CONTROLLO DELL`INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO SUL

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CONTROLLO DELL’INQUINAMENTO
ELETTROMAGNETICO SUL TERRITORIO
DELLA REGIONE VENETO
2011
ARPAV
Direttore Generale
Carlo Emanuele Pepe
Direttore Tecnico
Sandro Boato
Progetto e realizzazione
Dipartimento Provinciale di Verona
Giancarlo Cunego
Servizio Osservatorio Agenti Fisici
Flavio Trotti
Raffaella Ugolini
Sabrina Poli
INDICE
1.
INTRODUZIONE ................................................................................................................. 1
1.1
Elementi della normativa .................................................................................................. 1
1.2
Elementi della normativa per le alte frequenze (RF) ....................................................... 1
1.3
Elementi della normativa per le basse frequenze (ELF).................................................. 5
2.
RADIOFREQUENZE .......................................................................................................... 7
2.1
Inventario degli impianti per telefonia mobile ................................................................. 7
2.2
Controlli, superamenti e risanamenti relativi agli impianti per telefonia mobile........... 7
2.3
Inventario degli impianti radiotelevisivi ........................................................................... 9
2.4
Controlli, superamenti e risanamenti relativi agli impianti radiotelevisivi .................... 9
3.
LINEE ELETTRICHE......................................................................................................... 15
3.1
Controlli, superamenti e risanamenti per le linee elettriche......................................... 15
4.
CONCLUSIONI ................................................................................................................. 18
1.
INTRODUZIONE
Il presente documento rappresenta il decimo rapporto annuale sul “Controllo dell’inquinamento
elettromagnetico sul territorio della Regione Veneto”, predisposto da ARPAV allo scopo di fornire
una adeguata conoscenza sullo stato di insediamento delle fonti inquinanti per quanto concerne i
campi elettromagnetici sul territorio regionale.
Il presente documento ha altresì lo scopo di fornire in modo organico le statistiche sull’attività di
controllo di ARPAV e di indicare le situazioni di non conformità sussistenti (con informazioni
sull’attuazione dei risanamenti).
I dati contenuti sono relativi all’anno 2011. Lo stato dei superamenti è aggiornato a febbraio 2012.
1.1
Elementi della normativa
La Legge Quadro n. 36 del 22 febbraio 2001 sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici è il primo testo di legge organico in materia di campi
elettromagnetici. La legge riguarda tutti gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili e
militari che possono produrre l’esposizione della popolazione e dei lavoratori ai campi
elettromagnetici compresi tra 0 Hz (Hertz) e 300 GHz (Gigahertz); rientrano pertanto nell’ambito di
applicazione della Legge Quadro sia gli elettrodotti che gli impianti di tele-radiocomunicazione,
comprese le stazioni radio base.
Il provvedimento indica più livelli di riferimento per l’esposizione:
•
limiti di esposizione che non devono essere superati in alcuna condizione di esposizione per la
tutela della salute dagli effetti acuti;
•
valori di attenzione che non devono essere superati negli ambienti adibiti a permanenze
prolungate per la protezione da possibili effetti a lungo termine;
•
obiettivi di qualità da conseguire nel breve, medio e lungo periodo per la minimizzazione delle
esposizioni, con riferimento a possibili effetti a lungo termine.
La Legge Quadro assegna le seguenti competenze:
•
lo Stato determina i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, la
promozione delle attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica nonché di ricerca
epidemiologica e lo sviluppo di un catasto nazionale delle sorgenti;
•
le Regioni determinano le modalità per il rilascio delle autorizzazioni all’installazione degli
impianti, la realizzazione del catasto regionale delle sorgenti, l’individuazione di strumenti e
azioni per il raggiungimento di obiettivi di qualità;
•
le ARPA regionali svolgono attività di vigilanza e controllo a supporto tecnico delle relative
funzioni assegnate agli enti locali;
•
i Comuni e le Province svolgono le rispettive funzioni di controllo e vigilanza.
Nei paragrafi seguenti sono riportati i provvedimenti nazionali e regionali distinti per basse e alte
frequenze.
1.2
Elementi della normativa per le alte frequenze (RF)
Nell’ambito dei campi elettromagnetici RF generati da stazioni radio base ed impianti di teleradiocomunicazione, la normativa nazionale di riferimento è costituita da:
•
Legge Quadro n. 36 del 22/02/2001 (LQ 36/2001) “Legge quadro sulla protezione dalle
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”.
•
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 luglio 2003 (DPCM 8/7/2003)
“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la
protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici ed elettromagnetici
generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz”.
Decreto Legislativo n. 259 del 1 agosto 2003 “Codice delle comunicazioni elettroniche”.
•
1
•
Legge n. 73 del 22 maggio 2010; l'articolo 5-bis aggiunge al Codice delle Comunicazioni
Elettroniche (D. Lgs. 259/03) l'articolo 87bis “Modifiche alla disciplina in materia di installazione
di reti e di impianti di comunicazione elettronica”;
•
Art. 35 introdotto dal Decreto Legge 6 luglio 2011 , n. 98 “… semplificazioni in materia di
impianti di telecomunicazioni …”
In particolare, il DPCM 8/7/2003 stabilisce le soglie che devono essere rispettate nelle diverse
situazioni di esposizione, secondo quanto specificato nella tabella che segue.
Soglia
Intensità di
campo
elettrico (V/m)
Intensità di
campo
magnetico
(A/m)
Densità di
2
potenza (W/m )
Limite di
esposizione
0.1 <f ≤ 3 MHz
3 <f ≤ 3000 MHz
3 <f ≤ 300 GHz
60
20
40
0.2
0.05
0.01
1
4
Valore di
attenzione
6
0.016
0.10
(3 MHz-300 GHz)
Obiettivo di
qualità
6
0.016
0.10
(3 MHz-300 GHz)
Da non superare in alcuna
condizione di esposizione della
popolazione.
Da non superare all’interno di
edifici adibiti a permanenze non
inferiori a 4 ore giornaliere e
loro pertinenze esterne che
siano fruibili come ambienti
abitativi come balconi, terrazzi
e cortili esclusi i lastrici solari.
Da rispettare all’aperto nelle
aree intensamente frequentate.
Per
aree
intensamente
frequentate si intendono anche
superfici
edificate
ovvero
attrezzate
permanentemente
per il soddisfacimento di bisogni
sociali, sanitari e ricreativi.
Tabella 1. Soglie di esposizione stabilite nel DPCM 8/7/2003 per gli impianti di tele-radiocomunicazione.
Da settembre 2002 il D.Lgs. 198/02 prima (giudicato illegittimo dalla Corte Costituzionale con
sentenza n. 303 del 1 ottobre 2003), e il D. Lgs. 259/03, poi, definiscono su scala nazionale le
modalità per l’installazione degli impianti di telecomunicazione e prevedono che l’interessato
chieda autorizzazione o effettui denuncia inizio attività (a seconda si tratti di trasmettitori con
potenza superiore o inferiore a 20 W) presso l’ente locale, allegando la documentazione tecnica
del caso (inclusa la valutazione d’impatto elettromagnetico per le antenne sopra i 20 W) nel
rispetto delle soglie di campo elettromagnetico fissate dalla normativa. Il D. Lgs. 259/03 prevede
altresì che sulla documentazione prodotta vi sia un pronunciamento dell’ARPA entro 30 giorni dal
ricevimento dell’istanza/dia. Il pronunciamento dell’Agenzia si realizza, a seconda dei casi, in
verifiche sulle procedure seguite dal richiedente nell’effettuare le valutazioni, in simulazioni svolte
in proprio, in verifiche sulla documentazione presentata.
Il D. Lgs. 259/03 prevede inoltre che (comma 9) il termine del silenzio-assenso si ritenga
applicabile all’intero procedimento amministrativo teso all’acquisizione dell’autorizzazione
all’installazione e/o modifica di un impianto in carico all’Ente Locale, qualora entro novanta giorni
dalla presentazione della domanda non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.
In data 22 maggio 2010 è stata emanata la Legge n. 73 che all'articolo 5 dell'allegato 1 aggiunge al
Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D. Lgs. 259/03) l'articolo 87bis. Tale articolo introduce
delle procedure semplificate per determinate tipologie di impianti. In particolare stabilisce che al
2
fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga
mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS e sue evoluzioni, fermo restando
il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui al DPCM 8/7/2003, è sufficiente la denuncia di
inizio attività; precisa inoltre che, qualora entro 30 giorni dalla presentazione del progetto e della
relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell’ente locale o un
parere negativo da parte dell’organismo competente, la denuncia è priva di effetti.
L’Art. 35 introdotto dal Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 introduce delle semplificazioni in materia
di impianti di telecomunicazioni di debole potenza e di ridotte dimensioni.
In particolare:
- il Comma 4 specifica che “le modifiche degli impianti di cui all’articolo 87 e le procedure
semplificate per determinate tipologie di impianti di cui all’articolo 87-bis del D.Lgs. 259/03
nonché le procedure per le installazioni di impianti radio per trasmissione punto-punto e puntomultipunto e di impianti radioelettrici per l’accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con
potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 7 watt e con dimensione della
superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati, sono soggette a comunicazione all’ente
locale e all’ARPA, da effettuarsi contestualmente all’attivazione dell’impianto.”
- Il Comma 5 precisa che: all’articolo 87, comma 9, del D.Lgs. 259/03 dopo le parole: “un
provvedimento di diniego” sono inserite le seguenti: “o un parere negativo da parte dell’ARPA”.
Nell’ambito dei campi elettromagnetici RF generati da stazioni radio base ed impianti di teleradiocomunicazione, la normativa regionale di riferimento è costituita da:
•
Legge Regionale del Veneto n. 29 del 9 luglio 1993 “Tutela igienico sanitaria della popolazione
dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni”.
•
•
Circolare regionale n. 14 del 9 agosto 2000 “Legge regionale 29/93 D.M. 381/98 D.G.R.V.
5268/98. Tutela igienico sanitaria della popolazione da radiazioni non ionizzanti generate da
impianti per teleradiocomunicazioni. Direttive di applicazione.”
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1194 del 24 aprile 2007.
•
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2050 del 3 luglio 2007.
•
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2052 del 3 luglio 2007 “Inserimento e gestione dati
identificativi impianti per teleradiocomunicazioni. Approvazione modulistica per la
comunicazione di detenzione e istanza di autorizzazione di impianti radiofonici e televisivi, sia
in tecnica analogica che in tecnica digitale.”
•
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2186 del 21 settembre 2010 “Tramissione televisiva in
tecnica digitale terrestre. Entrata a regime (switch-off: 27 novembre – 15 dicembre 2010).
Procedura amministrativa.”
La Legge Regionale n. 29 del 9 luglio 1993 regolamenta l'installazione degli impianti: per gli
impianti con potenza superiore a 150 W (es. impianti radiotelevisivi) prevede l'autorizzazione
preventiva del Presidente della Provincia, con il parere tecnico dell'ARPAV, mentre per gli impianti
tra 7-150 W (es. Stazioni Radio Base) è prevista solamente la comunicazione dell'avvenuta
installazione alla Provincia per tramite del competente Dipartimento Provinciale ARPAV. La stessa
legge assegna all'ARPAV l'attività di controllo degli impianti e prevede anche le procedure di
risanamento (e le eventuali sanzioni) per i gestori che non rispettano le indicazioni della legge.
Con la Delibera regionale n. 2052 del 3 luglio 2007 la Giunta Regionale approva la modulistica per
la comunicazione di detenzione e istanza di autorizzazione di impianti radiofonici e televisivi sia in
tecnica analogica che in tecnica digitale. Fanno parte integrante della DGRV gli allegati A÷E.
La Delibera della Giunta Regionale n. 1194 del 24 aprile 2007 specifica le indicazioni applicative
circa l’esercizio delle funzioni sanzionatorie in materia di campi elettromagnetici e individua nel
comune l’Amministrazione competente ad irrogare le sanzioni di attribuzione regionale.
La Delibera della Giunta Regionale n. 2050 del 3 luglio 2007 specifica la procedura di demolizione
degli impianti per teleradiocomunicazioni con potenza efficace massima totale all’antenna
3
superiore a 150 Watt nel caso in cui l’installazione, la modifica e lo spostamento degli stessi siano
avvenuti senza la prevista autorizzazione provinciale (art. 8, comma 5, L.R.29/93).
In occasione della transizione dal sistema di trasmissione analogico a quello digitale terrestre, nel
caso di modifica agli impianti comportanti solo una riduzione di potenza e/o solo il cambio di
frequenza, la Delibera n. 2186 del 21 settembre 2010 introduce la seguente procedura
semplificata: i gestori sono tenuti solo alla mera comunicazione alla Provincia, per il tramite del
competente dipartimento provinciale ARPAV ai sensi della L.R. 29/93 e della successiva D.G.R.V.
n. 2052 del 3 luglio 2007, entro 30 giorni dall’attivazione dell’impianto presentando la specifica
modulistica.
Modalità per l’installazione degli impianti di telecomunicazioni - Adempimenti legislativi
Il gestore deve chiedere autorizzazione o effettuare denuncia inizio attività prima dell’installazione
presso l’ente locale competente (Comune per gli impianti con potenza minore o uguale a 150 W;
Provincia per impianti con potenza maggiore di 150 W). In funzione della potenza al connettore
d’antenna la normativa di riferimento per l’installazione e la modifica degli impianti di
telecomunicazione nella regione Veneto è la seguente: D. Lgs. 259/03, L.R. Veneto 29/93 (e
successive: Circolare regionale n. 14 del 09.08.00, DGRV n. 2052 del 03.07.07) secondo le
specifiche indicate in Tabella 2 per le stazioni radio base e impianti ad esse assimilabili (DVBH,…)
e in Tabella 3 per gli impianti radiotelevisivi. L’istanza di autorizzazione, per impianti con potenza
superiori a 150 watt, va presentata in un’unica soluzione in Provincia ai sensi dei due riferimenti
normativi citati in Tabella 3.
Potenza al
connettore
d'antenna (W) /
caratteristiche
tecniche
Obblighi legislativi
Modulistica
P<=7
Denuncia Inizio attività ai sensi del
D.Lgs 259/2003: Art. 87, 88
D.Lgs 259/2003: All. 13 modello B
P<=7, dimensione
2
antenna ≤ 0.5 m ,
determinate tipologie
di impianti *
Comunicazione di attivazione ai
sensi dell’Art. 35 introdotto dal
Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98
7<P<=20
20<P<=150
Denuncia Inizio attività ai sensi del
D.Lgs 259/2003: Art. 87, 88
Comunicazione di detenzione
impianto ai sensi della L.R.
29/1993: Art. 2
Istanza di autorizzazione ai sensi
del D.Lgs 259/2003: Art. 87, 88
o Denuncia Inizio Attività ai sensi
del D.Lgs 259/2003: Art. 87bis nel
caso di impianti UMTS e sue
evoluzioni
Comunicazione di detenzione
impianto, ai sensi della L.R.
29/1993: Art. 2
D.Lgs 259/2003: All. 13 modello B
Circolare regionale n. 14 del 09.08.00: All.
Comunicazione, Schede RB1, RB2
D.Lgs 259/2003: All. 13 modello A
D.Lgs 259/2003: All. 13 modello B nel caso di
impianti UMTS
Circolare regionale n. 14 del 09.08.00: All.
Comunicazione, Schede RB1, RB2
* tipologie di impianti: modifiche impianti art. 87, Impianti dell’art.87 bis, Punto–punto (ponti radio), Punto-multipunto,
Impianti per l’accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico (WI-FI).
Tabella 2. Modalità per l’installazione delle Stazioni Radio Base.
4
Potenza al
connettore
d'antenna
(W)
P<=7
7<P<=20
20<P<=150
P>150
Obblighi legislativi
Modulistica
Denuncia Inizio attività ai sensi del
D. Lgs. 259/03: Art. 87, 88
Denuncia Inizio attività ai sensi del
D.Lgs 259/2003: Art. 87, 88
Comunicazione di detenzione
impianto ai sensi della L.R.
29/1993: Art. 2
Istanza di autorizzazione ai sensi
del D.Lgs 259/2003: Art. 87, 88
Comunicazione di detenzione
impianto, ai sensi della L.R.
29/1993: Art. 2
Istanza di autorizzazione ai sensi
del D.Lgs 259/2003: Art. 87, 88
Istanza di autorizzazione ai sensi
della L.R. 29/1993: Art. 3
D.Lgs 259/2003: All. 13 modello B
D.Lgs 259/2003: All. 13 modello B
DGRV n. 2052 del 03.07.07: All. A, C, D, E
(schede per la comunicazione di detenzione e
allegati tecnici FMTV 1, 2, 3)
D.Lgs 259/2003: All. 13 modello A
DGRV n. 2052 del 03.07.07: All. A, C, D, E
(schede per la comunicazione di detenzione e
allegati tecnici FMTV 1, 2, 3)
D.Lgs 259/2003: All. 13 modello A
DGRV n. 2052 del 03.07.07: All. B, C, D, E
(istanza di autorizzazione e allegati tecnici FMTV
1, 2, 3)
Comunicazione di detenzione
DGRV n. 2052 del 03.07.07: All. A
impianto ai sensi della L.R.
(comunicazione di detenzione impianto)
29/1993: Art. 2
Tabella 3. Modalità per l’installazione degli impianti radio-televisivi.
1.3
Elementi della normativa per le basse frequenze (ELF)
Nell’ambito dei campi elettrici e magnetici a bassa frequenza generati da elettrodotti, la normativa
nazionale di riferimento è costituita da:
•
Legge Quadro n. 36 del 22/02/2001 (LQ 36/2001) “Legge quadro sulla protezione dalle
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”.
•
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 luglio 2003 (DPCM 8/7/2003)
“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la
protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di
rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”.
•
Decreto 29/05/2008. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
“Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli
elettrodotti”.
•
Decreto 29/05/2008. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
“Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell’induzione magnetica”.
La Legge Quadro n. 36 fissa le linee di azione generali alla base della protezione della
popolazione dall’esposizione a campi elettromagnetici, e rimanda a decreti successivi la fissazione
di limiti e la regolamentazione di procedure. In particolare, il DPCM 8/7/2003 stabilisce per le
basse frequenze (50 Hz) le soglie che devono essere rispettate nelle diverse situazioni di
esposizione, secondo quanto specificato nella tabella che segue (Tabella 4).
Il primo dei due DM del 29/05/2008 introduce la metodologia definitiva di calcolo delle fasce di
rispetto per gli elettrodotti. Il secondo decreto introduce la metodologia di misura dell’induzione
magnetica, al fine della verifica del non superamento del valore di attenzione e dell’obiettivo di
qualità.
5
Limite di esposizione
Valore di attenzione
Obiettivo di qualità
5 kV/m
100 µT
Misura di cautela per la Da non superare in alcuna condizione
protezione da effetti acuti.
di esposizione della popolazione.
10 µT
Da non superare negli ambienti
Misura di cautela per la
abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a
protezione da possibili effetti
permanenze prolungate (non inferiori a
a lungo termine.
4 ore giornaliere).
3 µT
Da rispettare nella progettazione di
nuovi elettrodotti in prossimità di aree
Misura per la progressiva
gioco per l’infanzia, ambienti abitativi,
miticizzazione
ambienti scolastici e luoghi adibiti alla
dell’esposizione a campi
permanenza non inferiori a 4 ore
elettromagnetici.
giornaliere, e delle nuove aree di cui
sopra presso elettrodotti esistenti.
Tabella 4. Soglie di esposizione stabilite nel DPCM 8/7/2003 per gli elettrodotti.
La normativa regionale in materia di protezione dai campi elettromagnetici a bassa frequenza è
così composta:
•
Legge Regionale n. 27 del 30 giugno 1993 “Prevenzione dei danni derivanti dai campi
elettromagnetici generati da elettrodotti”.
•
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1526 del 11 aprile 2000 “L.R. 30/06/1993 n. 27 e
successive modificazioni ed integrazioni: ”Prevenzione dei danni derivanti dai campi
elettromagnetici generati da elettrodotti”. Direttive.
•
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1432 del 31 maggio 2002 “L.R. 30/06/1993 n. 27 e
successive modificazioni ed integrazioni: ”Prevenzione dei danni derivanti dai campi
elettromagnetici generati da elettrodotti”: integrazioni alla D.G.R. n. 1526 dell’11/4/2000.
•
Deliberazione della Giunta Regionale n. 3617 del 28 novembre 2003 “L.R. 30/06/1993 n. 27 e
successive modificazioni ed integrazioni: ”Prevenzione dei danni derivanti dai campi
elettromagnetici generati da elettrodotti”: integrazioni alla D.G.R. n. 1526 dell’11/4/2000 e
D.G.R. n. 1432 del 31/05/2002.
La Legge Regionale n. 27 del 30 giugno 1993 introduce le distanze di rispetto dagli elettrodotti con
tensione maggiore o uguale a 132 kV e stabilisce che all’esterno delle abitazioni e dei luoghi di
abituale permanenza a 1.5 metri da terra il campo elettrico non deve superare 0.5 kV/m e
l’induzione magnetica non deve superare 0.2 µT.
Le distanze di rispetto, valutate a partire dall’asse centrale degli elettrodotti e determinate in
funzione del potenziale e della tipologia di linea, sono elencate nella Tabella 1 della Delibera della
Giunta Regionale n. 1526/2000. Con la Deliberazione n. 1432/2002 la Giunta Regionale ha
previsto la possibilità di deroga dalla non-edificabilità all’interno delle distanze di rispetto nei casi
seguenti:
a) la distanza tra edificio in progetto ed elettrodotto esistente è superiore alla distanza di rispetto
della DGRV n. 1526/2000;
b) verifica tramite apposita misura, da effettuarsi secondo il protocollo della DGRV n. 3617/2003,
che all’esterno delle abitazioni e dei luoghi di abituale permanenza il campo elettrico non
supera il valore di 0.5 kV/m e l’induzione magnetica non supera il valore di 0.2 µT.
Alcune sentenze del Tar e della Corte Costituzionale hanno affermato la prevalenza della
normativa statale in materia su quella regionale.
6
2.
RADIOFREQUENZE
2.1
Inventario degli impianti per telefonia mobile
Di seguito sono presentati i dati riguardanti il numero di impianti nel territorio, il numero di controlli
effettuati dall’ARPAV ed il numero di superamenti dei limiti, dei valori di attenzione e degli obiettivi
di qualità riscontrato.
In Tabella 5 è riportato il numero di impianti di telefonia mobile per provincia ed il totale per la
Regione, aggiornato al 31/12/2011, relativo alle stazioni radio base nello stato comunicato ai sensi
della LR 29/93.
Belluno
N° stazioni radio base
comunicate
353
Padova
871
Rovigo
284
Treviso
768
Venezia
852
Verona
941
Vicenza
805
Totale
4874
Provincia
Tabella 5 – tabella aggiornata con i dati del 2011.
Nel grafico di Figura 1 è evidenziato l’andamento del numero di impianti (stazioni radio base e
DVBH) comunicati (presenti nel database di ETERE) nel Veneto a partire dal 2004.
numero di impianti comunicati
6000
5000
4588
3797
4000
4754
5000
4248
3999
3349
3000
2884
2000
1000
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
anni
Figura 1. Rappresentazione grafica del numero di impianti comunicati nel Veneto.
2.2
Controlli, superamenti e risanamenti relativi agli impianti per telefonia mobile
In Tabella 6 è riportato il numero di interventi effettuati da ARPAV nel 2011.
7
Belluno
Padova
Rovigo
Treviso
Venezia
Verona
Vicenza
Totale
100
213
111
202
214
165
150
1155
1
23
4
1
0
31
0
60
14
24
6
26
53
6
22
151
14
24
6
25
49
5
16
139
15
131
14
122
53
12
42
389
14
23
5
4
53
5
19
123
204
610
273
124
1355
7
20
2593
N° pareri preventivi /
istruttorie tecniche
N° interventi di controllo
tramite valutazioni
modellistiche *
N° interventi di controllo
sperimentali
Di cui n° interventi di
controllo sperimentali su
richiesta
N° complessivo punti di
misura (comprensivo
anche dei punti di misura
con monitoraggio continuo
> 24 h)
N° complessivo punti di
misura con monitoraggio
continuo > 24 h
N° complessivo giorni di
monitoraggio continuo
* si riferisce al numero di siti controllati, che possono comprendere nelle diverse situazioni oltre ai siti di telefonia mobile anche siti di
impianti radioTV
Tabella 6
La prima riga si riferisce al numero di pareri preventivi (valutazioni d’impatto o di conformità della
documentazione, prese d’atto) rilasciati dall’Agenzia; ove i pareri comportino valutazioni d’impatto,
queste sono effettuate dall’Agenzia utilizzando il software di simulazione ETERE, così come gli
interventi di controllo riportati nella seconda riga.
È interessante sottolineare che l’attività di rilascio dei pareri oltre a permettere di eseguire una
valutazione preventiva del contributo di un nuovo impianto, consente una attività continua e
aggiornata di verifica degli impianti già attivati e l’individuazione delle zone in cui i livelli di campo
elettrico sono più elevati; ciò permette anche di indirizzare le misure sperimentali verso quei siti
che presentano maggiore criticità.
Nel corso del 2011 non è stato riscontrato nessun nuovo superamento da parte degli impianti di
telefonia mobile. In Tabella 7 è riportato un riassunto dei superamenti dei limiti di legge registrati
dal 1996 fino a febbraio 2012 per le stazioni radio base. I siti sono stati tutti risanati.
Provincia
Belluno
N° totale di superamenti
-
-
Padova
Rovigo
1
-
1
-
Treviso
Venezia
1
5
1
5
Verona
Vicenza
7
Tabella 7
7
Totale
risanamenti conclusi
Nel corso del 2011 sono state condotte in tutta la Regione 123 campagne di monitoraggio in
continuo tramite centraline per un totale di 2593 giorni di monitoraggio. Le misure effettuate
mediante le centraline rispondono alla necessità di verificare il campo generato da sorgenti non
costanti nel tempo come sono gli impianti per la telefonia mobile. Gli esiti delle campagne sono
8
consultabili
sul
sito
internet
http://www.arpa.veneto.it/agenti_fisici/htm/cem.asp.
2.3
dell’ARPAV
all’indirizzo
Inventario degli impianti radiotelevisivi
Nella Tabella 8 sono riportati i dati relativi agli impianti radiotelevisivi, che risultano essere 2105
(aggiornamento dicembre 2011), dove per impianto si intende l’insieme delle antenne e tralicci che
concorrono a trasmettere ad una data frequenza. Tali impianti sono raggruppati a formare 549 siti
suddivisi come riportato in tabella. La fonte informativa utilizzata, in aggiunta al database
(incompleto) di ARPAV, è l’archivio informatizzato del Ministero delle Comunicazioni.
In occasione della transizione dal sistema di trasmissione analogico a quello digitale terrestre,
avvenuto nel Veneto dal 25 novembre al 15 dicembre 2010 tutti gli impianti televisivi sono stati
riconfigurati. Pertanto ARPAV sta adeguando il Data Base degli impianti televisivi al fine di
aggiornarlo con i campi previsti negli allegati alle comunicazioni di attivazione inviate dai gestori ai
sensi della Delibera n. 2186 del 21 settembre 2010.
Provincia
Belluno
Padova
Rovigo
Treviso
Venezia
Vicenza
Verona
Totale
Siti
175
26
25
48
29
136
110
549
Impianti RTV
630
176
49
165
50
569
466
2105
Tabella 8
2.4
Controlli, superamenti e risanamenti relativi agli impianti radiotelevisivi
In Tabella 9 è riportato il numero di interventi effettuati da ARPAV nel 2011 sugli impianti
radiotelevisivi.
N° pareri preventivi /
istruttorie tecniche
N° interventi di controllo
tramite valutazioni
modellistiche *
N° interventi di controllo
sperimentali
di cui n° interventi di
controllo sperimentali su
richiesta
N° complessivo punti di
misura (comprensivo
anche dei punti di misura
con monitoraggio continuo
> 24 h)
N° complessivo punti di
misura con monitoraggio
continuo > 24 h
N° complessivo giorni di
monitoraggio continuo
Belluno
Padova
Rovigo
Treviso
Venezia
Verona
Vicenza
Totale
17
8
2
7
28
30
28
120
0
5
5
0
0
0
0
10
12
8
7
1
9
8
5
50
6
0
3
0
2
1
1
13
105
107
19
1
10
27
6
275
5
4
6
1
8
2
3
29
136
175
244
30
222
17
4
828
* si riferisce al numero di siti controllati, che possono comprendere nelle diverse situazioni oltre ai siti di impianti radioTV anche siti di
telefonia mobile.
Tabella 9
9
Nella Tabella 10 viene presentato l’elenco dei siti in cui è in corso superamento del limite (20 V/m)
e/o dei valori di attenzione/obiettivi di qualità (6 V/m) degli impianti radiotelevisivi (aggiornamento
febbraio 2012). Tali siti sono: Monte Cero e Passo del Roccolo (Padova), Monte Barbaria
(Treviso), Torricelle e Prada Val di Fies (Verona). Si precisa che per il sito di Monte Cero, l’ultima
misura di ARPAV risale al 2009. Successivamente non è più stato possibile accedere direttamente
al sito visto che l’area è stata recintata. La centralina, localizzata nel paese di Calaone, non
registra nessun superamento.
Da luglio 2011 (data del precedente aggiornamento – Rapporto del 2010) e fino a febbraio 2012
sono stati rinvenuti 2 nuovi superamenti, di cui uno in provincia di Padova (Torreglia) e uno in
provincia di Verona (Prada).
In provincia di Treviso (Fregona) ed in provincia di Venezia rimangono da verificare i siti di
Fregona e di Venezia Campalto in cui le centraline hanno riscontrato il superamento della soglia di
6 V/m (Tabella 11).
In tabella 12 sono riportati i siti in cui sono stati riscontrati negli anni scorsi superamenti delle soglie
di soglie; come risulta dagli ultimi controlli di ARPAV i valori di campo elettrico sono rientrati nei
parametri normativi ma l’iter amministrativo connesso alla procedura di risanamento non è ancora
concluso. Tali siti sono: Col Pascolet (Belluno), Monte Caina di Rubbio, Pizzati, Costa LungaStrada A. da Romano, Cima Forcella, Rubbietto e Schio (Vicenza). In questo ultimo l’impianto è
risultato spento.
Sono stati conclusi i risanamenti nei siti di Valdobbiadene (Pianezze), Romano d’Ezzelino (Costa
Lunga – strada Cardorna), Lusiana (Località Bianca), e Bussolengo (Monte Romoldo).
10
Tabella 10. Siti con superamento in atto. Data aggiornamento: febbraio 2012.
PD
Sito
Monte Cero*
Passo del Roccolo
Comune
Baone
Torreglia
TV
Monte Barbaria Valdobbiadene
Valdobbiadene
Data primo controllo
1998
27/10/2011
18/08/2006
16/07/2010
10/09/2011
Richiedente
Programmazione
Ente Pubblico
comune
Programmazione
Programmazione
Numero sorgenti
56
6
10
19
51
Tipo superamento (V/m)
20
6
6
6
6
Tipo di area
Valore di campo elettrico
misurato (V/m)
Valore misurato durante
l'ultimo controllo (V/m)
Data ultimo controllo
Area sommitale
interno ristorante
Malga/agriturismo
Area ricreativa
giardino di un’abitazione
43
7.5
13
6.9
13.7
43
7.5
7.4
7
13.7
06/04/2009
15/12/2011
01/09/2011
14/10/2011
10/09/2011
Azioni risanamento
Si
si
Si
Ipotesi di parziale
delocalizzazione
Si
si
Riduzione a conformità
Riduzione a conformità
Descrizione risanamento Riduzione potenza
PD
-
VR
VR
Torricelle
campi da tennis
Verona
Brenzone
Prada – Val di Fies
-
In corso
in corso
in corso
Superamento in atto
Sospensiva TAR;
ordinanze regionali di
demolizione
si
si
si
si
si
Data inizio risanamento
20/11/2009-13/04/2007
30/12/2011
01/02/2008
Stato risanamento
*l’area sommitale è da alcuni anni recintata, pertanto le ultime misure di ARPAV risalgono al 2009. Nel paese di Calaone, dove è
presente da alcuni anni una centralina di ARPAV, non si registrano superamenti.
11
Tabella 11. Siti con superamento, da verificare e confermare con ulteriori misure. Data aggiornamento: febbraio 2012.
TV
VE
Sito
via Consiglio – Fregona
Venezia Campalto
Comune
Fregona
Venezia
Data primo controllo
14/07/2011
07/04/2011
Richiedente
Regione Veneto
Regione Veneto
Numero sorgenti
-
-
Tipo superamento (V/m)
6
6
Tipo di area
veranda
-
Valore di campo elettrico misurato (V/m)
Valore misurato durante l'ultimo controllo
(V/m)
Data ultimo controllo
14.9
6.6
18
6.6
06/10/2011
07/04/2011
non ancora attivato
E’ necessario ripetere la sessione di misure.
Successivamente verrà attivata la procedura
di misura in contraddittorio.
no
Il superamento è stato riscontrato con la
centralina posizionata a 1.5 metri dal suolo.
Sono stati programmati ulteriori controlli.
Azioni risanamento
Descrizione risanamento
Stato risanamento
Superamento in atto
Data inizio risanamento
12
Tabella 12. Siti senza superamento in atto, in cui le pratiche amministrative non sono ancora concluse. Data aggiornamento: febbraio
2012.
BL
Sito
Pascolet 1
Monte Caina di Rubbio Pizzati
Pizzati
Comune
Col Pascolet, Belluno
Bassano
Bassano
Bassano
VI
Costa Lunga – Via A.
Da Romano
Romano d’Ezzelino
Data primo controllo
10/11/2008
17/05/1999
29/06/2001
29/06/2001
22/05/2000
Richiedente
Provincia
Ente pubblico
Ente pubblico
Ente pubblico
Ente pubblico
Numero sorgenti
18
16
11
11
3
Tipo superamento (V/m) 20
20
6
20
6
Tipo di area
Valore di campo
elettrico misurato (V/m)
Valore misurato durante
l'ultimo controllo (V/m)
Data ultimo controllo
prato
Prato
Abitazione privata
prato
Abitazione privata
22.5
33
9
96
21
15.7
15.6
3
17.7
3.6
30/07/2009
13/09/2010
20/12/2010
20/12/2010
21/06/2011
Si
Si
si
si
Modifica impianti
Recinzione
Recinzione
Modifica impianto
Stato risanamento
Si
comunicazione di
autolimitazione di
potenza da parte
dell'emittente più
emissiva. In attesa di
spostamento, già
autorizzato, di una
emittente.
In corso
In corso
In corso
In corso
In corso
Superamento in atto
no
no
no
no
no
Data inizio risanamento
24/03/2009
19/10/2000
28/12/2001
28/12/2001
12/06/2001
Azioni risanamento
Descrizione
risanamento
VI
VI
13
VI
VI
VI
VI
VI
Sito
Cima Forcella
Rubbietto
Rubbietto
Schio
Comune
Conco
Conco
Conco
Schio
Data primo controllo
29/06/2001
19/10/2001
19/10/2001
29/05/2009
Richiedente
Ente pubblico
Ente pubblico
Ente pubblico
ARPAV
Numero sorgenti
2
2
2
1
Tipo superamento (V/m)
6
6
20
6
Tipo di area
Valore di campo elettrico
misurato (V/m)
Valore misurato durante
l'ultimo controllo (V/m)
Data ultimo controllo
Abitazione privata
Abitazione privata
prato
Piazza pubblica
9.2
10
21
9
4.4
<0.8
13
0
07/02/2011
29/03/2011
29/03/2011
28/06/2011
no
Modifica impianto non
comunicata
si
si
si
modifica impianto
modifica impianto
spegnimento impianto
Azioni risanamento
Descrizione risanamento
Stato risanamento
In corso
In corso
In corso
impianto spento
Superamento in atto
no
no
no
no perché l’impianto risulta
spento
Data inizio risanamento
28/12/2001
03/06/2002
03/06/2002
-
14
In Tabella 13 è riportato un riassunto dei superamenti dei limiti di legge registrati a partire dal 1998
per gli impianti radiotelevisivi. Come si può notare, dei 74 superamenti riscontrati, ne sono stati
risanati 58, pari a circa il 78%. Come già evidenziato in precedenza, la provincia con il maggior
numero di situazioni critiche è Vicenza, che tra l’altro è terza per numero assoluto di impianti
radiotelevisivi. Come detto sopra, sono considerati non conclusi anche i risanamenti nei siti dove il
campo elettrico è rientrato nelle soglie di legge ma l’iter amministrativo è ancora incompleto.
Provincia
Belluno
n° totale superamenti
risanamenti conclusi
8
7
Padova
4
2
Rovigo
Treviso
3
12*
3
10
Venezia
Verona
12*
9
11
7
Vicenza
26
74
18
58
Totale
*nei siti di Fregona e di Venezia Campalto il superamento è in fase di verifica.
Tabella 13
15
3.
LINEE ELETTRICHE
3.1
Controlli, superamenti e risanamenti per le linee elettriche
In Tabella 14 sono presentate alcune statistiche sulle attività di controllo svolte dall’ARPAV nel
corso del 2011. A partire da luglio 2003, la normativa nazionale di riferimento è il DPCM 8/7/2003. I
controlli sono stati finalizzati alla verifica del rispetto di:
•
•
limite di esposizione di 100 µT per l’induzione magnetica e 5 kV/m per il campo elettrico;
valore di attenzione di 10 µT per l’induzione magnetica,
•
obiettivo di qualità di 3 µT per l’induzione magnetica.
N° pareri preventivi /
istruttorie tecniche
N° interventi di controllo
tramite valutazioni
modellistiche
N° interventi di controllo
sperimentali
di cui n° interventi di
controllo sperimentali su
richiesta
N° complessivo di punti di
misura (comprensivo
anche di campagne di
misura con durata > 24 hr)
Campagne di misura con
durata > 24 hr
Durata delle campagne (in
giorni)
Belluno
Padova
Rovigo
Treviso
Venezia
Verona
Vicenza
Totale
0
7
27
15
22
39
71
181
0
0
0
0
0
0
0
0
5
7
7
16
18
7
14
73
0
2
3
9
5
5
8
32
29
107
51
361
327
30
19
924
5
7
4
8
2
6
8
40
21
51
8
76
16
6
12
190
Tabella 14
Nel corso del 2011 sono stati riscontrati 12 superamenti del valore di attenzione (10 microtesla)
fissato dal DPCM 8/7/2003. In 2 casi, in provincia di Venezia presso abitazioni private, le situazioni
sono già state risanate da parte del gestore. Nei rimanenti 10 casi, il superamento è stato rilevato
all’interno di edifici scolastici o nelle pertinenze esterne delle stesse scuole, nell’ambito dei controlli
effettuati per il progetto previsto nel Piano Regionale di Prevenzione 2.7.4.2 Progetto di
monitoraggio delle cabine di trasformazione dell’energia elettrica (DGRV 3139/2010). Nella scuola
media Leopardi di Mira, il risanamento è stato completato a dicembre 2011, come confermato dalla
ultime misure effettuate dal Dipartimento di Venezia.
Nei siti di San Michele al Tagliamento e Lido di Venezia, presenti come situazioni di superamento
nel precedente Rapporto, le misure di ARPAV negli ultimi controlli evidenziano valori di campo
inferiori alle soglie normative a seguito di interventi tecnici da parte dei gestori. I gestori tuttavia
non hanno mai dichiarato ufficialmente di aver effettuato delle azioni di risanamento (si veda il
Rapporto del 2009 per i dettagli).
Rimane, infine, non risolta la situazione nel comune di Scorzè, in cui è stato riscontrato il
superamento del limite di esposizione di 5000 V/m per il campo elettrico in prossimità di alcuni
elettrodotti di alta tensione.
In tabella 15 sono riportati i dettagli dei siti in cui l’induzione magnetica non risulta ancora al di
sotto delle soglie di legge (aggiornamento febbraio 2012).
16
Tabella 15. Situazioni di superamento per elettrodotti e cabine di trasformazione. Data aggiornamento: febbraio 2012
VE
PD
PD
PD
RO
Comune
Scorze’
Vigonza
Abano Terme
Albignasego
Polesella
Sito
Terreno agricolo
scuola media
Don Milani
scuola media
Vittorino da Feltre
scuola elementare
Marconi
scuola elementare
Data primo controllo
08/06/2000
13/09/2011
11/10/2011
11/10/2011
30/09/2011
Richiedente
Privato
Regione Veneto
Regione Veneto
Regione Veneto
Regione Veneto
Tipo sorgente
Linee elettriche AT
(380 kV)
cabina elettrica
cabina elettrica
cabina elettrica
cabina elettrica
Proprietario sorgente
Terna
Enel Distribuzione
Enel Distribuzione
Enel Distribuzione
Enel Distribuzione
Tipo di superamento
Limite di esposizione
valore di attenzione
(10 µT)
valore di attenzione
(10 µT)
valore di attenzione
(10 µT)
valore di attenzione
(10 µT)
6198 V/m
14.7 µT
17.1 µT
31 µT
29.6 µT
5964 V/m
14.7 µT
17.1 µT
31 µT
43.3 µT
Data ultimo controllo
27/05/2005
13/09/2011
11/10/2011
12/10/2011
01/11/2011
Azioni di risanamento
Richiesto dalla Regione
Veneto
In attesa di interventi da
parte del gestore
In attesa di interventi da
parte del gestore
In attesa di interventi
da parte del gestore
Stato risanamento
Non attuato
Valore misurato di
campo
elettrico/magnetico
Valore misurato campo
elettrico/magnetico
durante l'ultimo controllo
17
si
delimitazione
provvisoria
TV
TV
VI
VI
VE
Comune
Spresiano
Motta di Livenza
Vicenza
Bassano del Grappa
Marghera
Sito
scuola materna
Pizzolato
Istituto Scarpa
scuola media
Calderari
scuola media
Bellavitis
scuola elementare
Grimani
Data primo controllo
30/08/2011
22/11/2011
10/05/2011
15/11/2011
15/06/2011
Richiedente
Regione Veneto
Regione Veneto
Regione Veneto
Regione Veneto
Regione Veneto
Tipo sorgente
cabina elettrica
cabina elettrica
cabina elettrica
cabina elettrica
cabina elettrica
Proprietario sorgente
Enel Distribuzione
Enel Distribuzione
AIM
Enel Distribuzione
Enel Distribuzione
Tipo di superamento
valore di attenzione
(10 µT)
valore di attenzione
(10 µT)
valore di attenzione
(10 µT)
valore di attenzione
(10 µT)
valore di attenzione
(10 µT)
Valore misurato di
campo magnetico
10.54 µT
10.43 µT
11.7 µT
13.3 µT
30.6 µT
Valore misurato campo
magnetico durante l'ultimo
controllo
10.54 µT
10.43 µT
11.7 µT
13.3 µT
30.6 µT
Data ultimo controllo
30/08/2011
22/11/2011
10/05/2011
15/11/2011
15/06/2011
Azioni di risanamento
si
In attesa di interventi da
parte del gestore
In attesa di interventi
da parte del gestore
In attesa di interventi
da parte del gestore
In attesa di interventi
da parte del gestore
Stato risanamento
spostamento apparati
all’interno della cabina
18
4.
CONCLUSIONI
Nel corso del 2011 si è mantenuto il trend di crescita del numero di impianti di telefonia mobile,
arrivando quasi a 4900 stazioni radio base sul territorio regionale. Va inoltre tenuto presente che
numerose sono state le riconfigurazioni degli impianti già presenti effettuate dai gestori della
telefonia mobile per adeguare la rete alle nuove esigenze di mercato.
Nel corso del 2011 l’attività del Servizio Osservatorio Regionale Agenti Fisici e dei Dipartimenti
Provinciali ARPAV relativamente alle radio frequenze si è concentrata soprattutto nella gestione
delle procedure amministrative e tecniche connesse al passaggio dalla tecnica televisiva analogica
a quella digitale, e allo svolgimento delle attività pianificate nel progetto di monitoraggio nel campo
delle telecomunicazioni (telefonia mobile, impianti radiofonici, impianti televisivi) inserito nel piano
regionale di prevenzione.
Il passaggio alla tecnica di trasmissione digitale ha comportato la modifica di tutti gli impianti
televisivi. Tale modifica è consistita prevalentemente nel cambio della frequenza di trasmissione
con una riduzione della potenza; altre volte però i gestori hanno dovuto modificare le
caratteristiche tecniche e trasmissive degli impianti. L’attività di controllo modellistica e
sperimentale degli impianti televisivi e la verifica della documentazione inviata dai gestori ai sensi
della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2186 del 21 settembre 2010 iniziata nel corso del
2010 è proseguita anche nel 2011.
L’attività di controllo (aggiornamento febbraio 2012) ha rilevato due nuovi superamenti
relativamente agli impianti radiotelevisivi, in provincia di Padova e di Verona. Due situazioni, una in
provincia di Treviso e una in provincia di Venezia, rimangono al momento da accertare tramite
ulteriori misure. Sono stati completati gli interventi di risanamento nei siti di Valdobbiadene
(Pianezze), Romano d’Ezzelino (Costa Lunga – strada Cardorna), Lusiana (Località Bianca), e
Bussolengo (Monte Romoldo).
Dei 74 superamenti registrati in Veneto a partire dal 1998, 16 sono i siti non ancora risanati
(almeno per quanto attiene agli aspetti amministrativi), mentre gli interventi conclusi sono stati 58,
coprendo circa il 78% delle situazioni critiche. I siti in cui è vigente il superamento delle soglie di
legge per il campo elettrico sono: Monte Cero (PD), Torreglia (PD), Monte Barbaria (TV), Torricelle
(VR) e Prada (VR). Nei siti di Col Pascolet (Belluno), Monte Caina di Rubbio, Pizzati, Costa LungaStrada A. da Romano, Cima Forcella, Rubbietto e Schio (Vicenza) i valori di campo elettrico sono
rientrati nei parametri normativi ma l’iter amministrativo connesso alla procedura di risanamento
non è ancora concluso.
Come di consuetudine, nessun nuovo superamento è stato registrato per le stazioni radio base.
Per quanto riguarda i campi elettromagnetici a bassa frequenza (elettrodotti) nel corso del 2011
sono stati riscontrati 12 nuovi superamenti in prossimità di altrettante cabine elettriche nelle
province di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia e Vicenza. In 2 situazioni, riguardanti abitazioni
private in provincia di Venezia, il gestore è intervenuto ed è stato ultimato il risanamento. Nei
rimanenti 10 casi il superamento è stato rinvenuto in edifici scolastici (e/o relative pertinenze
esterne), nell’ambito dei controlli previsti dal progetto 2.7.2.4 Progetto di monitoraggio delle cabine
elettriche, inserito nel Piano Regionale di Prevenzione. Solo in una scuola (scuola media Leopardi
nel comune di Mira) il risanamento è stato completato e accertato da ARPAV. Sono stati
completati, anche se non dichiarati ufficialmente, i risanamenti nei siti del Lido di Venezia e del
comune di San Michele al Tagliamento.
I dati sui superamenti (RF e ELF) presentati in questo rapporto sono aggiornati a febbraio 2012.
19
20
Servizio Osservatorio Agenti Fisici
Via Dominutti, 8
37135 Verona
Italy
Tel. +39 045 8016907
Fax +39 045 8016777
E-mail: [email protected]
marzo 2012
ARPAV
Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto
Direzione Generale
Via Matteotti, 27
35137 Padova
Tel. +39 049 82 39301
Fax. +39 049 66 0966
E-mail [email protected]
E-mail certificata: [email protected]
www.arpa.veneto.it
22
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