regolamento del portale internet comunale

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COMUNE DI CASAVATORE
Provincia di Napoli
REGOLAMENTO
DEL PORTALE INTERNET
COMUNALE
INDICE
Articolo 1
– Oggetto del regolamento e riferimenti normativi
Articolo 2
– Principi generali
Articolo 3
– Scopo del portale Internet
Articolo 4
– Gestione del portale Internet
Articolo 5
– Contenuti del portale Internet
Articolo 6
– Pubblicazione degli atti
Articolo 7
– Flusso documentale
Articolo 8 – Controllo delle attività
Articolo 9 – Costi di gestione
Articolo 10 – Pubblicità
Articolo 11 – Entrata in vigore
ARTICOLO 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO E RIFERIMENTI NORMATIVI
1. Il portale internet del comune di Casavatore è un strumento attraverso il quale avviene l’erogazione
di diversi servizi per il cittadino, amministratori e dipendenti comunali, associazioni, aziende e imprese
che operano sul territorio comunale e non solo.
2. Esso è finalizzata alla diffusione di informazioni utili, a facilitare l’accesso e la fruizione dei
servizi erogati dal comune e stimolare l'utilizzo delle nuove tecnologie.
3. Il portale internet opera nel rispetto delle vigenti leggi in materia di: procedimenti amministrativi,
sicurezza informatica, comunicazione con il cittadino, usabilità e accessibilità agli strumenti
informatici, trasparenza amministrativa e pubblicità legale di cui al decreto legislativo numero
150/2009 (riforma Brunetta).
4. Il presente regolamento disciplina il flusso delle informazioni e notizie da pubblicare sul portale
internet istituzionale.
5. La pubblicazione sul portale internet assume le forme di pubblicità legale prevista dalla legge in
vigore.
ARTICOLO 2
PRINCIPI GENERALI
1. Nel rispetto dell’articolo 22, punto 11, del decreto legislativo numero 196/2003, non devono essere
diffusi dati sensibili né giudiziari. Prima della pubblicazione sul portale internet delle deliberazioni di
consiglio e di giunta comunale e degli altri atti di utilità pubblica, pertanto il servizio che ha prodotto
l’atto deve rimuovere od oscurare i dati sensibili e i dati giudiziari ed ogni altra informazione che
permetta, direttamente o indirettamente, di diffondere informazioni di natura sensibile e/o giudiziaria
relative a persone determinate e/o determinabili.
ARTICOLO 3
SCOPO DEL PORTALE INTERNET
1. Il portale internet del comune di Casavatore ha l’indirizzo telematico istituzionale
www.comune.casavatore.na.it e persegue i seguenti scopi:
· offrire informazioni sull’attività amministrativa del comune nel suo complesso;
· favorire la diffusione dell'accesso agli strumenti telematici più avanzati;
· offrire nuove opportunità di dialogo diretto con l'amministrazione civica;
· acquisire pareri, proposte e suggerimenti da parte dei cittadini in merito alla fruizione dei servizi
comunali;
· permettere agli amministratori comunali di consultare documenti ed interagire con gli uffici senza
necessariamente recarsi in municipio;
· offrire una serie di servizi on-line ai cittadini, alle associazioni, alle aziende e alle imprese.
ARTICOLO 4
GESTIONE DEL PORTALE INTERNET
1. Il gestore (webmaster) del portale Internet è individuato nel responsabile del servizio Informatico
dell’ente, che ne assume la direzione tecnica, mentre il responsabile del servizio Informazione
istituzionale ne assume la direzione informativo-giornalistica.
2. Entrambi costituiscono il nucleo principale dell’ufficio internet e della redazione web comunale.
3. Il webmaster si occupa, annualmente, anche delle formalità relative al mantenimento del nome a
dominio, (pagamento delle tasse), al pagamento dello spazio fisico qualora venga ospitato su server
esterno e del servizio di e-mail istituzionali. Inoltre, di concerto con i responsabili di area dell’ente,
individua tra i funzionari dei singoli servizi o uffici le figure da abilitare (soggetti abilitati) alla
pubblicazione dei contenuti tramite procedura cui accedere mediante autenticazione in apposita area
intranet del portale messa a disposizione dal webmaster.
4. Il webmaster, infine, dovrà assicurare la progettazione e lo sviluppo della piattaforma informatica
del portale e, in concerto con il referente dell’informazione istituzionale, la continua pubblicazione di
notizie e servizi innovativi relativi alla pubblica amministrazione e alle nuove tecnologie messe a
disposizione dal progresso tecnologico per la corretta gestione dei contenuti del portale stesso
ARTICOLO 5
CONTENUTI DEL PORTALE INTERNET
1. Il portale Internet del comune consente di valorizzare il patrimonio informativo dell’Ente e di
realizzare forme di cooperazione tra uffici, improntate all’obiettivo della trasparenza, della
semplificazione e velocizzazione dell’attività amministrativa.
2. Tutti gli uffici hanno l’obbligo, per gli atti ed i documenti relativi a procedimenti e/o iniziative che
hanno rilevanza pubblica, di procedere tempestivamente, entro e non oltre i tempi previsti dai vari
regolamenti, alla loro pubblicazione sul portale internet istituzionale.
3. Sul portale comunale vengono pubblicate anche tutte le notizie, documenti, eventi ed ogni altra
informazione che i responsabili di area ritengono utili inserire.
4. In generale, i contenuti pubblicati sul portale Internet devono rispettare regole di conformità al
carattere di pubblica utilità, di finalità civica e di interesse collettivo, tenendo conto delle prescrizioni
fornite dai regolamenti comunali in materia.
5. In particolare le pubblicazioni sul portale internet:
· non possono essere usate per scopi commerciali, pubblicitari e propagandistici a scopo di lucro;
· non possono violare la riservatezza dei cittadini;
· non possono tendere al trasferimento non autorizzato di informazioni e software;
· non devono violare le norme sul copyright.
6. I contenuti pubblicati sul portale internet si classificano, fondamentalmente, in due macrocategorie:
· contenuti statici, ovvero contenuti che non subiscono aggiornamenti frequenti e che sono pubblicati a
cura del webmaster.
· contenuti dinamici, ovvero contenuti aggiornati frequentemente e che sono pubblicati a cura del
webmaster e/o dei soggetti a ciò abilitati.
7. La responsabilità dei contenuti pubblicati, ovvero della mancata pubblicazione, è in capo ai
responsabili di area cui fanno riferimento i soggetti abilitati.
8. I contenuti, con pubblicazione tramite il webmaster, devono essere trasmessi allo stesso a mezzo email con allegato in formato elettronico, ovvero su supporto informatico (floppy disk, penna usb,
cartella di transito, posta elettronica), o inviati attraverso la rete intranet (cartella di transito) almeno 24
ore prima della pubblicazione.
9. La responsabilità dei contenuti pubblicati tramite il webmaster è in capo al mittente o al fornitore
del supporto informatico.
ARTICOLO 6
PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI
1. L’Amministrazione comunale, fermo restando le disposizioni a tutela della privacy, rende noti,
integralmente,sul proprio portale internet tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio
comunale, le ordinanze sindacali, dirigenziali e dei responsabili di area, le determinazioni dirigenziali.
Ai fini della pubblicità e sull’albo pretorio on live ai fini della pubblicità legale.
2. Tramite il portale internet sono resi noti i bandi di gara, gli avvisi pubblici nonché tutti gli atti per i
quali la legge o i regolamenti prevedano tale forma di pubblicità legale.
3. Al fine di garantire il diritto all’oblio, atti e documenti che contengano dati personali dovranno
essere mantenuti sul portale internet per un termine massimo di 60 (sessanta) giorni; nel caso di dati
personali contenuti in deliberazioni/determinazioni essi saranno mantenuti fino alla scadenza
dell’avvenuta pubblicazione degli atti.
ARTICOLO 7
FLUSSO DOCUMENTALE
1. In attesa dell’estensione a regime del sistema di redazione digitale degli atti attraverso lo strumento
della piattaforma tecnologica esistente, tutte le aree che predispongono i documenti da inserire sul
portale consegnano, tempestivamente, all’ufficio interessato, la versione digitale (su floppy disk, penna
usb, cartella di transito, posta elettronica).
2. L’ufficio internet come indicato all’art 4 cocomma2 registra e conserva, anche informaticamente,
tutti i documenti al fine di realizzare una banca-dati digitale degli stessi, distinti per categoria.
3. Sono esclusi dai documenti anzidetti, quelli rientranti nell’albo pretorio on-line, già oggetti di
apposita regolamentazione.
ARTICOLO 8
CONTROLLO DELLE ATTIVITA’
1. Il controllo e la verifica di quanto disposto nel presente regolamento è di competenza dei
responsabili delle aree, del segretario generale e del sindaco.
ARTICOLO 9
COSTI DI GESTIONE
1. Gli adempimenti relativi alle tasse annuali per il mantenimento del nome a dominio, dello spazio
disco su server interno e/o esterno e del servizio di e-mail istituzionali sono previsti nel piano esecutivo
di gestione dell’area competente.
ARTICOLO 10
PUBBLICITA’
1. Alle disposizioni contenute nel presente regolamento verrà data idonea pubblicità.
ARTICOLO 11
ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività dell’atto deliberativo di
approvazione.
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