Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 28 gennaio 2004, n. 1585 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Sergio MATTONE Presidente Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Dott. Francesco A. MAIORANO Consigliere Dott. Gabriella COLETTI Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: ROSSO DI SERA - EDIZIONI MUSICALI s.as., in persona del legale rappresentante dott. Renato Venturiero, elettivamente domiciliato in Roma, via Nicotera 29, presso gli avv. Gaspare Salerno e Giorgio Allocca, che la rappresentano e difendono giusta procura a margine; - ricorrente contro ENPALS - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo -, in persona del commissario straordinario Gabriele Mori, elettivamente domiciliato in Roma al viale Margherita n. 206, presso l'avv. Domenico De Luca, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine; - controricorrente avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 39 del 29.5.2000 r.g. n. 26/00 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17.6.2003 dal Relatore Cons. Fernando Lupi; Udito l'avv. Domenico De Luca; Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto Con sentenza del 29.5.2000 la Corte di Appello di Roma, decidendo sull'appello proposto dalla Rosso di sera Edizioni musicali s.a.s. nei confronti dell'ENPALS, avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello, confermando il rigetto dell'opposizione della società ad ordinanza ingiunzione dell'Ente per omesso versamento dei contributi previdenziali per 24 lavoratori, per omessa presentazione delle denunce mensili per altri 215 lavoratori e delle denunce trimestrali per il 92. Osservava la Corte che la natura autonoma o subordinata del rapporto dei lavoratori dello spettacolo è ininfluente ai fini dell'obbligo contributivo, che grava su chi corrisponda loro il compenso. Rilevava poi che la prova documentale acquisita dagli ispettori escludeva che la società si fosse limitata ad attività di "manager", in quanto dai contratti e dalle fatture acquisite risultava che il rapporto, con esclusiva, intercorreva tra la società appellante ed i lavoratori dello spettacolo e che la prima provvedeva ad erogare loro i compensi e doveva considerarsi il soggetto tenuto alla contribuzione. Quanto alla contribuzione sulla utilizzazione dell'immagine e sulle percentuali degli introiti relativi alle registrazioni riteneva che i relativi compensi fossero strettamente connaturati all'attività artistica e, pertanto, soggetti a contribuzione. 1 Propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi la Rosso di sera, resiste con controricorso l'ENPALS. Diritto Con il primo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5 e 6 del d.l. c.p.s. n. 708 del 1947 e della legge n. 2388 del 1952, la ricorrente esponeva di non avere svolto attività di spettacolo e di non essere l'utilizzatrice dell'attività degli artisti per i quali prestava opera di manager curando la loro preparazione artistica e successivamente cercando di collocarli tra i richiedenti l'attività di spettacolo. Eccepiva che le fatture emesse dagli artisti non dimostravano che datore di lavoro fosse la società nei cui confronti erano state emesse, in quanto esse rappresentavano il mezzo attraverso il quale giungeva il compenso all'artista. Datori di lavoro effettivi erano gli utilizzatori dell'attività di spettacolo che predisponevano i mezzi per la sua esecuzione. Contestava infine che fossero dovuti contributi per le royalties su dischi o sulla vendita dell'immagine trattandosi di attività industriale e non di spettacolo. Con il secondo motivo, deducendo il vizio di motivazione, censurava il mancato accertamento del fatto che la società ricorrente non dispone di mezzi per l'allestimento di spettacoli e non poteva essere tenuta alla contribuzione in favore dell'ENPALS. Con il terzo motivo, deducendo la falsa applicazione di norme di diritto e l'erroneo rilievo ai fini della prova dato alla documentazione raccolta, la ricorrente assume che tenuto alla contribuzione secondo la normativa dell'ENPALS è il datore di lavoro o, nei casi di rapporto autonomo, chi ha utilizzato lo spettacolo. Assume che per provare il rapporto occorreva acquisire altra documentazione per accertare chi fosse l'utilizzatore e quindi tenuto alla contribuzione. I tre motivi in quanto connessi si esaminano congiuntamente e sono solo in parte fondati. L'art. 4 del d.l. c.p.s. n. 708 del 1947 individua l'obbligato alla contribuzione all'ENPALS nelle imprese presso le quali gli iscritti prestano la propria opera; i contributi in percentuale sulla retribuzione giornaliera imponibile sono a carico del datore di lavoro; l'art. 3 del D.P.R. n. 1420 del 1971 conferma che obbligato alla contribuzione è il datore di lavoro. Va precisato che datore di lavoro nel settore dello spettacolo ai fini dell'assicurazione ENPALS è sia il datore di lavoro nel rapporto di lavoro subordinato, quanto il soggetto in favore del quale è stata erogata la prestazione di lavoro autonomo. Cfr. Cass nn. 5323 del 1992, 14671 del 2000, 4317 e 5593 del 2001. I giudici di merito hanno identificato il datore di lavoro in base alle fatture emesse dai lavoratori dello spettacolo ed ai contratti di esclusiva, in esecuzione dei quali è stata erogata la prestazione, nella società Rosso di sera, titolare dei contratti di esclusiva, nei cui confronti sono state emesse le fatture e che pacificamente ha erogato i compensi. Hanno cioè ritenuto correttamente che i contratti provino documentalmente il rapporto e che le fatture provino le prestazioni ed i relativi compensi. La tesi che datore di lavoro sia l'utilizzatore finale non ha fondamento in quanto, come ha osservato questa Corte con sentenza n. 12824 del 2002, le norme di cui al d.l. c.p.s. n. 708 del 1947 e quelle successive non fanno riferimento alla attività espletata dal soggetto utilizzatore. Non precisano, inoltre, che esso debba essere quello "finale". Appartiene, al notorio che in una delle più caratteristiche imprese dello spettacolo, la compagnia teatrale, datore di lavoro dei lavoratori è l'impresario e non il teatro che ne utilizza le prestazioni. Non essendo controverso che i lavoratori dello spettacolo si siano obbligati ad eseguire le loro prestazioni in esclusiva, e cioè solo in favore di soggetti indicati dalla società ricorrente, che il rapporto contrattuale con l'utilizzatore finale era con la società ricorrente e non con i lavoratori dello spettacolo, che il compenso delle prestazioni sia stato loro erogato dalla ricorrente, è evidente la illogicità dell'assunto che datore di lavoro fosse un soggetto con il quale i lavoratori non erano legati da alcun rapporto contrattuale. In generale l'utilizzazione finale di una prestazione lavorativa da parte di un soggetto non dimostra che esso sia il datore di lavoro dell'autore della prestazione; così, ad esempio, il cliente di una società che eroghi servizi non è 2 il datore di lavoro dei dipendenti della società che realizzino con la loro prestazione il servizio da lui utilizzato. L'esattezza della ricostruzione giuridica della fattispecie operata dalla Corte territoriale rende manifesta l'infondatezza del terzo motivo con il quale si censura la valutazione delle fatture e dei contratti acquisiti come prova documentale del fatto costitutivo del diritto alla contribuzione e si lamenta la mancata acquisizione di diversa ma non precisata documentazione. Fondato, invece, è il rilievo in ordine all'assoggettamento a contribuzione di quanto versato dalla società ai lavoratori per cessioni del loro diritto all'immagine o per compensi per registrazione audiovisive. Invero da un canto il d.l. c.p.s n. 708 del 1947 collega la contribuzione alla retribuzione giornaliera e cioè al compenso per una prestazione attuale, e non anche a compensi per utilità successive derivanti da detta prestazione, quali sono le registrazioni o l'immagine. Inoltre, ed il rilievo è assorbente, la legge, negli artt. 10 c.c. e 96 e 97 della legge n. 633 del 1941 sul diritto di autore e successive modificazioni e nell'art. 2579 c.c. e artt. 73 e 80-85 della legge sul diritto di autore, qualifica il diritto all'immagine e quello degli esecutori od interpreti sulle registrazioni audiovisive come diritti assoluti. I compensi per il diritto all'immagine e sulle registrazioni audiovisive non hanno natura di compensi differiti di una prestazione, ma di corrispettivi per la cessione di detti diritti. L'art. 2579 c.c. distingue, infatti, dalla retribuzione spettante per l'esecuzione dal diritto l'equo compenso dovuto per la diffusione, registrazione, trasmissione della esecuzione. Così l'art. 80 della legge sul diritto d'autore distingue le retribuzioni per l'esecuzione dal vivo dai compensi per la registrazione. Consegue che, non essendo retribuzioni i compensi per il diritto all'immagine e per le registrazioni, essi non rientrano tra quelli assoggettabili a contribuzione ENPALS secondo la lettera degli artt. 4 del d.l. c.p.s. del 1947 e 2 del DPR n. 1420 del 1971. La sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto assoggettabili a contribuzione i compensi per il diritto all'immagine e per le registrazioni audiovisive è erronea in diritto e va cassata. La causa va rinviata per nuovo esame ad altro giudice che nel decidere si atterrà al seguente principio di diritto: "Datore di lavoro del lavoratore dello spettacolo, responsabile del pagamento dei contributi all'ENPALS a sensi degli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 1420 del 1971, è l'agente o manager che, avendo acquisito per contratto l'esclusiva dell'attività professionale dell'artista, debba provvedere direttamente a corrispondergli il compenso per le sue prestazioni, che l'agente abbia ceduto a terzi. Non sono soggetti a contribuzione previdenziale i corrispettivi dovuti per contratto al lavoratore dello spettacolo per la cessione dei diritti di immagine o connessi al diritto d'autore per la qualità di esecutore o interprete in registrazioni audiovisive, non costituendo esse compensi differiti per l'attività di spettacolo, che è solo quella dal vivo, ma corrispettivo della cessione di diritti assoluti riconosciuti dagli artt. 10 e 2579 cod. civ. e disciplinati dagli artt. 73, 80-85 e 96 della legge n. 633 del 1941 e successive modificazioni sul diritto d'autore." Allo stesso giudice si demanda anche, ex art. 385, terzo comma, c.p.c., di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Perugia. Così deciso in Roma il 17 giugno 2003 DEPOSITATA IN CANCELLERIA IN DATA 28 GEN. 2004 3 4