DISPOSITIVI ANTICADUTA NORME NORME EUROPEE La legislazione europea specifica che i principi generali di prevenzione devono essere applicati da ogni datore di lavoro che impiega personale che lavora ad un’altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile. I dispositivi anticaduta rappresentano uno strumento di lavoro fondamentale che offre importanti vantaggi quali maggior produttività, meno rischi e minore affaticamento per l’utente. È necessario intervenire con la scelta e l’uso di dispositivi di protezione individuale (DPI) siano essi per trattenuta, posizionamento, recupero o anticaduta. Un sistema contro le cadute dall’alto è composto da un’imbragatura, un elemento intermedio e un ancoraggio. Può essere adottato soltanto se nei pressi del luogo in cui si lavora esiste un punto di ancoraggio accessibile e sicuro. La marcatura riportata nell’etichetta del dispositivo anticaduta dovrà indicare: •Nome o marchio del fabbricante •Norma di riferimento di costruzione •CE marchio di conformità alle caratteristiche europee •Anno di costruzione •Numero identificativo dell’Ente Certificatore •Pittogramma che prevede la lettura della •Sigla identificativa del DPI Nota Informativa da parte dell’utilizzatore La marcatura deve essere sempre leggibile – in caso contrario il DPI non ha più validità. EN 341 Dispositivi di discesa EN 355 Assorbitori di energia EN 362 EN 353-1 Dispositivi anticaduta di tipo guidato su una linea di ancoraggio rigida EN 358 Posizionamento sul lavoro EN 795(b) Dispositivi di ancoraggio Classe B EN 353-2 Dispositivi di tipo guidato su una linea di ancoraggio flessibile EN 354 Cordini EN 360 Dispositivi anticaduta di tipo retrattile EN 813 Cinture con cosciali EN 361 Imbragature per il corpo EN 363 Sistemi di arresto caduta Connettori