Accoglimento totale del 21/12/2015 RG n. 61409/2015 TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Elena Riva Crugnola Marianna Galioto Angelo Mambriani Presidente Giudice estensore Giudice all’esito dell’udienza del 10 dicembre 2015 nel procedimento per reclamo iscritto al n. R.G. 61409/2015 promosso da: BIANCA MARIA HOEPLI (C.F. HPLBCM15C47F205E) con il patrocinio dell’avv. GALBIATI GIORGIO ALESSANDRO e dell’avv. elettivamente domiciliato in VIA W. A. MOZART, 28 20900 MONZA presso il difensore avv. GALBIATI GIORGIO ALESSANDRO, PARTE RECLAMANTE contro ULRICO CARLO HOEPLI, con il patrocinio degli avv. Giorgio Ferrari, Riccardo Luzzatto, Andrea Tracanella, Enrico Luzzatto GALLERIA SAN BABILA 4/D elettivamente domiciliato in MILANO presso il difensore avv. LUZZATTO ENRICO GIOVANNI ATTILIO ELIO FINEDIT SA - EDITIO ANSTALT - ALLGEIMENES TREUUNTERNEHMEN AEDIFICATIO ANSTALT PARTI RECLAMATE ha emesso la seguente ORDINANZA Bianca Maria Hoepli ha chiesto il sequestro giudiziario - delle azioni della Hoepli spa, storica casa editrice e libreria di Milano, pari al 60% del capitale sociale, intestate formalmente alla SEF spa e alla società svizzera Finedit sa; Pagina 1 http://bit.ly/1UvX5Md Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c Firmato Da: GALIOTO MARIANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 42116 N. R.G. 61409/2015 Accoglimento totale del 21/12/2015 RG n. 61409/2015 - delle azioni di SEF spa pari al 25% del capitale sociale intestate formalmente a Editio Anstalt e Aedificatio Anstalt, enti giuridici aventi sede in Liechtenstein. fratello Gianni Enrico Hoepli deceduto nel 2006. Questa rivendica la proprietà delle azioni in parola, che in origine erano state suddivise per volontà del padre Carlo fra i tre fratelli Hoepli (Ulrico, Gianni Enrico e Bianca Maria) nelle seguenti percentuali: - riguardo a Hoepli spa: -- 40% Ulrico -- 40% Gianni Enrico -- 20% Bianca Maria, in seguito divenuta proprietaria del 60% in forza dell’eredità del fratello - riguardo a SEF spa -- 75% Ulrico -- 25% Gianni Enrico, e ora Bianca Maria quale erede universale. La ricorrente ha domandato il sequestro ai sensi dell’art. 669ter cpc, a cautela delle pretese fatte valere in due controversie promosse all’estero, - una avanti al Tribunale del Canton di Zugo, volta ad ottenere, a seguito della decisione assunta dal Tribunale medesimo in data 12 novembre 2011, la declaratoria della proprietà del 60% delle azioni di Hoepli spa, dell’intestazione di queste a Finedit sa quale fiduciaria, e la condanna di quest’ultima alla restituzione dei titoli; - e l’altra avanti al Tribunale di Vaduz per ottenere il riconoscimento della proprietà delle azioni di SEF spa, quale unica erede di Gianni Enrico Hoepli, nella quota pari al 25% dei diritti di socio fondatore di Aedificatio Anstalt ed Editio Anstalt, amministrate finanziariamente da Allgemeines Treuuterneheimen, e ciò in quanto nel circondario del giudice adito in Italia deve essere eseguito il sequestro, avente per oggetto azioni di società con sede a Milano. Entrambe le cause estere sono ancora in corso. Il giudice della prima fase cautelare ha ritenuto inammissibile la domanda di sequestro giudiziario, sul presupposto della pendenza in Italia, e segnatamente avanti al Tribunale di Milano, di controversia in cui sarebbero Pagina 2 http://bit.ly/1UvX5Md Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c Firmato Da: GALIOTO MARIANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 42116 La ricorrente ha agito in proprio e quale erede universale testamentaria del Accoglimento totale del 21/12/2015 RG n. 61409/2015 state proposte domande identiche a quelle formulate nei due ricordati giudizi esteri, e in cui le domande restitutorie, pur oggetto di rinuncia da parte della sig. Hoepli, sono rimaste prive dell’accettazione dell’altra parte. Come ha osservato in modo condivisibile la parte reclamante, alla luce della documentazione da questa prodotta si deve constatare che la causa vertente a Milano è stata proposta da Martino e Alina Marazzi, discendenti di Ulrico Hoepli, e che in tale controversia essi hanno domandato la restituzione dei beni ereditari ad essi spettanti, di cui si sarebbe appropriato, in tesi, il coerede Carlo Ulrico Hoepli. In tale ambito gli attori hanno previamente domandato la ricostruzione dell’asse ereditario del de cuius, comprensivo delle partecipazioni nelle società Hoepli spa e SEF spa, chiamando necessariamente in contraddittorio Bianca Maria Hoepli, sul presupposto che essa sia proprietaria delle residue porzioni del capitale sociale delle due società. Il perimetro dell’asse ereditario da essi rivendicato in quella sede per la parte societaria che qui rileva - si pone in sintonia con le difese svolte da Bianca Maria Hoepli che, costituendosi in quel giudizio, aveva in origine domandato, in via riconvenzionale: - l’accertamento della proprietà delle partecipazioni secondo le percentuali affermate anche in questa sede cautelare - la chiamata in causa delle società fiduciarie al fine di ottenere la restituzione delle azioni. Pendente il termine per la chiamata in causa delle società fiduciarie, la sig. Bianca Maria Hoepli, previa costituzione in giudizio con un nuovo difensore, ha depositato memoria con la quale: * ha rinunciato alle domande restitutorie * ha rinucniato alla conseguente chiamata in causa delle terze società fiduciarie * ha chiesto l’anticipazione dell’udienza che il giudice istruttore aveva differito ai sensi dell’art. 269 cpc. La sig. Hoepli si è poi limitata, in quella sede, a aderire alla domanda degli attori quanto all’individuazione del perimetro delle partecipazioni che Ulrico Hoepli, e di conseguenza lei stessa, possedevano nelle due società di cui si Pagina 3 http://bit.ly/1UvX5Md Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c Firmato Da: GALIOTO MARIANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 42116 Il Tribunale ritiene invece che il reclamo sia ammissibile. Accoglimento totale del 21/12/2015 RG n. 61409/2015 discute, e ciò tramite la trascrizione della stessa domanda proposte dagli attori. Va poi rilevato che la rinuncia alle domande restitutorie compiuta da Bianca accettazione dell’altra parte. Costituisce infatti giurisprudenza costante, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, quella per la quale la rinuncia alla domanda di merito, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 cpc, non richiede l'adozione di forme particolari, estingue l'azione e non abbisogna di accettazione dell’altra parte1. Quand’anche, tuttavia, si volesse qualificare detta rinuncia come formulata ai sensi dell’art. 306 cpc, va del pari osservato che per effetto della contestuale rinuncia alla chiamata in causa dei terzi, a cui le domande erano rivolte, non si era instaurato alcun contraddittorio con le fiduciarie estere terze chiamate. In mancanza di costituzione in giudizio da parte di queste ultime l’accettazione non era necessaria, poiché essa è prescritta solo per le parti costituite che abbiano interesse alla prosecuzione del processo2. Considerato dunque che le domande restitutorie risultano proposte solo nelle cause pendenti all’estero e che le convenute straniere non sono più parti del processo instaurato avanti al Tribunale di Milano, non può configurarsi alcuna accessorietà della cautela ora richiesta alla controversia italiana, in cui la domanda svolta da Bianca Maria Hoepli di accertamento della proprietà delle azioni di Hoepli spa e SEF spa - ossia quelle residue rispetto alle azioni che i sigg. Marazzi affermano essere cadute in successione del loro dante causa - si configura effettivamente, come prospettato dalla reclamante, quale mera non opposizione alla domanda degli attori Marazzi, dovendosi prendere atto delle specificazione di dette domande come precisate nelle diverse sedi dalla stessa parte che le ha formulate. Ciò premesso in ordine all’ammissibilità della domanda cautelare, va constatato che ricorre il fumus della proprietà, in capo a Bianca Maria Hoepli, delle partecipazioni sociali nella percentuale da essa rivendicata, che 1 Cass. n. 23749 del 2011; n. 19946 del 2004; n. 8387 del 1999. 2 Giurisprudenza costante: Cass. n. 10978 del 1996; Cass. n. 6850 del 2011. Pagina 4 http://bit.ly/1UvX5Md Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c Firmato Da: GALIOTO MARIANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 42116 Maria Hoepli nella causa di merito avanti al giudice nazionale non richiedeva Accoglimento totale del 21/12/2015 RG n. 61409/2015 oggi è gestita dal nipote Ulrico Carlo Hoepli (figlio di Ulrico Hoepli, deceduto nel 2003) tramite le ricordate società fiduciarie. La domanda della ricorrente trova sostegno nella documentazione da essa - in un accordo sottoscritto dai tre fratelli Hoepli (Ulrico, Gianni Enrico e Bianca Maria) il 15 novembre 1954 in cui si indica la ripartizione delle partecipazioni societarie negli stessi termini indicati dall’attrice; si legge ivi testualmente, per la parte che qui interessa: “…i sottoscritti convengono ed accettano quanto segue: I) SUDDIVISIONE AZIONI DELLA CASA EDITRICE LIBRARIA ULRICO HOEPLI MILANO 40% (quarantapercento) Ulrico Hoepli 40% (quarantapercento) Gianni Hoepli 20% (ventipercento) Bianca Maria Hoepli in White … 3) SUDDIVISIONE AZIONI SOCIETÀ EDITRICE FINANZIARIA 75% (settantacinquepercento) Ulrico Hoepli; 25% (venticinquepercento) Gianni Hoepli…”3; - in uno scritto datato 12 gennaio 1955 sottoscritto dai tre fratelli, in cui essi danno atto di avere prelevato liquidità dal patrimonio della società Hoepli spa proporzionate alle rispettive partecipazioni, che vengono ribadite nelle percentuali appena indicate; - in un accordo sulla divisione delle azioni sottoscritto da Gianni, Ulrico e Bianca del 2 aprile 1980, in cui si legge: “I sottoscritti fratelli Ulrico, Gianni, Bianca Hoepli cittadini svizzeri dichiarano quanto segue in rapporto alla suddivisione delle loro proprietà azionarie alla data odierna: Casa editrice libraria Ulrico Hoepli s.p.a. parzialmente intestato alla FINEDIT 40% Ulrico 40% Gianni 20% Bianca 3 doc. 14 della parte reclamante. Pagina 5 http://bit.ly/1UvX5Md Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c Firmato Da: GALIOTO MARIANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 42116 prodotta, e segnatamente: Accoglimento totale del 21/12/2015 RG n. 61409/2015 Società editrice finanziaria (SEF) intestate pariteticamente (50% e 50%) alla Aedificatio ed Editio 75% Ulrico - negli scritti di Ulrico Hoepli del 1987-19885 nei quali si fa riferimento alla volontà di spersonalizzare e occultare l’effettiva proprietà delle azioni della Casa editrice tramite intestazioni fiduciarie a Finedit e SEF, e l’effettiva proprietà delle azioni SEF spa con intestazioni alle fiduciarie Editio Anstalt e Aedificatio Anstalt, società anonime con sede in Liechtenstein; - in una lettera di Ulrico Carlo Hoepli del 7 agosto 2006 inviata alla zia Bianca, in cui questo ha ribadito di voler rispettare la volontà del padre, scrivendo testualmente “tutto quanto i tuoi fratelli ti hanno attribuito sarà da me scrupolosamente garantito”. La ricorrente ha ancora dedotto che gli aumenti di capitale successivamente intervenuti non hanno inciso sulla descritta suddivisione del capitale sociale. Ebbene, il Tribunale deve prendere atto che il contenuto dei descritti documenti, ancorché di carattere meramente dichiarativo, ha tuttavia carattere sufficientemente preciso, e sembra compiere una descrizione concorde, tra i fratelli, delle rispettive percentuali di proprietà sul capitale sociale di Hoepli spa e SEF srl, sicché pare doversi affermare l’esistenza di una seria controversia sulla proprietà delle partecipazioni societarie di cui si discute, almeno fino all’esito dei due giudizi di merito esteri6. Detta produzione documentale appare sufficiente, in sede di cognizione sommaria, e in attesa del definitivo giudizio di merito, a fondare la pretesa cautelare della ricorrente. Si deve infatti prendere atto che le società fiduciarie, non avendo partecipato al procedimento nonostante la regolare notifica, hanno omesso di fornire ogni elemento di valutazione di segno contrario, e che il sig. Ulrico Carlo Hoepli non ha allegato e provato fatti idonei a smentire ciò che sembra doversi desumere dalla documentazione ora descritta. 4 doc. 16 della parte reclamante. docc. 22 e 24 della parte reclamante. 6 Non si dimentichi che nell’ambito del processo avanti al Tribunale di Zugo, la ricorrente ha ottenuto accesso a parte della documentazione sociale di Finedit sa. 5 Pagina 6 http://bit.ly/1UvX5Md Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c Firmato Da: GALIOTO MARIANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 42116 25% Gianni…”4; Accoglimento totale del 21/12/2015 RG n. 61409/2015 Quest’ultimo ha lamentato che la reclamante non ha prodotto gli atti di acquisto delle partecipazioni, aggiungendo che questa neppure ha dato dimostrazione che le numerose operazioni sul capitale non abbiano avrebbe partecipato alle ricorrenti operazioni di ricapitalizzazione. Va ribadito, tuttavia, che a fronte delle plurime dichiarazioni sottoscritte dai fratelli Hoepli, ancorché in epoca risalente, la stessa parte reclamata non ha fornito alcun indice dimostrativo di fatti idonei a smentire quanto i fratelli ebbero a riconoscere tra loro circa l'esistenza del rapporto di società e l’assetto delle rispettive percentuali di proprietà sul capitale sociale. Risulta poi meramente accennato, e non circostanziato, il riferimento alla prescrizione acquisitiva. Il reclamato ha poi sostenuto che le aspettative successorie della sig. Bianca Maria sono state tacitate dai due fratelli nel 1959 con il trasferimento dei due terzi dell’immobile di Milano, viale Bianca Maria n. 31. Il rogito prodotto in causa, tuttavia, non contiene cenno a detta tacitazione, e si risolve in un mero atto di trasferimento di quota di comproprietà a titolo oneroso, privo di cenni collegabili a una divisione ereditaria7. In relazione al periculum in mora, il Tribunale reputa che ricorre il rischio di trasferimento delle azioni a terzi al fine di sottrarle alla parte reclamante, o impedirne la restituzione a questa, nel periodo necessario alla definizione dei giudizi esteri, sicché si rende opportuna la sottoposizione a custodia. La cautela richiesta va dunque accordata. Va designato quale custode l’avv. Matteo Rescigno, professionista che pare in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento dell’incarico, il quale eserciterà i diritti inerenti alle partecipazioni in sequestro, anche per l’espressione del voto in assemblea, e in ogni caso con i poteri previsti dalla legge. Il Tribunale reputa di dover provvedere anche alla regolazione delle spese del procedimento cautelare, ancorché si esuli dall’ipotesi espressamente prevista ex art. 669septies cpc riguardante il rigetto ante causam dell’istanza cautelare. Ed infatti, va condivisa la tesi dottrinale secondo cui la scissione 7 doc. depositato all’udienza della prima fase 29 settembre 2015. Pagina 7 http://bit.ly/1UvX5Md Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c Firmato Da: GALIOTO MARIANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 42116 modificato l’assetto di proprietà che oggi rivendica, dato che questa non Accoglimento totale del 21/12/2015 RG n. 61409/2015 tra la competenza cautelare (giudice italiano) e quella di merito (giudice estero), rende l’ordinanza ora emessa il provvedimento conclusivo del procedimento di cui è stato investito il giudice nazionale. Il carattere del provvedimento, e l’assenza di giurisdizione cautelare dell’autorità giudiziaria straniera, impongono dunque la regolazione delle spese del procedimento, che si liquidano come da dispositivo per entrambe le fasi cautelari, tenuto conto dell’attività difensiva svolta. P.Q.M. visti gli artt. 669 terdecies cpc, e 670 cpc, in riforma del provvedimento emesso dal primo giudice in data 8 ottobre 2015, autorizza il sequestro giudiziario sulle seguenti partecipazioni sociali: - azioni pari alla percentuale del 60% del capitale sociale di Hoepli spa, con sede legale in via U. Hoepli 5, Milano, intestate formalmente alla SEF spa e alla società Finedit sa; - azioni pari al 25% del capitale sociale di SEF spa intestate a Editio Anstalt e Aedificatio Anstalt; nomina quale custode l’avv. Matteo Rescigno, con studio in Milano, largo Augusto n. 3, tel. 02795301 - fax: 02795509, il quale eserciterà i diritti inerenti alle partecipazioni in sequestro con i poteri e doveri dettati dalla legge, ivi compresi quelli ex art. 2352 cc; condanna le parti reclamate al rimborso delle spese di lite sostenute dalla parte reclamante che liquida per entrambe le fasi cautelari nella complessiva somma di € 7.000,00 per compenso d’avvocato, e in € 572,00 per spese, oltre al rimborso del 15% per spese generali, Iva e CP. Milano, 10 dicembre 2015. Il Presidente - Elena Riva Crugnola – Il Giudice estensore - Marianna Galioto Pagina 8 http://bit.ly/1UvX5Md Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c Firmato Da: GALIOTO MARIANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 42116 conclusivo Pagina 9 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c Firmato Da: GALIOTO MARIANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 42116 Accoglimento totale del 21/12/2015 RG n. 61409/2015 http://bit.ly/1UvX5Md