er51_03.qxp 22/05/2008 11.59 Pagina 38 Imposta di donazione: tre le categorie di soggetti La modifica di legge restringe la cerchia di persone interessate Contabilità e tributi Otto Olson A partire dal 1 gennaio 2008 è stata emendata la Legge numero 357/1992 Raccolta sull’imposta di successione, l’imposta di donazione e l’imposta di trasferimento degli immobili con la Legge numero 261/2007 Raccolta. Ai fini del calcolo dell’imposta di donazione rimane in vigore la suddivisione delle persone in tre categorie a seconda dei rapporti del contribuente fiscale nei confronti della donazione. Il primo gruppo è costituito dai parenti di primo grado e dai coniugi, mentre nel secondo gruppo rientrano i parenti prossimi (fratelli e sorelle, nipoti di zii, zii e zie) ed inoltre il/la coniuge dei figli, i figli e i genitori del marito, i consorti dei genitori e le persone che vivono con il donatore per un periodo di almeno un anno sotto lo stesso tetto. Nel terzo gruppo rientrano poi le altre persone fisiche e giuridiche. A partire dal 1. gennaio 2008 dall’imposta di donazione è esente l’acquisizione di beni patrimoniali tramite la donazione 38 qualora questa avvenga esclusivamente tra le persone sopra riportate rientranti nel primo e nel secondo gruppo. Al contrario, rimane ancora in vigore l’esenzione fiscale per i depositi effettuati nei conti di banche e banche straniere che operano sul territorio della Repubblica Ceca, le somme di denaro in valuta straniera e ceca e anche i titoli nazionali, qualora la somma complessiva dei valori donati non sia superiore alle 20.000 corone ceche per singolo contribuente, mentre l’esenzione fiscale non riguarda i depositi sui conti tenuti ai fini di un’attività imprenditoriale. L’aliquota progressiva dell’imposta di donazione è stabilita anche per l’anno 2008 tra il 7%, nel caso di un valore di donazione non superiore ad un milione di corone ceche, fino ad un massimo del 40% per un valore del dono superiore ai 50 milioni di corone ceche. Rimane ancora in vigore la disposizione dell’art. 7 della legge ai sensi della quale la base di calcolo dell’imposta di 22/05/2008 11.59 Pagina 39 Contabilità e tributi er51_03.qxp donazione è il prezzo del bene donato, dedotto il dazio e l’imposta applicata in caso di eventuale importazione, qualora si tratti di un bene mobile o importato dall’estero regalato. La base di calcolo di questa imposta deve essere ridotta del valore dimostrato dei debiti e di altri obblighi connessi all’oggetto dell’imposta. Qualora l’oggetto dell’imposta sia un’operazione ripetuta a tempo indeterminato, un’operazione perenne o un’operazione per un periodo superiore ai 5 anni, sarà oggetto di imposta il quintuplo del prezzo dell’operazione annua parziale. Inoltre rimane in vigore l’obbligo di sommare il prezzo del bene mobile acquisito con donazione dalla stessa persona fisica o giuridica dallo stesso acquirente nel corso di due anni civili consecutivi, e suddetta somma costituisce la base di imposta alle condizioni soprariportate. Nel caso di previo calcolo dell’imposta di donazione in questo periodo è necessario eseguire il conguaglio dell’imposta già calcolata in caso di acquisizione ripetuto di un bene tramite donazione. Niente variazioni anche nella disposizione art. 5 della legge, ai sensi della quale il contribuente di imposta è colui che acquisisce tramite donazione. Tuttavia, qualora si tratti di una donazione di un bene da parte di una persona fisica con residenza permanente in Repubblica Ceca o da parte di una persona giuridica con sede sul territorio della Repubblica Ceca, ad una persona fisica o giuridica straniera, il contribuente di imposta è sempre il donatore. In caso di acquisizione di un bene mobile o di altro bene patrimoniale con donazione su territorio estero, l’imposta di donazione viane applicata, qualora il donatore o il donatario siano una persona fisica cittadino avente residenza permanente sul territorio della Repubblica Ceca o una persona giuridica con sede in Repubblica Ceca. Anche nel 2008 rimane invariata la scadenza dell’imposta di donazione che corrisponde a 30 giorni dal giorno di consegna del prospetto di pagamento, ove il contribuente fiscale è obbligato a presentare all’amministratore delle imposte locale la dichiarazione fiscale dell’imposta di donazione entro il termine di 30 giorni dal momento di realizzazione della donazione del bene patrimoniale o di altro bene patrimoniale, anche all’estero. Nemmeno nel 2008 verranno assoggettati ad imposta in Repubblica Ceca i mezzi erogati dal bilancio dell’Unione europea e nemmeno le donazioni di beni considerati dalla legge sulle imposte sui redditi come adempimenti imponibili soggetti all’imposta sui redditi (ad esempio i doni erogati da una società in nome collettivo o da una società in accomandita). L’esenzione fiscale tuttavia non riguarda i doni erogati dai fondi monetari da parte di soggetti imprenditoriali amministrati. 39