I CARTELLONI PUBBLICITARI NELL’AREA PORTUALE SONO ESENTI DALL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ Sommario: 1. Introduzione – 2. La Cass. 27 giugno 2005 n. 13824 – 3. Le recenti sentenze in tema di imposta sulla pubblicità – 4. Le conclusioni. 1. INTRODUZIONE I cartelloni pubblicitari, anche se indicanti la denominazione e il logo della società sono esenti dall’imposta comunale sulla pubblicità quando sono posti all’interno delle stazioni marittime e questo ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 1, lettera e) D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507. Il principio è stato fissato dalla Corte di cassazione con la sentenza 27 giugno 2005 n. 13824. Le scritte all'interno di una stazione marittima, contenenti la denominazione ed il logo di una società, costituiscono indicazione per i passeggeri e non messaggio promozionale soggetto all’imposta sulla pubblicità anche se, come vedremo, sull’argomento alcune sentenze della Corte sembrerebbero seguire un indirizzo diverso, in particolar modo le Cass. 12 agosto 2004 n. 15654 e 3 settembre 2004 n. 17852. 2. LA CASS. 27 GIUGNO 2005 N. 13824 Nella sentenza esaminata la S.p.a. A., concessionaria per il Comune di Piombino del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, ha presentato ricorso, per Cassazione, contro la decisione di secondo grado della Commissione Tributaria Regionale della Toscana (CTR), sezione staccata di Livorno1. Oggetto della controversia è l’avviso di accertamento emesso dalla concessionaria per il mancato pagamento dell’imposta di pubblicità per l’anno 2000, per l’esposizione, da parte della M.L. srl, di cartelli indicanti la denominazione e il logo della società all’interno dell’area portuale di Piombino. La società M.L. ricorre, contro l’avviso di accertamento, alla CTP di Livorno, che accoglie il ricorso in quanto ritiene non sussistente il presupposto impositivo. La CTR respinge l’appello della concessionaria affermando che i cartelloni oggetto dell’avviso di accertamento sono posti all’interno del porto di Piombino con lo scopo principale di permettere agli utenti di individuare la biglietteria; principio questo rafforzato anche dall’autorità portuale di Piombino che, con propria nota del febbraio 2000, ha confermato che i cartelloni in oggetto non hanno la finalità di diffondere messaggi pubblicitari, ma hanno la funzione di indicare ai passeggeri l’ubicazione della biglietteria. La CTR ha quindi ritenuto che si è in presenza in questo caso di una cartellonistica funzionale all’espletamento di un servizio pubblico e come tale non tassabile2 ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera e) D.lgs. n. 507 del 1993. La società concessionaria A. presenta appello ai giudici di piazza Cavour, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’articolo sopra richiamato in quanto i cartelloni oggetto dell’avviso di accertamento non rientrano nel campo di applicazione dell’esenzione, che (continua la ricorrente), deve essere di stretta interpretazione, in quanto non contengono alcun riferimento all'attività esercitata dall'impresa di trasporto né la benché minima informazione circa le modalità di effettuazione del servizio; anzi assumono una rilevanza economica in quanto indirizzano i potenziali clienti verso gli La Cass. in esame è stata oggetto di analisi anche da parte di S. Trovato, Per i cartelloni indicativi niente imposta sulla pubblicità, in Il Sole 24 Ore del 3 agosto 2005, p. 23. 2 Art. 17 (Esenzioni dall’imposta): lett e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio. 1 uffici della compagnia piuttosto che con altre società che effettuano lo stesso servizio in regime di concorrenza. Per la società ricorrente A. quindi i cartelloni vanno tassati poiché rispondono appieno al presupposto dell’imposta di pubblicità3 e in particolar modo al comma 2 dell’art. 5 D.lgs. n. 507 del 1993. La Corte di cassazione respinge il ricorso e conferma la sentenza della CTR perché l’interpretazione della lettera e) dell’art. 17, comma 1 D.lgs. n. 507 del 1993 non si può fondare sulla funzione indicativa che dovrebbe avere la pubblicità per essere considerata esente, orientamento questo confermato dal tenore, letterale e funzionale, della norma. Infatti la lettera e) parla espressamente di esenzione per “la pubblicità … inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto" e non ci si può limitare ai messaggi meramente indicativi in quanto questi sono privi di ogni contenuto pubblicitario e, per tale motivo, non sono soggetti alla relativa imposta e non già per effetto dell’esenzione della lettera e) ma in quanto manca del tutto il presupposto impositivo che è costituito dalla diffusione di messaggi pubblicitari4. La Suprema Corte afferma, inoltre, che l’interpretazione della società ricorrente non tiene per nulla conto della distinzione chiaramente operata dalla norma tra pubblicità – relativa all’attività esercitata dall’impresa di trasporto – esposta all’interno delle stazioni di servizio - e tabelle - per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio – esposte all’esterno delle stazioni di servizi di trasporto, alle quali soltanto può essere riconosciuta una funzione meramente indicativa giustificatrice dell’esenzione. In conclusione la sentenza della CTR è confermata in quanto ha pienamente applicato il principio dell’art. 17, comma 1, lettera e) D.lgs. n. 507 del 1993, secondo il quale la pubblicità inerente l’attività dell’impresa di trasporto esposta all’interno delle stazioni di trasporto pubblico – nella fattispecie concreta un porto – è esente dall’imposta sulla pubblicità. 3. LE RECENTI SENTENZE IN TEMA DI IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ A questo punto per completezza dell’analisi è opportuno riportare i punti salienti di due recenti interventi della Corte di cassazione relativi all’imposta sulla pubblicità, che sembrerebbero seguire un indirizzo diverso, ci si riferisce in particolar modo alla Cass. 12 agosto 2004 n. 156545e alla Cass. 3 settembre 2004 n. 178526. Nella prima la Suprema Corte afferma che per l’imposta comunale sulla pubblicità, qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti - indipendentemente dalla finalità e ragione della sua adozione - obiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti la denominazione, l'attività ed il prodotto di una azienda, è soggetta ad imposta sulla pubblicità ai sensi degli artt. 5 e 6 D.lgs. n. 507 del 1993, rimanendo irrilevante che detto mezzo di comunicazione assolva pure ad una funzione reclamistica o propagandistica. Ne deriva che anche i cartelli stradali indicatori di industrie, laboratori artigianali e negozi di vendita, rivolgendosi ad una massa indeterminata di possibili acquirenti od utenti, pongono in essere una pubblicità tassabile ai sensi del citato art. 6, indipendentemente dal fatto che l'iscrizione presenti o meno i connotati dell'insegna7. Peraltro, l'art. 17 D.lgs. n. 507 del 1993 esenta dall'imposta Art. 5 (Presupposto dell’imposta): 2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. 4 Cass. 12 agosto 2004 n. 15654, Cass. 22 luglio 1993 n. 8220, Cass. 17 marzo 1992 n. 3308 – per un commento A. Gentile, Codice di tributi locali, Cedam, 1997, p. 35; Cass. 9 marzo 1990 n. 1930 – per un commento v. D. Chieffo, Nessuna tassa per le targhe dei professionisti, in www.sis.it. 5 Per un breve commento della sentenza si veda Anci -Ancitel, Imposta pubblicità su cartellone turistico, in Il Giornale dei Comuni, edizione del 27 agosto 2004. 6 Per un commento esauriente sulla sentenza v. E.M. Pisapia, La sentenza tributaria - Commento - Indicazione di attività economica non servizio di pubblica utilità, in Guida agli Enti Locali, del 30 ottobre 2004 n. 42. 7 Cass. 22 luglio 1993 n. 8220. La sentenza è in parte commentata da M. Ramello, E' soggetta all'imposta sulla pubblicità l'insegna apposta in una strada privata, in www.tri-com.it, Studio Legale e Tributario. 3 solo le insegne che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività di esercizi commerciali e di produzione di beni e servizi purché di superficie non superiore a cinque metri quadrati e salve le previsioni particolari adottate con regolamenti comunali, mentre l’oggetto della controversia era un cartello luminoso multifacciale delle dimensioni totali di mq. 46,50. Quest’orientamento della Suprema Corte è confermato con la seconda sentenza indicata – la n. 17852 - secondo la quale i cartelli indicatori di industrie, negozi di vendita al minuto e laboratori artigianali costituisco insegne in quanto sono segni distintivi del luogo ove tali attività si svolgono. Per tale motivo sono soggetti all’imposta sulla pubblicità qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico il quale - indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione - risulti obiettivamente idoneo a fare conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti il nome, l'attività ed il prodotto di un'azienda, restando non rilevante che detto mezzo di comunicazione assolva pure una funzione di utilità per la circolazione stradale. 4. LE CONCLUSIONI Nelle precedenti sentenze la Corte di cassazione ha chiarito in maniera netta cosa debba intendersi per pubblicità e cosa non può essere qualificabile come tale; individuando, quindi, i cartelloni assoggettabili all’imposta comunale sulla pubblicità e quelli che non rientrano nel campo impositivo. La Cass. n. 13824 del 2005 ha riconosciuto ai cartelloni posti all’interno dell’area portuale di Piombino la natura di mezzo di comunicazione con il pubblico che è idoneo a far conoscere il nome e l’attività dell’impresa ma che è esente dall’imposta per l’espressa previsione della lettera e) dell’art. 17 D.lgs. n. 507 del 1993. Si ritiene, quindi, che il presunto contrasto tra l’orientamento seguito dalla Suprema Corte con le Cass. 12 agosto 2004 n. 15654 e 3 settembre 2004 n. 17852 e con la Cass. 26 aprile 2005 n. 13824 non esiste in quanto l’applicazione – con la sentenza in commento – dell’esenzione ex lettera e) conferma, implicitamente, l’orientamento giurisprudenziale seguito con le sentenze del 2004. Con la sentenza in commento i giudici della Suprema Corte hanno chiarito che i cartelloni posti all’interno delle stazioni marittime ma più in generale all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere - inerente l’attività esercitata dall’impresa di trasporto - sono esenti dall’imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera e) del D.lgs. n. 507 del 1993. La Corte di cassazione ha chiarito, altresì, che i cartelloni con finalità esclusivamente indicative, privi di contenuto pubblicitario non sono soggetti all’imposta de qua e questo non perché esenti ma in quanto manca del tutto il presupposto impositivo. Considerata la particolare rilevanza della materia c’è chi ha chiesto un intervento delle Sezioni 8 unite , ravvisando – tesi da noi non accolta - il non univoco orientamento giurisprudenziale. Eugenio Piscino Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Gragnano 8 M. Denaro, Esenti i cartelloni in area portuale, in FiscoOggi, edizione del 28 luglio 2005.