ABC registro delle opposizioni
14 gennaio 2017
Ormai è evidente che il telemarketing nel nostro Paese ha assunto una forma aggressiva e
spesso invadente. Veniamo contattati telefonicamente di continuo da società e imprese che
vogliono pubblicizzarci o venderci qualcosa senza che ci risulti aver dato loro il permesso
di utilizzare il nostro numero telefonico in tal senso.
Dal 1 febbraio 2011, il legislatore ha dotato i cittadini di un nuovo strumento per
proteggersi dagli abusi e dalla violazione della propria privacy: si tratta del Registro
pubblico delle opposizioni, che consente agli utenti, mediante iscrizione gratuita, di
dichiarare esplicitamente il proprio diniego a ricevere chiamate promozionali da
teleoperatori.
Che cos’è il Registro delle opposizioni?
Il Registro pubblico delle opposizioni è un servizio progettato per raccogliere le utenze
degli abbonati presenti negli elenchi telefonici pubblici che non desiderano più essere
contattati telefonicamente per scopi commerciali, promozionali o per il compimento di
ricerche di mercato. Istituito con il D.P.R. del 7 settembre 2010, è attivo dal 1 febbraio
2011 ed è gestito dalla Fondazione Ugo Bordoni, istituzione di alta cultura e ricerca
soggetta alla vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico.
Qual è lo scopo del Registro delle opposizioni?
Lo scopo del Registro è quello di regolamentare e normalizzare l’attuale gestione del
telemarketing e salvaguardare la privacy degli abbonati che decideranno di non rendersi
più raggiungibili dagli operatori del settore.
Qual è la novità?
L’istituzione del Registro modifica sostanzialmente le regole che sino ad oggi hanno
disciplinato il rapporto tra telemarketing e tutela della privacy dei privati cittadini. La
novità appare in tutta evidenza, se si tiene conto che il nostro sistema di privacy è
improntato al principio c.d. dell’opt-in, per il quale il trattamento dei dati non è consentito,
se non previa autorizzazione dell’interessato. Con l’introduzione del Registro,
limitatamente al direct marketing (chiamata pubblicitaria con operatore) vige al contrario
il principio c.d. dell’opt-out, in base al quale il trattamento dei dati è consentito, a meno
che l’interessato non esprima il proprio dissenso, opponendosi allo stesso. In pratica, si è
passati da un sistema nel quale chi fa telemarketing deve chiedere prima il consenso ai
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destinatari delle telefonate ad un sistema nel quale sarà possibile contattare tutti tranne
coloro che hanno espressamente chiesto di non essere contattati.
Come funziona il Registro delle opposizioni?
Prima di avviare qualsiasi campagna promozionale tramite telefonata con operatore,
l’impresa dovrà presentare istanza di accesso al Registro. L’impresa è obbligata a
consultare il Registro al fine di “depennare” dalla sua lista di contatti tutti gli utenti
presenti nel Registro stesso e che dunque hanno manifestato il loro diniego in tal senso. È
da evidenziare che la nuova norma prevede in capo all’impresa il diritto di contattare tutte
le utenze che non risultano iscritte nel Registro delle opposizioni e che incorrerà in
sanzioni se dovesse procedere all’utilizzo di data base non aggiornati con il patrimonio
informativo del Registro.
Scompare il numero riservato?
Il legislatore ha inoltre previsto per l’impresa l’obbligo di chiamare con un’utenza in
chiaro, vietando le chiamate con numero riservato. Il telemarketer ha inoltre l’obbligo di
informare il consumatore del suo diritto di opporsi a futuri contatti, iscrivendosi al
Registro.
Come ci si iscrive al Registro delle opposizioni?
L’iscrizione al Registro delle opposizioni, completamente gratuita, è dedicata
esclusivamente agli abbonati la cui numerazione è presente all’interno di elenchi telefonici
pubblici.
L’iscrizione al registro è gratuita e può avvenire nelle seguenti modalità:
a)
compilando
un
modulo
elettronico
via
web
dal
http://abbonati.registrodelleopposizioni.it/abbonati/home-abbonato;
sito
b) chiamando dal numero che si vuole inserire nell’elenco il numero verde 800.265.265 e
fornendo i dati richiesti dal risponditore automatico;
c) compilando il modulo predisposto dal gestore del Registro
(http://abbonati.registrodelleopposizioni.it/sites/default/files/Mod.RO-ABBONATO_FAX.pdf
) e inviandolo, con copia del documento di identità:
– per raccomandata a/r all’indirizzo “Gestore del registro pubblico delle opposizioni –
Abbonati – Ufficio Roma Nomentano – Casella Postale 7211 – 00162 Roma”
– oppure per fax al numero 06.54224822;
d) inviando un modulo apposito per e-mail all’indirizzo “[email protected]”
http://abbonati.registrodelleopposizioni.it/sites/default/files/Mod.RO-ABBONATO_email.pdf
Quanto dura l’iscrizione?
L’iscrizione è a tempo indeterminato, ma può essere revocata attraverso le modalità
previste per l’iscrizione stessa. L’iscrizione decade quando cambia l’intestatario
dell’utenza o quando l’utenza cessa. In questi casi deve essere fatta, eventualmente,
un’ulteriore iscrizione. Le modalità per la revoca possono essere utilizzate anche per
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aggiornare e modificare l’iscrizione.
Ci si può iscrivere per più di un’ utenza telefonica?
Utilizzando le modalità’ a), c) o d) si può chiedere l’iscrizione di più numeri telefonici, a
patto che siano intestati alla stessa persona (altrimenti andranno inviate richieste diverse).
Il Registro delle opposizioni mi protegge da qualsiasi pubblicità?
L’iscrizione nel registro non riguarda i consensi relativi all’invio di pubblicità ottenuti dalle
aziende per vie diverse rispetto alla consultazione degli elenchi telefonici. Per esempio, se
nel contratto di acquisto di un bene (o servizio) è stato dato il consenso all’utilizzo dei
propri dati a fini pubblicitari, tale consenso continua a valere pur se il numero viene
iscritto nel Registro delle opposizioni. Per revocarlo è necessario inviare una richiesta alla
controparte contrattuale “titolare del trattamento” a cui e’ stato direttamente dato il
consenso.
Il Registro mi protegge dalla pubblicità mediante fax, sms e posta elettronica?
No, l’istituzione del Registro è relativa alla protezione dei dati personali per impedire la
pubblicità o la vendita diretta mediante l’impiego della telefonata con operatore. Dunque
si pone una netta differenza tra il telemarketing telefonico e quello veicolato con i mezzi di
comunicazioni elettroniche (chiamate automatiche, posta elettronica, telefax, mms, sms o
di altro tipo): per quest’ultimo vale ancora il principio che prevede che l’utente, se non
vuole essere contattato a scopo pubblicitario o per ricerche di mercato, deve
semplicemente non dare il consenso a tale utilizzo. Cosa devo fare se vengo contattato
telefonicamente nonostante mi sia iscritto al Registro? In tutti i casi in cui vengano violate
le disposizioni che riguardano il Registro, ovvero quando nonostante l’iscrizione al
Registro si ricevono chiamate da società che hanno preso i nostri dati dall’elenco
telefonico, è possibile tutelarsi segnalando tale violazione al Garante della Privacy (che
può comminare sanzioni), nonché diffidando formalmente la società chiamante. Non è
ancora chiaro se la tutela dal telemarketing telefonico continuerà a valere anche per
persone giuridiche, enti e associazioni. Infatti il recente decreto “salva-Italia” esclude
questi ultimi dalla applicazione del Codice della privacy, mentre d’altra parte non modifica
la definizione di “abbonato” e quindi, nei confronti del marketing telefonico, sembra
continuare a tutelare le persone giuridiche nello stesso modo di quelle fisiche. Speriamo in
un rapido chiarimento da parte del Garante.
Autore: Unione Nazionale Consumatori
Data: 14 genaio 2017
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