CITTA' DI ERACLEA Provincia di Venezia ORDINANZA N. 44 DEL 11/08/2015 OGGETTO: REVOCA DELL'ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N. 53 DEL 24/07/2014 AVENTE OGGETTO: "SOSPENSIONE TEMPORANEA RACCOLTA MOLLUSCHI GASTEROPODI NON FILTRATORI DELLA SPECIE MURICI (MUREX SPP.) NELL'AMBITO 10M003 - AREA PESCA LIBERA (DA FIUME LIVENZA A FIUME SILE)" IL SINDACO VISTI: - il Regolamento CE n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; - il Regolamento CE n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; - il Regolamento CE n. 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, ed in particolare, l’Allegato II, Capo II, lettera c), che indica gli interventi che l’autorità competente deve assumere a seguito dei risultati del campionamento o qualora vi sia un alto rischio per la salute umana; - il Regolamento CE n. 1881/2006 sui contaminanti chimici applicabili ai prodotti alimentari; - la D.G.R.V. n. 870 del 21.06.2011, recante “linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi”; - la D.G.R.V. n. 2432 del 01.08.2006 in materia di molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano; - la D.G.R.V. n. 1041 del 11.04.2006, allegato A, recante “Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e mangimi per fini di sanità pubblica”; - il d.lgs n. 193/2007 di attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, ed in particolare l’art. 2 che individua le autorità competenti all’applicazione dei Regolamenti (CE) nn. 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni; RICHIAMATA l’ordinanza sindacale n. 53 del 24/07/2014 avente oggetto: "Sospensione temporanea raccolta molluschi gasteropodi non filtratori della specie murici (MUREX Spp.) nell’ambito 10M003 – area pesca libera (da fiume Livenza a fiume Sile)”; PRESO ATTO della proposta del Servizio Veterinario dell’Azienda ULSS n. 10 “Veneto Orientale” di San Donà di Piave (VE) con nota prot. n. 50631 del 07.08.2015 assunta agli atti con prot. n. 15956 del 10.08.2015, di revoca dell’ordinanza contingibile ed urgente n. 53 del 24/07/2014 a seguito dell’esito analitico dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rapporti di prova IZS n. 15CHI_A/1079 del 07/07/2015, n. 15CHI_A/1979 del 21/07/2015, n. 15CHI_A/2090 del 30/07/2015, n. 15CHI_A/2088 del 30/07/2015 e n. 15CHI_A/2127 del 30/07/2015 di cui ai campioni di MURICI (MUREX Spp.) prelevati in data 13/05/2015, 14/07/2015, 21/07/2015, 21/07/2015 e 23/07/2015 con numeri di verbale 10/N/0120, 10/N/0199, 10/N/0220, 10/N/0228 e CITTA' DI ERACLEA Provincia di Venezia 10/N/0231 del Servizio Veterinario di cui sopra nell’ambito di monitoraggio 10M003/area pesca libera batimetria oltre 3 metri (da foce fiume Livenza a foce fiume Sile), risultati conformi per cadmio (0,20 ppm – mg/kg, 0,15 ppm – mg/kg, 0,36 ppm – mg/kg, 0,21 ppm – mg/kg e 0,23 ppm – mg/kg); VISTO il d.lgs n. 267/200 testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locale, ed, in particolare, l’art. 50, comma 5, che prevede come “omissis… In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibile e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentate della comunità locale…omissis…”; RITENUTO necessario revocare, in considerazione di quanto sopra la suindicata ordinanza contingibile ed urgente; ORDINA la revoca dell’ordinanza contingibile ed urgente n. 53 del 24/07/2014 avente oggetto: " Sospensione temporanea raccolta molluschi gasteropodi non filtratori della specie murici (MUREX Spp.) nell’ambito 10M003 – area pesca libera (da fiume Livenza a fiume Sile)". Decade, per i motivi su esposti, l’obbligo dell’attivazione delle procedure di ritiro del prodotto immesso sul mercato e la comunicazione delle informazioni in proprio possesso, qualora opportuno, alle autorità sanitarie territorialmente competenti per i centri di depurazione/spedizione che hanno ricevuto il prodotto. L’Ordinanza è inviata, per competenza e opportuna conoscenza a : - Ditta R.BUSANEL & F.li srl - Via delle Industrie, 64 – Eraclea (VE) - Comando di Polizia Locale del Comune di Eraclea; - Capitaneria di Porto di Carole; - Capitaneria di Porto di Jesolo/Cavallino; - Capitaneria di Porto di Venezia; - Provincia di Venezia; - Comando Stazione Carabinieri di Eraclea; - Comando Guardia di Finanza – Unità Operativa Navale di Caorle; - Regione Veneto – U.P. Sanità Animale ed Igiene Alimentare; - ULSS 10 “Veneto Orientale” Servizi Veterinari di San Donà di Piave. La presente Ordinanza viene pubblicata nel sito istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione di “Amministrazione Trasparente” e all’albo pretorio online per 15 gg. consecutivi. Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre: - ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Venezia, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune; - ricorso al TAR della Regione Veneto, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune; - ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo pretorio del Comune. Il Sindaco Giorgio TALON