25/09/2012 CREDITO D`IMPOSTA ASSUNZIONI AL SUD

annuncio pubblicitario
Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma
Tel. 06 5964901 - Fax 06 5405012
Email [email protected]
PEC [email protected]
Iscritta al n. 77/2001 del Registro delle Persone Giuridiche
25/09/2012
CREDITO D’IMPOSTA ASSUNZIONI AL SUD: OPERATIVA LA NUOVA MISURA
PER IL MEZZOGIORNO
Di Debhorah Di Rosa
L’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 88/E del 17 settembre scorso, ha completato l’iter
per la piena operatività della misura agevolativa, introdotta dall’articolo 2 del Decreto sviluppo
2011( DL n. 70/2011),
rivolta ai datori di lavoro operanti nelle regioni del Mezzogiorno
(Calabria, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Molise, Campania), che hanno incrementato il
numero di ULA assumendo a tempo indeterminato dal 14 maggio 2011 al 13 maggio 2013
lavoratori che in base al Regolamento Ce 800/2008, sono definiti

“svantaggiati”, ossia coloro che (si tratta di ipotesi alternative) non hanno un impiego
regolarmente retribuito da almeno sei mesi, non possiedono un diploma di scuola
media superiore o professionale, hanno superato i 50 anni di età, vivono soli con una o
più persone a carico, sono occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di
disparità uomo-donna (come determinati da apposite rilevazioni Istat), sono membri di
una minoranza nazionale;

“molto svantaggiati”, ovvero che non hanno un impiego regolarmente retribuito da
almeno 24 mesi.
1.Step attuativi del “Bonus Sud”
Decreto Sviluppo n. 70 del
Introduzione del beneficio e mandato al Ministro per
13 maggio 2011, convertito
l’Economia per l’attuazione operativa
in L. 106/2011
Decreto semplificazioni n.
Estensione arco temporale delle assunzioni agevolate da 12 a
5 del 9 febbraio 2012
24 mesi
Decreto
Fissati i criteri di erogazione e il finanziamento da parte del
interministeriale
approvato
in
sede
di
conferenza Stato-regioni il
Fondo Sociale Europeo, attraverso la riprogrammazione dei
fondi strutturali comunitari
10 maggio 2012
Avvisi
pubblici
regionali
Stabiliti i termini e le modalità di presentazione alle Regioni
giugno-luglio 2012
delle istanze di concessione
Provvedimento direttoriale
Chiarimenti sulla procedura di concessione ed utilizzo del
Ade del 14 settembre 2012
credito in compensazione
Risoluzione Ade n. 88/E
Indicazione del codice tributo e delle regole per l’utilizzo in
del 17 settembre 2012
compensazione del bonus
Il calcolo del bonus assunzioni al Sud avviene sulla base della differenza tra:
- il numero di lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese
- e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei 12
mesi precedenti alla data di assunzione.
La misura del credito di imposta riconosciuto per ogni nuovo lavoratore, rientrante in una delle
categorie di cui sopra è pari al 50%:
- dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all’assunzione, nel caso di lavoratori
svantaggiati;
- dei costi salariali sostenuti nei 24 mesi successivi all’assunzione, nel caso di lavoratori molto
svantaggiati;
Per fruire del credito d’imposta, le aziende interessate devono farne richiesta alle
Regioni che,
nel rispetto delle proprie procedure, hanno adottato il provvedimento che
stabilisce le modalità e le procedure per la concessione del credito d’imposta e per la
rendicontazione del beneficio stesso.
Il credito è utilizzabile a partire dalla data della comunicazione di accoglimento dell’istanza
riportando in F24 il codice tributo 3885 nella sezione “Regioni” in corrispondenza delle somme
della colonna “importi a credito compensati”. Nel campo “codice regione” bisogna inserire
quello della Regione di riferimento, che concede il credito d’imposta:

01 Abruzzo

02 Basilicata

04 Calabria

05 Campania

12 Molise

14 Puglia

15 Sardegna

16 Sicilia
mentre nel campo “anno di riferimento” va indicato quello di concessione del Bonus Sud, nel
consueto formato “AAAA” .
Bisogna ricordare che, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, è prevista l’utilizzabilità esclusivamente in compensazione, entro due anni
dalla data di assunzione al fine del rispetto dei termini comunitari per la
rendicontazione del Programma Operativo.
ISTANZA DI CONCESSIONE E RENDICONTAZIONE
Al di là delle inevitabili caratterizzazioni delle procedure differenziate su base regionale,
presupposto comune è che l’istanza di concessione del credito, che va presentata da parte del
Pagina 2 di 4
datore di lavoro alla Regione competente, deve contenere, oltre a tutti gli elementi identificativi
dell’azienda e dei lavoratori oggetto dell’assunzione incentivante, l’asseverazione da parte di un
professionista abilitato ai sensi della L. 12/79 che attesti come, sulla base della documentazione
acquisita e conservata agli atti del proprio studio, il lavoratore indicato è in possesso dei
requisiti richiesti per l’appartenenza ad una delle categorie previste dall’art.2, punti 18 e 19 del
Regolamento CE n. 800/2008, e l’ indicazione per singolo lavoratore del costo salariale annuo e
del relativo credito richiesto.
La rendicontazione delle somme concesse, garantite da un’apposita polizza fideiussoria, dovrà
avvenire secondo le regole generali stabilite per l’impiego del FSE, e sarà dunque necessario
fornire documentazione completa relativamente alla tracciabilità dei pagamenti delle
retribuzioni corrisposte e dei contributi versati.
2.
Risorse finanziarie stanziate, nell'ambito dei Programmi Operativi Regionali FSE
2007-2013
Abruzzo
€. 4.000.000;
Molise
€. 1.000.000;
Basilicata
€. 2.000.000;
Campania
€. 20.000.000;
Calabria
€. 20.000.000;
Puglia
€. 10.000.000;
Sicilia
€ 65.000.000;
Sardegna
€. 20.000.000
Il credito d’imposta non è cumulabile con altri aiuti di stato ai sensi dell’art. 107, paragrafo 1, del
Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, ne’ con altre misure di sostegno comunitari.
L’eventuale cumulo illegittimo determina il recupero dell’aiuto fruito con applicazione degli
interessi e sanzioni previste per l’indebito utilizzo del credito d’imposta.
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
In ottemperanza a quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1083/2006 e s.m.i. e dal Reg. (CE)
1828/2006 e s.m.i., tutti i soggetti che intervengono nella fase di attuazione di un’operazione
cofinanziata dal POR FSE 2007-2013, ciascuno per la propria competenza e ruolo, sono tenuti al
rispetto degli adempimenti in materia di informazione e pubblicità. Le aziende in particolare, in
quanto beneficiarie dei finanziamenti, sono tenuti ad informare il pubblico circa il
finanziamento ricevuto, rispettando la normativa comunitaria e le previsioni del Piano di
comunicazione e dalle Linee guida e manuale d’uso per la comunicazione del POR FSE 20072013. Il logo POR FSE deve essere utilizzato in tutti gli strumenti di comunicazione,
informazione e pubblicità (inclusi i prospetti di paga e il LUL) riguardanti il POR FSE 2007Pagina 3 di 4
2013, unitamente ai loghi dei tre enti finanziatori (nell’ordine: Unione Europea, Repubblica
Italiana
e
Regione
interessata),
ed
al
concept “FSE. Investiamo nel vostro futuro.”. Specifica informativa va inviata anche al
lavoratori assunti attraverso il bonus, informandoli dell’avvenuto cofinanziamento da parte del
Fondo e riferimento all’avviso pubblico
regionale va inserito anche nella causale delle
disposizioni di bonifico effettuate a titolo di corresponsione della retribuzione.
Nel caso di mancato rispetto delle disposizioni derivanti dagli obblighi e dai vincoli previsti dal
Reg.(CE) n. 1828/2006 e s.m.i. in materia di informazione e pubblicità, la Regione può disporre
la revoca parziale o totale del finanziamento.
DECADENZA DAL BENEFICIO
L’agevolazione viene meno se la somma dei dipendenti con contratto a tempo
indeterminato diventa uguale o inferiore alla media dei 12 mesi precedenti rispetto alla nuova
assunzione; se i nuovi posti di lavoro non vengono conservati per almeno tre anni
dall’assunzione (due anni nel caso di PMI); nella circostanza di accertamento di violazioni
non formali rispetto alla normativa fiscale e contributiva per cui siano state emesse sanzioni per
una somma superiore a 5.000 euro; nel caso di violazioni in materia di sicurezza sul lavoro o di
provvedimenti definitivi mossi dalla magistratura contro il datore di lavoro per comportamento
antisindacale.
Pagina 4 di 4
Scarica