*A cura dell’Ufficio Stampa
Sentenza n. 54/2007
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL TRENTINO - ALTO
ADIGE CON SEDE IN TRENTO
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Ignazio de MARCO
Presidente
dott. Damiano RICEVUTO
Consigliere
dott.ssa Grazia BACCHI
Consigliere - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 3372 del Registro di Segreteria, promosso
dal Procuratore Regionale contro Omissis s.c.a.r.l., con sede in Trento, n. 11, nella persona del
legale rappresentante pro tempore, e C. M., nata a xx, elettivamente domiciliate in Trento, via
Milano n. 4, presso lo studio dell'avv. Paolo ROSA che le rappresenta difende congiuntamente
all'avv. Roberto BERTUOL del Foro di Trento; G. S., nato xx, elettivamente domiciliato presso
la società “HHH” S.r.l. e rappresentato e difeso dagli avvocati Luisella S. SPERI e Sonia SPERI
del Foro di Rovereto; FFF S.p.A., con sede legale in Trento -, nella persona del legale
rappresentante pro tempore.
UDITI, nella pubblica udienza del 19 settembre 2007, con l'assistenza del Segretario
signora Patrizia DALSASS, il Consigliere Relatore dott.ssa Grazia BACCHI, il Pubblico
Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carlo MANCINELLI, e gli
avvocati Paolo ROSA, Roberto BERTUOL e Luisella S.;
ESAMINATI tutti gli atti ed i documenti di causa;
RITENUTO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il Procuratore Regionale ha convenuto in giudizio
Omissis s.c.a.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore; FFF S.p.A., nella persona
del legale rappresentante pro tempore; i signori C. M. e G. S., per sentirli condannare al
pagamento, in favore della Provincia Autonoma di Trento, oppure congiuntamente e/o
alternativamente in favore della Comunità Europea, della somma complessiva di € 83.539,92 oltre
a interessi, rivalutazione monetaria e spese del procedimento.
Il requirente ha rappresentato che, in esito all'indagine delegata alla S.A.R.A.D.E. della
Guardia di Finanza di Trento ed all'esito del procedimento penale contestualmente attivato
dalla Procura della Repubblica di Trento a carico dei signori C. M. e G. S. per il delitto di cui agli
artt. 110 e 316 ter c.p., sono emersi elementi probatori idonei a rappresentare la sussistenza
di responsabilità amministrativa per danno erariale a carico dei soggetti citati in giudizio.
La “Omissis - s.c.a.r.l.”, a norma della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4, si occupa
di servizi educativi per la prima infanzia; le singole tagesmütter, operatrici di nido che
forniscono educazione e cura a uno o più bambini loro affidati, sono legate alla coop.
“OMISSIS” da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, e percepiscono un
compenso variabile a seconda delle ore concordate con le famiglie dei bimbi affidati.
La società “Omissis s.c.a.r.l.” è stata ammessa al finanziamento per l'anno 2003 “per
corsi aziendali” cofinanziati dal F.S.E., con fondi materialmente erogati dalla Provincia
Autonoma di Trento - Servizio Addestramento e FFF - Ufficio F.S.E..
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In particolare, il corso di FFF ammesso al finanziamento è stato individuato a seguito di
presentazione di un progetto formativo ammesso a complessivo finanziamento per €
176.673,16 (pari al 70% del costo totale di consuntivo, € 252.390,23), ed è stato finanziato
con quote “in acconto” per la somma di € 157.482,52.
Le irregolarità qui contestate si riferiscono:
1) all'affidamento della funzione di consulenza, segreteria ed amministrazione degli
interventi formativi ad una società di capitali, la “HHH s.r.l.”, con esposizione della relativa
voce di costo per € 12.490,00, oltre ad € 6.965,00 per costo noleggio attrezzature, senza
osservare la prescrizione regolamentare disposta dalla P.A.T., secondo la quale è prevista la
previa autorizzazione da parte della Provincia stessa.
Tuttavia, in considerazione del fatto che detta società, alla data del conferimento della delega,
risultava soggetto temporaneamente accreditato per lo svolgimento di attività formativa a norma di
regolamento, secondo il quale tra l'altro “Qualora l'organismo delegato risulti accreditato ai sensi
dell'art. 33 del Regolamento la relativa delega, comunque comunicata al Servizio competente, non è
soggetta ad autorizzazione”, e del fatto che era stata comunque presentata dalla M. una richiesta di
autorizzazione per la delega di quote di attività formativa, sia pure successiva al conferimento
dell'incarico e rimasta senza riscontro, l'attore ha ritenuto che l'incarico conferito possa considerarsi
regolarizzato.
2) all'avvenuta delega delle funzioni di direzione e coordinamento degli interventi formativi ad
una società di capitali terza estranea, ovvero la “FFF S.p.A”, con esposizione a rendicontazione, a
fini di copertura del finanziamento, della relativa voce di costo per € 8.435,00, in violazione delle
disposizioni regolamentari provinciali, secondo cui non è consentita la delega ad enti o Società
esterne delle funzioni di direzione e coordinamento degli interventi, irregolarità ritenute tali da
inficiare la relativa voce di finanziamento.
3) all'esposizione di costi ritenuti fittizi, circa la voce di costo finanziabile “reddito allievi in
FFF ” relativa alla retribuzione delle singole tagesmuttern, con conseguenti irregolarità
procedurali e sostanziali tali da inficiare la relativa voce di finanziamento.
La Cooperativa “OMISSIS” non avrebbe infatti correttamente operato nel predisporre la
rendicontazione necessaria per giustificare il finanziamento concesso, non effettuando la dovuta
distinzione tra ore lavorate (produttive di ricavo per la Omissis) ed ore impegnate nella FFF , e
neppure tra ore di FFF effettivamente svolte ma non retribuite, le quali, non rappresentando un
“costo” per la Cooperativa stessa, non andavano esposte a rendicontazione a fini di
finanziamento; il reddito degli allievi infatti doveva essere rapportato alle sole ore durante le
quali i lavoratori hanno effettivamente partecipato alla FFF , al netto delle ore produttive o
equivalenti. Risulta quindi che la cooperativa abbia rendicontato tutte tali voci come “costo” ai
fini del finanziamento, con la conseguente indebita percezione di una somma pari a €
55.104,92.
Dopo avere effettuato una preliminare premessa sulle fonti normative comunitarie ed
interne che regolano il procedimento di finanziamento dei fondi FSE in materia di interventi di
FFF , il Requirente ha rappresentato che l'iter di ammissione al finanziamento si snoda attraverso
principali passaggi, così sintetizzabili: 1) la proposta deve essere presentata alla PAT - Servizio
Addestramento e FFF Professionale, e valutata da un Nucleo Tecnico di Valutazione, che
esamina la sussistenza dei requisiti richiesti. 2) Al termine dell'iter valutativo, il finanziamento è
disposto dal Dirigente del Servizio competente, previo parere della Commissione provinciale per
l'impiego, ed allo stesso si accede per il tramite di un “atto di adesione” sottoscritto dal soggetto
giuridico richiedente il finanziamento, nel quale vengono previste condizioni di dettaglio ed il
controllo ispettivo. 3) I costi sostenuti dal soggetto beneficiario relativamente alla realizzazione
dei progetti di FFF vengono rimborsati, tramite cofinanziamento pubblico, dalla PAT, secondo le
seguenti modalità: a titolo di acconto, fino ad un massimo dell'85% del finanziamento concesso,
in due tranches, a fronte di documentazione attestante lo stato di avanzamento del progetto,
certificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante dell'ente
gestore; la quota rimanente del finanziamento concesso, a titolo di saldo, a fronte di
presentazione di “rendiconto finale di spesa”, corredato di documenti giustificativi degli oneri di
spesa sostenuti.
Nel caso in esame, desumendo gli elementi fondanti la responsabilità amministrativa
anche dagli atti relativi al procedimento penale sfociato nella sentenza del G.U.P. del Tribunale di
Trento n. 12/06, con la quale i signori C. M. e G. S. sono stati condannati per il delitto di cui agli
artt. 110 e 316 ter c.p., l'attore ha rappresentato che la Cooperativa si rivolse all'inizio a FFF
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S.p.A. per affidare la progettazione e la consulenza gestionale ed amministrativa di un nuovo
corso di FFF . La programmazione del progetto fu interamente curata da questa società, che
predispose la documentazione e la richiesta di finanziamento, e che suggerì anche di diversificare
l'area delle competenze affidando ad altra società, la “HHH s.r.l.”, l'attività di consulenza,
segreteria, ed amministrazione del corso; pertanto, G. S., direttore amministrativo della società
“HHH s.r.l.” ed esperto del settore della gestione dei corsi finanziati da FSE, avrebbe prestato per
“OMISSIS” la preponderante attività di coordinamento delle effettive attività di segreteria ed
amministrazione del corso di FFF ammesso a contributo, con il conseguente ruolo predominante
della consulenza fornita circa le modalità di composizione delle voci di costo relative al personale
in FFF . La Cooperativa sociale OMISSIS del Trentino - Il - s.c.a.r.l., a mezzo della propria legale
rappresentante C. M., avrebbe poi effettuato un totale riconoscimento dell'operato delle società
di consulenza delle quali si è avvalsa, sottoscrivendo tutta la documentazione predisposta dalle
citate società.
Il Pubblico Ministero ha quindi evidenziato che dalle risultanze del procedimento penale a
carico dei signori M. e S. si accerta l'avvenuta presentazione di false dichiarazioni alla P.A.T.
relativamente alla voce del “Costi di personale per i partecipanti al corso di FFF - reddito allievi”;
false dichiarazioni veicolate sia nella presentazione del progetto, sia nell'esposizione del conto
preventivo dei costi del corso formativo, sia in sede di rendicontazione. La condotta censurata era
finalizzata ad ottenere indebitamente il rimborso di tali costi fittizi, con la conseguenza che
risulterebbero ampiamente provati gli elementi del danno in senso oggettivo, equivalente
all'ammontare delle somme indebitamente finanziate a danno del F.S.E. amministrato dalla P.A.T.,
nonché le condotte soggettive dei responsabili C. M., in proprio e quale legale rappresentante della
Omissis, e G. S., in proprio e quale Direttore amministrativo della società HHH s.r.l. ed allora legale
rappresentante della società FFF S.p.A., ed infine il nesso di causalità tra tali elementi.
Disattendendo le deduzioni dei convenuti, il Requirente ha quindi innanzitutto affermato la
giurisdizione di questa Corte dei conti in merito alla vicenda, alla luce della giurisprudenza delle
SS.UU. della Corte di Cassazione e di questa stessa Corte dei conti, secondo la quale il discrimine
tra giurisdizioni si è spostato “dalla qualità del soggetto (che può ben essere un privato od un ente
pubblico non economico) alla natura del danno e degli scopi perseguiti”, ed ha proceduto quindi ad
individuare nella figura di G. S. il primario artefice della condotta dannosa, proprio in ragione delle
relative competenze professionali, retribuite tramite le due società, di cui era, rispettivamente,
direttore amministrativo o, all'epoca, legale rappresentante, evidenziando che egli non poteva non
conoscere le regole del conteggio dei costi dei lavoratori in FFF , né poteva ignorare la norma
basilare dell'ordinamento comunitario secondo la quale sono ammissibili a contribuzione solo costi
realmente sostenuti, secondo una normativa di non difficile interpretazione ed ulteriormente
esplicata da circolari esplicative e pubblicazioni.
Inoltre, anche sul modello predisposto per il consuntivo di gestione redatto dallo S. per la
cooperativa “OMISSIS”, alla voce “6 a) reddito allievi” si legge la dicitura tra parentesi “al netto di
ore produttive o eq.”, e l'assunto difensivo di non avere avuto a che fare con la tenuta del corso,
ma di avere avuto soltanto il compito di dare il necessario supporto amministrativo e di segreteria
alla cooperativa, che gestiva il corso in proprio, sarebbe smentito dal fatto che lo stesso sig. S. è
stato l'unico in grado di fornire copia della documentazione contabile attinente alla gestione del
corso stesso. Peraltro, senza la sottoscrizione della signora M., legale rappresentante della
cooperativa, i documenti contabili non avrebbero potuto acquistare alcun valore, motivo per cui la
stessa convenuta ha fatto propria la condotta di G. S., condividendola e rendendo possibile il
perfezionamento dell'illecito amministrativo, con il conseguente indebito arricchimento della
cooperativa stessa di una quota di contributo che oggi essa viene chiamata a restituire. Per quanto
concerne FFF S.p.A., il requirente ha osservato che anch'essa appare coinvolta nel rapporto
causale determinativo del danno erariale oggetto dell'attuale pretesa risarcitoria, in quanto
avrebbe originato l'input determinante l'affidamento in capo a G. S., tramite HHH s.r.l., dell'attività
di consulenza per la gestione amministrativa e contabile della rendicontazione del corso ammesso
a contributo comunitario. Lo stesso S. avrebbe in questo caso agito quale legale rappresentante
pro tempore della società consortile “FFF S.p.A.”, con la conseguenza che è il patrimonio sociale di
quest'ultima chiamato a rispondere del danno causato, fatti salvi i diritti di rivalsa in altra sede.
Circa la controdedotta mancanza di attualità del danno, per non essersi ancora
perfezionata la fase amministrativa di competenza provinciale, relativa all'approvazione del
rendiconto, il Requirente ha osservato che il danno deve invece intendersi concreto ed attuale:
diversamente, argomentando dalla possibilità a tempo indefinito di restituire somme
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indebitamente percepite su invito del creditore - circostanza che non si materializza quasi mai
spontaneamente - potrebbe sostenersi sempre il difetto di attualità del danno erariale.
Nel caso in esame i contributi pubblici, derivanti da fondo comunitario, sono usciti dal
patrimonio provinciale/comunitario per entrare nel patrimonio della Cooperativa beneficiaria,
ed a nulla vale l'argomento del “controllo finale” (non ancora effettuato) della PAT, secondo il
quale fintantoché non risulti espletata tale fase imprescindibile, con apertura dell'eventuale
fase di contestazione dei costi ritenuti inammissibili, può parlarsi di “restituzioni” delle maggiori
somme indebitamente percepite. Infatti, nel caso in esame le somme già erogate sono senza
dubbio imputabili, almeno in parte, a costi sicuramente inammissibili e l'azione della Procura
contabile - obbligatoria una volta avuto contezza di una notitia damni - è tesa a ristorare
l'erario del pregiudizio già subito, potendo, eventualmente, essere sostitutiva dell'eventuale
azione di recupero da disporsi da parte dell'ente erogatore; inoltre, il diritto di difesa dei
soggetti ritenuti responsabili sembra essere maggiormente garantito in sede giudiziaria,
piuttosto che di fronte all'Amministrazione stessa, che agisce in via autoritativa ed è parte
“controinteressata” nel procedimento amministrativo; infine, il controllo amministrativo finale è
principalmente destinato a quantificare la rata di saldo, e sulla medesima operare eventuali
decurtazioni o correzioni, per cui la restituzione delle rate di acconto a seguito del
procedimento stesso rischierebbe di non essere adeguatamente soddisfatta.
Nella fattispecie, oltretutto, il procedimento amministrativo di contestazione e di
richiesta di restituzione risulta essere stato attivato soltanto in data 17 luglio 2006, e quindi
soltanto dopo che la Procura erariale ne aveva chiesto contezza all'Amministrazione
provinciale.
Per quanto riguarda la quantificazione del danno, l'attore ha specificato che a norma del
regolamento attuativo provinciale emanato con D.P.G.P. n. 33-51/Leg, qualora in esito alle
procedure di controllo della rendicontazione emergano gravi irregolarità nella gestione
dell'intervento formativo, la Provincia dispone la revoca dell'assegnazione in gestione
dell'intervento e provvede al recupero delle somme già erogate a titolo di stato di avanzamento,
motivo per cui il danno erariale potrebbe teoricamente essere rappresentato dall'intera somma
ammessa a finanziamento, ovvero dalla somma effettivamente erogata alla Cooperativa
“OMISSIS” su tale finanziamento: tale revoca tuttavia, ad avviso della Procura, attiene alle
competenze dell'Amministrazione ed ha un carattere più strettamente sanzionatorio.
Di conseguenza, nel computo del danno erariale l'attore ha indicato la somma di €
8.435,00 relativa a servizi di direzione e coordinamento non ammessi dalla normativa
provinciale, nonché l'ulteriore voce esposta “reddito allievi in FFF ”, il cui importo complessivo,
pari ad € 78.721,32, - il 30% del quale doveva comunque rimanere a carico dell'ente gestore
- è costo calcolato fittiziamente: il 70% di tale importo, ammesso a finanziamento, equivale ad
€ 55.104,92. Pertanto il calcolo del danno erariale, ad avviso della Procura deve intendersi
concretizzato, allo stato attuale, nella somma delle predette voci, pari ad € 63.539,92, in
quanto percepita in assenza dei presupposti di ammissibilità.
Oltre al danno patrimoniale in senso stretto il Requirente ha addebitato ai convenuti il
danno all'immagine che è derivato per la Pubblica Amministrazione dalla vicenda, a causa del
risalto che essa ha avuto sugli organi di stampa, anche per le vicende penali ad essa collegate,
rilevando che le frodi nella percezione delle contribuzioni comunitarie sono sempre nel mirino
dei media, oltre al fatto che la mancata o l'irregolare utilizzazione di tali contributi potrebbe
anche avere come conseguenza una diminuzione delle erogazioni, da parte della Comunità
Europea, con ingiusta penalizzazione di altri beneficiari finali.
Quantificando tale voce di danno con criteri equitativi, il Pubblico Ministero ha indicato
quale base per il relativo computo una somma corrispondente a quella della condanna penale
subita dai signori M. e S. in primo grado, per un importo complessivo di € 6.080,00, da
incrementarsi con una somma pari a non meno del 10% del finanziamento erogato, in
considerazione del fatto che, come risulta anche dalla sentenza penale di condanna, il fatto
criminoso tendeva ad evitare di pagare il 30% dei costi a carico della Cooperativa: le risultanze
di tale somma equivalgono ad oltre 21.000 euro, arrotondata dall'attore a 20.000,00 euro, con
il conseguente importo complessivo contestato in citazione pari ad € 83.539,92, a titolo danno
erariale per la Provincia Autonoma di Trento, in proprio e quale partner locale dell'Unione
europea per la gestione del F.S.E., importo da maggiorarsi con il calcolo della rivalutazione
monetaria e degli interessi legali ed addebitabile con vincolo di solidarietà, vista la natura
dolosa dei comportamenti contestati, nei confronti della signora C. M., in proprio e quale legale
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rappresentante della Omissis - Il s.c.a.r.l., e del signor G. S., in proprio e nella duplice qualità
di Direttore amministrativo di HHH s.r.l. ed - all'epoca - legale rappresentante di FFF S.p.A..
Con separate comparse si sono costituiti in giudizio FFF S.p.A. in persona del Presidente
dott. Paolo ROMITO, la signora C. M., in proprio e quale legale rappresentante della Cooperativa
Sociale Omissis del Trentino - il S.c.a.r.l., con il patrocinio degli avvocati Paolo ROSA e Roberto
BERTUOL del Foro di Trento, ed il sig. G. S. con il patrocinio degli avvocati Luisella S. SPERI e
Sonia SPERI del foro di Rovereto, tutti chiedendo la reiezione delle domande attoree.
FFF S.p.A. ha contestato sia la giurisdizione di questa Corte dei conti, sia la propria
legittimazione passiva, sia il nesso di causalità tra la propria condotta ed il danno contestato.
Quanto al preteso difetto di giurisdizione, con argomentazioni difensive condivise dal sig. S.,
FFF ha negato la sussistenza, nella fattispecie, dei requisiti di cui alle fattispecie giurisprudenziali
richiamate dalla Procura erariale, in quanto essa - come peraltro sostenuto da G. S. per quanto lo
riguarda - non avrebbe avuto alcun rapporto diretto con l'Amministrazione pubblica, ne' un rapporto
comportante l'inserimento funzionale nell'apparato organizzativo di OMISSIS, eventualmente invece
collegata alla Provincia da tale rapporto in conseguenza dell'affidamento convenzionale dell'attività di
svolgimento dei corsi di FFF . Inoltre, FFF avrebbe operato tramite il dott. Marcello S. nell'incarico di
progettazione - preventivazione del corso, senza avere alcun collegamento con l'attività - censurata
in sede penale - di rendicontazione effettuata dal sig. S., peraltro non in qualità di presidente di FFF
ma di dirigente di HHH. Contestando la mancanza di supporto probatorio dell'assunto attoreo mutuato dalle dichiarazioni di altro convenuto in giudizio, la sig.ra M. - di avere indirizzato verso
quest'ultima società l'attività censurata, FFF ha negato comunque la sussistenza del nesso di
causalità tra un eventuale consiglio, quale quello contestato, ed il concretarsi del danno.
Quanto al danno addebitato dall'attore, con argomentazioni ugualmente condivise dal
convenuto S., la società ha negato la sussistenza delle voci contestate, per quanto riguarda il
danno patrimoniale in considerazione del fatto che la cooperativa ha versato in data 30 maggio
2007 la somma determinata con provvedimento dirigenziale della PAT n. 188/06, equivalente ad
Euro 45.130,60 e corrispondente alla somma indicata come danno erariale dalla Guardia di
Finanza, comprensiva di interessi. Per quanto riguarda il danno all'immagine, FFF ha rilevato che il
risalto dato dalla stampa ai fatti non ha mai coinvolto la società stessa, ma solo gli imputati nel
procedimento penale, mentre - con argomentazioni ugualmente condivise da G. S. - ha negato la
sussistenza del danno stesso in contestazione, in quanto l'immagine della Pubblica
Amministrazione non avrebbe subito alcun detrimento dai fatti in esame, poiché non è mai stata
messa in luce una condotta riferibile alla Provincia, bensì unicamente a soggetti terzi.
Dal canto suo, C. M., nel chiedere pregiudizialmente la sospensione del presente
giudizio in attesa dell'esito di quello pendente dinanzi alla Cassazione penale, tenendo conto
del fatto che il primo si fonda appunto sulle risultanze del processo penale a carico proprio e di
G. S., ha rimarcato come lei personalmente - e la Cooperativa Sociale OMISSIS del Trentino il S.c.a.r.l. - siano chiamate nel giudizio contabile per avere fatto propria la condotta
dell'esperto, nonostante avesse evidenziato la propria ignoranza degli aspetti amministrativo contabili della FFF
finanziata con FSE, situazione della quale la Procura Regionale ha
comunque dato atto, pur individuandone contraddittoriamente la responsabilità. A tale
proposito, la signora M. richiamando il disposto degli artt. 61 e ss. del vigente c.p.c. in materia
di consulenza tecnica, ha ricordato come il buon padre di famiglia, a fronte di problematica
sconosciuta, abbia l'obbligo di farsi aiutare da un consulente, la cui scelta erronea potrebbe
anche costituire indicatore di colpa grave, cosa tuttavia esclusa palesemente nel caso in
esame, in cui il consulente è universalmente riconosciuto come persona competente in
materia: ed in questo specifico caso, la condotta della convenuta deve andare esente da
censure, a meno che non se ne dimostri la collusione con il consulente stesso mirata a
condividere i vantaggi derivanti dall'illecito amministrativo.
Con comparsa corredata di documentazione si è costituito in giudizio il sig. G. S., chiedendo
la sospensione del giudizio in attesa dell'esito del procedimento penale a proprio carico, e comunque
rappresentando innanzitutto che la cooperativa “OMISSIS” è stata ammessa a finanziamento sulla
base di un progetto accompagnato da preventivo di spesa elaborato dal dott. Marcello S. di FFF
S.p.A., dopo di che avrebbe affidato la attività di “consulenza, segreteria ed amministrazione” alla
HHH S.r.l. con lettera di incarico del 20 dicembre 2002. Dopo avere avviato il corso, e previo rilascio
di fideiussione bancaria, la cooperativa ha ottenuto quindi acconti sul finanziamento, rispettivamente
in data 20 agosto 2003, 17 dicembre 2003 e 5 aprile 2004, sulla scorta di semplice richiesta di
liquidazione accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'utilizzo dell'acconto
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già percepito e lo svolgimento delle ore programmate. La corresponsione del saldo invece era
subordinata a diverse procedure, ovvero alla presentazione di rendiconto corredato da tutta la
documentazione giustificativa degli oneri sostenuti, ed in difetto di ammissibilità dei costi l'ente
erogatore del finanziamento può non solo non dare luogo al saldo stesso, ma anche procedere al
recupero della parte non riconoscibile rivalendosi sulla garanzia fideiussoria.
Pertanto, il 13 settembre 2004 è stato depositato presso l'ufficio FSE della Provincia il
rendiconto relativo al corso in questione, mentre l'11 maggio 2005 la stessa PAT ha inviato alla
cooperativa comunicazione circa il funzionario incaricato di procedere alla revisione della
rendicontazione, fase durante la cui pendenza la Provincia ha comunque ritenuto - sulla scorta
delle risultanze penali - di procedere al recupero di quanto versato in eccesso, quantificandone
la misura in E. 45.130,60.
Ciò premesso, il convenuto ha contestato la sussistenza della giurisdizione di questa Corte
nei propri confronti, sostenendo che le situazioni raffigurate nella giurisprudenza citata al proposito
dalla Procura Regionale divergono da quella che lo riguarda, in quanto nei casi esaminati il
rapporto di servizio sarebbe sempre stato direttamente intercorrente con la P.A., cosa non
avvenuta nel caso in esame, nel quale non è esistito alcun suo rapporto diretto con l'ente pubblico,
e nel quale comunque egli non potrebbe essere neppure considerato prestatore d'opera incardinato
all'interno della cooperativa, soggetto effettivamente gestore dei fondi FSE; ugualmente irrilevante
ai fini della qualificazione effettuata dall'attore sarebbe quindi il possesso, contestatogli, di copia
della documentazione contabile attinente alla questione.
Il convenuto ha quindi eccepito la insussistenza del danno patrimoniale in senso stretto,
stante la provvisorietà delle somme ricevute in acconto dalla cooperativa, quantificate sulla
scorta di un preventivo che non potrebbe avere altro significato che quello di una previsione di
massima, garantite da fideiussione per l'intero ammontare e comunque assoggettate a controllo
in fase di rendicontazione, motivo per cui non si potrebbe parlare di indebita percezione della
sovvenzione prima di tale fase; inoltre, la differenza da recuperare indicata dalla Provincia
sarebbe già stata interamente versata dalla cooperativa, con la conseguente cessazione della
materia del contendere.
Il sig. S. ha inoltre contestato la sussistenza del nesso causale e dell'elemento
psicologico, in quanto non avrebbe partecipato alla redazione del progetto/preventivo - elaborato
invece dal dott. S. per FFF - ma si sarebbe limitato a predisporre il rendiconto successivamente
alla percezione degli acconti, dal cui introito sarebbe scaturito il danno erariale contestato:
inoltre non esisterebbe alcuna prova che il suggerimento di affidarsi a HHH per la
rendicontazione provenga da FFF e per di più da lui stesso, in qualità di legale rappresentante
della medesima società. Il convenuto ha dunque rappresentato in dettaglio le difficoltà
ricostruttive delle ore di FFF effettivamente rendicontabili, data l'atipicità del rapporto tra
Tagesmuttern e cooperativa, motivo per cui egli avrebbe seguito criteri di quantificazione dei
costi “che non si discostassero dalla logica dei criteri esplicitati nei regolamenti” “facendo degli
stessi una applicazione ragionevole”, ed effettuando un necessario adattamento della fattispecie
al rigido modello previsto nelle fonti, nella consapevolezza che comunque la correttezza del
rendiconto sarebbe stata vagliata nel momento della relativa verifica, con il conseguente
eventuale recupero delle somme non ammissibili a finanziamento.
Il convenuto ha quindi condiviso le considerazioni già espresse da FFF circa il danno
all'immagine dell'Amministrazione contestatogli dall'attore - secondo quantificazione oltretutto
priva di elementi di supporto - in quanto l'attività riferibile alla cooperativa ed a lui stesso soggetto per di più non incardinato negli organici dell'Ente pubblico - non potrebbe comunque
essere confusa con quella della Provincia, con la conseguente inidoneità della sua condotta a
lederne l'immagine.
Con nota pervenuta il 20 giugno 2007 la PAT, Segreteria Generale - Ufficio FSE ha
comunicato alla Procura Regionale che a conclusione del procedimento amministrativo di
quantificazione del danno relativo alla gestione del corso in questione, ed in seguito a
determinazione dirigenziale n. 188 in data 9 ottobre 2006, con nota notificata in data 23
novembre 2006 ha disposto il recupero, nei confronti della omissis, della somma di Euro E.
41.818,78, oltre ad interessi per E. 2.647,30, con riserva di quantificare ulteriori interessi
giornalieri fino al soddisfo. Con bolletta di incasso n. 33569 in data 30 maggio 2007 la soc.
omissis ha quindi restituito l'importo complessivo di E. 45.130, 60 comprensivo degli interessi
corrispondenti ad Euro 3.311, 82.
Alla odierna udienza l'avv. S. ha specificato che la Provincia eroga i finanziamenti sulla
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scorta di un progetto credibile - nella specie non predisposto dal proprio assistito - e delle
dichiarazioni di regolare svolgimento dei corsi; l'attività di rendicontazione, svolta dal dott. S.,
non avrebbe quindi alcuna relazione con la percezione degli acconti, e la relativa
approssimazione, imputabile all'anomalia del rapporto di lavoro delle Tagesmuttern, era
comunque condizionata dal successivo controllo della PAT, che avrebbe potuto rettificarla fino
alla definizione dell'intero procedimento. Infatti, l'iter del finanziamento in questione non era
ancora definito, e la fideiussione bancaria avrebbe prestato sufficienti garanzie nel rapporto tra
beneficiario del finanziamento ed ente erogatore, la cui consulente in sede di controllo non
aveva oltretutto rilevato irregolarità di sorta. Il convenuto ha quindi contestato la richiesta del
danno all'immagine, nonché la relativa quantificazione, ricordando che nella vicenda l'ente
pubblico sarebbe risultato altresì soggetto passivo del fatto illecito, mentre la paventata futura
diminuzione degli introiti rientrerebbe più correttamente nell'ambito del danno patrimoniale.
Il difensore della signora M. ha sottolineato come la questione in esame tragga origine
da motivi di natura politica, e come la propria assistita non abbia mai bene compreso
l'eventuale antigiuridicità del proprio operato, in quanto nel corso di tutta la vicenda si sarebbe
sempre ed unicamente fidata di esperti; evidenziando, anche alla luce della giurisprudenza
formatasi sull'argomento, la necessità della sospensione del presente giudizio in attesa
dell'esito di quello penale, l'avv. BERTUOL ha ribadito l'inesistenza di alcun rapporto di
immedesimazione della omissis con l'ente erogatore del finanziamento, con la conseguente
inesistenza del contestato danno all'immagine. Dal canto suo l'avv. ROSA, sempre per la
signora M., ha rilevato come lo stesso P.M. abbia dato atto che la propria assistita si era
pedissequamente rimessa a consulente esperto, con la conseguente insussistenza
dell'elemento soggettivo contestato; per quanto riguarda il danno all'immagine, ha citato
giurisprudenza di questa Corte dei conti in senso favorevole alla reiezione della richiesta
attorea.
Il Pubblico Ministero ha ricordato come la gestione del corso si sia svolta con l'utilizzo di
fondi pubblici, con il conseguente obbligo, da parte del beneficiario, di gestire accortamente le
risorse finanziarie, secondo la rigorosa normativa comunitaria, accessibile a chiunque tramite
norme interne e circolari, e la cui ignoranza non sarebbe scusabile.
Dichiarando soddisfatta la pretesa erariale sotto il profilo del danno patrimoniale, il
Requirente si è opposto alla richiesta di sospensione del giudizio ricordando l'autonomia
dell'azione del Pubblico Ministero contabile, che può utilizzare le risultanze del giudizio penale,
dal quale, nel caso in esame, scaturirebbe una fattispecie di cattiva gestione perseguibile non
solo nell'ipotesi di dolo - a differenza di quanto si verifica nello stesso giudizio penale - ma
anche di colpa grave; l'attore ha quindi ricordato come il danno non fosse solo potenziale ma
effettivo, con la conseguente obbligatorietà dell'azione di recupero della Procura
indipendentemente da ogni iniziativa dell'ente danneggiato, la cui inerzia potrebbe
configurerare comunque autonoma ipotesi di responsabilità amministrativa.
Inoltre, ad avviso dell'attore, il danno sarebbe ricollegabile non solo alla percezione
degli acconti, ma all'attività di rendicontazione, che deve giustificare l'intera spesa;
richiamando e condividendo le argomentazioni svolte dalla Corte d'Appello di Trento, il P. M. ha
quindi evidenziato come il fatto di non avere mai chiesto alla cooperativa di specificare le ore
ammissibili a finanziamento costituisca quanto meno gravissima negligenza da parte del dott.
S., il quale in realtà avrebbe seguito l'intera operazione fin dalle fasi iniziali, in qualità di legale
rappresentante di FFF S.p.A.; ha quindi insistito nella richiesta del risarcimento del danno
all'immagine sostenendo che la gestione di fondi pubblici costituisce presupposto per
l'immedesimazione con l'ente pubblico.
La difesa della signora M. ha reiterato la richiesta di sospensione del giudizio, sottolineando
comunque come le irregolarità nella gestione del finanziamento non siano state percepite neppure
dalla professionista incaricata dalla P.A.T. del controllo, il che rafforzerebbe la tesi della
insussistenza dell'elemento soggettivo doloso o gravemente colposo in capo alla propria assistita;
la difesa del dott. S., dal canto suo, ha sostenuto la inconsistenza del danno, risoltosi
eventualmente in un mero tentativo.
Il Pubblico Ministero ha replicato che, in realtà, buona parte del finanziamento è stato
effettivamente percepito da OMISSIS, sulla scorta di autocertificazioni: la professionista
incaricata dalla Provincia avrebbe quindi avuto in realtà solo il compito di controllare queste
ultime.
7
CONSIDERATO IN DIRITTO
1) Preliminarmente, Il Collegio deve verificare la sussistenza della propria giurisdizione
in ordine alla questione in esame con particolare riferimento alle eccezioni - addotte da FFF
S.p.A. e dal dott. S. - di non avere mai avuto alcun rapporto diretto con l'Amministrazione
pubblica né altri rapporti comportanti l'inserimento funzionale nell'apparato organizzativo di
OMISSIS eventualmente, invece, collegata alla Provincia da tale relazione in conseguenza
dell'affidamento mediante convenzione dell'attività di svolgimento dei corsi di FFF .
Al proposito rammenta come, da tempo, si sia consolidato, nella giurisprudenza di questa
Corte (v. SS.RR. n. 566/A del 27 gennaio 1988), il principio che “Possono essere convenuti
avanti alla Corte dei conti per rispondere di danno patrimoniale i soggetti che traggono tale loro
imputazione non solo da un rapporto d'impiego pubblico o da un inserimento istituzionale in un
rapporto di amministrazione, ma anche dall'avere svolto in concreto un'attività o una funzione
che li abbia inseriti comunque nella gestione della "res publica": situazione, questa, che è da
qualificare sempre come rapporto di servizio.” Per meglio comprendere la logica ispiratrice di tale
affermazione, si ritiene utile riportare per esteso un significativo passaggio della citata sentenza:
“Infatti, in oltre un quarantennio di costante giurisprudenza è stato affermato il principio, ormai
pacifico, che i soggetti convenuti davanti a questa Corte per rispondere di danno patrimoniale
attingono tale loro imputazione non necessariamente da un rapporto di impiego o da istituzionale
deputazione al rapporto di amministrazione, ma dal concreto esercizio di una attività, di una
funzione che li abbia inseriti, comunque, nella gestione della “res publica”, attività quest'ultima
costantemente qualificata come rapporto di servizio. Così i funzionari di fatto; così ogni soggetto
che abbia assunto, anche in violazione di legge, la funzione”.
La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione civile si è evoluta in senso
confermativo di tale principio (cfr., tra le altre, le sentenze n. 20132 del 12 ottobre 2004; n.
9751 del 17 novembre 1994, e conformi), avanzando gradualmente - in favore della Corte dei
conti - il discrimine tra giurisdizioni in relazione alla concreta natura pubblica della res gestita,
indipendentemente dal fatto che la gestione di beni pubblici si sia svolta secondo moduli di
diritto pubblico, potendo essa ricollegarsi anche ad atti di natura contrattuale o, addirittura, in
un investimento “de facto”. Precisa la Cassazione che la compartecipazione fattiva all'attività
amministrativa di gestione di fondi pubblici, sia pure in assenza di un rapporto diretto con
l'Amministrazione (come nel caso in questione), assoggetta l'agente alla giurisdizione di questa
Corte in quanto, a tali fini, è essenziale “ (…) che, in relazione al maneggio stesso del danaro,
sia costituita una relazione tra ente di pertinenza ed altro soggetto, a seguito della quale la
percezione delle finanze avvenga in base a un titolo di diritto pubblico o privato, in funzione
della pertinenza di tale danaro all'ente pubblico. Infatti, può inserirsi in un rapporto di servizio,
non solo l'attività costituente svolgimento diretto della funzione propria del rapporto d'impiego,
ma anche quella rivestente carattere strumentale per l'esercizio della medesima funzione,
sempre che tale attività abbia nel rapporto la sua occasione necessaria” (Cass. SS. UU. n.
2628 del 2002). Da ultimo, é proprio la natura dei fondi e la loro destinazione originaria al
perseguimento di interessi pubblici “a non consentire una utilizzazione per fini diversi dalla
destinazione loro assegnata.” (Corte dei conti, Sez. giur. Abruzzo, sent. n. 631 del 28 maggio
2005).
2) Affermata, così, la propria giurisdizione in ordine ai fatti in esame ed in relazione ai
soggetti qui convenuti, il Collegio esamina la richiesta di sospensione del presente giudizio in
attesa dell'esito definitivo di quello penale, tutt'ora, in corso dinanzi alla Corte di Cassazione.
Al proposito, non ritiene di accedere alle richieste difensive poiché, dall'acquisizione del
materiale probatorio allegato dall'attore e mutuato dagli atti del procedimento penale, la
consistenza dei fatti oggetto del distinto giudizio contabile appare sufficientemente accertata ai fini
della relativa definizione. Per tale motivo, ed in considerazione dell'autonomia dei giudizi, non si
può condividere l'affermazione che quello penale costituisca antecedente logico giuridico dell'altro
che si sta svolgendo davanti a questa Corte dei conti nel quale, oltretutto, l'accertamento
dell'elemento soggettivo, ai fini dell'addebito di responsabilità amministrativa, è oggetto di distinta
ed autonoma valutazione, che si può e si deve estendere oltre la indagine sulla mera sussistenza
del dolo quale elemento fondante la responsabilità penale. Pertanto, si può proseguire ad
analizzare la domanda dell'attore nelle sue specifiche componenti.
3) Il Collegio prende atto che il Requirente - in data odierna - ha dichiarato soddisfatta
la pretesa erariale, per quanto riguarda la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale
8
subito a causa dei fatti in questione dalla Provincia Autonoma di Trento, in proprio e quale
partner locale dell'Unione europea per la gestione del F.S.E., quantificato dall'attore nell'atto
introduttivo del presente giudizio in euro 63.539,92, da maggiorarsi con il calcolo della
rivalutazione monetaria e degli interessi legali.
Infatti, dagli atti depositati dal Pubblico Ministero il 22 giugno 2007, risulta che la
Provincia Autonoma di Trento ha provveduto all'integrale recupero del finanziamento
illegittimamente percepito dalla omissis; quest'ultima, con bolletta n. 33569 in data 30 maggio
2007, ha restituito all'Amministrazione la somma di E. 45.130,60 comprensiva degli interessi
di euro 3.311,82 (come correttamente quantificata dalla stessa Provincia Autonoma)
scomputando dall'importo complessivo del progetto la quota di finanziamento che ancora
avrebbe dovuto erogare, pari ad Euro 19.190,64, nonchè le quote di esso che sarebbero
rimaste a carico del privato beneficiario, equivalenti al 30% dell'importo progettuale.
Pertanto, sulla relativa, specifica richiesta attorea deve essere dichiarata cessata la
materia del contendere poiché il danno erariale patrimoniale, concreto ed effettivo, fin dal
momento dell'erogazione delle quote di finanziamento indebite alla cooperativa beneficiaria, è
stato integralmente recuperato.
4) Ad avviso dell'attore, inoltre, dallo svolgimento della vicenda sarebbe derivato un
pregiudizio all'immagine della Pubblica Amministrazione, a causa del risalto attribuito dagli
organi di stampa: il Requirente ha paventato, tra l'altro, che la mancata o l'irregolare
utilizzazione delle contribuzioni comunitarie potrebbe anche avere come conseguenza una
futura diminuzione delle erogazioni, da parte della Comunità Europea, con ingiusta
penalizzazione di altri beneficiari finali. Di conseguenza, il Pubblico Ministero, quantificando con
criteri equitativi tale voce di danno, ha indicato quale base per il relativo computo la somma
corrispondente a quella della condanna penale subita dai signori M. e S. in primo grado, per un
importo complessivo di € 6.080,00, da incrementarsi con una somma pari a non meno del 10%
del finanziamento erogato, in considerazione del fatto che - come si desume anche dalla
sentenza penale di condanna - il fatto criminoso tendeva ad evitare di pagare il 30% dei costi a
carico della Cooperativa: le risultanze di tale calcolo equivalgono ad oltre 21.000 euro, somma
arrotondata dall'attore per difetto nella misura di 20.000,00 euro.
Al proposito, il Collegio osserva, innanzitutto, condividendo gli argomenti svolti
nell'odierna udienza dalla difesa del convenuto S., che una futura, eventuale diminuzione delle
erogazioni comunitarie potrebbe, più correttamente, rientrare nell'ambito del danno
patrimoniale poiché, come indicato anche dalle Sezioni Riunite di questa Corte dei conti con
sentenza n. 10/2003/QM, “le mancate acquisizioni concretamente prevedibili andranno invece
fatte valere nell'ambito della richiesta del risarcimento del danno erariale in quanto danno
patrimoniale”.
Inoltre, esaminando il
materiale allegato dall'attore (in assolvimento dell'onere
probatorio sulla specifica domanda) consistente in articoli di giornale, rileva che l'immagine
concretamente lesa dai fatti in questione appare, anziché quella dell'Amministrazione, piuttosto
quella della omissis, per comportamenti unicamente ad essa attribuibili e dai quali l'Ente
Provincia e la Comunità Europea risultano, in realtà, patrimonialmente danneggiati: con la
conseguente non riferibilità di riflessi negativi del comportamento della cooperativa stessa
all'immagine ed al prestigio della Amministrazione. Infatti, i soggetti qui convenuti, pur avendo
effettivamente gestito contribuzioni provinciali di origine comunitaria, non sono in alcun modo
identificabili nel proprio agire con l'Amministrazione danneggiata prospettandosi, piuttosto,
come artefici di fatti illegittimamente posti in essere in suo danno.
Secondo la pronuncia delle Sezioni Riunite dianzi citata (sentenza n. 10/2003/QM), il
danno all'immagine di una Pubblica Amministrazione - configurabile come danno c.d.
esistenziale - è inteso quale lesione dell'interesse della persona giuridica pubblica alla sua
identità, credibilità e reputazione, ed è giuridicamente tutelato e conformato in forza dei
principi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 97 Cost., secondo cui i pubblici uffici devono essere
organizzati in base a disposizioni di legge, in modo da assicurare il buon andamento e
l'imparzialità dell'Amministrazione, e affinché nell'ordinamento degli uffici stessi siano
determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Pertanto, il comportamento negativo del soggetto agente deve essere concretamente
ricollegabile alla P.A. affinché questa si possa ritenere lesa nel proprio diritto all'immagine
intesa “ (…) come diritto al conseguimento, al mantenimento ed al riconoscimento della propria
identità come persona giuridica pubblica”. Tale lesione si risolve in un onere finanziario che si
9
ripercuote sull'intera collettività “ (…) dando luogo ad una carente utilizzazione delle risorse
pubbliche ed a costi aggiuntivi necessari a correggere gli effetti che si riflettono
sull'organizzazione pubblica, in termini di minor credibilità e prestigio e di diminuzione di
potenzialità operativa” (Corte dei conti, SS. RR., sentenza n. 10/2003/QM), dato che il danno
all'immagine di un'amministrazione pubblica “(…) si concreta nel momento in cui vengono
portati a conoscenza del pubblico comportamenti pregiudizievoli al prestigio dell'ufficio tenuti
da un soggetto in rapporto di servizio con l'amministrazione” (Corte dei conti, Sez. Giur. Friuli,
sent. n. 228 del 28 aprile 2006). L'azione illecita, oggetto di divulgazione e clamore, deve
dunque poter essere riferita all'Ente se il dipendente abbia “(…) illecitamente speso il nome
dell'ente e altrettanto illecitamente utilizzato la struttura amministrativa, i mezzi
comunicazione, i materiali, per porre in essere un'attività truffaldina organizzata e continuata
(...) in violazione di regole di correttezza, imparzialità e buon andamento” (Corte dei conti,
Sez. Giur. Lazio, n. 1323 del 5 luglio 2005). Detto altrimenti, i valori lesi devono conseguire un
negativo riflesso sulla collettività interessata per la perdita di fiducia nell'Amministrazione “a
discapito sia del rispetto sia della considerazione dei cittadini verso i singoli soggetti, titolari di
delicate funzioni, nonché dell'istituzione nella sua integrità” (in tal senso, Corte dei conti, Sez.
Giur. T.A.A., Trento, n. 23 del 30 marzo 2006), in modo da determinarne la compromissione
della credibilità e dell'affidabilità.
In ragione di quanto precede ed in carenza di specifica prova da parte dell'attore, nel
caso in esame, non si è concretamente verificata - ad avviso del Collegio - alcuna lesione
all'immagine dell'Amministrazione provinciale, invece, effettivamente danneggiata sotto il
profilo patrimoniale fino al momento del recupero del finanziamento illegittimamente percepito
dalla cooperativa beneficiaria, ed i convenuti devono essere mandati assolti dalla domanda
attorea relativamente alla richiesta risarcitoria del pregiudizio all'immagine.
5) Così circoscritta la questione, il presente giudizio dovrebbe essere definito con la
declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere in riferimento alla richiesta
risarcitoria nei suoi aspetti patrimoniali, comprensivi della perdita subita dall'ente pubblico e
dei conseguenti accessori di legge, e con l'assoluzione dei convenuti in relazione alla
contestazione di avere causato danno all'immagine della Pubblica Amministrazione: tuttavia,
considerato che la pretesa globalmente avanzata dall'attore non è stata interamente
soddisfatta dalle parti convenute, avendo riguardo alla richiesta di loro condanna alle spese di
giudizio (v. Corte dei conti, Sez I, 3 aprile 2003, n. 116/A; Sez. Giur. Veneto, 27 luglio 2004,
n. 957), il Collegio deve ugualmente procedere ad
eseguire una, sia pur sommaria,
delibazione della vicenda ai fini della decisione sulle spese processuali, oggetto di ulteriore
domanda del Requirente, poichè “La declaratoria di cessazione della materia del contendere
per pagamento da parte del convenuto dell'importo contestato nell'atto di citazione non
esclude la pronuncia sulle spese processuali” (Corte dei conti, Sez. Giur.Toscana, 22 settembre
1999, n. 1056) e, in ipotesi di cessazione della materia del contendere, “le spese processuali
vanno regolate secondo il principio della cosiddetta soccombenza virtuale e, quindi vanno
addebitate al convenuto quando, sulla base di una sommaria delibazione della vicenda,
appaiono sussistere i presupposti della responsabilità” (Corte dei conti, Sez. Giur. Toscana, 11
ottobre 2000, n. 1795; Sez. Giur. Umbria, 28 giugno 2004, n. 275 e 10 giugno 2004, n. 263;
Sez. Giur, Friuli V.G., 2 luglio 2002, n. 187; Sez. Giur. Lombardia, 31 luglio 2001, n. 1155).
Pertanto, occorrerà esaminare partitamene l'apporto causale di ciascuno dei convenuti
nella vicenda dannosa e valutarne l'intensità dell'elemento soggettivo, sia pure
sommariamente ed ai soli fini della decisione sulle spese processuali.
5.1) A norma della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della FFF
professionale) “la Provincia utilizza i contributi del fondo sociale europeo a norma dei vigenti
regolamenti comunitari e delle prescritte procedure, provvedendo alle attività di
programmazione, attuazione e valutazione. Tali attività sono coordinate dall'assessore
competente in materia di FFF professionale, di concerto con gli assessori competenti in
materia di lavoro e di politiche comunitarie” (art. 15).
La normativa comunitaria (Regolamento Ce n. 68/2001 art. 4, comma 7, lett. f) è
chiara nell'escludere dall'ambito dei costi ammissibili a finanziamento, fra i quali figurano i
costi di personale per i partecipanti al progetto di FFF , “le ore produttive o equivalenti”: infatti
“possono essere prese in considerazione solo le ore durante le quali i lavoratori hanno
effettivamente partecipato alla FFF , al netto di ore produttive o equivalenti”; inoltre, “I costi
ammissibili devono essere documentati, trasparenti e suddivisi per voci” (art. 4, comma 7, lett.
10
g).
Inoltre, i “criteri e procedure generali per la gestione e rendicontazione delle attività a
cofinanziamento comunitario e nazionale” (approvati dalla Giunta Provinciale di Trento con
deliberazione n. 2221 del 13 settembre 2002), richiamando la norma n. 1 dell'allegato “Norme
sull'ammissibilità” del Regolamento CE 1685/2000, denominata “spese effettivamente
sostenute”, hanno bene esplicitato che “il principio dell'effettività del costo è uno dei principi
fondamentali per poter qualificare un costo anche come ammissibile”; “Il Regolamento CE
1260/99, articolo 32, 1° comma, qualifica quali spese effettivamente sostenute quelle
corrispondenti a pagamenti effettuati, disponendo che solo questi ultimi configurano costi
ammissibili”, ovvero “costi reali” (sull'argomento della effettività delle spese sostenute e sulle
relative modalità di rendicontazione, si vedano anche gli artt. 26 e ss. del DPGP n. 33-51 Leg
del 27 dicembre 2000; sulle spese ammissibili, si veda la delibera della Giunta Provinciale n.
1322 del 14 giugno 2002).
Infine, le modalità di erogazione delle indennità da corrispondere ai partecipanti ai corsi
e di rimborso dei corrispondenti costi sono bene esplicate nel “Vademecum per la gestione e il
controllo amministrativo - contabile delle azioni cofinanziate dal FSE”, curato dal Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali (pag. 100 e ss.) ed allegato in estratto dall'attore.
In sostanza, all'assenza di costi, nei termini indicati, per il soggetto beneficiario del
finanziamento, corrisponde l'inammissibilità dello stesso.
6) Il regolamento interno della Omissis approvato il 18 febbraio 2002, nella parte
prima, art. 5, prevede la corresponsione di un indennizzo alle Tagesmuttern per la frequenza
di corsi formativi qualora la cooperativa “possa godere di contributi pubblici a tale titolo”, come
nel caso in esame.
Risulta dagli atti del giudizio che la omissis non ha sostenuto alcun costo reale,
documentato e trasparente, in relazione alla partecipazione delle proprie socie al corso di FFF
ammesso a finanziamento con i fondi comunitari.
Il Requirente ha contestato il coinvolgimento di FFF S.p.A. nel rapporto causale
determinativo del danno erariale oggetto dell'attuale pretesa risarcitoria, in quanto essa avrebbe
originato l'input determinante l'affidamento in capo a G. S., tramite HHH s.r.l., dell'attività di
consulenza per la gestione amministrativa e contabile della rendicontazione del corso ammesso a
contributo comunitario. Il medesimo S. avrebbe, ad avviso dell'attore, in realtà agito quale legale
rappresentante pro tempore della società consortile “FFF S.p.A.”, con la conseguenza che anche il
patrimonio sociale di quest'ultima è stato chiamato a rispondere del danno causato, fatti salvi i
diritti di rivalsa in altra sede.
In effetti, nella fase iniziale della vicenda, la Omissis, ovvero la sua Presidente signora
M., si rivolse a FFF S.p.A. per affidarle la progettazione e la consulenza gestionale ed
amministrativa del corso di FFF in questione, la cui programmazione fu curata da quest'ultima
società, che predispose la documentazione e la richiesta di finanziamento, e che suggerì anche
di diversificare l'area delle competenze affidando ad altra società, la “HHH s.r.l.”, l'attività di
consulenza, segreteria, ed amministrazione del corso. Risulta, inoltre, che FFF non si limitò a
seguire la fase preliminare del corso stesso ma seguì il relativo svolgimento attuando una non
meglio precisata attività di consulenza e coordinamento: il che è confermato dalle fatture
emesse dalla società nel periodo intercorrente tra il 28 febbraio 2003 (per l'attività di
progettazione) fino al 31 ottobre 2003 (per quella di consulenza e coordinamento, e, in
particolare, con riferimento all'ultima fattura, anche di segreteria).
Prescindendo da ogni considerazione in ordine alla moltitudine di soggetti che avrebbero
prestato consulenza nella gestione del corso in questione, con gli esiti definitivi per cui è
giudizio - ingenerando una sovrapposizione di competenze la cui utilità è di difficile
comprensione - rileva il Collegio che le attività di progettazione del corso e di predisposizione
della documentazione nonché della richiesta di finanziamento, senz'altro riferibili a FFF ,
assumono un aspetto neutrale ai fini della causazione del danno patrimoniale subito
dall'Amministrazione essendo, quest'ultimo, unicamente attribuibile alla concreta percezione
degli acconti in difetto dei presupposti ai quali la normativa comunitaria ed interna subordinano
l'ammissibilità del finanziamento.
La contestazione attorea nei confronti di FFF riguarda, infatti, la circostanza che essa,
agendo nella persona di G. S. (all'epoca suo presidente e legale rappresentante), avrebbe
originato l'input per l'affidamento della gestione amministrativa del corso alla società consortile
HHH - per la quale lo stesso S. avrebbe in seguito operato in qualità di direttore
11
amministrativo - determinando il danno erariale per cui è giudizio. Tuttavia, non vi è traccia
negli atti processuali del fatto che tale suggerimento, eventualmente dimostrativo di un preciso
disegno truffaldino, provenisse dallo stesso S. risultando, piuttosto, dalla memoria difensiva
depositata presso la Procura Regionale il 18 ottobre 2006 dalla signora M. che quest'ultima si
rivolse a FFF per la pregressa conoscenza personale “con alcune delle persone (in particolare il
sig. M. S.) che lavoravano all'interno di questa struttura e delle quali avevo (ed ho) la massima
stima e fiducia”.
Comunque, anche il semplice suggerimento di diversificare le competenze tramite
l'affidamento a HHH s.r.l. dell'attività di consulenza per la gestione amministrativa e contabile
della rendicontazione del corso ammesso a contributo comunitario, senz'altro riferibile a FFF
S.p.A., non può assumere - indipendentemente dalla identificazione della persona fisica per
essa agente - alcun rilevo significativo per l'imputazione del danno in seguito verificatosi, in
mancanza di più precise circostanze dimostrative di un accordo fraudolento fra quest'ultima
società e HHH, in nome della quale il dott. S. ha in seguito concretamente operato in qualità di
direttore amministrativo gestendo l'amministrazione del corso.
Pertanto, sia pure al limitato fine di una pronuncia sulle spese di giudizio, si deve
escludere che l'apporto causale di FFF S.p.A. nella vicenda in esame sia stato in qualche
misura determinante il danno verificatosi.
7) Come premesso in fatto, l'attività di consulenza, segreteria ed amministrazione degli
interventi formativi era stata affidata da OMISSIS a HHH, ed in pratica per essa gestita da G. S.,
esperto del settore, il quale non si è affatto limitato, a differenza di quanto asserisce, ad una mera
attività di rendicontazione delle ore di FFF : in base agli atti, egli ha curato, per contratto, tutta la
fase amministrativa (intermedia tra preventivo e rendiconto) di elaborazione dei dati trasmessi
dalla Segreteria, senza avere mai chiesto alcuna specificazione sulla effettività e consistenza delle
ore produttive di costi ammessi a finanziamento per la cooperativa, predisponendo, anzi, durante il
corso del rapporto professionale, dati relativi a costi irreali, non documentati ne' trasparenti e
destinati ad essere trasfusi in un rendiconto che avrebbe completato l'operazione di illegittimo
arricchimento a discarico del Fondo Sociale Europeo e della Provincia Autonoma di Trento, ente
materialmente erogatore dei finanziamenti.
Queste circostanze sono pienamente confermate dalle risultanze in atti: infatti, dal
verbale di sommarie informazioni rese da Concetta G. e prodotto dallo stesso S., si legge: “come
documento io ho consegnato solo la copia dei cedolini paga…per trovare il costo orario e per
poter esporre le ore da rendicontare per ogni Omissis non c'era nessun parametro di riferimento,
a noi non ci è mai stato richiesto, dalla ditta che predisponeva i rendiconti, di predisporre un
prospetto indicante la separazione delle ore di FFF dalle ore lavorate”; il che è confermato dalla
dichiarazione resa da C. M. alla Guardia di Finanza il 25 ottobre 2004: “Al dott. S. non sono
comunque stati forniti copia dei contratti utenti, e relative variazioni, ma il numero dei bambini
affidati ad ogni singola Omissis, il costo orario del servizio e gli imponibili fiscali di competenza,
poiché ci sembrava che questi fossero i dati significativi relativamente alla necessità di stabilire i
costi essendo di fatto gli unici dati certi e di cui noi possiamo consapevolmente disporre”, e dal
verbale del 28 ottobre 2004, nel quale la stessa M. ha meglio esplicitato “hanno effettuato tutta
la parte gestionale del corso compresa la predisposizione dei calcoli FFF S.p.A., dr. S. e Cristina
L., sulla base dei dati da me forniti, io gli ho fornito le tariffe orarie, il numero dei contratti in
capo alle Omissis, che non possono superare contemporaneamente i 5 bambini per ciascuna”.
Per meglio comprendere la gravità del comportamento di G. S., occorre precisare che
l'oggetto sociale della società HHH, risultante dalla visura camerale allegata dallo stesso attuale
convenuto alle deduzioni depositate il 25 ottobre 2006, prevede: “lo studio dei sistemi applicativi per
l'elaborazione dei dati aziendali, l'offerta di servizi a terzi, imprese o enti pubblici che abbiano dei dati
ed in particolare: lo studio, l'analisi e la programmazione di procedure applicative e l'eventuale
elaborazione, registrazione e verifica dei dati su supporti magnetici o comunque su supporti in
genere gestibili da calcolatori elettronici nonché qualsiasi altra prestazione attinente l'elaborazione
dei dati e la manutenzione hardware di apparecchiature elettroniche; la progettazione, sviluppo e
realizzazione di iniziative per la FFF segnatamente per: la progettazione, l'organizzazione e la
gestione di corsi di aggiornamento, FFF e di addestramento professionale e relative attività
integrative e collaterali;….”. Inoltre, sempre nell'ambito dell'oggetto societario figura “lo sviluppo di
attività connesse all'uso delle tecnologie a supporto dei servizi di FFF ”: un così elevato grado di
specializzazione della società per la quale il dott. S., a propria volta riconosciuto come esperto del
settore riguardante gli interventi formativi cofinanziati con il FSE, ha agito nella vicenda in esame,
12
rende veramente incredibile l'assunto difensivo circa la materiale impossibilità di gestire più
diligentemente le registrazione degli orari delle singole tagesmuttern.
Valutati questi elementi, il Collegio non può prestare credito alle difficoltà oggi
protestate, circa la doverosa distinzione delle ore produttive ed equivalenti da quelle, invece,
ammissibili a finanziamento: distinzione tecnicamente possibile considerando, tra l'altro, che i
finanziamenti europei prevedono quali destinatari anche gestori i cui operatori sono in regime
di “co.co.co.”. Diversamente opinando, ed accedendo alle tesi dei difensori, si arriverebbe al
paradosso che enti strutturati come la cooperativa in questione non potranno mai essere
ammessi a finanziamento FSE per la intrinseca impossibilità di osservare le relative disposizioni
regolatrici.
Risulta invece dagli atti (v. denuncia di danno erariale della Guardia di Finanza in data 5
ottobre 2005, pag. 25) che la stessa Omissis aveva fruito, durante gli anni 2001 e 2004, di
altri finanziamenti per attività di FFF analoghe a quella per cui è giudizio.
Il Collegio neppure può ipotizzare che il dott. S., in ragione del ruolo dianzi descritto, non
fosse a perfetta conoscenza della normativa che regola la materia, quanto meno nella parte in
cui si semplifica concretandosi nell'equazione “inesistenza di costi uguale inammissibilità del
finanziamento”; la cooperativa non ha, in realtà, sostenuto costi per la partecipazione al corso
delle Tagesmuttern (v., al proposito, verbali di sommarie informazioni ex art. 351 c.p.p. rese da
Cinzia D., Sonia ., Manuela M., Cinzia A. il 22 ed il 23 dicembre 2004), contro l'interesse delle
stesse socie a percepire eventualmente indennità costituenti oneri per il gestore, e con la
conseguente illegittimità del finanziamento delle relative voci falsamente esposte a rendiconto:
cosa ben nota al convenuto il quale, contrattualmente, gestiva i servizi di consulenza, segreteria
e amministrazione del corso stesso e non solo la relativa rendicontazione, e che avrebbe quindi
avuto, ad avviso del Collegio, lo specifico dovere professionale sia di chiedere la distinzione tra
ore “ammissibili e non a finanziamento” fin dall'inizio e durante tutto il corso del rapporto
professionale con la omissis sia di impedire la percezione di acconti non dovuti, anziché favorirla,
continuando ad elaborare consapevolmente dati fasulli destinati ad essere trasfusi nel rendiconto
finale.
Ogni pretesto diretto a dimostrare le difficoltà nel conteggio degli orari delle Tagesmuttern
tende unicamente ad evitare la contestazione circa la mancanza di costi ammissibili a finanziamento,
e gli artificiosi tentativi di scorporare le scansioni del procedimento - attribuendo ovvero negando
loro efficacia determinante nella causazione del danno - appaiono inutilmente fuorvianti: c'è, infatti,
un nesso che le ricollega ed è il comportamento omissivo (nel non richiedere la specifica distinzione
tra ore produttive e non) e commissivo (nel predisporre la documentazione finale) di G. S., il quale
non si è affatto limitato a commettere qualche modesto errore nei conteggi, rettificabile in fase di
verifica, ma consapevolmente ha registrato - durante tutto il rapporto professionale - costi
palesemente fittizi, effettuandone la integrale trasfusione nel documento finale, in violazione di
disposizioni chiarissime che egli, in ragione della sua qualità professionale, avrebbe dovuto ben
conoscere.
La specificità professionale di G. S. vale quindi a qualificarne la condotta, nonchè
l'intensità dell'elemento soggettivo.
8) Per quanto riguarda il comportamento di C. M., qui convenuta in proprio ed in qualità di
legale rappresentante della omissis, osserva il Collegio che la protestata ignoranza circa i meccanismi
normativi e l'affidamento a professionalità adeguate non poteva impedirne la consapevolezza della
inesistenza di costi per la cooperativa presieduta ne' si poteva tradurre in una incapacità ingiustificabile nel nostro ordinamento - di leggere e di comprendere ciò che aveva sottoscritto, ovvero,
nella specie, l'atto di adesione del 20 dicembre 2002 ed i relativi impegni, contestualmente assunti ed
immediatamente contravvenuti: fra questi figurano infatti quelli, rispettivamente, di realizzare le
attività formative nel rispetto delle specifiche disposizioni contenute nei Criteri e procedure di gestione
e rendicontazione delle azioni formative riferibili ai progetti rientranti nella Misura D1 del FSE (p. 2), di
non delegare a società di capitali la realizzazione delle funzioni di direzione e coordinamento (p. 3), di
richiedere la preventiva autorizzazione della Provincia per potersi eventualmente avvalere di
prestazioni di servizio rese da soggetti esterni diversi dalla categoria delle persone fisiche (o delle
società di persone, associazioni con o senza personalità giuridica, imprese individuali e associazioni di
liberi professionisti) (p. 4), accettando il vincolo (p. 4) di rimanere comunque pienamente e
direttamente responsabile, a tutti gli effetti, del rispetto delle norme e delle disposizioni che regolano la
gestione dei progetti di cui trattasi; impegno riaffermato nella richiesta alla Provincia di affidamento di
quote di attività in data 8 gennaio 2003.
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Per ottenere il finanziamento, la convenuta ha assicurato di essere edotta del contenuto delle
disposizioni normative nazionali, provinciali e comunitarie inerenti l'attuazione dell'azione formativa (p.
A delle dichiarazioni contenute nell'atto di adesione sottoscritto il 20 dicembre 2002), la cui avvenuta
osservanza ha garantito con la richiesta di saldo in data 13 settembre 2004, ed ha apposto la propria
sottoscrizione su ogni documento finalizzato alla percezione del finanziamenti.
La piena responsabilità del rispetto delle norme e delle disposizioni che regolano la
gestione dei progetti, che la signora M. aveva dichiarato di conoscere sottoscrivendo il più
volte citato atto di adesione, non è delegabile e di essa la convenuta non può, oggi, liberarsi
attribuendola ad altri soggetti ed invocando, a tale fine, la propria ignoranza in materia
normativa; pertanto la sua condotta, pur rimanendo indimostrato nel presente giudizio un suo
specifico accordo fraudolento con G. S., è sicuramente censurabile sotto il profilo della
responsabilità amministrativa.
La signora M. deve, quindi, ritenersi pienamente responsabile del danno patrimoniale
subito dalla Provincia Autonoma di Trento - e, comunque, alla data odierna, pienamente rifuso
- per la illecita percezione, da parte della cooperativa da lei presieduta, dei finanziamenti in
questione.
La convinzione del Collegio circa l'imputabilità della responsabilità amministrativa alla
convenuta a titolo di dolo è, poi, rafforzata dalla circostanza - desumibile dal verbale di
audizione personale in data 22 novembre 2006 - che lei non era certamente all'oscuro delle
modalità di esposizione a rendiconto dei costi
relativi al reddito allievi in quanto “su
suggerimento della società che ha gestito la parte amministrativa, sono stati inseriti tali costi a
rendiconto, con previsione prudenziale di una percentuale di abbattimento per prevenire
l'eventualità della contestazione”: il che è confermato dalle osservazioni precedentemente
verbalizzate dalla Guardia di Finanza (in data 25 ottobre 2004) e dall' allegato dal promemoria
sottoscritto il 14 ottobre 2004 dalla signora M.: documenti che danno conferma della
consapevolezza della convenuta circa il fatto che, nel totale delle ore fatturate, erano comprese
anche quelle di FFF .
9) Accertato, quindi, il nesso di causalità tra le rispettive condotte e l'elemento oggettivo
del danno, il Collegio individua nella vicenda in esame, sia pure ai limitati fini di una pronuncia sulle
spese di giudizio, la responsabilità amministrativa, imputabile a titolo di dolo, dei signori G. S. e C.
M., in proprio ed in qualità di legale rappresentante della società cooperativa che ha illecitamente
beneficiato dei finanziamenti.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige, con sede in Trento,
definitivamente pronunciando, respinta ogni altra eccezione,
1) DICHIARA cessata la materia del contendere per quanto riguarda la richiesta di
risarcimento del danno patrimoniale subito dalla Provincia Autonoma di Trento e/o dalla
Comunità Europea;
2) ASSOLVE i convenuti dalla domanda attorea nella parte in cui è diretta ad ottenere il
risarcimento del danno all'immagine subito dalla Provincia Autonoma di Trento e/o dalla
Comunità Europea;
3) CONDANNA i signori G. S. e C. M., quest'ultima in proprio ed in qualità di legale
rappresentante della Omissis s.c.a.r.l., al pagamento, in solido, delle spese di giustizia, che
sono liquidate in euro 1.046,50 (millequarantasei/50).
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 19 settembre 2007.
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 13 dicembre 2007
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