CONTROLLO UFFICIALE NEI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE Genova, 2 luglio 2014 Chi sono: - un veterinario che ha lavorato per 38 anni nel SSN, partendo dalla condotta, poi in sanità animale, quindi igiene alimenti ed infine igiene allevamenti - mi sono occupato di SOA a partire dal 2001 - ho collaborato con il gruppo di esperti tecnici sui SOA nell’ambito dello SCoFCAH della DG SANCO nel biennio 2005-06, in particolare per le problematiche connesse con le pelli bovine; - ho partecipato come tutor al BTSF sui SOA nel biennio 2010-11, sempre con particolare riguardo alle problematiche relative alle pelli; - ho svolto attività di training sui SOA nell’ambito di diversi progetti comunitari in Polonia (200607), Croazia (2008), Montenegro (2012), Albania (2013-14), Kosovo (2014) e Turchia (2014) La gestione delle pelli bovine Perché parlare di pelli? Come vedremo nel prosieguo della presentazione le pelli bovine sono una delle materie prime più pregiate per la fabbricazione di gelatina alimentare e farmaceutica; sul sito dell’FVO è possibile consultare i rapporti relativi a varie missioni condotte sull’argomento, in Stati membri ed in paesi terzi. I risultati? Vediamone alcuni … Alcune considerazioni espresse dagli ispettori FVO debbono intendersi rivolte agli operatori ed agli organi di controllo che operano nei macelli ma anche nei successivi passaggi della filiera (depositi pelli e concerie) • Mancata indicazione sui documenti commerciali di informazioni importanti (specie, luogo d’origine, quantità del materiale spedito, nome/indirizzo/n° registrazione del destinatario; assenza di evidenze di informazioni in merito all’OSA da parte del veterinario ispettore per adottare azioni correttive • Assenza della conceria/centro raccolta pelli dalle liste degli impianti registrati/ riconosciuti ex 1069 e/o assenza di specifica autorizzazione ex 853 per la fornitura di materia prima per la produzione di gelatina alimentare • Trasporto di pelli classificate SOA e di pelli classificate idonee per gelatina contestualmente, nello stesso contenitore e senza un’adeguata separazione • Assenza del documento pertinente alla tipologia di prodotto spedito (853 per le pelli idonee per gelatine e documento commerciale 1069 per i SOA) • Limitata comunicazione fra le diverse AC coinvolte in merito alle NC rilevate, se non pregiudicanti la sicurezza o pericolose per la salute umana ed animale • Assenza di processi di verifica dell’efficacia dei controlli (audit, supervisione) da parte delle AC • Verifiche interne sui processi svolte da parte degli OSA con scarsa frequenza Altre sono specifiche del macello … • Limiti di consapevolezza da parte del veterinario ispettore al macello sui compiti connessi al controllo della corretta classificazione, gestione e spedizione di pelli • Confusione in alcuni ispettori circa il considerare le pelli come “alimento” e conseguente scarso livello di controllo sulle operazioni effettuate dall’OSA • Scarsa abitudine a verificare sulle liste ufficiali la presenza degli stabilimenti destinatari delle pelli • Controlli sulle pelli (e SOA in generale) presenti nelle check list dei macelli ma sovente trascurati • Errata classificazione delle pelli (art.10 lettera b anziché lettera n per gli animali morti) Altre, infine, sono specifiche per concerie e centri raccolta pelli • Scarsità dei controlli sulle attività di conceria • Scarsità dei controlli sui centri di raccolta pelli • Separazione insufficiente fra pelli SOA ed idonee alla produzione di gelatina Un breve inquadramento economico a livello europeo Il commercio delle pelli nella UE Nel 2007 il valore delle pelli esportate dalla UE verso paesi terzi è stato doppio rispetto al valore della carne esportata: 511 milioni contro 247 milioni di dollari USA Fonti: UBI FRANCE – novembre 2008 UNIC ITALY – trend 2008 Il peso della UE nel commercio mondiale delle pelli (anni 2002-2007): • vitello (pelli di peso < 16 Kg.): 31,2 % • bovino (pelli > 16 Kg.): 43,6 % • bovino (spalle, groppe, fianchi): 43,5 % • ovino (con vello): 52,2 % export value of H&S from EU 2002-07 m illion (euro) 200 ovine (wool on) 150 bovine (> 16 Kilos) 100 bovine (> 16 Kilos) 50 bovine (shoulder, flank, back) 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 year Una panoramica sulla filiera Al macello RACCOLTA DI PELLI GREZZE Le pelli, dopo lo scuoiamento, vengono salate (pelli salate grezze) oppure essiccate (pelli essiccate grezze). LA RACCOLTA DELLE PELLI Un’attività tipica dei centri di raccolta delle pelli grezze, prima della salatura, consiste nell’asportazione delle parti non destinate alla concia, quali coda, orecchi, altre rifilature DISSALATURA E RINVERDIMENTO Lo scopo del rinverdimento è quello di reidratare la pelle ai livelli originari e di eliminare i residui di sale, sterco, sangue e sporcizia. Dopo il rinverdimento le pelli si presentano pulite e rigonfie di acqua. I tempi del rinverdimento possono variare da alcune ore a pochi giorni. Additivi: agenti attivi di superficie, enzimi proteolitici, battericidi. BOTTALE DI LEGNO DEPILAZIONE E CALCINATURA La depilazione è effettuata con lo scopo di rimuovere i peli e lo strato superficiale dell’epidermide mentre la calcinatura ha quello di rilassare la struttura proteica del derma e di predisporre la pelle alla concia. Additivi: solfuro di Sodio ed idrossido di Calcio. pH: 12-13 BOTTALE DI POLIPROPILENE Pelli bovine calcinate DEPILAZIONE E CALCINATURA SCARNATURA Operazione meccanica eseguita per rimuovere dal “derma” i tessuti sottocutanei (muscoli pellicciai, grasso, connettivo) i quali sono raccolti e prendono il nome di “carniccio”. Tale operazione è effettuata, solitamente, dopo la calcinatura perché la scarnatura effettuata sulle pelli reidratate risulta più facile e sottopone ad un minor stress le fibre di collagene. MACCHINA SCARNATRICE RACCOLTA DEL CARNICCIO CONTENITORI PER LA RACCOLTA DI CARNICCIO SPACCATURA La spaccatura viene eseguita per ottenere lo spessore desiderato della pelle: questa viene spaccata orizzontalmente ottenendo uno strato superiore, di maggior pregio, chiamato fiore ed uno inferiore, meno pregiato, chiamato crosta. MACCHINA SPACCATRICE RACCOLTA DELLE SPACCATURE CONCIA E’ una sequenza di operazioni chimiche finalizzate alla stabilizzazione delle fibre del derma, mediante la formazione di legami intefribillari del collagene. Può essere effettuata con sostanze vegetali (tannino) o chimiche (cromo o altri sali). CROMO CONCIA TANNINO WET-BLUE CUOIO PER SUOLA TRATTAMENTI FINALI RICONCIA, COLORAZIONE, INGRASSO PER RENDERE LA PELLE PIU’ MORBIDA CENTRO DI RACCOLTA DI SPACCATURE (SOA) NUOVI UTILIZZI DELLE SPACCATURE CENTRO DI RACCOLTA. SPACCATURE DESTINATE AL CONSUMO UMANO Applicazioni: Le spaccature sono avviate all’industria di gelatina. La gelatina è un prodotto naturale ottenuto da una parziale idrolisi del collagene contenuto nella pelle FARMACEUTICA INDUSTRIA DOLCIARIA INDUSTRIA LATTIEROCASEARIA GASTRONOMIA VINI E BIRRE COSMETICI ALTRO (p.e.PELLICOLE FOTOGRAFICHE) CARNICCIO macinatura idrolisi GRASSO FUSO SOSPENSIONE PROTEICA (dopo trattamento termico 2 h > 100° C) (residui solidi) SAPONI AMMENDANTI (concentrazione) SCIROPPO PROTEICO (essiccazione) FARINA PROTEICA BRODO PROTEICO Sterilizzazion e (metodo 1) e filtrazione FERTILIZZANTE ORGANICO Classificazione delle pelli Attenzione !!!! In Italia è tutt’ora in vigore il D.M. 16 ottobre 2003, che recita: Art. 1: E' altresi' materiale specifico a rischio … l'intero corpo degli animali delle specie bovina, ovina e caprina, comunque morti, che devono essere eliminati senza rimozione di alcuna loro parte, organo o tessuto, comprese le pelli E già l’FVO si pronunciava così nel 2004 nei confronti dell’Italia… “Some administrative provisions exceed EU requirements (e.g. … prohibition of use of hide from fallen bovines).” Osservazioni contenute nel punto 2.3.1 del Rapporto FVO sulla Missione 2004/7120/SANCO FRANCIA: bovini sotto età per test TSE Mentre, in altri Stati Membri … Recupero della pelle per uso tecnico (avvio alla conceria) Cat.3 n Avvio della carcassa, contenente il MSR,a rendering cat.1 ovvero ad incenerimento GERMANIA: negli impianti di rendering autorizzati 1 2 separazione del MSR ed avvio di carne ed ossa a rendering cat.2 3 Recupero della pelle per uso tecnico (avvio alla conceria) Cat.3 n Avvio del MSR a rendering cat.1 ovvero a incenerimento Produzione OF-SI Nella presentazione che segue non terremo conto del DM 16/10/2003, del qual continuiamo ad auspicare l’abrogazione o modifica Le pelli classificate come materiale di categoria 3, ai sensi dell’ articolo 10 a), b.iii, ed n del Regolamento (CE) n.1069/2009, possono essere prodotte: nel macello, da animali dopo l’esecuzione della visita ante mortem, e che a seguito di tale visita siano stati riconosciuti idonei ad essere macellati per il consumo umano negli impianti di rendering, da animali che non presentano segni clinici di malattie trasmissibili attraverso tale prodotto all’uomo o agli animali Al macello le pelli sono classificate come materiale di categoria 1, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento (CE) n.1069/2009, dopo la visita post mortem, se provenienti da animali che: siano positivi al test TSE (articolo 8(a)(i)), oppure, siano stati sottoposti a trattamenti illeciti, come definiti dall’articolo 1(2)(d) della Direttiva 96/22/CE o dall’articolo 2(b) della Direttiva 96/23/CE , oppure che contengano residui di contaminanti ambientali o altre sostanze elencate nell’Allegato I.B.3 della Direttiva 96/22/CE, qualora superino i livelli ammessi Le pelli sono classificate come materiale di categoria 2, ai sensi dell’ articolo 9 del Regolamento (CE) n.1069/2009: se provengono da animali diversi da quelli descritti negli articoli 8 o 10 del Reg. (CE) n.1069/2009, inclusi gli animali abbattuti nel quadro di misure di controllo delle malattie infettive, diverse dalle TSE oppure, se contengono residui di farmaci autorizzati o contaminanti, che superino i livelli ammissibili, come indicato dall’articolo 15 (3) della Direttiva 96/23/CE DA RICORDARE CHE: anche le pelli provenienti da animali infetti o sospetti infetti di malattie infettive trasmissibile all’uomo o agli animali (p.e. carbonchio, vaiolo, afta) ma diverse dalle TSE, sono classificate come materiale di Categoria 2 STANDARDS DI CONTROLLO SULLE PELLI Le pelli prodotte nel macello dopo la visita AM (o AM e PM, ELIMINAZIONE! inclusi, se pertinenti, test TSE, test sui residui, test chimici e/o microbiologici) possono essere classificate come segue: NON IDONEE AL CONSUMO UMANO IDONEE AL CONSUMO UMANO Reg.(CE) n.853/04 Art. 8 a.(i)(ii) Reg.(CE) n.1069/09 CAT.3 Art.10 a, b(iii) CAT.3 Art.10 n (animali morti durante il trasporto o in stalla di sosta) CAT.2 Art.9 c, f(i) CAT.1 Art.8 c, d CENTRO DI RACCOLTA PELLI Le pelli prodotte negli impianti di rendering (dopo, se necessario, l’esito favorevole del test TSE) possono essere classificate come segue: NON IDONEE AL CONSUMO UMANO Reg.(CE) n.1069/09 CAT.3 Art.10 n CAT.2 Art.9 c, f (i) Art. 8 a (i)(ii) ELIMINAZIONE! CENTRO DI RACCOLTA PELLI Destinazione delle pelli e dei relativi sottoprodotti Tutte le pelli non destinate all’eliminazione sono idonee all’utilizzo da parte dell’industria per le produzioni tecniche (scarpe, pelletterie varie, eccetera); i loro sottoprodotti, prima della concia, possono essere: 1. idonei al consumo umano, ai sensi del Regolamento (CE) n°853/2004, e possono essere immessi sul mercato senza restrizioni aggiuntive ed essere utilizzati per la fabbricazione di gelatina/collagene destinati al consumo umano 2. trasformati ed utilizzati per la fabbricazione di mangimi per animali da reddito, da pelliccia, per petfood e per articoli da masticare (Reg. CE n°1069/2009) 3. trasformati ed utilizzati per la fabbricazione di fertilizzanti organici ed ammendanti in impianti riconosciuti (Reg. EC n°1069/2009) Requisiti delle strutture (depositi e concerie) che trattano pelli Requisiti degli impianti (concerie e depositi) che trattano pelli idonee per la produzione di gelatina/collagene (1): Regolamento (CE) 852/2004, articolo 1: ….. 2. Il presente Regolamento non si applica: …… d. ai centri di raccolta e alle concerie che rientrano nella definizione di impresa del settore alimentare solo perché trattano materie prime per la produzione di gelatina o di collagene. Requisiti degli impianti (concerie e depositi) che trattano pelli idonee per la produzione di gelatina/collagene (2): Regolamento (CE) 853/2004 – Allegato XIV / XV Capitolo 1 – Requisiti delle materie prime: ……. 5. I centri di raccolta e le concerie possono altresì fornire materia prima per la produzione di gelatina/collagene destinata al consumo umano, se l'autorità competente li autorizza in modo specifico a tale scopo e se soddisfano i seguenti requisiti: Requisiti degli impianti (concerie e depositi) che trattano pelli idonee per la produzione di gelatina/collagene ad uso alimentare (3): Regolamento (CE) 853/2004 – Allegato XIV (XV), Capitolo 1 – Requisiti delle materie prime: • a) devono disporre di locali di deposito con pavimenti in materiale compatto e pareti lisce, facili da pulire e disinfettare e, se del caso, provvisti di impianti di refrigerazione; • b) i locali di deposito devono essere tenuti in condizioni di pulizia e manutenzione soddisfacenti, onde evitare possibili contaminazioni delle materie prime; • c) qualora in detti locali siano depositate o trasformate materie prime non conformi alle disposizioni del presente capitolo, durante le fasi di ricevimento, magazzinaggio, lavorazione e spedizione esse devono essere tenute separate dalle materie prime conformi alle disposizioni del presente capitolo. Requisiti della materia prima (pelli per gelatina) Regolamento (CE) 853/2004 – Allegato XIV, capitolo 1: 1. 2. 3. 4. Per la produzione di gelatina destinata all'utilizzazione negli alimenti possono essere impiegate le seguenti materie prime: … b) pelli di ruminanti d’allevamento; È vietato l'uso di pelli se sono state sottoposte a processi di concia, indipendentemente dal fatto che tale processo sia stato o no terminato. Le materie prime di cui al paragrafo 1 devono provenire da animali macellati in un macello e le cui carcasse siano risultate idonee al consumo umano a seguito di un'ispezione ante mortem e post mortem. Le materie prime devono provenire da stabilimenti registrati o riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 o del presente regolamento. Requisiti degli impianti (concerie e depositi) che trattano pelli classificate SOA (1) a) l'impianto disponga di locali di deposito con pavimenti in materiale compatto e pareti lisce, facili da pulire e disinfettare e, se del caso, provvisti di impianti di refrigerazione; b) i locali di deposito siano tenuti in condizioni di pulizia e manutenzione soddisfacenti, onde evitare possibili contaminazioni delle materie prime; c) se in detti locali vengono depositate o trasformate materie prime non conformi alle disposizioni del presente capo, durante le fasi di ricevimento, immagazzinaggio, trasformazione e spedizione esse siano tenute separate dalle materie prime conformi alle disposizioni del presente capo; Requisiti degli impianti (concerie e depositi) che trattano pelli classificate SOA (2) d) nel caso di ritagli e frammenti ottenuti da pelli calcinate, tali ritagli e frammenti siano sottoposti ad un trattamento che garantisca l'eliminazione di rischi per la salute pubblica e animale prima di essere utilizzati per la produzione di: i) gelatina destinata al consumo animale; oppure ii) fertilizzanti organici e ammendanti. Dalla pelle grezza 75% 25% CUOIO PER CALZATURE, PELLETTERIE ECC. SOTTOPRODOTTI SPACCATURE - CARNICCIO … se da pelli REG.(CE) n.853/04 GELATINA PER IL CONSUMO UMANO … se da pelli 1069 CAT.3 lect. b MANGIMISTICA (… petfood) … se da pelli 1069 CAT.3 lect. n FERTILIZZANTI ORGANICI - SAPONI End point e requisiti per quanto attiene la filiera pelli classificate “SOA” Allegato XIII Capo V al Regolamento (UE) 142/2011: C. Punto finale per le pelli – 1. Le pelli di ungulati che in base alla decisione dell'operatore sono destinate a fini diversi dal consumo umano e che sono conformi alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 relativo alle materie prime per la gelatina o il collagene destinati ad usi alimentari possono essere immessi sul mercato senza restrizioni a norma del presente regolamento. – 2. A norma del presente regolamento i seguenti prodotti possono essere immessi sul mercato senza restrizioni: – a) pelli sottoposte a un processo completo di concia, – b) pelli allo stato ‘wet blue’; – c) pelli allo stato ‘pickled pelts’; – d) pelli calcinate (trattate con calce e in salamoia, a pH 12-13, per almeno otto ore). In base al trattamento cui sono state sottoposte, le pelli possono essere classificate come segue: prima dell’end point 1. grezze: fresche, refrigerate 2. trattate: essiccate, salate secche o umide per almeno 14 giorni, salate per 7 giorni in sale marino addizionato col 2% di carbonato di sodio, essiccate per 42 giorni o conservate mediante un processo diverso dalla concia In base al trattamento cui sono state sottoposte, le pelli possono essere classificate come segue: dopo l’end point 3. conciate, wet blue, picklate e calcinate in salamoia a pH da 12 a 13 per almeno 8 ore Pelli grezze Reg. (CE) n.853/04 FILIERA ALIMENTARE CENTRO DI RACCOLTA DISSALATURA e RINVERDIMENTO DEPILAZIONE e CALCINAIO SCARNATURA RIFILATURA spaccature SPACCATURA BAGNO Gelatina / Collagene (RICONOSCIUTI 853) CONCIA STARTING POINT R I V I E R A FILIERA SOA : caso n°1 carniccio rifilature NO END POINT Feed/OF-SI biogas plant FILIERA SOA : CASO N°2 IMPIANTO DI MAGAZZINAGGIO Pelli grezze Reg. (CE) n.1069/09 DISSALATURA e RINVERDIMENTO R I V I E R A P R I M A DEPILAZIONE e CALCINAIO END POINT SCARNATURA RIFILATURA SPACCATURA D O P O BAGNO CONCIA NESSUN SOTTOPRODOTTO E’ DESTINATO ALLA FILIERA MAGIMISTICA O PER PRODURRE FERTILIZZANTI/AMMENDANTI FILIERA SOA : CASO N°3 R I V I E R A IMPIANTO DI MAGAZZINAGGIO Pelli grezze Reg. (CE) n.1069/09 DISSALATURA e RINVERDIMENTO DEPILAZIONE e CALCINAIO END POINT SCARNATURA RIFILATURA SPACCATURA carniccio rifilature spaccature DECALCINAZIONE E BAGNO CONCIA FEED / OF-SI / BIOGAS PLANT PER MOTIVI DI TRACCIABILITA’, L’A.C. PUO’ RICHIEDERE IL DOCUMENTO COMMERCIALE (Allegato XIII, Capitolo V, punto C.3) Controlli ufficiali: riconoscimento e registrazione Riconoscimento (A) / registrazione (R) degli impianti coinvolti nella filiera pelli: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. macello: riconoscimento ai sensi del Reg. 853/04 centro di raccolta: Reg. 853/04 (R) ed impianto di magazzinaggio: Reg. 1069/09 (art. 24, A) commercianti : Reg. 853/04 (R) e 1069/09 (art. 23 R) conceria: attività di “riviera” prima dell’end point (dissalatura, rinverdimento, depilazione e calcinatura: art. 23 R) e dopo l’end point (include la scarnatura, la rifilatura, la scarnatura, la decalcificazione ed il bagno ed altre operazioni inetrmedie, come colorazione e finitura): non sono richiesta né riconoscimento né registrazione ma è necessaria l’autorizzazione per motivi di tracciabilità reasons se i sottoprodotti sono destinati alla filiera mangimistica o alla fabbricazione di fertilizzanti organici/ammendanti (Allegato XIII, Capitolo V, paragrafo A del Reg. 142/2011) impianti alimentari (gelatina/collagene): riconoscimento Reg. 853/04 mangimi, petfood, articoli da masticare, fertilizzanti organici/ammendanti: Reg. 1069/09 (art. 24 A) Impianti farmaceutici / cosmetici: possono essere immessi sul mercato senza ulteriori restrizioni (art.33 Reg.1069/09) perchè dopo l’ end point Pelli grezze Reg.(CE) n.853/04 FOOD CHAIN CENTRO DI RACCOLTA (R) DISSALATURA E RINVERDIMENTO DEPILAZIONE E CALCINAIO SCARNATURA RIFILATURA spaccature SPACCATURA STARTING POINT R I V I E R A DECALCINAZIONE E BAGNO Impianto fabbricazione Gelatina / Collagene (riconosciuto 853) CONCIA FILIERA SOA : caso n°1 carniccio rifilature NO END POINT Feed/OF-SI biogas plant (A) FILIERA SOA : CASO N°2 MAGAZZINAGGIO (A) Pelli grezze Reg. (CE) n.1069/09 DISSALATURA E RINVERDIMENTO (R) R I V I E R A P R I M A DEPILAZIONE E CALCINAIO (R) END POINT SCARNATURA RIFILATURA SPACCATURA D O P O DECALCINAZIONE E BAGNO CONCIA I relativi NON entrano nella filiera “mangimi” anche se sotto forma di fertilizzanti organici o ammendanti FILIERA SOA : CASO N°3 MAGAZZINAGGIO (A) Pelli grezze Reg. (CE) n.1069/09 DISSALATURA E RINVERDIMENTO (R) R I V I E R A DEPILAZIONE E CALCINAIO (R) END POINT SCARNATURA carniccio RIFILATURA rifilature SPACCATURA spaccature DECALCINAZIONE E BAGNO CONCIA FEED / OF-SI / BIOGAS PLANT (A) Ai fini della tracciabilita’, è richiesto il documento commerciale (Allegato XIII, Capitolo V, punto C.3) Allegato XIII Capo V punto C.3 3. In deroga alla lettera C, punto 2, l'autorità competente può richiedere che le partite di pelli trattate di cui al punto 2, lettere c) e d), siano accompagnate da un documento commerciale conforme al modello di cui all'allegato VIII, capo III, punto 6, se vengono fornite a stabilimenti o impianti che producono alimenti per animali da compagnia, fertilizzanti organici o ammendanti oppure che trasformano tali materiali in biogas. Gestione delle pelli nell’industria alimentare (art.26 Reg. 1069/09) 1. Il trattamento (p.e. salatura), la lavorazione o il magazzinaggio di SOA in impianti riconosciuti / registrati ai sensi del Reg. 853/2004 (art. 4) o del Reg. 852/2004 (art. 6) deve essere effettuata in condizioni che prevengano ogni cross contaminazione 2. Il materiale grezzo per la produzione di gelatina/ collagene non destinato al consumo umano può essere immagazzinato, trattato, trasformato in impianti specificatamente autorizzati, ai sensi del Reg. 853/2004 (Reg.853/2004, Allegato III, Sezione XIV, Capitolo I punto 5 e Sezione XV, Capitolo I punto 5) Tracciabilità delle pelli: dall’animale all’industria conciaria (e non solo …) quando le pelli sono selezionate (p.e. per peso o tipologia) per costituire un lotto, può risultare utile usare un modo semplice ed economico per tracciare le pelli efficacemente: p.e. identificando ciascuna pelle con una targhetta in plastica, applicata alla pelle durante la scuoiatura al macello o nell’impianto di rendering, agevola in modo efficace le operazioni di tracciabilità Applicazione della targhetta Identificazione della pelle al macello Identificazione della pelle nel centro di raccolta o in conceria Ai sensi dell’articolo 17 e dell’Allegato VIII, Capitolo III del Regolamento della Commissione (EU) n° 142/2011, un documento commerciale deve accompagnare i SOA durante il trasporto nel territorio della Comunità Europea; Lo stesso vale per le pelli o loro derivati classificati idonei alla fabbricazione di gelatina/collagene ad uso alimentare; in questo caso il modello è disponibile come Appendice all’Allegato III del Reg. 853/04 Il documento commerciale per i SOA, nel caso delle pelli, deve essere compilato come segue: Il documento commerciale (appendice dell’allegato III al Reg.853/04) per le materie prime destinate alla fabbricazione di gelatina/collagene ad uso alimentare umano deve essere compilato come segue: MODELLO DI DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO DELLA MATERIA PRIMA DESTINATA ALLA PRODUZIONE DI GELATINA O COLLAGENE I. Identificazione della materia prima Tipo di prodotti: ..................................................................................................................... Data di fabbricazione: .......................................................................................................... Tipo di imballaggio:............................................................................................................... Numero di colli: .................................................................................................................... Periodo di conservazione garantito:....................................................................................... Peso netto (kg): .................................................................................................................... II. Origine della materia prima Indirizzo e numero di registrazione dello o degli stabilimenti di produzione riconosciuti: ............................................................................................................................................. III. Destinazione della materia prima La materia prima è inviata: da:.......................................................................................................... (luogo di carico) a:..................................................................................... (paese e luogo di destinazione) con il seguente mezzo di trasporto: ................................................................................. Nome e indirizzo del mittente: ......................................................................................... Nome e indirizzo del destinatario: ................................................................................... Controlli ufficiali sulla tracciabilità e certificazioni per l’export Garanzie nel commercio di pelli grezze: il primo e più importante compito del controllo sanitario è di garantire l’assenza di malattie infettive (p.e. carbonchio, afta e vaiolo), per prevenire l’insorgere di qualsiasi focolaio di malattia infettiva negli animali e per proteggere la salute umana la sicurezza può essere ottenuta utilizzando metodi efficaci Il veterinario ufficiale deve prestare attenzione alla destinazione delle pelli da esportare, per quanto attiene lo status sanitario, l’origine ed il trattamento delle pelli ai fini dell’efficacia del controllo riveste rilevanza la verifica dei documenti commerciali (come previsto nell’Allegato VIII, capitolo III del Regolamento della Commissione (EU) n.142/2011) negli stabilimenti che esportano Alcuni paesi terzi possono richiedere specifici requisiti; alcune informazioni possono essere difficili da accertare, p.e.: • stato/regione di nascita degli animali • stato/regione di allevamento degli animali • identificazione dell’impianto di origine delle pelli (macello e/o centro di raccolta) Possono, inoltre, essere richiesti trattamenti diversi da quelli previsti dai Regolamenti comunitari, p.e. conformi all’articolo 8.5.35 del Codice OIE per gli animali terrestri: “Le procedure per l’inattivazione del virus aftoso nelle pelli grezze prevedono la salatura per almeno 28 giorni in sale marino addizionato col 2% di carbonato di sodio” Disposizioni comunitarie per l’import/transito di pelli: L’Allegato XV al Regolamento della Commissione (EU) n° 142/2112 fornisce i modelli di certificato sanitario per l’importazione da paesi terzi come segue: • CAPITOLO 5(A): pelli fresche e refrigerate • CAPITOLO 5(B): pelli trattate oppure • CAPITOLO 5(C): dichiarazione ufficiale per le pelli trattate che viaggino ininterrottamente per almeno 21 giorni peraltro, non possiamo pensare che i problemi siano limitati al commercio delle pelli: come abbiamo visto, i sottoprodotti dell’industria conciaria possono essere immessi sul mercato per produrre alimenti, mangimi, fertilizzanti organici/ammendanti: ciò può rappresentare un problema? alcune considerazioni sull’export di pelli: 1. nella UE sono in vigore chiare disposizioni per garantire la salute pubblica e la sanità animale (pacchetto igiene e reg. SOA) 2. Possono essere siglati accordi bilaterali fra Stati Membri esportatori e paesi terzi importatori 3. gelatina e collagene per uso alimentare umano possono essere re-importati nella UE dai paesi terzi 4. Qual’è l’efficacia dei controlli da parte di tali SM sugli impianti di destinazione nei paesi terzi? Grazie per l’attenzione. [email protected]