Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma Tel. 06 5964901 - Fax 06 5405012 Email [email protected] PEC [email protected] Iscritta al n. 77/2001 del Registro delle Persone Giuridiche 25/09/2012 CREDITO D’IMPOSTA ASSUNZIONI AL SUD: OPERATIVA LA NUOVA MISURA PER IL MEZZOGIORNO Di Debhorah Di Rosa L’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 88/E del 17 settembre scorso, ha completato l’iter per la piena operatività della misura agevolativa, introdotta dall’articolo 2 del Decreto sviluppo 2011( DL n. 70/2011), rivolta ai datori di lavoro operanti nelle regioni del Mezzogiorno (Calabria, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Molise, Campania), che hanno incrementato il numero di ULA assumendo a tempo indeterminato dal 14 maggio 2011 al 13 maggio 2013 lavoratori che in base al Regolamento Ce 800/2008, sono definiti “svantaggiati”, ossia coloro che (si tratta di ipotesi alternative) non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale, hanno superato i 50 anni di età, vivono soli con una o più persone a carico, sono occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna (come determinati da apposite rilevazioni Istat), sono membri di una minoranza nazionale; “molto svantaggiati”, ovvero che non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. 1.Step attuativi del “Bonus Sud” Decreto Sviluppo n. 70 del Introduzione del beneficio e mandato al Ministro per 13 maggio 2011, convertito l’Economia per l’attuazione operativa in L. 106/2011 Decreto semplificazioni n. Estensione arco temporale delle assunzioni agevolate da 12 a 5 del 9 febbraio 2012 24 mesi Decreto Fissati i criteri di erogazione e il finanziamento da parte del interministeriale approvato in sede di conferenza Stato-regioni il Fondo Sociale Europeo, attraverso la riprogrammazione dei fondi strutturali comunitari 10 maggio 2012 Avvisi pubblici regionali Stabiliti i termini e le modalità di presentazione alle Regioni giugno-luglio 2012 delle istanze di concessione Provvedimento direttoriale Chiarimenti sulla procedura di concessione ed utilizzo del Ade del 14 settembre 2012 credito in compensazione Risoluzione Ade n. 88/E Indicazione del codice tributo e delle regole per l’utilizzo in del 17 settembre 2012 compensazione del bonus Il calcolo del bonus assunzioni al Sud avviene sulla base della differenza tra: - il numero di lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese - e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei 12 mesi precedenti alla data di assunzione. La misura del credito di imposta riconosciuto per ogni nuovo lavoratore, rientrante in una delle categorie di cui sopra è pari al 50%: - dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all’assunzione, nel caso di lavoratori svantaggiati; - dei costi salariali sostenuti nei 24 mesi successivi all’assunzione, nel caso di lavoratori molto svantaggiati; Per fruire del credito d’imposta, le aziende interessate devono farne richiesta alle Regioni che, nel rispetto delle proprie procedure, hanno adottato il provvedimento che stabilisce le modalità e le procedure per la concessione del credito d’imposta e per la rendicontazione del beneficio stesso. Il credito è utilizzabile a partire dalla data della comunicazione di accoglimento dell’istanza riportando in F24 il codice tributo 3885 nella sezione “Regioni” in corrispondenza delle somme della colonna “importi a credito compensati”. Nel campo “codice regione” bisogna inserire quello della Regione di riferimento, che concede il credito d’imposta: 01 Abruzzo 02 Basilicata 04 Calabria 05 Campania 12 Molise 14 Puglia 15 Sardegna 16 Sicilia mentre nel campo “anno di riferimento” va indicato quello di concessione del Bonus Sud, nel consueto formato “AAAA” . Bisogna ricordare che, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è prevista l’utilizzabilità esclusivamente in compensazione, entro due anni dalla data di assunzione al fine del rispetto dei termini comunitari per la rendicontazione del Programma Operativo. ISTANZA DI CONCESSIONE E RENDICONTAZIONE Al di là delle inevitabili caratterizzazioni delle procedure differenziate su base regionale, presupposto comune è che l’istanza di concessione del credito, che va presentata da parte del Pagina 2 di 4 datore di lavoro alla Regione competente, deve contenere, oltre a tutti gli elementi identificativi dell’azienda e dei lavoratori oggetto dell’assunzione incentivante, l’asseverazione da parte di un professionista abilitato ai sensi della L. 12/79 che attesti come, sulla base della documentazione acquisita e conservata agli atti del proprio studio, il lavoratore indicato è in possesso dei requisiti richiesti per l’appartenenza ad una delle categorie previste dall’art.2, punti 18 e 19 del Regolamento CE n. 800/2008, e l’ indicazione per singolo lavoratore del costo salariale annuo e del relativo credito richiesto. La rendicontazione delle somme concesse, garantite da un’apposita polizza fideiussoria, dovrà avvenire secondo le regole generali stabilite per l’impiego del FSE, e sarà dunque necessario fornire documentazione completa relativamente alla tracciabilità dei pagamenti delle retribuzioni corrisposte e dei contributi versati. 2. Risorse finanziarie stanziate, nell'ambito dei Programmi Operativi Regionali FSE 2007-2013 Abruzzo €. 4.000.000; Molise €. 1.000.000; Basilicata €. 2.000.000; Campania €. 20.000.000; Calabria €. 20.000.000; Puglia €. 10.000.000; Sicilia € 65.000.000; Sardegna €. 20.000.000 Il credito d’imposta non è cumulabile con altri aiuti di stato ai sensi dell’art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, ne’ con altre misure di sostegno comunitari. L’eventuale cumulo illegittimo determina il recupero dell’aiuto fruito con applicazione degli interessi e sanzioni previste per l’indebito utilizzo del credito d’imposta. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE In ottemperanza a quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1083/2006 e s.m.i. e dal Reg. (CE) 1828/2006 e s.m.i., tutti i soggetti che intervengono nella fase di attuazione di un’operazione cofinanziata dal POR FSE 2007-2013, ciascuno per la propria competenza e ruolo, sono tenuti al rispetto degli adempimenti in materia di informazione e pubblicità. Le aziende in particolare, in quanto beneficiarie dei finanziamenti, sono tenuti ad informare il pubblico circa il finanziamento ricevuto, rispettando la normativa comunitaria e le previsioni del Piano di comunicazione e dalle Linee guida e manuale d’uso per la comunicazione del POR FSE 20072013. Il logo POR FSE deve essere utilizzato in tutti gli strumenti di comunicazione, informazione e pubblicità (inclusi i prospetti di paga e il LUL) riguardanti il POR FSE 2007Pagina 3 di 4 2013, unitamente ai loghi dei tre enti finanziatori (nell’ordine: Unione Europea, Repubblica Italiana e Regione interessata), ed al concept “FSE. Investiamo nel vostro futuro.”. Specifica informativa va inviata anche al lavoratori assunti attraverso il bonus, informandoli dell’avvenuto cofinanziamento da parte del Fondo e riferimento all’avviso pubblico regionale va inserito anche nella causale delle disposizioni di bonifico effettuate a titolo di corresponsione della retribuzione. Nel caso di mancato rispetto delle disposizioni derivanti dagli obblighi e dai vincoli previsti dal Reg.(CE) n. 1828/2006 e s.m.i. in materia di informazione e pubblicità, la Regione può disporre la revoca parziale o totale del finanziamento. DECADENZA DAL BENEFICIO L’agevolazione viene meno se la somma dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato diventa uguale o inferiore alla media dei 12 mesi precedenti rispetto alla nuova assunzione; se i nuovi posti di lavoro non vengono conservati per almeno tre anni dall’assunzione (due anni nel caso di PMI); nella circostanza di accertamento di violazioni non formali rispetto alla normativa fiscale e contributiva per cui siano state emesse sanzioni per una somma superiore a 5.000 euro; nel caso di violazioni in materia di sicurezza sul lavoro o di provvedimenti definitivi mossi dalla magistratura contro il datore di lavoro per comportamento antisindacale. Pagina 4 di 4