BAGNOLO ALLEGATO C RUE Illuminotecnica

COMUNE DI
B A G N O LO I N P I A N O
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
(Art. 29 Legge Rg. 24 Marzo 2000 n° 20 e s.m.i.)
NORME TECNICHE PER LA RIDUZIONE
DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO E PER IL
RISPARMIO ENERGETICO
Ottobre 2013
Studio Alfa S.r.l.- Reggio Emilia
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NORME TECNICHE PER LA RIDUZIONE
DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO E PER IL
RISPARMIO ENERGETICO
PREMESSA
Il presente regolamento è finalizzato a promuovere la riduzione dell’inquinamento luminoso, il
contenimento dei consumi energetici avendo cura di garantire le condizioni minime di sicurezza in
termini di illuminamento e di contrasto di luminanza in attuazione alla L.R. n. 19 del 29/09/2003,
alla D.G.R. n. 2263 del 29 dicembre 2005 “DIRETTIVA PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 2
DELLA LEGGE REGIONALE 29 SETTEMBRE 2003, N. 19 RECANTE NORME IN MATERIA DI
RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E DI RISPARMIO ENERGETICO” e successiva
“CIRCOLARE
ESPLICATIVA
DELLE
NORME
IN
MATERIA
DI
RIDUZIONE
DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO E DI RISPARMIO ENERGETICO”, Determinazione del
Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n.14096 del 12 ottobre 2006.
DISPOSIZIONI GENERALI
Viene considerata fonte di inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale che
si disperda al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata, in particolar modo se
orientata al di sopra della linea dell’orizzonte.
E’ nella Legge quadro sulle aree naturali protette, Legge n. 394 del 6/12/91, che inizia a delinearsi
il concetto di inquinamento luminoso, unito alla necessità di prevenirlo. Esso costituisce infatti uno
spreco energetico ingiustificato, oltre a comportare un’alterazione per l’equilibrio dell’ecosistema e
un impedimento all’osservazione del cielo.
La nuova Legge Regionale prevede una riduzione delle emissioni luminose indesiderate e di una
progettazione adeguata dei nuovi impianti di illuminazione che tenga conto della necessità di
limitare al massimo la dispersione di fasci di luce al di fuori delle superfici da illuminare, oltre che
dei concetti fondamentali in materia di risparmio energetico.
COMPITI ISTITUZIONALI
In seguito all’emanazione della nuova Legge Regionale della Regione Emilia Romagna (L.R. n. 19
del 29/09/03) si rende necessario predisporre uno studio delle fonti luminose da effettuarsi
mediante misure preventive ed eventuali azioni di risanamento che abbiano la finalità di ridurre
l’inquinamento luminoso e di promuovere il contenimento dei consumi energetici.
Tra gli aspetti fondamentali della suddetta norma emergono i seguenti impegni da parte delle
amministrazioni Provinciali e Comunali per la gestione ed il controllo del territorio di competenza:
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Individuare le sorgenti di rilevante inquinamento luminoso da assoggettare ad interventi di
bonifica
Predisporre un abaco dei corpi illuminanti distinto zona per zona
Adeguare il regolamento urbanistico edilizio (RUE) previsto dalla L.R. 20/2000 in materia di
urbanistica
Delineare le fonti illuminati soggette a deroga
Definire le aree naturali protette e gli osservatori astronomici da tutelare
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Le regioni, oltre ad impegnarsi attivamente nella promozione di iniziative di formazione in materia
di illuminazione avvalendosi della collaborazione di tecnici specializzati, possono altresì,
nell’ambito delle azioni previste dal programma triennale regionale di tutela dell’ambiente,
concedere contributi per l’adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica.
COMPITI DEI SOGGETTI ATTUATORI
Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica e privata dovranno essere corredati di
certificazione di conformità e dovranno essere equipaggiati di dispositivi atti a ridurre l’emissione
luminosa del 30% nell’ambito delle fascia notturna. Inoltre gli impianti di illuminazione dei centri
sportivi dovranno essere realizzati in modo da evitare fenomeni di dispersione della luce verso
l’alto.
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DISPOSIZIONI ATTUATIVE
Prescrizioni per i corpi illuminanti
Le apparecchiature che verranno installate nei nuovi impianti dovranno avere una intensità
luminosa massima di 0 cd per 100 lumen a 90° ed olt re e dovranno essere dotati di
equipaggiamento con lampade con la massima efficienza possibile, in relazione alla tecnologia e
allo stato architettonico dei luoghi in cui verranno installate.
Tutti gli apparecchi illuminanti come globi, lanterne o simili dovranno essere schermati o dotate di
idonei dispositivi in grado di contenere e dirigere a terra il flusso luminoso.
Si devono inoltre sostituire le lampade tradizionali con quelle ad alta efficienza, come ad esempio
quelle al sodio a bassa pressione (le meno inquinanti e più efficienti). Sono sempre e comunque
da privilegiare proiettori di tipo asimmetrico o sistemi full cut off (totalmente schermati), che
permettono una più razionale distribuzione dell'illuminamento, direzionando il fascio luminoso
dall’alto verso il basso.
Tutti gli impianti devono essere realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello
minimo di luminanza media mantenuta previsto dalle norme di sicurezza, qualora esistenti, o, in
assenza di queste, valori di luminanza media mantenuta omogenei e, in ogni caso, contenuti entro
il valore medio di una candela al metro quadrato;
realizzati ottimizzando l'efficienza degli stessi, e quindi impiegando, a parità di luminanza,
apparecchi che conseguono impegni ridotti di potenza elettrica e condizioni ottimali di interasse dei
punti luce;
I requisiti in oggetto non si applicano per le sorgenti interne ed internalizzate, per quelle in impianti
con emissione complessiva al di sopra del piano dell'orizzonte non superiore ai 2250 lumen,
costituiti da sorgenti di luce con flusso totale emesso in ogni direzione non superiore a 1500 lumen
cadauna, per quelle di uso temporaneo che vengono spente entro le ore venti nel periodo di ora
solare ed entro le ventidue nel periodo di ora legale, per gli impianti di modesta entità e per gli
impianti per i quali e' concessa deroga, cosi' come definito dalle direttive di cui all'articolo 2,
comma 2, lettera a) della L.R. 19/2003.
L'illuminazione di impianti sportivi deve essere realizzata in modo da evitare fenomeni di
dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti. Per tali impianti e' consentito
l'impiego di lampade diverse da quelle previste al comma 1, lettera b) della L.R. 19/2003.
E' fatto divieto di utilizzare in modo permanente fasci di luce roteanti o fissi a scopo pubblicitario.
L'illuminazione degli edifici deve avvenire di norma dall'alto verso il basso. Solo in caso di
illuminazione di edifici classificati di interesse storico-architettonico e monumentale e di quelli di
pregio storico, culturale e testimoniale i fasci di luce possono essere orientati dal basso verso
l'alto. In tal caso devono essere utilizzate basse potenze e, se necessari, dispositivi di
contenimento del flusso luminoso disperso come schermi o alette paraluce.
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Norme di riferimento per le nuove progettazioni
Le progettazioni devono essere eseguite a regola d'arte seguendo le disposizioni delle NORME
CEI ed UNI in vigore. In particolare si fa riferimento ai sotto elencati fascicoli:
Norme e tabelle UNI
• UNI 11248:2007 Illuminazione stradale - Selezione delle categorie illuminotecniche
• UNI EN 13032-1:2005 Luce e illuminazione - Misurazione e presentazione dei dati
fotometrici di lampade e apparecchi di
• UNI EN 13032-2:2005 Luce e illuminazione - Misurazione e presentazione dei dati
fotometrici di lampade e apparecchi di illuminazione - Parte 2: Presentazione dei dati per
posti di lavoro in interno e in esterno illuminazione - Parte 1: Misurazione e formato di file
• UNI EN 13201-3:2004 Illuminazione stradale - Parte 3: Calcolo delle prestazioni
• UNI EN 13201-4:2004 Illuminazione stradale - Parte 4: Metodi di misurazione delle
prestazioni fotometriche
• UNI 10819:1999 Luce e illuminazione - Impianti di illuminazione esterna - Requisiti per la
limitazione della dispersione verso l alto del flusso luminoso
• UNI EN 12665:2011 Luce e illuminazione - Termini fondamentali e criteri per i requisiti
illuminotecnici
• UNI 11356:2010 Luce e illuminazione - Caratterizzazione fotometrica degli apparecchi di
illuminazione a LED
• UNI CEI ISO 80000-7:2009 Grandezze ed unità di misura - Parte 7: Luce
• EC 1-2007 UNI EN 13201-3:2004 Illuminazione stradale - Parte 3: Calcolo delle prestazioni
• UNI 11095:2011 Luce e illuminazione - Illuminazione delle gallerie stradali
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Fasc. 6578 CEI 0-2 Guida per Ia definizione della documentazione di progetto degli impianti
elettrici
Fasc. 6366 CEI 0-10 Guida alla manutenzione degli impianti elettrici
Fasc. 6613 CEI 0-11 Guida alla gestione in qualità delle misure per Ia verifica degli impianti
elettrici ai fini della sicurezza
Fasc. 7528 CEI 0-14 DPR 22 ottobre 2001, n.462 Guida aIl'appIicazione del DPR 462/01
relative alla semplificazione del procedimento per Ia denuncia di installazioni e dispositivi di
protezione contro Ie scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra degli impianti
elettrici e di impianti elettrici pericolosi
Fasc 8231 CEI 0-15 manutenzione delle cabine elettriche MT/BT dei clienti/utenti finali
Fasc. 5862 CEI EN60439-1 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per
bassa tensione (quadri BT)Parte 1: Apparecchiature soggette a prove di tipo (AS) e
apparecchiature parzialmente soggette prove di tipo (ANS)
Fasc.7543 CEI EN60439-1/A1 Apparecchiature assiemate dl protezione e dl manovra per
bassa tensione (quadri BT) Parte 1: Apparecchiature soggette a prove di tipo (AS) e
apparecchiature parzialmente soggette prove di tipo (ANS)
Fasc. 5863 CEI EN60439-2 Apparecchiature assiemate dl protezione e dl manovra per
bassa tensione (quadri elettrica per bassa tensione) Parte 2: Prescrizioni particolarl per i
condotti sbarre
Fasc. 5922 CEI EN60439-2/Ec Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per
bassa tensione (quadri elettrici per bassa tensione) Parte 2: Prescrizioni particolari per i
condotti sbarre
Fasc. 8452 CEI EN60439-2lA1 Apparecchiature assiemate di proiezione e di manovra per
bassa tensione (quadri elettrici per bassa tensione) Parte 2: Prescrizioni particolari per i
condotti sbarre
Fasc. 3345C CEI EN60439-3/A2 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra
per bassa tensione (quadri BT) Parte 3: Prescrizioni particolari per apparecchiature
assiemate di protezione e di manovra destinate ad essere installate in Luoghi dove
personale non addestrato ha accesso al loro uso Quadri di distribuzione (ASD)
Fasc. 3445C CEI ENGO439-3 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per
bassa tensione (quadri BT) Parte 3: Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate
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di protezione e di manovra destinate ad essere installate in Luoghi dove personale non
addestrato ha accesso al Ioro uso Quadri di distribuzione (ASD)
Fasc. 7891 CEI EN60439-4 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per
bassa tensione (quadri BT)Parte 4: Prescrizlonl particolari per apparecchiature assiemate
per cantiere (ASC)
Fasc. 5756 CEI 17-43 Metodo per Ia determinazione delle sovratemperature, mediante
estrapolazione, per Ie apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa
tensione (quadri BT) non di serie (ANS)
Fasc. 5120 CEI 17-70 Guida aIl'appIicazione delle norme dei quadri di bassa tensione
Fasc. 10144 CEI EN61439-1 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per
bassa tensione (quadri BT) Parte 1: Regole generali
Fasc. 11782 CEI EN61439-1 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per
bassa tensione (quadri BT) Parte 1: Regole generali
Fasc. 10145 CEI EN61439-2 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per
bassa tensione (quadri BT) Parte 2: Quadri di potenza
Fasc. 11783 CEI EN61439-2 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per
bassa tensione (quadri BT) Parte 2: Quadri di potenza
Fasc. 3516 CEI-UNEL35024/1 Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o
termoplastico per tensione nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V
in corrente continua Portate di corrente in regime permanente per posa in aria
Fasc. 3517 CEI-UNEL35024/2 Cavi elettrici ad isolamento minerale per tensioni nominali
non superiori a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua Portate di
corrente in regime permanente per posa in aria
Fasc. 4610 CEI-UNEL35024/1;Ec Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o
termoplastico per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V
in corrente continua Portate di corrente in regime permanente per posa in aria
Fasc. 5757 CEI-UNEL35011 Cavi per energia e segnalamento. Sigle di designazione
Fasc. 5777 CEI-UNEL35026 Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico 0 termoplastico
per tensioni nominali di 1000 Vin corrente alternata e 1500 V in corrente continua. Portate
di corrente in regime permanente per posa interrata
Fasc. 6755 CEI-UNEL00722 Identificazione delle anime dei cavi
Fasc. 6729 CEI-UNEL35012 Contrassegni e classificazione dei cavi in relazione al fuoco
Fasc. 6756 CEI-UNEL35011;V1 Cavi per energia e segnalamento Sigle di designazione
Fasc. 7424 CEI-UNEL3553 Cavi per energia isolati con polivinilcloruro non propaganti
I'incendio e a ridotta emissione di alogeni - Cavi unipolari senza guaina con conduttori rigidi
Tensione nominale U0/U: 450/750 V
Fasc. 7423 CEI-UNELSEW52 Cavi per energia isolati con polivinilcloruro non propaganti
I'incendio e a ridotta emissione di alogeni Cavi unipolari senza guaina con conduttori
flessibili Tensione nominale U0/U: 450/750 V
Fasc. 7405 CEI-UNEL00721 Colori di guaina dei cavi elettrici
Fasc. 9737 CEI-UNEL35023 Cavi per energia isolati in gomma o con materiale
termoplastico aventi grado di isolamento non superiore a 4 Cadute di tensione
Fasc. 9738 CEI-UNEL35027 Cavi di energia per tensione nominale U da 1 kV a 30 kV
Portate di corrente in regime permanente - Posa in aria ed interrata
Fasc. 10648 CEI-UNEL35012 Contrassegni e classificazione dei cavi In relazione al fuoco
Fasc. 9054 CEI 20-20/15 Cavi con isolamento termoplastico con tensione nominale non
superiore a 450/750 V Parte15: Cavi unipolari isolati con mescola termoplastica senza
alogeni, per installazioni fisse
Fasc. 5640 CEI 20-27 Cavi per energia e per segnalamento Sistema di designazione
Fasc. 6337 CEI 20-27:V1 Cavi per energia e segnalamento Sistema di designazione
Fasc.8693 CEI 20-27:V2 Cavi per energia e per segnalamento Sistema di designazione
Fasc. 4831 CEI20-40 Guida per I'uso di cavi armonizzati a bassa tensione
Fasc. 7403 CEI 20-40;V2 Guida per I'uso di cavi armonizzati a bassa tensione
Fasc. 7402 CEI 2040;V1 Guida per I'uso di cavi armonizzati a bassa tensione
Fasc.9629 CEI 20-40;V3 Guida per |'us0 di cavi armonizzati a bassa tensione
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Fasc.10647 CEI 2040;V4 Guida per |'us0 di cavi armonizzati a bassa tensione
Fasc. 5836 CEI 20-65 Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico, termoplastico e
isolante minerale per tensioni nominali non superiori a 1000 Vin corrente alternate e 1500 V
in corrente continua. Metodi di verifica termica (portata) per cavi raggruppati in fascio
contenente conduttori di sezione differente
Fasc. 5015 CEI20-67 20 Guida per I'uso dei cavi 0,6/1 kV
Fasc. 9741 CEI2067:V1 Guida per I‘uso dei cavi 0,6/1 kV
Fasc. 9880 CEI2089 20 70 Guida aII’uso e all’installazione dei cavi elettrici e degli
accessori di MT
Fasc. 10217 CEI 20-91 Cavi elettrici con isolamento s guaina elastomerici senza alogeni
non propaganti Ia fiamma con tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente
alternata e 1500 V in corrente continua per applicazioni in impianti fotovoltaici
Fasc.10779 CEI 20-91:V1 Cavi elettrici con isolamento e guaina elastomerici senza alogeni
non propaganti Ia Gamma per applicazioni in impianti fotovoltaici
Fasc. 11469 CEI 20-105 Cavi elettrici resistenti al fuoco, non propaganti Ia fiamma, senza
alogeni, con tensione nominale 100/100 V per applicazioni in sistemi fissi automatici di
rivelazione e dl segnalazione allarme d'incendio
Fasc. 11654 CEI 20-106 Cavi elettrici con isolamento reticolato non propaganti Ia fiamma,
con tensione nominale non superiore a 450/750V destinati alla ricarica dei veicoli elettrici
Fasc. 7204 CEI 23-51 Prescrizioni per Ie realizzazioni, Ie verifiche e Ie prove dei quadri di
distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare
Fasc.6329 CEI 23-73 Colonne e torrette a pavimento per installazioni elettriche
Fasc. 9123 CEI 23-98 Guida aII'uso corretto di interruttori differenziali per installazioni
domestiche e similari
Fasc. 9631 E CEI EN50425 Apparecchi di comando non automatici per installazione
elettrica fissa per uso domestico e similare - Norma collaterale - Apparecchi di comando
non automatici per vigili del fuoco per insegne Luminose e apparecchi d'illuminazione
interni ed esterna
Fasc. 9418 CEI 23-101 Dispositivi di richiusura automatica per interruttori automatici,
interruttori differenziali con o senza sganciatore di sovracorrente per usi domestici e similari
Fasc. 11063 CEI EN50085-2-4 Sistemi di canali e di condotti per Installazioni elettriche
Parte 2-4: Prescrizioni particolari per colonne e torrette
Fasc.10638 CEI EN50085-2-4 Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche
Parte 2-4: Prescrizioni particolari per colonne e torrette
Fasc. 11883 CEI EN50557 Prescrizioni per dispositivi di richiusura automatica per
interruttori automatici, interruttori differenziali con o senza sganciatori di sovracorrente per
usi domestici e similari
Fasc. 7177 CEI EN60079-10 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per Ia presenza
di gas Parte 10: Classificazione del Iuoghi pericolosi
Fasc. 7297 CEI EN60079-14 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per Ia presenza
di gas Parte 14: Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per Ia presenza di
gas (diversi dalle miniere)
Fasc. 10204 CEI EN60079-14 Atmosfere esplosive Parte 14: Progettazione, scelta e
installazione degli impianti elettrici
Fasc. 9533 CEI EN6007917 Atmosfere esplosive Parte 17: Verifica e manutenzione degli
impianti elettrici
Fasc. 11796 CEI 3135 Atmosfere esplosive Guida alla classificazione dei Iuoghi con
pericolo di esplosione per Ia presenza di gas in applicazione della Norma CEI EN 6007910-1 (CEI 31-87)
Fasc. 9049C CEI 3156 Costruzioni per atmosfere esplosive per Ia presenza di polveri
combustibili Guida aII'applicazione della Norma CEI EN 61241-10 (CEI 31-66)
"Classificazione delle aree dove sono o possono essere presenti polveri esplosive"
Fasc. 8290 CEI EN61241-10 Costruzioni elettriche destinate ad essere utilizzate in
presenza di polveri combustibili Parte 10: Classificazione delle aree dove sono o possono
essere presenti polveri combustibili
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Fasc. 8293 CEI EN61241-14 Costruzioni elettriche destinate ad essere utilizzate in
presenza di polveri combustibili Parte 14: Scelta ed installazione
Fasc. 11639 CEI EN61241-14 Costruzioni elettriche destinate ad essere utilizzate in
presenza di polveri combustibili Parte 14: Scelta ed installazione
Fasc. 10156 CEI EN60079-101 Atmosfere esplosive Parte 10-1: Classificazione dei Luoghi.
Atmosfere esplosive per Ia presenza di gas
Fasc.10149 CEIEN60079-102 Atmosfere esplosive Parte 10-2: Classificazione dei Iuoghi Atmosfere esplosive per Ia presenza di polveri combustibili
Fasc.11024 CEI 31-98 Impianti elettrici in Luoghi con pericolo di esplosione per Ia presenza
dl polveri combustibili, già utilizzati prima del 30 GIUGNO 2003 Verifica del rispetto delle
prescrizioni minime stabilite dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, titolo XI, come integrato e
modificalo dal D.Lgs. 106/09, peri diversi tipi di zone.
Fasc. 5964C CEI 64-2 Impianti elettrici nei Iuoghi con pericolo di esplosione Prescrizioni
specifiche per Ia presenza di polveri infiammabili e sostanze esplosive
Fasc. 6991 CEI EN50107-1 Installazioni di insegne e di tubi Luminosi a scarica funzionanti
con tensione a vu0to superiore a 1kV ma non superiore a 10 kV Parte 1: Prescrizioni
generali
Fasc. 7686 CEI EN50107-1/A1 Installazioni di insegne e di tubi Luminosi a scarica
funzionanti con tensione a vuoto superiore a 1kV ma non superiore a 10 kV Parte 1:
Prescrizioni generali
Fasc. 10784 CEI-UNEL36762 Identificazioni e prove da utilizzare per cavi per sistemi di
categoria o in relazione alla consistenza in condutture contenenti cavi per sistemi di I
categoria
Fasc. 7427 CEI 46-136 Guida alle Norme per Ia scelta e Ia posa dei cavi per impianti di
comunicazione
Fasc. 4618 CEI 64-7 Impianti elettrici di illuminazione pubblica
Fasc. 10928 CEI 64-7 Impianti di illuminazione situati aII’esterno con alimentazione serie
Fasc. 9490 CEI 64-8V1 impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a
1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua
Fasc. 9826 CEI 64-8;\/2 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a
1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua
Fasc. 11062 CEI 64-8;V3 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a
1000 V in corrente alterata e a 1500 V in corrente continua
Fasc.8608 CEI 64-8/1 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a
1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua Parte 1: Oggetto, scopo e
principi fondamentali
Fasc. 8609 CEI 64-8/2 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a
1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua Parte 2: Definizioni
Fasc. 8610 CEI 64-86 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a
1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua Parte 3: Caratteristiche
generali
Fasc. 8611 CEI 64-8/4 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a
1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua Parte 4: Prescrizioni per Ia
sicurezza
Fasc. 8612 CEI 64-8/5 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a
1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua Parte 5: Scelta ed installazione
dei componenti elettrici
Fasc. 8613 CEI 64-8/6 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a
1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua Parte 6: Verifiche
Fasc. 8614 CEI 64-8/7 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a
1000 V in corrente alternate e a 1500 V in corrente continua Parte 7: Ambienti ed
applicazioni particolari
Fasc. 8706 CEI 64-14 Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori
Fasc. 4830 CEI 64-15 64 Impianti elettrici negli edifici pregevoli per rilevanza storica e/o
artistica
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Fasc. 5236 CEI R064·004 64 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore
a 1000 V In corrente alternata e a 1500 Vin corrente continua Protezione contro le
interferenze elettromagnetiche (EMI) negli impianti elettrici
Fasc. 11567 CEI 64-18 Effetti della corrente elettrica attraverso il corpo umano e degli
animali domestici Parte 1: Aspetti generali
Fasc. 8288 CEI 64-100/1 Edilizia residenziale Guida per Ia predisposizione delle
infrastrutture per gli impianti elettrici, elettronici e per Ie comunicazioni Parte 1: montanti
degli edifici
Fasc. 9633 CEI 64-100/1;V1 Edilizia residenziale Guida per Ia predisposizione delle
infrastrutture per gli impianti elettrici, elettronici e per teIecomunicazloni Parte 1: Montanti
degli edifici
Fasc. 11076 CEI 64-100/3 Edilizia Residenziale Guida per Ia predisposizione delle
infrastrutture per gli impianti elettrici, elettronici e per Ie comunicazioni Parte 3: case
unifamiliari, case a schiera ed in complessi immobiliari (residence)
Fasc. 7522 CEI 11-27 Lavori su impianti elettrici
Fasc. 7523 CEI EN 50110-1 Esercizio degli impianti elettrici
Fasc. 5180 CEI 81-3 Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno e per chilometro
quadrato dei Comuni d’ItaIia, in ordine alfabetico
Fasc. 5457 CEI EN50164-1 Componenti per Ia protezione contra i fulmini (LPC) Parte 1:
Prescrizioni per i componenti di connessione
Fasc. 9079 CEI EN 50164-1/A1 Componenti per Ia protezione contro fulmini (LPC) Parte 1:
Prescrizioni per I componenti dl connessione
Fasc. 10406 CEI EN50164-1 Componenti per Ia protezione contro fulmini (LPC) Parte 1:
Prescrizioni per I componenti dl connessione
Fasc. 9491 CEI 81-10:V1 Protezione contro i fulmini
Fasc. 11521 CEI EN62305-1 Protezione contro i fulmini Parte 1: Principi generali
Fasc. 8227 CEI EN62305-2 Protezione contro i fulmini Parte 2: Valutazione del rischio
Fasc. 11522 CEI EN62305-3 Protezione contro i fulmini Parte 3: Danno materiale alle
strutture e pericolo per Ie persone
Fasc. 11523 CEI EN62305-4 Protezione contro i fulmini Parte 4: Impianti elettrici ed
elettronici nelle strutture
Fasc. 8181E CEI CLC/TR50469 Impianti di protezione contro fulmini Segni grafici
Fasc. 5025 CEI 11-1 Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente alternata
Fasc. 5887 CEI 11-1;V1 Impianti elettrici con tensione superiure a 1 kV in corrente alternata
Fasc. 6240 CEI 11-1;Ec Impianti elettrici con tensione superiure a 1 kV in corrente alternata
Fasc. 6241 CEI 11-1;V1/Ec Impianti elettrici con tensione superiure a 1 kV in corrente
alternata
Fasc. 8402 CEI 11-17 Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione pubblica di
energia elettrica Linee in cavo
Fasc. 11559 CEI 11-17;V1 Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione pubblica di
energia elettrica - Linee in cave
Fasc. 7491 CEI 1135 Guida per l'esecuzi0ne di cabine elettriche MT/BT del cliente/utente
finale
Fasc. 6957 CEI 11-37 Guida per l'esecuzi0ne degli impianti di terra nei sistemi utilizzatori di
energia alimentati a tensione maggiore di 1 kV
Fasc. 6123 CEI EN50191 99 Installazione ed esercizio degli impianti elettrici di prova
Fasc. 11516 CEI EN50191 Installazione ed esercizio degli impianti elettrici di prova
Fasc. 11373 CEIEN61936-1 Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in c.a Parte 1:
Prescrizioni comuni
Fasc. 11093 CEIEN61936-1 Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in c.a Parte 1:
Prescrizioni comuni
Fasc. 11372 CEI EN50522 messa a terra degli impianti elettrici a tensione superiore a 1 kV
in c.a.
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Fasc. 11092 CEI EN50522 messa a terra degli impianti elettrici a tensione superiore a 1 kV
in c.a.
Fasc. 11548 CEI EN50173-1 Tecnologia deII’informazione - Sistemi di cablaggio strutturato
Parte 1: Requisiti generali
Fasc. 7172 CEI EN50346 Tecnologia deII’informazione - Installazione del cablaggio - Prove
del cablaggio installato
Fasc. 11275 CEI EN50346/A1/A2 Tecnologia delI'informazione - Installazione del cablaggio
- Prove del cablaggio installato
Fasc. 10184 CEI EN50346/A1 Tecnologia delI'informazione - Installazione del cablaggio Prove del cablaggio installato
Fasc. 9650 CEI EN501733 Tecnologia dell'informazlone - Sisteml dl cablaggio strutturato
Parte 3: Ambienti Industriali
Fasc. 11552 CEI EN501733IA1 Tecnologa deII’lnformazlone - Sistemi di cablaggio
strutturato Parte 3: Ambienti industriali
Fasc. 11847 CEI 315-4 Guida alla efficienza energetica degli impianti dl illuminazione
pubblica: aspetti generali
Norme CEI del CT 75 “Classificazione delle condizioni ambientali”;
Norme CEI del CT 210 “Compatibilità elettromagnetica”.
Norme di unificazione UNI.
Eventuali vincoli da rispettare, compresi quelli derivanti dal coordinamento con le altre
discipline e/o attività coinvolte
Caratteristiche generali dell’impianto elettrico, quali le condizioni di sicurezza, la
disponibilità del servizio, la flessibilità (es. per futuri ampliamenti), la manutenzione.
Si dovranno inoltre rispettare tutte la disposizioni derivanti da:
• Legge 1.03.1968 n. 186: “Disposizioni concernenti la produzione di materiali,
apparecchiature, macchinari, installazione di impianti elettrici ed elettronici”;
• Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività
di installazione degli impianti all'interno degli edifici” D.P.R. 447, 06/12/1991: Regolamento
di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n. 46, in materia di sicurezza degli impianti;
• Legge 8.10.1977 n. 791: “Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità Europee (n.
73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico
destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione”;
• D.M. 37/08: “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma
13, lettera a) DM 10.4.1984: “Eliminazione dei radio disturbi”;
• Direttiva 93/68/CEE, recepita con D. Lgs 626/96 e D. Lgs 277/97: “Direttiva Bassa
Tensione”;
• DPR n. 462 del 2 ottobre 2001
• Dl Lgs 09.04.2008 n. 81 Testo unico sulla sicurezza sul lavoro;
• Legge regione emilia romagna 19/03 e riferimenti di legge
• Delibera n. 2263/05: Regolamento Attuativo
• Circolare quadro regione emilia romagna – sull’applicazione LR.19/03
ENEL (Ente distribuzione energia elettrica)
AUSL
ISPESL
VV.FF.
TELECOM
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Nuove progettazioni stradali
Per quanto riguarda il livello di illuminazione del piano stradale, sia che si tratti di grandi strade di
comunicazione che di strade di normale transito urbano, prevede una precisa classificazione delle
stesse, dei livelli qualitativi e di efficienza ai quali devono sottostare.
La norma UNI 10439 prescrive livelli di illuminamento e di uniformità minimi a cui le strade devono
corrispondere; la norma prevede inoltre una certa qualità di confort visivo. Ci si deve preoccupare
non solo di garantire una adeguata illuminazione del piano stradale ma anche di ottenere anche
una buona qualità dello stesso, provvedendo a progettare o ad adeguare gli impianti in modo da
garantire valori soddisfacenti di illuminazione, di uniformità, di limitazione degli effetti di
abbagliamento per tutti i mezzi e le persone in transito. Non ci si deve solo limitare a eliminarne gli
effetti dal punto di vista dell'affaticamento diretto della vista, ma anche dagli effetti
dell'abbagliamento debilitante, il quale, se anche non crea una forte sensazione fastidiosa, può
compromettere comunque la visione.
Di seguito sono elencati i criteri di classificazione delle strade in base alla loro ubicazione e al loro
carico di traffico motorizzato.
La norma prevede inoltre una riduzione dei valori di classificazione delle strade quando il traffico
diminuisce oltre determinati valori quali:
-
Quando il flusso di traffico è minore del 50% del valore massimo allora l'indice di categoria
illuminotecnica va ridotto di 1
Quando il flusso di traffico è minore del 25% del valore massimo allora l'indice di categoria
illuminotecnica va ridotto di 2, ad eccezione della categoria 2 ridotto di 1
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Prescrizioni illuminotecniche:
INDICE
DELLA
VALORE MIN UNIFORMITA'
CATEGORIA
DELLA
MINIMA
ILLUMINOTEC LUMINANZA
.
6
5
4
3
2
1
UNIFORMITA' MINIMA
VALORE
MAX
DELL'INDICE DI
LM
CD/MQ
U0%
UI%
ABBAGLIAMENTO
DEBILITANTE
2.0
1.5
1.0
0.75
0.5
0.3
40
40
40
40
35
35
70
70
50
50
40
40
10
10
10
15
15
15
Tutte le strade adibite a traffico di tipo motorizzato devono rispondere ai requisiti di cui sopra in
base alla classificazione cui sono state assegnate.
I valori in tabella sono riferiti alle condizioni di massimo traffico; occorre quindi provvedere ad un
conseguente declassamento delle stesse al diminuire del traffico, secondo quanto detto prima.
Nuove urbanizzazioni
Le nuove urbanizzazioni dovranno essere realizzate in modo da garantire la limitazione massima
di luce dispersa nell'ambiente non oggetto degli impianti e comunque essere concepiti in modo da
permettere una gestione efficace in tema di risparmio energetico, con la possibilità di soddisfare
per quanto possibile le prescrizioni della tabella di seguito riportata in materia di classificazione e
qualità di illuminazione delle strade in modo da prevedere la possibilità di una riduzione della
potenza luminosa secondo la diminuzione del traffico nelle ore notturne.
Obiettivi da perseguire
Gli impianti di qualsiasi tipo (sia relativi al piano stradale che a nuove urbanizzazioni e/o recupero
di edifici in centro storico nonché negli ambiti di riqualificazione) devono essere in grado di ridurre
l'emissione di luce del 30% in sintonia con i parametri minimi di sicurezza.
Le insegne non dotate di illuminazione propria dovranno essere illuminate solamente dall'alto
verso il basso e garantire il minimo di dispersione di fasci luminosi.
ADEGUAMENTI DA PARTE DEL COMUNE
Il Comune, come disposto dalla Lg. Rg. 19/2003 all’art. 4, comma 1, lett. b), deve adeguarsi alle
disposizioni della direttiva 2263/05 allegando una guida nella quale vengono indicate le tipologie
dei sistemi e dei singoli corpi illuminanti ammessi tra cui i progettisti e gli operatori possono
scegliere quale installare.
Ai fini dell’adeguamento di cui sopra, il Comune:
a) nelle zone di protezione di cui all’art. 4 della medesima Lg. Rg. 19/2003, predispone un
censimento degli impianti esistenti, per identificare quelli non rispondenti ai requisiti della
presente direttiva, indicando modalità e tempi di adeguamento. Per tali zone di protezione
inoltre, il Comune pianifica l’eventuale sviluppo dell’illuminazione;
b) predispone inoltre un censimento degli impianti esistenti e, sulla base dello stato dell’impianto,
ne pianifica la sostituzione in conformità alla presente direttiva secondo le tempistiche di
riferimento;
c) predispone una pianificazione e programmazione degli interventi ai sensi dell’art. A-23 della
LR.20/2000 anche in funzione dei risparmi energetici, economici e manutentivi conseguibili,
perseguendo la funzionalità, la razionalità e l’economicità dei sistemi, ed assicurando
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innanzitutto la salvaguardia della salute e la sicurezza dei cittadini e la tutela degli aspetti
paesaggistico-ambientali.
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ESISTENTI
Per le zone di protezione dall’inquinamento luminoso si forniscono i seguenti indirizzi di buona
amministrazione:
a) tutti gli impianti di illuminazione esistenti ad eccezione di quelli di cui alla lett. b) se non
rispondenti ai requisiti specificati all’Art.7 devono essere modificati o sostituiti o comunque
uniformati ai parametri stabiliti, possibilmente in un arco temporale non superiore a 5 anni dalla
data di approvazione della direttiva 2263/05. In caso di modifica solo dell'inclinazione
dell'impianto, questa deve essere realizzata entro 2 anni dalla data di approvazione della
direttiva 2263/05;
b) tutti gli impianti di illuminazione esistenti costituiti da torri faro, proiettori, globi e lanterne,
devono essere riorientati o schermati e, in ogni caso, dotati di idonei dispositivi in grado di
contenere l'intensità luminosa non oltre 15 cd per 1000 lumen per γ=90° ed oltre, nonché vetri
di protezione trasparenti entro 2 anni dalla data di approvazione della direttiva 2263/05. Qualora
questo non sia possibile è necessario provvedere entro 5 anni dalla data di approvazione della
medesima direttiva alla loro sostituzione con impianti conformi ai requisiti specificati all'art. 7.
Esempi di apparecchi che per configurazione non sono conformi alla L.R.19/2003. Le fotografie mostrano come, anche
gli apparecchi meno utilizzabili, con particolari accortezze rientrino nelle direttive di legge. [Immagine ripresa dalla D.G.R.
n. 2263/2005]
Esempio di semplice messa a norma di un apparecchio illuminante senza provvedere alla sostituzione. [Immagine
ripresa dalla D.G.R. n. 2263/2005]
Esempio di messa a norma di impianti d’illuminazione d’epoca: con semplici e poco costose schermature (foto di sinistra)
oppure, nel caso della foto di destra, ricondizionando antiche lanterne e facendole rientrare nella deroga dei 15 cd/klm a
90° ed oltre [Immagine ripresa dalla D.G.R. n. 2263 /2005]
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REQUISITI DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PER UN USO RAZIONALE
DELL’ENERGIA ELETTRICA
Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, in fase di progettazione o di
appalto, devono essere eseguiti su tutto il territorio comunale a norma antinquinamento luminoso e
a ridotto consumo energetico.
Gli impianti di illuminazione di cui sopra devono possedere, contemporaneamente, i seguenti
requisiti:
a) apparecchi che, nella loro posizione di installazione, devono avere una distribuzione
dell'intensità luminosa massima per γ ≥ 90°, compresa tra 0,00 e 0,49 candele per 1000 lum en
di flusso luminoso totale emesso; a tale fine, in genere, le lampade devono essere recesse nel
vano ottico superiore dell’apparecchio stesso;
Tipologie di apparecchi non ammessi dalla L.R.19/2003
Tipologie di apparecchi conformi alla L.R. 19/2003
Impianti di illuminazione conformi alla L.R. 19/2003. Le installazioni di cui al punto 6 ed 8 sono ammesse esclusivamente
per manufatti di particolare e comprovato valore storico ove non sia possibile illuminarli dall’alto verso il basso.
[Immagine ripresa dalla D.G.R. n. 2263/2005]
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Impianti di illuminazione generalmente NON consentiti dalla L.R.19/2003. [Immagine ripresa dalla D.G.R. n. 2263/2005]
b) lampade ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa, quali al sodio ad alta o bassa
pressione, in luogo di quelle con efficienza luminosa inferiore. E’ consentito l’impiego di
lampade con indice resa cromatica superiore a Ra=65, ed efficienza comunque non inferiore ai
90 lm/W, esclusivamente nell’illuminazione di monumenti, edifici, aree di aggregazione e centri
storici in zone di comprovato valore culturale e/o sociale ad uso pedonale;
c) luminanza media mantenuta delle superfici da illuminare ed illuminamenti non superiori ai livelli
minimi previsti dalle normative tecniche di sicurezza ovvero dai presenti criteri, nel rispetto dei
seguenti elementi guida:
I. impiego, a parità di luminanza, di apparecchi che conseguano, impieghi ridotti di potenza
elettrica, condizioni ottimali di interasse dei punti luce e ridotti costi manutentivi. In
particolare, i nuovi impianti di illuminazione stradali tradizionali, fatta salva la prescrizione
dell’impiego di lampade con la minore potenza installata in relazione al tipo di strada ed alla
sua categoria illuminotecnica, devono garantire un rapporto fra interdistanza e altezza delle
sorgenti luminose non inferiore al valore di 3,7. Sono consentite soluzioni alternative, solo
in presenza di ostacoli quali alberi, o in quanto funzionali alla certificata e documentata
migliore efficienza generale dell’impianto. Soluzioni con apparecchi lungo entrambi i lati
della strada (bilaterali frontali o quinconce) sono accettabili, se necessarie, solamente per
strade che richiedono una luminanza superiore a 1,5 cd/m2, come richiesto dalle più
recenti norme di buona tecnica;
II. orientamento su impianti a maggior coefficiente di utilizzazione senza superare i livelli
minimi previsti dalle più recenti norme di buona tecnica e garantendo il rispetto dei valori di
uniformità e controllo dell’abbagliamento previsto da dette norme;
III. mantenimento, su tutte le superfici illuminate, fatte salve diverse disposizioni connesse alla
sicurezza, dei valori medi di luminanza, non superiori ad 1 cd/m2;
d) essere muniti di appositi dispositivi, che agiscono puntualmente su ciascuna lampada o in
generale sull'intero impianto, in grado di ridurre e controllare il flusso luminoso in misura non
inferiore al 30% rispetto al pieno regime di operatività.
L'orario entro cui operare tale riduzione dovrà essere stabilito con atto dell'Amministrazione
comunale competente.
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Alcuni modelli di apparecchi conformi alla L.R. 19/2003. [Immagine ripresa dalla D.G.R. n. 2263/2005]
PARTICOLARI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
Gli impianti di illuminazione degli impianti sportivi devono:
a) essere equipaggiati mediante lampade ad alta efficienza. E' consentito l’impiego di lampade
agli alogenuri metallici;
b) avere coefficiente di utilizzazione superiore al valore di 0.45. I requisiti illuminotecnici minimi da
rispettare sono riportati nelle norme italiane ed europee di settore;
c) essere dotati di appositi sistemi di variazione della luminanza che provvedono alla
parzializzazione del flusso luminoso in relazione alle attività/avvenimenti, quali allenamenti,
gare, riprese televisive.
d) essere realizzati, nel caso possano ospitare sino a 10.000 spettatori, con proiettori asimmetrici
che nella reale posizione d’installazione ed inclinazione dei corpi illuminanti, contengano la
dispersione di luce al di fuori dell’area destinata all’attività sportiva ed emettano una intensità
luminosa massima oltre l'orizzonte come specificato all'art.7, comma 1, lettera a) della D.G.R.
2263/2005;
e) essere realizzati, nel caso possano ospitare oltre 10.000 spettatori, in modo da contenere al
minimo la dispersione di luce verso il cielo e al di fuori delle aree a cui l’illuminazione è
funzionalmente dedicata;
f) essere spenti dopo l'ultimazione dell'attività.
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pag. 16
Gli apparecchi simmetrici ed asimmetrici se posti con vetro piano orizzontale sono ugualmente
conformi alla L.R. 19/2003. Gli apparecchi asimmetrici sono fatti per essere installati orizzontali e
compensare con la loro asimmetria, l’inclinazione con cui si installano quelli simmetrici. [Immagine
ripresa dalla D.G.R. n. 2263/2005]
Gli impianti di illuminazione dei monumenti e delle strutture architettoniche di rilievo devono:
a) essere realizzati di norma dall'alto verso il basso secondo le disposizioni di cui all'art.7, comma
2, lettera a). Solo nei casi di conclamata impossibilità e per manufatti di particolare e
comprovato valore storico o architettonico i fasci di luce possono essere orientati diversamente,
rimanendo in ogni caso entro il perimetro degli stessi, e facendo in modo che la luminanza non
superi il valore medio di 1 cd/m2;
b) essere spenti entro le ore 24, per gli apparecchi d’illuminazione che non soddisfano i requisiti
tecnici di cui all'art.7, comma 2, lettera a) della D.G.R. 2263/2005 e subire una riduzione di
almeno il 50% della potenza impiegata per gli altri apparecchi.
L’illuminazione degli insediamenti produttivi deve essere effettuata privilegiando le lampade al
sodio a bassa o alta pressione. E’ ammessa l’illuminazione solo dall’alto verso il basso. Per gli
edifici privi di valore storico sono da preferire le lampade ad alta efficienza, quali quelle al sodio ad
alta pressione; in alternativa possono essere utilizzati impianti dotati di sensori di movimento per
l’accensione degli apparecchi per l'illuminazione di protezione. Sono da prevedere, altresì, sistemi
di controllo che provvedano allo spegnimento parziale o totale, o alla diminuzione di potenza
impiegata, entro le ore ventiquattro.
I fasci di luce fissi o roteanti, di qualsiasi colore o potenza, quali fari, fari laser e giostre luminose, o
altri tipi di richiami luminosi come palloni aerostatici luminosi o immagini luminose che disperdono
luce verso la volta celeste, siano essi per mero scopo pubblicitario o voluttuario, anche se di uso
temporaneo sono vietati su tutto il territorio comunale. E’ altresì vietata l’illuminazione di elementi e
monumenti del paesaggio di origine naturale, nonché utilizzare le superfici di edifici, di altri soggetti
architettonici o naturali per la proiezione o l’emissione di immagini, messaggi o fasci luminosi siano
essi per mero scopo pubblicitario o voluttuario.
Le insegne pubblicitarie devono:
a) essere illuminate dall’alto verso il basso, come definito nell'art. 7, comma 5, lettera a) della
D.G.R. 2263/2005 nel caso non siano dotate di illuminazione propria (sorgenti di luce esterne
alle stesse), mentre non possono superare un flusso totale emesso di 4500 lumen le altre
insegne ad illuminazione propria, anche se costituite da tubi di neon nudi;
b) essere spente entro le ore 24 nel periodo di ora legale estiva e alla chiusura dell’esercizio o
comunque non oltre le ore 23 nel periodo di ora solare, tranne nei casi in cui siano preposte alla
sicurezza ed ai servizi di pubblica utilità (ospedali, farmacie, polizia, carabinieri, vigili del fuoco
ecc.).
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PROGETTAZIONE DI NUOVI
CARATTERISTICHE
pag. 17
IMPIANTI
ILLUMINOTECNICI:
CONTENUTI
E
La progettazione di nuovi impianti illuminotecnici deve essere effettuata da figure professionali
specializzate.
Il progetto illuminotecnico, che deve essere allegato alla comunicazione al Sindaco, di cui
all’art.10, comma 1, lett. a) della D.G.R. n. 2263/2005 dovrà contenere almeno i seguenti elementi
fondamentali:
1) TAVOLE PLANIMETRICHE, con il compito di identificare dal punto di vista installativo i lavori
da eseguire e devono essere costituiti in linea di massima da:
posizionamento dei punti luce con indicazione della potenza della lampada, il tipo di
armatura stradale, l’eventuale regolazione del portalampade all’interno del vano ottico
dell’apparecchio, la posizione di installazione;
sezioni stradali per il corretto posizionamento del punto luce e disegno tecnico quotato del
supporto (palo, braccio, mensola ecc..);
indicazione del tipo e sezione dei conduttori;
posizione del quadro elettrico (nuovo o esistente);
particolari tecnici/installativi in scala adeguata;
indicazione degli eventuali punti di giunzione con impianti esistenti.
2) RELAZIONE TECNICA, indispensabile per mettere in evidenza alcuni aspetti fondamentali del
progetto illuminotecnico, quali:
i riferimenti legislativi e normativi adottati;
le caratteristiche elettriche dell’impianto;
le caratteristiche delle sorgenti luminose utilizzate;
le caratteristiche illuminotecniche degli apparecchi illuminanti utilizzati nel progetto;
la descrizione delle scelte tecniche progettuali;
un bilancio energetico dell’impianto che evidenzi le scelte in termini di ottimizzazione e di
efficienza ed i risultati che hanno permesso;
una valutazione dei risultati illuminotecnici conseguiti, con l’identificazione univoca del
rispetto dei criteri tecnici della LR19/2003.
3) DATI FOTOMETRICI e DOCUMENTI DI CALCOLO, realizzati da professionisti specializzati
mediante l’utilizzazione di programmi di proprietà del professionista e non da produttori,
promotori e distributori di apparecchi illuminanti: così facendo si definisce quale unico
responsabile il progettista stesso.
Il progetto illuminotecnico dovrà evidenziare i risultati di calcolo e gli elaborati necessari alla
verifica della regola dell’arte, individuabili in:
Dati riassuntivi di progetto
1. caratteristiche geometriche dimensionali della strada o di altro ambito;
2. classificazione;
3. identificazione dell’apparecchio illuminante, delle sue caratteristiche e della specifica
curva fotometrica;
4. calcolo della caduta di tensione a fondo linea e verifica della protezione dei conduttori
5. caratteristiche meccaniche e dimensionali dei sostegni
Risultati illuminotecnici
1. tabella riassuntiva dei risultati di calcolo congruenti con il tipo di progetto (in ambito
stradale Lm, Uo, Ul, Ti);
2. in ambito stradale: tabelle e curve isoluminanze e isolux;
3. in ambito non stradale: tabelle e curve isolux a seconda delle richieste della specifica
Norma Tecnica adottata.
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pag. 18
4) DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DEL PROGETTO ILLUMINOTECNICO E
DELL’INSTALLAZIONE ALLA L.R.19/2003 e alla D.G.R. n. 2263 del 29 dicembre
2005.
DEROGHE
Non sono tenuti a rispettare i requisiti di cui all'articolo 4, comma 3, e all’articolo 7, comma 2, lett.a)
della D.G.R. 2263/2005 i seguenti impianti di illuminazione:
a) le sorgenti di luce già strutturalmente schermate, quali porticati, logge, gallerie, ed in generale,
le sorgenti che per il loro posizionamento non possono diffondere luce verso l'alto, fermo
restando possibilmente l’utilizzo di apparecchi che a parità di luminanza conseguano impieghi
ridotti di potenza elettrica;
b) le sorgenti di luce che non risultino attive oltre due ore dopo il tramonto del sole;
c) gli impianti di uso saltuario ed eccezionale, purché destinati ad impieghi di protezione, sicurezza
o ad interventi di emergenza;
d) i porti, gli aeroporti e le strutture militari e civili, limitatamente agli impianti ed ai dispositivi di
segnalazione strettamente necessari a garantire la sicurezza della navigazione marittima ed
aerea;
e) le sorgenti di luce con emissione non superiore ai 1500 lumen cadauna (flusso totale emesso
dalla sorgente in ogni direzione) in impianti di modesta entità, cioè costituiti da un massimo di
tre centri con singolo punto luce. Per gli impianti con un numero di punti luce superiore a tre, la
deroga è applicabile solo ove gli apparecchi, nel loro insieme, siano dotati di schermi tali da
contenere il flusso luminoso, oltre i 90°, compless ivamente entro 2250 lumen, fermo restando i
vincoli del singolo punto luce e dell’emissione della singola sorgente, in ogni direzione, non
superiore a 1500 lumen;
La deroga, permette inoltre di installare più di 3 apparecchi inquinanti purché gli stessi siano dotati di
lampade con flusso luminoso massimo in ogni direzione inferiore a 1500 lm. Nello specifico la figura illustra
come si può calcolare l’emissione massima verso l’alto di ciascun apparecchio ed il numero di apparecchi
rientranti nella deroga di legge. Analogamente questa deroga può essere utilizzata per impianti inquinanti
dotati di sorgenti a led. [Immagine ripresa dalla D.G.R. n. 2263/2005]
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pag. 19
A parità di condizioni sono sempre da preferire, nonostante la deroga del 1500 lm, apparecchi con
emissione inferiore a 0.49 cd/klm a 90° ed oltre co me quelli in foto. [Immagine ripresa dalla D.G.R. n.
2263/2005]
f) gli impianti per le manifestazioni all'aperto e gli impianti itineranti con carattere di temporaneità e
provvisorietà che abbiano ottenuto l’autorizzazione prevista purché senza fasci luminosi e
proiettori laser rivolti verso l’alto;
g) impianti di segnalazione e di regolazione del traffico.
SANZIONI
L'effettuazione di controlli periodici al fine di garantire l'attuazione della presente direttiva compete
ai sensi dell’art. 4 della LR 21/84 al Comune nei riguardi degli Enti gestori da essi stessi incaricati e
dei soggetti privati, ai fini dell’applicazione dell’art. 6 della legge, anche avvalendosi dell’A.R.P.A.
PROCEDURE PER I NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
In base all’art.4, comma 2 della L.R. 19/2003, dei nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica e
privata, anche a scopo pubblicitario, deve essere data preventiva comunicazione al Comune.
La comunicazione di cui sopra deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) progetto illuminotecnico redatto da una delle figure professionali specializzate previste per tale
settore impiantistico, che se ne assume la completa responsabilità sino a ultimazione dei lavori.
Dal progetto deve risultare evidente la rispondenza dell’impianto ai requisiti della direttiva
2263/2005, anche mediante la produzione della documentazione obbligatoria di cui ai seguenti
commi b) e c) fornita dal produttore di corpi illuminanti;
b) misurazioni fotometriche dell'apparecchio utilizzato nel progetto esecutivo, sia in forma tabellare
numerica su supporto cartaceo, sia sotto forma di file standard normalizzato, tipo il formato
commerciale "Eulumdat" o analogo verificabile, ed emesso in regime di sistema di qualità
aziendale certificato o rilasciato da ente terzo quali l’IMQ; le stesse devono riportare inoltre
l’identificazione del laboratorio di misura, il nominativo del responsabile tecnico, e la sua
dichiarazione circa la veridicità delle misure;
c) istruzioni di installazione ed uso corretto dell'apparecchio in conformità con la legge.
Al termine dei lavori, l’impresa installatrice rilascia ai sensi dell’art.9 della L.46/90 la dichiarazione
di conformità dell’impianto realizzato secondo il progetto illuminotecnico ed i criteri applicativi
minimi previsti all’art. 5, comma 2 della D.G.R. n. 2263/2005.
La cura e gli oneri dei collaudi sono a carico dei committenti degli impianti.
Tutti i capitolati relativi all’illuminazione pubblica e privata devono privilegiare criteri di valutazione
che premino le scelte che favoriscono maggiori risparmi energetici, manutentivi e minor numero di
corpi illuminanti a parità di area da illuminare e di requisiti illuminotecnici.
Studio Alfa S.r.l.- Reggio Emilia
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Il progetto illuminotecnico non è obbligatorio per gli impianti di modesta entità o temporanei, per i
quali, l’impresa installatrice deve rilasciare al richiedente il certificato di conformità ai requisiti
minimi di legge dell’art. 5 comma 2 della D.G.R. n. 2263/2005, e precisamente per:
a) gli impianti specificati al precedente articolo 10;
b) la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti esistenti con un numero di sostegni
inferiore a cinque;
c) le insegne ad illuminazione propria, anche se costituite da tubi di neon nudi, le insegne
pubblicitarie di esercizio non dotate di illuminazione propria e comunque non superiori a 6 metri
quadrati ed infine gli apparecchi di illuminazione esterna delle vetrine, per un numero non
superiore a tre vetrine;
d) le installazioni temporanee per l'illuminazione di cantieri.
OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO DI KYOTO
I Comuni, o per essi gli Enti gestori degli impianti di illuminazione pubblica, inviano ogni cinque
anni, a partire dalla data di approvazione della direttiva 2263/05, una relazione informativa alla
Regione sugli interventi realizzati e sui risparmi energetici conseguiti.