Contratti di Diritto d’Autore Il diritto d'autore è la posizione giuridica soggettiva dell'autore di un'opera dell'ingegno a cui i diversi ordinamenti nazionali e diverse convenzioni internazionali (Convenzione di Berna) riconoscono la facoltà originaria esclusiva di diffusione e sfruttamento, ed in ogni caso il diritto ad essere indicato come tale anche quando abbia alienato le facoltà di sfruttamento economico o lo stesso sia esaurito ad esempio per decorso termine di durata –70 anni dopo la morte dell’autore-(diritto morale d'autore). In particolare, il diritto d'autore è una figura propria degli ordinamenti di diritto codicistico o civil law (tra i quali l'Italia), mentre in quelli di diritto comune ovvero di common law (tra cui Regno Unito e Stati Uniti) esiste l'istituto del copyright, termine di lingua inglese che letteralmente significa diritto di copia. i) Il diritto d'Autore: Le norma di riferimento sono L. 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, e dal Titolo IX del Libro Quinto del Codice Civile, è la disciplina delle facoltà attribuibili a colui che realizza un'opera dell'ingegno di carattere creativo, con l'intento di riservargli sia i diritti morali che economici. La legge n. 633/41 originariamente era allineata alla tutela minima prevista dalla Convenzione di Berna. Ovviamente nel corso del tempo le sue disposizioni sono state modificate in più occasioni: in adeguamento al dettato della successiva Costituzione Repubblicana ed in recepimento delle diverse disposizioni comunitarie. Gli artt. 1-5 della legge n. 633/1941 individuano tuttora le opere protette dal diritto d'autore. Nella tutela rientrano tutte le opere dell'ingegno aventi carattere creativo, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. A titolo esemplificativo, la legge fornisce un elenco di categorie in cui siano ricomprese le opere tutelabili: Letteratura: opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e religiose, sia in forma scritta che orale ; Musica: opere e composizioni musicali, con o senza parole, opere drammatico-musicali e variazioni musicali purché costituiscano un'opera originale in sé ; Arti figurative: opere di scultura, pittura, disegni, incisioni o appartenenti ad arti figurative similari, compresa la scenografia teatrale; Architettura: i disegni e le opere dell'architettura, le opere del disegno industriale che presentino carattere creativo e valore artistico; Teatro: opere con o senza traccia scritta ; Cinema: opere cinematografiche, mute o con sonoro, fotografiche; infine al disegno industriale che presenti di per sé valore artistico e carattere creativo. Inoltre, sono protette anche le cosiddette "elaborazioni di carattere creativo", come ad esempio le traduzioni in un'altra lingua, le trasformazioni da una forma letteraria o artistica in un'altra, gli adattamenti, le riduzioni, ecc. A seguito del recepimento delle Direttive 91/250/CE e 96/9/CE nell’elenco sono stati inseriti: Programmi per elaboratore; Banche dati. ii) I diritti dell'autore: Il diritto nasce al momento della creazione dell'opera, ed è definibile come «particolare espressione del lavoro intellettuale». L'atto creativo genera il diritto sul risultato. L'autore ha il diritto incondizionato di sfruttare la propria opera in ogni modo, inoltre ha il diritto di impedire a terzi di sfruttare economicamente la propria opera; in particolare l’autore ha le seguenti facoltà esclusive: pubblicazione, riproduzione, trascrizione, esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico, comunicazione al pubblico, ovvero diffusione tramite mezzi di diffusione a distanza ( telefono, radiodiffusione, televisione e mezzi analoghi, tra cui il satellite, il cavo e la stessa internet), compresa la cosiddetta offerta on demand, distribuzione, traduzione e/o elaborazione, vendita, noleggio e prestito. Tutti i diritti sopraelencati sono indipendenti. Inoltre i diritti riguardano sia l'opera nel suo insieme, che in ciascuna delle sue parti. Il diritto consiste di due elementi fondamentali: il diritto morale e il diritto patrimoniale. Il primo è strettamente legato alla persona dell'autore e, salvo casi particolari, tale rimane, mentre il secondo è originariamente dell'autore, il quale può cederlo dietro compenso (ma anche gratuitamente) ad un acquirente (licenziatario), il quale a sua volta può nuovamente cederlo nei limiti del contratto di cessione e della legge applicabile, fermi i diritti morali. iii) Diritto morale: Tutela la personalità dell'autore e l'attività in cui si materializza la sua creatività: A) Il diritto d'inedito. È un'articolazione della libertà di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 della Costituzione. B) Il diritto alla paternità dell'opera. C) Il diritto all'integrità dell'opera. L'autore ha diritto che l’opera venga riprodotta o eseguita come da lui indicato. La tutela del diritto morale all'integrità dell'opera riguarda solo quelle modifiche che comportano un concreto pregiudizio per la personalità dell'autore. D) Il diritto di pentimento. Art. 2582 c.c.: l'autore ha diritto di ritirare l'opera dal commercio, fermo restando l’obbligo di indennizzo ai licenziatari dei diritti di commercio dell'opera stessa. Il diritto morale è imprescrittibile ed è tutelabile dagli eredi, sempre restando da riferirsi all'autore, in qualunque tempo, la titolarità creativa dell'opera. Estinto il diritto d'autore, l'opera diviene di pubblico dominio ed è liberamente utilizzabile da chiunque, anche a fini economici, purché sia rispettato il diritto morale alla titolarità artistica. iv) Diritto di fruttamento economico: Il diritto di utilizzo economico si estingue decorso un certo periodo dalla morte dell'autore; pertanto agli eredi ed aventi diritto è in genere garantito un congruo periodo di tutela di questo diritto che copre un tempo equivalente ad una o due generazioni. Tale tutela è nella maggior parte dei paesi occidentali (tra cui l'Italia) di settant'anni dalla morte dell'ultimo dei coautori dell'opera. Nelle opere collettive la durata dei diritti di utilizzazione dell'opera come un tutt'uno è di settant'anni dalla prima pubblicazione. Per le opere anonime o pseudonime devono trascorrere settant'anni dalla prima pubblicazione (qualunque sia la forma in cui viene effettuata): se l'autore si rivela o viene rivelato da persone autorizzate, l'opera torna a sottostare ai tempi previsti dalla legislazione. In caso di parti di opera, di volumi e/o di opere periodiche, la durata dei diritti decorre dall'anno della pubblicazione. v) Diritti connessi al diritto d'autore: Sono i diritti che nascono in capo a soggetti diversi dall’autore dell'opera, la cui esistenza è direttamente "connessa" al diritto d’autore, sono i diritti che si riferiscono ad attività intellettuali e commerciali determinanti per il sistema dell'industria culturale. Tradizionalmente sono i diritti disciplinati dal Titolo II della legge 633/1941 (artt. 72 e seguenti) relativi all’incisione e produzione di fonogrammi, quelli relativi alla produzione di opere audiovisive e cinematografiche, quelli relativi all’emissione radiofonica e televisiva e quelli degli artisti interpreti ed esecutori. vi) Diritti sul ritratto: Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso del soggetto tranne quando la riproduzione dell'immagine sia giustificata o collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltosi in pubblico. vii) Contratto di Edizione: Dal punto di vista giuridico si tratta di un classico contratto a prestazioni corrispettive avente ad oggetto l'opera dell'ingegno. Il bene immateriale del lavoro creativo non è il supporto fisico sul quale il primo viene trasfuso. il contratto di edizione è solo quello in cui la riproduzione grafica dell'opera avviene su carta o su materiale analogo (Tribunale Milano, 25 novembre 1992). I soggetti della fattispecie negoziale sono: l'autore dell'opera e l'editore che realizza il suo interesse a trarre profitto dal lavoro creativo mediante l'assunzione - a sue spese - degli oneri di riproduzione e di pubblicazione dell'opera condividendo parte dell’utile con l’autore. L’elemento essenziale del contratto di edizione è la circostanza che la riproduzione e la diffusione dell'opera avvengano per conto e a spese dell'editore. Qualora non vi sia tale presupposto occorre indagare quale sia la reale volontà delle parti per riposizionare correttamente il contratto. Nel caso di un contratto con il quale l'autore di un'opera letteraria, a propria cura ed onere incarichi uno stampatore di stampare, pubblicare e vendere l'opera sarà con tutta evidenza applicabile la disciplina dell’ appalto e non in quella del contratto di edizione (Pretura Verona 14 marzo 1985). Il contratto di edizione è nominato ed è regolamentato agli artt. 118 ss. della LDA. Il contratto può essere " per edizione " o a " termine " se l’accordo tra le parti è di pubblicare una o più edizioni dell'opera (nel contratto per edizione) o, se è lasciata la scelta all'editore di decidere il numero delle edizioni da pubblicare nel termine. Nella prima ipotesi il numero delle copie è determinato dalle parti, qualora a pena di una determinazione ex lege del numero di copie da pubblicare - comma 4^ art. 122 - che indica il numero minimo di copie 2000 in mancanza di espressa indicazione Nel contratto a termine la mancata indicazione del numero minimo di esemplari nel contratto provoca la nullità dell’accordo. Il contratto di edizione ha efficacia limitata non può eccedere i venti anni questo limite va visto come un’applicazione del diritto di pentimento, esistono tuttavia delle eccezioni nell' u.c. dell'art. 122 per i contratti aventi ad oggetto la pubblicazione dizionari, di enciclopedie, fotografie, illustrazioni, e simili ad uso industriale ecc.). Particolare importanza assume la definizione dell'oggetto del contratto, che definisce i diritti di sfruttamento economico dell'opera, che sono trasferiti dal suo autore all'editore. Salvo patto contrario si presume che siano stati trasferiti i diritti esclusivi comma 2^ dell'art. 119, residuano quindi a favore dell'autore stesso i soli diritti morali previsti a tutela dell'integrità e paternità delle opere medesime contro interventi lesivi di terzi ma, poiché per l'esercizio di tali diritti non è necessario avere la proprietà del supporto fisico nel quale si estrinsecano le opere, l'autore non ha diritto alla restituzione dei manoscritti, o dei disegni originali ecc., salvo diversamente pattuito al momento della consegna (Corte appello Milano, 17 marzo 1995). Infatti al comma 3^ dell'art.119, al fine di evitare possibili abusi a danno dell'autore dell'opera, la richiesta del consenso delle parti, ancorché formale, è inefficace quando la disposizione di diritti futuri, limiti eventuale maggiore protezione del diritto d'autore. La legge permette la disponibilità di diritti che attengono a opere future ovvero che non sono state ancora create configurando una vera e propria aspettativa giuridica convenzionalmente pattuita. Il contratto con il quale le parti si accordino per le opere dell'ingegno future non può avere però una durata superiore a dieci anni. La giurisprudenza ritiene che l'editore non possa sindacare bontà e valore intrinseci all'opera, una volta che abbia assunto l'obbligo di pubblicarla, in quanto l'obbligazione dell'autore non contiene una tale garanzia, essendo, piuttosto, il relativo rischio connesso strutturalmente alla posizione dell'editore. L’elemento giuridico fondamentale è la consegna dell’opera compiuta da parte dell'autore affinché l'editore possa pubblicarla per trarne il godimento connesso allo sfruttamento (Cassazione civile sez. I, 8 novembre 1995, n. 11599). L'art. 120 prevede il caso in cui non sia pattuito un termine essenziale in cui l’opera debba essere consegnata all'editore; in questo caso la legge ammette l'azione in sede giudiziaria per la determinazione del termine. Il contratto può prevedere più edizioni dell'opera, nel qual caso l'editore è tenuto a comunicare tempestivamente all'autore la data presumibile di esaurimento dell'edizione in corso, prima ovviamente che ciò avvenga,ai sensi del comma 2^ dell'art. 124 - deve dichiarare allo stesso se sia sua intenzione procedere ad una nuova edizione. Il contratto di edizione si risolve di diritto sia nel caso in cui l'editore abbia rinunciato ad una nuova edizione, sia nel caso in cui, pur avendo dichiarato di voler procedere ad una nuova edizione, trascorrere inutilmente il termine di due anni dalla notifica di detta dichiarazione. Tale comportamento rileva ai fini della configurabilità di una responsabilità contrattuale, art. 124 ultimo comma, e la conseguente azione di risarcimento dei danni a favore dell'autore dell'opera. Obbligo fondamentale dell'editore è di corrispondere all’ autore tutti i compensi pattuiti, si aggiungono quindi in capo all’editore: 1) L'obbligo di indicare il nome dell’autore anche tramite pseudonimo sull'opera pubblicata, come evidenza della paternità della stessa (art. 126). 2) L'obbligo di pubblicare o riprodurre l'opera non oltre il termine di due anni dall'effettiva consegna della stessa (art. 127). Il termine di cui sopra è inderogabile e quindi prevale su di un eventuale patto contrario, salva la deroga prevista dall'ultimo comma dell'art. 127 in materia di opere collettive. 3) L'obbligo di riconoscere all'autore il diritto potestativo di modificare la sua creazione senza pregiudizio per il carattere e la destinazione della stessa, fino al momento della sua pubblicazione (comma 1^ art. 129). 4) L'obbligo di interpellare l'autore prima di procedere alle nuove edizioni . 5) L'obbligo di richiedere il consenso dell'autore dell'opera per il trasferimento a terzi del diritto acquisito, sempre che tale alienazione non pregiudichi la reputazione o la diffusione del lavoro creativo (art. 132). 6) L'obbligo di interpellare l'autore offrendogli gli esemplari dell'opera rimasti invenduti e ad un prezzo ribassato, prima di rivenderli o mandarli al macero; è questo un tipico caso di prelazione legale (art.133). Infine, l'estinzione del contratto di edizione avviene anche a seguito di decisione giudiziaria - che ai sensi dell'art. 134 n. 4 vieti la pubblicazione, la riproduzione o la messa in commercio dell'opera -, o ancora nel caso in cui le copie rimangano invendute, fermo restando (ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2582 c.c. e dell'art. 142 LDA) il diritto dell'autore di ritirare in qualsiasi momento il suo lavoro dal commercio, qualora concorrano gravi ragioni morali. Avv. Furio S. Ghezzi