8. I CONSORZI FRA IMPRENDITORI

annuncio pubblicitario
I CONSORZI TRA IMPRENDITORI
Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per
lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. In particolare, l’attuale DEFINIZIONE
LEGISLATIVA comporta che il consorzio è oggi uno schema associativo tra imprenditori idoneo a
ricomprendere due distinti fenomeni della realtà. Di conseguenza distinguiamo tra:
 CONSORZI ANTICONCORRENZIALI cioè quando è costituito per disciplinare, limitandola, la reciproca
concorrenza tra imprenditori che svolgono la stessa attività o attività similari. Un consorzio che ha
esclusivamente tale scopo, è un puro contratto limitativo della reciproca concorrenza. Un esempio:
quando il consorzio viene costituito per limitare la produzione o gli scambi tra imprenditori
concorrenti. Tali consorzi sollecitano controlli volti ad impedire che attraverso di essi si instaurino
situazioni di monopolio di fatto contrastanti con l’interesse generale.
 CONSORZI DI COORDINAMENTO cioè quando più imprenditori danno vita ad un consorzio per lo
svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. In tal caso il consorzio rappresenta anche
uno strumento di cooperazione interaziendale, finalizzato alla riduzione dei consti di gestione delle
singole imprese consorziate. Un esempio: quando più imprenditori si consorziano per acquistare in
comune determinate materie prime. Inoltre, a queste forme di cooperazione ricorrono in modo
particolare le imprese di piccole e medie dimensioni per ridurre le spese generali di esercizio. Essi
rispondono all’esigenza di accrescere la competitività delle piccole imprese poiché favoriscono la
struttura concorrenziale del mercato. Di conseguenza, tali consorzi sono guardati con favore dal
legislatore che ne agevola l’attività con una serie di provvidenze creditizie e tributarie a favore dei
consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese.
Ma sul piano della DISCIPLINA DI DIRITTO PRIVATO, i consorzi anticoncorrenziali e i consorzi di
cooperazione aziendale sono regolati in modo tendenzialmente uniforme. Infatti, sul piano civilistico viene
fatta una diversa distinzione cioè tra:
 CONSORZI CON SOLA ATTIVITA’ INTERNA. Il compito di tale organizzazione comune si esaurisce nel
regolare i rapporti reciproci tra i consorziati e nel controllare il rispetto di quanto convenuto. Di
conseguenza, tale consorzio non entra in contatto e non opera con i terzi.
 CONSORZI CON ATTIVITA’ ESTERNA. Anche in questo caso si tratta di un’organizzazione comune,
ma le parti prevedono l’istituzione di un ufficio comune che svolge l’attività con i terzi nell’interesse
delle imprese consorziate. Questa è la struttura propria dei consorzi di cooperazione
interaziendale.
CONTRATTO DI CONSORZIO
Il contratto di consorzio può essere stipulato solo tra imprenditori poiché solo coloro che svolgono attività
di impresa possono essere interessati a disciplinare e a svolgere in comune determinate fasi delle rispettive
imprese. Ma tale principio è frequentemente derogato dalla legislazione speciale di ausilio, che infatti
consente la partecipazione a determinati consorzi di enti pubblici o di enti privati di ricerca. Il contratto
deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità e deve contenere la determinazione dell’oggetto del
consorzio, gli obblighi assunti dai consorziati e gli eventuali contributi in danaro da essi dovuti. Inoltre, in
caso di consorzio di contingentamento, il contratto deve contenere anche le quote dei singoli consorziati o i
criteri per la loro determinazione.
E’ un CONTRATTO DI DURATA che può essere liberamente fissata dalle parti e in caso di silenzio, il contratto
è valido per 10 ANNI. Si tratta di un contratto tendenzialmente APERTO poiché permette la partecipazione
al consorzio di nuovi imprenditori senza che sia necessario il consenso di tutti gli attuali consorziati. Ma le
condizioni per l’ammissione di nuovi consorziati devono essere predeterminate nel contratto.
Inoltre, salvo diversa pattuizione fra le parti, il trasferimento dell’azienda comporta l’automatico
subingresso dell’acquirente nel contratto di consorzio. Ma, se sussiste una giusta causa, gli altri consorziati
potranno deliberare l’esclusione dell’acquirente dal consorzio. Il contratto di consorzio può sciogliersi
limitatamente mediante RECESSO da parte di un consorziato o ESCLUSIONE da parte degli altri consorziati.
In particolare, le cause di recesso o di esclusione devono essere indicate nel contratto e una causa tipica di
esclusione può essere l’inadempimento degli obblighi consortili. Ma abbiamo anche le cause di
SCIOGLIMENTO DELL’INTERO CONTRATTO di consorzio. Il Codice civile elenca le cause e consente lo
scioglimento con delibera maggioritaria dei consorziati quando sussiste una giusta causa. In mancanza, lo
scioglimento anticipato dovrà essere deciso all’unanimità. Il carattere essenziale dei consorzi è la creazione
di un’ORGANIZZAZIONE COMUNE che ha il compito di attuare il contratto assumendo ed eseguendo le
decisioni a tal fine necessarie. Ma, in tale materia, la disciplina legislativa si limita a prevedere la presenza:
 Dell’ASSEMBLEA cioè di un organo con funzioni deliberative composto da tutti i consorziati. In
particolare, le delibere relative all’attuazione dell’oggetto del consorzio sono prese con il voto
favorevole della maggioranza dei consorziati, mentre per le modifiche del contratto è richiesto il
consenso di tutti i consorziati. Ma le parti possono disporre diversamente. Inoltre, le delibere
adottate a maggioranza possono essere impugnate, entro 30 giorni, dinanzi all’autorità giudiziaria
dei consorziati, se non prese in conformità della legge o del contratto.
 Dell’ORGANO DIRETTIVO cioè un organo con funzioni di gestione ed esecutive. In altre parole, la
sua funzione è quella di controllare l’attività dei consorziati per accertare l’esatto adempimento
delle obbligazioni assunte. Inoltre, l’articolazione di tale organo, le attribuzioni ulteriori oltre quella
di controllo, le modalità di nomina, di revoca e di esercizio delle funzioni sono rimesse
all’autonomia contrattuale.
Una specifica disciplina, integrativa a questa appena elencata, è prevista per i CONSORZI CON ATTIVITA’
ESTERNA cioè i consorzi destinati a svolgere attività con i terzi. Tale disciplina trova fondamento
nell’esigenza di regolare i rapporti patrimoniali consorzio-terzi e nel carattere tipicamente imprenditoriale
dell’attività di tali consorzi. In particolare:
 Per essi è previsto un regime di PUBBLICITA’ LEGALE destinato a portare a conoscenza dei terzi i
dati essenziali della struttura consortile. Di conseguenza, un estratto del contratto di consorzio
deve essere depositato per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese entro 30 giorni
dalla stipulazione. Tale procedimento deve essere eseguito anche per la modificazione degli
elementi iscritti.
 Il contratto deve indicare le persone a cui è attribuita la presidenza, la direzione e la
rappresentanza del consorzio e i relativi poteri. Anche tali dati devono essere iscritti nel registro
delle imprese. Inoltre, le persone che hanno la DIREZIONE DEL CONSORZIO sono tenute a redigere
annualmente la situazione patrimoniale del consorzio, osservando le norme previste per il bilancio
di esercizio delle società per azioni e depositarla presso l’ufficio del registro delle imprese.

E’ espressamente prevista la formazione di un FONDO CONSORTILE cioè di un fondo patrimoniale
costituito dai contributi iniziali e successivi dei consorziati e dai beni acquistati con tali contributi.
Tale fondo costituisce un patrimonio autonomo rispetto al patrimonio dei singoli consorziati ed è
destinato a garantire il soddisfacimento dei creditori del consorzio. Su tale fondo gravano due
tipologie di obbligazioni:
a) Le OBBLIGAZIONI ASSUNTE IN NOME DEL CONSORZIO dai suoi rappresentanti. Sono,per
esempio,le spese degli uffici o degli impianti del consorzio. Per esse risponde esclusivamente il
consorzio ed i creditori possono far valere i loro diritti solo sul fondo consortile. Infatti,è stata
abrogata la responsabilità illimitata e solidale per tali obbligazioni delle persone che hanno agito in
nome del consorzio,comportando che i terzi possono fare affidamento solo sul patrimonio del
consorzio.
b) Le OBBLIGAZIONI ASSUNTE PER CONTO DEI SINGOLI CONSORZIATI da parte degli organi del
consorzio. Sono,per esempio,l’acquisto di materie prime per conto di una delle imprese
consorziate. Per tali obbligazioni rispondono solidalmente sia il consorziato o i consorziati
interessati e sia il fondo consortile. Inoltre,in caso di insolvenza del consorziato interessato,il debito
dell’insolvente si ripartisce tra tutti gli altri consorziati in proporzione alle loro quote.
SOCIETA’ CONSORTILI
I consorzi e le società sono istituti differenti. Tale differenza è netta quando il consorzio svolge attività
esclusivamente interna poiché in questo caso manca l’esercizio in comune di un’attività economica cioè
dell’attività di impresa da parte dei consorziati, che invece costituisce elemento essenziale delle società.
Invece la distinzione è più sottile quando e va ricercata nello scopo perseguito quando il consorzio è
destinato a svolgere anche attività con i terzi. Infatti, le società e i consorzi con attività esterna presentano
in comune sia il normale carattere imprenditoriale dell’attività esercitata sia il fine di realizzare attraverso
tale attività un interesse economico dei partecipanti. Ma è lo scopo egoistico tipicamente perseguito che è
diverso. In particolare, la funzione tipica di un consorzio con attività esterna è quella di produrre beni o
servizi necessari alle imprese consorziate e destinati ad essere assorbiti dalle stesse senza il conseguimento
di utili da parte del consorzio poiché i rapporti di scambio sono posti in essere con gli stessi imprenditori
partecipanti al consorzio. Di conseguenza, lo scopo tipico perseguito dai singoli consorziati non è quello di
ricavare un utile dall’attività del consorzio con i terzi, ma è solo quello di conseguire un VANTAGGIO
PATRIMONIALE DIRETTO sottoforma di minori costi sopportati o di maggiori ricavi conseguiti nella gestione
delle proprie imprese. Quindi, lo scopo tipico dei consorzi è diverso da quello delle SOCIETA’ LUCRATIVE
cioè le società di persone e le società di capitali, la cui finalità tipica è quella di produrre utili da distribuire
fra i soci e quindi esse svolgono tipicamente l’attività di scambio con i terzi. Infatti, una società per azioni
acquista merci per rivenderle sul mercato e ricavarne un guadagno da dividere fra i soci, mentre un
consorzio acquista merci che servono alle imprese dei consorziati, per rivenderle ai consorziati stessi ad un
prezzo calcolato in modo da coprire i costi di gestione. In particolare, per il consorzio non vi è un divieto di
svolgere un’attività lucrativa con i terzi, ma la distribuzione fra i soci degli utili conseguiti dall’eventuale
attività con i terzi è sottoposta agli stessi limiti stabiliti dalla legge per le società cooperative. Questo perché
lo scopo consortile presenta affinità con lo scopo tipicamente perseguito dalle società cooperative cioè lo
SCOPO MUTUALISTICO. Infatti, anche l’impresa mutualistica tende a procurare ai soci un vantaggio
patrimoniale diretto sottoforma di un risparmio di spesa o di un maggior guadagno personale. Di
conseguenza, si parla di SCOPO MUTUALISTICO DEI CONSORZI. Ma la mutualità consortile si differenzia da
quella delle cooperative poiché lo specifico e il tipico VANTAGGIO MUTUALISTICO perseguito dai
partecipanti ad un consorzio è la riduzione dei costi di produzione o aumento dei ricavi delle rispettive
imprese. In altre parole, l’interesse economico dei consorzi è un interesse tipicamente imprenditoriale cioè
quello di migliorare l’efficienza e la capacità di profitto delle rispettive preesistenti imprese. Quindi consorzi
e società sono forme associative previste dal legislatore per la realizzazione di finalità non coincidenti.
Ma,con la modifica della disciplina dei consorzi è stato espressamente consentito di perseguire obbiettivi
propri del contratto di consorzio anche attraverso la costituzione di una società.
Infatti, si dispone che tutte le SOCIETA’ LUCRATIVE, ad eccezione della società semplice, possono assumere
come oggetto sociale gli scopi di un consorzio. Di conseguenza è lecito costruire una società per azioni nel
cui atto costitutivo si dichiari espressamente l’esclusiva finalità consortile e si dichiari che la società non
persegue lo scopo conseguire utili da dividere fra i soci. Inoltre, gli imprenditori che danno vita ad una
SOCIETA’ CONSORTILE possono inserire nell’atto costitutivo specifiche pattuizioni volta ad adattare la
struttura societaria prescelta alla finalità consortile perseguita. In questo modo, in una società consortile
per azioni potrò essere previsto l’obbligo dei soci di versare contributi periodici in danaro per far fronte alle
esigenze di funzionamento dell’impresa consortile. Ma si potrà anche escludere del tutto la ripartizione
degli utili fra soci e si potranno stabilire particolari condizioni per l’ammissione di nuovi soci o specifiche
cause di recesso o di esclusione.
GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO (Geie)
Con esso si può realizzare una funzione identica a quella dei consorzi di coordinamento con attività esterna
in campo transnazionale. In particolare, esso è un istituto giuridico predisposto dall’UE per favorire la
cooperazione fra imprese appartenenti a diversi Stati membri, rimuovendo in questo modo gli ostacoli
creati dalla diversità delle singole legislazioni nazionali. In altre parole, si tratta di uno strumento di
cooperazione economica transnazionale la cui disciplina è in larga parte uniforme nei singoli ordinamenti
nazionali. In particolare, tale disciplina è stata introdotta con regolamento comunitario direttamente
applicabile in tutti gli Stati membri, poi ciascun legislatore nazionale ha provveduto ad emanare specifiche
norme integrative, applicabili ai gruppi con sede centrale nello Stato. Inoltre, la STRUTTURA DEL Geie
coincide in larga parte con quella dei consorzi di cooperazione con attività esterna. In particolare:
 Parti del contratto costitutivo del gruppo possono essere solo persone fisiche o giuridiche che
svolgono un’attività economica. Ma a differenza dei consorzi, non è necessario che almeno due
membri esercitano la loro attività economica in Stati diversi della Comunità.
 L’istituto non può essere utilizzato per forme di cooperazioni fra imprese nazionali.
 Alla pari dei consorzi con attività esterna, il Geie è un centro autonomo di imputazione di rapporti
giuridici destinato dai suoi membri, ma privo di personalità giuridica. Infatti, esso ha la capacità, a
proprio nome, di essere titolare di diritti e di obbligazioni di qualsiasi natura ed è dotato di capacità
processuale.
 Il gruppo non ha lo scopo di realizzare profitti per se stesso poiché, alla pari dei consorzi, la sua
finalità è quella di agevolare e di sviluppare l’attività economica dei suoi membri.
Mentre la DISCIPLINA DEL Geie è specifica e in più punti diversa da quella dei consorzi. In particolare:
 Il contratto costitutivo del Geie deve essere redatto per iscritto a pena di nullità, come previsto per
i consorzi. In esso devono essere indicati almeno la denominazione del gruppo, la sede che deve
essere situata nell’UE, l’oggetto, il nome dei membri, la durata che può anche essere a tempo
indeterminato.
 Il contratto è soggetto a PUBBLICITA’ LEGALE, mediante iscrizione nel registro delle imprese e
successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, e data comunicazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. In particolare, con l’iscrizione nel registro delle imprese,
il gruppo acquista la capacità di essere titolare di diritti e obbligazioni.

L’organizzazione interna e le regole di funzionamento del Geie sono in larga parte rimesse
all’autonomia privata. Ma sono comunque espressamente previsti due organi cioè:
a) Un organo collegiale composto da tutti i membri. Di conseguenza, i membri del gruppo possono adottare
collegialmente qualsiasi decisione per la realizzazione dell’oggetto del gruppo. In particolare, le decisioni
più importanti devono essere prese all’unanimità, mentre per le altre il contratto fissa le maggioranze
richieste. In mancanza, tutte le decisioni sono prese all’unanimità. Inoltre, ogni membro dispone di un solo
voto, ma il contratto può attribuire più voti ad alcuni membri a condizione che nessuno disponga da solo
della maggioranza dei voti.
b) Un organo amministrativo. La gestione del Geie è affidata ad uno o più amministratori. In particolare,
può essere nominato amministratore anche una persona giuridica, la quale esercita le relative funzioni
tramite un proprio rappresentante persona fisica. I poteri degli amministratori sono fissati dal contratto,
ma soltanto ad essi spetta per legge la rappresentanza del gruppo verso i terzi.
 Deve tenere le scritture contabili previste per gli imprenditori commerciali, indipendentemente
dalla natura commerciale o meno dell’attività esercitata. In particolare, gli amministratori redigono
il bilancio, lo sottopongono all’approvazione dei membri e provvedono a depositarlo nel registro
delle imprese.
 I PROFITTI risultanti dall’attività del gruppo sono considerati direttamente profitti dei membri e
ripartiti fra gli stessi secondo la proporzione prevista nel contratto o in parti uguali in caso di
silenzio. Inoltre, con lo stesso criterio i membri contribuiscono a coprire l’eccedenza delle uscite
rispetto alle entrate del gruppo.
 Non è prevista la formazione obbligatoria di un fondo patrimoniale iniziale ed il fondo patrimoniale
eventualmente costituito non è elevato a patrimonio autonomo. Tale situazione è controbilanciata
da un regime di responsabilità per le obbligazioni particolarmente rigoroso. Infatti, delle
obbligazioni di qualsiasi natura assunte dal Geie rispondono solidalmente e illimitatamente tutti i
membri del gruppo anche con il proprio patrimonio. Tale condizione comporta un ostacolo alla
diffusione dell’istituto. Ma la responsabilità dei membri è sussidiaria rispetto a quella del Geie
poiché i creditori possono agire nei confronti dei membri solo dopo aver chiesto al gruppo di
pagare e qualora il pagamento non sia stato effettuato entro un congruo termine. Inoltre, ogni
nuovo membro del gruppo risponde anche delle obbligazioni anteriori al suo ingresso, salvo patto
contrario opponibile ai terzi solo se pubblicato. Infine, i membri che cessano di far parte del
gruppo, per recesso o esclusione, continuano a rispondere delle obbligazioni anteriori.

Il Geie che esercita attività commerciale è esposto al fallimento in caso di insolvenza. Ma il
fallimento del Geie non determina l’automatico fallimento dei suoi membri, nonostante sono
responsabili illimitatamente. Ma gli organi del fallimento potranno chiedere ai membri del gruppo il
versamento delle somme necessarie per estinguere i debiti secondo la proporzione prevista nel
contratto o in parti uguali.
Scarica