*A cura dell’Ufficio Stampa Sentenza n. 54/2007 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE CON SEDE IN TRENTO composta dai seguenti Magistrati: dott. Ignazio de MARCO Presidente dott. Damiano RICEVUTO Consigliere dott.ssa Grazia BACCHI Consigliere - Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 3372 del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale contro Omissis s.c.a.r.l., con sede in Trento, n. 11, nella persona del legale rappresentante pro tempore, e C. M., nata a xx, elettivamente domiciliate in Trento, via Milano n. 4, presso lo studio dell'avv. Paolo ROSA che le rappresenta difende congiuntamente all'avv. Roberto BERTUOL del Foro di Trento; G. S., nato xx, elettivamente domiciliato presso la società “HHH” S.r.l. e rappresentato e difeso dagli avvocati Luisella S. SPERI e Sonia SPERI del Foro di Rovereto; FFF S.p.A., con sede legale in Trento -, nella persona del legale rappresentante pro tempore. UDITI, nella pubblica udienza del 19 settembre 2007, con l'assistenza del Segretario signora Patrizia DALSASS, il Consigliere Relatore dott.ssa Grazia BACCHI, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carlo MANCINELLI, e gli avvocati Paolo ROSA, Roberto BERTUOL e Luisella S.; ESAMINATI tutti gli atti ed i documenti di causa; RITENUTO IN FATTO Con atto di citazione ritualmente notificato il Procuratore Regionale ha convenuto in giudizio Omissis s.c.a.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore; FFF S.p.A., nella persona del legale rappresentante pro tempore; i signori C. M. e G. S., per sentirli condannare al pagamento, in favore della Provincia Autonoma di Trento, oppure congiuntamente e/o alternativamente in favore della Comunità Europea, della somma complessiva di € 83.539,92 oltre a interessi, rivalutazione monetaria e spese del procedimento. Il requirente ha rappresentato che, in esito all'indagine delegata alla S.A.R.A.D.E. della Guardia di Finanza di Trento ed all'esito del procedimento penale contestualmente attivato dalla Procura della Repubblica di Trento a carico dei signori C. M. e G. S. per il delitto di cui agli artt. 110 e 316 ter c.p., sono emersi elementi probatori idonei a rappresentare la sussistenza di responsabilità amministrativa per danno erariale a carico dei soggetti citati in giudizio. La “Omissis - s.c.a.r.l.”, a norma della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4, si occupa di servizi educativi per la prima infanzia; le singole tagesmütter, operatrici di nido che forniscono educazione e cura a uno o più bambini loro affidati, sono legate alla coop. “OMISSIS” da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, e percepiscono un compenso variabile a seconda delle ore concordate con le famiglie dei bimbi affidati. La società “Omissis s.c.a.r.l.” è stata ammessa al finanziamento per l'anno 2003 “per corsi aziendali” cofinanziati dal F.S.E., con fondi materialmente erogati dalla Provincia Autonoma di Trento - Servizio Addestramento e FFF - Ufficio F.S.E.. 1 In particolare, il corso di FFF ammesso al finanziamento è stato individuato a seguito di presentazione di un progetto formativo ammesso a complessivo finanziamento per € 176.673,16 (pari al 70% del costo totale di consuntivo, € 252.390,23), ed è stato finanziato con quote “in acconto” per la somma di € 157.482,52. Le irregolarità qui contestate si riferiscono: 1) all'affidamento della funzione di consulenza, segreteria ed amministrazione degli interventi formativi ad una società di capitali, la “HHH s.r.l.”, con esposizione della relativa voce di costo per € 12.490,00, oltre ad € 6.965,00 per costo noleggio attrezzature, senza osservare la prescrizione regolamentare disposta dalla P.A.T., secondo la quale è prevista la previa autorizzazione da parte della Provincia stessa. Tuttavia, in considerazione del fatto che detta società, alla data del conferimento della delega, risultava soggetto temporaneamente accreditato per lo svolgimento di attività formativa a norma di regolamento, secondo il quale tra l'altro “Qualora l'organismo delegato risulti accreditato ai sensi dell'art. 33 del Regolamento la relativa delega, comunque comunicata al Servizio competente, non è soggetta ad autorizzazione”, e del fatto che era stata comunque presentata dalla M. una richiesta di autorizzazione per la delega di quote di attività formativa, sia pure successiva al conferimento dell'incarico e rimasta senza riscontro, l'attore ha ritenuto che l'incarico conferito possa considerarsi regolarizzato. 2) all'avvenuta delega delle funzioni di direzione e coordinamento degli interventi formativi ad una società di capitali terza estranea, ovvero la “FFF S.p.A”, con esposizione a rendicontazione, a fini di copertura del finanziamento, della relativa voce di costo per € 8.435,00, in violazione delle disposizioni regolamentari provinciali, secondo cui non è consentita la delega ad enti o Società esterne delle funzioni di direzione e coordinamento degli interventi, irregolarità ritenute tali da inficiare la relativa voce di finanziamento. 3) all'esposizione di costi ritenuti fittizi, circa la voce di costo finanziabile “reddito allievi in FFF ” relativa alla retribuzione delle singole tagesmuttern, con conseguenti irregolarità procedurali e sostanziali tali da inficiare la relativa voce di finanziamento. La Cooperativa “OMISSIS” non avrebbe infatti correttamente operato nel predisporre la rendicontazione necessaria per giustificare il finanziamento concesso, non effettuando la dovuta distinzione tra ore lavorate (produttive di ricavo per la Omissis) ed ore impegnate nella FFF , e neppure tra ore di FFF effettivamente svolte ma non retribuite, le quali, non rappresentando un “costo” per la Cooperativa stessa, non andavano esposte a rendicontazione a fini di finanziamento; il reddito degli allievi infatti doveva essere rapportato alle sole ore durante le quali i lavoratori hanno effettivamente partecipato alla FFF , al netto delle ore produttive o equivalenti. Risulta quindi che la cooperativa abbia rendicontato tutte tali voci come “costo” ai fini del finanziamento, con la conseguente indebita percezione di una somma pari a € 55.104,92. Dopo avere effettuato una preliminare premessa sulle fonti normative comunitarie ed interne che regolano il procedimento di finanziamento dei fondi FSE in materia di interventi di FFF , il Requirente ha rappresentato che l'iter di ammissione al finanziamento si snoda attraverso principali passaggi, così sintetizzabili: 1) la proposta deve essere presentata alla PAT - Servizio Addestramento e FFF Professionale, e valutata da un Nucleo Tecnico di Valutazione, che esamina la sussistenza dei requisiti richiesti. 2) Al termine dell'iter valutativo, il finanziamento è disposto dal Dirigente del Servizio competente, previo parere della Commissione provinciale per l'impiego, ed allo stesso si accede per il tramite di un “atto di adesione” sottoscritto dal soggetto giuridico richiedente il finanziamento, nel quale vengono previste condizioni di dettaglio ed il controllo ispettivo. 3) I costi sostenuti dal soggetto beneficiario relativamente alla realizzazione dei progetti di FFF vengono rimborsati, tramite cofinanziamento pubblico, dalla PAT, secondo le seguenti modalità: a titolo di acconto, fino ad un massimo dell'85% del finanziamento concesso, in due tranches, a fronte di documentazione attestante lo stato di avanzamento del progetto, certificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante dell'ente gestore; la quota rimanente del finanziamento concesso, a titolo di saldo, a fronte di presentazione di “rendiconto finale di spesa”, corredato di documenti giustificativi degli oneri di spesa sostenuti. Nel caso in esame, desumendo gli elementi fondanti la responsabilità amministrativa anche dagli atti relativi al procedimento penale sfociato nella sentenza del G.U.P. del Tribunale di Trento n. 12/06, con la quale i signori C. M. e G. S. sono stati condannati per il delitto di cui agli artt. 110 e 316 ter c.p., l'attore ha rappresentato che la Cooperativa si rivolse all'inizio a FFF 2 S.p.A. per affidare la progettazione e la consulenza gestionale ed amministrativa di un nuovo corso di FFF . La programmazione del progetto fu interamente curata da questa società, che predispose la documentazione e la richiesta di finanziamento, e che suggerì anche di diversificare l'area delle competenze affidando ad altra società, la “HHH s.r.l.”, l'attività di consulenza, segreteria, ed amministrazione del corso; pertanto, G. S., direttore amministrativo della società “HHH s.r.l.” ed esperto del settore della gestione dei corsi finanziati da FSE, avrebbe prestato per “OMISSIS” la preponderante attività di coordinamento delle effettive attività di segreteria ed amministrazione del corso di FFF ammesso a contributo, con il conseguente ruolo predominante della consulenza fornita circa le modalità di composizione delle voci di costo relative al personale in FFF . La Cooperativa sociale OMISSIS del Trentino - Il - s.c.a.r.l., a mezzo della propria legale rappresentante C. M., avrebbe poi effettuato un totale riconoscimento dell'operato delle società di consulenza delle quali si è avvalsa, sottoscrivendo tutta la documentazione predisposta dalle citate società. Il Pubblico Ministero ha quindi evidenziato che dalle risultanze del procedimento penale a carico dei signori M. e S. si accerta l'avvenuta presentazione di false dichiarazioni alla P.A.T. relativamente alla voce del “Costi di personale per i partecipanti al corso di FFF - reddito allievi”; false dichiarazioni veicolate sia nella presentazione del progetto, sia nell'esposizione del conto preventivo dei costi del corso formativo, sia in sede di rendicontazione. La condotta censurata era finalizzata ad ottenere indebitamente il rimborso di tali costi fittizi, con la conseguenza che risulterebbero ampiamente provati gli elementi del danno in senso oggettivo, equivalente all'ammontare delle somme indebitamente finanziate a danno del F.S.E. amministrato dalla P.A.T., nonché le condotte soggettive dei responsabili C. M., in proprio e quale legale rappresentante della Omissis, e G. S., in proprio e quale Direttore amministrativo della società HHH s.r.l. ed allora legale rappresentante della società FFF S.p.A., ed infine il nesso di causalità tra tali elementi. Disattendendo le deduzioni dei convenuti, il Requirente ha quindi innanzitutto affermato la giurisdizione di questa Corte dei conti in merito alla vicenda, alla luce della giurisprudenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione e di questa stessa Corte dei conti, secondo la quale il discrimine tra giurisdizioni si è spostato “dalla qualità del soggetto (che può ben essere un privato od un ente pubblico non economico) alla natura del danno e degli scopi perseguiti”, ed ha proceduto quindi ad individuare nella figura di G. S. il primario artefice della condotta dannosa, proprio in ragione delle relative competenze professionali, retribuite tramite le due società, di cui era, rispettivamente, direttore amministrativo o, all'epoca, legale rappresentante, evidenziando che egli non poteva non conoscere le regole del conteggio dei costi dei lavoratori in FFF , né poteva ignorare la norma basilare dell'ordinamento comunitario secondo la quale sono ammissibili a contribuzione solo costi realmente sostenuti, secondo una normativa di non difficile interpretazione ed ulteriormente esplicata da circolari esplicative e pubblicazioni. Inoltre, anche sul modello predisposto per il consuntivo di gestione redatto dallo S. per la cooperativa “OMISSIS”, alla voce “6 a) reddito allievi” si legge la dicitura tra parentesi “al netto di ore produttive o eq.”, e l'assunto difensivo di non avere avuto a che fare con la tenuta del corso, ma di avere avuto soltanto il compito di dare il necessario supporto amministrativo e di segreteria alla cooperativa, che gestiva il corso in proprio, sarebbe smentito dal fatto che lo stesso sig. S. è stato l'unico in grado di fornire copia della documentazione contabile attinente alla gestione del corso stesso. Peraltro, senza la sottoscrizione della signora M., legale rappresentante della cooperativa, i documenti contabili non avrebbero potuto acquistare alcun valore, motivo per cui la stessa convenuta ha fatto propria la condotta di G. S., condividendola e rendendo possibile il perfezionamento dell'illecito amministrativo, con il conseguente indebito arricchimento della cooperativa stessa di una quota di contributo che oggi essa viene chiamata a restituire. Per quanto concerne FFF S.p.A., il requirente ha osservato che anch'essa appare coinvolta nel rapporto causale determinativo del danno erariale oggetto dell'attuale pretesa risarcitoria, in quanto avrebbe originato l'input determinante l'affidamento in capo a G. S., tramite HHH s.r.l., dell'attività di consulenza per la gestione amministrativa e contabile della rendicontazione del corso ammesso a contributo comunitario. Lo stesso S. avrebbe in questo caso agito quale legale rappresentante pro tempore della società consortile “FFF S.p.A.”, con la conseguenza che è il patrimonio sociale di quest'ultima chiamato a rispondere del danno causato, fatti salvi i diritti di rivalsa in altra sede. Circa la controdedotta mancanza di attualità del danno, per non essersi ancora perfezionata la fase amministrativa di competenza provinciale, relativa all'approvazione del rendiconto, il Requirente ha osservato che il danno deve invece intendersi concreto ed attuale: diversamente, argomentando dalla possibilità a tempo indefinito di restituire somme 3 indebitamente percepite su invito del creditore - circostanza che non si materializza quasi mai spontaneamente - potrebbe sostenersi sempre il difetto di attualità del danno erariale. Nel caso in esame i contributi pubblici, derivanti da fondo comunitario, sono usciti dal patrimonio provinciale/comunitario per entrare nel patrimonio della Cooperativa beneficiaria, ed a nulla vale l'argomento del “controllo finale” (non ancora effettuato) della PAT, secondo il quale fintantoché non risulti espletata tale fase imprescindibile, con apertura dell'eventuale fase di contestazione dei costi ritenuti inammissibili, può parlarsi di “restituzioni” delle maggiori somme indebitamente percepite. Infatti, nel caso in esame le somme già erogate sono senza dubbio imputabili, almeno in parte, a costi sicuramente inammissibili e l'azione della Procura contabile - obbligatoria una volta avuto contezza di una notitia damni - è tesa a ristorare l'erario del pregiudizio già subito, potendo, eventualmente, essere sostitutiva dell'eventuale azione di recupero da disporsi da parte dell'ente erogatore; inoltre, il diritto di difesa dei soggetti ritenuti responsabili sembra essere maggiormente garantito in sede giudiziaria, piuttosto che di fronte all'Amministrazione stessa, che agisce in via autoritativa ed è parte “controinteressata” nel procedimento amministrativo; infine, il controllo amministrativo finale è principalmente destinato a quantificare la rata di saldo, e sulla medesima operare eventuali decurtazioni o correzioni, per cui la restituzione delle rate di acconto a seguito del procedimento stesso rischierebbe di non essere adeguatamente soddisfatta. Nella fattispecie, oltretutto, il procedimento amministrativo di contestazione e di richiesta di restituzione risulta essere stato attivato soltanto in data 17 luglio 2006, e quindi soltanto dopo che la Procura erariale ne aveva chiesto contezza all'Amministrazione provinciale. Per quanto riguarda la quantificazione del danno, l'attore ha specificato che a norma del regolamento attuativo provinciale emanato con D.P.G.P. n. 33-51/Leg, qualora in esito alle procedure di controllo della rendicontazione emergano gravi irregolarità nella gestione dell'intervento formativo, la Provincia dispone la revoca dell'assegnazione in gestione dell'intervento e provvede al recupero delle somme già erogate a titolo di stato di avanzamento, motivo per cui il danno erariale potrebbe teoricamente essere rappresentato dall'intera somma ammessa a finanziamento, ovvero dalla somma effettivamente erogata alla Cooperativa “OMISSIS” su tale finanziamento: tale revoca tuttavia, ad avviso della Procura, attiene alle competenze dell'Amministrazione ed ha un carattere più strettamente sanzionatorio. Di conseguenza, nel computo del danno erariale l'attore ha indicato la somma di € 8.435,00 relativa a servizi di direzione e coordinamento non ammessi dalla normativa provinciale, nonché l'ulteriore voce esposta “reddito allievi in FFF ”, il cui importo complessivo, pari ad € 78.721,32, - il 30% del quale doveva comunque rimanere a carico dell'ente gestore - è costo calcolato fittiziamente: il 70% di tale importo, ammesso a finanziamento, equivale ad € 55.104,92. Pertanto il calcolo del danno erariale, ad avviso della Procura deve intendersi concretizzato, allo stato attuale, nella somma delle predette voci, pari ad € 63.539,92, in quanto percepita in assenza dei presupposti di ammissibilità. Oltre al danno patrimoniale in senso stretto il Requirente ha addebitato ai convenuti il danno all'immagine che è derivato per la Pubblica Amministrazione dalla vicenda, a causa del risalto che essa ha avuto sugli organi di stampa, anche per le vicende penali ad essa collegate, rilevando che le frodi nella percezione delle contribuzioni comunitarie sono sempre nel mirino dei media, oltre al fatto che la mancata o l'irregolare utilizzazione di tali contributi potrebbe anche avere come conseguenza una diminuzione delle erogazioni, da parte della Comunità Europea, con ingiusta penalizzazione di altri beneficiari finali. Quantificando tale voce di danno con criteri equitativi, il Pubblico Ministero ha indicato quale base per il relativo computo una somma corrispondente a quella della condanna penale subita dai signori M. e S. in primo grado, per un importo complessivo di € 6.080,00, da incrementarsi con una somma pari a non meno del 10% del finanziamento erogato, in considerazione del fatto che, come risulta anche dalla sentenza penale di condanna, il fatto criminoso tendeva ad evitare di pagare il 30% dei costi a carico della Cooperativa: le risultanze di tale somma equivalgono ad oltre 21.000 euro, arrotondata dall'attore a 20.000,00 euro, con il conseguente importo complessivo contestato in citazione pari ad € 83.539,92, a titolo danno erariale per la Provincia Autonoma di Trento, in proprio e quale partner locale dell'Unione europea per la gestione del F.S.E., importo da maggiorarsi con il calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali ed addebitabile con vincolo di solidarietà, vista la natura dolosa dei comportamenti contestati, nei confronti della signora C. M., in proprio e quale legale 4 rappresentante della Omissis - Il s.c.a.r.l., e del signor G. S., in proprio e nella duplice qualità di Direttore amministrativo di HHH s.r.l. ed - all'epoca - legale rappresentante di FFF S.p.A.. Con separate comparse si sono costituiti in giudizio FFF S.p.A. in persona del Presidente dott. Paolo ROMITO, la signora C. M., in proprio e quale legale rappresentante della Cooperativa Sociale Omissis del Trentino - il S.c.a.r.l., con il patrocinio degli avvocati Paolo ROSA e Roberto BERTUOL del Foro di Trento, ed il sig. G. S. con il patrocinio degli avvocati Luisella S. SPERI e Sonia SPERI del foro di Rovereto, tutti chiedendo la reiezione delle domande attoree. FFF S.p.A. ha contestato sia la giurisdizione di questa Corte dei conti, sia la propria legittimazione passiva, sia il nesso di causalità tra la propria condotta ed il danno contestato. Quanto al preteso difetto di giurisdizione, con argomentazioni difensive condivise dal sig. S., FFF ha negato la sussistenza, nella fattispecie, dei requisiti di cui alle fattispecie giurisprudenziali richiamate dalla Procura erariale, in quanto essa - come peraltro sostenuto da G. S. per quanto lo riguarda - non avrebbe avuto alcun rapporto diretto con l'Amministrazione pubblica, ne' un rapporto comportante l'inserimento funzionale nell'apparato organizzativo di OMISSIS, eventualmente invece collegata alla Provincia da tale rapporto in conseguenza dell'affidamento convenzionale dell'attività di svolgimento dei corsi di FFF . Inoltre, FFF avrebbe operato tramite il dott. Marcello S. nell'incarico di progettazione - preventivazione del corso, senza avere alcun collegamento con l'attività - censurata in sede penale - di rendicontazione effettuata dal sig. S., peraltro non in qualità di presidente di FFF ma di dirigente di HHH. Contestando la mancanza di supporto probatorio dell'assunto attoreo mutuato dalle dichiarazioni di altro convenuto in giudizio, la sig.ra M. - di avere indirizzato verso quest'ultima società l'attività censurata, FFF ha negato comunque la sussistenza del nesso di causalità tra un eventuale consiglio, quale quello contestato, ed il concretarsi del danno. Quanto al danno addebitato dall'attore, con argomentazioni ugualmente condivise dal convenuto S., la società ha negato la sussistenza delle voci contestate, per quanto riguarda il danno patrimoniale in considerazione del fatto che la cooperativa ha versato in data 30 maggio 2007 la somma determinata con provvedimento dirigenziale della PAT n. 188/06, equivalente ad Euro 45.130,60 e corrispondente alla somma indicata come danno erariale dalla Guardia di Finanza, comprensiva di interessi. Per quanto riguarda il danno all'immagine, FFF ha rilevato che il risalto dato dalla stampa ai fatti non ha mai coinvolto la società stessa, ma solo gli imputati nel procedimento penale, mentre - con argomentazioni ugualmente condivise da G. S. - ha negato la sussistenza del danno stesso in contestazione, in quanto l'immagine della Pubblica Amministrazione non avrebbe subito alcun detrimento dai fatti in esame, poiché non è mai stata messa in luce una condotta riferibile alla Provincia, bensì unicamente a soggetti terzi. Dal canto suo, C. M., nel chiedere pregiudizialmente la sospensione del presente giudizio in attesa dell'esito di quello pendente dinanzi alla Cassazione penale, tenendo conto del fatto che il primo si fonda appunto sulle risultanze del processo penale a carico proprio e di G. S., ha rimarcato come lei personalmente - e la Cooperativa Sociale OMISSIS del Trentino il S.c.a.r.l. - siano chiamate nel giudizio contabile per avere fatto propria la condotta dell'esperto, nonostante avesse evidenziato la propria ignoranza degli aspetti amministrativo contabili della FFF finanziata con FSE, situazione della quale la Procura Regionale ha comunque dato atto, pur individuandone contraddittoriamente la responsabilità. A tale proposito, la signora M. richiamando il disposto degli artt. 61 e ss. del vigente c.p.c. in materia di consulenza tecnica, ha ricordato come il buon padre di famiglia, a fronte di problematica sconosciuta, abbia l'obbligo di farsi aiutare da un consulente, la cui scelta erronea potrebbe anche costituire indicatore di colpa grave, cosa tuttavia esclusa palesemente nel caso in esame, in cui il consulente è universalmente riconosciuto come persona competente in materia: ed in questo specifico caso, la condotta della convenuta deve andare esente da censure, a meno che non se ne dimostri la collusione con il consulente stesso mirata a condividere i vantaggi derivanti dall'illecito amministrativo. Con comparsa corredata di documentazione si è costituito in giudizio il sig. G. S., chiedendo la sospensione del giudizio in attesa dell'esito del procedimento penale a proprio carico, e comunque rappresentando innanzitutto che la cooperativa “OMISSIS” è stata ammessa a finanziamento sulla base di un progetto accompagnato da preventivo di spesa elaborato dal dott. Marcello S. di FFF S.p.A., dopo di che avrebbe affidato la attività di “consulenza, segreteria ed amministrazione” alla HHH S.r.l. con lettera di incarico del 20 dicembre 2002. Dopo avere avviato il corso, e previo rilascio di fideiussione bancaria, la cooperativa ha ottenuto quindi acconti sul finanziamento, rispettivamente in data 20 agosto 2003, 17 dicembre 2003 e 5 aprile 2004, sulla scorta di semplice richiesta di liquidazione accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'utilizzo dell'acconto 5 già percepito e lo svolgimento delle ore programmate. La corresponsione del saldo invece era subordinata a diverse procedure, ovvero alla presentazione di rendiconto corredato da tutta la documentazione giustificativa degli oneri sostenuti, ed in difetto di ammissibilità dei costi l'ente erogatore del finanziamento può non solo non dare luogo al saldo stesso, ma anche procedere al recupero della parte non riconoscibile rivalendosi sulla garanzia fideiussoria. Pertanto, il 13 settembre 2004 è stato depositato presso l'ufficio FSE della Provincia il rendiconto relativo al corso in questione, mentre l'11 maggio 2005 la stessa PAT ha inviato alla cooperativa comunicazione circa il funzionario incaricato di procedere alla revisione della rendicontazione, fase durante la cui pendenza la Provincia ha comunque ritenuto - sulla scorta delle risultanze penali - di procedere al recupero di quanto versato in eccesso, quantificandone la misura in E. 45.130,60. Ciò premesso, il convenuto ha contestato la sussistenza della giurisdizione di questa Corte nei propri confronti, sostenendo che le situazioni raffigurate nella giurisprudenza citata al proposito dalla Procura Regionale divergono da quella che lo riguarda, in quanto nei casi esaminati il rapporto di servizio sarebbe sempre stato direttamente intercorrente con la P.A., cosa non avvenuta nel caso in esame, nel quale non è esistito alcun suo rapporto diretto con l'ente pubblico, e nel quale comunque egli non potrebbe essere neppure considerato prestatore d'opera incardinato all'interno della cooperativa, soggetto effettivamente gestore dei fondi FSE; ugualmente irrilevante ai fini della qualificazione effettuata dall'attore sarebbe quindi il possesso, contestatogli, di copia della documentazione contabile attinente alla questione. Il convenuto ha quindi eccepito la insussistenza del danno patrimoniale in senso stretto, stante la provvisorietà delle somme ricevute in acconto dalla cooperativa, quantificate sulla scorta di un preventivo che non potrebbe avere altro significato che quello di una previsione di massima, garantite da fideiussione per l'intero ammontare e comunque assoggettate a controllo in fase di rendicontazione, motivo per cui non si potrebbe parlare di indebita percezione della sovvenzione prima di tale fase; inoltre, la differenza da recuperare indicata dalla Provincia sarebbe già stata interamente versata dalla cooperativa, con la conseguente cessazione della materia del contendere. Il sig. S. ha inoltre contestato la sussistenza del nesso causale e dell'elemento psicologico, in quanto non avrebbe partecipato alla redazione del progetto/preventivo - elaborato invece dal dott. S. per FFF - ma si sarebbe limitato a predisporre il rendiconto successivamente alla percezione degli acconti, dal cui introito sarebbe scaturito il danno erariale contestato: inoltre non esisterebbe alcuna prova che il suggerimento di affidarsi a HHH per la rendicontazione provenga da FFF e per di più da lui stesso, in qualità di legale rappresentante della medesima società. Il convenuto ha dunque rappresentato in dettaglio le difficoltà ricostruttive delle ore di FFF effettivamente rendicontabili, data l'atipicità del rapporto tra Tagesmuttern e cooperativa, motivo per cui egli avrebbe seguito criteri di quantificazione dei costi “che non si discostassero dalla logica dei criteri esplicitati nei regolamenti” “facendo degli stessi una applicazione ragionevole”, ed effettuando un necessario adattamento della fattispecie al rigido modello previsto nelle fonti, nella consapevolezza che comunque la correttezza del rendiconto sarebbe stata vagliata nel momento della relativa verifica, con il conseguente eventuale recupero delle somme non ammissibili a finanziamento. Il convenuto ha quindi condiviso le considerazioni già espresse da FFF circa il danno all'immagine dell'Amministrazione contestatogli dall'attore - secondo quantificazione oltretutto priva di elementi di supporto - in quanto l'attività riferibile alla cooperativa ed a lui stesso soggetto per di più non incardinato negli organici dell'Ente pubblico - non potrebbe comunque essere confusa con quella della Provincia, con la conseguente inidoneità della sua condotta a lederne l'immagine. Con nota pervenuta il 20 giugno 2007 la PAT, Segreteria Generale - Ufficio FSE ha comunicato alla Procura Regionale che a conclusione del procedimento amministrativo di quantificazione del danno relativo alla gestione del corso in questione, ed in seguito a determinazione dirigenziale n. 188 in data 9 ottobre 2006, con nota notificata in data 23 novembre 2006 ha disposto il recupero, nei confronti della omissis, della somma di Euro E. 41.818,78, oltre ad interessi per E. 2.647,30, con riserva di quantificare ulteriori interessi giornalieri fino al soddisfo. Con bolletta di incasso n. 33569 in data 30 maggio 2007 la soc. omissis ha quindi restituito l'importo complessivo di E. 45.130, 60 comprensivo degli interessi corrispondenti ad Euro 3.311, 82. Alla odierna udienza l'avv. S. ha specificato che la Provincia eroga i finanziamenti sulla 6 scorta di un progetto credibile - nella specie non predisposto dal proprio assistito - e delle dichiarazioni di regolare svolgimento dei corsi; l'attività di rendicontazione, svolta dal dott. S., non avrebbe quindi alcuna relazione con la percezione degli acconti, e la relativa approssimazione, imputabile all'anomalia del rapporto di lavoro delle Tagesmuttern, era comunque condizionata dal successivo controllo della PAT, che avrebbe potuto rettificarla fino alla definizione dell'intero procedimento. Infatti, l'iter del finanziamento in questione non era ancora definito, e la fideiussione bancaria avrebbe prestato sufficienti garanzie nel rapporto tra beneficiario del finanziamento ed ente erogatore, la cui consulente in sede di controllo non aveva oltretutto rilevato irregolarità di sorta. Il convenuto ha quindi contestato la richiesta del danno all'immagine, nonché la relativa quantificazione, ricordando che nella vicenda l'ente pubblico sarebbe risultato altresì soggetto passivo del fatto illecito, mentre la paventata futura diminuzione degli introiti rientrerebbe più correttamente nell'ambito del danno patrimoniale. Il difensore della signora M. ha sottolineato come la questione in esame tragga origine da motivi di natura politica, e come la propria assistita non abbia mai bene compreso l'eventuale antigiuridicità del proprio operato, in quanto nel corso di tutta la vicenda si sarebbe sempre ed unicamente fidata di esperti; evidenziando, anche alla luce della giurisprudenza formatasi sull'argomento, la necessità della sospensione del presente giudizio in attesa dell'esito di quello penale, l'avv. BERTUOL ha ribadito l'inesistenza di alcun rapporto di immedesimazione della omissis con l'ente erogatore del finanziamento, con la conseguente inesistenza del contestato danno all'immagine. Dal canto suo l'avv. ROSA, sempre per la signora M., ha rilevato come lo stesso P.M. abbia dato atto che la propria assistita si era pedissequamente rimessa a consulente esperto, con la conseguente insussistenza dell'elemento soggettivo contestato; per quanto riguarda il danno all'immagine, ha citato giurisprudenza di questa Corte dei conti in senso favorevole alla reiezione della richiesta attorea. Il Pubblico Ministero ha ricordato come la gestione del corso si sia svolta con l'utilizzo di fondi pubblici, con il conseguente obbligo, da parte del beneficiario, di gestire accortamente le risorse finanziarie, secondo la rigorosa normativa comunitaria, accessibile a chiunque tramite norme interne e circolari, e la cui ignoranza non sarebbe scusabile. Dichiarando soddisfatta la pretesa erariale sotto il profilo del danno patrimoniale, il Requirente si è opposto alla richiesta di sospensione del giudizio ricordando l'autonomia dell'azione del Pubblico Ministero contabile, che può utilizzare le risultanze del giudizio penale, dal quale, nel caso in esame, scaturirebbe una fattispecie di cattiva gestione perseguibile non solo nell'ipotesi di dolo - a differenza di quanto si verifica nello stesso giudizio penale - ma anche di colpa grave; l'attore ha quindi ricordato come il danno non fosse solo potenziale ma effettivo, con la conseguente obbligatorietà dell'azione di recupero della Procura indipendentemente da ogni iniziativa dell'ente danneggiato, la cui inerzia potrebbe configurerare comunque autonoma ipotesi di responsabilità amministrativa. Inoltre, ad avviso dell'attore, il danno sarebbe ricollegabile non solo alla percezione degli acconti, ma all'attività di rendicontazione, che deve giustificare l'intera spesa; richiamando e condividendo le argomentazioni svolte dalla Corte d'Appello di Trento, il P. M. ha quindi evidenziato come il fatto di non avere mai chiesto alla cooperativa di specificare le ore ammissibili a finanziamento costituisca quanto meno gravissima negligenza da parte del dott. S., il quale in realtà avrebbe seguito l'intera operazione fin dalle fasi iniziali, in qualità di legale rappresentante di FFF S.p.A.; ha quindi insistito nella richiesta del risarcimento del danno all'immagine sostenendo che la gestione di fondi pubblici costituisce presupposto per l'immedesimazione con l'ente pubblico. La difesa della signora M. ha reiterato la richiesta di sospensione del giudizio, sottolineando comunque come le irregolarità nella gestione del finanziamento non siano state percepite neppure dalla professionista incaricata dalla P.A.T. del controllo, il che rafforzerebbe la tesi della insussistenza dell'elemento soggettivo doloso o gravemente colposo in capo alla propria assistita; la difesa del dott. S., dal canto suo, ha sostenuto la inconsistenza del danno, risoltosi eventualmente in un mero tentativo. Il Pubblico Ministero ha replicato che, in realtà, buona parte del finanziamento è stato effettivamente percepito da OMISSIS, sulla scorta di autocertificazioni: la professionista incaricata dalla Provincia avrebbe quindi avuto in realtà solo il compito di controllare queste ultime. 7 CONSIDERATO IN DIRITTO 1) Preliminarmente, Il Collegio deve verificare la sussistenza della propria giurisdizione in ordine alla questione in esame con particolare riferimento alle eccezioni - addotte da FFF S.p.A. e dal dott. S. - di non avere mai avuto alcun rapporto diretto con l'Amministrazione pubblica né altri rapporti comportanti l'inserimento funzionale nell'apparato organizzativo di OMISSIS eventualmente, invece, collegata alla Provincia da tale relazione in conseguenza dell'affidamento mediante convenzione dell'attività di svolgimento dei corsi di FFF . Al proposito rammenta come, da tempo, si sia consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte (v. SS.RR. n. 566/A del 27 gennaio 1988), il principio che “Possono essere convenuti avanti alla Corte dei conti per rispondere di danno patrimoniale i soggetti che traggono tale loro imputazione non solo da un rapporto d'impiego pubblico o da un inserimento istituzionale in un rapporto di amministrazione, ma anche dall'avere svolto in concreto un'attività o una funzione che li abbia inseriti comunque nella gestione della "res publica": situazione, questa, che è da qualificare sempre come rapporto di servizio.” Per meglio comprendere la logica ispiratrice di tale affermazione, si ritiene utile riportare per esteso un significativo passaggio della citata sentenza: “Infatti, in oltre un quarantennio di costante giurisprudenza è stato affermato il principio, ormai pacifico, che i soggetti convenuti davanti a questa Corte per rispondere di danno patrimoniale attingono tale loro imputazione non necessariamente da un rapporto di impiego o da istituzionale deputazione al rapporto di amministrazione, ma dal concreto esercizio di una attività, di una funzione che li abbia inseriti, comunque, nella gestione della “res publica”, attività quest'ultima costantemente qualificata come rapporto di servizio. Così i funzionari di fatto; così ogni soggetto che abbia assunto, anche in violazione di legge, la funzione”. La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione civile si è evoluta in senso confermativo di tale principio (cfr., tra le altre, le sentenze n. 20132 del 12 ottobre 2004; n. 9751 del 17 novembre 1994, e conformi), avanzando gradualmente - in favore della Corte dei conti - il discrimine tra giurisdizioni in relazione alla concreta natura pubblica della res gestita, indipendentemente dal fatto che la gestione di beni pubblici si sia svolta secondo moduli di diritto pubblico, potendo essa ricollegarsi anche ad atti di natura contrattuale o, addirittura, in un investimento “de facto”. Precisa la Cassazione che la compartecipazione fattiva all'attività amministrativa di gestione di fondi pubblici, sia pure in assenza di un rapporto diretto con l'Amministrazione (come nel caso in questione), assoggetta l'agente alla giurisdizione di questa Corte in quanto, a tali fini, è essenziale “ (…) che, in relazione al maneggio stesso del danaro, sia costituita una relazione tra ente di pertinenza ed altro soggetto, a seguito della quale la percezione delle finanze avvenga in base a un titolo di diritto pubblico o privato, in funzione della pertinenza di tale danaro all'ente pubblico. Infatti, può inserirsi in un rapporto di servizio, non solo l'attività costituente svolgimento diretto della funzione propria del rapporto d'impiego, ma anche quella rivestente carattere strumentale per l'esercizio della medesima funzione, sempre che tale attività abbia nel rapporto la sua occasione necessaria” (Cass. SS. UU. n. 2628 del 2002). Da ultimo, é proprio la natura dei fondi e la loro destinazione originaria al perseguimento di interessi pubblici “a non consentire una utilizzazione per fini diversi dalla destinazione loro assegnata.” (Corte dei conti, Sez. giur. Abruzzo, sent. n. 631 del 28 maggio 2005). 2) Affermata, così, la propria giurisdizione in ordine ai fatti in esame ed in relazione ai soggetti qui convenuti, il Collegio esamina la richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa dell'esito definitivo di quello penale, tutt'ora, in corso dinanzi alla Corte di Cassazione. Al proposito, non ritiene di accedere alle richieste difensive poiché, dall'acquisizione del materiale probatorio allegato dall'attore e mutuato dagli atti del procedimento penale, la consistenza dei fatti oggetto del distinto giudizio contabile appare sufficientemente accertata ai fini della relativa definizione. Per tale motivo, ed in considerazione dell'autonomia dei giudizi, non si può condividere l'affermazione che quello penale costituisca antecedente logico giuridico dell'altro che si sta svolgendo davanti a questa Corte dei conti nel quale, oltretutto, l'accertamento dell'elemento soggettivo, ai fini dell'addebito di responsabilità amministrativa, è oggetto di distinta ed autonoma valutazione, che si può e si deve estendere oltre la indagine sulla mera sussistenza del dolo quale elemento fondante la responsabilità penale. Pertanto, si può proseguire ad analizzare la domanda dell'attore nelle sue specifiche componenti. 3) Il Collegio prende atto che il Requirente - in data odierna - ha dichiarato soddisfatta la pretesa erariale, per quanto riguarda la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale 8 subito a causa dei fatti in questione dalla Provincia Autonoma di Trento, in proprio e quale partner locale dell'Unione europea per la gestione del F.S.E., quantificato dall'attore nell'atto introduttivo del presente giudizio in euro 63.539,92, da maggiorarsi con il calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali. Infatti, dagli atti depositati dal Pubblico Ministero il 22 giugno 2007, risulta che la Provincia Autonoma di Trento ha provveduto all'integrale recupero del finanziamento illegittimamente percepito dalla omissis; quest'ultima, con bolletta n. 33569 in data 30 maggio 2007, ha restituito all'Amministrazione la somma di E. 45.130,60 comprensiva degli interessi di euro 3.311,82 (come correttamente quantificata dalla stessa Provincia Autonoma) scomputando dall'importo complessivo del progetto la quota di finanziamento che ancora avrebbe dovuto erogare, pari ad Euro 19.190,64, nonchè le quote di esso che sarebbero rimaste a carico del privato beneficiario, equivalenti al 30% dell'importo progettuale. Pertanto, sulla relativa, specifica richiesta attorea deve essere dichiarata cessata la materia del contendere poiché il danno erariale patrimoniale, concreto ed effettivo, fin dal momento dell'erogazione delle quote di finanziamento indebite alla cooperativa beneficiaria, è stato integralmente recuperato. 4) Ad avviso dell'attore, inoltre, dallo svolgimento della vicenda sarebbe derivato un pregiudizio all'immagine della Pubblica Amministrazione, a causa del risalto attribuito dagli organi di stampa: il Requirente ha paventato, tra l'altro, che la mancata o l'irregolare utilizzazione delle contribuzioni comunitarie potrebbe anche avere come conseguenza una futura diminuzione delle erogazioni, da parte della Comunità Europea, con ingiusta penalizzazione di altri beneficiari finali. Di conseguenza, il Pubblico Ministero, quantificando con criteri equitativi tale voce di danno, ha indicato quale base per il relativo computo la somma corrispondente a quella della condanna penale subita dai signori M. e S. in primo grado, per un importo complessivo di € 6.080,00, da incrementarsi con una somma pari a non meno del 10% del finanziamento erogato, in considerazione del fatto che - come si desume anche dalla sentenza penale di condanna - il fatto criminoso tendeva ad evitare di pagare il 30% dei costi a carico della Cooperativa: le risultanze di tale calcolo equivalgono ad oltre 21.000 euro, somma arrotondata dall'attore per difetto nella misura di 20.000,00 euro. Al proposito, il Collegio osserva, innanzitutto, condividendo gli argomenti svolti nell'odierna udienza dalla difesa del convenuto S., che una futura, eventuale diminuzione delle erogazioni comunitarie potrebbe, più correttamente, rientrare nell'ambito del danno patrimoniale poiché, come indicato anche dalle Sezioni Riunite di questa Corte dei conti con sentenza n. 10/2003/QM, “le mancate acquisizioni concretamente prevedibili andranno invece fatte valere nell'ambito della richiesta del risarcimento del danno erariale in quanto danno patrimoniale”. Inoltre, esaminando il materiale allegato dall'attore (in assolvimento dell'onere probatorio sulla specifica domanda) consistente in articoli di giornale, rileva che l'immagine concretamente lesa dai fatti in questione appare, anziché quella dell'Amministrazione, piuttosto quella della omissis, per comportamenti unicamente ad essa attribuibili e dai quali l'Ente Provincia e la Comunità Europea risultano, in realtà, patrimonialmente danneggiati: con la conseguente non riferibilità di riflessi negativi del comportamento della cooperativa stessa all'immagine ed al prestigio della Amministrazione. Infatti, i soggetti qui convenuti, pur avendo effettivamente gestito contribuzioni provinciali di origine comunitaria, non sono in alcun modo identificabili nel proprio agire con l'Amministrazione danneggiata prospettandosi, piuttosto, come artefici di fatti illegittimamente posti in essere in suo danno. Secondo la pronuncia delle Sezioni Riunite dianzi citata (sentenza n. 10/2003/QM), il danno all'immagine di una Pubblica Amministrazione - configurabile come danno c.d. esistenziale - è inteso quale lesione dell'interesse della persona giuridica pubblica alla sua identità, credibilità e reputazione, ed è giuridicamente tutelato e conformato in forza dei principi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 97 Cost., secondo cui i pubblici uffici devono essere organizzati in base a disposizioni di legge, in modo da assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione, e affinché nell'ordinamento degli uffici stessi siano determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Pertanto, il comportamento negativo del soggetto agente deve essere concretamente ricollegabile alla P.A. affinché questa si possa ritenere lesa nel proprio diritto all'immagine intesa “ (…) come diritto al conseguimento, al mantenimento ed al riconoscimento della propria identità come persona giuridica pubblica”. Tale lesione si risolve in un onere finanziario che si 9 ripercuote sull'intera collettività “ (…) dando luogo ad una carente utilizzazione delle risorse pubbliche ed a costi aggiuntivi necessari a correggere gli effetti che si riflettono sull'organizzazione pubblica, in termini di minor credibilità e prestigio e di diminuzione di potenzialità operativa” (Corte dei conti, SS. RR., sentenza n. 10/2003/QM), dato che il danno all'immagine di un'amministrazione pubblica “(…) si concreta nel momento in cui vengono portati a conoscenza del pubblico comportamenti pregiudizievoli al prestigio dell'ufficio tenuti da un soggetto in rapporto di servizio con l'amministrazione” (Corte dei conti, Sez. Giur. Friuli, sent. n. 228 del 28 aprile 2006). L'azione illecita, oggetto di divulgazione e clamore, deve dunque poter essere riferita all'Ente se il dipendente abbia “(…) illecitamente speso il nome dell'ente e altrettanto illecitamente utilizzato la struttura amministrativa, i mezzi comunicazione, i materiali, per porre in essere un'attività truffaldina organizzata e continuata (...) in violazione di regole di correttezza, imparzialità e buon andamento” (Corte dei conti, Sez. Giur. Lazio, n. 1323 del 5 luglio 2005). Detto altrimenti, i valori lesi devono conseguire un negativo riflesso sulla collettività interessata per la perdita di fiducia nell'Amministrazione “a discapito sia del rispetto sia della considerazione dei cittadini verso i singoli soggetti, titolari di delicate funzioni, nonché dell'istituzione nella sua integrità” (in tal senso, Corte dei conti, Sez. Giur. T.A.A., Trento, n. 23 del 30 marzo 2006), in modo da determinarne la compromissione della credibilità e dell'affidabilità. In ragione di quanto precede ed in carenza di specifica prova da parte dell'attore, nel caso in esame, non si è concretamente verificata - ad avviso del Collegio - alcuna lesione all'immagine dell'Amministrazione provinciale, invece, effettivamente danneggiata sotto il profilo patrimoniale fino al momento del recupero del finanziamento illegittimamente percepito dalla cooperativa beneficiaria, ed i convenuti devono essere mandati assolti dalla domanda attorea relativamente alla richiesta risarcitoria del pregiudizio all'immagine. 5) Così circoscritta la questione, il presente giudizio dovrebbe essere definito con la declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere in riferimento alla richiesta risarcitoria nei suoi aspetti patrimoniali, comprensivi della perdita subita dall'ente pubblico e dei conseguenti accessori di legge, e con l'assoluzione dei convenuti in relazione alla contestazione di avere causato danno all'immagine della Pubblica Amministrazione: tuttavia, considerato che la pretesa globalmente avanzata dall'attore non è stata interamente soddisfatta dalle parti convenute, avendo riguardo alla richiesta di loro condanna alle spese di giudizio (v. Corte dei conti, Sez I, 3 aprile 2003, n. 116/A; Sez. Giur. Veneto, 27 luglio 2004, n. 957), il Collegio deve ugualmente procedere ad eseguire una, sia pur sommaria, delibazione della vicenda ai fini della decisione sulle spese processuali, oggetto di ulteriore domanda del Requirente, poichè “La declaratoria di cessazione della materia del contendere per pagamento da parte del convenuto dell'importo contestato nell'atto di citazione non esclude la pronuncia sulle spese processuali” (Corte dei conti, Sez. Giur.Toscana, 22 settembre 1999, n. 1056) e, in ipotesi di cessazione della materia del contendere, “le spese processuali vanno regolate secondo il principio della cosiddetta soccombenza virtuale e, quindi vanno addebitate al convenuto quando, sulla base di una sommaria delibazione della vicenda, appaiono sussistere i presupposti della responsabilità” (Corte dei conti, Sez. Giur. Toscana, 11 ottobre 2000, n. 1795; Sez. Giur. Umbria, 28 giugno 2004, n. 275 e 10 giugno 2004, n. 263; Sez. Giur, Friuli V.G., 2 luglio 2002, n. 187; Sez. Giur. Lombardia, 31 luglio 2001, n. 1155). Pertanto, occorrerà esaminare partitamene l'apporto causale di ciascuno dei convenuti nella vicenda dannosa e valutarne l'intensità dell'elemento soggettivo, sia pure sommariamente ed ai soli fini della decisione sulle spese processuali. 5.1) A norma della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della FFF professionale) “la Provincia utilizza i contributi del fondo sociale europeo a norma dei vigenti regolamenti comunitari e delle prescritte procedure, provvedendo alle attività di programmazione, attuazione e valutazione. Tali attività sono coordinate dall'assessore competente in materia di FFF professionale, di concerto con gli assessori competenti in materia di lavoro e di politiche comunitarie” (art. 15). La normativa comunitaria (Regolamento Ce n. 68/2001 art. 4, comma 7, lett. f) è chiara nell'escludere dall'ambito dei costi ammissibili a finanziamento, fra i quali figurano i costi di personale per i partecipanti al progetto di FFF , “le ore produttive o equivalenti”: infatti “possono essere prese in considerazione solo le ore durante le quali i lavoratori hanno effettivamente partecipato alla FFF , al netto di ore produttive o equivalenti”; inoltre, “I costi ammissibili devono essere documentati, trasparenti e suddivisi per voci” (art. 4, comma 7, lett. 10 g). Inoltre, i “criteri e procedure generali per la gestione e rendicontazione delle attività a cofinanziamento comunitario e nazionale” (approvati dalla Giunta Provinciale di Trento con deliberazione n. 2221 del 13 settembre 2002), richiamando la norma n. 1 dell'allegato “Norme sull'ammissibilità” del Regolamento CE 1685/2000, denominata “spese effettivamente sostenute”, hanno bene esplicitato che “il principio dell'effettività del costo è uno dei principi fondamentali per poter qualificare un costo anche come ammissibile”; “Il Regolamento CE 1260/99, articolo 32, 1° comma, qualifica quali spese effettivamente sostenute quelle corrispondenti a pagamenti effettuati, disponendo che solo questi ultimi configurano costi ammissibili”, ovvero “costi reali” (sull'argomento della effettività delle spese sostenute e sulle relative modalità di rendicontazione, si vedano anche gli artt. 26 e ss. del DPGP n. 33-51 Leg del 27 dicembre 2000; sulle spese ammissibili, si veda la delibera della Giunta Provinciale n. 1322 del 14 giugno 2002). Infine, le modalità di erogazione delle indennità da corrispondere ai partecipanti ai corsi e di rimborso dei corrispondenti costi sono bene esplicate nel “Vademecum per la gestione e il controllo amministrativo - contabile delle azioni cofinanziate dal FSE”, curato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (pag. 100 e ss.) ed allegato in estratto dall'attore. In sostanza, all'assenza di costi, nei termini indicati, per il soggetto beneficiario del finanziamento, corrisponde l'inammissibilità dello stesso. 6) Il regolamento interno della Omissis approvato il 18 febbraio 2002, nella parte prima, art. 5, prevede la corresponsione di un indennizzo alle Tagesmuttern per la frequenza di corsi formativi qualora la cooperativa “possa godere di contributi pubblici a tale titolo”, come nel caso in esame. Risulta dagli atti del giudizio che la omissis non ha sostenuto alcun costo reale, documentato e trasparente, in relazione alla partecipazione delle proprie socie al corso di FFF ammesso a finanziamento con i fondi comunitari. Il Requirente ha contestato il coinvolgimento di FFF S.p.A. nel rapporto causale determinativo del danno erariale oggetto dell'attuale pretesa risarcitoria, in quanto essa avrebbe originato l'input determinante l'affidamento in capo a G. S., tramite HHH s.r.l., dell'attività di consulenza per la gestione amministrativa e contabile della rendicontazione del corso ammesso a contributo comunitario. Il medesimo S. avrebbe, ad avviso dell'attore, in realtà agito quale legale rappresentante pro tempore della società consortile “FFF S.p.A.”, con la conseguenza che anche il patrimonio sociale di quest'ultima è stato chiamato a rispondere del danno causato, fatti salvi i diritti di rivalsa in altra sede. In effetti, nella fase iniziale della vicenda, la Omissis, ovvero la sua Presidente signora M., si rivolse a FFF S.p.A. per affidarle la progettazione e la consulenza gestionale ed amministrativa del corso di FFF in questione, la cui programmazione fu curata da quest'ultima società, che predispose la documentazione e la richiesta di finanziamento, e che suggerì anche di diversificare l'area delle competenze affidando ad altra società, la “HHH s.r.l.”, l'attività di consulenza, segreteria, ed amministrazione del corso. Risulta, inoltre, che FFF non si limitò a seguire la fase preliminare del corso stesso ma seguì il relativo svolgimento attuando una non meglio precisata attività di consulenza e coordinamento: il che è confermato dalle fatture emesse dalla società nel periodo intercorrente tra il 28 febbraio 2003 (per l'attività di progettazione) fino al 31 ottobre 2003 (per quella di consulenza e coordinamento, e, in particolare, con riferimento all'ultima fattura, anche di segreteria). Prescindendo da ogni considerazione in ordine alla moltitudine di soggetti che avrebbero prestato consulenza nella gestione del corso in questione, con gli esiti definitivi per cui è giudizio - ingenerando una sovrapposizione di competenze la cui utilità è di difficile comprensione - rileva il Collegio che le attività di progettazione del corso e di predisposizione della documentazione nonché della richiesta di finanziamento, senz'altro riferibili a FFF , assumono un aspetto neutrale ai fini della causazione del danno patrimoniale subito dall'Amministrazione essendo, quest'ultimo, unicamente attribuibile alla concreta percezione degli acconti in difetto dei presupposti ai quali la normativa comunitaria ed interna subordinano l'ammissibilità del finanziamento. La contestazione attorea nei confronti di FFF riguarda, infatti, la circostanza che essa, agendo nella persona di G. S. (all'epoca suo presidente e legale rappresentante), avrebbe originato l'input per l'affidamento della gestione amministrativa del corso alla società consortile HHH - per la quale lo stesso S. avrebbe in seguito operato in qualità di direttore 11 amministrativo - determinando il danno erariale per cui è giudizio. Tuttavia, non vi è traccia negli atti processuali del fatto che tale suggerimento, eventualmente dimostrativo di un preciso disegno truffaldino, provenisse dallo stesso S. risultando, piuttosto, dalla memoria difensiva depositata presso la Procura Regionale il 18 ottobre 2006 dalla signora M. che quest'ultima si rivolse a FFF per la pregressa conoscenza personale “con alcune delle persone (in particolare il sig. M. S.) che lavoravano all'interno di questa struttura e delle quali avevo (ed ho) la massima stima e fiducia”. Comunque, anche il semplice suggerimento di diversificare le competenze tramite l'affidamento a HHH s.r.l. dell'attività di consulenza per la gestione amministrativa e contabile della rendicontazione del corso ammesso a contributo comunitario, senz'altro riferibile a FFF S.p.A., non può assumere - indipendentemente dalla identificazione della persona fisica per essa agente - alcun rilevo significativo per l'imputazione del danno in seguito verificatosi, in mancanza di più precise circostanze dimostrative di un accordo fraudolento fra quest'ultima società e HHH, in nome della quale il dott. S. ha in seguito concretamente operato in qualità di direttore amministrativo gestendo l'amministrazione del corso. Pertanto, sia pure al limitato fine di una pronuncia sulle spese di giudizio, si deve escludere che l'apporto causale di FFF S.p.A. nella vicenda in esame sia stato in qualche misura determinante il danno verificatosi. 7) Come premesso in fatto, l'attività di consulenza, segreteria ed amministrazione degli interventi formativi era stata affidata da OMISSIS a HHH, ed in pratica per essa gestita da G. S., esperto del settore, il quale non si è affatto limitato, a differenza di quanto asserisce, ad una mera attività di rendicontazione delle ore di FFF : in base agli atti, egli ha curato, per contratto, tutta la fase amministrativa (intermedia tra preventivo e rendiconto) di elaborazione dei dati trasmessi dalla Segreteria, senza avere mai chiesto alcuna specificazione sulla effettività e consistenza delle ore produttive di costi ammessi a finanziamento per la cooperativa, predisponendo, anzi, durante il corso del rapporto professionale, dati relativi a costi irreali, non documentati ne' trasparenti e destinati ad essere trasfusi in un rendiconto che avrebbe completato l'operazione di illegittimo arricchimento a discarico del Fondo Sociale Europeo e della Provincia Autonoma di Trento, ente materialmente erogatore dei finanziamenti. Queste circostanze sono pienamente confermate dalle risultanze in atti: infatti, dal verbale di sommarie informazioni rese da Concetta G. e prodotto dallo stesso S., si legge: “come documento io ho consegnato solo la copia dei cedolini paga…per trovare il costo orario e per poter esporre le ore da rendicontare per ogni Omissis non c'era nessun parametro di riferimento, a noi non ci è mai stato richiesto, dalla ditta che predisponeva i rendiconti, di predisporre un prospetto indicante la separazione delle ore di FFF dalle ore lavorate”; il che è confermato dalla dichiarazione resa da C. M. alla Guardia di Finanza il 25 ottobre 2004: “Al dott. S. non sono comunque stati forniti copia dei contratti utenti, e relative variazioni, ma il numero dei bambini affidati ad ogni singola Omissis, il costo orario del servizio e gli imponibili fiscali di competenza, poiché ci sembrava che questi fossero i dati significativi relativamente alla necessità di stabilire i costi essendo di fatto gli unici dati certi e di cui noi possiamo consapevolmente disporre”, e dal verbale del 28 ottobre 2004, nel quale la stessa M. ha meglio esplicitato “hanno effettuato tutta la parte gestionale del corso compresa la predisposizione dei calcoli FFF S.p.A., dr. S. e Cristina L., sulla base dei dati da me forniti, io gli ho fornito le tariffe orarie, il numero dei contratti in capo alle Omissis, che non possono superare contemporaneamente i 5 bambini per ciascuna”. Per meglio comprendere la gravità del comportamento di G. S., occorre precisare che l'oggetto sociale della società HHH, risultante dalla visura camerale allegata dallo stesso attuale convenuto alle deduzioni depositate il 25 ottobre 2006, prevede: “lo studio dei sistemi applicativi per l'elaborazione dei dati aziendali, l'offerta di servizi a terzi, imprese o enti pubblici che abbiano dei dati ed in particolare: lo studio, l'analisi e la programmazione di procedure applicative e l'eventuale elaborazione, registrazione e verifica dei dati su supporti magnetici o comunque su supporti in genere gestibili da calcolatori elettronici nonché qualsiasi altra prestazione attinente l'elaborazione dei dati e la manutenzione hardware di apparecchiature elettroniche; la progettazione, sviluppo e realizzazione di iniziative per la FFF segnatamente per: la progettazione, l'organizzazione e la gestione di corsi di aggiornamento, FFF e di addestramento professionale e relative attività integrative e collaterali;….”. Inoltre, sempre nell'ambito dell'oggetto societario figura “lo sviluppo di attività connesse all'uso delle tecnologie a supporto dei servizi di FFF ”: un così elevato grado di specializzazione della società per la quale il dott. S., a propria volta riconosciuto come esperto del settore riguardante gli interventi formativi cofinanziati con il FSE, ha agito nella vicenda in esame, 12 rende veramente incredibile l'assunto difensivo circa la materiale impossibilità di gestire più diligentemente le registrazione degli orari delle singole tagesmuttern. Valutati questi elementi, il Collegio non può prestare credito alle difficoltà oggi protestate, circa la doverosa distinzione delle ore produttive ed equivalenti da quelle, invece, ammissibili a finanziamento: distinzione tecnicamente possibile considerando, tra l'altro, che i finanziamenti europei prevedono quali destinatari anche gestori i cui operatori sono in regime di “co.co.co.”. Diversamente opinando, ed accedendo alle tesi dei difensori, si arriverebbe al paradosso che enti strutturati come la cooperativa in questione non potranno mai essere ammessi a finanziamento FSE per la intrinseca impossibilità di osservare le relative disposizioni regolatrici. Risulta invece dagli atti (v. denuncia di danno erariale della Guardia di Finanza in data 5 ottobre 2005, pag. 25) che la stessa Omissis aveva fruito, durante gli anni 2001 e 2004, di altri finanziamenti per attività di FFF analoghe a quella per cui è giudizio. Il Collegio neppure può ipotizzare che il dott. S., in ragione del ruolo dianzi descritto, non fosse a perfetta conoscenza della normativa che regola la materia, quanto meno nella parte in cui si semplifica concretandosi nell'equazione “inesistenza di costi uguale inammissibilità del finanziamento”; la cooperativa non ha, in realtà, sostenuto costi per la partecipazione al corso delle Tagesmuttern (v., al proposito, verbali di sommarie informazioni ex art. 351 c.p.p. rese da Cinzia D., Sonia ., Manuela M., Cinzia A. il 22 ed il 23 dicembre 2004), contro l'interesse delle stesse socie a percepire eventualmente indennità costituenti oneri per il gestore, e con la conseguente illegittimità del finanziamento delle relative voci falsamente esposte a rendiconto: cosa ben nota al convenuto il quale, contrattualmente, gestiva i servizi di consulenza, segreteria e amministrazione del corso stesso e non solo la relativa rendicontazione, e che avrebbe quindi avuto, ad avviso del Collegio, lo specifico dovere professionale sia di chiedere la distinzione tra ore “ammissibili e non a finanziamento” fin dall'inizio e durante tutto il corso del rapporto professionale con la omissis sia di impedire la percezione di acconti non dovuti, anziché favorirla, continuando ad elaborare consapevolmente dati fasulli destinati ad essere trasfusi nel rendiconto finale. Ogni pretesto diretto a dimostrare le difficoltà nel conteggio degli orari delle Tagesmuttern tende unicamente ad evitare la contestazione circa la mancanza di costi ammissibili a finanziamento, e gli artificiosi tentativi di scorporare le scansioni del procedimento - attribuendo ovvero negando loro efficacia determinante nella causazione del danno - appaiono inutilmente fuorvianti: c'è, infatti, un nesso che le ricollega ed è il comportamento omissivo (nel non richiedere la specifica distinzione tra ore produttive e non) e commissivo (nel predisporre la documentazione finale) di G. S., il quale non si è affatto limitato a commettere qualche modesto errore nei conteggi, rettificabile in fase di verifica, ma consapevolmente ha registrato - durante tutto il rapporto professionale - costi palesemente fittizi, effettuandone la integrale trasfusione nel documento finale, in violazione di disposizioni chiarissime che egli, in ragione della sua qualità professionale, avrebbe dovuto ben conoscere. La specificità professionale di G. S. vale quindi a qualificarne la condotta, nonchè l'intensità dell'elemento soggettivo. 8) Per quanto riguarda il comportamento di C. M., qui convenuta in proprio ed in qualità di legale rappresentante della omissis, osserva il Collegio che la protestata ignoranza circa i meccanismi normativi e l'affidamento a professionalità adeguate non poteva impedirne la consapevolezza della inesistenza di costi per la cooperativa presieduta ne' si poteva tradurre in una incapacità ingiustificabile nel nostro ordinamento - di leggere e di comprendere ciò che aveva sottoscritto, ovvero, nella specie, l'atto di adesione del 20 dicembre 2002 ed i relativi impegni, contestualmente assunti ed immediatamente contravvenuti: fra questi figurano infatti quelli, rispettivamente, di realizzare le attività formative nel rispetto delle specifiche disposizioni contenute nei Criteri e procedure di gestione e rendicontazione delle azioni formative riferibili ai progetti rientranti nella Misura D1 del FSE (p. 2), di non delegare a società di capitali la realizzazione delle funzioni di direzione e coordinamento (p. 3), di richiedere la preventiva autorizzazione della Provincia per potersi eventualmente avvalere di prestazioni di servizio rese da soggetti esterni diversi dalla categoria delle persone fisiche (o delle società di persone, associazioni con o senza personalità giuridica, imprese individuali e associazioni di liberi professionisti) (p. 4), accettando il vincolo (p. 4) di rimanere comunque pienamente e direttamente responsabile, a tutti gli effetti, del rispetto delle norme e delle disposizioni che regolano la gestione dei progetti di cui trattasi; impegno riaffermato nella richiesta alla Provincia di affidamento di quote di attività in data 8 gennaio 2003. 13 Per ottenere il finanziamento, la convenuta ha assicurato di essere edotta del contenuto delle disposizioni normative nazionali, provinciali e comunitarie inerenti l'attuazione dell'azione formativa (p. A delle dichiarazioni contenute nell'atto di adesione sottoscritto il 20 dicembre 2002), la cui avvenuta osservanza ha garantito con la richiesta di saldo in data 13 settembre 2004, ed ha apposto la propria sottoscrizione su ogni documento finalizzato alla percezione del finanziamenti. La piena responsabilità del rispetto delle norme e delle disposizioni che regolano la gestione dei progetti, che la signora M. aveva dichiarato di conoscere sottoscrivendo il più volte citato atto di adesione, non è delegabile e di essa la convenuta non può, oggi, liberarsi attribuendola ad altri soggetti ed invocando, a tale fine, la propria ignoranza in materia normativa; pertanto la sua condotta, pur rimanendo indimostrato nel presente giudizio un suo specifico accordo fraudolento con G. S., è sicuramente censurabile sotto il profilo della responsabilità amministrativa. La signora M. deve, quindi, ritenersi pienamente responsabile del danno patrimoniale subito dalla Provincia Autonoma di Trento - e, comunque, alla data odierna, pienamente rifuso - per la illecita percezione, da parte della cooperativa da lei presieduta, dei finanziamenti in questione. La convinzione del Collegio circa l'imputabilità della responsabilità amministrativa alla convenuta a titolo di dolo è, poi, rafforzata dalla circostanza - desumibile dal verbale di audizione personale in data 22 novembre 2006 - che lei non era certamente all'oscuro delle modalità di esposizione a rendiconto dei costi relativi al reddito allievi in quanto “su suggerimento della società che ha gestito la parte amministrativa, sono stati inseriti tali costi a rendiconto, con previsione prudenziale di una percentuale di abbattimento per prevenire l'eventualità della contestazione”: il che è confermato dalle osservazioni precedentemente verbalizzate dalla Guardia di Finanza (in data 25 ottobre 2004) e dall' allegato dal promemoria sottoscritto il 14 ottobre 2004 dalla signora M.: documenti che danno conferma della consapevolezza della convenuta circa il fatto che, nel totale delle ore fatturate, erano comprese anche quelle di FFF . 9) Accertato, quindi, il nesso di causalità tra le rispettive condotte e l'elemento oggettivo del danno, il Collegio individua nella vicenda in esame, sia pure ai limitati fini di una pronuncia sulle spese di giudizio, la responsabilità amministrativa, imputabile a titolo di dolo, dei signori G. S. e C. M., in proprio ed in qualità di legale rappresentante della società cooperativa che ha illecitamente beneficiato dei finanziamenti. PER QUESTI MOTIVI la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige, con sede in Trento, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra eccezione, 1) DICHIARA cessata la materia del contendere per quanto riguarda la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale subito dalla Provincia Autonoma di Trento e/o dalla Comunità Europea; 2) ASSOLVE i convenuti dalla domanda attorea nella parte in cui è diretta ad ottenere il risarcimento del danno all'immagine subito dalla Provincia Autonoma di Trento e/o dalla Comunità Europea; 3) CONDANNA i signori G. S. e C. M., quest'ultima in proprio ed in qualità di legale rappresentante della Omissis s.c.a.r.l., al pagamento, in solido, delle spese di giustizia, che sono liquidate in euro 1.046,50 (millequarantasei/50). Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 19 settembre 2007. Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 13 dicembre 2007 14