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Accoglimento totale del 21/12/2015
RG n. 61409/2015
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Elena Riva Crugnola
Marianna Galioto
Angelo Mambriani
Presidente
Giudice estensore
Giudice
all’esito dell’udienza del 10 dicembre 2015 nel procedimento per reclamo iscritto
al n. R.G. 61409/2015 promosso da:
BIANCA MARIA HOEPLI (C.F. HPLBCM15C47F205E) con il patrocinio dell’avv.
GALBIATI GIORGIO ALESSANDRO e dell’avv. elettivamente domiciliato in VIA W.
A. MOZART, 28 20900 MONZA presso il difensore avv. GALBIATI GIORGIO
ALESSANDRO,
PARTE RECLAMANTE
contro
ULRICO CARLO HOEPLI, con il patrocinio degli avv. Giorgio Ferrari, Riccardo
Luzzatto, Andrea Tracanella, Enrico Luzzatto
GALLERIA SAN BABILA 4/D
elettivamente domiciliato in
MILANO presso il difensore avv. LUZZATTO
ENRICO GIOVANNI ATTILIO ELIO
FINEDIT SA - EDITIO ANSTALT - ALLGEIMENES TREUUNTERNEHMEN AEDIFICATIO ANSTALT
PARTI RECLAMATE
ha emesso la seguente
ORDINANZA
Bianca Maria Hoepli ha chiesto il sequestro giudiziario
- delle azioni della Hoepli spa, storica casa editrice e libreria di Milano, pari
al 60% del capitale sociale, intestate formalmente alla SEF spa e alla società
svizzera Finedit sa;
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Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 7b626 - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c
Firmato Da: GALIOTO MARIANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 42116
N. R.G. 61409/2015
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- delle azioni di SEF spa pari al 25% del capitale sociale intestate
formalmente a Editio Anstalt e Aedificatio Anstalt, enti giuridici aventi sede
in Liechtenstein.
fratello Gianni Enrico Hoepli deceduto nel 2006. Questa rivendica la
proprietà delle azioni in parola, che in origine erano state suddivise per
volontà del padre Carlo fra i tre fratelli Hoepli (Ulrico, Gianni Enrico e Bianca
Maria) nelle seguenti percentuali:
- riguardo a Hoepli spa:
-- 40% Ulrico
-- 40% Gianni Enrico
-- 20% Bianca Maria, in seguito divenuta proprietaria del 60% in forza
dell’eredità del fratello
- riguardo a SEF spa
-- 75% Ulrico
-- 25% Gianni Enrico, e ora Bianca Maria quale erede universale.
La ricorrente ha domandato il sequestro ai sensi dell’art. 669ter cpc, a
cautela delle pretese fatte valere in due controversie promosse all’estero,
- una avanti al Tribunale del Canton di Zugo, volta ad ottenere, a seguito
della decisione assunta dal Tribunale medesimo in data 12 novembre 2011,
la declaratoria della proprietà del 60% delle azioni di Hoepli spa,
dell’intestazione di queste a Finedit sa quale fiduciaria, e la condanna di
quest’ultima alla restituzione dei titoli;
- e l’altra avanti al Tribunale di Vaduz per ottenere il riconoscimento della
proprietà delle azioni di SEF spa, quale unica erede di Gianni Enrico Hoepli,
nella quota pari al 25% dei diritti di socio fondatore di Aedificatio Anstalt ed
Editio
Anstalt,
amministrate
finanziariamente
da
Allgemeines
Treuuterneheimen,
e ciò in quanto nel circondario del giudice adito in Italia deve essere eseguito
il sequestro, avente per oggetto azioni di società con sede a Milano.
Entrambe le cause estere sono ancora in corso.
Il giudice della prima fase cautelare ha ritenuto inammissibile la domanda di
sequestro
giudiziario,
sul
presupposto
della
pendenza
in
Italia,
e
segnatamente avanti al Tribunale di Milano, di controversia in cui sarebbero
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La ricorrente ha agito in proprio e quale erede universale testamentaria del
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state proposte domande identiche a quelle formulate nei due ricordati giudizi
esteri, e in cui le domande restitutorie, pur oggetto di rinuncia da parte della
sig. Hoepli, sono rimaste prive dell’accettazione dell’altra parte.
Come ha osservato in modo condivisibile la parte reclamante, alla luce della
documentazione da questa prodotta si deve constatare che la causa vertente
a Milano è stata proposta da Martino e Alina Marazzi, discendenti di Ulrico
Hoepli, e che in tale controversia essi hanno domandato la restituzione dei
beni ereditari ad essi spettanti, di cui si sarebbe appropriato, in tesi, il
coerede Carlo Ulrico Hoepli. In tale ambito gli attori hanno previamente
domandato la ricostruzione dell’asse ereditario del de cuius, comprensivo
delle partecipazioni nelle società Hoepli spa e SEF spa, chiamando
necessariamente in contraddittorio Bianca Maria Hoepli, sul presupposto
che essa sia proprietaria delle residue porzioni del capitale sociale delle due
società. Il perimetro dell’asse ereditario da essi rivendicato in quella sede per la parte societaria che qui rileva - si pone in sintonia con le difese svolte
da Bianca Maria Hoepli che, costituendosi in quel giudizio, aveva in origine
domandato, in via riconvenzionale:
- l’accertamento della proprietà delle partecipazioni secondo le percentuali
affermate anche in questa sede cautelare
- la chiamata in causa delle società fiduciarie al fine di ottenere la
restituzione delle azioni.
Pendente il termine per la chiamata in causa delle società fiduciarie, la sig.
Bianca Maria Hoepli, previa costituzione in giudizio con un nuovo difensore,
ha depositato memoria con la quale:
* ha rinunciato alle domande restitutorie
* ha rinucniato alla conseguente chiamata in causa delle terze società
fiduciarie
* ha chiesto l’anticipazione dell’udienza che il giudice istruttore aveva
differito ai sensi dell’art. 269 cpc.
La sig. Hoepli si è poi limitata, in quella sede, a aderire alla domanda degli
attori quanto all’individuazione del perimetro delle partecipazioni che Ulrico
Hoepli, e di conseguenza lei stessa, possedevano nelle due società di cui si
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Il Tribunale ritiene invece che il reclamo sia ammissibile.
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discute, e ciò tramite la trascrizione della stessa domanda proposte dagli
attori.
Va poi rilevato che la rinuncia alle domande restitutorie compiuta da Bianca
accettazione dell’altra parte. Costituisce infatti giurisprudenza costante,
dalla quale non vi è motivo di discostarsi, quella per la quale la rinuncia alla
domanda di merito, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio ex art.
306 cpc, non richiede l'adozione di forme particolari, estingue l'azione e non
abbisogna di accettazione dell’altra parte1.
Quand’anche, tuttavia, si volesse qualificare detta rinuncia come formulata
ai sensi dell’art. 306 cpc, va del pari osservato che per effetto della
contestuale rinuncia alla chiamata in causa dei terzi, a cui le domande erano
rivolte, non si era instaurato alcun contraddittorio con le fiduciarie estere
terze chiamate. In mancanza di costituzione in giudizio da parte di queste
ultime l’accettazione non era necessaria, poiché essa è prescritta solo per le
parti costituite che abbiano interesse alla prosecuzione del processo2.
Considerato dunque che le domande restitutorie risultano proposte solo
nelle cause pendenti all’estero e che le convenute straniere non sono più
parti del processo instaurato avanti al Tribunale di Milano, non può
configurarsi alcuna accessorietà della cautela ora richiesta alla controversia
italiana, in cui la domanda svolta da Bianca Maria Hoepli di accertamento
della proprietà delle azioni di Hoepli spa e SEF spa - ossia quelle residue
rispetto alle azioni che i sigg. Marazzi
affermano essere cadute in
successione del loro dante causa - si configura effettivamente, come
prospettato dalla reclamante, quale mera non opposizione alla domanda
degli attori Marazzi, dovendosi prendere atto delle specificazione di dette
domande come precisate nelle diverse sedi dalla stessa parte che le ha
formulate.
Ciò premesso in ordine all’ammissibilità della domanda cautelare, va
constatato che ricorre il fumus della proprietà, in capo a Bianca Maria
Hoepli, delle partecipazioni sociali nella percentuale da essa rivendicata, che
1
Cass. n. 23749 del 2011; n. 19946 del 2004; n. 8387 del 1999.
2
Giurisprudenza costante: Cass. n. 10978 del 1996; Cass. n. 6850 del 2011.
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Maria Hoepli nella causa di merito avanti al giudice nazionale non richiedeva
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oggi è gestita dal nipote Ulrico Carlo Hoepli (figlio di Ulrico Hoepli, deceduto
nel 2003) tramite le ricordate società fiduciarie.
La domanda della ricorrente trova sostegno nella documentazione da essa
- in un accordo sottoscritto dai tre fratelli Hoepli (Ulrico, Gianni Enrico e
Bianca Maria) il 15 novembre 1954 in cui si indica la ripartizione delle
partecipazioni societarie negli stessi termini indicati dall’attrice; si legge ivi
testualmente, per la parte che qui interessa: “…i sottoscritti convengono ed
accettano quanto segue:
I) SUDDIVISIONE AZIONI DELLA CASA EDITRICE LIBRARIA ULRICO HOEPLI
MILANO
40% (quarantapercento) Ulrico Hoepli
40% (quarantapercento) Gianni Hoepli
20% (ventipercento) Bianca Maria Hoepli in White
…
3) SUDDIVISIONE AZIONI SOCIETÀ EDITRICE FINANZIARIA
75% (settantacinquepercento) Ulrico Hoepli; 25% (venticinquepercento) Gianni
Hoepli…”3;
- in uno scritto datato 12 gennaio 1955 sottoscritto dai tre fratelli, in cui essi
danno atto di avere prelevato liquidità dal patrimonio della società Hoepli
spa proporzionate alle rispettive partecipazioni, che vengono ribadite nelle
percentuali appena indicate;
- in un accordo sulla divisione delle azioni sottoscritto da Gianni, Ulrico e
Bianca del 2 aprile 1980, in cui si legge:
“I sottoscritti fratelli Ulrico, Gianni, Bianca Hoepli cittadini svizzeri dichiarano
quanto segue in rapporto alla suddivisione delle loro proprietà azionarie alla
data odierna:
Casa editrice libraria Ulrico Hoepli s.p.a.
parzialmente intestato alla FINEDIT
40% Ulrico
40% Gianni
20% Bianca
3
doc. 14 della parte reclamante.
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prodotta, e segnatamente:
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Società editrice finanziaria (SEF)
intestate pariteticamente (50% e 50%) alla Aedificatio ed Editio
75% Ulrico
- negli scritti di Ulrico Hoepli del 1987-19885 nei quali si fa riferimento alla
volontà di spersonalizzare e occultare l’effettiva proprietà delle azioni della
Casa editrice tramite intestazioni fiduciarie a Finedit e SEF, e l’effettiva
proprietà delle azioni SEF spa con intestazioni alle fiduciarie Editio Anstalt e
Aedificatio Anstalt, società anonime con sede in Liechtenstein;
- in una lettera di Ulrico Carlo Hoepli del 7 agosto 2006 inviata alla zia
Bianca, in cui questo ha ribadito di voler rispettare la volontà del padre,
scrivendo testualmente “tutto quanto i tuoi fratelli ti hanno attribuito sarà da
me scrupolosamente garantito”.
La ricorrente ha ancora dedotto che gli aumenti di capitale successivamente
intervenuti non hanno inciso sulla descritta suddivisione del capitale sociale.
Ebbene, il Tribunale deve prendere atto che il contenuto dei descritti
documenti, ancorché di carattere meramente dichiarativo, ha tuttavia
carattere sufficientemente preciso, e sembra compiere una descrizione
concorde, tra i fratelli, delle rispettive percentuali di proprietà sul capitale
sociale di Hoepli spa e SEF srl, sicché pare doversi affermare l’esistenza di
una seria controversia sulla proprietà delle partecipazioni societarie di cui si
discute, almeno fino all’esito dei due giudizi di merito esteri6.
Detta produzione documentale appare sufficiente, in sede di cognizione
sommaria, e in attesa del definitivo giudizio di merito, a fondare la pretesa
cautelare della ricorrente.
Si deve infatti prendere atto che le società fiduciarie, non avendo partecipato
al procedimento nonostante la regolare notifica, hanno omesso di fornire
ogni elemento di valutazione di segno contrario, e che il sig. Ulrico Carlo
Hoepli non ha allegato e provato fatti idonei a smentire ciò che sembra
doversi desumere dalla documentazione ora descritta.
4
doc. 16 della parte reclamante.
docc. 22 e 24 della parte reclamante.
6
Non si dimentichi che nell’ambito del processo avanti al Tribunale di Zugo, la ricorrente ha ottenuto accesso a parte
della documentazione sociale di Finedit sa.
5
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25% Gianni…”4;
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Quest’ultimo ha lamentato che la reclamante non ha prodotto gli atti di
acquisto delle partecipazioni, aggiungendo che questa neppure ha dato
dimostrazione che le numerose operazioni sul capitale non abbiano
avrebbe partecipato alle ricorrenti operazioni di ricapitalizzazione. Va
ribadito, tuttavia, che a fronte delle plurime dichiarazioni sottoscritte dai
fratelli Hoepli, ancorché in epoca risalente, la stessa parte reclamata non ha
fornito alcun indice dimostrativo di fatti idonei a smentire quanto i fratelli
ebbero a riconoscere tra loro circa l'esistenza del rapporto di società e
l’assetto delle rispettive percentuali di proprietà sul capitale sociale.
Risulta poi meramente accennato, e non circostanziato, il riferimento alla
prescrizione acquisitiva.
Il reclamato ha poi sostenuto che le aspettative successorie della sig. Bianca
Maria sono state tacitate dai due fratelli nel 1959 con il trasferimento dei
due terzi dell’immobile di Milano, viale Bianca Maria n. 31. Il rogito prodotto
in causa, tuttavia, non contiene cenno a detta tacitazione, e si risolve in un
mero atto di trasferimento di quota di comproprietà a titolo oneroso, privo di
cenni collegabili a una divisione ereditaria7.
In relazione al periculum in mora, il Tribunale reputa che ricorre il rischio di
trasferimento delle azioni a terzi al fine di sottrarle alla parte reclamante, o
impedirne la restituzione a questa, nel periodo necessario alla definizione dei
giudizi esteri, sicché si rende opportuna la sottoposizione a custodia.
La cautela richiesta va dunque accordata.
Va designato quale custode l’avv. Matteo Rescigno, professionista che pare in
possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento dell’incarico, il quale
eserciterà i diritti inerenti alle partecipazioni in sequestro, anche per
l’espressione del voto in assemblea, e in ogni caso con i poteri previsti dalla
legge.
Il Tribunale reputa di dover provvedere anche alla regolazione delle spese del
procedimento cautelare, ancorché si esuli dall’ipotesi espressamente prevista
ex art. 669septies cpc riguardante il rigetto ante causam dell’istanza
cautelare. Ed infatti, va condivisa la tesi dottrinale secondo cui la scissione
7
doc. depositato all’udienza della prima fase 29 settembre 2015.
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modificato l’assetto di proprietà che oggi rivendica, dato che questa non
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tra la competenza cautelare (giudice italiano) e quella di merito (giudice
estero), rende l’ordinanza ora emessa il provvedimento conclusivo del
procedimento di cui è stato investito il giudice nazionale. Il carattere
del
provvedimento,
e
l’assenza
di
giurisdizione
cautelare
dell’autorità giudiziaria straniera, impongono dunque la regolazione delle
spese del procedimento, che si liquidano come da dispositivo per entrambe le
fasi cautelari, tenuto conto dell’attività difensiva svolta.
P.Q.M.
visti gli artt. 669 terdecies cpc, e 670 cpc, in riforma del provvedimento emesso
dal primo giudice in data 8 ottobre 2015,
autorizza il sequestro giudiziario sulle seguenti partecipazioni sociali:
- azioni pari alla percentuale del 60% del capitale sociale di Hoepli spa, con sede
legale in via U. Hoepli 5, Milano, intestate formalmente alla SEF spa e alla
società Finedit sa;
- azioni pari al 25% del capitale sociale di SEF spa intestate a Editio Anstalt e
Aedificatio Anstalt;
nomina quale custode l’avv. Matteo Rescigno, con studio in Milano, largo
Augusto n. 3, tel. 02795301 - fax: 02795509, il quale eserciterà i diritti inerenti
alle partecipazioni in sequestro con i poteri e doveri dettati dalla legge, ivi
compresi quelli ex art. 2352 cc;
condanna le parti reclamate al rimborso delle spese di lite sostenute dalla parte
reclamante che liquida per entrambe le fasi cautelari nella complessiva somma di
€ 7.000,00 per compenso d’avvocato, e in € 572,00 per spese, oltre al rimborso
del 15% per spese generali, Iva e CP.
Milano, 10 dicembre 2015.
Il Presidente
- Elena Riva Crugnola –
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