STATUTO della Azienda speciale provinciale "Riserva naturale del

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STATUTO della Azienda speciale provinciale "Riserva
naturale del Lago di Canterno"
ARTICOLO 1
(DENOMINAZIONE E SEDE)
E' costituita dalla provincia di Frosinone, ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 un'Azienda speciale
denominata "Riserva naturale de Lago di Canterno". Il Comune di Ferentino assume le vesti di Ente
esterno patrocinante. Successivamente anche gli altri Enti locali territorialmente interessati potranno
assumere tale veste approvando lo Statuto ed avanzando formale richiesta. L'Azienda ha la propria
sede legale presso la Provincia di Frosinone. il Consilgio di Amministrazione può stabilire sedi
Amministrative della Azienda presso edifici di proprietà pubblica ubicati all'interno del perimetro
della Riserva naturale, o nelle immediate vicinanze.
ARTICOLO 2
(SCOPI)
L'Azienda si prefigge le seguenti finalità:
- Gestione e valorizzazione del territorio della Riserva naturale del Lago di Canterno, istituita ai
sensi della legge regionale n. 29/1997;
- Collaborazione con gli enti locali territorialmente interessati al fine di promuovere uno sviluppo
compatibile con la tutela dell'ambiente e della biodiversità;
- Elaborazione di studi, statistiche ed altri elementi di conoscenza del territorio e dell'ambiente;
- Promozione di politiche di marketing territoriale da parte degli enti locali interessati.
L'Azienda persegue finalità di interesse pubblico senza scopi di lucro; la sua azione si inquadra
nell'ambito dei fini di tutela del territorio e dell'ambiente. Per il perseguimento dei fini sopra
descritti, l'Azienda potrà partecipare a progetti nazionali, comunitari ed internazionali, nonchè
acquisire incentivi e finanziamenti, agendo anche quale strumento operativo ed esecutivo di
iniziative della Provincia di Frosinone. Per il raggiungimento degli scopi sopraindicati, il Consiglio
di Amministrazione può stipulare specifiche convenzioni con enti di gestione di aree naturali
protette regionali e provinciali e altre Aziende speciali e Organismi diversi. Può avvalersi, per il
raggiungimento degli scopi di cui sopra, anche della collaborazione di altre strutture tecniche.
ARTICOLO 3
(ORGANI)
Gli Organi dell'azienda sono:
a) Il consiglio di Amministrazione;
b) Il Presidente;
c) Il Revisore dei Conti;
d) La Consulta degli Enti, che viene costituita solo nel caso in cui anche uno solo degli Enti locali
territorialmente interessati non partecipi come Ente esterno patrocinante alla Azienda speciale;
e) Il Direttore
ARTICOLO 4
(CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)
Il Consiglio di Amministrazione è così composto:
- n. 3 rappresentanti della Provincia di Frosinone, nominati dal Presidente della Provincia;
- rappresentanti del numero massimo di sei, ciascuno designato dagli Enti locali territorialmente
interessati che corrispondono all'Azienda somme destinate al perseguimento delle finalità di cui
all'art. 2, sotto forma di contribuzioni, e che pertanto assumono le vesti di Enti esterni patrocinanti;
detti ultimi rappresentanti, che rimangono in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio, sono
nominati dalla Giunta della Provincia di Frosinone.
Ai componenti del Consiglio di Amministrazione della Azienda speciale può essere assegnato,
contestualmente al provvedimento di nomina, una indennità di funzione con le modalità e i limiti di
cui all'art. 82 del T.U. n. 267/2003, e nella misura stabilita dalla tabella A del D.M. Interno n.
119/2000 per gli assessori comunali dei comuni fino a 3000 abitanti. Per l'espletamento di
particolare e specifici incarichi conferiti, il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire un
compenso a titolo di rimborso spese ad uno o più Consiglieri. Per la trattazione di specifici problemi
possono, con decisione preliminare del Presidente, essere ammessi a partecipare alle riunioni del
Consiglio esperti qualificati con funzioni consultive. LA durata del Consiglio di Amministrazione è
stabilita in cinque anni.
ARTICOLO 5
(COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)
Il Consiglio di Amministrazione provvede con ogni più ampio potere all'Amministrazione
dell'Azienda nei limiti indicati dal presente Statuto. In particolare il Consiglio:
a) Adotta il piano-programma, il bilancio pluriennale, il bilancio economico preventivo annuale ed
il conto consuntivo e li trasmette, corredati da dettagliate relazioni illustrative, al Consiglio
Provinciale per il loro esame ed approvazione nei termini previsti;
b) Adotta il Piano della Riserva naturale previsto dall'art. 26 della L.R. n. 29/1997 e lo trasmette,
corredato da dettagliate relazioni illustrative, alla Giunta Provinciale, che ne propone l'approvazione
al Consiglio, secondo il procedimento previsto dal comma 4 dello stesso articolo;
c) Adotta il Regolamento della Riserva Naturale previsto dall'art. 27 della L.R. n. 29/1997 e lo
trasmette, alla Provincia per l'approvazione da parte del consiglio su proposta da parte della Giunta;
d) Adotta il programma pluriennale di promozione economica e sociale di cui all'art. 30 della L.R.
n. 29/1997 e lo trasmette alla Provincia che lo approva con deliberazione del Consiglio su proposta
della Giunta;
e) Approva i regolamenti interni per il funzionamento dell'Azienda e quelli relativi alle gestioni
servizi eventualmente assunti;
f) Appronta i programmi ed i regolamenti delle iniziative svolte dall'Azienda;
g) Nomina e revoca il Direttore ai sensi del successivo articolo 10;
h) Definisce il contingente di personale a tempo indeterminato necessario per il funzionamento
dell'Azienda e provvede ove necessario all'assunzione del personale di cui ai punti b) e c) dell'art.
12. Nell'ambito del consiglio specifici incarichi anche permanenti possono essere conferiti ai singoli
suoi componenti o al Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto con provvedimento del Presidente della
Provincia, su conforme deliberazione del Consiglio Provinciale, nel caso di grave violazione di
norme di legge o regolamento, ovvero nel caso di pregiudizio degli interessi dell'Azienda o della
Provincia.
ARTICOLO 6
(RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO)
Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente in relazione alle esigenze dell'Azienda
con avviso contenente l'ordine del giorni della riunione, da spedire con lettera raccomandata o via
telefax, almeno sette giorni prima della stessa; in caso di urgenza può essere convocato anche con
telegramma da spedire almeno due giorni prima della data fissata per la riunione. Il Consiglio viene
inoltre convocato quando ne facciamo richiesta almeno i due terzi dei suoi componenti. Le delibere
vengono assunte a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le
funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore dell'Azienda.
ARTICOLO 7
(PRESIDENTE)
Il Presidente dell'Azienda è eletto dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dei componenti
rappresentanti della Provincia, a maggioranza assoluta dei componenti. Il consiglio, sempre a
maggioranza assoluta dei componenti, può revocare il Presidente, con deliberazione motivata in
relazione alla funzionalità e gestione dell'Azienda. Il Presidente dura in carica cinque anni. Il
Presidente rappresenta l'Azienda speciale nei rapporti con gli Enti partecipanti e con gli Enti terzi,
provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione e ne formula l'ordine del giorno;
vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, sull'andamento dell'Azienda ed in genere
sull'operato del Direttore. In caso di necessità, il Presidente può assumere i provvedimenti di
urgenza con l'obbligo di sottoporli alla convalida nella prima seduta utile, e comunque non oltre i 30
giorni dalla emanazione degli stessi. Al Presidente della Azienda speciale, può essere attribuito un
emolumento, la cui misura è stabilita dal Consiglio, di importo massimo pari all'indennità di
funzione prevista dal D. M. Interni n. 119/2000, tab. A, per i sindaci di comuni fino a 3000 abitanti,
ai sensi dell'art. 82, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000. Il Consiglio di Amministrazione elegge, con
le stesse modalità, il Vice-Presidente, di area territoriale diversa dal Presidente.
ARTICOLO 8
(REVISORE DEI CONTI)
Il Revisore dei Conti è nominato dalla Giunta della Provincia di Frosinone sentiti gli Enti
patrocinanti. Dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione. Partecipa di diritto alle riunioni
del Consiglio di Amministrazione. Il Revisore esercita il controllo sulla gestione finanziaria
dell'Azienda ed in particolare:
a) Effettua almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza di cassa, sull'esistenza dei
valori di titoli di proprietà sui depositi ed i titoli a custodia;
b) Verifica la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di statuto e
regolamentari;
c) Vigila sulla regolarità delle scritture contabili;
d) Esamina il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, esprimendosi sugli stessi con apposite
relazioni.
Al Revisore dei Conti dell'Azienda speciale spetta un emolumento annuo, la cui misura è stabilita
Giunta Provinciale contestualmente al provvedimento di nomina, sulla base degli importi previsti
per il Revisore dei Conti, dei comuni con meno di 3000 abitanti.
ARTICOLO 9
(CONSULTA DEI CLIENTI)
Esclusivamente nel caso in cui anche uno degli Enti locali territorialmente interessati non partecipi
alla Azienda speciale in qualità di Ente esterno patrocinante, è costituita la Consulta degli Enti. La
Consulta è composta dai Sindaci dei Comuni i cui territori sono compresi della Riserva Naturale e
dal Presidente della dodicesima Comunità Montana, o loro delegati. La Consulta esprime pareri
obbligatori non vincolanti sui seguenti atti:
1) Piano della Riserva Naturale e sue modificazioni,
2) Regolamento della Riserva Naturale e sue modificazioni,
3) Piano-Programma, bilancio pluriennale, bilancio economico preventivo annuale,
4) Programma pluriennale di promozione economica e sociale.
ARTICOLO 10
(ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE - DIREZIONE)
Per la nomina del Direttore l'Azienda procederà a selezione per la stipula di contratto a tempo
determinato di diritto privato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Al Direttore spetta la
gestione, la rappresentanza legale e la rappresentanza in giudizio della Azienda; svolge compiti
istruttori e di attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione; sottopone al Consiglio di
Amministrazione lo schema del piano-programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo
economico annuale e del conto consuntivo. Allo stesso è affidata la gestione del personale della
Azienda speciale. Spettano altresì al Direttore tutte le funzioni e poteri previsti dalle vigenti
disposizioni di legge in materia di Aziende speciali. Il Direttore dura in carica 5 anni. Nel caso di
reiterate inadempienze dei compiti e delle funzioni allo stesso attribuite o di gravi inefficenze nella
funzionalità o nella gestione della Azienda, il Consiglio può revocare la nomina, provvedendo alla
revoca del relativo contratto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
ARTICOLO 11
(ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE - RESPONSABILITA' DI PROCEDIMENTO)
I responsabili di procedimento per le aree:
- amministrativa,
- contabile,
- tecnica,
sono individuati dal Consiglio di Amministrazione della Azienda nell'ambito del personale in
servizio presso l'Azienda ai sensi del successivo articolo 12.
ARTICOLO 12
(PERSONALE)
Per l'espletamento dei suoi compiti e per il raggiungimento dei fini statutari l'Azienda può avvalersi:
a) di personale di ruolo provinciale e comunale, anche a tempo parziale previa convenzione con gli
Enti interessati e con rimborso delle spese conseguenti, o con provvedimento di comando; il
personale utilizzato dovrà essere individuato sulla base di idonea qualifica professionale in
relazione all'incarico conferito;
b) di personale dotato di professionalità specifica da assumente, previa idonea selezione, a tempo
indeterminato o determinato, con il contratto di diritto privato nei limiti, per quello a tempo
indeterminato, di un contingente prefissato con riferimento ai singoli livelli funzionali stabiliti con
provvedimento del Consiglio di Amministrazione;
c) di esperti per la trattazione di specifici problemi anche attraverso la stipula di contratti di lavoroa
progetto o altra tipologia prevista dalla normativa. Le prestazioni lavorative rese dal personale
provinciale e comunale al di fuori dell'orario di lavoro, verranno remunerate in base alle previsioni
del CCNL dei dipendenti del compatrio Enti locali.
ARTICOLO 13
(ENTRATE DELLA AZIENDA)
L'Azienda provvede dal conseguimento delle proprie finalità con le seguenti entrate:
a) proventi per le prestazioni di servizi;
b) contributi di enti ed organismi;
c) contributi della Provincia di Frosinone e degli enti patrocinanti; l'entità del contributo a carico di
ciascun Ente patrocinante è contenuta entro il limite di 10000 euro annui, con possibilità di
revisione a cadenza biennale. L'eventuale revisione, deliberata formalmente da ciascun Ente,
avviene su proposta del Consiglio di Amministrazione della Azienda.
ARTICOLO 14
(FONDO DI DOTAZIONE)
Il fondo di dotazione è costituito dai beni mobili e dalle attrezzature assegnati in dotazione dalla
Provincia di Frosinone all'atto dell'istituzione, nonchè da quelli successivamente acquisiti dalla
Azienda. Di tali beni va redatto l'inventario, che costituisce apposita sezione dell'inventario
provinciale.
ARTICOLO 15
(BILANCI)
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il Bilancio preventivo ed il Conto Consuntivo,
recanti in allegato tutti gli elementi di documentazione e di giustificazione dei programmi e delle
spese, devono essere deliberati dal Consiglio di Amministrazione entro i termini di approvazione
del bilancio della Provincia. La copertura degli eventuali deficit di bilancio è a carico della
Provincia di Frosinone.
ARTICOLO 16
(SERVIZIO DI CASSA E DOCUMENTI CONTABILI)
Il servizio di cassa è espletato di norma dall'Istituto di Credito che effettua il servizio di tesoreria
per la Provincia di Frosinone. Le riscossioni ed i pagamenti sono effettuati tramite banca mediante
le normali procedure bancarie con firma abbinata del Direttore e del responsabile amministrativocontabile della Azienda (o suo supplente).
ARTICOLO 17
(ESTINZIONE DELLA AZIENDA)
L'Azienda può essere soppressa in qualsiasi tempo con motivata deliberazione del Consiglio
provinciale, sentiti gli Enti patrocinanti. In tal caso la Provincia di Frosinone subentra in tutti i
rapporti della Azienda.
ARTICOLO 18
(MODIFICAZIONI DELLO STATUTO)
Il presente Statuto può essere modificato da Consiglio provinciale di Frosinone dopo aver verificato
la volontà degli Enti patrocinanti.
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