LICEO STATALE “SANDRO PERTINI”
Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane (con Opzione EconomicoSociale)
Liceo Musicale e Coreutico – Sez. Musicale
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REGOLAMENTO PER IL CAMBIO DI STRUMENTO DEGLI ALUNNI
ISCRITTI AL LICEO MUSICALE E COREUTICO – SEZIONE MUSICALE
Art. 1. PREMESSE GENERALI
1. Come da D.P.R. 89/2010, all’atto dell’iscrizione al liceo musicale lo studente indica i
due strumenti a cui intende dedicare le ore di “Esecuzione ed Interpretazione”,
specificando il primo e il secondo strumento.
2. La scelta deve rispettare la norma della complementarietà fra primo e secondo
strumento: se il primo è polifonico (pianoforte, chitarra, percussioni etc.), il secondo
deve essere monodico (canto, archi, fiati, etc.), e viceversa.
3. In casi eccezionalmente motivati (ad esempio documentati problemi di salute) è
possibile derogare da tali criteri.
Art. 2. PRESENTAZIONE DOMANDE
1. Negli articoli seguenti sono descritte le modalità di cambio dello strumento; è
comunque necessaria sempre formale domanda scritta al Dirigente Scolastico,
adeguatamente motivata e presentata dallo studente se maggiorenne o dal genitore o
da un esercente la patria potestà.
2. Le domande devono inderogabilmente essere depositate, a pena di nullità, entro le
scadenze previste dalle singole tipologie di richieste.
Art. 3. CAMBIO DEL PRIMO STRUMENTO
1. Non è consentita la sostituzione del primo strumento. È possibile solamente, come
riportato all’art. 5, l’inversione tra il primo e il secondo strumento.
Art. 4. CAMBIO DEL SECONDO STRUMENTO
1. Per gli alunni che si iscrivono alla classe prima, la scelta del secondo strumento è
attuata dopo la prova attitudinale, secondo le modalità indicate all’art. 1. È possibile
comunicare il cambiamento della scelta del secondo strumento, inizialmente
individuato, entro il 31 Maggio dell’a.s. precedente a quello dell’inizio della classe
prima.
2. Gli studenti iscritti possono richiedere il cambio del secondo strumento o al termine
del primo biennio o al termine del primo anno di corso e comunque entro il 31 Maggio
dell’anno scolastico precedente a quello in cui si vuole attuare il cambio.
3. Il cambio del secondo strumento di cui al comma precedente è concesso una sola
volta agli alunni che risultano idonei dopo una prova sulle attitudini e sulle
competenze che devono risultare proporzionate al livello per il quale si richiede il
cambio di strumento. Tale prova è valutata da una Commissione designata con
decreto del Dirigente Scolastico. La Commissione per lo svolgimento della suddetta
prova è costituita da:
a) Il Dirigente Scolastico del Liceo Musicale, con funzione di presidente;
b) Il Docente Referente del Liceo Musicale;
c) Un docente di Esecuzione ed Interpretazione individuato dal Dirigente
Scolastico per lo strumento di destinazione richiesto dallo studente.
Art. 5) INVERSIONE PRIMO E SECONDO STRUMENTO
1. Gli studenti iscritti possono richiedere l’inversione tra il primo strumento
(quinquennale) e il secondo strumento (quadriennale) al termine del primo o del
secondo biennio, quindi al termine delle classi seconda o al termine della classe
quarta.
2. La domanda di inversione tra il primo e secondo strumento può essere presentata
solo una volta e comunque entro il 31 Maggio dell’anno scolastico precedente a quello
in cui si vuole attuare il cambio.
3. L'inversione tra primo e secondo strumento è concessa una sola volta agli allievi
che risultano idonei dopo una prova sulle attitudini e sulle competenze che devono
risultare proporzionate al livello per lo strumento richiesto come primo. Tale prova è
valutata da una Commissione designata con decreto della Dirigenza Scolastica. La
Commissione per lo svolgimento della suddetta prova è costituita da:
a) Il Dirigente Scolastico del Liceo Musicale, con funzione di presidente;
b) Il Docente Referente del Liceo Musicale;
c) Un docente di Esecuzione ed Interpretazione individuato dal Dirigente
Scolastico per lo strumento richiesto come primo dallo studente
Art. 6) DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
1. Non sono ammessi mutamenti dello strumento in corso d’anno scolastico, salvo i
casi di documentata incompatibilità fisiologica accertata successivamente all’avvio
delle attività didattiche.
2. Le prove di cui all’art. 4 c. 3 e art. 5 c. 3 si svolgono nella prima settimana di
Giugno. L’assenza alla prova comporta l’impossibilità di procedere alle modifiche
richieste. È consentito il differimento di tale prova una sola volta per gravi motivi
documentati, da presentare alla Commissione entro la data indicata e comunicata per
lo svolgimento della prova. La data della prova suppletiva non può più essere rinviata
o procrastinata.
3. In via transitoria, solo ed esclusivamente per l’a.s. 2015 – 2016, le domande di cui
al precedente comma 2 possono essere presentate, in deroga, entro il giorno 30
Giugno 2015.
4. Sempre in via transitoria, in deroga al precedente comma 2, per l’a.s. 2015 – 2016
le prove previste dall’art. 4 c. 3 e dall’art. 5 c. 3 si svolgono nella prima decade del
mese di Luglio 2015.
Approvato dal Consiglio di Istituto in data 27.05.2015 (Delibera n. 38 / 2014 – 2015)