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riassunto diritto

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RIASSUNTO ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO
Capitolo I “La norma giuridica”
Il diritto in senso oggettivo è la norma giuridica, cioè la regola socialmente garantita della vita di relazione, mentre il diritto in senso soggettivo è una
posizione di vantaggio tutelata dalla norma giuridica. L’ordinamento giuridico è il diritto di una società, cioè l’insieme delle norme giuridiche che
governano una società. Le singole organizzazioni formano varie istituzioni, per cui l’istituzione è un gruppo sociale stabilmente organizzato come la
Famiglia, il Comune, lo Stato. Nel nostro ordinamento la massima istituzione è lo Stato che detiene il potere legislativo ed esprime l’unità nazionale. Il
nostro stato di inserisce nel contesto dell’Unione Europea.
I caratteri della norma giuridica sono:
1. La sanzionabilità: la norma giuridica è garantita da sanzioni esterne. La sanzione esterna è la conseguenza sfavorevole prevista per l’inosservanza
della norma e comporta la privazione di un bene o di un effetto giuridicamente vantaggioso. Le sanzioni possono essere: penali (puniscono il
trasgressore mediante punizioni personale o patrimoniale es: l’omicidio), esecutorie (attuano specificatamente l’interesse leso della violazione della
norma), risarcitorie (risarciscono il danno o in denaro o tramite la riparazione del bene), invalidatorie (tendono a privare di efficacia l’atto compiuto in
violazione della norma).
2. L’imperatività: consiste nella sua necessaria cogenza o inderogabilità. La norma è inderogabile quando gli interessati non possono sostituirla con
altre norme legali per esempio: “la norma che nega al minorenne la capacità di fare donazioni”. L’imperatività non è un carattere essenziale del diritto,
in quanto accanto alle norme imperative vi sono anche quelle derogabili, cioè le norme che gli interessati possono sostituire con altre.
3. La generalità: la norma è generale quando è rivolta ad una generalità di destinatari, cioè a tutti. Es: ogni persona ha diritto al nome (art 6 c.c.). Il
carattere della generalità è stato inteso in base al rispetto del principio di uguaglianza.
4. L’astrattezza: la norma è astratta quando prevede un’ipotesi astratta e detta una regola valevole per una serie indefinita di casi concreti
riconducibili entro l’ipotesi prevista. Non c’è mai un esempio concreto poiché prevede una determinata fattispecie.
La norma giuridica va distinta dalla norma morale che esprime un dovere assoluto che l’uomo avverte come necessario a prescindere dalla propria
convenienza e dall’altrui giudizio. Questi doveri designano la morale sociale, la quale si distingue in buon costume (indica i canoni fondamentali di
onestà pubblica e privata. Es: non sono buon costume gli atti di inganno e di corruzione o quelli lesivi della dignità sessuale) e correttezza (o buona
fede in senso oggettivo è l’impegno morale di solidarietà sociale). La buona fede impone al soggetto di preservare gli interessi altrui che non rientrano
in una specifica tutela giuridica.
La scienza del diritto indaga sulle norme giuridiche che regolano i rapporti sociali, mentre la sociologia indaga sulle leggi naturalistiche di tali rapporti.
Inoltre, diritto e sociologia si distinguono anche per le loro diverse tecniche di ricerca: la sociologia rileva i comportamenti sociali, indagini di opinioni,
osservazioni statistiche, ecc, mentre il diritto indaga sulle specifiche fonti del diritto verificate nella pratica degli orientamenti interpretativi e applicativi.
Le scienze economiche si occupano dei fenomeni sociali determinati dall’interesse economico. Il diritto in questo caso si occupa della
regolamentazione coercitiva di tali fenomeni. Il giurista non può ignorare il momento economico perché fa parte della realtà sociale disciplinata dal
diritto. Nel nostro ordinamento la Costituzione dedica una parte ai rapporti economici dove sono contenuti i principi relativi alla tutela del lavoro, alla
sicurezza sociale, al diritto di proprietà privata, ecc.
Le norme giuridiche si distinguono in:
1. Norme di diritto privato. Il diritto privato è il diritto che regola i comuni rapporti tra i consociati, ovvero il diritto comune delle persone e
dell’economia.
2. Norme di diritto pubblico. Il diritto pubblico è il diritto dei rapporti autoritari speciali, ovvero rapporti in cui si esprimono posizioni di supremazia. I
poteri autoritari sono riconosciuti a diversi enti, primo tra tutti allo Stato.
Dalla tradizionale definizione tra diritto pubblico e privato, già presente nella dottrina romana, tramandata da Ulpiano, comprendiamo che mentre il
diritto pubblico tutela gli interessi della generalità dei consociati, impersonata dallo Stato, il diritto privato tutela l’interesse dei singoli. Il diritto privato
disciplina l’attività dei privati, mentre il diritto pubblico disciplina l’attività degli enti pubblici. Anche lo Stato che ha natura pubblica può essere
governato dal diritto privato, in quanto non esercita in alcuni casi la sua speciale autorità. Es: se lo Stato acquista dei beni o prende in locazione un
immobile si applicano le stesse regole che verrebbero applicate per i cittadini.
Il diritto dell’Unione Europea è il complesso delle norme emanate dalle autorità sovrannazionali che formano l’Unione europea (28 membri). Il diritto
dell’Unione Europea ha la sua origine nel Trattato di Roma del 25 marzo 1957, firmato dagli Stati europei con la finalità di realizzare la loro unità
economica e una stretta relazione politica. Il processo di unificazione europea ha avuto tappe importanti nei Trattati di Maastricht del 7 febbraio del
1992 (con esso si è dato vita all’Unione Europea), di Amsterdam del 2 ottobre 1997 e nel Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, entrato in vigore il
1 dicembre 2009 (con questi si sono apportate delle modifiche). Tra le modifiche introdotte dal trattato di Lisbona emerge un ruolo più rafforzato del
Parlamento europeo, l’istituzione della figura del Presidente del Consiglio europeo (Donald Tusk, mandato di due anni e mezzo), la possibilità degli
stati di uscire dall’Unione. Gli organi principali dell’Unione sono attualmente: il Parlamento europeo (funzione consultiva), il Consiglio (potere
regolamentare), la Commissione (funzioni organizzative), la Corte di Giustizia e la Corte dei Conti. Il diritto comunitario vige all’interno
dell’ordinamento statale. Il diritto comunitario non è un diritto straniero, ma è il sistema normativo di un’autorità sovrannazionale concorrente con
quella dello Stato.
Capitolo II “Le fonti del diritto”
Le fonti del diritto sono gli atti o fatti dai quali traggono esistenza le norme giuridiche. Si distinguono in diverse categorie ed hanno diversa efficacia in
quanto le une prevalgono sulle altre. (Es: la legge prevale sul regolamento). L’ordine delle categorie normative formano la gerarchia delle fonti del
diritto. Al vertice della gerarchia delle fonti è posta la legge.
Le fonti formali del diritto sono:
1. Le leggi Costituzionali. (I regolamenti e le direttive comunitarie).
La legge è un precetto che viene emanato dallo Stato che ha la potestà legislativa. Questa potestà legislativa è esercitata sia dallo Stato che dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione. La Costituzione è la legge che enuncia le basilari scelte politiche del nostro ordinamento e stabilisce
l’organizzazione e la funzione dei pubblici poteri. La Corte Costituzionale ha il compito di giudicare la legittimità costituzionale delle leggi, cioè la loro
conformità ai principi costituzionali. Le norme che vengono dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale.
Nella prima parte della Costituzione si trovano i diritti fondamentali che non possono essere mutati perché accompagnano l’uomo (rappresentano il
diritto naturale).
Le fonti normative del diritto comunitario invece sono: i regolamenti e le Direttive comunitarie.
• I regolamenti comunitari sono gli atti normativi di portata generale direttamente applicabili all’interno degli Stati membri. I regolamenti comunitari
sono un diritto che vige all’interno dell’ordinamento dello Stato per cui i cittadini dello Stato sono partecipi di questa nuova organizzazione
sovrannazionale e quindi assoggettati al suo diritto. I regolamenti comunitari sono riconosciuti come norme giuridiche e non sono modificabili da parte
della legge statale. Si pongono al vertice della gerarchia delle fonti insieme alla Costituzione.
• Le direttive comunitarie hanno come destinatari gli Stati membri, a differenza dei regolamenti che sono volti a regolare i rapporti intersoggettivi dei
cittadini dell’Unione. Le direttive non hanno efficacia orizzontale, ovvero nei rapporti tra privati, ma possono avere efficacia verticale, ovvero nei
rapporti tra Stato e privati, cioè possono costituire obblighi dell’ente pubblico nei confronti dei cittadini. La legge comunitaria, nel diritto italiano
identifica il provvedimento normativo con cui l'Italia recepisce nel proprio ordinamento interno delle norme giuridiche prodotte dall'Unione europea.
Questo processo di adeguamento della legislazione italiana rispetto alle direttive europee, è realizzato mediante i decreti legislativi basati su
specifiche leggi delega. L'obbligo venne introdotto, nell'ordinamento italiano, dalla legge 9 marzo 1989 n. 86 (conosciuta anche come la "legge La
Pergola") È stata in seguito abrogata e sostituita dalla legge Buttiglione. Il disegno di legge deve essere proposto, ogni anno, entro la fine di gennaio.
Da dicembre 2012 la legge di delegazione europea e la legge europea hanno sostituito la legge comunitaria.
2. Le leggi ordinarie.
Le leggi ordinarie sono in generale le leggi dello Stato, escluse quelle aventi carattere costituzionale. Queste si distinguono in: codici e leggi speciali.
• Il codice è una legge che disciplina organicamente un’intera materia. La codificazione è un fenomeno recente, risale alla fine del 18secolo e
presenta norme scritte facilmente comprensibili e applicabili. I primi codici importanti furono quello prussiano (1794), quello civile austriaco (1811),
quello di Napoleone I (1804) e quello tedesco (1900). Il codice civile francese, ancora oggi vigente ebbe molta influenza sugli ordinamenti europei, e
in particolare sull'Italia. Il codice civile vigente è stato emanato nel 1942 durante il regime fascista, regime che di lì a poco sarebbe caduto con tutta la
sua ideologia. Di fatto l'influenza dell'ideologia fascista fu limitata. Caduto il regime furono eliminate norme indegne come quelle relative alla
discriminazione razziale e mutamenti radicali si sono avuti relativamente al diritto di famiglia. Il codice civile contiene 2969 articoli, ogni articolo ha
una propria intitolazione detta rubrica suddivisa in periodi che vengono detti commi. Il codice civile si divide in 6 libri:
Il libro delle persone e della famiglia. Esso contiene la disciplina delle persone fisiche e giuridiche, del matrimonio e della filiazione.
Il libro delle successioni. Successioni a causa di morte o della donazione.
Il libro della proprietà. La disciplina dei beni, dei diritti reali di godimento e del possesso.
Il libro delle obbligazioni. La disciplina delle obbligazioni e dei contratti (soprattutto dei fatti illeciti).
Il libro del lavoro. Norme relative al rapporto di lavoro, all'impresa e alla società.
Il libro della tutela dei diritti.
• Nel codice vi sono alcune leggi statali che vengono anche dette speciali. Nel corso del tempo lo Stato emana numerose leggi e non sempre quelle
precedenti vengono del tutto abrogate, quindi per non avere inconvenienti esistono i testi unici, ovvero raccolte di norme vigenti. Se il testo unico
viene emanato nell'esercizio del potere legislativo, le norme che non sono incluse sono considerate abrogate; se il testo unico viene emanato
nell'esercizio del potere regolamentare, le norme non subiscono modifica e conservano il loro vigore anche se non sono richiamate nel testo.
Le Regioni hanno potestà legislativa nelle materie non riservate alla legislazione statale e nelle materie di legislazione concorrente.
3. I regolamenti.
Il regolamento è un precetto normativo di gradoinferiore alla legge emanato dallo Stato o da altri enti pubblici nell'esercizio della loro potestà
regolamentare. Si distingue tra regolamenti indipendenti ed esecutivi. Il regolamento indipendente è quello che contiene una disciplina autonoma del
suo oggetto, mentre il regolamento esecutivo detta norme di attuazione e specificazione di una disciplina principale. Il regolamento è sempre di grado
inferiore alla legge. Esistono anche i regolamenti delegati che hanno contenuto normativo e vengono emanati dal Governo.
4. I contratti collettivi con efficacia generale. Gli usi normativi o consuetudini.
• Il contratto collettivo è un contratto normativo stipulato dalle associazioni sindacali per disciplinare i rapporti di lavoro della categoria. Il contratto
collettivo è ad efficacia generale quando si applica a tutti coloro che appartengono ad una determinata categoria lavorativa a prescindere dalla
circostanza che essi siano inscritti o meno a uno dei sindacati. I contratti collettivi di diritto comune sono quei contratti collettivi che hanno efficacia
per gli iscritti ai sindacati.
• Gli usi normativi - detti anche consuetudini - sono quelle norme non scritte che un ambiente sociale osserva costantemente nel tempo come norme
giuridicamente vincolanti. Gli usi si formano spontaneamente e vengono accettati dall'ambiente sociale come norme sanzionabili che disciplinano i
rapporti tra i consociati. Gli elementi basilari della consuetudine sono un elemento obiettivo, ovvero la costante ripetizione nel tempo di un
determinato comportamento e un elemento soggettivo , cioè il convincimento della vincolatività giuridica di quel comportamento. Quindi affinché una
consuetudine possa essere formata è necessario che sussista un comportamento sociale uniforme consolidato nel tempo e occorre poi che questo
comportamento sia tenuto come osservanza di norma giuridica. Chi invoca una consuetudine deve provarne l’esistenza. Gli usi normativi devono
essere distinti dagli usi negoziali o clausole d’uso. Gli usi negoziali sono clausole che vengono usualmente inserite in un certo tipo di contratto.
Mentre gli usi normativi sono una fonte formale di norme giuridiche obiettive costitutive dell’ordinamento giuridico generale, gli usi negoziali sono
pratiche negoziali volute dalla parti ed hanno l’efficacia propria delle clausole contrattuali.
La giurisprudenza
Lagiurisprudenza in senso oggettivo è l’insieme delle sentenze che vengono emesse dagli organi giudiziari, mentre può essere intesa anche in senso
soggettivo per indicare il complesso delle autorità giudicanti (magistratura). Le sentenze sono le decisioni che risolvono le controversie di diritto e
tendono a formare degli orientamenti costanti ai quali si adegua il giudice, soprattutto quando si parla di orientamenti della Corte di Cassazione,
anche se il giudice non è tenuto ad uniformarsi ad altre tendenze. Nel caso di mutamento inatteso nell’interpretazione di una norma da parte della
giurisprudenza si parla di fenomeno overruling. Gli orientamenti giurisprudenziali si desumono dalle massime. La massima è il principio di diritto
applicato dalla sentenza. Alla base della giurisprudenza vi è inoltre il principio di effettività, ovvero la norma è regolatrice dei rapporti sociali solo se la
società l’accetta e l’applica come tale. Infatti i consociati conoscono le norme cosi come esse sono applicate dalla giurisprudenza e modellano i loro
rapporti in base ad esse.
L’equità è il principio di contemperamento di contrapposti interessi rilevanti secondo la coscienza sociale ed ha due diverse funzioni: il criterio di
valutazione, ovvero l’equità tende a contemperare interessi diversi tenendo conto dei tutte le esigenze e il criterio disoluzione della controversia. Il
giudice stabilisce la sentenza con equità, per cui essa non è una norma, ma solo un criterio di soluzione della lite. L’equità è la giustizia del caso
concreto.
Le leggi e i regolamenti vengono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale, ma vi sono anche dei periodici privati che pubblicano tutti i testi legislativi. Di
recente esistono anche periodici telematici. La ricerca va fatta in base agli estremi della legge, cioè l’anno, il giorno di emanazione, il numero
progressivo annuale. Per una ricerca di giurisprudenza è indispensabile consultare i Repertori generali, ovvero periodici annuali che riportano tutte le
massime delle sentenze della Cassazione.
Capitolo III “L’interpretazione della legge”
L’interpretazione della norma giuridica è l’atto che ne determina il significato. Per interpretazione si intende anche il significato attribuito alla norma
mediante l’atto di interpretazione e per osservare una regola è necessario determinare che cosa essa significa. Parliamo di interpretazione autentica,
ovvero un’interpretazione formalmente fissata da altra norma di legge, detta interpretativa. Per applicare una norma bisogna attribuirle un significato
che le viene attribuito dalla legge interpretativa e la legge interpretativa può essere:
• L’interpretazione letterale. Il criterio letterale impone all’interprete di attribuire alla legge il significato manifestato dalle parole di essa secondo la loro
connessione. Occorre avere riguardo alle parole del testo, considerate non isolatamente ma nel complesso del discorso.
• L’interpretazione funzionale. Il criterio funzionale impone all’interprete di non attribuire alla legge altro senso che quello fatto palese dal significato
proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore. Appare chiaro che l’interprete non può fermarsi al semplice
criterio letterario per cui egli rileva l’intento obiettivo della legge (teoria della volontà obiettiva). L’intento obiettivo è lo scopo al quale la legge risulta
obiettivamente indirizzata e ne costituisce la ragione (ratio). L’interpretazione funzionale tiene quindi conto della ratio, della ragione della norma. Per
cui l’interpretazione letterale è solo il primo momento dell’atto interpretativo che si conclude con la ricerca e la verifica della ragione delle norma.
L’interpretazione poi può essere definita anche restrittiva, quando attribuisce alla norma un significato meno ampio di quello che risulta
dall’interpretazione letterale e estensiva, quando essa attribuisce alla legge un significato più ampio rispetto a quello descritto dall’interpretazione
letterale.
• L’interpretazione sistematica. L’interpretazione funzionale è un’interpretazione sistematica, ovvero un’interpretazione coerente col sistema della
legge. Occorre che l’interpretazione sia coerente col sistema generale dei valori che la comunità pone a base della propria convivenza.
• L’interpretazione evolutiva. Essa è l’interpretazione che si adegua all’evolversi dei valori sociali e consente di adeguare le norme alle nuove
esigenze, ignorate quando le norme furono emanate
Le norme giuridiche tendono ad una regolamentazione completa dei fatti socialmente rilevanti, ma tuttavia può capitare che la realtà presenti delle
situazioni non riconducibili a nessuna norma; in quel caso si ricorre all’analogia. L’analogia è il criterio in base al quale alla fattispecie non regolata da
una precisa disposizione di legge si applica la norma regolatrice di una fattispecie simile. Si ricercano nelle norme degli elementi comuni. Inoltre
l’analogia non va confusa con l’interpretazione estensiva (significato più ampio rispetto a quello descritto). Quando non vi sono disposizioni di legge
che regolano casi simili si ricorre ai principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato. L’applicazione dei principi generali (espressi dalla
Costituzione)e detta analogia di diritto (analogia iuris) mentre l’applicazione della regola del caso simile è detta analogia di legge (analogia legis).
Per interpretazione conforme al diritto dell’Unione Europea si intende l’obbligo gravante su tutti i giudici di attribuire alla leggi interne il significato più
aderente non solo alla lettera, ma anche allo spirito delle fonti del diritto dell’UE. L’interpretazione conforme al diritto dell’UE si fonda sull’esigenza di
uniformare il sistema complesso delle fonti.
Capitolo IV: “L’applicazione della legge nel tempo e nello spazio”
La legge entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale , salvo che la legge non stabilisca un termine più breve o
più ampio oppure può entrare in vigore subito dopo la pubblicazione. Questo intervallo tra pubblicazione ed entrata in vigore viene detto vacatio legis.
La legge può scadere mediante un termine finale prestabilito oppure cessa di avere efficacia a seguito del verificarsi di determinati fatti estintivi: cioè
l’abrogazione. Solitamente una legge cessa in seguito a una legge successiva o in seguito ad un giudizio di illegittimità costituzionale o in seguito a
referendum popolari. Inoltre l’abrogazione può essere totale, quando investe l’intera norma o parziale, quando investe una parte di essa.
L’abrogazione per legge successiva può essere esplicita, quando una legge successiva dichiara la cessazione di efficacia di una legge precedente o
tacita, quando la norma successiva è incompatibile con quella precedente. Affinché la legge possa essere definita abrogata per intero è necessario
che la nuova legge dia una disciplina completa, in maniera da escludere tutte le vecchie disposizioni. Inoltre la legge può essere abrogata solo da
una norma di pari grado o di grado superiore.
La norma giuridica in generale è irretroattiva, cioè non detta regole valevoli per un tempo anteriore a quello della sua entrata in vigore. In base al
principio di irretroattività i soggetti devono poter contare sulla disciplina legale in vigore per sapere quali sono gli effetti giuridici dei loro atti. Es: se un
soggetto è divenuto proprietario di un bene in base ad un valido contratto, il suo acquisto rimane fermo anche se il contratto non risponde più ai
requisiti di validità richiesti dalla nuova legge. Il principio di irretroattivitàè il principio secondo il quale la legge è valevole per il tempo successivo alla
sua entrata in vigore facendo salvi gli effetti giuridici derivanti da fattispecie anteriormente perfezionate. Ciascuna legge emanata può contenere
disposizioni transitorie per regolare il conflitto tra la vecchia e la nuova normativa.
Le norme dell’ordinamento giuridico italiano hanno fondamentalmente come destinatari i soggetti italiani, ma entro certi limiti esse trovano
applicazione anche per i soggetti stranieri e non è escluso che norme di altri ordinamenti vengano applicate con riguardo ai cittadini italiani. Le norme
che disciplinano il conflitto con la legge straniera fissando i criteri per individuare l’ordinamento applicabile costituiscono il diritto internazionale
privato. Le regole del diritto internazionale privato possono essere stabilite dallo Stato oppure da accordi internazionali con altri Stati. Questo diritto
nel nostro ordinamento è regolato dalla legge del 31 maggio 1995 num. 218. Altre norme sono nel codice della navigazione. Esiste poi una legge
uniforme, ovvero una disciplina comune a più ordinamenti. Es: se un cittadino italiano conclude un acquisto di merci da spedire in Italia con un
cittadino francese, non si applicherà né la legge italiana, né quella francese, ma si applicherà la legge comune. Il diritto internazionale privato inoltre
riconosce allo straniero la piena capacità giuridica di diritto privato. Lo straniero viene escluso solo dagli uffici pubblici, ma per il resto è parificato al
cittadino italiano nella tutela della sua personalità e nella partecipazione all’attività economica privata. Lo straniero gode dei diritti civili così come
l’italiano gode dei diritto civili in un altro Paese.
Le norme di applicazione necessaria sono le norme dell’ordinamento italiano che devono essere applicate al rapporto anche quando secondo i criteri
di collegamento del diritto internazionale privato esso si assoggettato alla legge straniera. Sono di applicazione necessaria le norme aventi ad
oggetto i diritti fondamentali della persona. I criteri di collegamento , ovvero i criteri in base al quale viene identificata la legislazione da applicare
dipendono da:
• La nazionalità del soggetto.
• Il luogo in cui si trova il bene o è compiuto l’atto.
• La volontà delle parti.
• Il luogo di collegamento più stretto.
• Il luogo del processo.
Capitolo V: “Fatti e atti giuridici”
I fatti che accadono nella realtà possono essere fatti naturali, come per esempio la caduta di un albero, un terremoto, ecc e fatti riconducibili ad un
comportamento dell’uomo, come la guida di un auto o la stipulazione di un atto, ecc. Tutti i fatti che caratterizzano la realtà della vicenda umana
possono definirsi giuridici quando il loro accadimento comporta determinate conseguenze giuridiche per l’ordinamento. Es: il terremoto è un fatto
naturale che diventa giuridico se provoca un danno a cose o persone . Il rapporto giuridico è il rapporto che si instaura tra i due soggetti regolato
dall’ordinamento giuridico. I fatti giuridici sono gli eventi ai quali l’ordinamento ricollega determinati effetti giuridici. La nozione di fatto giuridico è
collegata alla nozione di fattispecie. Infatti con il termine fattispecie si indica un fatto astratto previsto dalla norma giuridica alla quale si ricollegano
degli effetti giuridici. Inoltre la fattispecie può essere intesa anche come fattispecie concreta, cioè come il fatto reale alla quale si applica la norma
giuridica. I fatti giuridici si distinguono in:
• Fatti giuridici naturali; eventi naturali ai quali si ricollegano effetti giuridici. Es: cade un albero e distrugge un’autovettura. In questo caso il fatto
giuridico determina l’obbligo del risarcimento del danno da parte del proprietario dell’albero.
• Gli atti giuridici; sono i comportamenti riconducibili all’uomo ai quali l’ordinamento ricollega effetti giuridici. Es: è un atto giuridico l’atto illecito che un
uomo compie cagionando un danno ad altri. Gli atti giuridici possono essere atti illeciti, ovvero atti umani consapevoli e volontari contrari
all’ordinamento giuridico (un soggetto insulta una persona), oppure atti leciti, ovvero atti umani consapevoli e volontari conformi all’ordinamento
giuridico. Questi atti leciti possono essere atti materiali (la consegna di un bene o la costruzione di un manufatto) o indichiarazioni (la dichiarazione di
accettare l’eredità). Nell’ambito delle dichiarazioni ci sono le dichiarazioni negoziali, ovvero le dichiarazioni di volontà del soggetto volte alla creazione
di specifici effetti giuridici voluti dall’autore dell’atto. I negozi giuridici vengono distinti dagli atti giuridici in senso stretto. I negozi giuridici (o
dichiarazioni negoziali) sono dichiarazioni di volontà dirette a produrre effetti giuridici, mentre gli atti giuridici sono comportamenti umani che rilevano
in se a prescindere dalla volontà degli effetti giuridici. ES: l’autore dell’atto illecito vuole compiere l’atto ma sicuramente non vuole l’effetto e di
conseguenza non vuole risarcire il danno. I negozi giuridici possono essere distinti in unilaterali a contenuto patrimoniale (il testamento), bilaterali a
contenuto non patrimoniale (il matrimonio) bilaterali a contenuto patrimoniale (il contratto). Gli atti giuridici in senso stretto sono atti consapevoli e
volontari che richiedono la capacità di intendere e di volere del soggetto che li compie, anche se non richiedono la capacità di agire, come invece i
negozi giuridici. Nel negozio giuridico il soggetto vuole non solo l’atto ma anche l’effetto ricollegato al compimento di quell’atto.
Es: chi stipula un contratto di compravendita non solo vuole firmare il contratto ma vuole anche le conseguenze che ne derivano: l’acquisto di un
bene dietro pagamento del prezzo.
Capitolo VI: “Le situazioni giuridiche soggettive”
Le situazioni giuridiche soggettive sono le posizioni ideali del soggetto giuridicamente rilevanti. Le situazioni giuridiche soggettive possono
distinguersi in situazioni attive, posizioni di preminenza del soggetto (diritti soggettivi, le facoltà, le aspettative, gli stati, i poteri giuridici) e passive,
situazioni di subordinazione del soggetto (i doveri).
La facoltà è lo specifico potere giuridicamente spettato al soggetto in ordine a determinate attività di fatto o comportamenti. Le facoltà formano il
contenuto dei diritti soggettivi. Es: la proprietà gode della facoltà di disporre della cosa, per cui il proprietario che utilizza il bene esercita il suo diritto
di proprietà.
L’onere è una situazione soggettiva che impone al soggetto di tenere un dato comportamento al fine di realizzare un proprio interesse. Mentre il
dovere obbliga il soggetto ad avere un comportamento che realizzi un interesse altrui, l’onere impone al soggetto un comportamento al fine di
realizzare un interesse proprio. L’onere è quindi un comportamento connotato dalla libertà. ES: la trascrizione che è imposta al soggetto per rendere
opponibile il suo atto ai terzi.
L’aspettativa è la posizione di attesa di un effetto acquisito incerto, precisamente dell’effetto derivante da una fattispecie sottoposta a condizione
sospensiva o risolutiva. Es: nella vendita sotto una condizione sospensiva di un dato finanziamento, il compratore ha un’aspettativa sul bene
vendutogli che acquisterà all’avveramento della condizione. L’aspettativa tutela l’interesse del soggetto e si distingue rispetto al diritto soggettivo in
quanto ne rappresenta uno stato anteriore.
Lo status, o gli stati della persona sono le posizioni giuridiche fondamentali che essa assume nell’ambito della società e del nucleo familiare. Gli stati
non valgono più a classificare la persona secondo le tradizionali discriminazioni sociali e familiari, ma esaltano la condizione di una persona umana e
del suo fare. Il diritto allo stato è il diritto della persona al riconoscimento della sua cittadinanza e della posizione giuridica familiare che gli compete e
il diritto assoluto al rispetto del proprio stato.
Il potere giuridico è la possibilità che spetta al soggetto di produrre determinati effetti giuridici. I poteri possono distinguersi in: poteri regolamentari
(potere della società di emanare il proprio statuto), poteri disciplinari, poteri di destinazione (destinazione di un bene), poteri sospensivi (eccezione di
inadempimento), poteri risolutori (clausola risolutiva espressa) e poteri di impugnazione (chiedere l’annullamento del contratti viziato da dolo).
I poteri conferiti dalla legge o dal giudice nell’interesse altrui prendono il nome di uffici. L’esercizio di questi poteri costituisce un obbligo, ecco perché
si parla di poteri-doveri. I poteri spettano al soggetto e sono espressione della sua capacità di agire. Se il soggetto non è in grado di esercitare i propri
poteri, l’esercizio spetta ad un rappresentante legale. I poteri inoltre spettano anche agli enti giuridici, che hanno i loro poteri organici. Tra i poteri
giuridici ricordiamo anche il potere dispositivo, ovvero il potere di disporre di una determinata situazione giuridica mediante atti estintivi e modificativi.
Il potere di disposizione prende il nome di legittimazione (potere di disposizione del soggetto in relazione ad una data situazione giuridica).
Il diritto soggettivo è la posizione giuridica riconosciuta al soggetto a diretta tutela di un suo interesse. Nel diritto soggettivo si distinguono l’elemento
formale, il contenuto che identifica la posizione del titolare e l’elemento funzionale l’interesse, ovvero l’ordinamento riconosce i diritti dei privati per
tutela dei loro interessi. Questi interessi devono essere meritevoli, ovvero socialmente conformi ai principi di solidarietà e di correttezza. I diritti
soggettivi possono essere classificati anche in base alla loro struttura: diritti assoluti, diritti che valgono per tutti i consociati come i diritti fondamentali
e diritti relativi, diritti che valgono nei confronti di determinati soggetti come il diritto di credito e i diritti familiari. L’abuso del diritto indica invece
un’alterazione funzionale del diritto.
Il diritto potestativo è il diritto del soggetto di poter modificare nel proprio interesse una determinata situazione giuridica mediante una dichiarazione
unilaterale di volontà. Al potere del soggetto è correlativa una soggezione e non un dovere. . Al diritto potestativo sono ricondotti:
-Il diritto del proprietario del fondo di rendere comune il muro sul confine
-Il diritto di riscatto convenzionale nella vendita
-Il potere della parte non inadempiente di avvalersi della clausola risolutiva espressa
-Il potere di scelta nelle obbligazioni alternativa
-Il potere di scioglimento della comunione
L’interesse legittimo è l’interesse alla legittimità degli atti amministrativi. Esso si distingue dal diritto soggettivo in quanto mentre nel diritto soggettivo
l’interesse del soggetto è tutelato in via diretta ed autonoma, nell’interesse legittimo è un interesse che rileva in quanto coincidente con l’interesse
generale alla buona amministrazione degli enti pubblici
Capitolo VII: “Capacità giuridica e capacità di agire”
Il soggetto è ogni centro di imputazione di diritti e di doveri. Le persone si distinguono in persone fisiche e persone giuridiche. La persona fisica è
l’essere umano ed è dotata di soggettività sin dal concepimento, mentre le persone giuridiche sono gli enti, le associazioni, le fondazioni, ai quali
l’ordinamento riconosce la capacità giuridica. Per quanto riguarda la capacità ci rivolgiamo agli individui, quindi ai soggetti che possono avere
capacità giuridica e capacità d’agire.
La capacità giuridica è l’idoneità di un soggetto ad essere titolare di posizioni giuridiche, cioè il soggetto è titolare ad acquisire diritti e doveri. Essa
spetta a tutte le persone fisiche e in base all’art. 1 del codice civile, si acquista al momento della nascita e cessa al momento della morte. Il concetto
della capacità giuridica è distinto dal concetto della capacità d’agire perché la capacità d’agire si acquisisce al diciottesimo anno di età, quindi è
l’idoneità del soggetto a esplicare direttamente la propria autonomia negoziale e processuale, cioè il soggetto può ricevere e porre in essere degli atti
giuridici, come i contratti, dichiarazioni, ecc. (negoziale) e può stare dinanzi al giudice (processuale). Es: prendiamo un minore che alla nascita
acquisisce la capacità giuridica ed è titolare di un appartamento. Il minore non potrà vendere l’appartamento, né disporre di alcun atto negoziale
perché non ha ancora la capacità d’agire. Per lui dovrà agire un rappresentate legale che agirà per conto del minore e solitamente sono i genitori. La
capacità d’agire quindi non influisce su quella giuridica perché un soggetto può avere quella giuridica e non avere quella d’agire. La limitazione o la
mancanza della capacità giuridica comporta che il soggetto non può essere titolare del diritto. L’incapacità speciale, ovvero la preclusione del
soggetto rispetto a determinati rapporti giuridici può essere assoluta, ovvero vale per tutti i consociati (es: per tutti i minori di 15 anni sono vietati i
lavori nelle attività industriali), oppure relativa, ovvero vale nei confronti di determinate persone (fratelli e sorelle non possono tra loro contrarre
matrimonio). Oltre all’incapacità speciale abbiamo anche gli impedimenti soggettivi, ovvero divieti suscettibili di rimozione mediante autorizzazione.
L’impedimento è una proibizione rimessa a giudizio (es: l’art. 87 num. 3 c.c. prevede che lo zio e in nipote non possono sposarsi. Questo è un
impedimento soggettivo in quanto il matrimonio tra zio e nipote può essere autorizzato dal tribunale).
La persona fisica acquista capacità giuridica con la nascita. Cosa si intende per nascita? La nascita è l’inizio della vita extrauterina. Il codice civile
non ci da una nozione precisa di nascita, ma ci rinvia alla nozione tecnica, ovvero afferma che la nascita si ha al momento della respirazione
polmonare. Nei casi dubbi in cui un bambino non si sa se sia nato morto, oppure se abbia respirato anche solo per un secondo, si fa riferimento a dei
criteri di accertamento medico legali, ad esempio la prova idrostatica polmonare (nel momento in cui un bambino nasce, se respira anche solo per un
secondo, questo ossigeno rimane nei polmoni, se i polmoni hanno effettivamente respirato galleggiano sull’acqua). Se il bambino ha respirato anche
solo per un secondo è importante perché alla sua morte possono succedere a lui i suoi eredi, cioè la madre, se invece non ha respirato, non ha
acquisito quindi la capacità giuridica, quindi i diritti per successione non si hanno. Quindi, per acquistare secondo la legge la capacità giuridica basta
la respirazione dell’infante e non è necessaria la sua vitalità. Il concepito, colui che ancora non è nato e ancora non ha la capacità giuridica può
ricevere per testamento o per donazione. La legge riconosce al concepito la capacità successoria, ma ne attribuisce ai genitori la rappresentanza e
l’amministrazione dei beni nel normale espletamento della loro responsabilità. Mentre il nascituro è dotato di capacità giuridica ed è quindi persona, lo
stesso non è per l’embrione non impiantato nel corpo materno. Che cos’è l’embrione non impiantato nel corpo materno? Vi è una forte disputa su
come bisogna definire l’embrione. Secondo alcuni l’embrione deve essere trattato alla stregua di un mero prodotto organico, secondo altri invece
l’embrione deve essere tutelato perché è il frutto di un concepimento, anche se non è stato impiantato nel corpo materno. Il problema è stato risolto
dalla legge numero 40 del 2004 che tutela completamente l’embrione. La legge si riferisce alla procreazione assistita e assicura la tutela dei diritti di
tutti i soggetti coinvolti nella procreazione assistita, compreso l’embrione che viene considerato no come un soggetto inteso come individuo, ma un
soggetto di diritto.
La capacità d’agire è l’idoneità del soggetto ad esplicare direttamente la propria autonomia negoziale e processuale, ovvero la capacità del soggetto
a compiere e ricevere atti giuridici che possono incidere sulla sua sfera personale e patrimoniale. La capacità d’agire presuppone la capacità
giuridica, però è una nozione distinta. Gli atti posti in essere da un incapace d’agire, quindi da un minore sono annullabili se viene richiesto
l’annullamento dallo stesso minore oppure dai rappresentati legali, cioè i genitori. Se però il minore ha posto in essere un contratto di vendita (un atto
giuridico) con un raggiro, ovvero se si è finto maggiorenne con dei documenti falsi, in quel caso l’atto non può essere annullato anche se il minore era
incapace d’agire perché il minore ha posto in essere un raggiro.
Sono privi di capacità d’agire:
•I minori, ovvero coloro che non hanno compiuto 18 anni;
•Gli interdetti giudiziali, coloro che per infermità mentale vengono dichiarati incapaci di agire;
•Gli interdetti legali, coloro che hanno perduto capacità d’agire a seguito di condanna a pena reclusiva non inferiore a 5 anni.
Accanto all’incapacità d’agire la legge prevede la ridotta capacità di agire, che non esclude l’idoneità del soggetto a compiere e ricevere atti giuridici,
ma richiede che taluni atti più importanti siano compiuti con l’assistenza di un curatore. Hanno una ridotta capacità giuridica:
•Gli emancipati, ovvero minori di 18 anni che hanno contratto matrimonio. La capacità di contrarre matrimonio si consegue alla maggiore età, solo
eccezionalmente al 16esimo anno di età il minore può essere autorizzato giudizialmente ad unirsi in matrimonio. L’emancipazione conferisce al
soggetto la piena capacità di agire per gli atti di ordinaria amministrazione e gli atti di natura personale, mentre per gli atti di straordinaria
amministrazione l’emancipato deve compierli con l’assistenza di un curatore. L’emancipazione quindi sottrae il soggetto alla rappresentanza legale
dei genitori o del tutore. Con il raggiungimento del 18esimo anno di età l’emancipazione cessa per dare luogo alla piena capacità di agire.
•Coloro che sono chiamati inabilitati a causa di un’infermità mentale che non è talmente grave da richiedere l’interdizione. L’interdizione è quindi lo
stato di incapacità di agire della persona maggiorenne che a causa della sua infermità mentale non è in grado di provvedere ai propri interessi. Essa
può essere giudiziale (grave infermità mentale) o legale (incapacità di agire del maggiorenne condannato alla reclusione per un delitto doloso alla
reclusione per un periodo non inferiore a 5 anni). L’infermità consiste in condizioni mentali alterate ed è considerato infermo il soggetto in cui
l’infermità non è abituale, ma ha dei momenti in cui sta bene. L’azione per l’interdizione (dopo i 18 anni) può essere proposta dal coniuge, dalla
persona convivente, dai parenti entro il 4 grado e dagli affini entro il 2 grado. Una volta dichiarata l’interdizione il soggetto non ha più capacità di
agire. Inoltre lo stato giuridico dell’interdetto è molto simile a quello del minore, solo che mentre il minore è protetto perché non ha raggiunto ancora
una certa maturità, l’interdetto viene protetto perché è incapace di intendere e di volere. Una differenza sta nel fatto che l’interdetto non può essere
autorizzato al matrimonio. Entrambi vengono rappresentati da un tutore.
•L’inabilitazione è lo stato dichiarato di ridotta capacità di agire della persona maggiorenne che per le sue condizioni mentali o fisiche non è
pienamente in grado di curare i propri interessi economici. Lo stato dell’inabilitato corrisponde a quello dell’emancipato. L’inabilitazione come
l’interdizione è sempre promulgata con sentenza del giudice in quanto il soggetto solo non può provvedere ai propri bisogni. Le cause che
comportano l’inabilitazione sono 4:
•Non grave infermità mentale;
•Prodigalità;
•Abuso di alcolici o stupefacenti;
•Sordomutismo o cecità.
Per quanto riguarda gli interdetti e gli inabilitati, la legge del gennaio 2004 num. 6 ha introdotto la figura dell’amministratore di sostegno.
L’amministratore di sostegno è un istituto finalizzato ad assicurare assistenza giuridica alla persona che a causa di infermità, menomazioni parziali o
temporali non riescono a provvedere ai propri interessi. L’amministratore di sostegno viene nominato dal giudice tutelare con funzioni di cura e
rappresentanza del beneficiario.
L’incapacità naturale è lo stato di fatto della persona che non è in grado d’intendere o di volere per una qualsiasi causa permanente o transitoria.
Prima di raggiungere il diciottesimo anno di età il soggetto è un incapace legale. Questa incapacità è prevista in funzione protettiva del soggetto e
cioè al fine di evitare che la mancanza di un’adeguata maturità lo pregiudichi nella vita di relazione. L’incapacità di agire comporta l’incapacità
negoziale, ovvero gli atti negoziali devono essere compiuti dal rappresentate legale. Sono esclusi dalla regole dell’incapacità negoziale quegli atti nei
quali si estrinsecano le libertà fondamentali della persona, salvo solo se c’è interferenza da parte del genitore o del tutore. Inoltre, il minore non ha la
capacità di stare in giudizio, ovvero di essere direttamente attore nelle cause civili, ma può stare in giudizio per mezzo del suo rappresentate legale. Il
minore può compiere e ricevere atti giuridici in senso stretto, non negoziali (incapacità extranegoziale) tranne quelli suscettibili di conseguenze
sfavorevoli. Per quanto riguarda atti illeciti, il minore non è esentato da responsabilità, salvo che non si dimostri che il minore non era in grado di
intendere e di volere al momento dell’illecito. La legge però in questi casi, rende responsabili i genitori o i tutori del danno arrecato dal minore. Anche
se il minore non era in grado di intendere e di volere, il terzo danneggiato può ottenere un risarcimento del danno da parte dei genitori o di altri
soggetti responsabili del minore. Nel caso il terzo non riesca a ricevere alcuni risarcimento, la legge prevede la possibilità che il giudice condanni
l’incapace al pagamento di un equo indennizzo.
Il minore è legalmente rappresentato dai genitori titolari della responsabilità genitoriale (art.320 c.c.). Per atti di straordinaria amministrazione devono
partecipare entrambi i genitori, invece se è un atto di ordinaria amministrazione si può coinvolgere anche un solo genitore. La morte di entrambi i
genitori e di conseguenza la perdita della responsabilità genitoriale dà luogo alla nomina di un tutore che amministra i beni. Se il tutore ha conflitti di
interessi con il minore, allora il giudice nomina un pro-tutore. Il minore emancipato può porre in essere atti di ordinaria amministrazione, mentre per
atti di straordinaria amministrazione deve essere assistito dal curatore.
Capitolo VIII: “I diritti fondamentali”
I diritti fondamentali dell’uomo, detti anche diritti della personalità, sono quei diritti che tutelano la persona nei suoi valori essenziali. Si parla di diritti
inviolabili dell’uomo nell’art 2. Nella nostra Costituzione (art. 2) sono previsti come diritti “inviolabili”; questo termine vuole esprimere l’impegno dello
Stato a garanzia di tali diritti e vuole esprimere la scelta dell’ordinamento, preordinato in funzione dell’uomo. La Costituzione usa il termine
“riconoscere” nel senso che sono diritti preesistenti. Questi diritti hanno una storia affascinante che risale alla Dichiarazione di indipendenza
dell’America del 1776. Nella nostra epoca l’esigenza della tutela dei diritti fondamentali ha trovato riconoscimento in convenzioni internazionali come
“la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo” (1948) dell’America e dalla “Convenzione di Roma sulla protezione dei diritti dell’uomo” (CEDU 4
novembre 1950). Ricordiamo inoltre la “Carta di Nizza” del 2000, in cui si è avuta un’ulteriore affermazione dei diritti fondamentali. La norma
costituzionale (art.2) che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo è particolarmente importante in quanto si pone a tutela essenziale della
persona umana. Nella Costituzione è possibile distinguere una prima categoria di “diritti di rispetto della personalità umana” che conferiscono al
soggetto un potere di godimento della sua personalità e comportano il divieto da parte di terzi ad intromettersi. I valori di questi diritti di rispetto della
personalità umana sono:
•La vita e l’integrità fisica. Il diritto alla vita tutela l’interesse dell’essere umano al godimento del fenomeno naturale dell’esistenza fisica. Anche se non
viene espresso nella Costituzione italiana, questo diritto fa parte dei diritti fondamentali dell’uomo. Nella CEDU il diritto alla vita si trova all’art. 6. Si
tratta di un diritto assoluto valevole per tutti i consociati sui quali però incombe il dovere di non attentare alla vita altrui. Il diritto alla vita insorge al
momento della nascita. Il diritto all’integrità psicofisica tutela l’interesse dell’essere umano al godimento del proprio organismo nella sua interezza e
sanità. Questo diritto esige il rispetto e la cura della persona. L’art. 2 della Costituzione definisce la salute quale fondamentale diritto dell’individuo.
L’integrità psicofisica deve essere rispettata innanzitutto dal potere pubblico ed è un diritto irrinunciabile. Il nostro codice civile pone un divieto
specifico di compiere atti di disposizione del proprio corpo che importino una diminuzione permanente dell’integrità (es: è contrario all’infibulazione,
ma consente il taglio di capelli e di unghie). Molto discusso in dottrina è il problema delle decisioni di fine vita in caso di malattie terminali e invalidanti.
Una prima tesi cerca di risolvere questo problema ritenendo che i trattamenti salvavita siano trattamenti medici e come tali rifiutabili da parte del
soggetto (art. 32 Costi.) a questa tesi si è conformata la giurisprudenza di Cassazione per decidere un difficile caso di interruzione di vita in caso di
paziente affetta da coma irreversibile (caso Englaro). Altra tesi invece ritiene che i trattamenti salvavita non siano trattamenti sanitari che possono
essere legittimamente rifiutati dal soggetto, per cui il soggetto non può prestare il proprio consenso all’interruzione di idratazione artificiale in quanto
la vita è un valore irrinunciabile.
•L’integrità morale. Il diritto all’integrità morale tutela l’esigenza dell’essere umano al godimento del suo onore e del suo decoro sia come singolo che
come membro di una collettività. L’integrità morale è considerata un valore fondamentale dell’uomo, per cui il nostro ordinamento, a tutela di questo
diritto prevede delle disposizioni penali come l’ingiuria, ovvero l’offesa diretta alla persona di fatti lesivi della sua reputazione. Se questi fatti sono veri
sorge il contrasto con un altro principio base della Costituzione e cioè la libertà di manifestazione del pensiero. Nel nostro ordinamento prevale
l’esigenza della libertà di informazione quando vi è un interesse generale della conoscenza dei fatti. La lesione dell’onore dà luogo al risarcimento del
danno ed uno dei principali rimedi a ciò è il diritto di rettifica, previsto dalla legge sulla stampa. Il diritto di rettifica consiste nel diritto di far pubblicare,
sullo stesso periodico, risposte, rettifiche o dichiarazioni.
•Le libertà civili. I diritti di libertà tutelano in generale l’esigenza della persona umana di esplicarsi secondo le proprie scelte. I diritti di libertà si
distinguono in:
Libertà personali, cioè libertà fisica (art. 13 della Costi.);
Libertà di circolazione e di residenza (art. 16 della Costi.);
Libertà di religione (art.19 della Costi.);
Libertà di comunicazione (art. 15 Cos.), libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cos.);
Libertà di lavoro (art. 4 Cost.);
Libertà di associazione (art. 18 Cost.);
Libertà di sciopero (art. 40 Cost.).
Tra le principali libertà è di fondamentale importanza la libertà di stampa che rientra nella libertà di manifestazione del pensiero. La libertà di stampa
prevale sul diritto alla riservatezza e all’onore, purché la pubblicazione sia giustificata dalla funzione dell’informazione e sia conforme ai canoni della
correttezza professionale.
•L’intimità privata.
•L’identità personale.
•La paternità morale.
La seconda categoria dei diritti di personalità sono i “diritti della solidarietà” che fanno riferimento ai diritti naturali, quindi le pretese del soggetto a
realizzare la propria personalità come:
•Il diritto al lavoro (art. 4),
•L’eguaglianza. Il diritto all’eguaglianza tutela l’esigenza dell’essere umano ad essere trattato alla pari degli altri senza discriminazioni giuridiche e
soprattutto discriminazioni fondate sul sesso, la razza, la lingua la religione, le opinioni politiche, etc. (art. 21 Carta di Nizza). Per debellare il
fenomeno delle discriminazioni è stato costituito presso il ministero per le pari opportunità un ufficio contro le discriminazioni razziali (UNAR) che
svolge un’attività di promozione della parità di trattamento e di rimozione di qualsiasi disparità fondata sulla razza.
•L’assistenza materiale o morale,
•La sicurezza sociale,
•La salute.
I caratteri comuni dei diritti fondamentali sono:
1. NON DISPONIBILITA’ (Indisponibilità) del diritto. I diritti fondamentali non si possono negoziare come si negozia un bene. “Indisponibilità” nel
senso che si parla di un interesse di ordine pubblico e in quanto tale sono indispensabili. Ciò non vuol dire che il titolare non possa costruire diritti a
favore di terzi che entrano nella propria sfera personale come per esempio il diritto all’immagine, che può essere utilizzato anche da altri. L’importante
è che si tenga sempre presente il valore della dignità della persona umana.
2. NON PATRIMONIALITA’ del diritto. I diritti fondamentali non hanno un valore economico anche se in alcuni casi devono essere risarciti. Il
risarcimento del danno può essere patrimoniale e non patrimoniale. Il risarcimento del danno patrimoniale è possibile solo se previsto dalla legge e
consiste nella diminuzione economica del patrimonio del danneggiato (es: la perdita di una mano può comportare conseguenze economiche
negative, spese per le cure mediche, diminuzione della capacità lavorativa). Il danno non patrimoniale costituito dalla lesione del diritto in sé veniva
risarcito in passato solo nei casi determinati dalla legge, ovvero nei casi derivati da reato. Nel diritto romano la violazione di qualcosa non veniva
risarcita economicamente, ma si poteva essere risarciti per via “equitativa”. Successivamente la giurisprudenza ha stabilito che il danno biologico,
ovvero la lesione dell’integrità psicofisica o della salute della persona è risarcibile a prescindere dal danno patrimoniale.
3. IMPRESCRITTIBILITA’ del diritto. Dopo un tot di tempo (20 anni) si ha l’estinzione del diritto e l’immissione da parte del titolare.
La persona alla quale vengono negati i diritti fondamentali o che subisce la violazione di essi per effetto di atti legislativi o amministrativi può ricorrere
alla Corte di Strasburgo. La corte europea di Strasburgo ha il compito di garantire i diritti previsti dalla CEDU (Convenzione europea dei diritti umani e
delle libertà fondamentali) ogni persona fisica o organizzazione privata può rivolgersi alla Corte e denunciare la violazione dei diritti dell’uomo quando
però il ricorrente abbia esaurito i mezzi di tutela esprimibili contro la violazione dei suoi diritti e quando siano passati 6 mesi dal momento in cui è
stata affermata la violazione. Trascorrono sei mesi e poi si può fare ricorso alla CEDU che può condannare lo Stato.
I diritti fondamentali spettano a tutti i consociati, quindi anche al nascituro, che è un essere umano seppur ancora non dotato di vita autonoma e
spettano anche allo straniero. A tal proposito lo Stato italiano non può negare il godimento dei diritti fondamentali agli stranieri che si trovano nel
nostro territorio.
Il diritto al segreto tutela l’interesse della persona a che i fatti della propria vita privata non vengano abusivamente conosciuti o comunicati a terzi. Il
diritto al segreto è un diritto inviolabile ed è tutelato da singole disposizioni di leggi civili e penali.
Il diritto alla riservatezza ha un duplice significato come diritto alla protezione dei dati personali e come diritto al rispetto della propria vita privata. La
tutela della persona alla diffusione dei propri fatti della vita privata già era prevista in passato, ma questa esigenza è aumentata a fronte dell’impiego
degli strumenti tecnologici che presentano innumerevoli dati, per cui è stato sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE, il diritto di ogni
individuo alla protezione dei dati di carattere personale. Il trattamento dei dati personali in Italia è disciplinato dalla legge del 1996 n. 75. A tal
proposito il diritto alla riservatezza ha acquistato un nuovo contenuto: il diritto della persona alla protezione dei suoi dati personali. La riservatezza ha
pieno rispetto anche della vita personale (privacy). Collegato al diritto alla privacy e al trattamento dei dati personali è il diritto all’oblio. Il diritto all’oblio
tutela l’interesse del soggetto a che informazioni relative alla propria immagine o ai propri dati personali del passato siano attualizzate o cancellate.
Inizialmente questo diritto era un’espressione del diritto alla riservatezza, ma successivamente si è specificato quale diritto al controllo della propria
immagine sociale nella rete internet, esprimendo l’esigenza si una dimensione attualizzata dei propri dati e della propria identità personale nei social
network. Questo diritto trova fonte nel diritto alla cancellazione, trasformazione, blocco, rettificazione, aggiornamento e integrazione dei propri dati
personali.
Il diritto di cronaca è una particolare espressione della libertà di stampa che rientra nella libertà di manifestazione del pensiero. La giurisprudenza ha
elaborato delle condizioni di liceità della pubblicazione di notizie lesive della riservatezza o della reputazione (Decalogo del giornalista):
1.La verità oggettiva della notizia divulgata, o anche solo putativa (frutto di un diligente lavoro di ricerca da parte del giornalista);
2.L’interesse pubblico all’informazione, cioè la cosiddetta pertinenza;
3.La continenza verbale. La notizia, sia verbale che scritta deve essere riportata attraverso un linguaggio non offensiva e corretta.
Il diritto di critica trova fondamento nella libertà di manifestazione del pensiero e viene sottoposto alle stesse limitazioni del diritto di cronaca. Il diritto
di critica si concretizza in un giudizio o in un’opinione, i quali devono essere fondati su un’interpretazione soggettiva. Può essere esercitato attraverso
espressioni lesive della reputazione altrui purché siano strumento di un ragionato dissenso e non si traducano in un’aggressione distruttiva dell’onore.
Il diritto di satira è un diritto che fa parte della libertà di manifestazione di pensiero e del diritto alla libertà di manifestazione artistica. Il diritto è
sottratto alla limitazione della verità perché si tratta di un diritto che esprime una critica tramite un linguaggio burlesco. La satira può essere lecita, fatti
espressi senza offesa e illecita, quando si riproduce in modo apparentemente attendibile fatti di cronaca, quando si prendono in giro caratteristiche
fisiche, quando vengono attribuiti atti e non fatti e quando vengono affiancati accostamenti ripugnanti. Parte della dottrina afferma che la satira è una
forma d’arte. Se è classificata come arte allora non è sottoposta alle tre caratteristiche di verità. Un’altra parte della dottrina afferma che la satira ha
una natura ambivalente: artistica, come mezzo usato e razionale, come messaggio comunicato. La satira non può comunque ledere la reputazione
Il diritto all’immagine tutela l’interesse del soggetto a che il suo ritratto non venga diffuso o esposto pubblicamente. Si tratta di un diritto assoluto che
importa il divieto a carico di tutti i terzi di esporre o pubblicare il ritratto altrui. L’art. 10 del codice civile presenta una regolamentazione al diritto
all’immagine per cui per qualsiasi utilizzazione abusiva dell’immagine ci vuole il consenso del soggetto titolare. Nessuno può utilizzare un’immagine
altrui senza un consenso scritto. L’art. 10 però pone delle eccezioni. Se il personaggio non è famoso deve dare il proprio consenso, se il personaggio
è famoso non è richiesto il proprio consenso ai fini della utilizzazione della sua immagine. Il problema del right of publicity nasce dall’interpretazione
dell’art. 10 perché è possibile che quando un personaggio sia molto famoso terzi sfruttino la sua immagine notoria a scopo di lucro. Es: Un partito
politico ha utilizzato l’immagine di Totò e una sua frase famosa per fare pubblicità. Se l’art. 10 permette di utilizzare l’immagine di personaggi famosi
senza un consenso, perché è nato il diritto allo sfruttamento dell’immagine? Un conto è un atto volontario con cui un soggetto dice che vuole abbinare
la propria immagine ad un determinato prodotto e un conto è che altri abbinino l’immagine di una persona nota e ledere l’identità personale del
soggetto. Da una sentenza è nato il diritto all’identità personale. Si tratta della sentenza di Veronesi nella quale per sponsorizzare un marchio di
sigarette che aveva un tasso di nicotina minore alle altre sigarette, si realizzò una pubblicità nella quale venne scritta la frase: “non fa male alla salute
lo ha detto anche Veronesi nel corso di una conferenza stampa alla salute”. Umberto Veronesi ha fatto causa perché riteneva che fosse stata lesa
non la sua immagine, bensì la sua identità perché egli da oncologo non avrebbe mai e poi mai detto una cosa del genere e non avrebbe mai potuto
consigliare al pubblico di fumare una sigaretta seppur questa avesse avuto un tasso di nicotina molto basso.
Il diritto all’identità personale è il diritto del soggetto ad essere identificato e riconosciuto nella sua realtà individuale. L’identità personale è tutelata
dal:
•Diritto al nome. Il nome è l’appellativo che identifica la persona, attraverso l’appellativo al gruppo familiare (il cognome) e l’appellativo individuale (il
prenome). Il diritto al nome è un diritto fondamentale dell’uomo tutelato all’art. 6 fino al 9 del c.c. e trova riferimento nella Costituzione all’art. 22. È un
diritto indisponibile e non patrimoniale e la lesione di questo diritto attraverso la negazione, la privazione, l’usurpazione provoca la lesione della
dignità umana. Sussiste la contestazione quando il terzo molesta il soggetto impedendogli l’uso del nome che gli spetta; sussiste l’uso indebito
quando il terzo si avvale del nome del soggetto e può consistere nell’usurpazione (appropriazione del nome da parte del terzo come nome proprio) e
utilizzazione abusiva (quando questo viene utilizzato dal terzo per identificare personaggi di fantasia ovvero enti o prodotti commerciali). La tutela di
questo diritto può essere inibitoria (chi è leso fa ricorso ed emette un provvedimento che vieta l’utilizzo del nome nel tempo) e risarcitoria (chiede al
giudice un risarcimento del danno). Lo pseudonimo è invece un nome diverso da quello spettante per legge che il soggetto usa in una determinata
attività letteraria o artistica. Esso può raggiungere la funzione di identificazione sociale della persona. Inoltre il diritto al nome è riconosciuto anche
agli enti giuridici, i quali vengono identificati per mezzo del loro nome. In questo caso il diritto al nome non rientra nei diritti alla personalità perché non
tutela l’interesse della persona fisica a godere della propria identità sociale.
•Diritto all’identità sessuale. È il diritto che specifica l’interesse del soggetto al godimento della propria identità sessuale, cioè al riconoscimento del
proprio sesso.
•Diritto all’identità morale. È il diritto della persona a non vedere alterata le verità della propria vita e delle proprie idee. Si distingue dal diritto
all’identità morale, che tutela il bene dell’onore e del decoro, mentre il diritto all’identità morale tutela la verità dell’immagine della persona. Es: è stato
leso questo diritto durante un’intervista televisiva che pur riportando le parole dette dall’intervistato, queste sono state assemblate in modo da
distorcere il senso, attribuendo al soggetto opinioni non sue.
Il diritto alla retribuzione fa parte dei diritti fondamentali dell’uomo e garantisce al lavoratore e alla sua famiglia una vita libera e dignitosa. La
retribuzione non è solo un corrispettivo al lavoro, ma è una prestazione dovuta in funzione del sostentamento del lavoratore e della sua famiglia.
L’ordinamento garantisce a tutti un’esistenza libera e dignitosa ed esige che il lavoro, dovere primario del cittadino non divenga una forma di
sfruttamento dell’uomo e della garanzia di una vita libera e dignitosa. Il diritto alla retribuzione è un diritto privato del lavoratore nei confronti del
datore di lavoro.
I diritti di famiglia. La famiglia è una società naturale ed il bisogno della famiglia come interesse essenziale della persona si specifica nella libertà e
nella solidarietà del nucleo familiare. Il soggetto deve avere libertà di costruire la propria famiglia secondo le proprie scelte e la solidarietà va intesa
come solidarietà reciproca dei coniugi e poi successivamente nei confronti dei figli. I diritti di famiglia hanno natura non patrimoniale, cioè non sono
negoziabili per compensi economici. Ma possono avere contenuto economico, nel senso che hanno ad oggetto beni o prestazioni economicamente
valutabili, ma nonostante ciò non tocca la loro natura non patrimoniale. Es: il diritto agli alimenti legali è un diritto a prestazione economica che ha
natura non patrimoniale in quanto è costituito in funzione di un fondamento bisogno di assistenza alla persona. Il diritto di famiglia sono strettamente
personali, volti alla tutela della persona nei suoi interesse morali e materiali e questa personalità si traduce nella loro incedibilità e intrasmissibilità.
Capitolo X: “Gli enti giuridici”
Gli enti giuridici sono organizzazioni dotate di capacità giuridica, cioè dotate di questa capacità di essere titolari di diritti e di doveri. Essi possono
distinguersi in persone giuridiche ed enti non personificati, ma come tutte le persone fisiche sono soggetti di diritto. Il fatto che l’ente sia soggetto di
diritto vuol dire che per la legge è l’ente che è parte di rapporti giuridici. Es:se una società contrae un debito, l’ente con il suo patrimonio risponde a
questo debito. Se viene compiuto un atto illecito, mediante la stipulazione di un contratto che ha stipulato l’ente, sarà l’ente stesso ad avere
responsabilità. Accanto alle responsabilità dell’ente ci possono essere anche responsabilità da parte di singole persone. Gli enti giuridici si
distinguono in enti associativi e enti amministrativi. Gli enti associativi, come le associazioni, i comitati e le società hanno al vertice della loro
organizzazione un gruppo di soggetti portatori di un interesse proprio all’esistenza e all’attività dell’ente (soci). Le associazioni come i partiti politici ed
i sindacati sono organizzazioni stabili di persone che hanno fini non lucrativi attraverso un’attività comune. Gli enti amministrativi, (fondazioni) invece,
sono quelli che hanno al vertice della loro organizzazione amministratori, ai quali spettano poteri decisionali e rappresentativi dell’ente. Non hanno
interesse personale e sono titolari di un ufficio privato ed hanno il compito di gestire l’ente nel suo interesse.
L’ente è dotato di capacità giuridica e di capacità d’agire e si avvale di persone fisiche che decidono e compiono degli atti per l’interesse dell’ente ed
agiscono attraverso gli organi, ovvero gli uffici competenti dell’ente.
Gli enti giuridici si suddividono in: enti personificati (o persone giuridiche) e non personificati. Tutti gli enti, sia personificati che non sono soggetti di
diritto, ma la qualifica di persone giuridiche spetta solo agli enti personificati, ovvero gli enti che hanno ricevuto un riconoscimento formale
dall’ordinamento giuridico. Le persone giuridiche sono le fondazioni, le associazioni riconosciute, i comitati riconosciuti e le società di capitali. Tale
riconoscimento per gli enti non lucrativi (associazioni e comitati riconosciuti) è attribuito mediante l’iscrizione nel registro delle persone
giuridiche private istituito presso le prefetture. Le società di capitali che invece sono enti lucrativi acquistano la personalità giuridica mediante
l’iscrizione nel registro delle imprese. La distinzione tra questi due tipi di enti non riguarda solo il riconoscimento, difatti la personalità giuridica è un
ente dotato di capacità giuridica generale e di autonomia patrimoniale perfetta.
In quanto dotata di capacità giuridica generale, la persona giuridica partecipa in proprio alle relazioni giuridiche potendo assumere tutte le posizioni
giuridiche connesse ai suoi interessi. Invece, in quanto dotata di autonomia patrimoniale perfetta, o capacità esclusiva, la persona giuridica risponde
sola dei propri debiti senza coinvolgere le responsabilità di coloro che agiscono in nome di essa. Gli enti giuridici non personificati sono privi della
personalità giuridica, ma possono avere capacità giuridica generale o parziale, ma non possono avere autonomia patrimoniale perfetta.
La capacità giuridica viene negata a tutte quelle forme organizzative di persone e di beni che non costituiscono un centro unitario di imputazione
giuridica, come per esempio le aziende. L’azienda assume i dipendenti, fissa i listini, ecc, ma chi agisce è l’imprenditore, cioè colui che si avvale
dell’esercizio dell’attività economica e dell’esercizio dell’attività aziendale. Prive di capacità giuridica sono anche le gestioni patrimoniali separate, cioè
organizzazioni amministrative di beni o servizi che hanno un’autonomia meramente contabile e interna.
Capitolo XXIV: “Il rapporto obbligatorio”
L’obbligazione è uno specifico dovere giuridico secondo cui un soggetto detto debitore, è tenuto ad una determinata prestazione patrimoniale per
soddisfare l’interesse di un altro soggetto detto creditore. Il termine obbligazione indica anche il rapporto che intercorre tra debitore e creditore che
prende il nome di rapporto obbligatorio. Il rapporto obbligatorio è il rapporto che ha come oggetto una prestazione patrimoniale che un soggetto detto
debitore deve eseguire per soddisfare l’interesse di un altro soggetto detto creditore. Nel rapporto obbligatorio alla posizione passiva (il debito)
corrisponde la posizione attiva (il credito). Alla disciplina delle obbligazioni fa seguito la disciplina dei contratti, dei fatti illeciti e di alcune fattispecie
legali di fonti. Gli elementi costitutivi delle obbligazioni sono:
•Il debito. Il debito è la situazione passava del rapporto obbligatorio comunemente indicato come obbligazione. È un dovere giuridico. Si caratterizza
come dovere specifico, cioè un dovere nei confronti di determinati soggetti per il soddisfacimento di interessi individuali. Deve essere distinto
dall’onere perché mentre questo presuppone un dovere per un interesse proprio, l’obbligazione impone un dovere per un interesse altrui. Un
inadempimento comporta la riparazione dell’ interesse leso.
•Il credito. Il credito è il diritto del creditore all’esecuzione della prestazione dovutagli. Il diritto di credito fa parte dei diritti soggettivi, in quanto il
creditore può esercitare il suo diritto solo nei confronti del debitore. La relatività è un carattere essenziale del credito.
•La prestazione. La prestazione è l’oggetto del rapporto obbligatorio. La prestazione deve corrispondere ad un interesse del creditore.
•L’interesse del creditore. L’interesse del creditore è l’elemento funzionale del rapporto obbligatorio. L’interesse è un bisogno valutabile di beni o
servizi. L’interesse di credito non è necessariamente un interesse economico, infatti secondo il codice la prestazione deve avere carattere
patrimoniale e deve corrispondere ad un interesse anche non patrimoniale del creditore.
Le obbligazioni della pubblica amministrazione sono regolate dal diritto comune e si distinguono in private, se derivano dal contratto o dalle fonti del
diritto comune, pubbliche, se hanno fonte in un’attribuzione normativa o in un atto amministrativo.
I soggetti del rapporto obbligatorio sono il debitore (colui che è tenuto all’adempimento dell’obbligazione) e il creditore (colui nei cui confronti il
debitore è obbligato). Debitore e creditore devono essere determinati o determinabili. Il principio di determinatezza segna la distinzione tra
obbligazioni da una parte e doveri generici dall’altra. I doveri generici regolano la vita di relazione mentre le obbligazioni sono doveri specifici nei
confronti del soggetto. Il diritto di credito si conferma quindi come diritto relativo.
L’obbligazione naturale è un dovere morale o sociale giuridicamente non vincolante. La doverosità morale di un atto sussiste solo quando a riguardo
della coscienza sociale l’atto è moralmente o socialmente necessario. ES: esempi di doveri sociali sono i debiti di giuoco e scommessa.
L’obbligazione naturale non è un obbligo giuridico perché non è socialmente garantita. Non dà luogo ad una pretesa giuridicamente sanzionata: chi
ha un obbligo morale è libero di adempiere o non adempiere. I requisiti dell’adempimento dell’obbligazione naturale sono:
•La forma. Non costituisce la donazione e pertanto non richiede necessariamente la forma dell’atto pubblico.
•La spontaneità. Si tratta di un adempimento eseguito senza coazione. (costrizione)
•La proporzionalità. La prestazione deve essere proporzionata ai mezzi che ha a disposizione il debitore e all’interesse del creditore.
Capitolo XXV: “Le fonti dell’obbligazione”
Le fonti dell’obbligazione sono in generale le fattispecie idonee a produrre rapporti obbligatori. Le fonti dell’obbligazione sono il contratto, l’atto illecito
e qualsiasi altro atto o fatto idoneo a produrre l’obbligazione. Il rapporto obbligatorio non va confuso con il rapporto contrattuale perché mentre
l’obbligazione costituisce un obbligo di un soggetto verso un altro, il contratto indica un rapporto unitario delle posizioni attive o passive. L’atto illecito
è fonte dell’obbligazione di risarcimento del danno, secondo la quale “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga
colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno (art.2043 c.c.)”.
Le fonti dell’obbligazione diverse dal contratto e dall’atto illecito sono:
•Le promesse unilaterali tra cui i titoli di credito e la promessa al pubblico.
•La gestione di affari altrui.
•Il pagamento dell’indebito.
•L’ingiustificato arricchimento.
La promessa unilaterale è il negozio unilaterale mediante il quale un soggetto si impegna ad una determinata prestazione, solo nei casi previsti dalla
legge (Principio di tipicità). Tra i casi ammessi dalla legge ritroviamo la promessa di pagamento che si distingue dalla promessa unilaterale, in quanto
in quest’ultima il soggetto assume un debito già esistente, mentre in quella unilaterale il soggetto assume un debito che prima era inesistente. La
promessa al pubblico è il negozio mediante il quale un soggetto si impegna pubblicamente ad eseguire una determinata prestazione. La promessa al
pubblico è un atto gratuito che può avere lo scopo di pubblicità (ES: premio per chi acquista un prodotto) o di ricompensa per un’azione utile a terzi
(es: darò 100 euro per chi ritroverà il mio cane). La promessa è vincolante dal momento in cui essa viene resa pubblica e può essere revocata solo
per una giusta causa e non dopo che la situazione si sia verificata. La promessa al pubblico inoltre è vincolante dal momento in cui essa è resa
pubblica ma l’obbligazione del promittente può essere subordinata ad una previsione futura ed incerta (ES: darò 100 euro a chi scoprirà una cura per
una determinata malattia). Questa condizione non è certa per cui è condizionata al compimento del fatto. Se invece la promessa riguarda eventi
futuri, ma certi è obbligatoria (Es: darò 100 allo studente che avrà il voto più alto). La promessa al pubblico non va confusa con l’offerta al pubblico
che invece richiede la formazione di un contratto.
La gestione di affari altrui si ha quando il soggetto assume consapevolmente e senza esservi obbligato la cura dell’interesse di chi non è in grado di
provvedervi. La gestione si fonda sul principio di solidarietà sociale sia agli atti giuridici che agli atti materiali. Pur essendo un fatto giuridico volontario
al soggetto sorgono delle obbligazioni. I presupposti per la gestione di affari sono:
•L’impedimento dell’interessato a provvedere al proprio interesse. Non si tratta di impossibilità, ma basta che l’interessato si trova in una determinata
situazione che renda difficile a curare il proprio interesse.
•La consapevolezza del gestore di curare un interesse altrui (solidarietà).
•La “spontaneità”, ovvero il gestore non deve essere obbligato alla cura dell’interessato.
•Il presupposto dell’utilità iniziale della gestione. La legge richiede che la gestione sia utilmente iniziata per tutelare l’eventuale finale negativo (il
gestore ha iniziato pensando fosse vantaggioso).
Il pagamento dell’indebito è l’esecuzione di una prestazione non dovuta. L’indebito si distingue in oggettivo, quando il gestore esegue una
prestazione in base ad un titolo inesistente e soggettivo, quando il gestore esegue un debito altrui nell’erronea credenza di essere egli il debitore. Chi
riceve un pagamento che non gli è dovuto è tenuto alla restituzione. Si tratta di un obbligo che ha fonte nella legge per cui il pagamento dell’indebito
rappresenta una fattispecie idonea a produrre l’obbligazione. Gli elementi dell’indebito oggettivo sono:
•Il pagamento. Il pagamento non è solo la dazione in denaro, ma è qualsiasi conferimento di beni.
•La mancanza di titolo indica l’assenza dell’obbligo di eseguire la prestazione che pertanto non è dovuta.
Gli elementi dell’indebito soggettivo sono:
•L’esistenza del credito in capo a chi riceve la prestazione.
•L’errore scusabile dell’adempiente di essere tenuto al pagamento. Quest’errore scusabile deve essere provato dall’adempiente.
L’ingiustificato arricchimento esprime la regola secondo la quale chiunque si arricchisce senza una giusta causa a danno di un altro è obbligato, nei
limiti di arricchimento a indennizzare chi ha subito la diminuzione patrimoniale. L’arricchimento ingiustificato fa parte di delle fonti idonee a produrre
obbligazione in virtù della legge e comporta a carico dell’arricchito un obbligo di indennizzo o un obbligo di restituzione. Gli elementi dell’arricchimento
ingiustificato sono:
•L’arricchimento di un soggetto. L’arricchimento è un vantaggio di valutazione economica ce dipende o da un incremento patrimoniale o ad un
mancato detrimento patrimoniale.
•Il correlativo impoverimento dell’altro soggetto consiste nella perdita o nella mancata utilizzazione di un bene o ancora nella mancata remunerazione
di una prestazione resa ad altri.
•La mancanza di una giusta causa. L’arricchimento è senza causa quando il vantaggio economico è correlato ad un impoverimento altrui che non è
remunerato e non costituisce ne liberalità ne adempimento di un obbligazione naturale.
Capitolo XXVI:” L’oggetto dell’obbligazione. La prestazione”
È l’atto materiale che il debitore è tenuto a realizzare nei confronti del creditore che ne ha diritto. I requisiti della prestazione sono:
•La patrimonialità. La prestazione è suscettibile di valutazione economica.
•La possibilità. La prestazione è suscettibile di esecuzione, cioè non devono sussistere ne impedimenti di fatto, ne impedimenti di diritto.
•La liceità. La prestazione implica un comportamento conforme alle norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume.
•La determinatezza o la determinabilità. La prestazione è determinata quando è specificata in tutti i suoi elementi oggettivi. Nelle obbligazioni
pecuniarie, la determinatezza prende il nome di liquidità, cioè vuol dire che la prestazione è liquida quando il suo ammontare è certo o accertabile
mediante operazioni di semplice conteggio aritmetico. La prestazione è determinabile quando il titolo o la legge fissano i modi della successiva
determinazione.
Il contenuto delle obbligazioni è determinato dal titolo (titolo dell’obbligazione è principalmente il contratto), dagli usi (gli usi sono richiamati a
prestazioni contrattuali tipiche) e dalla legge. Inoltre la prestazione deve essere determinata dalla buona fede e dalla diligenza. La buona fede è un
fondamentale principio di solidarietà ce il codice sancisce nella disciplina delle obbligazioni. Nel rapporto obbligatorio ciascun soggetto a il compito di
salvaguardare l’utilità dell’altro nei limiti in cui ciò non comporti un sacrificio. La buona fede incide sulla posizione del creditore che non deve abusare
del suo diritto e incide sulla posizione del debitore che non è solo tenuto ad eseguire la prestazione, ma deve ance preservare gli interessi del
creditore che sono connessi alla prestazione ma che non rientrano nel risultato dovuto. La diligenza è l’impiego adeguato delle energie e dei mezzi
utili al soddisfacimento dell’interesse del creditore. Mentre la buona fede esprime una doverosità attenuata, la diligenza esprime una doverosità
piena. La diligenza come criterio di responsabilità indica lo sforzo che il debitore deve impiegare per l’adempimento dell’obbligo, mentre come criterio
di determinazione indica il modello di precisione e di abilità tecnica del comportamento da attuare dal debitore. Il debitore è tenuto alla diligenza del
buon padre di famiglia, improntata al canone della normalità, volendo significare una diligenza normalmente adeguata al fine. Gli aspetti essenziali
della diligenza sono:
•La cura, ovvero l’attenzione volta al soddisfacimento dell’interesse del creditore. Il debitore deve preparare tempestivamente l’adempimento,
prendere le iniziative necessarie, controllare i propri mezzi e eseguire la prestazione.
•La cautela, ovvero l’osservanza delle misure di prudenza per evitare che sia impedito il soddisfacimento della prestazione. (ES: la consegna di
macchinari devono essere eseguita con prudenza per evitare danni alla macchina).
•La perizia, ovvero l’impiego delle adeguate nozioni e strumenti tecnici. Il debitore da buon professionista deve sempre effettuare la perizia.
•La legalità, ovvero rispettare l’osservanza delle norme giuridiche rilevanti al fine del soddisfacimento dell’interesse del creditore.
Esiste inoltre una tradizionale divisione tra le obbligazioni di dare, fare, non fare. L’obbligazione di dare sono quelle che anno come contenuto un
diritto o la consegna di un bene e si distinguono in specifiche, cioè quelle che hanno ad oggetto beni specificati o generiche, quelle che hanno ad
oggetto beni che appartengono ad una determinata categoria. Le obbligazioni di fare sono invece quelle che hanno ad oggetto un’attività materiale o
giuridica che non consiste in un dare. Le obbligazioni di mezzi sono quelle in cui il debitore è tenuto a svolgere un’attività a prescindere del
conseguimento di una determinata finalità (es: l’obbligazione del medico, dell’avvocato…). In queste obbligazioni non è obbligatorio l’esito positivo,
ma è obbligo da parte del debitore svolgere l’attività prevista nel modo dovuto. Le obbligazioni di risultato sono quelle in cui il debitore è tenuto a
realizzare una determinata finalità, a prescindere dall’attività (ES: le obbligazioni dell’appaltatore o quelle pecuniarie). Ciò che è dovuto è il risultato e
il debitore è costretto ad eseguire tale risultato.
Capitolo XXXIV: Il contratto e l’autonomia privata
Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. La figura del contratto è
prevista dal nostro codice civile all’art. 1321, il quale detta sia una disciplina contrattuale generale, sia una disciplina specifica di singoli tipi di
contratto. Il contratto prevede due momenti, il momento soggettivo, ovvero l’atto decisionale delle parti e precisamente l’accordo e il momento
oggettivo, ovvero l’autoregolamento dei rapporti giuridici patrimoniale e precisamente la disposizione o la regola che le parti pongono in essere
mediante il loro accordo. Il contratto rappresenta il principale momento di esplicazione dell’autonomia privata. Il codice riconosce il principio di
autonomia privata come:
•Il potere libero del soggetto di determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge.
•Il potere del soggetto di autodeterminare i propri rapporti con i terzi mediante contratti tipici o atipici, diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela
secondo l’ordinamento giuridico.
L’autonomia privata può essere vista come un diritto di libertà e quindi come un diritto fondamentale della persona.
Il contratto viene inquadrato nella categoria del negozio giuridico. Il negozio giuridico è l’atto di volontà diretto ad uno scopo rilevante per
l’ordinamento giuridico, teoria che è stata elaborata dalla dottrina pandettistica (dottrina tedesca). I negozi giuridici possono essere distinti in
unilateralia contenuto patrimoniale (il testamento), bilaterali a contenuto non patrimoniale (il matrimonio) bilaterali a contenuto patrimoniale (il
contratto). A differenza di come accade per il contratto, il nostro codice civile non riporta una disciplina generale dei negozi giuridici perché sarebbe
impossibile generare una disciplina generale per tutti i negozi giuridici, ma nel codice viene esplicitata una disciplina del contratti che si applica agli
atti unilaterali a contenuto patrimoniale.
La delibera è un atto decisionale del gruppo, cioè atto col quale il gruppo manifesta la volontà in ordine ad un interesse di sua competenza ed è un
esercizio di autonomia privata. Mentre nel contratto ciascuna delle parti decide in ordine ad un proprio interesse, mentre nella delibera ciascun
partecipante concorre ad una decisione in ordine ad un interesse del gruppo.
I rapporti contrattuali sono tutti quei rapporti modellati secondo il contenuto di un determinato contratto tipico che non scaturiscono da atti di
autonomia privata, ma da un mero contatto sociale.
Capitolo LIII: “La responsabilità contrattuale”
La responsabilità in generale comporta l’obbligo del risarcimento del danno per la violazione di un dovere giuridico. La responsabilità personale si
distingue in responsabilità contrattuale ed responsabilità extracontrattuale o da illecito civile. La responsabilità contrattuale sanziona l’inadempimento
dell’obbligazione, quale dovere specifico verso un determinato soggetto (detto creditore). La responsabilità extracontrattuale, invece, scaturisce dalla
violazione di norme di condotta che regolano la vita sociale e che impongono doveri di rispetto degli interessi altrui. Ciò che accomuna queste due
responsabilità è la sanzione del risarcimento del danno (art.2043) per violazione di un dovere giuridico: obbligo specifico nei confronti del creditore
(responsabilità contrattuale), obbligo generico nei confronti dei consociati (responsabilità extracontrattuale). Le ipotesi controverse, in cui si discute se
si tratta di responsabilità contrattuale o extracontrattuale sono quelle della violazione degli obblighi di protezione della responsabilità precontrattuale e
dei rapporti di cortesia.
Per quanto riguarda la responsabilità contrattuale, la giurisprudenza ha identificato due ipotesi di rapporti contrattuali di contatto sociale. La
responsabilità da contatto sociale riguarda l’inadempimento dell’obbligazione che nasce dal contatto sociale tra due soggetti che non hanno posto in
essere alcuna relazione contrattuale. Questa responsabilità trova fondamento nei rapporti tra i cittadini e la Pubblica amministrazione. Es: un
soggetto va in ospedale e il medico nel curarlo gli procura un danno. In questo caso non esiste nessun contatto tra i due, ma nasce una relazione
obbligatoria che ha fonte nel contatto sociale. Si ha concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale quando coesistono sia
l’inadempimento dell’obbligazione che l’illecito civile, ovvero si ha quando l’inesattezza o la mancata esecuzione dell’obbligazione comporta una
lesione verso gli interessi di un soggetto. Es: un chirurgo che opera male un paziente viene leso nei suoi diritti fondamentali: la salvaguardia della
salute.
L’inadempimento è la mancata o inesatta esecuzione della prestazione e può essere totale (la prestazione non viene eseguita), o inesatta (la
prestazione è inesatta). L’inadempimento può essere definitivo (la prestazione non può essere eseguita) o per ritardo (la prestazione è
provvisoriamente ineseguita). L’inadempimento può essere imputabile (comporta la responsabilità del creditore) e non imputabile. La responsabilità
per inadempimento vuol dire che il debitore che non esegue la prestazione dovuta deve risarcire il danno, a meno che non provi che l’inadempimento
o il ritardo è stato derivato ad una causa a lui non imputabile. Il debitore quindi è responsabile fino al limite dell’impossibilità, la quale è un
impedimento non prevedibile né superabile con la dovuta diligenza. La diligenza è l’impiego adeguato delle energie e dei mezzi che servono per
soddisfare l’interesse del creditore. Il debitore è tenuto ad usare la diligenza del buon padre di famiglia e diventa responsabile se non prova
l’impossibilità sopravvenuta a lui non imputabile.
Il debitore risponde dei fatti dolosi o colposi della persona di cui si avvale (ausiliario). Chi si appropria dell’operato altrui si assume anche il rischio per
danni arrecati a terzi. La norma della responsabilità del debitore per il fatto degli ausiliari conferma la regola sulla responsabilità per inadempimento
che ha per presupposto la colpa. Il presupposto per la responsabilità del debitore per il fatto degli ausiliari sono:
•La posizione di ausiliario dell’autore del fatto. L’ausiliario è la persona di cui la persona si avvale per adempiere l’obbligazione. E può essere non
solo un dipendente, ma chiunque si presti ad effettuare la prestazione per conto del debitore.
•Il carattere doloso o colposo del fatto. Il debitore risponde del fatto colposo o doloso dell’ausiliario.
•La connessione tra il fatto e le incombenze dell’ausiliario. Tale fatto è compiuto nell’esercizio dell’incarico conferito all’ausiliario.
Il codice civile sancisce la nullità delle clausole anche escludono o limitano preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave (art
1229 c.c). Le clausole vietate dalla legge sono quelle che escludono e limitano la responsabilità del debitore. Nulle sono pertanto anche le clausole
che limitano l’ammontare del danno risarcibile o che privano il creditore del diritto di chiedere la risoluzione del contratto. Nulle sono anche le clausole
che esonerano da responsabilità il debitore per il fatto dei suoi ausiliari. Il divieto delle clausole di esonero concerne le responsabilità per
inadempimento doloso o gravemente colposo. Risulta dunque la liceità delle clausole colte ad esonerare il debitore da responsabilità per
inadempimento dovuto a colpa lieve. Tuttavia, neppure la responsabilità per colpa lieve può essere preventivamente esonerata se si tratta di obblighi
derivanti da norme di ordine pubblico (art 1229 c.c). Nulle sono da considerarsi anche le clausole di esonero da responsabilità per danni alla persona.
Inderogabili devono considerarsi gli obblighi che attengono all’esercizio di uffici pubblici e privati e gli obblighi sanzionati penalmente o derivanti dalla
violazione di norme penali.
Il creditore che agisce in giudizio contro il debitore deve dare prova del suo diritto di credito. Il creditore è invece esonerato dall’onere della prova
dell’inadempimento. L’esonero del creditore all’onere di provare l’inadempimento trova spiegazione nel principio della persistenza delle situazioni
giuridiche. In base a tale principio una situazione giuridica deve reputarsi persistente finché non risulti la sua estinzione. Il creditore può quindi
limitarsi a provare il suo diritto poiché la persistenza di tale diritto oltre i limiti di scadenza dell’inadempimento implica la presunzione che il credito non
sia stato pagato.
La mora del debitore è il ritardo imputabile al debitore. La mora è una nozione distinta rispetto al ritardo, nel senso che il ritardo indica la fattispecie
oggettiva dell’inosservanza del termine, mentre la mora indica il ritardo di cui il debitore è responsabile. I presupposti della mora sono:
•La scadenza del termine.
•L’imputabilità del ritardo a dolo o colpa del debitore.
•La costituzione in mora, cioè la richiesta del creditore.
La mora che richiede la richiesta del creditore è detta ance mora ex persona, mentre la mora che si produce per il fatto della scadenza è detta
automatica o ex re. La mora automatica è ravvisata anche nell’ipotesi del ritardo intollerabile, quando cioè sia trascorso un tempo che superi ogni
ragionevole limite di tollerabilità. Oppure ulteriore ipotesi è quella della mora automatica negoziale, ossia l’ipotesi in cui le parti, nell’esercizio della
loro autonomia, escludono preventivamente la necessità della richiesta formale. Inoltre il codice prevede tre ipotesi nelle quali il debitore è costituito in
mora automaticamente, cioè senza nessuna richiesta formale da parte del creditore:
•Quando il debito deriva da fatto illecito. Se c’è un fatto illecito è inammissibile che il danneggiato tolleri il ritardo.
•La dichiarazione del debitore di non volere adempiere. Se il debitore decide di non adempiere la mora è automatica.
•Il debito da eseguirsi al domicilio del creditore. La semplice scadenza del termine vale a far credere in mora il debitore.
Il debitore che è in mora non è liberato dalla sopravvenuta impossibilità della prestazione. Questo effetto chiamato perpetuatio obbligationis, si
inserisce nell’ambito della responsabilità debitoria.
Capitolo LIV: “La responsabilità extracontrattuale. L’illecito”
La responsabilità extracontrattuale è la responsabilità sancita a carico dell’autore del fatto doloso o colposo che cagiona al altri un danno ingiusto
(l’illecito civile) (principio sancito dall’art. 2043). Accanto all’illecito si pongono poi delle figure speciali di responsabilità civile (responsabilità speciali),
queste figure possono ricondursi nello schema della responsabilità aggravata, caratterizzata dalla colpa o nella responsabilità oggettiva,
caratterizzata dalla irrilevanza della colpa.
Gli elementi OGGETTIVI costitutivi dell’illecito civile sono:
•Il fatto. Il fatto è la vicenda che causa il danno ingiusto ed è riferibile ad un soggetto (l’autore). Il fatto non consiste necessariamente in un’azione
umana, ma può essere anche una vicenda della natura (inondazione). Ciò che importa è ce la vicenda possa riferirsi ad un autore, cioè un soggetto
che l’ha provocata o che aveva il dovere di impedirla. In fattispecie particolare di illecito può capitare che il soggetto risponde di una vicenda che non
ha posto in essere, ma che gli viene imputata (es: il proprietario dell’edificio risponde della caduta di un cornicione). Il fatto può essere istantaneo o
permanente, cioè l’evento dannoso persiste nel tempo. Il fatto può essere omissivo se il responsabile non lo compie ed è previsto dalla legge (es:
l’omissione di soccorso).
•Il danno ingiusto. Il danno ingiusto è la lesione di un interesse giuridicamente tutelato nella vita di relazione. Il danno dell’illecito è l’evento lesivo o
dannoso. Il danno lesivo comporta un effetto economico negativo nella sfera del danneggiato, quindi il danno prescinde dall’ingiustizia subita e
riguarda maggiormente l’interesse economico. Per qualificare il fatto come illecito non è necessario ce il danno si sia verificato, ma basta che il fatto
sia idoneo a produrre il danno. Invece solo con la produzione del danno sorge l’obbligo di risarcirlo. Gli interessi protetti della vita di relazione sono i
diritti della personalità.
•Il nesso di causalità tra il fatto e il danno . Il danneggiato deve provare che il danno lamentato è stato provocato dal danneggiante ed è un elemento
aggiuntivo che ricollega l’atto illecito al danno ingiusto. Es: una persona si sente male e i suoi familiari chiamano l’ambulanza, questa arriva e durante
il trasporto l’ambulanza ha un incidente nel quale il soggetto muore. Se si riesce a dimostrare che la condotta dell’autista ha rappresentato un rischio
specifico di morte che ha aggravato la condizione del paziente, allora risponde l’autista.
Gli elementi SOGGETTIVI costitutivi dell’illecito civile sono:
•Il dolo. Il dolo è l’intenzionalità del fatto illecito, ovvero di causare ad altri un danno ingiusto. I requisiti del dolo sono quindi: la volontarietà del fatto; la
consapevolezza di una conseguenza dannosa; la consapevolezza dell’ingiustizia del danno. Non occorre che il soggetto ponga in essere il fatto, ma
basta che voglia commetterlo. Se manca l’intenzionalità il fatto non è più doloso. Il dolo va distinto rispetto al dolo-vizio. Il dolo è un requisito
psicologico dell’illecito, mentre il dolo-vizio è una specifica fattispecie dell’illecito (il raggiro). Il dolo non è un elemento essenziale dell’illecito, in
quanto ad integrare l’illecito è sufficiente la colpa.
•La colpa. La colpa è l’inosservanza della diligenza dovuta nella vita di relazione. La diligenza è data da una serie di regole ce vanno dalla perizia,
alla cura, alla prudenza e alla legalità. L’illecito è sempre caratterizzato da un fatto colposo, cioè un fatto valutato negativamente ai parametri della
diligenza. La colpa extracontrattuale si specifica negli aspetti dell’incuria (l’autista si fa sorprendere da un colpo di sonno e la vettura va fuori strada)
dell’imprudenza (accendo un fiammifero in prossimità di materie infiammabili), dell’imperizia (l’inosservanza delle regole tecniche di una determinata
attività) e illegalità (un giornalista pubblica un articolo in cui sono presenti dei dati che sono ancora oggetto di indagine di un eventuale caso. La colpa
si distingue in lieve, ovvero la violazione dell’ordinaria diligenza e grave, ovvero la violazione della diligenza minima. Ad integrare l’illecito basta la
colpa lieve. L’inosservanza della diligenza professionale designa la colpa professionale, mentre l’inosservanza della diligenza a cui tutti i consociati
devono far fede designa la colpa comune. La prova della colpa è a carico del danneggiato, mentre il debitore a l’onere di provare la sua mancanza di
colpa.
I soggetti passivi (quelli tutelati) della responsabilità extracontrattuale e i soggetti attivi, ovvero quelli idonei ad essere soggetti attivi della
responsabilità possono essere sia le persone fisiche che gli enti dotati di soggettività giuridica.
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