CONTROLLO DELL’INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO SUL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO 2011 ARPAV Direttore Generale Carlo Emanuele Pepe Direttore Tecnico Sandro Boato Progetto e realizzazione Dipartimento Provinciale di Verona Giancarlo Cunego Servizio Osservatorio Agenti Fisici Flavio Trotti Raffaella Ugolini Sabrina Poli INDICE 1. INTRODUZIONE ................................................................................................................. 1 1.1 Elementi della normativa .................................................................................................. 1 1.2 Elementi della normativa per le alte frequenze (RF) ....................................................... 1 1.3 Elementi della normativa per le basse frequenze (ELF).................................................. 5 2. RADIOFREQUENZE .......................................................................................................... 7 2.1 Inventario degli impianti per telefonia mobile ................................................................. 7 2.2 Controlli, superamenti e risanamenti relativi agli impianti per telefonia mobile........... 7 2.3 Inventario degli impianti radiotelevisivi ........................................................................... 9 2.4 Controlli, superamenti e risanamenti relativi agli impianti radiotelevisivi .................... 9 3. LINEE ELETTRICHE......................................................................................................... 15 3.1 Controlli, superamenti e risanamenti per le linee elettriche......................................... 15 4. CONCLUSIONI ................................................................................................................. 18 1. INTRODUZIONE Il presente documento rappresenta il decimo rapporto annuale sul “Controllo dell’inquinamento elettromagnetico sul territorio della Regione Veneto”, predisposto da ARPAV allo scopo di fornire una adeguata conoscenza sullo stato di insediamento delle fonti inquinanti per quanto concerne i campi elettromagnetici sul territorio regionale. Il presente documento ha altresì lo scopo di fornire in modo organico le statistiche sull’attività di controllo di ARPAV e di indicare le situazioni di non conformità sussistenti (con informazioni sull’attuazione dei risanamenti). I dati contenuti sono relativi all’anno 2011. Lo stato dei superamenti è aggiornato a febbraio 2012. 1.1 Elementi della normativa La Legge Quadro n. 36 del 22 febbraio 2001 sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici è il primo testo di legge organico in materia di campi elettromagnetici. La legge riguarda tutti gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili e militari che possono produrre l’esposizione della popolazione e dei lavoratori ai campi elettromagnetici compresi tra 0 Hz (Hertz) e 300 GHz (Gigahertz); rientrano pertanto nell’ambito di applicazione della Legge Quadro sia gli elettrodotti che gli impianti di tele-radiocomunicazione, comprese le stazioni radio base. Il provvedimento indica più livelli di riferimento per l’esposizione: • limiti di esposizione che non devono essere superati in alcuna condizione di esposizione per la tutela della salute dagli effetti acuti; • valori di attenzione che non devono essere superati negli ambienti adibiti a permanenze prolungate per la protezione da possibili effetti a lungo termine; • obiettivi di qualità da conseguire nel breve, medio e lungo periodo per la minimizzazione delle esposizioni, con riferimento a possibili effetti a lungo termine. La Legge Quadro assegna le seguenti competenze: • lo Stato determina i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, la promozione delle attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica nonché di ricerca epidemiologica e lo sviluppo di un catasto nazionale delle sorgenti; • le Regioni determinano le modalità per il rilascio delle autorizzazioni all’installazione degli impianti, la realizzazione del catasto regionale delle sorgenti, l’individuazione di strumenti e azioni per il raggiungimento di obiettivi di qualità; • le ARPA regionali svolgono attività di vigilanza e controllo a supporto tecnico delle relative funzioni assegnate agli enti locali; • i Comuni e le Province svolgono le rispettive funzioni di controllo e vigilanza. Nei paragrafi seguenti sono riportati i provvedimenti nazionali e regionali distinti per basse e alte frequenze. 1.2 Elementi della normativa per le alte frequenze (RF) Nell’ambito dei campi elettromagnetici RF generati da stazioni radio base ed impianti di teleradiocomunicazione, la normativa nazionale di riferimento è costituita da: • Legge Quadro n. 36 del 22/02/2001 (LQ 36/2001) “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”. • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 luglio 2003 (DPCM 8/7/2003) “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz”. Decreto Legislativo n. 259 del 1 agosto 2003 “Codice delle comunicazioni elettroniche”. • 1 • Legge n. 73 del 22 maggio 2010; l'articolo 5-bis aggiunge al Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D. Lgs. 259/03) l'articolo 87bis “Modifiche alla disciplina in materia di installazione di reti e di impianti di comunicazione elettronica”; • Art. 35 introdotto dal Decreto Legge 6 luglio 2011 , n. 98 “… semplificazioni in materia di impianti di telecomunicazioni …” In particolare, il DPCM 8/7/2003 stabilisce le soglie che devono essere rispettate nelle diverse situazioni di esposizione, secondo quanto specificato nella tabella che segue. Soglia Intensità di campo elettrico (V/m) Intensità di campo magnetico (A/m) Densità di 2 potenza (W/m ) Limite di esposizione 0.1 <f ≤ 3 MHz 3 <f ≤ 3000 MHz 3 <f ≤ 300 GHz 60 20 40 0.2 0.05 0.01 1 4 Valore di attenzione 6 0.016 0.10 (3 MHz-300 GHz) Obiettivo di qualità 6 0.016 0.10 (3 MHz-300 GHz) Da non superare in alcuna condizione di esposizione della popolazione. Da non superare all’interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore giornaliere e loro pertinenze esterne che siano fruibili come ambienti abitativi come balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari. Da rispettare all’aperto nelle aree intensamente frequentate. Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi. Tabella 1. Soglie di esposizione stabilite nel DPCM 8/7/2003 per gli impianti di tele-radiocomunicazione. Da settembre 2002 il D.Lgs. 198/02 prima (giudicato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 303 del 1 ottobre 2003), e il D. Lgs. 259/03, poi, definiscono su scala nazionale le modalità per l’installazione degli impianti di telecomunicazione e prevedono che l’interessato chieda autorizzazione o effettui denuncia inizio attività (a seconda si tratti di trasmettitori con potenza superiore o inferiore a 20 W) presso l’ente locale, allegando la documentazione tecnica del caso (inclusa la valutazione d’impatto elettromagnetico per le antenne sopra i 20 W) nel rispetto delle soglie di campo elettromagnetico fissate dalla normativa. Il D. Lgs. 259/03 prevede altresì che sulla documentazione prodotta vi sia un pronunciamento dell’ARPA entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza/dia. Il pronunciamento dell’Agenzia si realizza, a seconda dei casi, in verifiche sulle procedure seguite dal richiedente nell’effettuare le valutazioni, in simulazioni svolte in proprio, in verifiche sulla documentazione presentata. Il D. Lgs. 259/03 prevede inoltre che (comma 9) il termine del silenzio-assenso si ritenga applicabile all’intero procedimento amministrativo teso all’acquisizione dell’autorizzazione all’installazione e/o modifica di un impianto in carico all’Ente Locale, qualora entro novanta giorni dalla presentazione della domanda non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. In data 22 maggio 2010 è stata emanata la Legge n. 73 che all'articolo 5 dell'allegato 1 aggiunge al Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D. Lgs. 259/03) l'articolo 87bis. Tale articolo introduce delle procedure semplificate per determinate tipologie di impianti. In particolare stabilisce che al 2 fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS e sue evoluzioni, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui al DPCM 8/7/2003, è sufficiente la denuncia di inizio attività; precisa inoltre che, qualora entro 30 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell’ente locale o un parere negativo da parte dell’organismo competente, la denuncia è priva di effetti. L’Art. 35 introdotto dal Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 introduce delle semplificazioni in materia di impianti di telecomunicazioni di debole potenza e di ridotte dimensioni. In particolare: - il Comma 4 specifica che “le modifiche degli impianti di cui all’articolo 87 e le procedure semplificate per determinate tipologie di impianti di cui all’articolo 87-bis del D.Lgs. 259/03 nonché le procedure per le installazioni di impianti radio per trasmissione punto-punto e puntomultipunto e di impianti radioelettrici per l’accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 7 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati, sono soggette a comunicazione all’ente locale e all’ARPA, da effettuarsi contestualmente all’attivazione dell’impianto.” - Il Comma 5 precisa che: all’articolo 87, comma 9, del D.Lgs. 259/03 dopo le parole: “un provvedimento di diniego” sono inserite le seguenti: “o un parere negativo da parte dell’ARPA”. Nell’ambito dei campi elettromagnetici RF generati da stazioni radio base ed impianti di teleradiocomunicazione, la normativa regionale di riferimento è costituita da: • Legge Regionale del Veneto n. 29 del 9 luglio 1993 “Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni”. • • Circolare regionale n. 14 del 9 agosto 2000 “Legge regionale 29/93 D.M. 381/98 D.G.R.V. 5268/98. Tutela igienico sanitaria della popolazione da radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni. Direttive di applicazione.” Deliberazione della Giunta Regionale n. 1194 del 24 aprile 2007. • Deliberazione della Giunta Regionale n. 2050 del 3 luglio 2007. • Deliberazione della Giunta Regionale n. 2052 del 3 luglio 2007 “Inserimento e gestione dati identificativi impianti per teleradiocomunicazioni. Approvazione modulistica per la comunicazione di detenzione e istanza di autorizzazione di impianti radiofonici e televisivi, sia in tecnica analogica che in tecnica digitale.” • Deliberazione della Giunta Regionale n. 2186 del 21 settembre 2010 “Tramissione televisiva in tecnica digitale terrestre. Entrata a regime (switch-off: 27 novembre – 15 dicembre 2010). Procedura amministrativa.” La Legge Regionale n. 29 del 9 luglio 1993 regolamenta l'installazione degli impianti: per gli impianti con potenza superiore a 150 W (es. impianti radiotelevisivi) prevede l'autorizzazione preventiva del Presidente della Provincia, con il parere tecnico dell'ARPAV, mentre per gli impianti tra 7-150 W (es. Stazioni Radio Base) è prevista solamente la comunicazione dell'avvenuta installazione alla Provincia per tramite del competente Dipartimento Provinciale ARPAV. La stessa legge assegna all'ARPAV l'attività di controllo degli impianti e prevede anche le procedure di risanamento (e le eventuali sanzioni) per i gestori che non rispettano le indicazioni della legge. Con la Delibera regionale n. 2052 del 3 luglio 2007 la Giunta Regionale approva la modulistica per la comunicazione di detenzione e istanza di autorizzazione di impianti radiofonici e televisivi sia in tecnica analogica che in tecnica digitale. Fanno parte integrante della DGRV gli allegati A÷E. La Delibera della Giunta Regionale n. 1194 del 24 aprile 2007 specifica le indicazioni applicative circa l’esercizio delle funzioni sanzionatorie in materia di campi elettromagnetici e individua nel comune l’Amministrazione competente ad irrogare le sanzioni di attribuzione regionale. La Delibera della Giunta Regionale n. 2050 del 3 luglio 2007 specifica la procedura di demolizione degli impianti per teleradiocomunicazioni con potenza efficace massima totale all’antenna 3 superiore a 150 Watt nel caso in cui l’installazione, la modifica e lo spostamento degli stessi siano avvenuti senza la prevista autorizzazione provinciale (art. 8, comma 5, L.R.29/93). In occasione della transizione dal sistema di trasmissione analogico a quello digitale terrestre, nel caso di modifica agli impianti comportanti solo una riduzione di potenza e/o solo il cambio di frequenza, la Delibera n. 2186 del 21 settembre 2010 introduce la seguente procedura semplificata: i gestori sono tenuti solo alla mera comunicazione alla Provincia, per il tramite del competente dipartimento provinciale ARPAV ai sensi della L.R. 29/93 e della successiva D.G.R.V. n. 2052 del 3 luglio 2007, entro 30 giorni dall’attivazione dell’impianto presentando la specifica modulistica. Modalità per l’installazione degli impianti di telecomunicazioni - Adempimenti legislativi Il gestore deve chiedere autorizzazione o effettuare denuncia inizio attività prima dell’installazione presso l’ente locale competente (Comune per gli impianti con potenza minore o uguale a 150 W; Provincia per impianti con potenza maggiore di 150 W). In funzione della potenza al connettore d’antenna la normativa di riferimento per l’installazione e la modifica degli impianti di telecomunicazione nella regione Veneto è la seguente: D. Lgs. 259/03, L.R. Veneto 29/93 (e successive: Circolare regionale n. 14 del 09.08.00, DGRV n. 2052 del 03.07.07) secondo le specifiche indicate in Tabella 2 per le stazioni radio base e impianti ad esse assimilabili (DVBH,…) e in Tabella 3 per gli impianti radiotelevisivi. L’istanza di autorizzazione, per impianti con potenza superiori a 150 watt, va presentata in un’unica soluzione in Provincia ai sensi dei due riferimenti normativi citati in Tabella 3. Potenza al connettore d'antenna (W) / caratteristiche tecniche Obblighi legislativi Modulistica P<=7 Denuncia Inizio attività ai sensi del D.Lgs 259/2003: Art. 87, 88 D.Lgs 259/2003: All. 13 modello B P<=7, dimensione 2 antenna ≤ 0.5 m , determinate tipologie di impianti * Comunicazione di attivazione ai sensi dell’Art. 35 introdotto dal Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 7<P<=20 20<P<=150 Denuncia Inizio attività ai sensi del D.Lgs 259/2003: Art. 87, 88 Comunicazione di detenzione impianto ai sensi della L.R. 29/1993: Art. 2 Istanza di autorizzazione ai sensi del D.Lgs 259/2003: Art. 87, 88 o Denuncia Inizio Attività ai sensi del D.Lgs 259/2003: Art. 87bis nel caso di impianti UMTS e sue evoluzioni Comunicazione di detenzione impianto, ai sensi della L.R. 29/1993: Art. 2 D.Lgs 259/2003: All. 13 modello B Circolare regionale n. 14 del 09.08.00: All. Comunicazione, Schede RB1, RB2 D.Lgs 259/2003: All. 13 modello A D.Lgs 259/2003: All. 13 modello B nel caso di impianti UMTS Circolare regionale n. 14 del 09.08.00: All. Comunicazione, Schede RB1, RB2 * tipologie di impianti: modifiche impianti art. 87, Impianti dell’art.87 bis, Punto–punto (ponti radio), Punto-multipunto, Impianti per l’accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico (WI-FI). Tabella 2. Modalità per l’installazione delle Stazioni Radio Base. 4 Potenza al connettore d'antenna (W) P<=7 7<P<=20 20<P<=150 P>150 Obblighi legislativi Modulistica Denuncia Inizio attività ai sensi del D. Lgs. 259/03: Art. 87, 88 Denuncia Inizio attività ai sensi del D.Lgs 259/2003: Art. 87, 88 Comunicazione di detenzione impianto ai sensi della L.R. 29/1993: Art. 2 Istanza di autorizzazione ai sensi del D.Lgs 259/2003: Art. 87, 88 Comunicazione di detenzione impianto, ai sensi della L.R. 29/1993: Art. 2 Istanza di autorizzazione ai sensi del D.Lgs 259/2003: Art. 87, 88 Istanza di autorizzazione ai sensi della L.R. 29/1993: Art. 3 D.Lgs 259/2003: All. 13 modello B D.Lgs 259/2003: All. 13 modello B DGRV n. 2052 del 03.07.07: All. A, C, D, E (schede per la comunicazione di detenzione e allegati tecnici FMTV 1, 2, 3) D.Lgs 259/2003: All. 13 modello A DGRV n. 2052 del 03.07.07: All. A, C, D, E (schede per la comunicazione di detenzione e allegati tecnici FMTV 1, 2, 3) D.Lgs 259/2003: All. 13 modello A DGRV n. 2052 del 03.07.07: All. B, C, D, E (istanza di autorizzazione e allegati tecnici FMTV 1, 2, 3) Comunicazione di detenzione DGRV n. 2052 del 03.07.07: All. A impianto ai sensi della L.R. (comunicazione di detenzione impianto) 29/1993: Art. 2 Tabella 3. Modalità per l’installazione degli impianti radio-televisivi. 1.3 Elementi della normativa per le basse frequenze (ELF) Nell’ambito dei campi elettrici e magnetici a bassa frequenza generati da elettrodotti, la normativa nazionale di riferimento è costituita da: • Legge Quadro n. 36 del 22/02/2001 (LQ 36/2001) “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”. • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 luglio 2003 (DPCM 8/7/2003) “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”. • Decreto 29/05/2008. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”. • Decreto 29/05/2008. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. “Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell’induzione magnetica”. La Legge Quadro n. 36 fissa le linee di azione generali alla base della protezione della popolazione dall’esposizione a campi elettromagnetici, e rimanda a decreti successivi la fissazione di limiti e la regolamentazione di procedure. In particolare, il DPCM 8/7/2003 stabilisce per le basse frequenze (50 Hz) le soglie che devono essere rispettate nelle diverse situazioni di esposizione, secondo quanto specificato nella tabella che segue (Tabella 4). Il primo dei due DM del 29/05/2008 introduce la metodologia definitiva di calcolo delle fasce di rispetto per gli elettrodotti. Il secondo decreto introduce la metodologia di misura dell’induzione magnetica, al fine della verifica del non superamento del valore di attenzione e dell’obiettivo di qualità. 5 Limite di esposizione Valore di attenzione Obiettivo di qualità 5 kV/m 100 µT Misura di cautela per la Da non superare in alcuna condizione protezione da effetti acuti. di esposizione della popolazione. 10 µT Da non superare negli ambienti Misura di cautela per la abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a protezione da possibili effetti permanenze prolungate (non inferiori a a lungo termine. 4 ore giornaliere). 3 µT Da rispettare nella progettazione di nuovi elettrodotti in prossimità di aree Misura per la progressiva gioco per l’infanzia, ambienti abitativi, miticizzazione ambienti scolastici e luoghi adibiti alla dell’esposizione a campi permanenza non inferiori a 4 ore elettromagnetici. giornaliere, e delle nuove aree di cui sopra presso elettrodotti esistenti. Tabella 4. Soglie di esposizione stabilite nel DPCM 8/7/2003 per gli elettrodotti. La normativa regionale in materia di protezione dai campi elettromagnetici a bassa frequenza è così composta: • Legge Regionale n. 27 del 30 giugno 1993 “Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti”. • Deliberazione della Giunta Regionale n. 1526 del 11 aprile 2000 “L.R. 30/06/1993 n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni: ”Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti”. Direttive. • Deliberazione della Giunta Regionale n. 1432 del 31 maggio 2002 “L.R. 30/06/1993 n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni: ”Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti”: integrazioni alla D.G.R. n. 1526 dell’11/4/2000. • Deliberazione della Giunta Regionale n. 3617 del 28 novembre 2003 “L.R. 30/06/1993 n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni: ”Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti”: integrazioni alla D.G.R. n. 1526 dell’11/4/2000 e D.G.R. n. 1432 del 31/05/2002. La Legge Regionale n. 27 del 30 giugno 1993 introduce le distanze di rispetto dagli elettrodotti con tensione maggiore o uguale a 132 kV e stabilisce che all’esterno delle abitazioni e dei luoghi di abituale permanenza a 1.5 metri da terra il campo elettrico non deve superare 0.5 kV/m e l’induzione magnetica non deve superare 0.2 µT. Le distanze di rispetto, valutate a partire dall’asse centrale degli elettrodotti e determinate in funzione del potenziale e della tipologia di linea, sono elencate nella Tabella 1 della Delibera della Giunta Regionale n. 1526/2000. Con la Deliberazione n. 1432/2002 la Giunta Regionale ha previsto la possibilità di deroga dalla non-edificabilità all’interno delle distanze di rispetto nei casi seguenti: a) la distanza tra edificio in progetto ed elettrodotto esistente è superiore alla distanza di rispetto della DGRV n. 1526/2000; b) verifica tramite apposita misura, da effettuarsi secondo il protocollo della DGRV n. 3617/2003, che all’esterno delle abitazioni e dei luoghi di abituale permanenza il campo elettrico non supera il valore di 0.5 kV/m e l’induzione magnetica non supera il valore di 0.2 µT. Alcune sentenze del Tar e della Corte Costituzionale hanno affermato la prevalenza della normativa statale in materia su quella regionale. 6 2. RADIOFREQUENZE 2.1 Inventario degli impianti per telefonia mobile Di seguito sono presentati i dati riguardanti il numero di impianti nel territorio, il numero di controlli effettuati dall’ARPAV ed il numero di superamenti dei limiti, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità riscontrato. In Tabella 5 è riportato il numero di impianti di telefonia mobile per provincia ed il totale per la Regione, aggiornato al 31/12/2011, relativo alle stazioni radio base nello stato comunicato ai sensi della LR 29/93. Belluno N° stazioni radio base comunicate 353 Padova 871 Rovigo 284 Treviso 768 Venezia 852 Verona 941 Vicenza 805 Totale 4874 Provincia Tabella 5 – tabella aggiornata con i dati del 2011. Nel grafico di Figura 1 è evidenziato l’andamento del numero di impianti (stazioni radio base e DVBH) comunicati (presenti nel database di ETERE) nel Veneto a partire dal 2004. numero di impianti comunicati 6000 5000 4588 3797 4000 4754 5000 4248 3999 3349 3000 2884 2000 1000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 anni Figura 1. Rappresentazione grafica del numero di impianti comunicati nel Veneto. 2.2 Controlli, superamenti e risanamenti relativi agli impianti per telefonia mobile In Tabella 6 è riportato il numero di interventi effettuati da ARPAV nel 2011. 7 Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia Verona Vicenza Totale 100 213 111 202 214 165 150 1155 1 23 4 1 0 31 0 60 14 24 6 26 53 6 22 151 14 24 6 25 49 5 16 139 15 131 14 122 53 12 42 389 14 23 5 4 53 5 19 123 204 610 273 124 1355 7 20 2593 N° pareri preventivi / istruttorie tecniche N° interventi di controllo tramite valutazioni modellistiche * N° interventi di controllo sperimentali Di cui n° interventi di controllo sperimentali su richiesta N° complessivo punti di misura (comprensivo anche dei punti di misura con monitoraggio continuo > 24 h) N° complessivo punti di misura con monitoraggio continuo > 24 h N° complessivo giorni di monitoraggio continuo * si riferisce al numero di siti controllati, che possono comprendere nelle diverse situazioni oltre ai siti di telefonia mobile anche siti di impianti radioTV Tabella 6 La prima riga si riferisce al numero di pareri preventivi (valutazioni d’impatto o di conformità della documentazione, prese d’atto) rilasciati dall’Agenzia; ove i pareri comportino valutazioni d’impatto, queste sono effettuate dall’Agenzia utilizzando il software di simulazione ETERE, così come gli interventi di controllo riportati nella seconda riga. È interessante sottolineare che l’attività di rilascio dei pareri oltre a permettere di eseguire una valutazione preventiva del contributo di un nuovo impianto, consente una attività continua e aggiornata di verifica degli impianti già attivati e l’individuazione delle zone in cui i livelli di campo elettrico sono più elevati; ciò permette anche di indirizzare le misure sperimentali verso quei siti che presentano maggiore criticità. Nel corso del 2011 non è stato riscontrato nessun nuovo superamento da parte degli impianti di telefonia mobile. In Tabella 7 è riportato un riassunto dei superamenti dei limiti di legge registrati dal 1996 fino a febbraio 2012 per le stazioni radio base. I siti sono stati tutti risanati. Provincia Belluno N° totale di superamenti - - Padova Rovigo 1 - 1 - Treviso Venezia 1 5 1 5 Verona Vicenza 7 Tabella 7 7 Totale risanamenti conclusi Nel corso del 2011 sono state condotte in tutta la Regione 123 campagne di monitoraggio in continuo tramite centraline per un totale di 2593 giorni di monitoraggio. Le misure effettuate mediante le centraline rispondono alla necessità di verificare il campo generato da sorgenti non costanti nel tempo come sono gli impianti per la telefonia mobile. Gli esiti delle campagne sono 8 consultabili sul sito internet http://www.arpa.veneto.it/agenti_fisici/htm/cem.asp. 2.3 dell’ARPAV all’indirizzo Inventario degli impianti radiotelevisivi Nella Tabella 8 sono riportati i dati relativi agli impianti radiotelevisivi, che risultano essere 2105 (aggiornamento dicembre 2011), dove per impianto si intende l’insieme delle antenne e tralicci che concorrono a trasmettere ad una data frequenza. Tali impianti sono raggruppati a formare 549 siti suddivisi come riportato in tabella. La fonte informativa utilizzata, in aggiunta al database (incompleto) di ARPAV, è l’archivio informatizzato del Ministero delle Comunicazioni. In occasione della transizione dal sistema di trasmissione analogico a quello digitale terrestre, avvenuto nel Veneto dal 25 novembre al 15 dicembre 2010 tutti gli impianti televisivi sono stati riconfigurati. Pertanto ARPAV sta adeguando il Data Base degli impianti televisivi al fine di aggiornarlo con i campi previsti negli allegati alle comunicazioni di attivazione inviate dai gestori ai sensi della Delibera n. 2186 del 21 settembre 2010. Provincia Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia Vicenza Verona Totale Siti 175 26 25 48 29 136 110 549 Impianti RTV 630 176 49 165 50 569 466 2105 Tabella 8 2.4 Controlli, superamenti e risanamenti relativi agli impianti radiotelevisivi In Tabella 9 è riportato il numero di interventi effettuati da ARPAV nel 2011 sugli impianti radiotelevisivi. N° pareri preventivi / istruttorie tecniche N° interventi di controllo tramite valutazioni modellistiche * N° interventi di controllo sperimentali di cui n° interventi di controllo sperimentali su richiesta N° complessivo punti di misura (comprensivo anche dei punti di misura con monitoraggio continuo > 24 h) N° complessivo punti di misura con monitoraggio continuo > 24 h N° complessivo giorni di monitoraggio continuo Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia Verona Vicenza Totale 17 8 2 7 28 30 28 120 0 5 5 0 0 0 0 10 12 8 7 1 9 8 5 50 6 0 3 0 2 1 1 13 105 107 19 1 10 27 6 275 5 4 6 1 8 2 3 29 136 175 244 30 222 17 4 828 * si riferisce al numero di siti controllati, che possono comprendere nelle diverse situazioni oltre ai siti di impianti radioTV anche siti di telefonia mobile. Tabella 9 9 Nella Tabella 10 viene presentato l’elenco dei siti in cui è in corso superamento del limite (20 V/m) e/o dei valori di attenzione/obiettivi di qualità (6 V/m) degli impianti radiotelevisivi (aggiornamento febbraio 2012). Tali siti sono: Monte Cero e Passo del Roccolo (Padova), Monte Barbaria (Treviso), Torricelle e Prada Val di Fies (Verona). Si precisa che per il sito di Monte Cero, l’ultima misura di ARPAV risale al 2009. Successivamente non è più stato possibile accedere direttamente al sito visto che l’area è stata recintata. La centralina, localizzata nel paese di Calaone, non registra nessun superamento. Da luglio 2011 (data del precedente aggiornamento – Rapporto del 2010) e fino a febbraio 2012 sono stati rinvenuti 2 nuovi superamenti, di cui uno in provincia di Padova (Torreglia) e uno in provincia di Verona (Prada). In provincia di Treviso (Fregona) ed in provincia di Venezia rimangono da verificare i siti di Fregona e di Venezia Campalto in cui le centraline hanno riscontrato il superamento della soglia di 6 V/m (Tabella 11). In tabella 12 sono riportati i siti in cui sono stati riscontrati negli anni scorsi superamenti delle soglie di soglie; come risulta dagli ultimi controlli di ARPAV i valori di campo elettrico sono rientrati nei parametri normativi ma l’iter amministrativo connesso alla procedura di risanamento non è ancora concluso. Tali siti sono: Col Pascolet (Belluno), Monte Caina di Rubbio, Pizzati, Costa LungaStrada A. da Romano, Cima Forcella, Rubbietto e Schio (Vicenza). In questo ultimo l’impianto è risultato spento. Sono stati conclusi i risanamenti nei siti di Valdobbiadene (Pianezze), Romano d’Ezzelino (Costa Lunga – strada Cardorna), Lusiana (Località Bianca), e Bussolengo (Monte Romoldo). 10 Tabella 10. Siti con superamento in atto. Data aggiornamento: febbraio 2012. PD Sito Monte Cero* Passo del Roccolo Comune Baone Torreglia TV Monte Barbaria Valdobbiadene Valdobbiadene Data primo controllo 1998 27/10/2011 18/08/2006 16/07/2010 10/09/2011 Richiedente Programmazione Ente Pubblico comune Programmazione Programmazione Numero sorgenti 56 6 10 19 51 Tipo superamento (V/m) 20 6 6 6 6 Tipo di area Valore di campo elettrico misurato (V/m) Valore misurato durante l'ultimo controllo (V/m) Data ultimo controllo Area sommitale interno ristorante Malga/agriturismo Area ricreativa giardino di un’abitazione 43 7.5 13 6.9 13.7 43 7.5 7.4 7 13.7 06/04/2009 15/12/2011 01/09/2011 14/10/2011 10/09/2011 Azioni risanamento Si si Si Ipotesi di parziale delocalizzazione Si si Riduzione a conformità Riduzione a conformità Descrizione risanamento Riduzione potenza PD - VR VR Torricelle campi da tennis Verona Brenzone Prada – Val di Fies - In corso in corso in corso Superamento in atto Sospensiva TAR; ordinanze regionali di demolizione si si si si si Data inizio risanamento 20/11/2009-13/04/2007 30/12/2011 01/02/2008 Stato risanamento *l’area sommitale è da alcuni anni recintata, pertanto le ultime misure di ARPAV risalgono al 2009. Nel paese di Calaone, dove è presente da alcuni anni una centralina di ARPAV, non si registrano superamenti. 11 Tabella 11. Siti con superamento, da verificare e confermare con ulteriori misure. Data aggiornamento: febbraio 2012. TV VE Sito via Consiglio – Fregona Venezia Campalto Comune Fregona Venezia Data primo controllo 14/07/2011 07/04/2011 Richiedente Regione Veneto Regione Veneto Numero sorgenti - - Tipo superamento (V/m) 6 6 Tipo di area veranda - Valore di campo elettrico misurato (V/m) Valore misurato durante l'ultimo controllo (V/m) Data ultimo controllo 14.9 6.6 18 6.6 06/10/2011 07/04/2011 non ancora attivato E’ necessario ripetere la sessione di misure. Successivamente verrà attivata la procedura di misura in contraddittorio. no Il superamento è stato riscontrato con la centralina posizionata a 1.5 metri dal suolo. Sono stati programmati ulteriori controlli. Azioni risanamento Descrizione risanamento Stato risanamento Superamento in atto Data inizio risanamento 12 Tabella 12. Siti senza superamento in atto, in cui le pratiche amministrative non sono ancora concluse. Data aggiornamento: febbraio 2012. BL Sito Pascolet 1 Monte Caina di Rubbio Pizzati Pizzati Comune Col Pascolet, Belluno Bassano Bassano Bassano VI Costa Lunga – Via A. Da Romano Romano d’Ezzelino Data primo controllo 10/11/2008 17/05/1999 29/06/2001 29/06/2001 22/05/2000 Richiedente Provincia Ente pubblico Ente pubblico Ente pubblico Ente pubblico Numero sorgenti 18 16 11 11 3 Tipo superamento (V/m) 20 20 6 20 6 Tipo di area Valore di campo elettrico misurato (V/m) Valore misurato durante l'ultimo controllo (V/m) Data ultimo controllo prato Prato Abitazione privata prato Abitazione privata 22.5 33 9 96 21 15.7 15.6 3 17.7 3.6 30/07/2009 13/09/2010 20/12/2010 20/12/2010 21/06/2011 Si Si si si Modifica impianti Recinzione Recinzione Modifica impianto Stato risanamento Si comunicazione di autolimitazione di potenza da parte dell'emittente più emissiva. In attesa di spostamento, già autorizzato, di una emittente. In corso In corso In corso In corso In corso Superamento in atto no no no no no Data inizio risanamento 24/03/2009 19/10/2000 28/12/2001 28/12/2001 12/06/2001 Azioni risanamento Descrizione risanamento VI VI 13 VI VI VI VI VI Sito Cima Forcella Rubbietto Rubbietto Schio Comune Conco Conco Conco Schio Data primo controllo 29/06/2001 19/10/2001 19/10/2001 29/05/2009 Richiedente Ente pubblico Ente pubblico Ente pubblico ARPAV Numero sorgenti 2 2 2 1 Tipo superamento (V/m) 6 6 20 6 Tipo di area Valore di campo elettrico misurato (V/m) Valore misurato durante l'ultimo controllo (V/m) Data ultimo controllo Abitazione privata Abitazione privata prato Piazza pubblica 9.2 10 21 9 4.4 <0.8 13 0 07/02/2011 29/03/2011 29/03/2011 28/06/2011 no Modifica impianto non comunicata si si si modifica impianto modifica impianto spegnimento impianto Azioni risanamento Descrizione risanamento Stato risanamento In corso In corso In corso impianto spento Superamento in atto no no no no perché l’impianto risulta spento Data inizio risanamento 28/12/2001 03/06/2002 03/06/2002 - 14 In Tabella 13 è riportato un riassunto dei superamenti dei limiti di legge registrati a partire dal 1998 per gli impianti radiotelevisivi. Come si può notare, dei 74 superamenti riscontrati, ne sono stati risanati 58, pari a circa il 78%. Come già evidenziato in precedenza, la provincia con il maggior numero di situazioni critiche è Vicenza, che tra l’altro è terza per numero assoluto di impianti radiotelevisivi. Come detto sopra, sono considerati non conclusi anche i risanamenti nei siti dove il campo elettrico è rientrato nelle soglie di legge ma l’iter amministrativo è ancora incompleto. Provincia Belluno n° totale superamenti risanamenti conclusi 8 7 Padova 4 2 Rovigo Treviso 3 12* 3 10 Venezia Verona 12* 9 11 7 Vicenza 26 74 18 58 Totale *nei siti di Fregona e di Venezia Campalto il superamento è in fase di verifica. Tabella 13 15 3. LINEE ELETTRICHE 3.1 Controlli, superamenti e risanamenti per le linee elettriche In Tabella 14 sono presentate alcune statistiche sulle attività di controllo svolte dall’ARPAV nel corso del 2011. A partire da luglio 2003, la normativa nazionale di riferimento è il DPCM 8/7/2003. I controlli sono stati finalizzati alla verifica del rispetto di: • • limite di esposizione di 100 µT per l’induzione magnetica e 5 kV/m per il campo elettrico; valore di attenzione di 10 µT per l’induzione magnetica, • obiettivo di qualità di 3 µT per l’induzione magnetica. N° pareri preventivi / istruttorie tecniche N° interventi di controllo tramite valutazioni modellistiche N° interventi di controllo sperimentali di cui n° interventi di controllo sperimentali su richiesta N° complessivo di punti di misura (comprensivo anche di campagne di misura con durata > 24 hr) Campagne di misura con durata > 24 hr Durata delle campagne (in giorni) Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia Verona Vicenza Totale 0 7 27 15 22 39 71 181 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 7 16 18 7 14 73 0 2 3 9 5 5 8 32 29 107 51 361 327 30 19 924 5 7 4 8 2 6 8 40 21 51 8 76 16 6 12 190 Tabella 14 Nel corso del 2011 sono stati riscontrati 12 superamenti del valore di attenzione (10 microtesla) fissato dal DPCM 8/7/2003. In 2 casi, in provincia di Venezia presso abitazioni private, le situazioni sono già state risanate da parte del gestore. Nei rimanenti 10 casi, il superamento è stato rilevato all’interno di edifici scolastici o nelle pertinenze esterne delle stesse scuole, nell’ambito dei controlli effettuati per il progetto previsto nel Piano Regionale di Prevenzione 2.7.4.2 Progetto di monitoraggio delle cabine di trasformazione dell’energia elettrica (DGRV 3139/2010). Nella scuola media Leopardi di Mira, il risanamento è stato completato a dicembre 2011, come confermato dalla ultime misure effettuate dal Dipartimento di Venezia. Nei siti di San Michele al Tagliamento e Lido di Venezia, presenti come situazioni di superamento nel precedente Rapporto, le misure di ARPAV negli ultimi controlli evidenziano valori di campo inferiori alle soglie normative a seguito di interventi tecnici da parte dei gestori. I gestori tuttavia non hanno mai dichiarato ufficialmente di aver effettuato delle azioni di risanamento (si veda il Rapporto del 2009 per i dettagli). Rimane, infine, non risolta la situazione nel comune di Scorzè, in cui è stato riscontrato il superamento del limite di esposizione di 5000 V/m per il campo elettrico in prossimità di alcuni elettrodotti di alta tensione. In tabella 15 sono riportati i dettagli dei siti in cui l’induzione magnetica non risulta ancora al di sotto delle soglie di legge (aggiornamento febbraio 2012). 16 Tabella 15. Situazioni di superamento per elettrodotti e cabine di trasformazione. Data aggiornamento: febbraio 2012 VE PD PD PD RO Comune Scorze’ Vigonza Abano Terme Albignasego Polesella Sito Terreno agricolo scuola media Don Milani scuola media Vittorino da Feltre scuola elementare Marconi scuola elementare Data primo controllo 08/06/2000 13/09/2011 11/10/2011 11/10/2011 30/09/2011 Richiedente Privato Regione Veneto Regione Veneto Regione Veneto Regione Veneto Tipo sorgente Linee elettriche AT (380 kV) cabina elettrica cabina elettrica cabina elettrica cabina elettrica Proprietario sorgente Terna Enel Distribuzione Enel Distribuzione Enel Distribuzione Enel Distribuzione Tipo di superamento Limite di esposizione valore di attenzione (10 µT) valore di attenzione (10 µT) valore di attenzione (10 µT) valore di attenzione (10 µT) 6198 V/m 14.7 µT 17.1 µT 31 µT 29.6 µT 5964 V/m 14.7 µT 17.1 µT 31 µT 43.3 µT Data ultimo controllo 27/05/2005 13/09/2011 11/10/2011 12/10/2011 01/11/2011 Azioni di risanamento Richiesto dalla Regione Veneto In attesa di interventi da parte del gestore In attesa di interventi da parte del gestore In attesa di interventi da parte del gestore Stato risanamento Non attuato Valore misurato di campo elettrico/magnetico Valore misurato campo elettrico/magnetico durante l'ultimo controllo 17 si delimitazione provvisoria TV TV VI VI VE Comune Spresiano Motta di Livenza Vicenza Bassano del Grappa Marghera Sito scuola materna Pizzolato Istituto Scarpa scuola media Calderari scuola media Bellavitis scuola elementare Grimani Data primo controllo 30/08/2011 22/11/2011 10/05/2011 15/11/2011 15/06/2011 Richiedente Regione Veneto Regione Veneto Regione Veneto Regione Veneto Regione Veneto Tipo sorgente cabina elettrica cabina elettrica cabina elettrica cabina elettrica cabina elettrica Proprietario sorgente Enel Distribuzione Enel Distribuzione AIM Enel Distribuzione Enel Distribuzione Tipo di superamento valore di attenzione (10 µT) valore di attenzione (10 µT) valore di attenzione (10 µT) valore di attenzione (10 µT) valore di attenzione (10 µT) Valore misurato di campo magnetico 10.54 µT 10.43 µT 11.7 µT 13.3 µT 30.6 µT Valore misurato campo magnetico durante l'ultimo controllo 10.54 µT 10.43 µT 11.7 µT 13.3 µT 30.6 µT Data ultimo controllo 30/08/2011 22/11/2011 10/05/2011 15/11/2011 15/06/2011 Azioni di risanamento si In attesa di interventi da parte del gestore In attesa di interventi da parte del gestore In attesa di interventi da parte del gestore In attesa di interventi da parte del gestore Stato risanamento spostamento apparati all’interno della cabina 18 4. CONCLUSIONI Nel corso del 2011 si è mantenuto il trend di crescita del numero di impianti di telefonia mobile, arrivando quasi a 4900 stazioni radio base sul territorio regionale. Va inoltre tenuto presente che numerose sono state le riconfigurazioni degli impianti già presenti effettuate dai gestori della telefonia mobile per adeguare la rete alle nuove esigenze di mercato. Nel corso del 2011 l’attività del Servizio Osservatorio Regionale Agenti Fisici e dei Dipartimenti Provinciali ARPAV relativamente alle radio frequenze si è concentrata soprattutto nella gestione delle procedure amministrative e tecniche connesse al passaggio dalla tecnica televisiva analogica a quella digitale, e allo svolgimento delle attività pianificate nel progetto di monitoraggio nel campo delle telecomunicazioni (telefonia mobile, impianti radiofonici, impianti televisivi) inserito nel piano regionale di prevenzione. Il passaggio alla tecnica di trasmissione digitale ha comportato la modifica di tutti gli impianti televisivi. Tale modifica è consistita prevalentemente nel cambio della frequenza di trasmissione con una riduzione della potenza; altre volte però i gestori hanno dovuto modificare le caratteristiche tecniche e trasmissive degli impianti. L’attività di controllo modellistica e sperimentale degli impianti televisivi e la verifica della documentazione inviata dai gestori ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2186 del 21 settembre 2010 iniziata nel corso del 2010 è proseguita anche nel 2011. L’attività di controllo (aggiornamento febbraio 2012) ha rilevato due nuovi superamenti relativamente agli impianti radiotelevisivi, in provincia di Padova e di Verona. Due situazioni, una in provincia di Treviso e una in provincia di Venezia, rimangono al momento da accertare tramite ulteriori misure. Sono stati completati gli interventi di risanamento nei siti di Valdobbiadene (Pianezze), Romano d’Ezzelino (Costa Lunga – strada Cardorna), Lusiana (Località Bianca), e Bussolengo (Monte Romoldo). Dei 74 superamenti registrati in Veneto a partire dal 1998, 16 sono i siti non ancora risanati (almeno per quanto attiene agli aspetti amministrativi), mentre gli interventi conclusi sono stati 58, coprendo circa il 78% delle situazioni critiche. I siti in cui è vigente il superamento delle soglie di legge per il campo elettrico sono: Monte Cero (PD), Torreglia (PD), Monte Barbaria (TV), Torricelle (VR) e Prada (VR). Nei siti di Col Pascolet (Belluno), Monte Caina di Rubbio, Pizzati, Costa LungaStrada A. da Romano, Cima Forcella, Rubbietto e Schio (Vicenza) i valori di campo elettrico sono rientrati nei parametri normativi ma l’iter amministrativo connesso alla procedura di risanamento non è ancora concluso. Come di consuetudine, nessun nuovo superamento è stato registrato per le stazioni radio base. Per quanto riguarda i campi elettromagnetici a bassa frequenza (elettrodotti) nel corso del 2011 sono stati riscontrati 12 nuovi superamenti in prossimità di altrettante cabine elettriche nelle province di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia e Vicenza. In 2 situazioni, riguardanti abitazioni private in provincia di Venezia, il gestore è intervenuto ed è stato ultimato il risanamento. Nei rimanenti 10 casi il superamento è stato rinvenuto in edifici scolastici (e/o relative pertinenze esterne), nell’ambito dei controlli previsti dal progetto 2.7.2.4 Progetto di monitoraggio delle cabine elettriche, inserito nel Piano Regionale di Prevenzione. Solo in una scuola (scuola media Leopardi nel comune di Mira) il risanamento è stato completato e accertato da ARPAV. Sono stati completati, anche se non dichiarati ufficialmente, i risanamenti nei siti del Lido di Venezia e del comune di San Michele al Tagliamento. I dati sui superamenti (RF e ELF) presentati in questo rapporto sono aggiornati a febbraio 2012. 19 20 Servizio Osservatorio Agenti Fisici Via Dominutti, 8 37135 Verona Italy Tel. +39 045 8016907 Fax +39 045 8016777 E-mail: [email protected] marzo 2012 ARPAV Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto Direzione Generale Via Matteotti, 27 35137 Padova Tel. +39 049 82 39301 Fax. +39 049 66 0966 E-mail [email protected] E-mail certificata: [email protected] www.arpa.veneto.it 22