1 Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 28 gennaio 2004, n. 1585

annuncio pubblicitario
Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 28 gennaio 2004, n. 1585
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott.
Sergio
MATTONE
Presidente
Dott.
Fernando
LUPI
Consigliere rel.
Dott.
Francesco A.
MAIORANO
Consigliere
Dott.
Gabriella
COLETTI
Consigliere
Dott.
Filippo
CURCURUTO
Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ROSSO DI SERA - EDIZIONI MUSICALI s.as., in persona del legale
rappresentante dott. Renato Venturiero, elettivamente domiciliato in
Roma, via Nicotera 29, presso gli avv. Gaspare Salerno e Giorgio
Allocca, che la rappresentano e difendono giusta procura a margine;
- ricorrente contro
ENPALS - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Lavoratori
dello Spettacolo -, in persona del commissario straordinario Gabriele
Mori, elettivamente domiciliato in Roma al viale Margherita n. 206,
presso l'avv. Domenico De Luca, che lo rappresenta e difende giusta
procura a margine;
- controricorrente avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 39 del
29.5.2000 r.g. n. 26/00
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17.6.2003 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito l'avv. Domenico De Luca;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Orazio Frazzini, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
Con sentenza del 29.5.2000 la Corte di Appello di Roma, decidendo sull'appello proposto dalla
Rosso di sera Edizioni musicali s.a.s. nei confronti dell'ENPALS, avverso sentenza del Pretore
della medesima città, rigettava l'appello, confermando il rigetto dell'opposizione della società
ad ordinanza ingiunzione dell'Ente per omesso versamento dei contributi previdenziali per 24
lavoratori, per omessa presentazione delle denunce mensili per altri 215 lavoratori e delle
denunce trimestrali per il 92.
Osservava la Corte che la natura autonoma o subordinata del rapporto dei lavoratori dello
spettacolo è ininfluente ai fini dell'obbligo contributivo, che grava su chi corrisponda loro il
compenso.
Rilevava poi che la prova documentale acquisita dagli ispettori escludeva che la società si fosse
limitata ad attività di "manager", in quanto dai contratti e dalle fatture acquisite risultava che il
rapporto, con esclusiva, intercorreva tra la società appellante ed i lavoratori dello spettacolo e
che la prima provvedeva ad erogare loro i compensi e doveva considerarsi il soggetto tenuto
alla contribuzione.
Quanto alla contribuzione sulla utilizzazione dell'immagine e sulle percentuali degli introiti
relativi alle registrazioni riteneva che i relativi compensi fossero strettamente connaturati
all'attività artistica e, pertanto, soggetti a contribuzione.
1
Propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi la Rosso di sera, resiste con controricorso
l'ENPALS.
Diritto
Con il primo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5 e 6 del d.l.
c.p.s. n. 708 del 1947 e della legge n. 2388 del 1952, la ricorrente esponeva di non avere
svolto attività di spettacolo e di non essere l'utilizzatrice dell'attività degli artisti per i quali
prestava opera di manager curando la loro preparazione artistica e successivamente cercando
di collocarli tra i richiedenti l'attività di spettacolo. Eccepiva che le fatture emesse dagli artisti
non dimostravano che datore di lavoro fosse la società nei cui confronti erano state emesse, in
quanto esse rappresentavano il mezzo attraverso il quale giungeva il compenso all'artista.
Datori di lavoro effettivi erano gli utilizzatori dell'attività di spettacolo che predisponevano i
mezzi per la sua esecuzione.
Contestava infine che fossero dovuti contributi per le royalties su dischi o sulla vendita
dell'immagine
trattandosi
di
attività
industriale
e
non
di
spettacolo.
Con il secondo motivo, deducendo il vizio di motivazione, censurava il mancato accertamento
del fatto che la società ricorrente non dispone di mezzi per l'allestimento di spettacoli e non
poteva
essere
tenuta
alla
contribuzione
in
favore
dell'ENPALS.
Con il terzo motivo, deducendo la falsa applicazione di norme di diritto e l'erroneo rilievo ai fini
della prova dato alla documentazione raccolta, la ricorrente assume che tenuto alla
contribuzione secondo la normativa dell'ENPALS è il datore di lavoro o, nei casi di rapporto
autonomo, chi ha utilizzato lo spettacolo. Assume che per provare il rapporto occorreva
acquisire altra documentazione per accertare chi fosse l'utilizzatore e quindi tenuto alla
contribuzione.
I tre motivi in quanto connessi si esaminano congiuntamente e sono solo in parte fondati.
L'art. 4 del d.l. c.p.s. n. 708 del 1947 individua l'obbligato alla contribuzione all'ENPALS nelle
imprese presso le quali gli iscritti prestano la propria opera; i contributi in percentuale sulla
retribuzione giornaliera imponibile sono a carico del datore di lavoro; l'art. 3 del D.P.R. n. 1420
del 1971 conferma che obbligato alla contribuzione è il datore di lavoro. Va precisato che
datore di lavoro nel settore dello spettacolo ai fini dell'assicurazione ENPALS è sia il datore di
lavoro nel rapporto di lavoro subordinato, quanto il soggetto in favore del quale è stata erogata
la prestazione di lavoro autonomo. Cfr. Cass nn. 5323 del 1992, 14671 del 2000, 4317 e 5593
del 2001.
I giudici di merito hanno identificato il datore di lavoro in base alle fatture emesse dai
lavoratori dello spettacolo ed ai contratti di esclusiva, in esecuzione dei quali è stata erogata la
prestazione, nella società Rosso di sera, titolare dei contratti di esclusiva, nei cui confronti sono
state emesse le fatture e che pacificamente ha erogato i compensi. Hanno cioè ritenuto
correttamente che i contratti provino documentalmente il rapporto e che le fatture provino le
prestazioni ed i relativi compensi. La tesi che datore di lavoro sia l'utilizzatore finale non ha
fondamento in quanto, come ha osservato questa Corte con sentenza n. 12824 del 2002, le
norme di cui al d.l. c.p.s. n. 708 del 1947 e quelle successive non fanno riferimento alla attività
espletata dal soggetto utilizzatore. Non precisano, inoltre, che esso debba essere quello
"finale". Appartiene, al notorio che in una delle più caratteristiche imprese dello spettacolo, la
compagnia teatrale, datore di lavoro dei lavoratori è l'impresario e non il teatro che ne utilizza
le prestazioni.
Non essendo controverso che i lavoratori dello spettacolo si siano obbligati ad eseguire le loro
prestazioni in esclusiva, e cioè solo in favore di soggetti indicati dalla società ricorrente, che il
rapporto contrattuale con l'utilizzatore finale era con la società ricorrente e non con i lavoratori
dello spettacolo, che il compenso delle prestazioni sia stato loro erogato dalla ricorrente, è
evidente la illogicità dell'assunto che datore di lavoro fosse un soggetto con il quale i lavoratori
non erano legati da alcun rapporto contrattuale. In generale l'utilizzazione finale di una
prestazione lavorativa da parte di un soggetto non dimostra che esso sia il datore di lavoro
dell'autore della prestazione; così, ad esempio, il cliente di una società che eroghi servizi non è
2
il datore di lavoro dei dipendenti della società che realizzino con la loro prestazione il servizio
da lui utilizzato.
L'esattezza della ricostruzione giuridica della fattispecie operata dalla Corte territoriale rende
manifesta l'infondatezza del terzo motivo con il quale si censura la valutazione delle fatture e
dei contratti acquisiti come prova documentale del fatto costitutivo del diritto alla contribuzione
e si lamenta la mancata acquisizione di diversa ma non precisata documentazione.
Fondato, invece, è il rilievo in ordine all'assoggettamento a contribuzione di quanto versato
dalla società ai lavoratori per cessioni del loro diritto all'immagine o per compensi per
registrazione audiovisive.
Invero da un canto il d.l. c.p.s n. 708 del 1947 collega la contribuzione alla retribuzione
giornaliera e cioè al compenso per una prestazione attuale, e non anche a compensi per utilità
successive derivanti da detta prestazione, quali sono le registrazioni o l'immagine. Inoltre, ed il
rilievo è assorbente, la legge, negli artt. 10 c.c. e 96 e 97 della legge n. 633 del 1941 sul
diritto di autore e successive modificazioni e nell'art. 2579 c.c. e artt. 73 e 80-85 della legge
sul diritto di autore, qualifica il diritto all'immagine e quello degli esecutori od interpreti sulle
registrazioni audiovisive come diritti assoluti. I compensi per il diritto all'immagine e sulle
registrazioni audiovisive non hanno natura di compensi differiti di una prestazione, ma di
corrispettivi per la cessione di detti diritti. L'art. 2579 c.c. distingue, infatti, dalla retribuzione
spettante per l'esecuzione dal diritto l'equo compenso dovuto per la diffusione, registrazione,
trasmissione della esecuzione. Così l'art. 80 della legge sul diritto d'autore distingue le
retribuzioni
per
l'esecuzione
dal
vivo
dai
compensi
per
la
registrazione.
Consegue che, non essendo retribuzioni i compensi per il diritto all'immagine e per le
registrazioni, essi non rientrano tra quelli assoggettabili a contribuzione ENPALS secondo la
lettera degli artt. 4 del d.l. c.p.s. del 1947 e 2 del DPR n. 1420 del 1971.
La sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto assoggettabili a contribuzione i compensi
per il diritto all'immagine e per le registrazioni audiovisive è erronea in diritto e va cassata.
La causa va rinviata per nuovo esame ad altro giudice che nel decidere si atterrà al seguente
principio di diritto:
"Datore di lavoro del lavoratore dello spettacolo, responsabile del pagamento dei contributi
all'ENPALS a sensi degli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 1420 del 1971, è l'agente o manager che,
avendo acquisito per contratto l'esclusiva dell'attività professionale dell'artista, debba
provvedere direttamente a corrispondergli il compenso per le sue prestazioni, che l'agente
abbia ceduto a terzi.
Non sono soggetti a contribuzione previdenziale i corrispettivi dovuti per contratto al lavoratore
dello spettacolo per la cessione dei diritti di immagine o connessi al diritto d'autore per la
qualità di esecutore o interprete in registrazioni audiovisive, non costituendo esse compensi
differiti per l'attività di spettacolo, che è solo quella dal vivo, ma corrispettivo della cessione di
diritti assoluti riconosciuti dagli artt. 10 e 2579 cod. civ. e disciplinati dagli artt. 73, 80-85 e 96
della legge n. 633 del 1941 e successive modificazioni sul diritto d'autore."
Allo stesso giudice si demanda anche, ex art. 385, terzo comma, c.p.c., di provvedere sulle
spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa in relazione al motivo accolto la
sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte
di Appello di Perugia.
Così deciso in Roma il 17 giugno 2003
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IN DATA 28 GEN. 2004
3
4
Scarica