Selezione massime TRIBUNALE E CORTE DI APPELLO DI BARI ~ SEZIONI LAVORO ANNO 2009 INDICE SOMMARIO PROCESSO DEL LAVORO ...................................................................................................................................... 4 Preavviso di fermo amministrativo: interesse e giurisdizione ............................................................................................ 4 Procura alle liti .................................................................................................................................................................. 4 Competenza per territorio e natura del rapporto ............................................................................................................... 4 Riparto di giurisdizione ...................................................................................................................................................... 5 Giudizio cautelare .............................................................................................................................................................. 5 Provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c. ........................................................................................................................ 6 Opposizione contro l’iscrizione a ruolo ............................................................................................................................. 6 Opposizione a cartella esattoriale ...................................................................................................................................... 7 Opposizione a verbale ispettivo .......................................................................................................................................... 7 Processo del lavoro e legittimazione passiva degli eredi ................................................................................................... 8 Successione testamentaria: eredi e legatari ....................................................................................................................... 8 Posizione contributiva e obblighi di informazione ............................................................................................................. 9 La circolazione della prova ................................................................................................................................................ 9 Legittimità del licenziamento: oneri probatori ................................................................................................................... 9 La distrazione delle spese processuali .............................................................................................................................. 10 Legitimatio ad causam ...................................................................................................................................................... 10 Requisiti della domanda e allegazioni documentali ......................................................................................................... 11 Tutela obbligatoria e periculum in mora .......................................................................................................................... 11 Sequestro conservativo ..................................................................................................................................................... 12 Risarcimento del danno da infortunio .............................................................................................................................. 12 Notificazioni...................................................................................................................................................................... 12 Notificazione omessa o inesistente ................................................................................................................................... 13 Relata di notifica .............................................................................................................................................................. 13 Giurisdizione per il quantum debeatur ............................................................................................................................. 13 Opposizione a decreto ingiuntivo ..................................................................................................................................... 14 Inefficacia della sanzione disciplinare ............................................................................................................................. 14 Litispendenza e continenza tra giudizio ordinario e giudizio d’urgenza .......................................................................... 14 Riparto di giurisdizione .................................................................................................................................................... 15 Rito del lavoro e rito speciale commerciale ..................................................................................................................... 16 Domande e oneri probatori .............................................................................................................................................. 16 Fatto costitutivo non contestato ........................................................................................................................................ 17 Principio del contraddittorio ............................................................................................................................................ 17 Pignoramento presso terzi ................................................................................................................................................ 17 Opposizione a decreto ingiuntivo ..................................................................................................................................... 18 Buste paga: efficacia probatoria ...................................................................................................................................... 19 Cessazione della materia del contendere ......................................................................................................................... 19 Termine del reclamo ......................................................................................................................................................... 19 Tutela d’urgenza e crediti ................................................................................................................................................. 20 Notifica del reclamo ......................................................................................................................................................... 20 Fumus boni iuris ............................................................................................................................................................... 20 Sequestro conservativo e periculum in mora .................................................................................................................... 21 Periculum in mora ............................................................................................................................................................ 21 Opposizione all’esecuzione............................................................................................................................................... 22 Mancata comparizione delle parti .................................................................................................................................... 22 Spese processuali .............................................................................................................................................................. 22 Opposizione a decreto ingiuntivo ..................................................................................................................................... 23 Tentativo obbligatorio di conciliazione ............................................................................................................................ 23 Rinnovazione degli atti processuali .................................................................................................................................. 24 RAPPORTO DI LAVORO ...................................................................................................................................... 25 I Indice sommario Indennità di anzianità ....................................................................................................................................................... 25 Sicurezza sul lavoro .......................................................................................................................................................... 25 Esecuzione della sanzione disciplinare ............................................................................................................................ 25 Socio lavoratore di cooperativa ....................................................................................................................................... 26 Socio lavoratore di cooperativa ....................................................................................................................................... 26 Esecuzione in forma specifica........................................................................................................................................... 27 Contratto di agenzia: indennità di fine rapporto .............................................................................................................. 27 Dimissioni e dispensa per inidoneità ................................................................................................................................ 27 Licenziamento e procedimento penale .............................................................................................................................. 28 Contratto di prestazione d’opera intellettuale .................................................................................................................. 28 Risoluzione del contratto di lavoro ................................................................................................................................... 29 Risoluzione per mutuo consenso ....................................................................................................................................... 30 Proporzionalità fra illecito e sanzione disciplinare ......................................................................................................... 30 Licenziamento per scarso rendimento .............................................................................................................................. 31 Giudizio di proporzionalità fra inadempimento e sanzione .............................................................................................. 31 Concessioni di viaggio ...................................................................................................................................................... 32 Persone giuridiche collegate ............................................................................................................................................ 32 Licenziamento collettivo ................................................................................................................................................... 33 Contratto di lavoro a termine ........................................................................................................................................... 34 Motivazione del licenziamento.......................................................................................................................................... 35 Superamento del periodo di comporto .............................................................................................................................. 35 Risarcimento del danno .................................................................................................................................................... 35 Risarcimento in via equitativa .......................................................................................................................................... 36 Periodo di prova ............................................................................................................................................................... 36 Danno da demansionamento ............................................................................................................................................ 37 Rapporto di lavoro subordinato e autonomo .................................................................................................................... 37 Sicurezza sul lavoro e oneri probatori.............................................................................................................................. 38 Recesso per giusta causa .................................................................................................................................................. 38 PREVIDENZA E ASSISTENZA ........................................................................................................................... 39 Prestazioni previdenziali indebite .................................................................................................................................... 39 Ripetizione delle prestazioni previdenziali ....................................................................................................................... 39 Obbligazione contributiva: prescrizione .......................................................................................................................... 39 Legge 104/1992 ................................................................................................................................................................ 40 Controversie a carattere previdenziale ............................................................................................................................ 40 Indennità di maternità per libere professioniste ............................................................................................................... 41 Collocamento a riposo ...................................................................................................................................................... 41 Prestazioni assistenziali e legittimazione passiva ............................................................................................................ 42 Prestazioni assistenziali .................................................................................................................................................... 42 Presupposti dell’azione previdenziale .............................................................................................................................. 43 Pensione di inabilità ......................................................................................................................................................... 44 Oneri di allegazione e prova ............................................................................................................................................ 44 Esposizione all’amianto.................................................................................................................................................... 45 Prestazioni di invalidità civile .......................................................................................................................................... 45 Prestazioni di invalidità: legittimazione passiva .............................................................................................................. 46 Controversie sul collocamento obbligatorio .................................................................................................................... 46 Superamento dei limiti di età ............................................................................................................................................ 46 Diritto all’informazione sulla situazione previdenziale .................................................................................................... 47 Indennità di accompagnamento ........................................................................................................................................ 48 CONTRATTI COLLETTIVI E RAPPORTI SINDACALI ........................................................................... 49 Rapporto tra contratti collettivi ........................................................................................................................................ 49 Violazione di accordi collettivi ......................................................................................................................................... 49 Nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.............................................................................................. 50 Parità di trattamento ........................................................................................................................................................ 50 PUBBLICO IMPIEGO ............................................................................................................................................. 52 II Indice sommario Pubblico impiego: perequazione dei trattamenti economici ............................................................................................ 52 Personale universitario: Indennità di equiparazione ....................................................................................................... 52 Progressioni interne e contrattazione collettiva ............................................................................................................... 53 Conferimento degli incarichi dirigenziali ......................................................................................................................... 53 Unità produttive ................................................................................................................................................................ 54 Stabilizzazione personale dirigenziale .............................................................................................................................. 54 Stabilizzazioni ................................................................................................................................................................... 55 Incarichi dirigenziali ........................................................................................................................................................ 55 Personale universitario: indennità di equiparazione ....................................................................................................... 55 Indennità di coordinamento .............................................................................................................................................. 56 Impugnazione atti di organizzazione ................................................................................................................................ 56 Diritto alla mensa ............................................................................................................................................................. 57 Pubblico impiego: parità di trattamento .......................................................................................................................... 57 Stabilizzazione dei dirigenti .............................................................................................................................................. 58 Stabilizzazioni ................................................................................................................................................................... 58 Stabilizzazione dei co.co.co .............................................................................................................................................. 59 Contratto di lavoro a tempo determinato ......................................................................................................................... 60 Riparto di giurisdizione .................................................................................................................................................... 60 Rappresentanza delle Pubbliche Amministrazioni ........................................................................................................... 61 Diritto alla mensa ............................................................................................................................................................. 61 III PROCESSO DEL LAVORO Preavviso di fermo amministrativo: interesse e giurisdizione Tribunale di Bari: 26 ottobre 2009 Giud. Rubino; Ric. Ca.; Res. Eq. s.p.a. Preavviso di fermo amministrativo – Interesse ad impugnare – Giurisdizione del giudice tributario “Alla luce della normativa posta alla base della procedura del provvedimento del fermo, il preavviso di fermo, in quanto unico atto mercè il quale il contribuente viene a conoscenza della esistenza nei suoi confronti di una procedura di fermo amministrativo dell’autoveicolo, svolge una funzione analoga a quella dell’avviso di mora: idoneo conseguentemente a far sorgere in capo al destinatario, un interesse ad agire onde verificare la legittimità della procedura. [ ... ] Sussiste pacificamente l’interesse ad agire avverso il notificato preavviso di fermo. […] Né in merito, si ritiene condivisibile quanto dalla ricorrente affermato laddove assume che la giurisdizione della Commissione Tributaria sarebbe da escludersi in virtù del principio di cui all’art. 40 c.p.c.” Procura alle liti Tribunale di Bari: 24 settembre 2009 Giud. Rubino; Ric. Sm. I.; Res. Mag. Autentica del mandato ad litem – Difetto di sottoscrizione del difensore – Irregolarità del mandato – Numero chiuso delle cause di nullità – Sottoscrizione del difensore in calce all’atto “Il difetto di autentica del mandato ad litem è […] non motivo di nullità, bensì, una mera irregolarità formale, sanabile già solo col la costituzione in giudizio del difensore nominato, e quindi, nella concreta fattispecie, con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo da parte del sottoscritto difensore. […] Tale soluzione è coerente con l’art. 156 c.p.c., che al primo comma introduce il principio dell’espressa previsione legislativa delle cause di nullità, e al terzo comma, invece, sancisce il postulato della conservazione degli atti processuali che, nonostante il vizio formale, abbiano raggiunto il loro scopo. […] L’esigere una seconda firma del difensore, appositamente collocata in sequela dopo la firma del mandato da parte del soggetto rappresentato, sarebbe ultroneo, dato che la rilevata unitarietà dell’atto – e non la scindibilità della procura dal documento che la contiene – consente la riferibilità della firma del difensore anche alla porzione del documento stesso che contiene il mandato.” Competenza per territorio e natura del rapporto Tribunale di Bari: 29 luglio 2009 Giud. Saracino; Ric. De D.; Res. New. 4 Processo del lavoro Competenza per territorio – Contratto di agenzia – Simulazione – Domanda introduttiva – Indagine di merito “E’ noto come in fatto di competenza rilevi il contenuto della domanda introduttiva, risultando di contro irrilevante l’oggetto dell’indagine di merito che il giudice è chiamato a compiere nell’esame della controversia. Pertanto, laddove si agisca per far valere la simulazione di un contratto di agenzia che dissimuli un rapporto di lavoro subordinato chiedendo la condanna al pagamento delle differenze retributive al negozio dissimulato, dovrà farsi inevitabilmente riferimento, al fine di individuare il dato della competenza territoriale, alla regula juris posta al comma 2 dell’art. 413 c.p.c. e non a quella prevista in materia di rapporti cd. Parasubordinati dal comma 4 della stessa disposizione.” Riparto di giurisdizione Tribunale di Bari: 30 giugno 2009 Giud. Mastrorilli; Ric. Cr.; Res. Com. A. Atti amministrativi autoritativi – Titolarità dei poteri pubblici – Potere di macroorganizzazione della P. A. – Non è configurabile il diritto soggettivo – Giurisdizione del giudice amministrativo “Se è vero che sono ormai attribuite alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria tutte le controversie inerenti ad ogni fase dei rapporti di lavoro, dalla loro instaurazione fino all’estinzione (compresa ogni vicenda modificativa ed in particolare il conferimento e la revoca di incarichi dirigenziali), deve ritenersi che resta ferma la qualificazione di atti amministrativi autoritativi, in relazione agli atti organizzativi generali (ovvero disciplinanti le linee fondamentali dell’organizzazione degli uffici, tra cui la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione, ai sensi dell’art. 3 d.lgs. n. 29/1993, nel testo sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 80/1998) e per gli atti relativi alle procedure concorsuali (quarto comma art. 68 d.lgs. 29/1993, come sostituito dall’art. 29 d.lgs. 80/1998). Di fronte alla titolarità di poteri pubblici, gli interessi di tipo pretensivo non consentono che la controversia sia ricondotta all’area del rapporto e del diritto soggettivo, non offrendo il giudizio ordinario spazi di tutela. Per cui, ci troviamo dinanzi ad atti […] espressione di un potere di macro–organizzazione della Pubblica Amministrazione, sicché in applicazione dei principi innanzi enunciati, va dichiarata la giurisdizione del Giudice amministrativo, configurandosi gli inconvenienti lamentati dall’istante come effetti riflessi ed indiretti degli atti suddetti, inidonei come tali a determinare il riconoscimento della giurisdizione del Giudice ordinario.” Giudizio cautelare Tribunale di Bari: 8 maggio 2009 Giud. Rubino; Ric. Li.; Res. Vo. S. Individuabilità dell’azione di merito – Necessità “Persiste la necessità di individuare l’azione di merito già in sede di proposizione del ricorso cautelare, attesa la permanenza di un nesso di strumentalità funzionale tra procedimento cautelare ed azione di merito e ritenuto, infatti, che la facoltatività del giudizio di merito non costituisce in 5 Processo del lavoro ogni caso una circostanza idonea a minare l’intrinseco, genetico collegamento sussistente tra la cautela ed il merito. Il giudice della cautela è invero pur sempre tenuto ad effettuare quel giudizio di verosimiglianza del diritto azionato alla luce della situazione che si prospetta quale azionarsi nel giudizio di merito. Ed il giudice adito non può disporre nel senso della invocata cautela qualora non sussista una corrispondente specifica posizione di diritto sostanziale tutelabile in via ordinaria in capo al ricorrente; peraltro, come accennato, la causa di merito va dedotta affinché il giudice possa apprezzare la propria giurisdizione e competenza, atteso che l’art. 669 ter c.p.c. prevede che la cognizione delle domande cautelari proposte ante litem spetta di regola al giudice che sarà competente per il merito. Peraltro, proprio in virtù dell’idoneità del provvedimento cautelare a definire la situazione giuridica tra le parti, deve ritenersi rafforzata l’esigenza di una compiuta e specifica individuazione della pretesa di merito all’interno del ricorso cautelare, poiché tanto la parte resistente, quanto il giudice devono poter enucleare tutte le informazioni rispettivamente necessarie alla difesa ovvero alla decisione del ricorso esclusivamente a partire dallo stesso.” Provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c. Tribunale di Bari: 27 aprile 2009 Giud. Tarantino; Ric. Pu.; Res. Tel. Art. 700 c.p.c. – Presupposti – Accertamento del fumus boni iuris – Valutazione del periculum in mora – Indagine in fatto su quest’ultimo requisito “I presupposti richiesti dal legislatore per una delibazione ai sensi dell’art. 700 c.p.c. sono il c.d. fumus boni iuris e il periculum in mora: in primo luogo è necessario procedere ad un esame sommario dei fatti sottoposti al vaglio del giudicante che consenta di valutare il fumus boni iuris, ovverosia la verosimiglianza o probabilità del diritto fatto valere, poiché se, all’esito di tale delibazione si dovesse ritenere che tale diritto non sussista, il provvedimento d’urgenza comunque non potrebbe essere concesso; in secondo luogo è necessario che sussista il c.d. periculum in mora, il quale deve essere accertato e valutato in concreto, nella sua consistenza obiettiva, tenuto conto delle circostanze specifiche del caso, soprattutto con riferimento a quelle che possono determinare l’insoddisfazione del diritto, e deve perciò consistere in un pericolo attuale che trovi il proprio substrato nella realtà. In buona sostanza, il periculum non può che consistere in un’indagine di fatto, tanto che la stessa si sottrae al sindacato di legittimità, circa l’urgenza di ottenere il provvedimento e circa la prova di tale urgenza. La sussistenza del periculum, dunque, deve essere accertata in concreto, caso per caso, esaminando la situazione personale e familiare del ricorrente, le condizioni economiche, lo stato di salute, il tempo trascorso dal verificarsi del fatto lesivo, e qualunque altra circostanza o situazione particolare attinente al ricorrente direttamente connessa con l’esercizio del diritto da cui possa emergere chiaramente l’irreparabilità del pregiudizio cui il diritto è esposto se non si interviene immediatamente.” Opposizione contro l’iscrizione a ruolo Tribunale di Bari: 30 giugno 2009 Giud. Rubino; Ric. Pet.; Res. In. e Etr. Carattere impugnatorio del giudizio – Ha per oggetto i motivi inerenti il merito della pretesa contributiva – La parte opposta assume la veste di attore in senso sostanziale – Conseguenze sugli oneri di allegazione e prova “Atteso il carattere impugnatorio del giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva (come del resto è rivelato dalla definizione legale di opposizione 6 Processo del lavoro contro l’iscrizione a ruolo e dalla previsione di un termine, ormai ritenuto perentorio dalla giurisprudenza di merito, per proporre l’opposizione stessa, decorrente dalla notifica della cartella di pagamento cui si riferisce l’iscrizione a ruolo oggetto di contestazione), pur ritenuti ammissibili nuovi motivi di impugnativa formali, di regola, l’oggetto del giudizio di opposizione è costituito da “motivi inerenti il merito della pretesa contributiva”. In tali giudizi, come in tutte le procedure di opposizione ad accertamenti ante causam, è la parte intimante ad assumere la veste di attore in senso sostanziale, mentre il ricorrente è il convenuto in via di fatto. Dunque, sì come pacificamente avviene nei giudizi di opposizione alle ordinanze di ingiunzione e di opposizione a decreto ingiuntivo, anche nei procedimenti di opposizione contro l’iscrizione a ruolo, la parte opposta assume la veste di attore in senso sostanziale con tutti i connessi oneri di allegazione e i prova che incombono e sono propri di chi agisce in giudizio.” Opposizione a cartella esattoriale Tribunale di Bari: 20 ottobre 2009 Giud. Vernia; Ric. De. F.; Res. I.N. e Se, Termine di impugnazione – Carattere perentorio – Prova della tempestività della opposizione – Decadenza – Incontestabilità della pretesa iscritta a ruolo “In tema di opposizione a cartella esattoriale deve riaffermarsi il principio secondo cui grava sul ricorrente non solo l’onere di proporla entro il termine di quaranta giorni dalla notifica dell’atto opposto, ma anche quello di provare la tempestività dell’iniziativa giudiziaria intrapresa. Il termine anzidetto, oltre che rilevabile d’ufficio, deve intendersi perentorio, pur in mancanza di un’espressa qualificazione in tal senso ad opera della norma. Tale tesi trova conferma, sul piano sistematico, dalla natura espressamente dichiarata perentoria dei termini per l’opposizione a tutti gli altri provvedimenti impositivi analoghi alla cartella di pagamento in quanto costituenti manifestazione del potere di autotutela esecutiva, tra cui quelli previsti nel processo tributario (art. 21 D. lgs. 546/882), nell’opposizione a decreto ingiuntivo e nel processo di opposizione ad ordinanza-ingiunzione (art. 22 l. 689/81). A ciò aggiungasi che, poiché il ruolo ha anche una funzione di accertamento del credito e poiché l’opposizione ha ad oggetto quasi sempre motivi nuovi inerenti al merito della pretesa contributiva, con conseguente accertamento della pretesa sostanziale, ne deriva che anche il ruolo ha l’idoneità a fondare un accertamento ed a rendere incontestabile la pretesa impositiva. Ebbene, detta incontestabilità non potrebbe mai configurarsi qualora fosse possibile proporre opposizione sine die al provvedimento impositivo. Tale impossibilità, è per l’appunto preclusa – e l’incontestabilità – è garantita dalla previsione di un termine perentorio per l’opposizione.” Opposizione a verbale ispettivo Tribunale di Bari: 29 maggio 2009 Giud. Napoliello; Ric. Lu.; Res. Fo. En. Accertamento ante causam – Oneri probatori – Inversione delle parti processuali “Alla stregua di quanto avviene in tutte le procedure di opposizione ad accertamenti ante causam, anche nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria l’opponente è un convenuto in senso sostanziale, mentre è l’ente impositore ad assumere la veste di attore in senso sostanziale. In tale veste le parti, rispettivamente, hanno l’onere di osservare le regole processuali. 7 Processo del lavoro In altri termini, l’inversione sostanziale delle parti del processo, attiene all’onere probatorio (art. 2697 c.c.) che su ciascuno grava per ottenere ragione in giudizio. E, dunque, sarà l’ente impositore a dover fornire la prova della fondatezza del credito esecutivamente azionato, mentre l’opponente sarà onerato della dimostrazione di tutti i fatti ostativi o modificativi del diritto vantato.” Processo del lavoro e legittimazione passiva degli eredi Tribunale di Bari: 23 aprile 2009 Giud. Rubino; Ric. Fla.; Res. Lo. A. Legittimazione passiva dei legittimari – Presupposto dell’accettazione dell’eredità – Onere della prova a carico del ricorrente “La convenuta, figlia legittima del de cuius L. G., peraltro neppure contemplata nella scheda testamentaria e priva del possesso di beni ereditari, non può essere ritenuta erede per il semplice fatto di essere figlia del de cuius, potendo – al massimo – assumere la qualità di chiamata all’eredità per successione legittima, con riferimento ai diritti dalla legge riservati ai legittimari nel caso di successione testamentaria. Ne consegue che l’aver convenuto in giudizio la predetta e l’aver richiesto la condanna della stessa nella qualità di erede ossia di soggetto obbligato (in forza di una ipotetica accettazione dell’eredità), a rispondere (pro-quota) verso la ricorrente per il credito da quest’ultima vantato verso il de cuius, imponeva a carico della ricorrente, l’onere, ex art. 2697 c.c., di dedurre e provare la legittimazione passiva dell’odierna resistente per effetto di un suo atto di accettazione dell’eredità, in modo espresso o tacito ai sensi degli artt. 475 e 476 c.c.” Successione testamentaria: eredi e legatari Tribunale di Bari: 23 aprile 2009 Giud. Rubino; Ric. Fla.; Res. Lo. A. Successione a titolo particolare – Successione a titolo universale – Indicazione di beni determinati – Quote del patrimonio “Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l’espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l’universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario. L’indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio. L’espressione adoperata: “lascio”, ad avviso di questo giudice, ha una portata ben precisa, ossia di individuare ed estrapolare da un tutto un determinato oggetto. Dal punto di vista soggettivo, la richiamata disposizione permette di ritenere che avendo il de cuius individuato e specificato i singoli beni patrimoniali, richiamandoli ed individuandoli in modo dettagliato e specifico, li ha considerati quali beni singoli, ovvero non quali quote di un tutto.” 8 Processo del lavoro Posizione contributiva e obblighi di informazione Tribunale di Bari: 16 maggio 2009 Giud. Saracino; Ric. Na.; Res. In.; Obblighi informativi dell’Ente Previdenziale – Interesse ad agire dell’assicurato “Nell’ambito del rapporto giuridico previdenziale, è configurabile, alla stregua della disciplina di cui all’art. 54 legge n. 88 del 1989 (nonché delle disposizioni dettate dalla legge n. 241 del 1990 in materia di accesso ai documenti amministrativi), un vero e proprio diritto del lavoratore assicurato, cui corrisponde uno specifico obbligo dell’ente di previdenza, alla corretta informazione circa la consistenza del credito contributivo in corso; ne consegue che, ove tale diritto rimanga insoddisfatto a causa della mancata o non corretta determinazione da parte dell’ente, il lavoratore ha un interesse qualificato ed attuale ad agire in giudizio, anche a prescindere dal pensionamento, onde far dichiarare la lesione derivante dall’inadempimento. L’Ente previdenziale ha quindi l’obbligo di fornire al proprio assicurato una comunicazione contenente i dati relativi alla sua posizione contributiva avente valenza certificativa; tale prospetto deve essere redatto secondo criteri di diligenza e di comprensibilità da parte di una persona che abbia un livello culturale minimo compatibile con lo svolgimento di una attività lavorativa.” La circolazione della prova Tribunale di Bari: 30 giugno 2009 Giud. Mastrorilli; Ric. An.; Res. Ba. M. Giudicato penale – Inefficacia nel processo civile verso terzi estranei al giudizio penale – Utilizzabilità delle prove raccolte “Il disposto normativo ex art. 654 c.p.p. esclude la vincolatività del giudicato penale nei giudizi civili nei confronti di soggetti estranei al giudizio medesimo. La suddetta disposizione normativa, infatti, esclude che l’accertamento dei fatti materiali oggetto del giudizio penale possa produrre automatici ed incontrovertibili effetti verso quei soggetti che al medesimo procedimento non abbiano preso parte. Ciò che invece non trova alcuna esclusione normativa, è invece l’acquisizione, con conseguente legittima utilizzazione nel procedimento del lavoro, ovvero civile, delle prove raccolte in altri procedimenti (civili, penali o amministrativi) in virtù del principio sancito, dalla giurisprudenza di legittimità, della c.d. circolazione della prova.” Legittimità del licenziamento: oneri probatori Tribunale di Bari: 23 marzo 2009 Giud. De Palo; Ric. Po.; Res. Ba. Cr. Procedimento cautelare d’urgenza – Onere della prova della legittimità del licenziamento – Sufficienza della prova sommaria “La natura cautelare del procedimento non muta, in materia di licenziamento, le regole ordinariamente fissate in punto di onere della prova: sicché permane a carico del datore di lavoro l’onere di dare dimostrazione della legittimità del licenziamento impugnato, con la sola precisazione che – attesa la natura sommaria della procedura – può non essere necessaria una “prova piena” delle circostanze poste a base dell’atto espulsivo, essendo sufficiente per la parte 9 Processo del lavoro datoriale – in sede cautelare – dimostrare quanto meno una congrua verosimiglianza delle ragioni giustificatrici poste a base del provvedimento impugnato. In tal modo, infatti, appare adeguatamente soddisfatta anche l’esigenza di riequilibrio delle posizioni processuali delle parti, con particolare riguardo alla peculiarità del rito cautelare ed alla limitazione del diritto di difesa che, altrimenti, la parte gravata dall’onere della prova verrebbe a subire in ragione, appunto, della sommarietà della cognizione che caratterizza il procedimento d’urgenza, unilateralmente scelto dalla controparte, invero incompatibile con indagini approfondite e complesse che dovessero eventualmente risultare necessarie ai fini di un accertamento pieno ed integrale dei fatti rilevanti.” La distrazione delle spese processuali Tribunale di Bari: 23 marzo 2009 Giud. Tarantino; Ric. In.; Res. Avv. Na. Crediti del difensore distrattario – Natura ordinaria – Carattere accessorio rispetto al credito azionato – Conseguenze per rito e competenza “Il credito del difensore distrattario di spese giudiziali in materia di lavoro non condivide la natura dell’eventuale credito fatto valere in giudizio, cui semplicemente accede, ma ha natura ordinaria, corrispondendo ad un diritto autonomo del difensore, che sorge direttamente in suo favore e nei confronti della parte dichiarata soccombente. Il fenomeno processuale della distrazione, regolato dall’art. 93 c.p.c., si ha allorquando il difensore dichiari in un atto processuale di non aver riscosso gli onorari e di avere anticipato le spese, chiedendone l’attribuzione: in tal caso il giudice condannare il soccombente a pagare le spese processuali direttamente all’avvocato della parte la cui domanda sia stata accolta. Chiara è la ratio dell’istituto, ovverosia una sorta di agevolazione che l’ordinamento accorda all’avvocato nella prospettiva di tutelare maggiormente il diritto al compenso professionale, accelerandone il soddisfacimento; del pari evidente è che il legislatore, per perseguire questa finalità, ha predisposto uno strumento che consente all’avvocato di inserire nel giudizio un rapporto processuale nuovo, basato sul rapporto di diritto sostanziale, di mandato e di opera professionale, che egli ha con il cliente: ne consegue, allora, che nel caso di accoglimento della domanda di distrazione delle spese, l’avvocato acquista un diritto autonomo. Ad ulteriore conferma di tale assunto, e quindi, a dimostrazione della diversità del diritto di credito del difensore rispetto a quello del lavoratore dedotto in lite, va rimarcato che, ove la distrazione sia chiesta e accordata in una controversia di lavoro, l’avvocato anticipatario non può procedere all’esecuzione sulla base del solo dispositivo della sentenza, perché l’art. 431, secondo comma c.p.c. consente ciò solo a vantaggio del lavoratore e non anche del suo difensore. La competenza e il rito sono quelli del giudice del lavoro, per effetto della connessione, se vengono precettati insieme il credito lavoristico/previdenziale spettante al dipendente vittorioso e quello per le spese legali liquidate al suo difensore distrattario, mentre, ove il precetto riguardi le sole spese legali del difensore, la relativa opposizione dovrà essere trattata dinanzi al giudice ordinario, competente per valore, e con il rito ordinario.” Legitimatio ad causam Tribunale di Bari: 25 marzo 2009 Giud. De Palo; Ric. Bo.; Res. Mi. Legittimazione attiva e passiva – Rilevanza delle allegazioni in domanda 10 Processo del lavoro “La legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione dell’azione, si fonda sull’allegazione fatta in domanda, sicché una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea soltanto quando l’attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto, pur prospettandone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso.” Requisiti della domanda e allegazioni documentali Tribunale di Bari: 21 maggio 2009 Giud. De Palo; Ric. An.; Res. Pos. It. Processo del lavoro – Requisiti del ricorso ex art 414 c.p.c. – Funzione e circolarità degli oneri di allegazione – Integrabilità della domanda a mezzo dei documenti allegati ai fini della validità – Esclusione “Gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle rispettive domande e richieste (anche probatorie) delle parti devono essere specificati nei rispettivi atti iniziali della controversia (cfr. Cass. Sez. Un., 17 giugno 2004 n. 11353) e costituisce ormai ius receptum che nel rito del lavoro si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, che richiede la necessità che ai sensi degli articoli 414 e 416 c.p.c., gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell’attore e del convenuto siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali (ricorso e memoria difensiva) e richiede altresì che risulti individuato in modo chiaro nel ricorso introduttivo quanto richiesto al giudice (petitum), con conseguente impossibilità di dimostrare nel ricorso introduttivo quanto richiesto al giudice (petitum), con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate nel ricorso (cfr. al riguardo: Cass. Sez. Un., 17 giugno 2004, n. 11353 cit., cui adde: Cass. Sez. Un., 20 aprile 2005 n.8202; Cass. Sez. Un., 23 gennaio 2002 n. 761). L’indicata circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, per essere espressione di un assetto normativo incentrato sull’oralità, concentrazione ed immediatezza, caratterizzante il rito del lavoro, è funzionalizzato al perseguimento del principio della “ragionevole durata del processo” (articolo 111 Cost., comma2) in quanto la determinazione dell’oggetto della domanda e l’indicazione dei fatti posti a base della domanda stessa ex articolo 414 c.p.c., nn. 3 e 4, consentono al convenuto, con il prendere posizione sui fatti della causa, di assolvere agli oneri di contestazione nonché a quelli probatori aventi ad oggetto i fatti ritualmente allegati in ricorso. Ne consegue che in un siffatto contesto non è consentito supplire alle carenze del ricorso riguardanti l’oggetto della domanda ed i suoi elementi costitutivi tramite una integrazione del ricorso stesso anche ad opera di documenti allegati, cui deve assegnarsi solo la funzione probatoria di attestare la veridicità degli assunti riportati nell’atto introduttivo della lite e di mostrarne la fondatezza.” Tutela obbligatoria e periculum in mora Tribunale di Bari: 18 maggio 2009 Giud. Tarantino; Ric. D’A.; Res. U.P.T. Ci. Licenziamento illegittimo – Inapplicabilità della tutela reale – Inammissibilità della procedura d’urgenza “Mancando il presupposto per l’applicabilità della tutela reale […] manca anche la ragione dell’urgenza prospettata dalla ricorrente con l’esperimento del presente procedimento cautelare ex 11 Processo del lavoro art. 700 c.p.c.: non può, infatti, ritenersi sussistente il c.d. “periculum in mora” allorquando il danno conseguente al licenziamento consista esclusivamente nella perdita di una somma di denaro, poiché questa è sempre e totalmente ristorabile con una somma equivalente.” Sequestro conservativo Tribunale di Bari: 7 febbraio 2009 Giud. Tarantino; Ric. B. P. P.; Res. Ca. Sequestro conservativo – Presupposti soggettivi ed oggettivi – Alternatività “In tema di sequestro conservativo, il requisito del periculum in mora può essere desunto sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quali lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all’adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l’eventuale depauperamento del suo patrimonio, senza che le due categorie di presupposti debbano simultaneamente concorrere.” Risarcimento del danno da infortunio Tribunale di Bari: 28 aprile 2009 Giud. Saracino; Ric. Mo.; Res. Al. Risarcimento danni da infortunio sul lavoro – Congiunti del lavoratore – Danni jure proprio – Incompetenza del Giudice del Lavoro “La causa esula dalla competenza per materia del giudice del lavoro e resta devoluta alla cognizione del giudice competente per secondo il generale criterio del valore allorquando si tratti di domanda di risarcimento dei danni proposta dai congiunti del lavoratore deceduto non “jure ereditario”, per far valere la responsabilità contrattuale del datore di lavoro nei confronti del loro dante causa ex art. 2087 c.c., bensì “jure proprio”, quali soggetti che dalla morte del loro congiunto hanno subito danno e, quindi, quali portatori di un autonomo diritto al risarcimento che ha la sua fonte nella responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 2043 cod. civ.” Notificazioni Tribunale di Bari: 29 gennaio 2009 Giud. Rubino; Ric. I. F. M.; Res. Agr. Perfezionamento – Principio di scissione soggettiva “L’art. 644 c.p.c. dispone che il decreto ingiuntivo perde la sua efficacia ove notificato oltre il termine di 60 giorni. Detto termine decorre dal giorno in cui il decreto viene depositato in cancelleria. Trattasi dunque di un onere posto a carico del notificante che, diversamente operando, incorre in precise decadenze. A tal proposito occorre richiamare il principio di scissione soggettiva tra i due momenti di perfezionamento della notifica sancito dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale che, con limitato riguardo alle notificazioni effettuate a mezzo del servizio postale e quindi rispetto, più in 12 Processo del lavoro generale, alle diverse forme di notificazione ha sancito la regola per la quale la notifica deve considerarsi compiuta, per il notificante, non al momento della ricezione dell’atto da parte del destinatario, ma già a seguito della consegna dell’atto dal notificante all’ufficiale giudiziario.” Notificazione omessa o inesistente Tribunale di Bari: 21 ottobre 2009 Giud. Franco; Ric. Fe.; Res. I.N. Notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza – Omissione – Inesistenza dell’atto – Inammissibile l’istanza di rinnovazione “Ove il ricorrente non abbia provveduto ad effettuare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alla controparte, la richiesta di rimessioni in termini non può essere accolta. Non può infatti applicarsi l’art. 291 c.p.c. in quanto, nel caso di specie, non si tratta di rinnovare una notifica nulla ma di rimettere in termine la parte per un’attività mai compiuta. (…) La disposizione generale dell’art. 291 c.p.c., per la quale se il convenuto non si costituisce, il giudice che rileva un vizio che importi la nullità della notificazione dell’atto introduttivo fissa all’attore un termine perentorio per rinnovarlo, non può essere applicata in caso di notificazione omessa o inesistente. (…)Né può invocarsi l’applicazione dell’art. 421 c.p.c. atteso che la norma fa riferimento alla regolarizzazione di atti e documenti e che per irregolarità deve intendersi la nullità degli atti. In conseguenza, l’art. 421 c.p.c. non può essere applicato quando la notificazione è inesistente per essere avvenuta nei confronti di persona ed in luogo non riferibili in nessun modo al destinatario o qualora, come nel caso di specie, la notificazione manchi del tutto.” Relata di notifica Tribunale di Bari: 21 ottobre 2009 Giud. Notarnicola; Ric. Ca.; Res. I.N. e Me. Principio del contraddittorio – Omessa notificazione – Mancata comparizione del convenuto – Improcedibilità del ricorso “Ove il giudicante rilevi che non è stata depositata la relazione di notifica del ricorso al convenuto, peraltro non costituito, dovendo ritenersi mancante la “vocatio in ius”, il ricorso va dichiarato improcedibile per violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.), con la conseguenza che non può essere emessa alcuna statuizione di merito. Tale declaratoria prevale su quella di nullità della citazione per inosservanza del termine a difesa (art. 164 c.p.c.), che presuppone pur sempre l’avvenuta notifica del ricorso, anche se in modo irregolare. La declaratoria di improcedibilità prevale anche sulla cancellazione della causa dal ruolo per mancata comparizione delle parti, in quanto tale cancellazione da’ ingresso ad un mero stato di quiescenza del rapporto processuale e presuppone pertanto la valida instaurazione di quest’ultimo con l’osservanza del principio del contraddittorio. Giurisdizione per il quantum debeatur Tribunale di Bari: 16 luglio 2009 13 Processo del lavoro Giud. Procoli; Ric. Co.; Res. Fe. Su. Sentenza del giudice amministrativo Giurisdizione sul quantum – Accertamento dell’an debeatur – “Nell’ipotesi in cui la domanda avanzata dal lavoratore abbia ad oggetto la quantificazione e la conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento di somme il cui diritto sia stato accertato con sentenza passata in giudicato emessa dal giudice amministrativo, quando la stessa risulti afferente a pretese economiche per fatti anteriori al passaggio della giurisdizione del pubblico impiego al giudice ordinario, anche il giudizio sul quantum debeatur va proposto innanzi al giudice amministrativo.” Opposizione a decreto ingiuntivo Tribunale di Bari: 18 novembre 2009 Giud. Famà; Ric. Iu.; Res. In. Esame dei motivi di opposizione – Esame delle questioni proposte – Assenza di vincoli per il giudicante “Nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice adito non è tenuto all’esame in via principale dei vizi di natura formale dedotti dall’opponente. Difatti, salvo non vengano in rilievo questioni processuali in senso stretto, idonee ad influire direttamente sul merito della causa, il giudicante non è vincolato dall’ordine di proposizione dei motivi di opposizione e non è, pertanto, costretto ad esaminare prioritariamente quelli di natura formale rispetto a quelli inerenti il merito della pretesa contributiva. Ne consegue la possibilità, senza che tale scelta comporti un vulnus al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di affrontare direttamente il merito della pretesa, quante volte tale valutazione si riveli assorbente rispetto a tutte le altre questioni sollevate nell’atto introduttivo.” Inefficacia della sanzione disciplinare Tribunale di Bari: 27 maggio 2009 Giud. De Palo; Ric. En.; Res. De. Impugnazione di sanzione disciplinare – Procedimento arbitrale ex art. 7 legge n. 300/1970, tentativo di conciliazione ex artt. 410 e 410 bis c.p.c. e ricorso all’Autorità Giudiziaria – Termini e inefficacia della sanzione “Il datore di lavoro, richiesto di nominare il proprio arbitro, qualora intenda invece adire l’autorità giudiziaria, non può lasciar trascorrere un termine maggiore di quello dei venti giorni successivi alla conclusione del tentativo di conciliazione, se esperito, ovvero successivi ai sessanta giorni dalla richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, se non esperito, cui va aggiunto il termine di dieci giorni – o l’eventuale residuo se l’iniziativa datoriale non è stata contestuale alla ricezione dell’invito di nomina dell’arbitro – di cui all’art. 7, co. 7, dello Statuto dei Lavoratori, pena l’inefficacia della sanzione.” Litispendenza e continenza tra giudizio ordinario e giudizio d’urgenza Tribunale di Bari: 7 febbraio 2009 14 Processo del lavoro Giud. Tarantino; Ric. B. P. P.; Res. Ca. Litispendenza e continenza – Inapplicabilità rispetto ai procedimenti ex art. 700 c.p.c. “Le norme dettate agli artt. 39 e 40 c.p.c. in tema di continenza e connessione operano nei giudizi c.d. di merito e che né la litispendenza né la continenza di cause possono configurarsi tra un procedimento per l’adozione di provvedimenti d’urgenza a norma dell’art. 700 c.p.c. ed un giudizio ordinario di merito, in quanto l’insuscettibilità dei richiamati provvedimenti di urgenza di costituire giudicato – essendo essi idonei a assicurare “provvisoriamente” gli effetti della decisione sul merito e presentandosi l’introduzione del relativo giudizio solo come successiva ed eventuale – esclude la ragione stessa di una pronuncia di litispendenza o di continenza tra le cause.” Riparto di giurisdizione Tribunale di Bari: 24 settembre 2009 Giud. De Palo; Ric. Cor.; Res. Aq. Distribuzione delle controversie – Criteri – Le questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro – Concessioni di viaggio “Nell’identificazione del significato da attribuire alla locuzione <<questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro>> (di cui all’art. 45, comma 17, del Dlgs n. 80/1998), (…) è avviso (…) che si tratti di locuzione volutamente generica ed atecnica, a fronte della quale sarebbe palesemente insufficiente un’opzione ermeneutica che affidasse il discrimine temporale del trasferimento alla giurisdizione ordinaria a criteri collegati alla data del compimento, da parte dell’amministrazione, dell’atto di gestione del rapporto che ha determinato l’insorgere della questione litigiosa, o all’arco temporale di riferimento degli effetti dell’atto, o, infine, al momento dell’insorgenza del diritto in contestazione; il congiunto riferimento al <<periodo>> e alle <<questioni>> pone, invece, l’accento sul dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze, così come poste a base della pretesa avanzata, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia: il momento corrispondente a questo dato è quindi l’elemento da valutare ai fini dell’operatività della riferita norma transitoria e, quindi, della distribuzione delle controversie fra giudice ordinario e giudice amministrativo. Va rilevato – quanto al diritto al mantenimento delle concessioni di viaggio in atto al momento del passaggio alle dipendenze della società convenuta da parte dell’ex pubblico dipendente – che lo stesso era esigibile sin dal momento del trasferimento per mobilità del ricorrente intervenuto l’1.6.1993; ne consegue che la cessazione del rapporto con l’Ente Ferrovie dello Stato ha rilievo anche ai fini dell’individuazione del diritto del dipendente al conseguimento, da parte del nuovo datore di lavoro, del controvalore economico di un beneficio retributivo in atto al momento della cessazione del rapporto di lavoro, seppur richiesto con una decorrenza di gran lunga successiva. Ai fini della valutazione della sussistenza del diritto al mantenimento delle concessioni di viaggio, anche con riferimento al loro controvalore economico, appare necessario accertare il presupposto fattuale legittimante la concessione dell’emolumento, che risiede nel rapporto cristallizzato entro l’1.6.1993; non si tratta di fattispecie assimilabile alla richiesta di differenze retributive in relazione ad un rapporto da valutarsi in divenire e con riferimento al quale la prestazione lavorativa assume connotazione di necessità da indagare nella sua componentistica, bensì di fattispecie assimilabile a quella pensionistica, in cui il rapporto lavorativo assume connotazione di mera occasione al pari della indagine sulla relativa componentistica.” 15 Processo del lavoro Rito del lavoro e rito speciale commerciale Tribunale di Bari: 22 ottobre 2009 Giud. Rubino; Ric. Co.; Res. Av. So. Co. Connessione di cause soggette a riti speciali - Illegittimità costituzionale art. 1 del Dlgs. n. 5/2003 – Prevale il rito speciale del lavoro – Abrogato il rito speciale societario “Non può residuare alcun dubbio, che, venuta retroattivamente meno, per effetto della pronuncia della Corte Cost. n. 71/08, la norma che, in caso di connessione fra cause soggette a riti differenti fra cui quello speciale commerciale, prevedeva in ogni caso la prevalenza di quest’ultimo, determinando l’attrazione della causa connessa nella competenza del Tribunale in composizione collegiale e l’applicazione del rito commerciale al simultaneus processus in tal guisa instaurato, nella fattispecie, la eventuale concorrenza fra rito speciale commerciale e rito del lavoro deve essere senz’altro risolta in base al consueto meccanismo di cui all’art. 40, commi 3° e 4° c.p.c., secondo il quale il rito del lavoro prevale su qualunque altro rito ordinario o speciale. Ad abundantiam, va ricordato che il Legislatore, con l’art. 54 Legge n. 69/09, in vigore dal 4/7/09, ha definitivamente abrogato il rito societario.” Domande e oneri probatori Tribunale di Bari: 13 novembre 2009 Giud. Spagnoletti; Ric. De.; Res. Ca. Causae Petendi – Giusta retribuzione - Mansioni superiori – Lavoro straordinario – Oneri di allegazione – Oneri probatori “A fronte della domanda relativa al pagamento della giusta retribuzione e del TFR, l’onere di provare di aver corrisposto esattamente quanto spettante incombe sul datore di lavoro; tuttavia è pur vero che nel rito del lavoro l’attore ha l’onere di allegare specificatamente e provare i fatti costitutivi del diritto azionato in giudizio. Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l’inquadramento in una qualifica superiore ha l’onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda ed è quindi tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver concretamente svolto; in particolare, ha l’onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale, laddove non può farsi ricadere sul datore di lavoro l’onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore. Nel caso di specie, nell’atto introduttivo di lite il ricorrente si è limitato ad asserire il diritto ad un superiore inquadramento sulla scorta dell’espletamento di mansioni di “impiegato di concetto”, addetta all’elaborazione e gestione dati, senza descrivere specificatamente l’attività lavorativa prestata, mancando del tutto l’indicazione dei profili caratterizzanti le mansioni della qualifica superiore richiesta ed il raffronto con quelli concernenti le mansioni concretamente svolte. 16 Processo del lavoro Nel giudizio avente ad oggetto la domanda di condanna del datore di lavoro al pagamento del compenso per lavoro straordinario, è onere del lavoratore dimostrare l’effettivo svolgimento di lavoro oltre il normale orario , senza che a tale difetto di prova possa supplire la valutazione equitativa del giudice; l’altra parte, infatti, non ha l’onere di fornire la prova contraria se l’attore viene meno al suo onere probatorio.” Fatto costitutivo non contestato Tribunale di Bari: 3 novembre 2009 Giud. Vernia; Ric. De.; Res. In. Materia del contendere – Mancata contestazione di un fatto costitutivo – Oneri di esplicitazione – Circolarità degli oneri di allegazione e di contestazione “Nel processo del lavoro le parti concorrono a delineare la materia controversa; orbene, è vero che la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto rende inutile provare il fatto stesso perché lo rende incontroverso. Tuttavia, in tanto la mancata contestazione da parte del convenuto può avere le conseguenze ora specificate in quanto i dati fattuali, interessanti sotto diverso profilo la domanda attrice, siano tutti esplicitati in modo esaustivo in ricorso (o perché fondativi del diritto fatto valere in giudizio o perché rivolti a introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria), non potendo contestarsi ciò che non è stato detto, anche perché il rito del lavoro si caratterizza per una circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, donde l’impossibilità di contestare o richiedere prova – oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito – su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso o specifico nel ricorso introduttivo.” Principio del contraddittorio Tribunale di Bari: 12 novembre 2009 Giud. Vernia; Ric. Fr.; Res. C.B. Questioni pregiudiziali di rito – Omessa notifica del ricorso e del decreto – Improcedibilità della domanda – Dichiarazione con sentenza “Mancando la prova dell’avvenuta regolare notifica al resistente del ricorso introduttivo e del decreto di comparizione di cui all’art. 415 c.p.c., il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per mancanza della prova della regolare “vocatio in ius”. L’inosservanza del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c. inibisce pertanto al giudicante di emettere una pronuncia di merito sulla domanda avanzata dal ricorrente. La declaratoria di improcedibilità prevale su quella di cancellazione della causa dal ruolo per mancata comparizione delle parti, poiché la cancellazione presuppone – contrariamente a quanto avvenuto nella specie – che il processo si sia validamente instaurato con l’osservanza del principio del contraddittorio. Trattandosi di decisione che riguarda una questione pregiudiziale attinente al processo e che definisce il giudizio, essa va emessa nella forma della sentenza (art. 279, comma 2, c.p.c.).” Pignoramento presso terzi Tribunale di Bari: 13 novembre 2009 17 Processo del lavoro Giud. Spagnoletti; Ric. St.; Res. Gi. e Pu. Dichiarazione del terzo – Omessa o contestata – Giudizio di accertamento dell’obbligazione – Inammissibili altre domande “Il processo di cognizione previsto in ipotesi di mancata o contestata dichiarazione del terzo (art. 548 c.p.c.) è diretto unicamente ad accertare l’esistenza e l’oggetto dell’obbligazione del terzo verso il debitore esecutato, con la conseguenza che in detto giudizio non è consentita la proposizione di altre domande volte all’accertamento di pretese del creditore procedente, non potendo configurarsi un rapporto di accessorietà o di connessione tra la domanda di accertamento di cui agli artt. 548 e 549 c.p.c., diretta a risolvere una questione pregiudiziale per la prosecuzione del procedimento esecutivo, e una domanda tendente ad accertare una pretesa di qualsivoglia natura del creditore procedente nei confronti del debitore o che abbia ad oggetto la stessa pretesa esecutiva azionata. Infatti detto giudizio è diretto a perfezionare il pignoramento mediante la sentenza che accerta il diritto del debitore nei confronti del terzo e sul quale è caduto il pignoramento, per cui oggetto dello stesso possono essere soltanto le contestazioni concernenti il credito del debitore esecutato.” Opposizione a decreto ingiuntivo Tribunale di Bari: 13 novembre 2009 Giud. Spagnoletti; Ric. Qu..; Res. Pa. Nullità del ricorso per decreto ingiuntivo – Giudizio di opposizione – Oggetto – Autonomia delle fasi processuali – Memoria di costituzione – Contenuto – Effetti delle eventuali carenze “Al ricorso per ingiunzione per crediti inerenti a rapporti di lavoro o di previdenza e assistenza obbligatorie non si applicano le prescrizioni dell’art. 414 c.p.c. sul contenuto del ricorso introduttivo, nel senso che, fermo restando che il creditore che agisce in via monitoria deve indicare gli elementi essenziali dell’azione e cioè la causa petendi e il petitum, nella memoria di costituzione a seguito di opposizione egli può specificare l’una e l’altro e formulare ulteriori prove, costituende o costituite, a sostegno della pretesa azionata con il ricorso per ingiunzione; in ogni caso, eventuali nullità del ricorso per decreto ingiuntivo non possono determinare automaticamente la nullità della memoria di costituzione in giudizio, potendo rilevare solo ai fini del regolamento delle spese della fase monitoria. Né eventuali carenze della memoria di costituzione nel giudizio di opposizione rispetto alle prescrizioni di cui all’art. 414 c.p.c., relative alla esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, alla determinazione dell’oggetto e alla indicazione dei mezzi di prova – a cui l’atto si deve attenere stante la posizione sostanziale di attore dell’opposto – possono determinare la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo, poiché l’inosservanza degli artt. 414 e 416 non si riverbera su atti precedenti alla fase di cognizione e aventi una loro autonomia, ma eventualmente può condurre al rigetto della domanda con la inerente revoca del decreto ingiuntivo. Infatti, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato ex art 645 c.p.c., l’oggetto del giudizio verte, una volta instauratosi il contraddittorio, non solo (e non tanto) sull’ammissibilità e sulla validità del procedimento monitorio, ma anche (e soprattutto) sulla fondatezza della domanda di merito coltivata dall’opposto, sulla quale il giudice è tenuto a pronunciarsi anche quando, in ipotesi, riscontri una qualsivoglia ipotesi di nullità del ricorso per ingiunzione e del decreto reclamato.” 18 Processo del lavoro Buste paga: efficacia probatoria Tribunale di Bari: 13 novembre 2009 Giud. Spagnoletti; Ric. Qu..; Res. Pa. Buste paga – Efficacia probatoria – Limiti – Oneri di contestazione da parte del lavoratore - Quietanze in calce – Oneri probatori del dipendente “L’obbligo, imposto dall’art. 1 della legge 5 gennaio 1953 n. 4 al datore di lavoro, di consegnare ai lavoratori dipendenti, all’atto della corresponsione della retribuzione, un prospetto contenente l’indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima, non consente di inferire dalle annotazioni contenute nei prospetti paga la piena prova del pagamento; tuttavia, è posto a carico del lavoratore da un lato l’onere di contestare specificatamente che le buste paga rispecchino la reale situazione di fatto, dall’altro, in ipotesi di rilascio di quietanze da parte del dipendente, l’onere dimostrativo della non corrispondenza alla retribuzione effettivamente erogata.” Cessazione della materia del contendere Tribunale di Bari: 13 novembre 2009 Giud. Spagnoletti; Ric. Mo.; Res. M.I. Sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia – Dichiarabilità d’ufficio – Irrilevante il contrasto sulle spese processuali “La cessazione della materia del contendere si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l’interesse ad agire e contraddire, che consiste nell’esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all’azione proposta ed alle difese svolte dal convenuto; la cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata dal giudice anche d’ufficio e dà luogo ad una pronuncia di carattere processuale, qualora ricorrano concretamente i presupposti sopra indicati e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese.” Termine del reclamo Tribunale di Bari (COLLEGIO): 29 giugno 2009 Pres. Saracino; Rel. Procoli; Ric. Pu.; Res. Ae. Termine – Non rileva la conoscenza avvenuta aliunde “Il termine perentorio di quindici giorni stabilito dall’art. 669 terdecies c.p.c. per la presentazione del reclamo – fissato dalla pronuncia in udienza della ordinanza impugnata, ovvero dalla sua comunicazione o notificazione se anteriore – è termine massimo posto a favore del reclamante. […] Non rileva ai fini della decorrenza del predetto termine la conoscenza avvenuta aliunde del provvedimento.” 19 Processo del lavoro Tutela d’urgenza e crediti Tribunale di Bari (COLLEGIO): 29 giugno 2009 Pres. Saracino; Rel. Procoli; Ric. Pu.; Res. Ae. Periculum in mora – Caratteristiche del pregiudizio – Fumus boni iuris – Evidente fondatezza della pretesa “Al credito può riconoscersi la tutela di urgenza solo allorquando il rimedio risarcitorio non costituirebbe idoneo surrogato dell’utilità persa. In altri termini quando il diritto che si assume violato ha contenuto esclusivamente patrimoniale, il requisito della irreparabilità del pregiudizio deve essere ricercato o nella funzione del diritto o nel prevedibile scarto tra il danno subito ed il danno poi risarcibile dalla futura sentenza conclusiva del giudizio di merito. La nozione di fumus boni iuris, tenuto conto delle caratteristiche del procedimento cautelare (ristretti tempi di attuazione, sommarietà degli accertamenti di fatto e della dialettica in diritto pur nella pienezza della efficacia del comando anticipatore della sentenza di merito) non può che correlarsi ad una pretesa difficilmente discutibile. E’ proprio la evidente fondatezza della pretesa che giustifica la sommarietà di tutte le fasi del procedimento che conduce alla emissione del provvedimento di urgenza. In tutti gli altri casi in cui non esiste tal evidenza (“il fumus boni iuris” appunto) la pretesa non può essere esaminata se non secondo i modelli istituzionalmente ordinari.” Notifica del reclamo Tribunale di Bari (COLLEGIO): 27 ottobre 2009 Pres. Rel. Procoli; Ric. Pe.; Res. Am. Carattere ordinatorio del termine per la notifica “Il termine assegnato per la notifica del reclamo con il decreto di fissazione della udienza collegiale ha natura ordinatoria, né vi è alcuna norma di legge, ovvero alcuna precisazione in tal senso nel suddetto decreto, in base a cui riconoscere natura perentoria al termine fissato per la notifica.” Fumus boni iuris Tribunale di Bari (COLLEGIO): 27 ottobre 2009 Pres. Rel. Procoli; Ric. Pe.; Res. Am. Caratteri del procedimento cautelare – Oneri probatori – Evidente fondatezza della pretesa “E’ bene sottolineare che nella fase cautelare ricade sul ricorrente l’onere di dimostrare, sebbene nei limiti della sommarietà della cognizione, la evidenza del diritto di cui chiede in via di urgenza la tutela. La nozione di “fumus boni iuris” non può che essere influenzata in modo decisivo dalla considerazione delle caratteristiche del procedimento cautelare, singolare per tempi di attuazione, ridotte possibilità di contraddittorio, sommarietà degli accertamenti di fatto e della dialettica in diritto; tanto pur nella pienezza ed efficacia del comando giudiziale anticipatore della sentenza di merito. 20 Processo del lavoro Questo sistema non può che essere correlato se non ad una pretesa difficilmente discutibile; la evidente fondatezza di essa giustifica appunto la sommarietà di tutte le fasi del procedimento che conduce all’emissione del provvedimento di urgenza. Al contrario in tutti i casi in cui non esiste tale evidenza (“il fumus boni iuris” appunto) la pretesa non può essere esaminata se non secondo i modelli istituzionalmente ordinari.” Sequestro conservativo e periculum in mora Tribunale di Bari (COLLEGIO): 6 luglio 2009 Pres. Rel. Saracino; Ric. Ar.; Res. Vari Fattori oggettivi e soggettivi – Alternatività – Intenzionalità del depauperamento “Si può affermare che un pericolo derivante da fattori oggettivi può intravedersi o quando i beni che costituiscono il patrimonio del debitore sono già stati oggetto di atti di esecuzione da parte di altri creditori o quando la natura di detti beni sia tale da farne presumere la comoda sottrazione alla garanzia generica, attraverso atti di disposizione immediatamente attuabili e non sottoposti ad alcuna forma di pubblicità, mentre un pericolo derivante da fattori soggettivi può desumersi o da un comportamento pregresso sistematicamente volto all’elusione di norme cogenti ed al consapevole depauperamento della società o dal compimento, “medio tempore”, di atti dispositivi. […] A ben guardare, la giurisprudenza non richiede che il pericolo sia desumibile da elementi oggettivi e soggettivi, potendo ritenersi sufficiente a comprovare il periculum una situazione oggettiva o una situazione soggettiva. […] Ed invero, l’alienazione di singoli beni immobili può costituire una condotta apprezzabile sotto il profilo della possibile perdita della garanzia patrimoniale verso i creditori, soltanto in presenza di un depauperamento effettivo del patrimonio dell’obbligato. […] Peraltro, gli elementi soggettivi da cui poter desumere il requisito del periculum, devono riguardare l’intenzionalità del debitore di sottrarsi al pagamento e non, come vorrebbe il lavoratore, comportamenti posti in essere in violazione delle regole di buona fede e correttezza durante il rapporto di lavoro, quali la omissione degli obblighi informativi nei confronti delle associazioni sindacali relativamente alle condizioni patrimoniali dell’azienda.” Periculum in mora Tribunale di Bari (COLLEGIO): 11 aprile 2009 Pres. Saracino; Rel. Procoli; Ric. Ar.; Res. Eu. Tutela d’urgenza – Valutazione situazione personale e familiare – Prova concreta del pregiudizio – Necessaria la irreparabilità “Pacifico è che il “periculum in mora”, ai fini della tutela d’urgenza ex art. 700 c.p.c., non può essere ravvisato “in re ipsa”, ma deve essere riferito alla concreta situazione personale e familiare ovvero di salute del lavoratore posto che per l’accesso alla tutela cautelare d’urgenza la legge pretende la prova concreta (incombente sulla parte ricorrente) della minaccia di un pregiudizio ulteriore (che non possa trovare ristoro all’esito di un giudizio ordinario) produttivo altresì di un danno irreparabile.” 21 Processo del lavoro Opposizione all’esecuzione Tribunale di Bari (COLLEGIO): 27 aprile 2009 Pres. Saracino; Rel. Arbore; Ric. Vo.; Res. Ce. Necessari fatti modificativi o estintivi del diritto azionato – Fatti deducibili nel giudizio di cognizione – Mezzi di impugnazione “E’ consolidato il portato secondo il quale con il giudizio ex art. 615 c.p.c., tendente a neutralizzare la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore, ciò può avvenire solo con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale, consacrato nel titolo esecutivo, che si siano verificati successivamente alla formazione del titolo stesso. Nel senso cioè che non possono essere posti a base dell’opposizione fatti che avrebbero potuto essere dedotti nel giudizio di cognizione preordinato alla formazione del titolo giudiziale; si afferma ancora, che nel giudizio di opposizione non possono proporsi questioni in contrasto con il contenuto del titolo esecutivo giudiziale e deducibili invece con gli specifici mezzi di impugnazione dello stesso.” Mancata comparizione delle parti Corte d’Appello: 23 novembre 2009 Pres. Rel. Castellaneta; Ric. Pi.; Res. I.N. Si applicano gli artt. 181 e 309 c.p.c. – Estinzione del giudizio - Motivi dell’opzione interpretativa “E’ prevalente e va condivisa la tesi secondo cui, pure nel rito del lavoro, la mancata comparizione delle parti non comporta altro che l’applicazione degli artt. 181 e 309 c.p.c. in primo grado e dell’art. 348 c.p.c. in appello, non ostandovi la specialità del rito introdotto dalla L. 533/1973 né i principi cui essa si ispira. Le principali ragioni di tale opzione interpretativa sono note e possono essere qui ricordate succintamente: 1) il silenzio serbato al riguardo dalle norme lavoristiche, mentre sarebbe stata necessaria una deroga espressa ai principi processuali generali; 2) la natura non inquisitoria del rito del lavoro, che conferisce al giudice poteri ampi, ma è ben lontano dal sottrarre la contesa all’impulso processuale dei litiganti; 3) l’interruzione pure delle controversie di lavoro a seguito della morte o della perdita della capacità di stare in giudizio della parte o del difensore; 4) la compatibilità logica fra la maggiore concentrazione del rito ex lege 533/73 e la disciplina ordinaria dell’inattività delle litiganti, che è stata conservata anche nel rito ordinario novellato dalla L. 353/90; 5) la mancanza di un impedimento derivante dal divieto delle udienze di mero rinvio, trattandosi nella specie non di rinvio privo di scopo, bensì di rinvio finalizzato a produrre l’effetto processuale della cancellazione della causa dal ruolo e, quindi, non mero. Sposata la tesi che qui si propugna, d’altro canto, l’applicazione delle norme in esame non può che essere completa, risultando arbitraria qualsiasi mutilazione delle stesse. Con particolare riguardo alla pronuncia di estinzione, conviene ancora aggiungere che, nel nostro ordinamento processuale civile, tale istituto opera di diritto, peraltro solo se una parte tenti di far rivivere il processo ormai estinto; in tal caso l’estinzione va accertata e dichiarata da parte del giudice solo sull’eccezione della parte che si opponga a tale nuova iniziativa.” Spese processuali Corte d’Appello: 27 ottobre 2009 22 Processo del lavoro Pres. Rel. Castellaneta; Ric. Na.; Res. I.N. Compensazione delle spese – Valutazione dei presupposti per compensare – Potere discrezionale del giudice di merito – Sindacabile nel giudizio di appello “L’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre 2005, n. 263, dispone che il Giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione. Da tale premessa deriva che la valutazione dell’opportunità della compensazione, totale o parziale, delle spese processuali rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito con la conseguenza che la statuizione è insindacabile in sede di legittimità; ciò non significa però che la compensazione disposta dal giudice di primo grado non possa essere controllata dal giudice di secondo grado, che è anch’egli un giudice del merito. Il giudice d’appello, perciò, può e deve sindacare il provvedimento di compensazione delle spese processuali disposto dal primo giudice, non solo d’ufficio, ove riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata (in quanto l’onere delle spese va attribuito in relazione all’esito complessivo della lite), ma anche quando il relativo capo della decisione sia oggetto di specifico motivo di impugnazione.” Opposizione a decreto ingiuntivo Corte d’Appello: 8 ottobre 2009 Pres. Gentile; Rel. Arbore; Ric. R.F.I.; Res. To. Giudizio ordinario a cognizione piena – Esame della pretesa attorea – Ininfluente la illegittima concessione del decreto – Spese processuali – Valutazione esito complessivo del giudizio “L’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore col ricorso per ingiunzione, sicché il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l’ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere, sulla base di tutti gli elementi ritualmente acquisiti agli atti, all’esame della domanda e, ove ritenga provato il credito, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base fu emesso il decreto, i quali possono semmai influire soltanto sul regolamento delle spese processuali. (…)Dall’eventuale condivisione, da parte del giudice del giudizio di opposizione, dell’eccezione di insussistenza delle condizioni legittimanti la concessione del decreto non potrebbe derivare alcun utile effetto per l’appellante, in mancanza di un contestuale accertamento di fondatezza, nel merito, della proposta opposizione. L’accoglimento di detta eccezione potrebbe aver rilievo in ordine al regime delle spese, ma solo ipoteticamente, dovendosi comunque l’attribuzione delle spese operare in base all’esito complessivo del giudizio.” Tentativo obbligatorio di conciliazione Corte d’Appello: 3 settembre 2009 Pres. Castellaneta; Rel. Gentile; Ric. Ro.; Res. Un. Condizione di procedibilità – Omissione e irregolarità – Eccezione – Termine di decadenza – Rilevabilità d’ufficio – Questioni non deducibili in appello 23 Processo del lavoro “E’ pacifica la non deducibilità in appello, ai sensi dell’art. 412 bis, 2° co., c.p.c., delle questioni concernenti il tentativo obbligatorio di conciliazione omesso ovvero irregolarmente espletato. L’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione è previsto dall’art. 412 bis c.p.c. quale condizione di procedibilità della domanda nel processo del lavoro; la relativa mancanza deve essere eccepita dal convenuto nella memoria difensiva di cui all’art. 416 c.p.c. e può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice, purché non oltre l’udienza di cui all’art. 420 c.p.c., con la conseguenza che ove l’improcedibilità dell’azione, ancorché segnalata dalla parte, non venga rilevata dal giudice entro il suddetto termine, la questione non può essere riproposta nei successivi gradi di giudizio.” Rinnovazione degli atti processuali Corte d’Appello: 23 novembre 2009 Pres. Castellaneta; Rel. Nettis; Ric. Ve.; Res. Co. Giusto processo – Principio della ragionevole durata – Rinnovazione atti – Inammissibile per atti inesistenti o mai effettuati “Sulla questione dell’applicabilità al processo del lavoro delle norme di cui agli art. 291 e 415 c.p.c. sono di recente intervenute le Sezioni Unite della Cassazione che, risolvendo il contrasto esistente tra le sezioni semplici, anche alla luce di un’interpretazione delle norme processuali costituzionalmente orientata sulla base del principio costituzionale del “giusto processo” e di quello della sua ragionevole durata (art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo), hanno affermato che nel processo del lavoro non è pensabile la rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, non esistendo una disposizione che consenta al giudice di fissare un termine per la notificazione, mai effettuata, del ricorso e del decreto presidenziale, e non essendo consentito, nel silenzio normativo, allungare – con condotte omissive e prive di valida giustificazione e talvolta in modo sensibile – i tempi del processo sì da disattendere il principio della “ragionevole durata”. Corollario di quanto ora detto è che il ricorso dell’appellante […] perde la sua efficacia di fronte all’invalidità degli atti successivi che non sia possibile risanare sicché l’appello stesso va dichiarato improcedibile.” 24 RAPPORTO DI LAVORO Indennità di anzianità Tribunale di Bari: 3 novembre 2009 Giud. Mastrorilli; Ric. Se.; Res. E.N. Onnicomprensività della retribuzione – Determinazione dell’indennità di anzianità ex art. 2121 cod. civ. – Computo degli emolumenti a carattere continuativo – Nullità di clausole contrarie “E’ pacifico, in giurisprudenza, che il principio di onnicomprensività della retribuzione, sancito dall’art. 2121 c.c. (nel testo anteriore alla l. n. 297 del 1982) ai fini della determinazione dell’indennità di anzianità, comporta la nullità, ai sensi del citato art. 2121 e dell’art. 1419 c.c., di eventuali clausole contrattuali che escludano espressamente la computabilità di indennità corrisposte in maniera continuativa o che adottano una nozione di retribuzione non comprensiva di emolumenti percepiti in maniera continuativa, come il compenso per il lavoro straordinario continuativo.” Sicurezza sul lavoro Tribunale di Bari: 8 giugno 2009 Giud. Napoliello; Ric. Fr.; Res. Sa. Pa. Art. 2087 c.c. – Danno biologico – Condotta colposa del datore – Risarcimento del danno “L’art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro. Del danno biologico subito dal lavoratore risponde, dunque, il datore di lavoro nei casi in cui questi, seppur onerato, non abbia allegato valide circostanze di fatto idonee ad escludere il carattere colposo della condotta imputatagli, secondo lo schema della responsabilità contrattuale nel quali si inquadra la fattispecie concreta Nel caso di specie, il carattere colposo della condotta tenuta dal datore di lavoro va rinvenuto nel fatto che costui non ha conferito al ricorrente un incarico diverso da quello di designato al tesoro, nonostante questi avesse denunziato che il persistente espletamento delle mansioni in contestazione fossero pregiudizievoli per la sua integrità psico-fisica.” Esecuzione della sanzione disciplinare Tribunale di Bari: 27 maggio 2009 Giud. De Palo; Ric. En.; Res. De. 25 Rapporto di lavoro Esecuzione sanzione disciplinare – Esigenze aziendali, discrezionalità, correttezza e buona fede “Una volta esperita validamente la procedura disciplinare, il datore di lavoro può intimare il provvedimento sanzionatorio e deve farlo indiscutibilmente per iscritto. All’intimazione della sanzione, segue la sua materiale esecuzione e, anche se il datore di lavoro ha facoltà di decidere discrezionalmente il momento in cui la sanzione stessa debba trovare attuazione, potendo renderla esecutiva dopo un certo intervallo dalla conclusione del procedimento disciplinare oppure anche frazionarla nel tempo senza possibilità di interferenze del dipendente o di iniziative divergenti di quest’ultimo, si ritiene che siffatta libertà debba essere comunque contenuta nel generale rispetto dei principi di correttezza e buona fede e rispondere ai criteri basati sulle esigenze aziendali. Socio lavoratore di cooperativa Tribunale di Bari: 22 ottobre 2009 Giud. Rubino; Ric. Co.; Res. Av. So. Co. Rapporto di lavoro subordinato – E’ applicabile lo Statuto dei Lavoratori – Autonomia fra rapporto associativo e rapporto di lavoro “Ai sensi dell’art. 2, primo comma, Legge n. 142/01 (anche nella versione novellata dalla Legge 30/03), “ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300”. Peraltro, al di là della limpidezza del tenore letterale della disposizione testé richiamata, in base alla Legge n. 142/01, il rapporto associativo e il rapporto di lavoro si pongono in relazione di assoluta reciproca autonomia e non già di gerarchia o sovraordinazione del rapporto associativo su quello di lavoro. Infatti, l’art. 1, terzo comma, Legge cit. definisce espressamente quest’ultimo come “distinto ed ulteriore” rispetto a quello associativo. Durante la fase della relativa esecuzione, pertanto, il rapporto di lavoro del socio di cooperativa non presenta alcuna peculiarità e/o elemento di difformità rispetto alla generalità dei rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di privati.” Socio lavoratore di cooperativa Tribunale di Bari: 11 novembre 2009 Giud. Notarnicola; Ric. Ma.; Res. So. Co. Ed. Prestazioni lavorative comprese nel patto sociale – Rapporto – Qualificazione – Trova applicazione l’art. 409 c.p.c. “La controversia tra il socio e la cooperativa di produzione e lavoro, attinente a prestazioni lavorative comprese fra quelle che il patto sociale pone a carico dei soci per il conseguimento dei fini istituzionali, rientra nella competenza del giudice del lavoro, in quanto il rapporto da cui trae origine - pur da qualificare come associativo invece che di lavoro subordinato – è comunque equiparabile – al pari di quelli relativi all’impresa familiare – ai vari rapporti previsti dall’art. 409 cod. proc. civ., in considerazione della progressiva estensione operata dal legislatore di istituti e discipline propri dei lavoratori subordinati, dovendo alla graduale applicazione al socio cooperatore della tutela sostanziale propria del lavoratore subordinato corrispondere un’analoga estensione della tutela processuale.” 26 Rapporto di lavoro Esecuzione in forma specifica Tribunale di Bari: 4 novembre 2009 Giud. Tarantino; Ric. Mi.; Res. R.R. Art. 2932 c.c. – Obbligo di stipulare il contratto di lavoro – Compiuta individuazione degli elementi essenziali del contratto – Ristoro di tipo risarcitorio “L’art. 2932 c.c., applicabile pacificamente anche in materia di contratti di lavoro, garantisce, in presenza di un obbligo alla stipulazione di un successivo contratto, la possibilità di addivenire alla conclusione di un negozio giuridico attraverso un provvedimento giudiziale di carattere costitutivo. Al descritto risultato, tuttavia, è dato addivenire solamente laddove il contenuto del contratto non stipulato sia completo nei suoi elementi essenziali. In difetto di tali indicazioni, invece, al lavoratore non compete che un ristoro di carattere risarcitorio, non potendo il giudice sostituirsi alla fonte (contrattuale o legale) di quell’obbligo e determinare i contenuti essenziali del contratto non concluso.” Contratto di agenzia: indennità di fine rapporto Tribunale di Bari: 12 febbraio 2009 Giud. Rubino; Ric. B&C.; Res. Sm. Contratti di agenzia – Normativa di miglior favore per l’agente – Compete al giudice la relativa individuazione “In materia di indennità di fine rapporto spettante all’agente è il giudice a dover stabilire quale sia la normativa applicabile onde assicurare il trattamento di miglior favore, considerando quale base minima quanto dovuto secondo gli AEC (FIRR più indennità suppletiva di clientela), limite inferiore inderogabile a svantaggio dell’agente, per apportare poi i correttivi del caso concreto.” Dimissioni e dispensa per inidoneità Tribunale di Bari: 3 settembre 2009 Giud. Arbore; Ric. Pal.; Res. Min. Istr. Collocamento in quiescenza per motivi di salute – Dimissioni volontarie – Autonomia dei procedimenti – Prevalenza delle dimissioni precedenti “L’accertamento della totale inidoneità della ricorrente non può prevalere sul ”titolo” del già intervenuto collocamento a riposo per dimissioni volontarie. Il procedimento di dispensa dal servizio non poteva essere portato a compimento dall’amministrazione scolastica, posto che la ricorrente non lo aveva comunque attivato, preferendo la stessa, per la comprensibile esigenza di tutelare le sue condizioni di salute, ricorrere alle dimissioni. […] Infatti, trattasi di due procedimenti autonomi; né nella fattispecie, l’istanza di dimissioni della ricorrente era stata subordinata al completamento del procedimento di accertamento del suo stato di salute.” 27 Rapporto di lavoro Licenziamento e procedimento penale Tribunale di Bari: 5 agosto 2009 Giud. Rubino; Ric. De M.; Res. Po. It. Licenziamento per giusta causa – Applicazione della misura cautelare – Principio di immediatezza della contestazione – Autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale “La circostanza che il GIP abbia ritenuto di emettere la ordinanza cautelare anche nei confronti della ricorrente, non incide e non giustifica il fatto che Poste proceda a contestare alla dipendente fatti già noti in precedenza e rispetto ai quali aveva tutti i dati per valutare l’eventuale coinvolgimento della instante. Non era in altri termini necessario che giungesse il GIP ad una data conclusione perché vi giungesse automaticamente anche la società datrice di lavoro. Peraltro, come precisato più volte dalla Suprema Corte, lo stabilire se nel fatto commesso da un dipendente ricorrano o meno gli estremi di una giusta causa di licenziamento, ha carattere autonomo rispetto al giudizio che del medesimo fatto debba farsi ai fini penali.” Contratto di prestazione d’opera intellettuale Tribunale di Bari: 16 luglio 2009 Giud. Arbore; Ric. Did.; Res. E. A. F. Recesso ad nutum nel contratto a tempo indeterminato – Diritto potestativo derogabile attraverso l’apposizione del termine – Non è ammesso il recesso senza giusta causa “Come noto, la peculiare figura del recesso ad nutum prevista e contemplata dall’art. 2237 c.c., consente al cliente, beneficiario di una prestazione d’opera intellettuale, di interrompere unilateralmente, senza doverne esplicitare le ragioni, il rapporto professionale instaurato per mezzo del conferimento di un incarico ad un professionista. Trattasi, invero, di un diritto potestativo riconosciuto ex lege al cliente proprio in ragione del carattere ampiamente fiduciario del contratto in oggetto, connotato da significativi margini di discrezionalità negoziale che deve pur sempre conformarsi ai noti principi di buona fede di cui all’art. 1375 c.c. Orbene, la previsione normativa della suddetta facoltà di recesso ad nutum del cliente non assume tuttavia carattere inderogabile potendo essere, per l’effetto, disattesa dalle parti mercé l’introduzione all’interno del regolamento contrattuale di un termine finale che funga da predeterminazione convenzionale della durata del rapporto. Ne consegue che, nei casi in cui le parti abbiano qualificato il contratto d’opera professionale tramite la predeterminazione di un termine, viene meno ipso facto la facoltà di recesso di cui all’art. 2237 c.c., giacché l’apposizione del termine finale determina l’impossibilità per entrambe le parti (sul piano logico prima ancora che giuridico) di recedere immotivatamente dal contratto.” 28 Rapporto di lavoro Risoluzione del contratto di lavoro Corte d’Appello: 9 luglio 2009 Pres. Castellaneta; Rel. De Cilliss; Ric. Fe.; Res. P.I. Risoluzione del rapporto di lavoro – Indagine sulla concreta e univoca volontà – Irrilevanti l’inerzia del lavoratore, l’accettazione del o il ritiro del libretto di lavoro – Irrilevante il ritardo nella proposizione del ricorso “Nel rapporto di lavoro, se non è necessario quel massimo di tutela che caratterizza i contratti a forma scritta costituito dalla scrittura anche dell’atto di scioglimento, tuttavia è necessario verificare che la volontà di sciogliere il contratto sia chiara, seria e comune alle parti. La mera inerzia non è di per sé risolutoria. La sanzione per l’inerzia viene prevista dall’ordinamento su altri piani e con altri istituti (prescrizioni e decadenze che spetta al legislatore decidere di introdurre e modulare), laddove nella fattispecie in esame è indispensabile la presenza di elementi ulteriori ed inequivoci. Ma anche qui è necessaria la dovuta attenzione perché non può ritenersi che siano tali i comportamenti, consequenziali alla perdita del posto di lavoro, naturali e ragionevoli per chi viene a trovarsi in quella situazione, ma certo non indicativi della condivisione della scelta di risolvere il rapporto. Nel caso in esame la resistente valorizza, oltre l’elemento temporale, il fatto che la ricorrente abbia accettato il tfr e ritirato il libretto di lavoro all’atto della cessazione del rapporto e, infine, la circostanza che, pur non avendo mosso contestazioni alla fine del rapporto, abbia promosso l’azione giudiziaria dopo oltre quattro anni. (…)Tutte le predette circostanze, ancorché provate, non sono comunque sufficienti ad esprimere, con certezza ed assoluta inequivocità, una scelta abdicativa del proprio diritto. 1) Anzitutto non vi è motivo per cui un lavoratore che perde il posto di lavoro non dovrebbe riscuotere il trattamento di fine rapporto, ritirare il libretto di lavoro e reiscriversi nelle liste di collocamento, anche se non condivide ed anzi subisce la scelta del datore di lavoro: attivarsi, come è opportuno e doveroso fare per sé e per la propria famiglia, al fine di ricercare un nuovo posto di lavoro, non significa esprimere il consenso allo scioglimento del rapporto di lavoro. 2) In secondo luogo è irrilevante che la ricorrente abbia atteso oltre quattro anni prima di chiedere alla società appellata di essere riammessa in servizio, atteso che non si può esigere che il lavoratore reiteri l’offerta della propria prestazione lavorativa ad un datore di lavoro che non appare più interessato alla sua attività. E’ più lineare, invece, ritenere che, in difetto di almeno un atto univocamente significativo dell’intenzione di rinunciare, il titolare del diritto possa scegliere (non solo se ma anche) il momento in cui esercitarlo, per esempio, in base alla propria condizione economica, a seguito dell’incontro con un difensore convincente o dopo aver saputo di effetti economici vantaggiosi realizzati da altri soggetti nella medesima situazione. 29 Rapporto di lavoro Risoluzione per mutuo consenso Tribunale di Bari: 25 giugno 2009 Giud. Vernia; Ric. Sto.; Res. Po. It. Contratto risolutorio – Mutuo consenso – Comportamenti concludenti – Indagine sulla concreta volontà “Il contratto di scioglimento di un precedente contratto per mutuo consenso viene ritenuto ammissibile anche quando il contratto da sciogliersi sia un contratto di lavoro subordinato. Poiché per tale contratto non è prevista una forma scritta ad substantiam, non viene dalla giurisprudenza ritenuta necessaria l’adozione di una dichiarazione espressa; ciò anche se il contratto di lavoro è a tempo determinato perché la forma scritta è imposta solo con riferimento all’apposizione del termine e non all’intero contratto. Quindi, il contratto di lavoro subordinato si può estinguere per mutuo consenso desumibile da comportamenti concludenti; ma perché ciò accada è necessario che siano compiute alcune delicate verifiche. […] Devono essere accertati comportamenti che non devono lasciare margini di dubbio sulla volontà di entrambe le parti di sciogliere il contratto: si deve trattare di comportamenti che la Corte definisce “significativi”, tali da “rivelare il completo disinteresse delle parti all’attuazione del contratto ed il mutuo consenso in ordine alla cessazione di esso” (si veda Cass. N. 15628/01). In particolare, la Suprema Corte ha affermato che “non può essere preso in considerazione solo il dato temporale, che di per se solo considerato non può avere alcuna rilevanza” (Cass. Ult. Cit. nonché nello stesso senso Cass. N. 23554/04). Né possono essere considerati comportamenti che sono correlati all’ordinaria cessazione del rapporto di lavoro, ma non sono indice certo della condivisione della volontà di estinguere il rapporto, come nel caso dell’accettazione del TFR o della mancata offerta della prestazione.” Proporzionalità fra illecito e sanzione disciplinare Tribunale di Bari: 23 marzo 2009 Giud. De Palo; Ric. Po.; Res. Ba. Cr. Sanzioni espulsive – Extrema ratio – Principio di proporzionalità – Necessaria valutazione del profilo psicologico – Rilevanza del rapporto fiduciario – Irrilevanza del danno “Il giudizio di proporzionalità fra illecito e sanzione espulsiva non può basarsi esclusivamente sul profilo oggettivo, rappresentato dalla specifica condotta posta in essere dal lavoratore, dovendosi necessariamente tener conto anche del profilo soggettivo, rappresentato in particolare dall’elemento psicologico (dolo o colpa). Tale valutazione, inoltre, non deve essere condotta avuto riguardo ai fatti astrattamente considerati, bensì ad ogni aspetto del caso concreto (afferente alla natura e alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente). L’operazione valutativa da compiersi nell’applicare clausole generali come quella dell’art. 2119 cod. civ., deve quindi rispettare criteri e principi desumibili dall’ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali, e dalla disciplina particolare (anche collettiva) in cui la concreta fattispecie si colloca. In particolare, occorre operare un bilanciamento dell’interesse del lavoratore, protetto dall’art. 4 Cost., con quello dell’impresa datrice di lavoro, tutelato dall’art. 41 Cost. – bilanciamento che in materia di licenziamento disciplinare si riassume nel criterio, dettato 30 Rapporto di lavoro dall’art. 2106 cod. civ., della proporzionalità della sanzione disciplinare all’infrazione contestata; e, analogamente, in relazione all’esigenza di conformazione agli ulteriori “standard” valutativi rinvenibili, oltre che nella disciplina collettiva, anche nella coscienza sociale (con esclusione comunque di quelli fondati su vaghi criteri moralistici o politici), bisogna adeguatamente considerare gli elementi soggettivi e la concreta incidenza pregiudizievole sulla sfera del datore di lavoro. In definitiva il licenziamento per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 cod. civ. può ritenersi legittimo solo ove la mancanza di cui il dipendente si è reso responsabile sia tale da far venir meno l’elemento fiduciario che costituisce il presupposto fondamentale della collaborazione fra le parti nel rapporto di lavoro e, comunque, rivesta una gravità tale che qualsiasi altra sanzione risulti insufficiente a tutelare l’interesse del datore di lavoro (c.d. extrema ratio (…) Va comunque ricordato che non è affatto necessaria la realizzazione di un danno, in quanto non è il pregiudizio economico a legittimare il recesso, ma l’irrimediabile vulnus arrecato al vincolo fiduciario.” Licenziamento per scarso rendimento Tribunale di Bari: 27 maggio 2009 Giud. De Palo; Ric. En.; Res. De. Rendimento del lavoratore – Incidenza della organizzazione aziendale – Onere della prova della negligenza “In tema di licenziamento del lavoratore per scarso rendimento, il datore di lavoro che intenda assumere un siffatto comportamento a fondamento del giustificato motivo soggettivo, ai sensi dell’art. 3 della legge 604/1996, non può limitarsi a provare solo il mancato raggiungimento del risultato atteso o la soggettiva sua esigibilità, ma deve, altresì, dimostrare che la causa di esso derivi da negligenza nell’espletamento della prestazione lavorativa: con la conseguenza che, in mancanza della prova di un difetto di attività da parte del lavoratore, il solo dato del mancato raggiungimento degli obiettivi programmati dal datore di lavoro non legittima la risoluzione del rapporto di lavoro. Ciò anche in considerazione che il rendimento lavorativo inferiore al minimo contrattuale non integra ex se l’inesatto adempimento che, a norma dell’art. 1218 c.c., si presume fino a prova contraria, imputabile a colpa del debitore, posto che l’inadeguatezza della prestazione lavorativa può essere imputabile alla stessa organizzazione dell’impresa anche per l’impropria utilizzazione delle forze lavorative complessivamente, comunque, a disposizione dell’imprenditore.” Giudizio di proporzionalità fra inadempimento e sanzione Tribunale di Bari: 27 maggio 2009 Giud. De Palo; Ric. En.; Res. De. Criteri di valutazione dell’inadempimento – Profili oggettivi e soggettivi – Licenziamento per giusta causa e necessità di tutela dell’interesse del datore di lavoro “Alla stregua della assolutamente prevalente giurisprudenza di legittimità, il giudizio di proporzionalità fra illecito e sanzione espulsiva non può basarsi esclusivamente sul profilo oggettivo, rappresentato dalla specifica condotta posta in essere dal lavoratore, dovendosi necessariamente tener conto anche del profilo soggettivo, rappresentato in particolare dall’elemento psicologico (dolo o colpa). Tale valutazione, inoltre, non deve essere condotta avuto riguardo ai fatti astrattamente considerati, bensì ad ogni aspetto del caso concreto (afferente alla 31 Rapporto di lavoro natura e alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente). L’operazione valutativa da compiersi nell’applicare clausole generali come quella dell’art. 2119 cod. civ., deve quindi rispettare criteri e principi desumibili dall’ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali, e dalla disciplina particolare (anche collettiva) in cui la concreta fattispecie si colloca. In particolare, occorre operare un bilanciamento dell’interesse del lavoratore, protetto dall’art. 4 Cost., con quello dell’impresa datrice di lavoro, tutelato dall’art. 41 Cost. – bilanciamento che in materia di licenziamento disciplinare si riassume nel criterio, dettato dall’art. 2106 cod. civ., della proporzionalità della sanzione disciplinare all’infrazione contestata; e, analogamente, in relazione all’esigenza di conformazione agli ulteriori “standard” valutativi rinvenibili, oltre che nella disciplina collettiva, anche nella coscienza sociale (con esclusione comunque di quelli fondati su vaghi criteri moralistici o politici), bisogna adeguatamente considerare gli elementi soggettivi e la concreta incidenza pregiudizievole sulla sfera del datore di lavoro. In definitiva il licenziamento per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 cod. civ. può ritenersi legittimo solo ove la mancanza di cui il dipendente si è reso responsabile sia tale da far venir meno l’elemento fiduciario che costituisce il presupposto fondamentale della collaborazione fra le parti nel rapporto di lavoro e, comunque, rivesta una gravità tale che qualsiasi altra sanzione risulti insufficiente a tutelare l’interesse del datore di lavoro.” Concessioni di viaggio Tribunale di Bari: 9 luglio 2009 Giud. Napoliello; Ric. Me.; Res. Co. Bi. Retribuzione – Utilità che vi rientrano – Concessioni di viaggio per gli ex dipendenti F.S. “Costituiscono retribuzione solo le somme che il datore di lavoro è obbligato a pagare in dipendenza del contratto di lavoro e non quelle erogate a titolo di liberalità; (…) anche un beneficio in natura, indipendentemente dalla sua effettiva utilizzazione, rappresenta il contenuto di un’obbligazione che, anche ove non ricollegabile ad una specifica prestazione, è suscettibile di essere considerata di natura retributiva, con tutte le relative conseguenza, se pattiziamente inserita nella struttura sinallagmatica del contratto di lavoro cui essa accede. Orbene, ove si tratti di concessioni di viaggio per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato ci troviamo di fronte ad emolumenti che rappresentano il contenuto di un’obbligazione datoriale nei confronti del lavoratore prevista e disciplinata dal CCNL 1990/1992. Considerato che rientrano nel concetto di retribuzione solo quegli elementi a contenuto economico che vengono corrisposti con continuità, del tutto slegati da particolari modalità o caratteristiche della prestazione di lavoro, non v’è dubbio che le concessioni di viaggio abbiano un contenuto economico.” Persone giuridiche collegate Tribunale di Bari: 25 marzo 2009 Giud. De Palo; Ric. Bo.; Res. Mi. 32 Rapporto di lavoro Collegamento economico-funzionale fra imprese – Imputazione del rapporto di lavoro – Indici rivelatori della unicità del centro di imputazione – Accertamento – Limiti – Irrilevanza in sé del mero collegamento societario “Nell’ipotesi di collegamento economico-funzionale tra diverse persone giuridiche o imprese, ai fini della corretta imputazione di un rapporto di lavoro a soggetto diverso da quello con il quale è stato instaurato il rapporto, è necessario accertare l’esistenza dei seguenti elementi: a) l’unicità della struttura organizzativa e produttiva; b)l’integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune; c)l’utilizzazione contemporanea delle prestazioni lavorative da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori. Quando, attraverso il corretto accertamento in ordine all’esistenza di un unico centro di imputazione dei rapporti giuridici, si ravvisi che l’innegabile collegamento esistente tra differenti soggetti giuridici non è tale da determinare una unificazione, di fatto, in un unico soggetto di distinte persone giuridiche che hanno mantenuto una struttura ed una organizzazione propria, non è possibile effettuare valutazioni di merito in ordine alla possibilità che un lavoratore licenziato da uno di tali soggetti giuridici possa vedersi reintegrare nel posto di lavoro alle dipendenze di un differente soggetto giuridico, collegato al primo da meri rapporto contrattuali. Ai fini dell’applicazione della legislazione giuslavoristica di tutela infatti, e segnatamente per l’accertamento del requisito dimensionale ex art. 18 S. L., la giurisprudenza sia di merito che di legittimità ritengono concordemente che il gruppo societario è un fenomeno di mero fatto inidoneo ad assumere configurazione di autonomo centro di imputazioni. Il collegamento societario, desumibile dalla legislazione codicistica e speciale, non assume “un valore giuridicamente unificante” e non implica, “ex se” che le relative imprese, ancorché facenti parte del gruppo, possano essere considerate come entità unica alla quale sia consentito collegare diritti ed obblighi in ordine alla costituzione ed al mantenimento dei rapporti di lavoro; di regola, dunque, il rilievo eminentemente economicistico del vincolo societario non comporta il venire meno della autonomia delle singole imprese, dotate ognuna di distinta personalità giuridica, a cui, perciò, continuano ad imputarsi i rapporti di lavoro dei dipendenti in servizio presso ognuna di esse.” Licenziamento collettivo Tribunale di Bari: 25 novembre 2009 Giud. Napoliello; Ric. Bu.; Res. Me. Legge 223 del 1991 – Principi – Riduzione o trasformazione di attività o di lavoro – Controllo sindacale – Controllo pubblico – Procedimentalizzazione del recesso – Estensione del controllo giudiziale “La giurisprudenza della Suprema Corte, nell’interpretazione della L. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni (legge emanata sullo schema della direttiva Cee 1975/129, così come modificata dalla più recente direttiva 1992/56), enuncia i seguenti principi: A) come precisato da Cass. 12 ottobre 1999, n. 11455 e dalle conformi decisioni successive, la fattispecie del licenziamento collettivo per riduzione di personale ricorre in presenza dell’operazione imprenditoriale di “riduzione o trasformazioni di attività o di lavoro” (art. 24), operazione che, da una parte, esclude dal suo ambito i licenziamenti dovuti a ragioni inerenti alla persona del lavoratore, per l’altra parte esclude anche i licenziamenti individuali per le stesse ragioni oggettive, ancorché plurimi, qualora non siano presenti i requisiti di rilevanza sociale collegati agli indici previsti dalla legge (il numero di licenziamenti ai sensi dell’’art. 24, comma 1; oppure, indipendentemente dal numero, dalla circostanza che a licenziare sia un’impresa che ha ottenuto 33 Rapporto di lavoro l’intervento pubblico della cassa integrazione guadagni, secondo la previsione dell’art. 4, comma 1); B) la fattispecie di riduzione del personale regolata dalla L. n. 223 del 1991, non presuppone necessariamente una crisi aziendale, e neppure un ridimensionamento strutturale dell’attività produttiva, potendo il requisito della riduzione o trasformazione di attività o di lavoro ravvisarsi nella decisione di modificare l’organizzazione produttiva anche soltanto con la concentrazione della forza lavoro, con incidenza effettiva e non temporanea sul solo elemento personale dell’azienda; C) nel disegno legislativo, la fattispecie di licenziamento collettivo per riduzione del personale è assoggettata a forme di controllo ex ante della decisione imprenditoriale, controllo di tipo sindacale e pubblico, ritenute maggiormente adeguate alla rilevanza sociale del fenomeno rispetto alle tecniche di controllo giudiziale ex post ed a dimensione individuale, restando escluso che la legittimità del recesso possa dipendere dai motivi della riduzione di personale, non sindacabili, infatti, dal giudice (tanto è vero che la riduzione di personale “ingiustificata” non è prevista dalla legge tra i motivi di annullamento del singolo licenziamento); D) la qualificazione di licenziamento in base al progetto di riduzione del personale con effetti sociali rilevanti comporta, in attuazione dell’art. 41 Cost., commi 2 e 3, che l’imprenditore sia vincolato non nell’an della decisione ma soltanto nel quomodo, essendo obbligato allo svolgimento della procedura di cui all’art. 4, che realizza così lo scopo di procedimentalizzare il potere di recesso, il cui titolare è tenuto non più a mere consultazioni, ma a svolgere una vera e propria trattativa con i sindacati secondo il canone della buona fede; l’operazione imprenditoriale diretta a ridimensionare l’organico si scompone, infine, nei singoli licenziamenti, ciascuno giustificato dal rispetto dei criteri di scelta, legali o stabiliti da accordi sindacali, ma entro una cerchia di soggetti delimitati dal “nesso di causalità”, ossia dalle esigenze tecnico-produttive ed organizzative poste a base della scelta imprenditoriale; E) ai due livelli descritti, l’uno collettivo-procedurale, l’altro individualecausale, corrisponde l’ambito del controllo giudiziale, cui è estraneo, come detto, la verifica dell’effettività e ragionevolezza dei motivi che giustificano, nelle enunciazioni dell’imprenditore, la riduzione di personale, ed il sistema sanzionatorio di cui all’art. 5, cosicché il lavoratore licenziato è abilitato a far valere l’inesistenza del potere di recesso per violazione delle regole della procedura (inefficacia del negozio risolutivo), ovvero la lesione del diritto ad una scelta imparziale per violazione dei criteri stabiliti dalla legge o dall’accordo sindacale (annullamento del licenziamento).” Contratto di lavoro a termine Tribunale di Bari (COLLEGIO): 21 ottobre 2009 Pres. Procoli; Rel. Minervini; Ric. Te.; Res. Le Limiti – Ragioni giustificative del termine apposto – Oggettive e verificabili esigenze di temporaneità “L’art. 1 comma 1 D.Lgs. n. 368/2001 – che come è noto costituisce attuazione costituisce attuazione della direttiva comunitaria 1999/79/CE sul lavoro a tempo determinato ed abroga la legge previgente n. 230/1962 ampliando le ragioni che giustificano l’apposizione del termine ad un contratto di lavoro – consente il ricorso a tale tipo di contratto “a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”. L’ampio riferimento alle ragioni giustificative dell’apposizione del termine al contratto di lavoro è ridimensionato dalla previsione contenuta al comma 2 dell’art. 1 citato che impone una specificata indicazione (in forma scritta) da parte del datore di lavoro delle ragioni stesse. Ciò in considerazione del fatto che il D.Lgs. n. 368/01 ha soltanto ampliato l’area della deroga alla regola della durata indeterminata del rapporto di lavoro di tal che le ragione poste a sostegno dell’apposizione del termine devono rispondere ad oggettive e 34 Rapporto di lavoro verificabili esigenze di temporaneità del rapporto, in mancanza delle quali il contratto di lavoro va reputato a tempo indeterminato.” Motivazione del licenziamento Tribunale di Bari (COLLEGIO): 11 aprile 2009 Pres. Saracino; Rel. Procoli; Ric. Ar.; Res. Eu. Genericità della motivazione – Equivale ad omissione – Ratio – Vizio insanabile in fase contenziosa “Per giurisprudenza costante la motivazione del licenziamento deve essere sufficientemente specifica e completa, ossia tale da consentire al lavoratore di individuare con chiarezza e precisione la causa del suo licenziamento, sì da poter esercitare un’adeguata difesa svolgendo ed offrendo idonee osservazioni o giustificazioni, dovendosi ritenere equivalente alla materiale omissione della comunicazione dei motivi la comunicazione che, per la sua assoluta genericità, sia totalmente inidonea ad assolvere il fine cui la norma tende.[…] Il vizio della comunicazione di licenziamento, sotto il profilo del difetto nella indicazione dei motivi della scelta datoriale, non può essere sanato nella fase processuale, poiché il lavoratore deve poter apprestare le proprie difese prima della fase contenziosa.” Superamento del periodo di comporto Tribunale di Bari (COLLEGIO): 19 marzo 2009 Pres. Saracino; Rel. Arbore; Ric. Am.; Res. La. Licenziamento – Esercizio tardivo della facoltà di recesso - Giudizio di buona fede. “In ipotesi di licenziamento per superamento del periodo di comporto, si deve partire dall’esigenza di valutare quale fosse, nelle circostanze di causa, l’interpretazione più opportunamente conforme a buona fede, contemperando “(…) l’esigenza del lavoratore alla certezza della vicenda contrattuale (…) e quella del datore di lavoro di accertare e valutare la gravità di tale comportamento e la sua compatibilità o meno con la sua prosecuzione del rapporto”. Cosicché, secondo un giudizio di buona fede contrattuale, deve ritenersi intervenuta la rinuncia da parte datoriale all’esercizio del potere di recesso, “(…) ove il datore di lavoro, valutati nel loro complesso gli episodi morbosi del lavoratore riammesso in servizio, lasci trascorrere un ulteriore e prolungato lasso di tempo prima di esercitare la facoltà di recesso.” Risarcimento del danno Corte d’Appello: 15 giugno 2009 Pres. Gentile; Rel. Nettis; Ric. De.; Res. A.S. Ratio dell’istituto – Limiti alla presumibilità del danno – Danno potenziale e danno effettivo e – Occorre la prova del pregiudizio 35 Rapporto di lavoro “Il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione d’un diritto soggettivo non è riconosciuto dall’ordinamento con caratteristiche e finalità punitive, ma in relazione all’effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso. Al contempo, lo stesso ordinamento non consente l’arricchimento ove non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro: sicché, anche nelle ipotesi per le quali il danno sia ritenuto in re ipsa e trovi la sua causa diretta ed immediata nella situazione illegittima posta in essere dalla controparte, la presunzione attiene alla sola possibilità della sussistenza del danno ma non alla sua effettiva sussistenza e, tantomeno, alla sua entità materiale. In altri termini, l’accertamento d’un fatto potenzialmente dannoso non è sufficiente a giustificare la condanna la risarcimento del danno ma permane la necessità della prova d’un concreto pregiudizio economico ai diversi fini della determinazione quantitativa e della liquidazione di esso per equivalente pecuniario. Ed ove la effettiva sussistenza del danno o la sua materiale entità non risultino provate, il giudice è tenuto a negare la risarcibilità stessa del danno.” Risarcimento in via equitativa Corte d’Appello: 10 luglio 2009 Pres. Rel. Gentile; Ric. Ma.; Res. A.S. Liquidazione in via equitativa – Equità giudiziale correttiva o integrativa – Condizioni “La necessità di provare l’esistenza di un concreto pregiudizio ai fini del diritto al risarcimento del danno non può ovviarsi attraverso il richiamo all’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., quale espressione del più generale potere di cui all’art. 115 c.c., il quale dà luogo non ad un giudizio d’equità ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa: l’esercizio di tale potere non solo è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare, ma non ricomprende anche l’accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, anzi, al contrario, presuppone già assolto dalla parte stessa l’onere su di essa incombente ex art. 2697 c.c., di dimostrare sia la sussistenza sia l’entità materiale del danno, così come non la esonera dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, nonostante la riconosciuta difficoltà, al fine di consentire che l’apprezzamento equitativo sia per quanto possibile limitato e ricondotto alla sua peculiare funzione di colmare soltanto le lacune riscontrate insuperabili nell’iter della precisa determinazione dell’equivalente pecuniario del danno.” Periodo di prova Corte d’Appello: 2 dicembre 2009 Pres. Gentile; Rel. Arbore; Ric. Fo.; Res. Ma. Pattuizione – Forma scritta richiesta ad substantiam – Necessaria sin dalla formazione del consenso “Ai sensi dell’art. 2096 c.c. il periodo di prova apposto all’assunzione di un lavoratore deve risultare da patto scritto, il quale (…) deve risultare appunto da atto anteriore o contestuale all’inizio del rapporto di lavoro, trattandosi di prescrizione posta “ad substantiam”. 36 Rapporto di lavoro Va, anzi, segnalato. che (…) in realtà il contratto di lavoro con clausola di prova, costituendo fattispecie negoziale unitaria e ab inizio completa non può che essere stipulato – correlativamente – uno actu, nel quale sia definito lo specifico assetto di interessi perseguito dalle parti. Ne consegue che la espressa previsione della prova deve essere apposta non solo prima, o almeno contestualmente all’inizio della prestazione, ma sin dal momento della formazione del consenso tra le parti”.” Danno da demansionamento Corte d’Appello: 18 novembre 2009 Pres. Sabatelli; Rel. Nettis; Ric. Ru.; Res. Te. Perdita di chances – Danno professionale – Necessità di adeguate allegazioni e prove “Il risarcimento del danno derivante dal demansionamento e dalla dequalificazione del lavoratore postula l’allegazione dell’esistenza del pregiudizio e delle sue caratteristiche, nonché la prova del danno e del nesso di causalità con l’inadempimento, poiché riconoscere il risarcimento del danno al cospetto della prova del solo inadempimento (cosiddetta liquidazione equitativa “in re ipsa”) significherebbe assegnare ad essa una funzione di sanzione civile punitiva estranea al sistema risarcitorio previsto dal codice civile. Nella stessa logica anche della perdita di chance, ovvero delle ulteriori potenzialità occupazionali o di ulteriori possibilità di guadagno, va data prova in concreto, indicando, nella specifica fattispecie, quali aspettative, che sarebbero state conseguibili in caso di regolare svolgimento del rapporto, siano state frustrate dal demansionamento o dalla forzata inattività. In mancanza di detti elementi da allegare necessariamente ad opera dell’interessato, sarebbe difficile individuare un danno alla professionalità, perché – fermo l’inadempimento – l’interesse del lavoratore può ben esaurirsi, senza effetti pregiudizievoli, nella corresponsione del trattamento retributivo quale controprestazione dell’impegno assunto di svolgere l’attività che gli viene richiesta dal datore>.” Rapporto di lavoro subordinato e autonomo Corte d’Appello: 14 novembre 2009 Pres. Castellaneta; Rel. Saracino; Ric. E.N.; Res. Pu. Saltuarietà delle prestazioni – Irrilevanza in sé - Stabile inserimento nell’organizzazione aziendale – Assoggettamento al potere direttivo e disciplinare – Rilevanza – Indici sintomatici della subordinazione “Ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo il tipo di attività svolta dal prestatore è scarsamente rilevante giacché qualsiasi prestazione può essere svolta sia in forma subordinata che autonoma (…); se è condivisibile l’assunto secondo cui la saltuarietà delle prestazioni non vale da sola ad escludere il rapporto di lavoro dipendente, vi è che, secondo la consolidata giurisprudenza della Cassazione in tema di rapporto di lavoro, al fine della qualificazione dello stesso come rapporto di lavoro subordinato piuttosto che come di lavoro autonomo, costituisce elemento decisivo in tal senso l’essere il lavoratore inserito stabilmente ed in modo esclusivo al’interno dell’organizzazione aziendale in diretta conseguenza dell’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro. Nella stessa direzione qualificativa, costituiscono, invece, indici sintomatici della subordinazione, l’assenza del rischio di impresa, la continuità della prestazione, l’obbligo di 37 Rapporto di lavoro osservanza dell’orario di lavoro, la cadenza periodica e la forma della retribuzione, l’utilizzazione da parte del lavoratore di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi disposizione dal datore di lavoro.” Sicurezza sul lavoro e oneri probatori Corte d’Appello: 6 agosto 2009 Pres. Rel. Gentile; Ric. Vari.; Res. In. e A.S. Responsabilità del datore di lavoro – Natura contrattuale – Non oggettiva – Oneri probatori del prestatore – Prova liberatoria del datore di lavoro “Dalla natura contrattuale della responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 cod. civ., deriva che, ai fini del relativo accertamento, incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro – una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze – l’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo. Dunque, l’art. 2087 cod. civ. non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva;il lavoratore deve allegare fatti specifici e deve fornire riscontri probatori adeguati circa (I) il danno patito (II) a seguito dell’attività lavorativa e (II) a causa di cautele doverose omesse dal datore di lavoro; al datore di lavoro è consentito di fornire una idonea prova liberatoria, necessaria soltanto ove l’attore abbia ottemperato al suo compito nel processo.” Recesso per giusta causa Corte d’Appello: 7 settembre 2009 Pres. Gentile; Rel. Doronzo; Ric. Ma.; Res. Co. Art. 2119 c.c. – Applicabile al contratto di agenzia e subagenzia – Accentuazione della fiduciari età del rapporto – Gravità della condotta – Valutazione meno rigorosa “L’istituto del recesso per giusta causa, previsto dall’art. 2119, primo comma, cod. civ., in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, nonché di subagenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest’ultimo ambito il rapporto di fiducia – in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell’attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali – assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato; ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza.” 38 PREVIDENZA E ASSISTENZA Prestazioni previdenziali indebite Tribunale di Bari: 4 agosto 2009 Giud. Saracino; Ric. Am.; Res. In. Azione di ripetizione – Ammissibilità soltanto per dolo del percipiente “L’art. 52 l. 88/1989 prevede al suo secondo comma, in caso di riscossione di rate pensionistiche che risultino non dovute, l’impossibilità di procedere al recupero delle somme indebitamente percepite, salvo che la corresponsione inesatta sia dipesa dal dolo dell’interessato. Nel caso di specie, dunque, in difetto della prova del coefficiente soggettivo descritto in capo alla ricorrente e potendosi ritenere imputabile l’erronea erogazione a comportamento negligente dell’Inps, non è ammissibile qualsivoglia azione di ripetizione. Va inoltre sottolineato che in fattispecie siffatte, anche volendo escludere l’applicabilità dell’art. 52 l. n. 88 del 1989, le prestazioni indebite sarebbero ripetibili dall’istituto assicuratore solamente in presenza di esercizio del relativo diritto “entro l’anno dal momento in cui ha avuto disponibilità delle informazioni necessarie per l’accertamento della situazione reddituale del pensionato, con specifico riguardo al verificarsi del cumulo suddetto”.” Ripetizione delle prestazioni previdenziali Tribunale di Bari: 23 novembre 2009 Giud. Notarnicola; Ric. Go.; Res. Mi. In. Pagamento indebito – Revoca della prestazione – Rileva la comunicazione del provvedimento – Ripetibili le sole somme erogate successivamente “La disciplina legislativa in materia di indebito pagamento di prestazioni assistenziali per l’invalidità (art. DL 173/88 conv. E mod., in L.291/88) nel dettare la impossibilità di ripetere le somme precedentemente corrisposte fa chiaramente riferimento alle somme pagate prima del provvedimento di revoca. Solo quelle versate dopo la revoca sono prive di titolo giustificativo e non si possono sottrarre al principio generale di cui all’art. 2033 c.c. Non può ritenersi che sono indebite le somme ricevute sino alla comunicazione della revoca, in quanto ai fini della ripetizione dei ratei indebitamente riscossi, è irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono all’amministrazione di prontamente attivarsi, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, poiché tali atti (sospensione e revoca) non concretano esercizio di poteri amministrativi, ma si sostanziano in meri accertamenti, in atti di gestione del rapporto obbligatorio.” Obbligazione contributiva: prescrizione Tribunale di Bari: 17 giugno 2009 39 Previdenza e assistenza Giud. De Palo; Ric. Tat.; Res. F. En. Obbligazione contributiva – Prescrizione e decorrenza “L’obbligazione contributiva rientra nella previsione di cui all’art. 2948 n. 4 c.c. ovvero tra “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” con la conseguenza che il corrispondente diritto si prescrive in cinque anni. Orbene, per principio generale la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (2935 c.c.). Tale principio vale anche per i rapporti previdenziali. Ne consegue che il termine di prescrizione del diritto alla contribuzione decorre dal momento in cui questo sorge, perché, ben può l’interessato provvedere alla interruzione del termine suddetto, mediante atto giudiziale o stragiudiziale.” Legge 104/1992 Tribunale di Bari: 27 aprile 2009 Pres. Saracino; Ric. Ro.; Res. Min. Giu. Diritto al trasferimento ex art. 33 – Instaurazione del rapporto assistenziale – Sopravvenienza all’inizio del rapporto lavorativo “In materia di applicazione dell’art. 33 della legge n. 104/1992 va escluso che il diritto di scelta della sede riguardi solo il momento della costituzione del rapporto di lavoro, ammettendo che qualora la necessità della instaurazione del rapporto assistenziale sia sopravvenuta in corso di rapporto di lavoro e sia in atto al momento della presentazione della domanda di trasferimento, sussiste in capo al lavoratore – in presenza delle altre condizioni previste dalla norma – il diritto di scelta della sede di lavoro, se è vero, come è vero, che l’esigenza di assistenza continuativa possa appunto presentarsi dopo l’inizio del rapporto di lavoro e nel corso di esso.” Controversie a carattere previdenziale Tribunale di Bari: 26 febbraio 2009 Giud. Tarantino; Ric. In.; Res. Re. P. Ambito delle controversie previdenziali – Estraneità dei crediti da rimborso Regione Puglia/l’Inadel/Inpdap “Posto che le controversie a carattere previdenziale devolute al giudice del lavoro ex artt. 409 e ss. c.p.c. concernono essenzialmente tre rapporti, e, cioè a) quello contributivo in senso proprio, che investe gli obblighi del datore di lavoro nei confronti dell’ente previdenziale quanto al pagamento dei contributi e delle sanzioni nelle ipotesi di omissioni e irregolarità nel pagamento, b) quello tra datore di lavoro e prestatore di lavoro in merito alla posizione assicurativa e al risarcimento del danno nel caso di omissione contributiva da parte del datore di lavoro, c) quello tra l’ente e il prestatore di lavoro avente ad oggetto il riconoscimento del diritto previdenziale e la erogazione delle prestazioni, va detto che il credito in questione vantato dalla Regione Puglia nei confronti dell’Inpdap, posto a base dell’ordinanza di ingiunzione, non attiene e non può ricondursi a nessuno dei detti rapporti. Esso, infatti, trova il suo titolo giuridico nel mero mancato rimborso da parte dell’Inpdap, di quanto in sua vece pagato dalla Regione Puglia ai dipendenti, in virtù di un obbligo assunto dalla 40 Previdenza e assistenza Regione stabilito ex lege 22/83; trattasi, allora, di un credito che rinviene la sua ragion d’essere nella detta legge, che dopo aver stabilito che il datore di lavoro (id est la Regione Puglia) assicura ai propri impiegati o ai propri di aventi causa il trattamento di fine servizio che l’Inadel/Inpdap eroga ai propri iscritti e corrisponde, ai propri dipendenti all’atto della cessazione dal servizio, le indennità di previdenza nella misura del 100%, ha fatto comunque salva la possibilità per la Regione Puglia di recuperare le somme nei confronti dei competenti Istituti preposti alla liquidazione delle indennità di previdenza, prevedendo, a tal fine, che “il personale avente titolo o i superstiti aventi diritto rilascino alla Regione Puglia una procura irrevocabile, redatta nelle forme di legge, per la riscossione della somma erogata” (cfr. art. 6 l.r. 22/83). Trattasi, in definitiva, di un credito che, pur attenendo al rapporto tra il datore di lavoro e l’istituto previdenziale, non investe gli obblighi contributivi del primo nei confronti del secondo (non rientrando così tra i rapporti sopra citati alla lett. a), ma solo il pagamento dell’indennità di natura previdenziale che il primo ha fatto, per conto del secondo, in favore dei lavoratori; trattasi, peraltro, di un credito che non ha nulla a che vedere con il rapporto di natura previdenziale tra l’Ente Inpdap e il lavoratore (esso non rientra, perciò, neppure tra i rapporti sopra indicati alla lett. c), sebbene in esso trovi la sua origine (intanto la Regione Puglia ha pagato ai propri dipendenti il tfs in quanto l’Inpdap ne era obbligata), essendo un credito che la Regione vanta, iure proprio, nei confronti dell’Inpdap per il mero e semplice fatto di aver eseguito un pagamento in ossequio al disposto della legge 22/83.” Indennità di maternità per libere professioniste Tribunale di Bari: 17 settembre 2009 Giud. Rubino; Ric. Cas.; Res. De G. Indennità di maternità alle libere professioniste – Estensione ai padri liberi professionisti – Applicazione degli artt. 70 e 72 del Dlgs n. 151/2001 dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 385/2001 “Si ritiene che la sentenza della Corte Costituzionale n. 385 del 14.10.2005 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 70 e 72 del Dlgs n. 151/2001 nella parte in cui prevedono il principio che al padre spetti di percepire in alternativa alla madre l’indennità di maternità attribuita a quest’ultima quale libera professionista) si sia limitata a prendere in considerazione non il caso della filiazione naturale, bensì quello dell’adozione e dell’affidamento preadottivo, ovvero l’art. 72 del Dlgs n. 151/2001, che estende la possibilità di erogare l’indennità di maternità, di cui all’art 70, nelle ipotesi dell’adozione e dell’affidamento preadottivo, e che la pronuncia abbia dichiarato costituzionalmente illegittima la predetta norma in quanto non ha previsto il principio che anche al padre in tali casi spetti, in alternativa alla madre, l’indennità di maternità. Esaminando i due articoli in questione, quello che viene in principale considerazione è l’art. 72, la cui rubrica recita: <<adozioni e affidamenti>> e dispone nel senso che: <<l’indennità di cui all’art. 70 spetta altresì per l’ingresso del bambino adottato o affidato>>; ciò premesso, si ritiene che il richiamo all’art. 70 vada letto in modo indiretto, nel senso che esso risponde alla necessità di dare il nomen iuris alla provvidenza economica elargita nei casi disciplinati e di consentire il calcolo del quantum dovuto, disciplinato, appunto, dai commi 2, 3 e 3-bis dell’art. 70. ” Collocamento a riposo Tribunale di Bari: 28 maggio 2009 Giud. Famà; Ric. Men.; Res. Re. P. 41 Previdenza e assistenza Permanenza in servizio oltre i limiti di età ex d.lgs. n. 503/1992 – Facoltà – Esercizio dell’opzione per la prosecuzione del rapporto – Diritto soggettivo inderogabile – Normativa sopravvenuta “L’art. 16 d. lgs. 503/1992 (“è in facoltà dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della L. 421/1992, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo”), secondo l’indirizzo interpretativo condiviso da questo Giudice, attribuisce ai dipendenti pubblici la facoltà di permanenza in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo. Ne consegue che, a seguito del completamento della fattispecie legale disciplinata dall’art. 16 d.lgs. 503/92, e dunque all’esito dell’esercizio del diritto di opzione per la prosecuzione del rapporto lavorativo, il dipendente optante diviene titolare di un diritto soggettivo perfetto al mantenimento in servizio per un biennio successivo all’epoca del collocamento a riposo, e tale diritto, in tale sua qualità, è insuscettibile di essere derogato se non ad opera di una norma imperativa dotata di efficacia retroattiva.” Prestazioni assistenziali e legittimazione passiva Tribunale di Bari: 18 novembre 2009 Giud. Mastrorilli; Ric. Br.; Res. M.E. e I.N. Azioni di accertamento e/o condanna per prestazioni previdenziali – Legittimazione esclusiva dell’INPS – Notifica al Ministero dell’Economia e delle Finanze “In ordine alla questione dell’individuazione dei soggetti passivamente legittimati ………… con riferimento ai processi iniziati dopo il 3.9.1998 (ossia nella vigenza del D.Lgs. 112/98), (si ritiene) la legittimazione passiva esclusiva dell’INPS, senza dover più distinguere tra azione di mero accertamento ed azione di condanna. La S.C. ha inoltre motivatamente osservato che tale assetto normativo non risulta alterato dalla normativa sopravvenuta e, segnatamente, dall’art. 37, 5° comma, L 448/1998 (che si riferisce solo ai provvedimenti di revoca delle prestazioni assistenziali), né tanto meno dall’art. 45 D. Lgs. 30.3.1999 n. 96, il quale attribuisce alle regioni funzioni meramente amministrative in subiecta materia. E’ stato altresì osservato che ininfluenti sono pure il D.P.C.M. 26.5.2000, il quale è privo di efficacia abrogativa e l’art. 80, commi 7 e 8, della L. 23.12.2000 n. 3888 (finanziaria 2001) il quale dispone in tema di “potestà concessiva” dei benefici per cui è causa, ma sempre in ordine ad attività amministrative e non anche in materia di diritto processuale. Da notare, infine, che il D.L. 30.9.2003, n. 269 (entrato in vigore il 2.10.2003) ha precisato che i ricorsi giudiziari vanno in ogni caso, notificati anche al Ministero dell’Economia e delle Finanze, quale litisconsorte necessario, ed alle competenti Direzioni Provinciali del predetto Ministero. E’ poi opportuno rammentare che, in virtù del combinato disposto degli artt. 10, comma 2, D.L. 2.9.2005 n. 203 (convertito nella L. 2.12.2005, n.248) e 1, D.P.C.M. 30.3.2007 (pubblicato sulla G.U. n. 121 del 26.5.2007), per le sole controversie instaurate a far data dall’1.4.2007, l’INPS subentra al Ministero dell’Economia, per cui è sufficiente evocare in giudizio unicamente tale Istituto. ” Prestazioni assistenziali Tribunale di Bari: 27 ottobre 2009 42 Previdenza e assistenza Giud. Notarnicola; Ric. Pa.; Res. I.N. e Mi. Te. Domanda di condanna al pagamento – Legittimazione passiva – Regione o I.N.P.S. – Requisiti sanitari – Accertamento con efficacia di giudicato – Deve essere evocato anche il Ministero del Tesoro – Controversie instaurate fino al 1° aprile 2007 “Appare chiaro che nel nuovo quadro normativo rimane innanzitutto confermato che, di regola, un solo soggetto (regione o Inps) deve essere convenuto in giudizio allorquando il ricorrente chieda la condanna al pagamento della prestazione, rendendo invece necessaria anche la partecipazione del Ministero del Tesoro solo quando l’attore invochi l’accertamento con efficacia di giudicato della sussistenza del requisito sanitario. La legittimazione passiva della regione o dell’INPS peraltro, risulta essere alternativa, nel senso che, di regola, solo uno di tali soggetti, secondo i casi, deve essere evocato in giudizio; il comma III dell’art. 130 Decr. Leg.vo 31.3.98 n. 112, che, al contrario dei primi due commi, ha squisita portata processuale, indubbiamente sembra porre la questione in termini rigidamente alternativi nel senso che la legittimazione spetta o alle regioni o all’INPS ma giammai ad entrambi. Il problema interpretativo che quindi si pone riguarda la individuazione dei casi in cui tale legittimazione sussiste a carico dell’uno o dell’altro. Sul punto va rimarcato che il comma II, nella prima parte in cui stabilisce che le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici sono trasferite alle regioni, non può che essere interpretata nel senso che i “nuovi trattamenti sono quelli (le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti agli invalidi civili in base alla vigente normativa) che decorrono dal 120° giorno (3/9/1998) dall’entrata in vigore del D. Lgs. 112/1998 di cui parla il comma I, con la conseguenza che “nuovi” deve essere inteso in senso temporale. L’anomalia di una legittimazione passiva che non fa capo all’ente concessore del beneficio (regione) ma ad un ente diverso (l’INPS) è in realtà solo apparente perché è evidente che, con l’art. 130 d. lgs. 112/98 il legislatore, nel suo sovrano apprezzamento, ha voluto distinguere la funzione di concessione dei benefici da quella di pagamento degli stessi, attribuendo quest’ultima, ove il pagamento non riguardi benefici aggiuntivi, soltanto all’INPS e ad essa collegando la legittimazione passiva.” Presupposti dell’azione previdenziale Tribunale di Bari: 18 novembre 2009 Giud. Mastrorilli; Ric. Pa.; Res. In., Co. Ca., Mi. Ec. Presupposti dell’azione – Conclusione del procedimento amministrativo – Rilevabilità in ogni stato e grado del giudizio – Pensione per ciechi – Dimostrazione requisito reddituale “Si rammenta che la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce, nelle controversie previdenziali e assistenziali, un presupposto dell’azione svolta in sede giudiziaria, in mancanza del quale l’azione è improponibile (Cass. Sez. Un. 5.8.1994 n. 7269 e Cass. n. 24103/2004), così come è pacifico che tale vizio è rilevabile in qualsiasi stato e grado del processo, anche d’ufficio e rende nulli tutti gli atti del processo in quanto implica una temporanea carenza di giurisdizione. Ad ogni buon contro, con riferimento alla pensione per ciechi civili, il ricorrente ha l’onere di dimostrare il requisito reddituale, necessario per accedere a tale prestazione.” 43 Previdenza e assistenza Pensione di inabilità Tribunale di Bari: 18 novembre 2009 Giud. Mastrorilli; Ric. Re.; Res. In. Presupposto pensione inabilità – Presupposto assegno invalidità – Valutazione complessiva del quadro morboso – Impatto sulla capacità lavorativa – Natura usurante dell’attività svolta “Il presupposto sanitario della pensione di inabilità è costituito dall’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, a causa di infermità ovvero di un difetto fisico o mentale (art. 2, 1° comma, L. 222/1984). L’assegno ordinario di invalidità, invece, presuppone la riduzione in modo permanente della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell’interessato, a meno di un terzo, sempre a causa di infermità ovvero di un difetto fisico o mentale (art. 1, 1° comma, L. cit.) Va inoltre osservato che, in sede di valutazione della capacità di lavoro si deve tener conto del quadro morboso complessivo e non delle singole patologie, considerate l’una indipendentemente dalle altre, né può procedersi ad una somma aritmetica delle percentuali relative a ciascuna infermità, dovendosi invece compiere una valutazione complessiva, con specifico riferimento alla loro incidenza sull’attività svolta in precedenza o su ogni altra che sia “confacente”, nel senso che potrebbe essere svolta dall’assicurato per età, capacità, esperienza, senza esporre ad ulteriore danno la sua salute. E’ inoltre ormai pacifico in giurisprudenza che il carattere usurante dell’impegno lavorativo in attività confacenti alle attitudini dell’assicurato rileva (come già ai fini della pensione di invalidità prevista dalla previgente legge n. 636 del 1939) anche rispetto al giudizio sanitario da compiere in relazione alle prestazioni in discorso. A tale riguardo è stato precisato che l’indagine relativa all’usura – che, assume rilevanza solo quando la riduzione della capacità lavorativa si approssima alla soglia legale d’invalidità – va compiuta tenendo conto non già dell’evoluzione “normale” delle infermità, ma della natura usurante del lavoro svolto, che ricorre nel caso in cui ci si trovi dinanzi ad un’attività lavorativa che affretta ed accentua il logoramento dell’organismo (che si compie, quindi, in un tempo più breve e in misura superiore rispetto alla norma); ne consegue che un complesso morboso che – secondo un criterio di fondata previsione – possa determinare un grave pregiudizio per la residua efficienza fisica del soggetto, in conseguenza del perdurare della sua attività lavorativa o di altra affine conforme alle sue attitudini, è da ritenersi invalidante ai fini del diritto all’assegno sopraindicato.” Oneri di allegazione e prova Tribunale di Bari: 18 novembre 2009 Giud. Famà; Ric. Iu.; Res. In. Opposizione a decreto ingiuntivo in materia previdenziale – Art. 2697 c.c. – Inversione oneri di allegazione e prova – Sufficiente la generica contestazione della pretesa “Va rammentato come il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si caratterizzi in virtù di una sostanziale inversione delle parti da cui discende che ogni onere di allegazione e di prova dei fatti costitutivi della pretesa contributiva incombe a carico dell’Ente previdenziale, ai sensi dell’art. 2697 c.c.; perciò, salva la verifica della peculiarità della fattispecie concreta, l’opponente può limitarsi a contestare genericamente la pretesa contributiva avversa.” 44 Previdenza e assistenza Esposizione all’amianto Tribunale di Bari: 3 novembre 2009 Giud. Famà; Ric. Ca.; Res. I.N. e I.N. Legge 271 del 1993 – Benefici previdenziali – Presupposti del riconoscimento – Necessaria la prova della esposizione all’amianto “In virtù della disposizione contenuta nell’art. 13, comma 8, L. 257/92, sostituito dall’art. 1 D.L. 169/93, convertito nella L. 271/93, i lavoratori esposti all’amianto per almeno dieci anni hanno diritto alla moltiplicazione per 1,5 dell’intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali. Con tale norma il legislatore, partendo dal presupposto medico-scientifico dell’estrema dannosità dell’amianto per la salute umana, ha voluto riconoscere un vantaggio ai fini pensionistici per quei lavoratori che, a prescindere dall’effettivo stato di salute, abbiano svolto mansioni implicanti un’esposizione alla predetta sostanza. Nell’interpretazione della norma la Suprema Corte ha precisato che onere della parte richiedente è quello di fornire la prova dell’esposizione, i cui elementi costitutivi vanno ravvisati nel tipo di lavorazione effettuata, nella concentrazione delle polveri e delle fibre di amianto nell’ambiente di lavoro e nella concreta esposizione, che deve superare la soglia minima di 100 fibre per litro ai sensi degli artt. 24 e 31 D.Lgs. 277/91.” Prestazioni di invalidità civile Tribunale di Bari: 11 novembre 2009 Giud. Napoliello; Ric. Vari.; Res. I.N. Domande proposte dopo il 1° ottobre 2003 – Contenuto della domanda – Accertamento dello status di invalido – Efficacia di giudicato – Legittimazione passiva dell’INPS “Nei giudizi concernenti le prestazioni in favore degli invalidi civili, proposti dopo il 1/10/2003, la domanda deve necessariamente avere un duplice contenuto e cioè: 1) di mero accertamento (con efficacia di giudicato) delle condizioni sanitarie legittimanti la concessione dei benefici nei confronti del Ministero dell’Economia e Finanze; 2) di condanna al pagamento delle prestazioni d’invalidità civile Ciò comporta che, mentre prima dell’entrata in vigore dell’art. 42 era possibile richiedere direttamente all’INPS (unico legittimato al pagamento) le prestazioni d’invalidità civile, con accertamento incidenter tantum dello status d’invalido, dopo l’entrata in vigore di tale norma l’accertamento non può più essere incidentale ma deve rivestire efficacia di giudicato e deve essere proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e Finanze. Da tali premesse deriva che nei giudizi introdotti dopo il 1/10/2003, mentre rimane ferma la carenza di legittimazione passiva delle Regioni (e dei comuni da esse delegati), quando non si controverta di benefici “aggiuntivi” (nel senso di ulteriori rispetto a quelli spettanti con legge dello Stato “ai sensi della vigente disciplina”) e mentre deve essere riibadita la legittimazione passiva dell’INPS, in quanto destinatario dell’obbligo di pagamento della prestazione, non può più essere affermato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e Finanze che è destinatario, per volontà del legislatore, di una domanda di accertamento con efficacia di giudicato dello status di invalido del ricorrente (rectius: dei requisiti necessari per il godimento della prestazione).” 45 Previdenza e assistenza Prestazioni di invalidità: legittimazione passiva Tribunale di Bari: 18 novembre 2009 Giud. Franco; Ric. Sc.; Res. I.N. e M.E. Azioni di accertamento e di condanna – Interesse concreto a contraddire – Legittimazione passiva dell’INPS “Dal disposto dell’art. 130 del decreto legislativo 31/03/1998, n. 112 appare chiaro che tutte le prestazioni economiche di invalidità civile, di cecità e del sordomutismo sono trasferite all’INPS e ciò sia con riferimento ai trattamenti in atto alla data di entrata in vigore del decreto legislativo cit. che per quelli successivi a tale data. Ne consegue che per i giudizi instaurati dal 3 settembre 1998, la legittimazione passiva spetta all’INPS allorquando vengano richiesti in giudizio l’accertamento delle prestazioni sanitarie e/o il pagamento delle relative prestazioni o degli accessori di legge. D’altra parte l’INPS non può essere considerato un mero adiectus solutionis causa in quanto l’Istituto provvede alla erogazione delle pensioni, degli assegni e delle indennità agli invalidi civili attraverso un suo fondo. Il fatto che il fondo venga alimentato dallo Stato è irrilevante atteso che l’INPS ha la piena disponibilità delle somme ed ha l’interesse, oltre che il dovere, di erogare le stesse solo dopo aver verificato l’esistenza dei requisiti sanitari e socio-economici previsti dalla legge. Pertanto, rispetto all’azione per il riconoscimento dei requisiti sanitari ed il pagamento delle relative prestazioni l’INPS ha un vero e proprio interesse a resistere e contraddire.” Controversie sul collocamento obbligatorio Tribunale di Bari: 18 novembre 2009 Giud. Franco; Ric. Sc.; Res. I.N. e M.E. Legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Finalità della norma – Sostegno alla difesa dell’INPS “Per effetto dell’art. 42 del D.L. 30.09.2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24.11.2003, n. 326, a decorrere dal 2.10.2003, “gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali concernenti l’invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l’handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, devono essere notificati anche al Ministero della Economia e delle Finanze ...Nei predetti giudizi il ministero dell’economia e delle finanze è litisconsorte necessario ai sensi dell’art. 102 del codice di procedura civile ...”. Tale disposizione, da una parte, introduce, nuovamente e per tutte le controversie “concernenti l’invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l’handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro”, la legittimazione passiva del Ministero della Economia e delle Finanze e, dall’altra, persegue il fine pratico di aiutare la difesa tecnica dell’INPS, soggetto passivo dell’obbligo di pagamento delle prestazioni di invalidità, che non è in possesso della documentazione sanitaria relativa alla fase amministrativa.” Superamento dei limiti di età Tribunale di Bari (COLLEGIO): 19 agosto 2009 Pres. Rel. Mastrorilli; Ric. De.; Res. Mi. 46 Previdenza e assistenza Risoluzione del rapporto di lavoro al compimento dell’anzianità contributiva di 40 anni – Effetti dell’art. 72 l. 133/2008 sulle disposizioni previgenti in tema di decorrenze dei trattamenti pensionistici “L’art. 72, comma 11, L. n. 133/2008 è assolutamente chiaro nell’attribuire alla P.A. la facoltà di risolvere il rapporto lavorativo per cui è causa “nel caso di compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni…” […] E’ ovvio che la lettera della norma de qua implica l’abrogazione implicita di eventuali disposizioni contrastanti, quale quella richiamata dall’odierna reclamante (art. 109 DPR n. 417/1974 che correlava, invece, il collocamento in quiescenza del personale scolastico alla data del compimento del 65° anno d’età, ferma restando la decorrenza della pensione “dal 1° ottobre successivo” alla data del predetto compimento). Né può condividersi l’interpretazione intesa a ritenere ancora operante il limite d’età di cui all’art. 109 cit. sulla scorta dell’inciso “fermo restando quanto previsto dalla disciplina prevista in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici”, contenuto nell’art. 72, comma 11, L. n. 133/2008, pure citato. Tale interpretazione, infatti, come è evidente, finirebbe per svuotare di ogni significato la previsione di cui all’art. 72; e comunque, le due disposizioni in esame possono e devono essere, secondo il Collegio, logicamente coordinate tra loro nel senso che la P.A. può risolvere il rapporto lavorativo al compimento dell’anzianità contributiva di 40 anni, fermo restando quanto previsto da vari ordinamenti, in punto di decorrenza del trattamento pensionistico.” Diritto all’informazione sulla situazione previdenziale Tribunale di Bari: 25 novembre 2009 Giud. Napoliello; Ric. Sa.; Res. I.N., I.N. e I.P. Art. 4 della legge n. 467/1978 – Obblighi di comunicazione – Diritto di accesso ai documenti degli enti previdenziali – Finalità della norma – Interesse ad agire in giudizio “Ai sensi dell’art. 4, co. 4° legge 4 agosto 1978, n. 467 il lavoratore ha il diritto di ricevere entro il 31 marzo di ogni anno un estratto conto contenente l’indicazione della retribuzione denunciata dal datore di lavoro. Ai sensi dell’art. 54 legge 9 marzo 1989 n. 88 “è fatto obbligo agli enti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva dell’interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi della legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica. La comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta”. La legge sancisce dunque un interesse attuale del lavoratore alla conoscenza degli accreditamenti annuali sulla sua posizione previdenziale ed alla conoscenza – a domanda – della contribuzione complessivamente riconosciutagli dall’istituto. La legge, inoltre, stabilendo il diritto all’informazione costituisce anche il diritto dell’assicurato all’esatta determinazione degli accrediti via via computati ed alla corretta annotazione da parte dell’I.N.P.S. della sua posizione previdenziale, potendo questa venire in rilievo, con un interesse attuale e specifico, in un momento della vita lavorativa ben anteriore a quello del pensionamento o del prepensionamento. Pertanto, nell’ambito del rapporto giuridico previdenziale, è configurabile, alla stregua della disciplina di cui all’art. 54 legge n. 88 del 1989 (nonché delle disposizioni dettate dalla legge n. 241 del 1990 in materia di accesso ai documenti amministrativi), un vero e proprio diritto del lavoratore assicurato, cui corrisponde uno specifico obbligo dell’ente di previdenza, alla corretta informazione circa la consistenza del credito contributivo in corso; ne consegue che, ove tale diritto rimanga insoddisfatto a causa della mancata o non corretta determinazione da parte dell’ente, il lavoratore ha un interesse qualificato ed attuale ad agire in giudizio, anche a prescindere dal pensionamento, onde far dichiarare la lesione derivante dall’inadempimento. 47 Previdenza e assistenza Questo interesse deve ritenersi sussistente anche prima della maturazione del diritto a pensione sia perché il lavoratore deve essere comunque posto in condizione di valutare l’opportunità ad esempio di cessare di lavorare, provvedendo al versamento dei contributi volontari oppure attenendo l’età pensionabile, sia perché , ove l’interesse ad agire venisse ancorato esclusivamente al maturamento del diritto a pensione, nel tempo ordinariamente necessario per la definizione del procedimento con sentenza passata in giudicato il lavoratore raggiungerebbe comunque verosimilmente la massima anzianità contributiva, vedendo così vanificato l’eventuale esito favorevole del giudizio.” Indennità di accompagnamento Corte d’Appello: 9 novembre 2009 Pres. Gentile; Rel. Doronzo; Ric. M.E.; Res. Le. Condizioni per il riconoscimento – Soggetti ultrassessantacinquenni – Non rientrano in fattispecie autonoma - Necessaria applicazione dei requisiti generali “Secondo l’ormai univoco orientamento giurisprudenziale, le condizioni previste dall’art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (nel testo modificato dall’art. 1, comma 2, della legge n. 508 del 1988) per l’attribuzione dell’indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, con la conseguente necessità di assistenza continua. Si tratta di situazioni che devono essere verificate nella loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, quale, ad esempio, il portarsi fuori dalla propria abitazione, la necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni specifici atti della vita quotidiana. Nell’ambito di questa situazione di fondo, si inquadrano le “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”, previste (dall’indicato art. 2 terzo comma della legge 30 marzo 1971, n. 118) per gli ultrasessantacinquenni. Queste “difficoltà” non determinano, tuttavia, un’attenuazione della non autosufficienza, né costituiscono un ulteriore presupposto per il riconoscimento del diritto: sono solo la qualificazione normativa del generico stato di invalidità, in relazione agli ultrasessantacinquenni, per i quali il parametro della capacità lavorativa, utilizzato dalla legge, in via generale, per ogni altra persona, è inapplicabile. Non può pertanto ritenersi che i requisiti siano diversi per i soggetti anziani, in virtù dell’art. 6 del D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509 (che integra l’art. 2 della legge n. 118 del 1971 con la previsione che, “ai soli fini dell’assistenza socio-sanitaria e della indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”), atteso che tale norma, lungi dal configurare un’autonoma ipotesi di attribuzione dell’indennità di accompagnamento, pone solo le condizioni perché i soggetti ultrasessantacinquenni siano considerati mutilati o invalidi civili, in analogia a quanto già disposto per i minori di diciotto anni dal secondo comma dell’art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118 nel testo originario, non potendosi, per entrambe le categorie, far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa. Perché possa riconoscersi la provvidenza in questione, è dunque necessario accertare se la ricorrente, ancorché invalida al 100% versasse in una condizione (non di difficoltà ma) di impossibilità alla deambulazione ovvero al compimento degli atti quotidiani della vita.” 48 CONTRATTI COLLETTIVI E RAPPORTI SINDACALI Rapporto tra contratti collettivi Tribunale di Bari: 13 marzo 2009 Giud. Rubino; Ric. Fed. In.; Res. Min. In. CCNL Ministeri – Funzione dei CCNQ – Rapporto tra contratti collettivi – Prevalenza del CCNQ – Diritto ad indire assemblee sindacali “La disposizione di cui all’art. 2 del CCNL del comparto Ministeri del 16/02/2009 non ha alcun effetto derogatorio del combinato disposto degli artt. 2 e 5 CCNQ del 1998. Non può infatti il CCNL derogare, peraltro in peius, le disposizioni normative di una fonte negoziale sovraordinata quale è appunto il CCNQ. Infatti la norma invocata dal Ministero, laddove riconosce il potere di adire assemblee alle RSU nel loro complesso e non anche ai suoi singoli componenti, incide su un contesto legislativo avente un’indubbia natura imperativa, quale quello costituito dall’art. 2 del CCNQ del 1998. La funzione infatti dei contratti collettivi quadro è quella di disciplinare in modo uniforme istituti comuni a tutti i comparti e aree di contrattazione collettiva, ovvero a tutte le amministrazioni, ne discende la superiorità del contratto collettivo nazionale quadro rispetto al contratto collettivo del comparto, e la possibilità, per quest’ultimo, di prevedere solo condizioni migliorative sulla specifica questione oggetto di causa. Conclusivamente deve ritenersi acclarato il diritto del singolo componente della RSU di indire assemblee sindacali.” Violazione di accordi collettivi Tribunale di Bari: 22 luglio 2009 Giud. Napoliello; Ric. Si.; Res. Po. It. Assunzioni a termine da Poste Italiane – Delega alla contrattazione collettiva – Limiti per l’autonomia individuale “I contratti a termine stipulati da Poste Italiane s.p.a. con la motivazione delle esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione aziendale stipulati oltre la data del 30 aprile 1998 e quelli part-time a termine stipulati oltre la data del 31 dicembre 1998, sono fuori dall’area delineata dalla contrattazione collettiva e quindi sono illegittimi. L’autonomia collettiva, nel disegno legislativo risultante dall’integrazione della legge 230/1962 con la legge 56/1987, ha poteri forti. Poteri non meramente ricognitivi, né soggetti a coordinate e a vincoli contenutistici. Ha quindi quella che è stata definita una <delega in bianco a favore dei sindacati>, può muoversi in libertà ratione materiae, ratione temporis e ratione personae. In presenza di una libertà così accentuata, il potere di definire senza alcun vincolo contenutistico le nuove ipotesi, comprende anche la libertà di definirle fissando dei limiti temporali. Se le parti collettive hanno concordato che le assunzione in base ad una delle ipotesi ulteriori introdotte in sede collettiva sono possibili sino ad una determinata data, non è dato ad una delle parti, in assenza del consenso dell’altra, il potere di dilatare l’ipotesi oltre i limiti temporali convenuti.” 49 Contratti collettivi e rapporti sindacali Nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Tribunale di Bari: 27 aprile 2009 Giud. Rubino; Ric. Os. Co.; Res. Pol. B. Nomina del R.S.L. – Modalità di nomina – Materia contrattuale – Condotta antisindacale “L’art. 47, co. 5 del d.lgs. 81/08 prevede che le modalità e le procedure per la nomina del RLS siano stabilite in sede di contrattazione collettiva. Da ciò deriva il giudizio di antisindacalità in ordine alla reiterata omissione dell’Amministrazione, che ha ripetutamente escluso l’argomento de quo dalle convocazioni per le sedute di contrattazione integrativa, a nulla rilevando che in precedenti incontri non si fosse riusciti a discuterne per il gran numero di argomenti all’ordine del giorno: tale circostanza infatti, meramente accidentale, non esonerava la P.A. dal portarlo in discussione nelle riunioni successive, al fine di rendere effettivo il diritto dei sindacati ad eleggere il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.” Parità di trattamento Tribunale di Bari: 3 novembre 2009 Giud. Spagnoletti; Ric. Vari.; Res. M.I. e M.T. Pubblico impiego – Trattamento economico – Inderogabilità in peius del C.C.N.L. – Inammissibile l’intervento giurisdizionale manipolativo – Insindacabili le scelte operate in sede collettiva “L’art. 45, co. 2 T.U. 165/2001 prevede che: “Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all’art. 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.” [...] Va rilevato, innanzi tutto, che la stessa norma appena citata fa seguire all’affermazione del principio in questione la garanzia, “comunque”, di trattamenti non inferiori a quelli stabiliti dal C.C.N.L. applicabile: una tale formulazione sembra ammettere la legittimità, quindi, di una ipotesi di non piena attuazione del principio di parità di trattamento contrattuale, purché il trattamento economico non sia, “comunque”, inferiore a quello previsto dal C.C.N.L. di settore. L’art. 2 co 3 dello stesso T.U. 165/2001, poi, dopo aver richiamato, in particolare le disposizioni dell’art. 45 co. 2, sopra citato, afferma chiaramente che: “(...) L’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall’entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi (...)”. La piena ”contrattualizzazione” dei rapporti di lavoro dei dipendente dalle pubbliche amministrazioni, sancito dalle norme del T.U. 165/2001, che comporta la totale devoluzione ai C.C.N.L. stipulati secondo i principi e le modalità di cui al medesimo T.U., in particolare, del trattamento economico dei dipendenti pubblici, deve quindi, far ritenere ora applicabile anche a tali lavoratori i principi da tempo affermati dalla giurisprudenza anche di legittimità circa l’impossibilità di interventi “manipolativi”, da parte del giudice di merito, sulle previsioni dei contratti collettivi ritenute in contrasto con il principio di parità di trattamento. 50 Contratti collettivi e rapporti sindacali Inoltre, va richiamato il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il principio di parità di trattamento di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 165/01 non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in sede di contrattazione collettiva, anche atteso che non sono suscettibili di essere sindacate da parte del giudice le scelte operate in quella sede, mancando un parametro di giudizio cui rapportare detto sindacato.” 51 PUBBLICO IMPIEGO Pubblico impiego: perequazione dei trattamenti economici Tribunale di Bari: 2 luglio 2009 Giud. Saracino; Ric. La F.; Res. Min. Lav. Ruolo della contrattazione collettiva – Principio di parità del trattamento economico – Inderogabilità in peius del contratto collettivo – La legge delega la definizione dei trattamenti economici al CCNL – Art. 45 del Dlgs. n. 165/2001 “Non solo l’art. 2, comma 3, del Dlgs n. 165/2001 fa espressamente salva l’ipotesi, a determinate condizioni, di un trattamento economico individuale (evidentemente più favorevole, non potendosi derogare in peius alla contrattazione collettiva), ma in ogni caso affida alla contrattazione collettiva modalità e misure e, quindi, i tempi, della perequazione. L’articolo rimette nel primo comma alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento economico fondamentale ed accessorio, quindi, impone alle amministrazioni la <parità di trattamento contrattuale>. Tale precetto implica che l’amministrazione ispiri la sua azione a tale canone, il che significa sia in caso di adozione di atti unilaterali che in sedi di contrattazione. In quest’ultimo caso le amministrazioni debbono garantire ed offrire nel complesso pari condizioni ai dipendenti rappresentati dalle parti sociali a loro contrapposte e prevede come obbligo minimo e sussidiario, questo si inderogabile, che siano assicurati <<comunque, trattamenti non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi>>. Ciò non toglie che nel processo di omogeneizzazione, che si presenta allo stato come in divenire ed in fieri, siano solo progressivamente attenuate le differenze. Tali differenze non possono ritenersi in contrasto col dettato dell’art. 45 del Dlgs. n. 165/2001 in quanto, come si è sottolineato, lo stesso articolo affida in via esclusiva ai contratti il potere di definire i trattamenti retributivi dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni lasciando piena autonomia ai contratti collettivi. La legge con il precetto relativo alla <parità di trattamento contrattuale>, infatti, vincola solo l’amministrazione e non anche l’autonomia contrattuale. Difatti i contratti costituiscono un limite per le amministrazioni nell’elargizione degli emolumenti, dovendo le amministrazioni garantire i trattamenti fissati dai contratti collettivi, trattamenti che dagli stessi contratti potrebbero essere differenziati. L’art. 45, pertanto, definisce un limite invalicabile verso il basso dei trattamenti retributivi e non fa altro che devolvere ancora una volta al contratto collettivo il potere di definire i trattamenti economici.” Personale universitario: Indennità di equiparazione Tribunale di Bari: 30 ottobre 2009 52 Giud. Procoli; Ric. Ba.; Res. Un. Ba. Decorrenza – D.M. 9 novembre 1982 – Natura retributiva del credito – Competono interessi e rivalutazione monetaria “Il diritto all’integrazione retributiva spettante al personale universitario che presta servizio presso istituti e cliniche di ricovero e cura, ai fini dell’equiparazione del trattamento economico complessivo a quello del personale delle Usl di pari funzione e anzianità, decorre dall’entrata in vigore del d.m. 9 novembre 1982, recante le apposite tabelle di equiparazione, o da quella data, successiva a quella di entrata in vigore del predetto decreto, di decorrenza dell’inquadramento nella qualifica funzionale. Sulle somme spettanti spetta la rivalutazione monetaria e gli interessi, trattandosi di indennità che, dovendo corrispondere all’integrazione necessaria per equiparare il trattamento economico del personale delle cliniche e degli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati a quello spettante al personale delle Usl di pari funzioni, mansioni e anzianità, ha natura retributiva.” Progressioni interne e contrattazione collettiva Tribunale di Bari: 11 febbraio 2009 Giud. De Palo; Ric. Ru.; Res. Min. Ist. Pubblico impiego privatizzato – Disciplina delle progressioni interne – Contratto individuale – Conformità al contratto collettivo – Adeguamento al contratto integrativo – Verifica del giudice ordinario “Non ignorandosi che il sistema del pubblico impiego è stato progressivamente riformato a partire dal Decr. Legisl. N. 29/1993 nella direzione di una sempre maggiore assimilazione dei poteri del datore di lavoro privato, per cui ormai anche le decisioni concernenti la progressione interna del personale sono assunte con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, va però tenuto sempre in conto adeguato che il meccanismo tutto di riqualificazione e passaggio all’interno della stessa area nel profilo professionale superiore, avviene sempre secondo una disciplina di fonte pattizia, contenuta negli accordi assunti mediante contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali. Il contratto individuale di lavoro con le pubbliche amministrazioni deve quindi conformarsi al contratto collettivo. Il contratto collettivo nazionale, a sua volta, demanda al contratto collettivo integrativo di ente l’attuazione di alcune sue disposizioni, sempre che le stesse non siano nulle. L’adeguamento del contratto individuale al contratto collettivo nazionale implica, senza necessità di richiami ulteriori specifici, l’adeguamento anche al contratto collettivo integrativo, che rappresenta, fra l’altro, un modo per realizzare la conformità del patto individuale alle regole collettive nazionali, solo ed ovviamente qualora le regole della contrattazione integrativa non si pongano in contrasto con la contrattazione superiore. Tale conclusione discende dal principio secondo cui il G.O. è autorizzato a valutare la conformità del contratto individuale, nelle controversie di lavoro concernenti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, rispetto ai contratti ed agli accordi collettivi nazionali, anch’essi suscettibili di diretta interpretazione, secondo i criteri di cui agli articoli 1362 cod. civ. e ss., e quindi attraverso l’esame dell’intero contratto e non delle singole clausole denunciate.” Conferimento degli incarichi dirigenziali Tribunale di Bari: 7 settembre 2009 53 Giud. Spagnoletti; Ric. Vit.; Res. Min. Istr. e D’It. Limiti del sindacato giurisdizionale – Criteri, procedure e forme stabilite dalla legge o dal contratto – Verifica dell’inadempimento contrattuale – Non rilevano i principi di imparzialità e buon andamento della P.A. “Il sindacato giurisdizionale sul conferimento dell’incarico dirigenziale non può che ritenersi limitato al controllo del rispetto dei criteri, delle procedure e delle forme fissate da norma di legge o di contratto, oltre che dei generali canoni legali correttezza e buona fede, non potendo in ogni caso il Tribunale ingerirsi nella valutazione del merito del giudizio sui singoli candidati. Ciò in quanto è necessario giudicare la condotta della P.A. in termini di puro inadempimento contrattuale ed arrestare la soglia del controllo giudiziale al rispetto dei principi di correttezza e buona fede, al di là dei quali si trova il merito insindacabile delle scelte datoriali (cfr. Cass. N. 11103/06), a nulla rilevando di per se soli quali parametri del vaglio operato dalla P.A. i principi di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost., trattandosi di criteri regolatori della sola attività provvedi mentale.” Unità produttive Tribunale di Bari: 27 aprile 2009 Giud. Rubino; Ric. Os. Co.; Res. Pol. B. Nozione – Politecnico - Attività amministrativa e attività didattica “Poiché l’attività amministrativa e quella didattica, rispettivamente svolte nell’Amministrazione centrale e nel Campus, convergono a definire l’attività tipica del Politecnico, non potendo prescindere l’una dall’altra ma anzi completandosi a vicenda, non si è dinanzi ad unità produttive distinte secondo la consolidata accezione elaborata dalla giurisprudenza.” Stabilizzazione personale dirigenziale Tribunale di Bari: 12 ottobre 2009 Giud. Tarantino; Ric. Ru.; Res. Asl Ba. Stabilizzazione del personale precario – Dirigenza – Procedura concorsuale – Giurisdizione del G.A. “Il processo di stabilizzazione del personale precario del ruolo della dirigenza del Servizio sanitario regionale è distinto e diverso rispetto al processo di stabilizzazione del personale a tempo determinato non dirigenziale della pubblica amministrazione e trova, infatti, la sua disciplina nella legge regionale Puglia n. 40 del 21.12.2007, ove, invece, le leggi statali n. 296 del 2006 e n. 244 del 2007 dettano la regolamentazione del secondo dei detti processi di stabilizzazione. La normativa regionale è chiara ed espressa nel prevedere che accede al processo di stabilizzazione il personale precario dirigenziale in possesso dei requisiti generali per l’ammissione alla stabilizzazione (la c.d. triennalità) “previo superamento di apposita selezione pubblica di natura concorsuale”, specificando che detta selezione dovrà essere “bandita dall’azienda sanitaria, dall’IRCCS pubblico dove presta servizio con le procedure e i criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 483”. La selezione di natura concorsuale, cui la legge regionale fa riferimento e che vuole che le aziende sanitarie e gli Irccs bandiscano, configura senza alcun dubbio una vera e propria procedura 54 concorsuale comportante una valutazione comparativa dei candidati e la redazione finale di una graduatoria. Chiarito, quindi, che nella fattispecie in esame si ravvisano gli estremi di una vera e propria procedura concorsuale che comporta una valutazione comparativa dei candidati e la compilazione di una graduatoria, ne consegue che sulla stessa la giurisdizione è del giudice amministrativo: ed infatti, a mente del comma 4 dell’art. 63 d.lgs. 165/2001, “restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.” Stabilizzazioni Tribunale di Bari 8 giugno 2009 Giud. Tarantino; Ric. R.P.; Res. Po. Ba. Università - Stabilizzazioni – Requisiti legali di ammissione – Previsione di requisiti ulteriori – L’illegittimità va riconosciuta – Obbligatorietà della procedura “Risulta illegittima la previsione di requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalle leggi finanziarie 2007 e 2008 al fine di poter accedere alla procedura di stabilizzazione, così restringendo il novero dei soggetti ammissibili (poi di fatto ammessi) ed escludendo la ricorrente proprio per il mancato possesso di uno dei requisiti <aggiuntivi> (non essere in servizio presso un’altra P.A. a tempo determinato o indeterminato). Le Università che decidono di avviare le procedure di stabilizzazione, una volta che abbiano deliberato di farvi ricorso, devono attenersi alle disposizioni in materia, prima tra tutte quella concernente i requisiti di ammissione.” Incarichi dirigenziali Tribunale di Bari: 13 maggio 2009 Giud. De Palo; Ric. Ca.; Res. P. C. Impiego pubblico – Conferimento incarico dirigenziale – Natura e funzione del relativo contratto “In virtù dell’attuale sistema contrattuale nazionale, non sembra potersi dare positivo riscontro alla tesi – specie nella classe dirigenziale – sostenuta da chi, partendo dalla considerazione che il contratto è l’incontro delle volontà di due parti che hanno pari dignità e che devono poter trarre dall’accordo reciproca soddisfazione, ritiene che la scelta dell’incarico da conferire al singolo vada negoziata o quanto meno concordata. Il contratto di conferimento di incarico dirigenziale ha piuttosto le caratteristiche di un contratto per adesione nel quale, tradizionalmente, la parte che aderisce, si limita a manifestare il proprio consenso, non avendo, di regola, significativi margini di negoziazione, ma potendo solo scegliere se aderirvi o meno.” Personale universitario: indennità di equiparazione Tribunale di Bari: 26 giugno 2009 Giud. Procoli; Ric. Bri.; Res. Uni. Ba. 55 Indennità di equiparazione personale universitario – Condizioni – Obbligo dell’Amministrazione – Non incidenza delle convenzioni ex lege n. 833/1978 “L’equiparazione economica fra il personale universitario, che esplichi attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti di ricovero e cura, e il personale delle Usl di pari funzioni, mansioni e anzianità di servizio, sancita dall’art. 102 D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, costituisce un preciso obbligo per l’amministrazione universitaria indipendentemente dalla stipulazione delle convenzioni previste dalla l. 23 dicembre 1978 n. 833, le quali intercorrono tra Università e regioni ed attengono esclusivamente alla provvista dei mezzi finanziari necessari per assicurare tale equiparazione.” Indennità di coordinamento Tribunale di Bari: 31 marzo 2009 Giud. Napoliello; Ric. Mi.; Res. As. Ba. Art. 10 CCNL sanità pubblica biennio 2000/2001 - Ratio dell’indennità – Requisiti del diritto soggettivo “L’art. 10 CCNL sanità pubblica biennio 2000-2001 disciplinava il conferimento dell’indennità di coordinamento per coloro i quali svolgessero alla data del 31 agosto 2001 tale incarico: l’indennità è configurata quale emolumento aggiuntivo per quei lavoratori che svolgessero funzioni di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione e del relativo personale con assunzione di responsabilità. Il lavoratore è titolare del diritto soggettivo attribuito dalla norma contrattuale quando sia in possesso dei due requisiti soggettivi: l’appartenenza alla qualifica di collaboratore professionale sanitario proveniente dalla categoria C ed il formale conferimento delle funzioni di coordinamento anteriore al 31 agosto 2001, conferimento surrogabile dagli atti dirigenziali ricognitivi delle funzioni e di epoca posteriore all’effettivo esercizio delle stesse.” Impugnazione atti di organizzazione Tribunale di Bari: 13 maggio 2009 Giud. De Palo; Ric. Ca.; Res. P. C. Privatizzazione del pubblico impiego – Atti macro-organizzativi ed atti microorganizzativi – Impugnazione – Motivi “A seguito della “privatizzazione” e “contrattualizzazione” del pubblico impiego (ai sensi del D.Lgs. n° 29/1993 e succ. modif.), ed in particolare per effetto degli artt. 2, comma terzo, e 4, comma secondo (sì come modificati dal D. Lgs. n° 80/98), che prevedono la regolazione contrattuale dei rapporti di lavoro e la gestione dei rapporti stessi con capacità e poteri del datore di lavoro privato) deve ritenersi applicabile l’intero “armamentario” che deriva da tale particolare qualificazione: a partire, innanzitutto, dalle fonti di disciplina, potendo queste essere alternativamente rappresentate dalla legge e dal contratto (individuale e collettivo); dalla motivazione degli atti (privatistici) che scandiscono le vicende del rapporto; e ancora, per quanto riguarda il regime di insindacabilità degli atti e di impugnazione degli stessi, questo diviene rispettivamente identificabile nella violazione di norme sostanziali/procedurali di legge o di contratto e nella sottoposizione alla giurisdizione del giudice ordinario del lavoro; infine, poiché si tratta di vicende di carattere eminentemente privatistico non potranno in alcun caso trovare 56 applicazione le disposizioni che regolano il procedimento amministrativo e gli atti ad esso relativi, in particolare la L. n° 241/1990. In un sistema siffatto, quindi, i vizi “classici” dell’atto amministrativo (incompetenza, eccesso di potere in tutte le sue forme e manifestazioni sintomatiche, violazioni di legge) possono essere efficacemente dedotti e considerati – in quanto tali – dinanzi al G.O. solo con riferimento agli atti (essenzialmente macro-organizzativi) dei quali, in quanto presupposti e rilevanti, si chieda la disapplicazione, ai sensi dell’art. 68, co. 1, D. Lgs. n° 29/93 (ora art. 63 D. Lgs. n° 165/01). Viceversa, per tutti gli atti micro-organizzativi e di gestione che rientrano nel regime privatistico, i predetti vizi non potranno – in quanto tali – essere idoneamente allegati né esaminati, per la semplice ragione che, in questo ambito, non sono configurabili atti amministrativi, bensì solo atti negoziali di diritto privato. Ed in concreto, onde verificare la legittimità dell’operato della P.A. datrice di lavoro, come già evidenziato, occorrerà individuare le norme (di legge e di contratto), sostanziali e formali, da applicare, eventualmente adoperando gli ordinari strumenti utilizzati per i datori di lavoro privati, quali ad esempio le clausole generali di “correttezza” e “buona fede”. Inoltre, con particolare riferimento agli atti stricto sensu amministrativi, macro-organizzativi, dei quali, in quanto presupposti e rilevanti, si chieda la disapplicazione, ritiene questo Tribunale che la denunzia di eventuali loro vizi “tipici” (incompetenza, eccesso di potere in tutte le sue forme e manifestazioni sintomatiche, violazioni di legge) non possa essere proposta dinanzi al giudice ordinario quale unico aspetto fondante della pretesa, atteso che la disapplicazione dell’atto presupposto deve essere sempre funzionale alla tutela di una posizione giuridica soggettiva che, in quanto tale, deve pure sussistere ex se: in altri termini, dinanzi al G.O. non basta dedurre la mera illegittimità di un atto amministrativo presupposto senza che sia prospettato un proprio distinto “diritto” (ai sensi dell’art. 2907 cod. civ.) per la cui tutela sia necessaria la disapplicazione – incidenter tantum – dell’atto amministrativo presupposto.” Diritto alla mensa Tribunale di Bari: 22 giugno 2009 Giud. Procoli; Ric. Tr. e Altri; Res. Az. Pol. Sanità pubblica - Diritto alla mensa – Termine di prescrizione – Inadempimento – Diritto al risarcimento del danno “Il valore dei pasti, di cui il lavoratore può fruire in una mensa aziendale non costituisce elemento integrativo della retribuzione, sicché la norma applicabile alla fattispecie in esame è quella generale, ovvero l’art. 2946 cod. civ., la quale in materia di inadempimento contrattuale stabilisce in dieci anni il termine di prescrizione. Può ritenersi la natura precettiva dell’art. 33 del d.p.r. n. 270/1987 per il personale del Servizio Sanitario Nazionale. Dall’interpretazione letterale della suddetta norma è dato evincere che ai dipendenti viene riconosciuto un diritto, il cui contenuto è duplice: il primo comma parla di diritto alla mensa, il secondo comma chiarisce che ove non sia possibile istituire il servizio di mensa, gli enti dovranno comunque garantire l’esercizio con modalità sostitutive. Come conseguenza dell’inadempimento, i dipendenti hanno diritto al risarcimento del danno subito.” Pubblico impiego: parità di trattamento Tribunale di Bari: 3 aprile 2009 Giud. Spagnoletti; Ric. Vari; Res. E.N. 57 Effetti del principio – Trattamento economico – Parametro di riferimento – Contrattazione collettiva – Differenze retributive giustificate “In principio di parità di trattamento di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 165/01, vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo, ma non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in quella sede, anche atteso che non sono suscettibili di essere sindacate da parte del giudice le scelte operate dalla contrattazione collettiva, mancando un parametro di giudizio cui rapportare detto sindacato. [...] Né il principio di parità di trattamento può in concreto precludere la possibilità che in taluni casi possano sussistere delle differenze retributive che trovino giustificazione in alcune particolari situazioni. ” Stabilizzazione dei dirigenti Tribunale di Bari (COLLEGIO): 22 luglio 2009 Pres. Rel. Saracino; Ric. F.C.; Res. A.B. Stabilizzazioni dirigenziali – Requisiti legali di ammissione – Lr n. 40/2007, art. 3, comma 40 – Forma scritta del contratto individuale di lavoro non rileva – Art. 19, Dlgs. Nn. 165/2001 “In base alle norme regionali sulla stabilizzazione (art. 3, co. 40, L.R. 40/2007), la sottoscrizione del testo contrattuale non condiziona la validità dell’incarico e, quindi, del conseguente rapporto di lavoro dirigenziale; né tale condizione è stata inserita dal Legislatore regionale tra i requisiti per la stabilizzazione. A ciò aggiungasi che alla luce del nuovo testo dell’art. 19 della legge n. 165 del 2001, così come modificato dalla legge n. 145 del 2002, assume valore preponderante il provvedimento di conferimento dell’incarico quale atto “centrale” di determinazione dell’oggetto dell’incarico stesso, della durata e degli obiettivi da conseguire, mentre resta oggi affidato al contratto (vds. Art. 19, co. 2, cit.) la funzione meramente “ausiliaria” di definizione del solo trattamento economico.” Stabilizzazioni Tribunale di Bari (COLLEGIO): 19 agosto 2009 Pres. Rel. Mastrorilli; Ric. Da.; Res. R.P. Piani di stabilizzazione – Propedeutica individuazione dei fabbisogni – Obbligo di stabilizzare il personale con requisiti - Insussistenza “La Legge Finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244 – art. 3 comma 94 dispone che le Pubbliche Amministrazioni predispongono, sentite le organizzazioni sindacali, nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale 2008-2010, piani per la progressiva stabilizzazione del personale precario. In tale ambito e nei limiti delle programmazioni della summenzionata legge e nel rispetto della disponibilità di bilancio, la Giunta Regionale pugliese, ha adeguato, con deliberazione n. 1428 del 29/07/2008 il proprio ordinamento, a quanto previsto dalla legge finanziaria, in termini di requisiti e modalità per la stabilizzazione del personale tecnico-amministrativo, non dirigenziale, assunto a tempo determinato con rapporto di lavoro subordinato approvando il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale 2008-2010: “adozione e disposizioni per il proseguo delle attività di analisi”. 58 La citata procedura costituisce regolazione speciale in materia di reclutamento e si applica esclusivamente per il personale in possesso dei requisiti previsti dal suddetto comma 3 dell’art. 92 della Legge 244/2007. Con successivo provvedimento n. 1502 del 01/08/2008, avente ad oggetto “Piano di stabilizzazione del personale precario”, la Giunta Regionale, ha stabilito criteri e procedure con cui applicare la stabilizzazione del personale. […] Ritiene il Collegio di condividere la argomentazione del giudice di prime cure, in ordine alla imprescindibile correlazione tra volontà di procedere al reclutamento attraverso procedure di stabilizzazione ed individuazione dei fabbisogni, valutazione che si pone “a monte” della programmazione dei posti da bandire, nonché alla discrezionalità della P.A. nella individuazione dei fabbisogni. In particolare, il comma 94 della Legge 244/04 impone a tutte le pubbliche amministrazioni, quindi anche agli enti locali, di predisporre sentendo preventivamente le organizzazioni sindacali, entro il 30 aprile 2008, un piano graduale di stabilizzazione di personale non dirigenziale nell’ambito del programma occupazionale triennale (2008-2010) in maniera tale che la soluzione della questione del precariato sia definita in un arco di tempo definito. La predisposizione di detto piano è obbligatoria; ciò non significa, tuttavia, che le amministrazioni sono tenute a stabilizzare tutto il personale che abbia i requisiti. La norma di riferimento, infatti, è sempre il comma 558 dell’articolo unico della legge n. 296/2006; tale norma non impone alcun obbligo di stabilizzazione, ma si limita a definire una facoltà per le amministrazioni locali che stabilizzano “… nei limiti dei posti disponibili in organico …”, con ciò confermandosi che le amministrazioni locali, anche ai sensi del nuovo comma 94, devono comunque procedere alle dovute valutazioni sui fabbisogni concreti di personale a tempo indeterminato, in quanto necessario “a regime” per far fronte ad esigenze consolidate degli uffici e dei servizi.” Stabilizzazione dei co.co.co Tribunale di Bari (COLLEGIO): 26 febbraio 2009 Pres. Saracino; Rel. Arbore; Ric. Ad.; Res. R.P. Stabilizzazioni – Art. 3, comma 94, l. n. 244/2007 –– I lavoratori a progetto rientrano nella procedura – Personale escluso “La disposizione di cui all’art. 3, comma 94, l. n. 244/2007 si applica anche al personale precario in regime di collaborazione coordinata e continuativa, che abbia stipulato un contratto di lavoro “a progetto”; infatti, il dettato normativo, in quanto ampio e generico, non può prestarsi, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dalle preleggi, ad una interpretazione restrittiva che ne modifichi il contenuto testuale e ne alteri la chiara funzione teleologica di tutela dei lavoratori precari presso le pubbliche amministrazioni. Ne deriva l’illegittimità dell’esclusione del personale precario in regime di collaborazione coordinata e continuativa, che abbia stipulato un contratto di lavoro a progetto, in quanto le disposizioni di legge in esame non creano alcuna limitazione alla detta procedura con riferimento all’oggetto di impronta comunitaria o meno dell’attività espletata dai co.co.co. L’unico limite previsto, espressamente indicato nell’art. 3, comma 94, legge n. 244/2007, è dato dal personale di diretta collaborazione degli organi politici presso le amministrazioni pubbliche, e dal personale a contratto che svolge compiuti di insegnamento e di ricerca nelle università e negli enti di ricerca.” 59 Contratto di lavoro a tempo determinato Corte d’Appello: 24 settembre 2009 Pres. Castellaneta; Rel. Saracino; Ric. Ca.; Res. Co. Fo. Pubblico impiego – Non è applicabile il d.lgs. 368/2001 – Violazione norme imperative sull’impiego – Inammissibile la conversione del rapporto – Conseguenze di tipo risarcitorio “Il d. lgs. 368/2001 non disciplina i rapporti di lavoro da instaurarsi con la pubblica amministrazione perché, in tale maniera, opera la normativa speciale di cui al d. lgs. 165/2001 che detta le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. La clausola di esclusione di cui all’art. 10 d. lgs. 368/2001 riguarda alcuni specifici rapporti instaurati con datori di lavoro privati, sicché, all’evidenza, da essa non può inferirsi che i rapporti di pubblico impiego siano assoggettati alla normativa di cui all’art. 5 stesso d. lgs. D’altra parte la Corte Cost. ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità dell’art. 36 del d. lgs. 165/2001 sul rilievo che è pienamente giustificata la scelta del legislatore di ricollegare alla violazione di norme imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego dei lavoratori da parte delle amministrazioni conseguenze di carattere esclusivamente risarcitorio, in luogo della conversione in rapporto a tempo indeterminato prevista per i lavoratori privati (Corte Cost. 89/2003).” Riparto di giurisdizione Corte d’Appello: 27 ottobre 2009 Pres. Sabatelli; Rel. Nettis; Ric. Fl.; Res. Co. Sa. Pubblico impiego privatizzato – Differenze retributive per mansioni superiori Discrimine temporale del 30 giugno 1998 “La S.C. ha affermato che in materia di pubblico impiego privatizzato, tenuto conto del discrimine temporale fissato, con riferimento alla data del 30 giugno 1998, per il passaggio delle relative controversie dal giudice amministrativo al giudice ordinario (art. 45, comma 17, d.lg. 31 marzo 1998, n. 80; ora art. 69, comma 7, d. lg. 30 marzo 2001 n. 165), spetta al giudice ordinario di conoscere della controversia con la quale si rivendichi il pagamento di maggiori retribuzioni per il periodo successivo al 30 giugno 1998 in relazione allo svolgimento di mansioni superiori effettivamente esercitate in detto periodo e ove il lavoratore riferisca le proprie pretese ad un periodo in parte anteriore e in parte successivo al 30 giugno 1998, deducendo che l’esercizio delle mansioni superiori copre un arco di tempo che li comprende entrambi, la competenza giurisdizionale va ripartita tra il giudice amministrativo in sede esclusiva e il giudice ordinario, in relazione rispettivamente alle due dette fasi temporali, tenuto conto della circostanza che il rapporto di lavoro subordinato, pur nella sua unicità, si articola in distinti segmenti temporali, corrispondenti alla cadenza periodica in cui rileva lo svolgimento della prestazione lavorativa, sicché il fatto costitutivo del diritto alla retribuzione deve individuarsi nello svolgimento della prestazione lavorativa durante l’unità di tempo assunta a base di tale periodicità, con il conseguente rifluire di ogni questione attinente all’entità di tale compenso in una questione attinente alla fase del rapporto di lavoro in cui si colloca la cadenza periodica di riferimento.” 60 Rappresentanza delle Pubbliche Amministrazioni Corte d’Appello: 6 ottobre 2009 Pres. Rel. Gentile; Ric. M.P.; Res. Ve. Controversie di lavoro – Giudizio di primo grado – Rappresentanza mediante dipendenti – Capacità del dipendente – Notifica della sentenza di primo grado “A norma del primo comma dell’art. 417 c.p.c., aggiunto dall’art. 42 del d.lgs. 31.3.1998, n. 80 e modificato dall’art. 19 del d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, intitolato: “Difesa delle pubbliche amministrazioni”, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell’art. 413, limitatamente al giudizio di primo grado le amministrazioni stesse possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti. (…)Tale disposizione va interpretata nel senso che essa attribuisce al dipendente di cui l’amministrazione si sia avvalsa tutte le capacità connesse alla qualità di difensore in tale giudizio, ivi compresa quella di ricevere la notificazione della sentenza, ancorché tale atto si collochi necessariamente in un momento successivo alla conclusione del giudizio stesso. (…)Allorché l’amministrazione statale si sia costituita in giudizio avvalendosi di un proprio dipendente, secondo la previsione di cui all’art. 417 bis citato, la notifica della sentenza di primo grado ai fini del decorso del termine di impugnazione va effettuata allo stesso dipendente.” Diritto alla mensa Corte d’Appello: 3 luglio 2009 Pres. Castellaneta; Rel. Sabatelli; Ric. Ca.; Res. A.S. Servizio di mensa – Qualificazione – Presupposti del diritto – Necessaria l’articolazione del lavoro su turni “Dalla lettura della norma (art. 33 del D.P.R. 270 del 1987) si evince che viene riconosciuto ai dipendenti un diritto. Così depongono le espressioni letterali adoperate, in cui il termine diritto è usato due volte, con una non equivocabile qualificazione giuridica formulata dallo stesso legislatore. Quanto al contenuto del diritto esso è duplice: il primo comma parla di “diritto alla mensa”. Il secondo comma precisa che qualora non sia possibile istituire il servizio di mensa gli enti dovranno garantire l’esercizio del “diritto” con modalità sostitutive. L’interpretazione più lineare della norma è pertanto che il diritto è a fruire della mensa se per l’ente è stato possibile avviarla ed è invece a fruire di modalità alternative se ciò non è stato possibile. In ogni caso, non sembra revocabile in dubbio che la norma definisca la posizione giuridica soggettiva creata a favore del dipendente in espressi termini di “diritto”. Dalla formulazione letterale, si evince che le condizioni perché sorga il diritto al buono pasto sono due: l’effettiva presenza giornaliera del dipendente e la particolare articolazione dell’orario di lavoro. Ne discende che il diritto alla mensa non riguarda tutti i dipendenti, ma solo quelli che devono espletare il lavoro articolato su turni ed hanno quindi la necessità di consumare i pasti sul luogo di lavoro. La diversa interpretazione prospettata dall’appellante, che vuole esteso il diritto a tutti i dipendenti per il solo fatto di aver prestato “effettivo servizio”, contrasta con la logica, prima ancora che con la lettera della disposizione, ché altrimenti le parti dell’accordo, recepito nel DPR citato non avrebbero avuto la necessità di introdurre il riferimento alla particolare articolazione dell’orario di lavoro, ma avrebbero puramente e semplicemente riconosciuto il diritto tout court a tutti i dipendenti.” 61 INDICE ANALITICO A Accertamento ....................................................... 32; 43 Accesso ai documenti ................................................ 47 Accordi collettivi ....................................................... 49 Agente........................................................................ 27 Agenzia ...................................................................... 38 Allegazioni........................................... 6; 11; 16; 36; 44 Amianto ..................................................................... 45 Amministrativo ............................................................ 4 Ammissibilità ............................................................. 39 An debeatur................................................................ 14 Ante causam ................................................................ 7 Anzianità .................................................................... 25 Assegno invalidità ..................................................... 44 Assemblee .................................................................. 49 Assicurato .................................................................... 9 Atti amministrativi ....................................................... 5 Atti di organizzazione ................................................ 56 Atti inesistenti ............................................................ 24 Atti processuali .......................................................... 24 Attività amministrativa .............................................. 54 Attività didattica ........................................................ 54 Attore ........................................................................... 6 Attore in senso sostanziale ....................................... 6; 7 Autentica ...................................................................... 4 Autonomia individuale .............................................. 49 Autoritativi................................................................... 5 Autotutela .................................................................... 7 Azione di merito .......................................................... 5 Azione previdenziale ................................................. 43 Azioni di accertamento ........................................ 42; 46 B Benefici previdenziali ................................................ 45 Boni iuris ................................................................... 20 Buon andamento ........................................................ 54 Buona fede ..................................................... 25; 28; 35 Buste paga.................................................................. 19 C Capacità lavorativa .................................................... 44 Cartella esattoriale ....................................................... 7 Causae Petendi ........................................................... 16 Cautelare ...................................................................... 5 CCNL Ministeri ......................................................... 49 Cessazione della materia del contendere ................... 19 Ciechi ......................................................................... 43 Circolarità degli oneri ................................................ 17 Circolazione della prova .............................................. 9 Co.co.co ..................................................................... 59 Cognizione piena ....................................................... 23 Collegamento economico, societario ......................... 32 Collocamento a riposo ............................................... 41 Collocamento obbligatorio ........................................ 46 Comparizione....................................................... 13; 22 Compensazione .......................................................... 23 Competenza per territorio ............................................ 4 Comportamenti concludenti ....................................... 29 Comporto ................................................................... 35 Comunicazione .......................................................... 39 Concessioni di viaggio ......................................... 15; 32 Conciliazione ............................................................. 23 Concreta volontà ........................................................ 29 Condanna, pagamento .......................................... 42; 43 Condizione ................................................................. 23 Condotta ..................................................................... 38 Condotta antisindacale ............................................... 50 Condotta colposa ........................................................ 25 Conferimento incarico ............................................... 55 Congiunti ................................................................... 12 Connessione ............................................................... 16 Consenso .................................................................... 36 Contendere ................................................................. 17 Contestato .................................................................. 17 Contestazione, della pretesa ................................. 19; 44 Continenza ................................................................. 14 Contraddittorio ..................................................... 13; 17 Contrattazione collettiva .......................... 49; 52; 53; 58 Contratti di agenzia .................................................... 27 Contratto .............................................. 5; 27; 28; 34; 60 Contratto a tempo indeterminato ................................ 28 Contratto di agenzia ......................................... 5; 27; 38 Contratto di lavoro ..................................................... 28 Contratto individuale ........................................... 53; 58 Contratto integrativo .................................................. 53 Contratto risolutorio ................................................... 29 Controllo giudiziale, pubblico.................................... 33 Controversie previdenziali ......................................... 40 Cooperativa ................................................................ 26 Correttezza ................................................................. 25 Costituzione ............................................................... 18 Crediti, del difensore ............................................ 10; 20 Criteri ......................................................................... 15 D Danno ............................................................. 25; 30; 35 Danno biologico ......................................................... 25 Danno effettivo, potenziale, professionale ........... 35; 36 Danno professionale ................................................... 36 De cuius ....................................................................... 8 Decadenza .................................................................. 23 Decadenza .................................................................... 7 Decorrenza ................................................................. 40 Decreto di fissazione .................................................. 13 Decreto ingiuntivo ......................................... 18; 23; 44 Delibazione .................................................................. 6 Demansionamento...................................................... 36 Depauperamento ........................................................ 21 Difensore nominato ...................................................... 4 Difetto di sottoscrizione ............................................... 4 Differenze retributive ........................................... 58; 60 Dimissioni .................................................................. 27 Dirigenti ............................................................... 54; 58 Diritto all’informazione ....................................... 47; 61 62 Indice analitico Diritto alla mensa ................................................. 57; 61 Diritto potestativo ...................................................... 28 Discrezionalità ........................................................... 25 Dispensa per inidoneità .............................................. 27 Distrazione delle spese processuali ............................ 10 Distribuzione delle controversie ................................ 15 Documentali............................................................... 11 Dolo del percipiente ................................................... 39 Domanda introduttiva .................................................. 5 E Eccezione ................................................................... 23 Efficacia di giudicato ................................................. 43 Efficacia probatoria ................................................... 19 Emolumenti ............................................................... 25 Equiparazione ............................................................ 52 Equità ......................................................................... 36 Eredi ............................................................................ 8 Esecuzione ........................................................... 22; 25 Esecuzione in forma specifica ................................... 26 Esigenze ..................................................................... 34 Estinzione .................................................................. 22 Extrema ratio ............................................................. 30 F Facoltà ....................................................................... 41 Facoltà di recesso ....................................................... 35 Fasi processuali.......................................................... 18 Fatti modificativi ....................................................... 22 Fatto costitutivo ......................................................... 17 Fermo amministrativo .................................................. 4 Finanziaria 2001 ........................................................ 42 Fondatezza ................................................................. 20 Forma scritta .............................................................. 36 Fumus boni iuris .................................................... 6; 20 G Giudicato penale .......................................................... 9 Giudice amministrativo ......................................... 5; 14 Giudice del Lavoro .................................................... 12 Giudizio cautelare ........................................................ 5 Giudizio d’urgenza .................................................... 14 Giudizio di appello .................................................... 23 Giudizio di cognizione ............................................... 22 Giudizio ordinario ...................................................... 14 Giurisdizione ............................................... 4; 5; 13; 54 Giusta causa ................................................... 28; 31; 38 Giusta retribuzione..................................................... 16 Giusto processo.......................................................... 24 I Illecito ........................................................................ 30 Illegittimità .......................................................... 11; 16 Immediatezza della contestazione.............................. 28 Imparzialità ................................................................ 54 Improcedibilità........................................................... 13 Impugnazione ............................................ 7; 14; 22; 56 Inabilità ...................................................................... 43 Inadel ......................................................................... 40 Inadempimento, contrattuale ............................... 31; 54 Inammissibilità .......................................................... 11 Inapplicabilità, tutela reale ................................... 11; 15 Incarichi dirigenziali .................................................. 55 Incompetenza ............................................................. 12 Incontestabilità ............................................................. 7 Indagine di merito ........................................................ 5 Indebito ...................................................................... 39 Indennità ...................................... 25; 27; 41; 48; 52; 56 Indennità di accompagnamento ................................. 48 Indennità di anzianità ................................................. 25 Indennità di coordinamento ....................................... 56 Indennità di equiparazione ................................... 52; 55 Indennità di fine rapporto........................................... 27 Indennità di maternità ................................................ 41 Inderogabilità, in peius......................................... 50; 52 Indici sintomatici, subordinazione ............................. 37 Inefficacia della sanzione disciplinare ................... 9; 14 Inerzia del lavoratore ................................................. 29 Inesistenza .................................................................. 13 Informazione ................................................................ 9 Infortunio sul lavoro .................................................. 12 Inpdap ........................................................................ 40 INPS ............................................................... 43; 45; 46 Integrabilità della domanda ........................................ 11 Intenzionalità ............................................................. 21 Interesse ad agire.................................................... 9; 47 Interruzione ................................................................ 22 Invalidità civile .......................................................... 45 Inversione oneri ......................................................... 44 Irregolarità ............................................................. 4; 23 Irreparabilità............................................................... 21 Iscrizione a ruolo.......................................................... 6 Istanza di rinnovazione .............................................. 13 L Lavoratore di cooperativa .......................................... 26 Lavoratori a progetto.................................................. 59 Lavoro a termine ........................................................ 34 Legitimatio ad causam ............................................... 10 Legittimari ................................................................... 8 Legittimazione passiva ......................... 8; 42; 43; 45; 46 Legittimità del licenziamento....................................... 9 Liberi professionisti ................................................... 41 Libretto di lavoro ....................................................... 29 Licenziamento ....................9; 11; 27; 28; 31; 33; 34; 35 Licenziamento collettivo ............................................ 33 Limiti ......................................................................... 34 Limiti di età ................................................................ 46 Liquidazione .............................................................. 36 Lite ............................................................................... 4 Litisconsorte............................................................... 42 Litispendenza ............................................................. 14 M Macro-organizzazione .................................................. 5 Mancata comparizione ............................................... 13 Mandato ....................................................................... 4 Mansioni .............................................................. 16; 60 Materia del contendere ............................................... 19 Maternità .................................................................... 41 Memoria di costituzione ............................................ 18 Mensa ................................................................... 57; 61 Merito .......................................................................... 5 63 Indice analitico Ministero dell’Economia ............................... 43; 45; 46 Misura cautelare ........................................................ 28 Motivazione ............................................................... 34 Motivi di opposizione ................................................ 14 Mutuo consenso ......................................................... 29 N Natura usurante, lavoro .............................................. 44 Necessità ...................................................................... 5 Negligenza ................................................................. 31 Norme imperative ...................................................... 60 Notifica, del ricorso ....................................... 13; 20; 42 Nullità .............................................................. 4; 18; 25 O Obbligatorietà ............................................................ 55 Obbligazione contributiva ......................................... 39 Obblighi, di comunicazione ............................. 9; 27; 47 Onere della prova ......................................................... 8 Oneri .............................................................. 16; 19; 44 Oneri di allegazione ............................................. 16; 44 Oneri probatori .................................... 9; 16; 19; 20; 37 Onnicomprensività ..................................................... 25 Opposizione ................................... 7; 14; 18; 22; 23; 44 Opposizione all’esecuzione ....................................... 22 Ordinatorio................................................................. 20 Organizzazione .......................................................... 37 P Pagamento indebito ................................................... 39 Parità di trattamento ............................................. 50; 57 Parte opposta................................................................ 6 Patto sociale ............................................................... 26 Pattuizione ................................................................. 36 Pensione ..................................................................... 43 Pensione di inabilità ................................................... 43 Perdita di chances ...................................................... 36 Perequazione .............................................................. 52 Perfezionamento ........................................................ 12 Periculum in mora...................................... 6; 11; 20; 21 Periodo di prova......................................................... 36 Permanenza in servizio .............................................. 41 Personale dirigenziale ................................................ 54 Personale precario...................................................... 54 Personale universitario ......................................... 52; 55 Persone giuridiche ..................................................... 32 Pignoramento presso terzi .......................................... 17 Politecnico ................................................................. 54 Posizione contributiva ................................................. 9 Poste Italiane.............................................................. 49 Potere direttivo .......................................................... 37 Potere discrezionale ................................................... 23 Poteri pubblici.............................................................. 5 Preavviso ..................................................................... 4 Pregiudizio ........................................................... 21; 35 Prescrizione ............................................................... 39 Prestazione d’opera .................................................... 28 Prestazioni ................................................................. 37 Prestazioni assistenziali ............................................. 42 Prestazioni di invalidità ............................................. 46 Prestazioni lavorative ................................................. 26 Prestazioni previdenziali ............................................ 39 Pretesa .................................................................. 20; 23 Pretesa contributiva ...................................................... 6 Principio del contraddittorio ...................................... 17 Principio di parità ....................................................... 52 Principio di proporzionalità ....................................... 30 Procedibilità ............................................................... 23 Procedimentalizzazione ............................................. 33 Procedimento ......................................................... 9; 14 Procedimento amministrativo .................................... 43 Procedimento arbitrale ............................................... 14 Procedimento cautelare .......................................... 9; 20 Procedimento disciplinare .......................................... 28 Procedimento penale .................................................. 27 Procedura ............................................................... 7; 55 Procedura concorsuale ............................................... 54 Procedura d’urgenza .................................................. 11 Procedure di opposizione ............................................. 7 Processo civile ............................................................. 9 Processo tributario ....................................................... 7 Procura alle liti ............................................................. 4 Profilo psicologico ..................................................... 30 Progressioni interne ................................................... 53 Proporzionalità ..................................................... 30; 31 Proposizione del ricorso ............................................. 29 Prova ...................................................... 6; 9; 21; 35; 44 Prova della esposizione .............................................. 45 Prova liberatoria ......................................................... 37 Prova sommaria ........................................................... 9 Provvedimenti d’urgenza ............................................. 6 Pubbliche Amministrazioni........................................ 61 Pubblico impiego ............................... 50; 52; 53; 57; 60 Q Qualità di erede ............................................................ 8 Quantum..................................................................... 13 Quiescenza ................................................................. 27 R Ragionevole durata .................................................... 24 Rapporto..................................................................... 26 Rapporto assistenziale ................................................ 40 Rapporto di lavoro ..................................................... 37 Rapporto fiduciario .................................................... 30 Rappresentante dei lavoratori..................................... 50 Rappresentanza delle Pubbliche Amministrazioni ..... 61 Recesso .................................................... 28; 33; 35; 38 Reclamo ............................................................... 19; 20 Regione Puglia ........................................................... 40 Relata di notifica ........................................................ 13 Rendimento ................................................................ 31 Requisiti della domanda ............................................. 11 Requisiti legali ..................................................... 55; 58 Requisiti sanitari ........................................................ 43 Responsabilità ............................................................ 37 Retribuzione ................................................... 16; 25; 32 Revoca ....................................................................... 39 Ricorso ..................................................... 11; 13; 18; 29 Riduzione ................................................................... 33 Rilevabilità ........................................................... 23; 43 Rinnovazione ....................................................... 13; 24 Riparto di giurisdizione ........................................ 15; 60 64 Indice analitico Ripetizione ................................................................. 39 Risarcimento ............................................ 12; 25; 35; 36 Risoluzione .................................................... 28; 29; 47 Riti speciali ................................................................ 16 Rito del lavoro ........................................................... 16 Rito speciale commerciale ......................................... 16 S Salute ......................................................................... 27 Sanzione..................................................................... 31 Sanzione disciplinare ..................................... 14; 25; 30 Sanzioni espulsive ..................................................... 30 Scarso rendimento ..................................................... 31 Scissione soggettiva ................................................... 12 Sequestro conservativo ........................................ 12; 21 Servizio di mensa ....................................................... 61 Sicurezza ........................................................ 25; 37; 50 Simulazione ................................................................. 5 Situazione personale .................................................. 21 Situazione previdenziale ............................................ 47 Socio lavoratore di cooperativa ................................. 26 Sottoscrizione .............................................................. 4 Spese processuali ................................................. 22; 23 Stabilizzazione dei dirigenti..................... 54; 55; 58; 59 Status di invalido ....................................................... 45 Straordinario .............................................................. 16 Subagenzia ................................................................. 38 Successione .................................................................. 8 T Tempestività della opposizione .................................... 7 Tentativo di conciliazione .......................................... 14 Tentativo obbligatorio di conciliazione ..................... 23 Titolarità....................................................................... 5 Trasferimento ............................................................. 40 Trasformazione di attività .......................................... 33 Trattamenti pensionistici ............................................ 47 Trattamento economico ....................................... 50; 58 Triennalità .................................................................. 54 Turni .......................................................................... 61 Tutela ................................................................... 11; 21 Tutela d’urgenza ........................................................ 20 Tutela obbligatoria ..................................................... 11 Tutela reale ................................................................ 11 U Ultrassessantacinquenni ............................................. 48 Unità produttive ......................................................... 54 Università ................................................................... 55 Urgenza .................................................................. 6; 21 Utilizzabilità................................................................. 9 V Valutazione .......................................................... 21; 38 Valutazione dell’inadempimento ............................... 31 Verbale ispettivo .......................................................... 7 Verifica ...................................................................... 53 Vincoli ....................................................................... 14 Volontà....................................................................... 29 65