Imposta di donazione: tre le categorie di soggetti

er51_03.qxp
22/05/2008
11.59
Pagina 38
Imposta di donazione:
tre le categorie di soggetti
La modifica di legge restringe la cerchia di persone interessate
Contabilità e tributi
Otto Olson
A partire dal 1 gennaio 2008 è stata emendata la Legge
numero 357/1992 Raccolta sull’imposta di successione,
l’imposta di donazione e l’imposta di trasferimento degli
immobili con la Legge numero 261/2007 Raccolta.
Ai fini del calcolo dell’imposta di donazione rimane in
vigore la suddivisione delle persone in tre categorie a
seconda dei rapporti del contribuente fiscale nei
confronti della donazione. Il primo gruppo è costituito
dai parenti di primo grado e dai coniugi, mentre nel
secondo gruppo rientrano i parenti prossimi (fratelli e
sorelle, nipoti di zii, zii e zie) ed inoltre il/la coniuge dei
figli, i figli e i genitori del marito, i consorti dei genitori e
le persone che vivono con il donatore per un periodo di
almeno un anno sotto lo stesso tetto.
Nel terzo gruppo rientrano poi le altre persone fisiche
e giuridiche.
A partire dal 1. gennaio 2008 dall’imposta di donazione è
esente l’acquisizione di beni patrimoniali tramite la donazione
38
qualora questa avvenga esclusivamente tra le persone sopra riportate
rientranti nel primo e nel secondo gruppo. Al contrario, rimane
ancora in vigore l’esenzione fiscale per i depositi
effettuati nei conti di banche e banche straniere che
operano sul territorio della Repubblica Ceca, le somme di
denaro in valuta straniera e ceca e anche i titoli nazionali,
qualora la somma complessiva dei valori donati non sia
superiore alle 20.000 corone ceche per singolo
contribuente, mentre l’esenzione fiscale non riguarda i
depositi sui conti tenuti ai fini di un’attività
imprenditoriale.
L’aliquota progressiva dell’imposta di donazione è stabilita
anche per l’anno 2008 tra il 7%, nel caso di un valore di
donazione non superiore ad un milione di corone ceche, fino ad un
massimo del 40% per un valore del dono superiore ai 50 milioni di
corone ceche.
Rimane ancora in vigore la disposizione dell’art. 7 della
legge ai sensi della quale la base di calcolo dell’imposta di
22/05/2008
11.59
Pagina 39
Contabilità e tributi
er51_03.qxp
donazione è il prezzo del bene donato, dedotto il dazio e
l’imposta applicata in caso di eventuale importazione,
qualora si tratti di un bene mobile o importato dall’estero
regalato. La base di calcolo di questa imposta deve essere
ridotta del valore dimostrato dei debiti e di altri obblighi
connessi all’oggetto dell’imposta.
Qualora l’oggetto dell’imposta sia un’operazione
ripetuta a tempo indeterminato, un’operazione perenne o
un’operazione per un periodo superiore ai 5 anni, sarà
oggetto di imposta il quintuplo del prezzo dell’operazione
annua parziale. Inoltre rimane in vigore l’obbligo di
sommare il prezzo del bene mobile acquisito con
donazione dalla stessa persona fisica o giuridica dallo
stesso acquirente nel corso di due anni civili consecutivi,
e suddetta somma costituisce la base di imposta alle
condizioni soprariportate. Nel caso di previo calcolo
dell’imposta di donazione in questo periodo è necessario
eseguire il conguaglio dell’imposta già calcolata in caso di
acquisizione ripetuto di un bene tramite donazione.
Niente variazioni anche nella disposizione art. 5 della
legge, ai sensi della quale il contribuente di imposta è
colui che acquisisce tramite donazione. Tuttavia, qualora
si tratti di una donazione di un bene da parte di una
persona fisica con residenza permanente in Repubblica
Ceca o da parte di una persona giuridica con sede sul
territorio della Repubblica Ceca, ad una persona fisica o
giuridica straniera, il contribuente di imposta è sempre il
donatore.
In caso di acquisizione di un bene mobile o di altro
bene patrimoniale con donazione su territorio estero,
l’imposta di donazione viane applicata, qualora il
donatore o il donatario siano una persona fisica cittadino
avente residenza permanente sul territorio della
Repubblica Ceca o una persona giuridica con sede in
Repubblica Ceca.
Anche nel 2008 rimane invariata la scadenza
dell’imposta di donazione che corrisponde a 30 giorni dal
giorno di consegna del prospetto di pagamento, ove il
contribuente fiscale è obbligato a presentare
all’amministratore delle imposte locale la dichiarazione
fiscale dell’imposta di donazione entro il termine di 30
giorni dal momento di realizzazione della donazione del
bene patrimoniale o di altro bene patrimoniale, anche
all’estero.
Nemmeno nel 2008 verranno assoggettati ad imposta
in Repubblica Ceca i mezzi erogati dal bilancio
dell’Unione europea e nemmeno le donazioni di beni
considerati dalla legge sulle imposte sui redditi come
adempimenti imponibili soggetti all’imposta sui redditi
(ad esempio i doni erogati da una società in nome
collettivo o da una società in accomandita). L’esenzione
fiscale tuttavia non riguarda i doni erogati dai fondi
monetari da parte di soggetti imprenditoriali
amministrati.
39