'esatto adempimento degli impegni assunti dalle singole associate. Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali, e ad esso spetta la formazione degli atti che impegnano l'Associazione, sia nei riguardi delle associate che nei terzi; rappresenta l’Associazione, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente è nominato dall'Assemblea e dura in carica per un triennio o per tutta la durata dell'Associazione, e deve essere di necessità uno dei direttori generali delle Aziende associate. In caso di assenza, di dimissioni o di impedimento grave, le funzioni di Presidente sono esercitate dal direttore generale più anziano d'età. Art. 8 – Collegio dei Revisori Al Collegio dei Revisori spetta il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione. Essi devono redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Presidente. Il Collegio dei Revisori è composto da quattro membri, di cui uno con funzioni di presidente, nominati e revocabili dall'Assemblea delle associate. Durano in carica per un triennio. Art. 9 - Bilancio Alla fine di ogni anno solare il Presidente predisporrà un bilancio consuntivo da sottoporre al controllo del Collegio dei Revisori ed all'approvazione dell'Assemblea delle associate entro il 15 febbraio. Il bilancio dovrà essere depositato entro due mesi a norma dell'art. 2615 bis cod. civ.. L'Assemblea dovrà altresì approvare il bilancio di previsione entro il 30 ottobre. L'eventuale residuo attivo risultante dal bilancio deve essere destinato all'incremento del fondo sociale. Art. 10 – Finanze e patrimonio Per lo scopo per il quale è costituita l'Associazione si avvale delle risorse finanziarie approvate dal Consiglio regionale con propria deliberazione del 23.12.2002 n. 202 ed in particolare di quelle statali relative all'art. 20 della L. 67/88, di quelle delle singole Aziende derivanti dalle alienazioni attuate a seguito della valorizzazione da parte dei Comuni interessati dei beni patrimoniali conseguenti alla dismissione programmata delle strutture ospedaliere esistenti o derivanti dalle operazioni finanziarie ad esse connesse, nonché, nella misura indicata dall’Assemblea, di quelle derivanti dalla compartecipazione di terzi imprenditori privati, secondo il metodo della finanza di progetto. Art. 11 – Funzionamento dell'Associazione Ai fini del funzionamento dell'Associazione, e per l'espletamento degli scopi di cui all'art. 4, l’Associazione si avvale di uno staff costituito da personale sanitario, tecnico ed amministrativo, indicati dalle associate. Potrà altresì avvalersi della consulenza di professionisti esterni deliberati dall’Assemblea. Le spese sostenute per il funzionamento dell’Associazione sono ripartite tra le associate in quote paritarie. Art. 12 – Scioglimento e liquidazione In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il fondo di dotazione residuo sarà ripartito tra le associate rispettando le percentuali di costituzione. Art. 13 – Regolamento interno Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno approvato dall’Assemblea da elaborarsi a cura del Presidente. Art. 14 – Rinvio Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali del codice civile in materia di associazioni.