1 La Costituzione della Repubblica Italiana Alessia Mazzara Liceo Scientifico Statale Carlo Miranda Lo Statuto Albertino nel Regno Sabaudo Il 4 marzo 1848, in pieno Risorgimento, Carlo Alberto di Savoia Concede la Costituzione ai sudditi del Regno di Savoia. Lo Statuto Albertino sarà poi esteso a tutto il Regno d’Italia all’indomani della conquista di Garibaldi del Sud della Penisola. Era il 1861 e fino alla Costituzione Repubblicana del 1948 sarà la legge fondamentale dello Stato. 3 Quale Regno!? La Costituzione del piccolo Regno di Sardegna fu estesa a tutta la nazione così com’era. Il 17 marzo 1861, dopo che Garibaldi, il 26 ottobre 1860, aveva consegnato a Vittorio Emanuele II presso Teano il Regno delle Due Sicilie strappato ai Borbone, nasce il Regno d’Italia. Lo Statuto Albertino viene ritenuto idoneo anche per il Regno d’Italia. Questo comporterà non pochi problemi nel prosieguo fino all’ascesa del Fascismo. Il Re di Sardegna assume il titolo di Re d’Italia grazie ai plebisciti che c’erano stati nelle regioni del centro nord ma restava, per gli abitanti del sud, un estraneo usurpatore. Il suffragio limitato, che vedeva appena il 2% della popolazione avere il diritto di voto (per censo), faceva del neonato Regno, sebbene uno dei più popolosi ed estesi d’Europa, uno Stato molto debole dove furono frequenti al Sud fenomeni di brigantaggio. 4 Lo Statuto Albertino Lo Statuto Albertino era una Costituzione Concessa al popolo e prevedeva una Monarchia Costituzionale ma poi col tempo la forza popolare della Camera bassa ha portato alla modifica in Monarchia Parlamentare. Il Re per non rischiare di essere impopolare appoggiò le scelte dei Deputati. 5 Le fondamentali previsioni dello Statuto Albertino • • • • • • Il Re è Sovrano per grazia di Dio L’Italia è un Regno con il Re titolare del potere esecutivo e Giudiziario e che esercita il controllo sul legislativo. Il popolo italiano è costituito da sudditi (regnicoli) e il voto è riservato solo a particolari categorie per censo. La Religione Cattolica è religione di Stato. Gli altri culti sono tollerati. (art. 1) Lo Statuto era una carta flessibile, cioè modificabile da parte degli organi legislativi ordinari senza particolari procedure. I Senatori erano nominati a vita dal Re mentre i deputati erano eletti. Il Re nominava anche i ministri. Quando ci fu poi il passaggio a monarchia parlamentare il potere legislativo era in capo al Parlamento. 6 L’avvento del Fascismo Arrivò il giorno in cui Mussolini decise di prendersi il potere con coercizione. Organizzato con le camice nere, che da mesi si rendevano protagoniste di efferate violenze, a partire dal 26 ottobre del 1922, decise di cingere d’assedio la capitale per forzare la mano al Re e farsi nominare capo del Governo. Il 28 ottobre il primo ministro Facta dichiara lo stato d’assedio ma Vittorio Emanuele III, timoroso di disordini, cedette al ricatto. Chiamò a sé Mussolini il 30 ottobre e gli affidò il governo. I fascisti in breve tempo: Dichiararono fuorilegge tutti gli altri partiti e i sindacati Sottrassero il potere legislativo al Parlamento, attribuendolo al potere esecutivo, cioè al capo del Governo (Mussolini). Soppressero il sistema elettivo per le amministrazioni comunali e provinciali. I Sindaci furono sostituiti dai podestà nominati dal Governo. Reintrodussero la pena di morte, eliminarono la libertà di stampa, eliminarono la Camera elettiva per sostituirla con una nominata, tolsero il diritto di voto perché nei fatti si poteva solo scegliere di approvare o meno i deputati nominati dal Gran Consiglio del Fascismo e in maniera palese con chiare ripercussioni. 7 Il Referendum Con la fine della disastrosa guerra e la caduta del fascismo, dopo vent’anni di dittatura, era forte nei partiti ricostituiti il sentimento democratico e la volontà di porre fine ad una anacronistica Monarchia che era stata, se non colpevole, debole al punto da mettere l’Italia nelle pericolose mani degli illiberali. Al fine di rendere la scelta quanto più democratica possibile, per la prima volta nella sua Storia, in Italia venne indetto un referendum a suffragio universale per la scelta tra Repubblica e Monarchia. Le consultazioni furono fissate per il 2 e 3 giugno 1946, un anno dopo la fine della guerra e con la necessità di provvedere in maniera rapida alla ricostruzione del Paese. Le forze antifasciste del CLN, che avevano fronteggiato Mussolini contribuendo alla liberazione dell’Italia, confidavano in una scelta schiacciante per la Repubblica ma furono sorprese nello scoprire che l’Italia era divisa in due dal Tevere. Mentre il Sud si mostrava monarchico, il nord era fortemente motivato verso la scelta repubblicana e fu solo per poco che il popolo italiano scelse la Repubblica. 8 La Costituente Quantunque il referendum avesse sancito la nascita della Repubblica, le questioni che si ponevano non erano di facile risoluzione. Bisognava dare voce alle minoranze; riconoscere di fatto la divisione dei poteri per rendere quasi impossibile il ritorno di forme dittatoriali; considerare a fondo la divisione del Paese in Nord e Sud, trovata anche nei risultati referendari. Il 2 giugno 1946 gli italiani vengono chiamati alle urne, oltre che per il referendum istituzionale tra repubblica e monarchia che sancirà la fine di quest’ultima, anche per eleggere i membri dell’Assemblea Costituente cui sarà affidato il compito di redigere la nuova carta costituzionale (come stabilito con il decreto-legge luogotenenziale del 25 giugno 1944, n. 151). Il sistema elettorale prescelto per la consultazione elettorale è quello proporzionale, con voto "diretto, libero e segreto a liste di candidati concorrenti", in 32 collegi plurinominali, per eleggere 556 deputati (la legge elettorale prevedeva l'elezione di 573 deputati, ma le elezioni non si effettuarono nell'area di Bolzano, Trieste e nella Venezia Giulia, dove non era stata ristabilita la piena sovranità dello Stato italiano). In base all’esito elettorale, l’Assemblea Costituente risulta così composta: DC 35,2%, PSI 20,7%, PCI 20,6%, UDN 6,5%, Uomo Qualunque 5,3%, PRI 4,3%, Blocco nazionale delle libertà 2,5%, Pd’A 1,1%. 9 Le motivazioni per il referendum... Tre settimane dopo la liberazione di Roma da parte degli alleati, si insedia un governo provvisorio a guida De Gasperi che avrebbe dovuto avere il compito di guidare il Paese fino alla formazione del nuovo Parlamento elettivo. Sebbene il decreto prevedesse anche la formazione della Costituente, De Gasperi propose ai partiti del CLN, di indire un referendum sia per la scelta della forma istituzionale sia per l’elezione dei componenti dell’Assemblea cui sarebbe stato affidato il compito di redigere la nuova Costituzione. Il motivo di tale delicata scelta, inizialmente invisa a socialisti e comunisti ma appoggiata dagli alleati che ancora avevano voce vista la mancata ratifica del trattato di pace, risiedeva nella peculiare situazione italiana. Il Paese, come mostreranno poi anche i risultati dello stesso Referendum, era profondamente diviso a causa della diversità delle esperienze della Resistenza nelle varie aree del paese e delle reazioni che aveva provocato la vicenda della Repubblica sociale. Una nuova cittadinanza avrebbe dovuto essere fondata sul superamento della “guerra civile”. Il referendum popolare fu considerato utile a realizzare una “saldatura” fra i differenti ambienti, le diverse tendenze ed aree. 10 Il 27 dicembre 1947 E. De Nicola Firma la Costituzione della Repubblica Italiana La nuova carta costituzionale contiene 139 articoli dei quali 5 sono stati successivamente abrogati (precisamente 115, 124, 128, 129, 130) sono stati abrogati dalla legge costituzionale n.3 del 2001 (riforma del titolo V). Le sue caratteristiche fondamentali sono: Lunghezza - 139 articoli divisi in 3 parti: principi fondamentali (artt. 1-12); Diritti e doveri dei cittadini (artt. 13-54); Ordinamento della Repubblica (artt. 55-139) Rigidità – Può essere modificata solo attraverso una legge Costituzionale il cui iter viene stabilito proprio dalla Costituzione all’art. 138 e il 139 vieta che possa cambiarsi la forma Repubblicana. È compromissoria – era espressione di tutte le varianti politiche del CLN. Votata – non fu concessa da un sovrano ma è espressione del popolo attraverso i suoi rappresentanti. Previdente la separazione dei poteri. 11 La forma democratica della Costituzione Art. 1: L'Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Il contenuto dell’art. 1 era in esatta opposizione al vecchio Statuto Albertino. È il principio fondamentale della sovranità che rende concreta la democrazia. Il popolo smette di essere composto da sudditi. È la stessa Costituzione, con la sua rigidità, ad assicurare il fondamentale principio di Giustizia. 12 Le garanzie Democratiche In ossequio al libro XI de Lo spirito delle Leggi di Montesquieu in cui si traccia la separazione dei poteri come garanzia di incorruttibilità dei poteri, in quanto «Il potere assoluto corrompe assolutamente», la Costituzione della Repubblica prevede appunto una separazione tra: Potere legislativo, in capo al Parlamento come espressione della volontà del Popolo, così come previsto dal secondo comma dell’art. 1; Potere esecutivo, in capo al Governo nel quale il Primo Ministro è primus inter pares, così che se ne limita anche l’esercizio, e che necessita che ottenga la fiducia dal Parlamento; Potere Giudiziario, come potere separato dalle cariche politiche e il cui massimo organo di controllo è il CSM (Consiglio Superiore della Magistratura) il cui Presidente è il Presidente della Repubblica che è garante del giusto esercizio del potere. 13 Le laicità dello Stato La Carta Costituzionale è lacunosa in questo senso in quanto non prevede espressamente un articolo in cui venga stabilita la laicità dello Stato. Questo dipende dal fatto che nella Assemblea Costituente i cattolici erano in prevalenza, anche nei partiti tradizionalmente laici come il partito comunista e quello socialista. Il risultato di questa presenza è quello che si legge dalla Carta. La mancata espressione di un articolo secco che indichi l’Italia come Stato Laico è stata sopperita con la presenza degli artt. 2-3-7-8-19-20. Questa “laicità all’italiana” è stata confermata anche da varie sentenze della Corte Costituzionale e dalla Giurisprudenza. L’Italia è uno Stato laico, nel senso che, come affermato dalla giurisprudenza (fra tutti sent. Cass. pen. 439/2000), le leggi ordinarie, i regolamenti e tutta l’attività della Pubblica Amministrazione devono conformarsi al principio di laicità che costituisce uno dei profili della forma di Stato così come delineato dalla Carta costituzionale (Cass. 400/95). Tale principio, pur non formalmente espresso, viene presupposto e si ricava in via interpretativa dall’analisi di numerosi articoli della Costituzione e dall’orientamento che la giurisprudenza, soprattutto quella costituzionale, ha espresso quando è stata chiamata a pronunciarsi in merito. 14 La forma dello Stato In Italia vige il bicameralismo perfetto, da molti ritenuto anacronistico tanto che si è indetto un referendum per la modifica del Titolo V della seconda parte della Costituzione con l’intenzione di abolire il Senato che non è stato capace di raggiungere il quorum, per garantire che le leggi siano davvero espressione di tutta la popolazione. La divisione del Parlamento in Camera dei Deputati (Camera Bassa) e Senato (Camera Alta), doveva garantire, nelle intenzioni dei padri costituenti, la pluralità di giudizio sulle leggi. L’iter di formazione delle leggi, che prevede l’approvazione dello stesso testo in ambo le Camere, si è mostrato spesso farraginoso e ha portato alla lentezza legislativa. Nella realtà questo è dipeso soprattutto dalla politica che ha cominciato ad usare troppo spesso l’istituto della delega al Governo per la legiferazione e il ricorso alla fiducia e che ha portato il Parlamento ad essere depauperato nelle sue prerogative legislative. 15 L’istituto della fiducia (art. 94) Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. La più importante novità, garante della democraticità dello Stato, portata dalla Costituzione Repubblicana, è l’istituto della fiducia contenuta nell’art. 94. In base a quest’articolo, infatti, non è possibile avere un Governo che non sia espressione della maggioranza della popolazione così come espressa dalla composizione delle due Camere. Non è possibile, in altre parole, ritornare ad avere un “Mussolini” al Governo che accentra i poteri. Quantunque si possano muovere critiche alle varie leggi elettorali utilizzate per la composizione del Parlamento con premi di maggioranza di varia natura, il governo, anche qualora fosse tecnico, dovrebbe ottenere la fiducia dei rappresentanti del popolo seduti in Senato e Camera dei Deputati. 16 Il popolo eligendo L’altra grande novità della Costituzione Repubblicana è costituita dalla possibilità per chiunque, sempre che goda di tutti i diritti giuridici e che abbia i necessari requisiti di età, di essere eletto ad una carica dello Stato senza limitazioni di censo, religione, orientamento sessuale o colore della pelle. In questo senso non vi è più la differenza, contenuta nello Statuto Albertino, tra Camera elettiva e Camera nominata (cosa che invece cercava di fare l’ultimo quesito costituzionale nel 2016) Con il suffragio universale, introdotto a partire dal 2 giugno 1946, il popolo italiano non solo ha acquistato la possibilità di votare i propri rappresentanti ma anche di essere candidato ad essere eletto a rappresentante dello Stato, sia nelle amministrazioni locali che a livello parlamentare senza distinzione alcuna (art. 51, comma 1). La differenziazione avviene solo in base all’età in termini di elettorato passivo ed elettorato attivo: • Camera dei Deputati (art. 56): 630 rappresentanti (art. 56, comma 2) Elettorato attivo (art 56, comma 1) – Composto da tutti i cittadini che godono dei diritti civili e politici che hanno compiuto il diciottesimo anno di età. Elettorato passivo (art. 56, comma 3) – Composto da tutti i cittadini che godono dei diritti civili e politici che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età. • Senato della Repubblica (art. 58): 315 rappresentanti a base regionale (art. 57) Elettorato attivo (art. 58, comma 1) – Composto da tutti i cittadini che godono dei diritti civili e politici che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età. Elettorato passivo (art. 58, comma 2) – Composto da tutti i cittadini che godono dei diritti civili e politici che hanno compiuto il quarantesimo anno di età. 17 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA La figura del Presidente della Repubblica è disciplinata dal titolo II della parte II della nostra Costituzione. Il primo comma dell'art. 87 Cost. dispone che: “Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.” Il Presidente della Repubblica Secondo l’art. 83, comma 1, Cost.: “Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.” Inoltre, il secondo comma di tale articolo prevede che: “All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato.” e l’ultimo comma dello stesso art. 83 Cost. aggiunge che: “L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.” 19 Il Presidente della Repubblica Costituisce, nell’ordinamento italiano, un “potere neutro” che non partecipa all'attività di indirizzo politico del Paese e quindi ha il ruolo di garante della Costituzione e quindi il suo ruolo è super partes Secondo l’art. 85, comma 1, Cost. “Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.”. Questo serve a che un Presidente della Repubblica non sia rappresentante di una maggioranza. Il suo mandato, infatti, dura più della legislatura la cui durata è fissata in 5 anni. L’interruzione della carica può avvenire per permanente impedimento, o per morte o per dimissioni o per decadenza dalla carica (questo è avvenuto solo in 2 casi nel corso della storia con Antonio Segni, nel 1964 e con le dimissioni di Napolitano dal suo secondo mandato) Non essendo prevista la carica di Vice-Presidente, questa è assunta, per impedimento temporaneo del Presidente o in vacanza, dal Presidente del Senato. (art. 86.) 20 Il Presidente della Repubblica In quanto potere neutro, posto in posizione super partes rispetto agli altri organi costituzionali, il Presidente della Repubblica è politicamente irresponsabile. La responsabilità degli atti presidenziali viene sempre assunta da un ministro o dal Presidente dei Consiglio dei ministri. Lo strumento per mezzo del quale si verifica tale assunzione di responsabilità è costituito dalla controfirma ministeriale prevista dall'art. 89 Cost, il quale dispone, al primo comma, che “Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. ” A norma dell'art. 90, comma 1, Cost., “Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.” 21 Candidabili alla Presidenza “Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquant’anni d’età e goda dei diritti civili e politici. ” “L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.” 22 Diritti e doveri dei cittadini La prima parte della Costituzione, intitolata “Diritti e doveri dei cittadini”, è divisa in 4 titoli: Rapporti Rapporti Rapporti Rapporti civili etico-sociali economici politici 23 Diritti e doveri dei cittadini Rapporti civili (artt. 13 - 28) Negli articoli che vanno dal 13 al 28 la Costituzione prende in considerazione tutte le libertà che riguardano l’uomo come persona fisica, come essere spirituale e come individuo che vive nella collettività 24 Articolo 13 La libertà personale è inviolabile e le restrizioni di libertà sono di competenza della Magistratura che può porle in essere solo nei casi previsti dalla legge e solo con provvedimenti motivati. L’art. 13 tutela la libertà personale intesa come libertà dell’individuo da interventi esterni che potrebbero limitare la sua libertà di movimento, per esempio con un arresto o un fermo. 25 Libertà di domicilio e corrispondenza La libertà reale si ottiene solo se agli individui è consentito avere libertà di scelte! Articolo 14 Articolo 15 Con il principio dell’inviolabilità del domicilio, sancito dall’art. 14, la Costituzione ha inteso tutelare il diritto dell’individuo ad avere una propria sfera privata senza interferenze dall’esterno. L’art. 15 della Costituzione garantisce come inviolabili la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. 26 Articolo 16 All’art. 16 la Costituzione tutela poi la libertà di circolazione e di soggiorno: ogni cittadino è libero di fissare il proprio domicilio o la propria residenza in qualsiasi luogo del territorio nazionale. Solo la legge può limitare tale libertà ed esclusivamente per motivi di sanità e sicurezza. Viene garantita anche la libertà di espatrio. 27 Libertà di riunione e associazione Articolo 17 Articolo 18 L’art. 17 garantisce ai cittadini la libertà di riunirsi pacificamente ovunque a patto di preavvisare le autorità se si tratta di luogo pubblico. Questo garantisce la possibilità di manifestare. L’art. 18 proibisce le associazioni segrete e quelle politiche che si avvalgono di organizzazioni di carattere militare. Mentre la riunione, in quanto raggruppamento temporaneo di persone, è un evento occasionale, l’associazione, definita come un insieme di persone organizzate in forma stabile, ha carattere duraturo. 28 Articolo 19-20 Gli artt. 19 e 20 garantiscono la libertà religiosa e di culto sia in privato che in pubblico tipica di uno Stato aconfessionale come è l’Italia. L’unica restrizione imposta alla professione della religione è il buon costume così come previsto dalla riserva di legge in materia di codice penale. Non possono essere causa di limitazioni il carattere ecclesiastico e il fine di religione (art. 20) 29 Articolo 21 L’art. 21 sancisce il principio di libertà di manifestazione del pensiero. Tutti hanno il diritto di esprimere liberamente opinioni, giudizi, valutazioni in campo culturale, economico, politico, religioso con qualsiasi strumento di comunicazione. 30 La Libertà di stampa L’interesse generale all’informazione implica l’esistenza di una pluralità di fonti d’informazione. Questo articolo fissa le basi giuridiche del pluralismo dell’informazione, uno dei principali pilastri su cui si fondano tutte le società democratiche. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o a censure. 31 Garanzie Civili, Politiche e Patrimoniali Articolo 22 Articolo 23 L’art. 22 afferma che nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome. L’art. 23 esclude che lo Stato possa imporre ai cittadini prestazioni personali (es: servizio militare) o patrimoniali (es.: pagamento delle imposte), se non in base alla legge. Questi due articoli sono fondamentali nelle garanzie democratiche in quanto limitano i poteri dello Stato sui cittadini. 32 Articolo 24 Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. L’art. 24 introduce due garanzie fondamentali: il potere di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed il diritto alla difesa. Il diritto di agire in giudizio implica che ognuno può rivolgersi a un giudice per far valere i propri diritti. Il diritto alla difesa garantisce a chiunque la possibilità di esporre le proprie ragioni, assistito da un avvocato, davanti al giudice per ottenere una sentenza favorevole. 33 Articolo 25 Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge. L’art. 25 stabilisce con chiarezza che ciascun cittadino ha il diritto di essere giudicato dal suo giudice naturale: ciò significa che il giudice viene individuato dalla legge sulla base di criteri oggettivi relativi al territorio in cui è stato commesso il fatto e alla materia cui si riferisce. Non può essere scelto come giudice qualcun’altro, magari proveniente da un’altra regione e scelto appositamente (in questo caso sarebbe spontaneo il sospetto di una manovra ai danni dell’accusato). La seconda parte dell’articolo enuncia il principio di legalità penale, il cui scopo è di tutelare l’individuo dai possibili abusi dei pubblici poteri per quanto riguarda i procedimenti penali che possono prevedere la privazione della libertà personale: l’individuo può essere imprigionato solo nei casi previsti dalla legge e sottoposto a giudizio per reati che erano definiti tali al momento in cui ha compiuto (o si suppone che abbia compiuto) l’azione. 34 Articolo 26 L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici. L’art. 26 tutela i cittadini italiani in tre modi: vieta l’estradizione per reati politici; prevede l’estradizione verso Paesi con i quali l’Italia abbia firmato un accordo; non ammette l’estradizione verso quei Paesi il cui ordinamento prevede pene che non possono essere inflitte in Italia (ad es. la pena di morte). 35 Articolo 27 La responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte. L’art. 27 contiene : 1) Il principio della personalità della responsabilità penale: ciascun individuo è responsabile solamente per le proprie azioni e, quindi, non può essere punito per un reato commesso da altre persone. 2) Il principio di non colpevolezza fino alla condanna definitiva: ciascun cittadino italiano è dichiarato non colpevole fino a quando non sia stata emessa la sentenza definitiva che accerta la sua responsabilità penale. 3) Il principio di umanità della pena: la Costituzione obbliga i legislatori a non approvare modalità di pena che siano lesive del rispetto della persona. Il principio della finalità rieducativa della pena: le pene non devono sì punire chi si è reso colpevole di un reato, ma, se possibile, devono mirare anche alla sua rieducazione per il reinserimento nella società. L’Italia ripudia inoltre la pena di morte ed è stata promotrice di azioni internazionali finalizzate a estendere in altri Paesi tale rifiuto. 36 Articolo 28 I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici. L’art. 28 stabilisce la responsabilità personale dei pubblici dipendenti: se una persona che presta la sua attività alle dipendenze dello Stato viola, con il suo comportamento, un diritto del cittadino ne risponde personalmente! 37 FINE GRAZIE! Alessia Mazzara Telefono 392-1875532 Posta elettronica [email protected]