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CONTROLLO UFFICIALE
NEI SOTTOPRODOTTI DI
ORIGINE ANIMALE
Genova, 2 luglio 2014
Chi sono:
- un veterinario che ha lavorato per 38 anni nel
SSN, partendo dalla condotta, poi in sanità
animale, quindi igiene alimenti ed infine igiene
allevamenti
- mi sono occupato di SOA a partire dal 2001
- ho collaborato con il gruppo di esperti tecnici sui
SOA nell’ambito dello SCoFCAH della DG SANCO
nel biennio 2005-06, in particolare per le
problematiche connesse con le pelli bovine;
- ho partecipato come tutor al BTSF sui SOA nel
biennio 2010-11, sempre con particolare
riguardo alle problematiche relative alle pelli;
- ho svolto attività di training sui SOA nell’ambito
di diversi progetti comunitari in Polonia (200607), Croazia (2008), Montenegro (2012), Albania
(2013-14), Kosovo (2014) e Turchia (2014)
La gestione delle pelli bovine
Perché parlare di pelli?
Come vedremo nel prosieguo della
presentazione le pelli bovine sono una
delle materie prime più pregiate per la
fabbricazione di gelatina alimentare e
farmaceutica; sul sito dell’FVO è
possibile consultare i rapporti relativi
a varie missioni condotte
sull’argomento, in Stati membri ed in
paesi terzi.
I risultati? Vediamone alcuni …
Alcune considerazioni espresse
dagli ispettori FVO debbono
intendersi rivolte agli operatori
ed agli organi di controllo che
operano nei macelli ma anche
nei successivi passaggi della
filiera (depositi pelli e concerie)
• Mancata indicazione sui documenti
commerciali di informazioni importanti
(specie, luogo d’origine, quantità del
materiale spedito, nome/indirizzo/n°
registrazione del destinatario; assenza di
evidenze di informazioni in merito all’OSA
da parte del veterinario ispettore per
adottare azioni correttive
• Assenza della conceria/centro raccolta
pelli dalle liste degli impianti registrati/
riconosciuti ex 1069 e/o assenza di
specifica autorizzazione ex 853 per la
fornitura di materia prima per la
produzione di gelatina alimentare
• Trasporto di pelli classificate SOA e
di pelli classificate idonee per gelatina
contestualmente, nello stesso
contenitore e senza un’adeguata
separazione
• Assenza del documento pertinente alla
tipologia di prodotto spedito (853 per
le pelli idonee per gelatine e
documento commerciale 1069 per i
SOA)
• Limitata comunicazione fra le diverse
AC coinvolte in merito alle NC
rilevate, se non pregiudicanti la
sicurezza o pericolose per la salute
umana ed animale
• Assenza di processi di verifica
dell’efficacia dei controlli (audit,
supervisione) da parte delle AC
• Verifiche interne sui processi svolte
da parte degli OSA con scarsa
frequenza
Altre sono specifiche del macello …
• Limiti di consapevolezza da parte del
veterinario ispettore al macello sui
compiti connessi al controllo della
corretta classificazione, gestione e
spedizione di pelli
• Confusione in alcuni ispettori circa il
considerare le pelli come “alimento” e
conseguente scarso livello di controllo
sulle operazioni effettuate dall’OSA
• Scarsa abitudine a verificare sulle
liste ufficiali la presenza degli
stabilimenti destinatari delle pelli
• Controlli sulle pelli (e SOA in
generale) presenti nelle check list
dei macelli ma sovente trascurati
• Errata classificazione delle pelli
(art.10 lettera b anziché lettera
n per gli animali morti)
Altre, infine, sono specifiche per
concerie e centri raccolta pelli
• Scarsità dei controlli sulle attività
di conceria
• Scarsità dei controlli sui centri di
raccolta pelli
• Separazione insufficiente fra pelli
SOA ed idonee alla produzione di
gelatina
Un breve inquadramento
economico a livello
europeo
Il commercio delle pelli nella
UE
Nel 2007 il valore delle pelli
esportate dalla UE verso paesi terzi
è stato doppio rispetto al valore
della carne esportata:
511 milioni contro 247 milioni di
dollari USA
Fonti: UBI FRANCE – novembre 2008
UNIC ITALY – trend 2008
Il peso della UE nel commercio mondiale
delle pelli (anni 2002-2007):
• vitello (pelli di peso < 16 Kg.): 31,2 %
• bovino (pelli > 16 Kg.): 43,6 %
• bovino (spalle, groppe, fianchi): 43,5 %
• ovino (con vello): 52,2 %
export value of H&S from EU 2002-07
m illion (euro)
200
ovine (wool on)
150
bovine (> 16 Kilos)
100
bovine (> 16 Kilos)
50
bovine (shoulder,
flank, back)
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007
year
Una panoramica sulla filiera
Al macello
RACCOLTA DI PELLI GREZZE
Le pelli, dopo lo scuoiamento, vengono salate (pelli salate grezze)
oppure essiccate (pelli essiccate grezze).
LA RACCOLTA DELLE PELLI
Un’attività tipica dei centri di raccolta delle pelli grezze, prima della salatura,
consiste nell’asportazione delle parti non destinate alla concia, quali coda,
orecchi, altre rifilature
DISSALATURA E RINVERDIMENTO
Lo scopo del rinverdimento
è quello di reidratare la
pelle ai livelli originari e di
eliminare i residui di sale,
sterco, sangue e sporcizia.
Dopo il rinverdimento le
pelli si presentano pulite e
rigonfie di acqua. I tempi
del rinverdimento possono
variare da alcune ore a
pochi giorni.
Additivi: agenti attivi di
superficie, enzimi
proteolitici, battericidi.
BOTTALE DI LEGNO
DEPILAZIONE E CALCINATURA
La depilazione è effettuata
con lo scopo di rimuovere i
peli e lo strato superficiale
dell’epidermide mentre la
calcinatura ha quello di
rilassare la struttura
proteica del derma e di
predisporre la pelle alla
concia. Additivi: solfuro di
Sodio ed idrossido di
Calcio.
pH: 12-13
BOTTALE DI POLIPROPILENE
Pelli bovine calcinate
DEPILAZIONE E CALCINATURA
SCARNATURA
Operazione meccanica
eseguita per rimuovere dal
“derma” i tessuti
sottocutanei (muscoli
pellicciai, grasso,
connettivo) i quali sono
raccolti e prendono il nome
di “carniccio”. Tale
operazione è effettuata,
solitamente, dopo la
calcinatura perché la
scarnatura effettuata sulle
pelli reidratate risulta più
facile e sottopone ad un
minor stress le fibre di
collagene.
MACCHINA SCARNATRICE
RACCOLTA DEL CARNICCIO
CONTENITORI PER LA RACCOLTA
DI CARNICCIO
SPACCATURA
La spaccatura viene
eseguita per
ottenere lo spessore
desiderato della
pelle: questa viene
spaccata
orizzontalmente
ottenendo uno strato
superiore, di maggior
pregio, chiamato
fiore ed uno
inferiore, meno
pregiato, chiamato
crosta.
MACCHINA SPACCATRICE
RACCOLTA DELLE SPACCATURE
CONCIA
E’ una sequenza di operazioni chimiche finalizzate alla
stabilizzazione delle fibre del derma, mediante la
formazione di legami intefribillari del collagene. Può
essere effettuata con sostanze vegetali (tannino) o
chimiche (cromo o altri sali).
CROMO
CONCIA
TANNINO
WET-BLUE
CUOIO PER SUOLA
TRATTAMENTI FINALI
RICONCIA, COLORAZIONE, INGRASSO PER RENDERE LA
PELLE PIU’ MORBIDA
CENTRO DI RACCOLTA
DI SPACCATURE (SOA)
NUOVI UTILIZZI DELLE SPACCATURE
CENTRO DI RACCOLTA.
SPACCATURE DESTINATE
AL CONSUMO UMANO
Applicazioni:
Le spaccature sono
avviate all’industria di
gelatina.
La gelatina è un
prodotto naturale
ottenuto da una parziale
idrolisi del collagene
contenuto nella pelle
FARMACEUTICA
 INDUSTRIA DOLCIARIA
 INDUSTRIA LATTIEROCASEARIA
 GASTRONOMIA
 VINI E BIRRE
 COSMETICI
 ALTRO (p.e.PELLICOLE
FOTOGRAFICHE)
CARNICCIO
macinatura
idrolisi
GRASSO FUSO
SOSPENSIONE
PROTEICA
(dopo trattamento termico 2 h > 100° C)
(residui solidi)
SAPONI
AMMENDANTI
(concentrazione)
SCIROPPO
PROTEICO
(essiccazione) FARINA
PROTEICA
BRODO PROTEICO
Sterilizzazion
e
(metodo 1)
e filtrazione
FERTILIZZANTE
ORGANICO
Classificazione delle pelli
Attenzione !!!!
In Italia è tutt’ora in vigore il D.M.
16 ottobre 2003, che recita:
Art. 1: E' altresi' materiale specifico a
rischio … l'intero corpo degli animali
delle specie bovina, ovina e caprina,
comunque morti, che devono essere
eliminati senza rimozione di alcuna
loro parte, organo o tessuto,
comprese le pelli
E già l’FVO si pronunciava
così nel 2004 nei confronti
dell’Italia…
“Some administrative provisions
exceed EU requirements (e.g. …
prohibition of use of hide from fallen
bovines).”
Osservazioni contenute nel punto 2.3.1 del Rapporto
FVO sulla Missione 2004/7120/SANCO
FRANCIA:
bovini sotto
età per
test TSE
Mentre, in altri
Stati Membri …
Recupero
della pelle per
uso tecnico
(avvio alla
conceria)
Cat.3 n
Avvio della carcassa,
contenente il MSR,a
rendering cat.1
ovvero ad
incenerimento
GERMANIA: negli impianti di
rendering autorizzati
1
2
separazione del
MSR ed avvio
di carne ed
ossa a
rendering
cat.2
3
Recupero
della pelle per
uso tecnico
(avvio alla
conceria)
Cat.3 n
Avvio del MSR
a rendering
cat.1 ovvero a
incenerimento
Produzione
OF-SI
Nella presentazione che
segue non terremo conto del
DM 16/10/2003, del qual
continuiamo ad auspicare
l’abrogazione o modifica
Le pelli classificate come materiale di
categoria 3, ai sensi dell’ articolo 10 a),
b.iii, ed n del Regolamento (CE)
n.1069/2009, possono essere prodotte:

nel macello, da animali dopo l’esecuzione
della visita ante mortem, e che a seguito
di tale visita siano stati riconosciuti
idonei ad essere macellati per il consumo
umano

negli impianti di rendering, da animali
che non presentano segni clinici di
malattie trasmissibili attraverso tale
prodotto all’uomo o agli animali
Al macello le pelli sono classificate come materiale di
categoria 1, ai sensi dell’articolo 8 del
Regolamento (CE) n.1069/2009, dopo la visita
post mortem, se provenienti da animali che:

siano positivi al test TSE (articolo 8(a)(i)),
oppure,

siano stati sottoposti a trattamenti illeciti, come
definiti dall’articolo 1(2)(d) della Direttiva
96/22/CE o dall’articolo 2(b) della Direttiva
96/23/CE , oppure

che contengano residui di contaminanti ambientali
o altre sostanze elencate nell’Allegato I.B.3 della
Direttiva 96/22/CE, qualora superino i livelli
ammessi
Le pelli sono classificate come materiale di
categoria 2, ai sensi dell’ articolo 9 del
Regolamento (CE) n.1069/2009:
 se provengono da animali diversi da quelli
descritti negli articoli 8 o 10 del Reg. (CE)
n.1069/2009, inclusi gli animali abbattuti nel
quadro di misure di controllo delle malattie
infettive, diverse dalle TSE oppure,
 se contengono residui di farmaci autorizzati o
contaminanti, che superino i livelli ammissibili,
come indicato dall’articolo 15 (3) della Direttiva
96/23/CE
DA RICORDARE CHE:
anche le pelli provenienti da animali
infetti o sospetti infetti di
malattie infettive trasmissibile
all’uomo o agli animali (p.e.
carbonchio, vaiolo, afta) ma
diverse dalle TSE, sono
classificate come materiale di
Categoria 2
STANDARDS DI
CONTROLLO
SULLE PELLI
Le pelli prodotte nel macello dopo la visita AM (o AM e PM,
ELIMINAZIONE!
inclusi, se pertinenti, test TSE, test sui residui, test chimici
e/o microbiologici) possono essere classificate come segue:
NON IDONEE AL
CONSUMO UMANO
IDONEE AL
CONSUMO
UMANO
Reg.(CE) n.853/04
Art. 8
a.(i)(ii)
Reg.(CE) n.1069/09
CAT.3
Art.10
a, b(iii)
CAT.3
Art.10 n
(animali morti
durante il
trasporto o in
stalla di sosta)
CAT.2
Art.9
c, f(i)
CAT.1
Art.8
c, d
CENTRO DI RACCOLTA PELLI
Le pelli prodotte negli impianti di rendering (dopo,
se necessario, l’esito favorevole del test TSE)
possono essere classificate come segue:
NON IDONEE AL CONSUMO
UMANO
Reg.(CE) n.1069/09
CAT.3
Art.10
n
CAT.2
Art.9
c, f (i)
Art. 8
a (i)(ii)
ELIMINAZIONE!
CENTRO DI RACCOLTA PELLI
Destinazione delle pelli e dei relativi
sottoprodotti
Tutte le pelli non destinate all’eliminazione sono idonee
all’utilizzo da parte dell’industria per le produzioni
tecniche (scarpe, pelletterie varie, eccetera);
i loro sottoprodotti, prima della concia, possono
essere:
1.
idonei al consumo umano, ai sensi del Regolamento (CE)
n°853/2004, e possono essere immessi sul mercato
senza restrizioni aggiuntive ed essere utilizzati per la
fabbricazione di gelatina/collagene destinati al consumo
umano
2.
trasformati ed utilizzati per la fabbricazione di mangimi
per animali da reddito, da pelliccia, per petfood e per
articoli da masticare (Reg. CE n°1069/2009)
3.
trasformati ed utilizzati per la fabbricazione di
fertilizzanti organici ed ammendanti in impianti
riconosciuti (Reg. EC n°1069/2009)
Requisiti delle strutture (depositi e
concerie) che trattano pelli
Requisiti degli impianti (concerie e
depositi) che trattano pelli idonee per la
produzione di gelatina/collagene (1):
Regolamento (CE) 852/2004, articolo 1:
…..
2. Il presente Regolamento non si applica:
……
d. ai centri di raccolta e alle concerie che
rientrano nella definizione di impresa del
settore alimentare solo perché trattano
materie prime per la produzione di gelatina
o di collagene.
Requisiti degli impianti (concerie e
depositi) che trattano pelli idonee per la
produzione di gelatina/collagene (2):
Regolamento (CE) 853/2004 – Allegato XIV / XV
Capitolo 1 – Requisiti delle materie prime:
…….
5. I centri di raccolta e le concerie possono
altresì fornire materia prima per la produzione
di gelatina/collagene destinata al consumo
umano, se l'autorità competente li autorizza in
modo specifico a tale scopo e se soddisfano i
seguenti requisiti:
Requisiti degli impianti (concerie e depositi) che
trattano pelli idonee per la produzione di
gelatina/collagene ad uso alimentare (3):
Regolamento (CE) 853/2004 – Allegato XIV (XV), Capitolo 1
– Requisiti delle materie prime:
• a) devono disporre di locali di deposito con pavimenti in
materiale compatto e pareti lisce, facili da pulire e
disinfettare e, se del caso, provvisti di impianti di
refrigerazione;
• b) i locali di deposito devono essere tenuti in condizioni di
pulizia e manutenzione soddisfacenti, onde evitare
possibili contaminazioni delle materie prime;
• c) qualora in detti locali siano depositate o trasformate
materie prime non conformi alle disposizioni del presente
capitolo, durante le fasi di ricevimento, magazzinaggio,
lavorazione e spedizione esse devono essere tenute
separate dalle materie prime conformi alle disposizioni del
presente capitolo.
Requisiti della materia prima (pelli per gelatina)
Regolamento (CE) 853/2004 – Allegato XIV, capitolo 1:
1.
2.
3.
4.
Per la produzione di gelatina destinata all'utilizzazione
negli alimenti possono essere impiegate le seguenti
materie prime:
… b) pelli di ruminanti d’allevamento;
È vietato l'uso di pelli se sono state sottoposte a
processi di concia, indipendentemente dal fatto che tale
processo sia stato o no terminato.
Le materie prime di cui al paragrafo 1 devono provenire
da animali macellati in un macello e le cui carcasse
siano risultate idonee al consumo umano a seguito di
un'ispezione ante mortem e post mortem.
Le materie prime devono provenire da stabilimenti
registrati o riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n.
852/2004 o del presente regolamento.
Requisiti degli impianti (concerie e depositi)
che trattano pelli classificate SOA (1)
a) l'impianto disponga di locali di deposito con pavimenti in
materiale compatto e pareti lisce, facili da pulire e
disinfettare e, se del caso, provvisti di impianti di
refrigerazione;
b) i locali di deposito siano tenuti in condizioni di pulizia e
manutenzione soddisfacenti, onde evitare possibili
contaminazioni delle materie prime;
c) se in detti locali vengono depositate o trasformate
materie prime non conformi alle disposizioni del presente
capo, durante le fasi di ricevimento, immagazzinaggio,
trasformazione e spedizione esse siano tenute separate
dalle materie prime conformi alle disposizioni del presente
capo;
Requisiti degli impianti (concerie e depositi)
che trattano pelli classificate SOA (2)
d) nel caso di ritagli e frammenti ottenuti
da pelli calcinate, tali ritagli e frammenti
siano sottoposti ad un trattamento che
garantisca l'eliminazione di rischi per la
salute pubblica e animale prima di essere
utilizzati per la produzione di:
i) gelatina destinata al consumo animale;
oppure
ii) fertilizzanti organici e ammendanti.
Dalla pelle grezza
75%
25%
CUOIO PER
CALZATURE,
PELLETTERIE ECC.
SOTTOPRODOTTI
SPACCATURE - CARNICCIO
… se
da pelli
REG.(CE) n.853/04
GELATINA PER IL
CONSUMO UMANO
… se
da pelli
1069 CAT.3 lect. b
MANGIMISTICA
(… petfood)
… se
da pelli
1069 CAT.3 lect. n
FERTILIZZANTI
ORGANICI - SAPONI
End point e requisiti per quanto
attiene la filiera pelli classificate
“SOA”
Allegato XIII Capo V al Regolamento (UE) 142/2011:
C. Punto finale per le pelli
– 1. Le pelli di ungulati che in base alla decisione
dell'operatore sono destinate a fini diversi dal consumo
umano e che sono conformi alle prescrizioni del
regolamento (CE) n. 853/2004 relativo alle materie prime
per la gelatina o il collagene destinati ad usi alimentari
possono essere immessi sul mercato senza restrizioni a
norma del presente regolamento.
– 2. A norma del presente regolamento i seguenti prodotti
possono essere immessi sul mercato senza restrizioni:
– a) pelli sottoposte a un processo completo di concia,
– b) pelli allo stato ‘wet blue’;
– c) pelli allo stato ‘pickled pelts’;
– d) pelli calcinate (trattate con calce e in salamoia, a pH
12-13, per almeno otto ore).
In base al trattamento cui sono state
sottoposte, le pelli possono essere
classificate come segue:
prima dell’end point
1. grezze: fresche, refrigerate
2. trattate: essiccate, salate secche o
umide per almeno 14 giorni, salate per 7
giorni in sale marino addizionato col 2% di
carbonato di sodio, essiccate per 42
giorni o conservate mediante un processo
diverso dalla concia
In base al trattamento cui sono state
sottoposte, le pelli possono essere
classificate come segue:
dopo l’end point
3. conciate, wet blue, picklate e calcinate
in salamoia a pH da 12 a 13 per almeno
8 ore
Pelli grezze Reg.
(CE) n.853/04
FILIERA
ALIMENTARE
CENTRO DI RACCOLTA
DISSALATURA e RINVERDIMENTO
DEPILAZIONE e CALCINAIO
SCARNATURA
RIFILATURA
spaccature
SPACCATURA
BAGNO
Gelatina / Collagene
(RICONOSCIUTI 853)
CONCIA
STARTING POINT
R
I
V
I
E
R
A
FILIERA SOA : caso n°1
carniccio
rifilature
NO END POINT
Feed/OF-SI
biogas plant
FILIERA SOA : CASO N°2
IMPIANTO DI
MAGAZZINAGGIO
Pelli grezze Reg.
(CE) n.1069/09
DISSALATURA e RINVERDIMENTO
R
I
V
I
E
R
A
P
R
I
M
A
DEPILAZIONE e CALCINAIO
END POINT
SCARNATURA
RIFILATURA
SPACCATURA
D
O
P
O
BAGNO
CONCIA
NESSUN SOTTOPRODOTTO E’ DESTINATO ALLA FILIERA
MAGIMISTICA O PER PRODURRE FERTILIZZANTI/AMMENDANTI
FILIERA SOA : CASO N°3
R
I
V
I
E
R
A
IMPIANTO DI
MAGAZZINAGGIO
Pelli grezze Reg.
(CE) n.1069/09
DISSALATURA e RINVERDIMENTO
DEPILAZIONE e CALCINAIO
END POINT
SCARNATURA
RIFILATURA
SPACCATURA
carniccio
rifilature
spaccature
DECALCINAZIONE E BAGNO
CONCIA
FEED / OF-SI /
BIOGAS PLANT
PER MOTIVI DI TRACCIABILITA’, L’A.C. PUO’ RICHIEDERE IL
DOCUMENTO COMMERCIALE (Allegato XIII, Capitolo V, punto C.3)
Controlli ufficiali:
riconoscimento e registrazione
Riconoscimento (A) / registrazione (R) degli impianti coinvolti nella filiera
pelli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
macello: riconoscimento ai sensi del Reg. 853/04
centro di raccolta: Reg. 853/04 (R) ed impianto di magazzinaggio: Reg.
1069/09 (art. 24, A)
commercianti : Reg. 853/04 (R) e 1069/09 (art. 23 R)
conceria: attività di “riviera” prima dell’end point (dissalatura, rinverdimento,
depilazione e calcinatura: art. 23 R) e dopo l’end point (include la
scarnatura, la rifilatura, la scarnatura, la decalcificazione ed il bagno ed
altre operazioni inetrmedie, come colorazione e finitura): non sono
richiesta né riconoscimento né registrazione ma è necessaria
l’autorizzazione per motivi di tracciabilità reasons se i sottoprodotti
sono destinati alla filiera mangimistica o alla fabbricazione di fertilizzanti
organici/ammendanti (Allegato XIII, Capitolo V, paragrafo A del Reg.
142/2011)
impianti alimentari (gelatina/collagene): riconoscimento Reg. 853/04
mangimi, petfood, articoli da masticare, fertilizzanti organici/ammendanti:
Reg. 1069/09 (art. 24 A)
Impianti farmaceutici / cosmetici: possono essere immessi sul mercato
senza ulteriori restrizioni (art.33 Reg.1069/09) perchè dopo l’ end point
Pelli grezze
Reg.(CE) n.853/04
FOOD
CHAIN
CENTRO DI RACCOLTA (R)
DISSALATURA E RINVERDIMENTO
DEPILAZIONE E CALCINAIO
SCARNATURA
RIFILATURA
spaccature
SPACCATURA
STARTING POINT
R
I
V
I
E
R
A
DECALCINAZIONE E BAGNO
Impianto
fabbricazione
Gelatina /
Collagene
(riconosciuto 853)
CONCIA
FILIERA SOA : caso n°1
carniccio
rifilature
NO END POINT
Feed/OF-SI
biogas plant
(A)
FILIERA SOA : CASO N°2
MAGAZZINAGGIO (A)
Pelli grezze Reg.
(CE) n.1069/09
DISSALATURA E RINVERDIMENTO (R)
R
I
V
I
E
R
A
P
R
I
M
A
DEPILAZIONE E CALCINAIO (R)
END POINT
SCARNATURA
RIFILATURA
SPACCATURA
D
O
P
O
DECALCINAZIONE E BAGNO
CONCIA
I relativi NON entrano nella filiera “mangimi” anche se sotto forma di
fertilizzanti organici o ammendanti
FILIERA SOA : CASO N°3
MAGAZZINAGGIO (A)
Pelli grezze Reg.
(CE) n.1069/09
DISSALATURA E RINVERDIMENTO (R)
R
I
V
I
E
R
A
DEPILAZIONE E CALCINAIO (R)
END POINT
SCARNATURA
carniccio
RIFILATURA
rifilature
SPACCATURA
spaccature
DECALCINAZIONE E BAGNO
CONCIA
FEED / OF-SI /
BIOGAS PLANT (A)
Ai fini della tracciabilita’, è richiesto il documento commerciale
(Allegato XIII, Capitolo V, punto C.3)
Allegato XIII Capo V punto C.3
3. In deroga alla lettera C, punto 2,
l'autorità competente può richiedere che le
partite di pelli trattate di cui al punto 2,
lettere c) e d), siano accompagnate da un
documento commerciale conforme al
modello di cui all'allegato VIII, capo III,
punto 6, se vengono fornite a stabilimenti
o impianti che producono alimenti per
animali da compagnia, fertilizzanti organici
o ammendanti oppure che trasformano tali
materiali in biogas.
Gestione delle pelli nell’industria
alimentare (art.26 Reg. 1069/09)
1. Il trattamento (p.e. salatura), la lavorazione
o il magazzinaggio di SOA in impianti
riconosciuti / registrati ai sensi del Reg.
853/2004 (art. 4) o del Reg. 852/2004 (art.
6) deve essere effettuata in condizioni che
prevengano ogni cross contaminazione
2. Il materiale grezzo per la produzione di
gelatina/ collagene non destinato al consumo
umano può essere immagazzinato, trattato,
trasformato in impianti specificatamente
autorizzati, ai sensi del Reg. 853/2004
(Reg.853/2004, Allegato III, Sezione XIV,
Capitolo I punto 5 e Sezione XV, Capitolo I
punto 5)
Tracciabilità delle pelli:
dall’animale all’industria conciaria
(e non solo …)
quando le pelli sono selezionate (p.e.
per peso o tipologia) per costituire un
lotto, può risultare utile usare un
modo semplice ed economico per
tracciare le pelli efficacemente:
p.e. identificando ciascuna pelle con
una targhetta in plastica, applicata
alla pelle durante la scuoiatura al
macello o nell’impianto di rendering,
agevola in modo efficace le operazioni
di tracciabilità
Applicazione della targhetta
Identificazione della pelle al macello
Identificazione della pelle nel centro
di raccolta o in conceria
Ai sensi dell’articolo 17 e dell’Allegato
VIII, Capitolo III del Regolamento
della Commissione (EU) n° 142/2011,
un documento commerciale deve
accompagnare i SOA durante il
trasporto nel territorio della Comunità
Europea;
Lo stesso vale per le pelli o loro
derivati classificati idonei alla
fabbricazione di gelatina/collagene ad
uso alimentare; in questo caso il
modello è disponibile come Appendice
all’Allegato III del Reg. 853/04
Il documento commerciale
per i SOA, nel caso delle
pelli, deve essere
compilato come segue:
Il documento commerciale
(appendice dell’allegato III al
Reg.853/04) per le materie
prime destinate alla
fabbricazione di
gelatina/collagene ad uso
alimentare umano deve essere
compilato come segue:
MODELLO DI DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO DELLA MATERIA PRIMA
DESTINATA ALLA PRODUZIONE DI GELATINA O COLLAGENE
I. Identificazione della materia prima
Tipo di prodotti: .....................................................................................................................
Data di fabbricazione: ..........................................................................................................
Tipo di imballaggio:...............................................................................................................
Numero di colli: ....................................................................................................................
Periodo di conservazione garantito:.......................................................................................
Peso netto (kg): ....................................................................................................................
II. Origine della materia prima
Indirizzo e numero di registrazione dello o degli stabilimenti di produzione riconosciuti:
.............................................................................................................................................
III. Destinazione della materia prima
La materia prima è inviata:
da:.......................................................................................................... (luogo di carico)
a:..................................................................................... (paese e luogo di destinazione)
con il seguente mezzo di trasporto: .................................................................................
Nome e indirizzo del mittente: .........................................................................................
Nome e indirizzo del destinatario: ...................................................................................
Controlli ufficiali sulla tracciabilità e
certificazioni per l’export
Garanzie nel commercio di pelli grezze:
il primo e più importante compito del
controllo sanitario è di garantire
l’assenza di malattie infettive (p.e.
carbonchio, afta e vaiolo), per
prevenire l’insorgere di qualsiasi
focolaio di malattia infettiva negli
animali e per proteggere la salute
umana
la sicurezza può essere ottenuta
utilizzando metodi efficaci
Il veterinario ufficiale deve
prestare attenzione alla
destinazione delle pelli da
esportare, per quanto attiene lo
status sanitario, l’origine ed il
trattamento delle pelli
ai fini dell’efficacia del controllo
riveste rilevanza la verifica dei
documenti commerciali (come
previsto nell’Allegato VIII,
capitolo III del Regolamento della
Commissione (EU) n.142/2011)
negli stabilimenti che esportano
Alcuni paesi terzi possono richiedere
specifici requisiti; alcune informazioni
possono essere difficili da accertare, p.e.:
• stato/regione di nascita degli animali
• stato/regione di allevamento degli
animali
• identificazione dell’impianto di origine
delle pelli (macello e/o centro di
raccolta)
Possono, inoltre, essere richiesti
trattamenti diversi da quelli previsti
dai Regolamenti comunitari, p.e.
conformi all’articolo 8.5.35 del
Codice OIE per gli animali terrestri:
“Le procedure per l’inattivazione del
virus aftoso nelle pelli grezze
prevedono la salatura per almeno 28
giorni in sale marino addizionato col
2% di carbonato di sodio”
Disposizioni comunitarie per l’import/transito di
pelli:
L’Allegato XV al Regolamento della
Commissione (EU) n° 142/2112 fornisce i
modelli di certificato sanitario per
l’importazione da paesi terzi come segue:
• CAPITOLO 5(A): pelli fresche e refrigerate
• CAPITOLO 5(B): pelli trattate
oppure
• CAPITOLO 5(C): dichiarazione ufficiale per le
pelli trattate che viaggino ininterrottamente
per almeno 21 giorni
peraltro, non possiamo pensare che i
problemi siano limitati al commercio
delle pelli: come abbiamo visto, i
sottoprodotti dell’industria conciaria
possono essere immessi sul mercato
per produrre alimenti, mangimi,
fertilizzanti organici/ammendanti: ciò
può rappresentare un problema?
alcune considerazioni sull’export di pelli:
1. nella UE sono in vigore chiare disposizioni
per garantire la salute pubblica e la
sanità animale (pacchetto igiene e reg.
SOA)
2. Possono essere siglati accordi bilaterali
fra Stati Membri esportatori e paesi
terzi importatori
3. gelatina e collagene per uso alimentare
umano possono essere re-importati nella
UE dai paesi terzi
4. Qual’è l’efficacia dei controlli da parte di
tali SM sugli impianti di destinazione nei
paesi terzi?
Grazie per l’attenzione.
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