Anno 27
Aprile
N. 2
2016
MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT
******************************
pag 2 Vita Associativa
pag 3 Patentino Frigoristi
Corso + ESAME
La Federazione Nazionale
La casa di EVO e RNIE
erano presenti al MCE 2016
dal 15 al 18 marzo
al Padiglione 9 Stand P 10
Anche quest’anno eravamo presenti al
MCE con uno Stand che ci ha dato la
possibilità di far conoscere le nostre
Associazioni ai numerosi Installatori
che ci hanno visitato con grande
interesse ed ai quali abbiamo illustrato
le nostre iniziative ed i nostri ambiziosi
programmi futuri.
pag 5 Canne fumarie
pag 6 Trattamento acqua
Sostituzione caldaia
pag 7 Filettato o saldato ?
pag 8 Svuotamento
impianti
Aperture ventilazione
pag 9 Angolo Elettrico
pag 10 ELETTRODUBBIO
Impianto industriale prima
del 1990
Venerdì 18, con un apposito pullman
ABI, 60 Associati si sono recati alla
Mostra dove sono stati accolti dalla
FONDITAL che ci ha portato al loro
Stand illustrandoci le ultime novità
dei loro prodotti.
pag 11
Sostituzione trasformatore
Azionamenti elettrici
Successivamente siamo stati ospiti
della HONEYWELL che puramente ci
ha portato a conoscenza delle più
recenti realizzazioni nel campo della
termoregolazione, contabilizzazione
…. e non solo.
Poi, tutti … in libera uscita.
pag 12
Alimentazione elettrica
Fili telefono ed
antifurto
Informativa ai sensi del D.Lgs.
196/2003
In ogni momento, ai sensi dell'art.7 del
D.Lgs.196/2003, potrà esercitare i Suoi
diritti (accesso, cancellazione, rettifica,
opposizione) nei confronti dell'A.B.I.,
titolare del trattamento.
“… e a sera siamo rientrati, stanchi ma tutti contenti della bella giornata
trascorsa. “
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Ricordiamo che entro il mese di Maggio
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Formazionne obbligatooria per il Responsabbile Tecnicco delle Im
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Dopo le nuumerose adeesioni ai coorsi già svollti, chi fossee interessatoo può telefoonare in AB
BI allo 030-2001836 per avere infformazioni e chiedere la
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Chi fosse interessato
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ASSOCIAZIONE BRESCIANA INSTALLATORI
Via Paolo Cuzzetti n° 15 - 25136 Brescia Tel. 030-2001836 Fax 030-2092793
www.abiweb.it - e-mail: [email protected] C.F.80046810174 - P.I. 03571250178
MODULO DI PREISCRIZIONE
Corso di 2 giorni
Martedì
3 Maggio 2016 dalle 8,30 alle 12,30 - dalle 14,00 alle 18,00
Mercoledì 4 Maggio 2016 dalle 8,30 alle 12,30 - dalle 14,00 alle 16,00
Esame teorico
Mercoledì 4 Maggio 2016 - ore 17,00
Esame pratico
Giovedì
5 Maggio 2016 - su appuntamento
Sede:
ABI - Via P. Cuzzetti, 15
Docenza Corso:
APAVE ITALIA CPM
Organismo di Certificazione: APAVE ITALIA CPM
Ditta ……………………………………………………….…………...…… P.I. ………………………..
via………………………………………….……… Comune ………………....…..…...... Cap …………
Tel …………………..… Fax ………...…………..
e-mail …………….…………….......……………
Cellulare .............................................................
Partecipanti al Corso:
Sig. ………………………................………… nato a …………………...…….….il ……….......……
Sig. …………………….………...................... nato a ………………….…...……..il …........…………
Sig. …………………….…............................. nato a ………………….…...……..il …................……
Costo del Corso:
□ Socio ABI
Primo partecipante € 200,00
Ulteriori partecipanti € 170,00
□ NON Socio ABI
+ IVA
+ IVA
Primo partecipante
Ulteriori partecipanti
€ 300,00
€ 270,00
+ IVA
+ IVA
Il costo del Corso a persona è comprensivo della frequenza al Corso, della documentazione,
dell’attestato e di due pranzi di lavoro.
Il pagamento del Corso dovrà essere effettuato a ricevimento fattura emessa da ABI.
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ASSOCIAZIONE BRESCIANA INSTALLATORI
Via Paolo Cuzzetti n° 15 - 25136 Brescia Tel. 030-2001836 Fax 030-2092793
www.abiweb.it - e-mail: [email protected] C.F.80046810174 - P.I. 03571250178
Esame teorico e pratico
Addetti da certificare n° ……....…………
Indicare la categoria scelta:
CATEGORIA
TIPOLOGIA ATTIVITA’
I
Qualsiasi attività su qualunque tipo di impianto di refrigerazione, condizionamento
dell'aria e pompa di calore
□
II
Qualsiasi attività su qualunque tipo di impianto con carica inferiore a 3 kg (6 kg se
l'impianto è ermeticamente sigillato)
Ricerca delle fughe negli impianti con 3 kg o più (6 kg se l'impianto è ermeticamente
sigillato) a condizione che ciò non richieda un intervento sul circuito frigorifero
□
III
Eseguire il recupero del gas da impianti con meno di 3 kg di carica (6 kg se l'impianto è
ermeticamente sigillato)
□
IV
Eseguire la ricerca delle fughe su impianti che contengono 3 kg o più di carica (6 kg se
l'impianto è ermeticamente sigillato) a condizione che ciò non richieda un intervento sul
circuito frigorifero
□
Costo certificazione degli addetti
- Esame teorico e pratico più certificazione del personale:
Categoria I € 650,00 + iva cad.
Categoria III € 380,00 + iva cad.
Categoria II € 550,00 + iva cad.
Categoria IV € 380,00 + iva cad.
Sorveglianza annuale (per tutte le categorie) € 30,00 + iva cad.
Prezzo con sconto quantità Categoria I e II (per le Categorie III e IV chiamare in ABI):
N° Addetti
Categoria I
Categoria II
per 1 - 2 addetti
€ 650,00 + IVA cad.
€ 550,00 + IVA cad.
per 3 addetti
€ 640,00 + IVA cad
€ 540,00 + IVA cad.
Il pagamento dell’Esame dovrà essere effettuato ad APAVE ITALIA CPM - Banco Posta
IBAN: IT60 P076 0111 2000 0001 3958 251 - Causale: Nome persona e denominazione azienda
L’esame pratico prevede anche una prova di brasatura. Si consiglia, pertanto, di fare esperienza
con tubo di rame ø 12.
A seguito dell’iscrizione, sarete da noi contattati per la compilazione dei documenti per istituire la
pratica. Chi lo desidera, può ritirare per tempo il libro di testo.
Data.....................................
Firma ..........................................................
Prego compilare e restituire via fax 030 2092793 o via e-mail [email protected].
N.B. Le imprese iscritte alla CCIAA di Brescia potranno richiedere il finanziamento del 50% sui costi sostenuti per corsi di formazione professionale
se sarà rinnovato il bando dalla Camera stessa.
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Quesiti canne fumarie
Salve volevo chiedere delle informazioni riguardo a delle specifiche tecniche sulle normative
riguardo a canne fumarie e cosa fare quando vado ad effettuare le prove fumi, illustro i casi:
- se una stufa a legna con potenza inferiore ai 10 kW non ha il camino intubato cosa devo fare?
posso far funzionare la stufa o devo obbligare il cliente ad intubare la canna?
- se ho una caldaia tipo B e la canna fumaria non è intubata?posso dichiarare che l'impianto può
funzionare?anche nelle canne fumarie collettive dei condomini?
- se durante una rapporto di controllo ho una caldaia tipo C che scarica a parete, devo obbligarli
o scaricare a tetto oppure è un obbligo solo in caso di sostituzione?
grazie
Rispondiamo dividendo i quesiti in vari punti.
1. Una stufa a legna non ha l’obbligo di avere il camino intubato se il camino utilizzato è
conforme alla UNI 10683:2012.
Se constata che il camino utilizzato non è a norma, certamente la stufa non può restare in
esercizio e si deve provvedere all’adeguamento, eventualmente intubando a norma UNI
10683:2012.
2. Come sopra detto, se il camino in cui scaricano i fumi della caldaia di tipo B è a norma
secondo la UNI 7129, non vi è necessità di intervento.
Se vi sono dei problemi si può risolvere intubando a norma UNI 7129.
Nelle canne fumarie collettive ramificate è materialmente impossibile procedere ad
intubamento e comunque con le CCR serve sempre un progetto di un termotecnico.
3. Scarico a parete.
La UNI 7129 lo prevede come a norma nel rispetto di distanze tabulate.
La normativa nazionale consente lo scarico a parete nel caso di impedimento tecnico a
portare a tetto lo scarico e nel rispetto di precise prescrizioni, Legge 90:2013 e D.Lg.
102:2014 e s.s.m.i.
In Regione Lombardia il Regolamento di Igiene impone lo scarico a tetto, fatte salve
eventuali deroghe da richiedere.
Se durante un controllo trova una caldaia con scarico a parete, deve, come di norma,
verificare l’esistenza di una Dichiarazione di Conformità che dovrebbe riportare gli estremi
della deroga ottenuta dal Comune e dall’ASL per scaricare a parete.
In caso contrario deve chiedere all’utente di inoltrare immediatamente la deroga al
Comune ed all’ASL oppure di scaricare a tetto; se non si vuol provvedere in tal senso, lei
deve compilare il Rapporto di Controllo tipo 1A segnalando che manca la D.C. barrando
l’apposita casella, segnando che il canale da fumo o condotto di scarico non sono idonei
barrando l’apposita casella e riportare nelle Raccomandazioni che la caldaia scarica a
parete non in regola.
TRATTAMENTO ACQUA
D. Il D.M. 26 giugno 2015 e il D.D. 6480 del 30 luglio 2015 della Regione Lombardia, danno
indicazioni per impianti nuovi o edifici ristrutturati, ma per la semplice sostituzione di generatori di
calore, inferiori o superiori ai 35 kW, come dobbiamo comportarci ?
R. Il D.M. 26 giugno 2015 nell’Allegato 1 - art. 2.3 Prescrizioni - comma 5 e con le identiche parole
per la Regione Lombardia il D.D. 6480 del 30 luglio 2015 nell’Allegato all’art. 5 PRESCRIZIONI
COMUNI PER GLI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE, GLI EDIFICI OGGETTO DI
RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI O GLI EDIFICI SOTTOPOSTI A RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA successivamente come Requisiti comuni a tutte le tipologie di intervento stabilisce al
comma 5.7
In relazione alla qualità dell’acqua utilizzata negli impianti termici per la climatizzazione invernale,
con o senza produzione di acqua calda sanitaria, ferma restando l’applicazione della norma tecnica
UNI 8065, è sempre obbligatorio un trattamento di condizionamento chimico. Per impianti di potenza
termica del focolare maggiore di 100 kW e in presenza di acqua di alimentazione con durezza totale
maggiore di 15 gradi francesi, è obbligatorio un trattamento di addolcimento dell’acqua di impianto.
Per quanto riguarda i predetti trattamenti si fa riferimento alla norma tecnica UNI 8065.
Alla luce di quanto sopra precisato In relazione alla qualità dell’acqua utilizzata , anche in caso di
sostituzione di generatori di calore di qualsiasi potenzialità, si dovrà rispettare quanto prescritto.
Nel caso di interventi per le manutenzioni previste, in assenza di trattamento acqua, nel Rapporto di
controllo Gruppi Termici – Allegato 1A e 1B si dovrà riportare: la durezza totale dell’acqua, se il
trattamento non è richiesto o se è assente.
SOSTITUZIONE CALDAIA
D. Mi hanno chiesto di sostituire una caldaia a camera aperta in una villetta con camino singolo.
Giusta precisazione della Regione Lombardia del 24-09-2015, non essendo in presenza di C.C.R.,
posso installare una caldaia a tiraggio forzato di resa adeguata, intubando l’espulsione dei fumi ma
non la ripresa aria.
La ripresa da esterno, data la posizione della caldaia, comporterebbe una tubazione che
attraverserebbe tutta la stanza, difficoltosa per la presenza di pensili e comunque non esteticamente
bella.
Posso riprendere l’aria da un androne, vano scale ?
Diversamente posso prendere aria dalla stessa cucina trasformando la caldaia in B 22 ?
R.
1. Va bene l’installazione di una caldaia a camera stagna.
2. A – La ripresa da un androne aperto esterno è consentita
B – Da un vano scale no, come prescritto dalla UNI 7129-2 :2015 al punto 5.1.2
3. Trasformare la caldaia in B 22 vuol dire installare una caldaia a camera aperta tipo B che è
consentito purché il modello possa essere installato con tale modalità e verificando le adeguate
aperture di ventilazione ed aerazione.
Filettato o saldato ?
D. Mi hanno contestato una tubazione gas Ø 2” ½ ( DN 65 ) eseguita in ferro nero con giunti
filettati.
E’ giusto ?
R. La UNI EN 1775:2007 “Tubazione di gas negli edifici – Pressione massima di esercizio minore
o uguale a 5 bar” che riguarda i gas della I – II – III famiglia ( gas manifatturati – metano – GPL )
della 4a - 5a - 6a e 7a specie , “tubazioni che si trovano tra il punto di consegna del gas e il
collegamento degli apparecchi a gas” al punto 5.2.1.1 “I giunti filettati per tubazioni devono essere
conformi alle EN … I giunti filettati nei tubi di acciaio sono permessi solo fino a DN 50” ( Ø 2” )
Certamente le portate della tubazione in questione comportano una progettazione da parte di tecnico
qualificato che avrebbe dovuto precisare le norme UNI applicate.
La UNI 7129-1:2015 al punto 4.3.1.1.1 Giunzioni per tubi di acciaio si specifica
Le giunzioni dei tubi di acciaio possono essere realizzate:
•
raccordi con estremità filettata conformi alla UNI 10226-12 e UNI EN 10226-2, nel caso di
tubi di acciaio non legato ( UNI EN 10255 );
•
saldatura di testa per fusione, nel caso di tubi di acciaio non legato ( UNI EN 10255 );
•
raccordi a pressare di ghisa malleabile o altro materiale ………
ma non si precisa limiti di diametro che nelle varie tabelle ai punti 4.3.1.1.a –b – c giunge fino al
2” ( DN 50 ) diversamente da quanto era previsto nella precedente 7129-1:2008 che giungeva fino a
3” (DN 80).
Dato che la UNI 7129 si riferisce solo ad impianti domestici, per collegamento di apparecchi max di
35 kW , prendere in considerazione un 2” è già un caso particolare, considerando che il Ø 1”1/4
(DN 32) può portare i necessari 4 mc. di metano a 100 ml.
La UNI 11528:2014 Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW al punto 5.3.3.1.2
Giunzioni e rubinetti di acciaio non legato secondo UNI EN 10255 precisa:
Le giunzioni dei tubi d’acciaio UNI EN 10255 possono essere realizzate utilizzando:
•
parti e raccordi con estremità filettate conformi alla UNI EN 103226-1 e UNI EN 10226-2.
Per diametri superiori a DN 50 non sono consentire le giunzioni filettate.
La sua realizzazione pertanto non è a norma.
Svuotamento impianti idrici
D. Buongiorno, volevamo chiedere un’informazione anche per sapere se c’è qualche riferimento di
prassi o normativo in merito a ciò;
in fase di realizzo di nuovo impianto termico/sanitario, che viene riempito d’acqua per testarne la
tenuta, nel caso in cui il cliente, per vari motivi, non riesca a far ultimare i lavori prima della
stagione invernale, a chi compete il costo di svuotare l’impianto termico/sanitario per evitarne il
gelo (visto che non è in funzione)?
L’installatore è obbligato a farlo gratuitamente o ha ragione a richiedere il prezzo di tale lavoro al
cliente ?
R. Non esiste una prassi o riferimento normativo specifico, ma le clausole dovrebbero essere le
condizioni riportate nel contratto, se esiste, stipulato tra Committente ed Installatore.
Se, per esempio, nel contratto sono indicate delle date di inizio e fine lavori e, per cause non
dipendenti dall’installatore, tali date non vengono rispettate, comportando pertanto delle opere
aggiuntive, l’installatore a nostro avviso “potrebbe” richiedere un compenso; dipende sempre dal
rapporto che si ha e si vuole mantenere con il cliente per il quale si deve ancora completare l’opera.
Diverso discorso se i lavori sono stati sospesi senza programma di successiva ultimazione.
In tale caso, nella Dichiarazione di Conformità che si redigerà per i lavori eseguiti, si evidenzierà
che l’impianto è stato lasciato in pressione per il collaudo avvenuto e non svuotato per evitare
eventuali corrosioni e che si dovrà provvedere agli interventi antigelo del caso.
Aperture di ventilazione.
D. Ho eseguito in un appartamento l’impianto del gas per alimentare la caldaia ed ho predisposto
per i fornelli l’allacciamento, con tappo di chiusura sulla derivazione.
Dato che l’utente ha installato il piano di cottura ad induzione, ho previsto la regolare cappa ma
non il foro per la ventilazione reputando che l’ “afflusso dell’aria necessaria alla combustione”
non sussistesse.
La Società di Erogazione Gas mi ha contestato che senza foro di ventilazione in cucina non poteva
approvare l’installazione del contatore.
Devo obbligatoriamente provvedere ?.
R. Per ragioni di sicurezza SI.
La UNI 7129:2008 esplicitamente al punto 5.1 Locale d’installazione di apparecchi di cottura
prescrive:
Il locale d’installazione di un apparecchi di cottura deve essere sempre aerato e ventilato.
La UNI 7129:2015 al punto 4.3.1 Locale d’installazione di apparecchi di cottura nuovamente
ribadisce:
Il locale d’installazione di un apparecchi di cottura deve essere sempre aerabile e dotato di sistemi
di esalazione; il locale deve essere ventilato, salvo quanto riportato nel punto A.2
Gli accertatori della pratica per concede l’utenza, vedendo che in cucina è predisposta una presa del
gas per il piano di cottura, anche se momentaneamente non collegata, per essere sicuri che
all’eventuale momento di utilizzo tutto sia a norma ed in sicurezza, richiedono giustamente anche
l’apertura di ventilazione.
L’obiezione che successivamente, chi volesse collegare la presa gas per alimentare un piano di
cottura dovrà provvedere, per operare a norma, a fare il foro di ventilazione e rilasciare la relativa
Dichiarazione di Conformità, non è bastante perché nessuna documentazione giungerebbe alla Ditta
Erogazione Gas per certificarne l’uso in sicurezza.
ANGOLO ELETTRICO
a cura dello Studio Tecnico
N. 2/2016
Filippini Per. Ind. Alessandro
[email protected]
Tel. 3286657839
Quando le norme si fanno troppo spigolose…
DICO … SEMPRE MEGLIO PENSARCI
PRIMA
Questo lavoro non solo diventa più esigente e
difficile, ma anche “rimanere a galla” diventa
una sfida contro tutto e tutti. Ed in tutto
questo la DICO (dichiarazione di conformità)
sembra l’ultima cosa a cui pensare. Eppure è
una delle prime cose che un giudice controlla.
Ecco alcune trappole da evitare:
Trappola 1: Il cliente chiede di avere la
dichiarazione di conformità a metà lavori.
L’installatore, messo sotto pressione, cede
alla richiesta illecita del cliente.
Ora, come purtroppo a volte accade, il cliente
smette di pagare gli avanzamenti lavori.
L’installatore allora smette di proseguire i
lavori. Ora, che può fare l’installatore? Andare
davanti al giudice a discutere del perché non
ha finito in tempo i lavori, con il giudice che
tiene
in
mano
un
documento
in
cui
l’installatore dichiarava che i lavori erano già
conclusi da tempo?
Conclusione: le dichiarazioni di conformità
di un impianto non ancora eseguito non si
possono e non si devono fare.
Trappola 2: Il cliente chiama l’installatore
per completare finalmente l’impianto elettrico
come da progetto elettrico. L’installatore si
rende conto che la normativa nel frattempo è
cambiata e perciò certe scelte progettuali non
vanno più bene.
Per non perdere il lavoro o disturbare il
cliente, l’installatore procede comunque. Il
lavoro viene in seguito contestato e il cliente
decide di non pagare. Il progettista sostiene
che il progetto era corretto per il tempo che
era stato redatto, ma che la data della DICO
fa riferimento ad altre normative, quindi il
cliente ha ragione ha contestare il lavoro.
L’installatore rimane solo e senza soldi.
Conclusione: le dichiarazioni di conformità
di un impianto devono riflettere l’applicazione
delle
norme
più
recenti.
Nel
dubbio
consultare un progettista, prima di fare un
impianto sbagliato.
Trappola 3: Il cliente chiede di avere la
dichiarazione
di
conformità
dell’intero
impianto, a seguito di un intervento parziale.
Opzione A: L’installatore fa la dichiarazione di
conformità per tutto l’impianto, ma dichiara il
falso e si assume la responsabilità per ciò che
non ha fatto.
Opzione B: L’installatore fa (o fa fare da un
progettista) la dichiarazione di rispondenza
per l’esistente e poi esegue la dichiarazione di
conformità dei nuovi impianti.
Conclusione: scegliere sempre l’opzione B.
Trappola 4: Il cliente chiede di fare solo una
parte dei lavori previsti dal progetto, per
risparmiare ovviamente.
Se
l’installatore
fa
la
dichiarazione
di
conformità dell’impianto rischia di assumersi
la responsabilità di certificare come a norma
un impianto mai finito.
Conclusione:
per
evitare
problemi
l’installatore deve:
-
farsi dare incarico scritto ove si evince
che i lavori elettrici sono parziali;
-
segnalare gli impianti mancanti o
incompleti in forma scritta, con firma
del cliente per accettazione.
ELETTRODUBBIO
a cura di Angelo Baggini
Università degli Studi di Bergamo
Dipartimento Ingegneria Industriale
Elettro 1/2016, ed. Tecniche Nuove
SE L’IMPIANTO INDUSTRIALE E’ REALIZZATO PRIMA DEL 1990
D. Sono il responsabile tecnico di un piccolo stabilimento produttivo.
Il funzionario ASL che è venuto a verificarci richiede la dichiarazione di corrispondenza degli
impianti elettrici che non abbiamo, essendo gli stessi precedenti al 1990 e mai modificati
successivamente.
Si tratta di una richiesta lecita oppure posso far valere le mie ragioni?
R. Per semplicità mi riferisco direttamente al caso in esame (impianto elettrico in ambito
industriale):
l'impianto elettrico ricadeva nell'ambito di applicazione della L. 46/90 (art. 1, comma 2), la L. 46/90
imponeva I'adeguamento degli impianti elettrici (indipendentemente dalla destinazione d'uso) entro
3 anni dall'entrata in vigore della legge, alle disposizioni del suo art. 7 0.e. impianto realizzato a
regola d'arte, impianto di terra e interruttori differenziali o altri sistemi di protezione equivalenti), se
I'adeguamento richiedeva lavori di rifacimento parziale o totale, integrazione etc, chiaramente, per
quelle opere, era necessario rilasciare la dichiarazione di conformità.
Se I'impianto fosse già adeguato, nulla si dovrebbe fare, anche se:
• chiaramente è facoltà del proprietario farsi rilasciare un attestato (ma questo non sta scritto da
alcuna parte);
• il DPR 392194, all'art. 6, richiedeva in questi casi che l'evidenza dell'adeguamento fosse data
mediante atto notorio, ma solo con riferimento ad impianti in ambito civile.
In prima battuta non mi sembra di rilevare alcun profilo di obbligatorietà nel caso citato dal
lettore, anche se vale la pena di fare alcune precisazione e considerazioni:
• opportunità & altri obblighi:
ho trovato che sempre più spesso le aziende distributrici di energia elettrica richiedono le
dichiarazioni di rispondenza in caso di variazioni contrattuali nell'erogazione del servizio
(aumenti di potenza etc); potrebbe essere visto comunque come un portarsi avanti;
• tema delle verifiche successive: il DPR 462101 per certi versi "fa storia a sé" (anche se non
dovrebbe essere); mi domando però ... il DM 37/08 è del 2008; dal 2008 al 2015 sono
passati 7 anni e quindi almeno una verifica periodica dovrebbero averla fatta; il verificatore
precedente ha fatto richieste simili?
Esiste poi il DLgs 81/08 che impone al Datore di Lavoro di eseguire una valutazione dei
rischi e, tra questi, anche il rischio elettrico: mi viene da dire che in quella valutazione
potrebbe essere usata invece di una Dichiarazione di rispondenza (DIRI). I luoghi di lavoro
rientravano già nel campo di applicazione di norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
(DPR 547/55).
In conclusione si può quindi affermare che gli impianti elettrici in ambito industriale, realizzati
prima del 13/3/90 non avevano l'obbligo di dare evidenza della conformità ai requisiti di sicurezza
della L.46/90, pertanto la Dichiarazione di rispondenza non è dovuta, ma
potrebbe essere utile averla.
La conclusione spero sia sana, ma lasciatemi fare un'ulteriore riflessione:
almeno il dubbio, carte a parte, che un impianto tanto vecchio sia ancora in "buona salute tecnica"
qualcuno se lo è posto?
Va tutto bene ovviamente, ma possibile che tutte le nostre energie migliori debbano essere sempre
prosciugate da cavilli legali? Sarebbe bello poter dedicare qualche risorsa mentale anche ad
affrontare problemi tecnici e di progresso tecnologico (ce ne sono ancora tanti e ce ne saranno
sempre).
LA SOSTITUZIONE DEI TRASFORMATORI DI CABINA
D. Devo sostituire i vecchi trasformatori di cabina (anno 1994), ma con I'introduzione del nuovo
Regolamento EU 548/14 non posso farlo con modelli equivalenti, ma con macchine con perdite
molto molto minori di quelli precedenti. Ho un dubbio o meglio una preoccupazione legato al
valore del rapporto X/R. Riducendo le perdite non corro il rischio di aumentare la corrente di
cortocircuito? E’ corretto che eventualmente a pari impedenza di corto circuito il valore rms
della corrente di corto a valle non cambia.
Ma il rapporto X/R varia, infatti R diminuisce e, per mantenere la stessa Z, X deve aumentare,
quindi complessivamente X/R aumenta, e con esso il valore di cresta (a cui sono legate le
verifiche della tenuta dinamica dei quadri e del potere di chiusura degli interruttori) a pari valore
rms. In caso di sostituzione di una macchina esistente, potrebbe essere importante fare una
verifica della corrente di corto circuito, per confermare I'adeguatezza del
quadro a valle?
R Domanda estremamente articolata e complessa, ma di indubbia attualità.
Cercherò di fare un po' di ordine dall'inizio.
La riduzione del livello di perdite non ha alcuna influenza pratica sull'impedenza di cortocircuito.
Per essere più precisi: l'intuizione del lettore è corretta, il legame tra livello delle perdite dovute al
carico e impedenza di cortocircuito esiste, tuttavia la tensione di cortocircuito è un vincolo
progettuale ed il costruttore realizzerà una macchina con un dato livello di perdite ed una data
tensione di cortocircuito e quindi la scelta del livello di perdite non influenza il livello di
cortocircuito a valle del trasformatore. Il lettore non indica la potenza del trasformatore al quale si
riferisce ma stiamo parlando probabilmente del classico 4% fino a 630 kVA e del 6% da 630 kVA.
Quindi non mi devo aspettare variazioni nel valore efficace (rms) della corrente e il valore di picco?
La resistenza pesa pochi percento sull'impedenza di cortocircuito. Se ragioniamo su due
trasformatori di uguale potenza, riducendo le perdite dovute a carico del 30%, dobbiamo (vuoto per
pieno) della stessa percentuale la R, il che si propaga sull'impedenza totale in misura quasi
trascurabile.
In conclusione riducendo le perdite il valore efficace della corrente di cortocircuito a valle non
cambia sostanzialmente, il valore di picco aumenta, ma non sensibilmente. Una verifica forse è
consigliabile in quei casi in cui la situazione era già tirata. Stiamo comunque parlando di valori
nominali che come noto sono (e sono sempre stati soggetti a tolleranza). La rete a monte, non è
mani cambiata? Probabilmente fin dall'inizio erano stati assunti dei coefficienti di sicurezza che
negli ultimi tempi magari ci dimentichiamo anche.
AZIONAMENTI ELETTRICI E NORME DÌ RIFERIMENTO
D. Quale normativa CE1 posso applicare a degli azionamenti elettrici a giri variabili per motori
asincroni, in bassa tensione 660V o 500V, aventi correnti assorbite superiori a 75 A (ad esempio
da 500A a 1000A)?
R. La principale Norma di riferimento per gli azionamenti elettrici a velocità variabile in bassa
tensione (fino ad 1 kV in ca) con motori in corrente alternata è la EN 61800-2 (CE1 22-17).
Questa Norma ve letta congiuntamente con la Norma CE1 EN 61800-3 relativamente agli aspetti
EMC, la Norma CE1 EN 61800-5-1 relativamente agli aspetti di sicurezza termica elettrica ed
energetica, la Norma CE1 EN 61800-5-2 relativamente agli aspetti di sicurezza funzionale e con la
Norma CE1 EN 61800-7 in caso siano previsti bus di campo.
Per quanto riguarda altri aspetti non specificatamente considerati da queste norme di prodotto, si
deve fare riferimento alle Norme generiche (ad esempio grado IP).
ALIMENTAZIONE ELETTRICA E PROVE
D. Prove di surge in riferimento alla EN 50491-5-2 Tabella 4: che livelli di prova e tipologia di
accoppiamento RC devono essere applicati a una porta di alimentazione in c.c. distribuita ?
In accordo a quanto riportato nell’Allegato B della EN 61000-4-5, considerando che si è in presenza
di linee da sottoporre al test diverse dalla sorgente della rete di alimentazione in bassa tensione, si
ritiene che si debba applicare una tensione di prova con un'impedenza effettiva di 42 Ohm
(generatore con impedenza interna pari a 2 Ohm con un resistore addizionale in serie di 40 Ohm).
FILI DEL TELEFONO E DELL’ ANTIFURTO NELLO STESSO TUBO
D. Sto acquistando casa e ho notato che in un unico tubo passano sia i fili dell'antifurto sia i
fili del telefono.
L'elettricista mi ha detto che non è a norma e quindi dovrei rompere per adeguare I'impianto. E
vero o vuole approfittare?"
R. In linea di principio non è necessario segregare cavi di sistemi di categoria diversa (come quelli
dell'impianto elettrico e quelli dell'impianto di allarme intrusione), a condizione che i cavi siano
isolati per la tensione maggiore (Norma CE1 64-8/5, art. 528.1). 1 cavi dell'impianto telefonico e
dell'impianto di allarme intrusione sono generalmente della medesima categoria (categoria O) e
quindi non esistono ragioni di sicurezza per segregarli.
Possono tuttavia presentarsi problemi di compatibilità elettromagnetica (interferenze reciproche che
possono pregiudicare il funzionamento di uno o di entrambi i sistemi); per questo occorre far
riferimento alle indicazioni del costruttore del sistema.
Per quanto riguarda i cavi degli impianti di allarme intrusione esiste poi una prescrizione specifica
(Norma CE1 79-3, art. 4.1.01) che impone la segregazione dei cavi dell'impianto di allarme dagli
altri cavi, se si vuol conseguire il secondo e terzo livello di prestazione. In altri termini la
coesistenza è vietata se si vuole ottenere un livello di prestazione dell'impianto elevato; altrimenti il
livello di prestazione è declassato al primo. Ovvero se il primo livello soddisfa le esigenze del
lettore, la Norma 79-3 non vieta la coesistenza.
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