regione toscana - Azienda USL 1 di Massa e Carrara

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Allegato 1
STATUTO
ASSOCIAZIONE INTERAZIENDALE
“SISTEMA INTEGRATO OSPEDALIERO REGIONALE”
Art. 1 – Costituzione e sede
Tra le Aziende U.S.L. 1 di Massa e Carrara, 2 di Lucca, 3 di Pistoia e 4 di Prato è costituita l'Associazione
denominata “Sistema ospedaliero integrato regionale” con sede legale presso quella dell’Azienda USL che
esprime il Presidente.
Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.
Art. 2 – Carattere dell'Associazione
L'Associazione non ha scopi di lucro.
Gli associati sono tenuti ad un comportamento corretto e collaborativo sia nelle relazioni interne con gli altri
associati, che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente statuto.
L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, e impegna gli aderenti al rispetto delle
risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.
Art. 3 – Durata dell'Associazione
La durata dell'Associazione è di anni sei, prorogabili in funzione degli scopi di cui all'art. 4.
Art. 4 – Scopi dell'Associazione
L'Associazione ha lo scopo di consentire agli associati una integrazione e coordinamento interaziendali ai
fini della messa in atto e gestione di tutte le procedure necessarie alla realizzazione dei nuovi ospedali delle
Apuane, di Lucca, di Pistoia e di Prato, secondo un progetto unitario sotto il profilo sanitario/gestionale e
strutturale, a garanzia del perseguimento dell'obiettivo di assicurare standard assistenziali omogenei ed
integrati, funzionali alla ottimizzazione delle prestazioni del servizio sanitario in ambito regionale.
L'Associazione provvede, a titolo esemplificativo e non tassativo, ai seguenti adempimenti:
- assicura la redazione di linee guida per la progettazione riferite ai quattro ospedali secondo gli indirizzi
contenuti nel vigente Piano sanitario regionale e nella deliberazione di Consiglio regionale n. 31 del
12.02.2003, tenendo presente le specificità delle associate;
- assicura il mantenimento da parte delle associate di stabili e continuativi rapporti di informazione e
collaborazione con le Amministrazioni comunali nel cui territorio gli ospedali dovranno sorgere,
acquisisce tutti i dati di carattere urbanistico/edilizio necessari alla localizzazione dei nuovi presidi, alla
identificazione degli standard riconducibili agli strumenti urbanistici e alla valorizzazione da parte dei
Comuni interessati dei beni patrimoniali conseguenti alla dismissione programmata delle strutture
ospedaliere esistenti;
- redige e rende pubblico un avviso/informativa volto a sollecitare la presentazione di proposte
unitariamente riferite alla realizzazione dei quattro ospedali;
- nomina il responsabile del procedimento, unitariamente riferito alla realizzazione dei quattro ospedali, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 37 bis della L. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni, e degli artt. 7
e seguenti del D.P.R. 554/99, provvedendo a supportarne l'attività mediante la nomina di collaboratori;
- valuta le proposte dei promotori e su di esse si pronuncia ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 ter della L.
109/94 e successive modificazioni e integrazioni;
- provvede alla redazione del bando ed indice la gara di cui all'art. 37 quater della L. 109/94 e successive
modificazioni e integrazioni;
- aggiudica la concessione ai sensi dell'art. 37 quater della L. 109/94 e successive modificazioni e
integrazioni;
- assiste le associate nella stipula della concessione stessa;
- mantiene rapporti di collaborazione e di informazione con il concessionario, e vigila affinché esegua
puntualmente i lavori e rispetti gli impegni tutti contrattualmente assunti, fino all'avvenuto collaudo
delle opere, informandone tutti i membri del Comitato regionale di cui alla DGR 1195 del 28 ottobre
2002.
Art. 5 – Organi dell'Associazione
Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, il Presidente e il Collegio dei Revisori.
Art. 6 – Assemblea
Partecipano all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria tutte le Aziende associate, in persona dei Direttori generali,
legali rappresentanti pro tempore.
L'Assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria su richiesta di una delle associate.
Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, anche a mezzo fax, con preavviso di almeno 5 giorni prima della
data fissata per l'adunanza. In caso di urgenza il preavviso deve essere dato almeno un giorno prima della data fissata
per l'adunanza.
L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tutte le associate; in caso di assenza o impedimento di uno dei
direttori generali, partecipa all’Assemblea il delegato ordinario o altro soggetto espressamente delegato dal direttore
generale in forma scritta.
In caso di assenza o impedimento di più direttori generali, l'Assemblea sarà regolarmente costituita se presente almeno
uno di essi.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal direttore generale più anziano per età, presente
all'adunanza.
I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti da un segretario appositamente nominato tra i dipendenti di una delle
associate.
L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione unanimemente.
All'Assemblea spettano i seguenti compiti:
in sede ordinaria:
a) deliberare su ogni argomento sottoposto alla sua approvazione;
in sede straordinaria:
a) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.
Art. 7 – Presidente
Il Presidente svolge funzioni di garante dell'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea, della gestione del patrimonio
dell'Associazione e di controllo dell'esatto adempimento degli impegni assunti dalle singole associate.
Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali, e ad esso spetta la formazione
degli atti che impegnano l'Associazione, sia nei riguardi delle associate che nei terzi; rappresenta l’Associazione, a tutti
gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.
Il Presidente è nominato dall'Assemblea e dura in carica per un triennio o per tutta la durata dell'Associazione, e deve
essere di necessità uno dei direttori generali delle Aziende associate.
In caso di assenza, di dimissioni o di impedimento grave, le funzioni di Presidente sono esercitate dal direttore generale
più anziano d'età.
Art. 8 – Collegio dei Revisori
Al Collegio dei Revisori spetta il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione.
Essi devono redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal
Presidente.
Il Collegio dei Revisori è composto da quattro membri, di cui uno con funzioni di presidente, nominati e revocabili
dall'Assemblea delle associate. Durano in carica per un triennio.
Art. 9 - Bilancio
Alla fine di ogni anno solare il Presidente predisporrà un bilancio consuntivo da sottoporre al controllo del Collegio dei
Revisori ed all'approvazione dell'Assemblea delle associate entro il 15 febbraio. Il bilancio dovrà essere depositato entro
due mesi a norma dell'art. 2615 bis cod. civ..
L'Assemblea dovrà altresì approvare il bilancio di previsione entro il 30 ottobre. L'eventuale residuo attivo risultante dal
bilancio deve essere destinato all'incremento del fondo sociale.
Art. 10 – Finanze e patrimonio
Per lo scopo per il quale è costituita l'Associazione si avvale delle risorse finanziarie approvate dal Consiglio regionale
con propria deliberazione del 23.12.2002 n. 202 ed in particolare di quelle statali relative all'art. 20 della L. 67/88, di
quelle delle singole Aziende derivanti dalle alienazioni attuate a seguito della valorizzazione da parte dei Comuni
interessati dei beni patrimoniali conseguenti alla dismissione programmata delle strutture ospedaliere esistenti o
derivanti dalle operazioni finanziarie ad esse connesse, nonché, nella misura indicata dall’Assemblea, di quelle derivanti
dalla compartecipazione di terzi imprenditori privati, secondo il metodo della finanza di progetto.
Art. 11 – Funzionamento dell'Associazione
Ai fini del funzionamento dell'Associazione, e per l'espletamento degli scopi di cui all'art. 4, l’Associazione si avvale di
uno staff costituito da personale sanitario, tecnico ed amministrativo, indicati dalle associate. Potrà altresì avvalersi
della consulenza di professionisti esterni deliberati dall’Assemblea. Le spese sostenute per il funzionamento
dell’Associazione sono ripartite tra le associate in quote paritarie.
Art. 12 – Scioglimento e liquidazione
In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Il fondo di dotazione residuo sarà ripartito tra le associate rispettando le percentuali di costituzione.
Art. 13 – Regolamento interno
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con
regolamento interno approvato dall’Assemblea da elaborarsi a cura del Presidente.
Art. 14 – Rinvio
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali del codice
civile in materia di associazioni.
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