CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia La Società Europea tra diritto comunitario e diritto nazionale a cura di G. Rescio, in Il notaio tra regole nazionali ed europee (Relazioni al 40° Congresso Nazionale del Notariato – Bari 26/29 ottobre 2003), Milano (Giuffrè), 2003, p. 131 e ss. 1. L’influenza della SE sulla s.p.a. L’8 ottobre 2004 entrerà in vigore il Regolamento CE n. 2157/2001 sulla Società Europea (d’ora innanzi SE) e le imprese europee di medio/grandi dimensioni avranno a disposizione una nuova forma (struttura organizzativa) di società per azioni disciplinata: - da un nucleo di norme di elaborazione comunitaria, indipendenti dal luogo in cui la società viene costituita e ha la propria sede, purché essa sia posta all’interno di uno Stato membro; - da un altro insieme di norme di produzione interna ai singoli Stati, in parte da dettare appositamente per la SE, in parte desumibili dalle disposizioni relative alle s.p.a. locali, variabile in funzione del luogo in cui viene posta la sede unitamente all’amministrazione centrale della singola società1. 1 Tra i più significativi contributi italiani successivi all’emanazione del Regolamento, ai quali si rimanda anche per citazioni meno recenti, cfr. F. AMBROSIANI, Società europea e fusione internazionale, in Società, 2002, pp. 1351 ss. (prima parte) e 1499 ss. (seconda parte), da cui si cita, nonché in La società europea. Problemi di diritto societario comunitario a cura di U. Draetta e F. Pocar, Egea, 2002, p. 61 ss.; B. BAREL, Il Mercato unico nell’Unione Europea, in Lo Statuto della Nuova Società Europea, Atti del convegno tenuto il 18 ottobre 2002 a cura della Camera di Commercio di Treviso, Curia Mercatorum, 2002, p. 7 ss.; M. BIANCA, La Società Europea: considerazioni introduttive, in Contr. e impr. Europa, 2002, p. 453 ss.; R. CAFARI PANICO, Il Regolamento della società europea e le fusioni transfrontaliere, in La società europea, cit., p. 29 ss.; S.M. CARBONE, La corporate governance della società europea tra norme materiali uniformi e tecniche di diritto internazionale privato, in Dir. comm. int., 2002, p. 133 ss., da cui si cita, nonché in La società europea, cit., p. 17 ss.; D. CATERINO, Il regolamento sulla Società Europea e la connessa direttiva sul coinvolgimento dei lavoratori, in Giur. comm., 2002, I, p. 479 ss.; L. DI BRINA, Profili della Governance nella Società Europea, in Lo Statuto della Nuova Società Europea, cit., p. 61 ss.; L. 1 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia In tal modo si introduce nel settore societario un intreccio di normative, comunitaria e nazionali, che – anche per la complessità della materia regolata - non ha precedenti2: cosa ben diversa essendo la semplice emanazione di leggi nazionali attuative di direttive comunitarie, con, tutt’al più, la necessità di verificare i modi e i limiti della diretta efficacia interna delle direttive stesse, che ha sinora contraddistinto il diritto delle società di capitali3. Ne deriva l’assoluta novità delle problematiche aperte dal legislatore comunitario nel rinunciare a dettare – stanti le note difficoltà a raggiungere un accordo su vari aspetti di disciplina4 - una regolamentazione esaustiva a livello comunitario, con integrazione rimessa esclusivamente all’autonomia statutaria5. ENRIQUES, Capitale, azioni e finanziamento della Società europea: quando meno è meglio, in Riv. soc., 2003, p. 375 ss.; A. MALATESTA, Il regolamento CE 2157/2001 sulla società europea: il difficile parto di una forma societaria comunitaria, in La società europea, cit., p. 5 ss.; M. MIOLA, Lo statuto di Società europea nel diritto societario comunitario: dall’armonizzazione alla concorrenza tra ordinamenti, in Riv. soc., 2003, p. 322 ss.; G.A. RESCIO, La “Societas Europea” (SE), in Studi e materiali a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, Giuffré, 2003, p. 233 ss., da cui si cita, nonché in Lo Statuto della Nuova Società Europea, cit., p. 45 ss.; F. RONFINI, Societas europea e Direttiva sulla partecipazione dei lavoratori alla direzione dell’impresa, in Lo Statuto della Nuova Società Europea, cit., p. 75 ss. 2 Se si eccettua la poco significativa, almeno in Italia, esperienza del GEIE, di cui al Regolamento n. 2137/1985. 3 La nuova “marcia” ingranata nel frangente dalle istituzioni comunitarie viene inserita in un quadro di creeping federalism (federalismo strisciante) da U. DRAETTA, La società europea e il federalismo “strisciante” del diritto comunitario, in La società europea, cit., p. 1 ss. 4 Per esaurienti informazioni sul travagliato iter della SE e sulla progressiva riduzione del contenuto dei vari progetti di regolamento dai duecentoottantaquattro articoli iniziali agli attuali settanta, cfr., tra gli altri, A. SANTAMARIA, Diritto commerciale comunitario, 2^ ed., Giuffré, 1995, p. 180 ss.; A. MALATESTA, op. loc. cit.; M. MIOLA, op. cit., p. 324 ss. 5 Questa strada tenta di percorrere il progetto di regolamento sulla società privata europea (SPE), presentato nel 1998 dalla Camera di Commercio e Industria di Parigi insieme al Movimento delle Imprese di Francia e destinato alle imprese di medio-piccole dimensioni che non fanno appello al pubblico risparmio (il progetto si legge in http://www3.ccip.fr/etudes/dossiers/spe/fr: per sintetiche informazioni al riguardo cfr. C. ROTH, Sviluppo del diritto 2 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia Intanto, prima di affrontare gli interrogativi che diverranno attuali a partire dall’8 ottobre 2004, conviene chiedersi in una più immediata prospettiva di diritto societario interno se il Regolamento SE non assuma rilevanza giuridica già prima della sua entrata in vigore, e segnatamente dal 1 gennaio 2004, quando diverrà diritto vigente il d.lgs. 6/2003 per i suoi aspetti di riforma del diritto italiano delle società per azioni6. In particolare, si tratta di accertare in primo luogo se, in considerazione della futura operatività sul territorio italiano di società azionarie in forma di SE e della possibilità di scelta per le imprese operanti in Italia con struttura azionaria (là dove esistano i presupposti per una scelta) tra la s.p.a. di diritto interno e la SE di diritto, per così dire, “misto”, il legislatore della riforma si sia preoccupato di non porre il tipo s.p.a. in condizioni di svantaggio rispetto al tipo SE, fornendo il primo di strumenti e opzioni organizzative non inferiori rispetto a quelle riconosciute al secondo. Che non debba avvenire il contrario, è preoccupazione avvertita dal legislatore comunitario (peraltro non insensibile anche al problema in discorso, come si vedrà): invero il quinto considerando del Regolamento SE impone agli Stati membri di fare in modo che dalle disposizioni applicabili alle SE non derivino differenze di delle società: la società europea prefigura la società privata europea?, in La società europea, cit., p. 96 ss.): nelle motivazioni si trova scritto che “il regolamento…deve essere completo e restare indipendente dai diritti nazionali che non possono essere invocati, neanche a titolo sussidiario”, e che “ciò è molto importante per assicurare il carattere unitario, dunque europeo, del testo, la chiarezza e la certezza che la forma deve apportare ai soci e ai terzi”. Sull’art. 12 (diritto applicabile) del progetto SPE, in confronto all’art. 9 del regolamento SE, v. infra § 4. 6 La data indicata può ulteriormente essere anticipata se si considera l’adeguamento statutario alla nuova normativa praticabile sin dal 2003 in forza delle disposizioni transitorie. 3 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia trattamento ingiustificate comportanti discriminazioni di queste ultime rispetto alle s.p.a. di diritto interno. Ove a tale prima domanda si dia risposta affermativa, occorre poi chiedersi se dalle norme comunitarie dettate per la SE, e in special modo per quelle concernenti la sua struttura (art. 38 ss.), provengano elementi interpretativi utili per meglio delineare la portata di alcune disposizioni della s.p.a. riformata, aiutando a prevenire o a risolvere perplessità ermeneutiche in parte già evidenziate nel dibattito dottrinale che ha accompagnato il varo del d.lgs. 6/2003. Sotto il primo profilo aiuta innanzi tutto la lettura della Relazione accompagnatoria del d.lgs. 6/2003. In essa si trova scritto (§ 6, I) che “il sistema dualistico…è largamente ispirato agli ordinamenti tedesco e francese e, soprattutto, allo Statuto della Società Europea stabilito dal Regolamento del Consiglio dell’Unione Europea dell’8 ottobre 2001”; e ancora si legge (§ 6, II) che “il sistema monistico, come quello dualistico, è anch’esso largamente ispirato allo Statuto della Società Europea” (la sottolineatura è aggiunta). Non può essere privo di importanza, e merita di essere rimarcato, il fatto che, per quanto al sistema dualistico, il legislatore italiano mostra sì di tenere in considerazione l’originale modello tedesco e la sua variante francese, ma l’accento è posto (con la parola “soprattutto”) sulle scelte 4 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia compiute dal legislatore comunitario, la cui influenza viene affermata come preponderante. E ancor più ciò si nota a proposito del sistema monistico, dove nemmeno viene citato il modello anglosassone e direttamente si rinvia alla mediazione comunitaria7. Del resto, se queste sono le influenze manifeste e dichiarate, non è difficile rinvenire molteplici impliciti riferimenti alla disciplina regolamentare della SE: dal minimo di capitale elevato a centoventimila euro in coincidenza con quanto disposto dall’art. 4, § 2, reg., al riconoscimento della s.p.a. sin dall’inizio costituita con un socio unico8; dalla riduzione della percentuale di capitale rappresentato per la convocazione dell’assemblea da parte della minoranza, con sua fissazione al dieci per cento, ulteriormente riducibile dallo statuto9, alla estensione delle regole proprie della fusione c.d. semplificata dall’ipotesi di controllo totalitario a quella di società incorporata posseduta al novanta per cento dalla incorporante10. 7 Anche se in quest’ultima non si fa menzione del fondamentale comitato per il controllo della gestione di cui all’art. 2409-octiesdecies c.c. 8 Al riguardo l’art. 3, § 2, reg. SE, prevede che una SE possa, anche da sola, costituire una o più SE affiliate e che, là dove la legislazione nazionale vieti la costituzione di s.p.a. con socio unico, detto divieto non vale in tal caso, applicandosi alla SE così costituita le disposizioni interne in tema di s.r.l. con socio unico conformi alla dodicesima direttiva 89/667/CEE. 9 Si confrontino il nuovo art. 2367 c.c. e l’art. 55 reg. SE. 10 Va peraltro precisato che la percentuale non è calcolata sulla stessa base dall’art. 2505-bis c.c. e, nel regolare la costituzione della SE mediante fusione, dall’art. 31, § 2, reg. SE, poiché la prima norma considera il novanta per cento di tutte le azioni (o quote) della controllata, mentre la seconda si accontenta della stessa percentuale calcolata sulle azioni (o altri titoli) che attribuiscono il diritto di voto nell’assemblea generale della controllata: dunque, potrebbe sembrare che il socio di maggioranza (o il gruppo di controllo) sia in grado di forzare la fusione senza rapporto di cambio per costituire una SE, ma non anche per rimanere s.p.a. Tuttavia la conclusione non è così semplice, avendosi qui un tipico problema derivante dall’intreccio di normative comunitaria e interna. Infatti l’art. 31, § 2, consente la fusione semplificata nel controllo non totalitario solo se non sia diversamente disposto dalla legge nazionale della incorporata o della incorporante (o da norma appositamente dettata per la SE dal singolo Stato membro). In effetti la 5 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia Ebbene, se si confrontano le opzioni organizzative consentite alla SE e alla s.p.a. italiana, si constata una sicura coerenza. Per la SE l’art. 38 reg. distingue tra sistema dualistico e sistema monistico: ferma restando la presenza dell’assemblea, il primo è caratterizzato dall’esistenza di un organo di vigilanza distinto dall’organo di direzione, mentre il secondo prevede la presenza del solo organo di amministrazione. Data una così ampia definizione di sistema dualistico, appare chiaro che in esso vi rientrano sia il sistema dualistico di stampo germanico sia il modello tradizionale italiano, dove pure si ha un organo di controllo/vigilanza (il collegio sindacale) distinto dall’organo di direzione/gestione. Che la nostra tripartizione tra sistemi tradizionale, dualistico e monistico corrisponda alla bipartizione dell’art. 38 reg. SE, è confermato dal fatto che l’art. 39, § 2, reg. SE, dopo aver stabilito che i componenti dell’organo di direzione sono nominati e revocati dall’organo di vigilanza, fa salva la possibilità che per legge interna o per statuto il relativo potere di nomina e revoca sia attribuito dal singolo Stato all’assemblea alle stesse condizioni in cui ciò avviene per le s.p.a. di diritto interno. Tale norma va letta proprio in funzione del pieno recupero del sistema tradizionale italiano – in cui norma italiana permette di prescindere dal rapporto di cambio e dalla relativa documentazione solo in presenza di due presupposti: possesso di almeno il novanta per cento dell’intero capitale e offerta, ai soci non consenzienti della incorporata, dell’acquisto delle loro azioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso. L’assenza dei due presupposti riporta la fusione alla normalità. Il rispetto, sul punto, della legge nazionale da parte della norma comunitaria sembra perciò corrispondentemente restringere l’area della costituzione di una SE per fusione semplificata ove vi sia coinvolta una s.p.a. italiana in qualità di incorporata o incorporante, annullando ogni differenza rispetto alla fusione che mantenga all’incorporante la veste della s.p.a. 6 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia all’assemblea e non al collegio sindacale spetta la nomina e la revoca degli amministratori - nell’ambito del sistema dualistico europeo11. Merita anche sin d’ora sottolineare (ma il punto verrà ripreso) che l’estrema vaghezza con la quale viene definita la funzione di controllo dell’organo di vigilanza dall’art. 40, § 1, reg. SE12, impedisce di ravvisare contrasti con i compiti assegnati dall’art. 2403 c.c. al collegio sindacale e dall’art. 2409-terdecies al consiglio di sorveglianza. 2. Rilevanza della disciplina comunitaria della SE nella soluzione di problemi di disciplina della s.p.a. 11 La citata disposizione non va invece utilizzata al fine di affermare l’ammissibilità, nel sistema dualistico italiano, dello spostamento del potere di nomina e revoca dei gestori dal consiglio di sorveglianza all’assemblea per scelta statutaria, sfruttando le ambiguità del testo dell’art. 2409-terdecies, che in realtà intende consentire la sola rimessione statutaria all’assemblea del potere di determinazione del compenso dei gestori: cfr. al riguardo G.A. RESCIO, Postilla sull’assemblea (si legge presso http://www.associazionepreite.it), traendo spunto soprattutto dalla genesi della norma e dalla osservazione che la tesi contraria finirebbe per svuotare di senso la tripartizione dei modelli organizzativi e per consentire l’uso del sistema dualistico in funzione meramente elusiva di norme specificamente destinate al collegio sindacale. Contra M. MIOLA, op. cit., p. 362, riconoscendo anche nel sistema dualistico italiano la possibilità di nomina e revoca assembleare del consiglio di gestione. L’Autore, inoltre (a p. 364), sembra escludere che la SE possa essere impostata sul modello tradizionale italiano, ovverosia sulla presenza del collegio sindacale, concludendo che, anche alla luce delle possibilità offerte dall’autonomia statutaria, questo sarebbe l’unico vero fattore di distinzione e di competitività tra s.p.a. e SE. Tuttavia mi pare che, oltre a non tenere conto della elasticità del sistema dualistico delineato dal Regolamento sulla SE, tale posizione, poiché comporterebbe in danno di quest’ultima una differenza di trattamento ingiustificata con la società azionaria di diritto interno, difficilmente potrebbe reputarsi in linea con il principio di non discriminazione espresso dal quinto considerando e dall’art. 10 reg. SE. Mi sembra pertanto che, pur nel rispetto formale della terminologia adoperata dal Regolamento (organo di direzione/organo di vigilanza) e nel rispetto sostanziale delle norme regolamentari inderogabili, il legislatore italiano debba fare uso della chance offerta dall’art. 39, § 2, comma 2, cosicché niente impedisca di strutturare i due organi della SE, le loro funzioni e il loro rapporto in termini analoghi a quanto si verifica nel modello tradizionale italiano. Su posizione non distante L. DI BRINA, op. cit., p. 71 s., pur rimarcando la maggiore debolezza dell’organo di vigilanza della SE rispetto al collegio sindacale della s.p.a. Al riguardo v. infra, § 5. 12 “L’organo di vigilanza controlla la gestione assicurata dall’organo di direzione, ma non può esercitare esso stesso il potere di gestione della SE”: nessuna più precisa indicazione del tipo di controllo (di diritto e/o di merito) e dei criteri per il suo esercizio viene offerta dal Regolamento. 7 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia Se si notano per lo più ampie corrispondenze tra le rispettive normative comunitaria e interna, non mancano tuttavia alcune disposizioni in tema di SE a modello dualistico non ravvisabili in quelle introdotte dalla riforma nei sistemi corrispondenti della s.p.a. Ci si riferisce a regole non espressamente riprodotte ma nemmeno manifestamente negate (nel senso che non vi sono norme con esse contrastanti, tali da escluderne in radice la compatibilità con quelle emanate), quali le disposizioni che prevedono: l’obbligo dell’organo gestorio di informare l’organo di vigilanza almeno ogni tre mesi sull’andamento degli affari sociali e sulla loro probabile evoluzione e di dargli in tempo utile le informazioni su avvenimenti che possono avere ripercussioni sensibili sulla situazione sociale (art. 41, §§ 1 e 2, reg.); la possibilità, in caso di sopravvenuta mancanza di gestori, che l’organo di vigilanza designi un membro dell’organo medesimo per l’esercizio dei compiti di gestione con sua sospensione dalle funzioni di controllore (art. 39, § 3, reg.); la facoltà statutaria di attribuire la qualità di membro di un organo ad una società o altra entità giuridica, la quale deve designare un rappresentante, persona fisica, ai fini dell’esercizio dei poteri all’interno dell’organo (e ciò anche nel sistema monistico: art. 47, § 1, reg.), pur facendosi salvo l’eventuale divieto posto al riguardo per la s.p.a. nel singolo Stato membro; l’indicazione nello statuto delle categorie di operazioni che possono essere compiute dall’organo gestorio soltanto previa autorizzazione da parte dell’organo di vigilanza (art. 48, § 1, reg.)13. Si può 13 Naturalmente non si considerano in questo frangente quelle norme dettate per la SE che non hanno alcuna chance di applicazione alla s.p.a. per l’esistenza di regole in palese contrasto: ad esempio, la regola anti-stallo dell’art. 50, § 2, reg. - per cui, in difetto di clausole statutarie contrarie (inammissibili ove l’organo sia composto per metà da 8 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia aggiungere, in tema di assemblea, il potere della minoranza pari almeno al dieci per cento del capitale di chiedere l’iscrizione di uno o più nuovi punti all’ordine del giorno di un’assemblea generale non convocata su richiesta della minoranza (art. 56 reg.). Davanti a siffatte distonie un primo atteggiamento potrebbe essere quello di rinunciare a costruire un ponte di comunicazione dalla SE alla s.p.a., optando per l’argomento a contrario: se il legislatore riformista dichiara di ispirarsi a un modello, omettendone alcuni aspetti di disciplina, ciò parrebbe comportarne il rifiuto. Tuttavia l’argomento a contrario, come quello a simili, quasi mai è di per sé decisivo e gli automatismi interpretativi – in un senso e nell’altro – in genere lasciano inappagati. Il secondo, a mio avviso preferibile, atteggiamento interpretativo consiste allora non già nell’estendere piattamente alla s.p.a. le norme sopra segnalate (o i principi di fondo che le ispirano), passando disinvoltamente dal silenzio-rifiuto al silenzioaccoglimento, bensì nel valorizzare gli indizi interpretativi provenienti dalla regolamentazione della SE là dove anche altre ragioni depongano in favore rappresentanti dei lavoratori), la parità di voti all’interno degli organi di gestione e controllo è risolta con la prevalenza del voto del presidente dell’organo - entra in conflitto con il principio della maggioranza assoluta dei presenti, salvo patto contrario, mantenuto dagli artt. 2388, comma 2, e 2404, comma 4, c.c.; analogamente, per quanto al sistema monistico, l’obbligo degli amministratori di riunirsi almeno ogni tre mesi, secondo una periodicità stabilita dallo statuto, per deliberare sull’andamento degli affari della SE e sulla loro probabile evoluzione (art. 44, § 1, reg.), sembra smentito dalla periodicità anche soltanto semestrale delle riunioni del consiglio di amministrazione in presenza di organi delegati prescritta dall’art. 2381, comma 5, c.c., richiamato dall’art. 2409-noviesdecies c.c. 9 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia della loro valorizzazione nell’ordinamento della s.p.a. E tanto anche alla luce dei seguenti criteri orientativi ed obiettivi finali: - la s.p.a. non è un tipo rigido al punto da non consentire ciò che non è espressamente previsto, autorizzato o regolamentato, specie quando si tratta di definire gli spazi dell’autonomia statutaria, notoriamente potenziata dalla varata riforma; - nella soluzione di problemi interpretativi relativi ai sistemi diversi da quello tradizionale la scelta legislativa di avere come modello di riferimento lo Statuto della SE impone di privilegiare, ove possibile, le opzioni in linea con tale modello rispetto ad altre, incluse quelle confortate dai risultati di una indagine comparata con ordinamenti dai quali quei sistemi originariamente derivano; - fermi restando, anche in termini di opportunità, la concorrenza e l’arbitraggio tra gli ordinamenti europei che la SE determina mediante l’ingente ricorso alle normative locali sulle società azionarie, sarebbe importante evitare che si verifichino all’interno del singolo ordinamento statale sia, per un verso, l’emarginazione della SE, sia, per altro verso, il trattamento deteriore e la conseguente svalutazione della società azionaria di diritto interno: quest’ultima eventualità potrebbe, infatti, condurre alla predisposizione artificiosa dei presupposti per la costituzione di SE mancanti di vero carattere europeo al solo fine di sfruttarne i vantaggi concessi dalle norme comunitarie (e da quelle interne appositamente dedicate alla SE). 10 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia Ciò considerato, andrebbe valutata con attenzione e con favore l’ammissibilità, nella s.p.a. impostata sul sistema dualistico (in senso stretto), di una clausola statutaria individuante le categorie di operazioni che il consiglio di gestione possa compiere soltanto previa autorizzazione del consiglio di sorveglianza, ben potendo il silenzio sul punto essere colmato dal riferimento al modello comunitario se si accoglie l’idea di fondo che il rafforzamento dell’autonomia statutaria nella riforma consente la libera attribuzione di competenze non espressamente imputate e riservate ad un particolare organo14. Ed anche il tradizionale, ma mai espressamente dichiarato, divieto di nomina di persone giuridiche ad amministratori di società meriterebbe una riconsiderazione critica, poiché la soluzione adottata per la SE, oltre a consentire l’imputazione al rappresentante designato di ogni regola destinata alla persona fisica che esercita i poteri e assolve i doveri inerenti alla carica, ben si sposerebbe con la implicita ammissione di società di capitali socie e amministratrici di società di persone da parte dell’art. 111- duodecies delle disposizioni di attuazione e transitorie15. 14 E’ bene precisare che l’autorizzazione di cui sopra rappresenterebbe un limite interno (inopponibile ai terzi) al potere di gestione comunque mantenuto sotto la propria responsabilità dai componenti del consiglio di gestione: limite che nel sistema tradizionale è espressamente previsto in favore dell’assemblea dall’art. 2364, comma 1, n. 5, c.c., e che nel sistema dualistico scompare dalle competenze assembleari nominate dall’art. 2364-bis (che, come noto, non esauriscono tutte le competenze assembleari) proprio – v’è da ritenere – per consentirne la possibile previsione in favore tanto del consiglio di sorveglianza quanto dell’assemblea, a scelta dei soci. 15 Ove, nell’ipotizzare che una s.n.c. e una s.a.s. possano avere tutti i soci illimitatamente responsabili rappresentati da s.p.a., s.r.l. e s.a.p.a., si presuppone che in tali casi siano società di capitali ad amministrare società di persone (salvo ricorrere alla controversa figura dell’amministratore non socio). Ciò ammesso nelle società di persone, non dovrebbero esserci insuperabili ostacoli per ammettere la società di capitali amministratrice di altra società di capitali. E vale la pena di precisare che, in forza di quanto stabilito dall’art. 47, § 1, reg. SE, la tradizionale tesi negativa provocherebbe 11 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia Uno spazio potrebbe agevolmente trovare, inoltre, il potere della minoranza qualificata di arricchire l’ordine del giorno di un’assemblea con punti ulteriori rispetto a quelli fissati dall’organo a cui compete la convocazione, sempre che si tratti di argomenti sui quali l’assemblea non debba deliberare per legge su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. In definitiva, qui la regola comunitaria irrobustirebbe una conclusione già sostenibile con l’argomento a fortiori interpretando estensivamente l’art. 2367 c.c. Maggiori difficoltà si hanno, invece, con le altre due norme richiamate. L’obbligo di informazione a carico dei gestori e a favore dei controllori con periodicità almeno trimestrale è in realtà espressamente previsto per le s.p.a. quotate dall’art. 150 t.u.f.: la sua mancata riproduzione per le s.p.a. non quotate davvero suona come una intenzionale astensione del legislatore dal voler cadenzare con ritmi imposti i flussi informativi tra gli organi di gestione e di controllo, rimettendone la scelta all’autonomia statutaria. Quanto alla possibilità per il consiglio di sorveglianza di nominare propri componenti quali membri del consiglio di gestione, nessuna disposizione lo impedisce16, ma la conseguenza - in forza dell’art. 2409-duodecies, comma non già una differenza di trattamento tra la s.p.a. e la SE, ma – e ciò è ben più grave nella prospettiva della specifica concorrenza tra ordinamenti innescata dall’intervento comunitario in esame - tra la SE con sede in Italia e quella con sede, ad esempio, in Olanda o in Gran Bretagna, in quanto qui il Regolamento fa salvo l’eventuale divieto disposto dal diritto interno per le s.p.a. locali. 16 La legge vieta che i componenti del consiglio di gestione siano nominati consiglieri di sorveglianza (artt. 2409novies, comma 4, c.c.), ma non il contrario. 12 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia 10, c.c. – non può che essere la decadenza (e non già la semplice sospensione) del nominato dalla carica di consigliere di sorveglianza. Ciononostante è legittimo concludere che il ponte di comunicazione aperto dal legislatore comunitario tra la SE e le società azionarie di diritto interno può essere proficuamente percorso – almeno per quanto concerne la s.p.a. italiana – anche nella direzione opposta a quella originariamente pensata: non solo dalla s.p.a. alla SE, per completarne la disciplina ove mancante, ma pure dalla SE alla s.p.a., per rettamente interpretare e meglio comprendere alcuni aspetti innovativi introdotti dalla riforma societaria, sullo sfondo di un opportuno trattamento non discriminatorio di modelli azionari concorrenziali. 3. Il gioco dell’arcipelago Viene ora il momento di occuparsi della disciplina della SE e degli ostacoli che si incontrano nell’attraversare quel ponte di comunicazione nel senso di marcia indicato dall’art. 9 reg. SE. In effetti, la situazione della SE e di coloro che vi faranno ricorso si presta ad essere metaforicamente raffigurata come quella di chi per gioco o 13 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia scommessa17 vada a vivere su di un’isola centrale sulla quale esiste soltanto una parte delle risorse necessarie a sopravvivere, dovendosi per il resto approvvigionare presso altre quindici isole disposte intorno e raggiungibili con ponti di collegamento. Il gioco prevede che non si possa fare shopping a piacere con lo scegliere per ogni necessità non soddisfatta sull’isola centrale la diversa isola che la soddisfa nel miglior modo e al minor prezzo: l’approvvigionamento si deve fare per intero su di una sola delle quindici isole periferiche e lì a tal fine va tenuta aperta una capanna. Nel corso del gioco si può cambiare l’isola fornitrice, ed anzi per il trasferimento si viene attrezzati con un ottimo vascello, ma il viaggio richiede anche favorevoli condizioni meteorologiche e un attento esame delle carte nautiche. La metafora del “gioco dell’arcipelago” mette in evidenza l’aspetto che ha maggiormente attirato l’attenzione dei commentatori della SE: il tentativo o il risultato di favorire la creazione di un vero mercato delle regole societarie a somiglianza di quello da tempo esistente negli Stati Uniti d’America. I protagonisti del gioco (le SE, le società che le costituiscono e i loro soci) tenderanno a mettere la “capanna” (la sede e l’amministrazione centrale della SE) nelle “isole periferiche” (i singoli Stati membri) che assicurano complessivamente migliori condizioni di offerta delle “risorse di cui è sprovvista l’isola centrale” (le regole non date a livello comunitario e non delegate all’autonomia statutaria dallo stesso Regolamento sulla SE). 17 Nelle intenzioni di chi l’ha inventato non si dovrebbe trattare di un gioco “a somma zero”, cioè di un gioco in cui l’ammontare delle vincite (di alcuni) equivale all’ammontare delle perdite (di altri). 14 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia Assecondando tale tendenza, per incrementare l’edilizia di capanne sul proprio territorio (cioè per attrarre capitali), tutte le isole periferiche in concorrenza tra loro saranno portate a migliorare e rendere più appetibile la propria offerta18. Ciò che ancora non risulta chiaro – e difficilmente lo sarà prima del decorso di un adeguato periodo di prova e rodaggio – è se costituiscano seri limiti al pieno svolgimento del gioco la costruzione delle capanne e la perigliosità dei viaggi di trasferimento da un’isola all’altra: fuor di metafora, si tratta di capire quanto sarà complicato porre nello Stato prescelto non solo la sede legale ma anche l’amministrazione centrale della SE e quali ostacoli, connessi alle normative non toccate dal Regolamento19, potranno poi frapporsi in modo significativo ai successivi trasferimenti, in ambito comunitario, di sede e amministrazione centrale20. Inoltre nemmeno risulta 18 Cfr., ad esempio, F. BLANQUET, La Società europea: uno strumento utile, in Lo Statuto della Nuova Società Europea, cit., p. 42 s.; L. ENRIQUES, op. cit., p. 388 ss.; M. MIOLA, op. cit., p. 348. V’è chi prevede che la competizione porterà, nelle materie non regolate dall’alto attraverso direttive, spesso rimaste a livello di proposta (come la quinta), ad una armonizzazione dal basso: così M. MENJUCQ, La société européenne (réglement CE n° 2157/2001 et directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001), in Revue des Sociétés, 2002, p. 246. In generale, sulla dialettica tra armonizzazione e concorrenza tra ordinamenti nel diritto societario comunitario, cfr. G.B. PORTALE, “Armonizzazione” e “concorrenza” tra ordinamenti nel diritto societario europeo, in Armonie e disarmonie nel diritto comunitario delle società di capitali a cura di G.F. Campobasso, Giuffrè, 2003, passim. 19 Il ventesimo considerando cita a titolo esemplificativo i settori del diritto tributario, del diritto della concorrenza, del diritto della proprietà intellettuale e del diritto fallimentare: sui problemi derivanti dai settori non regolati alla costituzione e al trasferimento della sede della SE cfr. J. DORMAN STOREY, The European Company Statute: The Vision v. the Reality and the Challenges Lying Ahead, in LLC Company Law, 2002 (nonché in in http://www.juridix.net/eu_soc/essay3_se.htm), passim; per le prime considerazioni sulla fiscalità della SE cfr. F. BLANQUET, op. cit., p. 40 ss.; L. KLOSTER, Societas Europea und europaeische Unternehmenszusammenschluesse, in Europaeische Zeitschrift fuer Wirtschaftsrecht, 2003, p. 297 ss. 20 Per una valutazione critica di entrambi i punti, giudicati come fortemente limitativi della libertà di stabilimento e comunque tali da evitare un “effetto Delaware” (cioè una fuga in massa verso uno specifico Stato giudicato più confacente alle imprese o a chi le controlla), cfr. J. DUHAMEL, Does the European company contribute to freedom of movement of companies? Should it? Are other approaches better? How can they be brought about?, in European Company Law, 2002 (anche in http://www.juridix.net/eu_soc/movement_se.htm), cap. 3. In senso opposto, pur 15 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia chiaro se la innescata concorrenza tra ordinamenti avrà effetti sostanzialmente positivi per la generalità delle imprese e dei relativi stakeholders ovvero se particolarmente gli interessi di questi ultimi verranno pregiudicati in quanto la concorrenza sarà giocata “al ribasso” in materie delicate, come capitale, finanziamenti e strumenti di rischio e di debito, ricorso pubblico al risparmio, gruppi e tutela dei terzi e delle minoranze, in cui le regole comunitarie o sono del tutto assenti o sono limitate alle opzioni contenute nelle direttive21. Un punto, peraltro, sembra certo. Il mercato delle regole e la competizione tra ordinamenti presuppongono, e insieme stimolano, il ricorso alla SE; ma quest’ultimo, a sua volta, presuppone la certezza della disciplina applicabile. Un inadeguato livello di certezza nella ricostruzione della normativa appropriata alla struttura organizzativa e alle vicende costitutive, modificative e dissolutive della SE si tradurrebbe nel rifiuto della forma societaria in discorso da parte delle imprese ovvero nel suo uso limitato e strumentale alla realizzazione di fusioni e trasferimenti di sede escludendo l’effetto Delaware, L. ENRIQUES, Capitale, azioni e finanziamento della Società europea: quando meno è meglio, in Riv. soc., 2003, p. 388 ss. Giudica la situazione europea come intermedia tra quella degli USA, caratterizzata da una competizione spinta, e quella del Canada, al contrario alquanto bloccata, I. KWAN, The Jurisdiction Competition and the European Company, in http://www.juridix.net/eu_soc/essay4_se.htm, passim. 21 Ottimistiche le previsioni di E.A. STOREY III, Does the European company provide an opportunity for jurisdictional competition and is this/would this be desirable?, in LLC Company Law, 2002 (anche in http://www.juridix.net/eu_soc/essay5_se.htm), passim, il quale fonda le proprie conclusioni sulle notevoli differenze ravvisabili sul piano giuridico, economico e sociologico tra il sistema europeo e il sistema americano. I. KWAN, op.cit., p. 10, ritiene giustamente che, aumentando il livello di armonizzazione europea delle regole societarie, si indirizza la “corsa” verso l’alto, cioè verso la massima efficienza. 16 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia transfrontalieri22, seguito – non appena possibile – da trasformazione in società azionaria di diritto interno23. Si comprende, dunque, quanto importante sia, perché il gioco dell’arcipelago venga iniziato e continuato proficuamente, che il giocatore abbia chiaro dove rinvenire le risorse per la sua sopravvivenza e che egli possa percorrere agevolmente, o almeno senza rilevanti ostacoli, i ponti di collegamento che portano dal centro alla periferia tutte le volte che ciò si renda necessario. In altre parole, nella SE, in quanto struttura societaria di diritto “misto”, comunitario e interno, apprezzabile quale “tipo generale incompleto” di stampo comunitario da concretizzarsi nei “tipi specifici” derivanti dal completamento realizzato dalle varie normative nazionali24, 22 Sottolineano le opportunità concesse dal reg. SE come rimedio al fallimento della proposta, sinora non approvata, di decima direttiva sulle fusioni transfrontaliere, tra gli altri, F. AMBROSIANI, op. cit., p. 1351 ss.; L. IDOT, Un événement: le statut de la société européenne enfin adopté, in Europe (Juris Classeur), 2002, p. 19; M. MIOLA, op. cit., p. 349 ss. Per quanto ai trasferimenti di sede transfrontalieri, v’è da dire che i noti casi Centros e Ueberseering (al riguardo cfr., per tutti, T. BALLARINO, Il diritto societario europeo, in Lo Statuto della Nuova Società Europea, cit., p. 20 ss.; S.M. CARBONE, op. cit., p. 134 ss.) ne hanno attenuato assai la rilevanza, ponendo semmai il problema del coordinamento tra le posizioni sostenute dalla recente giurisprudenza della Corte di Giustizia in tema di libertà di stabilimento e le regole in materia di sede e amministrazione centrale e loro trasferimento fatte proprie dal reg. SE: v., ad esempio, C. TEICHMANN, Minderheitenschutz bei Gruendung und Sitzverlegung der SE, in Zeitschrift fuer Unternehmens- und Gesellschaftsrecht, 2003, p. 399 s. 23 Il procedimento è regolato dall’art. 66 reg. SE e la decisione non può essere adottata prima che siano decorsi due anni dalla costituzione della SE e che siano approvati i primi due conti annuali. Sul pericolo che la SE venga adoperata in funzione elusiva delle regole sulla partecipazione dei lavoratori degli ordinamenti – come la Germania - che la impongono, attraverso la posizione della sede in Paesi che non contengono quelle regole e la successiva trasformazione della SE in società azionaria locale, mancando una norma che imponga il mantenimento di quei diritti, cfr. F. KUEBLER, Leitungsstrukturen der Aktiengesellschaft und die Umsetzung des SE-Statuts, in Zeitschrift fuer das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht, 2003, p. 227 ss., pur ritenendo che gli ostacoli frapposti alla costituzione e alla successiva trasformazione della SE non fanno prevedere un esodo collettivo delle tedesche AG in ordinamenti più laschi in materia di coinvolgimento dei lavoratori. 24 E’ comune – soprattutto tra gli autori di lingua tedesca – l’osservazione che la SE si risolve in quindici diversi tipi societari, tanti quanti sono gli ordinamenti nazionali rientranti nella UE, cfr., tra i molti, K.J HOPT, Europaeische Aktiengesellschaft – per aspera ad astra?, in Europaeische Zeitschrift fuer Wirtschaftsrecht, 2002, p. 1; M. LUTTER, Europaeische Aktiengesellschaft. Rechtsfigur mit Zukunft?, in Betriebs-Berater, 2002, p. 1 s. Adde F. AMBROSIANI, op. cit., p. 1355 s.; M. MIOLA, op. cit., p. 336 s. Ciò è vero nel senso che non esisterà un tipo uniforme di SE, bensì un tipo con caratteristiche proprie in ogni Stato membro (così M. MENJUCQ, op. cit., p. 233). Resta fermo però, nella 17 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia assumono rilievo centrale l’interpretazione sistematica dell’art. 9 reg. SE e le connesse problematiche attinenti al riempimento delle lacune derivanti dall’accentuata incompletezza del Regolamento istitutivo. 4. Fonti comunitarie e interne di disciplina della SE: l’ordine dei livelli e la ripartizione delle competenze. Si inizi con la individuazione delle fonti da cui deriva la disciplina della SE. L’art. 9 ne indica tre: il Regolamento, lo statuto, nel senso di documento contenente i patti sociali della SE25, la legge del singolo Stato membro in cui la SE pone la sua sede26. Ma ne dimentica altre due, implicitamente richiamate dall’art. 1, § 4, reg. SE27: gli accordi con le rappresentanze dei lavoratori con consultazione, i quali si partecipazione, regola ecc.) il coinvolgimento degli stessi (informazione, nell’organizzazione societaria in conformità al disposto della direttiva 2001/86/CE e, in ipotesi di mancato perfezionamento di tali accordi, le “disposizioni di riferimento”, poste in allegato alla direttiva, che stabiliscono la misura minima di struttura organizzativa della società, un nucleo di base sottratto alla disponibilità dei legislatori nazionali, a cui spetta un compito di integrazione e completamento: donde la qualificazione di “tipo generale incompleto” (di diritto comunitario) sfociante in differenti “tipi specifici” (di diritto misto: comunitario e nazionale), sostenuta nel testo. 25 In senso ampio, anche inclusi elementi variabili non a seguito di modifica statutaria come i nomi dei primi amministratori e consiglieri di vigilanza: v. artt. 40, § 2, e 43, § 3, reg. SE. 26 L’art. 12 del progetto di Società Privata Europea (v. retro, nota 5), sfruttandone il carattere chiuso, stante il divieto di fare appello al pubblico risparmio e di emettere azioni al portatore (art. 2), tenta di lasciare come uniche fonti il regolamento istitutivo e lo statuto (purché non contrasti con il primo), espressamente sottraendo alle leggi nazionali ogni materia trattata nel Regolamento, ancorché priva di disciplina; ma non può fare a meno di introdurre un’eccezione generale costituita dai casi in cui il regolamento espressamente rinvia al diritto nazionale delle società. 27 Sulla incompletezza dell’art. 9 cfr. F. KUEBLER, op. cit., p. 224 s. 18 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia coinvolgimento dei lavoratori nella SE28. Tuttavia, mentre quelle indicate nell’art. 9 sono fonti indispensabili delle regole di disciplina, quelle riconducibili alla direttiva 2001/86/CE interessano necessariamente le sole SE la cui costituzione venga effettuata da almeno una società nella quale già sia presente una forma di partecipazione dei lavoratori agli organi sociali29, poiché negli altri casi non è imposta alcuna misura minima di coinvolgimento ed è improbabile – benché non escluso - che si addivenga ad accordi in merito. La ricostruzione dell’ordine gerarchico delle fonti obbliga ad inventariare una molteplicità di piani nei quali alcune fonti – in particolare: lo statuto e la legge nazionale – intervengono in più livelli a seconda del diverso rapporto che volta a volta si instaura con il vertice, rappresentato dal Regolamento, e reciprocamente tra loro. Al riguardo, analizzando l’art. 9 nel contesto delle altre norme regolamentari, possono svolgersi le seguenti osservazioni. a) In posizione di preminenza si trova il Regolamento30, il quale contiene: i) disposizioni inderogabili assolutamente, cioè non derogabili da qualsiasi fonte diversa da quella comunitaria; ii) disposizioni derogabili dallo statuto; iii) disposizioni di rinvio allo statuto o al legislatore nazionale per la 28 In realtà anche qui vi sarà una legge dello Stato membro che recepirà le disposizioni di riferimento, le quali peraltro hanno un contenuto talmente particolareggiato da potersi applicare direttamente anche in difetto di una legge interna di attuazione. In argomento cfr. M. HEINZE, Die Europaeische Aktiengesellschaft, in Zeitschrift fuer Unternehmens- und Gesellschaftsrecht, 2002, p. 80 ss.; F. RONFINI, op. cit., p. 75 ss. 29 E si superino le diverse soglie percentuali, circa il rapporto tra i lavoratori che già godevano di tali diritti e il numero complessivo dei lavoratori della SE, stabilite dall’art. 7, § 2, Dir. 2001/86/CE. 30 Sullo stesso piano del Regolamento si situa la Direttiva 2001/86/CE, nella parte in cui può dirsi direttamente prescrittiva nei confronti dei soggetti coinvolti nella SE. 19 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia creazione di regole non offerte dal legislatore comunitario o per la scelta tra, o introduzione di, regole già predisposte da quest’ultimo. La inderogabilità della disposizione regolamentare rappresenta il principio di fondo. Dall’art. 9 si deduce che non può porsi il problema se una data disposizione sia o no derogabile, poiché o ciò è espressamente previsto o altrimenti la norma non è disponibile né dallo statuto né dalla legge nazionale. Quest’ultima, infatti, oltre che quando espressamente richiamata, si applica solo per le materie non regolate e per gli aspetti a cui il Regolamento non si applica. Anzi, a ben vedere, mentre si riscontrano norme regolamentari che affermano la loro derogabilità da parte dello statuto, non sembrano esistere norme regolamentari che dichiarino una loro generica derogabilità da parte della legge nazionale: per quest’ultima si tratta sempre di rinvii o di autorizzazione alla introduzione di apposite norme dal contenuto determinato o almeno indirizzato dal Regolamento. Le disposizioni regolamentari devono essere integrate in primo luogo dai principi generali espressi nei considerando del Regolamento e, in quanto ciò si renda necessario, dai principi generali di diritto comunitario delle società31. Questi ultimi si rendono particolarmente utili nella copertura delle lacune in materie scarsamente disciplinate dal Regolamento, sottratte in gran parte all’autonomia privata e (almeno per ora) mancanti di normative 31 Non sembra che la rilevanza dei principi sopra indicati sia ostacolata da un loro mancato espresso richiamo nell’art. 9 reg. SE (a differenza di quanto fa l’art. 12 del progetto di regolamento sulla Società Privata Europea, che vi aggiunge anche, in ultima istanza, i principi generali comuni alle leggi nazionali non contrastanti con il regolamento). 20 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia interne dedicate: si pensi, per esempio, alla costituzione di SE Holding e alle preziose indicazioni rinvenibili sia da quanto disposto dallo stesso Regolamento per la vicina fattispecie della fusione sia dai principi elaborati nella Terza e nella Sesta Direttiva in materia societaria32. b) Al secondo livello si trovano le disposizioni statutarie espressamente e direttamente riconducibili al Regolamento: direttamente, nel senso che è lo stesso Regolamento a rimandare allo statuto, senza l’intermediazione del richiamo alle leggi nazionali che a loro volta danno spazio all’autonomia statutaria. Esse prevalgono sulle disposizioni inderogabili della legge locale, la quale pertanto non trova applicazione come se la materia fosse regolata dal legislatore comunitario. Peraltro, in via di eccezione, non mancano casi in cui il Regolamento, nel rinviare direttamente allo statuto, ne delimita gli spazi di autonomia nell’ambito dei confini stabiliti dal diritto societario interno al singolo Stato in cui la SE ha sede33. E vi è persino un caso nel quale, assegnandosi allo 32 Cfr., a tal riguardo, K. OPLUSTIL, Selected problems concerning formation of a holding SE (societas europea), in German Law Journal, 2003, p. 108 ss., sulle orme di C. TEICHMANN, Die Einfuehrung der Europaeischen Aktiengesellschaft. Grundlagen der Ergaenzung des europaeischen Statuts durch den deutschen Gesetzgeber, in Zeitschrift fuer Unternehmens- und Gesellschaftsrecht, 2002, pp. 383 e 416 (del quale v. anche Minderheitenschutz, cit., p. 387 ss.), e di J. NEUN, in M.R. THEISEN/M. WENZ, Europaeische Aktiengesellschaft. Recht, Steuern und Betriebswirtschaft der Societas Europaea, Stoccard in Zeitschrift fuer Unternehmens- und Gesellschaftsrecht, 2003, pp. 66 ss. e 139. 33 Per l’art. 47, § 1, lo statuto può prevedere la nomina di società o entità giuridiche quali membri degli organi di direzione e vigilanza, salvo che sia diversamente disposto dalla legge interna per le locali società azionarie. La stessa riserva ripropone il § 3 dell’art. 47, nell’autorizzare lo statuto a fissare condizioni particolari di eleggibilità per i membri che rappresentano gli azionisti. Inoltre l’art. 59, § 1, nel fissare per le modifiche statutarie il quorum deliberativo assembleare dei due terzi dei voti espressi, fa salva la più elevata maggioranza (prevista o) permessa per le s.p.a. locali: dunque, l’autonomia statutaria è qui concessa dal Regolamento che ne delimita i confini in parte in via diretta (solo in aumento del quorum) e in parte mediante relatio al diritto societario interno, nella misura in cui questo la ammette. 21 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia statuto un ruolo di supplenza delle eventuali carenze della legislazione nazionale (oltre che di quella comunitaria), l’autonomia statutaria sussiste soltanto in difetto di regole normative emanate dal singolo Stato membro34. Va da sé che in tali ipotesi, benché si rimanga nell’ambito di un’autonomia statutaria direttamente riconducibile al Regolamento, si scende di livello gerarchico, in quanto per definizione le disposizioni statutarie che ne sono frutto non possono qui prevalere sulle disposizioni inderogabili della legge locale. Ancora, le non numerose (poco più di una decina) norme regolamentari che fanno espresso e diretto riferimento allo statuto talora, il più delle volte, consentono, talaltra impongono, l’uso dei poteri di autonomia: si può distinguere, allora, un’autonomia statutaria facoltativa, ad esercizio libero (nell’an e nel quomodo), ed una imposta (nell’an, ma libera – almeno in dati limiti – nel quomodo). La distinzione è affidata sia alla lettera sia allo scopo della singola norma regolamentare. La lettera segnala l’autonomia statutaria facoltativa con incisi che fanno salva una diversa disposizione statutaria35 o con l’uso del verbo “potere” seguito dal verbo di azione 34 Così fa l’art. 56, nel demandare allo statuto – in difetto di apposite norme interne - la determinazione delle procedure e dei termini relativi alla richiesta della minoranza qualificata di mettere nuovi punti all’ordine del giorno di un’assemblea generale. 35 Si vedano, ad esempio, gli artt. 46, § 2 (restrizioni statutarie alla rieleggibilità dei membri degli organi), e 50, §§ 1 e 2 (clausole statutarie sulle maggioranze necessarie per le decisioni degli organi di gestione e controllo e sulle regole anti-stallo). 22 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia all’infinito36, mentre quella imposta viene segnalata con l’uso del verbo di azione al presente37 o con altri espedienti letterali38. Fermarsi all’interpretazione puramente letterale, però, potrebbe non bastare. La tecnica utilizzata porterebbe, ad esempio, a ritenere che in base alle espressioni presenti negli artt. 40, § 2, e 43, § 3, per i quali i primi membri degli organi di vigilanza e di amministrazione “possono essere designati dallo statuto della SE”, sia possibile costituire SE acefale e non operative, fino a che la prima assemblea, successiva alla costituzione, non abbia nominato i membri degli organi (e, in ipotesi di sistema dualistico, fino a che i membri dell’organo di vigilanza, così nominati, non abbiano a loro volta nominato i direttori). L’interpretazione letterale, piuttosto balzana, in realtà si presta ad essere rettificata, considerando i diversi modi di costituzione della SE. Nella costituzione per trasformazione nulla vieta che la società azionaria, anche nella nuova veste di SE, mantenga la stessa struttura organizzativa e gli stessi componenti degli organi che 36 Ad esempio, lo statuto “può prevedere” che una società sia membro di un organo (art. 47, § 1) , “può fissare” condizioni particolari di eleggibilità (art. 47, § 3), “può prevedere” una percentuale inferiore al 10% del capitale sottoscritto per la convocazione dell’assemblea o per l’aggiunta di punti all’ordine del giorno (artt. 55, § 1, e 56). 37 Ad esempio, lo statuto “stabilisce” il numero dei membri degli organi o le regole per determinarlo (artt. 39, § 4, 40, § 3, e 43, § 2); le procedure e i termini per l’aggiunta di punti all’ordine del giorno su richiesta della minoranza “sono stabilititi” (dalla legislazione nazionale o in mancanza) dallo statuto (art. 56) 38 Così l’art. 38, nell’enunciare l’alternativa tra sistema dualistico e monistico, aggiunge l’espressione “a seconda della scelta adottata dallo statuto”: questa espressione da un lato obbliga il legislatore nazionale a non impedire alcuna delle opzioni suddette alle SE costituite sul proprio territorio, se del caso emanando le opportune regole di complemento ove uno dei due sistemi fosse sconosciuto a quel determinato ordinamento (cfr., ad esempio, F. KUEBLER, op. cit., p. 224); e dall’altro impone allo statuto di effettuare una scelta in merito, non potendosi ivi prevedere entrambi i sistemi con criteri che permettano di variare la struttura di governance senza passare per una modifica statutaria. E da ciò, anche in ordine a quanto precedentemente osservato circa il trattamento non ingiustificatamente diverso da riservare alla SE in rapporto alla società azionaria locale, può trarsi un buon argomento per affermare lo stesso principio nella nostra s.p.a. pur nel difetto di una norma interna altrettanto chiara al riguardo (ma ricorrendo le ragioni sostanziali che sorreggono quel principio). 23 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia precedentemente aveva: nessuna designazione vi sarà allora né nello statuto né altrove. Nella costituzione per fusione può darsi che l’indicazione delle cariche, che non è una voce del progetto, non sia contenuta nello statuto: ma allora dovrà essere contenuta nell’atto di fusione conclusivo del procedimento. Viceversa, nella costituzione di SE affiliata, ove si fa rinvio alle norme nazionali sulla costituzione di s.p.a., le cariche non potranno non essere designate nello statuto, con ciò intendendosi il documento solitamente articolato in atto costitutivo e statuto in senso stretto. In definitiva, è da ritenersi obbligatoria la nomina delle prime cariche da parte dello statuto tutte le volte che non sia possibile in altro modo assicurare sin dall’inizio il funzionamento degli organi della neocostituita SE39. Per converso, l’art. 48, § 1, nel prevedere che lo statuto “precisa le categorie di operazioni soggette ad autorizzazione concessa all’organo di direzione dall’organo di vigilanza, nel sistema dualistico, o ad esplicita decisione dell’organo di amministrazione, nel sistema dualistico”, sembrerebbe imporre allo statuto una elencazione di operazioni da autorizzare in un caso o da prendere collegialmente (escludendosene la delega) nell’altro caso40. Peraltro, il rinvio totale all’autonomia statutaria per determinare tali operazioni svuota di significato l’apparente imposizione. Non si potrebbe, infatti, reputare contra legem la fissazione di 39 E ciò rappresenta il criterio da seguire anche nella costituzione della SE Holding. Al legislatore nazionale è data la possibilità – che sarebbe opportuno non cogliere, lasciando ampio spazio all’autonomia privata - di predeterminare le categorie di operazioni rilevanti ovvero, nel sistema dualistico, di attribuire all’organo di vigilanza il potere di individuare tali categorie. 40 24 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia condizioni ed elementi di identificazione della “categoria di operazioni” – perché ricorrano gli estremi dell’autorizzazione dell’organo di vigilanza o della deliberazione necessariamente collegiale del consiglio di amministrazione – talmente improbabili, purché possibili, da non potersi in concreto pressoché mai verificare: per esempio, attraverso la determinazione del valore delle operazioni in misura stratosferica. Meglio sarebbe allora ritenere che la lettera della norma sia qui da spiegarsi, in base alle vicende storiche che ne hanno accompagnato la nascita41, come ripiego al fallito tentativo di precisare in modo inderogabile nello stesso Regolamento le categorie di operazioni in oggetto, e che la maturata scelta finale operi nel senso della più ampia libertà al riguardo, dando spazio a quella che si è sopra denominata autonomia statutaria facoltativa. c) Al terzo livello si trovano le leggi dei singoli Stati membri specificamente dettate per le SE che hanno sede sul proprio territorio, in queste incluse sia quelle in vario senso riconducibili al Regolamento sia quelle da emanare in attuazione della direttiva 2001/86/CE sul coinvolgimento dei lavoratori. E’ sulle prime che vorrei soffermare l’attenzione. Tali leggi, secondo quanto si ricava dall’art. 9, possono occupare lo spazio lasciato libero dal Regolamento e, nei limiti sopra indicati, dallo 41 Sulle quali vicende cfr. M. MIOLA, op. cit., p. 356 s. 25 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia statuto42; in caso di contrasto con questi ultimi, esse devono essere disapplicate. Per contro, le stesse leggi prevalgono sulla normativa della s.p.a. locale e sulle disposizioni statutarie che da questa traggono fondamento, impedendone l’invocabilità nella SE. Qual è la loro funzione? In termini generali, come dichiara l’art. 68, si tratta di prendere “le disposizioni appropriate per assicurare un’attuazione efficace del…regolamento”, in linea con il ventiduesimo considerando che spiega il differimento dell’entrata in vigore del regolamento con la necessità che ciascuno Stato abbia il tempo (oltre che di recepire la direttiva sul coinvolgimento dei lavoratori) di instaurare “i meccanismi necessari a permettere la costituzione ed il funzionamento delle SE” con sede sul proprio territorio. Si spiega così perché vi siano norme regolamentari che obbligano i legislatori nazionali ad intervenire tempestivamente con apposite specifiche disposizioni la cui mancanza aprirebbe delicati problemi interpretativi: con soluzioni spazianti dalla impraticabilità di alcune modalità costitutive43 o di 42 E’ bene anticipare che tale spazio subisce una significativa restrizione ad opera del Regolamento mediante i rinvii specifici al diritto interno delle società azionarie, casi nei quali manca il potere del legislatore nazionale di dettare, per la sola SE, un’apposita diversa regola: v. infra, sub e). 43 Così, nel caso di mancata designazione dell’autorità competente ad effettuare i controlli di legittimità di cui agli artt. 25 e 26, in violazione di quanto prescritto dall’art. 68, § 2, si perde la possibilità di ricorrere alla costituzione per fusione, salvo che si ritenga di individuare comunque nel notaio l’autorità competente in applicazione analogica delle norme interne di attuazione della direttiva comunitaria in materia di fusione societaria là dove esse individuano nel notaio l’autorità di controllo della legittimità del procedimento di fusione (sul ruolo del notaio nella costituzione della SE cfr. G.A. RESCIO, La “Societas Europea” (SE), cit., p. 239 ss.; H. HECKSCHEN, Die Europaeische AG aus notarieller Sicht, in Deutsche Notar-Zeitung, 2003, p. 253 ss.). Con riguardo alla costituzione di SE Holding gli artt. 32, § 3, e 33, § 3, richiedono l’emanazione di regole di pubblicità del progetto e del soddisfacimento delle condizioni per la 26 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia successive importanti vicende44 alla inammissibilità della stessa costituzione di SE con sede nello Stato non ottemperante45; e con l’inevitabile conseguenza – ove non si arrivi alla conclusione più drastica, in effetti poco confacente agli intenti comunitari – di una netta perdita di capacità concorrenziale, in confronto con gli altri Stati membri, nell’attrarre sul proprio territorio le SE. Tuttavia, sia in tema di vicende costitutive e modificative sia in tema di struttura organizzativa, nel Regolamento si nota una presenza preponderante di rinvii ad apposite disposizioni emanabili dai legislatori nazionali in via del tutto facoltativa46. Si tratta di opzioni concesse ai singoli costituzione in linea con la direttiva 68/151/CEE; e ugualmente dispone per la pubblicità del progetto di trasformazione in SE l’art. 37, § 5 (nelle altre modalità costitutive la pubblicità è già assicurata dalle norme nazionali in tema di fusione e di costituzione di s.p.a., ma il legislatore nazionale dovrebbe comunque intervenire per assicurare il rispetto degli artt. 12, § 1, 13 e 28). L’inadempimento del legislatore nazionale, a causa del principio di tassatività dei fatti soggetti a pubblicità, difficilmente sarebbe rimediabile con lo strumento dell’analogia (pur ricorrendone i presupposti), integrato dal riferimento all’autorevole fonte comunitaria. Ne deriverebbe la perdita di quelle modalità costitutive mancanti di adeguata copertura pubblicitaria. 44 Ai fini del trasferimento di sede della SE in altro Stato membro l’art. 8, § 7, comma 1, prescrive l’emanazione di apposite norme di tutela dei creditori e dei titolari di altri diritti sorti prima della pubblicazione del progetto, anch’essa da regolarsi come in occasione della costituzione (artt. 8, § 2, e 13). L’inadempimento del legislatore nazionale, ove manchi – come in Italia - una disciplina del trasferimento transfrontaliero rispondente alle preoccupazioni del regolamento, dovrebbe provocare l’impossibilità per la SE ivi stabilita di trasferirsi in altro Stato membro. 45 Vi sarebbe da chiedersi se questa radicale conclusione non sia la logica conseguenza della mancata individuazione, richiesta dall’art. 68, § 2, dell’autorità competente a convocare l’assemblea nel caso previsto dall’art. 55 o se piuttosto si possa colmare la lacuna direttamente individuando quell’autorità nel tribunale in applicazione analogica dell’art. 2367, comma 2, c.c. (l’inottemperanza del legislatore nazionale all’art. 56, come si è già visto, è rimediabile dallo statuto della SE). Similmente, se si considera che l’art. 64, §§ 1 e 2, obbliga a emanare le disposizioni che portino la SE, che non abbia l’amministrazione centrale nello Stato in cui ha la sede, a regolarizzare entro un dato termine la propria posizione ovvero, in difetto, ad andare incontro a liquidazione, in ipotesi di inadempimento del legislatore nazionale (e al cospetto del rilievo dato nel Regolamento alla teoria della sede effettiva, cioè della coincidenza territoriale tra Stato della sede e dell’amministrazione centrale, pur con le deroghe connesse al ventitreesimo considerando), l’alternativa correrebbe – se non mi inganno - tra la conclusione radicale enunciata nel testo e l’integrazione di una causa di scioglimento (di diretta derivazione regolamentare) della SE comunque costituita al verificarsi dell’evento. 46 Cfr., ad esempio, gli artt. 8 (§§ 5, 7 e 14), 19, 24 (§ 2), 30, 31, 34, in relazione alle vicende; gli artt. 39 (§§ 1,2,3 e 4), 40 (§ 3), 41 (§ 3), 43 (§§ 1 e 2), 48 (§§ 1, comma 2, e 2), 50 (§ 3), 59 (§ 2), in relazione alla struttura. 27 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia Stati per dare norme alternative o parzialmente derogatorie rispetto a quelle elaborate dal Regolamento. La loro ratio, dunque, diversamente da quella sottesa al rinvio a norme nazionali di obbligatoria emanazione e all’attribuzione generale del potere di legiferare in materie totalmente o parzialmente non regolate in sede comunitaria (di cui all’art. 9), non consiste nella più efficace attuazione del Regolamento, anche se in definitiva si intende sempre agevolare la costituzione e il funzionamento delle SE. L’obiettivo principale immediato dei rinvii facoltativi, soprattutto di quelli relativi alla struttura organizzativa, è l’inserimento armonico delle SE tra i tipi societari azionari diffusi nei vari Stati membri, al fine di evitarne il rigetto a causa della eccessiva distanza – con le note incognite in punto di costi transattivi - rispetto ai tipi di diritto esclusivamente interno. Il legislatore nazionale è così, in molti casi, autorizzato ad allontanarsi in tutto o in parte dalla regola comunitaria per adottare la stessa regola o una regola più prossima a quella stabilita per la società azionaria di diritto interno. Ciò è palese in quei casi di rinvio nei quali l’unica possibilità concessa al legislatore nazionale è l’uniformazione al diritto interno della s.p.a.47. Ma la stessa ratio ricorre tutte le volte che il rinvio specifico a norma da emanarsi per la SE pare risolversi nella rimessione, alla valutazione del singolo legislatore nazionale, di una scelta opinabile in relazione alle diverse esperienze nazionali relative alla disciplina dei rapporti interni alle s.p.a.48. 47 Cfr. artt. 39 (§§ 1 e 2, comma 2), 43 (§ 1), 50 (§ 3), 56. Cfr. artt. 2 (§ 5), 8 (§§ 5 e 14), 19, 24 (§ 2), 30 (comma 2), 31 (§ 2, comma 2), 34, 37 (§ 8), 39 (§§ 3 e 4), 40 (§ 3), 41 (§ 3), 43 (§ 2), 48 (§§ 1, comma 2, e 2), 59 (§ 2). 48 28 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia Questa lettura potrebbe sembrare restrittiva a chi volesse spingere sul pedale dell’acceleratore della concorrenza tra ordinamenti e intendesse obiettare che, una volta concessa un’opzione, essa può essere sfruttata dal singolo Stato membro indipendentemente dal trattamento riservato alla s.p.a. locale, con politiche che vanno dalla protezione ad oltranza dei propri tipi nazionali all’attrazione disinvolta di SE sul proprio territorio. La replica a tale ipotetica obiezione riposa sui limiti generali che incontra il legislatore nazionale nel dettare apposite disposizioni sulla SE sia nelle materie non coperte dal Regolamento (ove l’intervento è ammesso anche in assenza di specifici rinvii, come si desume dall’art. 9), sia nelle materie regolamentate allorquando sussista l’opzione per una diversa regolamentazione49. A parte la necessità di rispettare comunque le direttive applicabili alle s.p.a. (art. 9, § 2), viene qui in considerazione il già richiamato principio di non discriminazione, enunciato dal quinto considerando (e riaffermato dall’art. 10): gli Stati membri sono tenuti a fare in modo che le disposizioni applicabili alla SE non ne comportino una differenza di trattamento ingiustificata (né restrizioni alla loro costituzione e al trasferimento della loro sede in altro Stato membro) rispetto alle società azionarie di diritto interno. Tale principio non è da intendersi come riferito esclusivamente ai pericoli di una discriminazione a danno della SE e a favore delle s.p.a. locali, 49 Il carattere davvero generale dei limiti di cui si va ad esporre non consente di riferirli solo al primo tipo di intervento e non anche al secondo. 29 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia come a prima vista parrebbe, ma come altresì comprensivo di un reciproco principio di non discriminazione a danno delle s.p.a. locali e a vantaggio delle SE costituende sul medesimo territorio. Lo si deduce dall’art. 69, norma programmatica che assegna un termine di cinque anni dall’entrata in vigore del Regolamento per stabilire l’opportunità di introdurre modifiche ad alcuni aspetti fondamentali dello stesso. Vi è inclusa (lett. d) la valutazione dell’opportunità di permettere in futuro che nelle leggi che uno Stato membro emana nell’esercizio delle competenze conferitegli dal regolamento (o per garantirne l’effettiva applicazione ad una SE) si possa ammettere che nello statuto della SE siano inserite disposizioni che da dette leggi si discostino o le integrino, “anche qualora tali disposizioni non fossero consentite nello statuto di una società per azioni con sede nello Stato membro in questione”. Ciò significa che per ora non è dato di attribuire alle SE, al di là di quanto direttamente preveda il Regolamento, uno spazio di autonomia (non solo minore, ma neanche) maggiore di quello riconosciuto alle s.p.a. locali. La concorrenza tra ordinamenti, beninteso, non viene meno: ma, almeno nella fase iniziale, essa si può giocare non sulle sole norme di complemento destinate alle SE e sopra una più ampia autonomia statutaria a queste ultime riconosciuta, bensì sulla totalità del sistema societario azionario realizzato dai singoli Stati membri. La SE diviene in tal modo un volano per il continuo aggiornamento competitivo delle norme sul diritto locale delle società azionarie, come di fatto è avvenuto per la nostra riforma societaria. 30 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia d) Al quarto livello si devono porre gli atti di autonomia privata direttamente autorizzati da leggi interne (a loro volta autorizzate dalle disposizioni del Regolamento e della Direttiva concernenti la SE) specificamente destinate alle SE: gli accordi sul coinvolgimento dei lavoratori e le disposizioni statutarie ammesse per le sole SE. Questo livello, non esplicitamente menzionato nell’art. 9, si giustifica per il fatto che senza alcun dubbio le regole così create prevalgono sulle norme inderogabili destinate genericamente alle s.p.a. di diritto interno. Tuttavia, se risulta corretta la suesposta ricostruzione dei margini di intervento del legislatore nazionale nella elaborazione di norme apposite per la SE, il presente livello andrebbe ristretto, in buona sostanza, ai soli accordi sul coinvolgimento dei lavoratori, non potendosi per ora accordare alla SE, con leggi interne, spazi di autonomia non concessi alla s.p.a. (salvo, naturalmente, che tali spazi si leghino ad aspetti non ricorrenti nella s.p.a.). e) Al quinto livello si pongono le leggi dei singoli Stati membri destinate alle s.p.a. di diritto interno, le quali comprendono anche quelle emanate in funzione della natura dell’attività svolta dalla società (art. 9, § 3). A rigore bisognerebbe limitare questo livello alle sole disposizioni inderogabili, poiché soltanto queste prevalgono sulle disposizioni statutarie consentite dal diritto interno che, per esplicita indicazione dell’art. 9, rappresentano un livello inferiore. In realtà è ovvio che le osservazioni che seguono valgono 31 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia anche per le disposizioni derogabili nella misura in cui esse non vengano effettivamente disapplicate dal singolo statuto di SE. Come per le leggi appositamente dedicate alla SE, anche l’applicazione delle leggi destinate alla s.p.a. locale può fondarsi o su specifiche disposizioni di rinvio contenute nel Regolamento o sulla norma generale di chiusura, contenuta nell’art. 9, per la quale tale fonte concerne le materie non disciplinate dal Regolamento ovvero gli aspetti non regolati di una materia parzialmente disciplinata dal Regolamento50. Tuttavia, mentre per le leggi appositamente dedicate alla SE il rinvio specifico si giustifica con la necessità di emanare alcune indispensabili regole di complemento (non già rinvenibili negli ordinamenti locali) ovvero con l’opportunità di rimettere al legislatore nazionale la scelta se disapplicare alcune norme regolamentari a carattere non “strategico”, ove giudicate troppo distanti dal diritto locale e motivo di un eventuale rifiuto del ricorso alla SE, il rinvio specifico al diritto della s.p.a. obbedisce alla finalità di uniformare coattivamente, in selezionati segmenti di disciplina, il diritto della SE al diritto della s.p.a. del luogo in cui la SE colloca la propria sede. Più analiticamente, le norme regolamentari che prevedono un rinvio specifico al diritto della s.p.a. locale sono divisibili in tre gruppi, a seconda che si preoccupino di: 50 Il rinvio a disposizioni societari locali, in aggiunta, potrà essere contenuto anche in leggi nazionali specificamente dedicate alla SE. 32 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia i) uniformare, senza possibilità contrarie, la portata di una norma regolamentare a quella corrispondente di diritto interno della s.p.a.51; ii) restringere uno spazio di libertà concesso dal Regolamento allo statuto della SE nei limiti di quanto consentito dal diritto interno della s.p.a.52; iii) evidenziare la mancanza di una disciplina comunitaria per un intero settore o per parte rilevante dello stesso con conseguente applicabilità della disciplina prevista dal diritto interno per la s.p.a., proprio allo scopo di escludere che una diversa disciplina possa essere appositamente dettata per la SE dal legislatore nazionale53. La identificazione della descritta finalità di “uniformazione coattiva” al diritto nazionale della s.p.a. si fonda sulla duplice notazione che, da un lato, nelle norme di rinvio che vi rientrano non si fa mai riferimento alla possibilità per il legislatore nazionale di dettare regole apposite per la SE, e che, dall’altro, il mero richiamo dei diritti nazionali per singoli settori 51 Cfr.: in tema di gestione e controllo, gli artt. 47 (§§ 2, lett. a, e 4) e 49; in tema di assemblea, gli artt. 54 (§§ 1 e 2), 55 (§§ 1 e 3), 56, 57, 59 (§ 1); in tema di capitale minimo, l’art. 4 (§ 3); in tema di fusione semplificata, l’art. 31 (§§ 1 e 2, comma 1). 52 Cfr. l’art. 47, § 1, comma 1 (nomina di enti come membri di organi), e § 3 (introduzione statutaria di condizioni di eleggibilità alle cariche sociali). 53 Cfr. l’art. 3, § 2, per quanto alla SE unipersonale; l’art. 5, per la disciplina del capitale, delle azioni, delle obbligazioni e altri titoli assimilabili; l’art. 15, § 1, per quanto alla costituzione della SE; gli artt. 18, 24, § 1, e 25, § 1, in tema di fusione; l’art. 36, in ordine alla costituzione di SE affiliata; gli artt. 52 e 53, in ordine alle competenze, all’organizzazione, allo svolgimento e al voto in assemblea; gli artt. 61 e 62, per la redazione dei conti annuali e consolidati, loro controllo e pubblicità; l’art. 63, per scioglimento, liquidazione, insolvenza, cessazione dei pagamenti e procedure analoghe. A ciò si aggiungano i considerando nn. 12 (rinvio alle leggi nazionali sulla s.p.a. che fa ricorso pubblico al risparmio e alla transazione di titoli), 15, 16 e 17 (rinvio alle leggi nazionali della controllata e della controllante per l’applicazione delle regole sui gruppi, in linea con le regole di diritto internazionale privato), nonché 18 (rinvio alle sanzioni vigenti per le s.p.a. in caso di infrazioni alle corrispondenti norme stabilite dal Regolamento). 33 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia sprovvisti di regolamentazione comunitaria sarebbe totalmente inutile a fronte del rinvio generale agli ordinamenti locali delle società azionarie contenuto, a mo’ di chiusura, nell’art. 9, § 1, lett. c, punto ii, se non comportasse il voluto effetto di impedire, in quei settori, una produzione normativa nazionale ad hoc. Si impone allora la duplice conclusione che, solo là dove non vi sia un rinvio specifico al diritto della s.p.a., il legislatore nazionale possa intervenire a regolamentare la materia (entro i limiti generali sopra enunciati); e che, solo là dove manchino tanto un rinvio specifico al diritto della s.p.a. quanto una regola nazionale specificamente dettata per la SE, venga in considerazione il rinvio generico e residuale al diritto societario interno contenuto nell’art. 9. f) Al sesto livello si collocano le disposizioni statutarie consentite dal diritto interno della s.p.a., ed ovviamente non contrastanti con le fonti sovraordinate. Esse presuppongono che si verta in una materia per la quale, in forza di un rinvio specifico o dell’applicazione residuale sopra esaminata, si renda applicabile la normativa della s.p.a., la quale accordi spazi di autonomia. Dati i molteplici rinvii riscontrati, non è azzardato ritenere che l’ampiezza della autonomia statutaria interna, riflettendosi in corrispondente ampiezza dell’autonomia statutaria della SE, sia un fattore competitivo fondamentale 34 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia nel “gioco dell’arcipelago”; e ciò contribuisce a dar forza a quegli orientamenti interpretativi della nostra riforma societaria tendenti a dare il maggior spazio possibile alla regolamentazione contrattuale dei rapporti sociali. g) Al settimo ed ultimo livello si situano le disposizioni derogabili, ma in concreto non derogate, del diritto interno della s.p.a. Anch’esse presuppongono che si verta in una materia per la quale, in forza di un rinvio specifico o dell’applicazione residuale sopra esaminata, si rendano applicabili le norme della s.p.a.: ma con l’ulteriore presupposto che l’autonomia statutaria, pur concessa, non venga sfruttata, sì da lasciar posto alle regole dispositive o suppletive di legge. 5. “Uniformismo” e “localismo” nella individuazione delle “materie” e degli “aspetti” regolati. Il sistema architettato è indubbiamente complesso, ma all’uomo (e all’imprenditore) moderno è familiare la complessità: essa non spaventa, se la si può affrontare in modo ordinato e con adeguati strumenti di orientamento. Come si diceva poco fa, non importa quanti ponti di comunicazione bisogna percorrere; importante è poterli percorrere senza ostacoli e ben sapendo chi è in grado di fornire, e quindi dove trovare, ciò di cui si ha bisogno. 35 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia Il principale problema generale, che sotto il profilo dei rapporti tra diritto comunitario e diritto interno, può intravedersi già in questa fase di attesa, precedente all’emanazione delle leggi dei singoli Stati membri concernenti le SE che avranno sede sul proprio territorio, consiste nella interpretazione della lettera c) dell’art. 9, § 1: là dove si circoscrive l’area di rilevanza della normativa nazionale - quella apposita per la SE e, in difetto, quella destinata alla s.p.a. - con riguardo alle “materie non disciplinate dal presente regolamento” e, “qualora una materia lo sia parzialmente”, con riguardo agli “aspetti ai quali non si applica il presente regolamento”. A prima vista l’interpretazione pare agevole. Si lascia spazio al legislatore nazionale sia negli argomenti sistematici nei quali il Regolamento omette di dare una qualsiasi disciplina (le “materie”) – per esempio: i gruppi, le azioni e obbligazioni, le operazioni sul capitale, lo scioglimento e la liquidazione, la costituzione di SE affiliate, ecc. – sia in particolari frammenti, privi di regolamentazione, di più vasti argomenti sistematici solo parzialmente o non compiutamente regolati (gli “aspetti”). Data la limitata quantità di articoli e norme dettate dal Regolamento, anche un superficiale confronto fra le materie dagli stessi regolate e le corrispondenti materie regolate nelle società azionarie di diritto interno fa notare come in tutte le materie affrontate ex professo dal Regolamento, 36 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia dalle vicende costitutive alla struttura organizzativa, vi siano numerosi aspetti rimasti privi di disciplina54. Non sembra che sulla individuazione delle materie non regolate (anche grazie ai rinvii specifici al diritto locale della s.p.a.) possano sorgere dubbi interpretativi. Invece per la individuazione degli aspetti non disciplinati si può già ora anticipare che non mancheranno contrasti di vedute. A parte i dissensi originati da motivi del tutto contingenti, come l’ambiguità di redazione di una singola norma regolamentare, si potrà registrare la contrapposizione tra due orientamenti di fondo: uno – che si potrebbe denominare “uniformista” – tendente sin dall’inizio alla valorizzazione estrema del dettato del Regolamento, sì da espandere al massimo la portata di ogni singola disposizione comunitaria, con l’effetto di ridurre il più possibile lo spazio di movimento del legislatore nazionale; l’altro – che si potrebbe definire “localista” – portato ad optare, al contrario, per interpretazioni restrittive della fonte di disciplina di primo livello, al fine di consentire più ampi margini di manovra ai singoli Stati. L’anima composita della SE si presta ad operazioni interpretative finalizzate, secondo i diversi obiettivi perseguiti, ad aumentarne la componente comunitaria o, viceversa, nazionale. 54 Lo nota anche M. MENJUCQ, op. cit., p. 239, ravvisandovi lacune da colmare attraverso il diritto nazionale relativo alle società anonime. 37 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia Non v’è da credere che una di queste due impostazioni sia a priori migliore dell’altra: la prima, perché più in linea con le istanze unificatrici che una vera SE aspira (e l’originale SE aspirava) a soddisfare o perché idonea a diminuire il numero delle varianti nazionali di singoli aspetti di disciplina; la seconda, perché più efficace nello spirito della concorrenza tra ordinamenti o in grado di accrescere le probabilità di buona accoglienza della SE sui vari territori nazionali. Molto meglio sarebbe il riuscire a valutare la meritevolezza degli obiettivi di volta in volta perseguiti, nel loro rapporto con quelli avuti di mira dal legislatore comunitario, attraverso la proposta interpretativa di segno estensivo o restrittivo. Anche se si ha l’impressione che l’accentuata incompletezza del Regolamento finirà per spingere gli interpreti più spesso verso impostazioni di tipo “localista”, cercando a valle soluzioni ed equilibri mancanti o insoddisfacenti al più alto livello. Per esemplificare e meglio comprendere la gravità e la concretezza del problema, si ipotizzi che il legislatore italiano ritenga opportuno consentire anche alla SE con sede sul proprio territorio, così come avviene per la s.p.a., la possibilità di scegliere il nostro modello tradizionale in alternativa al modello dualistico in senso stretto e al modello monistico. Tale opportunità può essere colta in forza dell’art. 39, § 2, comma 2: uno Stato membro può (stabilire o) “permettere che lo statuto preveda che il membro o i membri dell’organo di direzione siano nominati e revocati dall’assemblea generale alle stesse condizioni previste per le società per azioni”. Tuttavia occorre 38 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia chiedersi se ciò sia sufficiente per potersi configurare un modello alternativo di SE “italiana” nella quale l’organo di vigilanza sia sostanzialmente assimilabile al collegio sindacale. V’è chi lo nega decisamente55; e v’è chi invece lo ammette, ma sottolineando che il sistema tradizionale italiano si presenterebbe indebolito dalla revocabilità ad nutum dei componenti dell’organo di vigilanza da parte dell’assemblea e dalla mancanza di prerogative e poteri propri del collegio sindacale56. In particolare, si fa notare che l’autorizzazione concessa dall’art. 39 fa espressamente salve le “condizioni previste per le società per azioni” in ordine alla nomina e alla revoca assembleari dei membri dell’organo di direzione, ma non anche dei membri dell’organo di vigilanza. Perciò, mentre alla SE italiana potranno rendersi in tale variante applicabili l’art. 2380-bis e ss. c.c., la nomina e la revoca dei componenti dell’organo di vigilanza rimarrebbero in ogni caso regolati in via esclusiva dalle disposizioni comunitarie57. Ma qui si pone l’interrogativo cruciale: il Regolamento comunitario disciplina l’”aspetto” della revoca dei membri dell’organo di vigilanza, sì da non lasciar spazio sul punto al legislatore nazionale? Secondo l’opinione che si sta esponendo58, il Regolamento non prevede un regime di stabilità 55 M. MIOLA, op. cit., p. 364, per il quale, anzi, il nostro sistema tradizionale rimane “l’unico fattore di distinzione in termini di competitività” tra SE e s.p.a., a vantaggio di quest’ultima. 56 L. DI BRINA, op. cit., p. 71 s. 57 L. DI BRINA, op. loc. ult. cit. 58 L. DI BRINA, op. cit., p. 64 s. 39 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia dell’organo di vigilanza: né preclude la revoca senza giusta causa; né determina, in tal caso, un obbligo risarcitorio a favore del revocato. Questa omissione darebbe luogo a un’apparente lacuna, poiché in realtà l’interprete potrebbe ricavarne indicazioni in termini precettivi dopo aver sciolto il dilemma circa l’intenzionalità (o non) del silenzio osservato in proposito dal legislatore comunitario. L’intenzionalità del silenzio si ricaverebbe dall’importanza dell’aspetto in esame nel sistema di governo societario basato sull’organo di vigilanza e starebbe a significare “scelta legislativa di assoggettare l’organo al gradimento permanente dei soci”: dunque, ineliminabile revocabilità ad nutum da parte dell’assemblea. E’ questo un esempio, al di là della sua condivisibilità59, di orientamento interpretativo “uniformista”: esso pretende di ricavare l’elaborazione di una regola uniforme implicita da un silenzio, valutato come intenzionale, del legislatore comunitario. L’ipotetico opposto fautore dell’orientamento interpretativo “localista” potrebbe però convincentemente replicare che il silenzio del legislatore equivale ad assenza di norma, e l’assenza di norma integra il presupposto per l’intervento del legislatore nazionale. La stessa 59 Anche a volerne condividere tutti i passaggi argomentativi, infatti, la conclusione pare troppo condizionata dalla “attesa” dell’interprete (indotta dalla nostra disciplina del collegio sindacale) di una normativa che assicurasse la stabilità della carica, con l’esito, non trovandola, di asserirne l’assoluta instabilità. In realtà, se si considera che i rapporti a tempo determinato sono per loro natura stabili e unilateralmente non revocabili (almeno in difetto di giusta causa), il silenzio sul punto avrebbe potuto preferibilmente valorizzare – si ripete: in una impostazione “uniformista” la norma dell’art. 46, comma 1, in base alla quale i membri degli organi sono designati per un periodo stabilito dallo statuto, non superiore a sei anni, per concludere che in questo periodo i membri dell’organo di vigilanza non possono essere revocati (almeno in difetto di giusta causa). E cfr. T. REDENZ, Critical discussion and comparison of the provisions in the European Company Statute concerning Corporate Governance and in different European Corporate Governance Codes, in LLC Company Law, 2002, p. 11, il quale sembra ritenere che sia impossibile rimuovere dalla carica tanto i membri dell’organo di vigilanza quanto (fuori dell’ipotesi prevista nell’art. 39, § 2) dell’organo di direzione. 40 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia intenzionalità del silenzio, quand’anche sia dimostrata, prova poco: l’intenzione potrebbe essere proprio quella di rimettersi alle valutazioni del legislatore nazionale. Decisiva è, a mio avviso, la coerenza della soluzione interpretativa proposta con gli obiettivi fatti propri dal Regolamento sulla SE. Sotto questo profilo, mentre non si vede quale nesso logico o armonia sistematica leghi una implicita regola di forzata revocabilità ad nutum60 dei membri dell’organo di vigilanza al quadro complessivo delineato dalle norme comunitarie, la flessibilità delle regole in tema di revoca in relazione alle diverse impostazioni nazionali di governo societario ben si presta a dare piena efficacia al recupero del sistema tradizionale italiano nell’ambito del sistema dualistico (obiettivo trasparente dell’art. 39, § 2) nel rispetto del principio comunitario di non discriminazione della SE rispetto alle s.p.a. locali (quinto considerando). Anche circa il contenuto del potere dell’organo di vigilanza e gli strumenti di cui lo stesso è provvisto ci si può chiedere se si tratti di “aspetti” regolati in modo esauriente a livello comunitario, sì da non consentire interventi da parte del legislatore nazionale. Superata l’affermazione, in sé non persuasiva, che la stessa revocabilità ad nutum inciderebbe sulla portata dei poteri dell’organo di vigilanza, affievolendoli61, occorre guardare piuttosto 60 O anche l’opposta regola della irrevocabilità: v. la nota precedente. L. DI BRINA, op. cit., p. 65, per il quale, a causa della instabilità dell’organo, la “sorveglianza” che esso esercita tende ad allontanarne il ruolo da quello riservato al collegio sindacale per avvicinarlo a quello di “mera vigilanza” dei 61 41 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia agli “aspetti” effettivamente regolati e al modo in cui detta regolamentazione si sviluppa. In verità, quanto al contenuto del controllo, tutto ciò che si legge nell’art. 40 è che l’organo di vigilanza “controlla la gestione assicurata dall’organo di direzione, ma non può esercitare esso stesso il potere di gestione” (art. 40)62: dopo di che, se si tratti di un controllo di legittimità o di merito, se esso si estenda o no ai principi di corretta amministrazione, nonché all’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, non viene detto. Ancora una volta, i silenzi prevalgono nettamente sulla disciplina positiva. Su tale base è più corretto sforzarsi di enucleare un concetto uniforme di “controllo”, quale emergente dai dettagli e dai silenzi del Regolamento, o non è più saggio ritenere che quel concetto dovrà specificarsi e frazionarsi, alla luce delle diverse norme nazionali di completamento e delle prassi orientate ai vari codici di autoregolamentazione63, in una pluralità di nozioni di controllo funzionali ai diversi sistemi di governance? membri non titolari di deleghe del consiglio di amministrazione. In realtà, la supposta instabilità dell’organo, se potrebbe incidere sulla efficacia dell’esercizio del potere di controllo, in quanto ne porrebbe i componenti sotto l’influenza della maggioranza assembleare, non pare che abbia alcuna rilevanza in ordine al contenuto del controllo (cioè alla natura e alla funzione dello stesso). 62 Sul punto cfr. O. LANGE, Ueberlegungen zur Umwandlung einer deutschen in eine Europaeische Aktiengesellschaft, in Europaeische Zeitschrift fuer Wirtschaftsrecht, 2003, p. 304 s. 63 Sulla possibilità che, in connessione con i principali codici europei di autoregolamentazione, si formi all’interno dell’organo di vigilanza una serie di commissioni (audit, remunerazioni, nomine, pianificazione strategica, valutazione performance, personale, rischio di credito, negoziazioni con le rappresentanze dei lavoratori) finalizzate alla maggiore efficienza dell’attività di controllo, cfr. T. REDENZ, op. cit., p. 5 s., anche per la determinazione delle categorie di operazioni per le quali, sempre in forza dei codici esaminati, sarebbe opportuna l’autorizzazione dell’organo di vigilanza ai sensi dell’art. 48 (finanziamenti, cambiamenti di strategie e politiche aziendali, nuovi investimenti, contratti di consulenza, ecc.). 42 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia Quanto agli strumenti di diritto comunitario, espressamente contemplati dall’art. 41 a vantaggio dell’organo di vigilanza, per l’esercizio del proprio potere di controllo, la situazione è diversa. Qui si riconoscono obblighi di informazione a carico dell’organo di direzione, poteri di richiedere a quest’ultimo ragguagli e di procedere o far procedere a verifiche; inoltre si specifica che ciascun membro può prendere conoscenza di tutte le informazioni comunicate all’organo. Per quanto al solo potere di richiedere ragguagli, si autorizzano gli Stati membri a prevedere un potere individuale in luogo di un potere ad esercizio collegiale. Insomma, non si può certo dire che questo “aspetto” non sia regolato. Ciononostante, il fautore di un orientamento “localista”, pur trovando sulla propria strada ostacoli decisamente maggiori, potrebbe tentare di sostenere che, fermi restando i poteri espressamente contemplati, non contrasti con la normativa comunitaria l’aggiunta di ulteriori strumenti di controllo64. Una posizione intermedia, del resto, potrebbe ancora una volta trovare un sostegno decisivo nel principio comunitario di non discriminazione. Il che avverrebbe se ad esempio il legislatore italiano volesse prevedere a favore dei membri dell’organo di vigilanza, per il solo caso di nomina dell’organo di direzione della SE da parte dell’assemblea, il potere di procedere, anche 64 La espressa attribuzione al legislatore nazionale del potere di estendere ad ogni membro dell’organo di vigilanza la facoltà di chiedere ragguagli necessari al controllo (art. 41, § 3) induce a pensare a contrario che gli altri poteri ivi contemplati sono ad esercizio necessariamente collegiale (cfr., infatti, T. REDENZ, op. cit., p. 9). Ben più difficile sarebbe, invece, desumere da quell’unico richiamo all’intervento del legislatore nazionale una totale inammissibilità di ogni altro intervento in materia. 43 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, come stabilito per il collegio sindacale dall’art. 2403-bis c.c., o altri poteri tipici di quest’ultimo, non esplicitamente denegati dal Regolamento all’organo di vigilanza della SE. In conclusione, i principi generali del Regolamento – in evidenza, il principio di non discriminazione – possono aiutare l’interprete a mediare tra spinte “uniformistiche” e spinte “localistiche” nel raggiungimento di un accettabile equilibrio tra diritto comunitario e diritti nazionali e di una sufficiente misura di certezza nella ricostruzione della disciplina della SE. 44