- CarGarantie

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FASCICOLO INFORMATIVO
Contratto di garanzia “post vendita”
RK2015
CG Car-Garantie Versicherungs-AG Filiale Italiana
Via Marconi 2,
37029 S. Pietro in Cariano (VR)
Il presente Fascicolo Informativo, contenente Nota Informativa, Glossario, Condizioni di Assicurazione, deve essere
consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
Copyright CG Car-Garantie Versicherungs-AG – Ultimo aggiornamento 01.06.2016
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Sommario Nota Informativa
Nota Informativa
ai sensi dell’Art.185 D.Lgs. n. 209/2005
1. Informazioni sulla CarGarantie
2. Informazioni sul contratto
2.1 Contenuto
2.2 Ambito, decorrenza e limiti di validità
2.3 Esclusioni
2.4 Doveri dell’acquirente/ assicurato
2.5 Cessione del diritto e prescrizione
2.6 Regolazione dei danni
2.7 Conseguenze di una violazione dei doveri
3. Informazioni sui reclami
Glossario
Condizioni di assicurazione RK2015
Informativa sulla privacy
Indicazioni in caso di guasto
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Nota Informativa ai sensi dell’Art.185
D.Lgs. n.209/2005
Contratto di garanzia “post vendita” RK2015
CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft è autorizzata
all’esercizio dell’attività assicurativa essendo iscritta nell’elenco I
delle imprese con sede in uno Stato membro in regime di
stabilimento, tenuto da ISVAP, al n. 1.00037 ed essendone
soggetta a controllo.
La gestione dei sinistri ha sede operativa per l’Italia in via Marconi
2, 37029 S. Pietro in Cariano (VR).
Il responsabile è il sig. Gernot Kuen, che è anche responsabile
della Filiale Italiana.
Avvertenza: la Nota Informativa è compilata secondo lo schema
predisposto dall’ISVAP che però non ne ha controllato il
contenuto.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di
assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Al contratto si applica la legge della Repubblica Italiana.
In caso di controversie il foro competente territorialmente sarà
quello di Verona o, in caso di contraente consumatore, quello del
luogo di residenza o della sede legale del contraente.
1. Informazioni su CarGarantie
Dall’inizio degli anni 70 CarGarantie è precursore nei concetti di
garanzia e fidelizzazione clienti dedicati alle aziende
concessionarie di automobili.
L’ammontare del patrimonio netto (Eigenkapital), regolarmente
certificato nell’ultimo anno, ammonta ad Euro 45.849.003,91 alla
data del 31.12.2015.
Il capitale sociale interamente versato di CG Car-Garantie
Versicherungs-Aktiengesellschaft ammonta a Euro 6.225.000,00.
L’indice di Solvibilità (Solva-Ermittlung) di CG Car-Garantie
Versicherungs-Aktiengesellschaft, calcolato come rapporto tra
l’ammontare del margine di solvibilità disponibile (Euro
45.849.003,91) e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto
dall’attuale normativa tedesca (Euro 19.652.381), alla data del
31.12.2015 risulta pari a ca. 233,30%.
Nel 1971, infatti, viene fondata CarGarantie GmbH e viene
introdotta la garanzia di 12 mesi per veicoli usati.
CarGarantie offre un vasto portafoglio prodotti che va dai
programmi di garanzia per auto nuove a quello per auto usate. I
programmi di contatto di CarGarantie con i clienti permettono
una efficace fidelizzazione dei clienti a lungo termine e
l'incremento delle attività after-sale.
I collaboratori di CarGarantie sono impegnati quotidianamente
per offrire la massima professionalità.
Una base dati ineguagliabile e un know-how unico permettono
il calcolo di premi adeguati al mercato con garanzia di stabilità a
lungo termine, così come una dettagliata analisi dei guasti ed un
efficace controllo dei costi.
CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft ha la sede
principale in Friburgo in Brisgovia (Germania). Filiale austriaca –
Vienna, Gestione servizio per la Bulgaria, Croazia, Romania,
Slovenia, Repubblica Slovacca. Filiale svizzera – Basilea. Filiale
italiana – Verona. Filiale olandese – Breda. Filiale belga –
Brasschaat, Gestione servizio per Lussemburgo. Filiale francese –
Richwiller. Filiale ceca – Praga. Filiale spagnola – Valencia,
Gestione Servizio per il Portogallo. Filiale ungherese – Budapest.
Filiale polacca – Varsavia. Filiale cinese – Pechino.
La Filiale Italiana ha indirizzo in:
Via Marconi 2,
37029 S. Pietro in Cariano (VR)
Tel. +39 045 6832220
Fax +39 045 6832230
Indirizzo e-mail: [email protected]
Sede legale della CG Car-Garantie VersicherungsAktiengesellschaft:
Gündlinger Straße 12
79111 Freiburg i. Breisgau - Germania
Tel. +49 (0)761 4548 0
Fax +49 (0)761 4548 248
Indirizzo e-mail: [email protected]
Website: www.cargarantie.com
2. Informazioni sul contratto
2.1. Contenuto
La polizza copre le spese di riparazione o sostituzione di veicoli
fino a 3,5 t, compresa la manodopera, per un periodo di validità
stabilito ed indicato (di solito uno o due anni), a condizione che il
guasto riguardi una componente compresa tra quelle indicate
nel contratto.
Vale il principio di causalità diretta, ossia la copertura avviene
quando il guasto è provocato direttamente da una componente
coperta dalla polizza (§ 1,2). Quando invece il guasto è provocato
da una componente non coperta dall’assicurazione, la polizza
non copre il guasto neppure se indirettamente venisse coinvolta
una componente che sarebbe coperta dalla polizza.
2.2 Ambito, decorrenza, limiti di validità
L’elenco delle componenti comprese è tassativo e non sarà mai
soggetto a deroghe.
L’elenco, per facilitare la ricerca della componente in questione, è
suddiviso in base a vari gruppi.
Ad esempio nel gruppo Motore sono compresi: blocco cilindri,
basamento, testata, ecc.
E’ importante non confondere il gruppo, che è indicato in
grassetto, con le componenti di quel gruppo che sono coperte
da assicurazione.
Tali componenti per essere coperti dall’assicurazione devono
essere specificamente menzionati.
La polizza comincia a decorrere dal giorno successivo alla
scadenza biennale del costruttore, a condizione che vi sia stato il
pagamento del premio.
L’assicurazione vale nel territorio italiano o europeo a patto, in
questo ultimo caso, che la permanenza dell’automobile all’estero
non superi le sei settimane.
2.3 Esclusioni
Nelle esclusioni meritano segnalazione le ipotesi in cui venga
utilizzata l’automobile senza intervenire su una componente che
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necessita di riparazione (si intende, logicamente, a condizione
che il contraente lo sappia) oppure vengano utilizzati materiali
inadatti (vedi glossario).
ulteriori obblighi previsti al punto 6,4 del contratto :
• permettere ad un incaricato di CG di ispezionare in qualsiasi
momento il veicolo e fornirgli, su richiesta, le informazioni
necessarie per appurare la natura del danno;
• se possibile, ridurre le conseguenze del danno attenendosi
alle istruzioni di CG e se le circostanze lo permettono,
richiedere tali istruzioni prima che venga iniziata la
riparazione.
2.4 Doveri dell’acquirente/assicurato
In primo luogo si tratta di fare eseguire i lavori di manutenzione,
controllo e assistenza prescritti o raccomandati dal produttore
presso il rivenditore dell’automobile o un officina autorizzata
2.5 Cessione del diritto, prescrizione e decadenza
Insieme all’auto viene ceduto il contratto di assicurazione ed i
diritti che ne derivano.
Vale la prescrizione legale di cui all’art. 2952 c.c.
E’ prevista la decadenza dal diritto, per volontà delle parti, se non
viene denunciato il sinistro (guasto) entro sei mesi dal suo
verificarsi e comunque entro sei mesi dalla scadenza del periodo
di validità dell’assicurazione.
3. Informazioni sui reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la
gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla
società, indirizzandoli a CG Car-Garantie Versicherungs-AG Filiale Italiana - Ufficio relazione clienti - Via Marconi, 2 – I 37029 S.
Pietro in Cariano (VR), Tel. 045 6832240 - Fax 045 6832250, e-mail:
[email protected]. Qualora l’esponente non si ritenga
soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro
nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi
all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187
Roma, corredando l’ esposto della documentazione relativa al
reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie
inerenti la quantificazione delle prestazione e l’attribuzione della
responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva
dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi
conciliativi ove esistenti.
2.6 Regolazione dei danni
La riparazione può essere eseguita presso il rivenditore dell’auto
o presso una officina autorizzata dal produttore (costruttore).
I costi della manodopera vengono rimborsati completamente
secondo le tabelle dei tempi in uso presso il costruttore.
Per quanto riguarda i costi delle componenti coperte dalla
polizza, essi vengono pagati secondo i listini prezzo del
produttore al momento del guasto
CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft è
responsabile della veridicità e della completezza dei dati e
delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
2.7 Conseguenze di una violazione dei doveri
E’ previsto l’obbligo dell’acquirente/assicurato di segnalare
immediatamente il guasto e, in ogni caso, è previsto l’obbligo di
segnalarlo prima dell’inizio della riparazione, facendo poi
pervenire la fattura di riparazione all’assicuratore entro un mese
dalla sua data di emissione.
Eventuali aggiornamenti o variazioni al presente Fascicolo
Informativo verranno pubblicati sulla parte italiana del sito
www.cargarantie.com
Il rappresentante legale
Axel Berger
Presidente del Consiglio di Amministrazione
La violazione degli obblighi di cui sopra da parte
dell’acquirente/assicurato implica la facoltà dell’assicuratore di
non corrispondere l’indennizzo.
Tale facoltà sussiste anche per la violazione di uno qualsiasi tra gli
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Glossario
Condizioni di assicurazione RK2015
Di seguito le spiegazioni/definizioni delle principali espressioni e
dei termini tecnici contenuti nella Nota Informativa e nel
Contratto
In mancanza di accordi diversi stipulati nel contratto
assicurativo, sono da ritenersi valide le seguenti condizioni:
§ 1 Contenuto
1. Il venditore offre all’acquirente/assicurato un’assicurazione
sulle spese di riparazione, che include la funzionalità dei
componenti elencati al punto 2.1 per il periodo di validità
stabilito. L’assicurazione è fornita dalla CG Car-Garantie
Versicherungs-AG (in seguito denominata CarGarantie).
2. Se una delle componenti perde la sua funzionalità nel
periodo di validità dell’assicurazione direttamente e non
per colpa di un’altra componente non coperta
dall’assicurazione stessa, l’acquirente/assicurato ha
diritto al rimborso delle spese di riparazione che ne
derivano.
3. Tra gli interventi di riparazione che sono coperti
dall’assicurazione rientrano anche i controlli, le misurazioni e
le regolazioni, se risultano necessari per eliminare un guasto,
ma non gli interventi di manutenzione, revisione e
assistenza prescritti o raccomandati dal produttore del
veicolo.
4. L’assicurazione non comprende le spese relative
all’acquisto di carburante, olio, refrigeranti e antigelo, liquido
idraulico, grasso, detergenti, cartucce del filtro e danni
successivi diretti o indiretti (p.e. spese per il traino, tasse di
servizio, spese di trasporto e di noleggio, costi per lo
smaltimento, indennizzo per il mancato utilizzo, danni
successivi su componenti non assicurate).
5. Se concordato separatamente nell’accordo, vengono
rimborsate le spese per lo spostamento del mezzo (p.e. spese
per il traino, il viaggio in treno, l’auto a noleggio, i
pernottamenti e le spese telefoniche).
Assicurazione: copertura dei rischi connessi con la riparazione
dell’automobile in caso di guasto.
Acquirente/assicurato: privato o società che risulta proprietario o
detiene legittimamente l’automobile a qualsiasi altro titolo e ne è
l’utilizzatore finale.
Complessivo di rotazione: componente rigenerata. Tale
componente viene smontata, riparata, riassemblata e testata in
modo che le caratteristiche tecniche di performance siano le
stesse di quelle della componente originale.
Componenti: parti dell’automobile, ivi inclusi i ricambi, che
potrebbe essere necessario sostituire in caso di guasto.
Danno: evento che determina un guasto dell’automobile.
Funzionalità: adeguatezza all’uso cui la componente è destinata.
Incidente: evento che agisce dall’esterno, improvvisamente e in
modo indiretto e meccanico.
Materiali inadatti: prodotti lubrificanti quali oli, liquido per
radiatore, combustibili ecc. non autorizzati dalla casa costruttrice.
Produttore: casa costruttrice dell’automobile.
Sinistro: danno indennizzabile in base alla polizza.
Trattamento non idoneo del veicolo: un utilizzo del
veicolo/automobile che è contrario alle prescrizioni della casa
costruttrice e/o alle regole che un acquirente/assicurato di
normale diligenza seguirebbe (ad esempio non circolare con il
livello dell’olio sotto il minimo).
Venditore: concessionario o rivenditore anche multimarche di
automobili.
§ 2 Ambito, decorrenza e limiti di validità
1. Sono coperte dalla polizza assicurativa esclusivamente le
componenti/parti di seguito elencate:
a) Motore
Scatola anello di tenuta, componenti interne correlate al
circuito di lubrificazione, radiatore olio motore, blocco motore,
basamento albero a camme, interruttore pressione olio,
alloggiamento filtro olio, sensore livello olio, coppa dell'olio,
volano/puleggia motrice con corona dentata, rullo tenditore
della cinghia di distribuzione, coperchio scatola distribuzione,
cinghia di distribuzione, galoppino/rullo (distribuzione),
guarnizione stelo della valvola, testata, guarnizione testata.
b) Cambio manuale/automatico
Puleggia motrice, doppia frizione del cambio a doppia frizione,
convertitore di coppia, radiatore olio cambio, scatola del
cambio, componenti meccaniche interne al cambio, cilindro
premente, cilindro ricevente, azionatore frizione, attuatore
cambio, centralina del cambio automatico, centralina del
cambio manuale automatizzato.
c) Assale/gruppo di rinvio
Flangia, scatola del differenziale/ripartitore di coppia,
componenti meccaniche interne al differenziale/ripartitore di
coppia.
d) Alberi di trasmissione
Semiasse, giunto di trasmissione, sensore numero di giri (ASR),
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ripartitore di pressione (ASR), unità idraulica (ASR), albero
cardanico, compressore (ASR), supporto centrale (albero
cardanico), cuscinetto ruota, comando elettronico (ASR).
e) Sterzo
Bloccasterzo elettrico, motore elettrico dello sterzo,
componenti elettroniche dello sterzo, pompa idraulica, scatola
guida con tutte le componenti interne.
f) Impianto freni
Sensore numero giri ABS, blocco idraulico dell'ABS, centralina
di comando ABS, limitatore frenata, regolatore frenata,
servofreno, pinza freni, cilindro principale del freno, regolatore
di pressione-sistema idropneumatico, accumulatore pressionesistema idropneumatico, cilindretti dei freni a tamburo, pompa
del vuoto (depressione).
g) Impianto di alimentazione
Pompa d'iniezione, componenti elettroniche della gestione
motore, pompa ad alta pressione, compressore, pompa di
alimentazione, turbocompressore, pompa prealimentazione.
h) Impianto elettrico
Computer di bordo, cablaggi dell'impianto d'iniezione
elettronica, componenti elettroniche del sistema di
accensione, alternatore, puleggia alternatore, regolatore
alternatore, motore riscaldamento aria, strumento combinato,
tromba del clacson, motorino d'avviamento, generatore
avviamento, centraline (escluso navigazione, illuminazione,
assale, multimedia, radar), relais/-centralina preriscaldamento,
motore tergicristalli, cavi di accensione.
i) Impianto di raffreddamento
Radiatore di riscaldamento, ventilatore, frizione ventola,
interruttore termico, termostato, scatola termostato, radiatore
(motore), pompa dell'acqua, pompa dell'acqua supplementare.
j) Impianto di scarico
Radiatore EGR, componenti elettroniche del sistema di
depurazione gas di scarico.
2. a) La copertura assicurativa decorre dal momento del
pagamento del premio e comunque al più presto dalla
data stabilita in polizza.
b) Se il primo o il singolo premio non è stato pagato
puntualmente, l‘assicuratore è autorizzato, fintanto che il
pagamento non viene effettuato, a recedere dal contratto. Il
recesso è valido se non viene fatto valere legalmente il diritto
al premio entro tre mesi dal giorno di scadenza.
c) Se il premio, al momento del verificarsi del sinistro non è
ancora stato pagato, l‘assicuratore è allora libero dall‘obbligo
di prestare il proprio servizio. Se il primo premio viene
versato solo dopo la data stabilita come decorrenza della
polizza, la copertura assicurativa decorre comunque dalla
data stabilita.
d) Il periodo di validità si desume dalla polizza
assicurativa.
3. L‘assicurazione per le spese di riparazione vale
all’interno del territorio nazionale e in caso di viaggio di
transito, per piacere o affari, anche all‘estero (in Europa). Non
si tratta di viaggio di transito se il veicolo sosta per più
di sei settimane sul territorio straniero.
§ 3 Esclusioni
Sono esclusi dalla copertura assicurativa i danni dovuti alle
seguenti cause o verificatisi in presenza delle seguenti
condizioni:
a) per incidente, cioè un evento che agisce dall’esterno
improvvisamente e in modo indiretto e meccanico;
b) per trattamento non idoneo del veicolo, intenzionale o
doloso, sottrazione, in particolare furto, utilizzo non autorizzato,
rapina e appropriazione indebita, per danni dovuti
all’intervento diretto di animali, di eventi come tempeste,
grandine, fulmini, terremoti o alluvioni, incendi o esplosioni;
c) per fatti di guerra di ogni tipo, guerre civili, disordini interni,
scioperi, serrate, embargo o altre ingerenze o per energia
nucleare;
d) che derivano dalla partecipazione a manifestazioni di carattere
sportivo o dalle relative corse su percorsi di prova;
e) che sono stati causati da modifiche alla struttura originale
del veicolo (p.e. tuning, istallazione impianto
GPL/metano) o dal montaggio di accessori o parti non
originali, che non sono ammessi dal produttore;
f) per l‘utilizzo di un pezzo che necessitava di una
riparazione, a meno che non sia dimostrato che il danno
non è in relazione con la necessità di una riparazione o che
il pezzo al momento del danno era stato riparato almeno
provvisoriamente da una persona esperta;
g) se l’acquirente/Assicurato ha utilizzato il veicolo anche solo
temporaneamente per il trasporto di persone a scopo
commerciale o abbia noleggiato il veicolo a scopo
commerciale;
h) che derivano dall’utilizzo di materiali inadatti;
i) per i quali c‘è stato il concorso di una terza persona o per
eliminare i quali è necessario l‘intervento del produttore o che
sono imputabili ad un difetto di costruzione o del materiale,
verificatosi in un gran numero di veicoli di quel tipo (difetto di
serie) e per il quale, a seconda del tipo e della frequenza, è
necessario in linea di massima l‘intervento del produttore.
Componenti aggiuntive per veicoli con propulsione ibrida
o elettrica.
Propulsione ibrida
Pompa dell'acqua per trazione ibrida, motore elettrico della
trazione ibrida, centralina elettronica della batteria del veicolo
ibrido, caricabatterie veicolare (escluso il cavo del
caricabatterie), generatore della trazione ibrida, cambio della
trazione ibrida, convertitore DC/DC alta tensione, cablaggio
alta tensione, radiatore della batteria ibrida, elettronica di
potenza ibrida, ventola della batteria ibrida, convertitore di
tensione, centralina della trazione ibrida, inverter del sistema
ibrido, convertitore DC/DC 12V.
Propulsione elettrica:
Fonte di calore elettrica per riscaldamento dell'abitacolo,
servofreno elettrico, clima-compressore elettrico, motori
elettrici dell’azionamento, caricabatterie veicolare (escluso il
cavo del caricabatterie), set cavi ad alta tensione, ventola di
raffreddamento della batteria di trazione, elettronica di
potenza della propulsione, trasformatore per il sistema di
bordo, centralina della batteria d’azionamento, inverter del
sistema di bordo.
Guarnizioni, guarnizioni anulari, guarnizioni ad anello per alberi,
camere d‘aria, tubazioni, minuteria, candele di accensione e
candele di avviamento solo quando hanno perso la loro
efficienza in un rapporto di causalità con un danno con diritto
d‘indennizzo su di una delle parti citate al punto 1.
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§ 4 Doveri dell‘assicurato
L‘Assicurato deve:
a) far eseguire dal rivenditore o da un‘officina autorizzata
dal produttore i lavori di manutenzione, controllo e
assistenza prescritti o raccomandati dal produttore. Il
superamento del limite di percorrenza fino a 1.000 km
(secondo quanto prescritto dal costruttore) e/o fino ad un
mese (in base all’intervallo temporale prescritto dal
costruttore) è innocuo anche se il superamento di una
delle prescrizioni menzionate fa decadere il diritto alla
copertura;
b) astenersi dal manomettere il contachilometri e segnalare
immediatamente all’assicuratore un difetto o una
sostituzione del contachilometri, indicandone il relativo
chilometraggio;
c) attenersi alle istruzioni del produttore contenute nel
libretto d‘istruzioni per l‘uso del veicolo ed in modo
particolare tenere sotto controllo il livello dei liquidi
(lubrificanti, refrigeranti, ecc.).
4. Obblighi particolari dell’Assicurato
L‘Assicurato deve:
a) segnalare il danno alla Società, presso la sua sede sociale,
immediatamente e in ogni caso prima dell’inizio della
riparazione;
b) permettere ad un incaricato di CarGarantie di ispezionare
in qualsiasi momento il veicolo e fornirgli, su richiesta, le
informazioni necessarie per appurare la natura del danno;
c) se possibile, ridurre le conseguenze del danno
attenendosi alle istruzioni di CarGarantie; se le circostanze
lo permettono, deve richiedere tali istruzioni prima che si
inizi la riparazione;
d) far eseguire la riparazione dal proprio rivenditore o da
un‘officina autorizzata dal produttore;
e) far pervenire a CarGarantie la fattura per la riparazione
entro un mese dalla data della fattura, in cui siano
chiaramente riportati i singoli costi per i lavori eseguiti,
quelli di manodopera con i valori indicativi delle ore
lavorate ed i costi dei ricambi.
§ 5 Cessione del diritto prescrizione e decadenza
§ 7 Conseguenze di una violazione dei doveri
1. In caso di vendita del veicolo assicurato i relativi diritti
passano all’acquirente assieme alla proprietà del veicolo,
sempre che sia l’utilizzatore finale e non si tratti di un
operatore del settore.
2. I diritti relativi ad un guasto coperto da garanzia devono
essere denunciati entro sei mesi dopo il verificarsi del
guasto, al più tardi sei mesi dopo la scadenza del periodo di
validità dell’assicurazione.
Se l‘Assicurato viola uno dei doveri che lo riguardano
secondo il § 4 o § 6.4, CarGarantie è libera dall’obbligo di
fornire una prestazione assicurativa che copra le spese di
riparazione.
§ 6 Liquidazione dei guasti
1. Officine autorizzate
Se l‘Assicurato non fa eseguire la riparazione dal
rivenditore, è tenuto a farla effettuare da una (diversa)
officina autorizzata dal produttore (riparazione di terzi).
2. Diritti dell’Assicurato
All’Assicurato vengono rimborsati completamente i costi di
manodopera contemplati dall’assicurazione secondo i tempari
del costruttore. sdfaPer quanto riguarda i costi del materiale
contemplati dall’assicurazione, nella maggioranza dei casi
vengono pagati nel modo seguente, secondo i listini prezzo del
produttore della componente al momento del guasto.
Se i costi di riparazione superano il valore di un complessivo
di rotazione eventualmente utilizzabile per la riparazione il
rimborso si limita al costo di tale complessivo di rotazione
maggiorato dei costi di manodopera per la sostituzione, con
applicazione del paragrafo 1. L‘importo massimo del
risarcimento previsto dall’assicurazione si limita, per ogni
danno, al valore del veicolo danneggiato al momento del
sinistro.
3. Rivendicazione di diritti contemplati dal contratto
d‘assicurazione
L‘Assicurato è tenuto a rivendicare i propri diritti
esclusivamente e direttamente nei confronti della Società.
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INFORMATIVA ISVAP
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la
gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla
società, indirizzandoli a CG Car-Garantie Versicherungs-AG Filiale Italiana - Ufficio relazione clienti - Via Marconi, 2 – I 37029 S.
Pietro in Cariano (VR), Tel. 045 6832240 - Fax 045 6832250, e-mail:
[email protected]. Qualora l’esponente non si ritenga
soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro
nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi
all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187
Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al
reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie
inerenti la quantificazione delle prestazione e l’attribuzione della
responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva
dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi
conciliativi ove esistenti.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. N. 196/03
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o
meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalita’ e modalita’ del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venire a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio
dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non e’ necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio
di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
Desideriamo informarLa che il D.lds.n.196 del 30 giugno 2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato
ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs.n.196/2003, pertanto, Le
forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti
finalità:
a) calcolo del preventivo, eventuale successiva stipula della
polizza, raccolta di informazioni pre contrattuali, inclusa la
valutazione economica finanziaria al fine del calcolo del
preventivo per la quantificazione del premio, per
l’eventuale conclusione del contratto di assicurazione,
nonché per la gestione e liquidazione dei sinistri e per
l’adempimento di ogni obbligo di legge, gestione del
contenzioso giudiziale e stragiudiziale, prevenzione di frodi;
b) per finalità di comunicazione e promozione commerciale e di
vendita di prodotti assicurativi di CG e di società terze.
Qualora decidesse di pagare il premio con carta di credito, la
informiamo che i suoi dati includeranno anche quelli relativi
alla carta di credito e quelli bancari necessari per le
operazioni di pagamento.
I dati personali sono raccolti la fine di provvedere agli
adempimenti connessi e strumentali alla attività economica
dell’impresa ed in particolare:
- gestioni archivi;
- per la gestione dei rapporti con i fornitori e la clientela
(acquisizione informazioni preliminari, esecuzione degli obblighi
derivanti dal contratto concluso con l’interessato);
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità:
I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con
la massima riservatezza; saranno registrati, organizzati e
conservati in archivi magnetici protetti da parola chiave e
cartacei.
3. Il conferimento dei dati e’ obbligatorio per gli adempimenti
di cui sopra e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe
comportare la mancata prosecuzione del rapporto.
4. I dati potrebbero essere comunicati:
nei casi previsti dalla Legge;
- a soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto
dell’azienda (tenuta della contabilità, bilanci, adempimenti fiscali,
soc. di trasporto) ed eseguono operazioni e lavorazioni a monte
e/o valle dell’impresa scrivente;
- a istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti derivanti
dall’esecuzione di contratti.
5. Il titolare del trattamento è CG Car-Garantie
Versicherungs- AG - Filiale Italiana.
6. Il responsabile del trattamento è il dott. Gernot Kuen.
7. In ogni momento potra’ esercitare i Suoi diritti nei confronti
del titolare del trattamento, ai sensi dell’art 7 del D.lgs.196/2003,
che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n.196/2003, art.7 – diritto di accesso ai
dati personali ed altri diritti
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Indicazioni in caso di guasto
Al fine di attivare un intervento assicurativo e procedere ad una
rapida regolazione della pratica, La preghiamo di osservare le
seguenti regole:
• In caso di guasto, tutti i lavori di riparazione possono essere
eseguiti presso la concessionaria dove è stato acquistato il
veicolo. Sarà la concessionaria a prendere contatto con
CarGarantie e regolare tutte le formalità.
• Se la riparazione tuttavia non dovesse essere eseguita presso la
concessionaria venditrice del veicolo, La preghiamo di
rivolgersi, sia nel Suo paese che all’estero, ad ogni altra officina
autorizzata e riconosciuta dalla casa costruttrice del veicolo. In
questo caso sarà necessario comunicare il guasto prima della
riparazione a CarGarantie ai seguenti numeri: telefono: +39
045 6832240 I nostri collaboratori sono raggiungibili dal
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle
18.00.
• Nel caso in cui fosse impossibile segnalare il guasto
telefonicamente, La preghiamo di comunicarlo senza indugio e
prima della riparazione per iscritto o per fax a: CG CarGarantie Versicherungs-AG CG Car-Garantie Assicurazioni S.p.A.
Filiale Italiana Via Marconi, 2 I 37029 S. Pietro in Cariano (VR) Fax
+39 045 6832 250
e-mail: [email protected]
• La denuncia di guasto allegata è da inviare a CarGarantie.
Contestualmente alla denuncia di guasto, è necessario inviare la
documentazione (copia fatture) comprovante la regolare
esecuzione della manutenzione prevista dal costruttore.
• Al fine di assicurare una rapida e precisa regolazione della
pratica, La preghiamo di seguire le istruzioni dei nostri addetti.
• Consigliamo di far eseguire la riparazione presso la
concessionaria dalla quale è stato acquistato il veicolo. Sarà la
concessionaria ad occuparsi di tutte le formalità e a regolare i
costi direttamente con CarGarantie.
• Nel caso la riparazione non possa essere eseguita presso la
concessionaria dalla quale è stato acquistato il veicolo, vi sono
due possibilità: inviare a CarGarantie la fattura debitamente
quietanzata, i costi di tutte le prestazioni soggette a rimborso
verranno liquidate rapidamente e senza difficoltà; oppure
previo accordo, la liquidazione dei costi di riparazione può
avvenire anche direttamente da parte di CarGarantie all’officina
che ha eseguito il lavoro.
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