STATUTO della Azienda speciale provinciale "Riserva naturale del Lago di Canterno" ARTICOLO 1 (DENOMINAZIONE E SEDE) E' costituita dalla provincia di Frosinone, ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 un'Azienda speciale denominata "Riserva naturale de Lago di Canterno". Il Comune di Ferentino assume le vesti di Ente esterno patrocinante. Successivamente anche gli altri Enti locali territorialmente interessati potranno assumere tale veste approvando lo Statuto ed avanzando formale richiesta. L'Azienda ha la propria sede legale presso la Provincia di Frosinone. il Consilgio di Amministrazione può stabilire sedi Amministrative della Azienda presso edifici di proprietà pubblica ubicati all'interno del perimetro della Riserva naturale, o nelle immediate vicinanze. ARTICOLO 2 (SCOPI) L'Azienda si prefigge le seguenti finalità: - Gestione e valorizzazione del territorio della Riserva naturale del Lago di Canterno, istituita ai sensi della legge regionale n. 29/1997; - Collaborazione con gli enti locali territorialmente interessati al fine di promuovere uno sviluppo compatibile con la tutela dell'ambiente e della biodiversità; - Elaborazione di studi, statistiche ed altri elementi di conoscenza del territorio e dell'ambiente; - Promozione di politiche di marketing territoriale da parte degli enti locali interessati. L'Azienda persegue finalità di interesse pubblico senza scopi di lucro; la sua azione si inquadra nell'ambito dei fini di tutela del territorio e dell'ambiente. Per il perseguimento dei fini sopra descritti, l'Azienda potrà partecipare a progetti nazionali, comunitari ed internazionali, nonchè acquisire incentivi e finanziamenti, agendo anche quale strumento operativo ed esecutivo di iniziative della Provincia di Frosinone. Per il raggiungimento degli scopi sopraindicati, il Consiglio di Amministrazione può stipulare specifiche convenzioni con enti di gestione di aree naturali protette regionali e provinciali e altre Aziende speciali e Organismi diversi. Può avvalersi, per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, anche della collaborazione di altre strutture tecniche. ARTICOLO 3 (ORGANI) Gli Organi dell'azienda sono: a) Il consiglio di Amministrazione; b) Il Presidente; c) Il Revisore dei Conti; d) La Consulta degli Enti, che viene costituita solo nel caso in cui anche uno solo degli Enti locali territorialmente interessati non partecipi come Ente esterno patrocinante alla Azienda speciale; e) Il Direttore ARTICOLO 4 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE) Il Consiglio di Amministrazione è così composto: - n. 3 rappresentanti della Provincia di Frosinone, nominati dal Presidente della Provincia; - rappresentanti del numero massimo di sei, ciascuno designato dagli Enti locali territorialmente interessati che corrispondono all'Azienda somme destinate al perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, sotto forma di contribuzioni, e che pertanto assumono le vesti di Enti esterni patrocinanti; detti ultimi rappresentanti, che rimangono in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio, sono nominati dalla Giunta della Provincia di Frosinone. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione della Azienda speciale può essere assegnato, contestualmente al provvedimento di nomina, una indennità di funzione con le modalità e i limiti di cui all'art. 82 del T.U. n. 267/2003, e nella misura stabilita dalla tabella A del D.M. Interno n. 119/2000 per gli assessori comunali dei comuni fino a 3000 abitanti. Per l'espletamento di particolare e specifici incarichi conferiti, il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire un compenso a titolo di rimborso spese ad uno o più Consiglieri. Per la trattazione di specifici problemi possono, con decisione preliminare del Presidente, essere ammessi a partecipare alle riunioni del Consiglio esperti qualificati con funzioni consultive. LA durata del Consiglio di Amministrazione è stabilita in cinque anni. ARTICOLO 5 (COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE) Il Consiglio di Amministrazione provvede con ogni più ampio potere all'Amministrazione dell'Azienda nei limiti indicati dal presente Statuto. In particolare il Consiglio: a) Adotta il piano-programma, il bilancio pluriennale, il bilancio economico preventivo annuale ed il conto consuntivo e li trasmette, corredati da dettagliate relazioni illustrative, al Consiglio Provinciale per il loro esame ed approvazione nei termini previsti; b) Adotta il Piano della Riserva naturale previsto dall'art. 26 della L.R. n. 29/1997 e lo trasmette, corredato da dettagliate relazioni illustrative, alla Giunta Provinciale, che ne propone l'approvazione al Consiglio, secondo il procedimento previsto dal comma 4 dello stesso articolo; c) Adotta il Regolamento della Riserva Naturale previsto dall'art. 27 della L.R. n. 29/1997 e lo trasmette, alla Provincia per l'approvazione da parte del consiglio su proposta da parte della Giunta; d) Adotta il programma pluriennale di promozione economica e sociale di cui all'art. 30 della L.R. n. 29/1997 e lo trasmette alla Provincia che lo approva con deliberazione del Consiglio su proposta della Giunta; e) Approva i regolamenti interni per il funzionamento dell'Azienda e quelli relativi alle gestioni servizi eventualmente assunti; f) Appronta i programmi ed i regolamenti delle iniziative svolte dall'Azienda; g) Nomina e revoca il Direttore ai sensi del successivo articolo 10; h) Definisce il contingente di personale a tempo indeterminato necessario per il funzionamento dell'Azienda e provvede ove necessario all'assunzione del personale di cui ai punti b) e c) dell'art. 12. Nell'ambito del consiglio specifici incarichi anche permanenti possono essere conferiti ai singoli suoi componenti o al Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto con provvedimento del Presidente della Provincia, su conforme deliberazione del Consiglio Provinciale, nel caso di grave violazione di norme di legge o regolamento, ovvero nel caso di pregiudizio degli interessi dell'Azienda o della Provincia. ARTICOLO 6 (RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO) Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente in relazione alle esigenze dell'Azienda con avviso contenente l'ordine del giorni della riunione, da spedire con lettera raccomandata o via telefax, almeno sette giorni prima della stessa; in caso di urgenza può essere convocato anche con telegramma da spedire almeno due giorni prima della data fissata per la riunione. Il Consiglio viene inoltre convocato quando ne facciamo richiesta almeno i due terzi dei suoi componenti. Le delibere vengono assunte a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore dell'Azienda. ARTICOLO 7 (PRESIDENTE) Il Presidente dell'Azienda è eletto dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dei componenti rappresentanti della Provincia, a maggioranza assoluta dei componenti. Il consiglio, sempre a maggioranza assoluta dei componenti, può revocare il Presidente, con deliberazione motivata in relazione alla funzionalità e gestione dell'Azienda. Il Presidente dura in carica cinque anni. Il Presidente rappresenta l'Azienda speciale nei rapporti con gli Enti partecipanti e con gli Enti terzi, provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione e ne formula l'ordine del giorno; vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, sull'andamento dell'Azienda ed in genere sull'operato del Direttore. In caso di necessità, il Presidente può assumere i provvedimenti di urgenza con l'obbligo di sottoporli alla convalida nella prima seduta utile, e comunque non oltre i 30 giorni dalla emanazione degli stessi. Al Presidente della Azienda speciale, può essere attribuito un emolumento, la cui misura è stabilita dal Consiglio, di importo massimo pari all'indennità di funzione prevista dal D. M. Interni n. 119/2000, tab. A, per i sindaci di comuni fino a 3000 abitanti, ai sensi dell'art. 82, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000. Il Consiglio di Amministrazione elegge, con le stesse modalità, il Vice-Presidente, di area territoriale diversa dal Presidente. ARTICOLO 8 (REVISORE DEI CONTI) Il Revisore dei Conti è nominato dalla Giunta della Provincia di Frosinone sentiti gli Enti patrocinanti. Dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione. Partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il Revisore esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Azienda ed in particolare: a) Effettua almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza di cassa, sull'esistenza dei valori di titoli di proprietà sui depositi ed i titoli a custodia; b) Verifica la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di statuto e regolamentari; c) Vigila sulla regolarità delle scritture contabili; d) Esamina il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni. Al Revisore dei Conti dell'Azienda speciale spetta un emolumento annuo, la cui misura è stabilita Giunta Provinciale contestualmente al provvedimento di nomina, sulla base degli importi previsti per il Revisore dei Conti, dei comuni con meno di 3000 abitanti. ARTICOLO 9 (CONSULTA DEI CLIENTI) Esclusivamente nel caso in cui anche uno degli Enti locali territorialmente interessati non partecipi alla Azienda speciale in qualità di Ente esterno patrocinante, è costituita la Consulta degli Enti. La Consulta è composta dai Sindaci dei Comuni i cui territori sono compresi della Riserva Naturale e dal Presidente della dodicesima Comunità Montana, o loro delegati. La Consulta esprime pareri obbligatori non vincolanti sui seguenti atti: 1) Piano della Riserva Naturale e sue modificazioni, 2) Regolamento della Riserva Naturale e sue modificazioni, 3) Piano-Programma, bilancio pluriennale, bilancio economico preventivo annuale, 4) Programma pluriennale di promozione economica e sociale. ARTICOLO 10 (ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE - DIREZIONE) Per la nomina del Direttore l'Azienda procederà a selezione per la stipula di contratto a tempo determinato di diritto privato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Al Direttore spetta la gestione, la rappresentanza legale e la rappresentanza in giudizio della Azienda; svolge compiti istruttori e di attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione; sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del piano-programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e del conto consuntivo. Allo stesso è affidata la gestione del personale della Azienda speciale. Spettano altresì al Direttore tutte le funzioni e poteri previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di Aziende speciali. Il Direttore dura in carica 5 anni. Nel caso di reiterate inadempienze dei compiti e delle funzioni allo stesso attribuite o di gravi inefficenze nella funzionalità o nella gestione della Azienda, il Consiglio può revocare la nomina, provvedendo alla revoca del relativo contratto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. ARTICOLO 11 (ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE - RESPONSABILITA' DI PROCEDIMENTO) I responsabili di procedimento per le aree: - amministrativa, - contabile, - tecnica, sono individuati dal Consiglio di Amministrazione della Azienda nell'ambito del personale in servizio presso l'Azienda ai sensi del successivo articolo 12. ARTICOLO 12 (PERSONALE) Per l'espletamento dei suoi compiti e per il raggiungimento dei fini statutari l'Azienda può avvalersi: a) di personale di ruolo provinciale e comunale, anche a tempo parziale previa convenzione con gli Enti interessati e con rimborso delle spese conseguenti, o con provvedimento di comando; il personale utilizzato dovrà essere individuato sulla base di idonea qualifica professionale in relazione all'incarico conferito; b) di personale dotato di professionalità specifica da assumente, previa idonea selezione, a tempo indeterminato o determinato, con il contratto di diritto privato nei limiti, per quello a tempo indeterminato, di un contingente prefissato con riferimento ai singoli livelli funzionali stabiliti con provvedimento del Consiglio di Amministrazione; c) di esperti per la trattazione di specifici problemi anche attraverso la stipula di contratti di lavoroa progetto o altra tipologia prevista dalla normativa. Le prestazioni lavorative rese dal personale provinciale e comunale al di fuori dell'orario di lavoro, verranno remunerate in base alle previsioni del CCNL dei dipendenti del compatrio Enti locali. ARTICOLO 13 (ENTRATE DELLA AZIENDA) L'Azienda provvede dal conseguimento delle proprie finalità con le seguenti entrate: a) proventi per le prestazioni di servizi; b) contributi di enti ed organismi; c) contributi della Provincia di Frosinone e degli enti patrocinanti; l'entità del contributo a carico di ciascun Ente patrocinante è contenuta entro il limite di 10000 euro annui, con possibilità di revisione a cadenza biennale. L'eventuale revisione, deliberata formalmente da ciascun Ente, avviene su proposta del Consiglio di Amministrazione della Azienda. ARTICOLO 14 (FONDO DI DOTAZIONE) Il fondo di dotazione è costituito dai beni mobili e dalle attrezzature assegnati in dotazione dalla Provincia di Frosinone all'atto dell'istituzione, nonchè da quelli successivamente acquisiti dalla Azienda. Di tali beni va redatto l'inventario, che costituisce apposita sezione dell'inventario provinciale. ARTICOLO 15 (BILANCI) L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il Bilancio preventivo ed il Conto Consuntivo, recanti in allegato tutti gli elementi di documentazione e di giustificazione dei programmi e delle spese, devono essere deliberati dal Consiglio di Amministrazione entro i termini di approvazione del bilancio della Provincia. La copertura degli eventuali deficit di bilancio è a carico della Provincia di Frosinone. ARTICOLO 16 (SERVIZIO DI CASSA E DOCUMENTI CONTABILI) Il servizio di cassa è espletato di norma dall'Istituto di Credito che effettua il servizio di tesoreria per la Provincia di Frosinone. Le riscossioni ed i pagamenti sono effettuati tramite banca mediante le normali procedure bancarie con firma abbinata del Direttore e del responsabile amministrativocontabile della Azienda (o suo supplente). ARTICOLO 17 (ESTINZIONE DELLA AZIENDA) L'Azienda può essere soppressa in qualsiasi tempo con motivata deliberazione del Consiglio provinciale, sentiti gli Enti patrocinanti. In tal caso la Provincia di Frosinone subentra in tutti i rapporti della Azienda. ARTICOLO 18 (MODIFICAZIONI DELLO STATUTO) Il presente Statuto può essere modificato da Consiglio provinciale di Frosinone dopo aver verificato la volontà degli Enti patrocinanti.