caricato da spada.giorgio

200quesiti impianti elettrici

COPIA
OFFERTA DA:
200+ QUESITI REALI
IN MATERIA DI
IMPIANTI ELETTRICI
DOMANDE E RISPOSTE
1
ABB, da sempre leader nel settore dell’impiantistica industriale, ha recentemente deciso di intraprendere un percorso di crescita a fianco degli installatori
civili per offrire loro un portafoglio di prodotti e servizi innovativi per un supporto concreto nel lavoro quotidiano.
Questo percorso è iniziato da una pagina Facebook nata per essere un luogo virtuale in cui gli installatori e l’azienda possano instaurare un confronto
costruttivo per porre le basi di una collaborazione in grado di delineare il futuro
di questo settore. In questa pagina Facebook potrai trovare informazioni utili
sui prodotti più interessanti, sulle novità normative, sui corsi di formazione e
tanto altro.
Seguici sulla nostra pagina dedicata a te: Con gli installatori per il residenziale
(facebook.com/installatoriresidenziale)
2
200+
NT24
quesiti reali
in materia di
impianti elettrici
Premessa ....................................................................................................11
1. Obblighi e responsabilità
1.1 Quali procedure per “omologare” un impianto elettrico? ....................... 13
1.2 Libretto di uso e manutenzione: è obbligatorio?...................................... 14
1.3 Impianto “fatto in casa”: cosa si può fare? ............................................. 16
1.4 Schema unifilare: è obbligatorio per piccoli impianti? ............................ 17
1.5 Obbligo di progetto e decreto 37/08 ....................................................... 18
1.6 E’ obbligatorio il cartello con le istruzioni di primo soccorso in cabina? 20
1.7 Dichiarazione di conformità manutenzione straordinaria: invio al SUAP? .... 21
1.8 Responsabile tecnico: quali requisiti secondo decreto 37/08 ................. 22
1.9 Illuminazione di sicurezza nelle cabine di trasformazione ...................... 23
1.10 Campanello per emergenza nelle docce: quando è obbligatorio? ......... 24
1.11 Documentazione “obbligatoria” per impianti elettrici e fotovoltaici .......24
1.12 Limiti dimensionali del 37/08: superficie netta o lorda? ........................ 25
1.13 Perito senza esame di stato: “prefisso Per.Ind.” e DPR 462 ...................25
1.14 ATEX: l’impianto elettrico in zona 2 va omologato? ............................... 26
1.15 Fornitura BT: interruzioni lunghe, brevi e transitorie .............................28
1.16 Interruttori magnetotermici: coordinamento e responsabilità ...............29
1.17 Per quanto tempo si deve conservare la dichiarazione di conformità? .. 32
1.18 Applicabilità del decreto 37/08 in “piccoli edifici protettivi” .................. 32
3
1.19 Impresa non installatrice: verifica dei requisiti in CCIA .........................33
1.20 Carenze documentali: denunciare un collega scorretto ....................... 34
1.21 Dichiarazione di conformità: ancora valida dopo 23 anni? .................... 36
1.22 Può firmare l’installatore, o serve il professionista? ............................. 37
1.23 Cambiare le lampadine in condominio ................................................. 38
2. Dichiarazione di conformita’ e di rispondenza
2.1 Dichiarazione di rispondenza + dichiarazione di conformità ................... 40
2.2 Campo di applicazione della dichiarazione di rispondenza .................... 41
2.3 Dichiarazione di conformità: anche per piccole modifiche? ................... 41
2.4 Dichiarazione di rispondenza e responsabile tecnico ............................ 42
2.5 Dichiarazione di rispondenza, responsabile tecnico da 5 anni ma... ....... 43
2.6 Età dell’impianto (2008?) e dichiarazione di rispondenza ....................... 43
2.7 Dichiarazione di conformità (37/08) per piattaforme di sollevamento ......44
2.8 Dubbi sulla dichiarazione di rispondenza ............................................... 46
2.9 Dichiarazione di conformità per impianti di illuminazione ....................... 49
2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione ....................... 49
2.11 Documentazione relativa ad impianti realizzati prima della 46/90 ......... 51
2.12 Manutenzione ordinaria: non è richiesta la dichiarazione di conformità 52
2.13 Planimetrie: è obbligatorio allegarle alla dichiarazione di conformità? 53
2.14 Dichiarazione di conformità per piccoli interventi ................................ 54
2.15 Dichiarazione di conformità e... “committente” .................................... 55
2.16 Dichiarazione di conformità e agibilità post sisma ............................... 55
2.17 Aggirare l’obbligo di progetto previsto dal decreto 37/08 ..................... 58
3. Cantieri
3.1 Messa a terra di ponteggi metallici ........................................................ 61
3.2 Misurare la resistenza di terra di un ponteggio .......................................61
3.3 Cantiere edile con impianto elettrico preesistente ................................. 61
3.4 Cantiere: la protezione da 30 mA “scatta” sempre! ................................ 62
3.5 Cantiere con cabina MT/BT: sono obbligatori i differenziali da 30 mA? ... 63
3.6 Impianto di cantiere: serve la dichiarazione di conformità? .................... 63
4
4. Elementi di base
4.1 “Massa” o “parte intermedia?” .............................................................67
4.2 Sistemi elettrici ................................................................................... 67
4.3 Gruppo elettrogeno: dimensionamento linee e relative protezioni ..........68
4.4 Collegamenti equipotenziali inutili, anzi dannosi .................................. 71
4.5 Dimensionamento del conduttore di protezione PE ............................. 72
4.6 Coordinamento con le protezioni nei sistemi TN ....................................75
4.7 Potere di interruzione e corrente di cortocircuito ..................................76
4.8 Calcolo della sezione dei cavi lato BT di un trasformatore ......................77
5. Lavori elettrici
5.1 Nuova 11-27 e formazione: cosa cambia? .............................................79
5.2 Barriere e griglie nelle “cabine a giorno” ...............................................79
5.3 Lavori elettrici in cabina e secondo operatore .......................................80
5.4 Aggiornamento PES alla 11-27 quarta edizione .....................................81
5.5 Lavori fuori tensione su linee MT secondo Norma CEI 11-27 ..................82
5.6 Qualificazione dei docenti per corsi PES PAV ........................................82
5.7 Individuare la scadenza del tappeto isolante .........................................83
5.8 Segnali di pericolo: quali riferimenti normativi o legislativi? ..................84
6. Impianti di terra
6.1 “Terra globale” secondo la Norma CEI 99-3 (CEI EN 50522) ...................86
6.2 Messa a terra degli impianti di pubblica illuminazione ............................87
6.3 Un contatore, due impianti di terra ........................................................88
6.4 Impianto di terra globale in uno stabilimento industriale ........................88
7. Componenti
7.1 Interruttore magnetotermico: quale curva? ......................................... 89
7.2 Differenziali da 30 mA: quando sono obbligatori nei sistemi TN? .......... 90
7.3 Differenziale da 300 mA nelle abitazioni ............................................... 91
7.4 Altezza da terra dei componenti elettrici ............................................. 92
7.5 Interruttore automatico… di manovra .................................................. 93
5
7.6 Quadro con più alimentazioni: si può? ................................................. 94
7.7 Quadro preassemblato: chi prova i differenziali? ................................. 94
7.8 Lampade di emergenza: sono obbligatorie o bastano i cartelli? ........... 95
7.9 Trasformatori MT/BT e marcatura CE .................................................. 96
7.10 Cosa significa la sigla “SPD”? ........................................................... 97
7.11 Interruttore differenziale o sottoquadro in classe II? .......................... 97
7.12 Protezione differenziale generale in una camera d’albergo ................ 99
7.13 Modifica al cablaggio di un componente: decade la garanzia? ........... 99
7.14 Differenziali tipo A: sono più resistenti ai disturbi? ............................ 100
7.15 “Recuperare” il vecchio impianto elettrico ........................................ 101
7.16 Asse di inserzione verticale delle prese: si può? ................................ 102
7.17 Chiarimenti sulla direttiva EMC 2014/30/UE ....................................... 103
7.18 UPS: dove collocarli e quale manutenzione? ......................................104
7.19 E’ obbligatoria la morsettiera in ingresso a un quadro? ...................... 105
7.20 Protezione di un carico trifase con dispositivi monofase ................... 106
7.21 Nuova certificazione del quadro ASC: è possibile? ........................... 106
7.22 SPD per impianti di illuminazione a LED ............................................ 107
8. Conduttori e condutture
8.1 Tabelle CEI UNEL per la scelta e il dimensionamento dei cavi .............. 109
8.2 Coesistenza tra cavi dati e cavi energia ............................................... 109
8.3 Distanza tra linee elettriche e tubi dell’acqua ...................................... 110
8.4 Portata dei cavi in corrente continua e Tabella CEI UNEL 35026 .......... 111
8.5 Colore dei cavi .................................................................................... 111
8.6 Dimensionamento dei cavi BT ............................................................. 112
8.7 Corrugato flessibile nei telai del cartongesso: si può? ......................... 113
8.8 Differenza tra cavo FG7 e FROR .......................................................... 114
8.9 Cavi LS0H: obbligatori per un albergo con 50 posti letto? .................... 115
8.10 Un cavo multipolare utilizzato per collegare due circuiti distinti ......... 119
8.11 Quali distanze tra cavi MT e uno scarico fognario? ............................ 119
8.12 Posa in canale completamente racchiuse in materiali non combustibili 120
8.13 Autorimesse sotterranee: quale posa? ............................................. 121
6
8.14 Colore dei conduttori negli impianti con UN = 230/127 V .................... 121
8.15 Norma CEI UNEL 36762: esistono corrispondenze internazionali? .....122
8.16 Quale norma fissa la durata dei cavi MT? ........................................... 123
8.17 Portata dei cavi su più piani in passerella .......................................... 124
8.18 Tubi e canali in locali per lavorazione di prodotti ad uso alimentare ....125
9. Riferimenti normativi e legislativi
9.1 Impianto elettrico in una macelleria: quali riferimenti normativi? ......... 127
9.2 Predisposizione delle infrastrutture: quale riferimento? .......................127
9.3 Esistono norme specifiche per gli impianti di illuminazione votiva? ...... 128
9.4 Quali norme per gli impianti elettrici in Albania? .................................. 128
9.5 Mense aziendali: esistono riferimenti normativi specifici? ....................128
9.6 “Norma tecnica applicabile all’impiego” antenne .................................129
9.7 Videosorveglianza: quali riferimenti legislativi? ................................... 131
9.8 Data esatta dell’entrata in vigore della 46/90 ....................................... 131
9.9 Dubbi sull’applicazione della Norma CEI 0-16 ...................................... 132
9.10 Quali norme per cavi 30 kV in un parco eolico ................................... 137
9.11 Quadri bordo macchina: quali Norme? .............................................. 138
9.12 Quali norme per la realizzazione di carri allegorici? ........................... 138
9.13 Manutenzione cabine MT/BT: 0-15 o 78-17… quale riferimento? ......... 141
9.14 Insegne luminose: quale norma? ....................................................... 142
9.15 Impianti scolastici: quali norme e quali leggi? .................................... 142
8.16 Riferimenti normativi “vintage” .......................................................... 143
9.17 Ancora quei maledetti 20 ohm! .......................................................... 144
9.18 Protezione degli elettrodomestici: quali prescrizioni? ........................ 145
9.19 Quadro condominiale comune per le protezioni dei montanti ............. 147
10. Locali medici
10.1 Nodo EQP nei locali ad uso medico: ispezionabile o… a vista? ........... 149
10.2 Prova dei differenziali nei locali ad uso medico .................................. 149
10.3 Studio medico veterinario e obbligo di progetto ................................. 150
10.4 V2 alla 64-8: 10 A per le prove di continuità in sala operatoria .............150
7
10.5 Misura della resistenza dei conduttori PE - EQP - EQS (R < 0,2 ohm) ...151
10.6 Negozio di ottica: locale medico? Obbligatoria la denuncia? Le verifiche?152
10.7 Impianti classificati secondo 64-4: ancora “a regola d’arte”? ..............152
10.8 Coordinamento delle protezioni: locali medici .................................... 153
10.9 Locali medici: caratteristiche del nodo equipotenziale ....................... 153
10.10 Classificazione camere di degenza: locali di gruppo 1? .................... 154
10.11 Manutenzione elettrica nei locali medici .......................................... 156
10.12 Misure degli equipotenziali nei locali di gruppo 2 ............................. 157
10.13 Valutazione del rischio e locali medici assimilati .............................. 158
10.14 Collegamenti equipotenziali e zona paziente .................................... 158
11. Fulmini
11.1 Valutazione rischio fulmini: chi firma? ................................................ 160
11.2 Valutazione rischio fulmini: esistono limiti dimensionali? .................... 160
11.3 Fulmini: valutazione del rischio R4 ..................................................... 161
11.4 LPS esistente ma non necessario: servono gli SPD? .......................... 161
11.5 Scariche atmosferiche: valutazione del rischio in un impianto esteso 162
11.6 Ritirata la 81-3: è obbligatorio l’aggiornamento DVR fulmini? ..............163
11.7 Aggiornare la valutazione del rischio alla Norma CEI EN 62305 .......... 163
12. Unità abitativa e condominio
12.1 Unità abitativa senza interruttore differenziale e condominio ............. 165
12.2 Dichiarazione di conformità condominio ............................................ 166
12.3 Dichiarazione di rispondenza appartamento ...................................... 167
12.4 Dichiarazione di conformità dell’impianto nel giardino condominiale ..168
12.5 Montante di terra: come realizzarlo? .................................................. 169
12.6 Impianti elettrici nei locali da bagno ...................................................170
12.7 DPR 462/01: obbligatorio nei condomìni senza dipendenti? ................ 170
12.8 Impianti a livelli in un bed and breakfast? ........................................... 173
12.9 Utilizzo del montante condominiale per adeguamenti agli impianti ..... 173
12.10 Protezione del montante “impervio”.................................................. 174
12.11 Impianti a livelli: campanello e citofono anche se non servono? ........175
8
12.12 Ristrutturazione del bagno: serve la dichiarazione di conformità? .... 176
12.13 Unità abitativa: quale manutenzione e quale documentazione? ........177
12.14 Grado di protezione nelle zone 3 dei locali contenenti bagni o docce 178
13. Verifiche, controlli e manutenzione
13.1 Documentazione mancante e DPR 462/01: verbale negativo? ............ 181
13.2 Misura della RT con metodo voltamperometrico: “servono” 5 A? ..........182
13.3 Prova degli interruttori differenziali: come e quando? ........................ 182
13.4 DPR 462/01 posso ritardare la verifica per completare i lavori? ..........183
13.5 Verificatore contro progettista: chi ha ragione? ................................. 183
13.6 Strumenti in dotazione ai manutentori: servono i certificati di taratura?184
13.7 Misura della resistenza di terra per la messa in servizio ..................... 185
13.8 Negozi “da strada”… protezione contro i contatti indiretti? ................ 185
13.9 Come soddisfare l’art. 80 del DLgs 81/01… e l’art. 86 ........................ 186
13.10 Quali requisiti per fare il verificatore (DPR 462/01)? ......................... 187
13.11 “Pulsanti di allarme e di sgancio”: quale manutenzione? .................. 190
13.12 Prova degli interruttori differenziali con apposito strumento ............ 192
13.13 “Controlli funzionali” secondo CEI 11-27 IV ed.: quali requisiti? ........ 193
13.14 Impedenza dell’anello di guasto: quale strumento? .......................... 195
13.15 Verifica DPR 462 parco fotovoltaico senza dipendenti ...................... 196
14. Progettazione e installazione
14.1 “Sovratensioni di origine interna”: quali rischi e quali precauzioni? .... 198
14.2 Limite caduta di tensione 4% .............................................................199
14.3 Studio tatuatore e obbligo di progetto ................................................ 199
14.4 Impianto di un negozio in centro commerciale: è obbligatorio il progetto?200
14.5 Autorimessa: obbligo di progetto e dichiarazione di rispondenza ....... 200
14.6 Obbligo di progetto secondo decreto 37/08 e limiti dimensionali ........ 201
14.7 Prevenzione incendi vendita e produzione casearia in condominio .....201
14.8 Il vecchio impianto elettrico è considerabile adeguato? ..................... 202
14.9 Ricarica scooter elettrici zone condominiali: modo 1 o 3? .................. 205
14.10 Prevenzione incendi per una cucina “ad uso occasionale” ............... 206
9
14.11 Cavo MT al trasformatore: si può lasciare “un po’ di scorta”? ........... 207
14.12 Generale di macchina subito fuori dal quadro di distribuzione ..........208
14.13 Criteri per il cablaggio a monte e a valle dell’interruttore ..................208
14.14 Modifiche ai “carica muletti”: quali controindicazioni? ..................... 209
14.15 Potere di interruzione secondo Norma CEI 0-21 ............................... 210
14.16 Prese a disposizione delle ditte esterne: differenziale o no? ............. 210
14.17 Dimensionamento delle apparecchiature (ICC nel PdC) ......................212
14.18 Equipotenziali in bagno: serve una cassetta dedicata? .................... 214
14.19 Progetto “vecchio”: posso realizzare ugualmente l’impianto? .......... 214
14.20 Decreto 37/08: limiti dimensionali per obbligo di progetto ................ 215
14.21 Collegamenti equipotenziali nei servizi igienici ................................ 216
14.22 “Pulsante di sgancio”: quali requisiti? .............................................. 216
14.23 Collegamenti EQS del bagno… in cucina .......................................... 218
14.24 Comando di emergenza autorimessa ............................................... 220
14.25 Protezioni nuove, UPS e sezionamento del neutro in un sistema TN ..221
14.26 Quadro elettrico alimentato da presa a spina: si può? ...................... 222
14.27 Illuminazione delle vie di fuga: 1 o 5 lx? ............................................ 222
14.28 Sistemi TT: protezione differenziale all’origine dell’impianto ............ 225
14.29 Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo ....................................... 225
14.30 Comando di emergenza, GE ed elettropompe antincendio ................226
14.31 Distanza tra contatore del Distributore e quadro elettrico ............... 226
10
NT24
premessa
Lo scopo del portale NT24.it “novità tecniche per il settore elettrico” è dal 2012
risolvere problemi tecnico-normativi reali fornendo una risposta chiara e immediata ai quesiti degli utenti. Questa pubblicazione, che raccoglie oltre duecento
quesiti reali giunti in redazione e le relative risposte, è stata scritta “per metà”
dai lettori del sito, che hanno contribuito inviandoci i loro dubbi in materia di
impianti elettrici. Il valore aggiunto del documento è proprio questo: i duecento
quesiti arrivano direttamente “dal campo”.
Le domande sono state selezionate e suddivise nei seguenti argomenti: Obblighi e responsabilità, dichiarazione di conformità e dichiarazione di rispondenza, cantieri, elementi di base per l’impiantistica elettrica, lavori elettrici,
impianti di terra, componenti, conduttori e condutture, riferimenti legislativi e
normativi, locali medici, fulmini, unità abitativa e condominio, verifiche e controlli, progettazione.
Il servizio gratuito di risposta ai quesiti tecnici rappresenta una delle attività più
importanti del portale. Per inviare un quesito basta compilare il form all’indirizzo: http://www.nt24.it/portal/quesiti-tecnici-chiedi-a-nt24-it/.
I quesiti presenti nel libro sono attentamente vagliati e analizzati e ritenuti aggiornati al momento della pubblicazione. Tutti i contenuti vengono elaborati con
la massima cura dalla redazione e dagli autori. I contenuti, ovviamente, non
hanno carattere di ufficialità che è proprio solo dei testi normativi e legislativi.
Buona lettura e... buon lavoro!
Luca Vitti
direttore tecnico NT24
11
12
obblighi
e responsabilità
1.1 Quali procedure per “omologare” un impianto elettrico?
Mi interessava sapere se nel Vostro Paese per omologazione di un
impianto elettrico per avvio di un attività produttiva è obbligatorio
chiamare un ispettore di parte terza (pubblico o privato?). In caso
affermativo l’ispezione è onerosa per l’imprenditore? Quali sono i documenti
di legge?
In italia non esistono ispezioni di parte terza per l’omologazione: per
gli impianti di messa a terra e di protezione contro i fulmini “la dichiarazione di conformità (decreto 22 gennaio 2008, n. 37) equivale a tutti gli effetti ad omologazione” come prescritto dal DPR 462/01:
DPR 462/01 – Art. 2. Messa in esercizio e omologazione dell’impianto
1. La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi
di protezione contro le scariche atmosferiche non può’ essere effettuata prima
della verifica eseguita dall’installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformità equivale a
tutti gli effetti ad omologazione dell’impianto.
Solo per gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione, è prevista
una omologazione/prima verifica da parte di ASL/ARPA ai sensi dell’art. 5 dello
stesso DPR 462/01:
13
Impianti in luoghi con pericolo di esplosione
DPR 462/01 - Art. 5. - Messa in esercizio e omologazione
1. La messa in esercizio degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione non
può essere effettuata prima della verifica di conformità rilasciata al datore di
lavoro ai sensi del comma 2.
2. Tale verifica e’ effettuata dallo stesso installatore dell’impianto, il quale rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente.
3. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, il datore di lavoro
invia la dichiarazione di conformità all’ASL o all’ARPA territorialmente competenti.
4. L’omologazione e’ effettuata dalle ASL o dall’ARPA competenti per territorio,
che effettuano la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente di tutti
gli impianti denunciati.
5. Nei comuni singoli o associati ove e’ stato attivato lo sportello unico per le attività produttive la dichiarazione di cui al comma 3 e’ presentata allo sportello.
6. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico
del datore di lavoro.
1.2 Libretto di uso e di manutenzione: è obbligatorio?
Il proprietario di un appartamento nel quale ho realizzato il nuovo
impianto elettrico mi richiede (tramite avvocato!) un libretto di uso
e manutenzione dell’impianto elettrico. Secondo lui è obbligatorio e
motiva dicendo che chi ha realizzato la parte termica (caldaia) lo ha rilasciato.
Secondo me non avendo installato apparecchi utilizzatori il libretto di manutenzione non è necessario, inoltre nei modelli del decreto 37/08 non è tra gli
allegati obbligatori. Chi ha ragione?
Ha ragione il padrone di casa. Anche se non è esplicitato nell’elenco
degli allegati obbligatori nel modello di dichiarazione di conformità pubblicato in Gazzetta Ufficiale, secondo l’articolo 8 del decreto 37/08:
14
Obblighi del committente o del proprietario
2: “Il proprietario dell’impianto adotta le misure necessarie per conservarne le
caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposte dall’impresa
installatrice dell’impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate.
Resta ferma la responsabilita’ delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti
dell’impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite“.
Oltre all’obbligo legislativo è anche sicuramente buona prassi fornire sempre
“le istruzioni”. Anche per gli impianti più semplici. Del resto ci vogliono cinque
minuti. Ad esempio:
“L’impianto è stato realizzato secondo quanto previsto dalla Norma CEI 64-8,
per cui conforme alla regola dell’arte in virtù della Legge 186/68. Per questo
motivo l’impianto elettrico è da considerare sicuro nei confronti dei “danni che
possono derivare dall’utilizzo degli impianti elettrici nelle condizioni che possono essere ragionevolmente previste”, (Norma CEI 64-8 art. 131.1).
Per mantenere nel tempo le caratteristiche di sicurezza l’utente deve:
- provare periodicamente gli interruttori differenziali premendo il tasto “test”
secondo le indicazioni del costruttore del dispositivo;
- evitare utilizzi impropri, o manomissioni dell’impianto elettrico (incaricare impresa installatrice per ogni modifica);
- utilizzare componenti accessori (ad es. prese a ricettività multipla) solo se
costruiti a regola d’arte e marcati CE;
- accoppiare correttamente prese e spine (shuko, poli allineati ecc..). Se non
dello stesso tipo, utilizzare idonei adattatori;
- evitare di avvicinare materiale combustibile agli apparecchi di illuminazione;
- incaricare periodicamente (ragionevolmente almeno ogni cinque anni) un’impresa installatrice abilitata per accertare tramite esame a vista, misure e prove
lo stato di conservazione dell’impianto elettrico”... ecc.. ecc..
15
1.3 Impianto “fatto in casa”: cosa si può fare?
Sono un perito industriale - elettronica e telecomunicazioni - regolarmente iscritto presso il collegio dei periti. Sono altresì laureando in
ing. elettronica, avendo tra l’altro sostenuto gli esami di elettrotecnica e macchine elettriche e sistemi elettronici di potenza negli impianti elettrici.
Aggiungo che sono in possesso di attestato di qualifica professionale di “Ispettore alle Verifiche Elettriche” per impianti di messa a terra, con conseguente
abilitazione all’esercizio dell’attività, conseguito a seguito di specifico corso di
formazione presso un organismo autorizzato dal Ministero delle Attività Produttive. Il corso di formazione è stato così articolato: 100 ore di formazione; 8 ore
di formazione tecnica in aula; n. 2 ispezioni in affiancamento ad ispettori abilitati; n. 2 ispezioni supervisionate da ispettori abilitati; esame finale.
Orbene, un mio parente mi chiede cosa fare per mettersi in regola relativamente ad un impianto elettrico a servizio del suo negozio. Preciso che l’impianto in
questione lo ha realizzato lui stesso. Chiedo dunque quali adempimenti sarebbero necessari e se, date le mie competenze cui ho accennato, potrei occuparmene io stesso.
Constatato che Lei non figura nell’elenco MiSE (l’elenco è pubblicato
sul sito del Ministero dello Sviluppo Economino) dei verificatori abilitati ai sensi del DPR 462/01, può innanzitutto dire al Suo parente che
(se non è un’installatore) ha fatto una cosa vietata:
Decreto 22 gennaio 2008 , n. 37
Art. 8. Obblighi del committente o del proprietario comma 1: Il committente e’
tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e
di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all’articolo 1, comma 2, ad
imprese abilitate…).
Detto questo, occorre sempre fare riferimento ad obblighi ed opportunità del
decreto 37/08. Ad esempio, se l’impianto è comunque realizzato “a regola d’arte” e prima dell’introduzione del decreto stesso, può redigere una dichiarazione di rispondenza, se ha i seguenti requisiti:
16
Art. 7. Dichiarazione di conformita’
6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformita’ prevista dal presente articolo non sia stata prodotta o non sia piu’ reperibile, tale atto e’ sostituito - per
gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto - da una
dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la
professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce
la dichiarazione, sotto personale responsabilita’, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione
dell’articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo
di responsabile tecnico di un’impresa abilitata di cui all’articolo 3, operante nel
settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione).
La dichiarazione di rispondeza sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione di
conformità non rilasciata.
Può poi “denunciare” l’impianto di terra se rientra nel campo di applicazione
del DPR 462/01: “Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione
contro le scariche atmosferiche”, in riferimento a quanto disposto dall’articolo
2. “Messa in esercizio e omologazione dell’impianto” ed effettuare i controlli di
manutenzione dell’impianto elettrico secondo quanto previsto dal Dlgs 81/08
art. 86 (verifiche e controlli).
1.4 Schema unifilare: è obbligatorio per piccoli impianti?
Volevo sapere se è obbligatorio allegare lo schema unifilare nella
conformità di un impianto elettrico di appartamento con fornitura di
3kW o basta la tabella schematica dell’impianto realizzato?
Nel caso di utenze domestiche di singole unita’ abitative aventi potenza impegnata inferiore a 6 kW o di superficie inferiore a 400 m2 il
progetto può essere redatto dal responsabile tecnico di impresa installatrice.
17
Come descrizione dell’impianto può bastare la tabella schematica. Si consiglia
la lettura della Guida CEI 0-2 “Guida per la definizione della documentazione
di progetto degli impianti elettrici”, che anche se riporta ancora riferimenti alla
46/90 fornisce utili approfondimenti.
Si ricorda infine che alle unità abitative si applica il Capitolo 37 della Norma CEI
64-8 (impianti a livelli).
1.5 Obbligo di progetto e decreto 37/08
In quali casi è obbligatorio redigere il progetto dell’impianto elettrico
secondo la legislazione vigente?
Il progetto va sempre redatto! Cambia chi lo può firmare, ma il progetto secondo il decreto 37/08 è sempre obbligatorio:
Art. 5. Progettazione degli impianti
1. Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui
all’articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), e’ redatto un progetto. Fatta
salva l’osservanza delle normative piu’ rigorose in materia di progettazione, nei
casi indicati al comma 2, il progetto e’ redatto da un professionista iscritto negli
albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre,
negli altri casi, il progetto, come specificato all’articolo 7, comma 2, e’ redatto,
in alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.
2. Il progetto per l’installazione, trasformazione e ampliamento, e’ redatto da un
professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze
tecniche richieste, nei seguenti casi:
a) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unita’ abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unita’ abitative di
superficie superiore a 400 m2;
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali e’ obbligatorio il progetto e in ogni caso per
impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
18
c) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti
ad attivita’ produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze
sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 m2;
d) impianti elettrici relativi ad unita’ immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio
di incendio, nonche’ per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in
edifici di volume superiore a 200 mc;
e) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
f) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonche’ impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni
aventi una potenzialita’ frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
g) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e
l’utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kW o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per
uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
h) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un’attivita’ soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento
sono in numero pari o superiore a 10.
3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell’arte. I progetti
elaborati in conformita’ alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e
alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli
Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo
spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell’arte.
4. I progetti contengono almeno gli schemi dell’impianto e i disegni planimetrici
nonche’ una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione, della trasformazione o dell’ampliamento dell’impianto stesso, con parti-
19
colare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti
da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi
a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare
attenzione e’ posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.
5. Se l’impianto a base di progetto e’ variato in corso d’opera, il progetto presentato e’ integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le
varianti, alle quali, oltre che al progetto, l’installatore e’ tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformita’.
6. Il progetto, di cui al comma 2, e’ depositato presso lo sportello unico per l’edilizia del comune in cui deve essere realizzato l’impianto nei termini previsti
all’articolo 11.”
1.6 Obbligatorie le istruzioni di primo soccorso in cabina?
Ogni anno il professionista al quale affido le verifiche sull’impianto
elettrico, mi scrive nella relazione quanto segue: “è necessario affiggere in cabina cartelli recanti le procedure di primo soccorso ai
colpiti da corrente elettrica”. Ogni anno mi rifiuto di spendere soldi in cartelli
a mio avviso inutili, anche perchè il personale in azienda chiamato ad operare in presenza di rischio elettrico è stato adeguatamente formato (corso PES
PAV), inoltre diversi dipendenti hanno svolto il corso di primo soccorso secondo 81/08. Stavolta vorrei prendere una decisione definitiva, per cui vi chiedo:
esiste un obbligo imposto dalla norma di esporre i cartelli recanti le istruzioni di
primo soccorso nelle cabine elettriche? E se è così, di che tipo devono essere
e come devono essere esposti?
La Guida CEI 99-4 “Guida per l’esecuzione di cabine elettriche MT/BT
del cliente/utente finale” del 2014, al punto 5.19.2.1 al penultimo alinea nella parte dedicata “cartelli e targhe all’interno della cabina”
ricorda che devono essere presenti “istruzioni relative ai soccorsi d’urgenza da
prestare agli infortunati per cause elettriche compilato nelle parti relative ai
20
numeri telefonici da contattare in caso di necessità (medici, ospedali, ambulanze, ecc. più vicini)”.
1.7 Dichiarazione di conformità manutenzione straordinaria:
invio al SUAP?
In caso di manutenzione straordinaria, sia in impianti sopra soglia
progetto sia sotto soglia progetto, senza titolo edilizio (perché non vi
è nessuna opera edilizia) in locali già provvisti di agibilità e fornitura elettrica la dichiarazione di conformità va consegnata al committente e allo
sportello unico, o solo al committente lavori?
Direi di non inviare nulla: secondo l’articolo 11 del decreto 37/08
“Deposito presso lo sportello unico per l’edilizia del progetto, della
dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo” per il rifacimento o l’installazione di nuovi impianti relativi ad edifici per i quali e’ già
stato rilasciato il certificato di agibilità, l’impresa installatrice deposita, entro
30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l’edilizia la
dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell’articolo 5, o il
certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.
MA…
Secondo l’articolo 9 comma 2 del “decreto semplificazioni”, decreto legge 9
febbraio 2012, n. 5 convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 “La dichiarazione
unica di conformità e la documentazione allegata sono conservate presso la
sede dell’interessato ed esibite, a richiesta dell’amministrazione, per i relativi
controlli. Resta fermo l’obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato di agibilità da parte del comune o in caso di allacciamento di una nuova
fornitura di gas, energia elettrica o acqua”.
QUINDI…
21
Anche se l’articolo 9 comma 2 del decreto semplificazioni fa in realtà riferimento alla dichiarazione unica di conformità degli impianti (art.9 comma 1),
non ancora introdotta, il concetto è valido anche per il modello attuale: non è
quindi richiesto l’invio della dichiarazione di conformità allo sportello unico, se
non per il rilascio del certificato di agibilità o nei casi previsti dall’articolo 2 del
DPR 22 ottobre 2001, n. 462 “Messa in esercizio e omologazione dell’impianto”.
Sennò, che semplificazione è?
1.8 Responsabile tecnico: quali requisiti secondo decreto 37/08
Vorrei sapere quali sono i requisiti che una persona deve avere per
poter aprire una ditta individuale che realizzi impianti elettrici secondo la legge (ad esempio scuola professionale).
Risponde al suo quesito direttamente il decreto 22 gennaio 2008, n.
37:
Art. 4. Requisiti tecnico-professionali
1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una universita’ statale o legalmente riconosciuta;
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo
ciclo con specializzazione relativa al settore delle attivita’ di cui all’articolo 1,
presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di
inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attivita’ di cui all’articolo 1,
comma 2, lettera d) e’ di un anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di
formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro
anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di
inserimento per le attivita’ di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) e’ di due anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata
nel ramo di attivita’ cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un
22
periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualita’ di operaio installatore
con qualifica di specializzato nelle attivita’ di installazione, di trasformazione, di
ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1.
2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative
di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito dell’impresa da parte del titolare, dei
soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresi’, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell’articolo 4 il titolare dell’impresa, i soci
ed i collaboratori familiari che hanno svolto attivita’ di collaborazione tecnica
continuativa nell’ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni.
Per le attivita’ di cui alla lettera d) dell’articolo 1, comma 2, tale periodo non
puo’ essere inferiore a quattro anni.
1.9 Illuminazione di sicurezza nelle cabine di trasformazione
E’ obbligatoria l’illuminazione di sicurezza nelle cabine di trasformazione di una clinica privata (con locali classificati gruppo 1 e 2, insomma un ospedale a tutti gli effetti). Se obbligatoria qual è il riferimento normativo o legislativo?
In una clinica l’illuminazione di sicurezza nelle cabine è richiesta dalla Norma CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale
non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente
continua“: articolo 710.564.1:
Norma CEI 64-8 art. 710.564.1 Illuminazione di sicurezza
In caso di mancanza della alimentazione ordinaria si deve ottenere, mediante
una sorgente dei servizi di sicurezza, il necessario illuminamento minimo per i
seguenti locali, tenendo presente che il periodo di commutazione alla sorgente
di sicurezza non deve superare 15 s: locali destinati a servizio elettrico, a gruppi generatori di emergenza ed a quadri di distribuzione principali dell’alimentazione ordinaria e dell’alimentazione di sicurezza”.
23
1.10 Campanello emergenza nelle docce, quando è obbligatorio?
In una palazzina dove dovrò realizzare gli impianti elettrici delle unità abitative il capitolato prevede il cordoncino in bagno con annessa
suoneria per emergenza. Uno in ogni doccia o vasca. Ma non era obbligatorio solo per gli hotel?
Non esiste obbligo normativo, e nemmeno legislativo nelle private
abitazioni. A dire il vero nemmeno per gli hotel. Negli hotel è necessaria la “Chiamata di allarme in tutti i servizi igienici e bagni” come
requisito minimo per l’ottenimento delle stelle (anche solo per una stella).
1.11 Documentazione “obbligatoria” per impianti elettrici e FV
Vorrei capire quale documentazione e quali certificazioni sono obbligatorie a termine di legge per gli impianti elettrici e fotovoltaici con
tensione massima di 380V e potenza massima di 40 kW.
Per gli impianti elettrici occorre fare riferimento al decreto 37/08, che
prevede progetto (sempre obbligatorio, ma che può essere firmato
da responsabile tecnico di impresa installatrice, entro certi limiti dimensionali) e dichiarazione di conformità (di chi realizza l’impianto).
Rientrano nell’ambito di applicazione del decreto 37/08 anche gli impianti fotovoltaici che:
- hanno una potenza (nominale) minore o uguale a 20 kW;
- sono impianti di autoproduzione, ovvero quando l’utente consuma in parte o
in toto l’energia prodotta;
- sono posti al servizio di un edificio o nelle relative pertinenze.
Anche questi impianti fotovoltaici sono soggetti al rilascio della dichiarazione
di conformità e del progetto.
Gli altri impianti fotovoltaici seguono in genere regole dettate da GSE e AEEG,
alle quali si rimanda per approfondimenti.
24
1.12 Limiti dimensionali del 37/08: superficie netta o lorda?
Quando si indicano le superfici oltre le quali occorre il progetto
200/400 m2 si intendono calpestabili o lordi?
Non vi sono nel decreto 37/08 (così come non vi erano nella legge
46/90 e nel DPR 447/91) precise indicazioni in merito al criterio di determinazione delle superfici dei locali. Un criterio utilizzabile è quelllo di considerare i metri quadrati utili, siano o meno calpestabili, al netto della
superficie delle eventuali pareti.
Nel computo delle superfici utili sono da escludere le eventuali aree esterne.
Un riferimento corretto può essere quello dei parametri indicati nella eventuale
pratica presentata agli uffici comunali da professionista abiliatato (SCIA = Segnalazione Certificata di inizio attività ediliza, CIA = Comunicazione inizio attività, CIL= Comunicazione di inizio lavori in edilizia libera, CILA = Comunicazione
di inizio lavori asseverata in edilizia libera, DIA = Denuncia di inizio attività edilizia) ovvero della Segnalazione Certificata di inizio attività ai fini antincendio.
In ogni caso, nel dubbio, è meglio privilegiare la scelta di affidare, per meglio
identificare compiti e responsabilità, la progettazione ad un professionista abilitato.
1.13 Perito senza esame di stato: “prefisso Per. Ind.” e DPR 462
La mia è una domanda forse non fondamentale dal punto di vista
tecnico, ma è solo un chiarimento formale; mi chiedevo se un libero
professionista che ha conseguito il diploma all’ITIS di perito elettrotecnico ma non ha fatto l’esame di stato di abilitazione all’esercizio della libera
professione di perito industriale, può indicarsi nella carta intestata con il prefisso P.I. (perito industriale)? Ed eventualmente è un vincolo per l’abilitazione alle
verifiche del DPR 462/01?
Essendo specifica materia di competenza dei Collegi Provinciali e del
Consiglio Nazionale CNPI consiglierei di rivolgere a loro il primo quesito. Per quanto riguarda l’abilitazione allo svolgimento di verifiche ai
25
sensi del DPR 462 l’esame di stato e l’iscrizione al collegio non è vincolante. La
procedura per la qualificazione considera l’intero curriculum dell’interessato.
1.14 ATEX: l’impianto elettrico in zona 2 va omologato?
In un’area classificata zona 2 per la presenza di gas, l’ impianto elettrico è soggetto a omologazione da parte dell’ ASL?
No, gli impianti elettrici installati unicamente in zone 2, così come
quelli nelle zone 22 (polveri) non sono soggetti a omologazione. Così
si esprime il Decreto Legislativo 81/08 in materia di verifiche:
Articolo 296 - Verifiche
1. Il datore di lavoro provvede affinché le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell’Allegato XLIX siano sottoposte alle
verifiche di cui ai capi III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22
ottobre 2001, n. 462.
Riportiamo il capo III e il capo IV del DPR 462 per comodità:
Capo III
Impianti in luoghi con pericolo di esplosione
Art. 5 - Messa in esercizio e omologazione
1 . La messa in esercizio degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione non
può essere effettuata prima della verifica di conformità rilasciata al datore di
lavoro ai sensi del comma 2.
2 . Tale verifica è effettuata dallo stesso installatore dell’impianto, il quale rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente.
3. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, il datore di lavoro
invia la dichiarazione di conformità all’ASL o all’ARPA territorialmente competenti.
4. L’omologazione è effettuata dalle ASL o dall’ARPA competenti per territorio,
che effettuano la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente di tutti
26
gli impianti denunciati.
5. Nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello unico per le
attività produttive la dichiarazione di cui al comma 3 è presentata allo sportello.
6. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico
del datore di lavoro.
Art. 6 - Verifiche periodiche - Soggetti abilitati
1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto,
nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni.
2. Per l’effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all’ASL o all’ARPA od ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive,
sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
3 . Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale
al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di
vigilanza.
4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico
del datore di lavoro.
Capo IV
Disposizioni comuni ai capi precedenti
Art. 7 - Verifiche straordinarie
1. Le verifiche straordinarie sono effettuate dall’ASL o dall’ARPA o dagli organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri
stabiliti dalla normativa europea UNI CEI.
2 . Le verifiche straordinarie sono, comunque, effettuate nei casi di:
a) esito negativo della verifica periodica;
b) modifica sostanziale dell’impianto;
c) richiesta del datore di lavoro.
Art. 8 - Variazioni relative agli impianti
1. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’ufficio competente per territorio dell’ISPESL e alle ASL o alle ARPA competenti per territorio la cessazione dell’esercizio, le modifiche sostanziali preponderanti e il trasferimento o
spostamento degli impianti.
27
1.15 Fornitura BT: interruzioni lunghe, brevi e transitorie
Durante l’arco dell’anno avvengono spesso, interruzioni di alimentazione (BT) in una zona mentre in tutte le altre aree adiacenti a questa zona l’alimentazione è presente. Le interruzioni di alimentazione
sono in qualche caso breve due tre ore fino anche sei ore arrivando addirittura
alla giornata intera e anche a tutta notte compreso l’intero giorno successivo.
Tutte le interruzioni sono senza preavviso. Spesso si esce di casa la mattina e
si ritorna la sera senza energia.
Come si può risolvere questo problema? Contrattualmente quali sono gli obblighi del Distributore? Quante interruzioni brevi sono previste l’anno? Quante
interruzioni lunghe sono previste l’anno? Cosa si intende per interruzioni brevi
e lunghe? Il Distributore è obbligato a preavvisare per le interruzioni?
Non avendo informazioni sulle caratteristiche tecnico-commerciali e
sulla localizzazione geografica della fornitura di energia, sulla tipologia e caratteristiche dell’ dell’impianto elettrico dell’utente è oggettivamente impossibile dare indicazioni pratiche per la risoluzione del problema
posto.
La disciplina regolatoria per i distributori è emessa dall’Autorità per l’energia
ed il gas (AEEG) e nello specifico è la seguente:
Delibera Autorità per l’energia ed il gas N° 198/2011 Parte I (sostitutiva della
Delibera 333/2007 per il periodo 2008/2011) - Testo integrato della qualità dei
servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015.
Delibera Autorità per l’energia ed i gas N° 197/2011 art.16 (procedura in caso
di interruzioni prolungate che abbiano interessato più di 2 milioni di utenti finali).- Regolazione della qualità del servizio di trasmissione dell’energia elettrica
per il periodo di regolazione 2012-2015.
Per interruzioni brevi si intendono quelle con tempi da 1 secondo a 3 minuti; per
interruzioni lunghe si intendono quelle con tempi superiori a 3 minuti. Il distributore ha l’obbligo di informare in anticipo i propri clienti, nel caso di interruzioni con preavviso, con un tempo di almeno 24 ore per i ripristini conseguenti
28
a guasti o emergenze e di almeno due giorni lavorativi per tutti gli altri casi.
Il numero annuale di interruzioni per cliente è indicato, in rapporto ad una serie
di parametri (geografici, numero di utenti, etc.) nell’Allegato A al Testo integrato di cui alla Delibera AEEG N° 198/2011.
L’Authority pubblica sul proprio sito gli “Indicatori di continuità del servizio relativi alle interruzioni lunghe, brevi e transitorie“. Dal sito dell’ AEEG sono scaricabili moduli per inoltrare alla stessa i reclami per disservizi ed interruzioni
della fornitura. Si consiglia di provvedere ad una approfondita verifica tecnica
dell’impianto elettrico utente oggetto dei disservizi prima dell’inoltro del relativo reclamo.
1.16 Interruttori magnetotermici: coordinamento e responsabilità
Come si legge un datasheet di un interruttore magnetotermico? Come
si fa a capire se soddisfa il coordinamento? E soprattutto, quali sono
le eventuali responsabilità dell’elettricista che ha la manutenzione
dell’impianto in caso di infortunio causato da un mancato coordinamento?
Leggere il datasheet è buona cosa e se ne traggono utili informazioni
per la scelta e l’installazione dell’interruttore, ma serve a poco per
verificarne il coordinamento. Per il coordinamento dell’interruttore ai
fini della protezione dal sovraccarico delle condutture, le caratteristiche di funzionamento dello stesso devono rispondere alle seguenti condizioni indicate
nell’art. 433.2 “Coordinamento tra conduttori e dispositivi di protezione” della
Norma CEI 64-8/3, e precisamente:
IB < IN < IZ
IF < 1,45 IZ
dove:
IB = corrente di impiego del circuito;
IN = corrente nominale del’interruttore;
29
IZ = portata a regime permanente del cavo;
IF = corrente di sicuro funzionamento dell’interruttore automatico ovvero la
sovraccorrente per la quale l’interruttore magnetotermico interviene (ovvero
apre il circuito) nel tempo convenzionale a 1,45 IN per la norma CEI EN 60898 in
un tempo di 1 ora per IN < 63 A e di 2 ore per IN > 63 A; e a 1,3 IN per la norma CEI
EN 60947-2 in un tempo di 1 ora per IN < 63 A e di 2 ore IN > 63 A.
Ai fini del coordinamento per la protezione dal corto circuito devono essere
verificate in ogni punto dell’impianto le seguenti disequazioni:
IKMAX ≤ P.d.I.
I²t ≤ K²S²
dove:
IKMAX = Corrente di cortocircuito massima nel punto di installazione;
P.d.I. = Potere di interruzione apparecchiatura di protezione;
I²t = Integrale di Joule della corrente di cortocircuito presunta (valore letto sulle
curve delle apparecchiature di protezione);
K = Coefficiente della conduttura utilizzata, ad esempio:
115 per cavi in rame isolati in PVC (76 se alluminio)
143 per cavi in rame isolati in XLPE/EPR (94 se alluminio)
S = Sezione della conduttura.
Tale verifica è realizzabile molto semplicemente utilizzando il metodo grafico
che consiste nel confrontare la curva dell’energia specifica di corto circuito
sopportabile dai cavi in funzione del valore della ICC (corrente di corto circuito)
(vedasi di seguito un esempio per cavi isolati in PVC):
con la curva dell’energia specifica di corto circuito lasciata passare dall’interruttore
30
I2t2(A2s)
ICC (A)
in funzione del valore della ICC:
I2t(A2s)
I2t lasciato passare
dall’interruttore
ICC (A)
Infine, per rispondere alla seconda parte del quesito, non è responsabilità del
manutentore dell’impianto la scelta e la taratura dei dispositivi di protezione,
anzi, il manutentore è tenuto verificare (e a non modificare) la corrispondenza
delle tarature con quanto previsto dalla documentazione di progetto e segnalare tempestivamente eventuali difformità o anomalie (guida CEI 64-14).
31
1.17 Per quanto tempo si deve conservare la dichiarazione di conformità?
Spesso, a fronte della richiesta all’impresa installatrice di copia della
dichiarazione di conformità, la risposta è negativa adducendo la scusa che è passato molto tempo. Esiste un obbligo legislativo o normativo che stabilisce il tempo di conservazione del predetto documento?
Il decreto 22 gennaio 2008, n. 37 non stabilisce per quanto tempo
l’installatore è tenuto a conservare (o riconsegnare al committente)
la dichiarazione di conformità. E’ prassi comune conservare il documento per almeno 10 anni.
Se ben compilata infatti, conservare la dichiarazione di conformità con i relativi
allegati tutela l’installatore da eventuali manomissioni o danni causati da mancata manutenzione.
1.18 Applicabilità del decreto 37/08 in “piccoli edifici protettivi
Gli impianti elettrici a servizio di pozzi idropotabili, con quadri posti
all’interno di un piccolo edificio protettivo, sono da considerarsi ricadenti nel decreto 37/08? Essi sono sì posti all’interno di un edificio,
ma a servizio non dell’edificio bensì di un’installazione interrata…
Una piccola struttura protettiva può non considerarsi un fabbricato
nell’accezione dei termini indicati nella citata legislazione, pertanto
se lo stesso ha solo funzioni contenitive e di protezione di impianti
tecnologici il decreto 37/08 non si applica:
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l’impianto e’ connesso a reti di distribuzione si applica
a partire dal punto di consegna della fornitura.
32
La definizione di fabbricato o di edificio è desumibile dalla Circolare Ministero
dei Lavori Pubblici n° 1820 del 23 luglio 1960 e dal Testo Unico per l’edilizia
DPR 6 giugno 2001 n° 380 e successive modifiche ed integrazioni:
a. definizione di edificio
Per fabbricato o edificio si intende qualsiasi costruzione coperta, isolata da vie
o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto; che disponga di
uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome.
Se, come talvolta accade, il piccolo edificio non dovesse contenere solo impianti a servizio delle installazioni interrate ma anche illuminazione, prese di
servizio ecc. Il decreto 37/08 si applica solo a questi ultimi, ovvero alla parte di
impianti elettrici a servizio dell’edificio.
1.19 Impresa non installatrice: verifica dei requisiti in CCIA
Secondo il decreto 37/08 le imprese non installatrici, che dispongono
di uffici tecnici interni sono autorizzate all’installazione degli impianti
solo all’interno delle loro pertinenze. Per il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali è necessario rivolgersi alla Camera di Commercio?
I requisiti tecnico professionali devono essere sottoposti a verifica
camerale, come chiarito nella circolare del Ministero dello Sviluppo
Economico del 24 febbraio 2009 protocollo n. 0016985 che rispondendo ad una richiesta di chiarimento della Camera di commercio di Macerata
dice:
Relativamente al quesito, in vigenza del decreto 37/2008, concernente l’obbligatorietà o meno della denuncia da parte delle imprese non installatrici, enti e amministrazioni pubbliche, della costituzione di uffici tecnici interni, si fa presente
che i commi 5 e 6 dell’art.3 del decreto 37/2008 stabiliscono quanto segue: “
5. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono au-
33
torizzate all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei
limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede í requisiti previsti all’art.4.
6. Le imprese, dí cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento,
secondo i modelli approvati con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato dell’11 giugno 1992. Il certificato è rilasciato dalle
competenti commissioni provinciali per l’artigianato, di cui alla legge 8 agosto
1985, n. 443, e successive modificazioni, o dalle competenti camere di commercio, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni“.
Premesso ciò, si ritiene pertanto che l’istituzione di un ufficio tecnico interno
da parte delle imprese e/o organismi summenzionati sia soggetto, ai sensi del
Decreto 37/08, alla preventiva verifica camerale del possesso, da parte del responsabile tecnico, dei requisiti tecnico-professionali.
Per quanto riguarda le modalità di presentazione della documentazione occorre fare riferimento alla propria Camera di Commercio, in quanto le procedure
sono differenti e in alcuni casi semplificate, rispetto alla procedura per le imprese installatrici.
1.20 Carenze documentali: denunciare un collega scorretto
A chi denunciare o segnalare un installatore che rilascia una dichiarazione di conformità senza allegati obbligatori e copia dei requisiti
tecnico e malgrado solleciti faccia “orecchie da mercante”?
Premesso che non è sempre detto che ad una dichiarazione redatta
in modo pessimo e con significative carenze corrisponda un impianto
realizzato male; vi sono casi di regolare e cospicua documentazione
in presenza di marchiani errori nella progettazione e/o realizzazione degli impianti elettrici.
In ogni caso se l’impresa è in possesso delle abilitazioni di cui all’art. 3 del de-
34
creto 37/08 e il responsabile tecnico è in possesso dei regolari requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 4 del medesimo decreto, le violazioni agli obblighi
indicati nel decreto 37/08 e le relative sanzioni sono disciplinate dall’art 15 del
decreto di cui riportiamo di seguito il testo:
Art. 15. Sanzioni
1. Alle violazioni degli obblighi derivanti dall’articolo 7 del presente decreto si
applicano le sanzioni amministrative da euro 100,00 ad euro 1.000,00 con riferimento all’entita’ e complessita’ dell’impianto, al grado di pericolosita’ ed alle
altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
2. Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal presente decreto si applicano
le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 con riferimento
all’entita’ e complessita’ dell’impianto, al grado di pericolosita’ ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
3. Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a carico delle
imprese installatrici sono comunicate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, che provvede all’annotazione
nell’albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui
l’impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.
4. La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresi’, in casi di particolare
gravita’, la sospensione temporanea dell’iscrizione delle medesime imprese
dal registro delle imprese o dall’albo provinciale delle imprese artigiane, su
proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.
5. Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi, i
soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.
6. All’irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
7. Sono nulli, ai sensi dell’articolo 1418 del Codice Civile, i patti relativi alle attivita’ disciplinate dal presente regolamento stipulati da imprese non abilitate ai
sensi dell’articolo 3, salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni.
35
Avendone titolo in quanto cliente del suddetto installatore può segnalare, a
mezzo raccomandata a.r. o email PEC, agli uffici della Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura competente per territorio le violazioni alle
prescrizioni indicate nei vari articoli del decreto 37/08.
Qualora sussistano nell’esecuzione o nella gestione e manutenzione degli impianti violazioni alle disposizioni di cui al D.Lgs.81/08 è possibile segnalare i
fatti al competente ufficio della ASL (o AST)/ARPA competente per territorio.
Nulla osta, a fronte del risultato degli accertamenti sopraindicati e delle violazioni accertate, al ricorso verso la magistratura civile o penale secondo il caso.
1.21 Dichiarazione di conformità: ancora valida dopo 23 anni?
Abbiamo una dichiarazione di conformità dell’anno 1993, relativa ad
un fabbricato nuovo di civile abitazione. Questo fabbricato è stato ultimato in quell’anno e poi mai abitato fino ad oggi. Ora abbiamo deciso di affittarlo e, insieme all’affittuario, abbiamo riscontrato dei difetti facilmente dimostrabili risalenti a quegli anni: possiamo rivalerci sul tecnico che ci ha
rilasciato la conformità o è da considerarsi “decaduta”?
La dichiarazione di conformità non ha data di scadenza. Il documento è valido per tutta la vita dell’impianto e nel vostro caso può servire a dimostrare la “paternità” dell’impianto, le eventuali difformità
rispetto al progetto o le carenze tecniche (in particolare gli allegati obbligatori).
Tuttavia per quanto riguarda gli aspetti di responsabilità, tentare un’azione
dopo 23 anni appare cosa poco sensata nel nostro ordinamento.
Prima della messa in servizio dopo un periodo così lungo (ovviamente senza
manutenzione) è opportuno in ogni caso verificare se l’impianto è ancora sicuro incaricando personale competente (installatore o professionista). In questa
fase potrete sistemare anche tutti i “difetti” del passato.
36
1.22 Può firmare l’installatore, o serve il professionista?
Sono un installatore di impianti elettrici e tecnologici, da quando
faccio questo lavoro ho realizzato diversi impianti anche in ambienti
esterni che siccome accorpati a edifici di notevole importanza il tutto
ricadeva sotto l’obbligo di progetto.
Adesso dovrei realizzare un impianto elettrico in un parco auto composto da un
ufficio di circa 40 m2 e un piazzale di circa 2500 m2.
La fornitura di energia elettrica è di 6 kW. L’impianto esterno è composto da
cinque pali con fari a LED, cinque telecamere, impianto antintrusione perimetrale e diffusione sonora.
In questo caso visto che il decreto 37/08 si riferisce ad impianti interni e il fabbricato è di circa 40 m2 e visto che la fornitura non supera i 6 kW, per l’impianto
esterno che insiste su una superficie commerciale di circa 2500 m2 necessita
di progetto per l’impianto elettrico?
Il decreto 37/08 non si applica agli impianti completamente all’aperto. In questo caso l’impianto non è completamente all’aperto.
Detto questo, si ricorda che il progetto di un impianto elettrico è sempre obbligatorio (Decreto 37/08 art. 5 comma 1):
Art. 5 Progettazione degli impianti
1. Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui
all’articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), e’ redatto un progetto.
Sotto certi limiti dimensionali (decreto 37/08 art 5 comma 2 lettere da “A” a “G”)
il progetto può essere redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice. Negli altri casi deve essere redatto da professionista iscritto a ordine o albo.
Tutto ciò premesso, ai fini del calcolo della superficie “utile” al raggiungimento
del limite dimensionale (400 m2) concorre solo la superficie interna degli edifici e delle relative pertinenze, nel suo caso quindi 40 m2.
Considerato che la potenza impegnata non supera i 6 kW, se l’ufficio non con-
37
tiene zone classificate (ad esempio maggior rischio in caso di incendio) e l’attività non rientra negli elenchi delle attività sottoposte a controlli di prevenzione
incendi, il progetto può essere firmato dal responsabile tecnico dell’impresa
installatrice.
1.23 Cambiare le lampadine in condominio
Bisogna chiamare l’elettricista per cambiare le lampade nelle parti
comuni di un condominio quando si fulminano? Un condomino nel
cambiarle potrebbe cadere dalla scala, prendere la corrente, ecc. In
questi casi cosa si fa? Inoltre qualora un condomino nel cambiare una lampada
si facesse male, ad esempio cade dalla scala, c’è qualcuno che lo paga per il
danno subito?
Alla manutenzione ordinaria degli impianti elettrici, attività che ricomprende il cambio lampade, si applica il disposto di cui all’ Art. 10.
del decreto 37/08 “Manutenzione degli impianti”:
1. La manutenzione ordinaria degli impianti di cui all’articolo 1 non comporta la
redazione del progetto né il rilascio dell’attestazione di collaudo, né l’osservanza dell’obbligo di cui all’articolo 8, comma 1,…
Ovvero l’amministratore di condominio può affidare detta attività anche ad imprese non in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui al decreto 37/08.
In ogni caso l’affidare il cambio lampade ad imprese non abilitate ai sensi del
37/08, o peggio a persone comuni o a lavoratori non aventi conoscenza del rischio elettrico derivante dal mancato sezionamento del dispositivo di protezione installato nell’impianto elettrico a monte degli apparecchi di illuminazione,
pone l’amministratore di condominio e il datore di lavoro in contrasto con gli
obblighi di cui al D.Lgs. 81/08 esponendoli alle relative sanzioni in caso di inadempienza.
Si consiglia di far sostituire le lampade ad una impresa in possesso dei requisiti
tecnico-professionale secondo un programma di manutenzione programmata e
38
rendere operativo il manuale d’uso e manutenzione dell’impianto elettrico.
Va da sè che un soggetto non abilitato, non autorizzato (e tantomeno assicurato) per l’esecuzione di determinate opere o lavorazioni non può invocare rimborsi per i danni derivati dalla propria condotta (nel caso di specie improvvida).
Questo è quanto previsto dalla Norma CEI 11-27 in materia:
7.4.2 Sostituzione di lampade ed accessori
In genere, la sostituzione di lampade, tubi fluorescenti o di accessori estraibili
deve essere eseguita fuori tensione...
Per gli impianti a bassa tensione tali sostituzioni fuori tensione possono essere
eseguite da una PEC se l’apparecchiatura è conforme alle relative norme di
prodotto e la PEC è stata preventivamente istruita sul comportamento da tenere nell’esecuzione dell’intervento.
In tutti gli altri casi, specialmente per gli impianti in AT e MT, la sostituzione
deve essere eseguita in conformità alle procedure di cui all’art. 6. La sostituzione degli accessori non estraibili deve essere eseguita in accordo con le procedure di lavoro stabilite nell’art. 6. Si deve avere cura di assicurare che le
parti di ricambio siano idonee all’impiego nelle apparecchiature sottoposte a
manutenzione.
39
dichiarazioni
di conformità
e di rispondenza
2.1 Dichiarazione di rispondenza + dichiarazione di conformità
Sono stato chiamato per ricostruire la documentazione mancante di
un negozio (non sono mai stati fatti progetto e dichiarazione di conformità e il negozio deve essere venduto). Se non ho capito male, posso
fare una dichiarazione di rispondenza secondo decreto 37/08 e dichiarazione
di conformità per i lavori eseguiti per sistemare quello che non va. E’ corretto?
In linea di massima è corretto: può redigere una dichiarazione di rispondenza secondo quanto previsto dal decreto 22 gennaio 2008, n.
37, nelle modalità previste dall’articolo 7 comma 6, se in possesso
dei requisiti tecnico professionali. Aggiungo “copia-incollando” estratti dell’articolo “La dichiarazione di rispondenza“, pubblicato da NT24 qualche anno fa,
ma ancora attuale (trova anche diversi suggerimenti per redigere il documento):
Qualora dovessero essere rilevate, in sede di verifica, non conformità tali da
compromettere le condizioni di sicurezza, è possibile eseguire le modifiche necessarie al raggiungimento delle condizioni di sicurezza. In questo dovrà produrre dichiarazione di conformità da allegare alla dichiarazione di rispondenza.
L’installatore che, entro i limiti dimensionali previsti dal Decreto 37/08, è chiamato a redigere la dichiarazione di rispondenza e deve eseguire lavori, può rilasciare sia la dichiarazione di rispondenza, che la dichiarazione di conformità
da allegare per quanto riguarda l’intervento svolto.
Non è necessario, contestualmente alla redazione della dichiarazione di rispon-
40
denza, la dichiarazione di adeguatezza della cabina MT/BT. I due documenti
sono assolutamente indipendenti e distinti.
2.2 Campo di applicazione della dichiarazione di rispondenza
Per un impianto elettrico di una villa realizzata lo scorso anno il costruttore (fallito pochi mesi dopo la vendita) non ha rilasciato la documentazione necessaria (progetti e dichiarazioni).
Ora vorrei mettere in vendita la casa ma il perito non vuole fare la rispondenza secondo decreto 37/08 perchè la casa è nuova. L’installatore dice di dover
cambiare il quadro per fare la dichiarazione da zero.
La dichiarazione di rispondenza può essere fatta solo per impianti realizzati prima dell’entrata in vigore del Decreto 37/08 (ovvero per impianti realizzati da marzo 2008), fermo restando che l’immobile può
comunque essere venduto anche in assenza di documentazione (dichiarazione
di conformità), può comunque richiedere ad un professionista (perito o ingegnere iscritto all’albo professionale, nell’ambito delle specifiche competenze)
una relazione tecnica che attesti la conformità dell’impianto.
2.3 Dichiarazione di conformità: anche per piccole modifiche?
E’ davvero obbligatorio rilasciare dichiarazione di conformità anche
per piccole modifiche? A volte ci vuole più tempo per compilare le
dichiarazioni che a fare il lavoro.
Il Decreto 22 gennaio 2008, n.37 non è fraintendibile:
Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalita’ dell’impianto, l’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformita’ degli impianti realizzati nel rispetto delle norme”
41
La dichiarazione di conformità va redatta in caso di nuovo impianto, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria. Non va rilasciata in caso di
manutenzione ordinaria (sostituzione di un componente, controlli di manutenzione ecc.).
2.4 Dichiarazione di rispondenza e responsabile tecnico
Sul vostro sito c’è l’esempio del modulo di dichiarazione di rispondenza contenente la frase “…, in qualità di responsabile tecnico da
almeno 5 anni di una impresa abilitata operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la presente dichiarazione e attualmente responsabile
tecnico dell’impresa installatrice xxx ….”. Il Tecnico, deve essere responsabile
tecnico nella ditta xxx da almeno 5 anni? Il Tecnico deve essere iscritto all’albo? Se si, quale?
Cito l’articolo 7 comma 6 del decreto 37/08 “Dichiarazione di conformità”:
Nel caso in cui la dichiarazione di conformita’.. omissis .. , non sia stata prodotta o non sia piu’ reperibile, tale atto e’ sostituito - per gli impianti eseguiti prima
dell’entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche
competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno
cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto
personale responsabilita’, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per
gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell’articolo 5, comma 2,
da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di
un’impresa abilitata di cui all’articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui
si riferisce la dichiarazione.
42
2.5 Dichiarazione di rispondenza, responsabile da 5 anni ma...
Ho recentemente firmato la dichiarazione di rispondenza di un appartamento con potenza impegnata 3 kW. Ora mi è venuto il seguente
dubbio: io sono responsabile tecnico dai tempi della legge 46/90, ma
due anni fa ho cambiato ragione sociale (da S.r.l. a ditta individuale).
I cinque anni previsti dal decreto 22 gennaio 2008, n.37 sono da considerarsi
nella stessa azienda? Se così fosse devo contattare il committente e annullare
la dichiarazione?
Il decreto 22 gennaio 2008 n.37 non prevede affatto che i cinque anni
di esperienza siano “alle dipendenze” di una singola azienda, per cui
Lei ha tutti i requisiti per firmare la dichiarazione oggetto del quesito.
Ne approfitto per ricordare che secondo il decreto 37/08 le responsabilità civili
(e penali) ricadono direttamente sulla persona che firma.
2.6 Età dell’impianto (2008?) e dichiarazione di rispondenza
Mi capita piuttosto spesso di ricevere richieste di redigere dichiarazione di rispondenza di impianti piuttosto nuovi, ma realizzati senza
progetto e senza dichiarazioni. In un caso specifico la realizzazione
dell’impianto sembra essere molto vicina al 2008, ma il committente dice che
l’impianto è stato realizzato nella prima parte del 2007.
Qualora dovessi redigere la dichiarazione, e qualcuno dovesse poi accertare
che l’impianto è in realtà post 37/08 ho una responsabilità? Cosa mi può accadere? Ho chiesto in collegio ma non mi hanno saputo rispondere.
Lei non è obbligato a ricercare l’effettiva data di realizzazione dell’impianto.
Le consiglio comunque di farsi rilasciare una dichiarazione dal committente che attesti che l’impianto è del 2007, con la quale potrà dimostrare a
chiunque la sua buona fede.
43
2.7 Dichiarazione di conformità per piattaforme di sollevamento
Nel giro di una settimana ho ricevuto due richieste di rilascio Dichiarazione di conformità al decreto 37/08 per le piattaforme di sollevamento fornite a due clienti. Noi progettiamo e realizziamo la macchina
ed il suo impianto elettrico (quadro di comando e pulsantiere) e ci andiamo poi
a collegare ad una linea elettrica esistente nel magazzino o capannone. La mia
domanda è: è corretto rilasciare questa dichiarazione di conformità per i nostri
impianti? Ho visto che l’art.1 del decreto alla lettera f) cita appunto gli impianti
di sollevamento. Se è corretto rilasciarla occorre un’abilitazione particolare?
La prima è una piattaforma a pantografo per sole merci installata all’esterno di
un magazzino. La seconda è una piattaforma a montante per sole merci installata all’interno di un magazzino.
Ieri si è aggiunto il terzo caso: la stessa richiesta per una piattaforma a montante per il sollevamento di merci e persone, installata all’interno di un magazzino.
La richiesta dei committenti è pertinente. Le piattaforme da Lei descritte rientrano nel campo di applicazione del decreto 22 gennaio
2008, n. 37: art. 1 comma f “impianti di sollevamento di persone o di
cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili”. Le modalità per l’abilitazione delle imprese sono esplicitate dall’articolo 3 comma 3
del decreto 37/08:
Art. 3. Imprese abilitate
..omissis..
3. Le imprese che intendono esercitare le attivita’ relative agli impianti di cui
all’articolo 1 presentano la dichiarazione di inizio attivita’, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, indicando
specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1, comma 2, intendono esercitare l’attivita’ e dichiarano, altresi’, il
possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’articolo 4, richiesti per i
lavori da realizzare.
44
L’abilitazione è legata alla figura del responsabile tecnico, che deve essere in
possesso dei requisiti tecnico professionali indicati dall’art. 4 dello stesso decreto:
Art. 4. Requisiti tecnico-professionali
1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una universita’ statale o legalmente riconosciuta;
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo
ciclo con specializzazione relativa al settore delle attivita’ di cui all’articolo 1,
presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di
inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attivita’ di cui all’articolo 1,
comma 2, lettera d) e’ di un anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di
formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro
anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo
di inserimento per le attivita’ di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) e’ di due
anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata
nel ramo di attivita’ cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un
periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualita’ di operaio installatore
con qualifica di specializzato nelle attivita’ di installazione, di trasformazione,
di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1.
2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative
di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito dell’impresa da parte del titolare, dei
soci e dei collaboratori familiari.
Si considerano, altresi’, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi
dell’articolo 4 il titolare dell’impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attivita’ di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di imprese
45
abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attivita’ di cui
alla lettera d) dell’articolo 1, comma 2, tale periodo non puo’ essere inferiore a
quattro anni.
La linea di alimentazione della piattaforma (che in quanto macchina deve avere
dichiarazione di conformità CE) e le relative protezioni dovranno essere progettate e realizzate da impresa abilitata in quanto ricadono sempre nel campo di
applicazione del Decreto 37/08, stavolta comma 1 lettera A.
2.8 Dubbi sulla dichiarazione di rispondenza
Da quanto leggo nelle vostre pagine, risulta che il progetto di impianto elettrico non è obbligatorio per i capannoni industriali che non attuano nuove installazioni, trasformazioni o ampliamenti di quello esistente se la data di costruzione è precedente al 1990.
Per questi capannoni è sufficiente fotografare la realtà esistente anche se hanno superficie maggiore di 200 m2 o una capacità superiore ai 6 kW. Per questi
capannoni è sufficiente la dichiarazione di rispondenza sistemando, qualora
fosse necessario, le eventuali anomalie che però rientrano nell’ordinaria manutenzione. Mi sbaglio?
Risulta chiaro dalla lettura del decreto 37/08 che la redazione del
progetto è obbligatoria per l’installazione in qualsiasi edificio di un
nuovo impianto, ovvero per la trasformazione e l’ampliamento di un
impianto esistente.
Sono escluse dalla redazione del progetto le attività di manutenzione straordinaria e di manutenzione ordinaria:
Art. 5. Progettazione degli impianti
1. Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui
all’articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), e’ redatto un progetto. Fatta
salva l’osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei
casi indicati al comma 2, il progetto e’ redatto da un professionista iscritto negli
46
albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre,
negli altri casi, il progetto, come specificato all’articolo 7, comma 2, e’ redatto,
in alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.
2. Il progetto per l’installazione, trasformazione e ampliamento, e’ redatto da un
professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze
tecniche richieste, nei seguenti casi:
…
c) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti
ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze
sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 m2;
Per gli impianti realizzati in tempi precedenti e in esercizio all’entrata in vigore
della legge 46/90 (13 marzo 1990) l’obbligo di progetto si declina nei modi e nei
termini indicati dalla legislazione vigente, ovvero quelli riportati nell’art. 5 del
decreto 37/08.
Se gli impianti elettrici sono stati realizzati prima del 13 marzo 1990 e sono
in esercizio non risulta necessaria la redazione di un progetto salvo nei casi
di esecuzione di trasformazioni o di ampliamenti degli stessi impianti. Naturalmente questi impianti dovevano e devono essere regolarmente mantenuti
secondo le norme di buona tecnica e la regola dell’arte (Norme CEI/UNI, DPR
547/55 (abrogato dal D.Lgs. 81/08), D.Lgs. 626/94, D.Lgs 81/08, Norme di prevenzione incendi).
Per detti impianti ai fini dell’attestazione della loro conformità ai principi generali di sicurezza definiti dalla legislazione e dalla normativa tecnica vigente (nel
caso di specie D.Lgs 81/08, Norme CEI/UNI, Norme di prevenzione incendi) non
è assolutamente sufficiente “fotografare” la realtà esistente.
E’ invece necessario eseguire, ai sensi delle vigenti norme tecniche, una valutazione a mezzo verifiche (con prove e misure) delle condizioni di sicurezza
degli impianti al fine di accertare che gli impianti installati fossero conformi alle
47
norme tecniche vigenti al momento della loro realizzazione, e che il loro stato
attuale presenti i requisiti di cui alle norme tecniche attualmente vigenti.
Di fatto è da eseguire una valutazione del rischio elettrico sulla scorta di quanto indicato nell’art. 80 Capo III del D.Lgs. 81/08 con il supporto delle normative
tecniche e successivamente identificare gli eventuali interventi di adeguamento tecnico-normativo da eseguirsi sugli impianti.
Per l’esecuzione degli interventi si dovranno classificare gli stessi in relazione
alle categorie di “nuova installazione”, “trasformazione” o “ampliamento”, oppure “adeguamento” e determinare la sussistenza dei relativi obblighi di progetto e successivamente all’esecuzione degli impianti rilasciare la relativa “Dichiarazione di conformità degli impianti alla regola dell’arte”.
Nel merito della “dichiarazione di rispondenza”, è interpretazione consolidata
e condivisibile che la stessa non può essere rilasciata per gli impianti antecedenti l’entrata in vigore della legge 46/90 cosi come desumibile dalla lettura del
comma 6 art. 7 decreto 37/08:
Art. 7 comma 6
Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo,
salvo quanto previsto all’articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto e’ sostituito – per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore
del presente decreto – da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche
richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore
impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità,
in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti
nel campo di applicazione dell’articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre,
da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata di cui
all’articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.
48
2.9 Dichiarazione conformità per impianti di illuminazione
E’ richiesta la dichiarazione di conformità di un impianto di illuminazione esterna? Secondo quanto leggo nel dacreto 37/08 la dichiarazione di conformità è richiesta solo per impianti all’interno o nelle
pertinenze degli edifici. Nel caso del mio cliente si tratta del vialetto di ingresso
dello stabilimento.
Nel suo caso si applica il decreto 37/08 ed è quindi richiesto il progetto e la dichiarazione di conformità. Il vialetto di ingresso dello stabilimento è da considerare una pertinenza dell’edificio:
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o
delle relative pertinenze.
Il 37/08 non si applica nel caso, ad esempio, degli impianti di illuminazione pubblica.
2.10 Una checklist delle prove da allegare alla dichiarazione
Potete fornirmi un modello di fine lavori in word o pdf, inerente gli
impianti elettrici e una lista di tutti i controlli da effettuare e da spuntare, mi serve per allegare al rapportino.
Le verifiche iniziali sono argomento del capitolo 61 della Norma CEI
64-8 . Devono essere considerati esame a vista e prove.
A titolo di esempio forniamo un elenco minimo di attività, ricavato dalla Norma, che può (e deve) essere ampliato a seconda delle esigenze puntuali:
Esame a vista
Art. 61.2.3 L’esame a vista deve riguardare le seguenti condizioni, per quanto
applicabili:
49
a) metodi di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (Capitolo 41);
b) metodi di protezione contro gli effetti termici (Capitolo 42, Sezione 527);
c) scelta dei conduttori per quanto concerne la loro portata e la caduta di tensione (Capitolo 43, Sezioni 523 e 525);
d) scelta e taratura dei dispositivi di protezione e di segnalazione (Capitolo 53);
e) presenza e corretta messa in opera dei dispositivi di sezionamento o di comando (Sez. 536);
f) scelta dei componenti elettrici e delle misure di protezione idonei con riferimento alle influenze esterne (Sezione 422, Articolo 512.2, Sezione 522);
g) corretta identificazione dei conduttori di neutro e di protezione (Articolo
514.3);
h) dispositivi di comando unipolari connessi ai conduttori di fase (Sezione 537);
i) presenza di schemi, di cartelli monitori e di informazioni analoghe (Articolo
514.5);
j) identificazione dei circuiti, dei fusibili, degli interruttori, dei morsetti ecc. (Sezione 514);
k) idoneità delle connessioni dei conduttori (Sezione 526);
I) presenza ed adeguatezza dei conduttori di protezione, compresi i conduttori
per il collegamento equipotenziale principale e supplementare (Capitolo 54);
m) agevole accessibilità dell’impianto per interventi operativi e di manutenzione (Sez. 513 e 514).
Prove
Devono essere eseguite, per quanto applicabili, e preferibilmente nell’ordine
indicato, le seguenti prove:
a) continuità dei conduttori (61.3.2);
b) resistenza di isolamento dell’impianto elettrico (61.3.3);
c) protezione mediante sistemi SELV e PELV o mediante separazione elettrica
(61.3.4);
d) resistenza dei pavimenti e delle pareti (61.3.5);
e) protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione (61.3.6);
f) protezione addizionale (61.3.7);
50
g) prova di polarità (61.3.8);
h) prova dell’ordine delle fasi (61.3.9)
i) prove di funzionamento (61.3.10);
j) caduta di tensione (61.3.11).
2.11 Documentazione relativa ad impianti realizzati prima della 46/90
Ho letto uno dei vostri articoli pubblicati nel sito in merito alla dichiarazione di conformità degli impianti realizzati prima della 46/90.
Nel mio caso il fabbricato in questione e’ stato ultimato nel 1972 e da
allora non è mai stato oggetto di nessuna modifica.
Può essermi richiesto in qualche caso il progetto o conformità/rispondenza degli impianti? Naturalmente non e’ disponibile nessuna dichiarazione o progetto…a parte il libretto della caldaia con relative manutenzioni..
Per fornire una risposta puntuale è necessario sapere quale attività
si svolge all’interno del fabbricato (è un ambiente di lavoro?), in ogni
caso occorre capire se l’impianto “va bene“: la legge 46/90 richiedeva infatti di adeguare gli impianti alla regola dell’arte (articolo 7 commi 2 e 3):
2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a
terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità (fino a 1 A secondo le indicazioni del DPR 447/91 N.d.R.) o di altri sistemi di protezione equivalenti.
3. Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge
devono essere adeguati, entro tre anni da tale data, a quanto previsto dal presente articolo.
Se il suo impianto non soddisfa le condizioni indicate al comma 2, è in ritardo
di quasi vent’anni per l’adeguamento (l’ultima proroga ha fissato il termine per
l’adeguamento nel 31 dicembre 1998).
Deve quindi “adeguare” al più presto l’impianto, secondo le modalità previste
dal 37/08 (obbligo di progetto, documentazione, ecc.).
L’attuale riferimento legislativo in materia di impianti elettrici è il decreto 22
51
gennaio 2008, n. 37 (il “37/08″). Questo l’articolo 6 comma 3 (che riprende i requisiti del regolamento di attuazione della 46/90, il DPR 447/91 all’art. 5 comma
8):
8. Gli impianti elettrici nelle unita’ immobiliari ad uso abitativo realizzati prima
del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all’origine dell’impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con
interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore
a 30 mA.
Il decreto 37/08 (per quanto concerne gli impianti “ante 90″) si riferisce solo
agli impianti a servizio delle unità immobiliari e non ribadisce l’obbligo di adeguare i vecchi impianti.
Non si deve però pensare che l’obbligo di adeguare sia stato abrogato insieme
alla 46/90, in quanto tutti gli impianti dovevano essere già stati adeguati da 10
anni al momento della pubblicazione del decreto 37/08 in Gazzetta Ufficiale.
Se il suo impianto soddisfa le condizioni indicate al comma 2 allora formalmente “può andare bene“, compatibilmente con quasi mezzo secolo di esercizio, e
non le può essere richiesta dichiarazione di conformità (o tanto meno di rispondenza).
Detto questo, se stiamo parlando di un luogo di lavoro, un minimo di documentazione che descriva come è realizzato l’impianto deve esserci, così come doveva esserci anche nel 1972 (secondo il DPR 547/55) se non altro per effettuare correttamente la manutenzione obbligatoria (attualmente prescritta dall’art.
86 del DLgs 81/08).
2.12 Manutenzione ordinaria: non è richiesta la dichiarazione di conformità
Ho sostituito per conto di una ditta che ha l’appalto di manutenzione, in un condominio,una coppia di fotocellule, con il relativo cavo di
alimentazione delle stesse, poichè io fatturo a lui l’intervento, dal mo-
52
mento che l’amministratore non vuole altri fornitori, lui mi chiede la conformità
del lavoro che io ho fatto, cioè la sostituzione delle fotocellule, è obbligatoria
farla per questo tipo di lavorazione effettuata? Se non lo è esiste qualche normativa o qualcosa che attesti ciò?
L’intervento da Lei descritto rientra in pieno nella definizione di “ordinaria manutenzione” di cui al decreto 37/08, articolo 2 comma 1
lettera “d) ordinaria manutenzione:
“gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d’uso, nonche’ a far
fronte ad eventi accidentali che comportano la necessita’ di primi interventi,
che comunque non modificano la struttura dell’impianto su cui si interviene o la
sua destinazione d’uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore.”
L’unico documento che può rilasciare, pur non avendone nessun obbligo giuridico o tecnico, è quello di una semplice comunicazione su carta intestata nella
quale si dichiara che l’intervento di manutenzione ordinaria (ovvero di sostituzione di un componente con altro uguale o analogo per caratteristiche tecniche
e funzionali) è stato eseguito in riferimento alla normativa vigente e secondo le
istruzioni del libretto di manutenzione dell’impianto.
A questa comunicazione può, se vuole, allegare la dichiarazione di conformità
e/o la scheda tecnica dei prodotti installati. Dovrà compilare il registro dei controlli di manutenzione descrivendo l’intervento effettuato e riportando i componenti sostituiti.
2.13 Planimetrie: è obbligatorio allegarle alla dichiarazione di conformità?
E’ obbligatorio per l’installatore allegare alla dichiarazione di conformità le planimetrie indicanti la disposizione delle apparecchiature
elettriche? Ho avviato una collaborazione con uno studio di architettura e mi chiedono spesso le planimetrie da consegnare al cliente (prima con
gli altri clienti non mi era mai capitato).
53
In nessun caso l’installatore è obbligato ad allegare le planimetrie alla
dichiarazione di conformità: se il progetto è redatto dal responsabile tecnico di impresa installatrice (sotto i limiti dimensionali previsti
dal decreto 37/08 art. 5) gli elaborati planimetrici non sono necessari (decreto
37/08 art. 7 comma 2):
Art. 7. Dichiarazione di conformita’
2. Nei casi in cui il progetto e’ redatto dal responsabile tecnico dell’impresa
installatrice l’elaborato tecnico e’ costituito almeno dallo schema dell’impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell’opera da
eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica
attestante le varianti introdotte in corso d’opera.
Viceversa se il progetto è redatto da professionista iscritto a ordine o albo gli
elaborati planimetrici sono da allegare al progetto, e non alla dichiarazione di
conformità, quindi a carico del professionista, e non dell’installatore (Guida
CEI 0-2 e decreto 37/08 art.5):
Art. 5. Progettazione degli impianti
4. I progetti contengono almeno gli schemi dell’impianto e i disegni planimetrici
nonche’ una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione, della trasformazione o dell’ampliamento dell’impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti
da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare.
2.14 Dichiarazione di conformità per piccoli interventi
Per “piccoli interventi sull’impianto elettrico” quali eliminazione di
punti luce o di prese senza intervenire sulle linee e sul quadro elettrico e quindi senza sostituire gli interruttori è necessario rilasciare
certificazione di conformità?
54
L’eliminazione di punti luci o prese che non implicano interventi sulle
linee o sulle relative protezioni non richiedono il rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del decreto 37/08: non modificano la
struttura dell’impianto su cui si interviene o la sua destinazione d’uso. Trattandosi di modifiche rispetto alla documentazione “as built” è opportuno aggiornare gli elaborati, e necessario annotare tali interventi nel libretto di uso e
manutenzione dell’impianto.
2.15 Dichiarazione di conformità e.. “committente”
Ho realizzato meno di un anno fa un ampliamento di un impianto elettrico in un locale commerciale in un condominio (piccolo negozio +
magazzino, io ho realizzato l’impianto del magazzino). A fine lavori
ho consegnato la dichiarazione di conformità al committente cioè il gestore del
negozio. Ieri il proprietario dei locali mi chiama perchè vorrebbe che rifacessi
la dichiarazione di conformità intestata a lui in quanto è scaduto il contratto con
l’inquilino e quest’ultimo non vuole consegnare nulla. Vorrei sapere se la richiesta del proprietario dei locali (peraltro pressante) è legittima.
La richiesta non è legittima. Lei ha consegnato la dichiarazione di
conformità al committente (il gestore dell’attività) conformemente a
quanto richiesto dal decreto 22 gennaio 2008, n. 37. Non è tenuto a
soddisfare la richiesta del proprietario del locale.
2.16 Dichiarazione di conformità e agibilità post sisma
Lo scorso anno ci è stato commissionato un lavoro di semplice controllo e sistemazione su impianti elettrici in appartamenti facenti parte di un edificio in corso di ristrutturazione e ripristino agibilità a seguito di sisma (impianti risalenti presumibilmente agli anni 80).
Il controllo consisteva nella semplice verifica dei collegamenti e ripristino se
necessario, verifica del danneggiamento o vetustà dei frutti o altri componenti
dell’impianto (plafoniere, citofono, ecc…), e loro conseguente sostituzione.
Alla fine delle lavorazioni sono state redatte delle semplici dichiarazioni in cui si
55
comunicava l’effettuato controllo e ripristino degli impianti, facendo anche presente che lo stato attuale degli stessi non rispondeva alle attuali normative CEI.
Da quanto appreso da committente, questo ultimo ha presentato al Comune
tale dichiarazione, oltre alle altre documentazioni del caso, per il rilascio dell’agibilità dell’edificio.
Ci è stato però comunicato che il Comune non ha rilasciato l’agibilità proprio
per l’ultima frase che abbiamo indicato nella nostra dichiarazione della “non
rispondenza degli impianti alle attuali normative”.
Non sono state emesse certificazioni di conformità in quanto i lavori non rientrano nel caso, nè tantomeno ci è stato commissionato un lavoro per adeguamento degli impianti. Chiediamo se, così come fatto, a seguito del ripristino
degli impianti, siamo obbligati ad indicare che gli stessi non sono adeguati alle
attuali normative oppure possiamo ometterlo.
In questo ultimo caso il Comune accetterebbe la nostra semplice dichiarazione
di controllo e ripristino, per emissione di agibilità dell’edificio. Diversamente
crediamo che il committente sarà obbligato ad adeguare gli impianti con conseguente rilascio della certificazione di conformità.
Le attività commissionatevi consistono nell’esecuzione di esami a vista, prove e misure secondo la Norma CEI 64-8/6 e nelle operazioni
di manutenzione ordinaria dell’impianto elettrico. Per dette attività il
decreto 37/08 non prevede il rilascio della dichiarazione di conformità.
Quanto da voi dichiarato, presumiamo su Vostra carta intestata e non su modello ministeriale di cui all’ Allegato I al citato decreto, non costituisce pertanto
un documento atto a rappresentare e/o certificare la condizione di conformità
dell’impianto elettrico alla normativa e alla legislazione vigente.
Le vostre dichiarazioni sono classificabili come documenti riassuntivi delle attività di verifica e manutenzione degli impianti, documenti nei quali è logico
iscrivere le condizioni di non conformità rilevate negli impianti.
Era ed è vostro obbligo, come impresa in possesso dei requisiti tecnico-professionali e quindi come operatore qualificato, comunicare al Committente in
modo esplicito e formale quali erano e sono le anomalie riscontrate negli im-
56
pianti e quale grado di pericolo rappresentino per i proprietari e gli utilizzatori
degli stessi.
Vi è di più, in presenza di palesi violazioni della normativa prevenzionale e/o di
immediato pericolo per le persone e le cose quale operatore qualificato avete
l’obbligo di segnalare le violazioni alle autorità competenti (ASL, Arpa, ecc.).
Qualora abbiate svolto interventi di manutenzione (ordinaria o straordinaria) o
altre opere su impianti elettrici che presentavano evidenti violazioni in materia
di sicurezza senza provvedere alle segnalazioni di cui sopra è palese la vostra
corresponsabilità in caso di incidente.
Il Committente ha sbagliato nel presentare le Vostre documentazioni al Comune, e bene ha fatto il Comune a respingere la domanda di agibilità per la quale
il decreto 37/08 prevede all’ Art. 9. al comma 1 che:
“Il certificato di agibilità e’ rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformità di cui all’articolo 7, nonché del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.”
Il deposito della documentazione attestante la conformità degli impianti è disciplinato dall’ art.11 del decreto 37/08 “Deposito presso lo sportello unico per
l’edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo“.
Per quanto riguarda le opere da eseguire per l’adeguamento degli impianti esistenti ai criteri di sicurezza indicata dalla legislazione e normativa tecnica vigente ovvero alla regola dell’arte, si tratta di comprendere se dette opere consistono in lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento per i quali
è necessaria la redazione del progetto o di manutenzione straordinaria per i
quali non vi è l’obbligo di redazione del progetto.
In ogni caso per la parte di impianti considerata conforme non potrà essere
rilasciata la “Dichiarazione di rispondenza” di cui all’art. 7 comma 6 del decreto 37/08 in quanto impianti elettrici realizzati prima dell’entrata in vigore della
legge 46/90, ma dovrà essere rilasciata una Attestazione/Dichiarazione di conformità alla regola dell’arte con riferimento alle norme applicabili.
57
Gli interventi di adeguamento degli impianti dovranno considerare gli obblighi
di progetto ed essere seguiti dal rilascio della dichiarazione di conformità ai
sensi del decreto 37/08 che riporterà l’attestazione sopra citata afferente alla
parte di impianti conforme. Con riferimento all’art. 9 comma 1, il Comune ai fini
dell’agibilità può solo accettare la dichiarazione di conformità di cui all’articolo
7 ovvero per gli impianti realizzati dopo il 13 marzo 1990 e prima del 22 gennaio
2008 la dichiarazione di rispondenza di cui all’art. 7 comma 6.
Il Committente è obbligato ad adeguare gli impianti alla vigente normativa e
legislazione tecnica, intendendo per quest’ultima anche le disposizioni in materia antisismica che possono influenzare la costruzione e la sicurezza degli
impianti elettrici.
2.17 Aggirare l’obbligo di progetto previsto dal decreto 37/08
Da un dibattito con alcuni colleghi è venuto fuori un tema molto interessante sulla quale vige molta confusione.
Si tratta del dimensionamento dell’interruttore generale (o di montante) per impianti sotto i 6 kW che non necessitano di progettista esterno.
A mio avviso, l’impianto andrebbe “limitato” con un interruttore da max 40 A su
sistemi monofase.
Le domande sono due: abbiamo l’obbligo di limitare la potenza prelevabile per
non violare quanto richiesto dall’art. 5.2 del decreto 37/08?
Se si, come dobbiamo comportarci su impianti a distribuzione trifase considerato che enel permette il prelievo di potenza anche in maniera squilibrata sulle
fasi?
L’obbligo di progetto da parte di professionista iscritto all’albo per il
tipo di impianti da Lei citati è declinato dall’art. 5 comma 2:
- lettera a) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze
condominiali e per utenze domestiche di singole unita’ abitative aventi potenza
impegnata superiore a 6 kW;
- lettera c) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli im-
58
mobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi,…..
omissis…..quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza
impegnata superiore a 6 kW
La discriminante è il valore della potenza impegnata superiore a 6 kW. Il dimensionamento degli impianti a valle della fornitura con potenza impegnata pari o
superiore a 6 kW deve considerare la tolleranza nel prelievo prescritta dalla
Norma CEI 0-21 e dalle condizioni contrattuali previste dal Distributore.
E’ corretto pertanto dimensionare l’impianto utilizzatore in corrente utilizzando
i valori di Ib dei singoli utilizzatori con i coefficienti di contemporaneità indicati dalla regola dell’arte, al dispositivo di protezione generale la Ib totale deve
essere pari o inferiore al valore della potenza prelevabile (±10 % o altra percentuale contrattuale) e il cosfi previsto dall’ AEEG. Va da sé che un impianto
dimensionato per valori di potenza superiori alla tolleranza indicata dal distributore per la potenza prelevabile costringe l’utilizzatore ad aumentare la potenza impegnata realizzando ex-post la condizione che si voleva evitare ex-ante
con conseguenze, tecniche, burocratiche e di costi facilmente prevedibili. Definizioni da CEI 0-21:
3.44 potenza contrattualmente impegnata
livello di potenza, indicato nei contratti, reso disponibile dal distributore ove
siano presenti dispositivi atti a limitare la potenza prelevata; per motivi di sicurezza l’esercente può derogare dall’installazione del limitatore di potenza
3.45 potenza efficiente
potenza attiva massima erogabile, di un gruppo o di un impianto di generazione,
che può essere prodotta con continuità (tipico dei gruppi di produzione termoelettrici) o per un determinato numero di ore (tipico dei gruppi di produzione
idroelettrici).
3.46 potenza disponibile in prelievo
la potenza disponibile è indicata nel contratto vigente con il Distributore ed è
59
la massima potenza che può essere prelevata in un punto di connessione. Nel
caso di utenti dotati di dispositivo limitatore, la potenza disponibile è la massima potenza che può essere prelevata in un punto di connessione senza che
l’Utente finale sia disalimentato.
Di fatto il valore di 6 kW è la potenza impegnabile dell’impianto e prelevabile
nella misura delle tolleranze previste dal limitatore dell’Ente distributore. Quindi:
- il dimensionamento dell’impianto deve considerare il limite di potenza erogabile dal distributore pena la non conformità alla regola dell’arte dell’impianto
elettrico (carenza in funzionalità) con relativa scelta delle protezioni di massima corrente adeguate al valore della corrente erogabile dalla fornitura,
- utilizzare il possibile squilibrio tra le fasi per la determinazione del prelievo
poco conta per bypassare gli obblighi di progetto in quanto ai fini del corretto
dimensionamento dell’impianto buona regola è che le correnti del sistema trifase, anche i presenza di carichi monofasi, siano il più possibile equilibrate.
Si ricorda infine che nella dichiarazione di conformità è obbligatorio indicare la
potenza massima per cui l’impianto è dimensionato (“Per gli impianti elettrici
specificare la potenza massima impegnabile“).
Dimensionare l’impianto per l’assorbimento di 6 kW per fase e indicare 6kW
come potenza massima impegnabile per evitare l’obbligo di progetto significa
dichiarare il falso.
60
cantieri
3.1 Messa a terra di ponteggi metallici
Quando è necessario realizzare l’impianto di terra di un ponteggio
metallico? Continuo a sentire versioni contrastanti (anche da pomposi ispettori).
Un ponteggio va collegato a terra per i seguenti motivi:
1. Se è una massa (raro);
2. Se è una massa estranea (ovvero se la resistenza del ponteggio
verso terra è inferiore a 200 ohm);
3. A seguito della valutazione del rischio contro i fulmini (art. 84 del Dlgs 81/08).
3.2 Misurare la resistenza di terra di un ponteggio
Per verificare se un ponteggio è una massa estranea, basta misurare
la resistenza verso il conduttore di protezione di una presa all’interno
dell’edificio?
No. Occorre misurare la sua resistenza verso terra come dispersore
di fatto, cioè con apposito misuratore o multifunzione (in genere con
metodo voltamperometrico).
3.3 Cantiere edile con impianto elettrico preesistente
D: Il responsabile dei lavori in un cantiere edile (ristrutturazione) non mi
permette di utilizzare le prese dell’impianto preesistente e mi impone di
realizzare un impianto “di cantiere” dedicato alla ristrutturazione.
61
Secondo me è uno spreco di risorse, in quanto le prese preesistenti vanno benissimo per attaccare i piccoli strumenti necessari ai lavori (flessibili, tassellatori, forse martelli pneumatici).
Inoltre le condutture dell’impianto di cantiere sarebbero “a vista”, mentre quelle preesistenti sono a parete, con conseguenti vantaggi per la sicurezza. Infine per quanto concerne “la bolletta”, non cambia nulla in quanto mi dovrei
derivare dal contatore dell’edificio (non è prevista la posa di un contatore per
il cantiere). Vorrei un parere in merito e se possibile un riferimento legislativo
preciso.
Esiste un riferimento normativo, ed è la Guida CEI 64-17 “Guida all’esecuzione degli impianti elettrici nei cantieri”. L’art. 4.5 fa al caso
suo: “Ove risultino disponibili prese di un impianto fisso preesistente
al cantiere, è consentita l’alimentazione di apparecchi utilizzatori mobili o trasportabili, senza dover realizzare un impianto di cantiere.
È necessario rispettare le condizioni di sicurezza previste dalla Norma CEI 648, ed in particolare le prese utilizzate devono essere protette da un differenziale con sensibilità di 30 mA e l’impianto fisso deve essere realizzato in conformità alla stessa Norma CEI 64-8, e risultare adatto a sopportare le condizioni
ambientali derivanti dall’attività di cantiere.
Si deve quindi verificare che la presenza di polveri, spruzzi d’acqua o passaggio di mezzi ecc. siano sopportabili dall’impianto stesso”.
3.4 Cantiere: la protezione da 30 mA “scatta” sempre!
Sono un elettricista dipendente di un’impresa edile (responsabile
tecnico per la parte elettrica). La gru che abbiamo in dotazione in
cantiere è alimentata da una presa protetta da un interruttore differenziale da 30 mA che scatta continuamente. I colleghi non elettrici “risolvono
il problema” cavallottando l’interruttore, creando una situazione di serio pericolo.
Io vorrei risolvere sostituendo l’interruttore a protezione del circuito con un
altro da 300 mA (che non scatta, ho già provato), ma sulla 64-8 leggo che nei
62
cantieri: “Le prese a spina e gli apparecchi utilizzatori mobili permanentemente connessi, entrambi aventi correnti nominali fino a ed inclusi 32 A, devono essere protetti da dispositivi differenziali aventi corrente differenziale nominale
di intervento non superiore a 30 mA“. Come posso fare?
Una gru non è un apparecchio utilizzatore mobile. Può sostituire la
presa che la alimenta con una avente corrente nominale maggiore di
32 A, e proteggerla con interruttore da 300 mA.
La sezione 704 della Norma CEI 64-8 prescrive il 30 mA per le prese fino a 32
A perchè si presuppone che queste possano alimentare apparecchi utilizzatori
mobili.
3.5 Cantiere con cabina MT/BT: obbligatori i differenziali da 30 mA?
La Norma CEI 64-8 richiede differenziali da 30 mA nei cantieri edili,
ma non si esprime sul sistema elettrico:
“Le prese a spina e gli apparecchi utilizzatori mobili permanentemente connessi, entrambi aventi correnti nominali fino a ed inclusi 32 A, devono essere
protetti da dispositivi differenziali aventi corrente differenziale nominale di intervento non superiore a 30 mA (412.5)“.
La richiesta è valida anche per cantieri alimentati da propria cabina di trasformazione MT/BT (sistema TN)?
La protezione differenziale da 30 mA nei cantieri è richiesta (Sezione
740 della Norma CEI 64-8) come protezione addizionale contro i contatti diretti. Non ha quindi nessuna importanza il sistema elettrico (TT
o TN): la richiesta è valida anche nei cantieri alimentati da cabina MT/BT.
3.6 Impianto di cantiere: serve la dichiarazione di conformità?
Visti i riferimenti tecnici e legislativi di cui alle CEI 64-17, D.Lgs 8108, DPR 462/01 e decreto 37/08 mi domandavo sull’applicabilità di
quest’ultima per la parte in cui si parla di installazione degli impianti
63
elettrici “eseguita da imprese in possesso di idonei requisiti tecnico professionali e del relativo rilascio dell’attestazione di conformità di detti impianti”.
Nel dettaglio gradirei un parere dell’applicabilità di tale passo legislativo nel
caso in cui la prestazione lavorativa avvenga in un grande cantiere “permanente” all’aperto dove vengono realizzate grandi strutture metalliche per il settore
oil & gas.
Il cantiere in questione è dotato di proprie cabine di trasformazione MT/BT, di
una propria rete di terra e di quadri di distribuzione principali distribuiti lungo
tutta l’area di costruzione da cui si diramano poi gli impianti “temporanei”.
Per ambo le parti di questi impianti (fissa e temporanea) vengono rispettate tutte le norme di buona tecnica, di verifica periodica e di manutenzione e i quadri
sono esclusivamente di tipo ASC.
Arrivando al dunque, vorrei capire se un contrattista che si allaccia in maniera “temporanea” ai quadri di distribuzione primaria “permanenti” utilizzando
a sua volta esclusivamente quadri di distribuzione conformi (sempre ASC) a
valle dei quali estende il solo impianto di prese a spina (alimentazione di saldatrici e apparecchi elettrici portatili) debba produrre o meno dichiarazione di
conformità per quest’ultimo tratto di impianto (allaccio tramite presa al quadro
primario, e successiva diramazione impiantistica mobile).
Tale attività essendo inoltre ricondotta fondamentalmente al solo allaccio di
una presa spina di un quadro certificato secondario, ad un quadro certificato primario, può essere eseguita da semplici elettricisti (PES) o deve essere
eseguita da “da imprese in possesso di idonei requisiti tecnico professionali
che provvederanno al relativo rilascio dell’attestazione di conformità di detti
impianti”?
La sezione 704 della Norma CEI 64-8 riporta:
704.1.1 Le prescrizioni particolari della presente Sezione si applicano ad impianti temporanei destinati a:
• lavori di costruzione di nuovi edifici;
• lavori di riparazione, trasformazione, ampliamento o demolizione di edifici esistenti;
64
• opere pubbliche;
• lavori di movimentazione di terra;
• lavori simili.
Siamo in un contesto di cantiere di lavoro all’interno di una grossa struttura industriale (es. raffineria): la parte di impianto fisso è rappresentata dalla trasformazione MT/BT, dalla distribuzione principale fino all’alimentazione dei quadri
principali. Su questa parte non ci sono dubbi: si applica tutta la legislazione e
le norme tecniche relative agli impianti elettrici utilizzatori.
Dai quadri principali partono delle linee che alimentano dei quadri “di cantiere
ASC”, se queste linee sono di tipo fisso sono da progettare, ai sensi del decreto 37/08, perché vanno valutate la scelta e le portate delle condutture, vanno
scelti i dispositivi di protezione protezione delle linee, e le modalità di installazione. Si applicano le regole generali della Norma CEI 64-8 con l’aggiunta delle
prescrizioni della Sezione 704 relativa agli impianti per cantiere.
Se l’alimentazione del quadro di cantiere (ASC) viene effettuata tramite presa
a spina, la presa di alimentazione avrà a monte un dispositivo di protezione
idoneo in relazione alla portata definita dal tipo di presa a spina, ovvero deve
proteggere la linea di alimentazione per la sua lunghezza/sezione/portata.
Se si rispettano le portate delle prese a spina e si associano dispositivi di protezione idonei, va tutto bene, se si cominciano ad usare riduttori/adattatori, come
se ne vedono tanti nei cantieri, il rischio aumenta: quindi, al di là delle definizioni della Norma CEI 11-27, o si evita l’intercambiabilità, e allora chi li collega non
serve che sia persona competente, oppure il collegamento è opportuno che sia
coordinato/effettuato/vigilato da persona esperta (PES) e competente.
Gli apparecchi elettrici di tipo portatile o trasportabile non si considerano parte
dell’impianto elettrico, non si applica la Norma CEI 64-8 e non ricadono negli
obblighi del Decreto 37/08.
Questa è l’introduzione della Sezione 704 della Norma CEI 64-8, che può aiutare:
Nei cantieri di costruzione, gli impianti fissi sono limitati alle apparecchiature
che comprendono gli apparecchi di comando, di protezione e di sezionamento
principali (704.537).
Gli impianti a valle sono considerati come impianti movibili o trasportabili.
65
La presente Sezione si applica sia agli impianti fissi sia agli impianti movibili o
trasportabili, ad esclusione degli apparecchi utilizzatori.
Queste prescrizioni particolari non si applicano:
• agli impianti trattati dalla Pubblicazione IEC 60621, con apparecchiature di
natura simile a quelle utilizzate nelle miniere a cielo aperto.
• agli impianti nei luoghi di servizio dei cantieri (uffici, spogliatoi, sale di riunione, spacci, ristoranti, dormitori, servizi igienici ecc.) ai quali si applicano le
prescrizioni generali delle Parti da 1 a 6 della presente Norma.
Con l’occasione si ricorda che il progetto degli impianti elettrici per i cantieri
edili non è obbligatorio ai sensi del decreto 37/08… ma nemmeno vietato!
Art. 10. Manutenzione degli impianti
2. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell’attestazione di
collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando
l’obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità.
66
elementi
di base
4.1 “Massa” o “parte intermedia”?
Sono stato chiamato ad installare un interruttore magnetotermico
differenziale generale subito a valle di un contatore BT (sistema TT),
in quanto il quadro generale alla fine del cavo di collegamento è metallico.
Ho mantenuto l’involucro del vecchio interruttore che era solo magnetotermico
e installato nuova protezione. Ora mi viene il seguente dubbio: sul fondo dell’involucro era presente una piastra metallica. Ho utilizzato quella, non l’ho sostituita. E’ da collegare a terra? Perchè in tal caso sarebbe un problema. Dovrei tirare un giallo verde dal quadro generale o sostituirla con equivalente isolante?
Se la piastra non è accessibile nel funzionamento ordinario non è una
massa ma una parte intermedia, di conseguenza non è necessario
collegarla a terra e nemmeno sostituirla.
4.2 Sistemi elettrici
Mi potete spiegare, nel modo più semplice possibile, qual è la differenza tra sistema TT e sistema TN?
Banalizzando: Si è in un sistema TT quando l’impianto elettrico è
alimentato direttamente in bassa tensione ad esempio dall’azienda
fornitrice (che garantisce il neutro) come in Italia nelle abitazioni (tipicamente 230 V monofase).
Si è in un sistema TN, solitamente presente negli impianti industriali, quando la
67
cabina di trasformazione non è del fornitore, ma è parte integrante dell’impianto stesso e l’impianto di terra è unico.
4.3 Gruppo elettrogeno: dimensionamento linee e protezioni
Ci troviamo in un sistema TN-S 400/230V e tramite una commutazione
rete gruppo al mancare della tensione di rete alimentiamo l’impianto.
Dovendo dimensionare i conduttori di fase, neutro e terra, come si
calcola la massima corrente di cortocircuito in uscita dal gruppo elettrogeno
(trifase, fase neutro e fase terra)?
Inoltre certe volte, su alcuni progetti TN-S 400/230V, è prevista, sul centro stella
del gruppo elettrogeno, una “impedenza di messa a terra del centro-stella del
gruppo elettrogeno con le relative protezioni”.
Vi chiedo: qual è la funzione di questa impedenza e delle relative protezioni?
Quando si deve prevedere? A cosa servono? E quali protezioni sono da prevedere in questi casi?
Per la protezione dal sovraccarico e dal corto circuito può applicare
le seguenti formule:
Protezione dell’alternatore dal sovraccarico
la corrente che determina l’intervento dell’interruttore a protezione del gruppo
elettrogeno (nel tempo canonico di 1 ora) è:
IH < 1,1 SN / √ 3 U
dove:
IH = corrente di intervento termico in ampere del dispositivo di protezione a valle dell’alternatore
SN = Potenza nominale in kVA dell’alternatore
U = Tensione nominale in Volt ai morsetti dell’alternatore
Protezione dalle sovracorrenti
Ai fini del calcolo e della verifica della protezione dalle sovracorrenti si deter-
68
mina il valore della reattanza nominale dell’alternatore pari a:
XN = U0 / IN = U2N / SN
dove:
UN = tensione nominale del sistema = 400 V
U0 = tensione stellata del sistema = 230 V
SN = potenza nominale dell’alternatore in kVA
IN = corrente nominale dell’alternatore in A
dalle caratteristiche tecniche dell’alternatore si traggono i valori percentuali di:
- reattanza subtransitoria x”d
- reattanza transitoria x’d
- reattanza sincrona xd
da cui il valore di:
- reattanza subtransitoria X”d
- reattanza transitoria X’d
- reattanza sincrona Xd
con i quali si determinano
1) la corrente di corto circuito trifase subtransitoria ai morsetti dell’alternatore:
I”k = U0 / X”d
1a) la corrente di corto circuito trifase transitoria ai morsetti dell’alternatore:
I’k = U0 / X’d
2) la corrente di corto circuito bifase subtransitoria ai morsetti dell’alternatore:
I”k / 2 = 0,866 I”k
2a) la corrente di corto circuito bifase transitoria ai morsetti dell’alternatore:
I’k2 / 2 = 0,866 I’k
3) la corrente di corto circuito monofase subtransitoria ai morsetti dell’alternatore:
I”k1 = 3 U0 / (2X”d + Xo)
69
3a) la corrente di corto circuito monofase transitoria ai morsetti dell’alternatore:
I’k1 = 3 U0 / (2X’d + Xo)
4) la corrente massima di corto circuito ai morsetti dell’alternatore:
I”k1 = 1,4 I”k
5) la corrente massima di corto circuito valore di picco ai morsetti dell’alternatore:
Ip1 = 2,82 I”k1
dai risultati delle formule sono determinabili le caratteristiche delle protezioni a
massima corrente e a corrente differenziale per la protezione dal sovraccarico,
dal corto circuito e dal guasto verso terra.
Si ricorda che per gli eventuali circuiti di sicurezza sottesi al gruppo si dovrà
omettere la protezione dal sovraccarico.
Con la frase “impedenza di messa a terra del centro-stella del gruppo elettrogeno” è da intendersi che per il funzionamento in isola del gruppo elettrogeno
si realizzerà un sistema IT isolato da terra (o a mezzo impedenza) al fine di limitare le correnti verso terra in caso di guasto.
Per i gruppi con funzioni di sicurezza o di riserva è possibile derogare dall’applicazione delle prescrizioni indicate nel cap. 413.1.5 della norma CEI 64-8 non
installando dispositivi di controllo dell’isolamento per l’interruzione dell’alimentazione dopo il secondo guasto a terra.
Normalmente, realizzando per il funzionamento in collegamento con la rete o in
isola un sistema TT o un TN-S, il centro stella dell’alternatore è collegato all’impianto di terra. In questi casi per la protezione contro i contatti indiretti, considerato il modesto valore della corrente di guasto a terra, è in genere d’obbligo
l’utilizzo del dispositivo differenziale.
Pertanto l’impedenza di messa a terra è da prevedersi solo quando si realizza
un sistema IT con controllore dell’isolamento al fine di garantire la continuità dell’alimentazione dopo il primo guasto a terra e coordinando per il secondo guasto le protezioni per l’interruzione automatica secondo i criteri indicati
nell’art. 413.1.5.4 della Norma CEI 64-8.
70
4.4 Collegamenti equipotenziali inutili, anzi dannosi…
Un mio cliente insiste a farmi collegare i pali metallici dell’illuminazione esterna su un lato di uno stabilimento alimentato in bt in area
urbana alla recinzione metallica (tubolare in acciaio).
Io mi oppongo, perché misurando, mi sono accorto che la recinzione non è una
massa estranea. Una volta portatogli le evidenze, mi ha liquidato dicendo di collegarla comunque, che tanto male non fa, anzi, migliora la resistenza di terra.
Non è detto che il collegamento realizzato sia necessariamente a favore della sicurezza (e nemmeno che “migliori” l’impianto di terra).
Se non serve (e lo ha verificato), direi che è meglio evitare.
In caso di mancato funzionamento delle protezioni, se il palo dovesse andare
in tensione si può generare una situazione di potenziale pericolo (per la persona che dovesse toccare la recinzione ed una massa estranea, ad esempio un
tubo dell’acqua o una fontanella – figura “Situazione di pericolo per la persona che dovesse toccare la recinzione ed una massa estranea, ad esempio un
tubo dell’acqua o una fontanella “ – oppure due parti separate della recinzione
– figura “Situazione di pericolo per la persona che dovesse toccare due parti
separate della recinzione“, a pagina seguente).
Situazione di pericolo per la persona che dovesse toccare la recinzione ed
una massa estranea, ad esempio un tubo dell’acqua o una fontanella.
71
Situazione di pericolo per la persona che dovesse toccare due parti separate
della recinzione.
4.5 Dimensionamento del conduttore di protezione PE
Secondo CEI 64-8 per cavi > 16 mm2 il neutro può essere inferiore
della sezione di fase purchè non sia meno della metà della sezione
del conduttore di fase e sempre senza scendere sotto i 16 mm2. Lo
stesso vale per il PE? esistono dei casi in cui il PE può essere inferiore della
metà della sezione del conduttore di fase?
La Norma CEI 64-8 (sezione 543 “conduttore di protezione”) permette di scegliere la sezione del PE o in modo convenzionale, in base a
quella dei conduttori di fase (stessa sezione della fase fino a 16 mm2
e la metà con un minimo di 16 mm2 per sezioni superiori), oppure in base all’energia passante:
543.1 Sezioni minime
La sezione del conduttore di protezione deve essere calcolata come indicato in
543.1.1; oppure scelta come indicato in 543.1.2. In entrambi i casi si deve tener
conto, per quanto riguarda la sezione minima, del paragrafo 543.1.3
NOTA I morsetti delle apparecchiature devono essere dimensionati in modo
tale che siano in grado di collegare i conduttori di protezione così determinati.
543.1.1 La sezione del conduttore di protezione non deve essere inferiore al
valore determinato con la seguente formula:
72
Sp = √ I2t / k
dove:
Sp : sezione del conduttore di protezione (mm2);
I : valore efficace della corrente di guasto che può percorrere il conduttore di
protezione per un guasto di impedenza trascurabile (A);
t : tempo di intervento del dispositivo di protezione (s);
NOTA 1 Si deve tener conto dell’effetto di limitazione della corrente dovuto alle
impedenze del circuito ed alla capacità di limitazione (integrale di Joule) del
dispositivo di protezione.
K : fattore il cui valore dipende dal materiale del conduttore di protezione, dell’isolamento e di altre parti e dalle temperature iniziali e finali. Valori di K per i
conduttori di protezione in diverse applicazioni sono dati nelle Tabb. 54B, 54C,
54D e 54E, in cui δi indica la temperatura iniziale e δf la temperatura finale.
Se dall’applicazione della formula risulta una sezione non unificata, deve essere usato il conduttore di sezione unificata immediatamente superiore.
NOTA 2 È necessario che la sezione così calcolata sia compatibile con le condizioni imposte dall’impedenza dell’anello di guasto.
NOTA 3 Per i limiti di temperatura da considerare nei luoghi con pericolo di
esplosione si rimanda alla Norma CEI EN 60079-14.
NOTA 4 Si deve tener conto della massima temperatura ammessa per le connessioni.
NOTA 5 I valori per i cavi con isolamento minerale sono allo studio.
73
74
4.6 Coordinamento con le protezioni nei sistemi TN
Nei sistemi TN la norma consente l’utilizzo di dispositivi (sia differenziali, sia automatici contro le sovracorrenti) rispettando la relazione
ZS • IA ≤ U0 entro i tempi della tabella 4 per i circuiti terminali con correnti inferiori a 32A, o entro 5s per i circuiti di distribuzione o per circuiti terminali con correnti nominali superiori a 32A.
Se l’interruzione automatica non può essere ottenuta rispettando le condizioni
precedentemente illustrate si può realizzare un collegamento equipotenziale
supplementare connesso a terra.
Vorrei sapere perchè questo collegamento mi permette di realizzare la protezione contro i contatti indiretti. ringrazio distinti saluti.
La Norma CEI 64-8 all’art. 413.1.3.3 prescrive che, se si presenta un
guasto di impedenza trascurabile in qualsiasi parte dell’impianto tra
un conduttore di fase ed un conduttore di protezione o una massa,
l’interruzione automatica dell’alimentazione debba avvenire entro il tempo specificato secondo la condizione
ZS • IA < U0
dove:
ZS è l’impedenza dell’anello di guasto che comprende la sorgente, il conduttore
attivo fino al punto di guasto ed il conduttore di protezione tra il punto di guasto
e la sorgente;
IA è la corrente che provoca l’interruzione automatica del dispositivo di protezione, entro il tempo definito nella Tab. 41A in funzione della tensione nominale
U0 per i circuiti specificati in 413.1.3.4, ed, entro un tempo convenzionale non
superiore a 5 s per gli altri circuiti; se si usa un interruttore differenziale Ia è la
corrente differenziale nominale di intervento.
U0 è la tensione nominale verso terra in volt in c.a. e in c.c.
Praticamente per i circuiti di distribuzione la verifica della condizioni di cui sopra è sempre garantita dal corretto coordinamento dei dispositivi di protezione
a corrente inversa.
75
Nelle condizioni più restrittive derivanti da valori più elevati dell’impedenza
dell’anello di guasto, in particolare nei circuiti terminali, ove non sia possibile per ragioni tecniche e/o di funzionalità utilizzare una protezione a corrente
differenziale (che garantisce la protezione sino a valori molto elevati di ZS) è
necessario realizzare un collegamento equipotenziale supplementare ai sensi
degli art. 413.1.3.6 e 413.1.2.2.1.
La funzione di questo collegamento è quella di ridurre il valore dell’impedenza
dell’anello di guasto realizzando un collegamento a terra vicino all’utilizzatore.
Il collegamento equipotenziale crea una resistenza in parallelo al circuito che
abbassa il valore dell’impedenza dell’anello di guasto.
Deve essere garantita l’efficacia del collegamento equipotenziale locale connesso a terra verificando la resistenza tra ogni masse ed ogni massa estraneaa
simultaneamente accessibile secondo la relazione indicata nell’art. 413.1.2.2.2
R < UL / IA
dove:
Ia è la corrente (in A) che provoca il funzionamento automatico entro 5 s del
dispositivo di protezione contro le sovracorrenti.
4.7 Potere di interruzione e corrente di cortocircuito
Se a pochi cm dalla fornitura, installo un interruttore generale con
potere di interruzione 6 kA, nello stesso quadro, a valle di tale interruttore, gli interruttori devono essere anche essi da 6 kA per via della
loro posizione? Anche se la linea è già protetta da cortocircuito subito a monte?
La condizione da Lei prospettata è indicata dalla norma CEI 64-8/4
nell’art. 434.3.1 che riportiamo di seguito:
434.3.1 Il potere di interruzione non deve essere inferiore alla corrente di cortocircuito presunta nel punto di installazione.
È tuttavia ammesso l’utilizzo di un dispositivo di protezione con potere di interruzione inferiore se a monte è installato un altro dispositivo avente il necessa-
76
rio potere di interruzione. In questo caso le caratteristiche dei due dispositivi
devono essere coordinate in modo che l’energia che essi lasciano passare non
superi quella che può essere sopportata senza danno dal dispositivo situato a
valle e dalle condutture protette da questi dispositivi.
NOTA In alcuni casi può essere necessario prendere in considerazione, per i
dispositivi situati a valle, altre caratteristiche, quali le sollecitazioni dinamiche
e l’energia d’arco.
Si raccomanda che le informazioni necessarie siano fornite dai costruttori di
questi dispositivi.
Tale condizione è denominata protezione di back-up (o protezione di sostegno).
La protezione di back-up sfrutta la capacità di limitazione dei dispositivi di protezione in serie e deve essere realizzata con dispositivi della stessa marca il cui
coordinamento deve essere confermato dal produttore mediante prove di laboratorio specifiche. Ogni costruttore di dispositivi di protezione mette a disposizione delle tabelle di filiazione per il corretto accoppiamento del dispositivo a
monte con quelli a valle.
4.8 Calcolo della sezione dei cavi lato BT di un trasformatore
Avendo un trasformatore da 400 kVA alimentato a 20Kv, quale sezione devono avere i conduttori lato bassa tensione?
La corrente al secondario di un trasformatore 20 / 0,4 kV in resina a
perdite normalizzate con PN = 400 kVA PCU 4,8 kW VCC% = 6 e di circa
577 A con una corrente di corto circuito pari a circa 9,6 kA, valori
desumibili applicando le formule canoniche e leggendo i valori di targa della
macchina.
Per la scelta della sezione dei conduttori sul lato secondario devono essere
verificate le condizioni di posa e la lunghezza della tratta sino all’interruttore
generale di macchina. Ipotizzando una posa in cunicolo aperto e ventilato e
conduttori unipolari del tipo FG7R potrebbe essere sufficiente n° 1 conduttore
per fase di sezione 240 mm² (portata teorica IZ con fattore k2=1 circa 607 A).
77
Ai fini di permettere il coordinamento delle protezioni magnetiche consigliamo
di raddoppiare i conduttori applicando un fattore k2 = 0,8 che riduce la portata
IZ degli stessi a circa 970 A.
Ricordiamo che il dimensionamento richiestoci, con i relativi calcoli di coordinamento, è uno degli obbligatori compiti del progettista degli impianti (iscritto
all’albo professionale) in quanto installazioni ricomprese nell’ art. 5 comma 2
lettera c) del decreto 37/08.
Poichè le condizioni che influenzano il dimensionamento dei conduttori sono
molteplici e varie caso per caso (condizioni di posa, tipo di conduttura, temperature ambiente e di lavoro, regime di carico della macchina, presenza e tipo
armoniche, etc. etc.) quanto da noi indicato è ipotesi meramente teorica senza
alcuna possibile applicazione pratica.
78
lavori
elettrici
5.1 Nuova 11-27 e formazione: cosa cambia?
Cercando informazioni su internet ho capito che per la qualifica PES
(persona esperta) e PAV (persona avvertita) non è necessario fare
un corso di formazione specifico qualora si risponda a determinati
requisiti, tuttavia vorrei capire se in definitiva, con l’ultimo aggiornamento della
norma CEI 11-27 (2014) sia cambiato qualcosa o meno.
La IV edizione della Norma CEI 11-27:2014 non ha portato sostanziali
modifiche in merito alla formazione del personale esposto al rischio
elettrico, obbligatoria per quanto prescritto dall’articolo 37 del DLgs
81/08.
La durata e l’ampiezza dell’attività formativa continuano a dipendere da vari
fattori tra cui la preparazione scolastica e l’esperienza pregressa del personale coinvolto.
La Norma raccomanda comunque ad esempio una durata minima per la preparazione teorica non inferiore alle 10 ore.
Se il personale è già in possesso di tutte le competenze (ad esempio acquisite
in un’esperienza lavorativa pregressa) ed possibile provarlo, non è richiesta
formazione ulteriore.
5.2 Barriere e griglie nelle “cabine a giorno”
Sono il responsabile della manutenzione di uno stabilimento di produzione. Le nostre cabine di trasformazione (a giorno, molto datate)
sono tutte chiuse a chiave e le chiavi sono ad esclusiva disposizione
79
del reparto di manutenzione elettrica presente in loco H24 di cui fan parte PES
per le attività di manutenzione, anche in queste zone.
In alcune di queste cabine (le più datate) le griglie di protezione delle celle sono
fissate con perni a vite, apribili, volendo, anche a “mani nude” senza cacciaviti
o brugole. Sono a norma o devo prevedere lucchetti o altri sistemi apribili solo
con idonea attrezzatura?
Nel vostro caso chi entra in cabina fa parte del reparto di manutenzione elettrica ed è una Persona ESperta per le relative attività. Come
tale sa che le griglie di protezione servono per evitare il contatto accidentale con parti attive in tensione, e quindi non possono essere rimosse. Chi
accede per l’esecuzione di lavori elettrici sa bene che secondo la Norma 11-27,
prima di eseguire un lavoro fuori tensione in media tensione occorre aprire il
sezionatore, rimuovere le barriere, verificare l’assenza di tensione e mettere a
terra e in cortocircuito le parti fuori tensione e a fine lavori ripristinare le barriere.
Alla luce di queste considerazioni il sistema di fissaggio delle griglie di protezione è per voi indifferente, quindi direi che va bene così.
5.3 Lavori elettrici in cabina e secondo operatore
Non vi è nessun riferimento di legge in merito al numero minimo di
addetti che devono prestare servizio all’interno di una cabina MT/BT
per eseguire lavori ordinari-straordinari. Va bene la buona prassi per
lavori ad alto rischio, ma normativamente parlando?
Il riferimento normativo per la manutenzione ordinaria di una cabina
MT/BT utente è la Guida CEI 0-15 (la nuova edizione è attualmente
in inchiesta pubblica), le procedure da seguire sono indicate dalla
Norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici”. Proprio la Norma CEI 11-27 risponde in parte al quesito:
80
Norma CEI 11-27
4.3.6 Assistenza sul posto di lavoro.
E’ necessaria la presenza, oltre che dell’operatore, di una seconda persona
quando si manifestino rischi non eliminabili e non controllabili da un solo operatore, che possono derivare da:
• considerevole complessità del lavoro;
• ubicazione o logistica del luogo delle installazioni;
• disposizione delle installazioni;
• efficienza delle installazioni;
• significativo livello di attenzione richiesto da alcuni interventi per il numero e
la complessità dei fattori da tenere sotto controllo;
• illuminazione inadeguata delle parti attive su cui si interviene;
• lavoro in presenza di condizioni atmosferiche sub-ottimali;
• impossibilità di comunicazioni telefoniche/radio per un singolo operatore in
caso di necessità“.
Non esiste ad oggi obbligo normativo in merito al secondo operatore, del resto
sarebbe impossibile per il Normatore fissare una procedura di lavoro standard
valida per tutti i tipi di intervento in tutte le cabine di trasformazione.
E’ evidente quindi la necessità di una puntuale valutazione del rischio per redigere piano di lavoro e piano di intervento.
5.4 Aggiornamento PES alla 11-27 quarta edizione
Gli addetti che hanno conseguito l’attribuzione di PES - Persona
Esperta secondo la precedente edizione della CEI 11-27 devono obbligatoriamente effettuare un corso di aggiornamento secondo la
Norma CEI 11-27 2014?
L’aggiornamento della formazione dei lavoratori è un obbligo sancito dal Dlgs 81/08 e ribadito dall’Accordo Stato-Regioni 21 dicembre
2011. Del resto la terza edizione della Norma CEI 11-27 (del 2005)
verrà ritirata il primo febbraio e non sarà più applicabile.
81
5.5 Lavori fuori tensione su linee MT secondo Norma CEI 11-27
Avrei necessità di sapere se la Norma CEI 11-27 permette di eseguire, oppure in qualche modo ne vieta l’utilizzo, di dispositivi di messa a
terra di linee elettriche aeree MT in conduttore nudo, con l’operatore
posto al suolo anziché dal traliccio o tramite l’ausilio di cestelli elevatori.
La messa a terra ed in corto circuito delle linee aeree nude MT e AT
è prevista come una delle operazioni per la messa in sicurezza ed è
sempre obbligatoria. Ovviamente preceduta da: sezionamento, assicurazione contro le richiusure intempestive, verifica dell’assenza di tensione
(con dispositivo conforme alla Norma CEI EN 61243-2), provvedimenti verso le
parti adiacenti.
Le relative procedure sono generalmente formalizzate (Piano di Lavoro e Piano
di Intervento).
I dispositivi di messa a terra mobile utilizzati devono essere conformi alla Norma CEI EN 61230, ed installati secondo le procedure prescritte. Inoltre occorre
considerare che in pratica i gestori delle linee aeree nude, prescrivono le procedure da adottare, di fatto il Piano di Intervento.
Principalmente il Piano di Intervento del Gestore prescrive che venga assicurata la continuità fra le due messe a terra a monte ed a valle del posto di lavoro
e le equipotenzialità fra la messe a terra ed ogni oggetto conduttore potenzialmente disperdente (palo, scala, autotorre, autocestello, ecc.); inoltre la valutazione del rischio potrebbe richiedere l’uso dei tronchetti isolanti da parte degli
operatori a terra (se si ipotizzano tensioni di passo e/o di contatto qualora la
messa a terra venga chiamata a disperdere correnti).
5.6 Qualificazione docenti per corsi PES PAV (Norma CEI 11-27)
Quali sono i requisiti specifici che deve avere il docente di un corso di
formazione sui lavori elettrici? Mi ricordavo che per i corsi sul DLgs
81/08 i docenti devono avere determinate caratteristiche. Posso affidare il corso al mio responsabile per la sicurezza, ingegnere molto competente
ma non “certificato”?
82
Non sono richieste particolari abilitazioni o certificazioni per i docenti dei corsi sui lavori elettrici. Devono comunque avere provata
competenza nel campo dei lavori elettrici. Può quindi, se competente, affidare la formazione dei suoi collaboratori al suo “responsabile per la sicurezza”.
5.7 Individuare la scadenza del tappeto isolante
Come faccio ad individuare la data di scadenza di un tappeto isolante?
Per i lavori fuori tensione e le manovre il tappeto isolante non è necessario. Il riferimento normativo per i tappeti di materiale isolante è
la Norma CEI EN 61111 “Lavori sotto tensione - Tappeti di materiale
isolante per scopi elettrici” edita nel settembre 2010.
Secondo il capitolo “4.6 Marcatura” della Norma stessa ogni tappeto isolante
immesso sul mercato deve riportare:
• nome, marchio o l’identificazione del fabbricante;
• Simbolo IEC 60417-5216 (2002-10) Adatto per lavori sotto tensione; doppio
triangolo;
• il numero del relativo norma IEC immediatamente adiacente al simbolo, (IEC
61111);
• il mese e l’anno di fabbricazione;
• la categoria, se applicabile;
• la designazione della classe.
Nel caso di tappeti in rotoli, questi elementi di marcatura devono apparire almeno ogni metro. Il marchio deve essere chiaramente visibile, durevole e non
deve compromettere la qualità del tappeto isolante. Il simbolo per i tappeti da
utilizzare per lavori sotto tensione e riportato all’ Allegato C è il seguente:
L’Allegato B (informativo) alla stessa norma riporta che prima di ogni utilizzo
83
entrambi i lati di ogni tappeto isolante devono essere ispezionati visivamente.
Solo i tappeti isolanti per lavori sotto tensione superiore a 1000 V devono essere testati periodicamente. In ogni caso occorre fare riferimento al libretto di
uso e di manutenzione del costruttore.
5.8 Segnali di pericolo: quali riferimenti normativi o legislativi?
Esiste normativa / DLgs / DM / DPR dove io possa trovare indicazioni
sulle segnalazioni di pericolo? (es.: prima di aprire la porta assicurarsi che l’interruttore generale sia in posizione 0 oppure è vietato
eseguire lavori elettrici su apparecchiature sotto tensione etc.).
La legislazione di riferimento per la segnaletica sui luoghi di lavoro è:
- D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Titolo V Segnaletica di salute e sicurezza sul
lavoro;
- D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – All. XXIV Prescrizione generali per la segnaletica di sicurezza;
- D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Allegato XXV Prescrizioni per i cartelli segnaletici.
La normativa tecnica di riferimento è:
- Norma UNI 7543-1 2004 Colori e segnali di sicurezza Parte 1 Prescrizioni Generali
La norma prescrive i colori di sicurezza ed i segnali di sicurezza da utilizzare ai
fini della prevenzione degli infortuni, della tutela della salute e per affrontare le
situazioni di emergenza, sui posti di lavoro.
- Norma UNI EN ISO 7010 2012 Segni grafici. Colori e segnali di sicurezza. Segnali di sicurezza registrari.
La norma prescrive i segnali di sicurezza da utilizzare nella prevenzione degli
infortuni, nella protezione dal fuoco, per l’informazione sui pericoli alla salute e
nelle evacuazioni di emergenza.
Pertanto se i segnali da lei identificati sono tra i modelli riportati nella legislazione e nella normativa tecnica dovrà utilizzare i fac-simile da queste indicati,
se non presenti dovrà realizzare la segnaletica secondo i principi e le caratteristiche determinate dalle stesse in termini di dimensioni delle figure e dei
84
caratteri, del rapporto tra questi e le dimensioni del cartello, di colore, etc. etc..
La legislazione e la normativa tecnica distinguono segnali di pericolo, divieto,
obbligo, anticendio, emergenza, avviso, multisimbolo.
85
impianti
di terra
6.1 “Terra globale” secondo la Norma CEI 99-3 (CEI EN 50522)
In uno stabilimento industriale alimentato in alta tensione (220kV) la
corrente di guasto a terra (IG) è pari a 7000A, ed il tempo di intervento
della protezione dichiarato dal Distributore è pari a 250 ms.
La misura della resistenza di terra rilevato da un soggetto abilitato (DPR 462/01)
riporta il valore di 0,39 Ω.
Dai valori suddetti secondo la CEI 99-3 EN 50522 UE=ZExIE =0,39×7000 = 2730 V,
e conforntando tale valore con UTP (464V) risulta UE > 4 x UTP.
Recentemente all’interno dell’insediamento industriale è stato costruito un
nuovo impianto con propria cabina di trasformazione e alimentato in media tensione dalla distribuzione primaria del complesso esistente. Il soggetto terzo
che gestisce il nuovo impianto ha richiesto la verifica dell’impianto di terra.
Si può considerare alla luce della nuova Norma tale impianto facente parte
di un impianto di terra globale (lo stabilimento industriale in oggetto ha già in
esercizio numerose cabine AT/MT (1) MT/BT (20) poste a distanza ravvicinata
ed interconnesse oltre che col dispersore orizzontale, con gli schermi metallici
dei cavi MT, o bisogna effettuare la misura delle tensioni di contatto (UTP )?
Secondo CEI 99-3 (come del resto nella 11-1 ormai ritirata) la terra
globale costituisce un sistema interconnesso di più impianti di terra
tale da formare una zona praticamente equipotenziale. Secondo la
11-1 la terra globale era applicabile soltanto alla rete di distribuzione pubblica.
Secondo la nuova 99-3 la condizione di terra globale è applicabile anche in aree
industriali private.
86
Detto questo, per dichiarare un impianto in terra globale non basta contare il
numero delle cabine, occorre comunque misurare le tensioni di passo e contatto. Viceversa la dichiarazione è quantomeno opinabile.
Inoltre il nuovo impianto è alimentato in MT. Il soggetto terzo che lo gestisce ha
la responsabilità del coordinamento con i dati del guasto in media tensione e,
una volta verificata l’unicità del dispersore, può evitare di misurare la resistenza di terra e acquisire i dati dell’intero complesso (RT = 0,39 Ω).
6.2 Messa a terra degli impianti di pubblica illuminazione
Durante le attività di manutenzione (o rifacimento) di impianti di pubblica illuminazione in diversi comuni mi capita spesso di rilevare che
ogni palo della luce ha un picchetto dedicato. Poi sono tutti collegati
da una corda in rame. C’è un documento normativo o una legge che impone per
ogni palo un picchetto? Il palo metallico non è un dispersore esso stesso?
Non esistono particolari prescrizioni legislative o normative. Se sufficiente per il coordinamento basta un dispersore intenzionale al quale
collegare i conduttori di protezione ed equipotenziali. I pali metallici
sono dispersori di fatto.
6.3 Un contatore, due impianti di terra
In un impianto alimentato a bassa tensione (sistema TT) è presente
una elettropompa che provvede all’approvvigionamento di acqua per
le lavorazioni (raffreddamento), distante circa 500 m dal capannone,
in prossimità di un pozzo.
Abbiamo a disposizione un solo contatore, dunque il quesito è questo: posso
alimentare la pompa con un cavo quadripolare senza PE e realizzare una terra
locale per la protezione della pompa? Ovviamente questo comporterebbe un
notevole risparmio. Il tubo dell’acqua non rappresenta un problema, dato che è
in PVC. In attesa di un vostro riscontro saluto e mi complimento per il sito, sempre più ricco di utili informazioni.
87
Può risparmiare il PE e realizzare una terra locale a patto che:
1) le masse e le masse estranee collegate ai due impianti non siano
contemporaneamente accessibili;
2) un singolo differenziale non protegga masse collegate a terre separate;
3) la taratura IDN del differenziale risulti coordinata con la resistenza di terra
secondo la nota relazione IDN x RE < 50 V.
6.4 Impianto di terra globale in uno stabilimento industriale
Il datore di lavoro o comunque il responsabile della funzione elettrica
di uno stabilimento industriale (raffineria) è obbligato a dichiarare/
certificare che l’impianto di terra è di tipo globale? Se sì, qual è la
normativa di riferimento?
Non vi è alcun obbligo. Forse un’opportunità: secondo la Norma CEI
EN 50522 (come del resto nella 11-1 ormai ritirata) la terra globale
costituisce un sistema interconnesso di più impianti di terra tale da
formare una zona praticamente equipotenziale. Per la vecchia Norma CEI 11-1
il concetto di terra globale era applicabile soltanto alla rete di distribuzione
pubblica. Secondo la nuova 50522 la condizione di terra globale è applicabile
anche in aree industriali private. Si rimanda alla lettura del quesito 6.1.
88
componenti
7.1 Interruttore magnetotermico: quale curva?
Su internet leggo pareri discordanti sulla scelta del tipo di curva degli interruttori magnetotermici (mio padre è elettricista e aumenta la
confusione). Sono uno studente e avrei bisogno di chiarezza. Quindi
chiedo a voi: quali tipi di curve sono presenti sul mercato (almeno le più comuni) e quali sono le relative applicazioni?
Vi sono due norme di riferimento per gli interruttori magnetotermici:
Norma CEI EN 60898
”Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari”;
Norma CEI EN 60947-2
”Interruttori automatici per corrente alternata a tensione nominale non superiore a 1000V e per corrente continua non superiore a 1500V”.
La Norma CEI EN 60898 definisce le soglie di intervento magnetico degli interruttori automatici con le curve B, C e D che hanno le seguenti caratteristiche:
Tipo di curva
Soglia di intervento
Applicazione
circuiti con basse correnti
B
da 3 a 5 volte IN
di spunto, cavi di lunghezza notevole
89
circuiti ohmico induttivi
C
da 5 a 10 volte IN
con correnti
di spunto medie
circuiti con elevate
D
da 10 a 20 volte IN
correnti di inserzione
(motori, ecc...)
dove IN è la corrente nominale di impiego dell’interruttore, ovvero il valore di
corrente che l’interruttore, installato in aria libera, può portare in servizio ininterrotto. Secondo la CEI EN 60898 questo valore non deve essere superiore a
125A.
La norma CEI EN 60947-2 non indica limiti al valore di In e non specifica alcuna
caratteristica di intervento magnetico lasciando al costruttore la scelta delle
soglie di intervento. Tipicamente le curve di intervento degli interruttori costruiti secondo la CEI EN 60947-2 sono:
Tipo di curva
Soglia di intervento
Z
da 2,4 a 3,6 volte IN
K
da 10 a 14 volte IN
Applicazione
protezione
di circuiti elettronici
utilizzatori con elevete
correnti di spunto
protezione di motori dove
MA
da 12 a 14 volte IN
non è richiesta la protezione termica
7.2 Differenziali da 30 mA: quando sono obbligatori nei TN?
Quali sono i casi in cui in un impianto elettrico industriale (TN) vige
l’obbligo di installazione dei differenziali da 30 mA? Il progettista li ha
previsti praticamente ovunque sui circuiti terminali e ora intervengono sempre.
La protezione contro i contatti indiretti è sempre obbligatoria, per tutti i circuiti indipendentemente dal sistema (TT/TN/IT). Per i sistemi TT
è obbligatorio l’uso dei differenziali. Nei sistemi TN i circuiti prese
90
una volta venivano classificati come circuiti terminali, ora vengono distinti in
relazione alla loro corrente nominale. La loro protezione è sempre obbligatoria,
non sempre è obbligatorio l’uso di differenziali, tanto meno da 30 mA.
I differenziali da 30mA diventano obbligatori quando è richiesta la protezione
addizionale contro i contatti diretti. Riporto le prescrizioni della norma CEI 64-8
che spero chiariscano l’eventuale dubbio:
412.5.1 L’uso di interruttori differenziali, con corrente differenziale nominale
d’intervento non superiore a 30 mA, è riconosciuto come protezione addizionale contro i contatti diretti in caso di insuccesso delle altre misure di protezione
o di incuria da parte degli utilizzatori.
412.5.2 L’uso di tali dispositivi non è riconosciuto quale unico mezzo di protezione contro i contatti diretti e non dispensa dall’applicazione di una delle
misure di protezione specificate da 412.1 a 412.4.
412.5.3 La protezione addizionale mediante l’uso di dispositivi di protezione
con corrente differenziale nominale d’intervento non superiore a 30 mA è richiesta:
a) nei locali ad uso abitativo per i circuiti che alimentano le prese a spina con
corrente nominale non superiore a 20 A; e
b) per i circuiti che alimentano le prese a spina con una corrente nominale non
superiore a 32 A destinate ad alimentare apparecchi utilizzatori mobili usati
all’esterno.
NOTA: Una esenzione può essere fatta per specifiche prese a spina previste
per la connessione a particolari componenti elettrici.
7.3 Differenziale da 300 mA nelle abitazioni
D: Nella villa di un mio cliente diversi apparecchi utilizzatori fissi sono
alimentati direttamente, non tramite presa a spina. Vorrei proteggere
questi componenti con un interruttore differenziale da 300 mA, mentre per le prese e le luci metterei 30 mA. Posso farlo?
91
Nelle abitazioni la protezione addizionale mediante l’uso di dispositivi di protezione con corrente differenziale nominale d’intervento non
superiore a 30 mA è richiesta (Norma CEI 64-8 art. 412.5.3):
per i circuiti che alimentano le prese a spina con corrente nominale non superiore a 20 A; per i circuiti che alimentano le prese a spina con una corrente
nominale non superiore a 32 A destinate ad alimentare apparecchi utilizzatori
mobili usati all’esterno; nei locali contenenti bagni o docce (Norma CEI 64-8
Sez. 701 Art. 701.412.5): “uno o più interruttori differenziali con una corrente
differenziale nominale non superiore a 30 mA devono proteggere tutti i circuiti
situati nelle zone 0, 1, 2 e 3 se non SELV“.
La soluzione proposta va sicuramente bene a patto che sia soddisfatta la relazione RE * IDN < 50 V. Ovvero, nel caso in questione, per il coordinamento delle
protezioni la resistenza di terra deve essere inferiore a 166 ohm (valore in genere non difficile da ottenere).
7.4 Altezza da terra dei componenti elettrici
Volevo sapere se esiste una norma tecnica di riferimento precisa e
inequivocabile (e nel caso qual è?) che definisce il posizionamento,
in termini di altezza dal pavimento finito, delle scatole da incasso 503
sia per i punti luce/interruttori che per i punti presa.
I riferimenti normativi sono due, la Norma CEI 64-8 “Impianti elettrici
utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1 000 V in corrente
alternata e a 1 500 V in corrente continua” e la Guida CEI 64-50 “Guida per l’integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione
di impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici“. La Norma CEI
64-8 definisce le quote minime di installazione dei componenti negli edifici civili; la Guida CEI 64-50 suggerisce le quote ottimali:
92
7.5 Interruttore automatico… di manovra
Gli interruttori automatici posti a protezione dei circuiti luce possono
essere abitualmente utilizzati come interruttori di manovra (accendo spengo) durante il corso della giornata? Un mio cliente utilizza gli
interruttori automatici (magnetotermici e differenziali) installati nel quadro per
accendere e spegnere le luci all’apertura e alla chiusura del piccolo esercizio
commerciale (mattina, pausa pranzo, sera). A me pare un utilizzo improprio,
quindi consiglio l’installazione di idonei interruttori di manovra. Cosa dice la
Norma?
A quanto ci risulta non esiste un preciso riferimento normativo in merito. Tuttavia si può far presente al cliente che secondo la Norma CEI
EN 60898-1 (Classificazione CEI 23-3/1) “Interruttori automatici per
la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari – Parte 1: Interruttori automatici per funzionamento in corrente alternata”, tali dispositivi
sono sottoposti a 4000 cicli apri-chiudi come prova di tipo, per cui in circa quattro anni gli interruttori avranno raggiunto il limite di manovre “garantite” dal
costruttore.
93
7.6 Quadro con più alimentazioni: si può?
Mi è stato chiesto di alimentare contemporaneamente il medesimo
quadro da due sorgenti di alimentazione distinte, una “normale” direttamente dal contatore del Distributore e una “privilegiata” da un
piccolo gruppo elettrogeno con gruppo di continuità. Entrambe sarebbero sempre attive. E’ possibile in un ambiente a maggior rischio in caso di incendio o
devo realizzare due quadri distinti?
Non vi è alcun divieto specifico. Si consiglia di indicare chiaramente
sullo schema elettrico (da lasciare presso il quadro) la presenza di
più alimentazioni e applicare cartelli monitori, ad esempio per avvertire il personale incaricato alla manutenzione del quadro.
7.7 Quadro preassemblato: chi prova i differenziali?
Se acquisto un quadro elettrico completo preassemblato da un quadrista, a chi compete la prova degli interruttori differenziali, una volta
installato? Se provo io i differenziali e questi non funzionano, posso
richiedere la sostituzione in garanzia?
La documentazione attestante la prova degli interruttori differenziali
è buona ed obbligatoria prassi ai fini delle verifiche iniziali d’impianto
previste dalla Norme CEI 64-8/6 e al rilascio della Dichiarazione di
conformità di cui all’art. 7 del Decreto 37/08 dove appunto, nel modello conforme di cui al Allegato I è inserito il punto da contrassegnare: “…controllato
l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo
eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizione di legge”. Le
prove dei dispositivi differenziali sono ricomprese nei termimi “eseguito le verifiche richieste…”; in particolare la prova degli interruttori differenziali è prescritta dall’art. 61.3.7 CEI 64-8/6 nel caso di “Protezione addizionale mediante
interruttore differenziale”.
Nell’ Allegato 6C alla Norma CEI 64-8/6 sono indicati ad esempio tre metodi di
prova dei dispositivi a corrente differenziale.
94
Pertanto la prova è a carico dell’installatore del quadro in quanto i dispositivi
sono da provarsi nelle condizioni reali di installazione dell’impianto elettrico.
Una volta accertato che nel mancato funzionamento dei dispositivi differenziali
non concorrono parametri, condizioni o caratteristiche dell’impianto elettrico
realizzato si potrà contestare al costruttore del quadro il mancato funzionamento dei dispositivi. Il costruttore del quadro deve rilasciare la dichiarazione
CE di conformità ai sensi della Direttiva bassa tensione ed apporre la marcatura CE.
Si applica quindi al quadro elettrico fornito la responsabilità di prodotto indicata dalla normativa comunitaria.
A nostro modesto parere il componente difettoso deve essere sostituito secondo i criteri indicati dal Codice Civile.
A proposito delle prove degli interruttori differenziali le stesse devono essere
esegute secondo i criteri indicati dalla Norma CEI EN 61557-6 con valori di corrente di prova pari a 5IDN, IDN e IDN.
Si consiglia di eseguire le prove in contraddittorio con il quadrista, una volta
acclarata l’estraneità dell’impianto elettrico realizzato nel concorso al malfunzionamento dei dispositivi differenziali.
7.8 Lampade di emergenza: obbligatorie o bastano i cartelli?
E’ obbligatorio in un capannone (lavorazioni meccaniche, assemblaggi ecc.) istallare lampade di emergenza in corrispondenza delle
uscite di emergenza? A mio parere bastano i cartelli. Sbaglio?
Non sbaglia. Il dubbio però è legittimo. Andiamo con ordine al fine di
chiarire:
a) il D.Lgs 81/08 al Titolo V- Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro all’art. 162 riporta le definizioni di “segnaletica di sicurezza e di salute sul
luogo di lavoro” e di “cartello”,
b) nell’Allegato XXV al D.Lgs 81/08 sono indicate le prescrizioni generali per i
“cartelli segnaletici” ovvero quelli del caso di specie,
c) nello specifico all’art. 2 comma 2.1 dello stesso Allegato si specifica che: ..in
95
caso di cattiva illuminazione naturale sarà opportuno utilizzare colori fosforescenti, materiali riflettenti o illuminazione artificiale”,
d) nell’Allegato IV Requisiti dei luoghi di lavoro l’art. 1.10 “Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro” indica al comma 1.5.11 che “Le vie e le
uscite di emergenza che richiedono un’illuminazione devono essere dotate di
un’illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in
caso di quadro dell’impianto elettrico”,
e) il DM 10.03.1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell’emergenza nei luoghi di lavoro nell’Allegato I “Linee guida per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro” precisa all’art. 3.12: ”Le vie di
uscita e le uscite di pianto devono esser indicate tramite segnaletica conforme
alla vigente normativa;
-all’art. 3.13: Tutte le vie di uscita, inclusi anche i percorsi esterni, devono essere adeguatamente illuminati per consentire la loro percorribilità in sicurezza
fino all’uscita su luogo sicuro. Nelle aree prive di illuminazione naturale od utilizzare in assenza di illuminazione naturale, deve essere previsto un sistema di
illuminazione di sicurezza con inserimento automatico in caso di interruzione
dell’alimentazione di rete.
La corretta risposta alla Sua domanda è che l’obbligo dipende: dalla Valutazione del rischio elaborata dal datore di lavoro o dal RSPP; dalle condizioni di
svolgimento dell’attività (orari, turni, rischi, etc.); dalla Valutazione del rischio
incendio.
In ogni caso la decisione ultima sul dotare di dispositivi di illuminazione i cartelli
di indicazione delle uscite di emergenza non spetta all’installatore elettrico ma
bensì al datore di lavoro, al RSPP o al valutatore del rischio incendio o al tecnico
di prevenzione incendi, sempre con riferimento alle decisioni e alle valutazione
del datore di lavoro e del RSPP.
7.9 Trasformatori MT/BT e marcatura CE
I trasformatori MT/BT sono soggetti a marcatura CE? Se si, dove deve
essere indicata? Sul componente? Nei manuali, o basta sia presente
la documentazione sul sito del costruttore?
96
In generale i trasformatori non sono soggetti a direttiva EMC (compatibilità elettromagnetica). A differenza dei trasformatori BT/BT,
sempre soggetti a direttiva bassa tensione e quindi a marcatura, i
trasformatori MT/BT sono soggetti a marcatura CE per effetto del regolamento
548 del 21 maggio 2014 “modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i trasformatori di
potenza piccoli, medi e grandi“ che definisce i limiti di efficienza energetica dei
trasformatori.
7.10 Cosa significa la sigla “SPD”?
Un dubbio: scaricatori ed SPD sono la stessa cosa?
Sì: il termine scaricatore è usato come sinonimo di SPD. La normativa
internazionale usa il termine SPD, acronimo di “Surge Protective Device” (letteralmente: dispositivo di protezione dalle sovratensioni) ed
anche secondo le Norme CEI questo è il termine che si deve usare.
7.11 Interruttore differenziale o sottoquadro in classe II?
In una verifica ad un impianto per allevamento polli è emerso che
il quadro generale realizzato in classe II alimenta un sotto quadro
tramite protezione magnetotermica e cavo FG70R 0.6/1kV. Poiché il
committente ha espressamente richiesto di evitare la protezione differenziale
nel quadro generale e poiché il sotto quadro non è realizzato in classe II ho
prescritto di realizzare il sotto quadro in classe II. Mi viene contestata questa
scelta perché economicamente dispendiosa; il committente, invece, ritiene
sufficiente inserire nel sotto quadro un adeguato interruttore generale magnetotermico-differenziale. E’ accettabile tale soluzione?
Ai fini della corretta risposta al Suo quesito sarebbe utile conoscere
la tipologia del sistema elettrico che alimenta l’impianto in questione
ed esaminare lo schema a blocchi dell’impianto al fine di comprende-
97
re l’ubicazione dei quadri elettrici rispetto agli edifici e agli eventuali compartimenti antincendio.
Se Lei identifica il “quadro generale” in Classe II come il DG (dispositivo di protezione generale dell’utente) a valle del punto di consegna dell’energia in bassa
tensione da parte dell’Ente distributore (sistema TT) e il “sotto quadro” come il
quadro elettrico dell’attività, è corretto prescrivere la realizzazione di quest’ultimo in Classe II stante l’assenza di un dispositivo differenziale a monte.
Quanto proposto non cambia il problema della protezione contro i contatti indiretti del “sotto quadro” non realizzato in Classe II. Il sotto quadro eventualmente realizzato in Classe I è classificarsi come massa e quindi deve essere
protetto a monte da un dispositivo differenziale.
Detto dispositivo può essere installato nel quadro generale (in Classe II) oppure
nel sotto quadro, eventualmente realizzato in Classe I, ma a condizione che la
conduttura entrante nello stesso sia realizzata in Classe II sino ai morsetti di ingresso dell’interruttore generale (equipaggiato con dispositivo differenziale) e
i morsetti di detto interruttore siano forniti di apposita copertura isolante. Detto
dispositivo svolgerà la funzione di protezione contro i contatti indiretti per il
sotto quadro realizzato in Classe I.
Naturalmente se si opererà in un sistema TN-S (ove per il quadro generale si intende il quadro immediatamente a valle della sezione di trasformazione) le considerazioni sopraesposte sono superflue, salvo per le condizioni di cui all’art.
75104.2.7 della Norma CEI 64-8/7 che prescrive che le condutture entranti (o
transitanti) nel luogo a maggior rischio in caso d’incendio [tipi di condutture
inentificate nell’articolo 751.04.2.6.c) della Norma CEI 64-8/7] devono essere
protette a monte, oltre che con i criteri di cui al Capitolo 43 e Sezione 473 Norma CEI 64-8/4, anche da un dispositivo a corrente differenziale non superiore a
300 mA (eventualmente con intervento ritardato) ed in alternativa per continuità di servizio con Idn 1 A ad intervento ritardato.
Altro aspetto nella configurazione dal Lei illustrata è quello della selettività delle protezioni contro i contatti indiretti.
98
7.12 Protezione differenziale generale in una camera d’albergo
In tutti i quadretti delle camere del residence albergo *** in *** è installato un interruttore magnetotermico differenziale indicato come
“generale” dalla targhetta. In realtà non è proprio “generale”, in
quanto se aperto, i fan coil alimentati da una linea dedicata da un quadro di
piano, rimangono in tensione.
A mio parere questo genera una situazione di pericolo per il manutentore, che
si può trovare a lavorare su parti in tensione senza saperlo. A livello normativo
questa soluzione è accettabile?
La soluzione da Lei descritta mi risulta abbastanza diffusa. Non ci
sono riferimenti normativi che richiedono una sorta di “pulsante di
sgancio” in una camera di albergo.
Inoltre, in caso di intervento, il manutentore eventualmente esposto a rischio
elettrico è tenuto ( = obbligato dal DLgs 81/08) ad applicare le procedure previste dalla Norma CEI 11-27 in materia di lavori elettrici fuori tensione (verifica
dell’assenza di tensione).
E’ opportuno “togliere i gradi di generale” all’interruttore, e indicare sul quadro
“ATTENZIONE: i fan coil sono alimentati dal quadro xxx situato…”
7.13 Modifica al cablaggio di un componente: decade la garanzia?
Secondo le norme se sono costretto in una plafoniera a cambiare
un reattore o un alimentatore a causa di un guasto ma l’azienda costruttrice non fornisce più lo stesso componente ma ne produce uno
equivalente ma con cablaggio diverso, posso io elettricista rifare il cablaggio
all’interno della plafoniera senza perdere la conformità della stessa?
La modifica del cablaggio di un apparecchio di illuminazione comporta la decadenza dello stesso dalla garanzia di prodotto. Nel caso
di prodotto fuori garanzia la modifica da lei prospettata si configura
come la realizzazione di un nuovo apparecchio di illuminazione con i relativi
obblighi di marcatura e di prove (vedasi anche Decisione n° 768/2008/CE del
99
9 luglio 2008), a meno che la casa produttrice fornisca adeguata documentazione tecnica a corredo del nuovo componente, le istruzioni di montaggio e di
cablaggio e una dichiarazione che l’apparecchio originale non viene modificato
nelle sue caratteristiche elettriche e di sicurezza dall’installazione del nuovo
componente.
7.14 Differenziali tipo A: sono più resistenti ai disturbi?
Un normale interruttore differenziale in classe A (non del tipo immunizzato) è più resistente ai disturbi a interventi intempestivi causati
da apparecchi domestici rispetto ad un differenziale in classe AC?
Gli interruttori differenziali di tipo AC intervengono nei limiti indicati dalle norme di prodotto solo in presenza di correnti alternate di
guasto a terra e presentano circuiti magnetici realizzati con materiali
aventi circuiti di isteresi molto ripidi. Gli interruttori differenziali di tipo A intervengono per le medesime correnti e anche per correnti di guasto alternate con
componenti pulsanti unidirezionali istantanee o lentamente crescenti prodotte tipicamente da apparecchiature elettroniche con alimentatori switching. Il
circuito magnetico di detti interruttori è realizzato con materiali aventi ciclo di
isteresi più inclinato che in condizioni di guasto con componenti continue non
subisce variazioni e garantisce il corretto intervento.
I differenziali di tipo AC hanno una corrente di non intervento pari a 0,5 IDN, e
una corrente di sicuro intervento pari a 1 IDN. I differenziali di tipo A hanno una
corrente di non intervento che varia da un minimo di 0,11 IDN a un massimo di
0,35 IDN in funzione del tipo di corrente pulsante unidirezionale, e una corrente
di sicuro intervento pari a 1,4 IDN (1 IDN in corrente alternata).
Pertanto non si può affermare con certezza quale sia il tipo di differenziale “più
resistente ai disturbi” provocati da apparecchi elettrodomestici. Se il disturbo
presenta correnti con componenti pulsanti unidirezionali istantanee o lentamente crescenti verrà percepito come un guasto da un differenziale di tipo A e
non verrà rilevato da un differenziale di tipo AC. Valutato il fatto che la stragrande maggioranza degli apparecchi domestici attualmente sul mercato presenta
100
circuiti elettronici si consiglia di valutare l’opportunità di installare interruttori
di tipo A al fine di garantire la corretta protezione dai guasti verso terra.
7.15 “Recuperare” il vecchio impianto elettrico
Dovendo trasferire un’attività di officina di autoriparazioni dall’attuale locale servito da un impianto elettrico realizzato con canala in
PVC e cavi unipolari di varie sezioni (da 1,5 mm2 a 6 mm2 per la rete
e 10 mm2 per la terra), un quadro elettrico in box metallico, posso realizzare
l’impianto elettrico del nuovo locale con i componenti (quadro, canala e cavi),
recuperati dall’impianto del vecchio locale? Mi scuso se la domanda è banale,
ma di questi tempi se si può risparmiare senza compromettere la sicurezza, è
sempre cosa gradita.
In primo luogo si deve determinare se l’impianto elettrico rientra negli obblighi di progetto da parte di professionista abilitato ai sensi
dell’art. 5 comma 2 del decreto 37/08 e se l’officina è classificata
come “ambiente a maggior rischio in caso d’incendio” (o con “zone con pericolo di esplosione”), o come “luogo ordinario”.
Se l’impianto è soggetto ad obbligo di progettazione da parte di professionista
abilitato le scelte relative al riutilizzo dei componenti, le loro caratteristiche rispetto al tipo di ambiente, i loro gradi di protezione IP in rapporto alle severità
ambientali, i loro dimensionamenti “elettrici” sono di esclusiva competenza e
responsabilità del progettista e a queste prescrizioni Lei come installatore si
deve attenere.
Scelte e responsabilità che non vengono meno a Suo carico qualora come installatore Lei realizzi l’impianto elettrico ed il relativo progetto, sotto i limiti dimensionali indicati nell’art. 5 comma 2, ai sensi dell’art. 7 comma 2 del decreto
37/08.
Quindi è possibile riutilizzare componenti elettrici già installati, qualora gli
stessi siano correttamente manutenuti, adeguati all’uso previsto, presentino
caratteristiche dimensionali adatte all’impianto e agli utilizzatori e siano dispo-
101
nibili, anche mediante specifica ricerca presso le case produttrici, i certificati
di conformità alle norme di prodotto del tempo. Nello specifico del quadro elettrico, data per scontata la corretta esecuzione tecnica del cablaggio, è da reperire almeno un certificato di conformità ai sensi della Norma CEI 17-13 (non
più in vigore). In assenza delle precedenti condizioni risulta difficile compilare
correttamente e in modo completo la “Relazione dei materiali utilizzati” che è
allegato obbligatorio alla “Dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola
dell’arte” di cui all’art. 7 comma 1 del decreto 37/08.
Nel merito delle specifiche tecniche, l’utilizzo di canale in PVC esterno (solitamente con grado IP2X) non ci sembra adatto per un impianto elettrico nell’ipotesi di “luogo a maggior rischio in caso d’incendio“. Inoltre non ci sembra essere
garantita, in modo adeguato dallo stesso canale, in luogo quale un autorimessa
la protezione dagli urti per installazioni sotto i 2,5 dal piano di calpestio.
Non avendo altre informazioni sulle caratteristiche e lo stato di conservazione
dei componenti è difficile dare un parere esaustivo. Certamente il lungo periodo dalla prima installazione non depone, con le considerazioni sopraesposte, al
riutilizzo e alla reinstallazione dei suddetti componenti.
7.16 Asse di inserzione verticale delle prese: si può?
La Norma CEI 64-8 proibisce l’asse di inserzione verticale per le prese a spina. Tuttavia mi è stato chiesto di installare alcune prese nei
pannelli di controsoffitto in cartongesso di un negozio, in quanto il titolare prevede successive installazioni di apparecchi alimentati da prese (lampade particolari, televisioni ecc.) e a suo parere è più comodo. Posso accontentarlo, anche se è sbagliato (ad esempio facendomi firmare apposita richiesta)?
Può tranquillamente accontentare il committente. Non fa nulla di sbagliato. La Norma CEI 64-8 art. 537.5.2 parte commento dice solo:
In edifici a destinazione primariamente residenziale (Commento a 314.1 della
Parte 3) si raccomanda che per le prese a spina ad installazione fissa la direzio-
102
ne d’inserzione delle relative spine risulti orizzontale (o prossima all’orizzontale).
Il normatore, con questa raccomandazione, sconsiglia (e non vieta) l’asse di inserzione verticale per evitare accumuli di sporcizia. La raccomandazione vale
quindi per l’installazione con le prese rivolte verso l’alto (“a pavimento” per
intenderci) e non verso il basso (“a soffitto”), peraltro il commento è riferito ai
soli “edifici a destinazione residenziale”.
7.17 Chiarimenti sulla direttiva EMC 2014/30/UE
Un chiarimento sull’art.43 della direttiva EMC 2014/30/UE (disposizioni transitorie): mi sembra di capire che se un modello di apparecchio elettronico/elettronico è stato messo in commercio (immesso
sul mercato, così come definito al punto 10 dell’art. 2 “definizioni”) prima del
20 aprile 2016 in conformità alla direttiva 2004/108/CE, sarà possibile venderlo
anche dopo.
Significa che andranno smaltiti solo gli esemplari di questo modello già a magazzino o è possibile continuare a vendere altri anche esemplari del modello
anche dopo il 20 aprile 2016, anche se fabbricati allo stesso modo dopo tale
data? Dalla definizione di “immissione sul mercato”, intesa come prima messa
a disposizione, mi sembra di capire che è sufficiente che almeno un esemplare fosse disponibile sul mercato prima del 20 aprile 2016 perchè per questo
prodotto si possa continuare ad applicare la vecchia direttiva EMC. E’ corretta
questa analisi?
Per la direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (EMC Directive
2004/108/EC) recepita in Italia con il D.Lgs. 194/07 il periodo di applicazione delle disposizioni transitorie da Lei citate è scaduto in 20
luglio 2009.
Da tale data le prescrizioni delle direttiva 2004/108/EC si applicano integralmente. La direttiva EMC 2014/30/UE dovrà essere recepita in Italia entro il 20
aprile 2016.
103
Dopo questa data potranno essere messi sul mercato o messi in servizio anche
i prodotti conformi alla precedente direttiva (2004/108/EC) che risultavano già
immessi sul mercato.
Il fabbricate e o il distributore ha l’obbligo di verificare prima della messa sul
mercato che le caratteristiche dei prodotti verifichino i requisiti essenziali di sicurezza indicati nell’Allegato I della direttiva 2014/30/UE e predisporre la relativa nuova dichiarazione di conformità UE secondo i criteri indicati nella stessa
direttiva.
A fronte di quanto descritto e del contenuto della direttiva potranno essere venduti dopo il 20 aprile 2016 i prodotti già costruiti ed immessi sul mercato.
La sua interpretazione della definizione “immissione sul mercato” è condivisibile.
7.18 UPS: dove collocarli e quale manutenzione?
Volevo sapere le normative principali, per ciò che riguarda, gli impianti di emergenza, alimentati da soccorritore (UPS).
Ovvero locali dove collocarli, ed eventuali prescrizioni dei vigili del
fuoco, considerando che attualmente devo manutenerne uno di potenza 2 kW
ed attualmente è posto in un sottoscala.
Le batterie sono al piombo gel cioè a secco.
Nel suo caso si configura un soccorritore che deve essere conforme
alla CEI EN 50171. Si individuano i Low power supply (LPS) nei soccorritori con potenza sino a 500 W con 3 ore di autonomia oppure fino
a 1500 W con 1 ora di autonomia e i Central power system (CPS) per le potenze
e le autonomie superiori ai valori prima indicati. La norma di riferimento per
detti apparecchi è la CEI EN 50171.
Tutti gli altri apparecchi si identificano come Uninterruptible Power Supply
(UPS o gruppi di continuità) ai quali si applicano le norme CEI 62040.
Tutti gli apparecchi equipaggiati con batterie stazionarie devono essere installati in locali adeguatamente ventilati e senza presenza continuativa di persone.
La quantità d’aria, e le relative dimensioni delle aperture di ventilazione, devo-
104
no essere dimensionate in rapporto al numero di elementi della batteria, agli Ah
e alla corrente di carica secondo la formula seguente: Nel suo caso si configura un soccorritore che deve essere conforme alla CEI EN 50171. Si individuano
i Low power supply (LPS) nei soccorritori con potenza sino a 500 W con 3 ore
di autonomia oppure fino a 1500 W con 1 ora di autonomia e i Central power
system (CPS) per le potenze e le autonomie superiori ai valori prima indicati. La
norma di riferimento per detti apparecchi è la CEI EN 50171.
Tutti gli altri apparecchi si identificano come Uninterruptible Power Supply
(UPS o gruppi di continuità) ai quali si applicano le norme CEI 62040.
Tutti gli apparecchi equipaggiati con batterie stazionarie devono essere installati in locali adeguatamente ventilati e senza presenza continuativa di persone.
La quantità d’aria, e le relative dimensioni delle aperture di ventilazione, devono essere dimensionate in rapporto al numero di elementi della batteria, agli Ah
e alla corrente di carica secondo la formula seguente:
Q = 0,05 · n · IGAS · CRT · 10-3 [m3/h]
dove
0,05 = coefficiente risultante dal prodotto v · q · s (dove v = diluizione necessaria di idrogeno, q = idrogeno generato, s = fattore di sicurezza);
n = numero di elementi batteria;
IGAS = corrente che produce gas espressa in mA per Ah di capacità gas assegnata, per la corrente di carica in tampone (I float) o per la corrente di float o
carica rapida (I boost)
CRT = capacità nominale della batteria (Ah della singola batteria).
Per le procedure di uso e di manutenzione deve fare riferimento al manuale di
uso e di manutenzione fornito dal costruttore del dispositivo.
7.19 E’ obbligatoria la morsettiera in ingresso a un quadro?
E’ obbligatoria in generale la morsettiera di ingresso in un quadro di
distribuzione di bassa tensione, intendo prima dell’interruttore generale?
105
No, non è obbligatoria una morsettiera: la linea in cavo si può attestare direttamente all’interruttore generale.
7.20 Protezione di un carico trifase con dispositivi monofase
E’ corretto proteggere una utenza trifase, ad esempio un motore asincrono, o un inverter, ecc. con tre interruttori automatici, monofase,
uno per fase? Il dubbio mi è venuto osservando il quadro di una macchina automatica tedesca nel nostro stabilimento, abbastanza recente (2009).
Di primo acchito mi è venuto di dire di no, in quanto potrebbe intervenire ad
esempio un interruttore automatico su di una fase sola, lasciando le altre due
alimentate e quindi il motore andrebbe a due fasi. Poi ho pensato che comunque potrebbe essere accettabile in quanto il motore a due fasi provocherebbe
comunque l’intervento degli altri interruttori, un po’ come succede con i fusibili
in pratica. Quale è il vostro parere?
Premesso che gli impianti elettrici sono oggetto della Norma CEI 64-8
mentre per gli equipaggiamenti elettrici delle macchine bisogna riferirsi alla Norma CEI EN 60204-1, non si vedono controindicazioni
nell’uso degli interruttori automatici al posto dei fusibili. Importante è la scelta
delle caratteristiche degli interruttori (curva di intervento, potere di cortocircuito, ecc.) che sia conforme al progetto o equivalente ai fusibili.
7.21 Nuova certificazione del quadro ASC: è possibile?
La nostra azienda deve installare dei quadri ASC di nostra proprietà
in cantiere, però la certifica del costruttore allegata dei quadri è andata persa, si voleva sapere se possiamo fare la nostra dichiarazione
con riferimenti costruttivi del quadro se vale o no.
Ai quadri ASC si applica la norma CEI EN 61439-4 2013-09 “Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione
(quadri BT) - Parte 4: Prescrizioni particolari per quadri per cantiere
(ASC)“.
106
Consigliamo di richiedere direttamente al costruttore dei quadri (desumibile
dall’etichetta posta sulla carpenteria degli stessi) copia della relativa certificazione.
Qualora il produttore sia irreperibile è possibile sanare alla mancanza evidenziata eseguendo a una nuova serie di prove applicando le verifiche di progetto
di cui all’Allegato D (informativo) della citata norma, rimarcando il quadro con
la vostra ragione sociale e la marcatura CE come da indicazioni normative e legislative. All’art. 1 “Campo di applicazione” il testo della norma CEI EN 61439-4
sottolinea:
“La costruzione e/o l’assemblaggio possono essere effettuati da un costruttore
diverso dal costruttore originale”.
7.22 SPD per impianti di illuminazione a LED
Ho un problema con un impianto esterno. Ho dei LED stradali a doppio scaricatore di sovratensione da collegare alla rete di terra: uno si
trova nel corpo illuminante l’altro è esterno, il secondo l’ho collegato
alla conchiglia alla base del palo che scarica poi in un dissipatore , in particolare ne ho posizionati due per ogni fila di pali, uno all’inizio e uno alla fine di linee
lunghe mediamente 150, 200 m. Mi possono bastare due punti o normativamente ne devono inserire di più?
Premesso che sono compiti del progettista dell’impianto elettrico la
scelta ed il posizionamento, con i relativi modi di collegamento, dei
limitatori di sovratensione. Dette attività devono essere dettagliatamente indicate nella relazione di progetto e devono essere allegati alla stessa i
disegni e gli schemi elettrici oltre alle specifiche tecniche dei componenti scelti.
Tipicamente con le nuove sorgenti LED si devono considerare le sovratensioni
di modo comune che si presentano nel corpo dell’apparecchio di illuminazione.
Per garantire la protezione del driver e della sorgente LED il produttore dell’apparecchio di illuminazione equipaggia lo stesso con uno specifico limitatore
di sovratensione (SPD) con caratteristiche elettriche specifiche per l’apparec-
107
chiature da proteggere. Il collegamento a terra del limitatore di sovratensione
è da collegarsi al palo (se in acciaio) o ad un conduttore di protezione all’uopo
predisposto che può essere collegato (con i debiti accorgimenti) ai ferri di armatura del plinto di fondazione (se il palo è in materiale isolante).
Per la protezione dalle sovratensioni di modo differenziale si dovrà valutare, oltre alla probabilità di fulminazione dei sostegni, la lunghezza e la sezione delle
linee di alimentazione.
E’ uso, eseguite le necessarie e preliminari valutazioni, installare un limitatore
di sovratensione a monte del dispositivo generale di protezione differenziale
posto a valle della fornitura in BT (Sistema TT) dedicata all’impianto di illuminazione stradale. Il modo di collegamento di detto SPD è denominato “3+1″,
ovvero il polo da collegare a terra dei singoli limitatori di sovratensione installati
sulle tre fasi è riportato ad uno spinterometro dal quale si diparte il collegamento verso terra. Naturalmente gli SPD devono essere adeguatamente protetti dal
corto circuito mediante fusibili aventi corrente di intervento coordinata.
Ad integrazione della protezione generale si possono installare a protezione
delle scariche dirette, ravvicinate o indirette (e la scelta è sempre del progettista dopo le necessarie valutazioni) per ciascun palo, all’interno della morsettiera a base palo, specifici SPD con Classe di prova II, adeguato grado di protezione IP e grado di protezione del livello d’inquinamento conduttivo secco o di
condensa nell’ambiente.
Utile allo scopo può essere la lettura della Guida CEI 34-156 “Guida per la protezione degli apparecchi di illuminazione con moduli LED dalle sovratensioni”
di recente pubblicazione.
108
conduttori
e condutture
8.1 Tabelle CEI UNEL per scelta e dimensionamento di cavi BT
Per la definizione della sezione dei cavi si fa riferimento alle tabelle
CEI UNEL. Vorrei sapere se esiste un elenco esaustivo di tutte le tabelle pubblicate allo scopo. Inoltre volevo sapere se tali tabelle fossero disponibili gratuitamente (come le regole tecniche come la CEI 0-21) oppure
si devono acquistare.
Parte delle Tabelle CEI UNEL sono ricavate dalla serie di Norme CEI
20-21, ovvero dal recepimento italiano della Norma IEC 60287 declinata in diverse serie rapportate alle singole tipologie di cavi. L’elenco
esaustivo delle tabelle CEI UNEL è parte del Catalogo Generale delle Norme
tecniche edite dal CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano ed è reperibile nel sito
CEI. Purtroppo le Norme CEI non sono gratuite. Le Norme CEI 0-16 e 0-21 sono
editate dal CEI in quanto elaborate di concerto con l’ AEEG (Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico) e per quest’ultima ragione sono distribuite
gratuitamente. Per Sua informazione, tutti i Comitati elettrotecnici nazionali dei
paesi aderenti o affiliati al IEC offrono a pagamento i testi delle norme tecniche.
8.2 Coesistenza tra cavi dati e cavi energia
Posso posare il doppino del citofono o il cavo bus intubati e posati su
passerella metallica insieme ai cavi elettrici? Basta avere intubato i
cavi segnale per dire che sono stati posati separatamente?
109
Sì, può farlo. Al proposito la Norma CEI 64-8 al Paragrafo 528.1
“Vicinanza a conduttore di altri servizi elettrici” è molto chiara nelle
prescrizioni contenute nell’art. 528.1.1:
528.1 Vicinanza a condutture di altri servizi elettrici
528.1.1 I circuiti di categoria 0 e I non devono essere contenuti nelle stesse
condutture, a meno che ogni cavo non sia isolato per la tensione più elevata
presente o ogni anima di cavo multipolare non sia isolata per la tensione più
elevata presente nel cavo.
In alternativa i cavi devono essere isolati per la tensione del loro sistema e installati in un compartimento separato di un tubo protettivo o di un canale; oppure si devono utilizzare tubi protettivi o canali separati.
NOTA: Problemi particolari di interferenza elettromagnetica od elettrostatica
possono sorgere nei circuiti di telecomunicazione, nei circuiti di trasferimento
di dati ed in circuiti simili.
8.3 Distanza tra linee elettriche e tubi dell’acqua
Vorrei sapere quale distanza si dovrebbe mantenere tra una conduttura idrica (mezzo pollice) posta su una parete in muratura e la sottostante linea elettrica sottostante . Sia la conduttura elettrica che
la conduttura idrica (metallica) sono scoperti e si accavallano solo in un punto.
Servono guaine protettive? Quali tipi di danno si potrebbero verificare? Dovuti
a perdite idriche, fulmini, ecc. ). C’è una normativa di riferimento?
Le modalità di posa delle condutture elettriche dipendono dal tipo
di conduttori utilizzati o, meglio, dal tipo di isolante che utilizzano.
La posa che ci sembra di individuare dalla sua spiegazione è a vista,
all’esterno (non incassata) ma non specifica il tipo di cavo utilizzato.
Per la modalità di posa a vista se viene usato cavo multipolare in guaina con
un isolamento di un gradino superiore alla tensione nominale del sistema (cavi
600/1000V per sistemi 230/400V) non sono richiesti provvedimenti addizionali
110
perché si ritiene il cavo con isolamento equivalente al doppio (classe II). Nel
caso si utilizzassero conduttori con isolamento inferiore o cordine, è necessario infilarle in guaine o tubi protettivi isolanti adeguati. La norma di riferimento
è la Norma CEI 64-8.
Per quanto riguarda i fulmini il problema si pone solo a seguito di una valutazione del rischio che prevede una protezione (LPS) (parafulmine) dai fulmini,
l’LPS deve essere progettato da professionista che valuterà i necessari provvedimenti.
La norma di riferimento è la Norma CEI 81-10.
8.4 Portata dei cavi in continua e Tabella CEI UNEL 35026
Per calcolare la portata dei cavi posati in tubi o canali interrati interrati si deve fare riferimento alla Tabella CEI UNEL 35026. I dati contenuti in tabella sono validi anche per la corrente continua, o esiste un
altro riferimento normativo?
Vale anche per la corrente continua. La CEI UNEL 35026 lo chiarisce
subito, al capitolo 1: “La presente Norma è applicabile ai cavi operanti in sistemi per tensione nominale fino a 1000 V in corrente alternata
a frequenza industriale (50, 60 Hz) e a 1500 V in corrente continua”.
8.5 Colore dei cavi
Devo effettuare il revamping di alcune cabine di un impianto ove è
prevista anche la sostituzione dei cavi di potenza (previsti FG7 da 300
mm2) che collegano il Power Center al trafo di distribuzione. Dall’aggiornamento della norma sembra imposto il cavo di colore blu per il neutro,
che però attualmente sembra difficilmente reperibile sul mercato; per ovviare a
quanto sopra, è ancora ammesso l’utilizzo della nastratura delle terminazioni ?
Il dubbio è anche che, poichè l’impianto è vecchio e non tutte le cabine verranno rinnovate, e nelle stesse sono presenti colori uniformi dei cavi, si verrebbe a
111
creare una situazione ibrida che rischia di generare dubbi al manutentore che
non conosce l’impianto.
Il codice colori a cui fa riferimento prescrive il colore dell’isolante,
non della guaina. I cavi unipolari FG7(O)R hanno la guaina grigia e
l’isolante generalmente nero. I cavi unipolari con guaina se utilizzati
come conduttori di neutro (come nel suo caso) devono avere “fascetta” di colore blu. Per quanto riguarda la sicurezza dell’operatore ricordo che in ogni caso
il conduttore di neutro deve essere considerato un conduttore attivo a tutti gli
effetti.
Conduttore
Conduttore
Isolante
Isolante
Guaina
Guaina
CAVO MULTIPOLARE
CAVO UNIPOLARE
8.6 Dimensionamento dei cavi BT
Devo collegare una macchina da 35 kW con una lunghezza di circa 30
m, che interruttore devo montare e che sezione di cavo devo posare?
C’è una formula, oppure watt/volt è sufficiente?
Uno dei metodi per calcolare la sezione dei cavi e la relativa protezione ricorre alle tabelle CEI-UNEL per la definizione della nota formula
IB ≤ IN ≤ IZ
112
IB = corrente di impiego della linea;
IN = corrente nominale o portata dell’interruttore;
IZ = portata del cavo.
Il procedimento di calcolo e verifica, può essere così strutturato:
Calcolo della corrente di impiego IB dell’utilizzatore, scelta del tipo e della sezione del cavo nonchè della modalità di posa in funzione della corrente di impiego
e del tipo di attività; verifica della caduta di tensione (ad esempio entro il limite
massimo del 4% consigliato dalla Norma CEI 64-8), scelta dell’interruttore.
8.7 Corrugato flessibile nei telai del cartongesso: si può?
Devo realizzare l’impianto elettrico in un alloggio di circa 120 m² e la
ditta che eseguirà la parte edile al fine di evitare rotture consistenti a
livello pavimento vorrebbe che canalizzassi la gran parte delle condutture elettriche sul telaio metallico della struttura in cartongesso fissando
con fascette le normali tubature corrugate che normalmente si usano sottotraccia.
Le mie perplessità sono:
- un intero impianto canalizzato così rappresenta un insieme precario troppo
dipendente da una sovrastruttura non stabile nel tempo;
- la guaina corrugata in PVC è adatta per una posa “sottotraccia” e nel tempo
potrebbe spaccarsi e non assicurare più il doppio isolamento con il telaio metallico;
- sarebbe più opportuno canalizzare tubi a parete del tipo rigido come negli impianti commerciali con conseguenti maggiori addebiti di manodopera.
In sostanza, la soluzione proposta dal muratore è elettricamente legittima?
Quello che lei definisce impianto nel controsoffitto è, in effetti, solo
la conduttura dell’impianto elettrico. La conduttura di un impianto
elettrico, come può rilevare dall’art. 26.1 della Norma CEI 64-8 sotto
riportato, è costituita da più componenti quali i cavi multipolari o unipolari
113
(conduttori), gli elementi che ne assicurano l’isolamento e protezione meccanica (guaina, tubo, ecc.), il loro supporto e fissaggio (canale, tubo, passerella,
mensole, tasselli, fascette, ecc.). Tutti questi componenti devono essere realizzati e installati a regola d’arte e solo l’uso combinato di questi componenti, secondo le istruzioni del produttore e le norme di prodotto relative, rappresenta
l’esecuzione a regola d’arte (a norme CEI). In altre parole, i conduttori possono
essere posati in controsoffittatura purché siano posati su sistemi di supporto e
fissaggio realizzati, a regola d’arte, allo scopo (passerelle e canali con i relativi
sistemi di fissaggio).
26.1 Conduttura
Insieme costituito da uno o più conduttori elettrici e dagli elementi che assicurano il loro isolamento, il loro supporto, il loro fissaggio e la loro eventuale
protezione meccanica.
Per sua comodità riportiamo anche l’art. 132.7 relativo alla scelta dei tipi di
condutture e relativi modi di posa.
132.7 Tipi di condutture e relativi modi di posa
La scelta del tipo di conduttura e del relativo modo di posa dipende: dalla natura
dei luoghi; dalla natura delle pareti o delle altre parti dell’edificio che sostengono le condutture; dalla possibilità che le condutture siano accessibili a persone
e ad animali; dalla tensione; dalle sollecitazioni termiche ed elettromeccaniche
in caso di cortocircuito; dalle altre sollecitazioni alle quali le condutture possano prevedibilmente venire sottoposte durante la realizzazione dell’impianto
elettrico o in servizio.
8.8 Differenza tra cavo FG7 e FROR
Mi chiedo spesso quale sia la differenza costruttiva tra un cavo FG7 e
un FROR, dato che sembrano molto simili tra loro.
Dove si possono trovare le caratteristiche dei cavi, oltre che sui cataloghi dei costruttori?
114
La designazione dei cavi si basa sulla tabella CEI UNEL 35011, che
“costruisce” una sigla identificativa univoca per ogni tipo di cavo sulla base delle caratteristiche delle varie parti componenti, a partire
dall’interno verso l’esterno. Un cavo “FG7OR” è un cavo a conduttore flessibile
(F) isolato con gomma elastomerica (G7) di forma rotonda (O) con guaina in
PVC (R). Un “FROR” ha sia guaina che isolamento in PVC.
8.9 Cavi LS0H: obbligatori per un albergo con 50 posti letto?
Vorrei avere i vostro parere (vista l’attendibilità delle vostre risposte,
che leggo sempre con interesse) in merito alla risposta ad un quesito
pubblicato su *** (portale di settore). Ecco la domanda del collega:
“Sto progettando l’impianto elettrico per un albergo con 50 posti letto (25 camere). Il comando dei VVF mi dice che i conduttori elettrici all’interno dell’albergo debbono essere in cat 9 (non FG7 o N07VK) In quanto non emettono fumi
tossici. La domanda è: sono obbligato? visto i costi di questi cavi?”
La risposta del loro “esperto”:
“Sull’argomento la CEI 11-17 è chiara: “Qualora cavi in quantità rilevanti siano
installati in ambienti chiusi frequentati dal pubblico, oppure si trovino a consistere in ambiente chiuso con apparecchiature particolarmente vulnerabili da
agenti corrosivi, deve essere tenuto presente il pericolo che i cavi stessi bruciando sviluppino gas tossici o corrosivi. Ove tale pericolo sussista occorre
fare ricorso a cavi aventi la caratteristica di non sviluppare gas tossici o corrosivi ad alte temperature”.
Gli hotel sono chiaramente “ambienti chiusi frequentati dal pubblico”, oltre ad
essere “a lento abbandono”. Considerando che i moderni impianti richiedono
quantità rilevanti di cavi, l’impiego di soluzioni LS0H è necessario. I cavi LSOH
– Low Smoke Zero Halogen, oltre ad un limitato sviluppo di fumi opachi, non
provocano l’emissione di agenti chimici aggressivi per la salute umana. Simili
cavi, contrariamente a quanto si è portati a credere, non sono però insensibili
al fuoco. Il loro autentico vantaggio, in caso di incendio, è rappresentato dal
115
fatto che le fiamme provocano un basso sviluppo di fumi ed una limitata esalazione di gas corrosivi e tossici“.
Ora, senza entrar nel merito del riferimento normativo decisamente fuori luogo
(la 11-17 è una norma dedicata a impianti di produzione, trasmissione e distribuzione pubblica di energia e che non centra niente con gli impianti privati),
è davvero necessario ricorrere ai cavi LS0H? e se sì: quali sono gli obblighi di
legge?
Il decreto 9 aprile 1994 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive
turistico – alberghiere” all’art. 9 del Titolo II Disposizioni relative alle
attività ricettive con capacità superiore a 25 posti letto – Parte prima – Attività
di nuova costruzione , Parte seconda attività esistenti indica le prescrizioni riferite agli impianti elettrici” riporta le seguenti prescrizioni:
“Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge n. 186 del
1° marzo 1968 (G.U. n. 77 del 23 marzo 1968). In particolare, ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici: non devono costituire causa primaria
di incendio o di esplosione; non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comporta-mento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d’uso dei singoli locali; devono
essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori
servizio dell’intero sistema (utenza); devono disporre di apparecchi di manovra
ubicati in posizioni “protette” e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti
cui si riferiscono…
...Omissis”
Pertanto la Regola tecnica di prevenzione incendi nulla prescrive nel merito
rinviando alle norme CEI e al generale criterio progettuale che “il comportamento al fuoco della membratura ( = cablaggio) deve essere compatibile con la
destinazione d’uso dei locali”.
116
La Norma CEI 11-17 Terza edizione in data 1.09.2006 Fascicolo 8402 “Impianti
di produzione, trasmissione e distribuzione pubblica di energia elettrica. Linee
in cavo” al Capitolo 2 “Campo di applicazione” recita:
“La presente Norma si applica agli impianti di produzione, trasmissione e distribuzione pubblica di energia elettrica a bassa, media ed alta tensione; si applica
altresì agli impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale superiore a 1000
V in corrente alternata ed a 1500 V in corrente continua, quando non esistano
Norme in merito. La presente Norma si applica agli impianti nuovi ed alle trasformazioni radicali degli impianti esistenti.”
Quindi la stessa si applica in assenza di specifiche norme nel merito. Per il caso
da Lei prospettato le prescrizioni di norma tecnica riferite alla posa dei conduttori esistono eccome e sono contenute nella Norma CEI 64-8 al Capitolo 52
“Scelta e messa in opera delle condutture (elettriche)” e al Cap 751 (Ambienti
a maggior rischio in caso d’incendio) all’ art. 751.04.2.6 “Tipi di condutture ammessi “. Nello specifico è pienamente applicabile l’articolo 751.04.2.6 “Tipi di
condutture ammessi” che riporta:
Le condutture (comprese quelle che transitano soltanto) devono essere realizzate in uno dei modi indicati qui di seguito in a), b), c):
a1) condutture di qualsiasi tipo incassate in strutture non combustibili; a2) condutture realizzate con cavi in tubi protettivi metallici o involucri metallici, entrambi con grado di protezione almeno IP4X; a3) condutture realizzate con cavi
ad isolamento minerale aventi la guaina tubolare metallica continua senza saldatura con funzione di conduttore di protezione sprovvisti all’esterno di guaina
non metallica.
E’ anche applicabile l’articolo 751.04.3 “Prescrizioni aggiuntive per gli ambienti di cui in 751.03.2” dove si specifica che:
“Per i cavi delle condutture di cui in 751.04.2.6 b) e c) si deve valutare il rischio
117
nei riguardi dei fumi, gas tossici e corrosivi in relazione alla particolarità del
tipo di installazione e dell’entità del danno probabile nei confronti di persone
e/o cose, al fine di adottare opportuni provvedimenti. A tal fine sono considerati
adatti i cavi senza alogeni (LSOH) rispondenti alle Norme CEI EN 60332-3 (CEI
20-22), CEI EN 50267 e CEI EN 61034 (CEI 20-37) per quanto riguarda le prove.
Le tipologie di cavo sopra riportate sono conformi alle Norme CEI 20-13, CEI
20-38 e alla Norma CEI 20-20/15.
NOTA Si ricorda che devono essere rispettate le condizioni di cui in 751.04.2.8 b).
PARTE COMMENTO: Esempi di cavi LSOH sono i seguenti:
a) Cavi con tensione U0/UN = 0.6/1kV: FG7OM1, FG7OM2, FG10OM1, FG10OM2.
b) Cavi con tensione U0/UN = 450/750V: N07G9-K, FM9, H07Z1-K Type 2
A nostro parere l’obbligo di utilizzare i cavi cosiddetti LSHO non si evidenzia
per le condutture di cui alle pose a1 e a2 dell’art. 751.04.2.6, ovvero per la posa
in tubi incassati nella muratura e in tubi metallici con IP4X, pose nelle quali sono
difficilmente ipotizzabili elevati volumi di cavi in fascio e altresì non si possono
realizzare condizioni di combustione dei conduttori in quanto il volume di comburente all’interno delle canalizzazione è ridotto.
Per le altre condizioni di posa riportate nell’art. 751.04.2.6 così come indicato
nell’art. 751.04.03 deve essere valutato il rischio per il rilascio di fumi, gas tossici e corrosivi in rapporto alle condizioni di posa e all’entità del danno.
La valutazione del rischio, e quindi la scelta di adottare o meno cavi senza alogeni, deve essere condotta dal progettista dell’impianto elettrico di concerto
con il tecnico della prevenzione incendi in rapporto al grado REI dei compartimenti, al numero e alle condizioni di posa dei conduttori, alla velocità di evacuazione dai locali e alle condizioni specifiche di installazione.
In termini generali possiamo condividere la prescrizione che per elevati volumi
di cavi nelle condizioni di posa b) e c) sia da valutare l’impiego di cavi cosiddetti
118
LSOH. Da considerare in tale ipotesi il necessario impiego di mezzi (barriere,
etc.) per impedire la propagazione dell’incendio secondo le prescrizioni indicate nell’articolo 751.04.2.8 “Requisiti delle condutture per evitare la propagazione dell’incendio”.
8.10 Un unico multipolare utilizzato per collegare due circuiti distinti
Nel collaudare/verificare impianti di distribuzione dell’energia elettrica di attività commerciali, ho rilevato la presenza di cavi multipolari (5 conduttori) utilizzati per collegare due circuiti distinti (F+N),
protetti, separatamente, con rispettivi interruttori automatici magnetotermici.
Premesso che l’installatore, vista la presenza di un unico conduttore di colore
blu, ha utilizzato una delle tre anime (colore marrone) come neutro del 2° circuito, identificando tale conduttore con nastro isolante di colore blu, ritengo che
tale soluzione disattenda le prescrizioni normative sia in materia di identificazione dei conduttori, sia in materia di sicurezza per interventi di manutenzione.
Ha ragione.
E’ una schifezza!
Lo faccia sistemare.
8.11 Quali distanze tra cavi MT e uno scarico fognario?
Vorrei sapere informazioni sulle distanze da mantenere tra una linea
elettrica interrata da 20.000 V e una nuova tubazione di scarico fognatura da realizzare interrata con tubazione in polietilene in pressione.
Se è possibile realizzarla vicino ai cavi elettrici e a che profondità e a che distanza bisogna realizzarla.
Alla condizione di posa da Lei citata si applicano:
- le regole generali di cui alla Norme CEI 64-8/5 art. 528.2 ”Vicinanza
a condutture di servizi non elettrici“;
- le regole specifiche indicate dalla Norma CEI 11-17 Cap. 6 “Coesistenza tra
cavi di energia ed altri servizi tecnologici interrati“ e per quanto applicabili le
119
prescrizioni di cui:
- alla Norma CEI UNI 70030 “Impianti tecnologici sotterranei - Criteri generali
di posa”
- alla Norma CEI UNI 70029 “Strutture sotterranee polifunzionali per la coesistenza di servizi a rete diversi – Progettazione, costruzione, gestione e utilizzo
- Criteri generali e di sicurezza“.
La distanza minima per la posa di una conduttura elettrica che incrocia una
tubazione metallica è di 0,5 metri riducibile a 0,3 m nel caso di interposizione
tra il cavo e la tubazione metallica di un setto di protezione di materiale non
metallico e con profondità di posa superiore a 0,5 m.
Per la posa affiancata ad una tubazione metallica la distanza è indicata dalla
Norma CEI 11-27 è di 0,3 m sempre con profondità di posa superiore a 0,5 m,
eventualmente riducibile secondo accordi tra gli esercenti i due servizi tecnici.
Per le eventuali giunte sul cavo la distanza di posa dalle conduttore metalliche
non deve essere inferiore ad 1 m.
Essendo la tubazione in oggetto non metallica è possibile derogare dalle distanze indicate nella CEI 11-27 purchè vi sia accordo tra gli esercenti i due
servizi tecnici.
8.12 Posa in canale completamente racchiuse
in materiali non combustibile
Ai sensi della norma UNI 12845 (ed. marzo 2016) , in caso di installazione di cavi resistenti al fuoco tipo FTG10(O)M1 (quindi resistenti
al fuoco per costruzione) la posa deve essere eseguita in uno dei seguenti modi: controssoffitti; cavedi chiusi e condotti non combustibili; su canalette portacavi completamente racchiuse in materiale non combustibile.
Nel caso in esame il cavo correrebbe entro canaletta metallica in ambiente. Il
quesito è relativo alla definizione di “completamente racchiuse in materiale non
combustibile”: nel caso specifico la canaletta metallica di per se già non combustibile è ammessa ?
Altrimenti qualora essa fosse da racchiudere entro materiale (?) non combustibile a cosa si fà riferimento ?
120
La dizione “completamente racchiuse in materiali non combustibile”
comprende anche il canale metallico con grado di protezione adeguato all’ambiente di installazione. Se il cavo deve essere posato in
cavedi chiusi o su canalette portacavi completamente racchiuse in materiale
non combustibile, il termine “non combustibile” è da assegnarsi a materiali,
componenti resistenti al fuoco con grado REI adeguato alla classe del compartimento attraversato.
8.13 Autorimesse sotterranee: quale posa?
Nei garage sotterranei l’impianto elettrico è obbligatorio farlo con la
tubazione esterna?
Non esiste un obbligo specifico. Nei luoghi a maggior rischio in caso
d’incendio l’articolo 751.04.2.6 della Norma CEI 64-8/7 permette in
detti luoghi la realizzazione delle condutture in tre modi: a), b), c).
Il modo a1) prevede la realizzazione delle condutture mediante conduttore di
qualsiasi tipo incassate in strutture non combustibili. Pertanto l’utilizzo di tubazioni ad incasso è possibile.
Devono essere rispettate le seguenti :
1) Protezione dalle sovracorrenti posta all’origine dei circuiti;
2) Grado di protezione degli involucri non inferiore a IP 4X.
8.14 Colore dei conduttori negli impianti con UN = 230/127 V
Fermo restando il giallo-verde per la terra quali sono gli obblighi sui
colori dei conduttori per i vecchi impianti domestici con distribuzione
a due fasi da 126 / 127V? Nell’ottica di predisposizione dell’impianto
per un futuro passaggio al più usuale sistema fase-neutro è lecito o è obbligatorio l’uso del conduttore azzurro per una delle due fasi?
Il dubbio mi viene perché a tutti gli effetti non sarebbe un neutro ma una fase
uguale all’altra. Per quanto riguarda gli interruttori, in ottica di sicurezza mi
121
verrebbe da dire che dovrebbero essere 2P, ma come trattano il problema le
norme?
L’argomento non è trattato diffusamente dalle Norme, anche perchè
quella descritta (anche se ancora molto diffusa in Italia) non è una
tipologia di distribuzione contemplata dall’Authority: la Norma CEI
8-6 “Tensioni nominali dei sistemi elettrici di distribuzione pubblica a bassa tensione” (V2) stabilisce i valori nominali della tensione nominale: 400 V fra le fasi
per le reti trifasi a tre conduttori; 230 V fra fase e neutro. Nella Guida CEI 64-14
”Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori” si legge:
Art 7.2 Esame a vista
- per utilizzazioni limitate nel tempo, come ad esempio in impianti con tensione
nominale 220/127 V per i quali è prevista una futura trasformazione a 400/230
V, il colore blu può essere utilizzato per un conduttore di fase destinato a diventare conduttore di neutro;
… il che sembra ragionevole, considerando che un conduttore blu deve essere
considerato a tutti gli effetti un conduttore attivo.
La corrente in caso di cortocircuito tra i due poli è la stessa su entrambi i conduttori, per cui un interruttore 1P + N è in grado di intervenire su comando dello
sganciatore posto su un solo polo (la stessa considerazione per il sovraccarico).
In un circuito fase-fase come quello del caso in oggetto un interruttore 1P + N
non può intervenire per un guasto verso terra sulla fase non protetta, può quindi essere utilizzato solo a valle di un interruttore differenziale.
8.15 Norma CEI UNEL 36762: esistono corrispondenze internazionali?
Volevo sapere se e quali sono le norme internazionali (EIA/TIA, ISO/
IEC…) corrispondenti alla norma CEI UNEL 36762 e valevoli per i cavi
trasmissione dati UTP o FTP (Cat. 6, Cat. 6A) in rame e fibra ottica.
122
La Norma CEI UNEL 36762 è una norma nazionale che non ha corrispondenze dirette a livello CENELEC e IEC. Per i cavi UTP o FTP per
trasmissione dati ci si può riferire a: ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568C.2, EN 50173-1 2011.
Sul catalogo CEI in corrispondenza delle attività del CT 46 “Cavi simmetrici e
coassiali, cordoni, fili, guide d’onda, connettori per radiofrequenza“ potrà trovare le norme nazionali ed i riferimenti europei e internazionali riferiti ai tipi di
cavo in oggetto.
8.16 Quale norma fissa la durata dei cavi MT?
Qual’è la norma, se esiste, che riporta la scadenza dei cavi, in particolare dei cavi di MT.
Non esistono “scadenze” o “best before” per l’utilizzo dei cavi, indipendentemente dalla tipologia. La durata di vita media del cavo è
funzione di una serie di fattori: caratteristiche e temperature di posa,
correnti di impiego, tempo di permanenza del guasto a terra (per i cavi MT), criteri di protezione, regimi di carico e sovraccarico, corto circuiti, caratteristiche
degli isolanti, etc. etc..
Nella Norma CEI 11-17 “Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione
pubblica di energia elettrica. Linee in cavo“ Fascicolo 8402 Terza Edizione Data
Pubblicazione 2006-07, sono dettagliati i criteri per la progettazione, l’esecuzione, le verifiche e l’esercizio delle linee di energia in cavo a corrente continua
ed alternata. In particolare ricordiamo il Capitolo 8 che identifica le procedure
di collaudo dopo la posa, e il Capitolo 8.6 dove sono indicate le prove periodiche e di monitoraggio da eseguirsi sui diversi tipi di cavo.
A proposito di cavi cogliamo l’occasione per ricordare che dal 1° luglio 2016 è
entrato in vigore il ”Regolamento Prodotti da Costruzione” meglio noto come
Regolamento CPR (UE 305/2011) che avrà periodo di coesistenza con la vigente normativa sino al 1° luglio 2017.
Ai sensi del Regolamento si considerano per i cavi la reazione al Fuoco, la resi
123
stenza al Fuoco e il rilascio di sostanze nocive.
Le caratteristiche dei cavi, le prove alle quali sono stati sottoposti e gli altri
criteri significativi per la qualità del prodotto sono riassunti in un ”Sistema di
Valutazione e Verifica della Costanza delle Prestazioni (AVCP)“ che porta il fabbricante del cavo a redigere per lo stesso una specifica “Dichiarazione di Prestazione” (DoP), ed apporre al prodotto la marcature CE.
Di questo sistema e del mantenimento dei requisiti prestazionali sono responsabili il fabbricante, il distributore, l’importatore e il mandatario. Naturalmente
l’installatore dovrà predisporre l’adeguata e corretta documentazione tecnica
per ogni cavo installato.
8.17 Portata dei cavi su più piani in passerella
Come si calcola la portata dei cavi ubicati su più piani in passerella?
Potreste allegare un esempio pratico e numerico?
La portata dei cavi IZ in Ampere nelle condizioni di posa più comuni
(da inserire nella disequazione di cui all’art. 433.2 della Norma CEI
64-8/4 “Coordinamento tra conduittori e dispositivi di protezione” ai
fini della protezione contro il sovraccarico) viene indicata nelle Tabelle I e II della Norma CEI-UNEL 35024/1 “Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o
termoplastico per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua Portate di corrente in regime permanente per
posa in aria“.
La portata IZ di un cavo in una specifica condizione di installazione viene ricavata dalla seguente formula:
IZ = I0 x k1 x k2
dove:
I0 = portata in aria a 30 °C relativa al metodo di installazione previsto, ricavata
dalle
124
Tabelle I o II;
k1 = fattore di correzione per temperature ambiente diverse da 30 °C (Tabella III);
k2 = fattore di correzione per più circuiti installati in fascio o strato (Tabella IV,V
o VI)
8.18 Tubi e canali in locali adibiti a lavorazione
di prodotti ad uso alimentare
Ci sono prescrizioni per l’utilizzo di canalizzazioni portacavi in metallo e tubazioni esterne in PVC nelle cucine o comunque nei locali
ad uso alimentare? Il quesito non riguarda problemi di tipo elettrico
quanto quelli di tipo sanitario.
Oltre alle prescrizioni generali e particolari derivanti dalla normativa
elettrica (gradi di protezione IP, eventuale protezione contro le esplosioni, etc. etc.) sono da applicare le prescrizioni di carattere igienico-sanitario.
I criteri di scelta dei componenti elettrici e delle canalizzazioni portacavi in
metallo e per le tubazioni esterne nei locali adibiti a lavorazione di prodotti ad
uso alimentare derivano dall’applicazione dellle prescrizioni riportate nel “Regolamento 852/04/CE sull’igiene dei prodotti alimentari”, nel Regolamento N.
1935/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i “materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE”, e nei regolamenti di
igiene comunali. Nei locali adibiti alla lavorazione di prodotti ad uso alimentare
sono da rispettare, tra le altre, le seguenti condizioni:
- pareti intonacate e rivestite, per altezza non inferiore a 2 m, con materiali impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili,
- soffitti e attrezzature sopraelevate devono essere realizzati in modo tale da
evitare accumulo di sporcizia, formazione di muffa e caduta di particelle,
- le superfici e le attrezzature a contatto con gli alimenti devono essere idonee
a tale scopo oltre ad essere facilmente pulibili, disinfettabili, in materiale liscio,
125
lavabile, resistente alla corrosione e non tossico.
Pertanto le parti degli impianti elettrici (canalizzazioni, prese, cassette, quadri,
apparecchi di illuminazione, etc.) devono rispettare le condizioni soprariportate e in particolare se “a contatto con gli alimenti”, ovvero se adiacenti ai piani di
lavorazione degli stessi, essere: “facilmente pulibili, disinfettabili, in materiale
liscio, lavabile, resistente alla corrosione e non tossico”.
Alcuni materiali di uso comune nella componentistica elettrica (ad esempio vetroresina, acciaio zincato, PVC, alcune resine termoplastiche) non presentano
caratteristiche fisico-chimiche adeguate per rispondere in modo completo alle
prescrizioni di carattere igienico-sanitario.
Pertanto le scelte dei materiali operate dal progettista e dall’installatore dovranno essere preventivamente verificate con il progettista della cucina o con
il tecnologo alimentare o con il funzionario dell’ente di controllo (ASL/ARPA) ai
fini del pieno rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie.
Possiamo consigliare di utilizzare nelle aree prossime alla lavorazione degli alimenti componenti e canalizzazioni in acciaio inox (austenitici) del tipo AISI 304
o 316 in rapporto alla corrosività dei alimenti in lavorazione.
126
riferimenti
normativi
e legislativi
9.1 Impianto elettrico in macelleria: quali riferimenti normativi?
Un mio cliente ha intenzione di aprire un negozio adibito a macelleria. Se dovessi fargli l’impianto a quali norme mi dovrei attenere?
Il riferimento è la Norma CEI 64-8, con particolare riferimento ai sistemi TT. In ogni caso ricordo che la progettazione di un impianto ad
uso terziario deve essere affidata a professionista iscritto agli albi
professionali quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 m2.
9.2 Predisposizione delle infrastrutture: quale riferimento?
Devo rifare la tubazione elettrica in un condominio, e vorrei fare la
predisposizione per la fibra ottica, ma non trovo nessuna guida in
proposito. Potete darmi delle indicazioni?
Le consiglio la Guida CEI 64-50 “Edilizia ad uso residenziale e terziario. Guida per l’integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la
predisposizione delle infrastrutture per gli impianti di comunicazioni
e impianti elettronici negli edifici. Criteri generali“, giunta attualmente alla sesta edizione.
127
9.3 Norme specifiche per gli impianti di illuminazione votiva
Esistono norme specifiche per la progettazione degli impianti di illuminazione votiva nei cimiteri?
Può sembrare strano ma non esistono norme tecniche specifiche per
la progettazione e l’installazione degli impianti di illuminazione votiva
nei cimiteri. Le valutazione tecniche, le classificazioni per i luoghi e i
sistemi elettrici, i modi di protezione contro i contatti diretti e intediretti,i criteri
di protezione da sovraccarico e da corto circuito sono contenuti nell’unica norma applicabile che è la Norma CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione
nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente
continua“, edita il primo novembre 2012.
9.4 Quali Norme per gli impianti elettrici in Albania?
Qual è l’ente normatore in Albania? Esiste una Norma equivalente
alla nostra Norma CEI 0-16?
L’Albania è un paese affiliato al CENELEC dal gennaio 2002. L’ente
normatore è il DPS – General Directorate of Standardization-Albania
(www.dps.gov.al). Per quanto riguarda il mercato elettrico e le relative regolamentazioni l’ente di riferimento è l’ERE – Albanian Energy Regulator
Authority (www.ere.gov.al).
9.5 Mense aziendali: esistono riferimenti normativi specifici?
Esistono norme specifiche per la realizzazione di impianti elettrici
a servizio delle mense aziendali? Devono essere ritenuti ambienti a
maggior rischio in caso di incendio?
128
Non vi sono norme CEI, o di altro Ente normatore europeo, specifiche
per i locali mense aziendali. Ai locali mense è applicabile la Norma
CEI 64-8. Qualora vi sia presenza di cucine a gas a servizio dei locali mensa è necessario procedere alla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione (cucina) ai sensi della Norma CEI-EN 60079-10 (CEI 31-30) e
la progettazione degli impianti elettrici secondo CEI-EN 60079-14 (CEI 31-33).
Esempi per la classificazione sono indicati nella Guida CEI 31-35 e successive
varianti.
Riguardo la classificazione come ambiente a maggior rischio in caso d’incendio, risulta necessario procedere alla valutazione dei rischi e all’esame dell’attività ai sensi della disciplina di prevenzione incendi (D.Lgs. 81/08, DPR 151/11,
D.Lgs 106/09, decreto 10.03.90) al fine dei determinare la tipoligia del locale
anche con riferimento alle indicazioni del Cap. 751.03.1.1 della Norma CEI 648/7 in rapporto alle specifiche condizioni di costruzione, ubicazione, gestione
dei locali mensa.
9.6 “Norma tecnica applicabile all’impiego”
nella dichiarazione di conformità dell’antennista
La mia impresa artigiana si occupa prevalentemente di installazione
di impianti d’antenna, abbiamo tutte le abilitazioni del caso in camera di commercio. Il dubbio che vorremmo chiarire riguarda la dichiarazione di conformità: il responsabile tecnico di una società per cui abbiamo
realizzato l’impianto d’antenna ha criticato che nel campo “dichiara di aver seguito la normativa tecnica” abbiamo scritto “Norma CEI 100-7“. Noi abbiamo
sempre indicato quel riferimento. E’ sbagliato? Qual è il riferimento corretto?
In realtà la “100-7” non è una Norma, ma una Guida “per l’applicazione delle Norme sugli impianti di ricezione televisiva“. La Guida CEI
100-7 (l’edizione attualmente in vigore è del dicembre 2012 + variante V1 del 2013 e un’errata corrige del 2014) è stata preparata dal CEI, Comitato
Elettrotecnico Italiano, per rendere più semplice l’utilizzo da parte dell’utente
129
delle principali norme CEI applicabili agli impianti di distribuzione in cavo per
segnali televisivi, sonori e interattivi (impianti d’antenna):
. La Norma CEI EN 60728-1(CEI 100-147 “Impianti di distribuzione via cavo per
segnali televisivi, sonori e servizi interattivi - Parte 1: Prestazioni dell’impianto
per i percorsi diretti“);
. La Norma CEI EN 60728-10 (CEI 100-136 “Impianti di distribuzione via cavo
per segnali televisivi, sonori e servizi interattivi - Parte 10: Prestazioni dell’impianto per la via di ritorno“);
. La Norma CEI EN 60728-11 (CEI 100-126 “Impianti di distribuzione via cavo
per segnali televisivi, sonori e servizi interattivi - Parte 11: Sicurezza“).
Quindi consiglierei di citare (dopo averle lette!) almeno il rispetto della Norma
CEI 100-126 e della Guida CEI 100-7.
Per sua comodità riporto la presentazione della Guida CEI 100-7, che consiglio
di acquistare sul CEI Webstore:
Guida CEI 100-7
“Guida per l’applicazione delle Norme sugli impianti di ricezione televisiva”
“Questa Guida tratta i requisiti di funzionalità e sicurezza degli impianti di ricezione televisiva alla luce delle prescrizioni delle Norme tecniche della serie EN
60728, mettendo in evidenza gli aspetti che richiedono particolare attenzione
durante la progettazione, l’installazione ed il collaudo anche con riferimento
alle prescrizioni legislative (L. 186/68, DM 37/08, DM 11/11/05 e smi).
Le principali novità che vengono introdotte in questa quarta edizione della Guida, rispetto alle edizioni precedenti, sono:
- l’inserimento della distribuzione in fibra ottica;
- la definizione delle caratteristiche elettriche dei segnali che entrano nell’appartamento attraverso la HNI (Home Network Interface), al fine di consentire
la progettazione e realizzazione dell’impianto d’appartamento che garantisca
segnali alle prese d’utente con qualità specificata;
- la definizione delle caratteristiche elettriche dei segnali ricevuti dall’antenna
che entrano nel terminale di testa, al fine di ottimizzare la qualità dei segnali
130
forniti alle prese d’utente;
- nuovi criteri di valutazione del rischio e requisiti per la protezione contro i
fulmini;
- indicazioni circa la coesistenza degli impianti d’antenna con il servizio LTE.
La Guida in oggetto sostituisce completamente la Guida CEI 100-7:2005-02 e
l’Appendice CEI 100-7/A:2006-05.
La presente versione della Guida incorpora l’Errata Corrige n. 1 di Febbraio 2013.
Coloro che fossero in possesso della versione precedente della Guida, ma di pari
edizione (non comprensiva delle pagine suddette), possono scaricarle gratuitamente collegandosi all’apposita Sezione di WebStore attraverso il link del pannello di navigazione presente in questa stessa scheda bibliografica”.
9.7 Videosorveglianza: quali riferimenti legislativi?
Quali disposti legislativi vigono in materia di installazione di impianti
di videosorveglianza (norme e leggi, anche in materia di privacy).
Il riferimento legislativo è il “Provvedimento in materia di videosorveglianza” emesso dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010 con riferimento al “Codice in materia di
protezione dei dati personali” (D.Lgs. n° 196 del 30 giugno 2003) che ha recepito la Direttiva 95/46/CE del 24.10.1995 relativa alla tutela delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione
di tali dati.
9.8 Data esatta dell’entrata in vigore della 46/90
Qual è la data precisa dell’entrata in vigore della legge 46/90? Ne ho bisogno
ai fini dell’applicabilità dell’articolo numero 8 del decreto 37/08, in quanto
vorrei sapere o meno se si può redigere una dichiarazione di rispondenza.
131
La legge 5 marzo 1990, n.46 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 12 marzo 1990 ed è entrata in vigore
il giorno successivo, ovvero il 13 marzo 1990. L’articolo del decreto
37/08 che introduce la dichiarazione di rispondenza non è l’8, ma il 7 comma 6:
Decreto 22 gennaio 2008, n.37
..omissis..
Art. 7. Dichiarazione di conformita’
..omissis..
6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformita’ prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all’articolo 15, non sia stata prodotta o non sia piu’
reperibile, tale atto e’ sostituito – per gli impianti eseguiti prima dell’entrata
in vigore del presente decreto – da una dichiarazione di rispondenza, resa da
un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze
tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni,
nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilita’, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti
non ricadenti nel campo di applicazione dell’articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata di cui all’articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si
riferisce la dichiarazione.
9.9 Dubbi sull’applicazione della Norma CEI 0-16
Quando un impianto supera i 100 kW è richiesta all’utente la cabina
di trasformazione MT/BT.
Approntata la cabina secondo la Norma CEI 0-16 l’utente per allacciarla deve approntare una serie di documentazioni. Vi chiediamo se potete
illuminarci indicandoci:
132
(1) La Norma CEI 0-16 a cui oggi fare riferimento è quella del fascicolo 13789 C ?
(2) L’elenco delle documentazioni da approntare dove sono indicate?
(3) Le documentazioni devono essere approntate dall’impresa che contrattualmente ha eseguito i lavori e consegnate al Distributore dal proprietario?
Inoltre vorremmo fare un esempio per chiarirci quanto esposto al punto 8.5.5 (*).
In un box in c.a. è presente l’arrivo del Distributore in MT da cui si diparte la
linea per l’utente dove potrebbe o come non potrebbe essere presente il dispositivo generale (DG) dell’utente. Un anello di terra è posto attorno al box e
ai vertici sono posizionati dei picchetti di terra. La corda di terra allacciata a
quest’anello assieme al cavo di MT sono portati all’edificio da alimentare dove
è presente la cabina di trasformazione. All’impianto di terra dell’edificio, realizzato con corda di rame nuda e picchetti è collegata con la corda in arrivo dal
Box in c.a. la corda è portata a un collettore interno al locale cabina di trasformazione dove sono collegati: i neutri dei trasformatori e del G.E. e tutti i conduttori di terra del lato MT e BT.
Vi chiediamo:
(4) Tutto quello descritto, escluso l’interno del locale MT del Distributore, è il
limite dell’impianto di utenza dove deve effettuare le misure di terra il cliente?
(5) Non sono obbligatorie le misure di passo e contatto indicate nella CEI 0-16?
(6) Sono obbligatorie le misure di passo e contatto indicate nella CEI 0-16 per
la A.T.?
(7) Il limite dell’impianto del Distributore dove deve effettuare le verifiche iniziali di sua competenza è quello interno al locale MT Enel?
(8) La relazione delle misure (limitatamente all’impianto di utenza) da allegare
alla DICO deve essere predisposta a carico dell’impresa installatrice anche se
non specificato contrattualmente?
(9) In alternativa, se non indicata nei vincoli contrattuali, può essere eseguita
da tecnico abilitato iscritto in albo professionale? O deve essere eseguito da
organismo abilitato?
(10) Lo strumento per le verifiche deve obbligatoriamente avere certificato di
133
taratura? In quale punto della norma CEI 0-16 è indicato?
(11) Al punto 7.5.5.2 della CEI 0-16 è richiesto uno strumento in grado di alimentare il circuito amperometrico con almeno 50 A al punto 8.5.5.2 è indicato 5 A.
Il valore 50A è un errore?
[Riportiamo e numeriamo i quesiti N.d.R]
(1) La Norma CEI 0-16 a cui oggi fare riferimento è quella del fascicolo 13789 C ?
Si, l’attuale edizione è quella del fascicolo 13789 C, con l’integrazione della Variante V1 Fascicolo 13887 del 18.12.2014.
(2) L’elenco delle documentazioni da approntare dove sono indicate?
La documentazione tecnica da approntare a cura dell’Utente è indicata nella
Norma CEI 0-16 al Cap. 13.2 “Documentazione tecnica del punto di connessione“. Altre indicazioni sono riportate nell’art. 8.5.5.2 della stessa. Solitamente
è sufficiente un “estratto” della Dichiarazione di conformità (secondo Decreto
37/08) e la compilazione del modello di cui all’ Allegato G “Informazioni da fornire circa la funzionalità e le regolazione del SPG“.
(3) Le documentazioni devono essere approntate dall’impresa che contrattualmente ha eseguito i lavori e consegnate al Distributore dal proprietario?
Si. Dipende anche da quanto indicato nel contratto a carico dell’impresa esecutrice. Solitamente l’impresa predispone la documentazione di propria competenza da consegnare al distributore da parte dell’utente.
(4) Tutto quello descritto, escluso l’interno del locale MT Enel, è il limite dell’impianto di utenza dove deve effettuare le misure di terra il cliente?
Si premette che il dispositivo di protezione generale utente (DG) e le relative
protezioni (PG) sono da installarsi immediatamente a valle del cavo di collegamento proveniente dal punto di fornitura del Distributore.
Il limite dell’impianto di utenza dove effettuare la misura di terra è il collettore di
terra installato nel locale dove è presente il dispositivo di protezione gene
134
rale utente (DG) o altro collettore principale di terra posto nel locale cabina di
trasformazione e al quale è attestato il conduttore/i di terra proveniente dall’impianto di terra generale dell’utente e dall’eventuale conduttore di terra proveniente dall’impianto di terra del locale consegna.
(5) Non sono obbligatorie le misure di passo e contatto indicate nella CEI 0-16?
Le misure di contatto e di passo non sono obbligatorie. L’esecuzione delle misure di passo e contatto dipende dai calcoli di progettazione e dalle successive
misure della resistenza di terra: vanno eseguite solo in caso di mancato coordinamento tra la misura della resistenza di terra e i dati del guasto forniti dal
Distributore, secondo quanto previsto dalla Norma CEI EN 50522.
(6) Sono obbligatorie le misure di passo e contatto indicate nella CEI 0-16 per
la A.T.?
Come al punto precedente, ma in alta tensione il guasto monofase a terra tipico
è dell’ordine delle migliaia di ampere, quindi le misure delle tensioni di contatto
sono nella grande maggioranza dei casi inevitabili.
(7) Il limite dell’impianto del Distributore dove deve effettuare le verifiche iniziali di sua competenza è quello interno al locale MT Enel?
Si, però tenendo conto che il Distributore per l’esecuzione delle suddette verifiche deve accedere ad impianti e luoghi di proprietà dell’Utente, oltre a poter
presenziare alle verifiche indicate nella Norma CEI 0-16.
(8) La relazione delle misure (limitatamente all’impianto di utenza) da allegare
alla DICO deve essere predisposta a carico dell’impresa installatrice anche se
non specificato contrattualmente?
Al terzo paragrafo dell’ Art. 8.5.5.2 della Norma CEI 0-16 viene riportato che
“..la relazione riguardante le verifiche effettuate che l’impresa installatrice
deve consegnare all’Utente in base a un vincolo contrattuale da inserire esplicitamente negli accordi tra Utente e installatore“; A nostro parere l’obbligo delle verifiche iniziali d’impianto, anche in assenza di specifici vincoli contrattuali,
135
è comunque a carico dell’impresa installatrice in quanto esplicitamente previsto dalla dichiarazione contenuta nella frase: “controllato l’impianto ai fini della
sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche
richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge” riportata nel modello di “Dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte ” – Allegato I (di cui
all’art. 7) al Decreto 37/08. Nel caso sopra indicato le verifiche richieste dalle
norme sono quelle della CEI 64-8/6 e della CEI EN 50522 e quindi applicabili al
contesto considerato.
(9) In alternativa, se non indicata nei vincoli contrattuali, può essere eseguita
da tecnico abilitato iscritto in albo professionale? O deve essere eseguito da
organismo abilitato? In ogni caso la verifica può essere eseguita da un professionista iscritto ad un albo professionale incaricato dall’impresa installatrice
o dall’Utente. Nella prima ipotesi la relazione di verifica può essere acquisita
dall’installatore ad integrazione delle verifiche di competenza dello stesso. E’
comunque prassi accettata (e talvolta richiesta dal Distributore) una verifica
straordinaria da parte di organismo abilitato ai sensi dell’articolo 7 comma 2
lettera C del DPR 462/01.
(10) Lo strumento per le verifiche deve obbligatoriamente avere certificato di
taratura? In quale punto della norma CEI 0-16 è indicato? Nella Norma CEI 0-16
gli unici strumenti con obbligo di taratura (Accredia) sono quelli indicati nell’
“Allegato N” alla stessa. Per gli strumenti di misura necessari alle verifiche valgono i criteri di taratura indicati nel libretto di uso e manutenzione della strumentazione, nelle procedure aziendali o nel manuale di qualità aziendale.
(11) Al punto 7.5.5.2 della CEI 0-16 è richiesto uno strumento in grado di alimentare il circuito amperometrico con almeno 50 A al punto 8.5.5.2 è indicato 5 A.
Il valore 50 A è un errore? Il valore della corrente di alimentazione del circuito
amperometrico indicato nell’art. 7.5.5.2 si riferisce alle misure su impianti di
terra relativi ad utenze in A.T., quello indicato all’art. 8.5.5.2 a misure su impianti di terra relativi ad utenze in M.T..
136
(*) Se si ci si riferisce al dimensionamento dell’impianto di terra sotteso all’impianto di rete presso l’utenza (cfr. Art. 8.5.5. CEI 0-16) può essere un esempio
di metodologia, fatte salve altre specifiche di progettazione legale alle caratteristiche intrinseche degli impianti in oggetto, quanto indicato nell’art. 5.4.3
“Procedure di progettazione” della Norma CEI EN 50522 ed in particolare il diagramma di flusso di cui alla Figura 5 della stessa “Progetto di un impianto di
terra, che non fa parte di un impianto di terra globale (C1 do 5.4.2.) con riguardo alla tensione di contatto ammissibile UTp in relazione alla tensione totale di
terra UE o alla tensione di contatto UT“. Altro esempio applicabile è quello dell’
Allegato D “Flow chart per il progetto di un impianto di terra” di cui alla Norma
CEI EN 61936-1.
9.10 Quali Norme per cavi 30 kV in un parco eolico
Quali norme per posa cavi a 30.000 V provenienti da un parco eolico
da posare su strade pubbliche?
La tensione del cavo U0/U in kV deve essere scelta dal progettista
con riferimento alla Um (tensione massima del sistema) e alla UN
(tensione nominale del sistema). Nel caso prospettato i cavi da installare potrebbero essere del tipo in rame:
- RG7H1R 18/30 kV, Norme di riferimento: CEI 20-13, CEI 20-16;
- RG7H1OR 18/30 kV, Norme di riferimento: CEI 20-13, CEI 20-16;
- RG7H10NM1 18/30 kV, Norme di riferimento: CEI 20-13, Norma CEI 20-16;
o in alluminio:
- ARE4H1R 18/30 kV, Norme di riferimento: CEI 20-13;
- ARG7H1R 18/30 kV, Norme di riferimento: CEI 20-13;
salvo altri con maggiore U0/U derivante dalle prescrizioni del distributore e dal
137
la possibilità di fase a terra per un tempo superiore a 8 ore.
Nella Guida CEI 20-89 “Guida all’uso e all’installazione dei cavi elettrici e degli
accessori di MT” potrà trovare utili indicazioni per la scelta dei cavi, degli accessori e sui criteri di installazione e posa.
9.11 Quadri bordo macchina: quali Norme?
Quale norma CEI / IEC …. si applica nella costruzione di un quadro
elettrico a bordo macchina? ( IEC 61439 – ?).
La Norma di riferimento per i quadri elettrici e gli equipaggiamenti
elettrici bordo macchina è la CEI EN 60204-1 “Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine. Parte 1: Regole
generali” - Fascicolo 8492 - V Edizione 02-2012. Per la quadristica, la prescrizioni contenute in quest’ultima, devono essere integrate dalla CEI EN 6149-1
“Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione
(quadri BT). Parte 1: Regole generali” - Fascicolo 11782 - Edizione 03-2012.
9.12 Quali Norme per la realizzazione di carri allegorici?
Vorrei sapere quali sono le normative applicabili a tutti gli impianti a servizio dei carri allegorici (struttura, impianti elettrici, impianti
idraulici, adempimenti relativi alle normative richieste dai vigili del
fuoco.)
R: I carri allegorici sono ricompresi nell’ambito di applicazione del
Decreto 18 maggio 2007 “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante“.
Nello specifico vi è una circolare del Ministero dell’Interno in data 1 dicembre
2009 Prot. 17082/114 che chiarisce alle pagine 16 e 17 gli aspetti applicativi
riguardanti l’oggetto della sua domanda.
138
Si riporta integralmente l’estratto dalla circolare ministeriale:
Sfilate di carri allegorici
Con la presente circolare si coglie l’occasione per fornire alcuni chiarimenti,
ritenuti necessari a seguito delle numerose richieste pervenute sia dagli Enti
locali sia dalle Prefetture interessate riguardo le sfilate dei carri allegorici, in
occasione soprattutto del periodo carnevalesco.
- I carri allegorici, installati sui veicoli, tramite apparecchiature meccaniche,
oleodinamiche, elettriche, ecc., i pupazzi, le maschere e le varie rappresentazioni, devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza, in
particolare sotto il profilo della sicurezza statica, elettrica ed antinfortunistica
o, in assenza, a standard di buona tecnica di riconosciuta validità. In analogia
a quanto previsto dall’articolo 141 bis del Regolamento del T.U.L.P.S. dovrà essere presentata una relazione tecnica a firma di un tecnico esperto, attestante
la rispondenza dell’impianto alle regole tecniche di sicurezza;
- le attrezzature sopraelevate, di tipo meccanico o elettromeccanico, di supporto alle allegorie carnevalesche, ove capaci di movimento autonomo rispetto
al moto del carro, devono essere progettate, realizzate e collaudate seguendo, per quanto applicabile, l’attuale norma europea sulle attrazioni (UNI EN
13814:2005);
- non si ritiene invece che i carri allegorici siano classificabili fra le “attrazioni” dello spettacolo viaggiante ovvero riconducibili, per tipologia, nell’apposito
elenco ministeriale di cui all’articolo 4, legge 18 marzo 1968, n. 337 e assoggettati quindi alle norme di cui al Decreto 18 maggio 2007;
- si ricorda che, ove le sfilate di carri assumano il carattere di manifestazioni
temporanee soggette al controllo della Commissione di vigilanza per i locali di
pubblico spettacolo, “i luoghi all’aperto, ovvero i luoghi ubicati in delimitati spazi all’aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico”, così
139
come definiti all’articolo 1, comma 1, lettera l), del D.M. 19 agosto 1996, devono
osservare le disposizioni di cui al titolo IX dell’allegato al decreto stesso.
Per stabilire la capienza di tali aree pubbliche in occasione delle suddette manifestazioni temporanee (sfilate) si possono prendere a riferimento i criteri stabiliti nel decreto del Ministro dell’interno del 6 marzo 2001, recante modifiche
al D.M. 19 agosto 1996, relativamente agli spettacoli e trattenimenti a carattere
occasionale svolti all’interno di impianti sportivi.
Al riguardo, si ricorda che nel caso in cui la capienza sia superiore a 5.000
spettatori la Commissione competente in materia è quella provinciale (si veda
D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311).
Qualora poi sia possibile un afflusso di oltre 10.000 persone, deve essere previsto, ai sensi del D.M. 22 febbraio 1996, n. 261, il servizio di vigilanza antincendio
da parte dei Vigili del Fuoco.
La norma UNI citata nella circolare per la progettazione delle attrezzature meccaniche o elettromeccaniche è la UNI EN 13814:2005 “Macchine e strutture per
fiere e parchi di divertimento - Sicurezza” in vigore dal 1 agosto 2005 acquistabile sul sito UNI (http://store.uni.com/ o uni.com). Il sommario della norma è il
seguente: “La norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 13814 (edizione dicembre 2004).
La norma specifica i requisiti minimi necessari a garantire la sicurezza nella
progettazione, calcolo, fabbricazione, installazione, manutenzione, funzionamento, verifica e prove dei seguenti macchinari e strutture sia mobili sia installate temporaneamente o permanentemente, come per esempio: giostre, altalene, barche, ruote panoramiche, montagne russe, scivoli, tribune, strutture con
copertura tessile o a membrana, padiglioni, palcoscenici, attrazioni complementari e strutture per dimostrazioni artistiche aeree.”
Sottolineiamo l’obbligo, a capo del titolare dell’attività (o del singolo proprietario/titolare/gestore del carro) di presentare per ogni carro allegorico una specifica relazione tecnica attestante la rispondenza dell’impianto, ovvero il carro
e l’insieme degli impianti tecnologici dello stesso (elettrico, meccanico, idrauli
140
co, etc. etc.) alle regole tecniche di sicurezza. La relazione tecnica deve essere
firmata da un tecnico esperto.
Con riguardo alla sicurezza degli impianti elettrici si applicano (ad integrazione
di quanto indicato nella UNI EN 13814), oltre alle regole generali della Norma
CEI 64-8, le disposizioni di cui alla Sezione 717 della parte settima “Unità mobili
e trasportabili“.
Per gli impianti elettrici, qualora non compresi nella dichiarazione di cui all’art.
141 bis del TULPS, dovrà essere prodotta specifica attestazione di “conformità” degli impianti alla legislazione e normativa tecnica (ad esempio CEI 64-8/7
Sez. 717, CEI EN 61439, CEI EN 60204-1, CEI 64-8/7 Sez. 715, etc. etc.). Ricordiamo che a detti impianti non si applica il Decreto 37/08 con i relativi adempimenti (su tutti: non è richiesta dichiarazione di conformità).
9.13 Manutenzione cabine MT/BT: 0-15 o 78-17… quale riferimento?
Ho provveduto a leggere la delibera 646/2015/R/eel ma non ho trovato il punto dove si fa riferimento alla norma CEI 78/17, in particolare
dove viene detto che si può continuare a fare la manutenzione delle
cabine secondo la CEI 0-15 e non con la CEI 78/17?
Forse lo avete dedotto dal fatto che è stata prorogata la delibera 198/11? infatti
nel Vs. articolo si fa rifermento all’articolo 39 che è della delibera 198/11.
La Delibera 646/15 aggiorna il TIQE “Regolazione output-based dei
servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica“ per il periodo
di regolazione 2016-2023. Il riferimento alla Norma CEI 0-15 lo trova
nell’allegato A alla delibera (il testo integrato).
La informiamo inoltre che il riferimento è “sopravvissuto” anche all’Errata
Corrige di febbraio del TIQE (Delibera 04 febbraio 2016 38/2016/R/eel - Modifiche e rettifiche di errori materiali agli Allegati A alle deliberazioni dell’Autorità
646/2015/R/eel e 653/2015/R/eel), per cui per ora, in attesa di chiarimenti ufficiali, ci sembra un riferimento “intenzionale” e non “casuale”. Il TIQE, aggiornato e modificato, è disponibile sul sito dell’authority: www.autorita.energia.it.
141
9.14 Insegne luminose: quale norma?
Da quali Norme CEI è regolamentata l’installazione di sistemi luminosi (insegne) alimentate da un trasformatore elevatore da 230 V al
primario e 4000 V al secondario con potenza max 88 W?
La Norma di riferimento per le insegne luminose è la CEI EN 50107-1
(Classificazione CEI: 34-86) “Installazioni di insegne e di tubi luminosi a scarica funzionanti con tensione a vuoto superiore a 1kV ma non
superiore a 10 kV - Parte 1: Prescrizioni generali“.
La prima edizione della Norma è stata pubblicata nel settembre del 1999 ed ha
sostituito le parti relative alla tensione superiore a 1.000 volt, indebitamente
contenute nella Norma CEI 64-8.
Attualmente è in vigore la seconda edizione (del 2003 fascicolo 7686), alla quale ha fatto seguito una variante (V1 del 2005 – fascicolo 6991).
9.15 Impianti scolastici: quali norme e quali leggi?
Sono stato incaricato di fare un impianto elettrico ad un distaccamento di una scuola elementare, sono due aule di circa 50 m2, le aule
si trovano nello stesso edificio dove e situato un asilo.
Tenendo conto che le aule attingono ad una utenza di 100 A, quindi con l’obbligo di progetto quali sono le altre normative che dovrei attuare?
Si precisa che secondo il decreto 37/08 il progetto è sempre obbligatorio, nel caso descritto il progetto deve essere firmato da professionista iscritto ad albo o ordine professionale per limiti dimensionali
(potrebbe inoltre essere classificato ambiente a maggior rischio in caso di incendio).
Detto questo per un ambiente scolastico occorre fare riferimento alle regole
generali (parti da 1 a 6) della Norma CEI 64-8 e alle sezioni applicabili della
parte settima (ad esempio la sezione 751 “ambienti a maggior rischio in caso
di incendio“).
142
Gli edifici scolastici contenenti più di 100 persone rientrano nel campo di applicazione del DPR 151/11 “Regolamento recante semplificazione della disciplina
dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi…” (attività numero 67).
Alle scuole si applica anche il Decreto 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione
incendi per l’edilizia scolastica“.
Per quanto riguarda l’illuminazione si applica la Norma UNI 10840 “Luce e illuminazione – Locali scolastici – Criteri generali per l’illuminazione artificiale e
naturale” che elenca i criteri generali per l’illuminazione artificiale e naturale
delle aule e di altri locali scolastici, in modo da garantire condizioni che soddisfino il benessere e la sicurezza degli studenti e degli altri utenti della scuola.
Infine, trattandosi di luogo di lavoro, si ricorda che si deve applicare quanto
previsto dal DLgs 81/08.
9.16 Riferimenti normativi “vintage”
In una guida Enel “Guida per la realizzazione dei cavidotti MT/BT e
degli alloggiamenti per i gruppi di misura”, in materia di installazione
di gruppi di misura, il paragrafo 2.2 recita esplicitamente:
“E’ inoltre da escludere l’installazione in ambienti che sono stati definiti “speciali” dalle norme CEI (fasc. n. 206 bis) e precisamente:
- ambienti umidi (muri con manifestazioni saline e macchie di umidità);
- ambienti bagnati (presenza di vapori o gocce su pareti);
- ambienti a temperatura elevata (temperatura costantemente superiore a +40°C);
- ambienti con possibilità di depositi salini;
- ambienti polverosi (presenza di consistenti polveri in sospensione);
- ambienti con emanazioni corrosive (presenza di vapori o gas corrosivi).
- ambienti con pericolo di incendio (materie, pulviscoli, vapori infiammabili);
- ambienti con pericolo di esplosioni (presenza di materiali, gas o vapori esplosivi);
- ambienti freddi (temperatura costantemente inferiore a -20°C se all’esterno, o
0°C se all’interno).”. Non riesco a trovare la suddetta norma CEI fasc. 206/bis,
ipotizzando che si tratti della norma CEI 11.1. Sapete dove posso trovarla per
capire cosa intende per ambienti speciali?
143
Il fascicolo CEI 206 bis è l’edizione del 1965 della Norma CEI 11-1
“Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica.
Norme generali“. Non riesce a trovarla perchè il documento è stato
sostituito nel 1987 dall’edizione successiva (fascicolo 1003) della Norma. Altri
tempi, credo non sia nemmeno disponibile in formato digitale al CEI. Attualmente la Norma CEI 11-1 non è più in vigore, ed è stata sostituita da due Norme:
CEI EN 61936-1 (Classificazione CEI 99-2): “Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente alternata“;
CEI EN 50522 (Classificazione CEI 99-3): “Messa a terra degli impianti elettrici
a tensione superiore a 1 kV in corrente alternata“.
Per quanto riguarda la connessione alle reti di distribuzione gli attuali riferimenti normativi sono: CEI 0-21: “Regola tecnica di riferimento per la connessione di
Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica“;
CEI 0-16: “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e
passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica“. con
V1 e V2.
9.17 Ancora quei maledetti 20 ohm!
Ho recentemente dovuto discutere con un “collega” che, ancora nel
2016 ha scritto, nel capitolato per la realizzazione dell’impianto di
terra di una palazzina (sistema TT), che il valore misurato a fine lavori “non avrebbe dovuto superare i 20 ohm, come prescritto dal DPR 547/55.
Io pensavo si trattasse di un “infelice copia-incolla”, ma ho dovuto constatare,
dibattendo, che non si trattava di quello. Ora, mi chiedo e Vi chiedo, come fare
a “estirpare” tali arcaiche convinzioni? Inoltre, mi sono sempre chiesto da cosa
ha avuto origine il limite dei 20 ohm?
Nel nostro settore l’evoluzione tecnica e normativa è costante e veloce. Per questo motivo il professionista deve sempre essere informato
e aggiornato se vuole rimanere sul mercato. Il caso dei venti ohm è un
caso limite: un valore stampato su un DPR in vigore per mezzo secolo, facile da
144
imparare e veloce da ricordare, non lo si abbandona molto facilmente. Nel 2016
non ci sono più scuse, consigli al suo “collega” di seguire NT24. Per quanto
riguarda “la storia”, il riferimento normativo più lontano nel tempo che riporta
il valore limite dei 20 ohm è la Norma CEI 11-8 sugli impianti di terra, fascicolo
64 del 1950:
art. 2.1.02
Negli impianti di utilizzazione a tensione inferiore a 1000 V è sufficiente che la
resistenza di terra non sia superiore ai 20 ohm.
La Norma 11-8 del 1950 è stato il documento che ha ispirato il famigerato art.
326 del DPR 27 aprile 1955, n. 547 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro” (il “DPR 547“):
326. Dispersore per la presa di terra.
Il dispersore per la presa di terra deve essere, per materiale di costruzione,
forma, dimensione e collocazione, appropriato alla natura ed alle condizioni
del terreno, in modo da garantire, per il complesso delle derivazioni a terra una
resistenza non superiore a 20 Ohm per gli impianti utilizzatori a tensione sino a
1000 Volta.
Il limite dei 20 ohm fu superato già nel 1965, proprio con la norma citata nel
nostro articolo “Riferimenti normativi vintage“: la Norma 11-1 fascicolo 206/bis.
L’articolo 7.1.5 introduceva già il concetto di coordinamento con le protezioni.
Tuttavia il DPR 547 l’ha portato - quasi - fino ai giorni nostri. Quasi perchè nel
2008 il DLgs 81/08 ha cancellato ogni traccia del DPR 547… sono passati quasi
dieci anni… forza che forse ce la facciamo!
9.18 Protezione degli elettrodomestici: quali prescrizioni?
In merito alle prese elettrodomestici comandate localmente con interruttore bipolare, avevo trovato una guida di applicazione della norma CEI 64-8 abbastanza recente, che sconsigliava l’utilizzo di inter
145
ruttore automatico (IAM) posto in apposito quadro elettrico sebbene adiacente
alla zona cottura .
Veniva invece indicato l’utilizzo di interruttore di manovra bipolare posto nelle
immediate vicinanze delle prese comandate. Che riferimento normativo c’è che
sconsiglia l’utilizzo di quadro elettrico posto in cucina o anche no, ove installare gli interruttori (IAM) per il comando individuale degli elettrodomestici fissi
ad incasso?
Siamo nel campo dei “consigli”, non dei disposti normativi. I criteri di
posa per gli interruttori a protezione delle prese comandate (poste
in posizione visibile o non visibile) nei locali cucina possono essere
dedotti dal Paragrafo 37.5.1 del Capitolo 37 Norma CEI 64-8/3 che recita:
“Il comando, situato all’interno, di punti luce esterni (balconi, terrazze, giardini)
e in generale per tutti quelli non direttamente visibili, deve essere associato a
una spia di segnalazione, che può essere integrata nel comando medesimo,
atta a segnalare lo stato di “acceso” dell’apparecchio comandato”.
Nulla osta dal punto di vista normativo installare gli eventuali comandi e/o gli
interruttori di protezione delle prese nel quadro generale dell’unità immobiliare
o in un quadro secondario, purchè gli stessi dispositivi siano adeguatamente
segnalati con le indicazioni del caso e che nel manuale d’uso e manutenzione
dell’impianto elettrico siano chiaramente indicate all’utilizzatore dell’impianto
le condizioni di funzionamento e le azioni da eseguire per i comandi in regime
ordinario e per le attività di sezionamento per guasto e manutenzione. Le scelte
di cui sopra sono a carico del progettista dell’impianto acquisite le specifiche
e i “desiderata” del Committente. Al caso considerato può applicarsi anche la
nota 3 alla Tabella A righe 4 e 5 angolo cottura-zona cucina, colonna prese,del
Cap. 37:
3 ) il numero tra parentesi indica la parte del totale di punti prese da installare in
corrispondenza del piano da lavoro. Deve essere prevista l’alimentazione della
146
cappa aspirante, con o senza spina. I punti presa previsti come inaccessibili
e i punti di alimentazione diretti devono essere comandati da un interruttore
onnipolare.
la nota sottolinea che i punti presa devono essere controllati da un interruttore
di comando onnipolare, ma non specifica (anche nelle altre parti della norma)
dove devono essere ubicati gli stessi.
Per comodità si installano sulla parete sopra i piani di lavoro ma nulla osta ad
installare gli stessi nell’eventuale “quadro cucina” o nel “quadro dell’unità immobiliare” purchè adeguatamente segnalati ed informato nel manuale d’uso e
manutenzione dell’impianto elettrico l’utilizzatore dello stesso.
9.19 Quadro condominiale comune per le protezioni dei montanti
Non trovo alcun riferimento normativo in merito ai quadri condominiali dalla quale partono i montanti d’appartamento. Mi risulta che la
cosa sia consentita e che il quadro debba necessariamente essere
in materiale isolante. Il problema è che non trovo alcun riferimento normativo.
Conoscete qualcosa?
Ai quadri elettrici deve essere applicata la norma CEI EN 61439-1
e/o -3. Come giustamente afferma la soluzione non è vietata, ma la
soluzione di inserire risulta poco conveniente. Inoltre risulta complicato comprendere quale sia il Committente del quadro al quale consegnare la
relativa dichiarazione di conformità in quanto l’interruttore del montante alla
singola unità immobiliare fa parte dello stesso montante che è di proprietà del
singolo condomino.
In ogni caso i montanti alle unità immobiliari devono essere realizzati con riferimento alle prescrizioni di cui alla agli art. 473.2.2. e art. 520.1 commenti della
Norma CEI 64-8.
Nel caso di specie può esserLe d’aiuto (anche se è ben poca cosa) il commento
all’art. 314 della norma CEI 64-8/3 nel merito della suddivisione degli impianti
147
ove: “si raccomanda che i quadri non contengano che i componenti elettrici di
un solo impianto”:
314 Suddivisione dell’impianto
314.1 Se un edificio viene alimentato da più sorgenti, per es. da una cabina di
trasformazione, dalla rete di distribuzione pubblica dell’energia in bassa tensione o da una sorgente autonoma, gli impianti relativi devono essere nettamente
differenziati ed in particolare si raccomanda che i quadri non contengano che i
componenti elettrici di un solo impianto.
148
locali
medici
10.1 Nodo EQP locali ad uso medico: ispezionabile o… a vista?
In una clinica che seguo quale responsabile della sicurezza, nel contesto di una verifica periodica (ai sensi del DPR 462/01) l’ispettore
dell’ASL ha segnalato alcune non conformità su di un nodo equipotenziale in un locale di gruppo 1 (non erano identificati alcuni conduttori) e ci ha
concesso 30 giorni per sistemare.
Con la direzione abbiamo deciso di rifare completamente il complesso degli
equipotenziali, visto che l’impianto era datato (ed effettivamente alcuni conduttori non si sapeva cosa facevano).
All’ulteriore visita dell’ASL mi è stato contestato il fatto che il nodo equipotenziale non era più visibile (abbiamo sostituito le vecchie scatole con il coperto in
plexiglass con scatole nuove interamente in plastica e ovviamente per accedere al nodo basta aprire 4 viti).
Ma il nodo deve essere a vista?
Direi proprio di no. Secondo la Norma CEI 64-8 Art. 710.413.1.2.2.4
le connessioni al nodo devono essere “accessibili” e “identificabili”.
In altre parole, il nodo equipotenziale deve essere “ispezionabile”,
quindi va bene così.
10.2 Prova dei differenziali nei locali ad uso medico
Sono il responsabile della manutenzione del *** (nota struttura ospedaliera N.d.R.). Secondo la sezione 710 della Norma CEI 64-8 gli interruttori differenziali nei locali ad uso medico devono essere sottoposti
149
a prova strumentale di intervento alla Idn annualmente. Questa prova è assai
onerosa in termini di tempo e di risorse, quindi mi chiedevo: la prova annuale
riguarda tutti i dispositivi presenti nella struttura ospedaliera (anche sale d’attesa, uffici, servizi ecc)? Se così non fosse potrei concordare con la direzione
sanitaria una periodicità più blanda (siamo in un sistema TN) ed ottimizzare le
risorse per altri interventi.
La periodicità annuale riguarda solo i dispositivi a protezione dei circuiti dei locali ad uso medico. La periodicità della prova degli altri
dispositivi dipende dalla vostra valutazione del rischio e può certamente avere una periodicità meno stringente.
10.3 Studio medico veterinario e obbligo di progetto
Un veterinario mio cliente deve aprire un nuovo studio in città. Ho
visitato i locali che ha scelto, la superficie è di circa 140 m2 ed è disponibile una fornitura da 3 kW, che in base alle necessità descritte
andrebbe benissimo. Chiedo: è obbligatorio il progetto?
Ricordo come al solito che il progetto di un impianto elettrico è sempre obbligatorio (Art. 5 comma 1 del decreto 37/08). Si discute su chi
lo può firmare (responsabile tecnico o professionista). Il progetto di
uno studio medico veterinario deve essere redatto da professionista iscritto ad
albo o ordine professionale in quanto ambiente classificato secondo decreto
37/08 art.5. Il professionista e il committente decideranno se applicare le prescrizioni della sez. 710 della Norma CEI 64-8 in quanto non obbligatoria: “In
quanto praticamente applicabile, la presente norma può essere usata anche
per cliniche e ambulatori veterinari (art. 710.1.1 della Norma CEI 64-8)”.
10.4 V2 alla 64-8: 10 A per le prove di continuità in sala operatoria
Si puo’ avere la conferma che non è piu’ indispensabile la misura nei
locali ad uso medico con strumento da 10 A? si puo’ avere il riferimento preciso di norma o variante che sia? grazie e complimenti per
150
il sito, sempre aggiornato e secondo parere mio l’iniziativa più notevole nel settore da ormai molto tempo.
Confermo (Il commento all’articolo 710.413.1.2.2.2 Resistenza dei
conduttori lo dice espressamente: Non è necessario utilizzare uno
strumento 24V, 10 A) e ringrazio per i complimenti. Per tutti gli approfondimenti rimando all’articolo “Locali medici” secondo la nuova V2 alla Norma
CEI 64-8.
10.5 Misura della resistenza dei conduttori di protezione PE, EQP,
EQS (R< 0,2 ohm)
Alla luce della variante V2 (anno 2015) della norma CEI 64-8 relativamente alla sezione 710 (locali medici) si chiede al fine di misurare
la resistenza dei conduttori indicati in oggetto, quale deve essere la
corrente di prove Ip e la relativa tensione in cc / c.a.
Può effettuare la misura con un normale strumento multifunzione in
grado di erogare almeno 0,2 A con una tensione a vuoto compresa
tra 4 V e 24 V in c.c. o in c.a (guida CEI 64-14) anche nei locali di gruppo 2.
Dalla pubblicazione della V2 (fascicolo 14291) non è più necessario ricorrere
ad uno strumento 24V - 10 A.
710.413.1.2.2.2 Resistenza dei conduttori
Nei locali medici di gruppo 2, la resistenza dei conduttori e delle connessioni,
fra il nodo equipotenziale e i morsetti previsti per il conduttore di protezione
delle prese a spina e degli apparecchi utilizzatori fissi o per qualsiasi massa
estranea, non deve superare 0,2 ohm. Commento:
710.413.1.2.2.2 Resistenza dei conduttori
Non è necessario utilizzare uno strumento 24V- 10 A.
151
10.6 Negozio di ottica: locale medico? E’ obbligatoria la denuncia? E
le verifiche?
Il negozio di ottica con relativo locale provvisto di apparecchiature
di controllo “non invasivo”, è da considerarsi “ambiente ad uso medico”? Se non vi sono dipendenti a carico del titolare dell’attività, si
è tenuti alla denuncia dell’impianto di terra e quindi alla relativa verifica periodica?
La valutazione del rischio (ovviamente a carico e sotto la responsabilità del datore di lavoro o comunque del titolare dell’attività) alla base
della classificazione dei locali (medici o no) dipende dalla presenza o
meno di apparecchi elettromedicali. Se non sono presenti apparecchi elettromedicali l’ambiente può essere considerato ordinario.
Se non ci sono lavoratori dipendenti (o assimilati come soci lavoratori, coadiuvanti, stagisti ecc.) non è richiesta la denuncia dell’impianto e non sono richieste le verifiche periodiche di cui al DPR 462/01.
10.7 Impianti classificati secondo 64-4: sono considerati ancora “a
regola d’arte”?
Gli impianti classificati e realizzati secondo norma CEI 64-4 e tuttora
utilizzati e mantenuti secondo le norme di buona tecnica possono ancora essere considerati ”a regola d’arte”. Come ci si deve comportare in caso di verifica (es. DPR 462/01)?
Le Norme CEI si applicano per la progettazione e realizzazione degli
impianti di nuova realizzazione alla data di entrata in vigore delle stesse, gli impianti realizzati con norme precedenti devono essere verificati secondo le norme dell’epoca di realizzazione.
Nel caso specifico della nuova sezione 710 della Norma CEI 64-8, relativa agli
ambienti medici, ai fini della protezione contro i contatti indiretti, oggetto della
verifica ai sensi del DPR 462/01, introduce, rispetto alla vecchia Norma CEI 64-4:
- una diversa classificazione dei locali (Gruppi 0-1-2 ) che a differenza del pas-
152
sato richiedono che al nodo siano collegate sia le masse che le masse estranee;
- la necessita di interruttori differenziali di tipo A dove sia previsto l’uso di apparecchi elettromedicali che possono generare correnti verso terra di tipo pulsante/unidirezionale.
Tali modifiche sono richieste solo in caso di interventi di adeguamento/modifica e comunque a seguito di un aggiornamento della valutazione del rischio
elettrico.
10.8 Coordinamento delle protezioni: locali medici
L’ispettore dell’ASL contesta il seguente impianto a servizio di uno
studio medico: impianto in unità abitativa in contesto di condominio, interruttore differenziale da 500 mA a protezione del montante
(tra l’altro senza masse cavo FG7), partenze nel quadro di piano tutte protette
da interruttori differenziali da 30 mA (tipo A). Resistenza di terra misurata 65
Ω (confermata con multifunzione con metodo della caduta di tensione). La
contestazione è per il mancato coordinamento per le protezioni secondo la
regola (RE x IDN < 25 V locali medici).
La Vostra opinione?
Stando così le cose l’impianto descritto “va bene”. I differenziali da
30 mA risultano ampiamente coordinati con il valore della resistenza
di terra misurato. Poco importa ai fini del coordinamento la taratura
del differenziale generale a protezione del montante (ambiente ordinario ai fini
del coordinamento). Anche perché se come dice Lei non ci sono masse l’interruttore differenziale non serve e quindi potrebbe tranquillamente non esserci.
10.9 Locali medici: caratteristiche del nodo equipotenziale
Ho rilevato che nella quasi totalità dei locali di gruppo 1 e 2 in un
ospedale il nodo equipotenziale (sub-nodo) dei gas medicali è realizzato con un morsetto a cappellotto, oppure i conduttori sono direttamente crimpati insieme al conduttore equipotenziale che arriva dal nodo
equipotenziale principale del locale. Di solito, almeno secondo la mia espe-
153
rienza, i nodi vengono realizzati con barre in rame o con appositi componenti.
La realizzazione che ho descritto è a norma? Qualora non lo fosse, è possibile
soprassedere dato che si tratta solo dei gas (3 o 4 conduttori per volta)?
La soluzione da Lei descritta non è conforme a quanto richiesto dalla
Norma CEI 64-8 sez. 710:
710.413.1.2.2.4 Posizionamento del nodo equipotenziale
Il nodo equipotenziale deve essere posto entro o vicino al locale medico e deve
essere collegato al conduttore principale di protezione, con un conduttore di
sezione almeno equivalente a quella del conduttore di sezione più elevata collegato al nodo stesso. Le connessioni devono essere disposte in modo che esse
siano chiaramente identificabili ed accessibili e in grado di essere scollegate
individualmente.
La connessione che ha rilevato non consente di scollegare individualmente
le connessioni, per cui va sostituita con una apposita morsettiera. Nessuno
“sconto” anche se si tratta di un subnodo con poche connessioni.
10.10 Classificazione camere di degenza: locali di gruppo 1?
La definizione di “locale ad uso medico” presente nel campo di applicazione dell’art. 710.1.1 della Norma CEI 64-8 può ricomprendere anche i locali con possibile presenza di elettromedicali (tra cui le
camere di degenza), destinati agli ospiti, di una casa di riposo?
Il paragrafo 710.1.1 “campo di applicazione” della sezione 710 “locali
medici” della Norma CEI 64-8 è stato modificato dalla variante V2
pubblicata nel corso del 2015, ed è questo:
710.1.1 Campo di applicazione
Le prescrizioni particolari della presente Sezione si applicano agli impianti
elettrici nei locali medici, in modo da garantire la sicurezza dei pazienti e del
154
personale medico.
Queste prescrizioni si riferiscono principalmente ad ospedali, a cliniche private, a studi medici e dentistici, a locali ad uso estetico ed a locali dedicati ad uso
medico nei luoghi di lavoro.
Le prescrizioni di questa Sezione si applicano anche agli impianti elettrici in
ambienti destinati a ricerche in campo medico.
NOTA 1 Potrebbe essere necessario modificare l’impianto elettrico esistente,
in accordo con la presente norma, quando avvenga un cambiamento di utilizzo
del locale. In particolare deve essere prestata attenzione quando siano previsti
procedimenti intracardiaci.
NOTA 2 In quanto applicabile, la presente Sezione può essere usata anche per
cliniche e ambulatori veterinari. Le prescrizioni di questa Sezione non si applicano agli apparecchi elettromedicali (ME).
NOTA 3 Per gli apparecchi e i sistemi elettromedicali, vedere la serie di Norme
CEI EN 60601.
NOTA 4 I requisiti di questa Sezione riguardano, per esempio, le installazioni
elettriche in locali ad uso medico di:
- ospedali e cliniche (incluso quelle temporanee e di emergenza);
- locali dedicati all’interno di case di cura e case per persone anziane, dove i
pazienti sono sottoposti a cure mediche;
- centri medici, ambulatoriali, pronto soccorso;
- altre tipologie di ambulatori (nelle industrie, impianti sportivi o altri).
NOTA 5 L’applicazione dei requisiti di questa Sezione non esclude l’obbligo di
rispettare altri regolamenti e leggi nazionali.
La classificazione dei locali all’interno della struttura (ambienti ordinari, gruppo 0,1 o 2) deve essere eseguita tenendo conto delle attività che si svolgono al
suo interno e delle esigenze dell’ospite/paziente: il campo di applicazione della
Sezione 710 può certamente comprendere le camere di degenza (l’allegato B
della sezione “Esempi di classificazione dei locali ad uso medico” suggerisce di
classificare come gruppo 1 le camere o gruppi di camere adibite ad uso medico
155
nelle quali i pazienti sono alloggiati per la durata del loro soggiorno in un ospedale o in un altro ambiente ad uso medico), ma non è possibile generalizzare:
occorre un’attenta e puntuale valutazione del rischio.
10.11 Manutenzione elettrica nei locali medici
La mia azienda intende partecipare ad una gara per le verifiche di
manutenzione di *** (struttura ospedaliera N.d.R.), ma il capitolato
non è particolarmente chiaro riguardo alle attività da svolgere. Ho
rilevato i seguenti punti “anomali”:
1. Nel documento vengono richieste tutte le attività previste dalla pertinente normativa tecnica: in pratica si deve fare riferimento alla sezione 710 della 64-8?
2. Durante il sopralluogo ci è venuto un dubbio: la prova strumentale dei differenziali con cadenza annuale è richiesta solo per i locali dove si svolge l’attività
medico/chirurgica o per tutta la struttura?
E’ indispensabile per voi chiarire con il committente i limiti della gara
d’appalto e formalizzare prima dell’offerta quali attività sono richieste
nell’interesse di tutti.
1. La sezione 710 (in particolare l’art. 710.62 “Verifiche periodiche”), recentemente aggiornata dalla Variante V2 alla 64-8 dell’agosto 2015, individua le attività da svolgere per i locali medici in aggiunta a quelle prescritte dal Capitolo 62
della 64-8:
Devono essere effettuate le seguenti verifiche periodiche nei seguenti intervalli
di tempo:
a) prova funzionale dei dispositivi di controllo dell’isolamento: un anno;
b) controllo, mediante esame a vista, delle tarature dei dispositivi di protezione regolabili: un anno;
c) verifica del collegamento equipotenziale supplementare (locali gruppo 1 e
2): due anni;
d) prova funzionale dell’alimentazione dei servizi di sicurezza con motori a
combustione:
156
– prova a vuoto: un mese;
– prova a carico per almeno 30 min: quattro mesi;
e) prova funzionale dell’alimentazione dei servizi di sicurezza a batteria secondo le istruzioni del costruttore: sei mesi;
f) prova dell’intervento, con Idn, degli interruttori differenziali: un anno.
La periodicità delle verifiche degli impianti nei locali medici è fissata dal paragrafo 710.62, mentre la periodicità delle verifiche negli ambienti non classificati
deriva dalla valutazione del rischio del datore di lavoro (responsabile sanitario)
e vi deve essere comunicata per definire al meglio la vostra offerta.
2. La prova strumentale dell’intervento degli interruttori differenziali riguarda
solo i dispositivi installati a protezione di circuiti che alimentano gli impianti nei
locali di gruppo 1 e 2. Gli altri possono essere provati con la periodicità definita
in base alla valutazione del rischio (che spetta l datore di lavoro / responsabile
sanitario).
10.12 Misure degli equipotenziali nei locali di gruppo 2
Vorrei sapere se è corretto effettuare le misure del conduttore equipotenziale supplementare e del pe nei locali gruppo 2 con l’impianto
nelle ordinarie condizioni, oppure se si deve disconnettere ogni singolo conduttore e fare la misura singolarmente. Inoltre vorrei un parere circa la
opportunità di utilizzo dei 10 A, che a quanto risulta non è piu obbligatoria, ma
a mio modesto parere necessaria per ripetibilità della misura.
Può tranquillamente eseguire la misura con l’impianto nelle ordinarie
condizioni di utilizzo, ovvero senza disconnettere ogni singolo conduttore. Per quanto riguarda i 10 A la norma dice che “non è necessario“,
ma come ha giustamente osservato, la misura eseguita con elevata corrente fornisce un valore più preciso, ripetibile e affidabile: a Lei la scelta!
157
10.13 Valutazione del rischio e locali medici assimilati
Una attività di “centro estetico” che offre solo sauna e idromassaggi,
è sempre classificabile come luogo ad uso medico? Preciso che non
hanno strumenti elettromedicali e non offrono altri servizi.
E’ da evidenziare che nello stesso stabile, ma in ambienti completamente separati e condotta da una diversa ditta, è presente un altro centro estetico che
invece offre servizi con macchine e strumenti con parti applicate e classificato
come luogo ad uso medico.
Inoltre: le strumentazioni utilizzate, se non classificate come “elettromedicali”,
possono far ritenere che l’attività sia “un luogo ad uso medico”, ovvero, solo
l’uso di apparecchiature elettromedicali classificate inducono la classificazione del luogo?
Un locale con sauna e idromassaggio non deve essere automaticamente classificato come locale medico. Può fare riferimento, in estrema sintesi, al diagramma di flusso seguente (facendo riferimento, in
sede di valutazione del rischio, ai manuali di uso e di manutenzione dei costruttori dei dispositivi):
10.14 Collegamenti equipotenziali e zona paziente
In un ambiente veterinario è presente un tavolo di radiologica (RAD)
portatile a spina da 16A. Il tavolo, di struttura metallica, non è collegata al nodo di terra e l’unita radiologica portatile è fissata, con suo
supporto dedicato, su un palo di sostegno saldato alla struttura stessa del tavolo.
158
Necessita il tavolo di collegamento equipotenziale? Essendo una unità portatile
e non una unità fissa, quale area di rispetto devo considerare visto che potrebbe essere spostata?
Il collegamento equipotenziale della struttura metallica del tavolo al
nodo equipotenziale è richiesto, come sempre, se la parte metallica è
una massa o una massa estranea (dubito). La zona paziente si estende
dal paziente (appunto) e non dall’apparecchiatura
159
fulmini
11.1 Valutazione rischio fulmini: chi firma?
Calcolo del rischio scariche atmosferiche e relativa documentazione
da fornire al cliente: che qualifica deve avere il tecnico preposto a
fare tale calcolo? In particolare essendo io responsabile tecnico per
la mia micro azienda, e perito ho la qualifica necessaria per redarre tale documentazione?
La valutazione del rischio contro i fulmini come tutte le valutazioni
del rischio previste dal DLgs 81/08, è un obbligo non delegabile del
datore di lavoro, il quale può incaricare per la stesura professionalità
specifiche esperte in materia. Non serve quindi nessun attestato o titolo particolare.
11.2 Valutazione rischio fulmini: esistono limiti dimensionali?
Negli ambienti di lavoro, per la valutazione del rischio contro le scariche atmosferiche c’è un limite di altezza dell’edificio al di sotto del
quale il calcolo non è obbligatorio?
Non esistono limiti dimensionali. Il riferimento legislativo è il Decreto
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro):
Art. 84 – Protezioni dai fulmini
1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le
160
attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini realizzati secondo le norme
tecniche.
11.3 Fulmini: valutazione del rischio R4
Secondo il DLgs 81/08 mi pare di capire che nella valutazione del rischio contro le scariche atmosferiche posso trascurare il rischio R4,
in quanto tratta di perdite economiche e non di danno alle persone.
Devo comunque informare il committente che nella valutazione ometto tale rischio?
Come sostiene giustamente, il decreto legislativo 81/08 (art. 84) impone la valutazione del rischio “perdita di vite umane” (R1). La valutazione “perdite economiche” (R4) non è obbligatoria. Il committente
deve certamente essere informato in merito, è il committente infatti che deve
decidere se effettuare la valutazione “completa” (con R4), o accettare il rischio
di perdite economiche, magari assicurandosi. Le consiglio di farsi sempre mettere prima per iscritto la scelta dal committente. A seguito della quale farà la
valutazione secondo CEI 62305.
11.4 LPS esistente ma non necessario: servono gli SPD?
Ho letto il seguente quesito tecnico su internet. A me non convince
assolutamente. Mi potete dare la vostra versione? Allego domanda e
risposta:
DOMANDA: Un impianto di protezione contro i fulmini esistente, ma non necessario in base alla valutazione dei rischi, deve essere obbligatoriamente munito
di SPD?
RISPOSTA: La recente modifica all’articolo 5.1.5 della norma CEI 0-21 “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti
BT” prevede che l’applicazione della Norma CEI EN 62305 può comportare
l’installazione di SPD sull’impianto dell’Utente e/o sulla rete BT del Distributore. Indicazioni specifiche si trovano nella Guida CEI 81-27:2013-11: “Guida
161
d’applicazione all’utilizzo di limitatori di sovratensioni all’arrivo della linea di
alimentazione degli impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione”.
La guida in questione, in particolare, specifica che negli impianti privati, la protezione contro il danno economico non è obbligatoria, ma dipende dall’accordo
fra committente e progettista/installatore.
Anche se, obiettivamente, l’installazione degli SPD rappresenta sempre un investimento in termini di sicurezza.
In ogni caso la Guida Cei specifica che l’installazione degli SPD non è necessaria, per un dato ambiente e per un dato valore di NT (densità dei fulmini a terra,
espressa in fulmini al km2 per anno), se risulta: L1 + L2/2 < L aerea.
Un impianto di protezione contro i fulmini dove non è necessario, ovvero dove dalla valutazione del rischio la struttura risulta essere autoprotetta, è come se non esistesse. A maggior ragione gli SPD non
servono.
La risposta data fa confusione tra protezione contro i fulmini e protezione contro le sovratensione provenienti dalla rete.
11.5 Fulmini: valutazione del rischio in un impianto esteso
Mi è stato chiesto di valutare il rischio dovuto ai fulmini in un impianto
esteso (stabilimento di distribuzione con maglia di terra di circa 2 km
di diagonale per intenderci). Sul vostro portale leggo che il valore NG
non è più ricavabile dalla vecchia norma (81-3 N.d.R.). Vorrei porre i seguenti
quesiti:
1. Ho acquistato diversi valori di Ng dal Prodis. Non sono tutti uguali. Quale
devo usare?
2. L’impianto è stato realizzato negli anni ’70. Devo comunque fare riferimento
al nuovo sistema CEI prodis oppure potevo riferirmi ancora alla 81-3?
Le consiglio la lettura dell’articolo “Rischio fulmini: “abrogata” la Guida CEI 81-3“, pubblicato su NT24.it, che descrive il quadro normativo.
Detto questo:
162
1. Direi di utilizzare il valore peggiore, a favore della sicurezza.
2. La valutazione del rischio deve essere fatta con i criteri attuali (CEI EN
62305:2013 NG fornito da ProDis™).
11.6 Ritirata la 81-3: è obbligatorio l’aggiornamento della valutazione
rischio fulmini?
Dal vostro articolo “ritirata la guida cei 81-3” apprendo che la “Valori
medi del numero dei fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato dei Comuni d’Italia, in ordine alfabetico” non è più applicabile,
occorre usare il sistema ProDis. Il Decreto Legislativo 81/08, nella fattispecie
l’articolo 29 “Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi”, al comma
3 prescrive “La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata
..omissis.. in relazione al grado di evoluzione della tecnica“.
Non sembra ci possano quindi essere dubbi: occorre aggiornare la valutazione
per non incappare nelle sanzioni (fino a 4.000 euro!), previste dal DLgs 81/08 e
smi. Vorrei avere una vostra opinione in merito, e chiedere se avete evidenza di
sanzioni già comminate ai datori di lavoro.
E’ così in effetti, ma non in tutti i casi. La valutazione va aggiornata
solo se NG > NT, ovvero se il “nuovo” valore NG è maggiore del valore
indicato per il comune di appartenenza Nt della 81-3. Per saperlo basta acquistare il valore aggiornato su CEI ProDis™ (15 euro).
11.7 Aggiornare la valutazione del rischio alla CEI EN 62305
Volevo avere dei chiarimenti in merito alla necessità dell’aggiornamento della valutazione del rischio fulmini effettuata prima dell’entrata in vigore della norma UNI EN 62305:2012. In attesa di un vostro
risconto porgo cordiali saluti.
Secondo l’articolo 29 del D.Lgs. 81 /08, comma 3 “La valutazione deve
essere rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in
occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazio-
163
ne del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in
relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza
sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure
di prevenzione debbono essere aggiornate”.
Occorre senza dubbio aggiornare la valutazione del rischio alla CEI EN 62305.
164
unità abitativa
e condominio
12.1 Unità abitativa senza interruttore differenziale e condominio
D: Vorrei conoscere, se possibile, per quale motivo è richiesto anche
per impianti vecchi il salvavita nelle unità abitative di un condominio
e quali sono i rischi per gli altri condòmini se uno degli impianti non è
“a norma”, ovvero non dispone di salvavita.
R: Innanzitutto l’obbligo legislativo deriva dalla Legge 46/90 ed è richiamato pari pari dal decreto 37/08:
Decreto 22 gennaio 2008, n. 37
Art. 6. Realizzazione ed installazione degli impianti Comma 3. Gli impianti elettrici nelle unita’ immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990
si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all’origine dell’impianto, di protezione contro i contatti diretti, di
protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale
avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
Il rischio nel caso del quesito è (facendo riferimento alla figura seguente): in
caso di guasto verso terra nell’impianto dell’unita abitativa “A” privo di dispositivo differenziale, l’interruttore magnetotermico non interviene se la corrente di
guasto [230/(RC + RN)], non è abbastanza elevata per l’intervento del magnetico.
In questo caso il circuito non viene interrotto e sull’impianto di terra condominiale si stabilisce la tensione UE = 230 RC / (RC + RN). Di conseguenza anche tutte
le masse collegate all’impianto di terra assumono la tensione UE.
165
Tale tensione è certamente superiore ai limiti imposti dalla Norma CEI 64-8 e
ricavati dalle curve di sicurezza (50 V). Ipotizzando a titolo di esempio la resistenza del dispersore condominiale RC = 50Ω e la messa a terra del neutro del
Distributore RN =1Ω, UE è pari a 225 V. Le protezioni differenziali degli altri condòmini, ad esempio quella dell’appartamento “B”, non possono intervenire,
nemmeno in caso di contatto con la massa accidentalmente in tensione.
La persona in questo caso è sottoposta alla tensione UE verso terra, mettendo
in serio pericolo la sua incolumità.
Condominio
12.2 Dichiarazione di conformità condominio
Ho realizzato gli impianti elettrici di una palazzina (commissionata
da impresa edile) con otto unità abitative. Ho realizzato anche le parti comuni (illuminazione di vano scale, autorimessa ecc.). Devo rilasciare una unica dichiarazione di conformità oppure devo fare una dichiarazione per ogni appartamento? In quest’ultimo caso il committente è l’impresa o
chi ha acquistato l’appartamento?
Va rilasciata una dichiarazione di conformità per ogni unità immobiliare, più quella relativa alle parti comuni. Il committente da indicare
sulla dichiarazione è l’impresa dalla quale lei ha ricevuto l’incarico.
166
12.3 Dichiarazione di rispondenza appartamento
Mi è stato chiesto dall’impresa di “adeguare l’impianto elettrico”. Lo
stabile in questione è un appartamento che è stato ristrutturato di
recente ed è stato rifatto in parte anche l’impianto elettrico, ora.. io
ho chiesto che mi venisse fornita la dichiarazione di conformità dell’impianto,
ma non si trova nulla come non si sa l’anno preciso in cui è stato risistemato
l’appartamento (mancano tutte le documentazioni perfino quelle dell’impresa
che si è occupata della ristrutturazione. Il bello è che stiamo parlando di un appartamento affidato ad enti statali) comunque, dopo un primo sopralluogo ho
constatato che:
- esiste un interruttore a valle dei contatori con differenziale da 0,3 A;
- la linea di alimentazione è di 6 mm2;
- esiste un collettore di terra del condominio con cordina giallo verde da 6 mm2
fino all’interno dell’appartamento;
- in appartamento esiste un centralino d’appartamento così composto:
*interruttore differenziale puro 0,03 A;
*interruttore magnetotermico 10 A - 4,5 kA linea luce;
*interruttore magnetotermico 16 A - 4,5 kA linea prese;
- le linee dorsali dell’appartamento sono: luce 2,5 mm2 e prese 4mm2;
- i punti presa sono alimentati con cordina 2,5 mm2;
- i punti luce sono alimentati con cordina 1,5 mm2.
Esiste qualche frutto danneggiato da sostituire, ci sono delle alimentazioni punti luce e prese dove i conduttori non sono stati sostituiti e il “neutro” non e’
contrassegnato.
Penso che una volta sistemati questi due punti dovrei essere a posto, ma cosa
scrivo nella dichiarazione di conformità che mi è stata chiesta di rilasciare?
Cosa devo scrivere? Posso assumermi la responsabilità? Solo dei lavori svolti?
Senza entrar nel merito degli interventi da effettuare, le risposte ai
suoi quesiti sono contenute nel decreto 22 gennaio 2008, n. 37. Esiste infatti la possibilità, nei casi in cui la dichiarazione di conformità
non sia stata prodotta o non sia piu’ reperibile, di redigere in sostituzione una
167
“dichiarazione di rispondenza”.
Può redigere una dichiarazione di rispondenza secondo quanto previsto dall’articolo 7 comma 6 del decreto 37/08 se:
- ricopre la il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata da almeno 5
anni;
- la potenza impegnata dell’unità abitativa è inferiore a 6 kW e la superficie è
inferiore ai 200 m2;
- l’impianto in oggetto è stato realizzato (presumibilmente) post 46/90 e pre
37/08.
Alla dichiarazione di rispondenza, che rilascerà dopo aver effettuato e verbalizzato le dovute prove e misure (prova degli interruttori differenziali, misura
della resistenza di terra, prove di continuità di PE ed EQP ecc..), allegherà una
dichiarazione di conformità (intesa come “manutenzione straordinaria”), relativa alle modifiche che ha dovuto effettuare.
12.4 Dichiarazione di conformità impianto giardino condominiale
A seguito di alcuni spiacevoli accadimenti il condominio ha deciso
di installare gli impianti di illuminazione e di videosorveglianza nel
giardino condominiale. I due lavori sono stati affidati a due distinti
artigiani.
A differenza di quello che ha realizzato l’impianto di videosorveglianza, che ha
consegnato tutta la documentazione, l’impiantista che ha realizzato l’impianto
di illuminazione (lampioncini ai vialetti e plafoniere lungo i muri perimetrali) non
ha rilasciato niente, nemmeno la dichiarazione di conformità.
Alla mia richiesta di spiegazioni ha detto che siccome la fornitura è nuova ed
esterna dall’edificio e tutto l’impianto è all’esterno, non deve fare la dichiarazione perchè l’impianto non si trova all’interno di un edificio.
L’installatore sbaglia. Il decreto 37/08 si applica “agli impianti posti
al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso,
collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze“, per cui è
obbligato a rilasciare la dichiarazione di conformità secondo l’art. 7 del Decre-
168
to stesso.
Inoltre dovrete consegnare copia della dichiarazione al Distributore (Articolo 8
comma 3 “il committente entro 30 giorni dall’allacciamento di una nuova fornitura consegna al distributore copia della dichiarazione di conformita’ dell’impianto“). Fatevi quindi consegnare quanto dovuto.
12.5 Montante di terra: come realizzarlo?
Ho scaricato la guida agli edifici civili della *** (costruttore di componenti). E’ indicato che non è possibile realizzare il montante di terra
a tratti e che le derivazioni che devono essere fatte per andare nelle
unità abitative devono essere realizzate con i morsetti a ragno. Io nei palazzi ho
sempre utilizzato morsetti a cappuccio su ogni piano per distribuire il conduttore di terra, partendo dal collettore in cantina e poi ripartire al piano successivo,
e non è mai successo nulla! Anche perchè la lunghezza della matassa non è
sempre sufficiente.
La modalità installativa che Lei utilizza non è corretta.
L’apertura del singolo morsetto al piano (anche per una modifica) interrompe la continuità del montante e priva della messa a terra tutte
le unità abitative ai piani successivi. Meglio realizzare il montante con conduttore continuo con derivazioni al piano tramite morsetto “a ragno”. Se la lunghezza del conduttore non dovesse essere sufficiente può realizzare dei “collettori di piano“, con appositi capicorda e bullonerie per risolvere il problema
e minimizzare il rischio di disconnessione accidentale, e da lì partire con la distribuzione al piano dei conduttori di protezione (che Lei chiama erroneamente
“conduttore di terra” che è in realtà il “conduttore di protezione” che collega il
collettore (o nodo) principale di terra al dispersore od i dispersori tra loro – Norma CEI 64-8 art. 24.7).
In questo modo è anche possibile andare ad intervenire successivamente in
sicurezza (ad esempio per aggiungere un conduttore di protezione al nodo di
piano) senza privare una serie di unità abitative dell’impianto di terra.
169
12.6 Impianti elettrici nei locali da bagno
Nel vostro articolo sulle distanze di rispetto nei bagni, non sono indicate le distanze dal lavandino e dal bidet per le prese. Qual è la
distanza corretta?
Non sono indicate perchè non esiste riferimento normativo. Le distanze previste dalla Noma CEI 64-8 fanno riferimento alla vasca e
alla doccia. Deve installare le prese vicino al lavandino e al bidet ad
una distanza ragionevole per evitare spruzzi d’acqua.
12.7 DPR 462/01: obbligatorio nei condomìni senza dipendenti?
Vorrei avere conferma circa la non obbligatorietà, da parte degli amministratori/proprietari dei condomini senza dipendenti, alla verifica
periodica dei dispositivi di messa a terra. Questo perchè circolano
due pareri rilasciati dal Ministero delle Attività Produttive (Ispettorato Tecnico)
che sembrano suggerire il contrario. Come dobbiamo interpretare la risposta
del Ministero?
La circolare del Ministero delle Attività Produttive, ora Ministero dello Sviluppo Economico, risale al 25 febbraio 2005 ed è una interpretazione molto allargata all’applicazione delle Leggi in vigore a quel
tempo (DPR 547/55 e D.Lgs. 626/94).
Uso la parola allargata per intendere che il funzionario che ha sottoscritto la circolare, che rappresenta solo un parere e non fa giurisprudenza, ha voluto favorire la diffusione delle verifiche del DPR 462/01 anche la dove non c’è l’obbligo
giuridico giustificandolo col fatto che potrebbe in futuro esserci (non è un luogo
di lavoro ma lo può diventare). Se applichiamo questo principio allora vale per
tutti gli ambienti, compresa casa nostra. In applicazione all’attuale D.Lgs. 81/08
“Testo unico sulla sicurezza” bisogna applicare la seguente logica:
Il DPR 462/01 si applica agli impianti (di terra, di protezione contro i fulmini e
in luoghi con pericolo di esplosione) degli ambienti di lavoro definiti dal D.Lgs.
81/08.(art. 86).
170
Articolo 86 - Verifiche e controlli
1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro
provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di
buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione
e di efficienza ai fini della sicurezza.
L’impianto oggetto della verifica deve essere quello dell’ambiente di lavoro,
dove il lavoratore svolge la propria attività. Pertanto ci vuole un lavoratore, un
datore di lavoro e un luogo che rispondano alle definizioni dell’art. 2 del D.Lgs.81/08.
Articolo 2 – Definizioni
1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo
si intende per:
a) lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale,
svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere
un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e
familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e
dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti
del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di
orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a
specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei
quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici,
fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni
171
o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al Decreto Legislativo 1 dicembre
1997, n. 468(N), e successive modificazioni;
b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o,
comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel
cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali
e di spesa.
Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per datore di lavoro si intende il dirigente al
quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica
dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente
autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei
quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.
In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri
sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo;
c) azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
Il condominio che non ha dipendenti non rientra nell’applicazione del D.Lgs.
81/08 e, quindi, nell’obbligo di eseguire le verifiche di cui al DPR 462701.
Resta comunque a discrezione dell’amministratore fare eseguire tali verifiche
in maniera volontaria come per altri diversi contesti.
Seguendo il principio per il quale l’amministratore deve prendere tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza degli impianti, bisogna piuttosto
richiamarsi all’obbligo di eseguire regolare manutenzione, che vale per tutti gli
impianti, comprese le verifiche periodiche che possono essere svolte da una
impresa installatrice ai sensi dell’art. 8 del decreto 37/08.
172
Art. 8. Obblighi del committente o del proprietario
2. Il proprietario dell’impianto adotta le misure necessarie per conservarne le
caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposte dall’impresa
installatrice dell’impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate.
Resta ferma la responsabilita’ delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti
dell’impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite.
12.8 Impianti a livelli in un bed and breakfast?
Chiamata di un possibile cliente. Vorrebbe convertire parte della sua
villa (un piano) a bed and breakfast. Con l’occasione rifarebbe tutto,
quindi opere edili e rifacimento di tutto l’impianto elettrico (passaggio da 3 a 6 kW). Alle stanze e alle relative pertinenze (cucinino e bagni) si applica il capitolo 37 della Norma CEI 64-8? Credo di no, ma vorrei essere sicuro.
Ha ragione: non si applica. Il capitolo 37 si applica solamente alle
unità immobiliari ad uso residenziale. Un B&B non lo è.
12.9 Montante condominiale per adeguamenti agli impianti
Spettabile redazione, ricordo di aver letto che l’amministrazione condominiale ha l’obbligo di dare la possibilità ad un singolo condomino di poter percorrere le parti comuni condominiali per adeguare i
propri conduttori montanti e la messa a terra qualora non lo fossero. Chiedo
conferma di quanto detto sopra e degli eventuali riferimenti legislativi di riferimento. Cordialmente.
Direi di fare riferimento al codice civile, in particolare all’art. 1102
che regola l’utilizzo della cosa comune: “Ciascun partecipante può
servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e
non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per
173
il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto
sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a
mutare il titolo del suo possesso“.
Nel caso del Suo quesito è evidente che ogni singolo condomino può utilizzare
la “cosa comune” (= gli spazi installativi) purchè non ne impedisca analogo uso
agli altri condomini. Per approfondire può fare inoltre riferimento alle seguenti
sentenze di cassazione:
Cassazione Civile, 21 gennaio 1982
Cassazione Civile, sez. II, 13 marzo 1982, n. 1624
Cassazione Civile, 5 dicembre 1990, n. 11695
Cassazione Civile, sez. II, 20 febbraio 1997, n. 1554
12.10 Protezione del montante “impervio”
Spettabile redazione, dovrò realizzare un montante per un alloggio
posto al quinto piano di un condominio e nonostante la canalizzazione non presenterà masse metalliche vorrei assicurare comunque
una protezione differenziale perché il percorso sarà molto “impervio” con tratti
all’esterno.
Secondo voi è meglio installare un differenziale magnetotermico selettivo assicurando in questo modo la selettività differenziale verticale ma rinunciando a una
protezione cosiddetta “salvavita” visto che tutti i selettivi hanno corrente minima
IDN = 0,3 A o installare un differenziale magnetotermico restart e quindi beneficiare di una protezione IDN = 0,03 A ma esporre il condomino a possibili scatti intempestivi seppur mitigati dall’intervento del dispositivo di riarmo automatico?
In entrambi i casi i magnetotermico dovrebbe essere di classe “D” ?
Utile sarebbe conoscere le caratteristiche dei conduttori scelti per
la posa. Ipotizzando nel caso da Lei prospettato l’utilizzo, in un sistema elettrico TT con tensione nominale U0/UN 230/400 V, di conduttori
unipolari isolati in PVC U0/UN 450/750 V posati in canalizzazione non metallica
(di materiale isolante con grado IP4X o superiore e/o parzialmente ad incasso
174
nella muratura) la protezione differenziale contro i contatti indiretti mediante
l’interruzione dell’alimentazione non è normativamente prescritta. La tipologia
del percorso, impervio (?) e all’esterno, in presenza di canalizzazione in materiale isolante avente le caratteristiche sopra descritte non influenza i criteri di
protezione contro i contatti indiretti mediante l’interruzione dell’alimentazione
(Art. 413.1 e 413.1.4 CEI 64-8/4).
Nelle condizioni di posa da Lei descritte si configura una protezione dai contatti indiretti secondo l’art. 413.2 della Norma CEI 64-8/4 “Protezione mediante
componenti elettrici di Classe II o con isolamento equivalente” ed è più che
sufficiente l’installazione all’inizio della linea di un magnetotermico adeguatamente coordinato per la protezione dalle sovracorrenti.
Qualora nel percorso i conduttori del “montante” percorrano tratte con conduttori appartenenti ad altri impianti elettrici alimentati da forniture diverse è
vivamente consigliabile la posa di un dispositivo differenziale con IDN = 0,3 A del
tipo selettivo. Tale prescrizione è anche da applicarsi qualora la conduttura in
oggetto attraversi eventuali “ambienti a maggior rischio in caso d’incendio”.
Naturalmente nel quadro dell’alloggio dovranno essere presenti le protezioni
differenziali con IDN = 0,03 A. Nulla impedisce su detti dispositivi, al fine di garantire la massima continuità di servizio, l’installazione dei dispositivi di riarmo
automatico. Per la scelta della protezione contro i contatti indiretti è altresì da
valutare quale tipo di differenziale utilizzare (A o AC) in rapporto al tipo di utilizzatori collegati e alla forma d’onda delle possibili correnti di guasto verso terra.
Per la scelta del tipo di curva del magnetotermico devono essere valutate le
caratteristiche dei carichi. Reputiamo che per l’utenze di un alloggio sia più che
adeguata una curva “C”.
12.11 Impianti a livelli: campanello e citofono anche se non servono?
Spettabile redazione, la tabella “A” della Norma CEI 64-8/3 pagina 33
(prestazioni impianto) prevede al livello 1 nella casella “Ausiliari e impianti per il risparmio energetico” “campanello, citofono o videocitofono” sembrerebbe quindi che sia obbligatorio sia il campanello che il citofono.
Mi chiedevo se in una singola abitazione con ingresso sulla pubblica via abbia
175
senso installare sia il campanello che il citofono?
In una singola abitazione con ingresso sulla pubblica via evidentemente non ha senso installare sia il campanello che il citofono.
La scelta di installare uno solo tra citofono o campanello non pregiudica il raggiungimento del livello 1.
12.12 Ristrutturazione del bagno: serve la dichiarazione di conformità?
E’ obbligatorio il rilascio della certificazione di conformità dell’impianto elettrico, relativo alla sola stanza da bagno, a seguito ristrutturazione?
Se la ristrutturazione non comporta modifiche all’impianto (ovvero
non vengono modificate le caratteristiche dei componenti presenti come cavi, interruttori di manovra ecc.), ma solo sostituzione dei
componenti con altri aventi pari caratteristiche si ricade nella manutenzione
ordinaria secondo la definizione del decreto 22 gennaio 2008, n. 37:
Articolo 2 comma 1
d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d’uso, nonche’ a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessita’ di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell’impianto su cui si interviene o la sua destinazione d’uso secondo le prescrizioni
previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione
del costruttore;
In questi casi non è necessario rilasciare dichiarazione di conformità. Per lo
spostamento o l’aggiunta di componenti è richiesta la dichiarazione di conformità come manutenzione straordinaria o ampliamento (e il progetto, eventualmente firmato da professionista iscritto ad ordine o albo, se l’ambiente lo richiede art.5 comma 2 del decreto 37/08).
176
12.13 Unità abitativa: quale manutenzione e quale documentazione?
Vorrei sapere se intervenendo su un impianto elettrico civile per manutenzione, dovendone garantire efficienza in termini di sicurezza, è
sufficiente accertarsi del corretto dimensionamento delle apparecchiature di protezione magnetotermiche e differenziali, sostituendole all’occorrenza oppure se sono necessari controlli più approfonditi e, se si, quali in
particolare.
Sono tenuto a rilasciare certificazioni riguardo l’intervento suddetto? Sono al
corrente di un ”libretto di manutenzione” redatto da Prosiel del quale ancora
nessuno ha saputo darmi certezze e informazioni.
In cosa consiste? Quali sono i modi operandi e quali i rischi a cui si va incontro
in caso di errata compilazione ecc?
Le attività di manutenzione degli impianti elettrici, in generale, sono
descritte nella Guida CEI 0-10 (attualmente in revisione al CEI). Per
quanto riguarda gli impianti elettrici a servizio dell’unità abitativa le
attività richieste in un intervento di manutenzione, oltre all’esame a vista (stato di conservazione dei componenti, controllo delle caratteristiche elettriche
dei dispositivi, accertamento della rispondenza alla documentazione prevista
ecc.), occorre eseguire prove e misure strumentali (con le modalità descritte
nella Guida CEI 64-14). Consiglierei di eseguire almeno:
- prove strumentali dell’intervento degli interruttori differenziali;
- misura della resistenza di terra ai fini del coordinamento con le protezioni;
- prove di continuità del conduttore di protezione (PE) e dei collegamenti equipotenziali (EQP ed EQS);
Altre prove possono essere eseguite se ritenute utili in casi specifici, come le
misura della resistenza di isolamento.
Le attività di manutenzione, così definite dall’articolo 2 comma d del decreto
37/08:
articolo 2
d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado nor-
177
male d’uso, nonche’ a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessita’ di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell’impianto su cui si interviene o la sua destinazione d’uso secondo le prescrizioni
previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione
del costruttore;
non sono oggetto del decreto 37/08. Non è quindi richiesta la dichiarazione di
conformità. E’ comunque opportuno rilasciare una “relazione tecnica” contenente gli esiti dei controlli di manutenzione, le eventuali anomalie riscontrate e
le relative azioni correttive, meglio se riportati in un “manuale di uso e di manutenzione“:
articolo 8
2. Il proprietario dell’impianto adotta le misure necessarie per conservarne le
caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposte dall’impresa
installatrice dell’impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate.
Pur non essendo un vero e proprio “obbligo“, l’articolo 8 del decreto 37/08 dà
per scontata la presenza di istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposte dall’impresa installatrice dell’impianto. Sono rari i casi in cui le istruzioni
per l’uso e la manutenzione sono realmente disponibili. Il problema dell’errata
compilazione non si pone. Si tratta di informazioni basilari che non richiedono
particolari competenze, ma solo un minimo di attenzione.
12.14 Protezione nelle zone 3 dei locali contenenti bagni o docce
Su molti siti specializzati trovo l’indicazione che le apparecchiature
elettriche nelle zone 3 dei bagni debbano essere IPX1 con riferimento al capitolo 7 della norma CEI 64-8. Sulla norma CEI però non trovo
indicazione delle classi di protezione da utilizzare nelle zone 3 dei bagni: esiste
tale obbligo?
178
Effettivamente nella Norma CEI 64-8/7 Sezione 701 non viene prescritto uno specifico grado di protezione IP per gli apparecchi da installare in Zona 3. Ricapitolando le prescrizioni della Norma:
- Dove sono installati circuiti SELV indipendentemente dalla tensione nominale
il grado di protezione è IPXXB nelle zone 1,2,3:
701.411 Protezione combinata contro i contatti diretti ed indiretti
701.411.1.4.3 Dove si utilizzano circuiti SELV, qualunque sia la tensione nominale, si deve prevedere, nelle zone 0, 1, 2 e 3, la protezione contro i contatti
diretti a mezzo di:
barriere o involucri che presentino almeno il grado di protezione IPXXB, oppure un isolamento in grado di sopportare una tensione di prova di 500 V, valore
efficace in c.a., per 1 min.
Solo per alcuni componenti elettrici quali prese a spina ed apparecchi di comando per i quali le norme del CT23 non considerano la classificazione IPX1 si
ammette di regola l’impiego del tipo ordinario per installazione incassata verticale:
701.5 Scelta e installazione dei componenti elettrici
701.51 (Commento) Per alcuni componenti elettrici quali prese a spina ed apparecchi di comando per i quali le norme del CT23 non considerano la classificazione IPX1 si ammette di regola l’impiego del tipo ordinario per installazione
incassata verticale.
- Nell’ Art. 701.512.5 si prescrivono i gradi di protezione dei componenti elettrici nelle diverse zone: Zona 0: IPX7; Zona 1: IPX4; Zona 2: IPX4. Nulla si dice
della zona 3:
Art. 701.512.5 I componenti elettrici devono avere almeno i seguenti gradi di
protezione:
. nella zona 0: IPX7
179
. nella zona 1: IPX4
. nella zona 2: IPX4.
Interpretando la norma sconsigliamo, con esclusione dei componenti citati
all’art. 701.51, l’installazione di componenti elettrici con IPX1 in zona 3.
Applicando il buon senso e la buona tecnica consigliamo, ai fini delle sicurezza e della copertura delle responsabilità, di utilizzare i criteri di cui all’art.
701.411.1.4.3 quando in presenza di circuiti SELV, e allargando il campo di applicazione dell’art. 701.512.2, utilizzare per gli altri componenti elettrici da installarsi in zona 3 il grado di protezione IPX4.
180
verifiche, controlli
e manutenzione
13.1 Documentazione mancante e DPR 462/01: verbale negativo?
Spett.le redazione, vi chiedo un parere su come un verificatore
462/2001 deve comportarsi in caso di mancanza della dichiarazione
di conformità (per impianti successivi al 1990) o in caso di mancata
denuncia dell’impianto di messa a terra. Deve rilasciare un verbale negativo
da trasmettere agli organi sanzionatori (SPESAL) o può rilasciare un verbale
positivo?
In letteratura ci sono pareri discordanti, e gli organismi sembrano comportarsi
in modo non armonico sulla questione. Risulta interessante un vostro parere.
Il risultato negativo, a seguito di verifica ai sensi del DPR 462/01, con
la relativa segnalazione alla ASL competente per territorio, riteniamo
debba essere emesso solo in presenza di carenze che comportano la
mancanza di protezione per le persone.
Nello specifico, se la verifica è relativa all’impianto di terra, la mancanza di
protezione contro i contatti indiretti costituisce reato ai sensi del D.Lgs. 81/08.
La mancanza di documentazione non rappresenta, di per se stessa, una condizione di pericolo.
Se in assenza di documentazione il verificatore è in grado di accertare che siano rispettate le condizioni di sicurezza (per esempio conformità alle norme
CEI), può limitarsi a segnalare sul verbale di verifica una annotazione che segnala la necessità di produrre la documentazione mancante.
181
13.2 Resistenza di terra met. voltamperometrico: “servono” 5A?
Quale norma seguire per la verifica dell’impianto di messa a terra
in un aeroporto? La misura deve fatta con uno strumento in grado di
erogare una corrente di 5 A?
Il riferimento normativo è la Guida CEI 64-14 (attualmente in revisione
al CEI) “Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori“, nella
quale si legge: “E’ prassi consolidata degli organismi di controllo, per
analogia con quanto detto per la misura della tensioni di contatto e di passo,
che tale valore sia circa 5 A per sistemi a neutro isolato (Il categoria) ed a 50
A per sistemi con neutro a terra (III categoria)“. Non è quindi “obbligatorio” far
circolare almeno 5 A per la misura della resistenza di terra con metodo voltamperometrico nei sistemi TN.
13.3 Prova degli interruttori differenziali: come e quando?
Ogni quanto è obbligatorio provare gli interruttori differenziali in un
impianto e qual è il riferimento normativo? E’ vero che devo verificare
strumentalmente che l’interruttore non intervenga a metà della corrente di prova?
La periodicità della prova tramite tasto “test” viene indicata dal costruttore del dispositivo. In assenza di indicazioni in tal senso si può
fare riferimento all’allegato D (informativo) della Guida CEI 23-29: 6
mesi.
La prova strumentale alla corrente Idn rientra nell’ambito dei controlli di manutenzione dell’impianto elettrico. La frequenza dei controlli non è sempre suggerita dalle Norme (lo è solo in casi particolari, come nei locali ad uso medico:
1 anno). La frequenza della verifica periodica dipende dalla valutazione del rischio e deve essere determinata considerando il tipo di impianto e componenti,
il suo uso e funzionamento, la frequenza e la qualità della manutenzione e le
influenze esterne a cui l’impianto è soggetto. Può fare riferimento alla Norma
CEI 64-8 art. 62.2.1 “frequenza della verifica periodica”.
182
La “prova di non intervento” a 0,5 IDN è una prova che non riguarda la verifica
dell’impianto ma la verifica del componente. Non è necessaria nel contesto dei
controlli di manutenzione dell’impianto.
13.4 DPR 462/01: ritardare la verifica per completare i lavori?
Qual è il termine massimo per effettuare la verifica dell’impianto ai
sensi del DPR 462/01? Il giorno indicato nel verbale o il mese corrente? Posso ritardare di qualche giorno per completare alcuni lavori di
sistemazione o posso incappare in sanzioni?
Il termine è rigoroso. In caso di controllo teoricamente può essere
sanzionato anche il giorno successivo alla scadenza, così come la
polizia la può sanzionare per la revisione dell’auto scaduta. Tuttavia
se si tratta di completare alcuni lavori e se per “qualche giorno” non intende
“qualche mese”, a maggior ragione se l’organismo (o la struttura pubblica) ha
già ricevuto l’incarico, direi che qualsiasi ispettore sarà propenso a soprassedere.
13.5 Verificatore contro progettista: chi ha ragione?
Buongiorno, mi occupo di verifiche in un organismo (DPR 462/01). Mi
trovo a contestare un impianto (sistema TT - ambiente a maggior rischio in caso di incendio) dove la carpenteria metallica del quadro di
distribuzione subito a valle del contatore non è protetta. Sapevo che se nel quadro la protezione generale è differenziale si poteva soprassedere, ma in questo
caso non lo è. Non solo, anche la linea del rifasatore non ha differenziale. Secondo me non va bene.
Ho allertato il committente che ha subito convocato il suo progettista. Il progettista (che ha progettato l’impianto e seguito i lavori) sostiene che il differenziale
può non essere installato. In quanto è rispettato il coordinamento RT < UL / IA.
La resistenza di terra misurata con loop test è in effetti 0,15 ohm e il generale
magnetotermico ha IN = 250 A. Chi ha ragione?
183
Ha ragione Lei e torto il progettista: per i sistemi TT, anche in ambienti ordinari, per la protezione contro i contatti indiretti con interruzione automatica dell’alimentazione è obbligatorio utilizzare dispositivi
di protezione a corrente differenziale (si veda la Norma CEI 64-8 art. 413.1.4.2,
che riportiamo per praticità).
413.1.4.2
Nei sistemi TT si devono utilizzare dispositivi di protezione a corrente differenziale.
Deve essere soddisfatta la seguente condizione: RE x IDN ≤ UL dove:
RE è la la resistenza del dispersore in ohm;
IDN è la corrente nominale differenziale in ampere.
Per ottenere selettività con i dispositivi di protezione a corrente differenziale
nei circuiti di distribuzione è ammesso un tempo di interruzione non superiore
a 1 s.
13.6 Strumenti dei manutentori: servono i certificati di taratura?
Sono il responsabile delle attività di manutenzione di un impianto
complesso (AT). Gli strumenti in dotazione al reparto elettrico interno devono obbligatoriamente essere tarati periodicamente come per
gli enti di certificazione esterni? Se si: Quali sono le periodicità previste?
Per la strumentazione in dotazione al reparto è sufficiente procedere
alla taratura secondo: le istruzioni del produttore indicate nel libretto
d’uso e manutenzione della strumentazione; le periodicità fissate dal Sistema di qualità aziendale ai sensi UNI-ISO 9001; le periodicità indicate dal manuale di manutenzione aziendale. Per la strumentazione avente rilevanza ai fini fiscali
(ad es. contatori elettrici) deve essere garantita l’esecuzione di controlli metrologici periodici da parte di organismi con laboratori accreditati secondo le modalità e
i criteri indicati nel decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 24 marzo 2015
n° 60 e relativi Allegati. Utili sono anche le specificazioni della Circolare Ministero
delle Finanze n° 131 del 27 giugno 2000.
184
13.7 Misura della resistenza di terra per la messa in servizio
Prima della messa in servizio di un impianto fotovoltaico connesso
alla rete MT ho effettuato la misura della resistenza di terra come
richiesto dal Distributore. La misura è stata effettuata al collettore
principale in cabina e comprende tutto il dispersore, ovvero la corda di rame
attorno alla cabina più la corda che circonda il campo fotovoltaico. Il valore misurato con metodo voltamperometrico (0,4 ohm) è largamente coordinato con i
dati del guasto forniti (50 A >> 10 s).
Il tecnico del Distributore non ha accettato la mia relazione in quanto chiede
che la misura della resistenza di terra riguardi esclusivamente l’anello attorno
alla cabina, scollegato dall’impianto di terra del campo fotovoltaico. Ha ragione?
No. Non ha ragione, cito la Guida CEI 64-14 ”Guida alle verifiche degli
impianti elettrici utilizzatori”:
Art. 2.3.2.1
La misura deve essere effettuata, per quanto possibile, con l’impianto disposto nelle ordinarie condizioni di funzionamento e può essere eseguita senza
distaccare i dispersori di fatto che non siano sotto il controllo di chi esercisce
l’impianto.
Quando tuttavia sia ragionevole supporre che l’efficienza dell’impianto di terra
dipenda soprattutto dai dispersori non posti sotto il controllo di chi esercisce
l’impianto, è giustificato, in sede di verifica, cercare di valutare il contributo di
questi ultimi dispersori, tenendo presente che in ogni caso l’impianto di terra
deve essere progettato senza tener conto del contributo di questi dispersori.
13.8 Negozi “da strada”… protezione contro i contatti indiretti?
Un caso diffuso è per esempio quello di un venditore di prodotti alimentari da strada, con bancone alimentato con un piccolo gruppo
elettrogeno monofase senza il centro stella collegato a terra, ma con
un dispersore cui sono collegate le masse e le terre delle prese.
185
Come vengono evitati i contatti indiretti per gli operatori? Questo luogo è soggetto al DPR 462/01?
Sinceramente il caso da Lei descritto non mi risulta così diffuso. In
genere, data la minima estensione degli impianti “da strada“, l’alimentazione viene in effetti fornita da piccoli gruppi elettrogeni ma la
protezione contro i contatti indiretti è (nell’assoluta inconsapevolezza dell’esercente) realizzata per separazione elettrica, collegando eventualmente tra di
loro le masse, nel caso fossero presenti. Meglio ancora, come di solito accade,
utilizzando componenti in classe II. Mancando l’impianto di terra, ovviamente,
non sussiste l’oggetto della verifica, che comunque non è richiesta per impianti
provvisori di breve durata.
13.9 Come soddisfare l’art. 80 del DLgs 81/01… e l’art. 86
D: Al fine di soddisfare quanto indicato all’articolo 80, comma 1 del
D.Lgs. 81/08 e s.m.i si chiede quali siano le verifiche, le misure e i
controlli da eseguire.
R: L’Articolo 80 “Obblighi del datore di lavoro” prescrive quanto segue:
Articolo 80 - Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali,
delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in
particolare, da quelli derivanti da:
a) contatti elettrici diretti;
b) contatti elettrici indiretti;
c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
d) innesco di esplosioni;
e) fulminazione diretta ed indiretta;
186
f) sovratensioni;
g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
E’ evidente che per soddisfare l’articolo 80 non è sufficiente eseguire verifiche, misure e controlli, ma a monte, occorre seguire quanto previsto dal decreto 37/08 per gli impianti (ovvero progettazione e installazione dell’impianto
“a regola d’arte”) e di scelta e utilizzo delle apparecchiature secondo quanto
previsto dalle norme e direttive comunitarie (marcatura CE, libretto di uso e
di manutenzione, scelta dell’apparecchiatura idonea secondo l’impiego ecc.).
Controlli, prove e le misure (controlli di manutenzione) sono invece richiesti
dall’articolo 86 dell’81/08:
Articolo 86
1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro
provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di
buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione
e di efficienza ai fini della sicurezza.
In particolare, per gli impianti elettrici, devono essere eseguiti i controlli previsti dalla Guida CEI 64-14 “Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori”
(attualmente in revisione al CEI), ovvero esame a vista, prova degli interruttori
differenziali, prove di continuità, misura della resistenza di terra ecc. ecc.
Vista la complessità della materia consigliamo l’acquisto dei registri dei controlli di manutenzione di NT24, che oltre a fornire tutte le tabelle per verbalizzare i controlli, contengono tutte le informazioni per la definizione degli interventi,
la guida alla valutazione del rischio per la definizione delle periodicità.
13.10 Quali requisiti per fare il verificatore (DPR 462/01)?
Quale titolo di studio deve possedere una persona che vuole fare il
verificatore presso una società abilitata per eseguire le verifiche (impianto di messa a terra) per il DPR 462/01.
187
Il riferimento per gli organismi abilitati è la Norma CEI 0-14 ”Guida
all’applicazione del DPR 462/01…” (attualmente in revisione al CEI),
che dice che il personale addetto alle verifiche deve essere almeno
in possesso degli stessi requisiti tecnico-professionali richiesti al responsabile
tecnico dell’impresa installatrice come indicato dal decreto 37/08 (non è quindi
richiesto un particolare titolo di studio). Deve inoltre seguire un processo di
formazione ed affiancamento sul campo:
3.3 Formazione del personale tecnico
Il personale tecnico, che è avviato all’attività di verifica degli Impianti, deve aver
seguito un percorso formativo che gli consenta di acquisire la professionalità
necessaria a svolgere con competenza e perizia la verifica degli impianti.
3.4 Contenuti della formazione
La formazione di un tecnico verificatore avviene mediante la partecipazione
ad un corso base ed alla effettuazione dì verifiche pratiche per affiancamento.
Il corso base è fatto di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche. Al termine
del corso di formazione i tecnici verifìcatori devono essere sottoposti ad una
valutazione dell’apprendimento dopo la quale possono iniziare l’attività delle
verifiche per affiancamento a personale già esperto.
Il percorso di formazione deve essere documentato per ogni tecnico verificatore mediante programma formativo al quale ha partecipato.
I corsi devono essere tenuti da docenti in possesso dei necessari requisiti di
professionalità.
Si ricorda che al fine della sicurezza sul lavoro i tecnici verificatori devono essere persone capaci (art. 4 comma 5 lettera c del DLgs 626/94).
Il rispetto dei requisiti previsti dalle Norme CEI EN 50110-1 (Norma CEI 11-48)
e CEI 11-27 fa presumere il possesso di tale requisito.
3.4.1 Corsi di formazione
I corsi di formazione del personale tecnico addetto all’effettuazione delle veri-
188
fiche elettriche sono articolati sia su lezioni teoriche che su esercitazioni pratiche. Nelle lezioni teoriche verranno date nozioni relativamente:
• alle disposizioni legislative inerenti l’attività di verifica degli impianti elettrici;
• alle disposizioni legislative inerenti l’attività di verifica degli impianti elettrici;
• alla Normativa amministrativa di riferimento;
• alla funzione e alla responsabilità del verificatore;
• alle Norme tecniche applicabili;
• alle modalità di svolgimento delle verifiche.
Le esercitazioni pratiche devono essere tenute da personale in grado di svolgere con competenza e in condizioni dì sicurezza la verifica degli impianti e
possono essere eseguite su impianti reali o simulati spiegando le procedure e
le modalità pratiche d’effettuazione delle verifiche.
Durante il corso, e durante gli affiancamenti, dovranno essere date nozioni di
metrologia e interpretazione dei dati e si prenderà conoscenza della strumentazione che il tecnico impiegherà nello svolgimento delle sue attività.
Il personale in formazione, terminato il corso con la durata minima indicata nella
Tabella 3.1, deve eseguire il numero di verifiche in affiancamento indicato nella
citata tabella di seguito riportata, al fine di poter effettuare in autonomia tali
attività. Le verifiche in affiancamento devono essere documentate attraverso:
• le date di effettuazione delle verifiche,
• le caratteristiche e tipologia degli impianti,
• le aziende presso le quali è stata fatta l’istruzione,
• nominativo e firma dell’istruttore.
La partecipazione ai corsi deve essere riportata su un registro delle presenze e
gli affiancamenti sono attestati da moduli in cui ogni tecnico In formazione registra le verifiche eseguite assieme all’esperto. Al termine del percorso formativo
e solo dopo che il responsabile dell’attività abbia dato il benestare a svolgere
attività di verifiche in autonomia, il personale tecnico può essere inserito nel “registro delle abilitazioni”.
189
Questo il riepilogo delle attività formative e di affiancamento previste per
l’abilitazione di un verificatore:
Impianti BT
Corso di 16 ore + 6 verifiche fino a 1000 V di cui almeno 2 in locali medici;
Impianti MT
Corso di 28 ore + 4 verifiche MT (+2 su sistemi di III Cat per verificare questi
ultimi);
Fulmini
Corso di 8 ore + 4 verifiche;
ATEX
Corso di 24 ore + 6 verifiche di impianti di diversa tipologia e complessità.
13.11 “Pulsanti di allarme e di sgancio”: quale manutenzione?
Nell’impiantistica compressa esistono due tipologie di pulsanti con
attivazione a “rottura di vetro” e precisamente:
1. Pulsanti di allarme o rivelatori manuali d’incendio,
2. Pulsanti di sgancio della corrente elettrica.
Ambedue pulsanti possono essere previsti nel progetto di prevenzione incendi
e approvati dalle competenti autorità (VVF), ma le norme di riferimento e la funzione sono diverse. Esemplificando, i primi devono essere progettati e installati
in conformità alla norma UNI 9597 Cap. 9 e manutentati secondo quanto indicati dalla norma UNI 11224 Cap. 9. I secondi sono previsti dalla norma CEI 64-8
articolo 537.4 In entrambi i casi sono previsti da norme cogenti di prevenzione
incendi e installati secondo le proprie norme di riferimento.
Domanda:
Nel secondo caso del comando di emergenza le modalità di manutenzione, di
verifica periodica e di funzionamento sono codificate da disposti legislativi o
norme orme tecniche. In caso affermativo potete fornirmi i riferimenti tecnico
legislativi. In caso contrario quale potrebbe essere una corretta periodicità per
la gestione nel tempo del comando di emergenza.
190
I pulsanti di allarme manuale d’incendio fanno parte dell’impianto di
rivelazione ed allarme incendio che deve seguire per i criteri di posa,
calcolo e protezione delle condutture la norma generale CEI 64-8 e
per gli altri aspetti installativi la norma UNI 9795. I pulsanti devono essere manutenuti secondo la UNI 11224.
I dispositivi di comando di emergenza indicati nell’art. 537.4 sono componenti
dell’impianto elettrico e devono essere riportati nel registro della manutenzione delle stesso.
Qualora il comando di emergenza sia installato in una attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi il riferimento normativo può essere l’art. 4 del Decreto 10 marzo 1998 Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio:
“Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di
protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative
e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi
di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona
tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall’installatore;”
Nel merito la norma CEI 64-8 non indica delle precise scadenze di manutenzione per i dispositivi di comando di emergenza.
La Guida CEI 0-10 (attualmente in revisione al CEI) riporta una sintesi delle varie periodicità consigliate per le diverse parti dell’impianto elettrico in relazione alla destinazione d’uso e alla tipologia dell’attività.
Ad esempio la segnalazione di efficienza del circuito di un comando di emergenza a lancio di corrente in un locale di pubblico spettacolo deve essere visionata prima di ogni inizio dell’attività.
Pertanto la periodicità degli interventi di manutezione dei dispositivi di comando di emergenza è funzione di vari e molteplici fattori: tipologia circuitale e
meccanica degli stessi, MTBF previsto, severità ambientale, ambito di installazione, etc. etc..
Buona regola può essere quella di eseguire il controllo della funzionalità dei
191
comandi di emergenza con cadenza annuale/biennale (semestrale nel caso
di attività particolarmente significative o pericolose) in rapporto alla periodicità degli interventi di manutenzione programmata e preventiva sugli impianti
elettrici, e certamente per le attività soggette al controllo dei vigili del fuoco in
occasione delle asseverazioni di funzionalità degli impianti per il rinnovo del
rilascio del certificato di prevenzione incendi.
13.12 Prova degli interruttori differenziali con apposito strumento
Un interruttore differenziale in classe AC protegge il circuito elettrico
di prese a spina, alle quali sono collegate prese multiple (ciabatte).
Quest’ultime, contengono all’interno, circuiti elettronici. Collegando
lo strumento di misura e pigiando il pulsante di prova, l’interruttore stacca, e
lo strumento mi da esito negativo senza indicare la Id di intervento nè il tempo.
Escludendo alcune ciabatte e ripetendo la verifica /misura lo strumento mi indica sia il tempo di intervento che la corrente differenziale di intervento, inoltre
mi da esito positivo della misura. Per quanto detto, desidererei sapere il motivo
di tale comportamento dello strumento ed eventualmente che tipo di differenziale potrei installare per utilizzare tutte le ciabatte.
La prova strumentale degli interruttori differenziali rappresenta ad oggi
argomento di dibattito al CEI. Non è detto che, nei casi come quello da
Lei prospettato, l’esito negativo della prova comunicato dallo strumento rappresenti una situazione di pericolo per le persone. Inoltre, l’esito positivo
della prova effettuata escludendo i carichi (con modalità che soddisfano la Guida
CEI 64-14) dimostra che il dispositivo è efficiente. La prova in oggetto (che viene
eseguita alla IDN) non rappresenta l’effettivo comportamento delle protezioni in
caso di guasto verso terra sugli apparecchi utilizzatori. Non è quindi necessario
sostituire il dispositivo di tipo AC, con equivalente di tipo A, B o F, a meno che
non sia uno dei casi in cui è espressamente richiesto dalla Norma o da esplicita
richiesta del costruttore di un utilizzatore.
192
13.13 “controlli funzionali” secondo CEI 11-27 IV ed: quali requisiti?
Volevo capire se un manutentore di una fabbrica o di una casa di riposo è idoneo, dopo aver fatto il corso della norma CEI 11-27 IV edizione,
a svolgere i controlli funzionali dell’ impianto elettrico in cui lavora. Il
manutentore non è assunto come elettricista ma come manutentore generico e
gli viene attribuita la qualifica di PAV dal datore di lavoro, dopo aver fatto il corso
con esito positivo, pur non avendo esperienza in impianti elettrici ne titoli di studio inerenti.
Per essere idonei a fare il corso della norma CEI 11-27 IV edizione bisogna avere
un titolo di studio adeguato e/o esperienza lavorativa sugli impianti elettrici? Per
fare i controlli funzionali bisogna avere un grado di istruzione? e casomai di che
tipo?
Può questo “manutentore” sostituire una presa guasta o un interruttore magnetotermico differenziale generale da 400 A dell’ impianto elettrico, adottando le
procedure previste dalla norma, dato che si tratta di manutenzione ordinaria?
I corsi relativi ai lavori elettrici ai sensi della Norma CEI 11-27 sono rivolti a tutti gli operatori eventualmente esposti a rischio elettrico e non
è richiesto alcun titolo di studio.
Oltre agli aspetti organizzativi e procedurali il corso serve proprio a illustrare i
concetti di base in materia di rischio elettrico. I controlli funzionali (prove e misure nel contesto dei controlli di manutenzione o per attività quali ricerca guasti
ecc.) possono essere eseguiti indipendentemente dal livello di istruzione da persona competente.
Per quanto riguarda il rischio elettrico in questo particolare ambito occorre fare
riferimento al capitolo 5.3 della Norma CEI 11-27 IV edizione, che sostanzialmente prevede che tali attività possono essere svolte da PES e PAV, ed escludendo le
attività sotto tensione, anche da PEC sotto la supervisione o sorveglianza di PES
o PAV.
5.3.1 Misure
5.3.1.1 Nella presente Norma vengono definite “misure” tutte le operazioni per
193
misurare i dati fisici all’interno di impianti elettrici. Le misure in presenza di rischio elettrico devono essere eseguite solo da PES o PAV o, escluse le misure
nei lavori sotto tensione, da PEC solo se sorvegliate da PES o PAV o sotto la
supervisione di PES.
5.3.2 Prove
5.3.2.1 Le prove comprendono tutte le operazioni destinate al controllo del funzionamento o dello stato elettrico, meccanico o termico di un impianto elettrico.
Le prove comprendono anche le operazioni per verificare, ad esempio, l’efficacia dei circuiti di protezione e di sicurezza. Le prove possono comprendere le
operazioni di misura che devono essere eseguite in conformità al punto 5.3.1.
Le prove devono essere eseguite da PES o PAV (se necessario, con idoneità ai
lavori sotto tensione in BT) o da PEC solo se sotto la sorveglianza di PES o PAV
o la supervisione di PES relativamente a lavori fuori tensione o in prossimità di
parti in tensione.
Le attività citate (sostituzione di prese o interruttori) rientrano nell’ambito della
manutenzione ordinaria, così come da definizione del DM 37/08:
Art. 2. Definizioni relative agli impianti
.. omissis..
d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d’uso, nonche’ a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessita’
di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell’impianto su cui
si interviene o la sua destinazione d’uso secondo le prescrizioni previste dalla
normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore;
Tuttavia, pur trattandosi nella quasi totalità dei casi di lavori fuori tensione, secondo la Norma CEI 11-27 “nessun lavoro deve svolgersi prima che siano individuati il responsabile dell’impianto e il preposto ai lavori”. Responsabile dell’impianto (RI) e preposto ai lavori (PL) devono essere necessariamente PES, per
cui il manutentore del quesito non può operare in autonomia. Può effettuare le
194
operazioni descritte nel quesito solo se sotto la supervisione di un PES, oppure
essere formato e addestrato al fine di essere valutato tale dal datore di lavoro
secondo quanto indicato all’art. 4.2.2 della Norma CEI 11-27:
4.2.2 Valutazione del personale
Per valutare la competenza delle persone da coinvolgere nelle attività lavorative,
ci si deve basare sui seguenti criteri:
- conoscenza dell’elettricità;
- esperienza di lavoro elettrico;
- conoscenza della tipologie dell’impianto su cui si deve lavorare ed esperienza
pratica di quel lavoro;
- conoscenza dei rischi che possono insorgere durante il lavoro e delle precauzioni che devono essere osservate;
- capacità di riconoscere, in ogni momento, se è sicuro continuare il lavoro.
Deve essere valutata la complessità dell’attività lavorativa prima del suo inizio ai
fini di operare la scelta opportuna tra persone esperte, avvertite o persone comuni per eseguire l’attività detta.
13.14 Impedenza dell’anello di guasto: quale strumento?
Ci sono misuratori di impedenza dell’anello di guasto (ZS) che misurano solo la resistenza, anche con sezioni dei cavi superiori a 70 mm2.
Ciò potrebbe andare bene per sezioni inferiori a 70 mm2, ma non occorrerebbero strumenti che misurino anche la reattanza che non è più trascurabile in modo che il valore misurato è un valore di impedenza?
Esistono sul mercato sostanzialmente due tipi di misuratori dell’anello
di guasto:
- Misuratori della Resistenza di guasto da utilizzare per misure su
circuiti terminali in quanto non garantiscono misure affidabili in prossimità di
grossi trasformatori.
- Misuratori della vera Impedenza di guasto: valutano la differenza di fase tra la
tensione di rete Uo e la corrente di prova IP. Mostrano a display solitamente tre
195
valori, Z, R, XL.
Di quest’ultima tipologia ne esistono essenzialmente due tipi, a bassa e ad alta
corrente di prova. Quelli a bassa corrente di prova (solitamente tra 6 e 40 A)
permettono di discriminare l’origine dell’impedenza ZS; nel caso il valore induttivo XL della ZS sia simile o preponderante rispetto al valore resistivo R sarà
opportuno ripetere il test con il misuratore ad elevata corrente di prova (solitamente 280 A o 350 A max).
La misura con elevata corrente di prova permette misure affidabili con risoluzione di 0,1 m Ω.
Solitamente i misuratori della vera ZS con elevata corrente di test si utilizzano
sui circuiti principali, su blindo sbarre oltre i 70 mm2 e in prossimità di grossi
trasformatori.
Al tecnico competente la scelta dello strumento “giusto”.
13.15 Verifica DPR 462 parco fotovoltaico senza dipendenti
Il distributore (nel caso specifico Enel) chiede all’intestatario del
POD di un parco fotovoltaico connesso in media tensione copia del
verbale 462/01, al fine di accedere (per quanto di pertinenza) in campo con i suoi operatori, in condizioni di sicurezza.
- L’intestatario del POD non avendo dipendenti, solo ditte esterne autorizzate
all’accesso (O&M) ritiene di non essere soggetto all’obbligo di verifica, forte
anche della circolare INAIL del 2012 che esclude i siti di produzione energia
elettrica dagli obblighi di cui al DPR 462/01.
- Il distributore insiste e “minaccia” di comunicare alle autorità ispettive l’inadempienza.
- Il tecnico Arpa/Organismo abilitato propone una verifica nel solo vano contatore (vano di pertinenza doppia fornito/fornitore) tesa a valutare il coordinamento tra corrente di guasto monofase a terra e RT.
- L’intestatario del POD chiede di effettuare tale prova con tecnici di parte da
lui incaricati.
- Enel ribadisce che tale prova può essere effettuata esclusivamente da Organismi di parte terza.
196
In assenza di lavoratori dipendenti o equiparabili non si applica il DLgs
81/08, figuriamoci il DPR 462/01. Non esiste quindi obbligo di denuncia
dell’impianto di terra e non è necessario effettuare la verifica periodica. La richiesta del Distributore di accedere in sicurezza è però legittima. La
Norma CEI 0-16 contempla questa eventualità nel capitolo 7.5.5.2 “Verifiche“:
Le verifiche periodiche dell’impianto di terra di utenza sono di esclusiva pertinenza dell’Utente, il quale invia al Distributore copia del verbale delle verifiche di
legge eseguite ai sensi del DPR 462/01 (e s.m.i.)(25).
La nota (25) a pagina 48 della “In alcune specifiche situazioni, ove non ricorrano
gli obblighi del DPR 462/01, si richiede la documentazione per le verifiche equivalente” non fa riferimento a parti terze, per cui sembra accettabile una relazione equivalente redatta da tecnico di fiducia. La soluzione prospettata di eseguire
una verifica “ispettiva” al solo vano contatore non è consigliabile.
Si consiglia di provare a trasmettere, alla luce della nota citata, un fascicolo tecnico contenente le prove relative alla cabina di trasformazione MT/BT secondo
quanto previsto dalla Norma CEI 78-17 (o se è il caso, secondo CEI 0-15) e la misura della resistenza di terra o eventualmente gli esiti delle misure delle tensioni
di contatto.
197
progettazione
e installazione
14.1 “Sovratensioni di origine interna”: rischi e precauzioni?
Secondo quanto disposto dall’articolo 80, comma 1 del D.Lgs.81/08 e
s.m.i il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie affinché i
lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica.
Al fine di valutare il rischio da sovratensioni ( come indicato alla lettera f dello
stesso articolo ) di origine interna, come si può valutare tale rischio e quali
sono le precauzioni tecniche da adottare?
Le sovratensioni di origine interna sono di natura transitoria e solitamente causate da repentine variazioni nella configurazione del circuito elettrico.
La grandezza delle stesse è funzione della tensioni nominale di esercizio
dell’impianto elettrico con frequenza uguale alla stessa frequenza del generatore. Tipicamente gli accadimenti che originano tali sovratensioni sono:
- apertura di un interruttore su di una linea sottocarico;
- apertura di un interruttore su di una linea in tensione a vuoto;
- distacco del carico di una macchina;
- messa a terra di un conduttore;
- scariche intermittenti tra un conduttore e la terra;
- guasto inverso monofase a terra;
- sovraeccitazione degli alternatori;
- eccesso di velocità dei generatori.
Il primo provvedimento è la verifica del livello di isolamento delle apparecchiature ovvero la tensione massima d’isolamento e la tensione nominale di tenuta
198
di breve durata. Altro tipico provvedimento è il collegamento a terra del neutro.
Nel campo della protezione delle macchine sono applicabili i regolatori automatici di tensione, i relè centrifughi, i relè di massima tensione per la diseccitazione dell’alternatore.
Anche la qualità degli interruttori e il loro potere di interruzione risultano significativi al fine di limitare le sovratensioni di manovra. Naturalmente nel suo
caso senza indicazioni sulle caratteristiche e sulla tipologia dell’impianto elettrico è difficile dare una risposta esaustiva.
14.2 Limite caduta di tensione 4%
Durante la verifica di un impianto industriale mi sono accorto che il
livello di tensione in alcune prese di un reparto è di 215-218 V verso
terra, e non 230 come ai morsetti del contatore.
Anche se non rilevo alcun malfunzionamento delle apparecchiature eventualmente connesse e non ravviso particolari problemi sui quadri, la caduta di tensione supera il famoso 4%. Come mi devo comportare? Devo avvisare il professionista che ha progettato l’impianto?
I valori misurati non sono certo anomali. Il “famoso” limite del 4% per
la caduta di tensione è un consiglio riportato dalla Norma CEI 64-8
da utilizzare in mancanza di indicazioni specifiche dal committente.
Se non rileva problemi… va bene così!
14.3 Studio tatuatore e obbligo di progetto
In uno studio tatuaggi è obbligatorio redigere il progetto da parte di
un tecnico abilitato?
Gli studi dove svolgono la loro attività i tatuatori non sono da intendersi locali ad uso estetico (legge 4 gennaio 1990, n. 1). Il progetto
deve essere redatto da un professionista iscritto agli albi professionali solo se la potenza impegnata è superiore a 6 kW o qualora la superficie
superi i 200 m2.
199
14.4 Impianto di un negozio in centro commerciale: è obbligatorio il
progetto?
Un impianto all’interno delle gallerie di un centro commerciale a
maggior rischio in caso d’incendio, se pur di superficie < 200 m2, è
soggetto all’obbligo di progetto? Cambia qualcosa se la fornitura è in
bassa (ENEL) o da quadro del centro commerciale?
Il progetto redatto da professionista è obbligatorio perché in l’impianto è ubicato in ambiente a maggior rischio in caso di incendio (art. 5
comma 2 lettera d del decreto 37/08). Se l’alimentazione è derivata
da fornitura MT/BT (quella del centro commerciale), il progetto è obbligatorio
anche in applicazione della lettera c) dello stesso art. 5 comma 2.
14.5 Autorimessa: obbligo di progetto e rispondenza
Vorrei affittare un locale di 900 m2, ed adibirlo ad autorimessa, cosa
che e’ attualmente, ma senza certificazione! Vorrei sapere sopra a
che metratura serve il progetto per impianto elettrico? Il costo?
Il progetto per l’installazione, trasformazione e ampliamento di un
impianto, sempre obbligatorio secondo il decreto 22 gennaio 2008,
n.37, e’ redatto da un professionista iscritto agli albi professionali
secondo le specifiche competenze tecniche richieste negli immobili adibiti ad
attività produttive, quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi
potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 m2.
Nel suo caso sono obbligatori il progetto del professionista e la dichiarazione
di conformità dell’impresa installatrice che ha realizzato l’impianto. Se come
risulta, tale documentazione non sia stata prodotta o non sia più reperibile, e
se l’impianto è stato realizzato dopo l’entrata in vigore della 46/90 e prima del
37/08, è possibile redigere una dichiarazione di rispondenza (articolo 7 comma 6 del decreto 22 gennaio 2008, n.37), incaricando un professionista iscritto
all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha
esercitato la professione, per almeno cinque anni.
200
Il costo dipende dalla complessità dell’impianto (il professionista dovrà ricostruire tutta la documentazione mancante) e dagli eventuali lavori di adeguamento necessari.
14.6 Progetto secondo decreto 37/08 e limiti dimensionali
I 200 m2 previsti dal decreto 37/08 si intendono lordi? Commerciali? Calpestabili? Devo fare un’offerta per una nuova installazione in
locali di 210 m2 commerciali, ma che calpestabili sono molto meno,
vorrei sapere se posso firmare il progetto come responsabile tecnico o se devo
incaricare un professionista.
Non vi sono nel decreto 37/08 (così come non vi erano nella legge
46/90 e nel DPR 447/91) precise indicazioni in merito al criterio di
determinazione delle superfici dei locali.
Un criterio utilizzabile è quelllo di considerare i metri quadrati utili, siano o
meno calpestabili, al netto della superficie delle eventuali pareti. Nel computo
delle superfici utili sono da escludere le eventuali aree esterne. Un riferimento
corretto può essere quello dei parametri indicati nella eventuale pratica presentata agli uffici comunali da professionista abiliatato (SCIA = Segnalazione
Certificata di inizio attività ediliza, CIA = Comunicazione inizio attivitòà, CIL =
Comunicazione di inizio lavori in edilizia libera, CILA = Comunicazione di inizio
lavori asseverata in edilizia libera, DIA = Denuncia di inizio attività edilizia) ovvero della Segnalazione Certificata di inizio attività ai fini antincendio.
In ogni caso, nel dubbio, è meglio privilegiare la scelta di affidare, per meglio
identificare compiti e responsabilità, la progettazione ad un professionista abilitato.
14.7 Prevenzione incendi in attività di vendita e produzione casearia in
condominio
Nel nostro condominio si deve aprire un locale alla strada con attività di vendita e produzione casearia, il locale è meno di 200 m2 e
all’interno esiste una caldaia per riscaldare il latte, penso che che sia
201
meno di 106 kW, e la ditta incaricata degli impianti elettrici deve mettere un dispositivo nel vano contatori per emergenza in modo da disalimentare il quadro
elettrico posto nel locale che in caso di incendio un pulsante posto all’esterno
distacchi l’impianto elettrico in modo che i vigili del fuoco possano buttare acqua senza pericolo.
Il vano contatore è piccolo e sembra difficile porre questo dispositivo (sganciatore elettromegnetico, come quello degli ascensori).
1) la domanda: al locale serve la denuncia antincendio? sembra di categoria A.
2) se il contatore fosse all’interno del locale?
Sto cercando in rete le varie disposizioni antincendio, ma parlano sempre di
locali sopra i 400 m2.
L’attività di vendita e produzione casearia in un locale di superficie
inferiore a 200 m2 non rientra nelle 80 attività soggette alle visite e ai
controlli di prevenzione incendi di cui all’Allegato I del DPR 151/11,
purchè non vi siano ricomprese nell’attività alcune delle stesse (ad esempio:
centrale termica a gas con PN >116 kW, etc.);
Non vi è pertanto l’obbligo per l’installazione di un comando di emergenza ad
uso Vigili del fuoco per disinserire l’impianto elettrico; La protezione per le sovracorrenti immediatamente a valle della fornitura di energia elettrica in un Sistema TT e in ambiente ordinario è da realizzarsi secondo le prescrizioni dei
Cap 433 e 434 della norma CEI 64-8/4. La protezione contro il corto circuito
immediatamente a valle della fornitura di energia può essere omessa qualora
sussistano le condizioni di cui all’art. 473.2.2.1 della norma CEI 64-8/4, medesime considerazioni sono applicabili alla protezione da sovraccarico ai sensi
dell’art. 473.1.
14.8 Il vecchio impianto elettrico è considerabile adeguato?
Nell’officina in oggetto l’impianto è stato realizzato prima del ’90. Realizzato con cavi rigidi di sezione 6 mmq circa, esegue un percorso
ad anello lungo il perimetro dell’officina ed è posato sotto intonaco.
Per ogni punto di prelievo vi è un quadretto con sezionatore con fusibili tripo-
202
lari, i vecchissimi *** (nota marca N.d.R.) corpo in ceramica e fusibili di riserva
sul contenitore, posto a protezione della presa trifase, mentre la presa monofase è soltanto derivata a monte del sezionatore. Corre l’obbligo di sostituire
il tutto, ma la mia domanda è questa: se mettessi sotto il contatore una protezione magnetotermica differenziale e, per ogni quadretto, la sola protezione
magnetotermica trifase e monofase, posso considerare “adeguato” l’impianto
elettrico? P = 6 kW: ponte 1,5 kW; gruppo revisione 3 kW; compressore aria 1
kW; luci 0,9 kW, ecco le potenze in gioco quasi precise.
Se l’officina ha superficie superiore a 200 m2 si rientra negli obblighi
di progettazione a cura di libero professionista iscritto ad albo professionale di cui all’art. 5 coma 2 c del decreto 37/08, in questo caso
le determinazioni nel merito delle recupero di quanto esistente sono di esclusiva competenza del progettista:
Art. 5. Progettazione degli impianti
1. Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui
all’articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), e’ redatto un progetto. Fatta
salva l’osservanza delle normative piu’ rigorose in materia di progettazione, nei
casi indicati al comma 2, il progetto e’ redatto da un professionista iscritto negli
albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre,
negli altri casi, il progetto, come specificato all’articolo 7, comma 2, e’ redatto,
in alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.
2. Il progetto per l’installazione, trasformazione e ampliamento, e’ redatto da un
professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze
tecniche richieste, nei seguenti casi:
a) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unita’ abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unita’ abitative di
superficie superiore a 400 mq;
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali e’ obbligatorio il progetto e in ogni caso per
203
impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
c) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti
ad attivita’ produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze
sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
d) impianti elettrici relativi ad unita’ immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio
di incendio, nonche’ per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in
edifici di volume superiore a 200 mc;
e) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
f) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonche’ impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni
aventi una potenzialita’ frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
g) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e
l’utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per
uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
h) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un’attivita’ soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento
sono in numero pari o superiore a 10.
3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell’arte. I progetti
elaborati in conformita’ alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e
alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli
Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo
spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell’arte.
4. I progetti contengono almeno gli schemi dell’impianto e i disegni planimetrici
nonche’ una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installa-
204
zione, della trasformazione o dell’ampliamento dell’impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti
da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare.
Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione,
particolare attenzione e’ posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.
5. Se l’impianto a base di progetto e’ variato in corso d’opera, il progetto presentato e’ integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le
varianti, alle quali, oltre che al progetto, l’installatore e’ tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformita’.
6. Il progetto, di cui al comma 2, e’ depositato presso lo sportello unico per l’edilizia del comune in cui deve essere realizzato l’impianto nei termini previsti
all’articolo 11.
Medesima considerazione si applica se l’officina viene classificata come luogo
a maggior rischio in caso d’incendio. Non sussistendo le due ipotesi precedenti
l’installatore dovrà redigere il progetto ai sensi dell’art. 5 comma 1 e dell’art. 7
comma 2. Nulla osta al riutilizzo dei conduttori previa misura della loro resistenza di isolamento e verifica del rispetto del corretto codice colori. La sua ipotesi
di “adeguamento” è condivisibile con le premesse sopraesposte.
14.9 Ricarica scooter elettrici zone condominiali: modo 1 o 3?
La maggior parte degli scooter elettrici caricano tramite una normale spina domestica (“Schuko”), cioè in “modo 1” secondo la CEI EN
61851-1. La citata norma, nella premessa italiana, afferma che “in
Italia, il Modo di carica 1 è consentito solamente in ambiti strettamente privati
non aperti a terzi, quali ad esempio ambienti il cui accesso necessiti di chiavi,
attrezzi particolari, ecc. in possesso del solo relativo proprietario” (in pratica
solo in un box o un giardino privato chiuso a chiave). A sua volta, la CEI 64-8
sezione 722 rinvia alla CEI EN 61851-1 per eventuali limitazioni all’impiego dei
modi di carica 1 e 2 in Italia. Di fatto, dal punto di vista dell’impianto elettrico,
una presa comune non è distinguibile per il tipo di carico. In definitiva, è am-
205
messo l’impiego in un cortile condominiale collettivo di una presa domestica
per caricare uno scooter? E in un garage privato aperto al pubblico?
Nel primo caso (in un cortile condominiale collettivo di una presa domestica per caricare uno scooter) può essere accettabile il modo 1.
Se il garage è aperto al pubblico non è privato e quindi la ricarica
deve essere di modo 3.
14.10 Prevenzione incendi per una cucina “ad uso occasionale”
Un locale cucina per uso occasionale, ma predisposto con apparecchiature di cottura a gas metano, da quale condizione viene considerato soggetto allo sgancio dell’alimentazione energetica tramite
pulsante di emergenza?
Il locale copre una superficie di circa 90 m2. Valgono le prescrizioni equiparabili
ad un locale centrale termica?
Se il locale cucina non è ricompreso in altra attività soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco e la potenza installata delle apparecchiature di cottura a gas è superiore a 35 kW si applicano le disposizioni
di cui al decreto 12 aprile 1996: “Regola tecnica di prevenzione incendi per
la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati
da combustibili gassosi” e precisamente quelle al “Titolo IV art. 4.4 Locali di
installazione di impianti cucina e lavaggio stoviglie”.
Se la potenza installata delle apparecchiature di cottura gas è superiore a 116
kW l’attività rientra tra le 80 attività indicate nel DPR 151/11, per le quali si deve
provvedere al Certificato di prevenzione incendi secondo le procedure indicate dallo stesso, e precisamente nella n° 74 (Categoria A-B-C) “Impianti per la
produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con
potenzialità superiore a 116 kW“.
Secondo i disposti della Norma CEI 64-8/7 art. 751.03.4 e relativo Allegato A,
le attività soggette al controllo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sono
da considerarsi ambienti a maggior rischio in caso d’incendio. Pertanto la re-
206
alizzazione degli impianti elettrici dovrà uniformarsi, oltreché alle specifiche
tecniche generali, ai disposti della Sezione 751 “Ambienti a maggior rischio in
caso d’incendio” contenuta nella Parte 7: “Ambienti ed applicazioni particolari” della Norma CEI 64-8.
L’obbligo di installazione del comando di emergenza per il sezionamento dell’alimentazione elettrica deriva dall’applicazione delle normative di prevenzione
incendi.
Si dovranno classificare, secondo i criteri indicati nella Norma CEI 31-35, le
eventuali zone pericolose nell’intorno delle valvole di intercettazione poste sulla tubazione di adduzione del combustibile all’esterno e all’interno del locale
cucina oltre ad individuare i necessari provvedimenti per la ventilazione del
locale.
14.11 Collegamento cavo MT al trasformatore: è accettabile lasciare
“un po’ di scorta”?
Cabina MT/BT, tensione di alimentazione 15kV. E’ accettato eseguire una spira (scorta) sul cavo MT di alimentazione trafo in resina
1600kVA?
Nulla osta alla soluzione da Lei prospettata purchè siano rispettate le
seguenti condizioni:
a) il corretto fissaggio dei conduttori ai fini della prevenzione delle
eventuali sollecitazioni dovute alla corretti di corto circuito.
b) il corretto fissaggio dei conduttori ai fini della prevenzione degli sforzi di trazione sui codoli di collegamento agli avvolgimenti del trasformatore;
c) il rispetto del raggio di curvatura dei cavi, che tipicamente vale circa 14 volte
il diametro esterno del conduttore.
Per maggiori dettagli può consultare la Norma CEI 11-17 “Impianti di produzione,trasmissione e distribuzione pubblica di energia elettrica – Linee in cavo“ al
Cap. 4.3 “Condizioni ambientali e di posa”.
207
14.12 Si può installare il generale di macchina subito fuori dal quadro
di distribuzione?
E’ ammesso dalle norme il montaggio dell’interruttore/sezionatore
generale di macchina subito fuori dal quadro elettrico, in una scatola a parte dedicata, se opportunamente segnalato?
Nulla in contrario. Occorre ovviamente rispettare le regole generali
di protezione contro le sovracorrenti.
14.13 Criteri per il cablaggio a monte e a valle dell’interruttore
E’ obbligatorio effettuare l’alimentazione di più magnetotermici in
parallelo a valle di un interruttore generale con la stessa sezione
del montante oppure i cavi che alimentano i magnetotermici possono avere la stessa sezione dei cavi a valle dei magnetotermici.
Mi spiego meglio. In presenza di quattro magnetotermici in parallelo la sezione dei cavi che li alimenta puó essere di 4 mm2, di 2 mm2 ecc, cioè della stessa
sezione dei cavi che uscirà dagli stessi magnetotermici oppure l’alimentazione deve essere fatta con la stessa sezione del montante ad esempio se il montante è 10 mm2 anche i cavi che alimentano i magnetotermici devono essere
10 mm2? Tutto questo rispettando ovviamente la caduta di tensione sulle linee
e la portata dei cavi!
La sezione del cablaggio a monte può non essere uguale da quella a
valle (ad esempio per motivi di rispetto dei limiti di caduta di tensione). Per il cablaggio di un quadro elettrico devono essere rispettate
le prescrizioni di progettazione, costruzione e verifica indicate nella Norma CEI
EN 61439-1 “Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa
tensione (quadri BT) Parte 1: Regole generali” pena la non possibilità di certificare in modo corretto il quadro elettrico.
La sezione dei conduttori che alimentano gli interruttori divisionali deve essere
determinata secondo i criteri indicati nel Capitolo 52 della Norma CEI 64-8/5
qualora sia effettuata la verifica di sovratemperatura di cui al Cap. 10.10.3 della
208
Norma CEI EN 61439-1,ovvero per la protezione da corto circuito secondo la
nota formula:
(I²t) < K²S².
I criteri specifici per il dimensionamento dei conduttori e delle relative sezioni sono
indicati nella Norma CEI EN 61439-1 al Cap. 8.6, nella Tabella 11 per correnti nominali sino a 400 A, e negli Allegati A e B (normativi) e H (informativo) alla stessa
norma.
14.14 Modifiche ai “carica muletti”: quali controindicazioni?
Nel nostro stabilimento attualmente abbiamo realizzato all’aperto,
sotto una tettoia per la protezione dalle intemperie, uno spazio adibito alla carica dei muletti. In questo modo i gas potenzialmente pericolosi emessi dalle batterie in carica vengono dispersi in atmosfera.
La direzione ci ha chiesto di effettuare uno spostamento per portare all’interno
dello stabile i caricabatteria, e tramite dei fori attraverso la parete di portare
all’esterno solo i cavi con i connettori per il collegamento dei muletti. Questo
per evitare di avere a disposizione di malintenzionati una presa sempre alimentata all’esterno della costruzione. I cavi dei caricabatterie andrebbero sostituiti
perchè corti, ma a parte questa sostituzione, non ci sarebbero da fare altre
modifiche.
Esistono controindicazioni in merito? Ad esempio è necessario che il quadro
sia a vista durante la carica delle batterie per controllare eventuali anomalie?
E’ necessario prevedere comando di sgancio che dall’esterno disconnetta
l’alimentazione dei quadri all’interno?
La soluzione prospettata non presenta controindicazioni. Restando
all’esterno il muletto, che contiene le batterie, la ventilazione resta
assicurata. Eventuali pulsanti di sgancio possono essere richiesti
dalle norme di prevenzione incendi e, quindi, dalla valutazione del rischio e dal
relativo progetto.
209
14.15 Potere di interruzione secondo Norma CEI 0-21
Ho richiesto al mio elettricista di mettere a norma un mio locale commerciale di circa 26 m² per il rilascio del certificatodo di conformità
secondo le ultime normative CEI 64-8. Ha installato un magnetermico da 6 kA a pochi centimetri dal contatore da 3 kW esterno al locale, mentre
nel quadro all’interno del locale ha installato a monte della linea montante un
magnetotermico da 4,5 kA. Vi chiedo se la normativa richiede che entrambi i
magnetotermici siano da 6 kA.
La Norma CEI 0-21 “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di
energia elettrica” riporta al Cap. 5.1.3 i valori della corrente di corto
circuito massima convenzionale per i diversi tipo di fornitura. Per le forntiture
monofasi, come nel caso prospettato, il valore della corrente di corto circuito
è pari a 6 kA. Nel paragrafo. 434.3 della Norma CEI 64-8/3 “Caratteristiche dei
dispositivi di protezione contro i corto circuiti” all’art. 434.3.1 si prescrive che
il potere di interruzione non deve essere inferiore alla corrente di cortocircuito
presunta nel punto di installazione.
Pertanto quanto installato a valle della fornitura è conforme sia alla regola tecnica che alla Norma CEI. La normativa non prescrive che entrambi i magnetotermici abbiano il medesimo potere di interruzione.
Ipotizzando una conduttura, dalla fornitura al quadro del locale, avente una sezione di 6 mm² ed una lunghezza di 3 metri il valore della corrente di corto circuito nel quadro installato all’interno del locale sarà inferiore al potere di interruzione del dispositivo di protezione (circa 4,2 kA < 4,5 kA). Pertanto anche la
seconda installazione è da considerarsi conforme nella condizione di cui sopra
per valori di sezione inferiore o di lunghezza superiore.
14.16 Prese a disposizione delle ditte esterne: differenziale o no?
Il sito a cui facciamo riferimento è una centrale termoelettrica in ciclo combinato ed in cogenerazione; il sistema elettrico di bassa tensione è un TN-S. Le nostre prese FM non sono corredate di dispositi-
210
vo differenziale e neanche di protezione da sovraccarichi e cto cto; le linee di
alimentazione (trifasi) alimentano in genere tre o quattro gruppi prese (400V
3P + terra 16A - 32A - 63A e 230V 2P + terra 16A); a monte dei gruppi prese le
linee di alimentazione sono protette da interruttori automatici magnetotermici
installati in un quadro di distribuzione; le ditte esterne che lavorano per noi possono allacciarsi direttamente con apparecchiature mobili (esempio trapano) o
fisse ma temporanee (trapano a colonna, sega a nastro etc.) o devono inserirsi
un quadretto di cantiere con differenziale? Oppure siamo tenuti noi a fornirgli
un’alimentazione/gruppi prese protetti da differenziale?
Ci sembra di capire che la protezione contro le sovracorrenti (cortocircuito e sovraccarico) e contro i contatti indiretti, delle linee di
alimentazione delle prese a spina siano assicurati da dispositivi di
protezione installati nei relativi quadri di distribuzione.
La domanda è focalizzata sulla necessità o meno di avere una protezione addizionale contro i contatti indiretti mediante interruttori differenziali. La risposta
la si può trovare nei seguenti articoli della Norma CEI 64-8:
Parte Generale:
art. 412.5.3
La protezione addizionale mediante l’uso di dispositivi di protezione con corrente differenziale nominale d’intervento non superiore a 30 mA è richiesta:
a) nei locali ad uso abitativo per i circuiti che alimentano le prese a spina con
corrente nominale non superiore a 20 A; e
b) per i circuiti che alimentano le prese a spina con una corrente nominale non
superiore a 32 A destinate ad alimentare apparecchi utilizzatori mobili usati
all’esterno.
Cantieri:
704.410 Protezione contro i contatti diretti ed indiretti
704.410. 1 Generalità
211
Quando la protezione delle persone contro i contatti indiretti è assicurata dalla misura di protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione,
adatta al tipo di sistema di messa a terra (413.1), la tensione di contatto limite
convenzionale UL, deve essere limitata a 25 V in c.a., valore efficace, oppure a
60 V in c.c. non ondulata, e si applicano le prescrizioni specificate in 481.3.1.1.
NOTA Se viene utilizzata la misura di protezione mediante separazione elettrica, si raccomanda di porre particolare attenzione alle prescrizioni dell’articolo 413.5.1.3.
Le prese a spina e gli apparecchi utilizzatori mobili permanentemente connessi, entrambi aventi correnti nominali fino a ed inclusi 32 A, devono essere
protetti da dispositivi differenziali aventi corrente differenziale nominale di intervento non superiore a 30 mA (412.5) o devono essere alimentati da circuiti
SELV (411.1) o devono essere protetti mediante separazione elettrica (413.5),
con ciascuna presa a spina o apparecchio utilizzatore mobile alimentati da
un trasformatore distinto o da un avvolgimento secondario separato di un trasformatore.
14.17 Dimensionamento delle apparecchiature (corrente di
cortocircuito nel PdC)
Il potere di interruzione del dispositivo di protezione generale (per
una fornitura in BT) si sceglie in base alla corrente presunta di corto
circuito trifase convenzionalmente fornita dall’ente distributore secondo la norma CEI 0-21, oppure in base alla corrente di corto circuito misurata ai morsetti del contatore, perché l’ente distributore nel tempo potrebbe
cambiare il trafo di alimentazione della rete?
Negli impianti BT il dimensionamento delle apparecchiature deve essere fatto sulla base delle indicazioni dell’articolo 5.1.3 della Norma
CEI 0-21 proprio perché il Distributore potrebbe nel tempo modificare l’impianto a monte del contatore:
212
5.1.3 Corrente di cortocircuito massima nel PdC (ai fini del dimensionamento
delle apparecchiature). I valori seguenti sono determinati assumendo una corrente di cortocircuito trifase morsetti alla sbarra BT, o alla sezione BT di cabina
secondaria, non superiore al valore pianificato di 16 kA. Il valore della corrente
di cortocircuito massima, da considerare per la scelta delle apparecchiature
dell’Utente, è convenzionalmente assunto pari a:
- 6 kA per le forniture monofase;
- 10 kA per le forniture trifase per Utenti con potenza disponibile per la connessione fino a 33 kW;
- 15 kA per le forniture trifase per utenti con potenza disponibile per la connessione superiore a 33 kW;
- 6 kA per la corrente di cortocircuito fase-neutro nelle forniture trifase.
Per il fattore di potenza delle correnti di cortocircuito suindicate, vedere la Tabella 4.
Valore della corrente di corto circuito
fattore di potenza
kA calore efficace
I=6
0,7
I = 10
0,5
10 < I < 20
0,3
Le prescrizioni del presente paragrafo si applicano anche agli impianti esistenti
nel caso di aumenti di potenza disponibile per la connessione.
5.1.3.1 Corrente di cortocircuito trifase minima nel punto di connessione
Valore minimo della corrente di cortocircuito trifase simmetrica nel punto di connessione, comunicato dal Distributore su richiesta dell’Utente con potenza disponibile superiore a 33 kW.
Tale valore deve essere calcolato secondo la Norma CEI EN 60909-0 nelle condizioni di:
- assenza di generazione;
- assenza di motori;
- assetto di esercizio con corrente di cortocircuito minima.
I valori indicati dalla Norma sono basati sull’utilizzo di trasformatori MT/BT di
potenza non superiore a 630 kVA, con VCC pari al 6 %. Per trasformatori esisten-
213
ti di caratteristiche diverse (VCC inferiore al 6 % e/o taglia superiore) in fase di
nuova connessione il Distributore comunica la corrente di cortocircuito presunta ai fini del dimensionamento delle apparecchiature, qualora i valori al punto di connessione siano superiori ai valori convenzionali adottati dalla Norma.
In genere quindi la corrente di cortocircuito misurata sarà inferiore alla potere
di interruzione dei dispositivi di protezione installati.
14.18 Equipotenziali in bagno: serve una cassetta dedicata?
È corretto eseguire i collegamenti equipotenziali all’interno della
cassetta contenente i cavi per i circuiti di illuminazione e prese del
locale servizi o si deve prevedere una cassetta separata solo per i
collegamenti equipotenziali supplementari dedicati al locale servizi?
Conduttori attivi e conduttori di protezione ed equipotenziali possono condividere la stessa cassetta se lo spazio lo consente.
Pertanto non è obbligatorio predisporre spazi installativi dedicati ai
nodi equipotenziali supplementari.
14.19 Progetto “vecchio”: posso realizzare ugualmente l’impianto?
La mia società (impresa installatrice N.d.R.) ha ricevuto l’incarico di
realizzare l’impianto elettrico di due piccoli capannoni ad uso industriale. Bene fino a qui. Il problema è che il progetto che abbiamo a
disposizione, consegnatoci dal committente, è stato redatto quasi dieci anni fa
(tutti i lavori erano stati bloccati a causa della crisi). Il problema è che il progettista titolare del progetto non esercita più la professione e l’esecutivo riporta
tutti i riferimenti da aggiornare (46/90, 626, DK Enel ecc.). Stimata redazione,
il quesito è questo: possiamo realizzare l’impianto secondo le regole in vigore
alla data di emissione del progetto?
No, se le prescrizioni sono cambiate non potete realizzare un impianto non rispondente alla normativa vigente. Il committente deve
incaricare un professionista per aggiornare il progetto. Il decreto 22
214
gennaio 2008, n.37 dice:
Art. 6 “Realizzazione ed installazione degli impianti ”
1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell’arte in conformita’ alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli
stessi. Gli impianti realizzati in conformita’ alla vigente normativa e alle norme
dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio
economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell’arte.
Le norme non sono retroattive, ma il concetto si applica agli impianti realizzati,
non a quelli “sulla carta“.
14.20 Decreto 37/08: limiti dimensionali per obbligo di progetto
Devo preparare un preventivo per una casa con superficie di 250mq ed
è destinata a singola famiglia. La norma dice: “Il progetto è obbligatorio
per qualsiasi destinazione d’uso dell’immobile, che comprende ambienti o strutture di tipo civile, industriale, o altro, che abbiano una delle seguenti caratteristiche o limiti dimensionali: “la superficie dell’ambiente maggiore di 200 m2
(400 m2 per locali di singole unità abitative)”;
non riesco a capire se sussiste la necessità del progetto oppure no.
La risposta al suo quesito è da ricercare nel decreto 37/08, in particolare all’articolo 5 “progettazione degli impianti“:
…omissis…
2. Il progetto per l’installazione, trasformazione e ampliamento, e’ redatto da un
professionista iscritto agli albi professionali
secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
a) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unita’ abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unita’ abitative di
215
superficie superiore a 400 mq;
… omissis…
Nel suo caso il limite dimensionale riferito alla superficie non è superato, per
cui il progetto lo può firmare anche il responsabile tecnico dell’impresa installatrice, a patto che la potenza impegnabile dell’impianto non superi 6 kW e che
non ci siano ambienti classificati (ad esempio ambienti a maggior rischio in
caso di incendio).
14.21 Collegamenti equipotenziali nei servizi igienici
In un locale aperto al pubblico il gestore ha deciso aggiungere dei bagni
utilizzando tubi dell’acqua esterni alla muratura per contenere i costi.
Lo stesso ha chiesto per gli impianti elettrici (due punti luce e un punto
presa). Dove devo realizzare i collegamenti equipotenziali supplementari? Basta
“intercettare” i tubi all’ingresso del piccolo locale o devo realizzare un collegamento per ogni punto (due lavandini, la tazza, ecc)?
Premesso che il collegamento equipotenziale supplementare non è
richiesto per i servizi igienici senza vasca da bagno o doccia, è sufficiente collegare in corrispondenza del primo punto accessibile del
locale i tubi eventualmente presenti: dell’acqua (compresi gli scarichi), dei termosifoni e del gas.
14.22 “Pulsante di sgancio”: quali requisiti?
Ci richiedono di prevedere un pulsante di sgancio che all’esterno di un
locale cabina deve mettere fuori servizio con una sola azione: la MT, il
quadro di BT, il GE e gli UPS. Gli sganci in totale saranno circa otto. Le
soluzioni che si potrebbero prospettare sono:
- Pulsante con otto contatti (non ci risulta essere presente in commercio);
- Pulsante che comanda un relè ausiliario, con otto contatti, alimentato da una fonte ausiliaria (UPS);
- Pulsante che comanda un relè ausiliario, con otto contatti, alimentato da uno de-
216
gli UPS presenti in cabina;
- Interruttore di manovra rotativo, da installare all’interno di apposita cassetta di
protezione in PVC serie pesante, con portina trasparente ed idoneo grado di protezione meccanica a portina chiusa (soluzione alternativa indicata dal Committente
e da verificare se presente in commercio un interruttore di manovra a otto contatti).
Vi chiediamo tutte queste soluzioni, se si trovano i materiali in commercio, sono
normativamente corrette? I relè o l’interruttore di manovra rotativo devono essere
particolari o rispondere a norme specifiche?
Vi è da premettere che la scelta e l’ubicazione del comando di emergenza dell’impianto elettrico, se di questo stiamo parlando con la definizione “pulsante di sgancio“, è compito del progettista della prevenzione incendi e del progettista degli impianti elettrici sentito il valutatore del
rischio e il datore di lavoro/committente. Un procedimento integrato ed interattivo che deve considerare i molteplici aspetti legati alla natura e geometria dei
luoghi, alla loro classificazione, alla presenza di pericoli o di sostanze pericolose, alla valutazione dei rischi, alle misure di prevenzione e protezione.
Nulla toglie che i primi due o i primi tre soggetti prima citati siano una sola persona, condizione questa che rende il processo meno complicato ma aumenta
le responsabilità.
L’art. 464.1 della Norma CEI 64-8/4 “Comando ed arresto di emergenza” prescrive che “devono essere previsti dispositivi per il comando di emergenza di
qualsiasi parte di un impianto in cui può essere necessario agire sull’alimentazione per eliminare pericoli imprevisti”
All’art. 537.4 della Norma CEI 64-8/5 si specificano le caratteristiche che devono avere i dispositivi di comando di emergenza (compreso l’arresto di emergenza), che ricordiamo, come tutti i dispositivi di sezionamento, devono interrompere tutti i poli dell’alimentazione (CEI 64-8 art. 537.2.4).
L’obbligo di installare il comando di emergenza è prescritto dalla normativa di
prevenzione incendi (dalle singole regole tecniche di prevenzione incendi) per
le attività indicate nel DPR 151/2011.
217
Da ricordare che nella Norma CEI 64-8/7 Sezione 751 “Luoghi a maggior rischio
in caso d’incendio” non si indica l’obbligo del comando di emergenza, specificatamente riportato invece nella Sezione 752 “Locali di pubblico spettacolo ed
intrattenimento“.
Sono quindi da identificare le attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco
ove il comando di emergenza esterno all’attività risulta un obbligo; quali di queste attività, o altre attività presenti nei luoghi considerati, siano classificabili
nella definizione “servizi di sicurezza” (vedasi CEI 64-7/3 Cap 35 e CEI 64-8/5
Cap. 56) che devono permanere in tensione anche dopo il sezionamento dell’alimentazione principale a mezzo del comando di emergenza.
In presenza di UPS e GE questa valutazione preliminare è necessaria per evitare che l’attivazione del comando di emergenza metta a repentaglio eventuali
servizi con funzioni di sicurezza o importanti per le attività aziendali (ad es.
centro dati). Per la tipologia circuitale, in presenza di comandi rinviati, è da
preferirsi un sistema a sicurezza positiva (ovvero a diseccitazione delle bobine)
con garanzia di permanenza dell’alimentazione. Possono essere utilizzati circuiti a lancio di corrente purchè sia segnalata la continuità del circuito (lampada spia) e le condutture dello stesso non attraversino eventuali compartimenti
anticendio.
Il comando di emergenza deve essere adeguatamente segnalato con cartellonistica conforme, per gli ambienti soggetti al controllo dei Vigili del fuoco, alle
norme di prevenzione incendi.
14.23 Collegamenti EQS del bagno… in cucina
Buongiorno, sto rifacendo da zero l’impianto elettrico di un appartamento realizzato negli anni ’60. Tralasciando il problema di applicazione del capitolo 37 della 64-8, che mi sta creando non pochi problemi, mi è sorto il seguente dubbio per cui mi rivolgo a voi:
Devo realizzare i collegamenti equipotenziali supplementari del bagno (nell’impianto esistente non erano realizzati, infatti il mio incarico l’ho ricevuto perchè
il proprietario sentiva la scossa quando toccava i rubinetti), ma tutto il locale
bagno è rivestito di marmo (lastre da 100*50 cm) per cui non è possibile (o è
218
assai rischioso) fare nuove tracce.
E’ possibile realizzare i collegamenti all’esterno del locale?
Potrei risolvere tutto mettendo una scatola dal lato della cucina adiacente (riesco ad intercettare tutti i tubi, perchè ho il cavedio vicinissimo e anche la caldaia è vicina come può vedere dalla planimetria che allego - si faccia riferimento
alla figura a pagina seguente).
La soluzione da Lei prospettata è sicuramente accettabile, anche in
virtù del commento all’articolo 710.413.1.2 della Norma CEI 64-8:
Art. 701.413.1.2
Informazioni relative all’applicazione del collegamento equipotenziale supplementare nelle diverse Sezioni di questa Parte 7 sono fornite nel 413.1.2.2.3. Le
tubazioni metalliche è sufficiente che siano collegate vicino all’ingresso dei locali da bagno (all’interno o all’esterno). Una vasca da bagno non è in genere in
contatto con i ferri del cemento armato; non essendo una massa estranea non
deve essere quindi collegata al collegamento equipotenziale supplementare.
La prescrizione dell’articolo 543.3.2 viene interpretata nel senso che non è necessario che siano accessibili le connessioni dei conduttori equipotenziali supplementari alle tubazioni metalliche all’ingresso dei locali da bagno.
Nei locali da bagno i pavimenti non isolanti (ma non metallici) non sono da considerare masse estranee.
La sezione di questi conduttori equipotenziali supplementari deve essere in accordo con l’articolo 543.1.3.
Nel seguito si forniscono esempi di possibili masse estranee:
• parti metalliche dei sistemi di alimentazione idrico e dei sistemi di acque
reflue;
• parti metalliche dei sistemi di riscaldamento e di condizionamento;
• parti metalliche dei sistemi di alimentazione gas;
• parti metalliche accessibili della struttura.
219
14.24 Comando di emergenza autorimessa
Buongiorno, come è possibile in un autorimessa con box alimentati
ognuno con contattori differenti avere un solo pulsante di emergenza
che intervenga sullo sgancio di ogni singola utenza?
Premesso che le scelte nel merito del comando di emergenza, della
sua ubicazione e tipologia circuitale nelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco sono di competenza del progettista dell’impianto e del tecnico della prevenzione incendi è possibile, in rapporto al tipo e al
percorso della conduttura del circuito di comando remoto, utilizzare un comando a lancio di corrente agente sulla bobina di sgancio dell’interruttore generale
delle parti comuni del comparto autorimessa.
A questo interruttore può essere sottesa l’alimentazione delle singole bobine
di sgancio a minima tensione (o contattori) installate per utenza box. L’inconveniente di questa tipologia circuitale è che per microinterruzioni di rete o in
assenza di tensione viene a mancare l’alimentazione delle bobine con conseguente distacco permanente dei carichi. E’ quindi necessario provvedere ad
una riserva di carica (singola o centralizzata) al fine di garantire la continuità di
servizio.
In ogni caso, a seconda della configurazione del compartimento autorimessa,
del numero di box e di alimentazioni, il progettista potrà prescrivere altre tipologie circuitali per la realizzazione del comando di emergenza.
220
14.25 Protezioni nuove, UPS e sezionamento del neutro in un
sistema TN
L’impianto era realizzato come indicato nello schema tipo A (interruttori
generali tutti del tipo tripolare con i conduttori di neutro diretti). Oggi si
sta ristrutturando tutto l’impianto realizzandolo secondo lo schema B
(interruttori generali tetrapolari). Si chiede un chiarimento in merito a:
1.Ci sono controindicazioni per realizzarlo del tipo B (figura a pagina seguente)?
2.Nel caso B aprendo un generale entra in funzione l’UPS, che alimenterà circuiti
monofase e trifase + neutro, il neutro si troverà isolato dalla terra (il collettore che
mette a terra il neutro è in cabina nel box trasformatore) perché interrotto dal polo
dell’interruttore, il neutro come si comporterà?
3.Si deve rivedere il dimensionamento dell’Impianto eseguito con Sistema TN-S?
1.Se non derivata da obsolescenza dei componenti o significative
modifiche nella distribuzione, nei valori delle Ib e a cascata nei dimensionamenti relativi la modifica proposta in B non risulta necessaria, e se necessaria in un sistema TN-S non è obbligatorio il sezionamento del
neutro.
2.Il neutro deve essere in ogni caso protetto dal sovraccarico come indicato
all’art. 473.3.2.1 della Norma CEI 64-8/4. Per il mantenimento della messa a
terra del neutro a valle dell’UPS per una risposta completa è necessario esami-
221
nare lo schema circuitale dello stesso.
3.Si, a fronte delle modifiche proposte in B è da ri-verificare il dimensionamento.
14.26 Quadro elettrico alimentato da presa a spina: si può?
Vi chiedo se è normativamente possibile e corretto alimentare un quadro elettrico da una presa bipasso la quale è alimentata da un quadro
avente un interruttore magnetotermico differenziale da 0,03 A.
Normativamente, salvo nei cantieri, nulla osta ad alimentare un quadro elettrico a mezzo di una presa bipasso a norma CEI 23-50, ipotizziamo avente corrente nominale 16 A.
Numerosi i vincoli di natura funzionale:
- la somma delle correnti di impiego dei circuiti sottesi al quadro è limitata a 16
A,
- non vi è garanzia della selettività delle protezioni sia per sovraccarico che per
corto circuito,
- non vi è garanzia della selettività delle protezione contro i contatti indiretti,
etc. , etc, etc..
Il problema principale, conseguente a detta “particolare” configurazione, è che
essendo la presa bipasso sprovvista di contatti polarizzati è sempre possibile
“invertire” il corretto collegamento della fase e del neutro al cablaggio del quadro. Quindi i dispositivi di protezione installati nello stesso non potranno essere
del tipo unipolare e al singolo polo protetto degli interruttori bipolari dovrà essere sempre collegato il conduttore di fase.
14.27 Illuminazione delle vie di fuga: 1 o 5 lx?
Devo controllare se è sufficiente la luce di emergenza in una grossa
Azienda soggetta CPI > di 10.000 m². In una nota pubblicazione si dice
che per le Norme Europee deve essere > 1 lux al centro delle vie di fuga,
viceversa in relazione a Leggi Italiane si usa 5 lx . Da 1 a 5 c’è un abisso. Chi ha
ragione?
222
Nelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco solitamente il
valore dell’illuminamento di sicurezza è definito dalle specifiche Regole tecniche di prevenzione incendi. Nel caso prospettato per dare
una risposta esaustiva si deve preventivamente classificare l’attività soggetta
al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, determinare la Regola tecnica
di prevenzione incendi applicabile e quale sia il valore dell’illuminamento di sicurezza indicato nella stessa.
Ad esempio se si tratta di un luogo di lavoro con attività n° 70. C del DPR
151/11″Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m² con
quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a
5.000 kg e superficie oltre 3000 m² “, non vi è una specifica regola di prevenzione incendi che imponga un livello minimo di illuminazione lungo le vie di uscita.
Per converso negli edifici a uso uffici (attività n° 71 del DPR 151/11) nel decreto 22 febbraio 2006 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi
per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad
uffici” al Cap 9.3.1. comma 5 è prescritto che:
“L’impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare, lungo le vie di uscita,
un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio. Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma, purché
assicurino il funzionamento per almeno un’ora“;
Ritornando alle attività non normate da una specifica Regola tecnica di prevenzione incendio sono da applicare:
a) le prescrizioni generali di prevenzione e protezione indicate dal D.Lgs. 81/08
“allegato IV requisiti dei luoghi di lavoro” ai seguenti paragrafi:
1.5.11. Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un’illuminazione devono
essere dotate di un’illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri
in funzione in caso di guasto dell’impianto elettrico.
1.10.3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a
rischi in caso di guasto dell’illuminazione artificiale, devono disporre di un’illu-
223
minazione di sicurezza di sufficiente intensità.
b) le prescrizioni del DM 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro“ al Cap. 3.13 – “illuminazione delle vie di uscita”:
Tutte le vie di uscita, inclusi anche i percorsi esterni, devono essere adeguatamente illuminati per consentire la loro percorribilità in sicurezza fino all’uscita
su luogo sicuro. Nelle aree prive di illuminazione naturale od utilizzate in assenza di illuminazione naturale, deve essere previsto un sistema di illuminazione di
sicurezza con inserimento automatico in caso di interruzione dell’alimentazione di rete.
c) le prescrizioni di cui al decreto 3 agosto 2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139“ al Cap. S.4.5.9 – Illuminazione di sicurezza:
1.Deve essere installato impianto di illuminazione di sicurezza lungo tutto il sistema delle vie d’esodo fino a luogo sicuro qualora l’illuminazione possa risultare anche occasionalmente insufficiente a garantire l’esodo degli occupanti.
2. L’impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminamento sufficiente a garantire l’esodo degli occupanti, conformemente alle
indicazioni della norma UNI EN 1838 o equivalente.
Pertanto nella determinazione del livello di illuminamento garantito dall’impianto di illuminazione di sicurezza ove non sia indicato uno specifico valore in lux
nella regola tecnica di prevenzione incendi si devono applicare le indicazioni
della Norma UNI EN 1838 o altra norma equivalente su indicazione del progettista. Nello specifico il Par. 4.2.1 della Norma UNI EN 1838:
Per le vie di esodo di larghezza fino a 2 m, l’illuminamento orizzontale al suolo
lungo la linea centrale della via di esodo non deve essere < 1 lx. La banda centrale, di larghezza pari ad almeno la metà di quella della via di esodo, deve avere un
illuminamento non minore del 50% del precedente valore. Vie di esodo di larghezza maggiore devono essere considerate come insieme di percorsi di larghezza
pari a 2 m, oppure essere fornite di illuminazione antipanico.
224
Vi è da notare come il valore dell’illuminamento (non minore di 1 lux) deve essere
calcolato al suolo e non come usualmente ad 1 m dal piano di calpestio. Il calcolo dell’illuminamento deve considerare le altre prescrizioni riportate nella UNI EN
1838.
14.28 Sistemi TT: protezione differenziale all’origine dell’impianto
D: Vorrei sapere quando è necessario installare un relè differenziale
a valle di una fornitura in BT sistema TT che alimenta un quadro elettrico di distribuzione con cavo unipolare tipo FG7OR in tubo di PVC
interrato.
R: In un sistema TT la protezione differenziale deve essere posta
all’origine dell’impianto, a meno che la parte di impianto compresa
tra l’origine ed il dispositivo non comprenda masse. Nel suo caso se
come sembra non ci sono masse, all’origine dell’impianto è sufficiente un magnetotermico.
14.29 Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo
Se installo un impianto di accumulo in un impianto dove presente un
impianto Fotovoltaico da 9kWp, in posizione “dopo” il contatore del
GSE devo rispettare la Norma CEI 0-21 oppure no? Devo comunicare
a Enel / GSE l’avvenuta installazione oppure no?
Nel caso descritto si applica la Norma CEI 0-21 ”Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica“. La modifica deve essere
comunicata secondo il regolamento GSE. Ricordiamo inoltre che è vietato installare il sistema di accumulo se l’impianto fotovoltaico beneficia degli incentivi del 1° Conto Energia e ha una potenza fino a 20 kWp in scambio sul posto.
225
14.30 Comando di emergenza, GE ed elettropompe antincendio
Nel caso di un gruppo elettrogeno che alimenta sia le pompe antincendio che altre utenze ordinarie di uno stabilimento industriale, il
pulsante di sgancio/emergenza richiesto dalle norme di prevenzione incendi, deve intervenire solo sull’interruttore dei carichi ordinari? Per la
protezione delle pompe antincendio, è necessario prevedere solo interruttore
magnetotermico o anche l’aggiunta del modulo differenziale?
R: L’obbligo di installare il comando di emergenza è prescritto dalla normativa di prevenzione incendi (dalle singole regole tecniche
di prevenzione incendi) per le attività indicate nel DPR 151/2011. Il
comando di emergenza deve sezionare l’intero impianto elettrico dell’attività
esclusi i servizi di sicurezza quali le pompe antincendio. (si veda anche nostra
risposta in data 1 agosto 2016).
Le pompe anticendio devono essere protette dai contatti diretti, indiretti e dal
corto circuito. La protezione da sovraccarico è da omettere per ragioni di sicurezza (così come indicato nell’art. 463.1.4 della Norma CEI 64-8/4 “Casi in cui
l’omissione della protezione contro i sovraccarichi è raccomandata per ragioni
di sicurezza“). Pertanto si deve prevedere la sola protezione magnetica integrata con l’eventuale dispositivo a corrente differenziale secondo la tipologia
del sistema elettrico utilizzato.
Ulteriori specificazioni per l’alimentazione elettrica delle pompe antincendio
sono riportate nel Cap. 10.8 “Elettropompe” della Norma UNI EN 12845 “Installazioni fisse antincendio -Sistemi automatici a sprinkler - Progettazione, installazione e manutenzione“.
14.31 Distanza tra contatore del Distributore e quadro elettrico
Vorrei sapere se esiste una norma che regola la distanza tra un quadro elettrico ed un contatore. È corretto installare un quadro elettrico
attaccato ad un contatore?
226
I documenti normativi che fanno al caso suo sono la Norma CEI 64-8
“Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a
1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua” e la Norma CEI 0-21 “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e
passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica“.
Il cavo tra il contatore di bassa tensione (sistema TT) e il primo dispositivo di
protezione contro le sovracorrenti prende il nome di “cavo di collegamento“.
Norma CEI 0-21 - art. 3.6 cavo di collegamento
tratto di cavo di proprietà e pertinenza dell’Utente che collega il contatore o il
sistema di misura con il primo(i) dispositivo(i) di protezione contro le sovracorrenti dell’utente (DG o DGL).
Dalle regole per la protezione del cavo di colegamento si evince la risposta alla
Sua domanda:
7.4.6.1 Protezione del cavo di collegamento
Conformemente alla definizione di cavo di collegamento, la protezione di tale
cavo contro le sovracorrenti è di responsabilità dell’Utente, mentre la protezione contro le sovracorrenti dell’impianto di rete a monte del punto di connessione, incluso il contatore, è di responsabilità del Distributore.
Salvo cavi di collegamento posati nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio, la protezione contro sovraccarico può essere svolta dai dispositivi posti a
valle del medesimo cavo (DG, ovvero DGL, in numero non superiore a tre) (25).
La protezione contro il cortocircuito del cavo di collegamento può essere omessa se sono verificate contemporaneamente le condizioni di cui all’art. 473.2.2.1
della Norma CEI 64-8; in particolare, il cavo di collegamento:
- deve avere una lunghezza non superiore a 3 m;
- deve essere installato in modo da ridurre al minimo il rischio di cortocircuito;
- non deve essere posto in vicinanza di materiale combustibile né in impianti situati in luoghi a maggior rischio in caso di incendio o con pericolo di esplosione.
In alternativa a questa soluzione, le caratteristiche del cavo devono essere
227
coordinate con quelle dell’interruttore automatico del contatore (qualora tale
dispositivo sia presente)(26), secondo quanto previsto dall’art. 434.3.2 della
Norma CEI 64-8.
(25) Nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio il DG/DGL deve essere
quindi installato subito a valle del contatore (cavo di collegamento di lunghezza
trascurabile).
(26) Si ricorda che i requisiti della sezione 434.3.2 della Norma CEI 64-8 potrebbero non essere soddisfatti in presenza dei gruppi di misura di tipo elettronico
e che il Distributore può adeguare i propri gruppi di misura in conseguenza di
innovazioni tecnologiche e normative. In particolare, previa comunicazione, il
Distributore potrebbe sostituire l’interruttore automatico in un contatore esistente con altro dispositivo atto alla limitazione di potenza prelevata.
Un quadro elettrico può (e in alcuni casi deve) essere installato subito a valle
del contatore del distributore. In questo caso deve comunque essere garantita
la protezione contro i contatti indiretti (ovvero niente masse a monte della prima protezione differenziale).
228
serie Chiara
La semplice eleganza dei comandi e dei frutti di colore bianco si abbina con la
varietà cromatica delle placche, che spazia dalle vivaci tonalità pastello alle
raffinate finiture metallizzate.
Grazie alle placche in tecnopolimero e a quelle metallizzate, Chiara valorizza
qualsiasi ambiente: dall'abitazione, all'ufficio, dal piccolo negozio al grande ristorante.
Dal punto di vista dell’installazione, la flessibilità è una caratteristica peculiare
di Chiara: i frutti, della larghezza di 22 mm, sono adatti all’inserimento in tutte le
scatole da incasso rotonde (con diametro di 60 mm) e rettangolari, e i supporti
e le placche sono disponibili nelle versioni da due, tre, quattro e sette moduli
montabili rispettivamente in scatole rettangolari da due, tre, quattro e sei moduli standard.
La composizione del punto luce è particolarmente semplice: il telaio è realizzato in materiale semitrasparente per facilitarne il fissaggio alle scatole da incasso, e l’assemblaggio dei dispositivi è frontale.
La serie Chiara è inoltre una gamma completa per la gestione delle utenze elettriche comprendendo termostati e cronotermostati, dimmer e rilvatori di presenza.
229
welcome M
Welcome M è il sistema di videocitofonia progettato da ABB per rispondere a
qualsiasi esigenza installativa, dalla villetta alla palazzina, dai piccoli ai grandi
complessi residenziali. Tutto nel modo più semplice possibile, ma con la qualità
ABB. Ampia è la scelta di posti interni: dal classico apparecchio con cornetta
citofonica, al monitor da parete da 4,3” in bianco e nero oppure a colori, alle
più evolute postazioni vivavoce da 4,3” e 7” touch screen. Il posto esterno antivandalo con grado di protezione IP54, inoltre, presenta un design essenziale
perfettamente integrabile nei più moderni stili architettonici.
Grazie alla sua tecnologia a due fili, Welcome M consente anche di ridurre notevolmente i tempi d’installazione, può essere controllato in remoto, tramite
dispositivo mobile, e può essere integrato nel sistema domotico Mylos free@
home.
230
centralino
Il catalogo ABB racchiude la più ampia gamma di prodotti modulari presente
sul mercato.
Anche per la specifica applicazione del centralino domestico, infatti, ABB è in
grado di offrire prodotti adatti a ogni esigenza installativa.
Gli interruttori differenziali, puri o magnetotermici differenziali, sono disponibili sia in tipo AC che in tipo A. In più, per situazioni ove sono più frequenti gli
scatti intempestivi, ABB offre i suoi interruttori differenziali APR particolarmente resistenti a sovratensioni causate da fulmini. Per quanto riguarda i magnetotermici differenziali, sono disponibili versioni a 2 poli protetti in due moduli,
particolarmente utili ove si vuole realizzare la protezione bipolare.
La gamma comprende inoltre trasformatori modulari, relè e tutto quanto risulta
utile nella realizzazione dei centralini domestici secondo la norma CEI 64-8.
Completano l’offerta dispositivi di autorichiusura automatica per interruttori
differenziali e scaricatori di sovratensione.
Anche per quanto riguarda i contenitori nella gamma ABB sono presenti i centralini serie Mistral, disponibili in tantissime versioni adatte a soddisfare ogni esigenza.
231
free@home
La domotica, ai giorni d’oggi, è ormai semplice da installare e consente di proporre al cliente soluzioni altamente personalizzabili per il comfort e la sicurezza: per tali motivi sta entrando nelle case di tutti.
Installando un sistema di home automation, ad esempio, si possono spegnere
attraverso un pulsante tutte le luci della casa prima di uscire ed è possibile
programmare l’illuminazione nelle diverse zone della casa in modo da avere la
giusta luminosità in ogni ambiente.
Con Mylos free@home® la home automation è alla portata di tutti: il suo scopo è
infatti rendere più semplice la vita sia agli utenti finali che a chi deve realizzare
un impianto domotico in ambito residenziale.
La programmazione ed il controllo del sistema sono semplici ed intuitivi: l’impianto può essere controllato da PC, tablet e smartphone, o dal touch panel di
comando.
Inoltre, grazie alla totale integrazione con il sistema di videocitofonia, è possibile estendere ulteriormente le potenzialità del Mylos free@home®. Il nuovo monitor Touch 7’’ permette infatti l’utilizzo congiunto del sistema domotico e del
sistema Welcome M: al suono del campanello, ad esempio, la luce si accende
per consentire di identificare meglio le persone. Il touch panel 7’’ consente poi
di visualizzare le immagini provenienti dai posti esterni del sistema Welcome
M. È inoltre possibile la remotizzazione delle chiamate su smartphone e tablet.
232
Copyright 2017 NT24.it
E’ vietata la riproduzione anche parziale del documento.
233