Kärntner Gebietskrankenkasse – Melde-, Versicherungs-, Beitragswesen Occupazione minore Quando sussiste un’occupazione minore? Un’occupazione è ritenuta minore ove la retribuzione spettante per il mese di calendario non supera € 425,70. Nota: Non sussiste un’occupazione minore ove la retribuzione spettante per il mese di calendario non supera tale importo, soltanto per il fatto che l’occupazione concordata per almeno un mese o a tempo indeterminato è stata iniziata, terminata o interrotta nel corso del mese di calendario in questione. Le soglie di occupazione minore non trovano applicazione per gli apprendisti, i custodi domestici ai sensi della Hausbesorgergesetz1 (eccetto per la durata della maternità e del divieto di lavoro ai sensi della Mutterschutzgesetz2 1979 o della VäterKarenzgesetz3 o in caso di diritto all’indennità di maternità) per tutte le attività lavorative iniziate prima del 1.7.2000 e i lavoratori a orario ridotto, ove la retribuzione non supera la soglia di occupazione minore, per effetto del mancato raggiungimento dell’orario di lavoro pieno. Se svolgete un’occupazione minore, godete soltanto di un’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il vostro datore di lavoro versa i contributi per tale assicurazione. Se desiderate stipulare anche un’assicurazione sanitaria e pensionistica, è possibile optare per un’assicurazione volontaria (vedi assicurazione in proprio in caso di occupazione minore). L’obbligo di denuncia e di versamento dei contributi spetta al datore di lavoro! Denuncia ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni Prima della data di assunzione il datore di lavoro è tenuto a denunciare alla cassa malattia regionale ogni lavoratore con occupazione minore o libero professionista. L’occupazione minore prevede soltanto una copertura assicurativa contro gli infortuni. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore una copia della denuncia. Contributo assicurativo contro gli infortuni Il contributo assicurativo contro gli infortuni è dell’1,3% del compenso lordo. Il datore di lavoro versa tale contributo alla cassa malattia regionale competente. Contributo alla cassa di previdenza professionale Ogni datore di lavoro è tenuto a versare per il proprio lavoratore con occupazione minore ovvero libero professionista un contributo alla cassa di previdenza professionale pari all’1,53 % del compenso lordo. 1 Hausbesorgergesetz = Legge austriaca sui custodi domestici Mutterschutzgesetz = Legge per la tutela della maternità 3 Väter-Karenzgesetz, VKG = Legge austriaca sul congedo parentale dei padri 2 KGKK 21.02.2017 KI_Geringfügige Beschäftigung_ita.pdf Seite 1 von 2 Kärntner Gebietskrankenkasse – Melde-, Versicherungs-, Beitragswesen Stipula di un’assicurazione in proprio in caso di occupazione minore (§ 19a Versicherung4) I lavoratori con occupazione minore hanno la possibilità di stipulare un’assicurazione sanitaria e pensionistica in proprio versando un contributo mensile pari a € 60,09*. La stipula di tale assicurazione in proprio dà diritto, all’occorrenza, anche ad indennità di malattia e maternità. Il modulo è disponibile: npresso qualsiasi sportello clienti della cassa malattia regionale della Carinzia nin Internet all’indirizzo www.kgkk.at – Formulare (moduli) - Formular Download (download moduli) – Selbstversicherung (assicurazione in proprio), anche sotto forma di domanda online Il diritto del lavoro è applicabile ai rapporti di occupazione minore? Diritti previsti dalla legge nei confronti del datore di lavoro ** Così come per i lavoratori part-time e a tempo pieno, i lavoratori che svolgono regolarmente un’attività minore godono dei seguenti diritti diritto alle ferie diritto al pagamento continuativo della retribuzione in caso di malattia diritto al congedo per assistenza parentale diritto alla liquidazione e i diritti alle indennità aggiuntive (ferie remunerate e tredicesima) stabiliti nella maggior parte dei contratti collettivi Occupazione presso più datori di lavoro Si invita ad osservare le disposizioni particolari in materia, se si svolgono più attività minori o un’attività minore contestualmente ad un’occupazione con assicurazione sanitaria e pensionistica completa. Per informazioni, consultare il nostro sito all’indirizzo: www.kgkk.at – Service (assistenza) - mehrsprachige Kundeninformation (informazioni clienti in più lingue) Informazioni: Kärntner Gebietskrankenkasse - Cassa malattia regionale della Carinzia Kempfstraße 8 9021 Klagenfurt am Wörthersee Tel.: 050 5855 2751 e-mail: [email protected] Internet: www.kgkk.at * Tutti i valori indicati sono riferiti al 2017 e sono soggetti ad adeguamento annuale! ** valgono per i liberi professionisti soltanto in misura limitata 4 Versicherung = qui, Legge austriaca sul regime generale della previdenza sociale KGKK 21.02.2017 KI_Geringfügige Beschäftigung_ita.pdf Seite 2 von 2