BONFIGLIOLI RIDUTTORI spa Bologna, 18/7/1997 In data odierna

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BONFIGLIOLI RIDUTTORI spa
Bologna, 18/7/1997
In data odierna, presso l'Associazione degli Industriali di Bologna, si sono incontrati i Sigg.ri
Papignani, Sernesi, Donati, Foschi, Corni, Barbiero per la FIM-FIOM -UILM Provinciali di
Bologna, Forlì e Modena, ed i Sigg.ri Chou, Salis, Piga, Benassi, Valeriani, Bozzoli, Giardina,
Piccinini, Monzali, Faggi, Barzanti, Bertozzi, Camporesi, Ravaglioli, Zaccheroni, Bartoli,
D'Amato, Mazzetti, Pessolano, Tonielli, Montaguti, Fariselli e Tello per le R.S.U. della Bonfiglioli
Riduttori, unitamente alle Direzioni Aziendali della Bonfiglioli Riduttori S.p.A. nelle persone dei
Sigg.ri Ghilardi, Bonvicini e Marabini, e della TNT Logistics Italia S.p.A. rappresentata dai Sigg.ri
Occidente, Pascale, Grossi, Pettenuzzo e Dalla Riva, assistite dal dott. Marco Milocco
dell'Associazione degli industriali della provincia di Bologna
PREMESSA
Le parti si sono incontrate nell'ambito delle procedure previste dall'art. 2112 Cod. Civ., così
come modificato dall'art. 47 della Legge 428/90, e di quanto previsto dagli accordi aziendali, in
merito al progetto della Bonfiglioli di cessione di ramo di azienda e più in particolare delle
funzioni di logistica come di seguito specificate, a far data dal l'Agosto 1997.
L'azienda Bonfiglioli ha informato le R.S.U. sul tema del servizio al cliente nell'attuale contesto
di mercato, caratterizzato da crescenti esigenze di tempestività nella consegna dei prodotti e dei
ricambi, che ha evidenziato la necessità di una significativa revisione dell'attuale struttura
organizzativa della Bonfiglioli Riduttori, caratterizzata dallo sviluppo di un progetto di partnership
e di specializzazione sul core business.
In tale ottica il settore "Logistico", rappresentato dai servizi di magazzino prodotto finito e
ricambi, magazzino componenti di produzione nonché dai trasporti interaziendali, da fornitori e
verso clienti, verrà ceduto con gli attuali organici (cfr. elenco; allegato 1) alla TNT Logistics Italia
S.p.A. che, per la sua vocazione Aziendale, può rappresentare un punto di forza per dare
positive risposte alle suddette necessità del mercato.
Quanto sopra ha come scopo l'accrescimento della capacità di servizio al prodotto ed al cliente,
nonché l'acquisizione di una maggior flessibilità ed efficacia delle attività specifiche, anche
mediante la conseguente integrazione in un network, tale da produrre gli effetti moltiplicatori
propri del know how specifico e conseguentemente la valorizzazione e sviluppo delle
professionalità specifiche del comparto, nonché la salvaguardia e crescita dei livelli
occupazionali.
Seguendo la sua consolidata prassi di comportamento, la TNT Logistics Italia gestirà tale ramo
d'Azienda nell'assoluto rispetto di ogni normativa di Legge e contrattuale presente e futura, e
nella salvaguardia delle disposizioni inerenti l'affidamento dei lavori in appalto.
L'esecuzione delle attività oggetto di partnership avverrà negli spazi definiti all'interno degli
stabili industriali della Bonfiglioli Riduttori, secondo gli schemi che vengono allegati (cfr. all. 2) al
presente accordo, fatte naturalmente salve eventuali modifiche che si rendessero necessarie
alla luce della concreta operatività quotidiana o di modifiche strutturali che trovassero
realizzazione e delle quali, ovviamente, sarà fornita preventiva informazione alle OO.SS.,
nell'ambito delle previste procedure, finalizzate ad accordo.
Sulla base delle suddette considerazioni, di cui le OO.SS. con le R.S.U. prendono atto, per
quanto attiene le condizioni del trasferimento del personale dalla Bonfiglioli alla TNT Logistics
Italia, si conviene di procedere come di seguito indicato, precisando che le condizioni normative
e retributive troveranno altresì applicazione, se non espressamente derogate, anche per i
lavoratori in futuro assunti in TNT Logistics Italia presso Bonfiglioli Riduttori.
A) RELAZIONI SINDACALI INTERAZIENDALI
Tenuto conto delle interazioni connesse alle intese fra la Bonfiglioli Riduttori S.p.A. e la TNT
Logistics S.p.A. in riferimento alla decisione della Bonfiglioli Riduttori di affidare alla TNT
Logistics le attività della logistica Aziendale (spedizione, magazzino prodotti finiti e gestione
componenti) si conviene di istituire un Coordinamento InterAziendale composto dalle rispettive
R.S.U. (Bonfiglioli - TNT) e dalle Direzioni Aziendali (Bonfiglioli - TNT) con i compiti di seguito
indicati:
1) annualmente, di norma entro il primo quadrimestre di ciascun anno, le parti si incontreranno
per una informativa ed un esame congiunto dei seguenti temi:
 prospettive produttive
 bilancio ed attività dell'anno precedente
 risultati della partnership ed organizzazione dei servizi connessi
 investimenti effettuati ed in programma
 ambiente di lavoro
 modifiche organizzative
 occupazione
 regime degli orari
 programmi di formazione professionale
2) a fronte di modifiche organizzative che abbiano riflessi sull'organizzazione del lavoro,
l'ambiente e i regimi degli orari, nonché gli assetti occupazionali, le Direzioni Aziendali della
Bonfiglioli Riduttori e della TNT Logistics si impegnano a convocare preventivamente il
Coordinamento InterAziendale.
L'incontro potrà essere richiesto anche ad iniziativa del Coordinamento Sindacale
InterAziendale.
Gli incontri descritti avranno l'obiettivo di individuare linee guida di comportamento negoziale da
svilupparsi autonomamente nell'ambito delle singole Società con le rispettive R.S.U. sui temi
posti, con facoltà del Coordinamento Sindacale InterAziendale di avanzare proposte che nel
rispetto delle reciproche autonomie aiutino il raggiungimento di specifici accordi fra le parti.
3) Inoltre, in occasione del rinnovo della contrattazione di secondo livello, oggi regolato
dall'Accordo InterConfederale del 23 Luglio 1993 e dai C.C.N.L. di settore, le parti firmatarie del
presente Accordo convengono di far riferimento all'art, 9, Disc. Gen. Sez. III, del C.C.N.L.
Metalmeccanica vigente.
Il Coordinamento Sindacale InterAziendale delle R.S.U. istituito nel presente accordo, si
incontrerà con le Aziende al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per discutere e
concordare i programmi Aziendali sui quali definire gli obiettivi della contrattazione Aziendale
che verrà successivamente presentata e negoziata dalle rispettive R.S.U. e Direzioni Aziendali
anche con tempistiche diverse.
Si conviene che l'esercizio, nelle rispettive Aziende, dei diritti contrattuali connessi al negoziato
di secondo livello, in vigenza dell'Accordo Interconfederale 23/7/93 e dei rispettivi C.C.N.L., nel
presupposto della contestuale presenza negli Stabilimenti della Bonfiglioli Riduttori dei lavoratori
della TNT Logistics Italia, potrà essere attuato anche congiuntamente dalle rispettive R.S.U.
Le parti ritengono che il ruolo del Coordinamento InterAziendale potrà inoltre accertare una
coerente gestione degli accordi stipulati.
4) Il Coordinamento Sindacale InterAziendale sarà composto da tre membri della R.S.U. della
TNT Logistics delle unità operative presenti presso la Bonfiglioli e da quattro membri delle
R.S.U. Bonfiglioli Riduttori, di cui almeno uno per ciascuna Provincia.
Ai suddetti incontri potranno partecipare le OO.SS. di Categoria interessate o delegate alla
rappresentanza.
Le ore necessarie agli incontri saranno poste a carico delle rispettive Direzioni Aziendali.
B) ARMONIZZAZIONE ECONOMICO-NORMATIVA
Nel rispetto del dettato dell'articolo 2112 Cod. Civ., si conviene di definire la seguente
armonizzazione economico-normativa:
1) Premio feriale annuale: verrà mantenuto con le modalità e nell'entità attualmente definite
dall'accordo integrativo 25/4/96 Bonfiglioli Riduttori, riparametrato secondo la tabella di
conversione dei livelli inquadramentali che si allega. La liquidazione annuale avverrà
unitamente alle competenze del mese di giugno (primo giorno lavorativo del mese di luglio).
2) Scatti di anzianità: le quote retributive ed il numero di scatti acquisiti alle dipendenze della
Bonfiglioli riduttori verranno mantenute e congelate in apposita voce di busta paga (scatti
congelati) non assorbibile. Ai dipendenti che passeranno alla TNT Logistics Italia saranno
inoltre riconosciuti ulteriori scatti di anzianità triennali fino al numero massimo di dieci, tenuto
conto del numero di scatti già maturati in costanza di rapporto con la Bonfiglioli Riduttori. Si
precisa che il primo scatto di anzianità presso Tnt Logistics Italia maturerà decorsi due anni
dall'ultimo scatto riconosciuto in Bonfiglioli, mentre per i successivi e fino a concorrenza di dieci
la maturazione avrà cadenza triennale. Infine i dipendenti che siano stati assunti prima del 16
Novembre 1979 verranno a maturare fino ad un massimo totale di dodici scatti.
3) Lavoro straordinario: fermo restando l'obbligo aziendale ad una informazione preventiva
sulla necessità di effettuare lo straordinario, ed al fine di giungere agli accordi che di volta in
volta le parti considereranno necessari, si conviene fin d'ora che le prestazioni straordinarie
infrasettimanali saranno maggiorate del 25%, mentre in caso di prestazione nella giornata del
Sabato, a fronte di una prestazione di 6 ore, saranno retribuite 7 ore maggiorate al 50%.
4) Turni di lavoro: per quanto riguarda i regimi degli orari per la prestazione su più turni di
lavoro valgono gli accordi vigenti alla Bonfiglioli Riduttori. La relativa maggiorazione, pur
rimanendo nella stessa quantità ai fini della sola semplificazione del calcolo per effetto della
mensilizzazione, verrà erogata in cifra mensile a favore dei lavoratori normalmente in turno,
mentre sarà calcolata sull'effettiva prestazione nei casi di parziale effettuazione mensile dei
turni.
5) Orario sfalsato e relativa indennità: si conviene di mantenere in essere l'istituto e la relativa
indennità economica in oggetto, riferito alla fattispecie di anticipo o posticipo di 1 ora rispetto
all'orario standard della prestazione giornaliera (8-17). L'indennità in questione ammonta a £
40.000 lorde mensili, come da accordi della Bonfiglioli Riduttori.
6) Ferie: si conferma la spettanza definita dal CCNL Commercio riproporzionata su 5 giorni
lavorativi settimanali. Pertanto i lavoratori godranno di 22 gg. annui di ferie contrattuali.
7) Calendario ferie: La sua predisposizione avverrà secondo le modalità negoziali in uso presso
la Bonfiglioli Riduttori, e pertanto sarà oggetto di accordo in sede di Coordinamento
Interaziendale.
8) Ex festività: si rimanda alla legislazione vigente (4 giornate annue) e alla prassi in uso
relativamente alla calendarizzazione.
9) Le due festività dei 2-6 e 4-11 spostate alla domenica verranno godute dai lavoratori in conto
ferie con le modalità che saranno concordate ogni anno alla stipula dell'accordo per il
godimento di ferie, ex festività e riduzione di orario. Allo stesso modo la festività dei SS. Patrono
sarà calendarizzata in sede di accordo ferie annuale.
10) ROL: il godimento della riduzione dell'orario di lavoro, così come definito dal CCNL
Commercio (h. 72), sarà calendarizzato nell'ambito della definizione annuale del calendario
ferie. Tale programma dovrà anche tenere conto delle esigenze specifiche connesse al servizio
da espletare in favore della Bonfiglioli Riduttori.
11) Inquadramento professionale: le attuali categorie verranno riparametrate secondo lo
schema di cui all'allegato 3.
Si precisa che i livelli retributivi che non trovano corrispondenza tra il CCNL metalmeccanico e
quello del commercio (5A e 5S) saranno rispettivamente armonizzati introducendo per il primo
caso un superminimo individuale, non assorbibile se non in caso di promozione al livello
superiore, ed attribuendo il terzo livello Commercio, mentre per il secondo si procederà
all'individuazione congiunta di uno specifico profilo aziendale (3S), il cui parametro contrattuale
si posizionerà a livello intermedio fra il terzo e il secondo livello.
12) Verifiche sull'inquadramento professionale: gli incontri di verifica sui profili professionali e sui
passaggi di categoria saranno tenuti secondo gli accordi e la prassi in uso in Bonfiglioli
Riduttori.
13) Sistema retributivo: si rinvia al CCNL Commercio, salvo quanto previsto dal presente
accordo in materia di riparametrazione su 14 mensilità della retribuzione globale annuale, con
esclusione del Premio Feriale, già definito al punto 1 del presente accordo.
In particolare si prende atto che le voci retributive che concorrono a formare la retribuzione
mensile lorda nel C.C.N.L. Metalmeccanica, cosi come ridefinita ed integrata dagli accordi
integrativi della Bonfiglioli Riduttori, sono: - A) Paga base -B) Contingenza - C) E.D.R.- D)
Premio produzione - E) Superminimo collettivo di categoria - F) Scatti di anzianità - G) Elemento
professionale - H) Scatti congelati 4) Superminimo individuale - L) Straordinario forfait. Tale
retribuzione viene corrisposta su tredici mensilità.
Ai fini dell'armonizzazione retributiva si conviene che gli importi derivanti dalla sommatoria
annuale delle voci sopracitate saranno ridistribuiti, dividendoli su quattordici mensilità, nelle
seguenti voci del C.C.N.L. Commercio e Aziendali TNT Logistics come definite nel presente
accordo e di seguito indicate: - A) Paga base -B) Indennità di contingenza - C) 3° Elemento - D)
Scatti anzianità - E) Superminimo individuale - F) Scatti congelati - G) Elemento professionale -
H) Superminimo collettivo. L'armonizzazione avverrà secondo la tabella esemplificativa allegata
(cfr. all. n. 4).
Si precisa inoltre che il pagamento verrà effettuato mediante bonifico bancario, con valuta fissa
il primo giorno lavorativo del mese successivo.
14) Occupazione: in relazione a quanto stabilito ai punti 1 e 13 del presente accordo, nonché in
riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato che saranno effettuate successivamente alla
stipula del presente Accordo, la TNT Logistics Italia si impegna a predisporre e concordare
specifici corsi di formazione professionale in orario di lavoro al fine di consentire un proficuo
inserimento ed un adeguato sviluppo. professionale. L'Azienda riconosce la particolare valenza
connessa a programmi di formazione teorico-pratica articolati in base ad una durata di circa 100
ore nel corso del primo biennio.
15) Acconto ed erogazione mensile: la retribuzione mensile sarà erogata il primo giorno
lavorativo di ogni mese; tuttavia, transitoriamente fino a tutto il 31-12-97, il giorno 22 di ogni
mese verrà erogato un acconto di £ 700.000.
16) Maternità: per il periodo di astensione obbligatoria verrà riconosciuta una indennità pari al
100% della retribuzione.
17) Diritti individuali:
A) quanto a visite mediche specialistiche e terapie, part-time, lutti, assenza per malattia rigli,
aspettativa per motivi familiari e anticipazione TFR, si confermano gli accordi aziendali
Bonfiglioli.
B) Part-time: per quanto concerne il part-time valgono gli accordi in allegato applicati alla
Bonfiglioli Riduttori. Nel caso di future e diverse modalità saranno oggetto di accordo
preventivo.
C) Cure termali: si manterrà l'accordo Bonfiglioli, con possibilità di ridefinizione delle percentuali
di accesso qualora il numero dei dipendenti per anno che usufruiranno di questo accordo risulti
significativamente in eccesso rispetto alla media storica degli ultimi tre anni .
D) Aspettativa per tossicodipendenza: si richiama l'accordo aziendale Bonflglìoli, precisando
che il periodo di conservazione del posto di lavoro è definito in tre anni.
18) Diritti sindacali:
A) RSU: in ogni unità produttiva Bonfiglioli Riduttori ove sia presente la TNT Logistics Italia si
procederà ad eleggere un delegato della R.S.U., che sarà composta globalmente da tre delegati
e comunque da un rappresentante dei lavoratori ogni 35 dipendenti; ciò premesso, tali delegati
verranno eletti sulla base degli accordi e regolamenti vigenti e potranno avere agibilità in tutte le
sedi produttive previa comunicazione alle Aziende.
B) Dirigenti sindacali: verrà applicato lo Statuto dei Lavoratori ed il Contratto del Commercio.
C) Assemblee: le assemblee dei lavoratori si terranno nei locali della Bonfiglioli Riduttori, ed è
facoltà delle R.S.U. e delle OO.SS. - sui temi di comune interesse, ove venga fornita preventiva
comunicazione alle Aziende - procedere alla convocazione e svolgerle congiuntamente; per le
ore di assemblea retribuite per i dipendenti interessati al presente accordo della TNT Logistics
Italia si rimanda al Contratto del Commercio (12 ore l'anno).
D) Monte ore: il monte ore per le R.S.U. viene fissato in 3 ore per ogni dipendente con un
minimo di 60 ore. Tale monte ore è determinato dal calcolo dei dipendenti complessivi della
TNT Logistics Italia operanti negli Stabilimenti Bonfiglioli Riduttori al 31 Dicembre di ciascun
anno. Per quanto riguarda il Coordinamento Interaziendale delle R.S.U., previsto
successivamente dal presente Accordo, esso avrà un apposito monte ore pari a 200 ore globali
annue.
E) Comunicazioni fra le OO.SS, le R.S.U. ed il Coordinamento Interaziendale: si assumono le
stesse modalità previste dal punto 2 del sistema di comunicazione (telefono, fax, ecc.)
dell'accordo del gruppo Bonfiglioli Riduttori del 19/11/92.
F) Delegato di Patronato: le ore a disposizione del delegato di Patronato saranno pari a 50 ore
annue.
G) R.L.S.: Oltre a quanto previsto dalle disposizioni ed accordi, viene assunto quanto stabilito in
merito all'accordo Bonfiglioli Riduttori del 25/4/96.
H) Relazioni sindacali e diritti d'informazione: viene assunto quanto previsto in materia degli
accordi Bonfiglioli Riduttori fatto salvo quanto espresso nel presente accordo.
19) Fondo pensionistico integrativo (Previlabor): il suddetto fondo viene mantenuto secondo le
modalità definite presso Bonfiglioli fatte salve eventuali disposizioni legislative o contrattuali
future che dovessero assorbire o superare questo istituto.
20) Mensa-buono pasto: la quota a carico dei dipendenti TNT Logistics Italia sarà la medesima
dei lavoratori della Bonfiglioli Riduttori, utilizzando i locali ed i servizi attualmente in esercizio
presso la Bonfiglioli stessa.
21) Aumenti contrattuali: verranno applicati ai dipendenti sia le scadenze che gli importi previsti
dalla II e III tranche del CCNL Commercio.
22) Organizzazione del lavoro: le parti si danno atto che in via sperimentale verrà mantenuto
l'attuale standard operativo ed organizzativo; quanto sopra potrà essere oggetto, "entro 6 mesi
dalla data del passaggio, di accordo e ridefinizione unitamente all'ipotesi di nuovi modelli
organizzativi.
23) Flessibilità d'orario: si conferma la regolamentazione dell'orario degli impiegati con
possibilità di accedere al lavoro fra le ore 8 e le 8 e 30, con ripartizione per quarto d'ora.
24) Assenza per malattia: la Società fornirà a richiesta del singolo diperidente, la situazione
quantitativa dei giorni di malattia effettuati in relazione all'eventuale superamento del periodo di
comporto.
25) Trattamento di malattia/infortunio: si farà riferimento al C.C.N.L. dei Commercio; tuttavia in
caso di superamento del periodo di comporto previsto verrà concessa un'aspettativa non
retribuita pari a tre mesi.
Per quanto riguarda il trattamento economico di malattia, fermi restando i contenuti contrattuali
in merito ai primi tre giorni di assenza, si procederà nel modo seguente: 1997 dal 4° al 20°
giorno pagamento del 100% della retribuzione; 1998 dal 4° al 20° giorno pagamento dell'85%
della retribuzione; dal 1999 dal 4° al 20° giorno pagamento del 75% della retribuzione.
Per ciò che concerne il trattamento economico per infortunio, fermi restando i contenuti
contrattuali in merito ai primi tre giorni di assenza, valgono le seguenti disposizioni: per il 1997
pagamento del 100% della retribuzione per i primi 20 gg.; 1998 fino al 4° giorno pagamento
dell'80% della retribuzione, mentre dal 5° al 20° verrà corrisposto il 95% di tale somma; dal
1999 fino al 4° giorno pagamento del 60% della retribuzione e del 90% dal 5° al ventesimo.
26) Eventi sfavorevoli: in caso di congiuntura economica negativa la TNT Logistics ricorrerà
agli ammortizzatori previsti per il Settore del Commercio. Temporanee esigenze di riduzione
dell'orario di lavoro vedralino la TNT e la R.S.U. impegnate a trovare soluzioni idonee atte ad
evitare perdite economiche per i lavoratori.
27) Trasferimenti: i lavoratori appartenenti alla sezione Logistica della TNT Logistics Italia
operanti mi Bonfiglioli Riduttori non potranno essere trasferiti fuori dalle unità produttive salvo
accordi fra le parti, realizzati in base a preventiva informativa alla R.S.U.
28) Lavoro in appalto: l'articolazione dei servizio oggetto della collaborazione fra TNT Logistics
Italia e Bonfiglioli Riduttori potrà prevedere il ricorso a quote marginali e per fasi transitorie di
attività in appalto, per mansioni di basso contenuto professionale.
Qualora tali necessità avessero carattere strutturale, le parti convengono di dar vita ad incontri
tesi ad individuare soluzioni negoziali condivise.
29) Rescissione contratto: premesso che nell'ambito del contratto intervenuto fra la Bonfiglioli
Riduttori e la TNT Logistics Italia è prevista una opzione di riacquisto del ramo d'Azienda in
questione da parte della Bonfiglioli Riduttori per proprio conto o con riserva di nominare
un'Azienda subentrante, in caso di rescissione del contratto di cessione del ramo d'Azienda
relativo alla gestione della logistica, previsto oggi da parte della TNT Logistics Italia per una
durata di 5 anni, i lavoratori individuati quali appartenenti - a tale data - al ramo d'Azienda
oggetto di cessione, saranno trasferiti in allora alle dipendenze della Bonfiglioli Riduttori o della
Società subentrante, ferme restando le modalità normative ed economiche in essere.
30) Lavoratori assunti successivamente alla data dell'Accordo: come specificato nella
premessa, le precedenti condizioni normative e retributive troveranno altresì applicazione, se
non espressamente derogate, anche per i lavoratori che siano inseriti in TNT Logistics
successivamente alla data di stipula del presente Accordo ed operanti presso Bonfiglioli
Riduttori.
Nota a verbale
In sede di completa stesura del testo dell'accordo la formula di richiamo agli accordi Bonfiglioli
Riduttori sarà sostituita dalla trascrizione del testo specifico di ogni singolo punto.
ALLEGATO 1 - ELENCO DIPENDENTI PER IL PASSAGGIO A TNT (*)
(*) CONSULTARE CONTRATTO ORIGINALE IN ARCHIVIO.
ALLEGATO 2 - PIANTA FABBRICATO "BONFIGLIOLI RIDUTTORI" (*)
Area disaccopiamento
Area TNT
Pianta piano primo
Pianta piano terra
(*) CONSULTARE CONTRATTO ORIGINALE IN ARCHIVIO.
ALLEGATO 3 - EQUIPARAZIONE LIVELLI
LIVELLI DI INQUADRAMENTO
CCNL METALMECCANICA
7° QUADRO
7° LIVELLO
6° LIVELLO
5° SUPER
5° LIVELLO
4° LIVELLO
3° LIVELLO
EQUIPARAZIONE
CCNL COMMERCIO
QUADRO
1° LIVELLO
2° LIVELLO
3° SUPER
3° LIVELLO
4° LIVELLO
5° LIVELLO
ALLEGATO 4 - MINIMI RETRIBUTIVI TNT
MINIMI DI RETRIBUZIONE AZIENDALE TNT LOGISTICS/BONFIGLIOLI
E.D.R. +
Livello
Quadro
1° liv.
2° liv.
3° Super
3° liv.
4° liv.
5° liv.
6° liv.
Livello
Quadro
1° liv.
2° liv.
3° Super
3° liv.
4° liv.
5° liv.
6° liv.
Paga base
1.614.967
1.454.761
1.258.382
1.166.974
1.075.567
930.221
840.429
754.514
Elemento
Terzo Superm.
Contingenza
prof.le
1.046.310
250.000
1.040.776
1.031.140
1.026.651
1.022.162
1.015.027
1.010.619
1.006.393
(*)
elemento
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
collet.
311.016
201.202
132.947
100.517
115.082
122.418
85.866
(*) TOTALE
2.915.277
2.810.553
2.494.724
2.330.572
2.202.246
2.064.330
1.977.466
1.850.773
ALLEGATO 4 BIS
PREMIO FERIALE ANNO 1998 E SEGUENTI TNT LOGISTICS/BONFIGLIOLI
Livelli
IMPORTI
Quadro
3.296.500
1°
3.296.500
2°
2.932.000
3° Super
2.628.000
3°
2.400.000
4°
2.157.000
5°
2.020.500
6°
1.762.000
7°
1.519.000
Preparato da Bonfiglioli Riduttori S.P.A 18/7/1997
Separate intese all'accordo 18 lug-97
Tabella di armonizzazione per i futuri neo-assunti
Metalmeccanica
Bonfiglioli
parametro
- 219.000
217
- 195.000
193
Commercio
TNT Logistics
Livelli
7°
6°
1°
2°
vedi allegato 4
vedi allegato 4
- 167.000
- 160.000
- 160.000
- 144.000
- 134.500
- 117.000
173
158
158
142
133
116
5°S
5°A
5°
4°
3°
2°
3°S
3°
3°
4°
5°
6°
vedi allegato 4
vedi allegato 4
vedi allegato 4
vedi allegato 4
vedi allegato 4
vedi allegato 4
19/11/92
11) DIRITTI INDIVIDUALI
11.1 Si conviene che per comprovate necessità derivanti da dover prestare assistenza ai
familiari facenti parte del nucleo familiare stesso o genitori e figli in ogni caso, i dipendenti
potranno usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita di durata superiore a 15 giorni, pari
a:
 fino a 2 mesi, per anzianItà di lavoro fino a 3 anni;
 fino a 4 mesi, per anzianità di lavoro oltre 3 anni.
I lavoratori in aspettativa derivante dai problemi sopra richiamati, avranno diritto a richiesta di un
anticipo sul T.F.R. di almeno £. 500.000= mensili, per ogni mese di aspettativa o frazione di
esso.
11.2 In deroga all'Art. 7 Legge 1204 del 30 dicembre 1971, si conviene DI riconoscere al
Genitore, con prole anche in affidamento, la possibilità di assentarsi dal lavoro durante le
malattie del bambino/a fino all'età di 6 anni, con presentazione del certificato medico.
Quanto qui previsto è aggiuntivo e/o alternativo a quanto previsto al punto precedente
(aspettativa) mentre non modifica i restanti punti (escluso l'Art. 7) della Legge 1204.
11.3 Qualora si verificassero casi di lavoratori tossicodipendenti, le parti convengono si posta
far ricorso ad un periodo di aspettativa non retribuita necessaria a terminare il ricovero in
comunità, o l'eventuale terapia di riabilitazione, sulla base di presentazione di idonea
documentazione.
11.4 Nel caso in cui il lavoratore sia colpito da un evento luttuoso di un familiare diretto (padre,
madre, figli, coniugi, fratelli) usufruirà di un giorno di permesso retribuito a carico dell'Azienda e
dei necessari permessi non retribuiti.
12) COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE LAVORATRICI
Si conviene che per una applicazione corretta del presente accordo e delle leggi vigenti
riguardanti il personale femminile, sarà costituita un'apposita commissione.
13) LAVORO A TEMPO PARZIALE PER IL PERSONALE IN FORZA
Con riferimento alle normatíve sul lavoro a tempo parziale prevista dalle leggi e dai CCNL,
l'Azienda è disponibile a dare applicazione all'istituto del tempo parziale da attuare con le
seguenti modalità, a titolo sperimentale:
Acc. 25/4/96.
Qualora gli esperti esterni manifestino la necessità di accedere ai Reparti Produttivi/Uffici
Aziendali, lo potranno fare solo se autorizzati dalla Direzione Aziendale.
Alle Commissioni sarà riservato il compito di trattazione/approfondimento degli argomenti
esaminati ed alle R.S.U., alla Direzione Aziendale ed alle OO.SS. spetterà reventuale
conseguente funzione negoziale.
2) RAPPRESENTANTI ALLA SICUREZZA DEI LAVORATORI (R.L.S.)
L'azienda si impegna a mettere a disposizione dei Delegati alla Sicurezza un idoneo archivio,
indicativamente ubicato presso i locali in uso alla R.S.U., che verranno opportunamente
sistemati.
Per l'occorrente materiale di aggiornamento, aggiuntivo a quanto già esistente in Azienda
presso l'addetto alla sicurezza, la Società fornirà un fondo economico pari a £. 200.000 annue
per ogni Stabilimento.
Tali Rappresentanti avranno a disposizione un monte ore pari a 40 h. pro-capite per il numero
dei Delegati previsti per Legge, aggiuntivo ai permessi sindacali a disposizione delle R.S.U. e
del Patronato o ad altro titolo, nonché a quanto previsto per la formazione, dei R.L.S., come
regolamentato dall'Accordo Interconfederale 22/6/1995.
3) VIDEO-TERMINALI
Secondo quanto previsto dalle normative specifiche e dagli Accordi Aziendali vigenti, per le
figure effettivamente video-terminaliste (a titolo indicativo, i lavoratori impegnati a
videoterminale per almeno 4 ore per ciascun giorno, di cui due consecutive senza interruzioni),
sarà prevista una organizzazione del lavoro che comentirà loro individualmente interruzioni
periodiche, mediante pause di 15 minuti delle attività a video, nell'ambito della giornata
lavorativa; si prevedono - per i suddetti lavoratori - visite mediche oculistiche, in accordo con gli
Enti di controllo, a cadenza - di norma - annuale.
4) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Le parti convengono che l'ottimizzazione dei modelli organizzativi costituisce condizione
fondamentale ed irrinunciabile per il consolidamento e lo sviluppo dell'Azienda. A questo
proposito ci si da atto del comune lavoro in tal senso realizzato durante la vigenza del
precedente Accordo integrativo Aziendale, che ha portato alla sperimentazione di modelli
assolutamente innovativi, che hanno contribuito alla mediazione degli interessi dei lavoratori e
delle esigenze di produzione.
Si conferma la volontà di dare continuità (anche attraverso un'analisi cnitica) alle esperienze
finora svolte.
Per tutte le modalità di turnazione sopra descritte, gli elenchi degli impianti interessati, che si
allegano, sono da considerare modificabili in base ad accordo fra le parti.
Le parti si danno altresì atto che la indennità per lavoro notturno migliora il trattamento
disciplinato dall'Art. 8 Dis.Spec. Parte prima del C.C.N.L del 5.7.94, e pertanto si conferma la
prassi in atto circa la corresponsione della maggiorazione per lavoro notturno a partire dalle ore
20.00.
F) ORARIO FLESSIBILE
Per gli inViQgati dei Reparti indicati nell'allegato, salvaguardando la copertura e la funzionalità
dei servizi, in via sperimentale per la durata di un anno, verranno previsti orari di lavoro non più
caratterizzati da rigidità.
Pertanto per gli impiegati degli Enti specificati in allegato del Gruppo Bonfiglioli si introdurrà una
flessibilità di orario, a far data dal 1/6/1996, con le seguenti modalità:
ENTRATA: 8; 8.15; 8.30 - Si precisa che le timbratare saranno riportate all'orario successivo più
prossimo alla marcatura.
USCITA: conseguenziale, nella stessa giornata, alle ore 17,00; 17,15; 17,30.
Sopra descritte indennità, a far data dal presente accordo, verranno rivalutate a cadenza
biennale, sulla base dell'andamento inflazionistico, gli esiti di apposito incontro.
Le parti convengono che quanto non specificatamente richiamato nel presente accordo in
materia di orari, riduzione di orari e maggiorazioni, rimane disciplinato dagli accordi aziendali
precedenti.
Eventuali modifiche dei regimi degli orari contemplati nel presente accordo dovranno essere
convenute fra le parti.
7) PROFESSIONALITA'
Le parti si danno atto della comune volontà di favorire l'accrescimento delle professionalità di
tutti i lavoratori quale leva stiategica per il consolidamento del posizionamento Aziendale.
A tal fine si dovrà procedere alla rilevazione delle figure professionali specifiche del Gruppo
Bonfiglioli, anche con la finalità di individuare quelle che, per effetto dell'intervento tecnologico e
delle modifiche organizzative, si sono innovate rispetto ai profili professionali descritti nel
vigente C.C.N.L. Metalmeccanica Privata ed a quanto previsto dagli Accordi integrativi
Aziendali, che si riconoscono non più pienamente rispondenti alle competenze professionali
specifiche esistenti in Azienda.
9) ASSENZA PER MALATTIA
Nel caso in cui un dipendente fluisca di consistenti periodi di malattia, l'Azienda si impegna ad
informarlo preventivamente qualora il cumulo delle assenze per tale titolo giunga in prossimità
della decurtazione retributiva contrattuale.
Nell'ottica di una preventiva informazione dei lavoratori in materia, inoltre, l'Azienda fornirà a
richiesta degli interessati un prospetto riassuntivo inerente il superamento del periodo di
comporto.
10) INDENNITA DI TRASFERTA
Ferma restando rapplicazione della disciplina del rimborso a piè di lista a favore dei dipendenti
in trasferta, nell'ottica di una piena equiparazione delle condizioni economico-normative dei
lavoratori del Gruppo, le parti si danno atto dell'opportunità di estendere raccordo 16/5/1995 a
tutti i dipendenti che vengano inviati in missione, eccezion fatta per gli area manager per i quali
rimane in essere la specifica disciplina vigente.
Si riassume, quindi, l'attuale normativa:
A) Missioni in Regione: condizioni attuali
B) Missioni fuori dall'ambito Regionale: corresponsione di una somma pari a £ 45.000 lorde
giornaliere per trasferte di durata minima di 10 ore - comprensive del viaggio -nell'ambito delle
24, o - in alternativa - £. 65.000 lorde per l'ipotesi di pernottamento. L'indennità da ultimo citata
deve ritenersi sostitutiva, in quanto condizione di miglior favore, del trattamento economico
stabilito dal C.C.N.L Metalmeccanica Privata 5/7/94.
C) Missioni in Europa: £. 80.000 lorde giornaliere (in ipotesi di pernottamento)
D) Missioni extra Europa: L. 100.000 lorde giornaliere (in ipotesi di pernottamento)
Tali somme, a far data dal 1° Gennaio 1997, verranno rivalutate a cadenza biennale, sulla base
dell'inflazione, agli esiti di apposito incontro.
11) PART-TIME
Con riferimento alle normative sul lavoro a tempo parziale previste dalla Legge e dal C.C.N.L.
Metalmeccanica Privata 5/7/94, ed al consolidamento dell'Accordo Integrativo 19/11/1992,
l'Azienda si impegna a dare applicazione all'istituto del lavoro a tempo parziale, da attuare con
le seguenti modalità:
A) ne potranno fare richiesta Operai/e ed Impiegati/e con esclusione dei trasfertisti e Impiegati/e
con funzioni di coordinamento, per giustificato motivo, privilegiando l'accesso per:
1) Motivi di salute
2) Stato di necessità familiare
3) Studio
- nella misura massima del 4% del personale a tempo pieno per ogni Stabilimento con organico
fino a 100 unità;
- nella misura massima del 5% del personale a tempo pieno per ogni Stabilimento con organico
superiore a 100 unità.
B) la richiesta va presentata con congruo preavviso (di norma un mese)
C) la durata dei contratto a tempo parziale sarà stabilita caso per caso e non potrà essere di
norma superiore a 12 mesi
D) è ammesso unicamente il tipo di orario sviluppato su 5 giorni settimanali (Part-time
orizzontale non inferiore a 20 ore settimanali).
E) il trattamento economico e gli istituti giundico-normativi saranno corrispondentemente
riproporzionati alla minor prestazione effettuata rispetto all'orario ordinario previsto dal C.C.N.L
vigente.
F) la R.S.U. sarà portata a conoscenza delle richieste.
12) ANTICIPAZIONI SUL T.F.R.
Nel confermare che la disciplina della materia rientra nel dettato della Legge 297/82, valutata la
finalità della norma, le parti convengono di estendere a due eventi - rientranti, peraltro, nella
casistica elencata nella citata Legge - la possibilità di accedere all'anticipazione del Trattamento
di fine rapporto dei dipendenti del Gruppo Bonfiglioli, confermandosi comunque le quantità
percentuali dei T.F.R. erogabili (massimo 70% della somma maturata, liquidabile in base alle
modalità di Legge).
Si confermano inoltre i contenuti dell'Accordo Aziendale 19/11/92 relativamente alle
anticipazioni concesse ai sensi dei punti 11 "Diritti Individuali" e 10 "Previdenza integrativa" e
successive integrazioni.
In altri termini ciascun lavoratbre potrà usufruire dell'anticipo sul trattamento di fine rapporto per
un massimo di due volte nelle ipotesi previste dalla Legge citata e per la quota maturata all'atto
della domanda.
13) VISITE MEDICHE
Le attuali due ore e mezzo retribuite, in caso di effettuazione di visita medica in coincidenza con
l'orafio normale di lavoro, vengono elevate a tre comprensive del viaggio, ad integrazione degli
Accordi 25/6/80 e 19/11/92 in materia.
Resta naturalmente confermato l'obbligo per il lavoratore di produrre idonea certificazione
dell'assenza attestante l'avvenuta visita medica, terapia o analisi di laboratorio e la durata della
stessa, a cura dei medico o della struttura sanitaria competente.
14) PREVILABOR
Si conviene di elevare le quote attualmente prelevate dall'accantonarnento del T.F.R. e versate
al Fondo Previlabor ai seguenti importi:
1) da 310.000 a 400.000 2) da 526.000 a 600.000 3) da 607.000 a 700.000
Resta per il resto confermata la disciplina della materia, che è regolata in base all'Accordo
Aziendale 17/7/1990 e successive intese, fermo restando il recepimento delle eventuali
disposizioni di miglior favore successivamente stabilite dal Contratto collettivo o dalla Legge.
15) OCCUPAZIONE
I dati oggettivamente rilevabili nel Gruppo Bonfiglioli, in materia di occupazione, confermano il
trend di espansione che ha caratterizzato l'ultimo biennio.
L'Azienda e le OO.SS. si danno atto del comune impegno a favorire ulteriormente lo sviluppo
dell'occupazione, perseguibile attraverso il continuo monitoraggio del fenomeno, come già in
essere per effetto della prassi di Relazioni Industriali interna al Gruppo.
L'Azienda si impegna a superare l'applicazione dei parametri salariali ridotti fissati per i c.d.
"Contratti di inserimento al lavoro" a far data dal 1° 1996; pertanto tutti i lavoratori del Gruppo
avranno da tale data - a parità di livello professionale - il normale trattamento salariale. Andrà
inoltre riveduta la politica di acquisizione delle risorse umane in ottemperanza al principio della
parità uomo-donna, cercando - nel corso della vigenza della presente intesa - di riequilibrare le
percentuali di personale femmile, compatibilmente con le esigenze di professionalità
necessarie, rispetto alla quale l'Azienda cercherà di favorire l'inserimento attraverso programmi
di formazione mirati
A tal fine saranno svolte verifiche in occasione degli incontri con la Commissione pari
opportunità precedentemente convenuti nel presente Accordo.
16) ACCESSI COORDINAMENTO SINDACALE
Essendo oramai completata l'unificazione Societaria della Bonfiglioli S.p.A., in riferimento al
punto 4 dell'Accordo Integrativo 19/11/92 (Coordinamento del Gruppo Bonfiglioli), fanno parte
del Coordinamento stesso gli Stabilimenti ora denominati B1. B2/3 (ex LS), B4 (ex Lucmar), B5
(ex Components), B6 (ex Trasmital), B7 (ex Monfer) ovvero Bonfiglioli Riduttori, Bonfiglioli
Riduttori Divisione Trasmital e Bonfiglioli Riduttori Divisione Components, cui verranno applicati
tutti gli accordi precedenti - in quanto compatibili e non derogati dalle intese specifiche
intervenute in occasione delle fusioni ed integralmente il presente.
Inoltre, a far data dalla firma dei presente accordo, in aggiunta al vigente monte-ore sindacale e
di Patronato, di quanto previsto per R.L.S. e quant'altro concordato in materia negli Accordi
Aziendali o prassi in uso, viene riconosciuto un incremento di 200 ore annue di permessi
sindacali retribuiti per effettuazione dell'attività sindacale di coordinamento nel Gruppo
Bonfiglioli.
Letto, confermato e sottoscritto.
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