AS834 - ACCESSO AI MERCATI DELLA FORNITURA DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E DI PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONI E SU ROCCE E TERRENI Roma, 12 maggio 2011 Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti In seguito al ricevimento di alcune denunce, relative sia all’introduzione, in via amministrativa, di restrizioni nell’accesso ai mercati della fornitura di indagini geognostiche e di prove su materiali da costruzioni e su rocce e terreni da parte dei laboratori non ufficiali che alla mancanza di speditezza dell’azione amministrativa nel rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento attività suindicate, l’Autorità intende formulare, ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 287/90, le seguenti osservazioni. L’accesso al mercato della fornitura dei servizi consistenti nelle prove su materiali da costruzione e nelle prove geotecniche su rocce e terreni è soggetto alla disciplina contenuta nell’articolo 59 del Decreto Legislativo n. 378/01, “Disposizioni legislative in materia edilizia”, che ha parzialmente novellato l’articolo 20 della legge n. 1086/71, e nell’articolo 59 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, che contengono disposizioni convergenti. Ai sensi della disciplina vigente, i “laboratori ufficiali” e i “laboratori autorizzati” possono svolgere “le prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce”. L’articolo 59 del Decreto Legislativo n. 378/01 qualifica come “ufficiali” “i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura” e “il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma)”. L’articolo 59 del D.P.R. n. 380/01 include tra i laboratori ufficiali anche “il laboratorio dell'Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa” e il “Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche”. Entrambi i decreti sopra citati prevedono, al comma 2 dei rispettivi artt. 59, che la medesima attività, ossia le prove su materiali da costruzione e le prove geotecniche su terreni e rocce, possa essere svolta anche dai laboratori non ufficiali, purché autorizzati; l’autorizzazione è rilasciata, con decreto, dal Ministro per le infrastrutture e i trasporti, “sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici”. Le indagini geognostiche, che consistono nelle operazioni di perforazione del terreno con la conseguente acquisizione di informazioni sul terreno stesso, risultano assoggettate ad un regime autorizzatorio da un atto avente natura regolamentare, ossia il Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008, che ha aggiornato le Norme Tecniche per le Costruzioni (di seguito anche NTC). Ai sensi della norma tecnica 6.2.2, capoverso 6, delle NTC, il regime autorizzatorio per i laboratori non ufficiali, previsto dalla legge soltanto per le prove su materiali da costruzione e per le prove geotecniche su terre e rocce, è stato esteso anche alle indagini geognostiche. Infatti, secondo quanto previsto nella citata norma, le indagini geognostiche sono fornite “dai laboratori di cui all’articolo 59 del DPR n. 380/2001” (avente un contenuto coincidente, come detto, con l’articolo 59 del Decreto Legislativo n. 378/01), ossia da un laboratorio ufficiale o autorizzato dal Ministero delle infrastrutture. Nello stesso senso il Ministero, con la circolare 8 settembre 2010, n. 7619/STC, “Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori per l’esecuzione e certificazione di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito di cui all’articolo 59 del D.P.R. n. 380/2001”, ribadendo la necessità dell’autorizzazione di cui al citato articolo 59, ha previsto, tra l’altro, per lo svolgimento di tale attività, il possesso della certificazione SOA per la categoria specializzata. Peraltro, in linea con le considerazioni espresse, l’Autorità evidenzia che il recente D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” ha ricompreso le indagini geognostiche tra le attività che possono essere svolte in assenza di autorizzazione amministrativa (cfr. Allegato A, “Opere specializzate”, categoria “OS 20-B Indagini geognostiche” consistenti nell’ “esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, anche ai fini ambientali, compreso il prelievo di campioni di terreno o di roccia e l’esecuzione di prove in situ”). Sulla base delle suesposte considerazioni, l’Autorità auspica che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non intenda più ritenere necessaria l’autorizzazione di cui all’articolo 59 del Decreto Legislativo n. 378/01 con riferimento allo svolgimento indagini geognostiche e della relativa certificazione. L’Autorità rileva in secondo luogo che l’accesso al mercato della fornitura dei servizi di prove su materiali di costruzione, su rocce e terreni, oltre che il mercato della fornitura delle indagini geognostiche assoggettato al regime autorizzatorio in via amministrativa, presenta criticità concorrenziali anche in relazione ad una riscontrata mancata speditezza dell’azione amministrativa nel rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività in questione. Infatti, sulla base dei dati forniti dal Ministero, risulta che sono stati autorizzati ad “eseguire e certificare prove geotecniche sui terreni rocce e prove in sito”, ai sensi dell’articolo 59, 23 laboratori nel 2004, 26 laboratori nel 2005, 16 laboratori nel 2006, 13 nell’anno 2007, 3 nell’anno 2008, 4 laboratori nel 2009 e 26 laboratori nel 2010. Il Ministero ha comunicato che, alla data del 24 gennaio 2011, risultavano pendenti 110 istanze di autorizzazione, pervenute dal 2009, affermando di non aver potuto istruire le domande presentate dopo l’annullamento, in sede giurisdizionale, della circolare n. 349/99, che disciplinava il procedimento autorizzatorio, prima delle nuove circolari emanate sulla stessa materia nel novembre 2010, in considerazione della mancanza di una disciplina di riferimento. Peraltro, queste ultime non indicano un termine entro il quale deve concludersi il procedimento autorizzatorio. Alla luce di tali elementi, l’Autorità rileva come il funzionamento concorrenziale di un mercato il cui accesso risulta regolamentato in via amministrativa dipende anche dalla speditezza dell’azione amministrativa. Per tale ragione, considerato il numero esiguo di laboratori autorizzati a partire dal 2006 e il cospicuo numero di domande pendenti, l’Autorità auspica che il Ministero proceda ad un’analisi tempestiva di tutte le istanze pendenti. L’Autorità, inoltre, auspica che venga individuato un termine del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni in questione, con adeguata pubblicità. IL PRESIDENTE Antonio Catricalà