DISPOSITIVI ANTICADUTA
NORME
NORME EUROPEE
La legislazione europea specifica che i principi generali di prevenzione devono essere applicati da ogni datore di lavoro che
impiega personale che lavora ad un’altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile. I dispositivi anticaduta rappresentano
uno strumento di lavoro fondamentale che offre importanti vantaggi quali maggior produttività, meno rischi e minore
affaticamento per l’utente. È necessario intervenire con la scelta e l’uso di dispositivi di protezione individuale (DPI) siano essi
per trattenuta, posizionamento, recupero o anticaduta. Un sistema contro le cadute dall’alto è composto da un’imbragatura, un
elemento intermedio e un ancoraggio. Può essere adottato soltanto se nei pressi del luogo in cui si lavora esiste un punto di
ancoraggio accessibile e sicuro.
La marcatura riportata nell’etichetta del dispositivo anticaduta dovrà indicare:
•Nome o marchio del fabbricante
•Norma di riferimento di costruzione
•CE marchio di conformità alle caratteristiche europee •Anno di costruzione
•Numero identificativo dell’Ente Certificatore
•Pittogramma che prevede la lettura della
•Sigla identificativa del DPI
Nota Informativa da parte dell’utilizzatore
La marcatura deve essere sempre leggibile – in caso contrario il DPI non ha più validità.
EN 341
Dispositivi di discesa
EN 355 Assorbitori di energia
EN 362
EN 353-1 Dispositivi anticaduta di tipo
guidato su una linea di
ancoraggio rigida
EN 358 Posizionamento sul lavoro
EN 795(b) Dispositivi di ancoraggio Classe B
EN 353-2 Dispositivi di tipo guidato su una
linea di ancoraggio flessibile
EN 354 Cordini
EN 360 Dispositivi anticaduta
di tipo retrattile
EN 813
Cinture con cosciali
EN 361 Imbragature per il corpo
EN 363
Sistemi di arresto caduta
Connettori