ORDINAMENTO CHIESA APOSTOLICA ITALIANA Titolo I La "Chiesa Apostolica Italiana'' Art. 1. La 'Chiesa Apostolica italiana' è costituita da chiese locali e singoli credenti che hanno accettata la 'confessione di fede' ed il presente ordinamento. Art. 2. La 'chiesa Apostolica Italiana' gestisce la propria vita e le proprie attività autonomamente e sul piano nazionale e su quello locale, in uno spirito di collaborazione con le altre chiese evangeliche con cui intrattiene rapporti di fraternità operativa. Art. 3. Le attività fondamentali della 'Chiesa Apostolica Italiana' sono: a. il culto, b. lo studio e l'insegnamento delle Sacre Scritture, c. la preghiera, d. l'istruzione carismatica, e. l'assistenza fraterna non limitata ai propri membri, f. il servizio cristiano rivolto verso tutti gli uomini, g. l'evangelizzazione. Art. 4. Gli atti liturgici che la 'Chiesa Apostolica Italiana' pratica sono: a. la presentazione dei bambini al SIgnore, b. il battesimo per immersione dei credenti, c. la Santa Cena, d. la consacrazione al ministerio, e. i matrimoni, f. l'unzione d'olio agli infermi, g. i funerali. Art. 5. La 'Chiesa Apostolica Italiana' svolge la propria attività di testimonianza soprattutto a mezzo delle 'chiese locali' che la costituiscono. Le 'chiese locali' sono unite tra loro da vincoli di comunione e di collaborazione che trovano pratica esplicitazione nell' "assemblea nazionale annuale", che ha luogo tra la fine di un anno ecclesiastico e l' inizio del successivo. Titolo II I membri Art. 6. Chi desidera diventare membro di una 'chiesa locale' e non sia già membro di una chiesa evangelica, deve: - frequentare il corso di istruzione cristiana per i catecumeni organizzato di volta in volta dalla ‘chiesa locale', - confessare la propria fede mediante il battesimo apostolico per immersione, indi - rivolgere domanda di ammissione al 'consiglio locale'. Il 'consiglio locale' presenta il fratello o la sorella alla 'assemblea di chiesa' quale nuovo membro, ed ha luogo lo scambio della 'mano di associazione'. Art. 7. Chi desidera diventare membro di una 'chiesa locale' essendo già od essendo già stato membro di altra chiesa evangelica, deve... - chiarire al Pastore ed al 'consiglio locale' la sua posizione ecclesiastica ed i motivi della sua scelta, ndii - rivolgere domanda di ammissione al 'consiglio locale'. Il 'consiglio locale' esamina la posizione del fratello o della sorella presentandolo/la poi alla 'assemblea di chiesa' quale nuovo membro. In detta occasione ha luogo lo scambio della 'mano dissociazione'. a Ogni richiesta di ammissione verrà esaminata come caso a sè stante. Art. 8. Si può accettare, in via eccezionale, che la 'confermazione' sostituisca il battesimo per immersione dei credenti, per coloro che, battezzati da bambini in una chiesa evangelica, non si sentano, per motivi di coscienza, dì ricevere il battesimo per immersione. Ogni richiesta nel senso anzidetto sarà esaminata come caso a sè stante. Art. 9. I membri della Chiesa Apostolica Italiana si impegnano ... - a frequentare le riunioni della propria comunità di appartenenza, - a partecipare alle sue attività, - a contribuire finanziariamente per gli scopi che la chiesa si propone,, - a rendersi disponibili per eventuali incarichi e responsabilità affidate loro dall' 'assemblea ' o dal 'consiglio'. Art. 10. I membri che, senza particolari impedimenti, vengono meno agli impegni di cui all'Art. 9, sono sollecitati dal Pastore e dagli Anziani a riprendere pienamente il loro posto nella chiesa. Se tale intervento risulta infruttuoso, il 'consiglio locale', sentito il parere dell' assemblea di chiesa, li può collocare tra i membri aderenti. Tale qualifica comporta la perdita del diritto al voto in 'assemblea' e la ineleggibilità ad incarichi nella chiesa. Art. 11. Per i casi di discordia, di immoralità, di attività settaria, il Pastore e gli Anzianí intervengono mediante la riprensione fraterna privata. Se il loro intervento risulta infruttuoso la questione passa all' assemblea di chiesa che può sospendere dalla Santa Cena, dalla chiesa e radiare quanti persistono nelle posizioni loro contestate. Titolo III I ministeri ed i carismi Art. 12. I ministeri sono suscitati dallo Spirito Santo in conformità alle Sacre Scritture e, quali espressioni del Cristo-che-serve, sono funzioni di servizio e non di potere. I ministeri vengono riconosciuti solo in coloro che effettivamente li espletano e per i quali rivelano particolari attitudini, oltre che una chiara vocazione e positiva disponibilità ad una preparazione adeguata ed aggiornata. I ministeri possono essere riconosciuti in persone che siano membri effettivi della chiesa da almeno cinque anni. I ministeri possono essere riconosciuti anche per tempi non indeterminati. Art. 13. Si riconoscono i seguenti ministeri: A.- Gli apostoli, che svolgono funzioni di ... a/ coordinamento tra i diversi ministeri e ministri e, con questi, tra le attività cosi come vengono espletate nelle diverse 'chiese locali'; b/ preparazione ed istruzione dei ministri per abilitarli all'esercizio del ministero propr io di ciascuno di essi; c/ rappresentanza presso le altre chiese sorelle se all'uopo sussiste specifico mandato dell'Assemblea nazionale e in ogni caso congiuntamente ad altro/i membro/i nominato/i dall'Assemblea stessa. B.- I profeti, che di volta in volta, sia nel corso dei culti ordinari che nel corso delle Assemblee, intervengono con messaggi esortativi ed edificativi recanti i segni specifici del ministero profetico. C.- I pastori, che svolgono particolarmente le seguenti funzioni: a/ presidenza del collegio degli anziani nella guida spirituale della chiesa locale e dei diaconi nelle loro specifiche diaconie; b/ presidenza dei culti, dei 'consigli locali' e degli atti liturgici, sempre coadiuvato dagli altri ministri, segnatamente anziani e diaconi, e da quei membri comunicanti ed effettivi che esprimono adeguata preparazione spirituale e sincera disponibilità senza distinzione di sesso e di età; c/ rappresentanza della chiesa locale presso le altre 'chiese locali' come anche di altre chiese evangelic he se all'uopo sussiste specifico mandato dell'Assemblea di chiesa e in ogni caso congiuntamente ad altro/i membro/i nominato/í dall'Assemblea stessa. D.- I dottori, che esprimono per particolare vocazione e preparazione il ministero dell' insegnamento, ol tre che della ricerca. Si. riconoscono anche quelli che il Signore ha voluto suscitare nelle altre chiese cristiane. Gli anziani, cui è affidata la guida spiritule della 'chiesa locale' segnatamente nella ‘cura pastorale', nella predicazione, nella catechèsi. Il tutto secondo le capacità, la preparazione, la disponibilità e le possibilità generali di ciascuno. F.- Gli evangelisti, la cui funzione precipua è quella appunto dell' evangelizzazione intesa come annuncio della parola del Signore-che salva ai non credenti. La presenza del ministero evangelistico non esonera la chiesa e quanti la costituiscono ad essere testimoni fedeli e coerenti della verità evangelica. G.- I diaconi, che vengono riconosciuti nella 'specificità' propria della diaconia di ciascu no. Ad essi vengono demandatí compiti di assistenza spirituale, sociale e sanitaria, la gestione finanziaria, l'organizzazione dei servizi. Art. 14. La Chiesa Apostolica Italiana riconosce l'attualità dei 'carismí' che sono alcune tra le attività delloirito Sp Santo nella chiesa. I 'carísmi' sono volti alla edificazione, alla consolazione ed alla esortazione della chiesa. L'esercizio dei 'carismi', limitato di solito ai soli culti ordinari, è vincolato alle indicazioni scritturistiche e richiede una ragionevole preparazione bíblica. All'uopo è prevista una particolare catechèsi denominata 'istruzione carismatica'. L'assistenza ai carismatici è demandata ai ministri preposti alla cura della chiesa locale. Il fatto che i 'carismi' possono sorgere ed esprimer si con spontaneità non giustifica alcuna forma di superficialità emotiva e disordinata. I 'carismi' si considerano operativi solo in contesto ecclesíale -comunítario, mai in privato. Titolo IV Organi ed incarichi ASSEMBLEA LOCALE Art. 15. L' assembleaè la sede delíberativa della 'chiesa locale' e viene denominata 'assemblea di chiesa'. Ad essa rispondono il 'consiglio', i vari ministeri, le attività sussidiarie, i servizi ed i vari movimenti. L' assemblea di chiesa è composta dai membri della comunitàaventi diritto al voto. All' assemblea di chiesa possono essere invitate con voce consultiva altre persone che il 'consiglio locale' stimi invitare. Art. 16. L' "assemblea di chiesa" si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno: - la prima volta almeno quindici giorni prima del V "assemblea nazionale annuale" per l'esame e la verifica delle attività svolte nel corso dell' appena terminato anno ecclesiastico, e per la messa a punto di una linea operativa e programmatica per il successivo; - la seconda volta entro i primi quindici giorni di ogni anno solare per l'esame del bilancio consuntivo dell'anno solare terminato e del bilancio pre ventivo dell'anno appena iniziato. Art. 17. Una 'chiesa locale' può prevedere come 'ordinaria' un numero maggio re di 'assemblee di chiesa' purché rispondano ad effettive necessità. si svolgano rispettando la periodícità stabilita ed abbiano un preciso ordine del giorno. Art. 18. Le convocazioni assembleari vengono fatte per iscritto dal 'consiglio locale' a firma del 'segretario'. Vanno spedite almeno quindici giorni prima della data fissata per la seduta. Fanno eccezione le convocazioni delle assemblee straordinarie, le cui modalità saranno decise di volta in volta dal 'consiglio' in funzione dell'urgenza dell'inc ontro. Art. 19. L' "assemblea di chiesa" è presieduta da un presidente eletto di volta in volta. Sia la lista degli eleggibili che la elezione in senso stretto avviene a scrutinio segreto. Lo stesso principio vale per la elezione di un segretario e di altro eventuale incarico. Art. 20. L' "assemblea di chiesa" è valida se ad essa sono presenti almeno un/terzo dei membri elettori. Le sue deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Art. 21. Le assemblee straordinarie sono convocate dal 'consiglio locale' o, a mezzo di questo, su richiesta di almeno cinque degli aventi diritto. L' assemblea straordinaria è valida se sono presenti almeno un/terzo dei membri elettori. CONSIGLIO LOCALE Art. 22. Il "consiglio locale" è l'organo esecutivo d elle decisioni assembleari ed è l'interprete della volontà dell'Assemblea per le iniziative di ordinaria amministrazione. Art. 23. Il "consiglio locale" coordina la vita della chiesa, segue l'opera delle attività sussidiarie e dei vari movimenti. E' responsabile della gestione finanziaria della chiesa. Convoca le assemblee ordinarie e straordinarie. Art. 24. Il "consiglio locale" è costituito dai ministri ordinati, dai 'segretari' dei movimenti femminile, giovanile, scuola domenicale, e dai responsabili dei diversi servizi ed attività sussidiarie. Si è membri del "consiglio locale" per il solo periodo di durata del mandato. Art. 25. Il "consiglio locale" è convocato dal pastore ed è valido se raggiunge il cinquanta per cento più uno dei suoi membri. Le delíberazioní sono prese a maggioranza dei presenti. Il "consiglio locale" è responsabile di fronte all'assemblea di chiesa cui deve relazionare nelle sue sedute ordinarie. Art. 26. Il principio maggioritario che presiede lo svolgimento dei lavori del "consiglio locale", come delle assemblee, non esime dal tenere in giusta ed intelligente considerazione la posizione ed il pensiero del le minoranze. Il rispetto verso le minoranze è uno dei segni più qualificanti dell'agàpe. Art. 27. Il 'segretario' redige e custodisce i verbali del "consiglio locale". Cura, unitamente al Pastore, il registro dei membri di chiesa ed i vari registri degli 'atti liturgici'. Collabora con il Pastore nella tenuta della corrispondenza della chiesa ed è con il Pastore responsabíle dell'archivio di chiesa. Art. 28. L'archivio ecclesiastico comprende e conserva scrupolosamente tutti gli atti ed i documenti che segnano la vita della chiesa. Va tenuto secondo le normali regole dell'archivistica ed un suo proprio regolamento -. Titolo V Riunioni ed attívítà Art. 29. L'incontro fondamentale della chiesa locale è il culto domenicale con la lettura biblíca, predicazione, espressioni libere e spontanee di preghiera e di lode, possibili ed auspicate attività carismatiche, Santa Cena. Art. 30. Riunioni fondamentali per la crescita spirituale e di fede di tutti i membri della chiesa sono: - quella dedicata allo studio biblico/teologico/ dottrinale; - quella dedicata alla preghiera comunitaria; - quella dedicata alla 'istruzione carismatica' Dette riunioni vanno organizzate secondo le esigenze di ciascuna chiesa locale. Art. 31. Ogni chiesa locale organizza secondo le proprie esigenze gli incontri del gruppo giovanile, del gruppo femminile é quelli della 'scuola domenicale'. Quest'ultima non deve essere necessariamente intesa solo per bambini, fanciulli e ragazzi, bensì anche per adulti. Art. 32. I 'segretari' di ciascun gruppo, sentito lo stesso in apposito incontro, predispone una relazione da presentare all'assemblea di chiesa previa cons ultazione del 'consiglio locale'. Titolo VI Finanze della chiesa Art. 33. Ogni chiesa locale si pone come obiettivo il conseguimento della propria completa autonomia finanziaria: essa ricava i propri mezzi finanziari mediante la pratica della 'decima' delle e 'offerte' cosi come vengono collettate e raccolte alla conclusione di ogni riuníone. La pratica della 'decima' è un insegnamento regola re della chiesa perché ritenuto del tutto conforme alle Scritture, essa, però, viene lasciata alla coscienza ed alla responsabilità di ciascun membro della chiesa. Non è e non potrà essere mai controllata da chicchessia, ministro o consiglio. Si prevedono altresì offerte occasionali, doni, sottoscrizioni speciali proposte dal 'consiglio' o tramite il 'consiglio'. Art. 34. Il 'consiglio' fissa la destinazione di offerte, collette, doni che non siano stati fatti con uno scopo preciso. Art. 35. Nessun donatore può reclamare, a nessun titolo, la restituzione dei doni fatti alla chiesa, di qualunque natura essi siano. Art. 36. I 'diaconi' preposti al 'servizio amministrativo sono in solido responsabili delle attività finanziarie della chiesa. Raccolgono e registrano le 'decime' e le 'offerte' che vengono collettate al termine di ogni riunione. Effettuano i pagamenti deliberati dal 'consiglio locale'. Aggiornano il 'consiglio locale' sulla situazione di cassa. Redigono e presentano all'assemblea i bilanci preventivi e consuntivi prevía analisi ed approvazione del 'consiglio' Titolo VII Comunione operativa tra le chiese Art. 37. Le 'chiese locali' che costituiscono la "Chiesa Apostolica Italiana" riconoscono la necessità di una comunione operativa per il loro proprio sviluppo e la evangelizzazione. Si prevedono pertanto due possibili incontri interecclesíali: l' "Assemblea dístrettuale" e l' "Assemblea nazionale". Art. 38. L' "Assemblea distrettuale" prevede l'incontro di 'chiese locali' presenti ed operanti in una comune circoscrizione territoriale. La sua organizzazione è affidata alle 'chiese locali’ direttamente intere ssate ed ai 'consigli locali' che le rappresentano. Art. 39. L' "Assemblea nazionale" ha luogo annualmente tra la fine di un anno ecclesiastico e l'inizio di quello successivo. Art. 40. L' "Assemblea nazionale" è la sede ove le diverse 'chiese locali'primono es la loro fondamentale unità di fede. E' costituita da tutti i ministri e da tutti i membri effettivi delle 'chiese locali' o da loro delegazioní in caso di non ragionevole soprannumero. Tutti hanno voce deliberativa. Art. 41. All' "Assemblea nazio nale" partecipano con pari voce deliberativa quei membri effettivi che, pur non potendo essere per motivi di distanza geografica membri di una 'chiesa locale', intendono parteciparvi. Art. 42. All' "Assemblea nazionale" vengono invitati come osservatori irappresentanti di altre chiese evangeliche operanti in Italia, e persone che il consiglio di coordinamento stimi invitare. Hanno voce consultiva. Art. 43. L' "Assemblea nazionale", che si apre sempre con un culto, articola i propri lavori sulla base di u na relazione predisposta dal presidente previa consultazione del 'consiglio di coordinamento' Art. 44. Il 'consiglio di coordinamento' nel corso dell'anno ecclesiastico cura e favorisce lo sviluppo di tutti i motivi di possibile comunione operativa che possono sorgere nei rapporti tra le chiese. Art. 45. Il 'consiglio di coordinamento' è costituito da un 'presidente', che deve essere un ministro ordinato, nominato dall'Assemblea nazionale con scrutinio segreto, e da altri quattro membri di cui due ministr i ordinati. Tutti devono rispondere ai requisiti della idoneità e della disponibilità. Art. 46. Il 'presidente' del 'consiglio di coordinamento' viene eletto per un mandato che ha la durata di cinque anni. E' rieleggibile ma solo per un altro quinquennio Art. 47. I membri del 'consiglio di coordinamento' sono nominati per un tríennio se sono ministri di culto ordínati e sono rieleggíbilí solo per un altro triennio. I due membri non ministri vengono nominati per la durata di un anno e sono rieleggibili per il solo anno successivo. MODIFICHE Art. 48. Le modifiche al presente schematico ordinamento vanno presentate al 'consiglio di coordinamento' che provvederà a trasmetterle alle 'chiese locali' mediante i loro rispettivi consigli ed ai singoli credenti solati i per ascoltarne il parere e quindi passarle all'esame dell' Assemblea nazionale. DISPOSIZIONI TRANSITORIE Art. 49. Le 'assemblee', nell'ambito delle proprie competenze, possono predisporre in via eccezionale delle 'disposizioni transitorie' purché non in contrasto con il presente ordinamento. Tali 'disposizioni transitorie' vanno comunicate per conoscenza alle diverse chiese locali a mezzo del 'consiglio di coordinamento' ed hanno la validità massima di un anno. In ogni caso vanno presentate e discusse quanto alle loro motivazioni nel corso dell' "Assemblea nazionale". 16 Novembre 1980