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Ernst&Young - Circ 01-19

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Principali novità
fiscali e
adempimenti 2019
n. 01, 11 gennaio 2019
Sommario
1. Nuovo obbligo di fatturazione
elettronica e il cd.
esterometro
2. Novità fiscali in materia di
reddito impresa, agevolazioni,
definizioni agevolate e
fiscalità internazionale
3. Modifica misura interessi
legali
4. Aggiornamento tabelle
chilometriche ACI per il 2019
5 Aggiornamento elenchi
società controllate dalla
Pubblica Amministrazione
soggette allo slit payment
6. Calendario fiscale
7. Adempimenti: verifica limiti
rilevanti ai fini degli obblighi
contabili e liquidazioni IVA
1. Nuovo obbligo di fatturazione elettronica e il cd.
esterometro
a) Fattura elettronica
Come noto a decorrere dal 1° gennaio 2019 i soggetti residenti o stabiliti nel
territorio dello Stato sono obbligati a emettere e ricevere fatture elettroniche
per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi intercorse sia con altri soggetti
passivi (fatturazione B2B), che con consumatori finali (fatturazione B2C),
estendendo quindi l’obbligo della fatturazione elettronica già vigente per le
operazioni nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Le fatture elettroniche transitano attraverso il Servizio di Interscambio (SDI)
permettendo all’Amministrazione finanziaria di acquisire direttamente i relativi
dati in tempo reale e così prevenire e contrastare efficacemente l’evasione
fiscale e le frodi IVA.
In una prossima circolare verranno riassunti gli adempimenti connessi alla efattura (già illustrati nelle precedenti circolari nn. 19/20181, 26/20182 e
27/20183, a cui si rinvia), tenendo altresì conto delle novità in materia
introdotte in sede di conversione in legge del decreto fiscale (D.L. 23 ottobre
2018, n. 119) e di alcune recenti indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate
nelle FAQ pubblicate nell’area tematica del proprio sito dedicata alla
“Fatturazione elettronica”.
1
Sul tema: “E-fattura: regole tecniche per la corretta emissione, variazione, trasmissione e
ricezione - Provvedimento 30 aprile 2018”.
2
Sul tema: “Acquisto carburanti: fattura elettronica e pagamento mezzi “idonei”--Provvedimento
30 aprile 2018”.
3
Sul tema: “Fattura elettronica: adempimenti, servizi disponibili e attività delegabili Provvedimento 13 giugno 2018””.
b) Esterometro
L’obbligo di emettere e ricevere le fatture esclusivamente con modalità elettronica riguarda solo le operazioni intercorse
con soggetti stabiliti in Italia. Queste operazioni sono quindi oggetto di un nuovo adempimento comunicativo, introdotto
anch’esso a decorrere dal 1° gennaio 2019, che consiste nell’obbligo, a carico dei soggetti passivi IVA stabiliti in Italia, di
trasmettere mensilmente per via telematica all’Agenzia delle entrate i dati delle operazioni, sia rese che ricevute, intercorse
con soggetti esteri, che non siano documentate con fatture elettroniche o bollette doganali (cd. spesometro
transfrontaliero o esterometro, ex art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015).
La previsione di questo nuovo adempimento comunicativo si è resa altresì necessaria in quanto, a decorrere dalla stessa
data, a seguiti dell’entrata in vigore dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, è stato eliminato l’obbligo di
trasmissione all’Agenzia delle entrate della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (cd. nuovo spesometro,
ex art. 21 D.L. n. 78/2010), nella quale era prevista l’indicazione anche delle operazioni intercorse con soggetti non
stabiliti in Italia.
Anche a questo nuovo adempimento sarà dedicata una prossima circolare.
Si sottolinea che non è stata comunque prevista l’eliminazione dell’obbligo di trasmissione all’Agenzia delle dogane degli
elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e di servizi, sia resi che ricevuti. Tali elenchi
dovranno continuare ad essere trasmessi con le modalità semplificate introdotte già dallo scorso anno con il Provvedimento
ed i contenuti finora stabiliti con Provvedimento 25 settembre 2017, n. 194409.
2. Novità fiscali in materia di reddito impresa, agevolazioni, definizioni agevolate e
fiscalità internazionale
Oltre al nuovo obbligo di fatturazione elettronica, le principali novità fiscali che caratterizzeranno il periodo d’imposta 2019
- oggetto di prossime circolari - riguardano:
► l’abrogazione dell’ACE e quella definitiva dell’IRI ad opera della Legge di Bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145,
G.U. 31 dicembre 2018, n. 301);
► l’abrogazione della web tax (peraltro mai entrata in vigore) e l’introduzione di una nuova imposta sui ricavi derivanti
dalla fornitura di servizi digitali (all’interno della Legge di Bilancio 2019);
► le modifiche alla deducibilità degli interessi passivi (ex art. 96 T.U.I.R.) introdotte dal decreto di recepimento della
direttiva ATAD (Anti-Tax Avoidance Directive) (D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142, G.U. 28 dicembre 2018, n. 300), e le
nuove regole per gli interessi passi sostenuti dalle imprese immobiliari;
► le disposizioni agevolative della Legge di Bilancio 2019, tra le quali si segnala:
► la tassazione ridotta degli utili reinvestiti per l’acquisizione di beni strumentali e/o l’incremento occupazionale (cd.
mini IRES al 15%)
► la proroga degli iper-ammortamenti;
► le modifiche al credito di imposta per l’attività di ricerca e sviluppo;
► le altre novità in materia di imposte dirette introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 relative:
► all’estensione del regime forfettario forfetario (ex L. 190/2014), la riedizione della rivalutazione dei beni d’impresa
► la proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate;
► le varie ipotesi di definizioni agevolate previste dal decreto fiscale collegato al Bilancio 2019 (D.L. 23 ottobre 2018, n.
119), oggetto della precedente circolare n. 48/2019 (a cui si rinvia e di cui si riporta lo schema riepilogativo)
► Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (art. 1)
► Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (cd. pace fiscale) (art. 2)
► Definizione agevolata delle cartelle esattoriali (cd. rottamazione-ter) (art. 3)
► Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (art. 4)
► Definizione agevolata per le risorse proprie dell'Unione europea (art. 5)
► Definizione agevolata delle controversie tributarie (cd. chiusura liti pendenti) (art. 6)
► Regolarizzazione con versamento volontario di periodi d’imposta precedenti per società sportive (art. 7)
► Definizione agevolata delle imposte di consumo (art. 8)
► Dichiarazione integrativa speciale: soppressa (versione originaria art. 9)
► Sanatoria irregolarità formali (art. 9)
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Infine per quanto riguarda la fiscalità internazionale per le imprese, il citato D.Lgs. n. 142/2018 di recepimento della
direttiva ATAD oltre ad introdurre disposizioni in materia di deducibilità degli interessi passivi, prevede una serie di norme
che in modificano, tra l’altro, in modo sostanziale:
► la disciplina delle Controlled Foreign Companies;
► la conseguente tassazione di dividendi e plusvalenze provenienti dai Paesi a fiscalità privilegiata;
► l’imposizione in uscita (exit tax) e in entrata (entry tax).
► la definizione di intermediari finanziari e holding di partecipazione.
3. Modifica misura interessi legali
A decorrere dal 1° gennaio 2019, la misura del saggio degli interessi legali (art. 1284 c.c.) aumentati di 0,5 punti
percentuale, passando dallo 0,3% allo 0,8% (D.M. 12 dicembre 2018, G.U. 15 dicembre 2018, n. 291).
L’aumento ha effetti pratici sia in ambito civilistico che fiscale.
In particolare, in conseguenza della modifica della misura dell’interesse legale, con D.M. 19 dicembre 2018 (G.U. 28
dicembre 2018, n. 300), è stato aggiornato il prospetto dei coefficienti utilizzabili per la determinazione del valore delle
rendite, delle pensioni nonché dei diritti reali di uso, usufrutto e abitazione ai fini delle imposte di registro e delle
successione e donazioni. Le disposizioni si applicano:
► agli atti pubblici formati;
► agli atti giudiziari pubblicati o emanati;
► alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione;
► alle successioni apertesi;
► alle donazioni;
a decorrere dalla data del 1° gennaio 2019.
Nella successiva tabella riportiamo le misure del saggio di interesse nel corso degli ultimi anni.
Periodo
Misura tasso interessi legali
Dal 1° gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2009
3%
Dal 1° gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2010
1%
Dal 1° gennaio 2011 fino al 31 dicembre 2011
1,5%
Dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2013
2,5%
Dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2014
1%
Dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015
0,5%
Dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2016
0,2%
Dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017
0,1%
Dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018
0,3%
Dal 1° gennaio 2019
0,8%
4. Aggiornamento tabelle chilometriche ACI per il 2019
Con Comunicato dell’A genzia delle Entrate (G.U. 20 dicembre 2018, n. 295, S.O. n. 57) sono state rese note le tabelle
nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI, per il periodo d’imposta 2018, da
utilizzare al fine della determinazione del reddito figurativo (cd. fringe benefit) da imputare al dipendente in caso di
assegnazione in uso promiscuo di autoveicoli, motocicli e ciclomotori4.
Le tabelle sono disponibili anche sul sito Internet dell’ACI (www.aci.it), nella sezione servizi on line/fringe benefit.
4
Le nuove tabelle ACI si applicano anche per la determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
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In merito si ricorda che in base all’art. 51, comma 4, lettera a), T.U.I.R., tale reddito è determinato assumendo “il 30 per
cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo
chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre
di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal
periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente”.
5. Aggiornamento elenchi società controllate dalla Pubblica Amministrazione
soggette allo split payment
Come evidenziato nella circolare n. 54/2017, paragrafo 3, il collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2018 ha ampliato decorrere dal 1° gennaio 2018 - la sfera soggettiva di applicazione del meccanismo dello split payment, includendo nel
nuovo meccanismo di pagamento dell’IVA ulteriori soggetti: enti pubblici economici nazionali, regionali e locali (incluse le
aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona), le fondazioni partecipate dalle amministrazioni pubbliche , le
società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni, le società partecipate dalle
amministrazioni pubbliche, da enti o società pubbliche per una quota non inferiore al 70% (art. 17-ter, comma 1-bis, D.P.R.
n. 633/1972). Con l’emanazione del D.M 9 gennaio 2018 sono state introdotte le disposizioni attuative.
Il decreto ministeriale recante l’elenco dei soggetti sottoposti a split payment è invece pubblicato dal Dipartimento delle
Finanze entro il 20 ottobre di ciascun anno con effetti a valere per l’anno successivo.
Per l’anno d’imposta 2019, Il MEF ha pubblicato sul proprio sito gli elenchi (aggiornati all’8 novembre 2018) dei soggetti
nei confronti dei quali troverà applicazione il meccanismo dello split payment. In merito si ricorda che:
► è possibile effettuare la ricerca delle fondazioni, degli enti o delle società presenti negli elenchi tramite codice fiscale.
► gli elenchi non includono le Amministrazioni pubbliche tenute comunque all’applicazione del meccanismo della scissione
dei pagamenti e per le quali deve essere fatto riferimento all’” elenco IPA”, pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche
Amministrazioni (www.indicepa.gov.it);
► analogamente al passato, eventuali soggetti erroneamente esclusi possono inviare apposita comunicazione di
inserimento o rettifica (per i contribuenti l'effetto della rettifica, ai fini dello split payment, interviene dal momento
dell'inclusione negli elenchi).
6. Calendario fiscale
Considerato le modifiche in vigore già dallo scorso anno con la Legge di Bilancio 2018 e l’entrata in vigore dal 1° gennaio
2019 dell’obbligo di fatturazione elettronica e dell’esterometro, nella seguente tabella si riepilogano le scadenze fiscali
2019.
Adempimento
Scadenza
Dichiarazione IVA
1° febbraio -30 aprile
Modello REDDITI
30 settembre
Dichiarazione IRAP
30 settembre
Modello 770
Certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o
non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata
Esterometro
Spesometro 2019
Spesometro:
III trimestre 2018 - IV trimestre 2018 - II semestre 2018
Comunicazioni periodiche IVA (LIPE) I trimestre
31 ottobre
Dal 1° gennaio 2019
Entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data
del documento emesso (per le fatture attive) oppure a quello
della data in cui è ricevuto il documento comprovante
l’operazione (fatture passive)
Abrogato dal 1° gennaio 2019
28 febbraio 2019
Entro 31 maggio
Comunicazioni periodiche IVA (LIPE) II trimestre
Entro 16 settembre
Comunicazioni periodiche IVA (LIPE) III trimestre
Entro 30 novembre
Comunicazioni periodiche IVA (LIPE) IV trimestre
Entro mese febbraio anno successivo
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7. Adempimenti: verifica limiti rilevanti ai fini degli obblighi contabili e liquidazioni
IVA
a. Contabilità di magazzino
Dal 1° gennaio 2019 scatta l'obbligo della tenuta delle scritture di magazzino per i soggetti, con esercizio coincidente con
l’anno solare, che negli anni 2016 e 2017 hanno conseguito contemporaneamente (art. 1, comma 1, D.P.R. 9 dicembre
1996, n. 695):
► ammontare dei ricavi (ex art. 85, T.U.I.R.), superiori a 5.164.568,99 euro in ciascun esercizio;
► rimanenze finali (ex artt. 92 e 93, T.U.I.R.), superiori a 1.032.913,80 euro alla fine di ciascun esercizio.
Al contrario, l'obbligo risulterà cessato nel 2018, qualora per l’intero biennio 2016 e 2017, l'ammontare dei ricavi e/o delle
rimanenze sia risultato inferiore ai limiti sopra indicati5. Per i soggetti il cui periodo d’imposta è diverso dall’anno solare,
l’ammontare dei ricavi deve essere ragguagliato all’anno.
Le scritture ausiliarie di magazzino non sono soggette ad alcuna numerazione e bollatura (art. 22, comma 1, D.P.R. n.
600/1973) e devono indicare le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali (art. 14, comma 1, lettera
d, D.P.R. n. 600/1973).
b. Obblighi contabili
Per stabilire il regime contabile da applicare ai fini delle imposte sui redditi si ricorda che:
► le società di capitali sono sempre obbligate alla contabilità ordinaria (artt. 14 e seguenti, D.P.R. n. 600/1973);
► le società di persone e gli imprenditori individuali sono tenuti alla contabilità semplificata salvo che (art. 18, D.P.R. n.
600/1973):
► abbiano conseguito, nell’anno precedente, un ammontare di ricavi, ragguagliato ad anno, superiore a 400 mila euro,
in caso di prestazioni di servizi, o a 700 mila euro nel caso di altre attività, con conseguente obbligo di tenuta della
contabilità ordinaria6;
► abbiano optato per il regime ordinario.
Si ricorda che con la Legge di Bilancio 2017, le imprese individuali e le società di persone che non abbiamo optato per la
tenuta della contabilità ordinaria (art. 18 D.P.R. n. 600/1973), a decorre dal 2017 determineranno il reddito imponibile ai
fini IRPEF e il valore della produzione ai fini IRAP, secondo il “principio di cassa” anziché con il precedente “principio di
competenza” (art. 66 T.U.I.R.)7. Le nuove disposizioni mantengono fermi i vigenti limiti per l’accesso alla contabilità
semplificata, aggiornando solo i riferimenti normativi al Testo Unico e apportando le necessarie modifiche in relazione agli
obblighi contabili.
c. Liquidazione IVA trimestrali
I limiti per la liquidazione trimestrale dell'IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata (art.
14, comma 11, L. n. 183/2011).
L’opzione per la liquidazione trimestrale deve essere comunicata nella dichiarazione annuale IVA relativa al periodo di
imposta 2018 (Modello IVA 2019) e ha effetto a partire dall’anno in cui è esercitata fino a quando non sia revocata (la
durata minima dell’opzione è di un anno). La revoca deve essere comunicata nella dichiarazione annuale con le stesse
modalità previste per l’opzione.
5
L’obbligo, infatti, decorre a partire dal secondo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta si verificano dette condizioni e
termina a decorrere dal primo periodo d’imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l’ammontare dei ricavi o il valore delle
rimanenze è inferiore ai suddetti limiti.
6
Nel caso di esercizio contemporaneo di attività di servizi e di altre attività il regime contabile deve essere determinato con riferimento all’attività
prevalente, a condizione che venga effettuata una distinta annotazione dei ricavi, separando quelli che derivano dalle prestazioni di servizi dagli altri. In
caso contrario si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi (art. 18, comma 1, D.P.R. n. 600/73).
7
Cfr. precedente circolare n. 4/2017, paragrafo 3.
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