STUDIORUM ET FIDEI

Direttore
Antonio F
Istituto Superiore di Scienze Religiose “Mons. Vincenzo Zoccali”
di Reggio Calabria
Comitato scientifico
Annarita F
Istituto Superiore di Scienze Religiose
“Mons. Vincenzo Zoccali” di Reggio Calabria
Pasquale M
Istituto Superiore di Scienze Religiose
“Mons. Vincenzo Zoccali” di Reggio Calabria
Mario P
Pontificia Università Gregoriana di Roma
STUDIORUM ET FIDEI
In un momento di grandi mutamenti a livello globale, le tematiche
religiose tornano al centro del dibattito: confrontarsi con il dato religioso è un passaggio irrinunciabile per comprendere e agire le sfide
della contemporaneità. La collana “Studiorum et fidei”, promossa
dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Reggio Calabria, si inserisce nel dibattito tra le scienze religiose e le scienze umane per
favorire il dialogo con la cultura contemporanea.
Matrimoni misti a Reggio Calabria
a cura di
Tiziana Tarsia
Contributi di
Angela Bagnato
Alessandra Barbaro
Loredana Benedetto
Erminia Chizzoniti
Annarita Ferrato
Antonio Foderaro
Doriana Fonte
Massimo Ingrassia
Carmela Marazzita
Sr Maria Grazia Pennisi
Tiziana Tarsia
Sergio Villari
Copyright © MMXIV
ARACNE editrice S.r.l.
www.aracneeditrice.it
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via Raffaele Garofalo, /A–B
 Roma
() 
 ----
I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.
Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell’Editore.
I edizione: novembre 
Indice

La situazione migratoria e la famiglia interetnica nel contesto
sociale di Reggio Calabria
Antonio Foderaro

La disciplina canonica dei matrimoni misti
Annarita Ferrato

I matrimoni interconfessionali
Maria Grazia Pennisi

Correnti migratorie e globalizzazione
Erminia Chizzoniti

I matrimoni misti nel contesto sociale italiano
Alessandra Barbaro, Carmela Marazzita

I matrimoni misti e i servizi sul territorio
Angela Bagnato

Genitori e educazione religiosa nei matrimoni misti
Doriana Fonte

Matrimoni misti a Reggio Calabria


Identità culturali, stili educativi e coparenting nelle famiglie
miste
Loredana Benedetto, Massimo Ingrassia

Reddito e condizioni di vita delle famiglie miste in Italia. Da
un’indagine Istat 
Sergio Villari

Il quotidiano interculturale
Tiziana Tarsia

Appendice
Matrimoni misti a Reggio Calabria
ISBN 978-88-548-7486-2
DOI 10.4399/97888548748621
pag. 9–15 (novembre 2014)
La situazione migratoria e la famiglia interetnica
nel contesto sociale di Reggio Calabria
A F∗
. Premessa al progetto di ricerca
La società civile europea presenta negli ultimi anni i tratti di una
sempre più crescente e diffusa multiculturalità, le cui ricadute sociali,
in termini di convivenza sostenibile, interessano e preoccupano i
governi dei vari paesi che avvertono la necessità di misure e iniziative
comuni a livello europeo.
In Italia sono ormai quasi .. le presenze di cittadini stranieri
e quasi .. le famiglie con almeno un componente non italiano,
pari al ,% del totale. Di conseguenza sono triplicati i matrimoni
misti e crescono, pure, i cosiddetti immigrati di seconda generazione:
sono oltre . i figli nati da genitori non italiani.
Secondo i più recenti dati “Istat” e “Eurispes” i matrimoni misti in
Italia sarebbero infatti in aumento con una crescita del  per cento:
nel  i matrimoni misti erano meno del % sul totale, mentre negli
ultimi dieci anni si è arrivato a quota ,%.
Continuando con i dati il , % dei suddetti matrimoni è tra un
italiano e una straniera, mentre fra gli uomini stranieri sono sopratutto
africani, in particolare marocchini e tunisini, che prendono in moglie
donne italiane.
A scegliersi un partner straniero sono sopratutto toscani (,%) e
trentini (,%) e in generale chi abita nelle regioni Nord. L’adagio
«moglie e buoi dei paesi tuoi» ha una presa maggiore nel meridione, in
particolare in Campania (,%), Calabria (,%), Sicilia (,%) e Puglia,
dove i matrimoni misti sono appena il ,%.
∗
Sacerdote, pubblicista, professore stabile di Diritto canonico presso l’Istituto
Superiore di Scienze Religiose “Mons. Vincenzo Zoccali” di Reggio Calabria.


Antonio Foderaro
In ultimo un dato altamente importante: nel % dei casi si tratterebbe di unioni tra persone appartenenti a diverse religioni. Questo
sta ulteriormente a significare che il fatto giuridico del matrimonio
tra cittadini di etnie diverse non investe solo la società civile ma anche
e soprattutto quella ecclesiale. Al riguardo, nel maggio di quest’anno
il Pontificio Consiglio della pastorale per i migranti e itineranti ha
reso nota la pubblicazione di un nuovo documento, Erga migrantes
caritas Christi, con il quale la Chiesa cattolica intende affrontare a tutti
i livelli il fenomeno cresciuto e crescente della migrazione nel nostro
paese e in particolare, sebbene nel documento pontificio trovi uno
spazio ridotto ( articoli sui  totali), delle unioni contratte tra un
partner italiano e l’altro di diversa nazionalità, e dunque spesso di
diverse culture, estrazione sociale, e credo religioso.
Qual è la motivazione profonda di un’unione con uno straniero o
una straniera? Perché si sceglie di entrare in relazione con il “diverso da
sé”? E forse per una ricerca di maggior apertura e libertà, di novità e di
confronto. Oppure si tratta di una forte sfida alle nostre regole culturali,
familiari e alla legislazione perché il matrimonio misto trasforma le
istituzioni, rende normale lo scambio tra culture, dà maggiori chance
alla società: i figli che nascono conoscono due mondi, più lingue, più
religioni. La società si piega e si trasforma, ma positivamente.
Tuttavia, da un’attenta lettura di dati appena citati, nasce spontanea
una domanda: ma è sempre “vero amore”?
In realtà la buona volontà c’è, ma il tessuto culturale per sostenerlo è
ancora fragile. L’integrazione e la comprensione fra coppie miste è in
cammino in Italia, ma gli ostacoli che minano la strada dei matrimoni
fra italiani e stranieri sono molti e significativi. Sono quelli che, la
stragrande maggioranza delle volte, mettono a rischio la stabilità di
unioni iniziate pure con grande entusiasmo e sentimento.
Altri sondaggi evidenziano infatti come le coppie miste incontrano
più difficoltà a rimanere in piedi: una su tre si separa e il tasso di
divorzio è circa il doppio di quello italiano. La durata media della
convivenza coniugale prima della separazione risulta essere pari a 
anni, contro i  degli italiani; la durata media del matrimonio, prima
che venga ad esso messo fine con il divorzio è di  anni, a fronte
dei  registrati per gli italiani. Inoltre, tra il  ed il  si registra
una crescita del % nel numero delle separazioni delle coppie miste,
mentre per le coppie della stessa cittadinanza l’aumento è del ,%.
La situazione migratoria e la famiglia interetnica

Anche per i divorzi la crescita in percentuale nel quinquennio è stata
più rilevante per le coppie formate da cittadini di diversa nazionalità.
Una delle prime cause a minare il terreno della famiglia mista è
rappresentata dalle grandi pressioni che la società esterna, con pregiudizi e chiusure, esercita sulla coppia stessa. Un peso troppo grande
da sopportare, persino per due persone legate da sinceri sentimenti.
Le stesse famiglie di appartenenza, sono spesso così pressanti e poco
tolleranti, che i due coniugi si trovano a vivere situazioni soffocanti,
problematiche, e a portare pesi eccessivi nel quotidiano. Molti genitori
non accettano che la propria figlia/o si sposi con una persona con
cultura, tradizioni e magari colore della pelle diversi. Se non c’è un
reale appoggio da parte della nuova famiglia la coppia entra in una
serie di problemi che se non monitorati spesso portano al divorzio.
La seconda grande difficoltà è l’educazione dei figli. Se i genitori
sono di religione diversa scatta subito una competizione a chi riesce
a far prevalere la propria sull’altro. Un dato che risulta ancora più
significativo, quando parliamo di matrimoni fra cattolici e islamici, che rappresentano il % dei matrimoni tra religioni diverse,
situazione in cui ad incidere nello specifico, è proprio la diversità religiosa, mentre in tutti gli altri casi a fare la differenza è la cultura di
provenienza o lo scontro caratteriale. Il diritto islamico, conservato
nei codici dei diversi paesi musulmani, per consentire e riconoscere
questa unione esige la conversione all’Islam della futura sposa e l’educazione dei figli secondo le leggi del Corano. Soltanto il maschio
può sposare una donna del Libro, cioè un’ebrea o una cristiana, e
lo stesso conserva tutti i diritti riservatigli dal Corano, compresi il
ripudio e la poligamia.
L’uomo, dunque, potrebbe avere fino a quattro mogli, pur dovendo garantire loro e agli eventuali figli stesse condizioni economiche e
trattamento morale. La moglie non può vietare al marito di prendere una seconda moglie, ma può inserire nel contratto matrimoniale
una clausola secondo la quale, se il marito dovesse decidere di prendere una seconda moglie, ha il diritto di divorziare non perdendo i
propri diritti. Raramente, soprattutto le donne di condizione sociale
più bassa, fanno appello a questa clausola.
La legislazione cattolica rispetta i diritti dei nubendi nella scelta
del proprio coniuge perché non conosce alcun ostacolo di principio
che avrebbe un vigore assoluto.

Antonio Foderaro
Allo stesso tempo la legge ecclesiastica fa attenzione perché in tali
casi non venisse leso il diritto naturale e divino e regola è che tutto
avvenga in accordo alla morale cattolica. Alla persona non cattolica il
diritto canonico della Chiesa non chiede alcuna dichiarazione formale.
Ciò perché le leggi puramente ecclesiastiche obbligano soltanto quanti
sono battezzati nella Chiesa cattolica e in essa ricevuti.
La Chiesa, tuttavia, conscia dell’influsso che la fede comporta nella
vita coniugale, al fine di prevenire possibili pericoli per la salvaguardia
della fede e dell’armonia coniugale, “sconsiglia” i matrimoni tra una
parte cattolica e una non cattolica, sia essa battezzata o non battezzata.
Qualora ciò fosse disatteso al cattolico si chiede di restare fedele alla
propria fede, di fare tutto il possibile per far battezzare e educare i propri
figli nella fede cattolica e di rispettare la convinzione religiosa del coniuge
informando la parte non cattolica sulle proprie convinzioni e intenzioni.
Il sentimento dunque non può bastare a creare un equilibrio delicato, complesso, continuamente a rischio anche per le pressioni sociali
esterne. L’amore iniziale, spesso per impreparazione sociale e culturale,
tende a far sottovalutare il problema ai componenti della coppia.
Ma nelle pieghe del fenomeno si annida un altra realtà ben più grave, quella dei matrimoni falsi. Si tratta di un fenomeno difficilmente
quantificabile (l’Ami–Associazione matrimonialisti italiani, stima circa
tremila truffe l’anno di questo genere) ed in continua evoluzione: i
casi riscontrati hanno riguardato cittadini extracomunitari che contraggono matrimonio con italiani al fine di ottenere la cittadinanza,
ma anche cittadini irregolarmente soggiornanti in Italia che sposano
cittadini comunitari al fine di uscire dalla condizione di clandestinità.
Ulteriore degenerazione che si nasconde nel sistema dei matrimoni
misti è rappresentata dal fenomeno delle mail order brides, delle mogli
per corrispondenza, sul quale non esistono ancora dati sufficienti, ma
della cui esistenza e sempre maggiore diffusione grazie ad internet vi
sono chiare indicazioni.
Tale fenomeno si configura anche come una specifica della tratta
degli esseri umani poiché in alcuni casi il reclutamento avviene abusando di una posizione di vulnerabilità della vittima e viene eseguito
a fini di sfruttamento.
La rilevanza della tematica e l’urgenza con la quale va affrontata, ha
determinato recentemente l’introduzione all’interno del Disegno di
legge Disposizioni in materia di sicurezza pubblica di un articolo che ha
La situazione migratoria e la famiglia interetnica

lo scopo di contrastare i cosiddetti matrimoni di comodo portando a
due anni il periodo di residenza in Italia dopo il matrimonio per poter
inoltrare la richiesta di acquisizione della cittadinanza, a fronte dei sei
mesi previsti attualmente.
Un cambiamento culturale a largo raggio, dunque, si rivela cruciale
per garantire sostegno ed elasticità. Interessante rilevare che, quando il
livello culturale dei due coniugi è alto, il matrimonio regge nonostante
le diversità oggettive.
E che la cultura della conoscenza e della tolleranza sia fondamentale
al livello sociale, lo dimostra anche un altro fenomeno: nelle adozioni
internazionali, ad esempio si tende a scegliere, più spesso, un bambino
con caratteristiche occidentali. I piccoli di pelle scura restano orfani
più frequentemente, perché di fatto i genitori sono preoccupati degli
oggettivi problemi di integrazione che andranno ad affrontare nella
società odierna italiana: a scuola, in famiglia, fra gli amici.
Una società mista, interculturale dunque, è possibile, ma se incentivata, sostenuta, aiutata. La soluzione è nella costante e mirata
sensibilizzazione sociale alla conoscenza dell’altro. Solo così potrà
esserci una convivenza serena, per tutti.
Se il futuro è già qui, ed è oggi, quale Italia dobbiamo aspettarci negli
anni a venire? Un mercato matrimoniale molto fluido e aperto, innanzitutto, nel quale non ci si interrogherà più sul numero delle coppie miste
ma, piuttosto, sulle molteplici forme–famiglia a nostra disposizione.
I dati fin qui evidenziati delineano una prima generica fisionomia
delle coppie miste in Italia ma non forniscono ancora alcun indizio
sulla natura dell’oggetto di questo studio, ovvero la realtà locali ed in
particolare quella della città di Reggio Calabria che per la sua posizione indiscussa di centro di agglomerazione di culture mediterranee
rappresenta la miglior “piazza” su cui approfondire l’argomento.
Sulla scorta, pertanto, dei dati acquisiti a livello europeo e nazionale
si intende avviare una accurata e capillare ricerca locale in ambito sia
civile, sia ecclesiale, con l’obbiettivo di studiare il fenomeno dal punto
di vista speculativo e di analizzare quanto il fatto giuridico incide sulla
situazione sociale delle famiglie che vanno a formarsi.
L’indagine, a carattere sociologico, avrà per oggetto le coppie tra
italiani e stranieri extracomunitari nel comune di Reggio Calabria.
L’intento è duplice: da un lato, si cerca di offrire informazione oggettiva su un fenomeno sociale che, a Reggio Calabria sta assumendo

Antonio Foderaro
proporzioni consistenti, comunque, in linea con quanto avviene nel
territorio nazionale. Dall’altro, si vogliono chiarire alcune criticità di
queste coppie, per suggerire possibili direzioni su cui studi futuri potranno soffermarsi, ma anche per evidenziare gli ambiti problematici verso
i quali orientare la riflessione e la progettazione di eventuali interventi.
. Descrizione della ricerca
La ricerca è stata articolata in cinque fasi come di seguito indicato:
. La prima, preliminare, avrà inizio con un “Convegno” su “Tematiche interculturali e interreligiose” che si soffermerà sull’oggetto di analisi evidenziando la natura sociale e contingente dei
criteri della sua individuazione. Nel senso comune, la differenza
fra i membri della famiglia — di ordine culturale, religioso,
somatico, ecc. — è individuata come il presupposto costitutivo
e l’elemento caratterizzante della “coppia mista”; il concetto di
differenza culturale sarà quindi esaminato nelle sue implicazioni,
relativizzato e discusso. La prima fase introdurrà anche alcune
questioni sottoposte ad analisi nelle sezioni successive e definirà
i criteri metodologici di individuazione dell’oggetto di studio.
. La seconda fase della ricerca, ha riguardato l’“Analisi della situazione” sugli elementi interpretativi di almeno tre ambiti
dell’indagine sociologica:
— i processi migratori. Partendo da una contestualizzazione
storica di tali fenomeni, si analizzeranno le caratteristiche quantitative e qualitative degli attuali flussi migratori
verso l’Italia e Reggio Calabria, nonché i paradigmi teorico/interpretativi più significativi attraverso cui si articolerà
la riflessione sociologica sul tema;
— le famiglie. Verranno evidenziate la rilevanza e le caratteristiche assunte dai reticoli relazionali degli immigrati
(famiglia, parentela, amicizie) e i significati delle strategie matrimoniali in contesto migratorio, con particolare
attenzione agli stranieri nordafricani;
— i processi di confronto interculturale. Attraverso elementi di
riflessione sull’identità etnica, saranno analizzate sia al-
La situazione migratoria e la famiglia interetnica

cune caratteristiche dei processi di confronto fra valori
nelle società interetniche, sia i principali modelli interpretativi (tratti dalla letteratura sociologica) delle dinamiche
culturali entro le coppie miste.
. La terza fase “Indagine sul territorio” è stata impostata sull’analisi delle “coppie miste” nel contesto territoriale della città
di Reggio Calabria e sviluppata con due tipi di indagine. L’una,
quantitativa, ha analizzato alcune caratteristiche dell’oggetto di
studio nel suo insieme in un intervallo di tempo delimitato (ad
esempio, le nazionalità dei partner stranieri coinvolti, il genere, le caratteristiche demografiche dei soggetti e lo sviluppo
diacronico del fenomeno), ponendole in relazione alle qualità
dei processi migratori in loco nonché alle caratteristiche dei
matrimoni fra soli italiani. L’altra, qualitativa, si concentrerà
sulle famiglie italo/nordafricane esaminando alcune dinamiche
di gestione delle differenze culturali eventualmente presenti in
queste coppie, in rapporto a due ambiti decisionali: le scelte di
vita quotidiana e le opzioni educative nei confronti dei figli.
. La quarta fase ha riguardato l’ “Organizzazione dei dati e studio
degli stessi” ha avuto di due distinti approcci, in coerenza con
l’indagine sul territorio. Il primo, di tipo quantitativo, comporta
l’elaborazione informatica di dati — contenuti nelle schede di
rilevazione, dei vari “Istituti di statistica”, di tutti i matrimoni
celebrati nel comune di Reggio Calabria dal  al  —
quali la nazionalità, il genere, lo stato civile antecedente alle
nozze, l’età e il titolo di studio dei partner. Il secondo approccio,
di natura qualitativa, ha comportato la conduzione di interviste
semi — strutturate a coppie di italiani/e e stranieri e la relativa
analisi del contenuto.
Tali colloqui sono versati sulle scelte in concreto operate e
sul significato ad esse attribuito dai coniugi, in riferimento a
taluni ambiti di comportamento: la celebrazione delle feste
tradizionali e religiose islamiche e/o cattoliche, la selezione di
cibi e bevande, la scelta del nome dei figli, l’educazione della
discendenza al bilinguismo ed alla religione.
. La quinta fase, conclusiva, verte sulla realizzazione della “pubblicazione”.
Matrimoni misti a Reggio Calabria
ISBN 978-88-548-7486-2
DOI 10.4399/97888548748622
pag. 17–29 (novembre 2014)
La disciplina canonica dei matrimoni misti
A F∗
Il concetto di matrimonio misto rinvia all’idea di due coniugi che
hanno caratteristiche e connotazioni diverse da vari punti di vista
(linguistico, etnico, ecc.) ed in particolare di coniugi appartenenti a
comunità ed ambienti diversi dal punto di vista religioso.
Il Codice di diritto canonico disciplina i matrimoni interconfessionali , sempre più diffusi quale conseguenza del fenomeno migratorio
che sta cambiando il volto di diversi paesi, prevedendo sia i “matrimoni misti” (tra un cattolico e un battezzato di un’altra confessione
cristiana) e i matrimoni con “disparità di culto” (tra un cattolico e un
non battezzato) .
. I matrimoni misti
L’espressione “matrimoni misti” usata nel Codice di diritto canonico
della Chiesa latina (CIC) si riferisce al matrimonio tra due persone
battezzate, delle quali una sia battezzata nella Chiesa cattolica o in
essa accolta dopo il battesimo, l’altra invece sia ascritta a una Chiesa o
comunità ecclesiale non in piena comunione con la Chiesa cattolica  .
∗
Vice direttore dell’Istituto superiore di scienze religiose e docente di Diritto canonico
presso lSSR di Reggio Calabria.
. Cfr. A. M, Matrimoni misti e problemi pastorali, in A.a.V.v., I matrimoni misti,
Città del Vaticano , pp. –.
. Cfr. M.E. C, I matrimoni interconfessionali, in «Periodica»  (), pp.
–.
. Così detta il can.  Cic, in cui è stata soppressa la clausola «atto formale di
defezione dalla Chiesa cattolica» con il motu proprio Omnium in mentem di Benedetto XVI
del  ottobre ; nel Codice dei Canoni delle Chiese orientali la medesima espressione
è usata per indicare «il matrimonio tra due persone battezzate, di cui una è cattolica, l’altra
invece non cattolica» (can. ).


Annarita Ferrato
Più precisamente, il CIC , dopo i canoni introduttivi in cui
esprime i principi fondamentali teologici e giuridici sul matrimonio,
dopo la trattazione degli impedimenti, del consenso e della forma,
dedica ai matrimoni misti un apposito capitolo (Libro IV, p. I, tit. VII,
cap. VI, I matrimoni misti, cann. –), mostrando così l’attualità e
l’importanza del problema.
Tranne il can. , tutti gli altri canoni si applicano anche ai
matrimoni dei cattolici con i non battezzati .
Pertanto la categoria dei matrimoni misti vuole che entrambe le
parti siano battezzate.
Sancita la nozione di matrimoni misti, il Legislatore canonico afferma il principio generale della proibizione , a motivo che la diversa
vita religiosa rende più difficile l’adempimento dei precetti evangelici,
soprattutto avuto riguardo alla partecipazione al culto ed alla educazione dei figli . Le coppie che vivono in un matrimonio misto devono
affrontare particolari problemi di coscienza per quanto riguarda il rispetto della libertà religiosa; quest’ultima, infatti, può essere violata
sia mediante pressioni indebite per ottenere il cambiamento delle convinzioni religiose della comparte, sia mediante impedimenti frapposti
alla libera manifestazione di esse nella pratica religiosa . L’eccezione
al suddetto principio generale della proibizione è rappresentato dalla
licenza espressa della competente autorità («senza espressa licenza
dell’autorità competente» ).
. Ai sensi del can.  infatti: «Le disposizioni dei canoni  e  si devono
applicare anche ai matrimoni ai quali si oppone l’impedimento di disparità di culto, di
cui al can. , § ». Trattasi dei matrimoni con disparità di culto che danno origine
all’impedimento dirimente denominato “di disparità di culto”.
. «Il matrimonio . . . non può essere celebrato» (can.  Cic).
. La Chiesa cattolica ha scelto di addivenire a contatti a livello locale con i rappresentanti delle altre confessioni religiose al fine di fare emergere le problematiche in aderenza
con le necessità pastorali delle singole comunità. In tal senso cfr. M.E. C, Matrimoni misti e dialogo interreligioso, in P U G — P
U D S C, Iustitia et iudicium. Studi di diritto matrimoniale e processuale
canonico in onore di Antoni Stankiewicz, vol. II, Città del Vaticano , p. .
. G P II, Es. apost. Familiaris consortio,  novembre , in A  (),
p. , n. .
. Can. .
La disciplina canonica dei matrimoni misti

È necessaria la licenza, che attiene alla liceità della celebrazione, e non la dispensa , dal momento che il matrimonio misto non
costituisce più nel nuovo ordinamento un impedimento .
La licenza deve essere espressa e risultare agli atti, a meno che si
tratti di pericolo di morte o di un caso urgente, per cui non si possa
ricorrere all’Ordinario del luogo .
Nelle Chiese particolari la celebrazione dei matrimoni misti può
essere autorizzata dagli Ordinari del luogo, ma solo se sussiste una
causa giusta e ragionevole .
.. Le garanzie necessarie
Il Legislatore canonico ha previsto, tuttavia, delle garanzie o cauzioni
per la concessione della licenza . Si chiede alla parte cattolica la pro. C’è infatti differenza tra licenza e dispensa: la licenza è una facoltà concessa secundum
legem; la dispensa, invece, è contra legem, perché ne fa cessare l’obbligo. Il can.  ne dà la
seguente definizione: «esonero dall’osservanza di una legge meramente ecclesiastica in
un caso particolare». La concessione delle dispense e delle licenze matrimoniali rientra
nell’ambito dell’esercizio della potestà amministrativa “graziosa”: non esiste un diritto
ad ottenere la grazia, ma esiste il diritto del fedele di richiederla, di avere una risposta
ed eventualmente di ricorrere contro una risposta negativa (cfr. p. P, Licenze e
dispense matrimoniali, in «Quaderni di diritto ecclesiale»  (), p. ).
. Communicationes (), p. .
. Cfr. cann. –.
. Ex can. : «L’Ordinario del luogo, se vi è una causa giusta e ragionevole, può
concedere tale licenza». Chiappetta fornisce degli esempi di giusta causa: «La scarsità
dei cattolici nella località abitata dai contraenti; la necessità di regolarizzare una unione
illecita; la fondata speranza che il partner non cattolico possa essere indotto a chiedere
l’ammissione nella Chiesa Cattolica dalla particolare virtù del coniuge cattolico, ecc.» (L.
C, Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico — pastorale, vol. , EDB, , p.
). Sta dunque all’Ordinario del luogo valutare prudentemente e diligentemente se vi
sono i presupposti per concedere la licenza; ne deriva che, pur non potendo ignorare lo
ius connubii, «l’Ordinario non deve sentirsi obbligato ad accordarla quando, in coscienza,
ritenesse che realisticamente manchi del tutto la possibilità per la realizzazione delle
condizioni prescritte dal canone» (C. F, La condivisione di vita sacramentale tra cattolici e
cristiani acattolici, in «Apollinaris» LXXX (), nn. –, p. ).
. Continua il can. : «non la conceda se non dopo il compimento delle seguenti
condizioni: ) la parte cattolica si dichiari pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare
la fede e prometta sinceramente di fare quanto in suo potere perché tutti i figli siano
battezzati ed educati nella Chiesa cattolica; ) di queste promesse che deve fare la parte
cattolica sia tempestivamente informata l’altra parte, così che consti che questa è realmente
consapevole della promessa e dell’obbligo della parte cattolica; ) entrambe le parti siano
istruite sui fini e le proprietà essenziali del matrimonio, che non devono essere esclusi da

Annarita Ferrato
messa di allontanare i pericoli di abbandonare la fede e di fare tutto
ciò che è in suo potere perché i figli siano educati e battezzati nella
Chiesa cattolica .
Ne consegue che il cattolico dovrà impegnarsi, dopo aver valutato
se stesso e la comparte, a porre in essere tutte quelle cautele che, nella
vita matrimoniale, impediscano la defezione dalla fede e la caduta nell’indifferentismo . In questo impegno la parte cattolica deve trovare
aiuto e sostegno nell’intera comunità cristiana .
Dovrà altresì impegnarsi a fare tutto ciò che è in suo potere quanto
al battesimo ed all’educazione dei figli nella Chiesa cattolica. È ovvio
che, nella vita matrimoniale, potranno esserci dei casi in cui la volontà
e l’impegno della parte cattolica non saranno sufficienti a far sì che
tutti i figli siano battezzati nella Chiesa cattolica.
Nell’attuale ordinamento canonico, a differenza del Codice del  ,
nessuna garanzia è richiesta alla parte acattolica, la quale deve essere
tempestivamente informata delle promesse fatte dalla parte cattolica;
entrambe poi devono essere istruite sui fini e le proprietà essenziali
del matrimonio, che nessuno dei due deve escludere. L’istruzione dei
nubendi sui tratti essenziali del matrimonio ha di per sé una portata
generale di gran lunga più importante di quella di semplice requisito
per la licenza. Infatti, su questo punto possono sorgere, già dal momento della preparazione al matrimonio, delle divergenze che possono
rappresentare un ostacolo alla validità oppure un’impostazione della
vita coniugale in disaccordo con la morale, e che quindi devono essere
nessuno dei due contraenti».
. Essa infatti obbliga in forza del battesimo e in occasione del matrimonio misto viene
solo esplicitata.
. I genitori cattolici hanno un obbligo naturale e divino nei confronti dei figli quanto
alla loro educazione umana e religiosa, ex can. , § . La violazione di un siffatto obbligo
comporta la comminazione di una censura o altra giusta pena (can. ).
. Cfr. G.P.M, Le garanzie o “cauzioni” nei matrimoni misti, in «Quaderni di diritto
ecclesiale»  (), p. .
. «È di somma importanza che, con l’appoggio della comunità, la parte cattolica
venga fortificata nella sua fede e positivamente aiutata a maturare nella comprensione e
nella pratica di essa», (G P II, Es. ap. Familiaris consortio, cit., p. , n. ).
. Il can.  Cic.  sanciva: «§  ) Cautionem praestiterit coniux acatholicus de
amovendo a coniuge catholico perversionis periculo, et uterque coniux de universa prole
catholice tantum baptizanda et educanda; ) Moralis habeatur certitudo de cautionum
implemento».